• Sussidi, Social Card, Assegno inclusione, RDC

    Assegno inclusione e tirocini sociali: comunicazione a carico dell’azienda

     In una nota del 3 ottobre 2024 il Ministero del lavoro  ha precisato le modalità di comunicazione relativa alla partecipazione a tirocini di inclusione sociale da parte di beneficiari dell'assegno di inclusione ADI.

    Si chiarisce in particolare :

    •   i beneficiari dei Tis non devono presentare il modello ADI-Com esteso all’Inps, obbligo invece previsto per i tirocini formativi e di orientamento (art. 3, comma 7, del D.L. n. 48/2023) 
    • E' a carico invece delle aziende ospitanti la comunicazione obbligatoria  d’instaurazione dei rapporti di lavoro (CO) specificando la categoria“09 – Persona Presa in Carico dai Servizi Sociali e/o sanitari”. 

    In caso di errori, come detto  può derivarne  la sospensione dei benefici dell’AdI.

    Tirocini di inclusione sociale: reddito non rilevante

    La nota precisa, per ulteriore approfondimento che  :

    1. i tirocini sociali, di cui all’art. 7, comma 1, lettera c) del d. lgs. 147/2017, ovvero i tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione, di cui alle regolamentazioni  regionali in attuazione dell'accordo del 22 gennaio 2015 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono tra i sostegni erogabili esclusivamente dai servizi sociali in favore dei beneficiari ADI non attivabili al lavoro nell’ambito del Patto per l’Inclusione Sociale (PaIS), come specificato anche nelle Linee Guida per la definizione dei Patti  per l’inclusione sociale.
    2.  l’art. 2, comma 2, lettera b), punto 2, del decreto legge 48/2023 nel determinare i requisiti relativi alla  condizione economica del nucleo familiare in relazione al reddito familiare, specifica che “Dal reddito  familiare, (…) sono detratti i trattamenti assistenziali inclusi nell'ISEE  e  per le prestazioni non sottoposte alla prova dei mezzi”. Sotto  quest’ultima fattispecie (trattamento assistenziale non sottoposto alla prova dei mezzi) ricadono i Tirocini di Inclusione Sociale.

    Quindi per i Tirocini di Inclusione Sociale (TIS):

    • – Le indennità correlate ai TIS non rilevano ai fini del reddito per la verifica del diritto o dell’importo dell’assegno di inclusione;
    • – I beneficiari ADI che avviano il TIS non sono tenuti a presentare l’ADI-Com esteso (a differenza dei tirocini formativi e di orientamento che sono attivabili dai servizi per il lavoro nell’ambito del Patto di Servizio Personalizzato);
    • I case manager dei servizi sociali  dovranno sempre inserire il TIS in GePI tra i sostegni erogati nell’ambito del PaIS. In questo modo sarà possibile comunicare automaticamente ad INPS che si tratta di  tirocinio sociale ed evitare la sanzione per mancata presentazione dell’ADI-Com esteso.

  • Incentivi assunzioni ed esoneri contributivi

    Esonero contributivo parità di genere: domande da correggere entro il 15 ottobre

    I datori di lavoro che hanno commesso errori nella compilazione della domanda di esonero contributivo legato al possesso della  certificazione di parità 2023  (legge 162 2021)   possono rettificare i dati. Per farlo, devono:

    •  rinunciare alla domanda presentata erroneamente e 
    • inviarne una nuova con le informazioni corrette 
    •  entro il termine perentorio del 15 ottobre 2024. 

    Se la domanda non viene corretta entro questa data, verrà comunque elaborata, ma il beneficio sarà ridotto in base all'errore presente.

    E' la novità comunicata dall'INPS nel messaggio 2844 pubblicato il 13 agosto 2024.

    L'istituto lo ha ricordato con un  nuovo comunicato riepilogativo il 2 ottobre scorso. QUI IL TESTO

     Ricordiamo di seguito le principali indicazioni sul tema e le istruzioni complete sulle modalità di  rettifica delle domande.

    Esonero contributivo parità di genere: come rettificare la domanda

    Nel messaggio INPS ricorda  che nella domanda è fondamentale indicare la retribuzione media mensile globale e non quella del singolo lavoratore.

    Per  retribuzione media mensile globale si intende la media di tutte le retribuzioni erogate nel periodo di validità della certificazione (36 mesi) e non la media dei singoli lavoratori. Per esempio, se un'azienda ha 50 dipendenti, la retribuzione media mensile globale deve considerare l'intera massa salariale nel periodo di tre anni.

