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Fermo Pesca 2025 domande dal 21 maggio al 30 giugno 2026
Il Decreto interministeriale n. 1603 del 19 maggio 2026 ha definito le regole per l' indennità giornaliera onnicomprensiva fino a un importo massimo di 30 euro, in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio, prevista come di consueto dalla legge di bilancio .
Le imprese potranno presentare, a decorrere dal 21 maggio le una singola istanza per ciascuna unità di pesca presente in azienda, esclusivamente tramite il nuovo portale Fermo Pesca (servizi.lavoro .gov), non essendo ammesse altre modalità di presentazione.
La scadenza è fissata al 30 giugno 2026.
Ricordiamo di seguito le istruzioni.
Quando spetta l’indennità per fermo pesca
L’indennità giornaliera spetta, inclusi i sabati (considerati lavorativi), ai lavoratori marittimi imbarcati su unità da pesca soggette a provvedimenti di fermo obbligatorio nel corso del 2025.
Fermo obbligatorio
I provvedimenti possono essere nazionali o locali e devono riguardare:
- Pesca a strascico, sia per misure tecniche che per periodi di arresto temporaneo.
- Pesca dei piccoli pelagici (come alici e sardine) nel Mar Mediterraneo e nel Mare Adriatico.
- Pesca dei molluschi bivalvi.
- Pesca del pesce spada e del pesce alalunga nel Mediterraneo.
Rientrano anche le giornate di interruzione aggiuntiva o successive all’arresto obbligatorio previste dalla normativa vigente, anche se avvenute prima dell’entrata in vigore del DM n. 274862/2024.
Fermo non obbligatorio
L’indennità è riconosciuta anche in caso di fermo non obbligatorio, ma solo se l’imbarcazione è rimasta completamente all’ormeggio. Le cause ammesse includono:
- Provvedimenti locali per motivi di sicurezza, come l’insabbiamento del porto.
- Fermi aggiuntivi volontari, proposti da consorzi di gestione della pesca rappresentativi di almeno il 70% delle imprese dell’area.
- Malattia del comandante o di membri indispensabili dell’equipaggio.
- Misure nazionali o UE per specie specifiche.
- Allerte meteomarine ufficiali emesse da Aeronautica Militare o Protezione Civile.
A chi spetta (e a chi no ) l’indennità
Il beneficio è limitato ai lavoratori subordinati imbarcati su unità da pesca marittima. Sono compresi tra i beneficiari:
- I dipendenti delle imprese del settore;
- I soci lavoratori delle cooperative di piccola pesca.
Non hanno invece diritto all’indennità:
- Gli armatori e proprietari-armatori imbarcati sulla propria nave, se non esiste un contratto di lavoro subordinato.
- I titolari di imprese individuali, in quanto lavoratori autonomi.
- I soci di società armatrici, salvo che presentino un’autocertificazione che dimostri l’esistenza di un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato.
Come presentare la domanda: la nuova piattaforma “Fermo Pesca”
Dal 2025 le domande si presentano solo online, tramite la nuova piattaforma “Fermo Pesca”, accessibile dal portale Cliclavoro con autenticazione tramite SPID o CIE o CNS.
Il sistema è stato aggiornato per semplificare le procedure e prevede l’elaborazione automatica di due file fondamentali:
1. Scheda 9: generata e precompilata dal sistema, da completare con:
- Causali e date del fermo (obbligatorio e non);
- Numero di giorni lavorativi di fermo per ogni motivazione;
- Elenco dei marittimi imbarcati (con codice fiscale, nome, giorni di fermo).
- La Scheda 9 deve essere vistata dall’Autorità marittima e allegata all’istanza online.
2 .File IBAN: da compilare per ogni lavoratore richiedente l’indennità, allegando anche copia del documento d’identità e, se richiesto, certificazione dell’IBAN da parte della banca.
Le operazioni necessarie per l'utilizzo dell’applicativo Fermo Pesca sono descritte nel Manuale Utente disponibile nel portale “cliclavoro” – sezione "Fermo Pesca” – dal momento dell’apertura dello stesso.
