• La busta paga

    CCNL trasporto locale: ok all’accordo 2024-26

    E' stata ratificato  con intesa firmata presso il ministero delle Infrastrutture l'accordo di rinnovo del contratto nazionale 2024-2026 del trasporto pubblico locale  firmato l'11 dicembre 2024 dalle parti in causa Asstra, Anav e Agen da una parte e  Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna dall'altra, che hanno quindi revocato lo sciopero previsto per il 1 aprile dei mezzi  pubblici. Contrari sono rimasti i Comitati COBAS 

    Il rinnovo  interessa oltre 120mila autoferrotranvieri  e arriva dopo  una lunga trattativa sciolta  grazie anche alla approvazione di un  d.lgs  che aumenta le accise sul gasolio di  1 centesimo  consentendo cosi  la copertura da parte dello Stato  dei costi degli aumenti  retributivi previsti . Di seguito  le prime indicazioni sulle novità in attesa del testo.

    I dirigenti delle associazioni datoriali hanno espresso particolare soddisfazione per il risultato che si spera aiuti a risolvere i problema della carenza di autisti che assilla il comparto ormai da tempo.

    Per la Filt-Cgil inoltre dopo gli aumenti salariali,  si auspica una  riforma  più ampia del settore.

    Rinnovo ccnl trasporto locale: le novità economiche

    L’intesa  prevede:

    • aumento medio a regime di 160 euro dei minimi  retributivi tabellari  in due tranche. 
    • una tantum di 500 euro lordi per il periodo pregresso, 
    •  nuovo Edr, elemento distinto della retribuzione di 40 euro lordi mensili ,  per 14 mensilità. 

    Inoltre entro sei mesi dall’accordo di rinnovo, le parti  hanno concordato di definire a livello aziendale intese per regolamentare l’articolazione dell’orario di lavoro con l’obiettivo di bilanciare le esigenze di produttività aziendale con quelle di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, accompagnate dall’erogazione di 40 euro mensili lordi per 12 mesi.

     In assenza di  questi accordi dal  1° gennaio 2026, saranno erogati 20 euro  convertibili  in 2 giornate di permesso retribuito anche nei casi di lavoro part-time (in base all’orario stabilito nel contratto individuale).  

    Ne godranno anche i dipendenti a tempo determinato in organico alla data di sottoscrizione dell’intesa. 

  • Rubrica del lavoro

    Riscatto e ricongiunzioni INPS: online le attestazioni 2024

     

     Inps ha comunicato nel messaggio   940 del 17 marzo 2025 di aver reso disponibili  online sul Portale dei Pagamenti INPS, come ogni anno,   le attestazioni fiscali dei versamenti  effettuati nel 2024 per  oneri da riscatto, ricongiunzione o rendita.

    Sono disponibili anche le attestazioni fiscali dei versamenti per la tipologia di riscatto dei periodi non coperti da contribuzione effettuati dal diretto interessato o dal suo superstite o dal suo parente e affine entro il secondo grado (detraibili  nella misura del 50%, con una ripartizione in cinque quote annuali costanti e di pari importo).

    Attestazioni riscatto e ricongiunzione: come  fare

    Il Portale dei pagamenti è raggiungibile seguendo il percorso “Pensione e Previdenza” > “Ricongiunzioni e Riscatti” > in Aree tematiche “Portale dei pagamenti” > cliccare su “Accedi all’area tematica” > selezionare “Utilizza il servizio” in corrispondenza di “Cittadini” > nel menu a sinistra selezionare “Riscatti, Ricongiunzioni e Rendite” > “Entra nel servizio” > “Accedi” > sezione “Pagamenti effettuati” > “Stampa attestazione”.

    Per scaricare le attestazioni ci sono 2 modalità :

    1.  con codice fiscale e numero pratica (di 8 cifre)  si può visualizzare e stampare l’attestazione fiscale relativa a una singola pratica di riscatto, ricongiunzione o rendita;
    2.  con  l’autenticazione mediante SPID di livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi), e CIE (Carta di identità elettronica 3.0) si puo  visualizzare e stampare l’attestazione fiscale relativa a una o più pratiche di riscatto, ricongiunzione e rendita.

