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Bonus assunzioni ZES 2026: le nuove regole INPS
L'articolo 3 del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62 ("Disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all'occupazione e di contrasto del caporalato digitale") ha introdotto il Bonus ZES 2026, un esonero contributivo a favore dei datori di lavoro privati che effettuano assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026, presso sedi o unità produttive situate nelle regioni della Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno – ZES unica.
Con la Circolare INPS n. 56 del 14 maggio 2026, la Direzione Centrale illustra la misura e fornisce le prime istruzioni amministrative per la gestione degli adempimenti previdenziali.
Le regioni rientranti nella ZES unica sono: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e Umbria.
Il beneficio non si applica alla pubblica amministrazione, identificata ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001.
Requisiti: datori di lavoro e lavoratori
L'accesso all'esonero è subordinato al rispetto di condizioni sia in capo al datore di lavoro che al lavoratore.
Datori di lavoro:
sono ammessi tutti i datori privati tranne il lavoro domestico, inclusi quelli del settore agricolo, a prescindere dalla natura imprenditoriale che nel mese dell'assunzione occupino fino a 10 dipendenti, conteggiati al netto dei lavoratori per cui si intende richiedere il beneficio.
Le variazioni successive — in aumento o diminuzione — non incidono sulla spettanza dell'esonero.
La prestazione lavorativa deve essere effettivamente svolta in una delle regioni ZES: lo spostamento della sede fuori area comporta la perdita del beneficio dal mese successivo al trasferimento.
E' richiesto un incremento occupazionale netto — calcolato in ULA — rispetto alla media dei 12 mesi precedenti, verificato mensilmente e su base consolidata
Lavoratori: l'esonero riguarda personale non dirigenziale assunto a tempo indeterminato che, alla data dell'assunzione, abbia almeno 35 anni di età e sia disoccupato da almeno 24 mesi. È ammessa una deroga per i lavoratori già beneficiari (parziali) dell'esonero presso un precedente datore: in tal caso il nuovo datore subentra nella fruizione residua, anche in assenza dello status di disoccupato di lungo periodo, purché il nuovo rapporto sia instaurato entro il 31 dicembre 2026.
Rapporti esclusi: trasformazioni di contratti a termine, apprendistato, contratti intermittenti.
Sono invece ammessi: part-time, contratti in cooperativa di lavoro, somministrazione a tempo indeterminato (anche verso utilizzatore a termine; in tal caso il limite dei 10 dipendenti è riferito all'utilizzatore).
Previsto anche il divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nei sei mesi successivi all'assunzione , con riferimento alla sola qualifica del lavoratore licenziato, prescindendo dai livelli contrattuali e dalle mansioni effettivamente svolte.
Misura dell’esonero, compatibilità e cumulabilità
L'agevolazione consiste nell'esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore, con esclusione dei premi INAIL.
Il massimale è fissato come segue :
Parametro Valore Massimale mensile per lavoratore (full-time) € 650,00 Massimale giornaliero (rapporti infra-mensili) € 20,96 (€ 650 / 31) Durata massima fruizione 24 mesi Limite di spesa 2026 € 26 milioni Limite di spesa 2027 € 60 milioni Limite di spesa 2028 € 34 milioni Per i contratti part-time il massimale è ridotto proporzionalmente. Il periodo di fruizione può essere sospeso solo in caso di assenza obbligatoria per maternità, con possibilità di differimento. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
E' possibile l'utilizzo da parte di un secondo datore di lavoro nei limiti del massimale già autorizzato al precedente datore. Non si ricalcola il beneficio: il tetto è fissato una volta sola dalla prima autorizzazione INPS e rimane invariato anche per il subentrante.
Sul fronte della cumulabilità, la misura non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote contributive datoriali, inclusa la Decontribuzione Sud (L. 207/2024), l'incentivo per assunzione di disabili (L. 68/1999) e l'incentivo NASpI.
È invece compatibile — senza riduzioni — con la maggiorazione del costo deducibile per nuove assunzioni (L. 207/2024) e con l'esonero per la certificazione della parità di genere (1%, massimo € 50.000 annui). È altresì cumulabile con la riduzione IVS a carico della lavoratrice madre.
