• Maternità, famiglia, conciliazione vita-lavoro

    Bonus nuovi nati 2026: prima scadenza 12 agosto

    E' stata aperta ad aprile la  piattaforma informatica per le domande del bonus  da 1000 euro  previsto per i nuovi nati del 2026. 

    L'istituto ha precisato ieri in un comunicato che al 7 maggio  risultano già liquidate circa il 62% delle domande presentate.

     I pagamenti stanno avvenendo progressivamente, in base all’ordine di arrivo delle richieste e alle verifiche previste dalla normativa vigente.  Si ricorda che i richiedenti possono verificare lo stato della propria domanda attraverso i canali digitali dedicati. 

    La scadenza per le nascite  o adozioni avvenute prima del 14 aprile è fissata al 12 agosto mentre per quelle successive  ci sono 120 giorni di tempo dall'evento.

    Con la circolare 45 del 10 aprile 2026  erano state fornite tutte le istruzioni  anche sulla novità del nuovo ISEE di riferimento per questa prestazione  e anche sul diritto per i cittadini extracomunitari.

    Rivediamo in questa guida tutti i  requisiti necessari per avere il bonus, le  modalità e scadenze per la domanda. 

    Bonus nuovi nati 2026 : Chi può richiederlo e requisiti necessari

    Il Bonus Nuovi Nati 2026 è un contributo una tantum da 1.000 euro riconosciuto per ogni figlio nato, adottato o in affidamento preadottivo tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2026. 

    Possono accedervi , oltre ai cittadini italiani:

    • i cittadini UE con diritto di soggiorno, 
    • i familiari extracomunitari di cittadini UE con carta di soggiorno, e
    •  i cittadini non UE con permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno.

    Sono equiparati ai cittadini italiani gli apolidi, i rifugiati e i titolari di protezione internazionale. Il requisito di residenza in Italia deve essere continuativo dalla data dell'evento (nascita/adozione) fino alla presentazione della domanda. 

    Sul fronte economico, il richiedente deve avere un ISEE specifico per prestazioni familiari e per l'inclusione non superiore a 40.000 euro, calcolato al netto degli importi percepiti a titolo di Assegno Unico Universale (AUU): la quota AUU da sottrarre si ottiene dividendo l'importo AUU ricevuto per il parametro della scala di equivalenza del nucleo familiare.

    Leggi  in merito ISEE 2026 nuovo modello  DSU e istruzioni

    Come e quando presentare la domanda

    La domanda può essere presentata da uno solo dei genitori (in caso di non convivenza, dal genitore che convive con il figlio). Il termine  ordinario è di  120 giorni dalla nascita, dall'ingresso in famiglia del minore o dalla trascrizione dell'adozione internazionale nei registri dello stato civile — pena la decadenza dal beneficio.

    1.  Per gli eventi anteriori all'apertura ufficiale del servizio 2026, i 120 giorni decorrono dalla data di pubblicazione del messaggio (14 aprile 2026)  la  prima scadenza è fissata  quindi al 12 agosto 2026 . 
    2. Per i bambini nati o adottati  dopo l'apertura del servizio vale il termine di 120 giorni dal giorno della  nascita o adozione.

    Prima di inviare la domanda è obbligatorio disporre di una DSU valida per il calcolo dell'ISEE minorenni che includa il figlio interessato. I canali disponibili sono:

    • portale INPS.it con SPID Livello 2, CIE 3.0, CNS o eIDAS; 
    • app INPS Mobile; 
    • Contact Center (803.164 da fisso, gratuito);
    •  patronati.

    In sede di domanda vanno dichiarati sotto propria responsabilità tutti i requisiti (cittadinanza, residenza, evento, dati del figlio, ISEE) e indicata la modalità di pagamento tramite IBAN o bonifico domiciliato. 

    ATTENZIONE Le domande vengono accolte in ordine cronologico fino all'esaurimento delle risorse stanziate (360 milioni di euro annui).

    Bonus nuovi nati: aspetti fiscali e avvertenze per i consulenti

    Il bonus è totalmente esente da IRPEF: non concorre alla formazione del reddito complessivo e non impatta quindi su detrazioni, deduzioni o altre soglie reddituali.

     Per i consulenti è fondamentale verificare preventivamente la correttezza dell'ISEE presentato, che prevede ko scorporo dell'AUU, per evitare rigetti o revoche. 

    Attenzione anche alla gestione dei permessi di soggiorno scaduti: in caso di rinnovo in corso, va dichiarato e allegato il numero di ricevuta. 

    Imporatnte anche sottolineare che l'importo del bonus e la soglia ISEE possono essere rideterminati con decreto ministeriale se la spesa supera il budget previsto ne darà conto l'Inps con il monitoraggio continuo delle domande

    Dati su accoglimento e pagamenti

    Il comunicato INPS dell' 8 maggio  ha fornito questi dati:

    Totale domande pervenute Accolte Pagate
    65.648 52.199 40.932

    Sul totale sono state accolte il 79% circa e  su queste sono già stati erogati i  per il 62 % circa.

  • Riforma dello Sport

    Lavoro sportivo e fiscalità: la Circolare 7/E 2026 tra chiarimenti e novità

    La riforma del lavoro sportivo introdotta dal d.lgs. 36/2021 ha ridisegnato in profondità il quadro civilistico, fiscale e previdenziale degli enti sportivi dilettantistici . Dal 1° luglio 2023, ASD e SSD operano in un contesto normativo completamente rinnovato, che ha inciso sulla natura dei rapporti di lavoro, sui requisiti statutari, sulle agevolazioni fiscali e sugli adempimenti amministrativi.

    In questo scenario, la Circolare n. 7/E del 7 agosto 2026  svolge una funzione essenziale: riordina e chiarisce sette quesiti interpretativi che negli ultimi tre anni hanno generato incertezza tra operatori, consulenti e associazioni. La stessa circolare ne esplicita la finalità: «Con la presente circolare si forniscono istruzioni operative agli Uffici al fine di garantirne l'uniformità di azione». 

