• Sicurezza sul Lavoro

    Verifiche attrezzature: elenco abilitati aggiornato al 3 agosto 2026

     Il Ministero del lavoro ha reso noto di avere  adottato,  con il Decreto Direttoriale 109 del 3 agosto 2026  il  “74°  Elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro” (come previsto dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dello sviluppo economico   recante la "Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'Allegato VII del decreto legislativo 9 aprile 2008,  n. 81, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto  legislativo") 

    Il decreto  sostituisce integralmente il precedente Elenco n. 73  pubblicato con DD 65 del 28.5.2026, a partire dalla data del decreto 3 agosto 2026.

     Le variazioni sono riportate nell’elenco allegato al decreto. Si registrano in particolare :

    • variazione della denominazione della Società VAI – Verificatori Associati Italiani S.r.l., in VAI – Verificatori Associati Italiani S.r.l. Società Benefit. 
    • l'iscrizione della società Univer Italia s.r.l. 
    • variazione delle abilitazioni  per le società: CEC – Consorzio Europeo Certificazione, SAFETY SISTEM S.r.l., SECUR CONTROL VERIFICHE s.r.l., Studio Coletto STP s.r.l. e VAI – Verificatori Associati Italiani S.r.l. Società Benefit.

    Obbligo di verifica: quali sono le attrezzature soggette

    Si evidenzia  che l'obbligo di verifica riguarda   le attrezzature di lavoro considerate a maggior rischio d'incidenti, previste dall'allegato VII dello stesso decreto,  come, ad esempio, 

    • le scale aeree a inclinazione variabile, 
    • le piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne,
    • gli apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 chilogrammi non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile.
    • ai sensi dell’articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni. 

    ed è a carico dei datori di lavoro ai fini di valutare lo  stato di conservazione e di efficienza ai fini della  sicurezza.

    La frequenza delle verifiche è indicata  nel medesimo decreto 11.4.2011

    ATTENZIONE:

    1.   per la prima verifica il datore di lavoro deve rivolgersi all'INAIL  che vi provvede nel termine di 45 giorni . Nel caso il periodo decorra  inutilmente  il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti abilitati., verificandone la presenza nell'elenco più recente.
    2.  Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per il tramite della Commissione  entro il periodo di validità quinquennale dell'iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati, può procedere al  controllo della permanenza dei presupposti di base dell'idoneità dei soggetti abilitati.

    Verifiche attrezzature: gli adempimenti dei soggetti abilitati

       Giova ricordare che gli obblighi dei soggetti abilitati  sono i seguenti:

    • il rispetto dei termini previsti dal  D.I. 11.4.2011 e 
    •  l'obbligo di  riportare in un apposito registro informatizzato copia dei verbali delle verifiche effettuate, i dati e le informazioni di cui al punto 4.2 dell’Allegato III al D.I. 11.4.2011.   Il registro informatizzato deve essere trasmesso per via telematica, con cadenza trimestrale, al soggetto titolare della   funzione.
    • Tutti gli atti documentali relativi all’attività di verifica sono conservati a cura dei soggetti abilitati per un  periodo non inferiore a dieci anni.
    • Qualsiasi variazione nello stato di fatto o di diritto dei soggetti abilitati deve essere preventivamente  comunicata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che si esprime previo parere della Commissione
    •  All’atto della richiesta di iscrizione negli elenchi istituiti su base regionale, ai sensi dell’articolo 2, comma 4, del D.I. 11.4.2011, i soggetti abilitati comunicano l’organigramma generale di cui all’allegato I, punto 1,   lettera d), comprensivo dell’elenco nominativo dei verificatori, del responsabile tecnico e del suo sostituto. I soggetti abilitati dovranno altresì comunicare tutte le variazioni intervenute.

    Allegati:
  • Turismo

    Staff house Turismo: nuovi elenchi di beneficiari

     

    Il 3 agosto 2026 l Ministero del Turismo ha adottato e pubblicato il Decreto Direttoriale con gli esiti dell’istruttoria del programma Staff House – Titolo II  con  nuovi elenchi di assegnazione provvisoria delle agevolazioni.

    Si tratta di risorse per  3.566 i nuovi posti letto  che si  aggiungono agli oltre 60.000 posti letto a prezzi calmierati già sostenuti grazie a Staff House – Titolo III.

    Sono arrivate 102 domande da operatori di tutta Italia, per investimenti pari a 149,9 milioni di euro e richieste di agevolazioni per oltre 80,8 milioni, a fronte di una dotazione di 54 milioni a testimonianza della forte domanda di strumenti a supporto dell’alloggio dei lavoratori turistici.

    Gli elenchi  comprendono 32 domande assegnatarie, 21 non ammesse, 17 in approfondimento, 32 sospese e inseribili con successivi scorrimenti. Scarica qui il decreto e gli elenchi  

    Il comunicato ministeriale afferma che le piccole imprese rappresentano la categoria più attiva, con 43 domande presentate e investimenti proposti per 48,7 milioni di euro. A seguire:

    •  le medie imprese con 24 domande,
    • le microimprese con 22 e 
    • le grandi imprese con 13.

    Efficentamento energetico Turismo: i beneficiari

    Hanno presentato domanda di accesso alle agevolazioni nell’ambito della procedura disciplinata dal presente provvedimento i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto che dispongano della/e unità immobiliare/i oggetto del progetto di investimento, anche tramite un contratto di locazione avente durata idonea allo svolgimento del medesimo progetto e con espresso consenso del proprietario all’esecuzione delle opere, i quali risultino, altresì, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 3, comma 3, del medesimo decreto.
    Sono ammesse le imprese proponenti di qualsiasi dimensione che, alla data di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, abbiano attivato, nell’ambito di ciascuna delle proprie unità locali oggetto della predetta domanda, almeno uno dei codici ATECO elencati all’articolo 3, comma 1 del decreto 18 settembre 2025, in qualità di attività prevalente/primaria o secondaria.

    Sono altresì ammesse le imprese proponenti inattive in possesso dei codici ATECO di cui al predetto articolo 3, comma 1, del decreto, purché dimostrino di aver iniziato le opere necessarie all’avvio dell’attività successivamente alla presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni e comunque prima della concessione delle agevolazioni.

    Ai fini della verifica del predetto requisito, rileva la data di avvio lavori comunicata nell’ambito delle specifiche procedure autorizzative edilizie utilizzate per la realizzazione delle opere oggetto di agevolazione.