     Inoltre, l'INPS chiarisce   che una volta approvata la domanda, l'esonero sarà valido per tutti i 36 mesi di validità della certificazione, indipendentemente dall'eventuale indicazione errata di una durata inferiore nella domanda, poiché l'ente provvederà a sanare automaticamente la situazione.

    L’esonero contributivo per parità di genere: cos’è e come si ottiene

    Esonero contributivo

    I datori di lavoro del settore privato che hanno una certificazione di parità di genere possono beneficiare di uno sconto sui contributi previdenziali:

    •  pari all'1 % della media mensile complessiva delle retribuzioni dei dipendenti,  
    • fino a un massimo di 50.000 euro all'anno 
    • per ogni codice fiscale aziendale .

    In caso di esaurimento delle risorse disponibili (50 milioni di euro annui), l'esonero sarà proporzionalmente ridotto per tutti i beneficiari.

    Certificazione di parità

    L'INPS verifica che la certificazione sia conforme prima di concedere l'esonero  Per essere valida, la certificazione deve essere rilasciata da organismi accreditati secondo le norme  UNI.

    Leggi per maggiori dettagli Certificazione parità di genere. ecco i parametri

    Codice di Autorizzazione

    Le aziende che ottengono l'esonero verranno identificate tramite un codice di autorizzazione (CA) "4R", che indica l'autorizzazione all'esonero secondo quanto stabilito dall'articolo 5 della legge n. 162/2021.

    Tempistiche e Fruizione dell'Esonero:

    L'esonero autorizzato potrà essere utilizzato dal primo mese di validità della certificazione e per l'intero periodo di durata della stessa (fino a 36 mesi).

    L'effettiva fruizione dell'esonero potrà iniziare solo dopo l'elaborazione massiva delle domande, che avverrà dopo la scadenza del termine per la rettifica (15 ottobre 2024).

    Vedi tutte le istruzioni INPS in Esonero contributivo parità: al via le domande

  • Lavoro estero

    Frontalieri Svizzera: novità nel DL Omnibus convertito

    Il Disegno di legge di conversione del decreto legge 131 2024 cd Omnibus  è stato approvato definitivamente dalle Camere la scorsa settimana ed è stato pubblicato l'8 ottobre in Gazzetta Ufficiale. 

    QUi il testo del decreto legge coordinato con la legge di conversione 

    Uno degli articoli che non ha subito modifiche in corso di conversione è l'articolo 6 che  introduce un nuovo regime fiscale opzionale per i lavoratori frontalieri residenti nei comuni italiani situati entro venti chilometri dal confine svizzero, a partire dal periodo d’imposta 2024..

     Questi cambiamenti nascono in seguito al nuovo Accordo tra Italia e Svizzera sull’imposizione dei lavoratori frontalieri, firmato il 23 dicembre 2020 e ratificato dall’Italia con la legge n. 83 del 13 giugno 2023. Il nuovo regime si applica in particolare ai “nuovi frontalieri”, ovvero coloro che entreranno nel mercato del lavoro frontaliero dopo l’entrata in vigore dell’Accordo.

    Nei prossimi paragrafi analizziamo la novità.

    DL Omnibus convertito in legge: tassa sostitutiva per i “nuovi frontalieri”

    La principale novità dell'articolo 6 è l’introduzione di una tassazione sostitutiva pari al 25% delle imposte applicate in Svizzera per i redditi da lavoro dipendente percepiti dai lavoratori frontalieri.

     Questo regime permette ai lavoratori di evitare la tassazione progressiva ordinaria dell’IRPEF italiana e delle relative addizionali, prevedendo invece un’imposta sostitutiva fissa.

    Cosa cambia:

    Tassazione ridotta: I lavoratori frontalieri potranno beneficiare di una tassazione inferiore, rispetto alla progressività tipica del sistema italiano.

    Nessun diritto al credito d’imposta: A differenza di quanto previsto per i frontalieri sotto il vecchio regime, i lavoratori che opteranno per il nuovo regime fiscale non avranno diritto al credito d’imposta in Italia per le tasse pagate in Svizzera. Questo rappresenta un importante cambiamento rispetto alla normativa precedente.

