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Lavoro dipendente in legge di bilancio 2025: le conferme e le novità
La legge di bilancio per il 2025 è stata definitivamente approvata dal Parlamento e firmata dal presidente della Repubblica il 30 dicembre 2024. La pubblicazione in Gazzetta ufficiale è avvenuta il 31 dicembre sulla GU N 305 supplemento ordinario n. 43 si tratta per la precisione della legge n. 207 2024 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027.
Vediamo qualche dettaglio sulle misure confermate e nuove in tema di lavoro dipendente, sia dal punto di fiscale che delle agevolazioni contributive e per i dipendenti .
Si tratta in gran parte di riconferme a volte con ampliamenti o lievi modifiche , di misure già in vigore , con qualche novità importante in tema di fringe benefit, in particolare per le auto aziendali.
Lavoro dipendente le novità fiscali in legge di bilancio 2025
DETRAZIONI LAVORO DIPENDENTE
Si prevede un aumento della detrazione per redditi da lavoro dipendente fino a 15.000 euro, che passa da 1.880 euro a 1.955 euro per i redditi fino a 10mila euro.
Nella tabella le modalità di calcolo per le diverse fasce di reddito :
Reddito
Detrazione da lavoro dipendente
Fino a 15.000 euro
Oltre 15.000 fino a 28.000
1.910 + 1.190 * (28.000 – reddito complessivo) / (28.000 – 15.000)
Oltre 28.000 fino a 50.000
1.910 * (50.000 – reddito complessivo) / (50.000 – 28.000)
Oltre 50.000
0
*La detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690,00 euro o nel caso di rapporti di lavoro a tempo determinato non può essere inferiore a 1.380,00 euro.
TAGLIO CUNEO FISCALE :
A partire dal 2025 diventa un bonus fiscale strutturale per i redditi da lavoro dipendente fino a 40mila euro e assume due forme
- Ai titolari di reddito di lavoro dipendente, ad eccezione dei percettori di redditi da pensione, con reddito complessivo fino a 20.000 euro, si riconosce una somma aggiuntiva, non tassata, calcolata sulla base delle seguenti percentuali
- 7,1% se il reddito di lavoro dipendente non è superiore a 8.500 euro
- 5,3% se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 8.500 euro ma non a 15.000 euro.
- 4,8% se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 15.000 e non superiore a 20.000 euro.
- per i redditi complessivo superiore a 20.000 euro, si riconosce una detrazione aggiuntiva , fino a 1.000 euro per i redditi tra 20.000 euro e 32.000 euro, decrescente da 32.00 a 40 mila euro
PREMI PRODUTTIVITA' :
nel settore privato è estesa anche per gli anni 2025, 2026 e 2027, la riduzione transitoria da 10 a 5 punti percentuali dell’aliquota dell'imposta sostitutiva su premi di risultato e forme di partecipazione agli utili d’impresa .
FRINGE BENEFIT – NOVITA NEOASSUNTI PER TRASFERIMENTO RESIDENZA :
Si riconfermano le soglie differenziate per l'esenzione fiscale dei beni in natura erogati dai datori di lavoro :
- 1000 euro per dipendenti senza figli e
- 2000 euro per i dipendenti con figli.
Inoltre si introduce una nuova esenzione fino a 5.000 euro all’anno per i rimborsi per Canoni di locazione e Spese di manutenzione ai lavoratori assunti a tempo indeterminato dal 1.1.2025 , con reddito inferiore a 35.000 euro e che abbiano trasferito la residenza di piu 100 chilometri dalla precedente.
AUTO AZIENDALI
Cambia il trattamento fiscale e previdenziale delle auto aziendali assegnate ad uso promiscuo: dal 1° gennaio 2025, si assume il 50% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri (desumibile dalle tabelle ACI), con effetto dal periodo d’imposta successivo, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente. La percentuale è ridotta:
- al 10% nei casi in cui i veicoli concessi ai dipendenti siano a trazione esclusivamente elettrica a batteria,
- ovvero al 20% per i veicoli elettrici ibridi plugin.
MAXIDEDUZIONE ASSUNZIONI
L’incentivo fiscale alle nuove assunzioni di personale dipendente (maggiorazione pari al 20% del costo deducibile del personale) viene prorogato agli anni 2025, 2026 e 2027
DETASSAZIONE MANCE
Viene aumentato, dal 25% al 30%, il limite delle mance percepite dal personale impiegato nel settore ricettivo e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande entro il quale è possibile applicare l’imposta sostitutiva agevolata al 5%. Viene anche contestualmente innalzato da 50.000 a 75.000 euro, il limite di reddito da lavoro dipendente dei beneficiari.
