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Contributi Artigiani e commercianti: simulatore INPS per il calcolo
Dal mese di luglio 2026 l'INPS mette a disposizione un nuovo strumento online per chi vuole capire in anticipo quanto dovrà pagare di contributi previdenziali per una nuova attività artigianale o commerciale .L'istituto ne ha dato avviso con il messaggio 2254 del 3 luglio 2026.
Il nuovo strumento si chiama "Simulatore Calcolo Contributi Artigiani e Commercianti" ed è pensato per aiutare chi sta valutando di aprire un'attività da artigiano o da commerciante a farsi un'idea chiara dei costi contributivi prima ancora di iscriversi.
Simulatore contributi INPS : si accede senza SPID – Come funziona
Il servizio è molto semplice da usare: si trova sul sito dell'INPS, nella sezione dedicata a "Imprese e Liberi Professionisti", ed è accessibile a tutti senza bisogno di credenziali o login. Basta inserire alcuni dati in modo anonimo (il reddito previsto e i mesi di attività) e il sistema calcola una stima dei contributi dovuti.
Il simulatore copre sia la Gestione artigiani che quella dei commercianti, e tiene conto anche di situazioni particolari, come:
- il regime forfettario per chi ha una partita IVA agevolata;
- la riduzione contributiva prevista per chi ha più di 65 anni ed è già pensionato;
- la presenza di eventuali collaboratori familiari che lavorano nell'impresa.
A cosa serve davvero – l’avviso INPS
È importante sottolineare che si tratta di una simulazione, non di un calcolo ufficiale. I numeri che escono dal sistema sono indicativi e orientativi: servono a farsi un'idea generale, ma non sostituiscono una verifica vera e propria da parte dell'INPS. Il risultato finale dipende infatti dal possesso effettivo dei requisiti di legge e dalla correttezza dei dati inseriti dall'utente.
L'obiettivo principale dello strumento è pratico: permettere a chi sta pensando di avviare un'attività autonoma di capire in anticipo quale sarà il peso dei contributi previdenziali, così da poter valutare con più consapevolezza la propria scelta lavorativa.
Il consiglio dell'INPS
Proprio per questo motivo, l'Istituto raccomanda di non basare decisioni importanti solo sul risultato della simulazione. Prima di fare scelte che possano incidere sulla propria posizione assicurativa, è sempre meglio rivolgersi a un ufficio territoriale INPS o a un intermediario (come un consulente del lavoro o un patronato), che potrà fornire indicazioni precise e personalizzate sul caso specifico.
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Avvocati: conseguenze della mancata consegna di documenti al cliente
Con l'ordinanza n. 20608/2026, pubblicata il 18 giugno 2026, le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione sono tornate a pronunciarsi sui doveri informativi e documentali dell'avvocato nei confronti del proprio assistito, confermando la legittimità di una sanzione disciplinare di censura.
La pronuncia offre un'occasione di riflessione sui limiti dell'obbligo di rendicontazione del mandato e sulle conseguenze, anche in sede di giudizio di legittimità, della violazione delle regole deontologiche. Il tema è di interesse trasversale: la vicenda riguarda un rapporto di lavoro definito tramite conciliazione, e ripropone questioni ricorrenti quali la tracciabilità della documentazione contabile e transattiva, la trasparenza verso il cliente e i limiti del sindacato di legittimità sulle valutazioni degli organi disciplinari.
I fatti del caso
Il procedimento trae origine da una sanzione di censura irrogata dal Consiglio Distrettuale di Disciplina di Torino e confermata dal Consiglio Nazionale Forense, per due distinti addebiti. Il primo riguardava l'omessa informazione al cliente sull'andamento del mandato e la mancata consegna della documentazione relativa a una controversia di lavoro conclusasi con conciliazione: in particolare, l'assegno versato dal datore di lavoro, la copia del verbale di conciliazione sottoscritto anche dalla controparte e la fattura del sindacato relativa alle somme percepite dal legale. Il secondo addebito concerneva il deposito, nel corso di un separato giudizio di sfratto, di un esposto disciplinare presentato dallo stesso cliente nei confronti dell'avvocato di controparte, produzione ritenuta priva di qualsiasi utilità difensiva. L'avvocato sanzionato ha impugnato la decisione del CNF dinanzi alla Cassazione articolando quattro motivi di ricorso: l'eccezione di prescrizione dell'azione disciplinare, l'omesso esame di un fatto decisivo relativo alla documentazione effettivamente depositata, l'erronea applicazione delle norme sulla rappresentanza processuale in relazione a una convenzione stipulata con l'organizzazione sindacale, e infine la contestazione della rilevanza dell'esposto ai fini difensivi.