L'agevolazione si configura come aiuto di Stato ai sensi del Regolamento UE 651/2014 e viene registrata nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato.
Il datore non deve essere un'impresa in difficoltà né soggetto a clausola Deggendorf. È (incluse le società controllate o collegate ex art. 2359 c.c.).
Procedura di domanda e altri adempimenti operativi
Il datore di lavoro deve presentare istanza telematica tramite l'apposito modulo on-line disponibile su www.inps.it, sezione "Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) – Bonus ZES 2026" (la disponibilità del modulo sarà comunicata con successivo messaggio INPS).
La domanda deve contenere: dati identificativi dell'impresa e numero dipendenti nel mese di assunzione; dati del lavoratore e dichiarazione dello stato di disoccupazione; tipologia contrattuale (full-time/part-time e percentuale oraria); retribuzione media mensile comprensiva dei ratei di 13ª e 14ª e aliquota contributiva datoriale; regione e provincia di effettivo svolgimento della prestazione. Il datore deve inoltre dichiarare il rispetto del trattamento economico minimo previsto dai CCNL comparativamente più rappresentativi (art. 7, comma 5, DL 62/2026).
ATTENZIONE La domanda può essere inviata sia per assunzioni già perfezionate sia per rapporti non ancora instaurati. In quest'ultimo caso, INPS accantona le risorse e invia comunicazione via PEC (o e-mail) e notifica MyINPS, invitando il datore a trasmettere la comunicazione obbligatoria (Unilav/Unisomm) entro il termine perentorio di 10 giorni. Il mancato rispetto comporta la perdita degli importi accantonati.
Si ricorda che l'inoltro tardivo delle comunicazioni obbligatorie fa perdere la quota di incentivo relativa al periodo intercorso tra la decorrenza del rapporto e la data della comunicazione tardiva. Il beneficio autorizzato costituisce il tetto massimo fruibile in denuncia contributiva e non può essere incrementato in caso di successivo aumento dell'orario per i contratti part-time.Hai detto: perche non usiamo la keyword assunzioni?perche non usiamo la keyword assunzioni?11:32Claude ha risposto: Hai ragione.Hai ragione. La keyword "assunzioni" è strategicamente importante per il SEO su questo tema e va inserita nel titolo e possibilmente nel sottotitolo.
Ecco la revisione:
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Teatri e fondazioni liriche: il limite alle assunzioni slitta al 2028
Nel decreto fiscale 28 2026 , in vigore dal 28 marzo e in corso di conversione in legge , un articolo prevede una modifica con riferimento alle fondazioni lirico-sinfoniche e ai teatri nazionali e di rilevante interesse culturale.
In particolare si posticipa dall'anno 2026 all'anno 2028 l'applicazione della disciplina in materia di limiti alle assunzioni di personale a tempo indeterminato (riduzione del turn-over).
Ricordiamo in sintesi la norma .
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Il limiti assunzionali previsto
La norma originaria della legge di bilancio 2025 stabiliva che, alcune amministrazioni pubbliche potessero effettuare nuove assunzioni a tempo indeterminato entro un limite di spesa ridotto.
In particolare, la spesa disponibile per assumere doveva essere diminuita di un importo pari al 25% della spesa relativa al personale cessato nell’anno precedente. Si tratta, in sostanza, di una misura di contenimento del turn-over.
Questa limitazione era estesa alle fondazioni lirico-sinfoniche, ai teatri nazionali e ai teatri di rilevante interesse culturale, ma con applicazione prevista dal 2026.
Con la modifica introdotta dall’articolo 13, comma 1, come detto, il termine viene spostato in avanti: il riferimento all’anno 2026 è sostituito con quello all’anno 2028.
In pratica, per questi soggetti il limite alle assunzioni a tempo indeterminato non si applica più dal 2026, ma viene rinviato al 2028. La finalità della disposizione è quindi quella di concedere più tempo a fondazioni lirico-sinfoniche e teatri interessati prima dell’entrata in vigore della riduzione delle facoltà assunzionali.
