• Lavoro Dipendente

    Premi INAIL lavoro estero 2026: le istruzioni

    Con la circolare n. 32 del 26 giugno 2026, l'INAIL fornisce le istruzioni operative per il calcolo dei premi assicurativi dovuti, per l'anno 2026, in relazione ai lavoratori italiani, comunitari o extracomunitari assicurati in Italia, inviati a operare in Paesi extracomunitari privi di accordi di sicurezza sociale, anche parziali.

     Le retribuzioni convenzionali da utilizzare come base di calcolo sono state fissate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con il decreto interministeriale 29 maggio 2026, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 133 dell'11 giugno 2026.

     La tutela riguarda i rapporti di lavoro subordinato: restano escluse le collaborazioni coordinate e continuative, per le quali il premio si calcola sui compensi effettivamente corrisposti, nel rispetto dei limiti minimo e massimo di rendita INAIL.

    Quadro normativo e paesi esclusi

    La disciplina trova fondamento nel decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, che ha introdotto l'obbligo assicurativo per i lavoratori operanti in Paesi extracomunitari non convenzionati, con retribuzioni convenzionali da fissare annualmente con decreto ministeriale. Il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, disciplina in via generale la retribuzione convenzionale per l'area dirigenziale, pari al massimale di rendita; tuttavia, per specialità della norma del 1987, ai lavoratori operanti in Paesi extracomunitari si applicano comunque le retribuzioni convenzionali del decreto 29 maggio 2026, anche per i dirigenti, in deroga alla regola generale. Restano fuori dal perimetro applicativo :

    • gli Stati membri dell'Unione europea
    • i Paesi SEE (Islanda, Liechtenstein, Norvegia), la Svizzera, il Regno Unito (disciplinato dal Trade and Cooperation Agreement) e 
    • gli Stati con cui sono in vigore convenzioni bilaterali di sicurezza sociale, tra cui Argentina, Australia (Victoria), Brasile, Canada (Québec), Capo Verde, Isole del Canale, Ex Jugoslavia (Bosnia Erzegovina, Macedonia, Serbia, Montenegro, Kosovo), Monaco, Moldova, San Marino, Vaticano, Tunisia, Turchia, Uruguay e Venezuela.

    Le istruzioni operative INAIL

     Come detto, per il 2026 il calcolo dei premi va effettuato sulla base delle retribuzioni convenzionali fissate dal decreto interministeriale 29 maggio 2026, distinte per settore, qualifica e fascia retributiva. 

    Le retribuzioni mensili sono frazionabili in 26 giornate esclusivamente nei casi di assunzione, cessazione del rapporto o trasferimento da/per l'estero avvenuti nel corso del mese; al di fuori di queste ipotesi il valore mensile non è frazionabile. 

    Per i lavoratori cui si applicano fasce retributive, la retribuzione convenzionale imponibile si determina confrontando la retribuzione nazionale — il trattamento economico mensile CCNL, comprensivo degli emolumenti concordati tra le parti ed esclusa l'indennità estero — con la fascia di riferimento della tabella di settore corrispondente alla qualifica e alla posizione del lavoratore. Alle attività svolte si applicano le tariffe premi di cui al decreto ministeriale 27 febbraio 2019. 

    A titolo indicativo, questi i valori base (prima fascia) per i principali settori:

    Settore Categoria Retribuzione base (€/mese) Retribuzione massima (€/mese)
    Industria Operai 2.371,34 2.788,98
    Industria Impiegati 2.788,98 4.890,83
    Industria Dirigenti 7.272,49 19.323,15
    Industria edile Operai 2.371,34 2.788,98
    Industria edile Impiegati 2.788,98 4.890,83
    Industria edile Dirigenti 7.272,49 19.323,15
    Autotrasporto e spedizione merci Operai 2.371,34 2.788,98
    Autotrasporto e spedizione merci Impiegati 2.788,98 4.890,83
    Autotrasporto e spedizione merci Dirigenti 7.272,49 19.323,15
    Trasporto aereo Impiegati/operai (varie qualifiche) 1.674,77 4.214,01
    Trasporto aereo Dirigenti 7.518,73 19.103,47
    Credito Impiegati (terza area professionale) 2.967,17 4.194,45
    Credito Quadri 3.958,74 5.668,36
    Assicurazioni Impiegati 2.754,53 3.870,46
    Assicurazioni Quadri 4.051,30 4.890,82
    Assicurazioni Dirigenti 7.153,67 15.449,94
    Commercio – Terziario Impiegati 1.818,53 4.214,01
    Commercio – Terziario Quadri 2.941,39 4.461,99
    Commercio – Terziario Dirigenti 6.799,79 12.695,47
    Agricoltura Impiegati/operai (varie categorie) 1.674,77 2.062,22
    Agricoltura Quadri 3.541,64 3.541,64
    Agricoltura Dirigenti 4.758,21 4.758,21
    Industria cinematografica Operai/impiegati 2.690,82 5.225,76
    Spettacolo Varie qualifiche 2.080,57 2.976,70
    Artigianato Operai/impiegati 2.218,96 2.809,64
    Giornalismo Fasce I-V 4.606,70 11.134,65