    Staff House Turismo: per quali interventi spetta l’agevolazione

    La normativa  a riguardo comprende:

    • il Decreto 30 gennaio 2026 con le regole per la misura Staff House Turismo rivolta alle imprese di settore per il sostegno agli investimenti volti alla riqualificazione, ammodernamento o completamento, anche sotto il profilo dell’efficientamento energetico e della sostenibilità ambientale, degli immobili destinati alla creazione di alloggi da concedere a condizioni agevolate ai lavoratori impiegati nel comparto turistico-ricettivo, ivi inclusi quelli impiegati presso gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287.
    • il Decreto 23 marzo 2026 con l'apertura dello sportello per le domande relative alla suddetta agevolazione

    Le risorse finanziarie disponibili per l’attuazione dell’intervento agevolativo ammontano a euro 54.000.000, di cui:

    • euro 22.000.000 per l’anno 2025,
    • euro 16.000.000 annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027,

    a valere sulle risorse stanziate dall’articolo 14 del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, ai fini della concessione delle agevolazioni previste dal Titolo II del decreto.

    Leggi anche Lavoratori turismo: prime  istruzioni sui contributi per lo staff housing   

    Ai sensi di quanto previsto all’articolo 4, comma 1, del decreto, sono ammissibili progetti di investimento volti alla riqualificazione, ammodernamento o completamento, anche sotto il profilo dell’efficientamento energetico e della sostenibilità ambientale, degli immobili destinati alla creazione di alloggi da concedere ai lavoratori impiegati nel comparto turistico-ricettivo, ivi inclusi quelli impiegati presso gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287.
    Ai fini dell’ammissibilità, ciascun progetto di investimento deve:
    a) interessare una o più unità immobiliari, purché i relativi alloggi siano asserviti ad una o più unità locali dell’impresa proponente. I progetti che prevedono interventi su più unità immobiliari devono risultare unitari e organici e riguardare unità immobiliari localizzate esclusivamente nelle zone a o nelle zone c ovvero nelle zone non assistite;
    b) prevedere spese complessive ammissibili di importo non inferiore a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) e non superiori ad euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00), al netto dell’IVA;
    c) garantire la disponibilità di almeno 10 (dieci) posti letto che devono essere assegnati ai lavoratori impiegati;
    d) comportare, con riferimento a ciascuna unità immobiliare oggetto del progetto di investimento, un miglioramento della prestazione energetica misurata in energia primaria almeno pari a quanto previsto dall’articolo 38-bis del Regolamento GBER e indicato all’articolo 8, comma 2, lettera a) del presente provvedimento; 

    e) essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni. Per data di avvio si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all’investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile lo stesso progetto di investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. A tal fine, si specifica che i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori;
    f) essere conclusi entro 24 (ventiquattro) mesi dalla data di concessione del contributo in conto capitale;
    g) prevedere l’iscrizione nel Registro delle imprese della/e unità immobiliare/i oggetto dell’investimento, conformemente alla configurazione della stessa unità, ferma restando la motivazione della non necessarietà dell’iscrizione;
    h) rispettare la pertinente legislazione ambientale dell'Unione europea e nazionale, anche con riferimento al principio DNSH.

    Staff House Turismo: domande dal 2 aprile al 5 maggio

    Le domande di accesso alle agevolazioni di cui al Titolo II del decreto ministeriale 18 settembre 2025 possono essere presentate, secondo le modalità indicate all’articolo 7 del decreto direttoriale prot. n. 11768 del 30 gennaio 2026, esclusivamente tramite la procedura informatica, accessibile nell’apposita sezione dedicata all’intervento agevolativo del sito web del Soggetto gestore (www.invitalia.it), a partire dalle ore 12.00 del giorno 02/04/2026 e fino alle ore 17.00 del giorno 05/05/2026. 

    Nel periodo di apertura, lo sportello è aperto dalle ore 10.00 alle ore 17.00 di tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì.
    Fermo restando che le attività di compilazione e invio delle istanze di agevolazione possono essere avviate esclusivamente a partire dal termine le imprese proponenti possono effettuare le attività individuate all’articolo 7, comma 5, del medesimo decreto direttoriale 30 gennaio 2026 a decorrere dalle ore 12.00 del giorno 24/03/2026, al fine di essere censite nella procedura informatica individuando, secondo le modalità comunicate nell’ambito della stessa piattaforma, i relativi legali rappresentanti ed, eventualmente, i soggetti delegati alla presentazione della domanda.
    Nell’ambito di tale attività è possibile anche verificare la correttezza dei dati del proponente nel Registro delle imprese nonché censire le imprese non residenti nel territorio italiano, in quanto prive di sede legale o sede secondaria, o quelle amministrate da una o più persone giuridiche o enti diversi dalle persone fisiche

    I beneficiari del contributo staff house – Decreto 9 giugno 2026

    È stato pubblicato il 9 giugno 2026 il Decreto Direttoriale recante gli esiti dell’istruttoria delle domande presentate nell’ambito del programma Staff House – Titolo III, con la relativa assegnazione provvisoria delle agevolazioni.

    I soggetti richiedenti possono prendere visione dei risultati dell’istruttoria e verificare l’assegnazione provvisoria delle agevolazioni accedendo alla documentazione disponibile sul sito del Ministero del Turismo.

    Le 212 imprese risultate assegnatarie in via provvisoria dell’incentivo accedono ora alla fase due, propedeutica alla concessione definitiva delle agevolazioni. In questa nuova fase, i soggetti assegnatari saranno chiamati ad adempiere alle ulteriori verifiche e agli adempimenti previsti dalla procedura, in vista del perfezionamento della concessione.

    Un risultato che si inserisce nel quadro di un programma pensato per rispondere a un’esigenza concreta del settore; infatti, l’incentivo disciplinato dal D.M. 18 settembre 2025 e dal D.D. 13 novembre 2025 e ss.mm.ii., si pone l’obiettivo di migliorare il benessere dei lavoratori del comparto turistico-ricettivo, ivi inclusi quelli impiegati presso gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. 

    A tal fine, l’intervento di sostegno prevede l’erogazione di contributi di parte corrente volti a sostenere i costi per la locazione degli alloggi, con l’intento di favorire condizioni abitative dignitose e stabili per i lavoratori del settore.