RIMBORSI SPESE
i rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto, effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea (servizio di taxi e servizio di noleggio con conducente), non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente se sono effettuate con metodi tracciabili, anche in assenza di titoli di viaggio nominativi
Lavoro dipendente gli sgravi contributivi in legge di bilancio 2025
INCENTIVI PMI SUD
Vista l'autorizzazione limitata da parte della UE, la legge di bilancio conferma l'esonero parziale dei contributi di cui alla c.d. “Decontribuzione Sud”, per i datori di lavoro del settore privato operanti nelle Regioni del Mezzogiorno fino al 31.12.2024 per i contratti stipulati entro il 30.06.2024.
Si aggiunge però per le PMI fino a 250 dipendenti nelle stesse regioni (con esclusione però del settore agricoltura e lavoro domestico e per i rapporti di apprendistato) una riduzione contributiva decrescente dal 25% nel 2025 al 15% nel 2029 per gli assunti nell’anno precedente.
Le regioni interessate sono le seguenti :
Abruzzo
Molise
Basilicata
Puglia
Calabria
Sardegna
Campania
Sicilia
DECONTRIBUZIONE LAVORATRICI MADRI
L'esonero contributivo totale per le lavoratrici madri di due o più figli previsto dalla legge di bilancio 2024 ha avuto un costo di 500 milioni di euro per il 2024.
Nel 2025 viene riconfermato e ampliato anche alle lavoratrici autonome
Sono escluse:
• le contribuenti che hanno optato per il regime forfettario e
• per gli anni 2025 e 2026 le lavoratrici già beneficiarie dell’esonero contributivo per dipendenti ex legge 213 2023.
ATTENZIONE la nuova norma non specifica la percentuale di sgravio e si dovrà attendere un decreto del ministero delle finanze per i dettagli applicativi .
DEDUCIBILITA' VERSAMENTI CONTRIBUTIVI EXTRA
Gli iscritti alle gestione INPS dipendenti e alla Gestione separata, con primo accredito contributivo successivo al 1° gennaio 2025, possono incrementare il montante contributivo individuale versando all’INPS una maggiorazione della aliquota a proprio carico non superiore a due punti godendo di una deducibilità Irpef di tali somme
al 50%. Anche in questo caso previsto un decreto ministeriale attuativo.
Legge di bilancio, altre novità: NASPI , congedi parentali, frontalieri
STRETTA SULLA NASPI
Per coloro che nei 12 mesi precedenti all’evento di disoccupazione involontaria che darebbe diritto alla NASPI avevano interrotto volontariamente un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per dimissioni o risoluzione consensuale (escluse le ipotesi in sede protetta), la nuova legge di bilancio richiede almeno 13 settimane di contribuzione versata NON nel quadriennio precedente ma a partire dall' evento di cessazione volontaria del rapporto di lavoro.
Si abroga il diritto alla NASPI per i lavoratori rimpatriati e frontalieri
CONGEDI PARENTALI
Salgono a 3 i mesi di congedo parentale indennizzati all'80% per madre o padre da fruire entro i 6 anni dalla nascita del bambino o dall'ingresso in famiglia per gli adottivi.
LAVORATORI FRONTALIERI
i lavoratori frontalieri, inclusi coloro che beneficiano del regime transitorio dell'accordo Italia Svizzera ratificato con legge 83/2023 , possono svolgere, fino al 25% della loro attività in telelavoro nello Stato di residenza senza che ciò comporti la perdita dello status di lavoratore frontaliere.
• Inoltre si introduce la norma di interpretazione autentica per cui anche ai lavoratori che soggiornano per più di 183 giorni l'anno all'estero rientrando settimanalmente al proprio domicilio sono applicabili le retribuzioni convenzionali.
- Ai titolari di reddito di lavoro dipendente, ad eccezione dei percettori di redditi da pensione, con reddito complessivo fino a 20.000 euro, si riconosce una somma aggiuntiva, non tassata, calcolata sulla base delle seguenti percentuali
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Rinnovo ccnl giornalisti FNSI dal 2025
E' stato firmato il 18 dicembre 2024 e avrà vigenza dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2027 il rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro di natura giornalistica che hanno sottoscritto Fnsi, Anso (Associazione Nazionale della Stampa Online) e Fisc (Federazione Italiana Settimanali Cattolici).
