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Contributi colf 2024 in scadenza il 10 luglio
Si avvicina la scadenza del versamento dei contributi INPS per i lavoratori domestici, riguardanti il secondo trimestre 2024, fissata, come ogni anno, al 10 luglio.
Si ricorda che è stata pubblicata il 29 gennaio la circolare INPS 23 2024 con gli importi dei contributi previdenziali 2024 a seguito della variazione ISTAT tra 2022 e 2023 calcolata al 5,4 %.
Gli importi dei contributi sono riepilogati nelle tabelle sottostanti.
La circolare ricorda che sono sempre in vigore :
- gli esoneri previsti dall'articolo 120, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con decorrenza 1° febbraio 2001,
- gli esoneri istituiti ai sensi dell’articolo 1, commi 361 e 362, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
- la minore aliquota contributiva dovuta per l’Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI) dai datori di lavoro soggetti al contributo CUAF .
Per il rapporto di lavoro a tempo determinato continua ad applicarsi il contributo addizionale a carico del datore di lavoro, pari all’1,40% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (retribuzione convenzionale).
ATTENZIONE l'addizionale non si applica ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti.
Contributi colf : scadenze e modalità versamenti
I contributi si pagano ogni trimestre alle seguenti scadenze:
- dal 1° al 10 aprile versamento per il primo trimestre;
- dal 1° al 10 luglio versamento per il secondo trimestre;
- dal 1° al 10 ottobre versamento per il terzo trimestre;
- dal 1° al 10 gennaio versamento per il quarto trimestre.
Sono disponibili per il versamento:
- la modalità “Pagamento immediato pagoPA”, online che permette di versare i contributi utilizzando la carta di credito, di debito o prepagata oppure mediante addebito in conto;
- la modalità con avviso di pagamento pagoPA cartaceo che si riceve dall'INPS, per versare i contributi presso qualsiasi Prestatore di Servizi (ttabaccherie, uffici postali).
Esonero per Quota 103 anche per il lavoro domestico
Inps ricorda anche la novità della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che ha previsto per i lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti minimi per l'accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile Quota 103, la possibilità di rinunciare all'accredito contributivo a proprio carico . Questo comporta che:
- viene meno l' obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro della quota a carico del lavoratore, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento e
- la somma corrispondente va corrisposta al lavoratore. Al riguardo, l’Istituto ha fornito indicazioni con la circolare n. 82 del 22 settembre 2023, .
Importo contributi 2024 al netto della contribuzione addizionale
RETRIBUZIONE ORARIA
IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO
Effettiva
Convenzionale
Comprensivo quota CUAF
Senza quota
CUAF (1)
fino a € 9,40
oltre € 9,40
fino a € 11,45
oltre € 11,45
€ 8,33
€ 9,40
€ 11,45
€ 1,66 (0,42) (2)
€ 1,88 (0,47) (2)
€ 2,29 (0,57) (2)
€ 1,67 (0,42) (2)
€ 1,89 (0,47) (2)
€ 2,30 (0,57) (2)
Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali
€ 6,06
€ 1,21 (0,30) (2)
€ 1,22 (0,30) (2)
Importi con addizionale, per i contratti a tempo determinato
RETRIBUZIONE ORARIA
IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO
Effettiva
Convenzionale
Comprensivo quota CUAF
Senza quota
CUAF (1)
fino a € 9,40
oltre € 9,40
fino a € 11,45
oltre € 11,45
€ 8,33
€ 9,40
€ 11,45
€ 1,78 (0,42) (2)
€ 2,01 (0,47) (2)
€ 2,45 (0,57) (2)
€ 1,79 (0,42) (2)
€ 2,02 (0,47) (2)
€ 2,46 (0,57) (2)
Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali
€ 6,06
€ 1,29 (0,30) (2)
€ 1,30 (0,30) (2)
La circolare specifica anche la suddivisione dei coefficienti di ripartizione tra le gestioni.