    È importante ricordare che le circolari dell’Agenzia delle Entrate non sono fonti del diritto: non creano norme, non innovano l’ordinamento e non vincolano il contribuente o il giudice. Tuttavia, nel settore sportivo — caratterizzato da norme recenti e da una prassi ancora in consolidamento — esse assumono un peso operativo rilevante, perché orientano l’azione amministrativa e chiariscono nodi interpretativi che hanno impatto immediato sulla gestione degli enti.

    SSD, ASD e il nuovo equilibrio tra non lucratività civilistica e fiscale

    Uno dei chiarimenti più significativi riguarda il rapporto tra la disciplina civilistica degli enti sportivi dilettantistici e le agevolazioni fiscali previste dall’art. 148 TUIR  e dall’art. 4 del decreto IVA .

    Il d.lgs. 36/2021 ha introdotto un concetto di non lucratività attenuata per le SSD costituite come società di capitali: esse possono destinare una quota inferiore al 50% degli utili ad aumento gratuito del capitale o distribuire dividendi entro limiti molto contenuti (indice ISTAT e interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentati di 2,5 punti percentuali)  .

    La circolare chiarisce però che, per accedere alle agevolazioni fiscali, le SSD devono integrare le clausole del comma 8 dell’art. 148 TUIR, che richiede un divieto pieno di distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione .

    Ne deriva un equilibrio complesso: civilisticamente, la SSD può prevedere una limitata distribuzione ma per beneficiare delle agevolazioni fiscali, deve rinunciarvi.

    Questo punto è cruciale per gli enti sportivi, perché un errore statutario può comportare la decadenza dal regime agevolato e la riqualificazione delle attività come commerciali.

    Compensi sportivi, rimborsi ai volontari e soglie di esenzione: quadro finalmente unitario

    La circolare interviene su un tema che ha generato molte incertezze: la gestione dei compensi sportivi e dei rimborsi ai volontari, coordinando le soglie di esenzione introdotte dal d.lgs. 36/2021.

    Compensi sportivi: la soglia dei 15.000 euro

    Il d.lgs. 36/2021 ha abrogato l’art. 67, lett. m) TUIR , che qualificava i compensi sportivi come redditi diversi con esenzione fino a 10.000 euro. Oggi i compensi sportivi sono redditi di lavoro (dipendente, assimilato o autonomo) e godono di una esenzione fino a 15.000 euro annui .

    La circolare chiarisce che questa soglia si applica a tutte le forme di lavoro sportivo, inclusi i rapporti di lavoro subordinato  .

     Rimborsi forfetari ai volontari: non reddito, ma rilevanti ai fini della soglia

    Il documento in esame dedica ampio spazio ai rimborsi forfetari ai volontari sportivi, chiarendo che:

        non costituiscono reddito fino a 400 euro mensili  ;

        devono essere comunicati al RASD (Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche)  

        concorrono alla soglia dei 15.000 euro dei compensi sportivi nel caso in cui la soglia venga superata .

    Questo significa che un volontario che ha già superato la soglia dei 15.000 euro, anche per compensi percepiti da altri enti, vede trasformare il rimborso forfetario in reddito imponibile.

    La circolare fornisce esempi molto chiari, utili per comprendere la logica del sistema. In uno di essi, un volontario che ha già percepito 16.000 euro da altri enti vede tassato integralmente un rimborso di 350 euro .

    Leggi su questo  due casi pratici  in  Fiscosport.it :

    IRAP e IVA: ricadute fiscali sulle attività e sui rapporti con gli atleti

     IRAP: esclusione dei compensi co.co.co. fino a 85.000 euro

    Il d.lgs. 36/2021 ha introdotto una novità assoluta: i compensi ai collaboratori coordinati e continuativi nell’area del dilettantismo inferiori a 85.000 euro annui non concorrono alla base imponibile IRAP .

    Confermando questa interpretazione, il documento fornisce un quadro chiaro che permette agli enti di pianificare correttamente la gestione dei rapporti di collaborazione.

     IVA: prestazioni sportive e cessione del contratto dell’atleta

    Nella circolare viene inoltre chiarito che le prestazioni strettamente connesse alla pratica dello sport possono beneficiare della dispensa dagli obblighi IVA (fatturazione e registrazione), se ricorrono i requisiti previsti dal decreto IVA . In sintesi, la circolare conferma che la dispensa dagli obblighi di fatturazione e registrazione può essere applicata alle prestazioni strettamente connesse alla pratica dello sport rese da ASD e SSD non lucrative, purché l’ente possieda i requisiti soggettivi richiesti dall’art. 4 del decreto IVA (assenza di scopo di lucro, finalità istituzionali, attività svolta nei confronti degli associati o tesserati) e le prestazioni rientrino tra quelle oggettivamente considerate “strettamente connesse” alla pratica sportiva, come l’accesso agli impianti, l’utilizzo delle strutture e i servizi funzionali all’attività sportiva dilettantistica.

    Un chiarimento particolarmente rilevante riguarda la cessione del contratto di un atleta da parte di un ente dilettantistico a una società professionistica: l’operazione è rilevante ai fini IVA . 

    La circolare chiarisce che la cessione del contratto di un atleta da parte di un ente dilettantistico costituisce una prestazione di servizi a titolo oneroso e, come tale, è rilevante ai fini IVA, poiché soddisfa i requisiti soggettivi (ente che esercita un’attività commerciale in quel momento) e oggettivi (operazione economicamente rilevante e remunerata) previsti dalla normativa; ne deriva l’obbligo di applicare l’imposta, emettere fattura e registrare l’operazione secondo le regole ordinarie.