    I valori completi, articolati per tutte le qualifiche e fasce di ciascun settore, sono riportati nell'Allegato 1 al decreto interministeriale 29 maggio 2026.

  • Lavoro Dipendente

    INAIL 2026: da oggi 30 giugno comunicazioni solo nel servizio Gestione Denunce

    Dal 30 giugno i  servizi online per le denunce di iscrizione, variazione e cessazione saranno fruibili solo dal nuovo portale Gestione denunce 

     L’utente autenticato può accedere selezionando il servizio «Gestione Denunce di Esercizio".

    I manuali aggiornati sono disponibili nella sezione "Home/Assistenza e supporto/Guide e manuali operativi/Gestione del rapporto assicurativo" del portale Inail.

    Il 4 maggio inoltre è stato precisato che dal 22 maggio  sono state  aggiornate le tabelle di decodifica necessarie agli utenti dei servizi che utilizzano l’inoltro di comunicazione e denunce  tramite file. 

    Le modifiche sono riportate nel file “20260522-Variazioni Comuni-ASL-Sedi Inail-CAP.xlsx”.

    È, inoltre, disponibile la tabella generale “20260522-Comuni-ASL-Sedi Inail-CAP.xlsx”, con lo storico dei comuni, le associazioni Istat-Asl e quelle Istat-sedi Inail-Cap, che sostituisce totalmente la tabella attualmente in uso.

    I file sono disponibili ai seguenti percorsi:

    1. "Comunicazione di infortunio": Home > Atti e documenti > Prevenzione > Comunicazione di infortunio > Comunicazione infortunio – Tabelle di decodifica dei dati
    2. "Denuncia/comunicazione di infortunio": Home > Atti e Documenti > Assicurazione > sezione Prestazioni > Denuncia infortunio > Denuncia di infortunio – Tabelle di decodifica dei dati
    3. "Denuncia di malattia professionale e di silicosi/asbestosi": Home > Atti e Documenti > Assicurazione > sezione Prestazioni > Denuncia malattia professionale > Denuncia di malattia professionale/silicosi asbestosi – Tabelle di decodifica dei dati 
    4. "Certificati medici (di infortunio)": Home > Atti e Documenti > Assicurazione > sezione Prestazioni > Certificati medici > Certificato medico di infortunio – Tabelle di decodifica dei dati per certificati medici di infortunio

    Denunce INAIL: dal 2026 obbligo codice contratto CNEL

    La circolare n. 4/2026 dell’INAIL  ha fornito la istruzioni operative in merito all’Accordo interistituzionale tra INAIL e CNEL, sottoscritto il 14 marzo 2025, per l’utilizzo di un codice univoco dei contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) , annunciato già a fine dicembre scorso.

     In particolare, la cooperazione tra INAIL e CNEL mira allo sviluppo di flussi informativi strutturati, utili per analisi statistiche più puntuali sugli eventi lesivi connessi all’attività lavorativa, anche in relazione alle diverse categorie contrattuali

    A tal fine, viene introdotto l’obbligo di indicare, nelle comunicazioni e denunce trasmesse all’INAIL, il codice alfanumerico CNEL, che identifica in modo univoco ciascun CCNL depositato. Tale codifica consente di associare ogni evento infortunistico o tecnopatico alla specifica categoria contrattuale di riferimento, migliorando la precisione degli indicatori di rischio e favorendo l’adozione di criteri uniformi da parte delle amministrazioni pubbliche.

    Dal punto di vista operativo, la circolare individua specifici adempimenti a carico dei datori di lavoro e degli intermediari. 