Scarica il Manuale Utente
Scarica qui il manuale utente ufficiale del Ministero per l'invio delle domande
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Contributi INPGI 2026: scadenze versamento minimi
Con la circolare 3 del 3 .2.2026 INPGI ha comunicato che a seguito della definizione dell’indice di variazione dei prezz nella misura del + 1,4%, si è proceduto all’adeguamento dei contributi minimi (soggettivo, integrativo e maternità) per l’anno 2026, come segue
Tipo contributo Contributo minimo ordinario Contributo minimo ridotto (giornalisti con meno di 5 anni di anzianità professionale) Contributo minimo ridotto (giornalisti titolari di trattamento pensionistico diretto) Reddito minimo di riferimento 2.543,87 <td data-label="Ridotto (1.271,94
1.271,94 Contributo Soggettivo (12%) 305,26 <td data-label="Ridotto (152,63
152,63 Contributo Integrativo (4%) 101,75 <td data-label="Ridotto (50,88
101,75 Contributo di maternità 23,70 <td data-label="Ridotto (23,70
23,70 Totale contributo minimo 2026 430,71 <td data-label="Ridotto (227,21
278,08 Con la circolare 4 dell'8 maggio l'istituto ricorda la scadenza ultima del versamento fissata al 31 luglio e fornisce le istruzioni per l'eventuale pagamento anticipato in 3 rate con scadenza:
- 31 maggio
- 30 giugno e
- 31 luglio 2026
Modalità operative
Per il versamento dei contributi dei giornalisti autonomi a INPGI si deve utilizzare il Modello F24/Accise (reperibile sul sito dell'INPGI e su quello dell'Agenzia delle Entrate), sul quale si indicherà:
- Ente P,
- codice identificativo 22222
- e nei campi mese/anno di riferimento 01/2025.
Il modello deve obbligatoriamente essere intestato al giornalista interessato.
In alternativa, potrà essere effettuato un bonifico bancario sul conto IBAN: IT60D0503411701000000002907, avendo cura di indicare nella causale:
- “SU (per i versamenti in unica soluzione) oppure
- S1 (per la prima rata del 31 ottobre e S2 e S3 per le rate successive con scadenza 31 novembre e 31 dicembre)
seguiti da 2024 e dal codice fiscale e/o matricola INPGI dell’iscritto cui si riferiscono i versamenti.
Per maggiori chiarimenti in merito alla corretta compilazione del Modello può consultare l'apposita sezione del sito dell'Istituto – "Giornalista Lavoratore autonomo – liberi professionisti – contribuzioni – modalità di pagamento contributi e scadenze" .
I contributi minimi dei giornalisti: rateazione
Il contributi minimi ordinari ( soggetti possono essere versati in tre rate come segue:
- 1^ rata 31 maggio 2026 143,57
- 2^ rata 30 giugno 2026 143,57
- 3^ rata 31 luglio 2026 143,57
Non sono tenuti al versamento del contributo minimo i giornalisti che nel 2025 svolgevano l'attività esclusivamente nell'ambito di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa. Infatti, per questi ultimi, gli adempimenti contributivi sono interamente a carico del committente. In tal caso, tuttavia, l'interessato deve necessariamente comunicare (Dichiarazione di attività) all'INPGI le modalità con cui svolge la professione.
Va ricordato che i giornalisti iscritti all'INPGI che – alla data del 31/07/2024 – non abbiano svolto alcuna forma di attività giornalistica autonoma e che entro la fine dell'anno 2024 presumono di non svolgere alcuna attività giornalistica, sono esentati dal versamento del contributo minimo, previa Comunicazione Cessazione Attività. Questi ultimi, se interessati ad ottenere la copertura contributiva nell'anno 2024 – pur in assenza di svolgimento di prestazioni professionali – possono eseguire ugualmente il versamento dei contributi minimi.
Coloro i quali non provvederanno a versare il contributo minimo nei termini previsti, in fase di invio di comunicazione reddituale per l'anno 2024 (da effettuarsi in via telematica entro il 30 settembre 2025), in alternativa alla sospensione annuale, potranno scegliere di versare comunque il contributo minimo e procedere al pagamento dello stesso entro i termini previsti per la contribuzione a saldo, con le relative maggiorazioni.