    Attività commerciali connesse e raccolte fondi: il nuovo art. 25 L. 133/1999

    La circolare dedica un chiarimento significativo all’ambito applicativo dell’art. 25, comma 2, L. 133/1999, norma che da oltre vent’anni rappresenta uno dei principali strumenti di agevolazione fiscale per le associazioni e società sportive dilettantistiche

    La disposizione, come noto, consente di non considerare commerciali — e quindi di non assoggettare a tassazione — alcune attività svolte dagli enti sportivi, purché connesse agli scopi istituzionali e non prevalenti rispetto a questi ultimi.

    Con l’intervento del DL 38/2026, il legislatore ha ridefinito il perimetro della norma, introducendo criteri più chiari per distinguere le attività realmente funzionali alla promozione sportiva da quelle che, pur svolte dall’ente, presentano una natura commerciale autonoma. La circolare 7/E recepisce questa impostazione e fornisce indicazioni utili per la corretta qualificazione delle attività.

    In particolare, vengono considerate attività connesse — e quindi non commerciali — quelle che:

        sono strumentali alla pratica sportiva dilettantistica;

        sono rivolte principalmente ad associati, tesserati o partecipanti alle attività istituzionali;

        non presentano un carattere di autonomia economica rispetto all’attività sportiva;

        non generano un profitto sistematico, ma hanno finalità di sostegno all’attività istituzionale.

    Rientrano tipicamente in questa categoria:

        la gestione di bar o punti ristoro interni, quando funzionali alle attività sportive e non aperti al pubblico indistinto;

        la vendita di abbigliamento tecnico o materiale sportivo recante il marchio dell’associazione;

        la concessione temporanea degli impianti a soggetti che partecipano alle attività dell’ente;

        le attività di formazione e aggiornamento rivolte ai tesserati.

    Raccolte fondi

    La circolare chiarisce inoltre il regime delle raccolte fondi, che possono beneficiare della non commercialità se:

        sono occasionali;

        sono collegate a eventi sportivi o istituzionali;

        non costituiscono una fonte stabile di finanziamento;

        rispettano i limiti e le condizioni previsti dalla normativa di settore.

    Sono esempi di raccolte fondi non commerciali:

        eventi celebrativi o manifestazioni sportive con vendita di gadget;

        cene sociali organizzate in occasione di ricorrenze associative;

        iniziative di autofinanziamento collegate a progetti specifici.

    La circolare, nel recepire le modifiche normative, invita gli enti sportivi a valutare con attenzione la prevalenza e la connessione funzionale delle attività rispetto agli scopi istituzionali, sottolineando che la non commercialità non può essere invocata quando l’attività assume una dimensione economica autonoma o si rivolge al pubblico indistinto. In definitiva, il nuovo perimetro dell’art. 25 L. 133/1999 — come interpretato dalla circolare — mira a garantire un equilibrio tra la necessità degli enti sportivi di autofinanziarsi e l’esigenza di evitare che attività di natura commerciale vengano impropriamente ricondotte nell’alveo delle attività istituzionali.

    Implicazioni operative per ASD e SSD: cosa cambia – Scarica la circolare

    La circolare, pur non avendo valore normativo, ha ricadute operative immediate.

     Gli enti sportivi devono:

        verificare la coerenza dello statuto con le clausole del comma 8 dell’art. 148 TUIR;

        monitorare la soglia dei 15.000 euro per ciascun lavoratore sportivo;

        gestire correttamente i rimborsi forfetari ai volontari e le comunicazioni al RASD;

        applicare l’esclusione IRAP fino a 85.000 euro per i co.co.co.;

        utilizzare la dispensa IVA solo se ricorrono i requisiti;

        trattare la cessione del contratto dell’atleta come operazione rilevante ai fini IVA;

        verificare la corretta applicazione dell’art. 25 L. 133/1999.

    Note

    1.  Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36.
    2.   Circolare Agenzia delle Entrate n. 7/E del 7 agosto 2026.
    3.   Art. 148, comma 3, TUIR.
    4.   Art. 4, quarto comma, decreto IVA (DPR 633/1972).
    5.   Art. 8, commi 3–4, d.lgs. 36/2021.
    6.   Art. 148, comma 8, TUIR.
    7.   Art. 52, comma 2-bis, d.lgs. 36/2021.
    8.   Art. 36, comma 6, d.lgs. 36/2021. 
    9.   Circolare 7/E, quesito n. 3.
    10.   Art. 29, comma 2, d.lgs. 36/2021.
    11.   Art. 29, comma 2, terzo periodo, d.lgs. 36/2021.
    12.   Circolare 7/E, quesito n. 2.
    13.   Circolare 7/E, esempio n. 1.
    14.   Art. 36, comma 6, secondo periodo, d.lgs. 36/2021.
    15.   Circolare 7/E, quesito n. 5.
    16.   Circolare 7/E, quesito n. 6.

    CIRCOLARE 7 DEL 7.8.2026

    Allegati:
  • Modello Organizzativo L.231

    Multe più leggere per le piccole imprese: cosa prevede la riforma della “231”

    Il Governo ha definito lo schema di disegno di legge che riscrive la disciplina della responsabilità amministrativa degli enti, introdotta  dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Il testo  potrà subire modifiche nel passaggio parlamentare, ma delinea già con chiarezza la direzione della riforma che prevede:

    • modelli organizzativi più semplici da costruire, 
    • sanzioni più proporzionate alle reali condizioni dell'ente e 
    • procedure di accertamento più rapide e garantiste.

    Vediamo, punto per punto, cosa cambia.

    Perché si cambia la “231”: gli obiettivi della riforma

    La disciplina della responsabilità degli enti ha mostrato negli anni alcune criticità 

    • limiti: sanzioni pecuniarie non sempre proporzionate alle dimensioni dell'impresa, 
    • un catalogo di reati presupposto cresciuto in modo disomogeneo, 
    • incertezza sui requisiti dei modelli organizzativi idonei a prevenire i reati.