    A decorrere dal 12 gennaio 2026, la compilazione del campo obbligatorio “CCNL – Codice CNEL” è richiesta per tutte le comunicazioni di infortunio e per le denunce di infortunio e malattia professionale trasmesse in modalità telematica. 

    Il nuovo campo sostituisce i precedenti riferimenti al settore lavorativo e alla categoria CNEL e consente la visualizzazione delle informazioni di dettaglio sul contratto applicato, inclusi i soggetti firmatari datoriali e sindacali 

    Per supportare gli operatori nella corretta compilazione degli adempimenti, l’INAIL rinvia ai manuali aggiornati relativi ai diversi servizi di denuncia, disponibili sul sito istituzionale.

    Tabelle codici CNEL disponibili

    Per rendere operativa questa innovazione, l’INAIL ha provveduto ad aggiornare i servizi online e gli applicativi istituzionali, adeguando le procedure di raccolta dei dati sulla base dell’elenco dei contratti collettivi trasmesso dal CNEL, elenco che sarà oggetto di aggiornamento periodico. Le modifiche riguardano sia i servizi telematici sia i moduli cartacei, utilizzabili solo in via residuale nei casi di malfunzionamento dei sistemi o per categorie di assicurati non ancora obbligate all’invio telematico. 

    Si ricorda che per agevolare la corretta compilazione, l’Istituto ha reso disponibile già dal 28 dicembre scorso il codice alfanumerico CNEL in formato Excel, consultabile all’interno della sezione “Tabelle di decodifica dei dati” di ciascun servizio online interessato. Le tabelle aggiornate, sono accompagnate dalle cronologie delle versioni, che permettono di monitorare le modifiche intervenute nel tempo, e dalle documentazioni tecniche aggiornate, fondamentali per chi utilizza l’invio massivo tramite tracciati record. I percorsi di consultazione variano a seconda della tipologia di denuncia (comunicazione di infortunio, denuncia di infortunio, denuncia di malattia professionale o di silicosi/asbestosi), ma convergono tutti nelle sezioni di supporto al servizio online e nelle tabelle di decodifica pubblicate sul portale INAIL.

  • Agricoltura

    Contributi agricoltura piccoli coloni e CF 2026

    Con la Circolare INPS n. 70 del 26 giugno 2026, l’Istituto ha reso note le disposizioni relative alla contribuzione dovuta dai concedenti per i piccoli coloni e compartecipanti familiari (PC/CF) per l’anno 2026, ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. 488/1968 e dell’art. 7 della legge 233/1990.

    Contributi 2026 piccoli coloni e compartecipanti familiari – Aliquote e agevolazioni

    Le aliquote contributive  includono le componenti previdenziali, assistenziali e assicurative, nonché le agevolazioni per territori svantaggiati. Il versamento è previsto in quattro rate, con prima scadenza fissata al 16 luglio 2026

    L’aliquota per il FPLD  aumenta  al 30,19%, così suddivisa:

    • 21,55% a carico del concedente
    • 8,84% a carico del concessionario

    Agevolazioni e riduzioni

    Per i concedenti restano in vigore i seguenti esoneri:

    • Assegni familiari: -0,43%
    • Tutela maternità: -0,03%
    • Disoccupazione: -0,34% + ulteriore -1,00%

    Contributi INAIL

    A seguito del decreto 92 2025 il contributo per l’assicurazione infortuni sul lavoro è modificato a  una unica “voce contributiva”  pari al 8,5%.

    Contributi 2026 Agevolazioni per zone tariffarie

    Di seguito le aliquote di riduzione per le zone  montane e svantaggiate, riconfermate:

    Territorio Agevolazione Contributo dovuto
    Non svantaggiati 100%
    Montani 75% 25%
    Svantaggiati 68% 32%

    scarica la tabella aliquote contributive 2026

    tabelle aliquote piccolo coloni e compartecipanti familiari

    Scadenze e modalità di pagamento

    Come ricordato anche nel messaggio del 20 giugno 2025 le quattro rate dovranno essere versate entro:

    • 16 luglio 2025
    • 16 settembre 2025
    • 17 novembre 2025
    • 16 gennaio 2026

    L'istituto ha comunicato anche che dal 2025 gli avvisi di tariffazione della contribuzione sia  per i lavoratori autonomi agricoli  che per piccoli coloni e compartecipanti non saranno più disponibili nel tradizionale “Cassetto previdenziale per agricoltori autonomi”, in fase di dismissione. 