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Volontari soccorso alpino, indennità 2026
E' stato definito l'importo dell'indennità per i lavoratori autonomi che effettuano attività come volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico per l’anno 2026, con il Decreto ministeriale del 3 maggio 2026, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Si stabilisce che :
1. per l’indennità compensativa spettante ai lavoratori autonomi che, in qualità di volontari si sono astenuti dal lavoro per lo svolgimento delle attività di soccorso alpino e speleologico o di esercitazione, si tiene conto della retribuzione media mensile spettante ai lavoratori dipendenti del settore industria, determinata per l’anno 2026 in euro 2.521,99.
2. Per consentire la liquidazione delle indennità compensative del mancato reddito la retribuzione giornaliera viene calcolata dividendo la retribuzione mensile di cui
al comma 1 per ventidue giornate nel caso in cui la specifica attività di lavoro autonomo venga svolta dal soggetto interessato nell’arco di cinque giorni per settimana, ovvero per ventisei giornate nel caso in cui la specifica attività di lavoro autonomo venga svolta dal soggetto interessato nell’arco di sei giorni per settimana.
Indennità volontari soccorso alpino: come fare domanda
Per ottenere l'indennità l’interessato deve presentare una specifica domanda all’Ispettorato del lavoro territoriale , da inoltrare a pena di decadenza entro la fine del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'attività di soccorso o l’esercitazione.
ATTENZIONE All’istanza deve essere allegata l’attestazione del sindaco (o suo delegato) sull' attività svolta con la specificazione della data e dell’orario dell’intervento.
Resta esclusa dall’indennizzo l’attività eventualmente prestata in giornata festive, salvo il caso in cui in tali giornate ricada l’attività abitualmente prestata dal lavoratore autonomo.
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Esonero agricoltura COVID 2021: ecco gli esiti dei controlli
Inps comunica con il messaggio 1618 del 14.5.2026 di aver completato i controlli ex post sulla sussistenza dei requisiti di legge per la concessione degli esoneri contributivi previsti dall’articolo 16 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 , convertito ini legge e dall’articolo 70 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito e di aver iiniziaro l'invio dei provvedimenti di annullamento per esito negativo .
Viene precisato che per verificare la propria posizione:
- i datori di lavoro agricoli con dipendenti possono accedere al “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”, nella sezione relativa alla domanda di esonero dove sono indicati gli eventuali importi da pagare con i relativi codici
- i lavoratori autonomi agricoli possono consultare l’esito accedendo al “Cassetto Previdenziale del Contribuente”, alla voce “Telematizzazione” >“Lista Richieste Aut. Agr.”, selezionando la domanda di esonero contributivo interessata e cliccando su “Dettaglio”. Nella sezione “Note di comunicazione” sono riportate le indicazioni per la compilazione dei modelli F24 e gli importi da versare.
Pagamento e riduzione sanzioni
L’eventuale debito presente nell’estratto conto contributivo deve essere regolarizzato presentando una “Richiesta calcolo somme aggiuntive” tramite la funzione “Comunicazione Bidirezionale” o presentando un’istanza di “Rateazione” , disponibili nel “Cassetto Previdenziale del Contribuente”.
Si ricorda che se il pagamento dei contributi viene effettuato unica soluzione entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento di annullamento o in forma rateale, presentando l’istanza entro il medesimo termine, la sanzione civile è ridotta nella misura del 50%,
Il messaggio precisa che la riduzione si applica esclusivamente alle sanzioni civili afferenti al debito mentre in caso di pagamento in forma rateale, l’applicazione della sanzione in misura ridotta è subordinata al versamento della prima rata.
Come proporre istanza di riesame
In caso di contestazione del rigetto è possibile proporre istanza di riesame attraverso la funzione “Comunicazione Bidirezionale” presente nel “Cassetto Previdenziale del Contribuente”, utilizzando l’oggetto “Esoneri e benefici contributivi”, come già previsto anche per l’esonero di cui all’articolo 222 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
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Fondo dote famiglie per lo sport: 2° elenco beneficiari
Il Dipartimento per lo Sport ha pubblicato l’elenco delle ASD, SSD, ETS e ONLUS di ambito sportivo destinatarie dei pagamenti relativi al Fondo Dote Famiglia 2025, a seguito dei controlli a campione effettuati sui moduli di attestazione delle presenze caricati in piattaforma.