    L'istituto precisa  che :

    •  per gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo e al Fondo pensioni sportivi professionisti (ex ENPALS), e le attestazioni  che non dovessero essere disponibili sul Portale  potranno essere richieste utilizzando la casella di posta elettronica [email protected].
    • Le attestazioni  dei versamenti effettuati in forma rateale dagli Enti datori di lavoro pubblici  per gli iscritti alle Gestioni ex INPDAP non sono presenti sul Portale dei Pagamenti, in quanto gli Enti predetti, operano la deduzione fiscale alla fonte.   E' possibile però la visualizzazione dei versamenti  dl seguente percorso:  “Gestione dipendenti pubblici: servizi per Lavoratori e Pensionati” > “Approfondisci” > “Accedi all’area tematica” > “Servizi GDP” > “Per Area Tematica” > “Contributi e Versamenti” > “Consultazioni” > “Versamenti – Consultazione”. 
    • I giornalisti  iscritti al Fondo pensione lavoratori dipendenti con evidenza contabile separata (ex Fondo INPGI-1), potranno utilizzare la casella di posta elettronica [email protected].

    INPS ricorda infine che nei casi di discordanze, è sempre possibile richiedere la rettifica del documento alle sede INPS territoriale di riferimento.

  • Lavoro Dipendente

    Certificazione parità: linee guida ministeriali per la formazione

    Era stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 6 marzo 2024 il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 18 gennaio 2024 , di concerto con il Dipartimento per le pari opportunità  che stabilisce i criteri  per il riparto e l'erogazione delle risorse alle Regioni e provincie autonome per la  programmazione delle misure formative alle aziende per l'ottenimento della certificazione di parità di genere"

    Il provvedimento era atteso per contribuire all'attuazione del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 recante «Codice  delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art.  6  della legge 28 novembre 2005, n. 246»  e  successive  modificazioni .

    Per  il finanziamento di iniziative pubbliche di formazione  rivolte alle aziende e ai lavoratori sul tema della certificazione  di parita di genere era stato istituito l'apposito Fondo con la legge di bilancio 2023 e si attendevano   entro 90 giorni dal DM del 18.1.2024 le linee guida ministeriali  per orientare la qualità della programmazione delle attività formative, che vedono la luce invece dopo 12 mesi.  

    E' stato pubblicato ieri sul sito istituzionale il DD 115 del 17.3.2025 con le linee guida aggiornate.

    Vediamo in sintesi cosa prevedono.

    Certificazione parità: in arrivo formazione finanziata

    Le regioni, utilizzando le risorse allocate, dovranno  pianificare e finanziare le  attività formative per le imprese o i loro lavoratori, basandosi sui parametri minimi stabiliti precedentemente dal Ministro per le pari opportunità e la famiglia.

    Il decreto precisa che saranno esclusi  dal finanziamenti i costi direttamente connessi all'accertamento dei requisiti per il rilascio e il mantenimento della certificazione di parità di genere dal finanziamento del Fondo.

    Viene inoltre  sottolineato che le regioni dovranno operare in modo coordinato per evitare dispersione o duplicazione dei finanziamenti, in complementarità agli interventi del PNRR e avranno la possibilità di 

    1. stipulare convenzioni o accordi di collaborazione con il Dipartimento per le pari opportunità o con i soggetti attuatori nonchè di
    2.  coinvolgere  le consigliere territoriali di parità e 
    3. realizzare sistemi di collaborazione, associazione o gemellaggio tra enti per rafforzare la coesione territoriale.

    tutti gli interventi formativi  devono concludersi entro il 30 giugno 2025, con la rendicontazione finale prevista entro il 31 dicembre 2025.

    Criteri e Modalità di Erogazione delle Risorse – Tabella Riparto

     Sono assegnati  3 milioni di euro per l'anno 2022 al Fondo, con ripartizione delle risorse riportata nella tabella seguente tra le regioni e le province autonome in base al numero delle imprese attive nel 2021.