    Tutti i contribuenti  devono  fare riferimento al nuovo “Cassetto previdenziale del Contribuente”, accedendo alla sezione “Dati complementari” > “Stampa lettera F24”.

    Si ricorda che già dal 1° settembre 2024, l’accesso ai servizi telematici INPS è  possibile esclusivamente tramite:

    1. SPID (livello ≥ 2)
    2. CIE 3.0
    3. CNS (Carta Nazionale dei Servizi).

    La nuova procedura online dal 2025

    Con il messaggio 3930 del 24 dicembre INPS ha   comunicato che è stata rilasciata la nuova piattaforma online per la gestione degli adempimenti dichiarativi .

    I soggetti  preposti  ammessi all’accesso alla nuova applicazione sono i seguenti: 

    1. “Concedente”, “
    2. Concessionario” e
    3.  “Soggetti delegati”.

    La nuova procedura è raggiungibile sul sito internet dell’Istituto, www.inps.it, al seguente percorso: “Imprese e Liberi Professionisti” > “Apertura, variazione, chiusura, azienda/attività” > “Domande di costituzione, prosecuzione, variazione e cancellazione di rapporto di lavoro agricolo di piccola colonia o compartecipazione familiare”, sempre previa  autenticazione con identità digitale (SPID almeno di livello 2, CIE 3.0 o CNS).

    In merito alle deleghe si specifica che gli utenti profilati come “Cittadino” (il “Concedente” o, in sua vece, il “Concessionario”) e gli intermediari che hanno una delega attiva  possono procedere direttamente all’inserimento di una nuova denuncia.

    Gli utenti non ancora in possesso di una delega attiva devono provvedere a inserire la stessa utilizzando l’apposito servizio presente nel sito internet dell’Istituto al seguente percorso: “Imprese e Liberi Professionisti” > “Gestione delle deleghe sindacali in agricoltura”.

    Per denunciare un nuovo rapporto di lavoro da parte degli intermediari, deve essere utilizzata preliminarmente la funzione “Censimento nuovi rapporti lavorativi”, operando con le seguenti modalità:

    – nella pagina iniziale della nuova procedura selezionare l’opzione “Censimento nuovi rapporti lavorativi”;

    – inserire il codice fiscale del concessionario e del concedente, il comune in cui si svolge il rapporto di lavoro e la data di decorrenza del rapporto stesso.

    Il sistema, effettuata una verifica nei propri archivi, validerà i dati trasmessi e permetterà ai soggetti interessati di inserire la relativa delega.

  • Contributi Previdenziali

    Enti bilaterali e versamenti INPS: nuove causali 2026

    A seguito di richieste pervenute dall’INPS sono state istituite co nla risoluzione 26 2026 dell'Agenzia  delle Entrate le causali contributo per consentire il versamento, tramite il modello F24, dei contributi da destinare ad alcuni  nuovi Enti Bilaterali.

     “EBOP” denominata “ENBITALIA OPN (ENBITALIA OPN)”;

    • “SANL” denominata “Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa SANILAV (SANILAV)”;

    • “EBON” denominata “Ente Bilaterale (EBICON)”;

    • “EIMP” denominata “Ente Bilaterale Imprese Private (EBIP)”;

    • “CARE” denominata “Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa al SSN   (INNOVACARE)”.

    Nuove causali e istruzioni per F24 Risoluzione 5 2026

    Con la Risoluzione n 5 del 4 febbraio 2026 le Entrate  hanno istituito  le causali contributo per il versamento dei contributi all’INPS  relativamente ad alcuni  Enti Bilaterali di nuova costituzione,  e le istruzioni per la compilazione del modello F24. Si tratta in particolare dei seguenti:

    • Ente Bilaterale Confederale (EBICON)”;
    • Ente Bilaterale Nazionale Plurisettore -Organismo Paritetico (EBIPS)”; e 
    • Ente Bilaterale per i Servizi ai Lavoratori  (E.SE.LAV.)”.

