• Lavoro Dipendente

    Preavviso e dimissioni del padre: la Cassazione chiarisce

    l tema dell'esonero dall'obbligo di preavviso nelle dimissioni volontarie del padre lavoratore  ha creato in passato incertezza applicativa tra datori di lavoro e consulenti del lavoro. La questione ruota attorno all'interpretazione dell'art. 55 del D.Lgs. n. 151/2001 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità), con particolare riferimento all'ambito soggettivo di applicazione delle tutele ivi previste. 

    Con la sentenza n. 17285 del 1° giugno 2026, la Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione ha fornito un'interpretazione sistematica  della norma, risolvendo il contrasto che si era creato tra orientamenti di merito divergenti e le indicazioni amministrative dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.

    Il caso: dimissioni del padre lavoratore e trattenuta dell’indennità di preavviso

    Un lavoratore dipendente di un'impresa ferroviaria ha fruito del congedo obbligatorio di paternità previsto dall'art. 4, comma 24, lett. a) della legge n. 92/2012 — istituto distinto dal congedo di paternità disciplinato dall'art. 28 del D.Lgs. n. 151/2001 — e ha rassegnato le proprie dimissioni entro l'anno di nascita della figlia, senza rispettare il periodo di preavviso contrattuale.

    La società datrice di lavoro ha trattenuto l'indennità sostitutiva del preavviso dalla liquidazione finale e ha ottenuto, per la quota residua, l'emissione di un decreto ingiuntivo da parte del Tribunale di Verona. Il lavoratore ha proposto opposizione e domanda riconvenzionale di restituzione delle somme trattenute, sostenendo di aver diritto all'esonero dal preavviso in virtù della propria condizione genitoriale. 

    Sia il Tribunale che la Corte d'Appello di Venezia hanno respinto le domande del lavoratore, ritenendo che l'esonero dal preavviso non fosse applicabile al caso di specie.

     Il lavoratore ha quindi proposto ricorso per cassazione, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 12 delle preleggi e dell'art. 55 D.Lgs. n. 151/2001, nonché violazione di norme costituzionali e sovranazionali a tutela della genitorialità e della parità di genere.

    La decisione della Cassazione: perimetro dell’esonero

    La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando l'interpretazione restrittiva dell'art. 55, comma 2, D.Lgs. n. 151/2001

    La norma, nel testo riformato dal D.Lgs. n. 80/2015 applicabile al caso, prevede che le tutele del comma 1 — tra cui l'esonero dal preavviso — si applichino al padre lavoratore esclusivamente qualora abbia fruito del congedo di paternità di cui all'art. 28 del medesimo decreto, ovvero il congedo spettante in caso di morte, grave infermità o abbandono della madre, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.

     Il congedo obbligatorio di paternità — introdotto in via sperimentale dalla legge n. 92/2012 e ora stabilizzato come congedo di dieci giorni dall'art. 27-bis D.Lgs. n. 151/2001, a seguito del D.Lgs. n. 105/2022 di attuazione della Direttiva n. 1158/2019 — costituisce un istituto autonomo e distinto, con diversa finalità e diverso ambito di applicazione.

    La Corte ha richiamato il principio già espresso da Cass. n. 11676/2012, secondo cui la parificazione del padre alla madre lavoratrice ai fini delle tutele in caso di dimissioni è condizionata alla fruizione del congedo di paternità ex art. 28, in quanto solo in tale circostanza il datore di lavoro è nelle condizioni di essere a conoscenza della situazione familiare del dipendente. 

    Accettare le dimissioni senza preventiva convalida dinanzi al Servizio Ispettivo del Ministero del Lavoro, in assenza di tale conoscenza, si porrebbe in contrasto con il principio della certezza dei rapporti giuridici.

    La Cassazione ha inoltre precisato che le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 105/2022 — che hanno esteso il divieto di licenziamento ex art. 54 D.Lgs. n. 151/2001 anche al padre che abbia fruito del congedo obbligatorio di dieci giorni, ampliando di conseguenza la portata dell'art. 55, comma 2 — non trovano applicazione nel caso di specie, essendo le dimissioni state presentate nel 2018.

    Non hanno trovato spazio nella sentenza di legittimità né i vademecum ministeriali né le note dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 749/2020 e n. 896/2020, ritenuti atti interpretativi privi di efficacia vincolante.

  • Rubrica del lavoro

    Decreto Sicurezza e Decreto Rimpatri 2026 in Gazzetta

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    Era stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 24.02.2026 il decreto-legge 23 2026 in materia di pubblica sicurezza e immigrazione approvato dal Governo dopo numerose polemiche sulle ultime manifestazioni e gli episodi di violenza giovanile.

    Il decreto è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il 24 aprile depurato della norma  su bonus agli avvocati, perche  rifiutata dal  Consiglio Nazionale Forense  e attenzionata poi  anche dal Quirinale .

    Ecco le norme del decreto 23 2026 convertito in legge le modifiche sulla norma contestata e il testo del DL 55 dedicato ai rimpatri, convertito senza modificazioni e pubblicato in Gazzetta ufficiale il 19 giugno 2026 .

    Le norme del decreto legge 23 2026 su sicurezza pubblica

    Il d.l. 23/2026 si articola in quattro Capi e 32 articoli e interviene su un’ampia gamma di materie.

    1. Coltelli e armi improprie

    Tra le misure più discusse c’è la stretta sugli strumenti da punta e taglio. Il decreto introduce il divieto di porto fuori dall’abitazione di lame superiori a 8 cm, punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Vietati in assoluto i coltelli a scatto, a farfalla e quelli occultabili. La vendita ai minori di 18 anni è ora severamente proibita, anche online, con sanzioni fino a 12.000 euro e revoca della licenza commerciale. Se un minore commette reati legati al porto di armi, i genitori rischiano una sanzione da 200 a 1.000 euro.

