• Maternità, famiglia, conciliazione vita-lavoro

    Assegno Unico, ecco chi ha diritto se i figli vivono all’estero

    Con la circolare n. 81 del 24 luglio 2026, l'INPS fornisce le istruzioni operative relative alle modifiche apportate alla disciplina dell'Assegno unico e universale per i figli a carico dall'articolo 7-bis del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, introdotto in sede di conversione dalla legge 20 aprile 2026, n. 50.

     Le novità riguardano principalmente due profili:

    1.  l'ampliamento della platea dei figli beneficiari, che ora comprende i figli fiscalmente a carico residenti in un altro Stato membro dell'Unione europea, e
    2.  nuovi  requisiti di accesso alla prestazione per i lavoratori cittadini UE non residenti in Italia. 

    La circolare precisa inoltre le modalità di presentazione della domanda, i criteri di determinazione dell'importo e la disciplina transitoria applicabile alle domande già presentate e le possibili modifiche degli importi già erogati.

    Quadro normativo sull’Assegno Unico Universale per i figli

     Ricordiamo in primo luogo che l'Assegno unico e universale, istituito dal decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, è riconosciuto su base mensile ai nuclei familiari in possesso dei requisiti di legge  in relazione al valore ISEE del nucleo. 

    I requisiti soggettivi necessari al richiedente,  riguardano 

    • la cittadinanza o il titolo di soggiorno
    •  l'assoggettamento al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia 
    • la residenza e il domicilio in Italia, oppure lo svolgimento di attività lavorativa con relativa regolarità contributiva in italia 

    Il D.L. n. 19/2026 è intervenuto con novità   su tutti e tre questi ambiti, oltre che sulla definizione di "figlio a carico".

    Le novità 2026 per genitori o figli residenti all’estero

    1. La prima modifica riguarda l'articolo 1:  viene inserito il nuovo comma 2-bis, che estende il diritto all'Assegno  anche ai figli residenti in un altro Stato membro UE, purché fiscalmente a carico secondo la normativa italiana. Tale estensione non modifica i criteri di composizione del nucleo ISEE, ma amplia esclusivamente la platea dei soggetti per i quali la prestazione può essere richiesta.
    2. In secondo luogo sul fronte dei requisiti di accesso, l'articolo 3, comma 1, viene modificato  e viene aggiunta la possibilità di accesso anche per chi sia titolare di un contratto di lavoro subordinato o svolga attività di lavoro autonomo con iscrizione a una gestione previdenziale obbligatoria italiana, in regola con i contributi.  Contestualmente, l il nuovo comma 01  commisura l'erogazione alla durata effettiva della residenza, del domicilio o della prestazione lavorativa svolta in Italia, e con il comma 1-bis, che impone ai lavoratori non residenti la presentazione della domanda per il periodo di durata dell'attività lavorativa, con rinnovo annuale obbligatorio dal 1° marzo di ciascun anno. 

    Per effetto di queste modifiche, l'Assegno  diventa una prestazione familiare ai sensi del regolamento (CE) 883/2004, con conseguente applicazione delle regole di coordinamento UE (art. 68) per l'individuazione dello Stato competente in via prioritaria, in base al criterio dell'attività lavorativa e, in subordine, della residenza dei figli.

    Elemento Valore/Regola operativa
    Entrata in vigore art. 7-bis D.L. 19/2026 21 aprile 2026
    Mensilità soggette a verifica/rilavorazione Da maggio 2026
    Rinnovo domanda lavoratori non residenti Annuale, dal 1° marzo di ciascun anno
    Limite età figli maggiorenni Fino al compimento del 21° anno
    Limite reddituale figli maggiorenni (art. 2, c.1, lett. b, D.Lgs. 230/2021) 8.000 € annui (reddito complessivo al lordo oneri deducibili)
    Figli con disabilità Nessun limite di età
    Decorrenza domanda ordinaria Mese successivo a quello di presentazione

    Istruzioni operative per le domande e nuova definizione

    • Per i lavoratori residenti in Italia resta invariato il meccanismo di rinnovo automatico della domanda  domanda,in vigore per tutti gli altri beneficiari 
    • Per i lavoratori non residenti, invece, la domanda deve essere presentata con riferimento a ciascun periodo di lavoro  nel territorio nazionale e deve essere obbligatoriamente ripresentata ogni anno per il periodo 1° marzo – 28 febbraio. 

    ATTENZIONE L'erogazione, in questi casi, è limitata al periodo di effettivo svolgimento dell'attività lavorativa con iscrizione a gestione previdenziale italiana.

    I canali di presentazione restano i soliti:

    •  portale INPS (identità digitale SPID2+, CIE3, CNS o eIDAS) tramite il percorso "Sostegni, Sussidi e Indennità" > "Per genitori" > "Assegno unico e universale per i figli a carico", oppure
    • app INPS Mobile; oppure
    • Contact Center Multicanale (803.164 da rete fissa, 06 164.164 da rete mobile), oppure
    • gli  Istituti di patronato.

    Sul piano gestionale, le domande presentate dal 21 aprile 2026 sono definite in via provvisoria in attesa dell'adeguamento del servizio telematico.

    L'istituto precisa che le mensilità dal maggio 2026 in poi sono soggette a verifica e, ove necessario, a rilavorazione con  conseguente 

    • possibile  conferma o  ridefinizione della posizione, la rideterminazione di importi già erogati,
    •  corresponsione di eventuali somme a credito o
    •   recupero delle somme indebitamente percepite. 