     L'Agenzia istituisce le seguenti causali contributo:

    •  “ECON” denominata “Ente Bilaterale Confederale (EBICON)”;
    •  “EPOP” denominata “Ente Bilaterale Nazionale Plurisettore -Organismo Paritetico (EBIPS)”;
    •  “ESE6” denominata “Ente Bilaterale per i Servizi ai Lavoratori  (E.SE.LAV.)”.

     in vigore dal 9 marzo 2026

    Causali soppresse

    Con risoluzione 11 del 24.3.2026 l'Agenzia aveva  comunicato la soppressione delle causali contributo relative ad alcuni Enti Bilaterali come richiesto con  nota n. 18831 del 24 febbraio 2026, dall'INPS

    Sono soppresse in particolare  le causali contributo di seguito indicate:

    • “EBPA” denominata “Ente Bilaterale per l’Artigianato”;

    • “EBAG” denominata “Ente Bilaterale contrattuale Nazionale per l’Agricoltura e l’agroalimentare”;

    • “ENBP” denominata “Ente nazionale Bilaterale Lavoro Impresa e Pesca”.

    Istruzioni di compilazione

    In sede di compilazione del modello F24, le causali vanno sono esposte nella sezione “INPS”, in corrispondenza, esclusivamente, delle   somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando:

    – nel campo “causale contributo”, la causale contributo attribuita;

    – nel campo “codice sede”, il codice della sede INPS presso la quale è aperta la posizione contributiva aziendale;

    – nel campo “matricola INPS/codice INPS/filiale azienda”, il codice di 10 caratteri che identifica la posizione contributiva aziendale;

    – nel campo “periodo di riferimento”, nella colonna “da mm/aaaa” il mese e l’anno di riscossione del contributo nel formato “MM/AAAA”; nella  colonna “a mm/aaaa” nessun valore

  • Contributi Previdenziali

    DURC e agevolazioni: non basta pagare i contributi

    Il ritardo nell'invio dei flussi UNIEMENS è irregolarità sostanziale da parte del datore di lavoro.   La regolarità contributiva non si esaurisce nel pagamento delle somme dovute: anche il rispetto degli obblighi dichiarativi è condizione necessaria per accedere ai benefici normativi e contributivi.   Questa la pesante affermazione della Cassazione nell'ordinanza n. 21362 del 23 giugno 2026 che risponde alla domanda: la mancata o tardiva trasmissione delle comunicazioni obbligatorie UNIEMENS costituisce una irregolarità meramente formale, oppure è sufficiente a precludere il rilascio del DURC e la fruizione degli sgravi contributivi? 

    Il quadro normativo e il caso: UNIEMENS omesso e regolarizzazione disattesa

    Va premesso che il quadro normativo di riferimento è quello dell'art. 1, commi 1175 e 1176, della legge n. 296 del 2006, che subordina l'accesso ai benefici normativi e contributivi al possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva e all'assenza di violazioni nelle materie di lavoro e sicurezza. 

    La disciplina di dettaglio è affidata al D.M. 30 gennaio 2015, il cui art. 3 definisce la verifica di regolarità in tempo reale, e il cui art. 4 prevede, in caso di irregolarità riscontrata, un invito alla regolarizzazione entro quindici giorni, decorso inutilmente il quale la posizione negativa si cristallizza.

    La vicenda specifica  traeva origine da un avviso di addebito notificato dall'INPS nel gennaio 2020 a una società, avente ad oggetto il recupero di benefici contributivi riferiti all'ottobre 2017, oltre sanzioni civili . La contestazione riguardava appunto  la mancata trasmissione dei modelli UNIEMENS per più mesi del 2017 e del 2018.

    La società aveva proposto opposizione, accolta sia in primo grado che in appello. 

    La Corte d'Appello di Milano aveva ritenuto che, in assenza di effettive omissioni nel pagamento dei contributi, il semplice ritardo nella trasmissione delle comunicazioni UNIEMENS costituisse un inadempimento di carattere meramente formale, inidoneo  a precludere il rilascio del DURC   e a determinare la decadenza dai benefici contributivi.

     L'INPS ha quindi proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione delle disposizioni normative sopra richiamate.

    Dalla sentenza impugnata emergeva che le comunicazioni obbligatorie non erano state trasmesse nemmeno entro il termine di quindici giorni concesso con l'invito a regolarizzare. Non  si rientrava , pertanto, in alcuna delle ipotesi eccettuative tassativamente previste dall'art. 3, commi 2 e 3, del D.M. 30 gennaio 2015 che avrebbero potuto giustificare un giudizio di regolarità nonostante l'inadempimento, che sono:

    • rateizzazione concessa, 
    • sospensione per legge,
    •  scostamento non grave tra somme dovute e versate.