    2. Manifestazioni e ordine pubblico

    Il decreto depenalizza la mancata comunicazione della manifestazione, trasformandola in illecito amministrativo (da 1.000 a 10.000 euro, fino a 12.000 se la manifestazione era stata espressamente vietata). Introduce invece il fermo preventivo fino a 12 ore per soggetti ritenuti pericolosi prima dello svolgimento di un corteo, misura che ha sollevato le riserve del CSM e perplessità del Quirinale. Previsto anche il divieto penale di partecipazione a pubbliche riunioni da uno a tre anni (fino a dieci nei casi più gravi).

    3. Zone rosse e reati predatori

    I Prefetti potranno individuare “zone a vigilanza rafforzata” nelle aree urbane a più alto rischio. Il furto con destrezza torna procedibile d’ufficio in presenza di circostanze aggravanti specifiche. È introdotta anche una nuova fattispecie di rapina aggravata commessa da gruppi armati organizzati, con pene che possono arrivare fino a 25 anni di reclusione.

    4. Immigrazione

    Il Capo IV disciplina il rafforzamento dei programmi di rimpatrio, l’obbligo di cooperazione dello straniero ai fini dell’identificazione (la mancata collaborazione viene valutata come indice di pericolosità sociale), modifiche alle procedure di espulsione e il potenziamento dei Centri di Permanenza per il Rimpatrio (CPR).

    Le modifiche del Parlamento nell’iter di conversione

    Il testo uscito dal Senato non era identico a quello varato dal Governo. Le principali novità introdotte in sede di conversione sono le seguenti :

        Coltelli: la formulazione originaria era così ampia da colpire cacciatori, pescatori e cercatori di funghi. Il Senato ha introdotto una definizione più precisa del “giustificato motivo”.

        Fermo preventivo: confermato nella sostanza, con l’unico ritocco dell’obbligo di avviso ai genitori nel caso in cui il fermato sia minorenne.

        DASPO e manifestazioni: esteso il divieto di partecipazione ai cortei anche per chi abbia riportato condanne con aggravanti per violenza o resistenza a pubblico ufficiale.

        Social media e minori: introdotto il sequestro preventivo e l’oscuramento del profilo social per i minori imputati o condannati per gravi reati.

        Rimpatri: inserito il controverso art. 30-bis, che prevede un compenso per gli avvocati che assistono i migranti nelle pratiche di rimpatrio volontario.

    Il caso dell’art. 30-bis: il “bonus rimpatri” per le partenze effettive

    Il punto più caldo del decreto riguardava l’articolo 30-bis, introdotto con un emendamento firmato da tutti i partiti di maggioranza durante l’esame al Senato.

    La norma modificava il Testo Unico sull’immigrazione (d.lgs. 286/1998) prevedendo che l’avvocato munito di mandato, il quale abbia fornito assistenza a un cittadino straniero nella fase di presentazione della domanda di rimpatrio volontario assistito, riceva un compenso di 615 euro — ma esclusivamente ad esito della partenza effettiva del migrante.

     Fondi stanziati dall’art. 30-bis

    • Anno 2026    246.000 euro
    • Anno 2027 e 2028    492.000 euro/anno

    Fondi di riserva del Ministero dell’Economia  •  Compenso per avvocato: €615 ad esito della partenza

    La norma attribuiva inoltre al Consiglio Nazionale Forense il ruolo di soggetto intermediario per l’erogazione dei compensi e lo inseriva tra le organizzazioni con cui il Viminale può stipulare accordi per i programmi di rimpatrio — ruolo che il CNF non aveva richiesto né accettato.

    La reazione del CNF e dell’avvocatura e lo stop del Quirinale

    “In merito alla norma del decreto sicurezza che attribuisce al Consiglio nazionale forense un ruolo nel processo di rimpatrio degli immigrati e nella gestione dei pagamenti dei legali coinvolti, il CNF precisava di non essere mai stato informato di tale coinvolgimento: né prima della presentazione dell’emendamento, né durante il suo iter parlamentare, né dopo la sua approvazione.”Questo quanto affermato in un comunicato stampa dal CNF e ribadito dal presidente Francesco Greco  in una intervista . 

    Il CNF ha  quindi chiesto formalmente l’intervento del Parlamento per eliminare ogni riferimento all’istituzione dal testo, sottolineando che le attività previste non rientrano tra le proprie competenze istituzionali.

    Le altre reazioni dell’avvocatura sono state altrettanto nette:

    •  Per l'Unione delle Camere Penali: la norma è “incompatibile con la Costituzione e con i principi elementari della deontologia forense”, perché la retribuzione legata al risultato contraddice l’obbligo di indipendenza del difensore.
    • Secondo l'ANM (Associazione Nazionale Magistrati) la norma rischia di mettere in pericolo “l’effettività della tutela giurisdizionale”, poiché “collega il premio all’insuccesso della strategia difensiva”.
    • L'Organismo Congressuale Forense ha proclamato lo stato di agitazione, denunciando la lesione dei diritti dei migranti.

    L'emendamento è giunto a  uno stop definitivo con le perplessita evidenziate dalla Presidenza della Repubblica  sulla costituzionalità della norma , confermata nella serata del 20 aprile  in un colloquio con il Sottosegretario del Governo,  Mantovano. I lavori delle Commissioni alla Camera si sono bloccati in attesa di una riformulazione della norma contestata. In Aula il testo è stato blindato con il voto di fiducia.