Vediamo le principali novità introdotte dal rinnovo contrattuale:
CCNL giornalisti FNSI : gli aumenti retributivi
RETRIBUZIONE
Previsto un aumento retributivo, in cifra fissa, che a regime sarà di 100 euro lordi al mese (per 13 mensilità). suddivisi in due tranches:
- prima tranche di 50 euro entrerà in vigore a gennaio 2025,
- la seconda decorrerà dal mese di gennaio 2026;
Vengono rivisti gli aumenti periodici di anzianità: gli scatti biennali salgono da 7 a 8. L’ottavo scatto verrà riconosciuto dal mese di gennaio 2027;
PERMESSI
Vengono inoltre aumentati:
- da 2 a 4 l’anno, giorni di permesso retribuito per la partecipazione ai corsi della Formazione Professionale Continua prevista dall’Ordine dei giornalisti
- da 10 a 12 i permessi annuali retribuiti in favore di chi viene eletto negli Organi direttivi di Inpgi, Casagit e Consigli degli Ordini professionali.
ASSICURAZIONI
E' confermata l’assicurazione per gli infortuni extraprofessionali col mantenimento delle coperture che i giornalisti avevano sino al 31 dicembre 2023, derivante della precedente disciplina Inpgi. I
Rinnovata e migliorata anche la Convenzione con Casagit per il Piano Sanitario ‘Salute Azienda’, dedicata al Contratto Fnsi-Anso-Fisc. Il piano è stato aggiornato (a contribuzione invariata per giornalisti e aziende) con un miglioramento delle prestazioni erogate in favore dei colleghi.
Infine viene riconfermato l’accordo sul lavoro autonomo per co.co.co. e free lance.
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NASPI obbligo di comunicazione redditi presunti entro il 31.1
Nel messaggio 4353 2024 INPS ha comunicato che a partire dal mese di dicembre 2024, tramite la nuova “Piattaforma di Proattività” finanziata con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), è partita una campagna di comunicazione rivolta ai percettori dell'indennità mensile di disoccupazione NASpI .
L'obiettivo è di ricordare l'obbligo per i disoccupati che stanno ricevendo l’indennità NASpI e che hanno effettuato la dichiarazione 2024 con reddito annuo presunto diverso da “zero”.
Questi lavoratori devono effettuare la dichiarazione del reddito presunto per l’anno 2025, anche se pari a “zero”, entro il 31 gennaio 2025, al fine di poter continuare a fruire dell’indennità NASpI.
Comunicazione reddituale NASPI-COM
La dichiarazione reddituale va inviata attraverso il modello NASpI-COM, sul sito istituzionale www.inps.it mediante autenticazione con
- SPID almeno di livello 2,
- CIE 3.0,
- CNS,
- PIN dispositivo (rilasciato dall’Istituto solo per i residenti all’estero non inpossesso di un documento italiano ,
- “App IO”,
- eIDAS,
digitando nel motore di ricerca “NASpI: indennità mensile di disoccupazione”.
In alternativa, la comunicazione può essere presentata anche tramite gli Istituti di patronato.
ATTENZIONE Il mancato invio del modulo o la presenza di informazioni incomplete o errate comporta la sospensione dell’erogazione della prestazione spettante.
L’Istituto precisa che gli utenti saranno contattati :
- tramite e-mail o SMS, qualora siano disponibili l’indirizzo di posta elettronica o il recapito telefonico oppre
- tramite posta elettronica certificata (PEC) o con lettera cartacea.
Inoltre, indipendentemente dal canale utilizzato, gli utenti possono visualizzare tale comunicazione anche all'interno dell'Area riservata “MyINPS”.
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Sfruttamento lavoratori: niente reato in caso di mansioni intellettuali
La sentenza della Corte di Cassazione n. 43662/2024 analizza un caso di presunto sfruttamento lavorativo e intermediazione illecita di manodopera e introduce un importante principio ovvero la non applicabilità della norma alle mansioni intellettuali come l'attività di docenza, oggetto del procedimento..
La vicenda coinvolgvae un'amministratrice di una cooperativa scolastica accusata di aver imposto condizioni di sfruttamento ai lavoratori, approfittando del loro stato di bisogno e richiedendo la restituzione parziale della retribuzione. Le accuse sono state confermate in primo grado, portando all'applicazione di misure cautelari.
La difesa ha contestato sia la validità degli elementi probatori sia la carenza di motivazione nell'ordinanza che disponeva le misure.