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Pesca a strascico 2026: nuove graduatorie contributi FEAMPA GSA 19
Con i decreti direttoriali n. 155928 e n. 155931 del 1° aprile 2026, relativi al decreto direttoriale n. 319453 del 17 luglio 2024 dell Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) , recante l'individuazione delle risorse e dei criteri per l'erogazione degli aiuti alle imprese di pesca che effettuano l'arresto definitivo dell'attivita' di pesca, sono state approvate le sub graduatorie relative alla GSA 19 , con il sistema di pesca strascico per lunghezza compresa tra 18-24 e 24-40.
Si ricorda che la zona GSA 19 corrisponde alle acque del Mar Ionio Occidentale, che comprendono i compartimenti marittimi lungo le coste della Puglia ionica e della Calabria ionica.
A marzo scorso il Ministero aveva approvato due decreti direttoriali con le sub-graduatorie relative alla GSA 16 (Stretto di Sicilia) per il sistema di pesca a strascico a marzo 2026.
I provvedimenti rientrano nell’attuazione del Programma nazionale FEAMPA 2021-2027 e riguardano l’erogazione di contributi destinati alle imprese di pesca che scelgono l’arresto definitivo dell’attività, mediante disarmo delle unità navali.
Si ricorda che l’obiettivo degli interventi è ridurre la capacità di pesca nei segmenti di flotta individuati come non in equilibrio con le risorse disponibili, nel rispetto delle politiche europee di gestione sostenibile degli stock ittici. I contributi sono concessi nell’ambito della Priorità 1 – Obiettivo specifico 1.3 del FEAMPA, dedicato al riequilibrio tra capacità di pesca e possibilità di cattura.
Le norme in materia di pesca a strascico
I decreti di approvazione delle graduatorie si collocano nel quadro della normativa europea e nazionale che disciplina la gestione della flotta peschereccia e l’utilizzo dei fondi strutturali destinati alla pesca.
Il riferimento principale è il Regolamento (UE) 2021/1139, che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura (FEAMPA). In particolare, l’articolo 20 del regolamento consente agli Stati membri di concedere sostegni finanziari per l’arresto definitivo delle attività di pesca, finalizzati alla riduzione della capacità della flotta quando si registrano squilibri tra capacità e possibilità di pesca.
Il programma operativo italiano FEAMPA 2021-2027, adottato con decisione della Commissione europea nel novembre 2022, individua le modalità di attuazione delle misure di sostegno e le relative procedure di selezione delle operazioni.
In attuazione di tali disposizioni, il decreto direttoriale n. 319453 del 17 luglio 2024 ha definito:
- le risorse finanziarie disponibili;
- i criteri di ammissibilità e selezione delle domande;
- le modalità di istruttoria e di formazione delle graduatorie.
Lo stesso decreto stabilisce che le graduatorie siano articolate in sub-graduatorie per area di pesca (GSA), classe di lunghezza delle imbarcazioni e sistema di pesca, sulla base del piano di demolizione della flotta.
Condizioni per l’erogazione del contributo
L’erogazione del sostegno economico è subordinata al rispetto degli obblighi previsti dall’articolo 10 del decreto direttoriale 319453/2024, che disciplina gli adempimenti a carico dei beneficiari.
In particolare:
- l’impresa deve procedere all’arresto definitivo dell’attività di pesca;
- deve essere rispettata la normativa comunitaria e nazionale sulla capacità della flotta;
- devono essere superati positivamente i controlli di primo livello effettuati dall’amministrazione competente.
Solo dopo tali verifiche potrà essere disposto il pagamento del contributo FEAMPA.
Possibilità di ricorso
I decreti prevedono inoltre la possibilità di tutela giurisdizionale per i soggetti interessati. In particolare:
- è possibile presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica del provvedimento;
- in alternativa, è possibile proporre ricorso al TAR entro 60 giorni.
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CCNL Federculture 2026: aumenti, nuovi livelli e welfare
È stato sottoscritto il 30 aprile 2026 il rinnovo del CCNL Federculture per i dipendenti delle imprese dei servizi della cultura, del turismo, dello sport e del tempo libero. L’intesa è stata firmata dalla Commissione Trattante di Federculture insieme alle organizzazioni sindacali Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl e Uil Pa, completando il percorso avviato con l’accordo preliminare del 4 marzo 2026.