     La riforma nasce per rispondere  su tre direttrici principali: 

    • rendere più chiari i criteri con cui viene valutata l'adeguatezza dei modelli organizzativi,
    •  calibrare le sanzioni sulla reale capacità economica dell'ente e
    • introdurre strumenti che permettano di "rimediare" alle carenze organizzative prima che il procedimento arrivi a sentenza.

    Il testo prevede anche una delega al Governo per rivedere, entro un termine successivo, l'intero catalogo dei reati presupposto e il sistema sanzionatorio.

    Modelli organizzativi: requisiti più chiari e valutazione di idoneità

    Il cuore della riforma riguarda i modelli di organizzazione e gestione, lo strumento con cui un'azienda può  dimostrare di aver adottato misure idonee a prevenire i reati.

    Il nuovo impianto richiede che il modello :

    1. individui le attività a rischio, 
    2. preveda protocolli specifici, 
    3. un organismo interno di vigilanza dotato di autonomia e risorse adeguate, 
    4. obblighi di formazione e di informazione, 
    5. un sistema disciplinare interno e 
    6. canali di segnalazione coerenti con la normativa sul whistleblowing.

    Viene inoltre chiarito che il giudice, nel valutare se un modello fosse davvero idoneo a prevenire il reato verificatosi, deve tenere conto della sua conformità alle linee guida elaborate dalle associazioni di categoria o alle procedure semplificate pensate per le piccole e medie imprese.

     Per gli enti con sede principale all'estero, il giudice dovrà valutare l'equivalenza delle misure organizzative previste dall'ordinamento straniero.

     È prevista anche una maggiore integrazione con la disciplina della sicurezza sul lavoro, tramite il riconoscimento di presunzione di conformità ai modelli costruiti secondo lo standard internazionale UNI ISO 45001:2023.

    Sanzioni più proporzionate e nuove strade per “rimediare”

    Una delle novità più significative è la possibilità, per l'ente che aveva già adottato un modello organizzativo prima del reato, di chiedere al giudice un termine per eliminare le carenze contestate dal pubblico ministero, mettendo a disposizione il profitto conseguito e versando una cauzione: se l'integrazione del modello viene realizzata nei tempi fissati, l'illecito amministrativo si estingue. 

    È un meccanismo che valorizza la collaborazione dell'ente e la volontà di correggere gli errori .

    Inoltre viene introdotta una regola per le realtà più piccole: quando l'ente , non è concretamente distinguibile dalla persona che ha commesso il reato (tipicamente il piccolo imprenditore che coincide con la propria azienda), il giudice può non applicare o ridurre la sanzione pecuniaria, evitando una doppia punizione per lo stesso fatto. 

    Anche le regole processuali vengono aggiornate:

    •  termini di indagine più stringenti, 
    • maggiori garanzie per i testimoni collegati all'ente, 
    • una disciplina più precisa del sequestro preventivo e della possibilità di applicare sanzioni ridotte fino a un terzo su richiesta delle parti. Sono inoltre previste forme specifiche di estinzione dell'illecito legate alla materia ambientale e a quella tributaria, quando l'ente elimina le carenze organizzative che hanno reso possibile il reato.

    Scarica il testo del DDL riforma legge 231

    Scarica il testo del DDL riforma  legge 231

    Domande frequenti

    La riforma è già in vigore?

    No. Il testo è, allo stato, uno schema di disegno di legge nella sua versione definitiva del 4 agosto 2026: deve ancora completare l'iter di approvazione e, per alcune parti, dovrà attendere anche i successivi decreti attuativi. Le imprese possono iniziare a orientarsi, ma non ci sono ancora obblighi immediati.

    Le aziende devono aggiornare da subito il modello organizzativo?

    Non c'è urgenza formale, ma è consigliabile iniziare a mappare le aree di intervento: organismo di vigilanza, protocolli di controllo, canali di segnalazione interna e formazione , su cui la riforma pone maggiore attenzione.

    Cosa cambia per le piccole imprese a conduzione familiare o individuale?

    È prevista una tutela specifica per i casi in cui l'ente non sia concretamente distinguibile dalla persona che ha commesso il reato: in queste situazioni il giudice può non applicare o ridurre la sanzione pecuniaria. Sono inoltre allo studio procedure semplificate per l'adozione del modello organizzativo nelle PMI.

    Un'impresa senza modello organizzativo può comunque evitare la sanzione?

    La possibilità di chiedere al giudice un termine per sanare le carenze organizzative ed estinguere l'illecito è riservata agli enti che avevano già adottato e attuato un modello prima della commissione del reato. Chi non ne aveva alcuno resta quindi maggiormente esposto: un motivo in più per non rinviare l'adozione di un modello conforme.

    La riforma riguarda anche i professionisti che assistono le aziende?

    Sì. Consulenti del lavoro, commercialisti e legali saranno chiamati ad aggiornare gli schemi di compliance che propongono ai clienti, valutando in particolare l'adeguamento alle linee guida di categoria – che offrono una presunzione di idoneità del modello.

  • Assegni familiari e ammortizzatori sociali

    NASpI anche per chi deve dimettersi per violenza di genere: regole INPS

    Con il messaggio n. 2540 del 3 agosto 2026 l'INPS interviene su un tema delicato e finora privo di indicazioni operative   ovvero il diritto alla NASpI per la lavoratrice o il lavoratore che si dimettono per sottrarsi ad atti persecutori  (stalking)   o a violenza di genere.

     Il documento, frutto di un confronto con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, stabilisce a quali condizioni queste dimissioni possano essere equiparate alle dimissioni per giusta causa, con conseguente accesso alla prestazione di disoccupazione. 

    La valutazione della domanda NASpI in questi casi non è automatica, ma richiede una verifica di elementi fattuali specifici . 

    Vediamo le istruzioni operative.

    Diritto alla Naspi dopo dimissioni per atti violenti: le norme

    Il punto di partenza resta l'articolo 3 del D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22, che riconosce la NASpI in caso di cessazione involontaria del rapporto di lavoro, includendo espressamente le dimissioni per giusta causa. 

