• Professione Avvocato

    Riforma professione forense in vigore: cosa prevede la legge 137 2026

    La riforma dell'ordinamento forense è ufficialmente legge dello Stato: il testo, approvato in via definitiva dal Senato il 22 luglio 2026, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 177 del 1° agosto 2026 come legge 137/2026.

     Si tratta della legge di delega per la riforma organica della professione forense, che aggiorna la disciplina ferma dal 2012 e affida al Governo il compito di adottare, entro sei mesi dall'entrata in vigore, uno o più decreti legislativi attuativi. 

    Vediamo il testo definitivo e tutte le novità.

    La procedura legislativa

    La delega affida al Governo l'incarico di emanare entro 6 mesi uno o più decreti legislativi, predisposti su proposta del Ministro della giustizia, previo parere del Consiglio nazionale forense (CNF), che saranno  trasmessi alle Camere per il parere delle Commissioni competenti. 

    E' prevista inoltre una fase correttiva: entro dodici mesi dall’adozione degli ultimi decreti delegati, il Governo potrà emanare disposizioni integrative e correttive.

    QUI IL TESTO DELLA BOZZA DI DDL

    Riforma forense: i principi direttivi

    All’articolo 2  lo schema della legge definisce un ampio ventaglio di principi e criteri direttivi cui il Governo dovrà attenersi 

    Essi riguardano, in primo luogo, la riaffermazione dell’indipendenza e della dignità della professione, la delimitazione delle attività riservate all’avvocato e la previsione di nullità per atti compiuti senza assistenza legale in ambiti in cui essa è obbligatoria.

     Si introducono  inoltre:

    1. il ripristino del giuramento professionale,
    2.  il rafforzamento del segreto professionale,
    3.  l’obbligo di assicurazione per responsabilità civile e
    4.  la disciplina delle informazioni sull’attività legale.

    Ampio spazio è riservato alla regolamentazione delle forme collettive di esercizio della professione (associazioni, reti e società tra avvocati), garantendo l’autonomia intellettuale e prevedendo criteri specifici sulla composizione societaria e sulle incompatibilità. 

    Viene poi ribadita la necessità di assicurare l’equo compenso e la proporzionalità dei corrispettivi, con la possibilità di parametrare il compenso anche al raggiungimento degli obiettivi perseguiti.

    Sul piano ordinamentale, il ddl prevede l’istituzione di un albo unico e di elenchi e registri specialistici, la riorganizzazione delle incompatibilità con la professione, la disciplina dell'avvocatura e il riconoscimento del CNF e degli ordini circondariali quali enti pubblici non economici, con poteri regolamentari e di rappresentanza istituzionale.

    Formazione, consigli disciplinari, rete tra avvocati

    Riguardo la formazione e all’aggiornamento professionale obbligatorio si prevedono:

    • la sospensione immediata in caso di inadempimento, 
    • l’istituzione delle scuole forensi per i praticanti e 
    • la riforma dell’esame di Stato, articolato in prove scritte e orali con criteri di valutazione uniformi a livello nazionale.

    Infine, il testo riorganizza la materia disciplinare, attribuendo i procedimenti ai consigli distrettuali di disciplina, e rafforza la rappresentanza politica dell’avvocatura attraverso il Congresso nazionale forense e l’Organismo congressuale. 

    In  tema di reti tra avvocati  si introduce una forma ibrida tra la struttura individuale e quella societaria, che permette  agli avvocati di unirsi a colleghi o altri professionisti per offrire servizi integrati, viene specificato che:

    il contratto di rete può coinvolgere più avvocati oppure, nel caso di reti multidisciplinari, anche altri professionisti, ma devono partecipare almeno due avvocati iscritti all’albo; solo in questo caso il contratto di rete può avere ad oggetto l’esercizio di attività proprie della professione forense;

    i redditi derivanti dalla partecipazione a reti tra avvocati restano sempre qualificati come redditi da lavoro autonomo, con accesso ai regimi fiscali agevolati (incluso il regime forfettario ex legge n. 190/2014)

    Il ddl evidenzia che le reti devono essere strutturate in modo da salvaguardare autonomia, libertà e indipendenza intellettuale dell’avvocato nello svolgimento dell’incarico, sancendo anche la nullità di ogni patto contrario.

    Da ricordare che il Consiglio Nazionale Forense con il parere n. 14 del 19 aprile 2024, ha segnalato possibili criticità nel caso in cui una società tra avvocati (STA) partecipi a un'associazione tra avvocati, perché l’incarico verrebbe conferito alla società anziché al professionista in forma personale, in contrasto con l’art. 4, comma 1, della legge n. 247/2012 . Il CNF ritiene questa possibilità incompatibile con il principio che l’incarico debba essere conferito personalmente all’avvocato incaricato, pena la nullità del patto

    Le novità dopo l’approvazione del Senato

    Con il via libera del Senato — 114 sì, 19 astenuti e nessun voto contrario — il disegno di legge delega per la riforma dell'ordinamento forense ha concluso il proprio iter parlamentare. Il presidente del CNF Francesco Greco ha parlato di un "passaggio storico", ringraziando l'avvocatura per aver mantenuto una linea unitaria, oltre al governo e al Parlamento per il lavoro svolto. Ora sono previsti sei mesi di tempo dall'entrata in vigore della legge per adottare i decreti legislativi attuativi, su proposta del ministro della Giustizia e sentito il CNF, con successivo parere delle Commissioni Giustizia di Camera e Senato.

