• Lavoro Dipendente

    Bonus assunzioni ZES 2026: guida completa

    L'articolo 3 del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62 ("Disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all'occupazione e di contrasto del caporalato digitale") ha introdotto il Bonus ZES 2026, un esonero contributivo a favore dei datori di lavoro privati che effettuano assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026, presso sedi o unità produttive situate nelle regioni della Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno – ZES unica.

    Con la Circolare INPS n. 56 del 14 maggio 2026, la Direzione Centrale ha fornito le prime istruzioni amministrative per la gestione degli adempimenti previdenziali.  Sall'11 giugno è aperta la piattaforma per l'invio delle domande 

    Si ricorda che:

    • le regioni rientranti nella ZES unica sono: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e Umbria, e che
    •  il beneficio non si applica alla pubblica amministrazione, identificata ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001.

    Requisiti: datori di lavoro e lavoratori

    L'accesso all'esonero è subordinato al rispetto di condizioni sia in capo al datore di lavoro che al lavoratore.

    Datori di lavoro:

     sono ammessi tutti i datori  privati tranne il lavoro domestico, inclusi quelli del settore agricolo, a prescindere dalla natura imprenditoriale che nel mese dell'assunzione occupino  fino a 10 dipendenti, conteggiati al netto dei lavoratori per cui si intende richiedere il beneficio. 

    Le variazioni successive — in aumento o diminuzione — non incidono sulla spettanza dell'esonero.

     La prestazione lavorativa deve essere effettivamente svolta in una delle regioni ZES: lo spostamento della sede fuori area comporta la perdita del beneficio dal mese successivo al trasferimento.

    E'  richiesto un incremento occupazionale netto — calcolato in ULA — rispetto alla media dei 12 mesi precedenti, verificato mensilmente e su base consolidata

    Lavoratori: l'esonero riguarda personale non dirigenziale assunto a tempo indeterminato che, alla data dell'assunzione, abbia almeno 35 anni di età e sia disoccupato da almeno 24 mesi. È ammessa una deroga per i lavoratori già beneficiari (parziali) dell'esonero presso un precedente datore: in tal caso il nuovo datore subentra nella fruizione residua, anche in assenza dello status di disoccupato di lungo periodo, purché il nuovo rapporto sia instaurato entro il 31 dicembre 2026.

    Rapporti esclusi: trasformazioni di contratti a termine, apprendistato, contratti intermittenti

    Sono invece ammessi: part-time, contratti in cooperativa di lavoro, somministrazione a tempo indeterminato (anche verso utilizzatore a termine; in tal caso il limite dei 10 dipendenti è riferito all'utilizzatore).

    Previsto anche il divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nei sei mesi successivi all'assunzione ,  con riferimento alla sola qualifica del lavoratore licenziato, prescindendo dai livelli contrattuali e dalle mansioni effettivamente svolte.

    Misura dell’esonero, compatibilità e cumulabilità

     L'agevolazione consiste nell'esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore, con esclusione dei premi INAIL. 

    Il massimale è fissato come segue :

    Parametro Valore
    Massimale mensile per lavoratore (full-time) € 650,00
    Massimale giornaliero (rapporti infra-mensili) € 20,96 (€ 650 / 31)
    Durata massima fruizione 24 mesi
    Limite di spesa 2026 € 26 milioni
    Limite di spesa 2027 € 60 milioni
    Limite di spesa 2028 € 34 milioni

    Per i contratti part-time il massimale è ridotto proporzionalmente. Il periodo di fruizione può essere sospeso solo in caso di assenza obbligatoria per maternità, con possibilità di differimento. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

    E' possibile l'utilizzo da parte di un secondo datore di lavoro  nei limiti del massimale già autorizzato al precedente datore. Non si ricalcola il beneficio: il tetto è fissato una volta sola dalla prima autorizzazione INPS e rimane invariato anche per il subentrante.

     Sul fronte della cumulabilità, la misura non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote contributive datoriali, inclusa la Decontribuzione Sud (L. 207/2024), l'incentivo per assunzione di disabili (L. 68/1999) e l'incentivo NASpI. 

    È invece compatibile — senza riduzioni — con la maggiorazione del costo deducibile per nuove assunzioni (L. 207/2024) e con l'esonero per la certificazione della parità di genere (1%, massimo € 50.000 annui). È altresì cumulabile con la riduzione IVS a carico della lavoratrice madre. 

    L'agevolazione si configura come aiuto di Stato ai sensi del Regolamento UE 651/2014 e viene registrata nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato.