Il rinnovo contrattuale copre integralmente il triennio 2022-2024 e introduce importanti modifiche sia sul piano normativo sia su quello economico. Tra gli aspetti più rilevanti figurano la nuova classificazione del personale, il riordino delle regole sui contratti flessibili e sull’apprendistato, il rafforzamento della tutela sanitaria integrativa e gli incrementi retributivi con riconoscimento degli arretrati.
Dal punto di vista della decorrenza, il contratto conferma la validità normativa dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024, ma prevede specifiche date di applicazione per alcune novità. In particolare, il nuovo sistema di classificazione entrerà in vigore dal 1° luglio 2026 e sarà applicato sia ai nuovi assunti sia ai lavoratori già in forza al 30 giugno 2026, mediante un sistema di raccordo tra vecchi e nuovi livelli.
Il contratto prevede inoltre il rinnovo automatico annuale in assenza di disdetta scritta comunicata almeno tre mesi prima della scadenza naturale
Novità contrattuali
Tra le innovazioni di maggiore rilievo del rinnovo Federculture spicca il nuovo sistema di classificazione del personale, completamente ridisegnato per semplificare l’inquadramento professionale e renderlo più coerente con le nuove figure presenti nel settore culturale e turistico.
Le precedenti “fasce” vengono sostituite da tre “Aree” professionali, articolate in livelli retributivi differenti. La riforma punta a valorizzare competenze tecniche, autonomia operativa e responsabilità organizzative. Nel nuovo impianto trovano spazio anche numerose professionalità digitali e innovative, come ICT Project Analyst, Social Media Manager, Systems Administrator e Graphic Designer & Video Editor.
Per i dipendenti già in forza al 30 giugno 2026 è previsto un reinquadramento automatico secondo le tabelle di raccordo allegate al contratto, con salvaguardia economica tramite la cosiddetta “SCR” (Specifica componente della retribuzione), elemento non riassorbibile utile a tutti gli effetti contrattuali e previdenziali.
Importanti novità riguardano anche la disciplina dell’assunzione e degli obblighi informativi. L’articolo 14 del CCNL recepisce infatti le disposizioni del D.Lgs. 104/2022 (“Decreto Trasparenza”), ampliando le informazioni che il datore di lavoro deve fornire al lavoratore nella lettera di assunzione, tra cui : durata del periodo di prova, modalità dell’orario di lavoro, procedure di preavviso, elementi della retribuzione e indicazione dei contratti collettivi applicati.
Riformulata anche la disciplina del contratto a tempo determinato per attività culturali temporanee e stagionali. Il nuovo articolo 18 amplia la nozione di stagionalità includendo eventi culturali, mostre, spettacoli, manifestazioni e picchi di attività turistica. La definizione consente alle aziende di utilizzare il contratto a termine con maggiore flessibilità, beneficiando delle deroghe previste dal D.Lgs. 81/2015 in materia di causali e limiti di durata.
Sul fronte dell’apprendistato, il rinnovo aggiorna la disciplina alle modifiche normative introdotte dalla Legge 203/2024. Vengono ridefinite durata, percorsi formativi e percentuali retributive, stabilendo che gli apprendisti percepiranno il 90% della retribuzione prevista per i primi due anni e il 100% dal terzo anno.
Particolare attenzione viene inoltre dedicata alla formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il nuovo articolo 32 bis chiarisce che la formazione obbligatoria deve essere gratuita, considerata orario di lavoro e svolta, ove possibile, durante l’orario ordinario.
Infine, il rinnovo rafforza le tutele nei cambi di appalto, prevedendo la continuità occupazionale nei servizi culturali ad alta intensità di manodopera e introducendo specifiche garanzie nei subentri tra imprese.
Novità retributive e welfare: le tabelle degli aumenti
Sul piano economico, il rinnovo del CCNL Federculture prevede un aumento complessivo del 7,5% dei minimi tabellari rispetto ai valori in vigore al 1° dicembre 2021. L’incremento decorre dal 1° dicembre 2024 e determina aumenti significativi per tutti i livelli di inquadramento.
Per il II livello della II fascia, ad esempio, l’incremento mensile è pari a 131,76 euro lordi.