    Tra i contenuti che emergono con maggiore chiarezza in questa fase finale, rispetto alla versione approvata alla Camera, si segnalano in particolare:

    • il ripristino del giuramento dell'avvocato, abolito nel 2012;
    • il rafforzamento del segreto professionale, definito "inviolabile e indisponibile";
    • una definizione più puntuale delle attività riservate agli iscritti all'albo, che comprendono ora anche la negoziazione assistita, la mediazione demandata dal giudice e, se svolta in modo continuativo e organizzato, la consulenza legale stragiudiziale connessa all'attività giurisdizionale, con nullità dei compensi pattuiti a favore di non iscritti;
    • la conferma dell'equo compenso, accompagnata dall'introduzione della solidarietà nel pagamento degli onorari tra tutti i soggetti coinvolti in accordi giudiziali o arbitrali;
    • per le società tra avvocati costituite in forma di società di capitali, l'obbligo che la maggioranza dell'organo di gestione sia composta da soci avvocati, titolari di almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto;
    • l'introduzione di una disciplina organica della monocommittenza, con contratti in regime di esclusività e compenso "congruo e proporzionato", pensata per favorire l'accesso al mercato dei professionisti più giovani;
    • sul fronte della governance degli ordini, il limite di tre mandati consecutivi per i consiglieri e un nuovo sistema elettorale attento all'equilibrio di genere;
    • la revisione del sistema disciplinare, con prescrizione fissata a sei anni e l'introduzione della riabilitazione per gli iscritti condannati in via definitiva.

    L’entrata in vigore – Scarica il testo della legge

    Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 177 del 1° agosto 2026, la riforma dell'ordinamento forense diventa formalmente legge 137/2026 ed entra così nel suo iter di attuazione.

     Da questo momento decorrono i termini per l'esercizio della delega: il Governo avrà sei mesi di tempo, su proposta del Ministro della Giustizia e sentito il CNF, per adottare i decreti legislativi che daranno attuazione concreta ai principi fissati dalla legge, con successivo passaggio parlamentare per il parere delle Commissioni Giustizia di Camera e Senato. È questa la fase più delicata del processo di riforma: come sottolineato dal presidente del CNF Francesco Greco, "è lì che si gioca davvero l'attuazione della riforma".

     Il testo della legge è disponibile QUI per il download in formato PDF.

  • Lavoro Dipendente

    Licenziamento collettivo e reintegra annullata: gli stipendi sono da restituire?

    Con l'ordinanza n. 23919 del 2026, la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione ha fornito un chiarimento importante in un caso di reintegra  al lavoro per alcuni dipendenti  licenziati con  successiva riforma della sentenza che annullava l'obbligo datoriale, riconfermando il licenziamento.

     In particolare si analizza la possibilità di restituzione degli stipendi percepiti durante il periodo di rientro in azienda. Ecco il caso e le decisioni della Suprema Corte che distinguono 

    Il caso: licenziamento collettivo

    La vicenda riguarda un  licenziamento collettivo dichiarato illegittimo dal Tribunale di Roma, con conseguente ordine di reintegrazione dei lavoratori coinvolti. L'azienda aveva eseguito l'ordine, richiamando il personale in servizio, ma lo aveva assegnato a un'altra sede: un trasferimento che è poi risultato illegittimo. 

    In questo periodo, i lavoratori che si erano rifiutati di andare nella nuova sede avevano ricevuto contestazioni disciplinari per assenza dal lavoro. Successivamente, la Corte d'Appello di Roma aveva ribaltato la decisione di primo grado, stabilendo che il licenziamento originario era in realtà legittimo. 

    A quel punto l'azienda aveva chiesto  la restituzione delle somme pagate ai lavoratori nel periodo intermedio, e in appello aveva ottenuto ragione: secondo i giudici, il venir meno della sentenza di reintegra comportava automaticamente l'obbligo per i lavoratori di restituire tutto quanto ricevuto, dato che, a loro dire, non avevano effettivamente lavorato

     Contro questa decisione, i lavoratori hanno fatto ricorso in Cassazione, sostenendo che quelle somme riguardavano un periodo in cui il rapporto di lavoro era stato ripristinato per davvero, e quindi non potevano essere cancellate in automatico solo perché la sentenza precedente era stata ribaltata.

    La decisione della Cassazione e perché ha dato ragione ai lavoratori

    La Cassazione ha accolto il ricorso dei lavoratori. 

