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Geometri dipendenti: stop all’iscrizione automatica alla Cassa
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 13506 del 9 maggio 2026, hanno affrontato un tema di grande interesse per professionisti, aziende e consulenti del lavoro: l’obbligo di iscrizione alla Cassa previdenziale dei geometri per i professionisti iscritti all’albo ma occupati esclusivamente come lavoratori dipendenti.
La decisione interviene su una questione che negli ultimi anni ha generato numerosi contenziosi, soprattutto nei casi in cui il geometra svolga attività tecniche per il proprio datore di lavoro senza esercitare attività autonoma verso terzi. La Corte ha chiarito i limiti della presunzione di esercizio della libera professione prevista dallo statuto della Cassa e ha precisato quali strumenti probatori possono essere utilizzati dal lavoratore per dimostrare l’assenza di attività professionale autonoma.
Secondo la normativa previdenziale di settore, l’iscrizione all’albo professionale comporta una presunzione di esercizio della libera professione. Tale impostazione deriva dall’art. 22 della legge 20 ottobre 1982 n. 773 e dall’art. 5 dello statuto della Cassa geometri, che collega l’obbligo contributivo allo svolgimento della professione anche in forma non continuativa.
La pronuncia delle Sezioni Unite assume particolare rilievo perché delimita il potere regolamentare della Cassa previdenziale, riaffermando il principio secondo cui l’obbligo contributivo non può prescindere dall’effettivo esercizio della libera professione.
Geometra dipendente e iscrizione alla Cassa: il caso esaminato
Nel caso esaminato dalla Corte, il lavoratore era iscritto all’albo dei geometri ma operava esclusivamente come dipendente di una società privata attiva nel settore della distribuzione carburanti. Il professionista svolgeva mansioni tecniche legate alla manutenzione, ristrutturazione e costruzione degli impianti aziendali, senza possedere partita IVA e senza percepire alcun reddito professionalle come lavoratore autonomo.
Il Tribunale aveva accolto la domanda del lavoratore, ritenendo dimostrato il mancato esercizio della libera professione. In particolare, era stato evidenziato che le pratiche edilizie firmate dal geometra erano svolte esclusivamente nell’interesse della società datrice di lavoro e nell’ambito delle mansioni subordinate.
Successivamente, la Corte d’Appello aveva ribaltato la decisione sostenendo che la prova contraria non fosse sufficiente, poiché il dipendente non risultava formalmente inquadrato nel “ruolo ” previsto dal contratto collettivo. Secondo i giudici territoriali, tale requisito era necessario in base alle indicazioni contenute nelle delibere interne della Cassa previdenziale. Inoltre il professionista non aveva prodotto la dichiarazione del datore di lavoro prescritta dal Regolamento CIPAG.
La decisione: la prova contraria si puo fornire con mezzi diversi
Le Sezioni Unite hanno censurato questa interpretazione chiarendo che la presunzione derivante dall’iscrizione all’albo costituisce una presunzione semplice e non una presunzione assoluta. Ciò significa che il lavoratore deve poter fornire prova contraria con tutti i mezzi consentiti dall’ordinamento processuale e non soltanto mediante le modalità tipizzate dalla Cassa.
La sentenza evidenzia che le delibere della Cassa e il comunicato interno del 2009 he prescrive le modalità di prova possono rappresentare soltanto strumenti di agevolazione probatoria, ma non possono limitare il diritto di difesa del lavoratore né introdurre restrizioni ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge.
La Corte richiama inoltre gli artt. 24 e 111 della Costituzione, affermando che il diritto alla prova costituisce parte essenziale del diritto di difesa e non può essere compresso da atti regolamentari adottati da un ente previdenziale privatizzato.
Di particolare rilievo è il principio secondo cui l’attività svolta dal geometra nell’esclusivo interesse del datore di lavoro, sotto il potere direttivo e organizzativo dell’azienda, non può essere qualificata come libera professione. In tale situazione manca infatti il requisito dell’autonomia professionale richiesto per l’iscrizione obbligatoria alla Cassa previdenziale.
Le Sezioni Unite precisano anche che il divieto di doppia contribuzione impedisce di assoggettare alla previdenza professionale un’attività già coperta dalla contribuzione obbligatoria da lavoro dipendente, salvo il caso in cui il professionista svolga parallelamente attività autonoma verso terzi.
Nel formulare i principi di diritto, la Corte ha quindi stabilito che il geometra dipendente può dimostrare, anche mediante presunzioni e prove ordinarie, che l’attività svolta non integra esercizio della libera professione ma costituisce esclusivamente prestazione lavorativa subordinata resa nell’interesse dell’azienda.
La sentenza è stata infine rinviata alla Corte d’Appello di Brescia per un nuovo esame conforme ai principi indicati dalle Sezioni Unite.
Scarica la sentenza Sezioni Unite di Cassazione
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Piano Casa 2026: alloggi per i dipendenti in edilizia convenzionata
Il Decreto Legge n. 66 del 7 maggio 2026, comunemente chiamato Piano Casa, introduce una nuova misura di intervento a prevalente finanziamento privato: i programmi infrastrutturali di edilizia integrata.