La Corte di Cassazione ha evidenziato alcune criticità nell'impostazione accusatoria, tra cui l'inadeguata motivazione che aveva portato all'adozione delle misure cautelari. Ha rilevato che gran parte della motivazione era costituita dalla riproposizione degli atti del pubblico ministero, senza un'adeguata analisi critica degli elementi indiziari e dei ruoli specifici degli imputati.
Inoltre, si è soffermata, come detto sull'applicabilità del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.) ai contesti di lavoro intellettuale. Ecco le conclusioni
Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro manuale
La sentenza della Corte di Cassazione pone una riflessione importante sull'applicabilità del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.) ai contesti di lavoro intellettuale. La Corte evidenzia che la norma in questione è stata originariamente concepita per contrastare fenomeni specifici di sfruttamento della "manodopera" nel settore agricolo e successivamente ampliata con la legge n. 199/2016 per includere anche situazioni analoghe in altri contesti lavorativi caratterizzati da condizioni di sfruttamento.
Tuttavia, la Corte sottolinea che il termine "manodopera", utilizzato nel testo della norma, ha un significato specifico, semanticamente legato a lavori manuali o a basso contenuto qualificativo. Questo limite semantico non consente di estendere automaticamente la norma a prestazioni intellettuali, come nel caso analizzato, dove il lavoro riguardava l'insegnamento. A differenza della "manodopera", il lavoro intellettuale si caratterizza per il valore individuale e identitario del contributo del lavoratore, che non può essere ridotto a un generico sfruttamento di gruppo.
Inoltre, la Corte osserva che estendere la norma a contesti non previsti dal legislatore originario, senza un'adeguata base normativa, violerebbe il principio di tassatività e determinatezza del diritto penale.
Questo principio vieta interpretazioni analogiche estensive in materia penale, salvo che non siano chiaramente previste dalla legge. Pertanto, la Corte conclude che non è possibile ricondurre il lavoro intellettuale, come quello svolto dagli insegnanti nel caso di specie, all'ambito applicativo dell'art. 603-bis c.p., trattandosi di una fattispecie giuridica pensata per condizioni di sfruttamento tipiche di lavori manuali
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Assistenza al convivente disabile al vaglio della Consulta
Con la sentenza a questione centrale di questo caso riguarda l'interpretazione dell’art. 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151/2001, nella sua versione antecedente alla modifica introdotta dal D.Lgs. n. 105/2022. Il congedo straordinario previsto da questa norma è destinato a chi assiste un familiare con disabilità grave, ma nel testo originario i beneficiari erano limitati al coniuge convivente, ai genitori, ai figli conviventi e ai fratelli o sorelle conviventi. La modifica del 2022 ha esteso questo diritto anche ai conviventi di fatto.
Nel caso di specie era stato chiesto il riconoscimento del diritto al congedo straordinario per assistere la compagna con disabilità grave durante un periodo di convivenza antecedente al matrimonio. La richiesta era stata respinta dall’INPS, sostenendo che, in assenza di un vincolo coniugale, il diritto al congedo non poteva essere concesso. La situazione si era sbloccata solo dopo il matrimonio, quando il congedo era stato riconosciuto fino al decesso della coniuge.
Assistenza i conviventi more uxorio: Il caso
Primo e Secondo Grado
La causa è stata introdotta da Robbiano Adolfo, che ha richiesto il congedo straordinario per il periodo compreso tra il 27 luglio e il 30 novembre 2020. Il Tribunale di primo grado aveva accolto la domanda, riconoscendo il diritto al congedo anche per il periodo di convivenza antecedente al matrimonio. La decisione è stata confermata dalla Corte d’Appello di Milano con sentenza n. 482/2023, che ha interpretato l’art. 42, comma 5, in chiave evolutiva, allineandosi alla successiva modifica normativa e alla giurisprudenza della Corte Costituzionale.
Ricorso in Cassazione
L’INPS ha impugnato questa decisione davanti alla Corte Suprema di Cassazione, sostenendo che l'interpretazione della Corte d’Appello era in contrasto con il testo letterale della norma vigente all'epoca dei fatti. La Cassazione ha ritenuto che la questione sollevata dall’INPS fosse rilevante e ha deciso di rimettere la questione alla Corte Costituzionale.