    Il punto di partenza è una regola generale: quando una sentenza viene riformata, gli effetti si estendono automaticamente anche a tutto ciò che dipendeva da quella sentenza, senza bisogno di aspettare che la decisione diventi definitiva. Da questo discenderebbe in questo caso che  le retribuzioni pagate debbano essere restituite. 

    La Cassazione spiega  invece che questa regola ha un limite: non può cancellare gli effetti di ciò che è realmente accaduto sul piano dei fatti. 

    Se il lavoratore è davvero tornato al lavoro e ha svolto la sua prestazione, lo stipendio pagato in quel periodo non deriva più dall'ordine del giudice, ma dal semplice fatto che il lavoratore ha lavorato: e il lavoro svolto va sempre retribuito, anche quando il rapporto su cui si basava viene poi giudicato in modo diverso.

     In altre parole, il ribaltamento della sentenza cancella l'obbligo di reintegrare il lavoratore e il diritto al risarcimento del danno per il licenziamento, ma non cancella gli stipendi già maturati per il lavoro effettivamente prestato nel frattempo.

     La Corte ha aggiunto un altro elemento importante: se durante quel periodo il datore di lavoro ha commesso comportamenti scorretti nei confronti del lavoratore, come nel caso del trasferimento illegittimo, questi restano illegittimi a tutti gli effetti e possono dare diritto a un risarcimento, indipendentemente da come è andata poi la causa sul licenziamento. 

    Per questi motivi, la Cassazione ha annullato la sentenza d'appello e ha rinviato il caso a una diversa sezione della Corte d'Appello di Roma, perché lo riesamini seguendo questi principi 

    I riferimenti di legge – Scarica il testo della sentenza

    Si fa riferimento a:

    • Cass. civ., Sez. lavoro, ord. 23 luglio 2026, n. 23919
    • art. 336 c.p.c., 
    • art. 18 legge n. 300/1970 e 
    • art. 2126 c.c.

    SCARICA QUI IL TESTO DELLA SENTENZA CASS 23929 2026

  • Nautica da diporto

    Risarcimento danni biologici: importi aggiornati al 2026

    E ' stato pubblicato   sul sito ministeriale il  decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy  del 20.7.2026 che aggiorna gli  importi del risarcimento del danno biologico, da parte delle compagnie assicurative,   per  lesioni  di  lieve entita' derivanti  da  sinistri  conseguenti  alla  circolazione  dei veicoli a motore e dei natanti,   come previsto dall'articolo 139 comma 1 del  decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,  (Codice delle assicurazioni private)

    A decorrere dal mese di aprile 2026, gli importi  sono aggiornati nelle seguenti misure:

    • a) 988,45 euro per quanto riguarda l’importo relativo al valore del primo punto di invalidità, di cui alla lettera a);
    • b) 57,64 euro , per quanto riguarda l’importo relativo ad ogni giorno di inabilità assoluta, di cui alla lettera b).

    Aggiornamento danni NON LIEVE ENTITA

    ll Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 10 dicembre 2025 dispone l’aggiornamento annuale (anno 2025) degli importi utilizzati per il risarcimento del danno non patrimoniale in caso di lesioni personali non di lieve entità (cioè, in particolare, con invalidità permanente da 10 a 100 punti) derivanti:

    • da sinistri conseguenti alla circolazione di veicoli a motore e natanti;
    • nonché da eventi connessi all’attività dell’esercente la professione sanitaria e della struttura sanitaria o socio-sanitaria, pubblica o privata. 

    Il provvedimento si fonda sul Codice delle assicurazioni private (d.lgs. n. 209/2005), in particolare sull’art. 138, che prevede una tabella unica nazionale del valore economico del punto di invalidità e stabilisce che gli importi siano aggiornati ogni anno con decreto ministeriale in misura corrispondente alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo (FOI). Inoltre, il valore del punto è modulato in modo decrescente in funzione dell’età del soggetto leso, sulla base delle tavole di mortalità ISTAT e con rivalutazione legata al tasso di interesse legale. 

    Nel decreto del 10 dicembre  si richiamano:

    •  (i) l’ultimo aggiornamento degli importi per le lesioni di lieve entità (art. 139) effettuato con decreto MIMIT del 18 luglio 2025; 
    • (ii) la tavola di mortalità ISTAT anno 2023;
    •  (iii) il saggio degli interessi legali fissato al 2% dal 1° gennaio 2025; e 
    • (iv) la variazione dell’indice FOI di aprile 2025, pari a +1,7% rispetto ad aprile 2024. 

    Operativamente, l’art. 1 stabilisce che, a decorrere da aprile 2025, sono aggiornate: 

    (a) la tavola 1.B dei coefficienti legati all’età (Allegato I) e

     (b) le tabelle della tabella unica nazionale (Allegato II), che quantificano il danno biologico e le componenti di danno morale con diversi livelli di aumento.

    QUI IL FILE COMPLETO CON TUTTE LE TABELLE DANNO  NON LIEVE ENTITA

    Danno biologico: cosa si intende

    Si ricorda che  la normativa vigente   “per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all’integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito”.

