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TFR -TFS dipendenti pubblici comunicazioni telematiche: nuove istruzioni
Dal 1° gennaio 2023 è divenuta obbligatoria la modalità telematica anche per la certificazione del TFR dei dipendenti pubblici, dopo il TFS, come comunicato con la circolare INPS 4 novembre 2022, n. 125.(vedi dettagli nel paragrafo successivo)
AGGIORNAMENTO 11 MAGGIO 2023
Con il messaggio 8 maggio 2023, n. 1645, l'istituto fornisce ulteriori indicazioni sulla compilazione dell’“Ultimo miglio TFR” da parte dell’Ente datore di lavoro sostituisce i modelli cartacei “TFR1” e “TFR2” per la certificazione della Posizione assicurativa, necessaria per la creazione della pratica di TFR.
Nel messaggio sono indicate in particolare le modalità di invio dei dati necessari alla liquidazione della prestazione per i rapporti di lavoro a tempo determinato del comparto Scuola e le modalità di invio di modelli cartacei in alcuni casi particolari di variazioni di rapporti di lavoro.
Viene anche comunicato che per la segnalazione di problemi relativi all’inserimento dell’“Ultimo Miglio TFR” e al processo di certificazione della Posizione assicurativa ai fini del TFR, gli Enti datori di lavoro e le Strutture territoriali dell’INPS, possono rivolgersi via posta elettronica all'indirizzo: SegnalazioniTFRPA[email protected]
TFR TFS dipendenti pubblici le istruzioni per i canali telematici
L’Inps aveva fornito nella circolare 125 del 4.11.2022 le indicazioni operative per l’utilizzo del canale telematico TFS
Dal 1 gennaio 2023 tutti i dipendenti pubblici interessati e datori di lavoro devono utilizzare solo le modalità telematiche per lo scambio dei dati per la definizione di
- trattamento di fine servizio ( TFS ) e
- trattamento di fine rapporto ( TFR ).
Rimane invariata solo la modalità di invio dei dati giuridico-economici necessari alla liquidazione del TFR per i rapporti di lavoro a tempo determinato del comparto scuola attraverso il flusso telematico MUR/MEF.
Si ricorda che come comunicato nel messaggio n 4688 del 28 dicembre.2021, dal 28 dicembre 2021 era stata rilasciata una nuova versione degli applicativi SIN TFS e SIN TFR , sia
- per la cessione agevolata prevista dal DL 4 che
- per quella ordinaria come previsto dal DPR 180/1950
L'istituto segnalava anche che per il cittadino è stato reso disponibile anche un manuale dedicato nell’area del portale istituzionale www.inps.it dove sono presenti i servizi online “Gestione Dipendenti Pubblici: servizi online TFR” e “Gestione Dipendenti Pubblici: servizi online TFS”.
Come funziona l’anticipo del Trattamento di Fine Servizio (TFS) e Trattamento di Fine Rapporto (TFR)
Si tratta di un finanziamento che consente di ottenere una parte o l’intera indennità maturata (, non ancora liquidata, senza attendere i tempi ordinari.
Possono richiedere l’anticipo finanziario i dipendenti pubblici cessati dal servizio che accedono o che hanno avuto accesso, prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, alla pensione con i requisiti della Quota 100, o in base all’art. 24 della legge 214/2011.
Per ottenere il finanziamento, i soggetti interessati devono
- innanzitutto richiedere la certificazione dell’importo cedibile ai fini dell’anticipo finanziario, all’INPS, trasmettendo la domanda di quantificazione online. L’INPS provvede a rilasciare la certificazione entro 90 giorni dalla domanda, rendendola disponibile nell’area riservata MyINPS.
- Ottenuta la certificazione, gli interessati possono richiedere alle banche o agli altri intermediari finanziari che aderiscono all’iniziativa, mediante iscrizione al portale https://www.lavoropubblico.gov.it/anticipo- tfs – tfr , il finanziamento agevolato per un importo massimo di 45.000 euro o, comunque, entro la capienza della prestazione dovuta al pensionato, se di importo inferiore.
È possibile per il cittadino presentare la domanda di quantificazione dell’anticipo finanziario, a seconda che i richiedenti siano in regime di TFS o di TFR , tramite uno dei due servizi online dedicati: Simulazione del TFS o invio domanda di quantificazione del TFS Richiesta quantificazione TFR per dipendenti pubblici e dichiarazione beneficiari/eredi per liquidazione TFR – Domanda .
In alternativa, è possibile presentare la domanda tramite i patronati. In fase di compilazione della domanda, dopo aver selezionato la richiesta di “Anticipo finanziario D.L. n. 4/2019”, bisogna indicare la banca prescelta per l’operazione di finanziamento e dichiarare di avere avuto accesso alla pensione secondo i requisiti richiesti.