    La decisione: la regolarità contributiva richiede la verifica dell’INPS

    La Cassazione accoglie il ricorso dell'INPS e cassa la sentenza impugnata, rinviando alla Corte d'Appello di Milano in diversa composizione.

     Il principio affermato è di portata generale e si inserisce in un filone giurisprudenziale già consolidato,  richiamando espressamente i precedenti Cass. nn. 2678, 8078 e 16198 del 2026, secondo cui la regolarità contributiva costituisce un concetto più ampio rispetto al solo regolare adempimento dell'obbligazione contributiva nel suo profilo patrimoniale.

    La Corte chiarisce che l'invio corretto e tempestivo dei modelli UNIEMENS non è un adempimento accessorio in quanto  rappresenta il presupposto indispensabile affinché l'INPS possa disporre di tutti i dati retributivi e contributivi  per  verificare la correttezza dei versamenti effettuati.

    In mancanza di tali comunicazioni, l'Istituto è impossibilitato a esercitare il controllo dovuto per legge  e questo — indipendentemente dalla circostanza che i contributi risultino poi effettivamente versati — integra una irregolarità sostanziale, non formale.

    Ne discende che la decadenza dai benefici è conseguenza automatica dell'omessa regolarizzazione entro il termine assegnato, senza che una sanatoria successiva possa sanare la posizione ai fini del diritto agli sgravi già fruiti. 

    Dalla sentenza emerge dunque  che il datore di lavoro che intende accedere ai benefici  garantiti dalla regolarità del DURC ,  deve assicurare non solo il puntuale versamento delle somme dovute, ma anche il rispetto  di tutti gli obblighi dichiarativi connessi, consentendo  all'INPS di esercitare la propria funzione di verifica.

  • Lavoro Dipendente

    Decreto 1 maggio 2026 convertito in legge: tutte le modifiche

     il disegno di legge per la conversione  del  DL 62/2026 – Lavoro e Caporalato digitale  è stato approvato definitivamente dal Senato, dopo il passaggio alla Camera . 

    Il testo  coordinato  con la legge di conversione 112 2026 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27 giugno 2026.

    Giova ricordare che il DL 62/2026 (pubblicato in GU 30 aprile 2026) si articolava in cinque capi e 19 articoli con i seguenti contenuti:

    • Il Capo I introduce incentivi all'occupazione: il Bonus Donne 2026 (esonero contributivo 100% fino a 650/800€ mensili per assunzioni a tempo indeterminato di donne svantaggiate), il Bonus Giovani 2026 (esonero 100% fino a 500€ mensili per under 35 disoccupati), il Bonus ZES per il Mezzogiorno e un incentivo alla stabilizzazione dei contratti a termine in indeterminato.
    •  Il Capo II disciplina il salario giusto, individuando nella contrattazione collettiva comparativamente più rappresentativa il parametro retributivo di riferimento, e introduce obblighi di monitoraggio, trasparenza e rendicontazione dei dati retributivi (CNEL, INPS, ISTAT). 
    • Il Capo III contrasta il caporalato digitale, prevedendo la presunzione di subordinazione per i lavoratori di piattaforma eterodiretti via algoritmo, obblighi informativi per le piattaforme e tutele specifiche per i rider. 
    • Il Capo IV proroga i versamenti al fondo TFR per il 2026.

    Vediamo di seguito le principali modifiche introdotte  nella legge di conversione 

    Gli emendamenti previsti

    Ecco la sintesi in elenco puntato delle novità  del decreto 1 maggio con gli emendamenti approvati in Commissione 