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Contributi colf 2024 in scadenza il 10 luglio
Si avvicina la scadenza del versamento dei contributi INPS per i lavoratori domestici, riguardanti il secondo trimestre 2024, fissata, come ogni anno, al 10 luglio.
Si ricorda che è stata pubblicata il 29 gennaio la circolare INPS 23 2024 con gli importi dei contributi previdenziali 2024 a seguito della variazione ISTAT tra 2022 e 2023 calcolata al 5,4 %.
Gli importi dei contributi sono riepilogati nelle tabelle sottostanti.
La circolare ricorda che sono sempre in vigore :
- gli esoneri previsti dall'articolo 120, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con decorrenza 1° febbraio 2001,
- gli esoneri istituiti ai sensi dell’articolo 1, commi 361 e 362, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
- la minore aliquota contributiva dovuta per l’Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI) dai datori di lavoro soggetti al contributo CUAF .
Per il rapporto di lavoro a tempo determinato continua ad applicarsi il contributo addizionale a carico del datore di lavoro, pari all’1,40% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (retribuzione convenzionale).
ATTENZIONE l'addizionale non si applica ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti.
Contributi colf : scadenze e modalità versamenti
I contributi si pagano ogni trimestre alle seguenti scadenze:
- dal 1° al 10 aprile versamento per il primo trimestre;
- dal 1° al 10 luglio versamento per il secondo trimestre;
- dal 1° al 10 ottobre versamento per il terzo trimestre;
- dal 1° al 10 gennaio versamento per il quarto trimestre.
Sono disponibili per il versamento:
- la modalità “Pagamento immediato pagoPA”, online che permette di versare i contributi utilizzando la carta di credito, di debito o prepagata oppure mediante addebito in conto;
- la modalità con avviso di pagamento pagoPA cartaceo che si riceve dall'INPS, per versare i contributi presso qualsiasi Prestatore di Servizi (ttabaccherie, uffici postali).
Esonero per Quota 103 anche per il lavoro domestico
Inps ricorda anche la novità della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che ha previsto per i lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti minimi per l'accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile Quota 103, la possibilità di rinunciare all'accredito contributivo a proprio carico . Questo comporta che:
- viene meno l' obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro della quota a carico del lavoratore, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento e
- la somma corrispondente va corrisposta al lavoratore. Al riguardo, l’Istituto ha fornito indicazioni con la circolare n. 82 del 22 settembre 2023, .
Importo contributi 2024 al netto della contribuzione addizionale
RETRIBUZIONE ORARIA
IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO
Effettiva
Convenzionale
Comprensivo quota CUAF
Senza quota
CUAF (1)
fino a € 9,40
oltre € 9,40
fino a € 11,45
oltre € 11,45
€ 8,33
€ 9,40
€ 11,45
€ 1,66 (0,42) (2)
€ 1,88 (0,47) (2)
€ 2,29 (0,57) (2)
€ 1,67 (0,42) (2)
€ 1,89 (0,47) (2)
€ 2,30 (0,57) (2)
Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali
€ 6,06
€ 1,21 (0,30) (2)
€ 1,22 (0,30) (2)
Importi con addizionale, per i contratti a tempo determinato
RETRIBUZIONE ORARIA
IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO
Effettiva
Convenzionale
Comprensivo quota CUAF
Senza quota
CUAF (1)
fino a € 9,40
oltre € 9,40
fino a € 11,45
oltre € 11,45
€ 8,33
€ 9,40
€ 11,45
€ 1,78 (0,42) (2)
€ 2,01 (0,47) (2)
€ 2,45 (0,57) (2)
€ 1,79 (0,42) (2)
€ 2,02 (0,47) (2)
€ 2,46 (0,57) (2)
Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali
€ 6,06
€ 1,29 (0,30) (2)
€ 1,30 (0,30) (2)
La circolare specifica anche la suddivisione dei coefficienti di ripartizione tra le gestioni.
