-
ETS: ampliati i termini per l’ incentivo assunzione disabili
Il Decreto-legge 4 maggio 2023 , n. 48 – Decreto lavoro aveva previsto tra le varie novità per gli ETS , alcuni incentivi correlati alle assunzioni di lavoratori con disabilità.
Nella conversione in legge del decreto Milleproroghe pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale (Legge 17 2024) è presente un emendamento che prevede
un ampliamento del periodo di applicabilità di tali incentivo , con anticipo del termine iniziale e proroga al 30 settembre 2024 del termine ultimo .
La definizione della misura dell’incentivo, delle modalità di ammissione ed erogazione del contributo, delle modalità e dei termini di presentazione delle domande, nonché delle procedure di controllo, era demandata a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per le disabilità e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto il cui termine di emanazione, che l'emendamento prevedeva di prorogare, è rimasto invece fissato al 1° marzo 2024.
Vediamo più in dettaglio di cosa si tratta nei paragrafi seguenti.
Assunzione disabili del no profit : le misure del DL Lavoro 48/2023
In particolare, l’art. 10 del Decreto lavoro prevedeva per gli enti del terzo settore che, per statuto, svolgono servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori molto svantaggiati o con disabilità), se autorizzati all’attività di intermediazione, per ogni persona con disabilità assunta, un contributo pari al sessanta per cento dell’intero incentivo riconosciuto ai datori di lavoro che assumono i beneficiari dell’Assegno di inclusione L'agevolazione è cumulabile con quelle stabilite dall’articolo 1, commi 297 e 298, della legge 29 dicembre 2022 n. 197 (incentivi per promuovere l'occupazione giovanile e l’occupazione femminile) e dall’articolo 13, della legge 12 marzo 1999, n. 68 (incentivi per collocamento lavorativo dei disabili).
Inoltre all’art. 28, si prevedeva l'istituzione di un apposito fondo di 7 milioni di euro , finalizzato al riconoscimento di un contributo
- per ogni persona con disabilità, di età inferiore a trentacinque anni,
- assunta ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68,
- con contratto di lavoro a tempo indeterminato tra il 1° agosto 2022 e il 31 dicembre 2023,
- per lo svolgimento di attività conformi allo statuto.
Questa misura era rivolta ad
- enti del Terzo settore (articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117),
- organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione (articolo 54 decreto legislativo n. 117 /2017),
- organizzazioni non lucrative di utilità sociale , iscritte nella relativa anagrafe
Il DL lavoro prevedeva per la definizione di criteri e importi del contributo, presentazione delle domande e procedure di controllo l'emanazione di un DPCM entro il 1° marzo 2024 ancora non pubblicato.
Incentivi assunzione ETS l’emendamento approvato al DL Milleproroghe
Come detto la conversione in legge del DL Milleproroghe prevede modifiche all'Articolo 18 (Incentivi per l’assunzione di persone con disabilità)
I commi 4-ter e 4-quater – inseriti nel corso dell’esame alla Camera – 18 modificano la disciplina per cui :
- si sostituisce il termine iniziale del periodo entro il quale, al fine del beneficio in oggetto, le assunzioni possono essere o essere state effettuate, ponendo tale decorrenza al 1° agosto 2020, anziché al 1° agosto 2022;
- il successivo comma 4-quater differisce dal 31 dicembre 2023 al 30 settembre 2024 il termine finale entro cui devono essere effettuate, le assunzioni;
Resta fermo che tale differimento opera nei limiti delle disponibilità del Fondo istituito , pari a 7 milioni di euro per il 2023 . Il comma 4-quinquies – inserito anch’esso dalla Camera – provvede alla quantificazione e alla compensazione degli effetti finanziari .