Tra i destinatari, accanto agli studenti universitari fuori sede, compaiono esplicitamente i lavoratori del settore privato — compresi quelli stagionali — quando le loro esigenze abitative ricadono a carico del datore di lavoro e richiedono un trasferimento rispetto alla sede di abitazione principale.
Va chiarito, prima di entrare nel dettaglio della misura, che il D.L. 66/2026 è immediatamente vigente dal 8 maggio 2026, ma la sua piena operatività dipende dalla conversione in legge, entro 60 giorni, e dall'adozione di tre provvedimenti attuativi
- DPCM attuativo generale (MIT–MEF–Conferenza Unificata) previa intesa in sede di Conferenza Unificata Stato-Regioni-Autonomie locali Definisce i criteri soggettivi definitivi per l'accesso ai programmi di edilizia convenzionata e le ulteriori misure attuative
- Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che dovrà definire le modalità tecniche per la trasmissione all'amministrazione finanziaria dei contratti registrati di compravendita, mutuo fondiario e locazione delle unità residenziali convenzionate e le modalità di comunicazione ai comuni degli esiti dei controlli fiscali ai fini della verifica dei requisiti soggettivi
- Linee guida ANCI: Termine non fissato — stima: estate 2026
L'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani è chiamata ad approvare linee guida per l'uniformità delle convenzioni urbanistiche stipulate tra i soggetti attuatori e i singoli comuni, in particolare su possesso dei requisiti, monitoraggio sull'effettiva destinazione delle unità, gestione degli alloggi per lavoratori stagionali, dotazione di servizi di prossimità.
Leggi anche Piano casa: misure per casa, immobili occupati e sfratti
Che cos’è l’edilizia integrata e perché riguarda le imprese
I “programmi di edilizia integrata” previsti dal DL Piano Casa sono progetti urbanistici all’interno dello stesso quartiere o area urbana pianificati in modo unitario, cioè come un unico intervento coordinato per realizzare
- abitazioni convenzionate, con prezzi o affitti calmierati;
- abitazioni libere, vendute o locate ai normali prezzi di mercato.
Le abitazioni convenzionate saranno destinate soprattutto a:
- famiglie che cercano una prima casa;
- studenti universitari fuori sede;
- lavoratori del settore privato.
Questi alloggi devono avere canoni o prezzi ridotti rispetto al mercato e possono essere assegnati a cittadini italiani, europei o stranieri con regolare permesso di soggiorno per lavoro. La legge stabilisce che almeno il 70% dell’investimento complessivo debba essere destinato proprio all’edilizia convenzionata, cioè alla parte “sociale” del progetto.
Un altro elemento importante riguarda il costo delle abitazioni agevolate:
- il prezzo di vendita o l’affitto devono essere almeno del 33% più bassi rispetto ai valori di mercato della stessa zona;
- il valore di riferimento viene stabilito insieme al Comune, usando i dati dell’Osservatorio del mercato immobiliare dell’Agenzia delle Entrate oppure i prezzi reali risultanti dai contratti recenti.
I programmi devono inoltre rispettare criteri di:
- sostenibilità ambientale;
- risparmio energetico;
- innovazione tecnologica;
- limitazione del consumo di suolo.
In sostanza, il DL Piano Casa punta a favorire la costruzione di quartieri moderni e sostenibili, dove una parte rilevante delle abitazioni sia accessibile a prezzi più bassi rispetto al mercato, con l'intervento diretto anche delle imprese interessate a dotarsi di alloggi per i propri dipendenti .
Chi potrà accedere: i requisiti per i lavoratori privati
Come detto le unità abitative realizzate in regime convenzionato saranno destinate, tra gli altri, ai lavoratori del settore privato con esigenze abitative a carico del datore di lavoro che debbano trasferirsi in una località diversa da quella di abitazione principale. Le aaiende potranno quindi attivarsi direttamente a questo fine
L'accesso sarà subordinato al contemporaneo verificarsi di tre condizioni soggettive:
- Requisito ISEE della famiglia superiore ai limiti ERP/sovvenzionata ( si tratta della fascia "media" esclusa dall' edilizia sociale pura)
- Incidenza sul reddito degli oneri abitativi annui a mercato libero maggiore del 30% del reddito del beneficiario
- Reddito massimo Non superiore a 5 volte gli oneri abitativi annui a prezzi di mercato
Il possesso dei requisiti dovrà essere documentato secondo modalità omogenee definite dall'ANCI con apposite linee guida.
In caso di assenza dei requisiti al momento della stipula, il contratto è nullo.
Il lavoratore deve possedere cittadinanza italiana, di un altro Stato UE, oppure un permesso di soggiorno che abilita all'attività lavorativa.
Ristrutturazioni per alloggi a stagionali del turismo e agricoltura
Una previsione di particolare interesse per i datori di lavoro dei settori agricolo, turistico, della ristorazione e termale è quella contenuta nel comma 4: gli interventi possono attuarsi anche mediante ristrutturazione di immobili esistenti in zone agricole, con possibilità di incremento della superficie utile.