    Scarica la circolare di istruzioni

    Circolare 81 del 24.7.2026

  • CCNL e Accordi

    CCNL parrucchieri-estetisti ecco le proposte per il rinnovo

    Dovrebbero partire a breve e trattative per il rinnovo del Contratto nazionale area Acconciatura ed Estetica, Tatuaggio, Piercing, Tricologia Non Curativa, Centri Benessere, applicato ad oltre 140mila lavoratrici e lavoratori dipendenti delle 60mila aziende del settore. Il contratto oa in vigore scadra infatti a fine anno . Era stato firmato il 20 maggio 2024 da Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs   con le associazioni datoriali :  Confartigianato Benessere-Acconciatori, Cna Unione Benessere e sanità, Casartigiani e Claai con vigenza appunto 2023-2026

    Le organizzazioni sindacali hanno  inviato alle organizazioni datoriali qualche giorno fa la piattaforma con le nuove rivendicazioni  che puntano in primo luogo al rinnovo del Ccnl entro la scadenza naturale, per dare risposte concrete a un settore trasformato da innovazioni tecnologiche e organizzative.

    1. Sul piano economico chiedono: aumento dei minimi tabellari di 220 euro al terzo livello (da riparametrare), un meccanismo permanente di tutela del potere d'acquisto legato all'inflazione, un elemento economico di garanzia, l'istituzione della quattordicesima, la rivalutazione degli scatti di anzianità e il potenziamento della previdenza complementare.
    2. Sul piano normativo le richieste riguardano: rafforzamento della rappresentanza sindacale; revisione del part-time (clausole elastiche, lavoro supplementare, trasformazioni contrattuali) per favorire la conciliazione vita-lavoro; diritto di precedenza anche nei contratti a termine; miglioramento dell'apprendistato con riconoscimento dei titoli abilitanti; revisione delle norme su malattia e infortunio; integrazione al 100% dell'indennità per maternità/paternità durante il congedo obbligatorio; sostegno alle vittime di violenza di genere e aggiornamento delle norme su pari opportunità; formazione continua come diritto individuale da garantire in orario di lavoro; rafforzamento di salute e sicurezza sul lavoro.

    Contatto acconciatura ed estetica 2024 le novità economiche

    L’accordo  definisce un aumento contrattuale a regime di   183 euro al 3° livello, da riparametrare per gli altri .

    Sarà  erogato in 4 tranches:

    • la prima di 70€ sarà corrisposta con la retribuzione del mese di maggio 2024;
    • la seconda di 50€ arriverà a gennaio 2025 
    • una terza da 43 euro sarà erogata a  gennaio 2026 e 
    • l'ultima di 20 euro  sarà corrisposta a ottobre 2026.

    A copertura del periodo di carenza contrattuale  viene riconosciuto un importo una tantum di 80 euro, erogato in due  tranche  con le retribuzioni dei mesi di

    •  giugno 40 euro 
    •  luglio 40 euro .

     L'importo verrà riconosciuto al lavoratore anche in caso di dimissioni o licenziamento

    Prevista anche una indennità di 100 euro per 13 mensilità riconosciuta alla nuova figura del Responsabile Tecnico dell’area acconciatura e dell’area estetica.

    Dal 1 ottobre 2024 aumenta   il trattamento economico nel primo anno di apprendistato  professionalizzante: inoltre gli apprendisti anche con rapporto in corso, hanno diritto agli scatti di anzianità che vengono maturati ed erogati con le stesse modalità dei lavoratori qualificati. (vedi ultimo paragrafo)

    Di seguito riportiamo la tabella retributiva in vigore al 1 gennaio 2024, cui si applicheranno i nuovi aumenti:

    Livello

    Retribuzione Tabellare dal 1° Febbraio 2023

    1

    1.511,46 €

    2

    1.380,74 €

    3

    1.309,00 €

    4

    1.234,19 €

    Contatto acconciatura ed estetica 2024 le novità contrattuali

    CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE

    Sulla classificazione del personale  il nuovo testo  recepisce le figure professionali connesse alle nuove professionalità operative nel mercato di riferimento valorizzando le competenze e le professionalità delle lavoratrici e dei lavoratori, per contrastare il lavoro irregolare e dare maggiori opportunità lavorative nel settore.

    E' stato concordato di istituire una Commissione Paritetica volta ad analizzare ulteriori profili professionali per tutti i settori disciplinati dal nuovo sistema di classificazione.

    CONTRATTI A TERMINE

    l’accordo interviene sulla disciplina dei contratti a termine, recependo la normativa vigente, con la previsione di un’unica causale :

     – Esigenze di offerta di diverse tipologie di servizi, non presenti nella normale attività e che non sia possibile evadere con il normale organico aziendale.

    Sulla disciplina dell’apprendistato professionalizzante si prevede l’inserimento di percorsi specifici di apprendimento 

    PREAVVISO 

    Ridefiniti i termini del preavviso pari a 20 giorni lavorativi per il 1°, 2° e il 3° livello e a 15 giorni per il 4° livello.

    CONGEDI VITTIME DI VIOLENZA

    E' stato  riformulato inoltre l’articolato sui congedi per le donne vittime di violenza di genere; come condizione di miglior favore, il contratto conferma ulteriori 3 mesi di aspettativa oltre ai 90 giorni previsti dalla legge, di cui 2 retribuiti con una indennità economica erogata dall’azienda.