Assistenza nelle famiglie di fatto: la giurisprudenza italiana e UE
La Corte di Cassazione ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 42, comma 5, D.Lgs. n. 151/2001, nella parte in cui non include il convivente more uxorio tra i soggetti beneficiari del congedo straordinario per l’assistenza al familiare con disabilità grave. Le principali motivazioni sono le seguenti:
Violazione degli Articoli 2, 3 e 32 della Costituzione
Art. 2: Riconosce i diritti inviolabili dell’individuo sia come singolo sia nelle formazioni sociali in cui si sviluppa la personalità. La convivenza di fatto rientra tra queste formazioni.
Art. 3: La limitazione del beneficio ai soli coniugi conviventi rappresenta una discriminazione irragionevole rispetto ai conviventi di fatto.
Art. 32: Il diritto alla salute del disabile grave non può essere compresso per mere questioni formali legate all’assenza del vincolo matrimoniale.
Importante in particolare il riconoscimento delll’evoluzione dei costumi sociali e della giurisprudenza nazionale e sovranazionale, che hanno progressivamente ampliato i diritti delle famiglie di fatto. Viene citata la sentenza della Corte Costituzionale n. 213/2016, che aveva già riconosciuto ai conviventi di fatto il diritto ai permessi retribuiti previsti dall’art. 33 della Legge n. 104/1992.
Interpretazione della Direttiva Europea 2019/1158
La direttiva UE 2019/1158 promuove l’equilibrio tra vita professionale e familiare, garantendo ai prestatori di assistenza diritti specifici. L’armonizzazione di questa direttiva nel diritto italiano ha portato alla modifica dell’art. 42, comma 5, attraverso il D.Lgs. n. 105/2022, includendo i conviventi di fatto. La Corte di Cassazione ritiene che questa evoluzione normativa evidenzi una lacuna costituzionale nella versione precedente della norma.
Giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU)
La Corte EDU ha ripetutamente affermato che la nozione di “vita familiare” ai sensi dell’art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo include anche le famiglie di fatto. Casi come Marckx vs Belgio (1979), Keegan vs Irlanda (1994) e Moretti e Benedetti vs Italia (2010) hanno stabilito che i legami affettivi e la convivenza sono sufficienti per garantire diritti simili a quelli delle famiglie tradizionali.
Implicazioni della Sentenza
La Corte di Cassazione, con ordinanza interlocutoria, ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 42, comma 5, D.Lgs. n. 151/2001, nella versione antecedente alla modifica del 2022. La Corte ha sospeso il giudizio e ha ordinato la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale affinché si pronunci sulla compatibilità della norma con i principi costituzionali di uguaglianza, diritto alla salute e tutela delle formazioni sociali.
Questa decisione potrebbe avere implicazioni rilevanti per la tutela dei diritti dei conviventi di fatto, in particolare per quanto riguarda i congedi straordinari per l’assistenza ai familiari con disabilità grave.
In conclusione, la decisione della Cassazione rappresenta un passo significativo verso il riconoscimento dei diritti delle famiglie di fatto, in linea con l’evoluzione sociale e giurisprudenziale in materia di tutela dei soggetti fragili e dei caregiver
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Beni ai dipendenti: dal 2025 valore medio o di costo
Dal 2025, cambierà il metodo per determinare il valore dei fringe benefit concessi ai dipendenti dal datore di lavoro. Il decreto legislativo Irpef-Ires, approvato il 3 dicembre 2024, e recentemente pubblicato in GU, introduce modifiche all’articolo 51 del Tuir (Dpr 917/1986), che disciplina la rilevanza fiscale dei beni e servizi concessi ai dipendenti, ai loro coniugi e familiari a carico.
Attualmente, l’articolo 51 prevede che i benefit concessi ai dipendenti siano fiscalmente rilevanti oltre un determinato limite: 258,23 euro annui.
Superata questa soglia, l’intero valore è tassabile. Per il 2024, questo limite è stato innalzato a mille euro, o duemila euro per dipendenti con figli a carico.
La Legge di Bilancio 2025, attualmente in fase di approvazione alle Camere in discussione, prevede di prorogare questa misura.
Ai fini del calcolo del limite, però, è ovviamente fondamentale il valore da attribuire ai singoli beni anche per ridurre il rischio di contestazioni fiscali.
QUI il testo del D.LGS 192 2024
Valore dei beni ceduti la modifica del Decreto IRPEF IRES
La disciplina vigente stabilisce che il valore dei beni ceduti ai dipendenti sia determinato in base al “valore normale”, ossia il prezzo mediamente applicato per beni o servizi simili in condizioni di libera concorrenza. Tale valore si può ricavare dai listini o dalle tariffe dei fornitori, e in mancanza di questi, dai listini delle Camere di commercio o dalle tariffe professionali, considerando gli sconti d’uso. Un metodo specifico si applica ai beni prodotti dall’azienda stessa, che vengono attualmente valutati al prezzo mediamente praticato nelle cessioni al grossista.