La decisione e le motivazioni
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso, ritenendolo in parte infondato e in parte inammissibile. Sul primo motivo, i giudici hanno chiarito che l'obbligo di consegna della documentazione al cliente, previsto dall'art. 27 del Codice deontologico forense, non può considerarsi assolto mediante il deposito degli atti presso il Consiglio di disciplina, trattandosi di adempimento diverso e non equivalente alla consegna diretta all'assistito; inoltre, la documentazione effettivamente prodotta risultava solo parzialmente satisfattiva della richiesta, mancando in particolare l'assegno versato dalla controparte direttamente al legale.
La Corte ha altresì ritenuto irrilevante l'esistenza di una convenzione con l'organizzazione sindacale, poiché l'avvocato aveva ricevuto un mandato diretto dal lavoratore assistito, che costituiva quindi l'unico soggetto legittimato a ricevere la documentazione.
Il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati inammissibili per difetto di specificità: le censure, infatti, si risolvevano in una richiesta di rivalutazione del merito probatorio, preclusa in sede di legittimità, senza rispettare gli oneri di autosufficienza del ricorso richiesti dal codice di rito.
Analogamente, il quarto motivo, relativo alla presunta utilità difensiva dell'esposto depositato in giudizio, è stato giudicato inammissibile in quanto diretto a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio già motivatamente esaminato dal Consiglio Nazionale Forense.
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Formazione professionale: al via il registro nazionale attestazioni SFERA
Con la circolare n. 7 del 1° luglio 2026, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha anticipato ai soggetti titolari delegati ex art. 4 del D.M. 9 luglio 2024, n. 115 gli elementi tecnico-amministrativi necessari per l'adeguamento dei rispettivi sistemi informativi al costituendo SFeRA (Sistema informativo della formazione e registro attestazioni).
Il provvedimento si rivolge in via diretta ai fondi interprofessionali per la formazione continua (art. 118, legge 388/2000), ai fondi bilaterali di cui all'art. 12 del D.Lgs. 276/2003, a Forma.temp, a Unioncamere e a Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. Per datori di lavoro e consulenti del lavoro che operano con questi enti, il testo fornisce indicazioni operative da cui partire per verificare la coerenza dei propri applicativi gestionali rispetto ai futuri standard di conferimento dati, senza tuttavia introdurre, allo stato, obblighi immediati di trasmissione.
Cos’è SFERA- Quadro normativo
La circolare si inserisce nel percorso attuativo degli articoli 13, 14, 15 e 16 del D.Lgs. 150/2015 e trova il proprio fondamento specifico nell'art. 4 del D.M. 115/2024, che individua i soggetti titolari delegati per i servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze.
SFeRA è destinato a costituire la base informativa nazionale unitaria per la raccolta e la tracciabilità dei percorsi formativi, in modo da alimentare il Fascicolo elettronico del lavoratore, il Fascicolo sociale e lavorativo del cittadino e supportando l'operatività del SIISL.
Il documento rinvia a un prossimo decreto istitutivo la definizione dei profili su trattamento dei dati personali, interoperabilità applicativa e messa in esercizio dei servizi
Novità, istruzioni operative e scadenze
Sul piano pratico, gli enti destinatari dovranno predisporre i sistemi informativi per la gestione di tre componenti informative:
- la Scheda percorso (identificazione univoca del percorso formativo, titolarità, durata, obiettivi di apprendimento),
- la Scheda frequenza (avvio, svolgimento ed esiti di partecipazione del singolo individuo, identificato tramite IDANPR) e
- la Scheda attestazione (dati relativi al rilascio, comprensivi di programma, enti finanziatori ed evidenze di parte prima, seconda e terza).