    CCNL parrucchieri novità apprendistato da ottobre 2024

    Il rinnovo del Ccnl,  come anticipato sopra , introduce modifiche all'apprendistato professionalizzante a partire da ottobre 2024.

    Le novità riguardano principalmente la retribuzione e gli scatti di anzianità maturati nel periodo di formazione. 

    Nei servizi alla persona, l’apprendistato può durare fino a 5 anni, in base alla qualifica da raggiungere e alle competenze dell'apprendista. 

    Durante questo periodo, la retribuzione aumenta progressivamente ogni 6 o 12 mesi, con percentuali applicate sulla retribuzione tabellare della qualifica finale.

    Dal 1° ottobre 2024, la percentuale per il primo anno di apprendistato salirà dal 65% al 70%, con effetti su tutti i contratti, nuovi o in corso.

     Inoltre, gli apprendisti inizieranno a maturare scatti di anzianità di 6 euro ogni due anni, fino a un massimo di cinque scatti. Alla fine dell’apprendistato, i datori di lavoro dovranno adeguare il valore degli scatti in base al livello di inquadramento raggiunto.

  • Professione Commercialista, Esperto Contabile, Revisore

    Riforma commercialisti, i consulenti del lavoro temono per le loro competenze

    La riforma dell'ordinamento dei commercialisti (Ddl 2628), dopo l'approvazione della Commissione Giustizia della Camera, giunge all'esame dell'aula.

    Un emendamento approvato in commissione  riaccende lo scontro con i consulenti del lavoro, dopo quello sull'asseverazione dei contratti. (Leggi in merito Asseverazione contratti esclusiva dei Consulenti del lavoro)

    Al centro della contesa l'inserimento del termine "giuslavoristico"  all'articolo 2, tra le materie  oggetto della professione del commercialista che  per il Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro rischia di sconfinare nelle competenze riservate alla categoria. 

    I commercialisti respingono invece  ogni ipotesi di ampliamento delle proprie prerogative.

    Vediamo in dettaglio i contenuti del testo e all'ultimo paragrafo l'emendamento discusso.

    Le novità attese. principi e criteri

    Il disegno di legge delega relativo all’ordinamento dei commercialisti ed esperti contabili riprende in larga parte la bozza circolata a maggio scorso L’impianto prevede dodici mesi di tempo per l’adozione del decreto legislativo di riforma  e decreti attuativi conseguenti e individua una serie di principi direttivi che spaziano dalle attività caratteristiche alle incompatibilità, fino alla revisione del sistema elettorale che pero viene rimandato alla prossima consiliatura .

    Il provvedimento punta a modernizzare la professione e a renderla più attrattiva per i giovani. Tra le novità di maggiore impatto:

    la possibilità di svolgere l’intero tirocinio durante il percorso universitario, con l’obiettivo di ridurre i tempi di accesso all’abilitazione. 

    la formalizzazione delle specializzazioni, 

    l’introduzione del principio dell’equo compenso – con l’aggiornamento dei parametri fermi al 2012 

     disciplina più organica dell’esercizio dell’attività in forma associata o societaria, nonché delle coperture assicurative collettive.

    la definizione delle prestazioni riservate ai commercialisti 

    modifiche allla disciplina delle incompatibilità, in senso meno restrittivo, prevedendo possibili deroghe in casi specifici.

     QUI IL TESTO APPROVATO DAL  CDM 

    Il decreto delegato dovrà attenersi a una serie di principi:

    • Riorganizzazione delle attività professionali, distinguendo quelle riservate da specifiche norme da quelle tipiche della professione nei settori tributario, economico-aziendale, finanziario, societario e della crisi d’impresa, nel rispetto delle competenze delle altre professioni.
    • Disciplina organica dell’esercizio in forma associata e societaria, con regole su costituzione, gestione e limiti, nel quadro della normativa vigente.
    • Revisione delle incompatibilità professionali, con possibilità di deroghe temporanee in casi particolari.
    • Compensi professionali, garantendo libertà contrattuale ma anche proporzionalità ed equità, con aggiornamento periodico dei parametri ministeriali.
    • Riforma della governance ordinistica, con regole per l’accesso alle cariche volte a favorire ricambio generazionale, equilibrio di genere e trasparenza elettorale. Le elezioni dovranno avvenire anche con modalità telematiche sicure e uniformi, a partire dalla consiliatura successiva all'approvazione della legge.
    • Riorganizzazione degli ordini territoriali, con revisione delle classi dimensionali e della composizione dei Consigli, garantendo rappresentanza delle minoranze. La durata dei mandati resta fissata in quattro anni, con limite a due consecutivi.
    • Revisione della disciplina su decadenza, sospensione e incompatibilità dei componenti degli organi di categoria, unitamente a un riordino delle norme disciplinari, in coerenza con i principi di imparzialità e contraddittorio.
    • Definizione della cancellazione dall’albo e introduzione di una disciplina organica delle specializzazioni per gli iscritti a entrambe le sezioni dell'Albo.
    • Revisione del tirocinio, con possibilità di svolgerlo interamente durante gli studi magistrali, per ridurre i tempi di accesso alla professione.
    • Introduzione di forme collettive di assicurazione professionale, a carico del Consiglio nazionale, a tutela della clientela, ferma restando la possibilità di obblighi individuali integrativi.
    • I decreti dovranno essere adottati senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Eventuali costi aggiuntivi dovranno essere coperti da provvedimenti legislativi specifici.