Per i lavoratori stagionali: le unità abitative convenzionate possono essere destinate a più finalità nell'arco dell'anno, anche per periodi inferiori ai dodici mesi continuativi, purché ciascuna destinazione rimanga coerente con le categorie previste (studenti, lavoratori, stagionali). Questo consente una gestione flessibile degli alloggi aziendali.
Obblighi di destinazione e vincoli trentennali
Il soggetto attuatore (in genere il costruttore o l'investitore privato, ma anche il datore di lavoro che promuovesse direttamente un intervento) è tenuto a mantenere la destinazione convenzionata per almeno 30 anni dalla data di fine lavori, mediante atto d'obbligo trascritto nei registri immobiliari entro trenta giorni dal completamento. Il canone e il prezzo di vendita sono rivalutabili annualmente secondo l'indice FOI (famiglie di operai e impiegati)
Le unità vendute a prezzo calmierato possono essere rivendute esclusivamente al prezzo convenzionato rivalutato FOI. È vietata la cessione del contratto, la sublocazione anche parziale e qualsiasi atto dispositivo che trasferisca diritti in contrasto con la destinazione convenzionata.
Controlli, sanzioni e ruolo dell’Agenzia delle Entrate
La norma introduce un articolato sistema di monitoraggio: i contratti di compravendita, mutuo fondiario e locazione delle unità convenzionate dovranno essere trasmessi all'amministrazione finanziaria secondo modalità tecniche che il direttore dell'Agenzia delle Entrate definirà entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto convertito in legge. I Comuni riceveranno comunicazione degli esiti dei controlli fiscali.
Attenzione — decadenza del contratto: se il conduttore supera i limiti di reddito/patrimonio per due anni consecutivi, le parti possono optare per la risoluzione o per la conversione al canone di mercato entro sei mesi dalla comunicazione. In mancanza di accordo, il contratto si risolve di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. Gli importi di canone non versati al mercato sono riscossi a mezzo ruolo, con applicazione dell'art. 48-bis D.P.R. 602/1973.
Grandi programmi di investimento: il Commissario straordinario
Per programmi che prevedano un investimento diretto estero di almeno un miliardo di euro, il DPCM può dichiarare il preminente interesse strategico nazionale e nominare un Commissario straordinario di Governo, ai sensi dell'art. 13, comma 3, del D.L. 104/2023, con poteri di coordinamento e accelerazione amministrativa.
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Somministrati: il calcolo del risarcimento per licenziamento illegittimo
Con la sentenza n. 11278 del 27 aprile 2026, la Corte di Cassazione, Sezione lavoro, è intervenuta sul tema del licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto a tempo indeterminato da un’agenzia di somministrazione. La pronuncia affronta due diversi aspetti della situazione :
- l' obbligo di repechage e
- il parametro economico da utilizzare per liquidare il risarcimento.
Il quadro normativo e contrattuale richiamato riguarda l’art. 25 del CCNL APL, l’art. 3, commi 1 e 2, del D.Lgs. 23/2015, l’art. 34, comma 1, del D.Lgs. 81/2015 e l’art. 112 c.p.c.
Nel caso esaminato, la Corte d’Appello aveva già dichiarato illegittimi i licenziamenti intimati dall’agenzia, ritenendo non dimostrata l’impossibilità di reperire nuove occasioni di lavoro compatibili con la professionalità dei dipendenti. Tuttavia, aveva riconosciuto solo una tutela indennitaria, parametrata all’indennità di disponibilità mensile percepita dai lavoratori al momento del recesso.
I lavoratori hanno quindi proposto ricorso in Cassazione, sostenendo da un lato che la Corte territoriale non si fosse pronunciata su profili che avrebbero potuto condurre alla reintegrazione, e dall’altro che il risarcimento dovesse essere calcolato sull’ultima retribuzione utile al TFR e non sull’indennità di disponibilità.
Il caso: tutela reintegratoria, risarcimento e modalità di calcolo
La controversia nasceva da due rapporti di lavoro a tempo indeterminato instaurati con un’agenzia di somministrazione. Dopo lo svolgimento di missioni presso un’impresa utilizzatrice, i lavoratori erano stati collocati in disponibilità e successivamente licenziati per giustificato motivo oggettivo, all’esito della procedura per mancanza di occasioni di lavoro. Secondo l’agenzia, il recesso era giustificato dall’impossibilità di reperire nuove missioni compatibili con il profilo professionale dei dipendenti.
In primo grado, il Tribunale aveva respinto le domande dei lavoratori. In appello, invece, la decisione era stata parzialmente riformata: i licenziamenti erano stati dichiarati illegittimi, ma il rapporto era stato considerato risolto alle rispettive date di recesso, con condanna dell’agenzia al pagamento di 12 mensilità dell’indennità di disponibilità, pari a 800 euro mensili per ciascun lavoratore.
La Corte territoriale aveva ritenuto che il corretto svolgimento della procedura contrattuale non bastasse, da solo, a rendere legittimo il licenziamento. Per l’agenzia restava infatti necessario dimostrare, in concreto, di non poter reperire per un congruo periodo occasioni di lavoro coerenti con la professionalità originaria o acquisita del dipendente e di non poterlo mantenere ulteriormente in disponibilità.