    Le risorse saranno erogate in due tranches:

    1.  un acconto pari al 75% del contributo assegnato e
    2.  la restante quota erogata previa trasmissione del report di sintesi degli interventi rendicontati.

    La mancata trasmissione della documentazione necessaria entro il 30 giugno 2024 (assunzione di impegno vincolante) potrà  portare al disimpegno e riassegnazione delle somme non utilizzate.

    Regioni e provincie coefficiente  risorse 

    Lombardia

     16,00 

    471.336,00

     Campania 

    9,92

     292.273,00 

    Lazio 

    9,36 

    275.809,00 

    Veneto 

    8,34 

    245.678,00 

    Emilia  Romagna 

    7,82

     230.493,00

     Sicilia 

    7,50 

    221.099,00

     Piemonte 

    7,46

     219.813,00 

    Toscana 6,8

     200.838,00

     Puglia 

    6,51 

    191.736,00 

    Calabria 

    3,16 

    93.032,00

     Sardegna

     2,85 

    83.934,00 

    Marche 

    2,78

     81.899,00 

    Liguria

    2,62

     77.139,00

    Abruzzo

     2,47 

    72.889,00

    FriuliͲVenezia Giulia

     1,74

     51.117,00 

    Umbria 

    1,56

     45.967,00

     Provincia Autonoma di Bolzano

    1,12 

    32.998,00

     Basilicata

     1,05 

    30.829,00

     Provincia Autonoma di Trento 

    0,92

     27.121,00

     Molise 

    Sotto soglia 

    27.000,00 

    Valle d'Aosta 

    Sotto soglia 

    27.000,00 

    TOTALE 

    100,00 

    3.000.000,00

    Linee guida progetti parità di genere: obiettivi e principi

     

    Le Linee Guida si inseriscono nel contesto normativo stabilito dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234, che ha istituito il "Fondo per le attività di formazione propedeutiche all'ottenimento della certificazione di parità di genere". Questo fondo, con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2022, mira a supportare le imprese nel raggiungimento degli standard necessari per la certificazione.

    L'obiettivo principale delle Linee Guida è fornire alle Regioni uno strumento flessibile e non vincolante per supportare la programmazione delle attività formative necessarie per la certificazione. Questo documento si basa su una collaborazione interistituzionale che coinvolge il Ministero del Lavoro, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità, le Regioni e l'INAPP (Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche).

    Le Linee Guida si basano su diversi principi strategici, tra cui:

    •     Strumentalità: Supporto alle istanze di parità di genere nelle diverse specificità territoriali.
    •     Complementarità: Integrazione con le iniziative già in corso nei territori.
    •     Coerenza: Allineamento con il sistema di accompagnamento e supporto esistente.
    •     Rilevanza: Risposta alle attese delle potenziali aziende beneficiarie.
    •     Aderenza Normativa: Conformità al quadro normativo di riferimento.
    •     Fattibilità: Realizzabilità rispetto al volume di risorse disponibili.

    Ambiti Tematici degli Interventi Formativi e modalità

    Le attività formative previste dalle Linee Guida sono suddivise in tre livelli di complessità crescente:

    1.     Formazione Introduttiva: Aiuta le imprese a comprendere il contesto e i vantaggi della certificazione, inclusi gli aspetti normativi e fiscali.
    2.     Formazione sui Temi delle Sei Aree di KPI: Affronta le sei aree strategiche definite dalla Prassi di riferimento UNI/PdR 125:2022, come cultura e strategia, governance, processi HR, opportunità di crescita, equità remunerativa e tutela della genitorialità.
    3.     Formazione sui Temi Specifici di Copertura degli Indicatori di KPI: Entra nel dettaglio dei requisiti specifici per ciascun indicatore di performance.