    Da segnalare inoltre la differenziazione  tra “vecchi” e “nuovi frontalieri”

    1. i cc.dd. “nuovi frontalieri” si applica  un regime di tassazione concorrente in forza del quale,i salari,gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe da essi ricevute sono imponibili  nello Stato contraente di svolgimento dell’attività lavorativa (Svizzera), non  potendo, tuttavia, l’imposta eccedere l’80 per cento di quanto dovuto in base  alle disposizioni sulle imposte domestiche IRPEF incluse le imposte locali. Successivamente, lo Stato di residenza (Italia)assoggetta tale reddito a tassazione progressiva ai fini IRPEF, riconoscendo lavoratore italiano, al fine di eliminare la doppia imposizione, un credito  d’imposta per quanto versato in Svizzera ex articolo 165 del decreto delPresidente della Repubblica n. 917 del 1986 (TUIR);
    2. i cc.dd. “vecchi frontalieri” rientrano nel regime transitorio di cui all’articolo 9  del nuovo Accordo, continuando, pertanto, ad essere soggetti a imposizione  esclusiva in Svizzera.

    DL Omnibus convertito. Estensione dell’elenco dei comuni frontalieri

    Un ulteriore cambiamento riguarda la definizione dei comuni di frontiera. In passato, non esisteva un elenco definito di comuni italiani considerati frontalieri; la Svizzera gestiva tale elenco unilateralmente, includendo solo i comuni situati entro venti chilometri dal confine con i Cantoni dei Grigioni, Ticino e Vallese.

    Con il nuovo Accordo, è stato definito un elenco ufficiale di 72 comuni italiani situati entro venti chilometri dal confine svizzero che non erano stati precedentemente inclusi. Ciò consente ai residenti di questi comuni di accedere al nuovo regime fiscale, pur non avendo beneficiato del vecchio regime dei frontalieri.

    Cosa cambia:

    • Aumento del numero di comuni eleggibili: L’aggiunta di nuovi comuni all’elenco significa che un numero maggiore di lavoratori potrà beneficiare del nuovo regime fiscale.
    • Maggiore chiarezza normativa: La definizione dei comuni di frontiera è ora uniforme tra Italia e Svizzera, eliminando le discrepanze interpretative che esistevano in passato.

  • Lavoro Dipendente

    Esonero collocamento obbligatorio: nuova procedura

    Il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali dell'11 giugno 2024 , in sostituzione di quello del 2016,  ha introdotto  nuove regole sul pagamento del contributo utile per l'esonero dall'obbligo di assunzione di persone disabili in aziende con lavorazioni ad alto rischio. 

     Il decreto  è entrato in vigore dal 1° ottobre 2024  mentre la principale novità che riguarda in pagamenti online è operativa da ieri 3 ottobre.

    Sul tema è stata emanata anche una nota Ministeriale di chiarimenti .

    Esonero collocamento obbligatorio: come funziona

    Le aziende private e gli enti pubblici economici, con dipendenti impegnati in lavori pericolosi con un tasso di premio INAIL pari o superiore al 60 per mille, possono chiedere l'esonero dall'obbligo di assunzione di lavoratori disabili.

     In cambio, è dovuto  un contributo  economico  per ogni giorno lavorativo per ogni posto non coperto da un lavoratore disabile.

    L'esonero deve essere richiesto attraverso una procedura telematica, tramite il portale "Servizi Lavoro" del Ministero del Lavoro, utilizzando SPID o CIE per accedere. L'autocertificazione richiesta dalla procedura  include dati come la base di computo e il numero di dipendenti coinvolti nelle lavorazioni pericolose.

     Non è possibile presentare più autocertificazioni contemporaneamente.

    Esonero collocamento obbligatorio: novita sul pagamento

    Il decreto dell'11 giugno ha fissato:

    1. nuovo importo giornaliero
    2. modalità di pagamento online.

    Nello specifico, mentre   il pagamento del contributo doveva essere effettuato tramite bonifico bancario ordinario,  a partire dal 3 ottobre 2024 il pagamento del contributo esonerativo avviene solo tramite la piattaforma PagoPA, che genera un avviso di pagamento al termine della procedura telematica di richiesta . 

    Inoltre, il decreto ha aggiornato l'importo del contributo esonerativo, che passa 

    • da 30,64 euro a 
    • a 39,21 euro

    per ogni giorno lavorativo e per ciascun lavoratore con disabilità non occupato. Questo aggiornamento è stato introdotto per adeguare gli importi alle nuove disposizioni economiche.

    L'importo  convenzionale è fissato a 2.587,86 euro per ogni trimestre, per ciascun lavoratore con disabilità non occupato. Ogni pagamento copre un intero trimestre e deve essere effettuato entro il 10 del primo mese di ciascun trimestre.