Per ciascun ente sportivo è indicato l’importo complessivo in erogazione. Le somme riguardano la seconda tranche di pagamento, pari al 40% del contributo totale finanziato, per i beneficiari inseriti nel primo elenco non nominativo, e comprendono anche la prima tranche, pari al 30%, riferita ai beneficiari del secondo elenco per i quali non risulti già effettuato il pagamento.
L’importo è stato determinato esclusivamente sulla base dei moduli di attestazione delle presenze caricati dagli enti. Il contributo si intende invece revocato per i beneficiari per i quali non sia stato effettuato il caricamento richiesto.
Eventuali criticità possono essere segnalate all’indirizzo [email protected] oppure al numero 06.6779.6668, attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30.
Il Dipartimento ricorda inoltre che, in caso di mancato tesseramento o mancato raggiungimento del 70% delle presenze, gli enti dovranno restituire le somme non utilizzate. La finestra per la rendicontazione della terza tranche, pari al restante 30%, sarà aperta dal 1° al 16 luglio 2026.
Si ricorda che C il nuovo bonus detto "Fondo Dote per la Famiglia”: un contributo pubblico per le famiglie a basso ISEE , per consentire la partecipazione dei figli a corsi sportivi e attività ricreative extra-scolastiche , pari a 300 euro per figlio (max due per famiglia) ha preso forma con il DPCM del 15.7.2025 firmato dai Ministri dello Sport, dell’Economia e del Lavoro. La misura, prevista dalla legge di bilancio 2025 (art. 1, commi 270-272), disponeva 30 milioni di euro per l’anno in corso, destinati a coprire parzialmente i costi delle attività svolte da
- associazioni e società sportive dilettantistiche (ASD/SSD),
- enti del Terzo settore (ETS) e
- ONLUS iscritti nei registri ufficiali.
A dicembre 2025 Il dipartimento ha pubblicato un primo elenco, non nominativo, dei beneficiari delle risorse pari a 75.254 soggetti, che potranno verificare la propria presenza attraverso il codice identificativo della domanda.
Qui l'elenco di enti accreditati ad oggi.
Qui l'avviso del 15 maggio 2026 relativo alla seconda tranche di pagamenti.
A chi spetta e come funziona il bonus sport: importi, tempi e vincoli
Il contributo, di massimo 300 euro per figlio, è riservato ai nuclei familiari con ISEE minorenni fino a 15.000 euro e con figli di età compresa tra 6 e 14 anni.
Ogni famiglia potrà richiedere l’agevolazione per un massimo di due figli. Il bonus non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali o contributi per le stesse attività, rilasciati da Comuni, Regioni o altri enti pubblici.
Il contributo può essere richiesto esclusivamente per attività sportive o ricreative svolte con frequenza minima bisettimanale, che si dovranno svolgere entro giugno 2026, con inizio entro il 15.12.2025.
Le attività devono essere svolte presso enti sportivi accreditati, che saranno elencati in un registro pubblico consultabile sul sito del Dipartimento per lo Sport.
Ecco una sintesi operativa della procedura che prevede DUE FASI :
FASE 1- ITER PER ENTI SPORTIVI (ASD, SSD, ETS, ONLUS) Chi può partecipare ASD e SSD iscritte al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche; ETS iscritti al RUNTS; ONLUS iscritte all’anagrafe dell’Agenzia delle Entrate Attività ammesse Corsi sportivi o attività ricreative di almeno 6 mesi, con frequenza minima bisettimanale Periodo di candidatura Dal 29 luglio 2025 ore 12:00 all'8 settembre 2025 ore 12:00 Modalità di candidatura Online tramite piattaforma: avvisibandi.sport.governo.it Documentazione richiesta Indicazione corsi offerti, periodo, numero posti, durata, costo totale, ore settimanali Esito Tutte le domande valide saranno accettate, non è prevista graduatoria Contatti utili Supporto tecnico: [email protected]
Info bando: [email protected] (oggetto: “FONDO DOTE FAMIGLIA”)FASE 2 – ITER PER LE FAMIGLIE Chi può partecipare Famiglie con figli a carico tra 6 e 14 anni e ISEE minorenni ≤ 15.000 € Contributo previsto Massimo 300 € per figlio (max 2 figli per nucleo familiare) Modalità di candidatura Online su piattaforma indicata nell’Avviso pubblicato dal Dipartimento per lo Sport Tempistiche A partire dalla pubblicazione dell’elenco dei corsi disponibili sul sito ministeriale ( probabilmente da metà settembre 2025) Documentazione richiesta a) Dati anagrafici del minore e del genitore
b) Autocertificazione ISEE minorenni
c) Dichiarazione di non cumulo con altri contributi per la stessa prestazione
d) Documento di identità del richiedenteAssegnazione In base all’ordine cronologico di presentazione, fino a esaurimento fondi Fondo dote famiglia: condizioni e modalità
Il contributo sarà assegnato secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande, fino ad esaurimento fondi.