    Le Linee Guida suggeriscono diverse modalità attuative per la formazione, tra cui:

    •     Accordi con Unioncamere: Utilizzo del sistema camerale per l'organizzazione e l'erogazione della formazione.
    •     Bandi Regionali: Individuazione di soggetti o progetti per coprire l'offerta formativa regionale.
    •     Finanziamento Complementare: Utilizzo dei fondi FSE+ per integrare le attività formative.

    Linee guida formazione per parità di genere: le novità

    Le nuove Linee Guida introducono diverse novità rispetto ai precedenti documenti di riferimento:

    •     Approccio Modulare: La formazione è strutturata in moduli di complessità crescente, permettendo alle imprese di adattare il percorso formativo alle proprie esigenze.
    •     Focus sulla Partecipazione delle PMI: Viene suggerito di creare reti e partenariati per facilitare la partecipazione delle piccole e microimprese.
    •     Coinvolgimento delle Consigliere di Parità: Le Consigliere di parità territoriali sono coinvolte nella progettazione e attuazione degli interventi formativi.
    •     Formazione su Temi Specifici: Introduzione di formazione specifica su temi come la leadership inclusiva, la trasparenza retributiva e la tutela della genitorialità.

  • Pensioni

    Coefficienti di rivalutazione pensioni decorrenti nel 2025

    Il messaggio interno dell'INPS del 14 marzo 2025, n  914, chiarisce le modalità di liquidazione delle pensioni con decorrenza nell'anno 2025 e fornisce :

    1. i coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni e dei redditi pensionabili,
    2.  il coefficiente di rivalutazione dei montanti contributivi, come stabilito dalla legge n. 335/1995.

     Questi coefficienti sono essenziali per calcolare l'importo delle pensioni che decorrono nel 2025, tenendo conto delle variazioni economiche e contributive degli anni precedenti.

    Vediamo di seguito le principali indicazioni dell'Istituto.

    Coefficienti rivalutazione pensioni 2025

    Il testo presenta una tabella dettagliata dei coefficienti di rivalutazione del montante contributivo per le pensioni con decorrenza nel 2025. Questi coefficienti sono calcolati sulla base del tasso medio annuo composto di variazione del prodotto interno lordo nominale, fornito dall'Istat, relativo ai cinque anni precedenti il 2024.

     Il coefficiente di rivalutazione per il 2025 è pari a 1,036622. 

    La tabella al paragrafo 3 riporta i coefficienti per ogni anno a partire dal 31 dicembre 1996 fino al 31 dicembre 2023, riflettendo le variazioni economiche nel tempo. 

    Inoltre, la circolare specifica che per le pensioni con decorrenza nel 2025, al montante contributivo determinato, deve essere aggiunta la contribuzione relativa agli anni 2024 e 2025, fino alla data di decorrenza della pensione. Le procedure di liquidazione delle pensioni per le gestioni  dei datori di lavoro privati, pubblici, e per i lavoratori dello spettacolo e sportivi sono state aggiornate a dicembre 2024 per riflettere questi criteri.

    Coefficienti di rivalutazione retribuzioni e redditi pensionabili

    La circolare include anche i coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni e dei redditi pensionabili, suddivisi in tre allegati. 

    L'Allegato 1 riporta i coefficienti validi per il calcolo delle quote di pensione relative alle anzianità contributive acquisite prima del 1° gennaio 1993.

     L'Allegato 2 fornisce i coefficienti per le anzianità contributive acquisite dopo il 31 dicembre 1992.

    Infine, l'Allegato 3 contiene i coefficienti specifici per i lavoratori delle gestioni di spettacolo e sportivi, relativi alle anzianità maturate fino al 31 dicembre 1992.

     La circolare sottolinea che le procedure informatiche di liquidazione delle pensioni sono state aggiornate per riflettere i nuovi coefficienti, garantendo così un calcolo corretto e aggiornato delle pensioni per l'anno 2025.