    Il  D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in  L. 24 marzo 2012, n. 27, ha ridimensionato fortemente  il risarcimento del danno biologico di lieve entità  (La lesione più comune riscontrata di questo tipico è il cosiddetto " colpo di frusta" degli incidenti stradali)  L’art. 139 del D.Lgs. 209/05 (Codice delle Assicurazioni), ha infatti specificato che: “In ogni caso, le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non potranno dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente”.

    Inoltre il comma 3 quater dell’art. 32 della L. 24 marzo 2012, n. 27  ha stabilito  il seguente principio: “Il danno alla persona per lesioni di lieve entità di cui all’art. 139 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è risarcito solo a seguito di riscontro medico legale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata l’esistenza della lesione”.

  • Lavoro Dipendente

    Mansioni superiori: quando scatta la promozione automatica?

    Nella gestione del personale, l’assegnazione del lavoratore a mansioni superiori incide direttamente su inquadramento, trattamento economico e tutela della professionalità.  Diventa importante quindi per datori di lavoro e consulenti  distinguere tra impiego temporaneo legittimo—anche per esigenze sostitutive—e utilizzo prolungato che, in concreto, assume carattere stabile e può generare richieste di  superiore inquadramento e differenze retributive.

    Vediamo di seguito due casi recenti  sottoposti al vaglio della Cassazione 

    Il caso: Cassazione 31120 2025

    L’ordinanza 28 novembre 2025, n. 31120, della Corte di cassazione (sezione lavoro) ribadisce che la sostituzione dell’assente con diritto alla conservazione del posto opera come eccezione alla regola, e richiede un accertamento rigoroso del nesso funzionale tra assenza, sostituzione e durata dell’assegnazione. 

    In particolare, quando lo svolgimento delle mansioni superiori si protrae in modo molto  eccedente rispetto ad una normale sostituzione, il giudice deve verificare se l’organizzazione del lavoro abbia determinato un impiego di fatto “strutturale” del dipendente a livello superiore, con possibile elusione delle tutele. Nel caso specifico, una  dipendente di una società poi fallita, era stata adibita a mansioni superiori per sostituire il responsabile assente e ha agito per ottenere il riconoscimento dell’inquadramento nel livello superiore previsto dal contratto applicato (che prevede: "L'assegnazione nel superiore livello di inquadramento diviene definitiva dopo un periodo di tre mesi di effettivo servizio"  e le conseguenti differenze retributive.

    La controparte datoriale ha ricondotto l’assegnazione a ragioni sostitutive: la lavoratrice avrebbe coperto le funzioni del responsabile assente solo per aspettativa, in attesa della successiva designazione del nuovo responsabile.

    Sostituzione senza inquadramento : possibile abuso

    Il tribunale ha riconosciuto il diritto al superiore inquadramento con effetti economici e contributivi, ma limitandone la decorrenza e la durata (dal terzo mese successivo all’avvio dell’aspettativa del responsabile  fino al termine dell'incarico). 

    La corte d’appello, nel respingere l’impugnazione della lavoratrice su tale delimitazione, ha valorizzato la causale sostitutiva, ritenendo applicabile la disciplina che, nel testo anteriore alla riforma del 2015, esclude la definitività dell’assegnazione quando le mansioni superiori siano rese per sostituire un assente con diritto alla conservazione del posto (art. 2103 c.c.). Ha inoltre giudicato non fondata la tesi di “stabilizzazione” invocata dalla lavoratrice sulla base della previsione collettiva che riconosce la definitività dopo tre mesi di effettivo servizio (art. 16, comma 3, CCNL Federambiente).

     La Suprema Corte censura l’impostazione della corte territoriale nella parte in cui la sostituzione è stata  considerata automaticamente utile per definire non definitiva l’assegnazione, senza un vaglio sostanziale sulla concreta configurazione e durata della sostituzione.

     La Cassazione chiarisce che la non definitività è un’eccezione e richiede un accertamento “sicuro” del collegamento tra mansioni svolte e sostituzione; tale collegamento può risultare anche da elementi fattuali, ma non può risolversi in una qualificazione meramente formale dell’assetto organizzativo. La durata anomala e prolungata dell’impiego in mansioni superiori impone, secondo la Corte, un controllo rigoroso per escludere un abuso datoriale e un uso distorto della causale sostitutiva, idoneo a eludere la tutela della professionalità. 

    Richiamando i precedenti, la Cassazione ribadisce anche che la legge non impone, di per sé, la comunicazione al sostituto del nominativo e delle ragioni della sostituzione, ferma la possibilità per la contrattazione collettiva di prevedere tutele ulteriori (Cass. 12793/2003; Cass. 7126/2007; Cass. 24348/2006). 

    Cassazione 23718 2026: marittimo con mansioni di direttore

    La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 23718 del 21 luglio 2026, è tornata a occuparsi del tema  dell'art. 2103 c.c. (nella versione anteriore alla riforma del 2015), letto in combinato disposto con l'art. 2697 c.c. in materia di riparto dell'onere della prova. 