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Lavoro domestico: agevolazioni azzerate nel Decreto Lavoro
Nella bozza del recente decreto legge in tema di lavoro n. 48 2023 erano presenti alcune novità importanti riguardanti il lavoro domestico, e cioè :
- l'innalzamento della deducibilità dei contributi previdenziali e
- l'obbligo di sorveglianza sanitaria per questi lavoratori.
la versione finale del decreto ha escluso entrambe le misure . Inoltre viene specificato che il lavoro domestico è anche escluso da altre agevolazioni come gli incentivi alle assunzioni e il taglio al cuneo fiscale
Vediamo più in dettaglio nei paragrafi seguenti.
Contributi lavoro domestico deducibili fino a 3mila euro
L''innalzamento dell'importo massimo deducibile dalla dichiarazione dei redditi dei contributi previdenziali versati per i lavoratori domestici a 3mila euro, quasi il doppio dell'attuale importo di 1.549,37 annui. (TUIR art 10 comma 2 terzo periodo ) era presente nella bozza di decreto lavoro approvata dal Governo il 1 maggio ma è scomparsa dal testo . La novità avrebbe dovuto essere applicabile già per il periodo di competenza 2023.
Sorveglianza sanitaria lavoratori domestici
Come anticipato lo schema di decreto prevedeva anche che i lavoratori domestici possano richiedere di essere sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, alle strutture territoriali dell’INAIL. L'istituto di assicurazione contro gli infortuni dovrebbe provvedere con proprie risorse, senza alcun onere a carico dei datori di lavoro.
Le altre agevolazioni negate: incentivi assunzioni e taglio cuneo
L'esclusione di colf, badanti e baby sitter dagli incentivi assunzioni invece non è una novità in quanto praticamente tutte le agevolazioni contributive in questo senso non prevedono l'applicazione per i lavoratori domestici . Anche nel caso del nuovo bonus assunzione di "Neet", il decreto Lavoro (Dl 48/2023) li esclude esplicitamente.
Infine va sottolineata anche la misura più pesante proprio per le buste paga dei lavoratori ovvero l'esclusione dal nuovo taglio del cuneo fiscale che scatta il 1° luglio 2023.
L'eccezione era purtroppo prevista già dalla legge di bilancio 2022 (n. 234 2021) che ha iniziato la riduzione della quota di contribuzione previdenziale a carico dei lavoratori, poi prorogata e potenziata arrivando all'attuale taglio di 6 o 7 punti percentuali per i lavoratori con reddito rispettivamente entro i 25mila o 35mila euro.
Le associazioni dei datori di lavoro domestico avanzano da molti anni la richiesta ai Governi di deduzione integrale
- degli oneri previdenziali,
- delle spese di retribuzione
Anche la maggiore tutela dei lavoratori, e non solo delle famiglie datrici di lavoro del settore, dovrebbe godere di maggiore considerazione dato che questo servizio sostituisce ormai sempre più spesso l'assenza di assistenza sociale diffusa, per una popolazione sempre più anziana e costituisce una spesa rilevante per sempre maggior numero di famiglie anche non abbienti.
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CCNL pubblici esercizi FIPE: riprendono le trattative
Era stato siglato a febbraio 2018 l’accordo per la definizione del Contratto nazionale Commercio Ristorazione Turismo tra Fipe Confcommercio, Angem, Aci- Alleanza delle Cooperative e le Organizzazioni Sindacali Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs, scaduto formalmente il 31 dicembre 2021.
Ricordiamo che sono interessati i settori :
- Ristorazione Collettiva e commerciale,
- pubblici esercizi e
- Turismo ,
per oltre un milione di lavoratrici e lavoratori. dipendenti di 330 mila imprese
Fisascat CISL fa sapere in un comunicato che le parti si sono incontrate pochi giorni fa per la discussione sul rinnovo e sintetizza cosi l'incontro :
"…. le associazioni imprenditoriali hanno ripercorso il drammatico periodo pandemico, sottolineando come poi lo scenario sia stato aggravato dall’aumento dei costi energetici e delle materie prime, con ricadute negative in tutto il settore, soprattutto nel comparto della Ristorazione Collettiva, in particolare negli appalti con committenza pubblica. Le imprese,, hanno presentato un documento nel quale indicano tra le priorità, l’inquadramento professionale, l’organizzazione del lavoro, i livelli di contrattazione e produttività, la bilateralità, i cambi gestione e i cambi appalto e il costo del lavoro."
Da parte loro i sindacati, hanno sottolineato invece c"ome la ripresa delle aziende del settore sia oramai consolidata, confermata anche dal segno positivo di molti bilanci aziendali, e hanno rimarcato gli interventi economici e normativi messi in campo dal Governo a sostegno del comparto. . Per le tre sigle la vera emergenza resta quella salariale, con le retribuzioni al palo e attanagliate dalle dinamiche inflattive, mentre nel settore è largamente diffuso il part time involontario, spesso a poche ore settimanali, con condizioni sempre più insostenibili."