In caso di errori o mancanza di requisiti, il Dipartimento per lo Sport potrà escludere la richiesta o richiedere integrazioni. In caso di rinunce o revoche, si procederà allo scorrimento delle domande in lista.
Le famiglie che ricevono il contributo dovranno garantire la partecipazione dei minori: la mancata frequenza di oltre il 30% delle attività comporterà la decadenza dal beneficio e l’eventuale restituzione delle somme già erogate.
Sono previsti controlli anche in loco presso le strutture accreditate e verifiche fiscali da parte dell’Agenzia delle Entrate per evitare cumuli indebiti.
Infine, tutte le informazioni su destinatari e importi assegnati saranno rese pubbliche sul sito istituzionale del Dipartimento per la massima trasparenza.
Le istruzioni per le domande
Il comunicato ministeriale del 26 settembre 2025 precisa che:
A seguito della conclusione della fase di adesione alla misura da parte di ASD, SSD, ETS e ONLUS di ambito sportivo, si pubblica l’elenco dei corsi sportivi disponibili sul territorio nazionale. Si invitano gli enti sportivi aderenti a verificare la correttezza dei dati inseriti e comunicare eventuali difformità all’indirizzo [email protected]. A partire dalle ore 12.00 di lunedì 29 settembre p.v. e fino ad esaurimento delle risorse disponibili sarà possibile presentare domanda sulla piattaforma dedicata, accessibile all’indirizzo: https://avvisibandi.sport.governo.it. La domanda potrà essere presentata esclusivamente da genitori o esercenti la potestà genitoriale di minori con età compresa tra i 6 e i 14 anni al momento della presentazione della domanda.
Per la selezione del corso sportivo, è necessario inserire il codice del corso, reperibile negli elenchi pubblicati (pdf, excel). Si raccomanda la massima attenzione all’inserimento del codice, poiché la domanda non potrà essere modificata e la sua cancellazione comporterà la perdita della priorità acquisita.
L’accesso alla piattaforma avviene tramite SPID o CIE. Per verificare il requisito dell’indicatore ISEE pari o inferiore a 15.000 euro, è richiesta una dichiarazione ISEE minorenni in corso di validità. Le istruzioni per ottenere l’ISEE sono disponibili sul sito dell’INPS https://servizi2.inps.it/servizi/PortaleUnicoIsee. La veridicità della dichiarazione ISEE sarà verificata automaticamente dalla piattaforma; pertanto, non è necessario allegare la dichiarazione alla domanda.
Durante la compilazione della domanda, il genitore o l’esercente la potestà genitoriale dovrà compilare e allegare il presente allegato firmato (anche con firma analogica, non digitale), insieme a una copia del documento di identità in corso di validità.
Si precisa che l’invio della domanda non costituisce garanzia di ricezione del contributo, che sarà assegnato solo a seguito dei necessari controlli di competenza.