    Elenchi Beneficiari 31 luglio 2026

    Allegati:
  • Rubrica del lavoro

    Ti ammali in ferie? Ecco quando puoi sospenderle (e come fare)

    Le ferie possono essere sospese per malattia solo se questa comporta un danno biologico significativo che impedisce il recupero delle energie psicofisiche del lavoratore: stati febbrili elevati, ricovero ospedaliero, ingessatura di grandi articolazioni, malattie gravi. La malattia deve essere certificata dal medico curante e comunicata tempestivamente al datore di lavoro, che può disporre una visita fiscale di controllo. Non esiste una norma di legge specifica sul tema: il principio è stato costruito da Corte Costituzionale e Cassazione, e trova applicazione pratica nella circolare INPS n. 109/1999.

    Domande frequenti

    La sospensione delle ferie per malattia è automatica?

    No. Dipende dalla gravità della malattia: la sospensione è riconosciuta solo se la patologia comporta un danno biologico significativo (febbre elevata, ricovero ospedaliero, ingessatura di grandi articolazioni, malattie gravi), secondo i criteri della circolare INPS n. 109/1999.

    Quali malattie NON danno diritto alla sospensione delle ferie?

    Le patologie di lieve entità, come cefalea o stress psicofisico, che non impediscono il recupero delle energie psicofisiche del lavoratore.

    Cosa deve fare il lavoratore per ottenere la sospensione delle ferie?

    Deve far certificare la malattia dal medico curante, comunicarla tempestivamente al datore di lavoro, rispettare le fasce di reperibilità per eventuali visite fiscali e comunicare un recapito diverso dalla residenza se si trova in vacanza, anche all'estero.

    Le ferie si sospendono anche per la malattia di un figlio?

    Sì, in caso di ricovero ospedaliero del figlio il genitore può chiedere l'interruzione delle ferie in favore del congedo per malattia del figlio, ai sensi dell'art. 47, comma 4, del D.Lgs. 151/2001.

    Fino a che età del figlio si può usufruire del congedo per malattia?

    Senza limiti di giorni fino a 3 anni di età; tra i 3 e i 14 anni, nel limite di 10 giorni lavorativi all'anno per genitore, soglia in vigore dal 1° gennaio 2026 con la Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025).

    Il CCNL può prevedere condizioni diverse rispetto alla legge?

    Sì. Ad esempio il CCNL Metalmeccanici Industria riconosce, dal 2026, ulteriori giorni di permesso retribuito per la malattia dei figli fino a 4 anni, in aggiunta al congedo legale: è sempre necessario verificare il contratto applicato in azienda.

    Perché non c’è una legge specifica: cosa dicono Corte Cost, Cassazione, INPS

    Le ferie annuali retribuite sono un diritto costituzionale irrinunciabile (art. 36, comma 3, Cost.), disciplinato dall'art. 2109 del codice civile e dall'art. 10 del D.Lgs. 66/2003, finalizzato al recupero delle energie psicofisiche e alla partecipazione alla vita familiare e sociale. 

    La lacuna normativa sulla malattia insorta durante le ferie è stata colmata dalla giurisprudenza nel tempo:

    Corte Cost., sent. n. 616/1987: ha dichiarato incostituzionale l'art. 2109 c.c. nella parte in cui non prevedeva la sospensione delle ferie in caso di malattia.

    Corte Cost., sent. n. 297/1990: ha chiarito che la sospensione non è automatica, ma dipende dalla specificità della malattia e delle cure necessarie.

    Cass., SS.UU., sent. n. 1947/1998: la sospensione va valutata caso per caso, in base all'impatto della malattia sulla capacità di recupero del lavoratore.

    Circolare INPS n. 109/1999: fornisce i criteri applicativi, individuando le patologie che danno diritto alla sospensione.

    Cosa prevede il CCNL: gli esempi di Metalmeccanici Industria e Commercio

    Le condizioni specifiche variano da contratto a contratto: è sempre necessario verificare il CCNL applicato in azienda. 

    Due esempi concreti tra i contratti più diffusi:

    • CCNL Metalmeccanici Industria (Federmeccanica-Assistal, 22.11.2025–30.6.2028): dal 1° gennaio 2026, l'art. 9 riconosce 3 giorni annui di permesso retribuito all'80% per malattia dei figli fino a 4 anni, aggiuntivi al congedo legale (preavviso entro 2 ore dall'inizio turno, certificazione entro 2 giorni lavorativi, non cumulabile tra i due genitori nella stessa giornata). L'art. 2 riconosce inoltre, ai sensi della L. 106/2025, 10 ore annue di permesso per i dipendenti con figlio minorenne affetto da malattia oncologica o invalidante/cronica con invalidità pari o superiore al 74%.
    • CCNL Commercio (Confcommercio, 22.3.2024–31.3.2027): non prevede una clausola specifica sulla sospensione delle ferie per malattia. Da segnalare: l'art. 198 sul congedo parentale richiama ancora il limite di "dodici anni" per il figlio, soglia superata dalla riforma 2026 che l'ha elevata a 14 anni — il rinvio del CCNL alla legge è dinamico, quindi nella pratica prevale la soglia di legge aggiornata.

    Quali malattie sospendono le ferie e quali no

    Malattie che sospendono le ferie Malattie che NON sospendono le ferie
    Stati febbrili elevati Cefalea, stress psicofisico e altre patologie che non impediscono il recupero delle energie psicofisiche
    Ricovero ospedaliero
    Ingessatura di grandi articolazioni
    Malattie gravi

    Fonte: circolare INPS n. 109/1999.

    Ferie e malattia del figlio: la regola dell’art. 47, D.Lgs. 151/2001 (aggiornata al 2026)

    Le ferie possono essere interrotte anche per un evento che riguarda il figlio, non la salute del lavoratore: il ricovero ospedaliero del bambino. L'art. 47 del D.Lgs. 151/2001 riconosce a entrambi i genitori, alternativamente, il diritto di astenersi dal lavoro per la malattia di ciascun figlio:

    • Fino a 3 anni: nessun limite di giorni (comma 1).
    • Tra 3 e 14 anni: 10 giorni lavorativi all'anno per genitore (comma 2) — soglia elevata dagli 8 anni precedenti e dai 5 giorni annui dalla Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025, art. 1, comma 220), in vigore dal 1° gennaio 2026.

    Se durante le ferie il figlio si ammala e viene ricoverato, il genitore può chiedere — non è automatico come per la propria malattia — che il periodo di ferie in corso si interrompa a favore del congedo per malattia del figlio (comma 4). 