I lavoratori, nel ricorso per Cassazione, hanno sostenuto che la Corte d’Appello avrebbe esaminato soltanto il tema del mancato ricollocamento, trascurando altri profili relativi alla sussistenza del fatto posto a base del recesso. Secondo tale impostazione, l’accertamento dell’insussistenza del fatto materiale avrebbe potuto comportare la tutela reintegratoria, alla luce dell’intervento della Corte costituzionale sulla disciplina delle tutele crescenti. Inoltre, i ricorrenti hanno contestato la quantificazione del risarcimento, sostenendo che la base di calcolo dovesse essere rappresentata dalla retribuzione percepita durante la missione e non dall’indennità di disponibilità.
La decisione sul risarcimento per mancato repechage
La Cassazione ha rigettato il ricorso.
Quanto al primo motivo, la Corte ha escluso l’omessa pronuncia. I giudici di legittimità hanno rilevato che la Corte d’Appello aveva dato conto dei motivi di gravame e li aveva esaminati congiuntamente, ritenendo che il giustificato motivo indicato nelle lettere di licenziamento non fosse la cessazione del contratto commerciale con l’utilizzatore né la semplice interruzione delle missioni, ma l’impossibilità di reperire nuove occasioni di lavoro compatibili. Di conseguenza, non vi era stata una mancata decisione sui punti prospettati dai lavoratori.
La Cassazione ha inoltre precisato che la pronuncia della Corte costituzionale n. 128/2024 non ha inciso sul primo comma della disciplina delle tutele crescenti nel senso sostenuto dai ricorrenti, ma ha riguardato la tutela reintegratoria in caso di insussistenza del fatto materiale allegato dal datore di lavoro.
Diverso è il caso della violazione dell’obbligo di repêchage, che resta collegata alla tutela indennitaria.
Altro profilo decisivo è stato quello delle domande formulate dai lavoratori: nel giudizio di merito essi avevano chiesto la tutela indennitaria e non la reintegrazione. Secondo la Corte, in un sistema correttivo oggi molto articolato, il giudice non può riconoscere una tutela reintegratoria quando la domanda sia stata impostata in termini esclusivamente risarcitori, perché ciò comporterebbe ultrapetizione.
Quanto al secondo motivo, la Cassazione ha confermato la correttezza del parametro utilizzato dalla Corte d’Appello. L’indennità di disponibilità ha natura retributiva, poiché remunera la permanenza del lavoratore somministrato a tempo indeterminato in attesa di una nuova missione. Quando il licenziamento illegittimo segue una disponibilità derivante da cessazione della missione non imputabile all’agenzia, l’ultima retribuzione di riferimento non è quella percepita presso l’utilizzatore, ma l’indennità di disponibilità in godimento al momento del recesso.
La Corte ha quindi confermato che, in tale ipotesi, il risarcimento deve essere parametrato a tale indennità e non alla retribuzione della precedente missione.
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Fondo Studio Consap: domande aperte per i prestiti agli studenti
È stata finalmente aperta la piattaforma MyConsap per richiedere i finanziamenti garantiti dallo Stato destinati agli studenti meritevoli tramite il Fondo per il credito ai giovani, noto anche come Fondo Studio.
La domanda può essere presentata inserendo dati anagrafici e accademici, necessari per verificare il possesso dei requisiti previsti. L’accesso al portale è consentito tramite Spid, Cie, Cns o credenziali Consap.
Il Fondo, gestito da Consap Spa e riformato con il decreto 17 novembre 2025 del Dipartimento per le Politiche giovanili, offre prestiti d’onore per lo studio senza necessità di garanzie personali. I finanziamenti prevedono tempi di rimborso lunghi e una copertura pubblica fino al 70%, rafforzata dalla garanzia dello Stato.
Cos’è il Fondo Credito per formazione e alta istruzione
Il decreto 17 novembre 2025 della presidenza del Consiglio sul Fondo per il credito ai giovani, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2026, riforma integralmente la disciplina del Fondo credito per i giovani, abrogando il decreto interministeriale del 19 novembre 2010, recependo la modifica normativa del 2024.
Il Fondo consente ai giovani di ottenere prestiti per lo studio senza garanzie personali, con tempi lunghi di rimborso e con una copertura pubblica fino al 70%, rafforzata dalla garanzia dello Stato.
La novità più rilevante è l’introduzione esplicita della garanzia di ultima istanza dello Stato. Infatti nel sistema del 2010 il Fondo operava esclusivamente con risorse proprie.; oggi, invece, se il Fondo non è capiente, interviene direttamente lo Stato, assicurando il pagamento al finanziatore. Dopo l’escussione, lo Stato è surrogato nei diritti del creditore e attiva il recupero delle somme tramite Consap. Inoltre, nel nuovo decreto viene fissato in modo chiaro il limite massimo della garanzia al 70% del capitale residuo,
Infine , rispetto al 2010, che prevedeva procedure prevalentemente convenzionali e documentali, il nuovo decreto introduce un sistema di gestioine interamente telematico:
- accesso con SPID o CIE;
- verifica preventiva dei requisiti da parte di Consap;
- tracciamento cronologico automatico delle domande;
- gestione online delle tranche, delle sospensioni e delle escussioni.