    • Contratti nazionali scaduti: se il rinnovo del Ccnl non avviene entro 9 mesi dalla scadenza naturale, scatta un’anticipazione forfettaria dell’aumento retributivo pari al 50% della variazione Ipca-Nei, invece del precedente 30%. 
    • Settori turistico, sanitario e sociosanitario: nei comparti caratterizzati da forte stagionalità o che erogano prestazioni sanitarie e sociosanitarie per conto del Ssn, l’importo dell’anticipo di aumento è definito dalla contrattazione collettiva e non può superare il 50%..
    • Salario giusto e Tec: viene confermata la definizione di salario giusto basata sul Trattamento economico complessivo dei contratti leader, necessario per accedere ai benefici di legge.Nel Tec entra il welfare contrattuale: il Tec comprende voci retributive fisse e continuative, mensilità aggiuntive, indennità stabili, welfare contrattuale e istituti economici previsti dal Ccnl.Escluse le voci variabili: restano fuori dal Tec le componenti retributive discrezionali o variabili riconosciute ai singoli lavoratori.  Eliminato il riferimento ai “contratti minori equivalenti”: è stata stralciata la parte che aveva suscitato le critiche di Cgil, Cisl e Uil.
    • Niente cessazione automatica dei Ccnl non rinnovati da oltre 6 anni: è saltato l’emendamento che prevedeva la perdita di efficacia dei contratti collettivi scaduti da lungo tempo.
    • Staff leasing: il lavoratore assunto a tempo indeterminato da un’Agenzia per il lavoro può essere inviato in missione a termine presso lo stesso utilizzatore fino a 36 mesi, anche non continuativi, oltre il limite ordinario di 24 mesi, salvo diversa previsione del Ccnl dell’utilizzatore. 
    • Assunzione da parte dell’utilizzatore: è nulla ogni clausola che limiti la possibilità dell’azienda utilizzatrice di assumere il lavoratore durante o alla fine della missione.
    • Distacco tra aziende di settori diversi: in via sperimentale fino al 31 dicembre 2029, previo accordo sindacale, è consentito il distacco di lavoratori anche tra imprese appartenenti a settori o Ccnl diversi, per salvaguardare occupazione e continuità produttiva.
    • Tirocini extracurricolari: fissato a 12 mesi il limite massimo complessivo dei tirocini svolti all’interno di imprese appartenenti allo stesso gruppo.
    • Federazione Maestri del lavoro: previsto un contributo pubblico di 130mila euro nel 2027 e 260mila euro dal 2028 per iniziative su sicurezza nei luoghi di lavoro e orientamento dei giovani.
    • Crisi industriali complesse e delocalizzazioni: la modifica pensata per frenare le delocalizzazioni è stata stralciata e dovrebbe essere ripresentata in un provvedimento autonomo.

    Scarica il testo del decreto coordinato con la legge di conversione.

  • Lavoro Dipendente

    Bonus assunzioni ZES 2026: guida completa

    L'articolo 3 del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62 ("Disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all'occupazione e di contrasto del caporalato digitale") ha introdotto il Bonus ZES 2026, un esonero contributivo a favore dei datori di lavoro privati che effettuano assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026, presso sedi o unità produttive situate nelle regioni della Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno – ZES unica.

    Con la Circolare INPS n. 56 del 14 maggio 2026, la Direzione Centrale ha fornito le prime istruzioni amministrative per la gestione degli adempimenti previdenziali.  Sall'11 giugno è aperta la piattaforma per l'invio delle domande 

    Si ricorda che:

    • le regioni rientranti nella ZES unica sono: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e Umbria, e che
    •  il beneficio non si applica alla pubblica amministrazione, identificata ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001.

    Requisiti: datori di lavoro e lavoratori

    L'accesso all'esonero è subordinato al rispetto di condizioni sia in capo al datore di lavoro che al lavoratore.

    Datori di lavoro:

     sono ammessi tutti i datori  privati tranne il lavoro domestico, inclusi quelli del settore agricolo, a prescindere dalla natura imprenditoriale che nel mese dell'assunzione occupino  fino a 10 dipendenti, conteggiati al netto dei lavoratori per cui si intende richiedere il beneficio. 

    Le variazioni successive — in aumento o diminuzione — non incidono sulla spettanza dell'esonero.

     La prestazione lavorativa deve essere effettivamente svolta in una delle regioni ZES: lo spostamento della sede fuori area comporta la perdita del beneficio dal mese successivo al trasferimento.

    E'  richiesto un incremento occupazionale netto — calcolato in ULA — rispetto alla media dei 12 mesi precedenti, verificato mensilmente e su base consolidata

    Lavoratori: l'esonero riguarda personale non dirigenziale assunto a tempo indeterminato che, alla data dell'assunzione, abbia almeno 35 anni di età e sia disoccupato da almeno 24 mesi. È ammessa una deroga per i lavoratori già beneficiari (parziali) dell'esonero presso un precedente datore: in tal caso il nuovo datore subentra nella fruizione residua, anche in assenza dello status di disoccupato di lungo periodo, purché il nuovo rapporto sia instaurato entro il 31 dicembre 2026.