    La certificazione arriva al datore di lavoro per via telematica, tramite INPS (comma 3). 

    A questo congedo non si applicano le regole sul controllo della malattia del lavoratore: niente fasce di reperibilità, niente visita fiscale (comma 5). 

    Il diritto spetta al genitore richiedente anche se l'altro genitore non ne ha diritto (comma 6).

    Cosa deve fare il lavoratore: certificazione, reperibilità e comunicazione del recapito

    Gli adempimenti del lavoratore : 

    • Far certificare la malattia dal medico curante, che indica i giorni di prognosi.
    • Comunicare tempestivamente la malattia e la relativa certificazione al datore di lavoro.
    • Rispettare le fasce di reperibilità previste per le eventuali visite fiscali di controllo.
    • Comunicare un recapito diverso dalla residenza abituale se ci si trova in un luogo di vacanza, anche all'estero, per consentire i controlli.
    • In presenza di una malattia grave, le ferie si interrompono automaticamente quando il datore di lavoro riceve la certificazione medica.

    E se mi ammalo mentre sono in ferie all’estero?

    La prima cosa da fare anche in questo caso è andare da un medico del posto e far certificare la malattia già dal primo giorno:  se  sci si trova in Europa, in Svzzera  o nello spazio economico  europeo,   Il certificato vale anche se è scritto in un'altra lingua,  se serve la traduzione, ci pensa l'INPS. (V. messaggio INPS n. 28978/2007)

    Se invece sei fuori dall'Unione Europea, dipende dal paese: 

    • se l'Italia ha un accordo di sicurezza sociale con quello Stato, segui la procedura prevista da quell'accordo;
    •  altrimenti il certificato va prima "autenticato" dall'ambasciata o dal consolato italiano e spedito in originale, su carta, entro due giorni dal rilascio.

     Attenzione però: avere il certificato in mano non basta a trasformare automaticamente le  ferie in malattia.

    Occorre  comunque avvisare subito il datore di lavoro, e la certificazione deve far capire chiaramente che la malattia ha davvero impedito di riposare — una diagnosi generica non è sufficiente. 

    La visita fiscale a domicilio  all'estero non si può fare MA :

    •  nei paesi UE l'INPS può comunque chiedere un controllo tramite l'ente locale, 
    • fuori dall'UE tutto si gioca sulla completezza dei documenti che si presenta.

    Scarica il promemoria PDF: obblighi di lavoratore e datore di lavoro

    Per non perdere nessun passaggio operativo, abbiamo raccolto in un'unica scheda scaricabile gli obblighi di lavoratore e datore di lavoro in caso di malattia durante le ferie, con i riferimenti normativi puntuali per ciascun punto — utile da stampare o conservare per la gestione pratica dei casi in azienda.

    Scarica il promemoria  gratuto in PDF  →

  • Rubrica del lavoro

    Nuove risorse per il Fondo solidarietà telecomunicazioni: come funziona

    Con il decreto del 4 agosto 2023 pubblicato sul sito del Ministero del lavoro è stato istituito  il  nuovo “Fondo di solidarietà bilaterale per la Filiera delle Telecomunicazioni”, dai sensi degli articoli 26 e seguenti del decreto legislativo n. 148 del 2015, che riguarda le imprese esercenti servizi di telecomunicazione, ovvero :

    • servizi di telefonia fissa e/o mobile e/o 
    • servizi di trasmissione dati e/o contenuti digitali e multimediali 
    • esercizio di reti e servizi di networking (e-commerce, internet, posta elettronica etc); 
    • assistenza e gestione della clientela, in particolare per le imprese di telecomunicazione; 
    • soluzioni tecnologiche applicate anche alle telecomunicazioni 
    •  servizi per contenuti digitali e multimediali.

    Il Fondo è operativo dal 15 febbraio 2024

     Dalla data di decorrenza del nuovo Fondo i datori di lavoro  non sono più soggetti al  Fondo di integrazione salariale, ferma restando la gestione a stralcio delle prestazioni già deliberate. I contributi eventualmente già versati o dovuti al  FIS  restano acquisiti al medesimo fondo.

    Con il messaggio 1274 del 27 marzo 2024 INPS ha comunicato  le modalità di richiesta a partire dal 28 marzo   2024 sulla piattaforma OMNIA IS con domande precompilate. vedi ultimo paragrafo.

    AGGIORNAMENTO 4 AGOSTO 2026

    Con il messaggio n. 2548 del 3 agosto 2026, in attuazione del decreto interministeriale 17 aprile 2026, che integra il decreto istitutivo del Fondo. La novità operativa riguarda il trasferimento di risorse dal Fondo di integrazione salariale (FIS) al bilancio del Fondo bilaterale.

    In pratica, l'INPS ha certificato e trasferito una quota parte del patrimonio accumulato dalle imprese del settore telecomunicazioni presso il FIS, quantificata in 18.060.039,79 euro. Il trasferimento è avvenuto alla data di entrata in vigore del D.I. 17 aprile 2026 (9 giugno 2026). Le risorse  sono destinate  esclusivamente a finanziare l'assegno di integrazione salariale ex art. 30, comma 1-bis, D.Lgs. 148/2015, riservato ai datori di lavoro che prima confluivano nel FIS.

    Con la delibera n. 113/2026, il Comitato amministratore ha stabilito che le domande di assegno già giacenti vengano esaminate in ordine cronologico, fino ad esaurimento di questa specifica disponibilità.

     Attenzione: l'INPS segnala che il Fondo, al momento, sconta una temporanea carenza di risorse anche per le prestazioni integrative ordinarie (integrazioni salariali ordinarie/straordinarie e formazione), che restano finanziabili solo nei limiti delle disponibilità progressivamente presenti.

    Fondo solidarietà telecomunicazioni: gestione 

     Il Fondo non ha personalità giuridica e gode di autonoma gestione finanziaria e patrimoniale presso l’INPS,

     Sara gestito da  un Comitato Amministratore , nominato dal Ministro del lavoro e in carica per 4 anni, composto da :

    • quattro componenti designati da Assotelecomunicazioni –Asstel 
    •  quattro componenti designati da SLC CGIL, FISTEL CISL, UILCOM UIL, UG 
    • due dirigenti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze

     ai quali non spetta alcun emolumento, indennità o rimborso spese.