    La giusta causa, a sua volta, trova fondamento nell'articolo 2119 del Codice civile, che la individua in una causa che non consente la prosecuzione, nemmeno provvisoria, del rapporto di lavoro. 

    Due pronunce guidano l'interpretazione applicata dall'INPS: 

    1. la sentenza della Corte Costituzionale n. 269/2002, secondo cui, in presenza di una condizione di improseguibilità del rapporto, le dimissioni vanno ricondotte al comportamento di un altro soggetto, e lo stato di disoccupazione che ne deriva è da considerarsi involontario ai sensi dell'articolo 38 della Costituzione; 
    2. la sentenza della Cassazione, sez. lavoro, n. 11051/2015, che ammette come causa di improseguibilità anche le sopravvenute condizioni di salute del lavoratore, a prescindere da un inadempimento del datore di lavoro o di un terzo.

    Su queste basi, anche condotte di terzi estranei all'ambiente di lavoro possono, in linea di principio, configurare la giusta causa di recesso.

    Riferimento Contenuto rilevante
    Art. 2119 c.c. Definisce la giusta causa di recesso come causa che non consente la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto
    Art. 3, D.Lgs. n. 22/2015 Riconosce la NASpI in caso di cessazione involontaria, incluse le dimissioni per giusta causa
    Corte Cost. n. 269/2002 (17-24 giugno 2002) Lo stato di disoccupazione da dimissioni per improseguibilità del rapporto è involontario ex art. 38 Cost.
    Cass. sez. lavoro n. 11051/2015 (28 maggio 2015) Ammette come causa di improseguibilità anche le condizioni di salute sopravvenute del lavoratore
    Circolari INPS n. 97/2003, n. 163/2003, n. 21/2023 Precedenti casistiche di giusta causa rilevanti per la NASpI
    Raccomandazione Rec (2002)5 – Consiglio d'Europa (30 aprile 2002) Indica agli Stati membri politiche di protezione delle donne vittime di violenza
    Messaggio INPS n. 2540 del 3 agosto 2026 Chiarisce l'accesso alla NASpI per dimissioni legate a violenza di genere

    Novità e istruzioni operative

    La novità riguarda i casi, portati all'attenzione dell'INPS, di lavoratrici vittime di atti persecutori costrette a dimettersi per tutelare la propria incolumità.

     Il Ministero del Lavoro, interpellato dall'Istituto, ha chiarito che il verificarsi di atti persecutori o di violenza di genere nei confronti della lavoratrice o del lavoratore – anche se provenienti da soggetti estranei all'ambiente di lavoro – può integrare la situazione di oggettiva impossibilità di prosecuzione del rapporto richiesta dall'articolo 2119 c.c., e quindi legittimare l'accesso alla NASpI.

    Il chiarimento, tuttavia, non apre le porte a un riconoscimento automatico: la mera sussistenza di atti persecutori o violenza subita nella vita privata, del tutto scollegata dal contesto lavorativo, non basta da sola a giustificare la NASpI. Serve un collegamento funzionale documentato tra la violenza subita e il rapporto di lavoro.

    Istruzioni operative per datori e consulenti

    Per la gestione pratica delle domande, occorre verificare che ricorrano, alternativamente o congiuntamente, due condizioni:

    1. Impatto psicofisico incompatibile con il lavoro: la violenza subita deve ripercuotersi sull'equilibrio psicofisico della vittima al punto da rendere impossibile lo svolgimento dell'attività lavorativa, secondo la logica già tracciata dalla Cassazione n. 11051/2015 in tema di tutela della salute.
    2. Correlazione con le abitudini legate al lavoro: gli atti persecutori devono porsi in stretta relazione con le normali abitudini della vittima connesse all'attività lavorativa – l'esempio tipico richiamato dal messaggio è quello di molestie o pedinamenti reiterati lungo il tragitto casa-lavoro.

    In presenza di queste circostanze, la cessazione del rapporto non è considerata una libera scelta del lavoratore, ma un recesso necessitato per la salvaguardia dell'incolumità personale: le dimissioni vanno quindi trattate come dimissioni per giusta causa per fatto del terzo, con diritto alla NASpI.

    Scarica il messaggio 2540/2026

    Messaggio INPS 2540 2026

    FAQ di chiarimenti

    Le dimissioni per violenza subita fuori dal lavoro danno sempre diritto alla NASpI? 

    No. Il messaggio 2540/2026 chiarisce che gli atti persecutori subiti nella vita privata, se del tutto scollegati dall'ambiente o dalle abitudini lavorative, non sono di per sé sufficienti: serve un collegamento funzionale documentato con il rapporto di lavoro.

    Cosa deve fare la lavoratrice o il lavoratore al momento delle dimissioni? 

    È opportuno che la comunicazione di dimissioni indichi espressamente la causale "giusta causa per fatto del terzo" e sia accompagnata, se disponibile, da documentazione oggettiva (denunce, referti, provvedimenti dell'autorità giudiziaria, ordini di protezione).

    Chi decide se le dimissioni sono davvero per giusta causa?

     La valutazione in prima battuta spetta all'INPS in sede di esame della domanda NASpI, sulla base degli elementi documentali forniti; in caso di contestazione, l'accertamento definitivo della sussistenza della giusta causa resta rimesso al giudice del lavoro.

    Che ruolo ha il datore di lavoro in questi casi?

     Il datore di lavoro non deve necessariamente essere responsabile o coinvolto negli atti persecutori: la giusta causa può derivare anche dal comportamento di un terzo estraneo al rapporto di lavoro. È comunque utile che l'ufficio HR conservi traccia della causale indicata nelle dimissioni e di eventuali comunicazioni ricevute dalla lavoratrice o dal lavoratore.

    Quali esempi concreti possono integrare la giusta causa secondo il messaggio INPS? 