Oltre agli aumenti tabellari, il contratto riconosce anche arretrati economici per il periodo gennaio 2022 – novembre 2024.
Per il II livello della II fascia l’importo complessivo è pari a 1.850 euro lordi, riparametrato sugli altri livelli contrattuali. Di seguito una sintesi dei principali aumenti retributivi previsti dal rinnovo.
Livello Retribuzione fino al 30.11.2024 Aumento mensile Nuovo minimo dal 1.12.2024 I Fascia Livello I € 1.446,38 € 108,47 € 1.554,85 I Fascia Livello III € 1.524,34 € 114,31 € 1.638,65 II Fascia Livello II € 1.756,96 € 131,76 € 1.888,72 II Fascia Livello III € 1.806,43 € 135,47 € 1.941,90 III Fascia Livello II € 1.973,39 € 147,99 € 2.121,38 III Fascia Livello IV € 2.270,01 € 170,23 € 2.440,24 Quadri Q1 € 2.516,63 € 188,73 € 2.705,36 Quadri Q2 € 2.969,77 € 222,71 € 3.192,48 Dal 1° luglio 2026 entreranno inoltre in vigore i nuovi minimi retributivi collegati alla nuova classificazione per Aree.
Nuova Area/Livello Retribuzione mensile Retribuzione oraria I Area Livello A € 1.554,85 € 9,60 I Area Livello B € 1.638,65 € 10,12 II Area Livello A € 1.814,61 € 11,20 II Area Livello B € 1.888,72 € 11,66 III Area Livello A € 2.013,47 € 12,43 III Area Livello B € 2.121,38 € 13,10 III Area Livello C € 2.440,24 € 15,06 III Area Livello D € 2.619,92 € 16,17 Un altro intervento significativo riguarda la sanità integrativa.
Dal 4 marzo 2026 le aziende dovranno versare 28,34 euro mensili per ciascun lavoratore a un fondo sanitario integrativo, raddoppiando di fatto il precedente contributo pari a 14,17 euro. Il nuovo piano sanitario prevede coperture molto ampie: ricoveri, diagnostica avanzata, cure odontoiatriche, fisioterapia, prevenzione, supporto psicologico, monitoraggio delle patologie croniche e prestazioni per la non autosufficienza.
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Decreto Fiscale: agevolazioni fiscali America’s Cup a società e dipendenti
Nel testo del decreto fiscale in corso di conversione in legge sono stati inseriti dal Senato emendamenti che prvedono due agevolazioni fiscali speciali per favorire lo svolgimento della 38ª America's Cup. La manifestazione avrà sede principale a Napoli nel 2027, ma inizia già a Cagliari dal 21 al 24 maggio 2026 con la prima Regata Preliminare Louis Vuitton.
Ecco i dettagli sugli sconti fiscali.
Vedi anche Nuovo decreto fiscale 2026 tutte le modifiche in Senato
America’s Cup : Esenzione fiscale Società ( IRES- IRAP)
La norma riguarda le persone giuridiche (società, enti) con sede legale in Italia, costituite nel 2026 dall'ente organizzatore o dai team partecipanti alla competizione, oppure le stabili organizzazioni di società ester aperte in Italia nel 2026 per l'evento.
Questi enti sono completamente esentati da:
- IRES (Imposta sul Reddito delle Società)
- IRAP (Imposta Regionale sulle Attività Produttive)
dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2027.
Condizione fondamentale: le attività devono essere direttamente ed esclusivamente collegate alla partecipazione all'evento.
ATTENZIONE Non vale per attività commerciali generiche, anche se svolte dalla stessa società.
Benefici fiscali ai lavoratori
La norma prevede agevolazioni per due categorie di soggetti:
1. Lavoratori non residenti in Italia (che non si trasferiscono)
I redditi da lavoro dipendente, assimilato o autonomo percepiti nel 2026-2027 per prestazioni rese all'organizzatore o ai team non concorrono al reddito imponibile IRPEF: in pratica sono totalmente esenti da tassazione italiana. Non si applicano nemmeno ritenute d'acconto o imposte sostitutive.