     Il datore non deve essere un'impresa in difficoltà né soggetto a clausola Deggendorf. È (incluse le società controllate o collegate ex art. 2359 c.c.).

    Bonus Zes: procedura di domanda

    Il datore di lavoro deve presentare istanza telematica tramite l'apposito modulo on-line disponibile su www.inps.it, sezione "Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) – Bonus ZES 2026" comunicata con messaggio INPS 1966 del 11 .6.2026 .

    La domanda deve contenere: dati identificativi dell'impresa e numero dipendenti nel mese di assunzione; dati del lavoratore e dichiarazione dello stato di disoccupazione; tipologia contrattuale (full-time/part-time e percentuale oraria); retribuzione media mensile comprensiva dei ratei di 13ª e 14ª e aliquota contributiva datoriale; regione e provincia di effettivo svolgimento della prestazione. Il datore deve inoltre dichiarare il rispetto del trattamento economico minimo previsto dai CCNL comparativamente più rappresentativi (art. 7, comma 5, DL 62/2026).

    ATTENZIONE La domanda può essere inviata sia per assunzioni già perfezionate sia per rapporti non ancora instaurati. 

    In quest'ultimo caso, INPS accantona le risorse e invia comunicazione via PEC (o e-mail) e notifica MyINPS, invitando il datore a trasmettere la comunicazione obbligatoria (Unilav/Unisomm) entro il termine perentorio di 10 giorni. 

    Il mancato rispetto comporta la perdita degli importi accantonati.

    Altre indicazioni operative

    INPS  ricorda infine che l'inoltro tardivo delle comunicazioni obbligatorie fa perdere la quota di incentivo relativa al periodo intercorso tra la decorrenza del rapporto e la data della comunicazione tardiva.

    ATTENZIONE  Il beneficio autorizzato costituisce il tetto massimo fruibile in denuncia contributiva e non può essere incrementato in caso di successivo aumento dell'orario per i contratti part-time.

  • Pensioni

    Opzione donna: non la può richiedere chi ha già i requisiti di pensione ordinari

    Il dibattito sull'ambito applicativo dell'opzione donna torna all'attenzione degli operatori del settore ,con una recente pronuncia della Corte Suprema di Cassazione. La Sezione Lavoro, con ordinanza del 16 giugno 2026  ha fornito una interpretazione innovativa  sul regime sperimentale previsto dall'art. 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243 e piu volte rinnovato, fino al 2025.

    Vedi in merito Opzione donna prorogata anche al 2025 – le regole

    Si stabilisce in particolare che è riservato esclusivamente alle lavoratrici che, al momento della domanda, non abbiano ancora maturato i requisiti ordinari di accesso a pensione. 

    La misura non può essere utilizzata come strumento di scelta del trattamento pensionistico più conveniente da parte di chi si trovi già in possesso dei requisiti standard. 

    Il caso esaminato

    La vicenda trae origine da una domanda presentata nel giugno 2015 da una lavoratrice dipendente, che aveva chiesto la liquidazione della pensione di anzianità in applicazione dell'opzione donna.

     Il requisito contributivo richiesto dalla norma — anzianità pari o superiore a trentacinque anni e età minima di cinquantasette anni per le lavoratrici dipendenti — era formalmente soddisfatto. 

    Tuttavia, l'INPS aveva rigettato la domanda, rilevando che la lavoratrice aveva già maturato anche  il requisito contributivo ordinario per la pensione anticipata, pari a 41 anni e 6 mesi di contributi, e che pertanto non poteva avvalersi del regime sperimentale.

     Il Tribunale di Forlì aveva accolto il ricorso della lavoratrice  e la Corte d'Appello di Bologna, con sentenza n. 405 del 2020, aveva confermato quella decisione, ritenendo che il testo normativo non limitasse l'accesso all'opzione donna alle sole lavoratrici prive dei requisiti ordinari, e che la misura potesse essere impiegata anche per conseguire un trattamento di importo più elevato. 

    L'INPS ha proposto ricorso per cassazione, articolando un unico motivo fondato sulla violazione della disposizione di legge applicata.

    La decisione della Corte sui limiti applicativi di Opzione Donna

    La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS, cassando la sentenza d'appello e decidendo la causa nel merito con il rigetto della domanda della lavoratrice. Il Collegio ha ricostruito la ratio dell'istituto partendo dalla sua collocazione sistematica: l'opzione donna si inserisce tra le deroghe introdotte dalla legge n. 243 del 2004 per mantenere in vigore, in via transitoria e sperimentale, requisiti di accesso più favorevoli rispetto a quelli previsti dal regime ordinario. La norma si affianca ad altre ipotesi di esenzione — previste dai commi 3 e 8 della stessa legge — che condividono la medesima finalità: preservare l'accesso anticipato al pensionamento per categorie specifiche di lavoratori, in deroga all'inasprimento generale dei requisiti anagrafici e contributivi. 