    Si fa riferimento nel caso di specie, al CCNL 2003 del settore marittimo, art. 21, par. 1.3, che individua nei tre mesi il periodo oltre il quale l'assegnazione a mansioni superiori diventa definitiva) e chiarisce come vada valutata l'ipotesi in cui le assegnazioni superiori, pur non superando singolarmente tale soglia, si susseguano nel tempo con una certa frequenza.

    Il ricorso trae origine dalla domanda di un lavoratore imbarcato, tra il novembre 2010 e la primavera del 2012, con mansioni di Direttore di macchina per periodi singolarmente inferiori ai novanta giorni, intervallati da brevi periodi di imbarco con mansioni proprie della qualifica posseduta oppure da riposo, ferie e visite mediche. Il lavoratore chiedeva l'accertamento del diritto all'inquadramento nel livello superiore di Quadro A, sostenendo che il cumulo dei periodi di assegnazione a mansioni superiori, complessivamente considerati tra il 30 dicembre 2011 e il 7 agosto 2012 (con tre distinte assegnazioni), avesse superato la soglia trimestrale prevista dalla contrattazione collettiva.

     In primo grado la domanda era stata accolta, ma la Corte d'Appello di Messina aveva riformato la decisione, rigettando la richiesta di inquadramento superiore. Il giudice di merito aveva accertato che le assenze del personale sostituito erano state superiori ai giorni di adibizione a mansioni superiori del ricorrente, elemento che rendeva non univoca la tesi difensiva secondo cui vi sarebbe stata una programmazione fraudolenta da parte della società. Inoltre, non era emersa alcuna prova circa una preordinazione elusiva del datore di lavoro né circa l'effettiva vacanza del posto, elemento costitutivo del diritto rivendicato. Il lavoratore ha quindi proposto ricorso per cassazione, articolato su due motivi, entrambi incentrati sulla presunta violazione delle regole di riparto dell'onere probatorio e sulla mancata valorizzazione della frequenza e sistematicità delle assegnazioni.

    Onere della prova sul lavoratore

    La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, ritenendo i motivi infondati e trattandoli congiuntamente per la loro stretta connessione. 

    I giudici hanno ribadito che, in tema di sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto, grava sul lavoratore l'onere di dimostrare che il sostituito fosse assente senza tale diritto, trattandosi di un fatto costitutivo della pretesa di promozione

    La Corte ha altresì richiamato il proprio orientamento secondo cui la copertura pluriennale di un posto da parte di un lavoratore con qualifica inferiore può costituire elemento presuntivo della vacanza del posto stesso, e che l'assenza di abuso datoriale, quando l'utilizzo si protrae per un periodo del tutto anomalo rispetto all'usuale soglia trimestrale, si configura come una condizione negativa da provare. 

    Nel caso concreto, però la Corte territoriale non aveva sovvertito le regole sull'onere probatorio, avendo accertato con rigore la funzione sostitutiva delle assegnazioni e l'insussistenza di un intento programmatico e fraudolento della società, evidenziando in particolare la carenza di prova sulla vacanza del posto e sull'esigenza strutturale di sopperire a carenze di organico.

    La sola reiterazione di assegnazioni a mansioni superiori, se singolarmente inferiori alla soglia contrattuale e supportate da un'effettiva funzione sostitutiva, non determina automaticamente il diritto all'inquadramento superiore, salvo che il lavoratore fornisca prova concreta di una strategia elusiva o dell'assenza di vacanza del posto sostituito.

  • Incentivi assunzioni ed esoneri contributivi

    Agenti assicurativi, arriva lo sgravio INPS retroattivo per assunzioni 2022-24

    La Circolare INPS n. 80 del 24 luglio 2026 chiarisce l'ambito di applicazione dell'articolo 1, commi da 860 a 862, della legge di Bilancio 2026 (legge n. 199/2025),  che, con  norma di interpretazione autentica,  estende le misure "Esonero giovani under 36" e "Decontribuzione sud" anche ai datori di lavoro privati che svolgono attività di agenti e intermediari assicurativi (codice NACE K, classe 66.22).

     Si tratta di un intervento con effetto retroattivo dal 1° luglio 2022, che consente a un'intera categoria di operatori — broker, agenti, sub-agenti, produttori e procacciatori assicurativi — di recuperare sgravi contributivi fino a oggi preclusi.

     Per i conguagli il  termine ultimo per far valere il credito maturato è fissato al 31 dicembre  2026.

    Le norme ampliate dalla legge di bilancio 2026

    Le due misure di esonero richiamate dalla norma interpretativa hanno una disciplina distinta ma un destino ora comune per il settore assicurativo:

    • Esonero giovani under 36 (art. 1, commi 10-15, legge n. 178/2020): sgravio del 100% dei contributi datoriali per assunzioni a tempo indeterminato e trasformazioni da tempo determinato, riferite a lavoratori under 36 mai stati assunti a tempo indeterminato, nel  il periodo dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023 (proroga disposta dall'art. 1, comma 297, legge n. 197/2022). 
    • Decontribuzione sud (art. 1, commi 161-167, legge n. 178/2020): sgravio del 30% dei contributi a carico del datore di lavoro (esclusi premi INAIL), applicabile ai rapporti con sede di lavoro nelle regioni del Mezzogiorno, per il periodo dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2024.