    Disposizioni transitorie per aziende nuove o già esonerate

    Tutti gli utenti interessati , comprese le aziende che già utilizzavano l’esonero prima del nuovo decreto dovranno presentare una nuova autocertificazione entro il 1° novembre 2024, per continuare a beneficiare dell'esonero.

    Per i nuovi iscritti iIl primo pagamento coprirà  il periodo dal momento dell’esecuzione fino alla fine del trimestre di riferimento. I pagamenti successivi, generati dalla procedura telematica, dovranno essere effettuati entro il 10 del primo mese di ogni nuovo trimestre.

    In deroga, per i datori di lavoro già esonerati con le vecchie regole, e che desiderano continuare, la quota trimestrale sarà valida per l’intero trimestre (ottobre-dicembre), ATTENZIONE , le aziende possono anche scegliere di non mantenere la continuità, segnalando tale opzione nell’autocertificazione, con l’esonero che decorre dalla data di presentazione della stessa.


  • Sussidi, Social Card, Assegno inclusione, RDC

    Assegno inclusione 2024, regole, FAQ e calendario pagamenti

    E' operativo il sussidio economico che sostituisce il reddito di cittadinanza dal 2024, ovvero l'ASSEGNO DI INCLUSIONE " ADI"  (istituito con il    decreto legge 48 2023  convertito in legge   Legge 85 2023 , con  piccole modifiche) i cui pagamenti sono iniziati a fine gennaio 2024  dopo la pubblicazione in GU del decreto  sulla CARTA ADI .

    INPS ha pubblicato il 26 febbraio  nel messaggio 835 2024  il  calendario dei prossimi pagamenti (vedi penultimo paragrafo)  e ricorda che a partire dai rinnovi del mese di marzo viene preso a  riferimento l’ISEE 2024. Pertanto, nel caso in cui la DSU 2024 non sia stata ancora presentata in tempo utile per l’elaborazione della mensilità a rinnovo, la domanda verrà posta nello stato “sospesa” in attesa della disponibilità dell’ISEE 2024; con le  elaborazioni dei rinnovi delle mensilità successive verranno recuperate anche le eventuali pregresse mensilità  “sospese”.

    Rivediamo nell'articolo tutte le principali  regole  sull' ADI, ricordando che a settembre 2024 sono state aggiornate le FAQ  su dubbi e  casi particolari per l'applicazione dell'Assegno di inclusione (vedi ultimo paragrafo)

    I sussidi che hanno sostituito il  Reddito di cittadinanza

    La legge 85 2023 ha previsto   diversi strumenti  di sostegno contro la povertà e l'esclusione sociale, al posto del RDC, con platee  e tempi di attuazione  diversi ovvero: 

    1. L'" Assegno di inclusione"  in vigore da gennaio 2024 ( con importo non inferiore a 480 euro mensili) per i nuclei con componenti "fragili" e  con impostazione molto simile a quella del vecchio RDC.
    2.  una misura temporanea "Supporto per la formazione e  il lavoro " (350 euro)  in vigore da settembre per coloro che non hanno i requisiti per il sussidio precedente, con durata  massima 12 mesi.

    I contributi  economici saranno erogati dall'Inps  su richiesta , che va effettuata tramite la piattaforma telematica INPS a questo link

    Il 15 dicembre 2023  è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto attuativo del Ministero del lavoro 154 2023  e il 16 dicembre INPS ha fornito le istruzioni aggiornate  sui requisiti e le procedure   per la domanda con la circolare 105 2023 .

    Assegno di inclusione: importo, durata

    Il contributo economico  dell'Assegno di inclusione  consiste  in 

    • una integrazione al reddito  fino a 6mila euro l’anno  moltiplicato per la scala di equivalenza sulla base dei componenti, con importo minimo pari a 480 euro e
    • integrazione  per l'affitto  fino a un massimo di 3360 euro annui o pari a 1800 euro per nuclei composti da over 67 o con disabili gravi o non autosufficienti

    Il contributo viene erogato con la Carta  ADI di inclusione elettronica consente di fare prelievi di contante (max 100 euro mensili moltiplicati per la scala di equivalenza) e un solo bonifico per l'affitto o il mutuo. Non si può utilizzare all'estero,  online ne per acquisto di armi sigarette gioco d'azzardo, materiale pornografico (Vedi la lista completa nel decreto ministeriale pubblicato il 4.3.24)

    L'assegno di inclusione  dura 18 mesi  con stop di 1 mese e possibili  rinnovi  per ulteriori 12 mesi sempre con 1 mese di stop.