    In questa prospettiva, l'opzione donna non è concepita per incidere sull'importo del trattamento, bensì per consentire il pensionamento prima del raggiungimento dei requisiti ordinari. 

    La Corte ha precisato infatti che la norma, avendo natura derogatoria, non può essere interpretata in modo da trasformarsi in uno strumento di ottimizzazione economica del trattamento pensionistico a beneficio di chi sia già in grado di accedere alla pensione per via ordinaria. 

    Per questa finalità, l'ordinamento prevede uno strumento distinto: la facoltà di opzione disciplinata dall'art. 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nell'interpretazione sancita dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2001, n. 355, convertito con modificazioni. 

    La pronuncia si allinea all'indirizzo già espresso dalla Cassazione con la sentenza n. 30263 del 14 ottobre 2022 e, più di recente, con la sentenza n. 10382 del 19 aprile 2025, che aveva riguardato una fattispecie analoga. 

    Le spese dell'intero giudizio sono state compensate, in considerazione della complessità delle questioni e del fatto che l'orientamento definitivo si è consolidato solo in epoca successiva alla proposizione del ricorso

  • PRIMO PIANO

    Borse di studio INAIL 2026: requisiti, importi e come fare domanda

    Con la circolare n. 31 del 23 giugno 2026, l'INAIL ha fornito le istruzioni operative per l'erogazione della borsa di studio annuale istituita dall'articolo 8 del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, convertito con modificazioni. 

    La misura riconosce un sostegno economico aggiuntivo agli alunni e studenti superstiti di lavoratori deceduti per infortunio sul lavoro o per malattia professionale, già titolari di rendita ai sensi dell'articolo 85 del Testo Unico n. 1124/1965. 

    La prestazione è cumulabile con tutte le altre somme erogate dall'INAIL a titolo di rendita ai superstiti ed è esente da qualsiasi imposizione fiscale.

    Beneficiari, importi e limiti di età

     Hanno diritto alla borsa di studio gli alunni e studenti superstiti iscritti a:

    •  scuole primarie, 
    • scuole secondarie di primo e secondo grado,
    •  percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP), università, 
    • Istituzioni AFAM (alta formazione artistica, musicale e coreutica), 
    • Istituti Tecnologici Superiori (ITS Academy).

    Sono compresi anche gli studenti di istituzioni scolastiche e universitarie dell'Unione Europea e di scuole o università estere che rilascino titoli validi in Italia. La prestazione è erogata fino al compimento dei limiti di età previsti dall'art. 85 del T.U. 1124/1965:

    •  18 anni in via generale; 
    • 21 anni per studenti di scuola media o professionale (per tutta la durata normale del corso); 
    • 26 anni per studenti universitari (per tutta la durata legale del corso).

     Per i figli superstiti inabili al lavoro, l'erogazione prosegue per l'intera durata dell'inabilità, nei limiti della durata legale del corso. 

    Gli importi annuali della borsa di studio sono i seguenti:

    Livello di istruzione Importo annuale (€)
    Scuola primaria (elementari) e scuola secondaria di primo grado (medie) 3.000
    Scuola secondaria di secondo grado (superiori) e percorsi IeFP 5.000
    Università, AFAM e ITS Academy 7.000

    Il limite di spesa complessivo è fissato a 26 milioni di euro annui. Le domande sono accolte in ordine cronologico di acquisizione: al raggiungimento del tetto di spesa, l'INAIL non procederà ad ulteriori accoglimenti, anche in presenza di tutti i requisiti di legge.

    Requisiti di merito e istruzioni operative

    L'erogazione è subordinata alla frequenza con profitto di ciascun anno del corso di studi.

     I criteri variano per livello scolastico:

    • Scuola primaria e secondaria di primo grado: promozione alla classe successiva; per l'ultimo anno, superamento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo.
    • Scuola secondaria di secondo grado: promozione nello scrutinio finale di giugno; in caso di debiti formativi, il requisito si perfeziona solo con il superamento delle relative prove di recupero. Per il quinto anno è richiesto il conseguimento del diploma, non è sufficiente la sola ammissione all'esame di Stato.
    • Percorsi IeFP: promozione alla classe successiva; per l'ultimo anno, superamento dell'esame di qualifica o diploma professionale.
    • Università e AFAM: conseguimento di almeno la metà dei crediti formativi (CFU/CFA) previsti dal piano di studi per ciascun anno accademico, indipendentemente dalla votazione.
    • ITS Academy: promozione all'anno successivo; per l'ultimo anno, conseguimento del diploma di specializzazione.