2. Lavoratori che si trasferiscono in Italia e diventano residenti fiscali
Per chi si sposta fisicamente in Italia e acquisisce la residenza fiscale nel paese, il beneficio è parziale: solo il 35% del reddito percepito nel 2026-2027 concorre alla formazione del reddito complessivo. In pratica, il 65% è escluso dalla tassazione IRPEF.
I benefici di questo comma 4-decies non si possono sommare ad altri regimi agevolati già esistenti, come:
- regime degli impatriati (D.Lgs. 209/2023)
- agevolazioni per ricercatori e docenti rientrati in Italia (D.L. 78/2010)
- regime dei neo-residenti facoltosi con imposta sostitutiva forfettaria (art. 24-bis TUIR)
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Denuncia molestie e viene trasferita: cosa dice la Cassazione
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 11945 del 30 aprile 2026, si occupa della modalità di tutela della lavoratrice che denuncia molestie sul luogo di lavoro e degli obblighi del datore previsti dall’art. 2087 del codice civile. Il caso affronta un tema particolarmente delicato la gestione delle segnalazioni di molestie sessuali e le misure organizzative adottate dall’impresa per proteggere il dipendente coinvolto.
La vicenda trae origine dal ricorso di una dipendente di Poste Italiane che lamentava di avere subito molestie e pressioni da parte di un collega sindacalista e di essere stata successivamente trasferita in una sede molto distante dal luogo di residenza, a seguito della sua denuncia dei fatti.
In primo grado il Tribunale aveva riconosciuto la responsabilità datoriale, dichiarando illegittimo il trasferimento e condannando la società al risarcimento del danno biologico e morale. La Corte d’Appello aveva invece ribaltato integralmente la decisione, escludendo la responsabilità dell’azienda e ritenendo corrette le misure adottate.
La lavoratrice ha quindi proposto ricorso in Cassazione sostenendo, tra l’altro, che la società non avesse adeguatamente contrastato le molestie denunciate e che il trasferimento costituisse una misura discriminatoria collegata alla denuncia stessa. Vediamo i dettagli e le motivazioni della Corte.
Il caso: trasferimento richiesto dalla lavoratrice
Secondo quanto ricostruito negli atti, la dipendente aveva denunciato comportamenti molesti e insistenti da parte di un collega, chiedendo contestualmente di essere trasferita in una sede diversa per allontanarsi dalla situazione di disagio. Dopo la segnalazione, l’azienda aveva disposto il trasferimento presso una sede esterna alla provincia nella quale operava il collega indicato come autore delle molestie.
La lavoratrice sosteneva che tale scelta fosse illegittima perché comportava un forte aggravio personale e lavorativo, anche in considerazione delle condizioni psicologiche denunciate. Nel ricorso veniva inoltre richiamato il divieto di discriminazione previsto dall’art. 26 del D.Lgs. n. 198/2006, ritenendo che il trasferimento rappresentasse una conseguenza sfavorevole della denuncia presentata.
La Corte territoriale, tuttavia, aveva evidenziato che l’azienda si era attivata immediatamente dopo avere ricevuto la segnalazione formale, adottando iniziative dirette a evitare ulteriori contatti tra i due dipendenti. In particolare, erano state avviate verifiche interne e un procedimento disciplinare nei confronti del collega accusato delle molestie, anche se poi giudicate irrilevanti dal Tribunale.
I giudici di merito avevano inoltre rilevato che la lavoratrice stessa aveva chiesto di essere assegnata ad altra sede e che la destinazione individuata risultava compatibile con le prescrizioni mediche relative alle mansioni svolte. Successivamente, la società aveva anche disposto assegnazioni temporanee più vicine al luogo di residenza della dipendente.
Secondo la Cassazione, tali circostanze dimostrano che il datore di lavoro aveva adottato misure concrete e tempestive per tutelare l’integrità psicofisica della lavoratrice, adempiendo agli obblighi di protezione previsti dalla normativa civilistica
La decisione della Cassazione e le motivazioni
Nel rigettare il ricorso, la Suprema Corte ha chiarito che il trasferimento disposto non poteva essere considerato discriminatorio né ritorsivo.
I giudici hanno infatti osservato che il trasferimento era stato richiesto dalla stessa lavoratrice contestualmente alla denuncia delle molestie e che la sede individuata rappresentava l’unica soluzione organizzativa compatibile con le esigenze operative e sanitarie emerse nel caso concreto.