Il tema dirimente resta l' incremento salariale, anche per far fronte all'emergenza della difficolta di reperire nuovo personale.
Le Parti torneranno ad incontrarsi il 18 maggio 2023.
Rinnovo 2018-2021 gli aspetti principali
Tra le novità del 2018 si segnalano :
- maggiori tutele ai lavoratori per i cambi di concessione e appalto e nel mercato del lavoro in genere:
- definizione di un codice condiviso contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro;
- aumento salariale di 100 euro a regime al IV livello,con una massa complessiva di 3mila euro, alle seguenti date:
- € 25,00 1 GENNAIO 2018
- 20,00 1 GENNAIO 2019
- € 20,00 1 FEBBRAIO 2020
- € 15,00 1 MARZO 2021
- € 20,00 1 DICEMBRE 2021
- assistenza sanitaria integrativa a decorrere dal 1 febbraio 2018 un contributo di 11,00 euro mensili per lavoratore, per 12 mensilità a carico delle aziende . il contributo salirà a 12,00 euro dal 1 gennaio 2019 .
- modifiche strutturali a importanti istituti, come i permessi, gli scatti di anzianità e il comporto malattia.
- Per quanto riguarda il lavoro parziale, la normativa relativa viene confermata secondo le previsioni del CCNL 2010, con esclusione del peggioramento introdotto dal Decreto Legislativo n. 81/2015 confermando il diritto a veder indicata nella lettera di assunzione la “puntuale indicazione” dell’orario di lavoro.
- Sul lavoro a termine viene limitato
il ricorso al contratto a tempo determinato nella misura prevista dal Decreto Legislativo n. 81/2015 (20%) e al contratto di somministrazione (10% riferito all’unità produttiva).
Aumento dicembre 2021 e calcolo TFR
In relazione al trattamento di fine rapporto, con riferimento al periodo 1° gennaio 2018 – 31 ottobre 2021, il contratto prevede che gli importi degli scatti di anzianità non concorrono alla determinazione della quota annua della retribuzione utile al calcolo . Quindi, per i periodi dal 1° gennaio 2018 al 31 ottobre 2021, ai fini della determinazione della retribuzione utile per il calcolo del Tfr: la retribuzione mensile , la tredicesima . la quattordicesima e tutte le voci retributive valide ai fini del TFR vanno considerate al netto degli scatti
A decorrere dal periodo novembre 2021 sarà invece ristabilita l'incidenza degli scatti di anzianità anche ai fini della maturazione della retribuzione utile per il calcolo del trattamento di fine rapporto.
Contratto FIPE 2018-2021 stesura definitiva
Il 17 luglio 2018, le organizzazioni sindacali coinvolte hanno emanato un comunicato sulla stesura e approvazione definitiva del contratto, dopo l'ok dei lavoratori, tra tutte le parti, in cui sono state meglio chiarite alcune tematiche qualificanti, tra cui:
GENITORIALITA': sono stati riformulati e sistematizzati gli articoli riguardanti le disposizioni legate al diritto alla genitorialità con l'inserimento di un nuovo articolo, a tutela dei lavoratori che debbano assistere, figli con problematiche di apprendimento quali ad esempio la dislessia (art. Articolo 183 – Ulteriori ipotesi di part time). Si prevede la possibilità turni di lavoro agevolati o di trasformazione temporanea del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
SOSPENSIONE temporanea dell’aumento del vitto per i Part-time fino a 15 ore settimanali ( 0,20 centesimi a pasto) previsto per l’anno 2019 , rinviato, al più tardi, al rinnovo del contratto nazionale.
Inoltre è stato siglato un verbale a latere con le Associazioni di categoria delle Cooperative che riconosce la scelta di adesione effettuata dai lavoratori in forza al Fondo di previdenza complementare della cooperazione; i nuovi assunti potranno anch’essi liberamente optare fra quest’ultimo e "FONTE"(Fondo pensione complementare per i dipendenti da aziende del terziario).
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Riforma Cartabia: novità per i processi del lavoro
L'ispettorato nazionale del lavoro ha pubblicato il 19 aprile 2023 una nota n. 2563 dedicata interamente alla novità della Riforma Cartabia, (Leggi delega nn. 134 2021 e 206 2021, con i relativi decreti attuativi n. 149 2022, 150 2022 151 2022 e 13 2023 sulla digitalizzazione) con particolare attenzione all'ambito della vigilanza sul lavoro.
Vediamo di seguito le principali novità applicabili al processo civile e al processo penale in materia di lavoro.