Si conferma che le assunzioni, al fine dell’applicazione dell’incentivo, devono essere o essere state effettuate – nell’ambito del periodo temporale summenzionato – per lo svolgimento di attività conformi allo statuto del datore di lavoro e riguardare soggetti con disabilità rientranti nell’ambito di applicazione del cosiddetto collocamento obbligatorio, di cui alla L. 12 marzo 1999, n. 68.
Il dossier studi parlamentari sulla novità segnala che benché il comma 1 del citato articolo 28 del D.L. n. 48 del 2023 faccia riferimento ad assunzioni effettuate ai sensi della suddetta L. n. 68, le relazioni illustrativa e tecnica allegate al disegno di legge osservano che l’incentivo – fermo restando il rispetto delle altre condizioni – concerne le assunzioni di tali soggetti anche se effettuate in eccedenza rispetto alle quote minime obbligatorie stabilite dalla L. n. 68 (purché effettuate secondo le modalità previste da quest’ultima).
Si attende ora ovviamente il decreto attuativo annunciato e non ancora emanato dal Dipartimento della PCM per la disabilità.
-
Granchio blu: domande per le spese 2023 entro il 22 marzo
Dal 16 febbraio 2024 si è aperta la piattaforma per le domande di utilizzo, da parte di imprese di pesca e dell'acquacoltura e Consorzi, dei fondi resi disponibili dal MASAF per il contrasto all'invasione del Granchio blu.
Si tratta di ben 10 milioni di euro individuati dal decreto n. 628456 del 13 novembre 2023 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 284 del 5 dicembre 2023, rivolti al rimborso di spese sostenute nel 2023 per la semina, il ripopolamento e l’acquisto di strutture fisse e mobili istallate per la protezione degli allevamenti. Con circolare urgente 33217 e relative istruzioni operative sono state fornite procedura e modello da utilizzare.
(Specifichiamo, a correzione del precedente articolo che il decreto relativo ai fondi per l'esonero contributivo alle imprese della pesca deve ancora essere emanato , come comunicato dietro specifica richiesta, dalla direzione PEMAC del ministero )
Procedura per la presentazione delle domande
Per l’inserimento delle domande di contributo le istruzioni prevedono i seguenti passaggi :
- – Compilazione del form in tutti i campi obbligatori;
- – Inserimento dei file di seguito indicati:
- – allegato 1 del decreto comprensivo del documento di identità;
- – copia delle fatture e quietanze di pagamento intestate al beneficiario;
- – Relazione del tecnico;
- – Invio della domanda
L’invio delle domande avviene mediante l’accesso al seguente link : https://www.sian.it/sipaPubbl/aiutiEGB_index.xhtml?prov_port=S
QUI il documento di istruzioni dettagliate e il modello
Se si riscontrano problemi durante l’inserimento delle richieste si può inviare una mail a [email protected] indicando un recapito telefonico sul quale sarà possibile essere contattati.
Esonero contributivo pesca contro il Granchio blu: attesa per il decreto
Si ricorda il Decreto Asset 104 2023 convertito in legge a ottobre 20223 aveva stanziato anche finanziamenti 2,9 milioni di euro per contributi a fondo perduto per le imprese impegnate nella raccolta e smaltimento della specie di crostaceo e 500 mila euro per l' esonero contributivo parziale, nel limite del 50 per cento, per
- consorzi e imprese di acquacoltura che svolgono come attivita' principale quella identificata dal codice ATECO 03.21,
- dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti relativamente alle quote a carico del datore di lavoro e per le quote a carico del dipendente,
- con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL,
- relativamente al periodo di competenza dicembre 2023.
Come detto il decreto relativo all'esonero contributivo non è ancora stato emanato
La Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura predisporrà la graduatoria delle domande ammesse al beneficio, e notifica a ciascun beneficiario e all'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'ammontare dell'esonero riconosciuto.
Qualora la contribuzione risultasse gia' versata alla data DI accoglimento delle domande l'esonero riconosciuto sara' compensato dalle imprese interessate tramite conguaglio in Uniemens secondo modalita' che saranno indicate dall'Inps.