    In caso di avvio di attività di lavoro l'assegno ADI  sarà  cumulabile con i  relativi redditi fino a 3000 euro annui, che andranno comunicati all'INPS.

    Per i primi due mesi di variazione del reddito l'assegno ADI  è comunque garantito.

    Chi ha diritto all'assegno di inclusione: requisiti,  cittadinanza  e  ISEE

    Il nuovo assegno di inclusione  2024  come detto è riservato ai nuclei familiari in cui siano presenti persone:

    •   con disabilità oppure
    •     minorenni , oppure
    •     con almeno 60 anni di età, oppure 
    • soggetti in condizioni di svantaggio inserite  in programmi di cura e assistenza dei servizi socio sanitari  certificati (con disturbi mentali o dipendenze patologiche, disabilità certificate per almeno il 46%,  vittime di tratta e vittime di violenza  di genere, ex detenuti persone senza fissa dimora, neo-maggiorenni che vivono fuori dalla famiglia di origine per provvedimento delle autorità)

    I richiedenti possono essere 

    • cittadini italiani 
    • cittadini europei o loro familiari
    • cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo, residenti in Italia per almeno cinque anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo 

    Non devono:

    •  essere sottoposto a misura cautelare personale o a misura di prevenzione;
    •  avere sentenze definitive di condanna o adottate ai sensi dell'articolo 444 e seguenti del codice di procedura penale (cosiddetto "patteggiamento"), nei 10 anni precedenti  la  richiesta.

    La famiglia deve  avere 

    •  Isee non superiore a 9.360 euro ( come per il Reddito di cittadinanza ) e 
    • valore di reddito familiare  inferiore  6mila euro annui  maggiorato sulla base del numero di componenti in particolare disabili
    • privi di  auto oltre 1600 cc o moto  oltre 250 cc ., o barche 
    • immobile prima casa non superiore a 150mila euro ai fini IMU 
    • altri immobili non superiori a 30mila euro ai fini ISEE

    Se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni, o da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza,  la soglia di reddito familiare è fissata in euro 7.560 annui,

    L'assegno è compatibile con la percezione di NASPI, DISCOLL, Disoccupazione agricola 

    ATTENZIONE  NON  deve essere presente nella famiglia un componente che abbia rassegnato le dimissioni dal posto di lavoro (tranne che per giusta causa).

    Con il messaggio 623  del 10 febbraio 2024  INPS ha specificato le modalità di verifica dei requisiti relativi   alle  condizioni di svantaggio e dell’inserimento nei programmi di cura e assistenza degli enti locali  e il rilascio  di uno specifico servizio telematico per gli operatori delle ASL , in attesa del completamento  del NSIS  Nuovo Sistema informativo Sanitario (NSIS) del Ministero della Salute  che prevede una interoperabilità di tutte le banche dati coinvolte.

    Assegno di inclusione Scala di equivalenza

    Assegno di inclusione  minimo e massimo scala di equivalenza coefficienti  aggiuntivi
    parametro 1 per nucleo con 1 soggetto fragile  0,5 per ciascun altro componente con disabilita
    arriva a un massimo di 2,2, elevato a 2,3 in presenza di disabili gravi o non autosufficienti 0,4 per ogni altro componente con età pari o oltre 60 anni o
    per componente maggiorenne con carichi di cura
    0,30 per ogni componente con grave disagio bio-psico-sociale inserito in programmi di cura certificati
    0,15 per ogni minore, fino a 2
    0,10 per ogni minore oltre il secondo 
    non sono conteggiati i componenti che risiedono in strutture pubbliche e che interrompono la residenza in Italia per piu di 4 mesi anche non continuativi nel periodo di 18 mesi


    Assegno di inclusione:  sgravi per assunzioni  e lavoro autonomo

    Come per il reddito di cittadinanza, restano  gli sgravi  per i datori di lavoro  che assumano i percettori  di Assegno di inclusione  e le agenzie per il lavoro che facciano da tramite e  un contributo aggiuntivo per il beneficiario che intraprenda una attività lavorativa autonoma .