    Il 24 aprile il consiglio dei ministri ha predisposto un nuvvo decreto correttivo sulla norma per i rimpatri volontari, che a sua volta dovrà essere convertito in legge 

    Le novità della legge di conversione e nuovo decreto Rimpatri convertito senza modifiche

    La  legge di conversione del  dl 23 come detto è stata pubblicata in GU il 24 aprile 2026 (Legge 54 2026).   Qui il testo coordinato  del decreto con la legge di conversione.

    Nuove disposizioni in tema di rimpatri volontari degli immigrati irregolari sono state  previste dal nuovo DL 55 2026  e ampliano i soggetti abilitati a fornire supporto: non sarà più necessario che l'assistenza sia svolta esclusivamente da avvocati. 

    Il decreto  è stato converito in legge senza modifiche e pubblicato in GU il 19 giugno 2026 

    Il contributo economico è riconosciuto non solo ai rappresentanti legali (avvocati) dei migranti, ma anche ad altri soggetti muniti di mandato. 

    In particolare, al rappresentante munito di mandato che abbia seguito il migrante nella presentazione della richiesta e nel procedimento amministrativo sarà riconosciuto, a conclusione della procedura, un compenso pari a 615 euro per ogni pratica. 

    ATTENZIONE Il pagamento non sarà  più subordinato all'effettiva partenza del migrante,  un cambiamento significativo rispetto alla versione originaria.

    Il governo prevede oneri complessivi pari a 1.404.045 euro nel triennio 2026-2028: 281.055 euro per il 2026 e 561.495 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028. La stima si basa su una media annua di circa 830 adesioni ai programmi, aumentata del 10% per tenere conto del possibile effetto incentivante. 

    La definizione dei criteri per individuare i soggetti autorizzati all'assistenza e per l'erogazione dei compensi è  demandata a un decreto del Ministro dell'interno.

  • Dichiarazione Redditi Persone Fisiche

    Gestione Separata: la mancata compilazione del quadro RR ferma la prescrizione?

    La sospensione del termine di prescrizione per il recupero dei contributi non versati, in particolare quando il professionista abbia omesso la compilazione del quadro RR nella dichiarazione annuale dei redditi è un tema sul quale si sono registrati orientamenti  giurisprudenziali non sempre uniformi, con alcune pronunce di merito che tendevano ad attribuire valore automaticamente sospensivo alla mera omissione dichiarativa. 

    Con l'ordinanza n. 20223 del 16 giugno 2026, la Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione ha posto un punto fermo, confermando e rafforzando un indirizzo giurisprudenziale già consolidato a tutela della certezza del diritto.

    Il caso esaminato: omessa compilazione del quadro RR

    La vicenda trae origine da un avviso di addebito notificato dall'INPS nel gennaio 2020, con il quale venivano richiesti i contributi dovuti alla Gestione separata per l'anno di imposta 2012, a seguito di iscrizione d'ufficio del professionista interessato.

     Il destinatario dell'avviso aveva proposto opposizione dinanzi al Tribunale di Milano, eccependo tra l'altro la prescrizione del credito contributivo

     Il Tribunale aveva respinto il ricorso, ritenendo che la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi determinasse la sospensione della prescrizione tra le parti ai sensi dell'art. 2941, n. 8, del codice civile — norma che prevede la sospensione quando il debitore abbia dolosamente occultato l'esistenza del debito. 

    La Corte d'Appello di Milano aveva confermato integralmente tale impostazione. 

    Il professionista ha quindi proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi: il primo relativo alla decadenza dall'iscrizione a ruolo ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. n. 46/1999; il secondo concernente la corretta interpretazione degli artt. 2935 e 2941, n. 8, del codice civile in materia di sospensione della prescrizione.

    La decisione della Corte non c’è automatismo tra mancata compilazione e dolo

    La Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso, confermando i consolidati principi in materia di opposizione ad avviso di addebito come giudizio ordinario di cognizione, in virtù dei quali — anche in caso di decadenza per tardiva iscrizione a ruolo — l'INPS conserva la facoltà di chiedere la condanna al pagamento nel medesimo giudizio, senza che ciò comporti una mutazione della domanda.

    Il secondo motivo è stato invece accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte d'Appello di Milano in diversa composizione.

     Sul punto centrale della sospensione della prescrizione, la Corte ha ribadito con nettezza che non esiste alcun automatismo tra la mancata compilazione del quadro RR e la configurazione di un occultamento doloso del debito contributivo ex art. 2941, n. 8, cod. civ. 

    Perché possa operare la sospensione  della prescrizione prevista da tale norma, è necessario che il debitore abbia posto in essere un comportamento intenzionalmente diretto a nascondere al creditore l'esistenza dell'obbligazione, tale da determinare una vera e propria impossibilità di agire e non una semplice difficoltà di accertamento del credito. 

    Tale elemento soggettivo non può essere desunto in modo automatico dal solo dato dell'omessa compilazione del quadro dichiarativo, ma richiede uno specifico accertamento di fatto da parte del giudice di merito in ordine all'elemento psicologico del professionista inadempiente, da condursi sulla base di elementi concreti che depongano per una condotta effettivamente dolosa.

    La Corte ha quindi enunciato il seguente principio di diritto, al quale il giudice del rinvio dovrà conformarsi: in tema di sospensione della prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata dai professionisti, non sussiste alcun automatismo tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debito; la sospensione richiede un comportamento intenzionalmente diretto a celare al creditore l'esistenza dell'obbligazione, tale da determinare un'impossibilità di agire e non una mera difficoltà di accertamento, con puntuale accertamento in fatto del coefficiente psicologico dell'inadempiente da parte del giudice del merito.

  • Lavoro Dipendente

    Ferie arretrate con obbligo fruizione entro il 30 giugno: come funziona

    Entro il 30 giugno  di ogni anno il datore di lavoro deve aver verificato il monte ferie goduto da ciascun lavoratore nell'anno precedente e,  se  queste non  sono state fruite interamente,   dovranno essere  versati  i contributi previdenziali corrispondenti. 