    Per gli studenti che frequentano corsi all'estero è obbligatoria un'attestazione delle Rappresentanze diplomatiche o consolari italiane che certifichi l'equivalenza dei requisiti e la validità del titolo in Italia.

    Come presentare la domanda: termini e modalità

    La domanda va presentata entro 60 giorni dalla conclusione dell'anno scolastico o accademico (termine ordinatorio), esclusivamente in via telematica tramite il servizio online "Borsa di studio ai superstiti", accessibile dalla home page MyInail. 

    Il servizio è operativo dal 24 giugno 2026 per le domande relative all'a.s./a.a. 2025-2026.

    L'accesso è consentito tramite SPID, CIE o CNS; i soggetti esonerati (tutori, curatori, cittadini UE o extracomunitari privi di documento italiano) devono richiedere credenziali INAIL dedicate.

     La domanda può essere presentata 

    1. direttamente dal superstite (ruolo: Diretto interessato),
    2.  dal rappresentante legale (ruolo: Richiedente per conto di) oppure
    3. tramite patronato, previa delega.

    Tra i dati obbligatori figura il numero caso della pratica di infortunio o malattia professionale dell'assicurato deceduto, reperibile nella documentazione già trasmessa dall'INAIL al titolare di rendita (es. provvedimento di costituzione della rendita, mod. 171 IMec). È ammessa l'allegazione di documentazione a supporto, obbligatoria per i percorsi esteri.

    L'istruttoria è svolta dalla Sede INAIL competente per la pratica del deceduto, che può richiedere integrazioni. 

    L'esito è comunicato con apposito provvedimento e il pagamento avviene con la modalità indicata in domanda. 

    ATTENZIONE  L'INAIL effettua controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese: in caso di false dichiarazioni è prevista la revoca del beneficio e la restituzione delle somme percepite ai sensi dell'art. 2033 c.c.

    Per assistenza sono disponibili: 

    • Contact center INAIL al numero 06.6001 (fisso e mobile) oppure
    • il servizio INAIL risponde sul portale www.inail.it.

  • Lavoro Dipendente

    Licenziamento senza lettera di contestazione? Ecco quando scatta la reintegra

    Nel diritto del lavoro, il procedimento disciplinare che precede il licenziamento non è una mera formalità: è una garanzia sostanziale a tutela del lavoratore. L'art. 7 della L. n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori) impone al datore di lavoro di contestare preventivamente e per iscritto gli addebiti al dipendente, prima di irrogare qualsiasi sanzione, compreso il licenziamento.

     L'inosservanza di tale obbligo espone l'azienda a conseguenze sanzionatorie di rilievo, anche nel regime introdotto dal D.Lgs. n. 23/2015 (c.d. Jobs Act). 

    La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con l'ordinanza n. 17208 del 1° giugno 2026, ha ribadito che  in caso di totale pretermissione della contestazione disciplinare, si determina  l'inesistenza e non la nullità del licenziamento, con conseguenze chiare e ineludibili sulle tutele applicabili.

    Il caso: licenziamento senza lettera disciplinare

    La vicenda trae origine da un licenziamento disciplinare intimato da una società nei confronti di una dipendente, senza che gli addebiti fossero stati previamente contestati con apposita lettera.

    La Corte d'Appello di Ancona, riformando la sentenza di primo grado in accoglimento dell'appello incidentale della lavoratrice, aveva dichiarato la nullità del licenziamento, disponendo la reintegra nel posto di lavoro e la corresponsione di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione utile ai fini del TFR — per il periodo compreso tra il licenziamento e l'effettiva reintegrazione, nel limite massimo di dodici mensilità — con deduzione dei soli redditi da lavoro dipendente risultanti dalle dichiarazioni fiscali prodotte dalla lavoratrice. 

    La società ha proposto ricorso per Cassazione articolato in quattro motivi. Con i primi due ha lamentato la violazione del diritto al contraddittorio in appello e un vizio nell'ordine di trattazione degli appelli. Con il terzo ha eccepito che la lavoratrice, avendo optato in primo grado per l'indennità sostitutiva della reintegrazione, avrebbe compiuto una scelta irreversibile. 