    Il  decreto  prevede in particolare:

    • un esonero contributivo  totale del 100% (fino a 8mila euro l’anno)  per i datori di lavoro privati per 24 mesi  per contratti a tempo indeterminato 
    •  ridotto del 50% per contratti a termine o stagionali  per 12 mesi,

    È previsto un incentivo del 30%  per  l'eventuale intervento delle agenzie per il lavoro per ogni assunzione   di percettori di assegno di inclusione o supporto per il lavoro un incentivo del 60%  per la mediazione da parte di enti autorizzati e  enti del terzo settore in caso di assunzione di persone con disabilità. 

    Per i casi in cui il percettore avvii una attività di lavoro autonomo o di impresa o si associ a una cooperativa può richiedere un beneficio aggiuntivo di  6 mensilità dell'assegno (max 3mila euro).  Le modalità di richiesta saranno stabilite da un prossimo decreto del Ministero del lavoro .

    Le agevolazioni descritte sono concesse nei limiti del vigente Regolamento UE  sugli aiuti di Stato. 

    Assegno di inclusione e obbligo di  studio o lavoro – offerta congrua

    Come per il RDC i componenti del nucleo che percepisce l'assegno di inclusione  che siano   disoccupati,  maggiorenni ,  non impegnati in corsi di studi devono intraprendere il percorso di inserimento lavorativo previa registrazione al SIISL nuovo sistema  informativo per l' inclusione sociale e lavorativa  che trasmette i dati dal competente Centro per l'Impiego.   

    I beneficiari dell'Assegno di inclusione  tra diciotto e ventinove anni che non hanno adempiuto agli obblighi di istruzione devono frequentare i corsi di istruzione per adulti di primo livello.  

    Sono esonerati dall'obbligo di lavoro

    •  over 60,
    •  disabili 
    • soggetti con patologie oncologiche
    •  componenti con carichi di cura (figli sotto i  tre anni o disabili in condizioni di gravità)
    •  le donne inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere  

    L'assegno  decade in caso di   rifiuto della prima offerta di lavoro congrua cioè

    • contratto o a tempo indeterminato senza limiti di distanza a tempo pieno o almeno part time per almeno il 60% con stipendio previsto dal ccnl 
    • contratto a tempo determinato entro 80 km dalla residenza.

    Solo nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti figli con età inferiore a quattordici anni, anche  con genitori  legalmente separati, l'offerta va accettata se il luogo di lavoro non eccede la distanza di 80 chilometri dal domicilio  o  raggiungibile nel limite temporale massimo di 120 minuti con i mezzi di trasporto pubblico.

    L'assegno si sospende per il periodo di eventuali contratti di lavoro fino a 6 mesi e riprende al termine.

    Assegno di inclusione: le sanzioni previste

    Chiunque per ottenere indebitamente  l'Assegno di inclusione  rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o  omette  informazioni  dovute,  è   punito  con  la   reclusione da due a sei anni. 

     L'omessa  comunicazione  delle  variazioni  del  reddito  o  del  patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, e  di altre informazioni dovute e rilevanti  è punita con la reclusione da  uno  a  tre anni. 

    Alla condanna in via definitiva del beneficiario per i reati  citati  o  per  un  delitto  non  colposo  che  comporti  l'applicazione di una pena non inferiore a  un  anno  di  reclusione,   consegue,   l'immediata decadenza dal beneficio  e  il  beneficiario  e'  tenuto  alla  restituzione  di  quanto  indebitamente  percepito. 

    Calendario pagamenti e nuove carte ADI 

    DISPONIBILITA' RINNOVI MENSILI 

    Questo  il  calendario della disponibilità degli  importi sulle carte di inclusione  in fase di rinnovo mensile, sempre se confermati i  requisiti : 

    • martedì 27 febbraio 2024
    • mercoledì 27 marzo 2024
    • venerdì 26 aprile 2024
    • martedì 28 maggio 2024
    • giovedì 27 giugno 2024
    • sabato 27 luglio 2024

    Da febbraio in poi i  pagamenti, all’esito positivo dell’istruttoria, saranno riconosciuti dal mese successivo a quello di sottoscrizione del Patto di attivazione digitale,  alla data del 27 del mese .
        A partire dai rinnovi di marzo, l’INPS utilizzerà l’Isee 2024 per determinare l’importo dell’assegno.