    Prestazioni del Fondo bilaterale di solidarietà Telecomunicazioni

    1. Il Fondo assicura in particolare  le seguenti prestazioni:

    1.  finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali e/o dell'Unione europea;
    2.  prestazioni integrative, in termini di importi, e aggiuntive in termini di durata  rispetto alle prestazioni per cessazione del rapporto di lavoro
    3.  prestazioni integrative, in termini di importi, rispetto ai trattamenti di integrazione salariale in costanza di rapporto di lavoro
    4.  prestazioni aggiuntive, in termini di durata, rispetto alle prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro. Il Fondo assicura, per il periodo di erogazione delle stesse, il versamento della contribuzione correlata alla gestione previdenziale di iscrizione del lavoratore interessato;
    5.  assegno straordinario di incentivo all'esodo  per i lavoratori con requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni;
    6.  versamento mensile  opzionale di contributi previdenziali per la  staffetta generazionale a favore di lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi tre anni,  e contestuale assunzione di lavoratori  under  35 ann  per un periodo non inferiore a tre anni, anche in apprendistato 
    7.   assegno di integrazione salariale  sostitutivo della cassa integrazione guadagni straordinaria, del Fondo di Integrazione Salariale (FIS) .

    Le prestazioni sopracitate andranno richieste dalle aziende  previa informazione e consultazione sindacale  nei termini previsti per legge:

    • non  prima di 30 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione delle attività lavorative e 
    • non oltre il termine di 15 giorni dal loro inizio .

    Contributi finanziamento Fondo Telecomunicazioni

    Tutte le imprese rientranti nell'art. 10 d.lgs 148 2015   sono tenute al versamento 

    •  per le prestazioni di cui alle lett. a), b), c),un contributo ordinario mensile dello 0,45% (ripartito tra datore, due terzi, e lavoratore, un terzo) sull’imponibile previdenziale di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato (inclusi gli apprendisti ma esclusi i dirigenti).
    • per le prestazioni di cui alle lett. b) e c),, anche contributo addizionale nella misura dell’1,5%  a carico del  datore di lavoro,  differenziato secondo la tipologia di prestazione
    • per le prestazioni d,e,  f, un contributo straordinario .

     Le imprese non rientranti nel campo di applicazione  citato    sono tenute al versamento dei seguenti contributi 

    – ordinario mensile dello 0,80% (ripartito tra datore, due terzi, e lavoratore, un terzo) sull’imponibile previdenziale di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato (inclusi gli apprendisti, ma esclusi i dirigenti);

    – addizionale a carico del datore di lavoro, nella misura dell’1,5%, calcolato assumendo come base imponibile la somma delle retribuzioni perse relative ai lavoratori interessati dalla prestazione.

    Fondo TLC: domande con OMNIA IS – regime transitorio e scadenze

    Con il messaggio 895 2024 Inps  ha comunicato che on la nomina del  Comitato amministratore  il Fondo TLC, è divenuto  pienamente operativo. Di conseguenza sono autorizzate  le domande di assegno di integrazione salariale presentate dal 15 febbraio 2024. 

    I datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione del Fondo TLC non possono più richiedere,  per gli eventi decorrenti dal 31gennaio 2024 la prestazione di assegno di integrazione salariale erogata dal Fondo di integrazione salariale (FIS).

    Dal 28 marzo 2024 è operativo il servizio di presentazione della domanda sulla piattaforma OMNIA IS .

    • Le istanze per periodi  intercorrenti tra il 31 gennaio 2024 e il 28 marzo 2024 sono considerate nei termini se presentate entro 15 giorni dal 28 marzo 2024 (12 APRILE 2024)
    •  Per le domande riferite a causali per eventi oggettivamente non evitabili (c.d. EONE), riferite a periodi di sospensione o riduzione tra il 1° gennaio 2024 e il 28 marzo 2024, il termine di presentazione scade alla fine del mese di aprile 2024.
    • Per le domande relative a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa successivi al 28 marzo 2024, si applicano gli ordinari termini di presentazione.

    E' possibile anche  accedere, tramite un link presente nella sezione "Altri Servizi", all'applicazione che consente di visualizzare il calendario del fruito per l’unità produttiva interessata dalla domanda.

  • Contributi Previdenziali

    Omesse ritenute: per il reato il calcolo si fa solo sulle retribuzioni pagate

    Con la sentenza n. 27123 del 2026, la Terza Sezione penale della Corte di Cassazione torna su un tema che riguarda da vicino datori di lavoro, associazioni ed enti che gestiscono personale dipendente: i confini del reato di omesso versamento dei contributi disciplinato dall'articolo 2, commi 1 e 1-bis, del D.L. n. 463 del 1983, convertito dalla legge n. 638 del 1983. Il principio ribadito dalla Corte è che il reato non sussiste se la retribuzione non è stata effettivamente corrisposta al lavoratore. 

    È il pagamento concreto dello stipendio, anche se avvenuto "in nero" o solo in parte, a far sorgere l'obbligo di versare le relative ritenute. Al contrario, se la somma non è mai stata materialmente erogata, non può configurarsi alcuna omissione contributiva penalmente rilevante, e resta solo un inadempimento di natura civilistica nei confronti del dipendente. Dunque la soglia di punibilità di 10.000 euro annui, introdotta dall'articolo 3, comma 6, del D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, va verificata sulla base delle retribuzioni realmente pagate e non su quelle teoricamente dovute in base al contratto collettivo di riferimento.

    Il caso : rapporto di collaborazione e soglia di punibilità

    Il procedimento trae origine dalla condanna, pronunciata in primo grado dal Tribunale e confermata in appello dalla Corte territoriale, nei confronti della legale rappresentante di due associazioni operanti nel settore dell'accoglienza di persone anziane. All'imputata veniva contestato di non aver versato le ritenute previdenziali e assistenziali sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori impiegati nelle due strutture, per importi superiori alla soglia di punibilità relativi a diverse annualità.

    La difesa aveva proposto ricorso per cassazione articolando due motivi. Con il primo, contestava la qualificazione dei rapporti instaurati con i collaboratori come rapporti di lavoro subordinato, sostenendo che si trattasse in realtà di attività prestata a titolo volontario, priva quindi degli elementi tipici della subordinazione. Con il secondo motivo, la difesa metteva in discussione le modalità di quantificazione dei contributi ritenuti omessi, evidenziando che gli accertamenti della polizia giudiziaria si erano basati su un calcolo presuntivo degli orari di lavoro e, soprattutto, sull'importo che i lavoratori avrebbero dovuto percepire in applicazione del contratto collettivo nazionale, e non su quanto effettivamente ricevuto.