Per maggiori informazioni, è possibile consultare la pagina dedicata al Fondo dote Famiglia 2025:
https://www.sport.governo.it/it/bandi-e-avvisi/fondo-dote-famiglia/fondo-dote-famiglia-2025-al-via-la-raccolta-di-adesioni-da-parte-di-asd-ssd-ets-e-onlus-di-ambito-sportivo/
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Equo compenso editori: la Corte UE dà torto a META e conferma le norme italiane
La Corte di Giustizia dell’Unione europea, con la sentenza del 12 maggio 2026 nella causa C-797/23, ha affrontato uno dei temi più discussi degli ultimi anni nel rapporto tra piattaforme digitali ed editori: il diritto all’equo compenso per l’utilizzo online delle pubblicazioni giornalistiche. La decisione nasce dal contenzioso promosso da Meta Platforms Ireland contro AGCOM in relazione alla disciplina italiana introdotta dall’articolo 43-bis della Legge n. 633/1941, che ha recepito l’articolo 15 della Direttiva UE 2019/790 sul diritto d’autore nel mercato unico digitale.
Secondo la normativa italiana, infatti, gli editori hanno diritto a ricevere un compenso equo quando le loro pubblicazioni vengono utilizzate da prestatori di servizi di comunicazione come piattaforme online e servizi di rassegna stampa.
La Corte UE è stata chiamata a verificare se questo sistema fosse compatibile con il diritto europeo e con i principi della libertà d’impresa garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Il pronunciamento chiarisce il margine di intervento riconosciuto agli Stati membri nell’attuazione della direttiva europea e conferma la possibilità di introdurre meccanismi di tutela economica a favore degli editori.
Il ricorso di META contro AGCOM
Nel caso concreto, Meta aveva impugnato davanti al TAR Lazio la delibera AGCOM n. 3/23/CONS, adottata per definire i criteri di determinazione dell’equo compenso dovuto agli editori. Secondo la società irlandese, la normativa italiana avrebbe superato i limiti previsti dalla direttiva europea, trasformando i diritti esclusivi degli editori in un vero e proprio obbligo di remunerazione.
Meta contestava inoltre diversi obblighi imposti ai prestatori di servizi digitali, come :
- l’avvio obbligatorio delle trattative con gli editori,
- il divieto di ridurre la visibilità dei contenuti durante la negoziazione e
- l’obbligo di fornire dati economici e informativi ad AGCOM e agli editori stessi.
La società riteneva che tali misure comprimessero eccessivamente la libertà contrattuale e la libertà d’impresa prevista dall’articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali UE.
Ulteriore elemento contestato riguardava i poteri attribuiti ad AGCOM, alla quale la legge italiana riconosce la facoltà di definire i criteri di calcolo dell’equo compenso, intervenire in caso di mancato accordo tra le parti e applicare sanzioni amministrative fino all’1% del fatturato realizzato nel paese, in caso di mancata comunicazione dei dati richiesti.
Il giudice amministrativo italiano ha quindi chiesto alla Corte di Giustizia se tali disposizioni fossero compatibili con il diritto dell’Unione europea, con particolare riferimento all’articolo 15 della Direttiva UE 2019/790 e ai principi di proporzionalità e libertà d’impresa.
la decisione della Corte UE: normativa compatibile a precise condizioni
La Corte di Giustizia ha concluso che la normativa italiana è compatibile con il diritto europeo, purché vengano rispettate alcune precise condizioni.
Secondo i giudici europei, l’articolo 15 della direttiva riconosce agli editori veri e propri diritti esclusivi di autorizzazione sull’utilizzo online delle pubblicazioni giornalistiche. Di conseguenza, gli Stati membri possono prevedere meccanismi che garantiscano agli editori una remunerazione equa per la concessione di tale autorizzazione.
La Corte ha però chiarito che il sistema nazionale non può trasformarsi in un obbligo automatico di pagamento. Gli editori devono mantenere la possibilità di concedere gratuitamente l’utilizzo delle proprie pubblicazioni oppure di rifiutare del tutto l’autorizzazione. Allo stesso tempo, le piattaforme digitali non possono essere obbligate a pagare se non utilizzano effettivamente i contenuti giornalistici.
Particolarmente significativa è la parte della sentenza dedicata agli obblighi di trasparenza nelle trattative. Secondo la Corte, gli obblighi imposti ai prestatori di servizi digitali risultano giustificati dalla necessità di riequilibrare il forte squilibrio negoziale esistente tra grandi piattaforme ed editori. Le piattaforme, infatti, sono le uniche a possedere i dati economici relativi ai ricavi generati dall’utilizzo delle notizie online e pertanto gli editori si troverebbero in una posizione di debolezza senza quest'obbligo di informazione. La Corte ha quindi ritenuto proporzionato il divieto di limitare la visibilità dei contenuti editoriali durante le trattative, poiché tale misura evita che le piattaforme esercitino pressioni economiche sugli editori riducendo il traffico verso i siti di informazione.