     Si avvicina quindi il termine ultimo per la fruizione delle ferie  maturate nel 2024, mentre  scade il 20 agosto  il termine per il versamento dei contributi per i giorni non utilizzati.

    Vediamo di seguito un riepilogo delle regole sul diritto alle ferie e gli adempimenti del datore di lavoro.

    Diritto alle ferie  e tempi di fruizione

    Quello delle ferie è un diritto irrinunciabile per il lavoratore e vige il divieto di monetizzazione per il periodo di minimo di 4 settimane NELL'ANNO .

    Occorre inoltre  fare attenzione al  conteggio delle ferie  nei casi di assenze, modifiche contrattuali e all' istituto delle  c.d. "ferie solidali",  di recente istituzione

     In caso di violazione , oltre all'anticipazione dei contributi previdenziali correlati alle ferie , il datore di lavoro sarà passibile anche di sanzioni amministrative.(vedi ultimo paragrafo)

    Si ricorda che tale l’obbligo contributivo è stato esteso anche ai permessi per ex festività e per riduzione di orario non goduti (c.d. ROL).

    Il diritto alle ferie è sancito dall’art. 2109, 2 comma, c.c.,   che specifica:

    •  Il periodo di godimento deve essere possibilmente continuativo;
    •  le ferie devono essere retribuite ;
    •  il tempo di godimento è stabilito dal datore di lavoro, secondo le esigenze dell'impresa e degli interessi del lavoratore;
    •  la durata del periodo è stabilita dalla legge, dagli usi o secondo equità .

    Il diritto alle ferie trova  ulteriore rafforzamento nel D.Lgs n. 66/2003 in attuazione di norme europee. In particolare, l’art. 10 stabilisce che ogni lavoratore ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane.
    I criteri di calcolo e la durata del periodo feriale possono essere regolati dai contratti collettivi (nazionali, territoriali o aziendali).
    Va sottolineato che il periodo feriale  essere goduto come segue:

    1.  per almeno 2 settimane nel corso dell'anno di maturazione e,
    2.  per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione.  Ciò significa che entro il 30 giugno 2025 devono  essere godute le ferie maturate nel 2023. 
    3. Invece, quelle eccedenti le 2 settimane maturate  possono essere dilazionate o monetizzate 

     Il momento di fruizione dovrebbe essere definito di comune accordo tra lavoratore e azienda ma  nel caso il lavoratore si rifiuti di fruire  dell'intero periodo obbligatorio,   è possibile  per il datore di lavoro collocarlo in ferie forzate per evitare sanzioni.

    L'eventuale insorgenza dell'obbligazione contributiva sulle ferie non godute va verificata mese per mese, in particolare nel caso di un  diverso termine per la fruizione delle ferie, che puo essere previsto dalla contrattazione collettiva nazionale, territoriale e aziendale. 

    Va anche considerato in modo particolare il fatto  che il termine  per l'assolvimento dell'obbligazione contributiva, resta sospeso nei casi  di interruzione temporanea della prestazione di lavoro per le cause contemplate dalla  legge (v. messaggio Inps n. 18850/2006) e ricomincia a decorrere  dalla data di ripresa dell'attività lavorativa.  Nell'Interpello n. 19/2011 – il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha chiarito che rientrano   tra i periodi  che costituiscono legittimo impedimento la malattia, la maternità, nonché la concessione di C.i.g.o., C.i.g.s. e C.i.g. in deroga 

    Sanzioni per mancata fruizione delle ferie

    Per il mancato rispetto del periodo annuale di ferie, da parte del datore di lavoro le sanzioni amministrative  sono le seguenti:

    • Sanzione da 120 a 720 €  per un solo anno per violazioni riguardanti fino a 5 lavoratori 
    •  Sanzione da 480 a 1.800 € per violazioni riguardanti più di 5 lavoratori o  che si sono verificate per due anni 
    •  Sanzione  da 960 a 5.400 €   per violazioni riferite a a più di 10 lavoratori, o che si sono verificate in almeno 4 anni.

    ATTENZIONE: Le stesse ammende sono previste in caso di monetizzazione del periodo di ferie 

    Versamento contributivo per ferie non  godute: come funziona

     In caso di mancato godimento di tutte le ferie maturate da parte dei lavoratori, i datori di lavoro  devono anticipare la contribuzione sulla retribuzione delle ferie residue.

    Si ricorda che la contrattazione collettiva può prolungare il termine di diciotto mesi per la fruizione delle ferie annuali, ma non può rinviare il godimento oltre un limite che ne snaturi la funzione. La scadenza dell’obbligazione contributiva deve rispettare il termine di diciotto mesi dalla fine dell’anno di maturazione delle ferie, come previsto dalla Convenzione Oil 132/1970. 

    In assenza di accordi specifici,  il termine scatta comunque trascorsi i diciotto mesi.

    L’indennità sostitutiva delle ferie incide sulla retribuzione imponibile, con i datori di lavoro tenuti a includerla entro luglio 2025 e a versare i relativi contributi entro agosto.

    I versamenti contributivi che scadono tra il 1° e il 20 agosto possono essere effettuati entro il 20 agosto senza maggiorazioni, inclusa la contribuzione sulle ferie non godute.

    Recupero Contributi: Quando il dipendente usufruirà delle ferie non godute, il datore di lavoro potrà recuperare i contributi anticipati utilizzando la causale “Ferie” nel sistema Uniemens.

  • Dichiarazione 730

    Modello 730 2026 pensionati: come verificare i conguagli fiscali INPS online

    Con il Messaggio n. 2035 del 18 giugno 2026, INPS i fornisce le istruzioni operative relative all'assistenza fiscale sul modello 730  per l'anno 2026. In particolare  chiarisce la gestione dei conguagli fiscali e illustra i servizi digitali messi a disposizione dei contribuenti.