Le regole di conferimento prevedono
- la trasmissione dell'intero set informativo ad ogni invio o modifica,
- l'immodificabilità della Scheda frequenza dopo la ricezione della prima Scheda attestazione, e
- la possibilità di aggiornare la Scheda attestazione solo da parte del soggetto conferente originario.
È inoltre richiesta la predisposizione di un'anagrafica enti titolati non duplicativa, identificata tramite codice fiscale, con sede legale unica e obbligatoria e sedi operative gestibili in forma ripetibile.
I sistemi dovranno inoltre supportare le classificazioni pubblicate sul portale URP Online del Ministero (ambiti di titolarità, tipologie di ente e attività, titoli di studio ISTAT, modalità formative, codifica Belfiore), fatta eccezione per le classificazioni relative all'Atlante del Lavoro e delle Qualificazioni, sempre riferite a tale fonte.
Le tempistiche di conferimento previste sono le seguenti:
Tipologia percorso Termine di conferimento Percorsi formativi ordinari (avvio, variazioni, conclusione, frequenza, attestazioni) Cadenza giornaliera, comunque entro 15 giorni da ciascun evento Percorsi di durata inferiore a 30 ore o 2 settimane, e percorsi ex D.Lgs. 81/2008 Invio anche unico, entro 15 giorni dalla conclusione del percorso Percorsi collegati a un patto di servizio personalizzato (art. 20, D.Lgs. 150/2015) Cadenza giornaliera, entro 15 giorni dall'avvio di frequenza Sul fronte operativo interno, gli enti sono chiamati quindi ad avviare da subito:
- l'analisi di coerenza dei propri archivi rispetto agli standard anticipati,
- la mappatura dei dati mancanti,
- la progettazione delle funzionalità di produzione dei tracciati, la verifica della qualità dei dati anagrafici (in raccordo con ANPR) e
- la definizione di regole interne per identificazione univoca dei percorsi, modifiche e cancellazioni.
È infine richiesta l'individuazione di un referente tecnico e di un referente amministrativo per le interlocuzioni con il Ministero, in vista della successiva pubblicazione degli allegati tecnici definitivi e del decreto istitutivo di SFeRA.
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Caregiver e legge 104: quando il lavoratore puo rifiutare il turno di notte
Tra gli strumenti di tutela conciliativa tra lavoro e cura familiare, l'esonero dall'obbligo di prestare lavoro notturno riveste un ruolo di primaria importanza per i datori di lavoro chiamati a organizzare i turni del personale.
La norma di riferimento stabilisce che non sono obbligati a prestare lavoro notturno i lavoratori che abbiano a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Si tratta di un diritto potestativo: cioè è il lavoratore, ricorrendone i presupposti, a poter comunicare per iscritto il proprio dissenso al datore di lavoro, con un preavviso minimo e con un precetto assistito anche da sanzione penale.
Recentemente la Cassazione ha ribadito la propria interpretazione estensiva di questo beneficio affermando che non è necessario che la disabilità del familiare assistito sia stata riconosciuta con la connotazione di "gravità" . Facciamo il punto con maggiori dettagli
Le regole della legge 104 e d.lgs 22 2003
Nel concreto per la norma in vigore , il diritto di rifiuto del dipendente non richiede alcuna autorizzazione preventiva da parte del datore di lavoro né un accertamento formale della condizione di disabilità da parte di una commissione medica ai fini della sola gravità: è sufficiente che il lavoratore comunichi il proprio dissenso in forma scritta, con un preavviso di almeno 24 ore rispetto all'inizio del turno notturno programmato.
Una volta ricevuta la comunicazione, il datore di lavoro non può insistere nell'assegnazione del turno notturno, pena l'applicazione della sanzione penale prevista dall'articolo 18-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 66/2003.
La norma punisce infatti l'adibizione al lavoro notturno del lavoratore che abbia validamente espresso il proprio dissenso con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 516 a 2.582 euro, la medesima sanzione prevista per la violazione del divieto di lavoro notturno nei confronti delle lavoratrici gestanti.
ATTENZIONE Il diritto del lavoratore può essere esercitato per l'intera durata della condizione che lo legittima e non necessita di essere rinnovato a ogni turno, salvo diversa organizzazione interna concordata con l'azienda.