Riforma Cartabia modifiche processo civile del lavoro
L'ispettorato precisa innanzitutto che per quanto attiene al processo civile la finalità della riforma è lo snellimento delle procedure per una velocizzazione dei processi.
L'operatività della riforma del processo civile è fissata a partire dal 28 febbraio 2023 ma si ricorda che alcuni aspetti relativi all'utilizzo di strumenti telematici sono stati anticipati al 1 gennaio 2023.
Nell'illustrare le modifiche viene sottolineato che comunque il tessuto normativo fondamentale di riferimento restano i dlgs 150 2022 e 149 2011, l' art 22 della legge 689/1981 e la circolare ministeriale 28 2011 .
Di seguiti i principali aspetti di novità procedurale:
COMUNICAZIONE NOTIFICHE:
- obbligo della notifica a mezzo PEC qualora il destinatario sia un soggetto obbligato a munirsi di un indirizzo PEC risultante da pubblici elenchi, ovvero abbia eletto domicilio digitale , soprattutto per i giudizi di impugnazione.
- le notificazioni a mezzo PEC o servizio elettronico di recapito certificato qualificato possono essere eseguite senza limiti orari e si intendono perfezionate, per il notificante, nel momento in cui è generata la ricevuta di accettazione e, per il destinatario, nel momento in cui è generata la ricevuta di avvenuta consegna,( Se generata tra le ore 21 e le ore 7 del mattino del giorno successivo, la notificazione si intenderà perfezionata per il destinatario alle ore 7.)
- se la copia è consegnata al portiere o al vicino, l’ufficiale giudiziario ne dà atto nella relazione di notificazione, specificando le modalità con le quali ne ha accertato l’identità, e dà notizia al destinatario dell’avvenuta notificazione dell’atto, a mezzo di lettera raccomandata…”;
UDIENZA DA REMOTO
Con l’art. 127-bis c.p.c. si è previsto che “lo svolgimento dell'udienza, anche pubblica, mediante collegamenti audiovisivi a distanza può essere disposto dal giudice quando non è richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Il provvedimento comunicato alle parti almeno quindici giorni prima dell'udienza. Ciascuna parte costituita, entro cinque giorni dalla comunicazione, può chiedere che l'udienza si svolga in presenza.Per cui sia precluso lo svolgimento a distanza sia quella in cui è prevista l’escussione di testimoni ma nulla osta, formalmente, a che il tentativo di conciliazione, l’interrogatorio libero delle parti e la discussione, con lettura del dispositivo o della sentenza con motivazione contestuale, si svolgano attraverso il collegamento audiovisivo.
Trova completa disciplina nell’art. 127-ter c.p.c. la c.d. “trattazione scritta” che prevede l’esclusivo deposito o scambio di note scritte contenenti memorie difensive, istanze e conclusioni delle parti costituite in giudizio.
FASE DECISORIA
- si segnala la nuova formulazione dell’art. 430 c.p.c. sul deposito della sentenza, che si limita a stabilire che quando il deposito è effettuato fuori udienza dovrà essere oggetto di immediata comunicazione alle parti.
- Eiminato il previgente regime del deposito in cancelleria entro quindici giorni dalla pronuncia, Si consente quindi come nel rito ordinario il deposito delle motivazioni unitamente al dispositivo o entro un termine fissato dal giudice e non superiore a sessanta giorni
IMPUGNAZIONI DINANZI ALLA CORTE DI APPELLO
Per le impugnazioni successive al 28 febbraio 2023, l’appello deve indicare a pena di inammissibilità, e per ciascuno dei motivi, in modo chiaro, sintetico e specifico:
– il capo della decisione di primo grado che viene impugnato;
– le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
– le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Riforma Cartabia: modifiche al processo penale
ISCRIZIONE NOTIZIE DI REATO
In tema di iscrizione della notizia di reato la “riforma Cartabia” è intervenuta sull’art. 335 c.p.p. prevedendo che “il P.M. iscrive immediatamente nell’apposito registro, ogni notizia di reato che gli perviene o che ha acquisito di propria iniziativa, contenente la rappresentazione di un fatto, determinato e non inverosimile, riconducibile in ipotesi a una fattispecie incriminatrice. Nella iscrizione sono indicate le circostanze di tempo e di luogo del fatto”.
Ciò comporta per l'ispettore in qualita di ufficiale di Polizia giudiziaria che non si richiede . la necessaria conoscenza o anche la definizione del nesso causale tra condotta ed evento o l’individuazione dell’autore del fatto, che potranno essere definiti anche successivamente.(..)
È necessario altresì non che il fatto così determinato sia verosimile ma che appaia “non inverosimile”
INDAGINI
La nota ricorda che il personale ispettivo opera in qualità di ufficiale di Polizia Giudiziaria per cui deve provvedere a tutte le necessarie acquisizioni che di volta in volta il caso concreto richieda.