    Il messaggio cita, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli atti persecutori o le molestie reiterate subite lungo il tragitto abituale casa-lavoro, tali da impedire alla vittima di raggiungere la sede di lavoro in condizioni di sicurezza.

    La sola denuncia alle autorità è sufficiente per ottenere la NASpI?

     La denuncia è un elemento probatorio importante ma va inserita in un quadro complessivo di elementi oggettivi che dimostrino sia l'impatto psicofisico sulla capacità lavorativa, sia il collegamento con le abitudini legate al lavoro; la sola denuncia, senza questo nesso, potrebbe non essere ritenuta sufficiente.

  • Inail

    Fondo vittime amianto cantieri navali: domande entro il 5 settembre

    Con la Circolare n. 36 del 7 agosto 2026, l'INAIL ha fornito le istruzioni operative per l'accesso al Fondo vittime amianto riservato 

    • ai lavoratori delle società partecipate pubbliche che hanno contratto patologie asbesto-correlate 
    • durante l'attività prestata presso i cantieri navali, 
    • ai loro eredi e alle stesse società partecipate.

     Il documento recepisce il decreto interministeriale 28 luglio 2026, pubblicato il 6 agosto 2026, che disciplina nel dettaglio le domande di accesso per le annualità 2024 e 2025.

    La circolare rappresenta il riferimento operativo per gestire tempestivamente le istanze, dato il termine perentorio di 30 giorni dalla pubblicazione del decreto, che scade il 5 settembre 2026. 

    Vediamo quadro normativo, novità e adempimenti pratici.

    Le norme sul Fondo vittime amianto cantieri navali

    Il Fondo è stato istituito dall'articolo 24, comma 2, del D.L. 30 marzo 2023, n. 34poi modificato dall'articolo 1, comma 203, della L. 30 dicembre 2023, n. 213.Il tassello attuativo finale è il decreto interministeriale Lavoro-MEF del 28 luglio 2026, che regolamenta in concreto le domande per il 2024 e il 2025, sostituendo i precedenti decreti del 5 dicembre 2023 e del 16 luglio 2024 

    ATTENZIONE : le domande già presentate ai sensi di quest'ultimo restano comunque valide.

    Novità domande 2024 2025

    La principale novità operativa riguarda la platea dei beneficiari e le modalità di accesso:  possono presentare domanda 

    1. i lavoratori diretti delle società partecipate pubbliche,
    2. coloro che hanno  prestato attività presso i cantieri navali tramite appalto, subappalto o somministrazione. 

    Sono legittimati anche gli eredi (secondo l'ordine successorio ex artt. 536 e ss. c.c.) e le stesse società partecipate pubbliche, quando prive di manleve o garanzie pubbliche per il rimborso delle somme versate. Le risorse disponibili sono pari a 20 milioni di euro per ciascuna annualità (2024 e 2025). L'indennizzo non può comunque superare l'importo liquidato in sentenza o verbale di conciliazione, ed è determinato secondo tabelle fisse per grado di inabilità (lavoratori) o numero di eredi (in caso di decesso):

    Grado di inabilità Indennizzo (€)
    Fino al 20% 28.000
    21%-40% 68.000
    41%-60% 120.000
    61%-80% 184.000
    81%-100% 260.000
    Numero eredi Indennizzo (€)
    1 erede 168.250
    2 eredi 201.900
    3 o più eredi 235.550

    Se le domande ammesse superano il plafond annuo di 20 milioni, l'INAIL riparte l'indennizzo in misura proporzionale, in base al rapporto tra il limite di spesa e il totale degli indennizzi calcolati a tabella.

    Cause di esclusione.

    Non si può accedere al Fondo se: per lo stesso evento è già stato erogato un indennizzo; il risarcimento è già stato pagato dalla società; oppure al momento della domanda l'INAIL non ha ancora riconosciuto la patologia asbesto-correlata ex art. 13, comma 7, L. 257/1992.

    Istruzioni, scadenza, documenti da allegare

    La domanda va inviata 

    • all'INAIL entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto interministeriale (6 agosto 2026), a pena di inammissibilità,  quindi entro il 5 settembre 2026,
    • via PEC a [email protected], oppure 
    • per raccomandata a.r. a: INAIL – Direzione centrale rapporto assicurativo, Piazzale Giulio Pastore 6, 00144 Roma, per chi è privo di PEC.

     Documenti da allegare 

    — lavoratori/eredi: copia della sentenza esecutiva o del verbale di conciliazione (giudiziale o in sede protetta) che individua debitore, beneficiario e importo; dichiarazione sostitutiva ex D.P.R. 445/2000 attestante il mancato pagamento da parte della società soccombente.

     — società partecipate pubbliche: copia della sentenza o del verbale di conciliazione; quietanza dell'avvenuto pagamento del risarcimento ai lavoratori o eredi beneficiari. Comunicazioni incrociate obbligatorie. Al momento dell'invio della domanda, il lavoratore (o gli eredi) deve informare contestualmente la società debitrice, e viceversa la società deve informare lavoratori/eredi se presenta domanda diretta. 

     La modulistica ufficiale è allegata alla circolare (allegati 3-8).

    Scarica la circolare 36 2026 e modelli allegati

    Circolare 36 2026

    Allegati

  • PRIMO PIANO

    Carta Europea Disabilità e Contrassegno: novità del decreto in arrivo

    È  stato approvato il 4 agosto 2026 in prima lettura lo schema di decreto legislativo che recepisce  la direttiva (UE) 2024/2841, con cui il Parlamento europeo e il Consiglio hanno istituito :

    1. la Carta Europea della Disabilità (CED) e
    2.  il Contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità.

    Il provvedimento, adottato in attuazione della legge 3 giugno 2025, n. 91 (Legge di delegazione europea 2024), non è ancora in vigore:  il cui contenuto potrebbe quindi subire modifiche prima dell'approvazione definitiva.