    Leggi anche Formazione commercialisti esonero in arrivo per over 65

    Le reazioni contrarie di ANC e ADC

    L’Associazione nazionale commercialisti (ANC) si era  detta subito contraria e aveva scritto   al Ministro della Giustizia una lettera in cui sottolinea i rischi di un intervento legislativo in questa fase. Cinque I profili critici: l’interferenza con il processo elettorale già avviato, la mancanza di legittimazione del Consiglio nazionale uscente, il rischio di divisioni e contenziosi interni, le criticità di sostenibilità segnalate dalla Cassa di Previdenza e l’assenza di un reale confronto con la categoria. 

    Per l’ANC, le misure proposte “altererebbero le regole mentre il corpo elettorale è già chiamato a esprimersi” e si tradurrebbero in una riforma calata dall’alto, destinata a generare conflitti e ricorsi. Da qui la richiesta esplicita di sospendere l’iter e rinviare la discussione a dopo l’insediamento dei nuovi organi democraticamente eletti, unici a poter dialogare con le istituzioni su basi solide e condivise.

    Sulla stessa linea si collocava anche l’Associazione dottori commercialisti (ADC): secondo il Presidente Gianluca Tartaro, modificare le regole in piena stagione elettorale rischiava di compromettere la trasparenza e la legittimità del confronto interno.

    Le novità del testo approvato

    Lo schema di disegno di legge delega  uscito dal Consiglio dei ministri  come detto raccoglie consenso abbastanza  ampio all’interno della categoria.

    Il presidente della Cassa ragionieri, Luigi Pagliuca, ha espresso soddisfazione per l’approvazione, sottolineando che il Governo ha eliminato le disposizioni più divisive della precedente proposta, presentata dal Consiglio nazionale, e ha rafforzato il ruolo degli iscritti alla Cassa. Pagliuca auspica che il Parlamento possa intervenire ulteriormente per rendere la professione più competitiva e attrattiva per i giovani.

    Anche Cuchel, presidente dell’Associazione nazionale commercialisti (Anc), ha accolto positivamente il nuovo testo, definendolo un passo nella giusta direzione per tutelare la professione ed evitare squilibri interni. Cuchel ha rimarcato due correttivi importanti:

    1. la rimozione delle asimmetrie tra iscritti delle Sezioni A e B dell’Albo e 
    2. il rinvio della nuova disciplina elettorale, che entrerà in vigore solo con le elezioni della consiliatura 2030-2034.

     Questa scelta sgombra il campo da incertezze sui tempi, consentendo alla categoria di concentrarsi sui contenuti della riforma senza tensioni legate al calendario elettorale.

    La presidente dell’Ordine di Milano, Marcella Caradonna, che alla vigilia aveva chiesto un punto di equilibrio per stemperare lo scontro interno, ha visto accolte le proprie richieste: tirocinio, specializzazioni e consultazioni elettorali sono stati infatti i tre punti oggetto di correzione nel testo finale.

    La materia giuslavoristica oggetto del nuovo emendamento

    L' emendamento inserito nel corso dei lavori  in commissione ha  riacceso una controversia di lunga data tra commercialisti e consulenti del lavoro. 

    Si tratta dell'introduzione del termine "giuslavoristico", da intendersi in senso lato come svolgimento di adempimenti in materia di lavoro.

    Per il Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro     la formula è troppo generica per delineare in modo giuridicamente corretto  una competenza professionale , e rischia di sovrapporsi a un perimetro di competenze già definito e riservato ai consulenti del lavoro . 

    Il Consiglio richiama l'articolo 1 della legge 12/1979, istitutiva dell'Ordine dei consulenti del lavoro: gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, quando non gestiti direttamente dal datore di lavoro, possono essere svolti solo da chi è iscritto all'Albo dei consulenti del lavoro o, in alternativa, agli Albi di avvocati, dottori commercialisti e ragionieri — con obbligo però , in quest'ultimo caso, di comunicazione agli Ispettorati del lavoro territorialmente competenti.

    Di segno opposto la lettura del Consiglio nazionale dei commercialisti, secondo cui l'emendamento non amplia le competenze della categoria, non introduce nuove riserve di attività e non sottrae alcuna funzione ad altre professioni: si limiterebbe a recepire quanto il legislatore riconosce già  da oltre 80 anni, ossia il ruolo del commercialista nell'assistenza all'impresa anche in ambito giuslavoristico.

    A rafforzare la posizione dei consulenti del lavoro c'è anche un richiamo all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, che sul Ddl 2628 ha già chiarito come il legislatore delegato non sia chiamato ad attribuire nuove competenze professionali né a istituire nuove riserve di attività, evitando qualsiasi ampliamento della sfera di competenza già riservata.

    Di fatto non si puo negare che  l'inserimento  esplicito di una nuova materia nell'ordinamento professionale posa dare un valore diverso a una prassi forse consolidata ma che puo  alimentare  altro  contenzioso.