Conclusioni
In conclulsione i poteri attribuiti ad AGCOM sono stati considerati legittimi, in quanto finalizzati a garantire il corretto bilanciamento tra libertà d’impresa, tutela della proprietà intellettuale e pluralismo dell’informazione.
secondo i giudici europei, il diritto alla libertà e al pluralismo dei media, previsto dall’articolo 11 della Carta UE, rappresenta un valore fondamentale dell’ordinamento europeo e può giustificare limitazioni proporzionate alla libertà d’impresa delle piattaforme digitali.
La sentenza conferma quindi la validità del modello italiano di equo compenso e rafforza il ruolo delle autorità nazionali nella regolazione dei rapporti economici tra editori e grandi operatori digitali.
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Costo medio lavoro edilizia: tabelle 2026 rettificate
Era stato pubblicato due mesi fa sul sito del Ministero del lavoro il decreto direttoriale 23 del 26.3.2026 della direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industria che definisce
- L'aggiornamento del costo medio orario del lavoro, per il personale dipendente da imprese del settore dell’edilizia e attività affini e delle cooperative per gli operai e per gli impiegati con decorrenza dalla data di emanazione del decreto e
- il costo del lavoro in edilizia a livello provinciale, per operai e impiegati
Il decreto fornisce in allegato le tabelle di dettaglio.
In data 14 maggio è stato pubblicato un nuovo decreto 40 del 13.maggio 2026 con la rettifica dei valori per numerose provincie ovvero:
Agrigento, Alessandria, Ancona, Aosta, Arezzo, Ascoli Piceno, Asti, Avellino, Bari, Belluno, Bergamo, Biella, Bologna, Bolzano, Brescia, Brindisi, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso-Isernia, Caserta, Catania, Chieti, Como, Cuneo, Ferrara, Firenze, Foggia, Forlì-Cesena, Frosinone, Genova, Gorizia, L’Aquila, Latina, Lecce, Livorno, Lucca, Macerata, Mantova, Massa Carrara, Matera, Messina, Milano-Lodi-Monza Brianza, Modena, Napoli, Novara, Padova, Palermo, Parma, Pavia, Perugia, Pesaro-Urbino, Pescara, Piacenza, Pisa, Pistoia, Pordenone, Potenza, Prato, Ragusa, Ravenna, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Rieti, Rimini, Roma, Rovigo, Salerno, Sassari, Savona, Siena, Siracusa, Sondrio, Taranto, Teramo, Terni, Torino, Trapani, Trento, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Venezia, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Verona, Vicenza, Viterbo.
Il nuovo decreto ha valore dal 13 maggio 2026.
Costo medio lavoro in edilizia: i dati di riferimento
Si ricorda che i valori sono determinanti esaminando il rinnovo del seguenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro:
- CCNL EDILI Industria-Cooperative astipulato in data 21 febbraio 2025 tra ANCE, LEGACOOP Produzione e Servizi, CONFCOOPERATIVE Lavoro e Servizi, AGCI Produzione e Lavoro e FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL;
- CCNL EDILI Piccola Industria stipulato in data 15 aprile 2025 tra CONFAPI ANIEM e FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL;
- il CCNL EDILI Artigianato stipulato in data 20 maggio 2025 tra ANAEPA-CONFARTIGIANATO Edilizia, CNA-COSTRUZIONI, FIAE-CASARTIGIANI, CLAAI-EDILIZIA e FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL
e sulla base dei nuovi importi dei minimi tabellari a valere da maggio 2025 con decorrenza 26 marzo 2026
Il decreto precisa che il costo del lavoro cosi determinato è suscettibile di oscillazioni in relazione a:
- benefici (contributivi, fiscali o di altra natura) di cui l’impresa usufruisce ai sensi delle disposizioni vigenti;
- oneri derivanti da interventi relativi a infrastrutture, attrezzature, macchinari e altre misure connesse all’attuazione delle previsioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.