-
Mail dipendenti: proroga delle nuove regole
Nuovo intervento del Garante per la protezione dei dati personali in tema di tutela della posta elettronica dei dipendenti mette in stand by le raccomandazioni estremamente restrittive del documento di indirizzo del 21 dicembre 2023, pubblicato il 6 febbraio 2024, denominato “Programmi e servizi informatici di gestione della posta elettronica nel contesto lavorativo e trattamento dei metadati” rivolto ai datori di lavoro pubblici e privati che prescriveva severi limiti nella conservazione dei dati ( max 7 giorni di conservazione dei metadati che consentono di archiviare con ordine i documenti elettronici)
Scarica qui il testo del provvedimento del 6 febbraio .
Le raccomandazioni del Garante, che come noto sono vincolanti , hanno prodotto molta preoccupazione tra gli addetti ai lavori per l'applicabilità , ancora tutta da definire.
Sul tema era intervenuta pochi giorni dopo il ministro del lavoro Calderone assicurando che il Governo e l'ispettorato del lavoro erano al lavoro per mettere a punto le indicazioni operative .
Il nuovo provvedimento annuncia una proroga di almeno 30 giorni dell'entrata in vigore delle nuove regole e una consultazione pubblica per ridefinire in dettaglio i tempi e le modalità di applicazione.
Vediamo con ordine nei paragrafi seguenti.
Privacy: nuovi limiti di conservazione dei dati della posta elettronica dei dipendenti
Le linee guida del 6 febbraio 2024 sono indirizzate ai datori di lavoro pubblici e privati per prevenire trattamenti di dati in contrasto con le norme sulla protezione della privacy ai fini di tutelare la libertà e la dignità dei lavoratori.
Il provvedimento analizza in particolare l'utilizzo di programmi forniti in modalità cloud che spesso trattano in modo generalizzato e sistematico i dati senza possibilità di disabilitare o modificare le modalità di archiviazione, con possibile violazione delle norme vigenti e indica nuovi limiti temporali per la conservazione dei dati ( vedi i dettagli sotto)
Il documento è nato a seguito di accertamenti effettuati dall’Autorità dai quali è emerso che alcuni programmi e servizi informatici per la gestione della posta elettronica, commercializzati da fornitori anche in modalità cloud, sono configurati in modo da raccogliere e conservare – per impostazione predefinita, in modo preventivo e generalizzato – i metadati relativi all’utilizzo degli account di posta elettronica dei dipendenti ( si tratta ad esempio di giorno, ora, mittente, destinatario, oggetto e dimensione dell’e-mail).
In alcuni casi è emerso anche che i sistemi non consentono ai datori di lavoro di disabilitare la raccolta sistematica dei dati e ridurre il periodo di conservazione.
Nel provvedimento il Garante chiede quindi ai datori di lavoro di verificare che i programmi e i servizi informatici di gestione della posta elettronica in uso ai dipendenti (specialmente in caso di prodotti di mercato forniti in cloud o as-a-service) consentano di modificare le impostazioni di base, impedendo la raccolta dei metadati o limitando il loro periodo di conservazione
ATTENZIONE Il periodo considerato congruo sotto il profilo prettamente tecnico, per assicurare il regolare funzionamento della posta elettronica del lavoratore è fissato a
- un massimo di 7 giorni,
- estensibili, in presenza di comprovate esigenze, di ulteriori 48 ore.
Mail dipendenti: la tutela prevista per evitare violazioni della privacy
Per i casi in cui i datori di lavoro debbano per esigenze organizzative e produttive o di tutela del patrimonio informativo del titolare ( ad esempio, per specifiche esigenze di sicurezza dei sistemi) t rattare i metadati per un periodo di tempo più esteso, si richiede di espletare le procedure di garanzia previste dallo Statuto dei lavoratori (Legge 300 1970) ovvero
- pervenire ad un accordo con le rappresentanze sindacali o
- ottenere l'autorizzazione dell’ispettorato del lavoro.