    Con il quarto ha contestato l'applicazione della tutela reintegratoria di cui all'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 23/2015, sostenendo che la Corte d'Appello avrebbe dovuto applicare la sola tutela indennitaria prevista dall'art. 4 del medesimo decreto.

    La decisione della Corte: licenziamento inesistente e fatto insussistente

    La Corte di Cassazione ha respinto integralmente il ricorso. 

    In particolare , il  quarto motivo, di maggiore interesse applicativo pratico , è stato anch'esso respinto. La Cassazione ha chiarito che la totale assenza della lettera di contestazione degli addebiti disciplinari non configura una mera violazione procedurale — sanzionata con la tutela indennitaria ex art. 4 del D.Lgs. n. 23/2015 — bensì determina l'inesistenza dell'intero procedimento disciplinare. 

    Tale inesistenza è equiparata, per effetto di un consolidato orientamento giurisprudenziale, all'insussistenza del fatto contestato, con conseguente applicazione della tutela reintegratoria c.d. debole di cui all'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 23/2015 (cfr. Cass. n. 4879/2020; n. 28927/2024; n. 1157/2026; n. 2377/2026). 

    La Corte ha precisato che tale principio, già consolidato nel regime dell'art. 18 della L. n. 300/1970, è pienamente mutuabile nel sistema del Jobs Act per affinità di ratio. La qualificazione giuridica adottata dalla Corte d'Appello in termini di "nullità" — anziché di "inesistenza" del procedimento — è stata ritenuta non conforme alla giurisprudenza di legittimità, ma irrilevante ai fini del risultato, posto che le conseguenze sanzionatorie applicate erano comunque corrette.

  • Lavoro Autonomo

    Contributi versati per errore: ok ai trasferimenti INPS-INARCASSA

    Con la Circolare n. 68 del 19 giugno 2026 l'INPS fornisce le istruzioni operative e contabili per dare attuazione alla convenzione sottoscritta con INARCASSA il 7 maggio 2025. L'accordo, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione INPS n. 58 del 9 aprile 2025, regola il trasferimento diretto tra i due Enti dei contributi per invalidità, vecchiaia e superstiti (IVS) versati in buona fede dal professionista a una gestione previdenziale diversa da quella legittimata a riceverli.

    Il provvedimento interessa in modo specifico ingegneri e architetti liberi professionisti e i relativi consulenti, chiamati a verificare la corretta collocazione della contribuzione tra Gestione separata INPS e INARCASSA. 

    La convenzione ha durata triennale, con scadenza al 7 maggio 2028, ed è rinnovabile una sola volta, per pari durata, mediante scambio di note via PEC.

    Quadro normativo

    Il fondamento dell'operazione è l'articolo 116, comma 20, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, secondo cui il pagamento della contribuzione previdenziale effettuato in buona fede a un ente pubblico diverso dal titolare ha effetto liberatorio per il contribuente; l'ente che ha incassato deve quindi trasferire le somme, senza aggravio di interessi, all'ente effettivamente titolare. 

    Per i periodi anteriori al 1° gennaio 2001 il trasferimento avviene ai sensi dell'articolo 1189 del codice civile, fermo restando che il decorso del termine decennale non produce effetti ai fini della prescrizione (art. 2 della convenzione).

     La distinzione tra i due regimi previdenziali resta ancorata all'articolo 18, comma 12, del D.L. n. 98/2011 e all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995: 

    1. l'iscrizione alla Gestione separata INPS riguarda chi, pur svolgendo attività professionale, non è tenuto al contributo soggettivo INARCASSA per la contemporanea iscrizione ad altra forma di previdenza obbligatoria.
    2.  L'obbligo di iscrizione a INARCASSA presuppone invece iscrizione all'albo, esercizio continuativo della libera professione, possesso di partita IVA e assenza di altra previdenza obbligatoria.

    Le novità operative

    La principale novità è l'automazione del flusso di trasferimento. La Direzione centrale Tecnologia, informatica  mette a disposizione delle Strutture territoriali una procedura informatica che acquisisce automaticamente le posizioni segnalate da INARCASSA e verifica tre condizioni: che i periodi rientrino nel periodo di iscrizione all'albo, l'assenza di prestazioni pensionistiche già liquidate (inclusi supplementi e pensioni supplementari) e l'assenza di anomalie nella "Gestione separata Liberi Professionisti". In presenza di anomalie, la Struttura territoriale deve intervenire tempestivamente. La posizione da trasferire compare in automatico nella procedura "rimborsi" con motivazione "altra cassa". Restano esclusi dal trasferimento i contributi già utilizzati per liquidare prestazioni, la contribuzione non pensionistica destinata alle prestazioni assistenziali e i contributi integrativi versati a INARCASSA, che restano dovuti a tale Ente. Eventuali azioni di recupero o rimborsi competono all'Ente cui la contribuzione spetta.