    La decisione della Corte e le motivazioni

    La Cassazione ha respinto il primo motivo di ricorso, ritenendolo manifestamente infondato. I giudici di merito, secondo la Corte, avevano correttamente ricostruito l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, sulla base di elementi concreti quali le comunicazioni con cui venivano impartite disposizioni ed esercitato un potere disciplinare, i registri con gli orari svolti e le relative firme, oltre alle testimonianze raccolte. 

    Diverso l'esito per il secondo motivo, accolto dalla Corte. Richiamando un consolidato orientamento delle Sezioni Unite, la Cassazione ha ribadito che l'obbligo di versare le ritenute nasce dal pagamento effettivo della retribuzione, e non dalla sua semplice maturazione contrattuale. 

    Il mancato pagamento dello stipendio, anche se solo parziale, costituisce un inadempimento civile distinto e autonomo rispetto al reato di omesso versamento contributivo, che presuppone invece l'avvenuta erogazione delle somme.

    Nel caso specifico, i giudici di merito avevano quantificato i contributi omessi utilizzando i parametri del contratto collettivo nazionale applicabile, senza accertare quali somme fossero state effettivamente corrisposte ai lavoratori. Per questo motivo, la Corte ha annullato la sentenza impugnata con rinvio a una diversa sezione della Corte di appello di Bologna, incaricata di procedere a un nuovo accertamento con tre passaggi:

    1. prima individuare le retribuzioni realmente pagate, 
    2. poi calcolare su tali somme le ritenute non versate, e 
    3. infine verificare il superamento della soglia di punibilità di 10.000 euro annui.

  • Enti no-profit

    Progetti assistenza alle vittime di tratta: nuovi fondi per il Terzo Settore

    Il Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha approvato, con decreto del 23 luglio 2026, il Bando n. 8/2026 per il finanziamento di progetti territoriali a favore delle vittime di tratta e grave sfruttamento.

     Lo stanziamento complessivo ammonta a 36 milioni di euro e rappresenta la prosecuzione del precedente Bando 7/2025, i cui progetti finanziati scadranno il 30 novembre 2026. 

    Per gli enti del Terzo Settore attivi nel contrasto alla tratta di esseri umani si apre quindi una nuova finestra di finanziamento, con una procedura articolata che richiede una attenta pianificazione.

     Ecco una breve  sintesi operativa e i documenti ufficiali.

    Finalità del bando e destinatari degli interventi

    Il bando dà attuazione al Programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale previsto dall'articolo 18 del d.lgs. 286/1998 (Testo Unico Immigrazione) e dal DPCM 16 maggio 2016. I progetti finanziati dovranno garantire, in favore delle persone destinatarie, un percorso completo che va dal primo contatto e dall'emersione della condizione di sfruttamento, fino all'accoglienza residenziale, all'assistenza sanitaria e legale e, in una fase successiva, all'integrazione sociale e lavorativa.

    I destinatari finali sono le persone straniere e i cittadini vittime dei reati di cui agli articoli 600 e 601 del Codice penale (riduzione in schiavitù e tratta di persone), o che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 dell'art. 18 del d.lgs. 286/1998. 

    Rientrano in questa platea anche

    • i richiedenti e titolari di protezione internazionale,
    •  i titolari di permessi di soggiorno per casi speciali e
    •  le persone individuate come vittime, o potenziali vittime, di tratta al momento dello sbarco o presso le frontiere terrestri.

    Chi può candidarsi: il ruolo degli enti del Terzo Settore

    Gli enti del Terzo Settore non possono presentare domanda in autonomia: il bando riserva la qualifica di soggetto proponente a Regioni, Province autonome, Comuni, Città metropolitane e loro unioni o consorzi. Gli ETS partecipano quindi in qualità di soggetti privati convenzionati, obbligati a stipulare un accordo con uno degli enti pubblici territorialmente competenti, oppure come soggetti attuatori formalmente aderenti al progetto.

    Il requisito abilitante, a pena di inammissibilità, è l'iscrizione nell'apposita sezione del registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati (art. 52, comma 1, lett. b, DPR 394/1999), da perfezionare prima della scadenza del bando.

     Per l'iscrizione a questa sezione, dedicata ai programmi di assistenza e protezione sociale ex art. 18, l'art. 53 del medesimo DPR richiede: 

    • comprovata esperienza pregressa nell'assistenza a vittime di violenza, tratta, sfruttamento lavorativo o abusi su minori; 
    • disponibilità di operatori qualificati in ambito psicologico, sanitario ed educativo; 
    • strutture alloggiative idonee; 
    • assenza di condizioni interdittive in capo al legale rappresentante e agli organi di amministrazione e controllo.

    Gli enti privi di esperienza diretta possono comunque partecipare stringendo un partenariato con un soggetto già iscritto nella medesima sezione.

    Documentazione, modalità di presentazione e scadenza

    La proposta progettuale, a pena di inammissibilità, deve essere corredata da: domanda di candidatura (allegato 1), formulario (allegato 2), preventivo economico (allegato 3), dichiarazione sui partner di progetto e dichiarazione di non essere anche soggetto attuatore in altro progetto sul medesimo ambito territoriale.

     I proponenti privati devono inoltre allegare la convenzione con l'ente pubblico di riferimento, la dichiarazione sostitutiva sull'assenza di cause ostative a contrarre con la Pubblica Amministrazione (allegato 4) e il Patto di integrità ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 190/2012 (allegato 5).

     Queste le scadenze della procedura 

    • Invio quesiti via PEC:    Fino a 48 ore prima della scadenza
    • Presentazione della domanda (PEC) :   30 settembre 2026, ore 12:00
    • Conclusione valutazione Commissione:    Entro 15 giorni dalla scadenza
    • Avvio dei progetti finanziati :   1° dicembre 2026
    • Durata dei progetti :   18 mesi

    Le domande devono pervenire esclusivamente all'indirizzo PEC [email protected] entro il 30 settembre 2026 alle ore 12:00, a pena di irricevibilità. 

    Valutazione dei progetti ed erogazione contributi

    La valutazione, affidata a un'apposita Commissione, si basa su una griglia di punteggio che assegna fino a 80 punti alla qualità delle attività progettuali (impatto sui destinatari, reti territoriali, azioni di sistema) e fino a 20 punti alla qualità del piano finanziario; la soglia minima per l'ammissione al finanziamento è fissata a 50/100.