    Coefficienti Rivalutazione Montante Contributivo dal 2025

    Montante maturato al…  Coefficiente
    31 dicembre 1996 1,055871
    31 dicembre 1997 1,053597
    31 dicembre 1998 1,056503
    31 dicembre 1999 1,051781
    31 dicembre 2000 1,047781
    31 dicembre 2001 1,043698
    31 dicembre 2002 1,041614
    31 dicembre 2003 1,039272
    31 dicembre 2004 1,040506
    31 dicembre 2005 1,035386
    31 dicembre 2006 1,033937
    31 dicembre 2007 1,034625
    31 dicembre 2008 1,033201
    31 dicembre 2009 1,017935
    31 dicembre 2010 1,016165
    31 dicembre 2011 1,011344
    31 dicembre 2012 1,001643
    31 dicembre 2013 1,000000
    31 dicembre 2014 1,005058
    31 dicembre 2015 1,004684
    31 dicembre 2016 1,005205
    31 dicembre 2017 1,013478
    31 dicembre 2018 1,018254
    31 dicembre 2019 1,019199
    31 dicembre 2020 1,000000
    31 dicembre 2021 1,009756
    31 dicembre 2022 1,023082
    31 dicembre 2023 1,036622

  • Contributi Previdenziali

    Contributi volontari dipendenti , GS e autonomi 2025

    Nella circolare 58 del 14 marzo 2025 l'istituto nazionale di previdenza sociale aggiorna le tabelle e fornisce le istruzioni per i versamenti minimi e massimi di contribuzione volontaria  per il 2025 di 

    • lavoratori dipendenti non agricoli,
    • lavoratori autonomi e
    •  collaboratori e professionisti in Gestione separata,

    sulla base del valore di Variazione comunicato dall'ISTAT  nell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati tra il periodo  2023 e  2024, nella misura del + 0,8%.

    In particolare la circolare tratta i seguenti argomenti :

    1.  Versamenti volontari dei lavoratori dipendenti non agricoli

    2.  Versamenti volontari degli iscritti all’evidenza contabile separata del FPLD e degli iscritti al Fondo Volo e al Fondo dipendenti Ferrovie dello Stato S.p.A.

    3.  Versamenti volontari degli iscritti al Fondo speciale Istituto Postelegrafonici (ex IPOST)

    4.  Versamenti volontari dei giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti

    5.  Coefficienti di ripartizione dei contributi volontari nel FPLD

    6.  Versamenti volontari nelle gestioni degli artigiani e dei commercianti

    7.  Versamenti volontari nella Gestione separata.

    Vediamo le tabelle e istruzioni principali .

    Versamenti volontari lavoratori dipendenti non agricoli

    INPS ricorda che per l’anno 2025:

    • l’aliquota contributiva a carico dei lavoratori dipendenti non agricoli, autorizzati alla prosecuzione volontaria  con decorrenza successiva al 31 dicembre 1995, è pari al 33%. 
    • L’aliquota  relativa ai lavoratori dipendenti non agricoli, con decorrenza compresa entro il 31 dicembre 1995, è confermata pari al 27,87% (

    Nella tabella che segue  i minimali di retribuzione settimanale, gli importi della prima fascia di retribuzione annuale (c.d. tetto pensionabile), i massimali e le aliquote contributive IVS relative ai lavoratori dipendenti non agricoli autorizzati dopo il 31 dicembre 1995.