Il caso : ordinanza Cassazione 20229 2026
La vicenda trae origine dal ricorso di un dipendente, inquadrato come tecnico polifunzionale in una società ferroviaria, coniugato e convivente con un familiare affetto da disabilità non grave.
Il lavoratore aveva chiesto, e ottenuto sia in primo che in secondo grado, l'accertamento del proprio diritto a non essere adibito a turni notturni, con conseguente condanna della società datrice di lavoro a conformarsi.
Sia il giudice di primo grado sia la Corte d'Appello avevano aderito all'orientamento già espresso in precedenza dalla Corte di Cassazione, secondo cui l'esenzione dall'obbligo di lavoro notturno prescinde dalla gravità della disabilità del familiare assistito. La società datrice ha impugnato la decisione, sostenendo che l'espressione "a proprio carico" imporrebbe una lettura sistematica restrittiva, tale da limitare il beneficio ai soli casi di disabilità grave, richiamando a sostegno un precedente orientamento del Consiglio di Stato di segno opposto.
Le motivazioni della Cassazione
La Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando integralmente l'orientamento già consolidato. Il Collegio ha innanzitutto valorizzato il dato testuale: la norma richiede la sola condizione di disabilità ai sensi della legge n. 104/1992, mentre la "connotazione di gravità" costituisce un requisito ulteriore e aggiuntivo, previsto dal legislatore solo per specifici istituti (come i permessi giornalieri e mensili o i limiti al trasferimento) e non richiamato in questo caso. Secondo il criterio ermeneutico "ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit", l'assenza di un espresso riferimento alla gravità non può essere colmata in via interpretativa.
La Corte ha inoltre chiarito che l'espressione "a proprio carico" descrive una relazione di assistenza, cura e responsabilità tra lavoratore e familiare disabile, senza fornire alcuna indicazione sul grado della minorazione. Il criterio sistematico, hanno ricordato i giudici, può sciogliere un dubbio interpretativo ma non può sovrapporre al testo normativo una condizione di applicabilità che il legislatore non ha previsto, salvo che l'interpretazione letterale conduca a esiti manifestamente incompatibili con il sistema.
A supporto della propria lettura, la Cassazione ha richiamato la propria costante giurisprudenza orientata alla massima protezione della persona con disabilità e delle relazioni di assistenza, in coerenza con i principi costituzionali e sovranazionali in materia.
La Corte ha infine ribadito il valore nomofilattico e e stabile di questi precedenti, evidenziando come un mutamento di orientamento richieda ragioni specifiche , non presenti in questo caso , respingendo così le argomentazioni difensive fondate su un diverso indirizzo del Consiglio di Stato, ritenute non applicabili e comunque prive di efficacia interpretativa autentica sulla disposizione di legge.
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Malattia a pagamento diretto INPS: nuovo sportello online, addio SR188
Con il messaggio n. 2207 del 1° luglio 2026, l'INPS ha reso disponibile un nuovo servizio online che il lavoratore tramite la propria identità digitale personale – deve utilizzare per trasmettere i dati utili al pagamento diretto dell'indennità di malattia, superando così il precedente sistema cartaceo basato sul modulo "SR188", ora dismesso.
l servizio non è accessibile dal datore di lavoro né richiede una sua interazione, trattandosi per definizione dei casi in cui è l'INPS a corrispondere l'indennità direttamente al lavoratore, senza anticipo aziendale.
Il servizio "Sportello malattia a pagamento diretto" è accessibile sul sito www.inps.it, al percorso
Home > Lavoro > Malattia, previa autenticazione con identità digitale (SPID almeno di livello 2, CIE di livello 3, CNS o eIDAS),
selezionando la voce "Dipendenti privati" e la funzionalità "Comunicazioni Dati".
La procedura telematica
La compilazione della comunicazione si articola nelle seguenti sezioni:
Sezione Contenuto Dati Anagrafici Dati personali, residenza e recapiti già presenti negli archivi INPS (modificabili tramite il profilo MyINPS) Dati Comunicazione Date di inizio e fine dell'evento di malattia, periodo per cui si richiede il pagamento diretto, motivazione della richiesta, dati sulla posizione lavorativa; inserimento manuale dei certificati se non recuperati automaticamente Dati Pagamento Recuperati dal Sistema Unico Gestione IBAN (NuovoSUGI); eventuali modifiche vanno effettuate preventivamente tramite tale servizio Allegati Documentazione integrativa utile alla definizione della pratica Riepilogo Verifica dei dati inseriti prima dell'invio Invio Trasmissione della comunicazione ed esito dell'acquisizione Il servizio consente inoltre di consultare, modificare o annullare le comunicazioni già trasmesse tramite la colonna "Azioni". I dati inseriti confluiscono automaticamente agli operatori di Sede per le attività di liquidazione dell'indennità.