     Il finanziamento concesso viene erogato in tre tranche (40%-40%-20%), con obbligo, per i soggetti privati, di presentare polizza fideiussoria a garanzia degli anticipi ricevuti.

    Scarica il bando e gli allegati

    Documentazione Bando 8 2026 dipartimento Famiglia e pari opportunità

  • Lavoro Dipendente

    Alluvioni 2026: al via pagamenti e riesame dell’Indennità autonomi

    Con il messaggio n. 1272 del 14 aprile 2026, l’INPS ha fornito le  indicazioni operative per l’accesso alle misure di sostegno al reddito introdotte dal decreto-legge n. 25/2026, emanato a seguito degli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito Calabria, Sardegna e Sicilia a partire dal 18 gennaio 2026.

    Le misure sono rivolte a datori di lavoro, lavoratori dipendenti e autonomi che hanno subito la sospensione o l’interruzione dell’attività lavorativa a causa dell’emergenza.

    Con la circolare 53 del 7 maggio l'istituto ha  completato le istruzioni  sull'indennità per  collaboratori e agenti e professionisti iscritti alle casse private (v. Paragrafo 3)

    Con Messaggio n. 1994 del 15 giugno 2026, l'INPS integra le istruzioni operative già fornite con la Circolare n. 54/2026, precisando che 

    • posto che  il 18 gennaio 2026  era una  giornata festiva,  la prestazione  verrà  riconosciuta anche nel caso in cui i requisiti  siano soddisfatti alla data del  giorno lavorativo successivo ovvero il  19 gennaio 2026;
    •  se dalle procedure di controllo INPS  vengono segnalate anomalie gli uffici INPS  prima di respingere la richiesta devono  contattare il datore per  avere chiarimenti, da fornire entro 15 giorni
    • in presenza di causale “ISU -707 – Art. 5 dl n. 25/2026 Aziende somministratici/distaccanti con lavoratori nel luogo dell'evento" il datore è tenuto a specificare la matricola DM o CIDA dell'utilizzatore/distaccatario e il codice relativo all'U.P./U.O. in cui si svolge l'attività (che sarà zero qualora il datore utilizzatore/distaccatario sia agricolo);
    • possono essere presentate domande anche con riferimento a periodi per cui sono state respinte CIGO, AIS, FIS, Fondi di Solidarietà bilaterale o CISOA;

    ISU aziende – Come fare domanda -Tabella causali ISU e CISOA

    Per quanto riguarda le aziende, il decreto introduce un nuovo ammortizzatore sociale “unico” (ISU), accessibile tramite domanda all’INPS. 

    La richiesta deve essere presentata 

    • dal datore di lavoro, anche tramite intermediari,
    •  entro il 31 maggio 2026, sebbene il termine non sia formalmente decadenziale.

     Tuttavia, l’Istituto raccomanda l’invio tempestivo per garantire il pagamento rapido ai lavoratori.

    La domanda può riguardare diverse situazioni: sospensione dell’attività per aziende situate nei territori colpiti, impossibilità dei lavoratori a recarsi sul posto di lavoro oppure casi che coinvolgono lavoratori somministrati o distaccati. Le richieste devono essere inoltrate attraverso la piattaforma telematica 

    • “OMNIA IS” per i datori di lavoro privati e
    •  “CISOA Web” per il settore agricolo.

    Sono previste specifiche causali da selezionare in fase di compilazione, differenziate in base alla situazione:  (vedi sotto la tabella di riepilogo)

    Le prestazioni possono coprire fino a 90 giornate in caso di sospensione dell’attività aziendale e fino a 15 giornate nei casi di impossibilità a raggiungere il lavoro.

    Per il settore agricolo sono stabilite modalità dedicate, con causali specifiche e obbligo di presentare domande separate per categorie di lavoratori. Anche in questo caso sono previsti limiti massimi di giornate indennizzabili e specifici adempimenti documentali.

    Ambito Codice causale Descrizione Quando si utilizza Limiti
    Datori di lavoro privati (non agricoli) ISU – 704 Aziende operanti nel luogo dell’evento Sospensione attività in unità produttive ubicate nei territori colpiti dagli eventi meteorologici Max 90 giornate (18/01/2026 – 30/04/2026)
    Datori di lavoro privati (non agricoli) ISU – 705 Lavoratori residenti nel luogo dell’evento Lavoratori residenti nei territori colpiti impossibilitati a recarsi al lavoro Max 15 giornate (18/01/2026 – 30/04/2026)
    Datori di lavoro privati (non agricoli) ISU – 706 Lavoratori domiciliati nel luogo dell’evento Lavoratori domiciliati nei territori colpiti impossibilitati a recarsi al lavoro Max 15 giornate (18/01/2026 – 30/04/2026)
    Datori di lavoro privati (non agricoli) ISU – 707 Somministrati/distaccati nel luogo dell’evento Lavoratori somministrati o distaccati operanti nei territori colpiti Secondo fattispecie (90 o 15 giornate)
    Datori di lavoro agricoli Cod. 19 Sospensione attività con contratto attivo al 18/01 Lavoratori agricoli con rapporto attivo al 18 gennaio 2026 Max 90 giornate (18/01/2026 – 30/04/2026)
    Datori di lavoro agricoli Cod. 20 Sospensione attività senza contratto attivo al 18/01 Lavoratori assunti dopo il 18 gennaio 2026 ed entro il 30 aprile 2026 Max 90 giornate (con criteri su giornate lavorate)
    Datori di lavoro agricoli Cod. 21 Impossibilità a recarsi al lavoro – residenti Lavoratori residenti nei territori colpiti impossibilitati a lavorare Max 15 giornate
    Datori di lavoro agricoli Cod. 22 Impossibilità a recarsi al lavoro – domiciliati Lavoratori domiciliati nei territori colpiti impossibilitati a lavorare Max 15 giornate

    ISU collaboratori e autonomi

    Accanto agli ammortizzatori per i lavoratori dipendenti, il decreto introduce una indennità una tantum destinata a collaboratori, professionisti, autonomi e titolari di attività di impresa. L’indennità è pari a 500 euro per ogni periodo di sospensione dell’attività (fino a 15 giorni), con un massimo complessivo di 3.000 euro per beneficiario.