    Istruzioni dettagliate

    Nel trasferimento dall'INPS all'INARCASSA, le Strutture territoriali competenti per residenza del professionista effettuano l'accredito sull'IBAN dedicato, indicando in causale il riferimento convenzionale e i dati identificativi degli assicurati.

    Per i casi inversi, la Struttura INPS crea la posizione in "Gestione separata Liberi Professionisti" formando un "Poseidone Sede" per ciascun anno di imposta e recepisce le somme versate da INARCASSA sulle contabilità speciali di tesoreria provinciale (IBAN reperibili su www.rgs.mef.gov.it).

     Se residua una differenza contributiva per periodi non prescritti, la Struttura invia autonoma comunicazione di debito; se la somma è prescritta, si applica il flag di "prescrizione" nella procedura "professionisti". 

    Le richieste respinte richiedono adeguata motivazione alla controparte

  • Lavoro Dipendente

    Frontalieri Italia-Svizzera: sede aziendale non rilevante

    L'Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, firmato il 23 dicembre 2020 e ratificato con legge 13 giugno 2023, n. 83, è  applicabile dal 1° gennaio 2024. Esso disciplina la tassazione dei redditi da lavoro dipendente prodotti da chi risiede in prossimità del confine e presta la propria attività nell'altro Stato contraente.

     Il regime prevede una tassazione concorrente: 

    • lo Stato in cui è prestata l'attività applica una ritenuta alla fonte fino all'80% di quanto normalmente dovuto ai sensi della propria normativa sulle imposte sui redditi delle persone fisiche, comprese le addizionali regionale e comunale all'IRPEF; 
    • lo Stato di residenza tassa il reddito per l'intero ammontare, garantendo tuttavia l'eliminazione della doppia imposizione giuridica in base alle convenzioni bilaterali vigenti. 

    Le condizioni per essere qualificato come «lavoratore frontaliere» ai sensi dell'articolo 2, lettera b), dell'Accordo prevedono che :

    • il lavoratore risieda fiscalmente in un comune il cui territorio si trovi, totalmente o parzialmente, nella zona di 20 km dal confine, 
    • svolga l'attività lavorativa nell'«area di frontiera» dell'altro Stato e 
    • vi faccia ritorno, in linea di principio, quotidianamente.

    Il caso: frontaliera al contrario

    Nell'istanza di interpello 126 2026 viene posta  una questione interpretativa  per un  caso particolare riguardante una lavoratrice fiscalmente residente in un comune ticinese di confine con l'Italia, impiegata come informatrice farmaceutica da un'azienda italiana con sede legale in Veneto — regione estranea all'«area di frontiera» .L' attività lavorativa si svolgeva  interamente in Lombardia  per cui  si qualificava come «frontaliera al contrario», ovvero:

    •  residente in Svizzera, 
    • attiva sul territorio italiano di confine,
    •  alle dipendenze di un datore di lavoro la cui sede legale è collocata al di fuori delle regioni individuate dall'Accordo come «area di frontiera» italiana, vale a dire Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta e Provincia Autonoma di Bolzano.

     Il quesito centrale era se tale circostanza — la localizzazione della sede legale dell'azienda in Veneto — potesse precludere l'applicazione del regime fiscale previsto dall'Accordo.

    La risposta dell’Agenzia: i requisiti per il datore di lavoro

    Con la risposta n. 126/2026, la Direzione Centrale Normativa e Contenzioso dell'Agenzia delle Entrate ha fornito un chiarimento di natura esclusivamente interpretativa, premettendo che la verifica dei requisiti fattuali — compresa l'effettiva residenza in Svizzera,  resta riservata all'attività di controllo dell'Amministrazione.

    Nel merito, l'Agenzia ha  ricordato che l'Accordo impone due requisiti distinti e indipendenti tra loro:

    •  da un lato, che il lavoratore svolga la propria attività di lavoro dipendente nell'«area di frontiera» dello Stato contraente in cui opera; 
    • dall'altro, che il datore di lavoro  sia «residente» in detto Stato.