Infatti una estensione del periodo di conservazione oltre l'arco temporale sopracitato può infatti comportare un indiretto controllo a distanza dell’attività del lavoratore, che è vietato appunto dallo Statuto dei lavoratori .
Privacy posta elettronica dipendenti: la posizione del Ministero
Il ministro del lavoro Marina Calderone a margine del Welfare & Hr summit, convegno sulla situazione del mercato del lavoro promosso dal Sole 24 Ore, è stata interpellata anche questo nuovo provvedimento che rischia di mettere difficoltà praticamente tutte le aziende con dipendenti.
Calderone ha rassicurato affermando che il ministero è al lavoro in stretta collaborazione con l'ispettorato nazionale del lavoro , che è responsabile dei controlli sul territorio, per "individuare una corsia semplificata " per dare alle aziende "la possibilità di adempiere agli obblighi senza troppe complicazioni».
Si attendono quindi provvedimenti ministeriali che chiariscano come le aziende debbano adeguarsi.
Mail dipendenti: la proroga e la consultazione pubblica
Nel nuovo documento il Garante, in considerazione delle osservazioni critiche giunte sul temaannuncia , come detto, l'avvio di una consultazione pubblica della durata di 30 giorni a partire dalla data di pubblicazione dell’avviso, quindi dal 27 febbraio al 28 marzo 2024 per acquisire proposte in merito alla congruità del termine proposto del documento del 21 dicembre e, più in generale alle forme e modalità di utilizzo per un prolungamento dei tempi .
L’efficacia del documento di indirizzo (che ordinariamente è immediata viene quindi differita al termine della predetta consultazione pubblica all’esito della quale il
Garante si riserva di adottare ulteriori determinazioni .
In caso di mancata adozione di nuovi provvedimenti l'entrata in vigore delle nuove regole viene fissata dopo ulteriori 60 giorni dal termine della consultazione
Mail dipendenti : come inviare osservazioni sul provvedimento del Garante
I soggetti interessati a far pervenire le osservazioni, i commenti, le informazioni, le proposte e tutti gli elementi ritenuti utili, entro 30 giorni dalla pubblicazione dell’avviso pubblico di avvio della medesima consultazione sulla Gazzetta Ufficiale, all’indirizzo del Garante di Piazza Venezia n. 11, 00187 – Roma, ovvero all’indirizzo di posta elettronica [email protected] oppure [email protected].
-
Fringe benefit – prestiti aziendali: interessi da ricalcolare entro il 28 febbraio
Nel convegno organizzato dal Sole 24 ore Telefisco 2024 l’agenzia delle Entrate ha fornito un importante chiarimento in merito al calcolo del valore dei prestiti aziendali concordati ai dipendenti come fringe benefit precisando che deve essere effettuato con le regole, piu favorevoli per i lavoratori, previste dal DL Anticipi 145 2023, anche se la norma è entrata in vigore solo il 17 dicembre scorso.
Vediamo con ordine le recenti modifiche e il chiarimento delle Entrate.
Prestiti aziendali: il calcolo degli interessi prima e dopo il DL Anticipi 2023
Come noto , prima del decreto Anticipi 2023 per i finanziamenti concessi ai dipendenti a tassi agevolati rispetto a quelli di mercato, la disciplina generale prevista all'articolo 51, comma 4, lettera b), del Tuir stabiliva che concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il 50 per cento della differenza tra:
- l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto vigente al termine di ciascun anno e
- l'importo degli interessi calcolato al tasso effettivamente applicato sugli stessi
L'anno scorso con i tassi della BCE in salita, molti dipendenti, in particolare del settore bancario, che avevano ricevuto il beneficio del tasso fisso agevolato, lamentavano di trovarsi a dover corrispondere di fatto un tasso variabile anno per anno e avevano chiesto al Governo di correggere il criterio di determinazione forfettaria del reddito ai fini delle ritenute applicate dai datori di lavoro.