     Per supportare CAF, intermediari e contribuenti, l'INPS ha predisposto la "Guida all'assistenza fiscale 2026", disponibile su www.inps.it nella scheda del servizio "Assistenza fiscale (730/4): servizi al cittadino" e sul sito dell'Agenzia delle Entrate al percorso: Schede informative e servizi > Comunicazioni > Ricezione dei 730-4 > Risposte alle domande più frequenti – Flusso 730-4 > 3 giugno 2026 – Diniego dei risultati contabili.

    Come verificare i conguagli 730-4 INPS: procedure, scadenze

    L'INPS può effettuare i conguagli del 730-4 solo se nel 2026 esiste un rapporto di sostituzione d'imposta con il dichiarante, ovvero solo se quest'ultimo percepisce una prestazione imponibile ai fini IRPEF. Rientrano in questa categoria, ad esempio, la pensione di vecchiaia, la pensione ai superstiti e la NASpI.

    Il rapporto di sostituzione non sussiste nei seguenti casi:

    • prestazioni esenti da imposta, come i trattamenti pensionistici erogati alle vittime del terrorismo, alle vittime del dovere, ai soggetti equiparati e ai loro familiari superstiti
    • prestazioni assistenziali, quali l'assegno sociale, le pensioni di invalidità civile, l'assegno unico e universale per i figli a carico e l'assegno per il nucleo familiare
    • prestazione imponibile cessata nel corso del 2025 o comunque prima del 1° aprile 2026

    In tutti questi casi l'INPS è obbligato a respingere formalmente il 730-4 con diniego, utilizzando i seguenti codici specifici:

    CP — conguaglio non possibile parziale

    CT — conguaglio non possibile totale

    ES — diniego per soggetti residenti all'estero nel 2025 e/o 2026, i quali possono utilizzare esclusivamente il modello Redditi Persone Fisiche

    Quando l'INPS emette il diniego, l'Agenzia delle Entrate lo comunica: al contribuente, se ha presentato la dichiarazione precompilata; al CAF o professionista abilitato, se la dichiarazione è stata presentata tramite intermediario, con obbligo di informare a sua volta il contribuente.

    La verifica online

     Il servizio online mostra:

    • la ricezione del 730-4 da parte dell'INPS, con il dettaglio degli importi
    • la conferma dell'abbinamento dei conguagli alla prestazione percepita
    • l'eventuale diniego, con comunicazione all'Agenzia delle Entrate
    • gli importi mensili di trattenute e/o rimborsi applicati sulla prestazione

    Attenzione: il risultato contabile del 730-4 è espresso come importo unico complessivo, ottenuto dalla somma algebrica di tutte le imposte a debito — compresi gli eventuali acconti — e di quelle a credito. In caso di dichiarazione congiunta, l'importo comprende anche i debiti o crediti del coniuge o della parte dell'unione civile. Nel prospetto di liquidazione compare come:

    • "Importo che sarà trattenuto dal datore di lavoro o dall'ente pensionistico in busta paga" → se a debito
    • "Importo che sarà rimborsato dal datore di lavoro o dall'ente pensionistico in busta paga" → se a credito

    Tramite lo stesso servizio online il contribuente può inoltre, sotto la propria responsabilità:

    • richiedere il diniego volontario del 730-4, se l'INPS è stato indicato per errore come sostituto d'imposta — ma solo prima che l'Istituto abbia già preso in carico la dichiarazione e abbinato i conguagli a una prestazione
    • richiedere l'annullamento o la variazione della seconda o unica rata di acconto IRPEF e/o cedolare secca, per sé e per il coniuge in caso di dichiarazione congiunta, entro il 10 ottobre 2026
    • revocare la suddetta richiesta di annullamento o variazione, entro il medesimo termine

    Gestione acconti e posizioni bloccate

    Inps sottolinea che la richiesta di annullamento o variazione della rata di acconto IRPEF e/o cedolare secca, con addebito previsto a novembre 2026, potrebbe non produrre effetti immediati. Se la richiesta perviene all'INPS dopo l'elaborazione delle prestazioni di novembre, la variazione non potrà essere applicata su quella mensilità: la riduzione sarà effettuata a dicembre 2026 e l'importo già trattenuto a novembre sarà rimborsato con la mensilità successiva.

    Gestione delle risultanze contabili e posizioni bloccate

    L'INPS riceve i 730-4 dall'Agenzia delle Entrate tramite canale dedicato e comunica all'Agenzia esclusivamente i casi di diniego. Le risultanze contabili trasmesse possono essere bloccate su disposizione dell'Agenzia delle Entrate: le strutture territoriali INPS possono verificare lo stato di blocco nella sezione "Eventi" dell'applicativo "Assistenza fiscale 730", disponibile sulla intranet sia nel "Portale Fiscalità Pensioni" che nella "Piattaforma Fiscale".

    Le posizioni restano bloccate fino a nuova disposizione dell'Agenzia. Se l'autorizzazione allo sblocco arriva in tempo utile, la dichiarazione viene sbloccata e gestita centralmente. In caso contrario, la dichiarazione viene chiusa con la dicitura "nessun documento" e i conguagli sono effettuati direttamente dall'Agenzia delle Entrate: in questo caso nessun dato confluisce nella CU 2027 e il contribuente dovrà rivolgersi esclusivamente agli uffici territoriali dell'Agenzia delle Entrate.