La Cassazione ha inoltre escluso che potesse configurarsi una violazione dell’art. 26 del Codice delle pari opportunità, evidenziando che la disciplina invocata dalla ricorrente non era integralmente applicabile ratione temporis ai fatti di causa, avvenuti nel 2011.
Particolarmente rilevante è il passaggio in cui la Corte conferma che l’obbligo datoriale di tutela non implica necessariamente il trasferimento immediato del dipendente accusato di molestie. Secondo i giudici, il datore deve prima svolgere adeguate verifiche interne e adottare misure proporzionate alla situazione concreta. Nel caso specifico, l’azienda aveva avviato tempestivamente accertamenti disciplinari e adottato soluzioni organizzative ritenute idonee a evitare ulteriori contatti tra i lavoratori coinvolti.
La Suprema Corte ha inoltre dichiarato inammissibili diverse censure della ricorrente per carenze processuali, rilevando il mancato rispetto degli oneri di specificità previsti dal codice di procedura civile. Restano quindi ferme le conclusioni della Corte d’Appello, secondo cui non era stata dimostrata una responsabilità datoriale tale da giustificare il risarcimento richiesto.
- L’ordinanza conferma quindi che, in presenza di denunce per molestie sul lavoro, il giudizio sulla legittimità delle misure adottate dal datore deve essere valutato alla luce della tempestività dell’intervento,
- della concreta organizzazione aziendale e
- della finalità di tutela perseguita.
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Bando ISI INAIL 2025: guida, casi pratici e tutorial
L' Avviso pubblico ISI INAIL 2025 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 18 dicembre 2025. come da comunicazione sul sito INAIL la piattaforma per la compilazione e registrazione delle domande è stata aperta il 13 aprile con termine fissato alle ORE 18.00 del 28 maggio prossimo.
Come di consueto i Il bando consente alle aziende di accedere a contributi a fondo perduto per la realizzazione di interventi finalizzati alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, con uno stanziamento record di 600 milioni di euro
Nel presente articolo una prima lettura operativa del Bando ISI INAIL 2025, con particolare attenzione alle opportunità offerte e agli adempimenti necessari per presentare correttamente la domanda di finanziamento.
Si segnala che INAIL ha messo a disposizione nuovi strumenti operativi ( 3 nuovi video tutorial , esempi di casi precedenti ) per la predisposizione dei progetti e la presentazione delle domande telematiche sul portale INAIL.
Il 15 maggio sono state pubblicate anche le Regole Tecniche e il Manuale Utente
Beneficiari e assi di finanziamento
Come di consueto i beneficiari del bando sono:
- Imprese di tutte le dimensioni, incluse quelle individuali, con sede legale o operativa sul territorio nazionale e regolarmente iscritte alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (CCIAA).
- Enti del Terzo Settore, limitatamente ad alcune specifiche tipologie di intervento (ad esempio per la riduzione del rischio da movimentazione manuale delle persone).
Il finanziamento è attribuito a fondo perduto e viene calcolato sulle spese ritenute ammissibili al netto dell’IVA. Le percentuali variano a seconda dell’asse di finanziamento prescelto:
Sono finanziabili le seguenti tipologie di progetto principale suddivise in 5 Assi di finanziamento:
- progetti per la riduzione dei rischi tecnopatici (di cui all’allegato 1.1) – Asse di finanziamento e progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale (di cui all’allegato 1.2) – Asse di finanziamento 1;
- progetti per la riduzione dei rischi infortunistici (di cui all’allegato 2) – Asse di finanziamento 2;
- progetti di bonifica da materiali contenenti amianto (di cui all’allegato 3) – Asse di finanziamento 3;
- progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività (di cui all’allegato 4) – Asse di finanziamento 4;
- progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli (di cui all’allegato 5) – Asse di finanziamento 5.
Per gli Assi di finanziamento 1.1, 2, 3 e 4, le imprese hanno la facoltà di affiancare al progetto principale un intervento aggiuntivo, selezionabile tra quelli espressamente previsti, per ciascun Asse, nella sezione «interventi aggiuntivi».