La novità introdotta dal decreto legislativo Irpef-Ires elimina il riferimento al prezzo praticato al grossista per i beni prodotti dall’azienda.
Dal 2025, il valore sarà calcolato in base al prezzo medio applicato al medesimo stadio di commercializzazione in cui avviene la cessione al dipendente.
Se questo parametro non è disponibile, si farà riferimento al costo sostenuto dal datore di lavoro per produrre o acquistare il bene.
La modifica rappresenta un cambiamento significativo in quanto viene ampliato l’ambito di applicazione, includendo sia i beni prodotti che i servizi erogati dall’azienda. La determinazione dell’imponibilità fiscale sarà basata sul prezzo effettivo applicato dal datore di lavoro, eliminando il riferimento al grossista, che spesso risultava inapplicabile. Inoltre, in assenza di un prezzo medio, si potrà utilizzare il costo effettivo sostenuto dall’azienda per produrre o acquisire il bene.
La nuova norma è particolarmente vantaggiosa per i datori di lavoro quando i beni concessi ai dipendenti sono ancora in fase di sviluppo o non sono stati ancora immessi sul mercato. In questi casi, il valore di riferimento sarà il costo di produzione, generalmente più basso rispetto al prezzo di mercato.
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Magistrati onorari con doppia iscrizione: tutele malattia e congedi
Con la circolare 104 del 18 dicembre INPS ha pubblicato le istruzioni aggiornate su Indennità di malattia, degenza ospedaliera e malattia legge n. 81/2017, maternità-paternità per i magistrati onorari del contingente ad esaurimento”, che esercitano le funzioni in via non esclusiva , mantenendo l’iscrizione sia alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense che alla Gestione separata.
Viene sottolineato che le prestazioni possono essere richieste solo a uno dei due enti previdenziali.
Si ricorda infatti che il decreto interministeriale 22 gennaio 2024, recante “Nuove disposizioni relative alla copertura previdenziale dei magistrati onorari del contingente ad esaurimento”, in attuazione del comma 4 dell’articolo 15-bis del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 al l comma 4 drticolo 2 stabilisce altresì che i suddetti magistrati NON possono “ricevere, ove spettanti, prestazioni assistenziali allo stesso titolo sia dalla Gestione separata dell’INPS che dalla Cassa forense […]”.
Anche il “Regolamento per l’erogazione dell’assistenza” della Cassa di assistenza e previdenza forense, sancisce che “le singole prestazioni di assistenza non sono cumulabili con analoghe prestazioni erogate dallo Stato o da altri Enti”.
Indennità di malattia, degenza ospedaliera: modalità di richiesta
I magistrati onorari in argomento possono richiedere le prestazioni previdenziali erogate dall’INPS presentando, nei termini e con le modalità stabilite dalla normativa vigente, il certificato di malattia o di ricovero.
Devono presentare apposita domanda telematica, attraverso uno dei seguenti canali:
– online sul sito istituzionale www.inps.it, attraverso il servizio “Domande di indennità di malattia e di degenza ospedaliera per i lavoratori iscritti alla gestione separata”, accedendo con SPID di almeno livello 2, CIE 3.0 o CNS;
– Contact Center Multicanale, al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure al numero 06 164 164 da rete mobile;
– Istituti di patronato o intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
ATTENZIONE: Per gli eventi di malattia per gravi patologie (cfr. l’art. 8, comma 10, della legge n. 81/2017), la domanda deve essere trasmessa secondo le indicazioni fornite con la circolare n. 139 del 12 ottobre 2017,.
In fase di richiesta, l’interessato deve allegare apposita dichiarazione attestando la volontà di volere fruire della prestazione esclusivamente a carico della Gestione separata e dichiarando di non avere richiesto e di non volere richiedere la medesima prestazione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.
Indennità di maternità/paternità e di congedo parentale
Anche per le tutele previdenziali di
- maternità o di paternità, nonché di
- congedo parentale,
in qualità di iscritti alla Gestione separata, gli interessati devono presentare una domanda telematica con le modalità sopra riportate, allegando alla stessa apposita dichiarazione attestando la volontà di volere fruire della prestazione esclusivamente a carico della Gestione separata, dichiarando altresì di non avere chiesto e di non volere chiedere la medesima prestazione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.