    Casi particolari e rateizzazione

    Se dopo l'avvio dell'assistenza fiscale l'INPS non può più completare i conguagli a debito — ad esempio per cessazione della prestazione, decesso del dichiarante o incapienza delle somme in pagamento — l'Istituto invia una comunicazione all'interessato o ai suoi eredi, invitandoli a versare autonomamente gli importi residui secondo le modalità stabilite dall'Agenzia delle Entrate. La sopravvenuta impossibilità viene comunicata, tramite l'Agenzia, anche all'intermediario che ha trasmesso la dichiarazione.

    In caso di decesso del dichiarante:

    • gli importi a debito non trattenuti dall'INPS devono essere versati dagli eredi direttamente all'Agenzia delle Entrate
    • per il 2026 non sono dovuti gli acconti d'imposta
    • le somme a credito non rimborsate saranno riportate nella CU 2027 e potranno essere indicate nella dichiarazione dei redditi successiva, oppure gli eredi possono chiederne il rimborso direttamente all'Agenzia delle Entrate

    In caso di dichiarazione congiunta con coniuge deceduto, il superstite deve separare la propria posizione fiscale da quella del defunto, versare gli eventuali importi a debito di propria competenza e fare valere l'eventuale credito nella dichiarazione dell'anno successivo.

    Scadenze e numero di rate

     ATTENZIONE Poiché il termine ultimo di presentazione del modello 730 è il 30 settembre 2026,nella scelta del numero di rate per il versamento dei debiti d’imposta   il contribuente deve tenere conto dei tempi necessari all'INPS per elaborare le prestazioni. I 730-4 trasmessi dall'Agenzia delle Entrate all'INPS dopo il mese di giugno 2026 potrebbero comportare un numero di rate effettivamente applicabili inferiore a quello indicato in dichiarazione.

    Le dichiarazioni integrative presentate dal contribuente tramite CAF, professionista o precompilata saranno gestite dall'INPS solo se l'Agenzia delle Entrate le trasmetterà entro il 25 ottobre 2026. Oltre tale termine, le strutture territoriali INPS non potranno consultarne i dati.

  • CCNL e Accordi

    CCNL Federterziario turismo : tutte le novità e la tabella degli aumenti

    Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle aziende del settore Turismo, Pubblici Esercizi e Ristorazione è stato sottoscritto il 26 maggio 2026 a Roma tra Federterziario (con la sua federazione di categoria Federterziario Turismo) e la Federazione Nazionale UGL Terziario, con l'assistenza tecnica dell'ANCL. Il contratto decorre dal 1° maggio 2026 e avrà validità sino al 30 aprile 2029, con tacito rinnovo annuale in assenza di disdetta nei sei mesi precedenti la scadenza.

    Il rinnovo si inserisce in un contesto di settore ancora segnato dagli strascichi della crisi pandemica e dalle tensioni geopolitiche internazionali, che continuano a incidere sui flussi turistici e sul costo dell'energia. 

    Le parti hanno posto al centro della trattativa tre obiettivi strategici: 

    • il sostegno alla ripresa occupazionale,
    •  il contrasto alla stagionalità e
    •  il rafforzamento della competitività delle imprese sui mercati europei e internazionali.

    Sul piano degli strumenti, il contratto punta su una struttura a doppio livello – nazionale e territoriale/aziendale – con ampie deleghe al secondo livello per la gestione flessibile di orari, premi e welfare.

    Questo articolo analizza le principali novità normative e gli aggiornamenti economici del nuovo CCNL, con le tabelle aggiornate dei minimi retributivi suddivise per comparto e decorrenza.

    Le novità normative

    Il rinnovo 2026-2029 porta con sé un pacchetto articolato di innovazioni normative che toccano diversi aspetti del rapporto di lavoro nel settore turistico.

    • Lavoro agile (smart working). Il contratto recepisce in modo organico la disciplina del lavoro agile, riconoscendo alle parti il diritto di stipulare accordi individuali in forma scritta che regolino luogo della prestazione, strumenti utilizzati e fasce di reperibilità. L'accordo deve garantire al lavoratore il diritto alla disconnessione dagli strumenti tecnologici. Viene esplicitata la precedenza nella concessione dello smart working alle lavoratrici nei tre anni successivi alla fine del congedo di maternità o paternità, nonché ai lavoratori con figli con disabilità grave ai sensi della Legge 104/1992. Il trattamento economico e normativo del lavoratore agile è equiparato a quello del collega in presenza.
    • Tutele per lavoratori con patologie gravi. A decorrere dal 1° gennaio 2026, in attuazione della Legge n. 106/2025, i dipendenti affetti da patologie oncologiche, invalidanti o croniche con un grado di invalidità pari o superiore al 74% hanno diritto a 10 ore annue aggiuntive di permesso retribuito per visite, terapie ed esami, in aggiunta a quanto già previsto dalla normativa vigente. È inoltre riconosciuta la possibilità di un congedo non retribuito fino a 24 mesi (continuativi o frazionati) con conservazione del posto di lavoro, a condizione che siano state esaurite le altre assenze spettanti. Le stesse tutele si applicano ai genitori di figli minorenni nelle medesime condizioni di salute.
    • Congedo per vittime di violenza di genere. Viene confermato e rafforzato il congedo retribuito fino a 3 mesi per le lavoratrici inserite in percorsi certificati di protezione dalla violenza di genere, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 80/2015.
    • Classificazione professionale. La struttura per nove livelli (di cui due per i Quadri A e B) viene confermata con alcune precisazioni nelle declaratorie. In particolare, al 3° livello è inserita la figura del «primo sommelier» e al 4° livello è aggiornata la descrizione dello «chef de rang». Le mansioni non riconducibili alle qualifiche previste potranno essere inquadrate mediante accordo territoriale.
    • Formazione continua. Confermato il diritto a 24 ore di formazione per triennio (di cui 16 a carico dell'azienda, con un costo massimo di 200,00 € per lavoratore), erogate tramite Fonditalia. Le ore non fruite nel triennio non sono cumulabili con quelle del triennio successivo.