Si segnala che il nuovo servizio riguarda specificamente le comunicazioni relative alla malattia; per le indennità di maternità, permessi ex Legge 104/1992 e congedo straordinario, restano valide le indicazioni fornite con il messaggio n. 2909/2024
Vedi in merito Pagamento diretto indennità INPS chi è interessato
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Congedo parentale e paternità genitori all’estero: disponibile la procedura online
Con il messaggio n. 1214 del 7 aprile 2026, l’INPS aveva fornito le prime indicazioni operative in merito alla gestione delle domande di
- congedo parentale e di
- congedo di paternità obbligatorio
per i lavoratori residenti all’estero, previsto dal Testo unico per la maternità 151 2001.
A questo fine l'istituto ha fornito la lista delle sedi a cui fare riferimento , sulla base del proprio stato di residenza. (vedi ultimo paragrafo) le domande potevano essere inviate via PEC.
Il 1 luglio 2026 INPS ha comunicato con il messaggio 2183 che è stata aggiornata la procedura online per l'invio telematico delle richieste Dalla data del 1 luglio quindi le domande devono pervenire esclusivamente in modalità telematica .
Resta ferma la competenza della lavorazione alle Sedi Polo territoriali individuate sulla base dello Stato estero di residenza secondo la tabella allegata .V. SOTTO
Gestione transitoria periodi dal 17.12 2025 e reinvio delle domande
In attesa dell’aggiornamento della procedura telematica i genitori lavoratori, beneficiari delle prestazioni in argomento, residenti all’estero potevano fruire di tali congedi inoltrando la domanda cartacea tramite posta elettronica certificata (PEC) alle Sedi Polo territoriali competenti.
Come preannunciato , Per i periodi di congedo fruiti dal 17 dicembre al 30 giugno 2026 gli stessi devono provvedere all’inserimento della relativa domanda telematicamente.
INPS precisa che le Strutture territoriali ai fini dell’istruttoria delle domande terranno conto per la definizione delle stesse, dell’oggettiva impossibilità di presentazione preventiva della domanda da parte degli interessati.
Elenco sedi territoriali per paese estero
Di seguito le sedi territoriali competenti per ciascuno stato di residenza
Stato Polo Stato Polo Albania (fino al 31-05-2026) Perugia Albania (dal 01-06-2026) Lecce Argentina Venezia Australia Ancona Austria Bolzano Belgio Roma-Tuscolano Bosnia Erzegovina Trieste Bulgaria Isernia Brasile Forlì Canada L’Aquila Capoverde Perugia Cipro Terni Città del Vaticano Roma-Flaminio Croazia Trieste Danimarca Cecina Estonia Terni Finlandia Cecina Francia Collegno Germania Catanzaro Grecia Bari Irlanda (Eire) Perugia Islanda Perugia Israele Asti Jersey e Isole del Canale Perugia Kosovo Trieste Lettonia Terni Liechtenstein Perugia Lituania Terni Lussemburgo Perugia Macedonia Trieste Malta Terni Moldova Bari Montenegro Trieste Norvegia Cecina Paesi Bassi Cagliari Polonia Terni Portogallo Imperia Principato di Monaco Imperia Regno Unito Napoli Repubblica Ceca Terni Romania Terni San Marino Rimini Serbia Trieste Slovacchia Terni Slovenia Trieste Spagna Imperia Svezia Cecina Svizzera Bergamo Tunisia Palermo Turchia Perugia Uruguay Potenza Ungheria Terni USA Palermo Venezuela Bari Tutti gli Stati non indicati Perugia -
Imposta sostitutiva 2026 lavoro notturno, festivo: Faq e codici tributo
La Legge di Bilancio 2026 (legge 30 dicembre 2025, n. 199) ha introdotto una rilevante misura di alleggerimento fiscale a favore dei lavoratori dipendenti del settore privato: per il solo periodo d’imposta 2026, le maggiorazioni e le indennità legate a particolari modalità di svolgimento della prestazione lavorativa possono essere assoggettate a un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali con aliquota del 15%.