    Entrambe le misure erano finora precluse ai datori di lavoro classificati con codice ATECO 66.22, poiché non espressamente inclusi tra i beneficiari individuati dalle decisioni comunitarie. 

    La legge di Bilancio 2026 corregge questa esclusione con effetto retroattivo.

    Misura Importo massimo annuo Durata Periodo agevolabile
    Esonero under 36 (assunzioni lug-dic 2022) 6.000 €/lavoratore 36 mesi (48 mesi se sede in regioni Sud) 01/07/2022 – 31/12/2022
    Esonero under 36 (assunzioni 2023, art. 297/2022) 8.000 €/lavoratore 36 mesi (48 mesi se sede in regioni Sud) 01/01/2023 – 31/12/2023
    Decontribuzione sud 30% dei contributi datoriali esonerabili (no INAIL) 01/07/2022 – 31/12/2024

    Codici ATECO beneficiari, cambio 2007- 2025 e contenzioso

    La circolare  precisa in particolare l'indiviuazione dei soggetti beneficiari e la gestione del cambio di classificazione ATECO intervenuta nel 2025. 

    • Rientrano nella platea agevolata i datori di lavoro con i seguenti codici ATECO 2007: 
    • 66.22.01 (Broker di assicurazioni), 
    • 66.22.02 (Agenti di assicurazioni), 
    • 66.22.03 (Sub-agenti di assicurazioni), 
    • 66.22.04 (Produttori, procacciatori e altri intermediari).

    Dal 1° aprile 2025, con l'entrata in vigore della classificazione ATECO 2025, queste attività confluiscono nell'unico codice 66.22.00 "Attività di agenti e intermediari delle assicurazioni".

    L'INPS chiarisce  quindi :

    1.  le regole per le richieste di cambio ATECO retroattivo: la modifica è accolta solo se coerente con la visura camerale (codice primario/prevalente alla CCIAA),
    2.  se la registrazione camerale era già in essere alla data di decorrenza del beneficio e
    3.  se non comporta variazione del settore CSC.

    Vengono infine dettate le regole per il contenzioso:

    1. i ricorsi pendenti vanno definiti in autotutela se il codice ATECO risulta coerente in visura camerale;
    2.  per il contenzioso già definito con reiezione, le nuove istanze possono essere gestite come domande ex novo.

    Istruzioni operative INPS per i conguagli

    I datori di lavoro che non hanno mai esposto il conguaglio devono operare tramite Uniemens su uno dei flussi 2026, valorizzando l'elemento <InfoAggcausaliContrib> con i seguenti codici causale:

    • DESU – Decontribuzione sud arretrata (periodi luglio 2022-dicembre 2024), riportata in DM2013 virtuale con codice L571;
    • GI36 – Esonero under 36, assunzioni/trasformazioni luglio-dicembre 2022 (codice L545);
    • GI48 – Esonero under 36 "rafforzato" 48 mesi, regioni Sud, stesso periodo (codice L547);
    • EG36 – Esonero under 36 ex art. 297/2022, assunzioni 2023 (codice L573);
    • EG48 – Esonero under 36 "rafforzato" 48 mesi, assunzioni 2023, regioni Sud (codice L575).

    Per ciascun mese di arretrato va ripetuta la sezione <InfoAggcausaliContrib>.

     Attenzione alla non cumulabilità: 

    • chi ha già fruito dell'incentivo GECO (legge n. 205/2017) deve restituirlo con causale M472 prima di applicare il nuovo esonero; chi ha fruito della Decontribuzione sud per lo stesso lavoratore per cui chiede l'under 36 deve restituire le quote con causale M543.
    • I datori di lavoro che non hanno mai fruito delle agevolazioni devono presentare istanza tramite il Cassetto Previdenziale, sezione "Altre Agevolazioni", indicando lavoratori, codici fiscali, periodi e importi: l'INPS attribuirà il codice autorizzazione 9D per il periodo gennaio-dicembre 2026.

    Chi invece ha subito il disconoscimento di un conguaglio già esposto deve presentare richiesta nella sezione "Verifica agevolazioni contributive", propedeutica alla predisposizione dei flussi di regolarizzazione. Il credito complessivo va comunque fatto valere entro il 31 dicembre 2026,

    Infine, va  tenuto conto , ai fini del rispetto dei massimali previsti dal Temporary Crisis and Transition Framework, della registrazione nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato

  • Pensioni

    Fondo pensione casalinghe: pagamento solo su PagoPA dal 1 ottobre

    Il “Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari (detto anche Fondo casalinghe).

     consente di accantonare contributi previdenziali alle persone che svolgono lavori di cura della casa e della famiglia  senza retribuzione.(si veda per maggiori dettagli  la circolare INPS 223 2001).