Con il decreto Anticipi si è ovviato a questa criticità modificando, con efficacia dal periodo di imposta 2023, il criterio di determinazione del valore da assoggettare a tassazione dei prestiti concessi ai dipendenti.
Si prevede ora che il valore sia sempre calcolato come 50% della differenza tra l’importo degli interessi calcolato al Tur e l’importo degli interessi con il tasso effettivo ma il Tasso ufficiale di riferimento da considerare non è quello in vigore al termine di ciascun anno bensì
- per i prestiti a tasso variabile, il Tur vigente alla data di scadenza di ciascuna rata,
- per i prestiti a tasso fisso, il Tur da utilizzare è invece quello vigente alla data di concessione del prestito.
Prestiti come fringe benefit: ricalcolo 2023
Nel corso di Telefisco 2024, come anticipato, ad una domanda sulla applicazione della nuova modalità di calcolo sulle rate dei prestiti 2023 precedenti l'entrata in vigore del decreto legge , l'Agenzia ha risposto che, posto che la novità riguarda gli interessi complessivamente pagati dai lavoratori nel periodo d’imposta 2023, i datori di lavoro dovranno ricalcolare la tassazione per tutte le rate dell'anno con le nuove regole ed effettuare le eventuali correzioni in sede di conguaglio di fine anno, che scade il 28 febbraio 2024.
-
CCNL metalmeccanici artigianato Confsal 2024: le novità
E’ stato firmato lo scorso 10 gennaio 2024 da Conflavoro Pmi e Fesica-Confsal il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle aziende del settori:
- Metalmeccanico,
- Installazione impianti,
- Orafi,
- Odontotecnici e
- Restauro di beni culturali.
Il nuovo contratto decorre dal 1° gennaio 2024 e scadrà il 31 dicembre 2026.
Vediamo nei paragrafi che seguono le novità economiche e contrattuali del documento e ricordiamo i principali aspetti della disciplina in tema di contratto a termine, preavviso, periodo di prova.
CCNL metalmeccanici artigianato Conflavoro: aumenti e tabelle retributive
Dal punto di vista economico è stato prevista l'erogazione di una somma a titolo di acconto in due tranches:
- gennaio 2024 e
- aprile 2024,
incidente sui minimi contrattuali e riassorbibile in occasione dei futuri aumenti contrattuali.
Per il personale part-time l’erogazione avviene con criteri di proporzionalità, mentre per gli apprendisti si applicano le percentuali di calcolo vigenti al momento dell’erogazione.
I valori degli acconti sono riportati nelle tabelle sottoriportate , diversificati per settore e per livello di inquadramento dei lavoratori :
CCNL metalmeccanico artigianato: novità apprendistato e orario di lavoro
Novità dell'accordo sono previste anche sui seguenti temi
CONTRATTO DI APPRENDISTATO
Si prevedono, fatti salvi durate e trattamenti economici di eventuali percorsi formativi già in corso:
DURATA
La durata del periodo di apprendistato è fissata per tutti i livelli in 5 anni, ad accezione degli impiegati amministrativi per i quali è fissata in 3 anni e degli addetti al centralino per i quali è fissata in 2 anni. Resta salva la durata e relativa retribuzione per contratti di apprendistato instaurati per il 1° livello secondo la precedente
normativa contrattuale. La durata si riduce di 6 mesi se il lavoratore è in possesso di diploma post-obbligo in materia attinente alla qualifica oppure se ha già svolto presso la stessa impresa un periodo di tirocinio o stage. La durata si riduce di 12 mesi se il lavoratore è in possesso di diploma di laurea in materia attinente alla qualifica.