     Il testo dell'Accordo non subordina in alcun modo l'accesso al regime agevolato alla circostanza che la sede del datore di lavoro sia ubicata all'interno dell'area di frontiera: la norma richiede esclusivamente la residenza fiscale del datore di lavoro nel territorio nazionale italiano, senza alcun vincolo geografico ulteriore sulla sua localizzazione all'interno del Paese.

    Ne consegue, secondo l'Agenzia, che la localizzazione della sede legale del datore di lavoro al di fuori dell'«area di frontiera» italiana non costituisce ostacolo all'applicazione dell'Accordo, a condizione che il datore sia qualificabile come fiscalmente residente in Italia e che il lavoratore soddisfi tutti i requisiti previsti dall'articolo 2, lettera b), ivi incluso quello dell'effettivo svolgimento della propria attività lavorativa in una delle regioni Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta o nella Provincia Autonoma di Bolzano. 

    Il  chiarimento stabilisce un criterio interpretativo chiaro: ai fini dell'applicazione dell'Accordo, il perimetro rilevante è quello in cui il lavoratore opera concretamente, non quello in cui l'azienda è registrata.

  • CCNL e Accordi

    CCNL Commercio Conflavoro 2026: aumenti e novità del rinnovo

    Il CCNL Commercio Terziario, settore Distribuzione e Servizi, sottoscritto da Conflavoro PMI, Confsal, Confsal Federlavoratori e Fesica, firato il 19 maggio 2026 è entrato in vigore il 1° giugno 2026 e resterà efficace fino al 31 maggio 2029 (codice CNEL per flusso Uniemens: H02H).

     Il contratto  che porta il codice CNEL per flusso Uniemens: H02H , si applica alle aziende aderenti a Conflavoro che rientrano in  un perimetro settoriale ampio Vi rientrano infatti:

    • aziende del commercio all'ingrosso e al dettaglio, 
    •  supermercati, Ipermercati,  discount,
    •  impianti di distribuzione carburanti, 
    • agenzie di servizi alle imprese, 
    • centri di assistenza fiscale, 
    •  società di factoring e recupero crediti, imprese di leasing,
    •  call center, Autoscuole e,
    •  novità rilevante di questo rinnovo, le aziende operanti nel settore dell'intelligenza artificiale

     Di seguito una sintesi delle principali novità normative ed economiche che i datori di lavoro e i consulenti del lavoro devono tenere presenti ai fini dell'adeguamento contrattuale.

    Novità contrattuali

    Sul fronte dell'orario di lavoro, l'impianto base rimane fissato a 40 ore settimanali, distribuite su cinque giornate. Sono tuttavia previste articolazioni differenziate: 39 ore settimanali con assorbimento di 36 ore di ROL per la generalità dei lavoratori che rientrano in questa fascia; 38 ore per i dipendenti di ipermercati, grandi magazzini, supermercati alimentari e cash and carry, con assorbimento di 72 ore di permessi; 45 ore per gli addetti agli impianti di distribuzione carburanti, con una riduzione a 40 ore per i soli impianti autostradali.

    Ferie e permessi

    Le ferie ammontano a 26 giorni lavorativi annui, cui si aggiungono 32 ore di ex festività e, a regime pieno (maturazione al 100% dopo quattro anni dall'assunzione), 56 ore di ROL per le aziende fino a 15 dipendenti e 72 ore per le aziende con organico superiore.

    Malattia

    Il periodo di comporto per malattia è fissato in 180 giorni nell'anno solare.

     Il trattamento economico garantito al lavoratore non in prova prevede il 100% della retribuzione giornaliera netta nei primi tre giorni, il 75% dal quarto al ventesimo giorno e nuovamente il 100% dal ventunesimo giorno in poi. 

    Il rinnovo introduce un meccanismo anti-abuso sulla integrazione aziendale del periodo di carenza: corrisposta al 

    • 100% per i primi due eventi morbosi nell'anno, 
    •  al 66% per il terzo evento, 
    • al 50% per il quarto , mentre  

    cessa dal quinto evento in poi.  

    Sono espressamente esclusi dal computo del periodo di comporto  i ricoveri ospedalieri, il day hospital, le patologie oncologiche e le malattie che richiedono terapie salvavita certificate dal SSN; per tali lavoratori il periodo di comporto è raddoppiato.

    Apprendistato

    In materia di apprendistato professionalizzante, la durata massima è confermata in 36 mesi (24 mesi per il 6° livello), con inquadramento di due livelli inferiori nella prima metà del percorso e di un livello inferiore nella seconda metà. L'apprendistato in cicli stagionali è ammesso attraverso una serie di rapporti non inferiori a quattro mesi ciascuno, purché l'ultimo abbia inizio entro 48 mesi consecutivi di calendario dalla prima assunzione.