Le novità sono state illustrate dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 2/E del 24 febbraio 2026, che dedica uno specifico approfondimento alla tassazione agevolata delle somme corrisposte per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale e per il lavoro a turni.
Con una nuova circolare 3 2026, in forma di FAQ, sono fornite ulteriori specificazioni per casi particolari.
Vediamo in sintesi tutte le istruzioni ufficiali oltre che i codici tributo, istituiti con la Risoluzione 2 2026.
Normativa vigente: ambito oggettivo e soggettivo dell’imposta sostitutiva
L’articolo 1, commi 10 e 11, della legge n. 199/2025 prevede che, per il 2026, siano assoggettate a imposta sostitutiva del 15%, entro il limite annuo di 1.500 euro, le somme corrisposte ai lavoratori dipendenti a titolo di:
• maggiorazioni e indennità per lavoro notturno;
• maggiorazioni e indennità per lavoro prestato nei giorni festivi e nei giorni di riposo settimanale individuati dai CCNL;
• indennità di turno e ulteriori emolumenti connessi al lavoro a turni, previsti dai contratti collettivi nazionali
Rientrano nell’agevolazione anche le indennità di reperibilità, purché collegate alle tipologie di lavoro sopra indicate e previste dai CCNL
Restano invece escluse:
• le somme previste da accordi territoriali o aziendali;
• le voci retributive ordinarie (incluse tredicesima e quattordicesima);
• il TFR e gli istituti retributivi indiretti;
• il lavoro straordinario, salvo che sia notturno o festivo;
• le somme che, pur denominate “indennità” o “maggiorazioni”, sostituiscono in tutto o in parte la retribuzione ordinaria
Sotto il profilo soggettivo, l’imposta sostitutiva si applica ai lavoratori dipendenti del settore privato con reddito di lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro nel 2025
Il limite di 1.500 euro rappresenta una franchigia: le somme eccedenti sono tassate con le modalità ordinarie .
Novità operative e aspetti dichiarativi
L’imposta sostitutiva del 15% è applicata direttamente dal sostituto d’imposta, salvo espressa rinuncia scritta del lavoratore, che può optare per la tassazione ordinaria qualora più conveniente .
Un aspetto rilevante riguarda il coordinamento con il trattamento integrativo (c.d. “bonus 100 euro”): pur non concorrendo alla formazione del reddito complessivo ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera a), del TUIR, le somme assoggettate a imposta sostitutiva devono essere comunque considerate ai fini della verifica della spettanza del trattamento integrativo, al fine di evitare penalizzazioni per il lavoratore .
In presenza di più rapporti di lavoro nel 2026, il dipendente deve comunicare al datore di lavoro l’eventuale superamento del limite di 1.500 euro già assoggettato a imposta sostitutiva, per evitare un utilizzo indebito dell’agevolazione .
Infine, resta ferma la possibilità di regolarizzazione in dichiarazione dei redditi: il contribuente deve assoggettare a tassazione ordinaria le somme che abbiano fruito indebitamente del regime sostitutivo, oppure può optare in dichiarazione per la tassazione ordinaria qualora risulti più favorevole .
I codici tributo
Con Risoluzione ADE n 2 del 29 gennaio si istituiscono i seguenti codici tributo per il versamento, mediante il modello F24, dell’imposta sostitutiva sulle maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, per lavoro prestato nei giorni festivi, nonché per indennità di turno corrisposte ai lavoratori dipendenti del settore privato:
- “1076” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali su maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, nei giorni festivi e a turni – Sostituto di imposta – articolo 1, commi 10 e 11, legge 30 dicembre 2025, n. 199”;
- “1610” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali su maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, nei giorni festivi e a turni dovuta in Sicilia e versata fuori regione – Sostituto di imposta – articolo 1, commi 10 e 11, legge 30 dicembre 2025, n. 199”;
- “1929” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali su maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, nei giorni festivi e a turni dovuta in Sardegna e versata fuori regione – Sostituto di imposta – articolo 1, commi 10 e 11, legge 30 dicembre 2025, n. 199”;
- “1933” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali su maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, nei giorni festivi e a turni dovuta in Valle d’Aosta e versata fuori regione – Sostituto di imposta – articolo 1, commi 10 e 11, legge 30 dicembre 2025, n. 199”;
- “1311” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali su maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, nei giorni festivi e a turni versata in Sicilia, Sardegna e Valle d’Aosta e dovuta fuori dalla regione in cui è effettuato il versamento – Sostituto di imposta – articolo 1, commi 10 e 11, legge 30 dicembre 2025, n. 199”.