RETRIBUZIONE per operai e impiegati tecnici:
• 1° anno 70%
• 2° anno 78%
• 3° anno 85%
• 4° anno 92%
• 5° anno 100%
RETRIBUZIONE per impiegati amministrativi:
• 1° anno 70%
• 2° anno 80%
• 3° anno 90%
RETRIBUZIONE per addetti al centralino
• 1° anno 70%
• 2° anno 80%
Percentuali da applicare alla retribuzione del livello di arrivo.
La durata del periodo di apprendistato è pari a 5 anni. Per gli addetti all’amministrazione o ai servizi la durata è pari a 3 anni.
RETRIBUZIONE per il settore restauro
Inquadramento
I sem
II sem
III sem
IV sem
V sem
VI sem
VII sem
VIII sem
IV sem
X sem
Livello 2
80%
80%
85%
85%
90%
90%
95%
95%
100%
100%
Livello 3
70%
70%
75%
78%
80%
85%
88%
92%
100%
100%
Livello 4
70%
70%
75%
78%
80%
85%
88%
92%
100%
100%
Livello 5
70%
70%
75%
78%
80%
85%
88%
92%
100%
100%
Per gli Addetti amministrazione o servizi
70%
70%
75%
80%
85%
90%
–
– – ORARIO DI LAVORO
Si potenziano gli istituti di flessibilità ed orario multiperiodale e banca delle ore, al fine di adattare le diverse esigenze di orario lavorativo rispetto a quelle contrattuali.
CCNL metalmeccanico artigianato causali per i contratti a termine oltre 12 mesi
Ampie le causali individuate per i contratti a termine di durata superiore a 12 mesi stabilita nell’art. 24 D.L. n. 48/2023 , tenuto conto delle caratteristiche del settore
CAUSALI CONTRATTI A TERMINE
- • Attività di produzione e realizzazione di nuovi prodotti in metallo di vario tipo inserite in un progetto di mediolungo termine, compresa l’attività di montaggio, manutenzione e controllo continuo o periodico e comunque programmato, nei confronti del cliente;
- • Assunzione di lavoratori con nuove e maggiori professionalità, in grado di effettuare attività di produzione, lavorazione, installazione ed eventuale manutenzione di prodotti appena lanciati sul mercato, nonché le relative attività di promozione e marketing;
- • Assistenza tecnica in fase di lavorazione, montaggio e/o manutenzione relativa a prodotti, anche di nuova creazione, per i quali sono necessarie conoscenze e competenze specifiche, acquisite mediante apposito percorso formativo e conoscenza pratica acquisita sul campo;
- • Assunzione di lavoratori con competenze specifiche relative all’utilizzo di un nuovo macchinario funzionale alla realizzazione delle attività incluse nel campo di applicazione del presente CCNL; ovvero lavoratori con particolari capacità manuali e pratiche, relative all’utilizzo di nuove tecniche di lavorazione;
- • Esigenze di professionalità e specializzazioni non presenti nell'organico in relazione all'esecuzione di commesse particolari;
- • Punte di più intensa attività derivate da richieste di mercato che non sia possibile evadere con il normale potenziale produttivo per la quantità e/o specificità del prodotto e/o delle lavorazioni richieste;
- • Esigenze di collocazione nel mercato di diverse tipologie di prodotto non presenti nella normale produzione;
- • Attività che comportano l’impiego tempestivo di professionalità già acquisite difficilmente reperibili in tempi stretti sul mercato;
- • Appalti di durata determinata;
- • Lavoratori di età superiore a 50 anni;
- • Sostituzione di lavoratori assenti;
- • Sostituzione di lavoratori con gravi patologie, soggetti ad un periodo di comporto esteso (fino a 720 gg nell’arco di 48 mesi).
-
Congedo parentale operai agricoli: chiarimenti sul pagamento INPS
Con il messaggio 647 04 Inps fornisce agli uffici territoriali e ai datori di lavoro le istruzioni per la gestione dei pagamenti diretti dei congedi parentali dei lavoratori agricoli a tempo indeterminato (Oti) che restano ancora con la percentuale di indennità del 30% .