  • Lavoro Dipendente

    Lavoro piattaforme digitali: le novità del nuovo decreto

    Il Governo ha approvato ieri in CDM lo schema di decreto legislativo del 22 luglio 2026 recepisce nell'ordinamento italiano la direttiva (UE) 2024/2831, relativa al miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali. Il provvedimento, adottato in attuazione dell'articolo 11 della legge di delegazione europea 2024 (L. 91/2025), disciplina in modo organico la qualificazione del rapporto di lavoro, la gestione algoritmica delle prestazioni e gli obblighi informativi a carico delle piattaforme digitali di lavoro e fissa le sanzioni per le violazioni in questo ambito. 

    Importante sottolineare che le norme si applicheranno  a tutte le persone che svolgono un'attività organizzata tramite piattaforma sul territorio nazionale:

    • indipendentemente dalla sede legale del gestore, 
    •  sia  con  rapporti subordinati  che autonomi e di collaborazione coordinata e continuativa.

    Quadro normativo

    Il decreto si coordina con un articolato sistema di fonti già vigenti: il regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, il regolamento (UE) 2024/1689 sull'intelligenza artificiale, la legge 132/2025 sui principi antropocentrici dell'IA e il decreto-legge 62/2026 (convertito dalla L. 112/2026), che introduce la presunzione di subordinazione per i rapporti di lavoro mediante piattaforma. Vengono inoltre modificati  il D.Lgs. 81/2008 in materia di salute e sicurezza, il D.Lgs. 81/2015 sui rider e il D.Lgs. 152/1997 sugli obblighi informativi. 

    La vigilanza è ripartita tra Ispettorato nazionale del lavoro, Garante privacy, INPS, INAIL e le Autorità nazionali per l'intelligenza artificiale (AgID e ACN), tenute a cooperare e scambiarsi informazioni ai sensi dell'articolo 19.

    Le novità e le sanzioni previste

    Le principali novità operative riguardano quattro ambiti.

    1. Primo, la presunzione legale di subordinazione, che si applica ai nuovi rapporti dalla data di entrata in vigore e, per quelli già in corso al 2 dicembre 2026, solo al periodo successivo a tale data. 
    2. Secondo, i limiti al trattamento dei dati personali tramite sistemi di monitoraggio e decisionali automatizzati , con specifico  divieto di trattare dati su stato emotivo, conversazioni private, dati biometrici identificativi e informazioni idonee a rivelare origine etnica, orientamento sessuale, appartenenza sindacale o stato di salute. 
    3. Terzo, gli obblighi di trasparenza algoritmica , con informativa scritta su finalità, parametri e destinatari dei dati, da fornire anche in fase di selezione.
    4.  Quarto, il diritto al riesame umano delle decisioni automatizzate (art. 10), con obbligo di motivazione scritta e possibilità di rettifica entro 14 giorni.

     Resta inoltre fermo, in ogni caso, che le decisioni di limitazione, sospensione o chiusura dell'account devono essere assunte da una persona fisica, pena la nullità dell'atto .

    Violazione Norma Sanzione amministrativa
    Omessa informativa su sistemi di monitoraggio/decisionali (art. 8, commi 1-3) Art. 8, c. 9 Da 500 a 1.500 € per persona
    Omessa informativa in fase di selezione (art. 8, c. 6) Art. 8, c. 9 Da 500 a 1.500 € per persona
    Omessa comunicazione a rappresentanti/autorità (art. 8, commi 4-5) Art. 8, c. 9 Da 1.000 a 5.000 € per violazione
    Mancata valutazione d'impatto biennale (art. 9, c. 1) Art. 9, c. 8 Da 3.000 a 18.000 € per sistema
    Mancata adozione risorse umane adeguate (art. 9, c. 2) Art. 9, c. 9 Da 2.000 a 12.000 €
    Mancate misure correttive (art. 9, c. 5) Art. 9, c. 10 Da 5.000 a 30.000 €
    Omessa trasmissione risultati valutazione (art. 9, c. 6) Art. 9, c. 11 Da 500 a 3.000 €
    Decisione non assunta da un essere umano (art. 9, c. 7) Art. 9, c. 12 Da 1.000 a 5.000 €
    Mancata spiegazione scritta decisione automatizzata (art. 10, commi 1-3) Art. 10, c. 11 Da 1.000 a 6.000 €
    Omessa risposta a richiesta di riesame (art. 10, c. 5) Art. 10, c. 12 Da 1.000 a 6.000 € per lavoratore
    Omessa rettifica decisione illegittima (art. 10, c. 6) Art. 10, c. 13 Da 2.000 a 12.000 €
    Omessa adozione misure correttive (art. 10, c. 8) Art. 10, c. 14 Da 3.000 a 18.000 €
    Mancata istituzione canali di comunicazione (art. 16) Art. 16, c. 3 Da 3.000 a 18.000 €

    Le sanzioni indicate sono raddoppiate in presenza di determinate circostanze aggravanti (coinvolgimento di oltre 50 lavoratori, incidenza sul compenso, sospensione o chiusura dell'account, cessazione del rapporto, recidiva nel triennio).

    Entrata in vigore e adempimenti operativi

    Dopo la pubblicazione e l'entrata in vigore del provvedimento, che dovrà avvenire entro il 2 dicembre 2026, diventerà quindi necessario  per le aziende che utilizzano la gestione digitalizzata delle attività :

    • mappare i sistemi di monitoraggio e decisionali automatizzati in uso, verificandone la conformità ai divieti dell'articolo 6; 
    • predisporre o aggiornare la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, da condividere con i rappresentanti dei lavoratori; 
    • redigere il documento informativo unificato , comprensivo dei dati identificativi del titolare della piattaforma; 
    • designare la persona di contatto per la gestione delle richieste di riesame; attivare i canali di comunicazione riservati tra lavoratori e rappresentanti (art. 16); avviare le procedure di informazione e consultazione sindacale ai sensi del D.Lgs. 25/2007.