Di prassi si procederà, per esempio, all’escussione delle persone informate sui fatti ovvero all’esecuzione di specifici accertamenti.
Il completamento delle investigazioni costituisce valida giustificazione per un deposito degli atti anche dilazionato, purché in tempi ragionevoli.
IDENTIFICAZIONE DELLE PERSONE
L'ispettore nel procedere all’identificazione della persona nei cui confronti si svolgono le indagini, oltre a invitare a dichiarare o eleggere il domicilio ai fini delle notificazioni a norma dell’art. 161 c.p.p., nonché ad indicare il “recapito della casa di abitazione, del luogo in cui esercita l’attività lavorativa e dei luoghi in cui ha temporanea dimora o domicilio, e indicare i recapiti telefonici o gli indirizzi di posta elettronica nella sua disponibilità”.
DOCUMENTAZIONE ATTI E TESTIMONIANZE
Il D.Lgs. n. 150/2022 in tema di documentazione degli atti di polizia giudiziaria, prevede la riproduzione audiovisiva e fonografica delle testimonianze come modalità generale di documentazione accanto all’ordinario verbale in forma riassuntiva (art. 134 c.p.p.).
COMPIMENTO ATTI A DISTANZA
L'ispettorato ricorda infine le rilevanti novità in merito al c.d. “processo telematico” che si sostanzia nella realizzazione di un collegamento che deve avvenire nei luoghi specificamente stabiliti dal legislatore e, secondo regola generale , “da altro ufficio giudiziario o da un ufficio di polizia giudiziaria individuato dall'autorità giudiziaria, previa verifica della disponibilità di dotazioni tecniche e condizioni logistiche idonee per il collegamento audiovisivo”.
Tale procedura può essere richiesta dalla polizia giudiziaria che ne ravvisi l'esigenza e fornisca le motivazioni.
Possibile effettuare l’interrogatorio dell’indagato a distanza tanto da parte del P.M. quanto da parte della P.G, con il consenso dell’indagato e del suo difensore. L’esecuzione dell’atto e la documentazione dello stesso devono avvenire con le modalità e nel rispetto delle garanzie di cui all’art. 133-ter c.p.p..
DURATA INDAGINI PRELIMINARI
I termini di durata delle indagini preliminari decorrono dalla data in cui il nome della persona alla quale il reato viene attribuito è iscritto nel registro delle notizie di reato.
Inoltre la durata è in funzione della gravità dei reati per cui si procede:
- un anno per la generalità dei delitti;
- sei mesi per le contravvenzioni;
- un anno e sei mesi per le ipotesi indicate nell’art. 407, comma 2, c.p.p. (es. necessità di compiere atti d'indagine all'estero).
Resta sempre, tuttavia, la possibilità per il P.M. di richiedere al giudice, quando le indagini si dimostrino complesse, la proroga dei suddetti termini.
Viene ribadita l’inutilizzabilità per gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine per la conclusione delle indagini preliminari stabilito dalla legge o eventualmente prorogato dal giudice.
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Bonus benzina 2023 dipendenti: regole e effetti in busta paga
Il Decreto "Trasparenza prezzi carburante " n. 5/2023, del Governo Meloni ha riproposto l'agevolazione per i lavoratori dipendenti detta bonus carburante o bonus benzina, già previsto nel 2022 dal Governo Draghi (Decreto Ucraina 21/2022) per sostenere il reddito dei lavoratori in difficoltà a causa del recente innalzamento dell' inflazione.
Si tratta della possibilità anche nel 2023 per i datori di lavoro privati di erogare ai dipendenti somme o titoli di valore non superiore a 200 euro, per l'acquisto di carburanti per autotrazione, non imponibili fiscalmente e deducibili per l'impresa.
La legge di conversione del decreto prevede la novità dell'imponibilità del bonus benzina ai fini previdenziali, che comporta anche una minore convenienza fiscale (v. ultimo paragrafo).
In attesa delle istruzioni operative dell'Inps rivediamo di seguito le regole generali e gli effetti in busta paga.
Bonus carburante 200 euro 2023: come funziona e a chi spetta
Le somme o i voucher di valore fino a 200 euro sono erogati a discrezione del datore di lavoro ai propri dipendenti, con qualsiasi contratto.
Sono esclusi i soggetti assimilati ai dipendenti ovvero:
- collaboratori coordinati e continuativi
- amministratori
- tirocinanti
- titolari di borse di studio .
I buoni possono riguardare tutti i carburanti per autotrazione: benzina, gas metano, gpl , gasolio e anche le ricariche per veicoli elettrici.