    L'obiettivo è  quello di garantire alle persone con disabilità l'effettivo esercizio del diritto alla libera circolazione all'interno dell'Unione Europea, superando la frammentazione dei sistemi nazionali  che oggi genera, di fatto, disparità di trattamento da un Paese all'altro. Attraverso il mutuo riconoscimento dello status di disabilità, chi si sposta in un altro Stato membro potrà accedere alle stesse agevolazioni riservate ai cittadini di quel Paese, senza dover ripetere verifiche o presentare nuova documentazione. Il testo, che si compone di 20 articoli, è stato elaborato con il coinvolgimento di INPS, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (IPZS), ANCI e delle principali associazioni rappresentative delle persone con disabilità.

    Di seguito i chiarimenti principali contenuti nella relazione illustrativa parlamentare.

    Cos’è la Carta Europea della Disabilità (CED) e chi può richiederla

    La CED è un documento che attesta, con valore probatorio riconosciuto in tutti gli Stati membri, la condizione di disabilità del titolare o il suo diritto a servizi specifici legati alla disabilità. Non sostituisce il certificato di disabilità rilasciato in Italia ma ne costituisce una prova documentale semplificata.

    Potranno richiederla

    1. le persone con disabilità riconosciuta ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e anche  in via transitoria,
    2. chi era già beneficiario del progetto pilota "EU Disability Card" avviato con il DPCM del 20 novembre 2020 (che il nuovo decreto abroga).

    Alla carta verrà apposta la lettera "A" nei casi in cui sia necessaria la presenza di un accompagnatore che  grantira le agevolazioni anche a chi assiste il titolare, e agli animali di assistenza.

    Sul piano organizzativo, sarà l'INPS l'ente competente per il rilascio, il rinnovo e la revoca della CED, mentre la stampa fisica del documento sarà affidata all'IPZS.

     La domanda potrà essere presentata dall'interessato, da un delegato attraverso le piattaforme digitali, oppure da chi esercita la responsabilità genitoriale, dal tutore o dall'amministratore di sostegno. 

    Il termine previsto per il rilascio è di 90 giorni. La carta sarà gratuita e disponibile sia in formato fisico, dotato di codice QR anticontraffazione, sia in formato digitale integrato nel portafoglio pubblico IT-Wallet. La validità sarà di 10 anni per le condizioni di disabilità non soggette a revisione, mentre per le certificazioni a termine la scadenza della CED coinciderà con quella della certificazione sanitaria sottostante.

    Il nuovo Contrassegno europeo di parcheggio: requisiti e procedura

    Accanto alla CED, il decreto ridisegna il Contrassegno di parcheggio per le persone con disabilità, che sostituirà l'attuale tagliando blu o arancione  con un documento uniforme a livello europeo, dotato anch'esso di codice QR e di sistemi  antifalsificazione. La competenza al rilascio, al rinnovo e alla revoca resta in capo al Comune di residenza, che tuttavia si avvarrà di un'apposita piattaforma digitale comune per la realizzazione pratica.

    Potranno ottenerlo:

    •  le persone con capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta 
    •  disabilità psichica o intellettiva e 
    •  gravi compromissioni degli arti superiori 
    •  accertate dalle commissioni medico-legali dell'ASL o dalle Unità di valutazione di base,
    •  persone con cecità totale, parziale o ipovisione grave. 

    La domanda potrà essere presentata

    1.  online tramite l'apposita  piattaforma IPZS oppure, 
    2. presso gli uffici comunali,

     per tutelare chi ha minore familiarità con gli strumenti digitali. Il procedimento dovrà concludersi entro 30 giorni (termine sospeso in caso di richiesta di integrazione documentale). 

    Il contrassegno avrà validità fino a 10 anni: per le condizioni permanenti è prevista, su richiesta dell'interessato, la possibilità di un rinnovo automatico  mentre per le condizioni a termine resterà necessaria una nuova valutazione medica. 

    ATTENZIONE Sarà  gratuito se richiesto tramite piattaforma digitale; è invece dovuto il pagamento dei soli diritti di segreteria se la domanda viene presentata allo sportello comunale. 

    Dove valgono CED e Contrassegno: ambito di applicazione e riconoscimento UE

    Il principio cardine del decreto è il riconoscimento reciproco: la CED e il Contrassegno rilasciati da un altro Stato membro varranno in Italia esattamente come quelli nazionali, e viceversa, per tutto il periodo di soggiorno o viaggio, senza il limite del "soggiorno breve" (i 90 giorni) che la direttiva avrebbe consentito di introdurre come facoltà, ma che il legislatore italiano ha scelto di non recepire per garantire una tutela piena indipendentemente dalla durata della permanenza.

    L'ambito di applicazione riguarda:

    • i servizi resi normalmente dietro corrispettivo – attività industriali, commerciali, artigianali e libere professioni –
    •  i trasporti (ferroviario, su gomma, marittimo e aereo) e 
    • l'accesso a musei, parchi, siti culturali ed eventi pubblici, anche quando gratuiti.

    Restano invece esclusi:

    •  le prestazioni previdenziali e assistenziali disciplinate dai Regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009 (pensioni di invalidità, sussidi economici),
    •  i servizi di inclusione o riabilitazione a lungo termine che richiedono una presa in carico continuativa da parte del Servizio Sanitario Nazionale, e 
    • i benefici subordinati a certificazioni mediche o valutazioni ulteriori e specifiche.

    Una clausola di salvaguardia chiarisce inoltre che il nuovo sistema non riduce in alcun modo le tutele già riconosciute da altre norme europee o nazionali (ad esempio i diritti dei passeggeri con disabilità nei trasporti), che continuano ad applicarsi in aggiunta alla CED.

    Per rendere effettivo l'utilizzo dei due documenti, il decreto punta molto sulla digitalizzazione: oltre all'IT-Wallet, le agevolazioni potranno essere fruite anche tramite l'app IO, mentre gli enti convenzionati potranno verificare in tempo reale titolarità e validità della CED e del Contrassegno attraverso la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND), riducendo il rischio di usi impropri.