Il decreto dà attuazione all’art. 15, comma 6, del DL n. 81/2007, come modificato dal DL n. 71/2024, ridefinendo criteri, funzionamento e operatività del Fondo per il credito ai giovani, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale.
L’obiettivo è favorire l’accesso al credito dei giovani tra 18 e 40 anni per il finanziamento di percorsi di formazione e alta istruzione, rafforzando al contempo la sostenibilità finanziaria del Fondo attraverso la garanzia di ultima istanza dello Stato.
Il Fondo opera come fondo rotativo di garanzia, gestito da Consap S.p.A., che cura l’istruttoria delle domande, il monitoraggio delle operazioni, il pagamento delle somme garantite e il recupero dei crediti insoluti.
Tutte le risorse confluiscono in un conto infruttifero presso la Tesoreria dello Stato, alimentato sia da stanziamenti pubblici sia da eventuali contributi di regioni, enti pubblici o soggetti privati. Il decreto disciplina in modo puntuale i rapporti tra Dipartimento e gestore, prevedendo obblighi di rendicontazione annuale e poteri di vigilanza rafforzati
Beneficiari, requisiti e verifiche
Possono accedere ai finanziamenti garantiti dal Fondo per il credito ai giovani i soggetti di età compresa tra 18 e 40 anni che risultino regolarmente iscritti a specifici percorsi di studio o formazione, individuati in modo puntuale dal decreto. In particolare, rientrano gli studenti iscritti a
- corsi di laurea triennale, magistrale o a ciclo unico,
- a corsi dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM),
- a master universitari o AFAM di primo e secondo livello,
- a corsi di specializzazione post lauream,
- a dottorati di ricerca, nonché
- a corsi di lingua di durata non inferiore a sei mesi riconosciuti da enti certificatori qualificati e
- ai percorsi degli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy).
Per l’accesso al Fondo è richiesto il possesso di requisiti minimi di merito, che variano in funzione del percorso formativo (ad esempio:
- voto di diploma non inferiore a 75/100 per lauree triennali e ITS, ovvero
- voto di laurea pari almeno a 100/110 per lauree magistrali, master e specializzazioni).
Tutti i titoli conseguiti all’estero sono ammessi purché riconosciuti dal Ministero dell’università e della ricerca.
I requisiti dichiarati vengono verificati preventivamente da Consap in sede di primo accesso alla piattaforma telematica e successivamente monitorati ai fini dell’erogazione delle tranche annuali, che sono subordinate alla dimostrazione del regolare avanzamento del percorso di studi (superamento di almeno la metà degli esami previsti o frequenza minima richiesta)
La verifica dei requisiti costituisce condizione essenziale sia per l’ammissione alla garanzia sia per il suo mantenimento nel tempo
Garanzia del Fondo e condizioni economiche
La garanzia è diretta, irrevocabile e a prima richiesta, copre fino al 70% del capitale residuo del finanziamento e opera per l’intera durata del prestito.
I finanziatori (banche e intermediari ex artt. 13 e 106 TUB) non possono richiedere garanzie aggiuntive ai beneficiari e devono applicare condizioni economiche di maggior favore, esplicitate in sede di adesione al protocollo ABI-Dipartimento.
Il piano di ammortamento non può iniziare prima di 30 mesi dall’ultima tranche, con possibili proroghe e sospensioni in caso di eventi specifici (malattia, prosecuzione degli studi)
Inadempimento e garanzia dello Stato
In caso di insolvenza del beneficiario, il finanziatore può attivare la garanzia del Fondo secondo una procedura rigorosamente scandita da termini.
Elemento centrale della riforma è l’introduzione della garanzia di ultima istanza dello Stato, che interviene qualora il Fondo risulti incapiente. In tal caso, lo Stato è surrogato nei diritti del creditore e Consap procede al recupero coattivo delle somme dovute.
Come detto il decreto abroga la disciplina del 2010, ma fa salve le garanzie già concesse, che continuano a essere regolate dal precedente disciplinare.
È inoltre previsto il divieto di cartolarizzazione dei finanziamenti garantiti, a tutela della finalità pubblica dello strumento
Modalità per la domanda da parte degli studenti
L’accesso ai finanziamenti garantiti dal Fondo per il credito ai giovani avviene esclusivamente in modalità telematica e segue una procedura articolata. La domanda non si presenta al Fondo né al Dipartimento, ma alla banca o all’intermediario finanziario aderente, dopo una verifica preventiva dei requisiti.
- In una prima fase, il giovane interessato deve registrarsi sulla piattaforma informatica gestita da Consap, utilizzando SPID o Carta di identità elettronica (CIE). In questa sede il richiedente inserisce i dati personali e le informazioni relative al percorso di studio intrapreso. Consap procede quindi alla verifica del possesso dei requisiti soggettivi e di studio, rilasciando entro cinque giorni lavorativi un esito che attesta l’ammissibilità al Fondo.