    DISPONIBILITA NUOVE CARTE ASSEGNO DI INCLUSIONE  

    Domande presentate entro

    Sottoscrizione Patto di attivazione digitale ed esito positivo dell’Istruttoria

    Disponibilità carte inclusione e  importo presso gli Uffici postali per i richiedenti che abbiano ricevuto gli SMS

    febbraio 2024

    febbraio 2024

    venerdì 15 marzo 2024

    marzo 2024

    marzo 2024

    martedì 16 aprile 2024

    aprile 2024

    aprile 2024

    mercoledì 15 maggio 2024

    maggio 2024

     maggio 2024

    sabato 15 giugno 2024

    giugno 2024

    giugno 2024

    martedì 16 luglio 2024

    ATTENZIONE Nel caso in cui, invece, il patto di attivazione digitale venga sottoscritto insieme alla presentazione della domanda e comunque nello stesso mese, ma l’esito  arrivi , piu tardi  il primo pagamento verrà disposto alla prima data utile successiva . Le mensilità  verranno  COMUNQUE riconosciute a decorrere dal mese successivo alla sottoscrizione del PAD, con erogazione delle mensilità arretrate.

    Assegno inclusione 2024: le domande di riesame 

    Dal 29 febbraio 2024 è disponibile nella procedura ADI, il dettaglio delle causali delle domande respinte per le quali il richiedente potrà presentare istanza di riesame alla sede INPS territorialmente competente entro 30 giorni dalla data in cui ha ricevuto comunicazione dell’esito, o presentare ricorso giudiziario.

    Per le domande in evidenza per omissioni o difformità della DSU, gli utenti riceveranno un SMS/mail di notifica  della problematica.

    Assegno inclusione 2024 : FAQ aggiornate

    Il minsitero del lavoro  ha fornito nuove risposte a dubbi frquenti e casi particolari  sull'assegno di inclusione nella sezione dedicata del sito URPOLINE.  
     FAQ-Qui l'elenco completo

  • CCNL e Accordi

    Rappresentanza sindacale Confservizi: nuova adesione ed elenco aggiornato

    La convenzione (T.U. sulla Rappresentanza) tra INPS INL E CGIL, CISL e UIL è in vigore dal 2014  e riguarda l’attività di raccolta, elaborazione e comunicazione,dei dati relativi alla rappresentanza delle Organizzazioni sindacali   all'interno delle singole aziende ai fini della  contrattazione collettiva nazionale di categoria  (cfr. la circolare 109 del 24 settembre 2020) 

    Con il messaggio  2189 del 13 giugno 2023 Inps ha dato notizia del rinnovo  della  convenzione tra l'Istituto  in vigore  fino al 19 maggio 2026.

    Con il messaggio  INPS 3211  del 30 settembre viene comunicata una nuova adesione e allegato l'elenco aggiornato delle organizzazioni firmatarie aderenti , con evidenza delle modifiche apportate (Allegato n. 1).

    In particolare, si fa presente che è stata inserita la seguente Organizzazione sindacale, già codificata in relazione ad altra convenzione per l’attività di raccolta, elaborazione e comunicazione dei dati relativi alla rappresentanza 

    F00200 – FLAICA Uniti CUB.

    Raccolta dati rappresentanza sindacale: come funziona

    Si ricorda che già  nella circolare 8 2018 l'Inps illustrando   la Convenzione,  aveva chiarito che:

    1. i datori di lavoro possono  inviare i dati sulla rappresentanza sindacale per la contrattazione nazionale di categoria, attraverso   il flusso Uniemens;
    2. a questo fine l'INPS  ha istituito nell’ambito della sezione <DenunciaAziendale>  gli elementi volti all’acquisizione dei dati  indicati dalla convenzione che sono:
    • – contratto collettivo nazionale di lavoro applicato ai dipendenti;
    • – federazione di categoria cui i dipendenti aderiscono;
    • – numero dei lavoratori aderenti, con distinta indicazione del numero degli iscritti appartenenti a unità produttive con più di quindici dipendenti ove siano presenti rappresentanze sindacali aziendali (RSA) ovvero non sia presente alcuna forma di rappresentanza sindacale.

    I datori di lavoro interessati possono  fornire dunque con cadenza mensile, gli elementi informativi utili per la rilevazione delle deleghe  con la presentazione delle denunce Uniemens.

    Si ricorda che con il rinnovo della convenzione è stato prorogato per il triennio 2023-2026  il codice di autorizzazione “0Y” per le matricole dell’area CONFSERVIZI.

  • Rubrica del lavoro

    Superamento comporto da CCNL: non applicabile a disabili e malati cronici

    Un nuovo caso di applicazione del periodo di comporto previsto dal CCNL con conseguente licenziamento  è stato  giudicato discriminatorio  e quindi nullo . 