Per la detassazione il riposo settimanale deve coincidere con la domenica?
Un primo dubbio riguardava i lavoratori il cui giorno di riposo contrattuale non cade di domenica. L'Agenzia ha ribadito che il "riposo settimanale" rilevante ai fini dell'agevolazione è quello individuato dai contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL), indipendentemente dal fatto che coincida o meno con la domenica. Tuttavia, poiché la normativa vigente considera comunque tutte le domeniche giorni festivi, l'imposta sostitutiva si applica in ogni caso alla maggiorazione prevista dal CCNL per il lavoro svolto di domenica, anche quando questa non sia il giorno di riposo settimanale contrattualmente stabilito.
L'agevolazione si applica anche al part-time verticale?
Per i lavoratori in regime di part-time verticale, l'agevolazione si applica esclusivamente al lavoro supplementare svolto nel giorno di riposo individuato dalle parti, anche quando i giorni non lavorati nella settimana siano più di uno. Restano invece escluse dal beneficio le maggiorazioni previste per il lavoro supplementare svolto in giorni diversi da quello di riposo, così come quelle collegate all'esercizio di clausole elastiche, per le quali trovano applicazione le specifiche maggiorazioni stabilite dalla contrattazione collettiva e dal decreto legislativo n. 81 del 2015.
Lo straordinario festivo o notturno rientra nell'agevolazione?
Un punto rilevante riguarda lo straordinario. La disciplina generale esclude dall'agevolazione le somme corrisposte per lavoro straordinario, in quanto il beneficio è riservato agli importi aggiuntivi collegati a notturno, festivo, riposo settimanale e turni rispetto alla retribuzione ordinaria. Fa eccezione proprio lo straordinario svolto in giorno festivo o nelle ore notturne: in questo caso, l'imposta sostitutiva del 15 per cento si applica all'intera retribuzione corrisposta per tale prestazione.
L’indennità di reperibilità è soggetta all’imposta sostitutiva? e come si applica!
Anche le indennità di reperibilità previste dai CCNL rientrano nell'ambito di applicazione dell'agevolazione L'Agenzia ha precisato che il beneficio spetta anche quando il lavoratore, pur essendo in stato di reperibilità, non sia stato effettivamente chiamato a prestare attività lavorativa: ciò che rileva è la limitazione della libertà personale e organizzativa accettata dal lavoratore, remunerata appunto dall'indennità.
L'indennità di pernottamento del CCNL Credito è agevolata?
Infine, l'Agenzia si è espressa sull'indennità di pernottamento prevista dall'articolo 117 del CCNL Credito per il personale addetto a vigilanza e custodia, dovuta in caso di pernottamento aggiuntivo rispetto al normale lavoro diurno. Trattandosi di un compenso collegato funzionalmente alla disponibilità del lavoratore, corrisposto in aggiunta alla retribuzione ordinaria per la prestazione diurna, l'Agenzia ha ritenuto applicabile anche a questa indennità l'imposta sostitutiva del 15 per cento.
In sintesi
I chiarimenti forniti delineano un quadro applicativo piuttosto ampio dell'agevolazione, che si estende non solo alle classiche maggiorazioni per lavoro notturno e festivo, ma anche a istituti contrattuali specifici come la reperibilità e il pernottamento, purché collegati funzionalmente alle fattispecie individuate dalla norma.
ATTENZIONE Restano invece escluse le somme che sostituiscono, in tutto o in parte, la retribuzione ordinaria, così come lo straordinario ordinario non festivo né notturno.