    Rapporti esclusi: trasformazioni di contratti a termine, apprendistato, contratti intermittenti

    Sono invece ammessi: part-time, contratti in cooperativa di lavoro, somministrazione a tempo indeterminato (anche verso utilizzatore a termine; in tal caso il limite dei 10 dipendenti è riferito all'utilizzatore).

    Previsto anche il divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nei sei mesi successivi all'assunzione ,  con riferimento alla sola qualifica del lavoratore licenziato, prescindendo dai livelli contrattuali e dalle mansioni effettivamente svolte.

    Misura dell’esonero, compatibilità e cumulabilità

     L'agevolazione consiste nell'esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore, con esclusione dei premi INAIL. 

    Il massimale è fissato come segue :

    Parametro Valore
    Massimale mensile per lavoratore (full-time) € 650,00
    Massimale giornaliero (rapporti infra-mensili) € 20,96 (€ 650 / 31)
    Durata massima fruizione 24 mesi
    Limite di spesa 2026 € 26 milioni
    Limite di spesa 2027 € 60 milioni
    Limite di spesa 2028 € 34 milioni

    Per i contratti part-time il massimale è ridotto proporzionalmente. Il periodo di fruizione può essere sospeso solo in caso di assenza obbligatoria per maternità, con possibilità di differimento. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

    E' possibile l'utilizzo da parte di un secondo datore di lavoro  nei limiti del massimale già autorizzato al precedente datore. Non si ricalcola il beneficio: il tetto è fissato una volta sola dalla prima autorizzazione INPS e rimane invariato anche per il subentrante.

     Sul fronte della cumulabilità, la misura non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote contributive datoriali, inclusa la Decontribuzione Sud (L. 207/2024), l'incentivo per assunzione di disabili (L. 68/1999) e l'incentivo NASpI. 

    È invece compatibile — senza riduzioni — con la maggiorazione del costo deducibile per nuove assunzioni (L. 207/2024) e con l'esonero per la certificazione della parità di genere (1%, massimo € 50.000 annui). È altresì cumulabile con la riduzione IVS a carico della lavoratrice madre. 

    L'agevolazione si configura come aiuto di Stato ai sensi del Regolamento UE 651/2014 e viene registrata nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato.

     Il datore non deve essere un'impresa in difficoltà né soggetto a clausola Deggendorf. È (incluse le società controllate o collegate ex art. 2359 c.c.).

    Bonus Zes: procedura di domanda

    Il datore di lavoro deve presentare istanza telematica tramite l'apposito modulo on-line disponibile su www.inps.it, sezione "Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) – Bonus ZES 2026" comunicata con messaggio INPS 1966 del 11 .6.2026 .

    La domanda deve contenere: dati identificativi dell'impresa e numero dipendenti nel mese di assunzione; dati del lavoratore e dichiarazione dello stato di disoccupazione; tipologia contrattuale (full-time/part-time e percentuale oraria); retribuzione media mensile comprensiva dei ratei di 13ª e 14ª e aliquota contributiva datoriale; regione e provincia di effettivo svolgimento della prestazione. Il datore deve inoltre dichiarare il rispetto del trattamento economico minimo previsto dai CCNL comparativamente più rappresentativi (art. 7, comma 5, DL 62/2026).

    ATTENZIONE La domanda può essere inviata sia per assunzioni già perfezionate sia per rapporti non ancora instaurati. 

    In quest'ultimo caso, INPS accantona le risorse e invia comunicazione via PEC (o e-mail) e notifica MyINPS, invitando il datore a trasmettere la comunicazione obbligatoria (Unilav/Unisomm) entro il termine perentorio di 10 giorni. 

    Il mancato rispetto comporta la perdita degli importi accantonati.

    Altre indicazioni operative

    INPS  ricorda infine che l'inoltro tardivo delle comunicazioni obbligatorie fa perdere la quota di incentivo relativa al periodo intercorso tra la decorrenza del rapporto e la data della comunicazione tardiva.

    ATTENZIONE  Il beneficio autorizzato costituisce il tetto massimo fruibile in denuncia contributiva e non può essere incrementato in caso di successivo aumento dell'orario per i contratti part-time.