    Tutele e controlli del decreto: cosa cambia – I vecchi contrassegni?

    Il testo introduce anche un sistema di tutele differenziato: le controversie relative al Contrassegno (dinieghi, revoche, sospensioni) andranno impugnate davanti al giudice amministrativo, mentre quelle relative alla CED – trattandosi di un titolo rilasciato dall'INPS – saranno di competenza del giudice del lavoro.

     In entrambi i casi, se il diniego o la revoca mascherano una discriminazione, sarà possibile attivare la speciale tutela civile prevista dalla legge 1° marzo 2006, n. 67, che consente di ottenere non solo il risarcimento del danno ma anche provvedimenti d'urgenza per rimuovere immediatamente gli effetti della discriminazione. 

    Sul fronte sanzionatorio, l'uso improprio resta soggetto alle sanzioni del Codice della Strada, con possibili conseguenze penali nei casi più gravi; CED e Contrassegno assumono inoltre la natura giuridica di "carte valori", con produzione riservata in esclusiva all'Istituto poligtrafico ecca dello Stato. 

    Il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri viene individuato quale punto di contatto nazionale verso la Commissione europea e le autorità degli altri Stati membrie del coinvolgimento delle associazioni di categoria attraverso l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità.

    ATTENZIONE

    Per gestire la transizione, i contrassegni già rilasciati con il vecchio modello resteranno validi fino al 5 dicembre 2029, a condizione che siano stati emessi prima del 5 giugno 2028.

    Quando entrano in vigore le novità

    Va infine ribadito che si tratta, allo stato, di uno schema di decreto legislativo: l'operatività concreta di CED e Contrassegno è subordinata sia alla pubblicazione del testo definitivo in Gazzetta Ufficiale, sia all'adozione di appositi decreti attuativi – previsti entro 120 giorni dall'entrata in vigore – che dovranno definire nel dettaglio le modalità operative di richiesta, rilascio, rinnovo e revoca dei due strumenti. 

  • Lavoro Dipendente

    Smart working in montagna, l’esonero da 8mila euro è fermo – Cosa manca

    La Legge 12 settembre 2025, n. 131, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre 2025 ed entrata in vigore il 20 settembre 2025, introduce un pacchetto di misure per il riconoscimento e la promozione delle zone montane. La norma mira a sostenere lo sviluppo economico e sociale di questi territori, favorendo il ripopolamento, la tutela delle attività produttive e la valorizzazione delle professioni tipiche della montagna, con interventi che spaziano dal fisco agevolato per le  imprese ad un nuovo incentivo per il lavoro agile.

    Di seguito i dettagli su quest'ultima misura, ancora inattiva malgrado la pubblicazione della riclassificazione dei Comuni Montani 2026. Vedi all'ultimo paragrafo

    Leggi anche Imprese montane di giovani  nuovo credito di imposta nella legge 131 2025

    Sgravio contributivo per il lavoro agile: requisiti e importi

    L’articolo mira a contrastare lo spopolamento dei comuni montani e a favorire l’integrazione economica e sociale della popolazione residente, incentivando l’uso del lavoro agile (smart working) come modalità ordinaria di prestazione lavorativa.

    Alle imprese che adottano il lavoro agile è riconosciuto un esonero dai contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per i lavoratori subordinati a tempo indeterminato che rispettano le seguenti condizioni:

    • Età inferiore a 41 anni alla data di entrata in vigore della legge.
    • Trasferimento di residenza e domicilio da un comune non montano a un comune montano (art. 2, c. 2) con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
    • Svolgimento stabile della prestazione in modalità di lavoro agile (secondo la legge n. 81/2017).

    Entità dell’esonero contributivo

    • 2026 e 2027: esonero totale, fino a 8.000 € annui per ciascun lavoratore (riparametrati mensilmente).
    • 2028 e 2029: esonero parziale al 50%, fino a 4.000 € annui.
    • 2030: esonero ridotto al 20%, fino a 1.600 € annui.

    Sono esclusi dall’esonero i premi e i contributi dovuti all’INAIL.

     Rimane ferma l’aliquota per il calcolo delle pensioni, quindi i lavoratori non avranno penalizzazioni sui futuri trattamenti previdenziali.

    Tabella sgravio contributivo 2026-2030

    Periodo Percentuale esonero contributi Limite massimo annuo Note
    2026 – 2027 100% € 8.000 Esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro.
    2028 – 2029 50% € 4.000 Esonero ridotto, sempre calcolato su base mensile.
    2030 20% € 1.600 Ultimo anno di agevolazione, con riduzione ulteriore.

    Decreto Comuni montani e requisito età per il bonus

     

    Come anticipato sopra il Dpcm 121/2026, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 7 luglio scorso, ha fornito la classificazione dei territori montani, ma questo passaggio da solo non è sufficiente a far partire l'agevolazione contributiva. 

    Manca infatti un ulteriore decreto, di competenza del ministero del Lavoro di concerto con Mef, Mimit e Affari regionali, che dovrà incrociare l'elenco dei comuni montani con specifici parametri socioeconomici — spopolamento, livello di reddito, dotazione di servizi — per individuare quali territori daranno effettivamente diritto ai benefici, oltre a definire criteri e modalità di concessione dell'esonero. Solo successivamente l'Inps potrà emanare la circolare operativa con le istruzioni pratiche per accedere all'incentivo.

    Si ricorda che  a differenza di altre agevolazioni che verificano l'età al momento dell'assunzione,  in questo caso  il legislatore ha fissato una data unica  — il 20 settembre 2025, giorno di entrata in vigore della legge. Chi a quella data non aveva ancora compiuto 41 anni resta nel perimetro dell'agevolazione anche se il trasferimento e l'avvio del lavoro agile avvengono anni dopo, ampliando così nel tempo la platea dei potenziali beneficiari, purché l'incentivo resti attivo.