    La domanda deve essere presentata direttamente dal lavoratore in modalità telematica, tramite il portale INPS, a partire 

    • dal 20 aprile 2026 e 
    • fino al 20 giugno 2026.

    È possibile inviare una o più domande in base ai periodi di sospensione, purché già conclusi e non sovrapposti.

    Ai fini dell’accesso, i richiedenti devono dichiarare il possesso dei requisiti previsti, tra cui la residenza o il domicilio nei territori colpiti e l’effettiva sospensione dell’attività lavorativa. 

    L’INPS effettuerà successivamente controlli sulla veridicità delle dichiarazioni.

    Nella circolare 53 2026 INPS precisa che la  platea comprende : 

    •  collaboratori coordinati e continuativi, inclusi dottorandi,
    •  assegnisti di ricerca, titolari di incarichi di ricerca e medici in formazione specialistica; t
    • titolari di rapporti di agenzia e rappresentanza commerciale;
    •  lavoratori autonomi, 
    •  titolari di attività d’impresa già citati nel precedente messaggio.

    Rientrano, tra gli altri, gli iscritti alla Gestione separata INPS, alle gestioni speciali artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri, i pescatori autonomi, i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata, i lavoratori autonomi con obbligo contributivo ex ENPALS, nonché coadiuvanti e coadiutori iscritti alle gestioni speciali. Sono inclusi anche i professionisti iscritti agli enti di previdenza di cui ai decreti legislativi n. 509/1994 e n. 103/1996.

     

    Dato operativo Indicazione INPS
    Norma di riferimento Articolo 6, DL 27 febbraio 2026, n. 25
    Data rilevante per i requisiti 18 gennaio 2026
    Periodo indennizzabile Dal 18 gennaio 2026 al 30 aprile 2026
    Importo per periodo di sospensione 500 euro per periodo non superiore a 15 giorni
    Massimale per lavoratore 3.000 euro
    Numero massimo di periodi indicabili 6 periodi, anche continuativi
    Scadenza domanda 20 giugno 2026

    Nuove precisazioni per collaboratori autonomi e agenti – Come inviare la domanda

    L’aspetto centrale della circolare è la definizione delle condizioni operative per ottenere l’indennità.

    •  Il lavoratore deve risultare iscritto a una forma obbligatoria di previdenza e assistenza alla data del 18 gennaio 2026 e
    •  l’attività deve essere già avviata alla medesima data.

     Inoltre, deve essersi verificata una sospensione dell’attività lavorativa causata dagli eventi meteorologici nei Comuni indicati nell’Allegato 1 alla circolare.

    • L’importo è pari a 500 euro per ciascun periodo di sospensione non superiore a 15 giorni.
    •  Il limite massimo erogabile per ciascun beneficiario è pari a 3.000 euro.

    I periodi possono essere indicati in una sola domanda oppure in più domande, fino a un massimo di sei periodi. 

    Gli intervalli devono essere già trascorsi i e non devono sovrapporsi tra loro.

    ATTENZIONE per il periodo di fruizione dell’indennità non è riconosciuto l’accredito della contribuzione figurativa. 

    Sotto il profilo fiscale, l’indennità non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR, ma le somme corrisposte dall’INPS saranno attestate tramite Certificazione Unica. 

    Per tale motivo, in domanda il richiedente deve dichiarare la categoria lavorativa di appartenenza.

    Voce finanziaria Importo Descrizione
    Limite complessivo di spesa 78,8 milioni di euro Risorse destinate all’indennità una tantum per il 2026
    Riduzione Fondo sociale per occupazione e formazione 112,6 milioni di euro Copertura degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto
    Termine per riesame 30 giorni Termine non perentorio dalla conoscenza del provvedimento di reiezione

    La domanda deve essere presentata entro il 20 giugno 2026 in modalità telematica

    Il servizio è disponibile dal 20 aprile 2026 sul portale INPS, nella sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”, seguendo il percorso: “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Vedi tutti” nella sezione Strumenti > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”.

     Dopo l’autenticazione, occorre selezionare la prestazione denominata “Indennità una tantum in favore dei lavoratori autonomi che hanno sospeso l’attività lavorativa nei Comuni per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, a seguito degli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026”.

     L’accesso può avvenire con SPID di livello 2 o superiore, CIE di livello 3, CNS o eIDAS

     Chi non dispone delle credenziali può rivolgersi agli Istituti di patronato. In alternativa, la richiesta può essere trasmessa tramite Contact Center Multicanale, chiamando il numero verde 803 164 da rete fissa o il numero 06 164164 da rete mobile. 

    L’INPS eroga l’indennità sulla base dei dati dichiarati e delle informazioni disponibili al momento del pagamento

     Successivamente potrà effettuare verifiche, anche con enti esterni. In caso di insussistenza dei requisiti, l’Istituto procede al recupero delle somme ,  ferme restando le sanzioni previste, anche penali. 

    In caso di rigetto della domanda, l’interessato può presentare istanza di riesame dalla stessa area del sito INPS in cui ha richiesto la prestazione, utilizzando la funzione “Chiedi riesame” o  proporre azione giudiziaria contro il provvedimento di reiezione. (vedi ultimo paragrafo).

    Riesame domande respinte autonomi

    Con il Messaggio n. 2539 del 3 agosto 2026, l'INPS aggiorna le indicazioni operative sull'indennità una tantum per i lavoratori autonomi  per le quali 

    Le principali novità operative sono due:

    1. Avvio dell'istruttoria e dei pagamenti: è comunicato che sono in corso l'esame delle domande presentate e l'avvio delle liquidazioni per le istanze accolte. Gli esiti (accoglimento o rigetto, con relative motivazioni) sono consultabili online tramite SPID/CIE/CNS/eIDAS nella sezione "Punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche" del sito INPS, alla voce "Le mie domande".
    2. Apertura delle istanze di riesame: per chi ha ricevuto un provvedimento di reiezione (per mancata iscrizione previdenziale al 18/1/2026, mancata residenza nei Comuni colpiti, o richiesta di periodi  superiori a 6), è ora possibile presentare istanza di riesame direttamente online tramite il pulsante "Chiedi riesame", allegando motivazioni e documentazione. Il termine per il riesame è di 30 giorni, non perentori, dalla pubblicazione del messaggio o dalla conoscenza del rigetto, se successiva. Prima scadenza quindi 2 settembre 2026

    Scarica il messaggio INPS

    Messaggio INPS 2539 2026