Il massimale finanziabile per ciascun progetto è compreso tra un minimo di 5.000 euro e un massimo di 130.000 euro; non è previsto un limite minimo per i progetti di adozione di modelli organizzativi (Asse 1.2).
Tutte le tipologie di interventi ammessi
Asse Tipologie di intervento principali Interventi aggiuntivi Asse 1.1 Riduzione del rischio chimico
Riduzione del rischio rumore mediante la sostituzione di macchine
Riduzione del rischio da vibrazioni meccaniche
Riduzione del rischio da movimentazione manuale di persone
Riduzione del rischio da movimentazione manuale dei carichi mediante interventi di automazione
Riduzione del rischio emergenza nel settore della pesca
Riduzione del rischio da movimentazione manuale dei carichi nel settore della pescaAdozione di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro certificato UNI EN ISO 45001:2023 da Organismi di certificazione accreditati Asse 1.2 Adozione di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro certificato UNI EN ISO 45001:2023
Adozione di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro di settore previsto da accordi INAIL-Parti Sociali
Adozione di un modello organizzativo e gestionale ex art. 30 D.Lgs. 81/2008 asseverato
Adozione di un modello organizzativo e gestionale ex art. 30 D.Lgs. 81/2008 secondo procedure semplificate (D.M. 13/2/2014), non asseveratoPer questo Asse non sono previsti interventi aggiuntivi Asse 2 Riduzione del rischio di caduta dall’alto mediante installazione di ancoraggi fissati permanentemente
Riduzione del rischio infortunistico mediante la sostituzione di trattori agricoli o forestali e di macchine obsolete
Riduzione del rischio da lavorazioni in spazi ambienti confinati e/o sospetti di inquinamentoAdozione di sistemi di prevenzione e protezione basati sull’utilizzo di DPI intelligenti
Acquisto di moduli prefabbricati per la protezione dei lavoratori dai rischi meteoroclimaticiAsse 3 Rimozione di coperture in materiali contenenti amianto e loro rifacimento
Rimozione di coperture e controsoffitti in materiali contenenti amianto e rifacimento delle copertureRimozione di coperture in materiali contenenti amianto e loro rifacimento
Rimozione di coperture e controsoffitti in materiali contenenti amianto e rifacimento delle copertureAsse 4 Riduzione del rischio infortunistico mediante la sostituzione di macchine
Riduzione del rischio infortunistico mediante la sostituzione di apparecchi elettrici
Riduzione del rischio da polveri di legnoCertificazione del sistema di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro UNI EN ISO 45001:2023 rilasciata da Organismi di certificazione accreditati Asse 5 Misure:
Adozione di soluzioni innovative per il miglioramento del rendimento e della sostenibilità globale dell’azienda agricola
Adozione di soluzioni innovative per l’abbattimento delle emissioni inquinantiFattori di rischio:
Infortuni causati da trattori agricoli o forestali o da macchine agricole e forestali obsolete
Rumore
Operazioni manualiPer questo Asse non sono previsti interventi aggiuntivi Presentazione domande e documenti richiesti
La partecipazione al Bando ISI 2025 richiede una serie di passaggi formali e operativi, che devono essere rigorosamente rispettati per garantire l’ammissione al finanziamento.
La domanda di finanziamento deve essere compilata esclusivamente online attraverso la procedura informatica disponibile nella sezione “Accedi ai servizi online” del portale INAIL. La compilazione può essere eseguita in più fasi, con possibilità di simulare e verificare i dati prima dell’invio definitivo.
Una volta completata la compilazione, la domanda richiede una conferma formale con il caricamento della documentazione giustificativa prevista dall’Avviso pubblico e dagli allegati regionali/provinciali.
Tempistiche
Le finestre temporali per la compilazione e l’invio delle domande saranno pubblicate periodicamente nel calendario delle scadenze sul sito INAIL e negli avvisi regionali/provinciali dedicati.
Documentazione richiesta
La documentazione da presentare comprende tipicamente:
- Moduli di domanda (specifici per ciascun asse).
- Preventivi e schede tecniche relativi agli interventi previsti.
- Certificazioni e attestazioni (es. modelli organizzativi, attestazioni tecniche).
- Documentazione fiscale relativa alle spese sostenute.