Sono interessati tutti i datori di lavoro privati sia imprese che lavoratori autonomi che enti pubblici economici. Sono escluse le amministrazioni pubbliche ex articolo 1, comma 2, del Dlgs 165/2001.
I bonus sono esenti fiscalmente e possono essere erogati ad personam, senza accordi preventivi con il lavoratore.
Possono sostituire i premi di risultato (se previsti dalla contrattazione) e in quel caso ne seguono la disciplina.
Sono interamente deducibili per il datore di lavoro
L'erogazione può avvenire dal 1 gennaio 2023 al 12 gennaio 2024 ( per il principio di cassa allargato).
Possono essere utilizzati dal dipendente anche successivamente a tale data.
Bonus benzina 2023: chiarimenti dell'Agenzia
Sul precedente bonus erogabile nel 2022 l'Agenza delle Entrate aveva emanato le istruzioni operative con la circolare 27-2022 e in audizione alla Camera a gennaio 2023 ha confermato alcune indicazioni non evidenti dal testo normativo, ovvero che
- Il valore di 200 euro va considerato aggiuntivo rispetto a quello dei fringe benefits non imponibili fino a 258,23 euro (ex art 51 comma 3 del TUIR)
- dal punto di vista contabile il beneficio va evidenziato separatamente rispetto ai fringe benefits.
Riguardo ai soggetti beneficiari la circolare dell'Agenzia 27 per il 2022 con una interpretazione letterale del testo di legge, aveva escluso categoricamente i soggetti assimilati ai dipendenti, malgrado questo sembri contrastare con la ratio del provvedimento.
Inoltre l'Agenzia nel documento di prassi aveva confermato che in caso di superamento della soglia di 200 euro scatta l'imponibilità per tutta la somma e non solo per l'eccedenza, come prevede il TUIR in materia di fringe benefits.
Anche l'Ufficio studi parlamentare nella relazione illustrativa del 19 .1.2023 predisposta per l'iter di conversione in legge del decreto, confermando la lettura restrittiva.
Bonus benzina e contribuzione INPS: la novità
In sede referente durante la conversione del decreto 5 2023 l'articolo riguardante il bonus benzina è stato modificato con l'aggiunta della seguente specificazione: " L’esclusione dal concorso alla formazione del reddito del lavoratore, disposta dal primo periodo, non rileva ai fini contributivi"
La modifica comporta l'imponibilità ai fini previdenziali delle somme erogate (la relazione tecnica al decreto infatti non registra variazioni in diminuzione nelle entrate contributive). Va sottolineato anche che l’aumento dei contributi da versare comporterà per contro una minore imponibilità fiscale;
Di norma, invece, secondo il principio di armonizzazione (articolo 51, comma 3, del Dpr 917/1986 con rinvio all'articolo 12 della legge 153/1969) l'esclusione di determinati importi dal reddito si riflette anche sulla base imponibile ai fini della contribuzione previdenziale.
Bonus benzina: l'impatto sullo sgravio dai contributi
La novità ha diminuito sensibilmente la convenienza del bonus che sconta ora più del 30% di maggiori costi per i datori di lavoro.
Conseguenze non trascurabili ci sono anche per i lavoratori infatti :
- sulla somma, come detto, dal 10 marzo 2023 sono dovuti i contributi Inps e inoltre
- l'importo contribuisce ad innalzare la retribuzione imponibile con possibili effetti sull'applicazione dello sgravio parziale dai contributi IVS previsto dalla legge di bilancio, con soglie diverse :
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- Per i redditi fino a 35mila euro lo sgravio è pari al 2%
- per i redditi fino a 25mila euro lo sgravio sale al 3%
E' evidente che se il bonus comporta il superamento della soglia si avrebbe uno sconto contributivo inferiore.
Le istruzioni INPS sullo sgravio sono state fornite con la circolare 7 del 24 gennaio 2023.
Dubbi infine potrebbero emergere su un possibile regime transitorio per il periodo tra la data di pubblicazione del decreto legge , 14 gennaio 2023 e la conversione in legge del 9 marzo 2023.
Si attendono quindi chiarimenti da parte dell'Istituto Previdenziale.
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Assistenza anziani: legge delega in vigore
Il Ddl "Anziani" il disegno di legge che riforma il sistema di assistenza per gli anziani è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 marzo 023 nei tempi previsti dal PNRR. E la legge 33 del 30 marzo 2023 QUI IL TESTO
Il disegno di legge recante "Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane" (C 977) fa parte delle missioni 5 e 6 del Piano nazionale di ripresa e resilienza PNRR . Era stato approvato nell'ultimo Consiglio dei Ministri presieduto da Mario Draghi nel luglio 2023 e impegna il Governo ad adottare misure volte all'invecchiamento attivo, alla promozione dell'autonomia e alla prevenzione delle fragilità, anche attraverso la revisione dell'assistenza domiciliare e il riconoscimento delle cure palliative.