    Per le piattaforme con oltre 250 lavoratori sul territorio nazionale, va inoltre previsto il rimborso delle spese per l'esperto eventualmente designato dai rappresentanti dei lavoratori. Si segnala infine che le comunicazioni alle amministrazioni transiteranno, a regime, dal Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL), le cui modalità tecniche saranno definite con decreto ministeriale entro 120 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento.

    La sintesi del Comunicato stampa

    Riportiamo per completezza anche il comunicato stampa del Governo :

    In merito alla situazione occupazionale del lavoratore, si estende la presunzione di subordinazione già prevista per i rider, individuando gli elementi di fatto rilevanti ai fini della qualificazione del rapporto – tra i quali l’organizzazione del lavoro da parte della piattaforma e la soggezione del lavoratore a direttive su contenuti, modalità e tempi della prestazione – anche in relazione all’utilizzo di sistemi automatizzati idonei a incidere sui poteri di direzione e controllo. Le medesime tutele si applicano a chi lavora tramite intermediari.


    In materia di gestione algoritmica sono introdotti limiti al trattamento dei dati personali: è vietato, in particolare, trattare dati relativi allo stato emotivo o psicologico, alle conversazioni private e all’esercizio dei diritti fondamentali, desumere informazioni su convinzioni, condizioni di salute, adesione sindacale o orientamento sessuale e raccogliere dati quando la persona non sta svolgendo il lavoro né si sta proponendo di svolgerlo. Sono previsti l’obbligo di valutazione d’impatto sulla protezione dei dati e specifici obblighi informativi sui sistemi utilizzati.


    È imposta la supervisione umana dei sistemi automatizzati, con valutazioni periodiche del loro impatto e con l’adozione di misure correttive, fino alla cessazione dell’utilizzo del sistema, ove emergano rischi discriminatori. Le decisioni che incidono in modo significativo sulla posizione lavorativa – quali la limitazione, la sospensione o la cessazione del rapporto o la chiusura dell’account – devono essere adottate esclusivamente da una persona fisica, a pena di nullità. È riconosciuto al lavoratore il diritto di ottenere una spiegazione scritta delle decisioni automatizzate e di chiederne il riesame, con obbligo di rettifica e, in mancanza, di risarcimento del danno.


    Sono infine rafforzate le tutele in materia di salute e sicurezza, con misure di prevenzione anche rispetto ai rischi connessi all’organizzazione algoritmica del lavoro e con l’attivazione di canali di segnalazione contro le violenze e le molestie; sono introdotti obblighi di informazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori e di trasparenza verso le autorità competenti, evitando la duplicazione dei dati già in possesso delle amministrazioni; è disciplinata la cooperazione tra le autorità nazionali e con quelle degli altri Stati membri, anche mediante l’Autorità europea del lavoro, unitamente alle tutele contro gli atti ritorsivi e al regime sanzionatorio.

  • Professione Commercialista, Esperto Contabile, Revisore

    Bonus asili Cassa Commercialisti: domande al via il 2 agosto

    Dal prossimo 2 agosto al  3 novembre 2026 gli iscritti alla Cassa dottori commercialisti con reddito fino a35milla euro possono fare domanda per ottenere il contributo per le spese di asili nido, scuole dell’infanzia e, dallo scorso anno anche i centri estivi.

     L'importo è di

         1.000 euro per ogni figlio,per la frequenza di asilo nido o scuole dell’infanzia, e 

         500 euro  per la frequenza dei centri estivi, 

    È possibile concorrere per entrambe le tipologie di rimborso presentando due domande distinte. 

    Vediamo in dettaglio i requisiti per accedere ai contributi, per quali spese,  modalità e scadenza delle domande.

    Bando asili e centri estivi 2026

     Nello specifico i contributi  sono rivolti al rimborso delle  spese sostenute per 

    • frequenza di asili nido, scuole dell’infanzia e centri estivi diurni in Italia 
    • per i  figli  fino a 14 anni (compresi i minori in affido temporaneo e/o pre-adottivo e in collocamento provvisorio ai coniugi),
    •  di Iscritti alla Cassa, non titolari di pensione da chiunque erogata, ad esclusione dei titolari di pensione di invalidità e di pensione ai superstiti, 
    • che abbiano dichiarato un reddito professionale, nell'anno d'imposta 2024 (dichiarazione 2025), non superiore a Euro 35.000. 

    ATTENZIONE Qualora entrambi i genitori siano in possesso dei predetti requisiti la domanda può essere presentata solo da uno dei due.

    Va presentata una domanda per ogni figlio 

    Sono previste le seguenti tipologie di rimborso:

    •  A – Rimborso delle spese per la frequenza di asili nido e scuole dell’infanzia per l’anno educativo dal 01/09/2025 al 31/07/2026.
    • B – Rimborso delle spese per la frequenza di minori fino al compimento del 14° anno di età di centri estivi diurni in Italia per il periodo dal 01/06/2026 al 30/09/2026.

    È possibile concorrere per entrambe le tipologie di rimborso presentando due domande distinte e indipendenti tra loro.