    Le novità economiche: aumenti e welfare

    Aumenti retributivi

    In sintesi, al termine della vigenza contrattuale (febbraio 2028), i minimi del settore alberghiero generale registreranno incrementi compresi tra 

    • i 65,36 € mensili per il 6° livello e 
    •  136,19 € mensili per il 1° livello rispetto ai valori di partenza del maggio 2026,

     con un percorso di aggiornamento che intende sostenere il potere d'acquisto dei lavoratori in un contesto inflattivo ancora incerto.

    Tabella retribuzioni aziende alberghiere

    Liv. Qualifica Dal 1° mag. 2026 Dal 1° mag. 2027 Dal 1° feb. 2028
    A Direttore (Quadro) 2.443,81 € + 80,00 ind. 2.507,76 € + 80,00 ind. 2.580,00 € + 80,00 ind.
    B Vice Direttore (Quadro) 2.287,60 € + 80,00 ind. 2.313,40 € + 80,00 ind. 2.368,44 € + 80,00 ind.
    Funzioni direttive 2.101,96 € 2.143,86 € 2.203,32 €
    Coordinamento e controllo 1.908,60 € 1.948,60 € 2.000,36 €
    Impiegati di concetto / op. spec. provetti 1.793,86 € 1.830,08 € 1.879,96 €
    Impiegati d'ordine / operai specializzati 1.686,52 € 1.721,72 € 1.766,44 €
    Impiegati d'ordine / operai qualificati 1.574,85 € 1.604,32 € 1.644,32 €
    6°S Operai qualificati (super) 1.509,84 € 1.538,48 € 1.577,24 €
    Operai comuni / personale pulizie 1.436,20 € 1.462,00 € 1.501,56 €

    Contrattazione di secondo livello. 

    Ampio spazio viene riservato alla contrattazione territoriale e aziendale. Entro il mese di marzo 2027, le parti si impegnano a definire strumenti e modelli contrattuali per sostenere la produttività e la partecipazione dei lavoratori. Per le aziende prive di accordo di secondo livello, è previsto l'introduzione di un ulteriore elemento retributivo (anche in forma di welfare) a favore dei lavoratori, le cui modalità verranno definite in seguito. L'accordo aziendale ha durata massima triennale.

    Scatti di anzianità. 

    Vengono confermati 6 scatti triennali in cifra fissa, calcolati senza liquidazione di arretrati per il periodo pregresso. I valori per scatto sono: Quadro A 40,80 €, Quadro B 39,50 €, 1° livello 37,50 €, 2° livello 36,23 €, 3° livello 34,68 €, 4° livello 33,10 €, 5° livello 32,49 €, 6°S 31,30 €, 6° livello 30,73 €.

    Indennità di funzione Quadri. 

    Ai lavoratori inquadrati nei livelli Quadro A e B è riconosciuta un'indennità di funzione mensile pari a 80,00 € lordi per 12 mensilità, che non incide sui minimi contrattuali né su altri istituti retributivi.

    Sul fronte del welfare contrattuale, le aziende sono tenute a versare all'Ente bilaterale Ebintur una quota pari allo 0,50% della paga base conglobata (0,40% a carico del datore di lavoro, 0,10% a carico del lavoratore), garantendo ai dipendenti l'accesso alle prestazioni integrative del settore.

     Per i lavoratori delle aziende prive di contrattazione di secondo livello le parti si impegnano a introdurre, con modalità ancora da definire entro il 2027, un elemento retributivo aggiuntivo – anche sotto forma di welfare – a compensazione della mancata attivazione di premi di risultato aziendali.

  • Lavoro Dipendente

    Whistleblowing aziende private: nuova guida operativa di Confindustria

    Con la pubblicazione della Guida Operativa sul Whistleblowing per gli enti privati, aggiornata a maggio 2026, Confindustria offre alle imprese uno strumento pratico e sistematico per orientarsi nella disciplina introdotta dal D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24, che ha recepito nell'ordinamento italiano la Direttiva UE 2019/1937 sulla protezione dei segnalanti. 

    La guida si inserisce in un quadro regolatorio ormai consolidato, completato dalle Linee Guida ANAC del luglio 2023 e dall'aggiornamento di dicembre 2025 dedicato specificamente al canale interno di segnalazione nei soggetti privati. 

    Va forse ricordato che la nuova disciplina si applica, in linea generale, 

    • ai soggetti del settore privato che abbiano impiegato nell'ultimo anno una media di almeno 50 lavoratori subordinati, 
    •  agli enti dotati di Modello Organizzativo 231 indipendentemente dalla soglia dimensionale e 
    • a quelli operanti nei settori dei servizi finanziari, della prevenzione del riciclaggio e della sicurezza dei trasporti.

    Canale interno di segnalazione: strumenti, gestore e procedimento

    Il cuore operativo della guida è dedicato all'istituzione e alla gestione del canale interno di segnalazione, con indicazioni dettagliate sugli strumenti ammissibili — piattaforma informatica o posta cartacea per il canale scritto, linea telefonica dedicata o sistema di messaggistica vocale per quello orale, fino alla possibilità di incontro diretto con il gestore — e sui requisiti che questi devono soddisfare in termini di riservatezza dell'identità del segnalante e delle persone coinvolte. 

    Particolare rilievo è attribuito alla figura del gestore della segnalazione, che può essere una persona fisica interna, un ufficio dedicato o un soggetto esterno, purché dotato di autonomia, imparzialità e adeguata formazione: la guida passa in rassegna le soluzioni più accreditate dalla prassi aziendale, inclusa la possibilità di affidare l'incarico all'Organismo di Vigilanza 231. 