- Solo dopo aver ottenuto l’esito positivo della verifica, il richiedente può rivolgersi a una banca o a un intermediario finanziario aderente al protocollo ABI–Dipartimento, presentando la domanda di finanziamento. Il finanziatore, tramite la piattaforma Consap, controlla la validità della verifica dei requisiti e la disponibilità delle risorse del Fondo e, in caso di esito positivo, richiede l’ammissione della garanzia per il prestito da concedere.
L’ammissione alla garanzia viene comunicata da Consap al finanziatore entro cinque giorni lavorativi. La garanzia diventa efficace automaticamente dalla data di erogazione del finanziamento, senza necessità di ulteriori adempimenti da parte del beneficiario.
ATTENZIONE Resta ferma la facoltà della banca di concedere o meno il prestito, ma non possono essere richieste garanzie personali o patrimoniali aggiuntive allo studente.
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Avvocati: primo ok per la riforma forense
Il Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri competenti, aveva approvato il 4 settembre 2025 tre disegni di legge di delega al Governo per la riforma delle professioni tra cui la riforma dell’ordinamento forense per aggiornare e rafforzare la disciplina della professione di avvocato, in linea con i principi costituzionali e con l’evoluzione del contesto sociale e giuridico.
Dopo molti mesi, il testo del DDL ha passato la scorsa settimana il vaglio della Commissione Giustizia alla Camera e approda in questi giorni in Aula Tra le principali novita, la legge delega prevede interventi sugli ambiti di competenza esclusiva dell’avvocato e sulle modalità di associazione introducendo la possibilità di reti di avvocati. Vediamo in sintesi di cosa si tratta
La procedura legislativa
La delega affida al Governo l'incarico di emanare entro 6 mesi uno o più decreti legislativi, predisposti su proposta del Ministro della giustizia, previo parere del Consiglio nazionale forense (CNF), che saranno trasmessi alle Camere per il parere delle Commissioni competenti.
E' prevista inoltre una fase correttiva: entro dodici mesi dall’adozione degli ultimi decreti delegati, il Governo potrà emanare disposizioni integrative e correttive.
QUI IL TESTO DELLA BOZZA DI DDL
Riforma forense: i principi direttivi
All’articolo 2 lo schema della legge definisce un ampio ventaglio di principi e criteri direttivi cui il Governo dovrà attenersi
Essi riguardano, in primo luogo, la riaffermazione dell’indipendenza e della dignità della professione, la delimitazione delle attività riservate all’avvocato e la previsione di nullità per atti compiuti senza assistenza legale in ambiti in cui essa è obbligatoria.
Si introducono inoltre:
- il ripristino del giuramento professionale,
- il rafforzamento del segreto professionale,
- l’obbligo di assicurazione per responsabilità civile e
- la disciplina delle informazioni sull’attività legale.
Ampio spazio è riservato alla regolamentazione delle forme collettive di esercizio della professione (associazioni, reti e società tra avvocati), garantendo l’autonomia intellettuale e prevedendo criteri specifici sulla composizione societaria e sulle incompatibilità.
Viene poi ribadita la necessità di assicurare l’equo compenso e la proporzionalità dei corrispettivi, con la possibilità di parametrare il compenso anche al raggiungimento degli obiettivi perseguiti.
Sul piano ordinamentale, il ddl prevede l’istituzione di un albo unico e di elenchi e registri specialistici, la riorganizzazione delle incompatibilità con la professione, la disciplina dell'avvocatura e il riconoscimento del CNF e degli ordini circondariali quali enti pubblici non economici, con poteri regolamentari e di rappresentanza istituzionale.
Aggiornamento e consigli disciplinari
Riguardo la formazione e all’aggiornamento professionale obbligatorio si prevedono:
- la sospensione immediata in caso di inadempimento,
- l’istituzione delle scuole forensi per i praticanti e
- la riforma dell’esame di Stato, articolato in prove scritte e orali con criteri di valutazione uniformi a livello nazionale.
Infine, il testo riorganizza la materia disciplinare, attribuendo i procedimenti ai consigli distrettuali di disciplina, e rafforza la rappresentanza politica dell’avvocatura attraverso il Congresso nazionale forense e l’Organismo congressuale.
La novità delle reti tra avvocati
In particolare in tema di reti tra avvocati una forma ibrida tra la struttura individuale e quella societaria, che permette agli avvocati di unirsi a colleghi o altri professionisti per offrire servizi integrati, viene specificato che:
- il contratto di rete può coinvolgere più avvocati oppure, nel caso di reti multidisciplinari, anche altri professionisti, ma devono partecipare almeno due avvocati iscritti all’albo; solo in questo caso il contratto di rete può avere ad oggetto l’esercizio di attività proprie della professione forense;
- i redditi derivanti dalla partecipazione a reti tra avvocati restano sempre qualificati come redditi da lavoro autonomo, con accesso ai regimi fiscali agevolati (incluso il regime forfettario ex legge n. 190/2014)
- Il ddl evidenzia che le reti devono essere strutturate in modo da salvaguardare autonomia, libertà e indipendenza intellettuale dell’avvocato nello svolgimento dell’incarico, sancendo anche la nullità di ogni patto contrario.