    Le istanze di rimborso per spese inferiori a € 200,00 non sono accoglibili 

    Il bando precisa che una volta quantificato l’ammontare complessivo delle domande accolte, in caso di superamento dello stanziamento l’importo del rimborso  potrà essere ridotto in misura proporzionale al numero complessivo di domande accolte.

    Nel caso in cui le spese di cui si chiede il rimborso siano state oggetto di altri contributi o sussidi da chiunque erogati, la Cassa procederà a determinare il rimborso sulle spese residue (al netto, quindi, di quanto ottenuto da altro ente).

    Le domande devono essere presentate dal 02/08/2026 al 3/11/2026 esclusivamente utilizzando

    Scarica il bando

    Scarica il bando integrale della Cassa nazionale dottori commercialisti 2026

  • CCNL e Accordi

    Contratto scuola Istruzione – Ricerca 2025-27: testo in Gazzetta

    La firma  degli aspetti economici del  rinnovo del CCNL Istruzione e ricerca  era  giunta il  1 aprile  2026, con grande soddisfazione di tutte le parti in causa.Viene rimarcato come si sia  giunti per la prima volta all'allineamento cronologico al presente di un contratto di pubblico impiego  il ministro Giuseppe Valditara lo ha definito un «risultato storico». Il consiglio dei ministri ha approvato il documento  in data 17 giugno.Il confronto continua  invece sulla parte normativa  in particolare saranno trattati altri aspetti importanti come relazioni sindacali  lavoro agile, welfare , tutela legale  in caso di  aggressioni nei luoghi di lavoro.

    Sono in arrivo  aumenti medi del 5,4% per oltre 1,3 milioni di lavoratori. Gli incrementi mensili lordi saranno pari a circa 

    • 143 euro per i docenti e 
    • 104 euro per il personale ATA, con variazioni legate all’anzianità.

    Confermati anche gli arretrati, pari a 855 euro per i docenti e 633 euro per gli ATA 

    Le risorse stanziate crescono progressivamente fino al 2027 e si sommano ai precedenti rinnovi contrattuali  (vedi sotto il dettaglio del contratto 2022-2024 firmato a novembre 2025)   con un incremento complessivo del 5,9%. La spesa prevista è di un miliardo e 1mila euro per ogni anno al 2025 al 2027.

    Il ministro Valditara ha sottolineato che la firma dei tre  ultimi Contratti del Comparto Scuola, portano a incrementi retributivi mensili complessivi di 412 euro per i docenti e 304 euro per gli ATA. 

    Vediamo in dettaglio le ulteriori indennità e  gli adeguamenti anche per università, ricerca e AFAM.

    Categoria Tipo incremento Importo Note
    Docenti Retribuzione professionale (0-14 anni) +5,30 €
    Docenti Retribuzione professionale (15-27 anni) +6,60 €
    Docenti Retribuzione professionale (oltre 27 anni) +8,30 €
    Personale ATA Una tantum 110 € Pagamento previsto a gennaio 2027
    Università (dipendenti) Aumento mensile da 106,90 € a 158,02 €
    Università (dipendenti) Arretrati 854,68 € Calcolati al 30 giugno
    Enti di ricerca Aumento mensile da 124,01 € a 171,20 €
    Enti di ricerca Arretrati 1.253,81 €
    AFAM Aumento mensile da 90,79 € a 222,47 €
    AFAM Arretrati 1.034,95 €

    Contratto 2022-2024: welfare, misure fiscali e bonus collegati

     Era stato firmato nella mattinata del 5 novembre 2025  invece il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per il triennio  2022-2024 .

    Il testo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 16 gennaio 2026. Il  CCNL 2022 2024,  sono stati stanziati 240 milioni di euro aggiuntivi di  finanziamento  e prevede aumenti retributivi significativi per tutto il personale scolastico, sia docente che non docente. Gli incrementi medi sono di circa:

    • 144 euro mensili lordi per i docenti e di 
    • 105 euro per il personale Ata (amministrativo, tecnico e ausiliario). 
    • per università euro 141;
    •  enti di ricerca euro 211; 
    • AFAM euro 173.

    Si tratta di un ulteriore passo avanti dopo l’accordo del triennio precedente (2019-2021), che aveva riconosciuto aumenti medi di 123 euro per gli insegnanti e 89 euro per gli Ata.

    L’accordo contrattuale si accompagna a una serie di misure fiscali e di welfare previste nella legge di bilancio 2026, volte a sostenere ulteriormente il reddito dei lavoratori della scuola.

    Tra queste spiccano:

    1. una detassazione del salario accessorio, finanziata con 170 milioni di euro, che si tradurrà in un bonus una tantum di circa 140 euro;
    2. il taglio del cuneo fiscale, che comporterà un incremento annuo fino a 850 euro per la maggior parte dei docenti;
    3. l’aumento del bonus mensile per le lavoratrici madri, portato a 60 euro al mese.

    Queste misure fiscali, sommate agli aumenti contrattuali e alle indennità previste, delineano un quadro complessivo di significativa  rivalutazione economica del personale scolastico 

    Inoltre dal 1° gennaio 2026, , entrerà in vigore una polizza sanitaria nazionale dedicata al personale della scuola, con rimborsi fino a 3.000 euro l’anno per spese mediche e sanitarie.

    A questa copertura si aggiunge l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, che fino ad oggi gravava interamente sui lavoratori.