    Anno

    Retr. minima

    settimanale

    Prima fascia

    retribuzione annua

    Massimale art. 2

    co.18, L. 335/95

    Aliquota

    IVS

    2025

     €   241,36

     €      55.448,00

     €    120.607,00

    33%

    2024

     €   239,44

     €      55.008,00

     €    119.650,00

    33%

    2023

     €   227,18

     €      52.190,00

     €    113.520,00

    33%

    2022

     €   210,15

     €      48.279,00

     €    105.014,00

    33%

    2021

     €   206,23

     €      47.379,00

     €    103.055,00

    33%

    2020

     €   206,23

     €      47.379,00

     €    103.055,00

    33%

    2019

     €   205,20

     €      47.143,00

     €    102.543,00

    33%

    2018

     €   202,97

     €      46.630,00

     €    101.427,00

    33%

    2017

     €   200,76

     €      46.123,00

     €    100.324,00

    33%

    2016

     €   200,76

     €      46.123,00

     €    100.324,00

    32,87%

    2015

     €   200,76

     €      46.123,00

     €    100.324,00

    32,87%

    2014

     €   200,35

     €      46.031,00

     €    100.123,00

    32,37%

    2013

     €   198,17

     €      45.530,00

     €      99.034,00

    32,37%

    2012

     €   192,40

     €      44.204,00

     €      96.149,00

    31,87%

    2011

     €   187,34

     €      43.042,00

     €      93.622,00

    31,87%

    2010

     €   184,39

     €      42.364,00

     €      92.147,00

    31,37%

    2009

     €   183,10

     €      42.069,00

     €      91.507,00

    31,37%

    2008

     €   177,42

     €      40.765,00

     €      88.669,00

    30,87%

    2007

     €   174,46

     €      40.083,00

     €      87.187,00

    30,87%

    2006

     €   171,03

     €      39.297,00

     €      85.478,00

    30,07%

    2005

     €   168,17

     €      38.641,00

     €      84.049,00

    30,07%

    2004

     €   164,87

     €      37.883,00

     €      82.401,00

    29,57%

    2003

     €   160,85

     €      36.959,00

     €      80.391,00

    29,57%

    2002

     €   157,08

     €      36.093,00

     €      78.507,00

    29,07%

    2001

     £ 296.140

     £     68.048.000

     £   148.014.000

    29,07%

    2000

     £ 288.640

     £     66.324.000

     £   144.263.000

    28,57%

    Versamenti volontari artigiani e dei commercianti

    Artigiani Commercianti

    Titolari di qualunque età e collaboratori di età superiore ai 21 anni

    24%

    24,48%

    Collaboratori di età non superiore ai 21 anni

    24%

    24,48%

    Si precisa che la classe di reddito da attribuire è quella il cui reddito medio è pari o immediatamente inferiore alla media dei redditi sui quali sono stati versati i contributi negli ultimi tre anni. 

    Di seguito le tabelle dei versamenti minimi :

    MINIMALI  ARTIGIANI –  DEC DAL 1995

    classi di reddito

     

    Reddito medio imponibile

     

     

    Contribuzione mensile

    24%

     1

    Fino a € 18.555

    € 18.555

    € 371,10

     2

    da € 18.556 a € 24.704

    € 21.630

    € 432,60

     3

    da € 24.705 a € 30.853

    € 27.779

    € 555,58

     4

    da € 30.854 a € 37.002

    € 33.928

    € 678,56

     5

    da € 37.003 a € 43.151

    € 40.077

    € 801,54

     6

    da € 43.152 a € 49.300

    € 46.226

    € 924,52

     7

    da € 49.301 a € 55.447

    € 52.374

    € 1.047,48

     8

    da € 55.448

    € 55.448

    € 1.108,96

    MINIMALI COMMERCIANTI 

    Classi di reddito

     

    Reddito medio imponibile

     

     

    Contribuzione mensile

    24,48%

     1

    Fino a € 18.555

    € 18.555

    € 378,53

     2

    da € 18.556 a € 24.704

    € 21.630

    € 441,26

     3

    da € 24.705 a € 30.853

    € 27.779

    € 566,70

     4

    da € 30.854 a € 37.002

    € 33.928

    € 692,14

     5

    da € 37.003 a € 43.151

    € 40.077

    € 817,58

     6

    da € 43.152 a € 49.300

    € 46.226

    € 943,02

     7

    da € 49.301 a € 55.447

    € 52.374

    € 1.068,43

     8

    da € 55.448

    € 55.448

    € 1.131,14

    Versamenti volontari gestione separata 2025

    Per quanto riguarda gli iscritti alla Gestione separata deve essere presa in considerazione esclusivamente l’aliquota IVS vigente per i soggetti privi di altra tutela previdenziale e non titolari di pensione pari, per l’anno 2025, 

    • al 25% per i professionisti e 
    • al 33% per i collaboratori e per le figure assimilate.