Da ricordare che il Consiglio Nazionale Forense con il parere n. 14 del 19 aprile 2024, ha segnalato possibili criticità nel caso in cui una società tra avvocati (STA) partecipi a un'associazione tra avvocati, perché l’incarico verrebbe conferito alla società anziché al professionista in forma personale, in contrasto con l’art. 4, comma 1, della legge n. 247/2012 . Il CNF ritiene questa possibilità incompatibile con il principio che l’incarico debba essere conferito personalmente all’avvocato incaricato, pena la nullità del patto
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Rateazione premi INAIL fino a 60 rate: le nuove regole
Con la Circolare n. 19 dell'8 maggio 2026, la Direzione centrale rapporto assicurativo dell'INAIL ha fornito le istruzioni operative per l'applicazione della nuova disciplina delle rateazioni dei debiti per premi e accessori non iscritti a ruolo, introdotta dalla delibera del Consiglio di amministrazione n. 2 del 15 gennaio 2026, come modificata dalla delibera n. 57 del 30 aprile 2026. Il nuovo regime si applica per le istanze in corso o presentate dalla data dell' 8 maggio 2026, data di pubblicazione della circolare. Vedi all'ultimo paragrafo i dettagli sul regime transitorio.
Il fondamento normativo risiede nell'articolo 23, comma 1, della legge 13 dicembre 2024, n. 203, che ha inserito il comma 11-bis nell'articolo 2 del D.L. n. 338/1989, autorizzando INPS e INAIL a concedere rateazioni fino a sessanta rate mensili — superando il precedente limite di ventiquattro rate — per debiti non affidati agli agenti della riscossione. Dal 1° gennaio 2025 cessa inoltre di applicarsi all'INAIL il comma 17 dell'articolo 116 della legge n. 388/2000, che richiedeva la previa autorizzazione ministeriale per i piani fino a sessanta mesi.
Il decreto ministeriale del 24 ottobre 2025 individua due tipologie di rateazione, entrambe subordinate alla dichiarazione di temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria da parte del datore di lavoro.
Debiti rateizzabili e piani di dilazione
Sono oggetto di rateazione i debiti per premi e accessori dovuti a titolo di omissione o evasione, purché non iscritti a ruolo.
Per le somme già iscritte a ruolo, la competenza spetta agli agenti della riscossione.
Possono essere rateizzati sia i debiti scaduti sia i debiti correnti (per i quali non è ancora scaduto il termine di pagamento), a condizione che l'istanza sia presentata prima della scadenza.
Rientrano nel perimetro anche i debiti relativi a procedure di cui all'articolo 40 del D.Lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi d'impresa), maturati dalla data di presentazione della domanda fino alla data dell'istanza, nonché i debiti per sanzioni civili e interessi ex articolo 116, commi 8 e 9, della legge n. 388/2000.
I piani di dilazione concedibili in base all'importo del debito sono i seguenti:
Importo del debito Rate massime concedibili Autorità competente Fino a 500.000 euro 36 rate mensili Direttore della Direzione territoriale Superiore a 500.000 euro 60 rate mensili Direttore della Direzione regionale (o Dir. prov. Bolzano/Trento, Sede reg. Aosta) L'importo minimo di ciascuna rata, comprensiva di interessi, non può essere inferiore a 150 euro.
Presentazione dell’istanza e condizioni di ammissibilità
L'istanza va presentata esclusivamente tramite il servizio telematico "Istanza di rateazione" disponibile su www.inail.it, anche a mezzo di intermediario delegato. Nell'istanza devono essere indicati l'importo da rateizzare, il numero di rate richieste e la natura del debito (scaduto o corrente).
Le condizioni per l'accoglimento sono cumulative:
- per i debiti scaduti: devono essere inclusi nell'istanza tutti i debiti per premi e accessori accertati e scaduti alla data di presentazione;
- per i debiti correnti: non devono risultare altri debiti scaduti al momento dell'istanza;
- non deve essere in corso più di una rateazione concessa ai sensi dell'articolo 2, commi 11 e 11-bis, del D.L. n. 338/1989;
- non deve essere stato emesso un provvedimento di revoca nei sei mesi precedenti la presentazione;
- il debitore deve dichiarare la temporanea difficoltà economico-finanziaria, riconoscere esplicitamente il debito e rinunciare a tutte le eccezioni sull'esistenza e azionabilità del credito INAIL, nonché agli eventuali giudizi di opposizione civile.
Le motivazioni ammesse per la dichiarazione di difficoltà comprendono, tra le altre: carenza temporanea di liquidità, contrazione dell'attività produttiva, crisi settoriali o territoriali, calamità naturali, stato di crisi o insolvenza, mancato pagamento dei premi scaduti da oltre novanta giorni.
Piano di ammortamento, interessi e rateazione –
Il procedimento si conclude entro quindici giorni dalla presentazione dell'istanza; il provvedimento di concessione con il piano di ammortamento è emesso entro dieci giorni. La prima rata scade entro il quindicesimo giorno dal provvedimento, con facoltà del debitore di richiedere una scadenza compresa tra l'undicesimo e il quindicesimo giorno.