    Un intervento che, secondo Valditara, “restituisce dignità e sicurezza a chi ogni giorno lavora per la formazione delle nuove generazioni”.

    Tabella aumenti retributivi CCNL scuola (richieste ARAN)

    In attesa del testo ufficiale definitivo riportiamo i valori richiesti dalla piattaforma ARAN nell'ultimo incontro .

    Profilo Fascia di anzianità Aumento totale ARAN (€) Anticipo IVC (€) Aumento effettivo lordo (€)
    Docente infanzia/primaria 0-8 115,59 67,70 47,89
    9-14 126,75 74,86 51,89
    15-20 138,84 81,15 57,69
    21-27 148,41 87,29 61,12
    28-34 161,30 93,38 67,92
    da 35 168,47 97,98 70,49
    Docente diplomato sec. II grado 0-8 115,59 67,70 47,89
    9-14 126,75 74,86 51,89
    15-20 138,89 81,18 57,71
    21-27 153,23 90,38 62,85
    28-34 165,94 96,36 69,58
    da 35 173,25 101,05 72,20
    Docente sec. I grado 0-8 124,28 73,28 51,00
    9-14 137,28 81,62 55,66
    15-20 150,93 88,91 62,02
    21-27 162,13 96,09 66,04
    28-34 176,68 103,25 73,43
    da 35 184,97 108,57 76,40
    Docente laureato sec. II grado 0-8 124,28 73,28 51,00
    9-14 140,55 83,72 56,83
    15-20 155,15 91,61 63,54
    21-27 171,07 101,83 69,24
    28-34 184,97 108,57 76,40
    da 35 193,31 113,92 79,39
    Collaboratori scolastici 0-8 91,33 52,71 38,62
    9-14 98,40 57,25 41,15
    15-20 103,55 60,55 43,00
    21-27 108,73 63,88 44,85
    28-34 112,55 66,33 46,22
    da 35 115,34 68,12 47,22
    Assistenti 0-8 101,65 58,76 42,89
    9-14 110,62 64,51 46,11
    15-20 117,39 68,86 48,53
    21-27 124,09 73,16 50,93
    28-34 128,94 76,27 52,67
    da 35 132,67 78,66 54,01
    Funzionari 0-8 137,22 76,96 60,26
    9-14 151,03 85,83 65,20
    15-20 163,33 93,72 69,61
    21-27 176,50 102,17 74,33
    28-34 190,23 110,98 79,25
    da 35 203,62 119,58 84,04

    Scarica il testo del contratto 2025-2026

    CCNL Istruzione ricerca 2025-2027 testo e tabelle retributive

  • Pensioni

    INPS, sospese le notifiche degli atti fino al 31 agosto

    Con il Messaggio n. 2371 del 15 luglio 2026, l'INPS ha comunicato che dal 27 luglio al 31 agosto 2026 sospenderà la notifica di diversi atti nei confronti dei contribuenti e dei loro intermediari. L'obiettivo, spiega l'Istituto, è agevolare gli adempimenti nel periodo estivo, riducendo temporaneamente il flusso di comunicazioni e scadenze verso cittadini e imprese. Vediamo cosa riguarda e le possibili eccezioni.

    La sospensione di quali notifiche INPS

    La sospensione riguarda diverse tipologie di atti

    •  Dal 27 luglio saranno fermate le notifiche delle "Note di rettifica" e le verifiche di regolarità contributiva effettuate tramite il sistema di Dichiarazione preventiva di agevolazione (D.P.A.), oltre alle "Diffide di adempimento" per tutti i contribuenti, salvo i casi in cui il termine di prescrizione stia per scadere; restano invece esclusi dalla sospensione gli atti legati alla contribuzione della Gestione dipendenti pubblici. 
    • Dal 1° al 31 agosto si aggiungono la sospensione dei verbali ispettivi e degli atti di recupero derivanti dalla vigilanza documentale, nonché l'emissione degli avvisi di addebito (AVA) previsti dal decreto-legge 78/2010. 
    • Nello stesso periodo saranno sospese anche le notifiche degli atti di accertamento delle violazioni previste dalla legge 638/1983 e delle relative ordinanze/ingiunzioni.

    In tutti i casi, però, l'Istituto avverte che resta fermo l'obbligo di notifica qualora sia necessario tutelare i crediti dell'INPS o evitare che maturino i termini di prescrizione: le Strutture territoriali valuteranno caso per caso se procedere comunque con la notifica.

    Le eccezioni per evitare la prescrizione

    Per chi, durante la sospensione, volesse comunque avviare una regolarizzazione della propria posizione contributiva, l'INPS prevede la possibilità di trasferire i crediti all'agente della riscossione tramite le Strutture territoriali.

     L'operazione tecnica detta di "infasamento", necessaria per questo passaggio, sarà disponibile in date specifiche: 

    • il 6 e 7 agosto per la consegna del 10 agosto, e
    •  il 20 e 21 agosto per la consegna del 25 agosto.

     Chi ha una pratica in corso o teme la scadenza di termini di prescrizione può quindi rivolgersi alla propria Struttura territoriale INPS o al proprio intermediario (consulente del lavoro, CAF, patronato) per verificare se la propria situazione rientra tra quelle che potrebbero comunque ricevere una notifica nonostante la sospensione, ed eventualmente attivare la procedura di regolarizzazione nelle finestre indicate.