    Tra i requisiti necessari:

    • età tra 18 e 65 anni
    • non  essere titolari di pensione diretta (ok alla pensione di reversibilità)
    • Sono possibili i versamenti contributivi solo per periodi non coperti da altra contribuzione per lavoro dipendente o autonomo.

    La prestazione pensionistica del Fondo Casalinghe è calcolata con il sistema contributivo ( a norma della legge 335/1995) sulla base di specifiche tabelle emanate dal Ministero del lavoro 

    Come iscriversi  al Fondo INPS casalinghe

    Le domande di iscrizione come già previsto dal messaggio n. 21118/2013, vanno presentate esclusivamente in via telematica, previa identificazione con le proprie credenziali

    La nuova piattaforma per le domande è disponibile sul sito internet dell’Istituto www.inps.it, al seguente percorso: “Prestazioni e Servizi” > “Servizi” > “Fondo previdenza casalinghe – Iscrizione (Cittadino)”. Il servizio è disponibile anche per i Patronati.

    Per l’accesso al servizio è richiesta l’autenticazione tramite: 

    •  SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di II livello, oppure
    • CIE (Carta d’Identità Elettronica), oppure
    • CNS (Carta Nazionale dei Servizi)

    Il nuovo servizio consente di  compilare la domanda e sottoscrivere direttamente  le dichiarazioni sostitutive e l’informativa sul trattamento dei dati personali.e  rende disponibile la stampa della ricevuta  di riepilogo dei dati inseriti e con  il codice identificativo della domanda.

    L’iscrizione ha effetto dalla conclusione con esito positivo delle operazioni previste dal servizio online

    Pagamento contributi  Fondo per persone che svolgono lavori di cura 

    II cittadino appena iscritto potrà iniziare a effettuare i versamenti dopo avere ricevuto il provvedimento di accoglimento della richiesta.

    Le procedure informatiche consentono il pagamento attraverso la piattaforma “ PagoPA " nel Portale dei pagamenti è infatti presente una sezione dedicata al Fondo Casalinghe e Casalinghi.

    Il versamento può essere effettuato in qualsiasi momento dell’anno e con importo libero, ( la soglia minima per l’accredito di un mese di contribuzione è di 25,82 euro) tramite bollettino postale o PagoPA.

    Per conoscere l’importo e il numero di contributi (in mesi) che l’INPS accrediterà ogni anno, quindi, è sufficiente dividere la cifra complessiva versata nell’anno di riferimento per 25,82 euro.

    Stop al pagamento con bollettino postale

    Con il messaggio n. 2482 del 24 luglio 2026, l'INPS ha comunicato la chiusura, a decorrere dal 1° ottobre 2026, del conto corrente postale finora utilizzato per il versamento dei contributi al Fondo Casalinghe e Casalinghi tramite bollettino postale. 

    Il canale, già marginale dopo l'introduzione del pagamento PagoPA nel 2022, viene definitivamente dismesso: da tale data i versamenti dovranno avvenire esclusivamente attraverso l'avviso di pagamento PagoPA, generabile dal Portale dei Pagamenti sul sito www.inps.it (percorso: "Portale dei pagamenti" > "Fondo Casalinghe e Casalinghi"), accedendo con Codice Fiscale e Codice Fondo oppure tramite identità digitale (SPID almeno di livello 2, CIE di livello 3, CNS o eIDAS).  Il versamento  resta possibile

      sia online con carta di credito, debito o prepagata, oppure addebito in conto corrente,  che

     presso banche, uffici postali e altri PSP aderenti al circuito PagoPA (anche tramite QR Code o dataMatrix), tramite CBILL (codice interbancario AAQV6) o mediante l'App IO.

    Modalità di pagamento Dettaglio operativo
    Online – Portale dei Pagamenti Carta di credito, carta di debito, carta prepagata o addebito in conto corrente
    Banche, uffici postali e altri PSP Aderenti al circuito pagoPA, tramite codice avviso, QR Code o dataMatrix
    CBILL Presso le banche abilitate, utilizzando il Codice Interbancario "AAQV6"
    App IO Pagamento diretto da smartphone
    Bollettino postale Non più disponibile dal 1° ottobre 2026 (conto corrente postale chiuso)

  • Pensioni

    Magistrati onorari: cumulabilità tra pensione e compensi, le regole

    Con la Circolare n. 79 del 24 luglio 2026, l'INPS – d'intesa con il Ministero del Lavoro – fa chiarezza  sulla cumulabilità tra i trattamenti pensionistici e i compensi percepiti dai magistrati onorari (giudici di pace, giudici onorari di tribunale, vice procuratori onorari e giudici onorari aggregati). 

    La disciplina cambia in base a due variabili: lo status del magistrato (confermato o non confermato) e, per i confermati, l'eventuale opzione per il regime di esclusività delle funzioni onorarie.