    Poiché nel 2025 il minimale per l’accredito contributivo è fissato in 18.555,00 euro,  l’importo minimo dovuto dai prosecutori volontari  non può essere inferiore a 

    • 4.638,84 euro su base annua e a 386,57 euro su base mensile per quanto concerne i professionisti e 
    • a 6.123,24 euro su base annua e a 510,27 euro su base mensile per quanto concerne tutti gli altri iscritti.

  • Assegni familiari e ammortizzatori sociali

    Dichiarazione fruito da FIS e Fondi: aggiornato il modello

    Il Messaggio  INPS n. 872 dell'11 marzo 2025 fornisce aggiornamenti sulle domande di accesso all’assegno di integrazione salariale erogato dal Fondo di Integrazione Salariale (FIS) e dai Fondi di solidarietà bilaterali. 

    Riprendendo le indicazioni fornite nei Messaggi n. 4653 del 28 dicembre 2022 e n. 583 del 7 febbraio 2023, il documento mette a disposizione un modello di file allegato al messaggio stesso, che consente la dichiarazione dei periodi fruiti relativi alle autorizzazioni concesse.

    Il modello aggiornato integra il calendario dell’anno 2025 e presenta un layout strutturato per facilitare la compilazione, con celle editabili evidenziate in verde e controlli automatici per la verifica della correttezza dei dati.

    Compilazione dichiarazione fruito 2025

    Nel file .csv sono presenti anche box testuali informativi per guidare gli utenti nella compilazione, oltre alla possibilità di filtrare il periodo di interesse tramite le colonne “data” e “giorno” per l’inserimento delle giornate fruite.

     Il messaggio specifica inoltre che::

  • Lavoro Dipendente

    Malattia e pensione: chiarimenti INPS sui diritti dei lavoratori

    Con la circolare n. 57 dell'11 marzo 2025, l'INPS fornisce importanti chiarimenti sulla tutela previdenziale della malattia per i pensionati che intraprendono un nuovo rapporto di lavoro dipendente.

    In generale, questi lavoratori non sono esonerati dal versamento della contribuzione per malattia, che rimane un onere del datore di lavoro, se previsto dal settore di appartenenza e dalla qualifica del lavoratore.

    Tuttavia, la percezione dell’indennità di malattia non è compatibile con alcune tipologie di trattamento pensionistico, come la pensione di inabilità.

    Ecco le indicazioni.

    Tutela malattia per i pensionati. incumulabilità

    Come detto la circolare n. 57 dell'11 marzo 2025 ribadisce e chiarisce alcuni aspetti già presenti in precedenti disposizioni, fornendo interpretazioni più dettagliate e aggiornate:

    Ribadita l'obbligatorietà della contribuzione – È stato chiarito che i pensionati che intraprendono un nuovo rapporto di lavoro dipendente non sono esonerati dal versamento della contribuzione per malattia, che resta a carico del datore di lavoro se previsto dal settore di appartenenza.

    Specificazione sull’incumulabilità dell’indennità di malattia con la pensione di inabilità – La circolare  ribadisce che chi percepisce una pensione di inabilità non può cumularla con l’indennità di malattia, poiché entrambe hanno natura sostitutiva della retribuzione. Questo principio era già contenuto nella circolare n. 95 bis/2006.

    Tutela malattia lavoratori titolari di pensione: OTD e Gestione separata

    Ancora,  INPS  chiarisce che i lavoratori agricoli a tempo determinato (OTD)  anche se inseriti negli elenchi anagrafici sulla base di un’attività lavorativa precedente, perdono il diritto alla tutela previdenziale della malattia se non hanno un rapporto di lavoro attivo. Questa interpretazione era meno esplicita nelle norme precedenti.

    Infine viene ribadito che i pensionati iscritti alla Gestione separata non possono accedere alle prestazioni di malattia e degenza ospedaliera, né devono versare la contribuzione aggiuntiva per tali prestazioni. Questa indicazione era già presente in circolari precedenti (es. n. 147/2001 e n. 76/2007), ma la nuova circolare ne conferma l’applicazione.