E' stato licenziato a grande maggioranza dal Senato e dalla Camera Da aprile 2023 si lavorerà alla stesura dei decreti attuativi. Vediamo di seguito di cosa si tratta
Ddl Anziani: cosa prevede
ll testo è stato predisposto su impulso dell'exMinistro Orlando da esperti della Presidenza del Consiglio, del Ministero del lavoro del Ministero della salute e con la collaborazione di 52 organizzazioni firmatarie del Patto sulla non autosufficienza. Il positivo progresso del testo in Parlamento è stato salutato con soddisfazione anche dal nuovo ministro Calderone.
La legge intende introdurre un "sistema organico di assistenza agli anziani non autosufficienti" che preveda
- la promozione di politiche pubbliche rivolte all'invecchiamento attivo,
- un più facile accesso ai servizi sanitari e sociali,
- lo sviluppo di contesti urbani e piccoli centri con abitazioni adeguate, accesso alla mobilità, luoghi di socializzazione e la solidarietà
- rafforzamento dell'assistenza domiciliare e il contrasto alle forme improprie di istituzionalizzazione.
Inoltre la disposizione prevede, in via sperimentale e progressiva, l'introduzione di una prestazione universale graduata, in sostituzione dell'indennità di accompagnamento: le persone anziane non autosufficienti potranno scegliere se riceverla come erogazione in denaro o sotto forma di servizi alla persona.
Giova ricordare che attualmente sono 3,8 milioni gli anziani non autosufficienti, il 5% della popolazione e che già nel 2030 si prevedono numeri raddoppiati (per non parlare della prospettiva a 20 anni).
Il nuovo sistema dovrebbe coordinare gli attuali tre attori che operano oggi per gli anziani ovvero:
- servizi socio sanitari delle Asl,
- servizi sociali dei comuni,
- Inps con le prestazioni di invalidità civile e indennità di accompagnamento
L'intenzione è prima di tutto quella di ridurre e semplificare l'iter di valutazione sanitaria sulla non autosufficienza necessaria per ottenere i sostegni (oggi possono servire anche 5 procedure diverse)
I criteri della riforma dell'assistenza agli anziani non autosufficienti
Nel testo del DDL si elencano i principi di fondo che animano la riforma e che i decreti legislativi dovranno attuare, ovvero
- promozione del valore umano, sociale, culturale ed economico di ogni stagione della vita delle persone;
- promozione e valorizzazione delle attività di partecipazione e di solidarietà svolte dalle persone anziane nell’associazionismo e nelle famiglie;
- promozione di ogni intervento idoneo a contrastare i fenomeni della solitudine sociale e della deprivazione relazionale delle persone anziane;
- riconoscimento del diritto delle persone anziane alla continuità di vita e di cure presso il proprio domicilio;
- promozione di un approccio complessivo e organico all’età anziana in tutte le sue dimensioni ai fini dell’accesso a un continuum di servizi;
- riconoscimento degli specifici fabbisogni di assistenza delle persone anziane con pregresse condizioni di disabilità;
- promozione del miglioramento delle condizioni materiali e di benessere psico-sociale delle famiglie degli anziani fragili o non autosufficienti
- rafforzamento dell’integrazione e dell’interoperabilità dei sistemi informativi degli enti e delle amministrazioni competenti
Si prevede l'istituzione di un Comitato interministeriale per le politiche in favore della popolazione anziana (CIPA), con il compito di promuovere il coordinamento e la programmazione integrata delle politiche nazionali in favore delle persone anziane
Si stabilisce che il Governo è delegato ad adottare, non oltre il 31 marzo 2024, uno o più decreti finalizzati a
- promuovere la dignità e l’autonomia delle persone anziane, l’invecchiamento attivo e la prevenzione della fragilità nella popolazione anziana.
- a riordinare, semplificare, coordinare e rendere più efficaci l’assistenza sociale, sanitaria e sociosanitaria per le persone anziane non autosufficienti.
- assicurare la sostenibilità economica e la flessibilità dei servizi di cura e assistenza a lungo termine per le persone anziane e per le persone anziane non autosufficienti, sulla base di specifici principi e criteri direttivi.
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Decreto flussi ecco linee guida e modello per le asseverazioni
Il decreto Semplificazioni è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il 21 giugno 2022 ed è in vigore dal giorno successivo.
Prevede sostanziali misure di semplificazione delle procedure per il nulla osta al lavoro dei cittadini extracomunitari.
L'intento è quello di favorire un maggior numero di ingressi e velocizzare le regolarizzazioni per fare fronte alla scarsità di manodopera denunciata recentemente in molti settori produttivi.