SI ricorda che per legge l’Inps dovrebbe provvedere direttamente al pagamento delle prestazioni di malattia e maternità ai lavoratori agricoli, esclusi i dirigenti e gli impiegati ma a oggi l’Uniemens/PosAgri non prevede la possibilità di denunciare il congedo parentale e neanche di presentare la domanda online, tranne che per la modalità oraria.
Inoltre le procedure informatiche non consentono il pagamento dell’indennità all’80% per le mensilità aggiuntive rispetto al TU 151 2001 come sarebbe previsto dalle leggi di bilancio 2023 e 2024 che hanno innalzato rispettivamente per 1 mese e per 2 mesi l'indennità del congedo parentale facoltativo da fruire entro il 6° anno di vita del bambino , dal 30% all'80% della retribuzione (60% per il secondo mese, dal 2025)
Di seguito i passaggi previsti per la procedura transitoria
Richiesta pagamento diretto congedo parentale OTI
In attesa delle necessarie implementazioni informatiche i congedi parentali per gli operai agricoli a tempo indeterminato devono ancora essere pagati con la percentuale precedente del 30%
Nella domanda gli interessati devono allegare una autocertificazione in cui
- dichiarano di non ricevere l'anticipo dal proprio datore di lavoro e
- chiedono il pagamento diretto chiarendo le modalità con cui vogliono riceverlo (bonifico domiciliato o iban)
Gli operatori di sede provvedono quindi all'inserimento manuale dei dati verificando nei flussi Uniemens Posagri la presenza di importi conguagliati per il periodo oggetto della domanda.
ATTENZIONE . In caso di esito positivo questo verrà segnalato alla sede competente per il recupero degli importi indebitamente conguagliati e l'annullamento dell'operazione sarà comunicato all'azienda mediante invio di un provvedimento di accertamento d’ufficio con specifica indicazione dell’applicazione delle relative sanzioni.
Inps sottolinea che fino all’implementazione della procedura si potrà procedere al solo pagamento del 30% dell'indennità
-
Domande pensione Quota 103 e Opzione donna al via
Con il messaggio 454 2024 Inps comunica che il sistema di gestione delle domande telematiche di pensione è stato aggiornato e consente ora la presentazione delle domande di
- pensione anticipata flessibile Quota 103 (articolo 1, commi 139 e 140, della legge 30 dicembre 2023, n. 213)
- pensione anticipata opzione donna (’articolo 1, comma 138, della legge n. 213/2023) definita “Pensione Anticipata opzione donna legge di bilancio 2023/2024” , con la possibilità anche di inserimento del numero di figli per l'ulteriore anticipo dell'età di uscita ( a seguito delle modifiche introdotte dall’articolo 1, comma 125, lettera b), della legge n. 213/2023.)
Si ricorda che questi anticipi pensionistici prevedono i seguenti requisiti
- Quota 103 2024: età minima di 62 anni e contribuzione minima di 41 anni.
- Opzione donna : contribuzione minima di 35 anni ed età minima 61 anni, ridotta di un anno per ogni figlio con limite massimo di 2 anni,
e che in entrambi i casi gli assegni vengono calcolati con sistema interamente contributivo.
Quota 103 e Opzione donna 2024 come fare domanda
L'istituto ricorda che le istanze possono essere presentate attraverso i seguenti canali:
- direttamente dal sito internet www.inps.it, accedendo tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta di identità elettronica 3.0), seguendo il percorso “Pensione e Previdenza” > “Domanda di pensione” e proseguendo all’interno del servizio “Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, Certificazioni, APE Sociale e Beneficio precoci”;
- utilizzando i servizi offerti dagli Istituti di Patronato riconosciuti
- chiamando il Contact Center Integrato al numero verde 803164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06164164 (da rete mobile a pagamento in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).