Il tasso di interesse applicato è pari al tasso minimo BCE per le operazioni di rifinanziamento principale maggiorato — a seguito dell'articolo 14, comma 1, del D.L. n. 38/2026, in vigore dal 28 marzo 2026 — di due punti percentuali (in precedenza sei punti).
Evento Conseguenza Omesso o parziale pagamento della prima rata Annullamento del piano; iscrizione a ruolo del debito; preclusione a nuova istanza per gli stessi debiti Omesso o parziale pagamento di 3 rate successive (anche non consecutive) Revoca della rateazione; richiesta di pagamento integrale del residuo; iscrizione a ruolo Revoca di uno dei due piani (se accordate due rateazioni) Revoca automatica anche del secondo piano Il debitore può estinguere anticipatamente la rateazione in qualsiasi momento versando in unica soluzione il debito residuo. Restano dovute comunque le sanzioni civili per le rate eventualmente versate in ritardo rispetto alle scadenze del piano.
Scarica il regolamento operativo
Sono presenti in allegato alla circolare:
1 – Legge 13 dicembre 2024, n. 203, articolo 23 Norma primaria che ha introdotto il comma 11-bis sull'istituto della rateazione fino a 60 rate
2 – Decreto ministeriale 24 ottobre 2025 che individua le due tipologie di rateazione (fino a 36 e fino a 60 rate) e i relativi presupposti
3 – Delibera CdA INAIL 15 gennaio 2026, n. 2 Prima versione della disciplina delle rateazioni
Nel regolamento all.4 viene specificato che
- in caso di riduzione delle sanzioni civili ex art. 116, commi 15 e 16, l. n. 388/2000, l'INAIL effettua il conguaglio sul debito residuo oppure il rimborso se già pagato. È un elemento pratico non sviluppato nell'articolo.
- i versamenti sono imputati prima agli interessi e poi al capitale, secondo il criterio del periodo assicurativo più remoto.
- i provvedimenti (concessione, rigetto, revoca, annullamento) sono definitivi e non sono impugnabili davanti ad altri organi INAIL.
Applicazione della nuova disciplina e regime transitorio
La nuova disciplina entra in vigore dalla data di pubblicazione della circolare sul sito istituzionale INAIL e si applica alle istanze presentate successivamente.
Per le istanze presentate nel periodo 12 gennaio 2025 – 7 maggio 2026 e non ancora definite con il pagamento integrale, il decreto ministeriale del 24 ottobre 2025 consente, su richiesta del debitore, la rideterminazione del numero di rate nel rispetto delle nuove condizioni.
Le istanze pervenute nelle more dell'approvazione del nuovo regolamento e non ancora sfociate in un piano di ammortamento sono anch'esse regolate dalla nuova disciplina. Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni INAIL in materia, incluse la determina presidenziale n. 227/2019 e le circolari n. 22/2019 e n. 30/2023.
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CAF: modulo convenzione INPS per ISEE e taglio fondi 2026
Con il messaggio n. 1442 del 30 aprile 2026 INPS ha pubblicato lo schema di convenzione per l’affidamento ai CAF delle attività legate alla certificazione ISEE per l’anno 2026.
Viene precisato che il protocollo è retroattivo ed è valido dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026 e va sottoscritta tramite firma digitale, con imposta di bollo a carico del CAF assolta in modalità elettronica.
Per aderire i CAF interessati devono inviare il modulo di richiesta (Allegato 2) alla Direzione Centrale Organizzazione all’indirizzo e-mail [email protected].
Le fatture devono essere trasmesse esclusivamente in formato elettronico tramite il sistema di interscambio (SDI)codice univoco “UF5HHG” secondo le indicazioni del documento “Convenzioni – Contratti Riferimento Amministrazione” pubblicato sul sito istituzionale www.inps.it e raggiungibile al seguente percorso: “Avvisi, Bandi e Fatturazione” > “Fatturazione elettronica” > “Istruzioni ed esempi per la compilazione”.
Inps precisa infine che i pagamenti sono di competenza della Direzione Centrale Inclusione e Sostegno alla Famiglia e alla Genitorialità.
Taglio dei compensi del 10% nel 2026
E' stato pubblicato in GU il 9 maggio 2026 il decreto del Ministero dell'Economia, che prevede il taglio dei compensi ai Centri di Assistenza Fiscale (CAF) e ai professionisti abilitati all'invio delle dichiarazioni
Il tetto massimo di spesa è fissato a 195,3 milioni di euro a partire dal 2026, con un taglio di 21,3 milioni rispetto a prima, stabilito dalla legge di bilancio 2026, pari circa al 10% .
Se il totale dovuto dovesse superare questo limite, gli importi verranno ridotti proporzionalmente per ciascun avente diritto.
La motivazione alla base del taglio è la crescita dell'utilizzo della dichiarazione precompilata: negli anni successivi al 2016, la qualità e la quantità dei dati disponibili sono migliorate progressivamente, portando sempre più contribuenti ad accettare la precompilata senza apportare modifiche. Di conseguenza, il lavoro effettivamente svolto dai CAF si sarebbe ridotto.
Leggi le reazioni qui Compensi-ai-caf-riderterminati-al-ribasso-con-effetto-retroattivo-le-proteste