Il nuovo articolo 44 in particolare interviene sulle modalità di attestazione del rispetto di taluni requisiti da parte dei datori di lavoro, ai fini del rilascio del nulla osta, che la normativa vigente affidava a verifiche degli Ispettorati territoriali del lavoro dopo la presentazione della richiesta.
Il decreto semplificazioni n. 73 2022 prevede che, con riguardo a:
- richieste rientranti nelle quote del decreto flussi di ingresso 2021, emanato a gennaio 2022 (Leggi qui gli aggiornamenti: Decreto flussi 2021 scadenze prorogate per alcune categorie)
- richieste che saranno autorizzate con un nuovo decreto 2022 annunciato come imminente,
tali verifiche vengano affidate a CDL e organizzazioni datoriali.
Ricordiamo che gli obblighi di verifica riguardano in particolare:
- l’osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro e
- la congruità del numero delle richieste presentate
I consulenti sono chiamati a verificare il il rispetto di tali requisiti tenendo conto dei seguenti specifici aspetti relativi all'impresa:
- capacità patrimoniale,
- equilibrio economico–finanziario,
- fatturato,
- numero dei dipendenti
- tipo di attività svolta
In caso di esito positivo delle verifiche sarà rilasciata apposita asseverazione da presentare con la richiesta di assunzione oppure al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno ( per le domande già presentate per l’annualità 2021).
Il datore di lavoro potrà quindi allegare alla richiesta l'asseverazione ottenuta con tempi incomparabilmente piu rapidi rispetto a quelli degli ispettorati.
Sono state pubblicate dall'INL con la circolare n. 3 del 5.7.2022, le linee guida per le asseverazioni in materia di decreto flussi da parte dei consulenti del lavoro e delle organizzazioni datoriali.
Viene fornito anche un modello di asseverazione da utilizzare per la procedura in modo da assicurarne l'omogeneità.
AGGIORNAMENTO 18 MARZO 2023
Il decreto Milleproroghe ha confermato anche per il 2023 che la responsabilità delle verifiche è affidata a professionisti e ad associazioni datoriali . Si continua quindi a fare riferimento alle indicazioni dell'ispettorato della circolare 3-2022 anche per il Decreto flussi emanato dal Governo Meloni il 26 gennaio 2023, con quote di ingresso per oltre 82000 lavoratori.
Verifiche di congruità delle domande di assunzione di extracomunitari
Le verifiche dovranno riguardare i seguenti elementi
– capacità patrimoniale, capacità dell’impresa di sostenere tutti gli oneri di assunzione in relazione al numero di personale richiesto
– equilibrio economico-finanziario (possibilità per l’impresa di far fronte agli obblighi di pagamento assunti in precedenza)
– fatturato, ossia la somma dei ricavi
– numero dei dipendenti, cioè il personale dipendente mediamente occupato, almeno negli ultimi due anni, con contratti di lavoro subordinato;
– tipo di attività svolta dall'impresa, anche con riferimento al carattere continuativo o stagionale
Per maggior dettaglio, INL fa riferimento all'art. 9 del D.M. 27 maggio 2020 relativo ai “requisiti reddituali del datore di lavoro”
Ricorda in particolare che per considerare congrua la capacità patrimoniale e all’equilibrio economico-finanziario del datore di lavoro "sarà necessario verificare il possesso, in relazione a ciascun lavoratore che si intende assumere, di un reddito imponibile o un fatturato non inferiore a 30.000 euro annui".
Documenti da richiedere al datore di lavoro o rappresentante legale
La circolare elenca i seguenti documenti da acquisire al fine dell'emissione del giudizio positivo di congruità:
- Documento unico di regolarità contributiva (DURC)
- dichiarazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, del datore di lavoro sulla circostanza di non essere a conoscenza di indagini e alla inesistenza di condanne, anche non definitive, comprese quelle adottate a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per reati contro la sicurezza e dignità dei lavoratori, ivi compresi i reati di cui agli artt. 437, 589 comma 2, 590 comma 3, 601, 602, 603-bis nonché per i reati indicati e introdotti dal D.Lgs. n. 286/1998;
- dichiarazione, del datore di lavoro/rappresentante legale dell’impresa nonché, se diverso, del soggetto incaricato della gestione del personale, circa l’insussistenza a loro carico, negli ultimi due anni, di violazioni concernenti l’impiego di manodopera irregolare;
- dichiarazione circa le esigenze sottostanti la richiesta dei nullaosta e la eventuale presenza di nuovi e consistenti impegni contrattuali che giustifichino l’eventuale maggior numero di nullaosta richiesti rispetto alla annualità precedente;
- dichiarazione sul fatto di non aver presentato ulteriori richieste di asseverazione presso altri professionisti o associazioni ovvero, qualora siano state presentate, l’indicazione del numero dei lavoratori interessati e l’esito .