    Quali sono le norme in vigore

    La materia nasce dalla riforma della magistratura onoraria (D.Lgs. 116/2017), che ha abrogato le vecchie norme sulle indennità dei giudici di pace e dei magistrati onorari, sostituendole con l'art. 29, poi modificato dalla L. 51/2025.

    Quest'ultima ha introdotto anche gli articoli 31-bis e 31-ter, che disciplinano il compenso rispettivamente dei confermati "esclusivisti" e "non esclusivisti", qualificandolo come base imponibile previdenziale. 

    Va ricordato anche l'art. 15-bis del D.L. 75/2023, che ha introdotto una disciplina fiscale e previdenziale speciale per rispondere ai rilievi della Commissione Europea sul riconoscimento dello status di lavoratori a questa categoria.

    Le novità INPS sulla comulabilità

    Il punto centrale della circolare è la distinzione operativa tra categorie ai fini della cumulabilita tra previdenza e compensi, riassunta nella tabella seguente:

    Categoria Gestione previdenziale Natura del compenso Regime di cumulo con la pensione
    Magistrato confermato con opzione esclusività FPLD (AGO) Reddito da lavoro dipendente Regime generale di cumulabilità (salvo le eccezioni del par. 4)
    Magistrato confermato senza opzione esclusività Gestione separata o Cassa forense Reddito da lavoro autonomo Regime generale di cumulabilità (salvo le eccezioni del par. 4)
    Non confermato Indennità, non reddito da lavoro Sempre cumulabile: non rileva ai fini dell'incumulabilità
    In regime transitorio (pre-conferma) Indennità non retributiva (giurisprudenza costante) Cumulabilità generale fino alla conferma

    Per i magistrati confermati, quindi, il compenso costituisce reddito da lavoro a tutti gli effetti (dipendente per gli esclusivisti, autonomo per i non esclusivisti), con conseguente applicazione delle regole ordinarie di cumulo.

     Per i non confermati, invece, l'indennità resta estranea alla nozione di reddito da lavoro e non incide mai sul diritto a percepire la pensione per intero.

    Le istruzioni operative: obbligo di comunicazione

    Restano ferme, per tutte le categorie con compenso qualificato come reddito da lavoro, le ipotesi di incumulabilità già note: 

    • pensioni di invalidità (dipendenti, autonomi e Gestione pubblica)
    •  pensione di privilegio, pensione anticipata per lavoratori precoci, 
    • pensione quota 100, pensione anticipata a 64 anni con 38 di contributi, 
    • pensione anticipata flessibile e pensione di inabilità (incompatibile in assoluto con redditi da lavoro).

    Per il periodo transitorio, prima della conferma in servizio , vale invece il principio generale di cumulabilità, non essendo mai stato previsto un espresso divieto dalla normativa previgente; fa eccezione la pensione ai superstiti, per cui restano applicabili i limiti reddituali della Tabella F (L. 335/1995), calcolati sui redditi assoggettabili a IRPEF.

    Sul piano pratico, l'INPS impone ai magistrati onorari titolari di pensione un obbligo dichiarativo tempestivo verso le sedi territoriali: comunicare la conferma o meno dell'incarico, l'eventuale opzione per l'esclusività e le date di inizio e cessazione. 

    Su questa base le Strutture territoriali verificheranno la categoria e applicheranno il regime corretto.

    Scarica la circolare 79 2026 sulla previdenza dei magistrati onorari

    Circolare INPS 79 2026

    Soglie reddituali 2026 tabella F (Pensione ai superstiti)

    Fascia di reddito personale del superstite Soglia annua 2026 Riduzione della pensione ai superstiti
    Fino a 3 volte il trattamento minimo Fino a € 23.862,15 Nessuna riduzione (pensione intera)
    Da 3 a 4 volte il trattamento minimo Da € 23.862,16 a € 31.816,20 -25%
    Da 4 a 5 volte il trattamento minimo Da € 31.816,21 a € 39.770,25 -40%
    Oltre 5 volte il trattamento minimo Oltre € 39.770,25 -50%

    ATTENZIONE :

     Le riduzioni si applicano solo al coniuge superstite, mai ai figli/orfani, che percepiscono sempre la quota piena secondo le percentuali di legge (60% coniuge solo, 80% con un figlio, 100% con due o più figli; 70%-80%-100% per orfani)

    . Le riduzioni non si applicano mai se nel nucleo familiare sono presenti figli minori, studenti o inabili al lavoro: in questi casi la pensione ai superstiti resta piena a prescindere dal reddito. 

    La Corte Costituzionale (sentenza n. 162/2022) ha stabilito che la riduzione applicata non può in nessun caso superare l'importo del reddito aggiuntivo percepito (c.d. "clausola di salvaguardia"). 

    Ai fini del calcolo rilevano tutti i redditi assoggettabili a IRPEF (lavoro dipendente, autonomo, altre pensioni), esclusi TFR, casa di abitazione e arretrati a tassazione separata.