    Vengono poi illustrate le fasi del procedimento :

    • dalla ricezione con avviso entro sette giorni, 
    • all'esame preliminare di procedibilità e ammissibilità, 
    • all'istruttoria vera e propria,
    •  fino al riscontro finale al segnalante entro tre mesi —

     con attenzione agli obblighi di tracciabilità e riservatezza che permeano ogni fase.

     La guida affronta anche i modelli di condivisione del canale per i gruppi di imprese, sia per le realtà sotto i 249 dipendenti sia per i gruppi più strutturati, recependo la soluzione — proposta da Confindustria e confermata dalle nuove Linee Guida ANAC — che consente l'esternalizzazione della gestione alla capogruppo in qualità di soggetto terzo.

    Tutela del segnalante, privacy, sanzioni e canali alternativi

    La guida dedica ampio spazio ai profili di tutela del segnalante e degli altri soggetti protetti — facilitatori, colleghi, familiari entro il quarto grado — con una disamina  del divieto di ritorsioni, del meccanismo di inversione dell'onere probatorio nei procedimenti dinanzi ad ANAC e delle limitazioni di responsabilità penale, civile e amministrativa riconosciute al whistleblower che agisca in buona fede. 

    La sezione sul trattamento dei dati personali richiama i principi del GDPR — minimizzazione, limitazione delle finalità, privacy by design — e individua ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti nel ciclo di vita della segnalazione, con l'obbligo di condurre una DPIA preliminare. 

    Il documento si chiude con il sistema sanzionatorio — con sanzioni fino a 50.000 euro a carico dell'organo di indirizzo o del gestore per le principali violazioni — e con le indicazioni su formazione del personale, obblighi informativi verso dipendenti, fornitori e partner commerciali, nonché sulle condizioni che legittimano il ricorso al canale esterno ANAC o alla divulgazione pubblica, istituto quest'ultimo che la guida  invita a trattare  con cautela per le potenziali ricadute reputazionali sull'impresa.

    Scarica la guida integrale e le infografiche di riepilogo

    Guida whistleblowing CONFINDUSTRIA + infografiche di riepilogo

    FAQ — Whistleblowing : le domande più frequenti sulle procedure

    La mia azienda ha 40 dipendenti e non ha adottato il Modello 231: è obbligata ad attivare un canale interno di segnalazione?

    No. L'obbligo di istituire un canale interno di segnalazione si applica ai soggetti del settore privato che abbiano impiegato nell'ultimo anno una media di almeno 50 lavoratori subordinati. Un'impresa con 40 dipendenti che non abbia adottato il Modello Organizzativo 231 e non operi nei settori regolati dagli atti UE richiamati dall'Allegato al Decreto (servizi finanziari, prevenzione del riciclaggio, sicurezza dei trasporti) non rientra nel perimetro applicativo della disciplina whistleblowing e non è quindi tenuta ad attivare il canale.

    Come si calcola la soglia dei 50 lavoratori?

    Secondo le indicazioni fornite dall'ANAC — in linea con quanto richiesto da Confindustria — il riferimento è la media annua degli addetti risultante dalla visura camerale al 31 dicembre dell'anno solare precedente a quello in corso. Per le imprese di nuova costituzione, poiché il dato viene aggiornato trimestralmente, si prende come riferimento il valore medio calcolato nell'ultima visura disponibile. Confindustria auspica tuttavia che la prassi interpretativa si adegui al criterio delle ULA (unità lavorative annue) previsto dall'art. 27 del D.Lgs. 81/2015, che tiene conto dell'effettiva durata di ciascun rapporto di lavoro.

    Un dipendente può segnalare qualsiasi irregolarità attraverso il canale whistleblowing?

    No. La disciplina ha un ambito oggettivo ben definito. Nel settore privato le segnalazioni ammissibili riguardano i reati presupposto del Decreto 231, le violazioni del Modello Organizzativo 231 e le violazioni del diritto dell'Unione europea nelle materie indicate dall'Allegato al Decreto. Sono invece escluse le segnalazioni legate a un interesse esclusivamente personale del segnalante — come vertenze di lavoro individuali, conflitti interpersonali o discriminazioni prive di rilevanza per l'integrità dell'ente — nonché quelle in materia di sicurezza e difesa nazionale e quelle relative a settori già dotati di disciplina di segnalazione ad hoc.

    Chi può essere nominato gestore delle segnalazioni?

    La scelta è rimessa alla discrezionalità dell'ente. Il gestore può essere una persona fisica interna (tipicamente il responsabile della funzione compliance, internal audit, o legale), un ufficio o organo collegiale interno — come l'Organismo di Vigilanza 231, soluzione espressamente valorizzata dalla guida — oppure un soggetto esterno all'impresa. In tutti i casi il gestore deve possedere autonomia e indipendenza dal management, adeguata formazione in materia di whistleblowing e trattamento dei dati personali, nonché buona conoscenza del contesto giuridico e organizzativo dell'ente. Le nuove Linee Guida ANAC sconsigliano il cumulo dell'incarico di gestore con quello di Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), almeno negli enti di grandi dimensioni.

    La posta elettronica ordinaria è uno strumento adeguato per ricevere le segnalazioni?

    No, in linea generale. Le Linee Guida ANAC — in coerenza con il parere del Garante per la protezione dei dati personali — chiariscono che la posta elettronica, compresa la PEC, non è di per sé idonea a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, in quanto i sistemi di gestione della posta generano e conservano log di invio e ricezione che potrebbero consentire di risalire, anche indirettamente, all'identità del mittente. L'utilizzo della email potrebbe essere considerato adeguato solo se accompagnato da specifiche misure di mitigazione del rischio, opportunamente documentate nella DPIA. Confindustria conferma l'opportunità di evitare tale strumento.