    Smart working

    Il contratto ribadisce la natura volontaria del telelavoro e dello smart working, sia per l'azienda sia per il lavoratore, e tutela esplicitamente il diritto alla disconnessione. La modalità è compatibile con il part-time e i contratti a tempo determinato.

    AI

    Una delle novità più significative sotto il profilo sistematico è l'Appendice dedicata all'intelligenza artificiale, che introduce due nuove figure professionali nel mansionario: l'Addetto Senior gestione e coordinamento IA e l'Esperto in etica dell'IA e responsabilità. Il contratto afferma il principio che l'IA non deve sostituirsi ai lavoratori ma affiancarli, con un ruolo decisionale finale sempre riservato all'essere umano, e demanda all'Ente Bilaterale E.BI.A.S.P. gli strumenti di reskilling, incluso il voucher di preavviso attivo.

    Novità economiche – Tabella retributiva scaricabile

    Il CCNL prevede una scala mobile dei minimi tabellari articolata su due tranches di aumento: 

    • la prima con decorrenza 1° novembre 2026, 
    • la seconda dal 1° febbraio 2027.

    Gli scatti di anzianità sono triennali, fino a un massimo di 10, con importi differenziati per livello (da € 26,00 per i Quadri a € 15,00 per l'Operatore di vendita B).

    L'Elemento di Garanzia Retributiva (EGR), pari all'1% della retribuzione di fatto, spetta ai lavoratori delle aziende prive di premio di risultato, ma solo a condizione che l'azienda abbia registrato a fine esercizio un aumento di produttività o un incremento del rapporto fatturato/dipendenti o valore aggiunto/dipendente; l'importo viene erogato nel mese di giugno dell'anno successivo.

    La tabella scaricabile qui  

    riepiloga i minimi contrattuali vigenti e i futuri scatti previsti dal CCNL Commercio Terziario Conflavoro.

    L'incremento complessivo tra i minimi attualmente in vigore e quelli previsti dal 1° febbraio 2027  va 

    • da circa € 52,00 per il 7° livello 
    • a circa € 131,00 per i Quadri.

    Le aziende tenute all'adeguamento devono verificare con attenzione anche l'impatto degli aumenti sugli istituti retributivi indiretti e differiti (tredicesima, quattordicesima, TFR, indennità sostitutiva del preavviso), considerato il divisore contrattuale fissato a 26 per la paga giornaliera e a 168 (orario 40 ore) o 164 (orario 38 ore) per la quota oraria.

    Sul fronte delle voci accessorie della retribuzione, il rinnovo introduce un incremento dell'indennità di cassa e maneggio denaro, che passa dal 5% al 6% della retribuzione.

    Sul fronte della bilateralità, restano operativi i contributi mensili obbligatori: 

    • FONDOSANI (€ 14,50 per dipendente, di cui € 13,50 a carico azienda e € 1,00 a carico lavoratore, codice F24 "SANI") ed
    •  EBIASP (€ 7,50, di cui € 6,50 azienda e € 1,00 lavoratore, codice F24 "EBAP")-

    . In caso di omissione del versamento, l'azienda è tenuta a corrispondere al lavoratore un Elemento Distinto della Retribuzione di € 25,00 lordi mensili, con piena incidenza su tutti gli istituti retributivi, incluso il TFR.

    Una delle novità più rilevanti del rinnovo 2026 sul piano previdenziale è l'introduzione della facoltà, per il lavoratore, di aderire volontariamente a un Fondo di previdenza complementare individuato di comune accordo tra le parti tramite apposita convenzione.

     Il lavoratore può scegliere tre livelli di contribuzione: 2%, 3% o 4% della retribuzione; al contributo del dipendente corrisponde un contributo del datore di lavoro nella misura esattamente dimezzata, pari rispettivamente all'1%, 1,5% o 2%. È ammessa una contribuzione volontaria superiore al 4%, ferma restando la quota massima a carico dell'azienda del 2%. All'atto dell'adesione è previsto il versamento di una quota una tantum di €10 a carico del lavoratore.

     Il datore di lavoro è inoltre tenuto al versamento di una quota ricorrente annuale per ciascun lavoratore aderente al Fondo.

    Disponibile qui il testo integrale del ccnl 2026-2029

    ll  testo integrale del ccnl Commercio e terziario Conflavoro Confsal  2026-2029