    Il caso si è verificato pochi giorni fa  presso il Tribunale di Pisa  e riguardava  una lavoratrice che dopo una diagnosi di  tumore al seno aveva subito un intervento chirurgico e, successivamente,  sottoposta a chemioterapia, ormonoterapia e radioterapia.

     Di conseguenza, si era dovuta assentare dal lavoro per un totale di 184 giorni, consumando  l'intero periodo di comporto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del settore Commercio, pari a 180 giorni.. Di conseguenza la lavoratrice era stata licenziata.

     Il Tribunale, con la sentenza n. 489/2024, ha dichiarato nullo il licenziamento in quanto discriminatorio, applicando l’art. 2 del Decreto Legislativo 4 marzo 2015 n. 23.

     Il datore di lavoro è stato condannato alla

    1.  reintegrazione della lavoratrice nel posto di lavoro e 
    2. al risarcimento del danno, consistente in un’indennità calcolata sulla base dell'ultima retribuzione di riferimento
    3. al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali relativi al periodo mancante.

    Il giudice ha seguito l'orientamento consolidato dalla Corte di Cassazione (sentenze n. 9095/2023, n. 35747/2023 e n. 11731/2024), secondo cui è considerata discriminazione indiretta applicare al lavoratore disabile il periodo di comporto ordinario previsto per tutti i lavoratori.

    Vediamo di seguito  i dettagli  della Cassazione 11731 2024.

    Licenziamento per superamento comporto di dipendente disabile Cass 11731 2024

    la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 11731 del 2 maggio 2024,  ha  ribadito che l'applicazione del periodo di comporto ordinario ai dipendenti disabili costituisce una forma di discriminazione indiretta in quanto non tiene conto della verosimile maggiore morbilità cui le persone con disabilità o patologie croniche possono essere soggette   Per questo il licenziamento che ne consegue  è illegittimo .

    Il  riguardava  un dipendente affetto da  una grave patologia  oncologica cronica,  licenziato per aver superato il periodo di comporto, fissato  nel CCNL dipendenti dei Porti ad un massimo di 15 mesi fruibili nell'arco di 30 mesi.

    La Corte d'appello di Firenze aveva dichiarato nullo il licenziamento, ritenendolo discriminatorio  in quanto il periodo di comporto previsto dal contratto collettivo non tiene in nessun conto possibili  maggiori assenze legate alla  situazione di disabilità. 

    La società aveva impugnato la decisione in Cassazione, sostenendo che:

    1. il dipendente non aveva richiesto ulteriori periodi di aspettativa non retribuita previsti per invalidità superiori al 50% 
    2. l'azienda non era a conoscenza della gravità della malattia, dato che i certificati medici presentati non riportavano alcuna indicazione in merito.

    Comporto ordinario discriminatorio per i disabili: gli obblighi per dipendente e datore

    La Cassazione, richiamando la precedente sentenza 9095 /2023,  ha ribadito che la mancata considerazione dei rischi di maggiore morbilità dei lavoratori disabili rende il  principio del massimo periodo di  comporto, apparentemente neutro, discriminatorio.

     Ha inoltre sottolineato che, per garantire la parità di trattamento, è necessario adottare ogni ragionevole accomodamento organizzativo per tutelare i diritti dei lavoratori disabili, come previsto dall'articolo 3, comma 3-bis, del Dlgs 216/2003.

    Va ricordato infatti che la ratio dell’istituto del comporto prevede la definizione di un  equilibrio tra:

    1.  l’interesse del lavoratore a disporre di un giusto periodo di assenze per malattia o infortunio  e 
    2. l’interesse datoriale , che non  puo farsi carico indefinitamente delle  assenze del dipendente,  che comportano un sicuro impatto sull’organizzazione aziendale.

    Viene sottolineato che il lavoratore ha l'onere di dimostrare le limitazioni derivanti dalla propria disabilità per consentire al datore di lavoro di adottare  possibili accomodamenti ma resta fermo che è prevista un'attenuazione dell'onere probatorio per il lavoratore (articolo 40 del Dlgs 198/2006),  per cui si richiede al datore di lavoro di dimostrare l'inesistenza di discriminazioni quando il lavoratore fornisce elementi idonei a presumerne l'esistenza.

    La Cassazione ha quindi  confermato la sentenza della Corte d'appello, rilevando che la società era a conoscenza della disabilità del dipendente e non aveva adottato gli accomodamenti ragionevoli necessari. Di conseguenza, il ricorso è stato rigettato.