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Nuove sanzioni lavoro irregolare sui rapporti iniziati dal 2 marzo 2024
Il 18 giugno 2024, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha chiarito, tramite la nota 1091/2024, le nuove sanzioni previste dal decreto legge 19/2024 per contrastare il lavoro irregolare negli appalti.
Con la recente nota 1156 del 26 giugno 2024 l'Inl ha precisato le tempistiche dell'applicazione delle nuove sanzioni e ha aggiornato il compendio generale.
Vediamo nei paragrafi seguenti con gli esempi forniti e una tabella di riepilogo.
Le sanzioni 2024 aggiornate
Dal 2 marzo 2024, nei casi di appalto e distacco senza requisiti di legittimità, sia l'utilizzatore sia il somministratore saranno puniti con arresto fino a un mese o un'ammenda di 60 euro per ogni lavoratore e per ogni giorno di lavoro. Tuttavia, in fase di applicazione, tale ammenda diventa 72 euro, a causa dell'aumento del 20% previsto dalla legge 145/2018. Il decreto legge 19/2024 ha incrementato del 30% le sanzioni per il lavoro nero, confermando comunque l'aumento del 20% per le violazioni previste dall'articolo 18 del Dlgs 276/2003.
Di conseguenza, per la somministrazione non autorizzata e gli appalti e distacchi illeciti, la sanzione è di 72 euro per ogni lavoratore e per ogni giorno di lavoro.
Ad esempio, in un appalto illecito con 3 lavoratori per 10 giorni, la sanzione sarà di 2.160 euro: 60x3x10 = 1.800 euro, aumentati del 20% come previsto dall'art. 1, comma 445 della legge 145/2018. Questo aumento si applica anche alle nuove sanzioni previste dal decreto legge 19/2024. In caso di appalto non genuino, punito con arresto o ammenda, il personale ispettivo può imporre una prescrizione obbligatoria per sanare l'irregolarità, con una sanzione ridotta a un quarto del massimo (18 euro invece di 72).
Il legislatore ha stabilito che la sanzione non può essere inferiore a 5.000 né superiore a 50.000 euro. Se l'importo calcolato è inferiore a 5.000 euro, verrà applicata questa soglia, riducibile a un quarto (1.250 euro) in caso di ottemperanza alla prescrizione.
Sanzioni con recidiva e aggravanti per Minori
La circolare INL 1091 del 18 giugno 2024 tratta anche il tema della recidiva e delle aggravanti in caso di sfruttamento dei minori.
L' Ispettorato nazionale del lavoro sottolinea che il tema della recidiva riferito alle violazioni di cui al nuovo art. 18 del D.Lgs. n. 276/2003 vede la parziale sovrapposizione di diverse disposizioni normative, ovvero:
da un lato la perdurante vigenza dell’art. 1, comma 445 lett. e), L. n. 145/2018, secondo cui “le maggiorazioni sono raddoppiate ove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti”.
Dall’altro lato, il D.L. n. 19/2024 ha introdotto all’art. 18 del D.Lgs. n. 276/2003 un nuovo comma 5-quater, secondo il quale “gli importi delle sanzioni previste dal presente articolo sono aumentati del venti per cento ove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni
penali per i medesimi illeciti”.
Pertanto, in presenza di una recidiva "semplice", le sanzioni aumenteranno del 40%, mentre per una recidiva "specifica" (ossia per lo stesso tipo di illecito), le sanzioni saranno incrementate cumulativamente del 60% (20% + 40%).
Aggravanti per Minori:
Nel caso di sfruttamento di minori, la pena prevista è l'arresto fino a diciotto mesi e l'ammenda aumentata fino al sestuplo. Le nuove disposizioni confermano che in presenza di aggravanti per sfruttamento di minori, si applicheranno sia la pena detentiva sia quella pecuniaria, aumentata fino al sestuplo della sanzione base (incluso l'aumento del 20% per le sanzioni previste dall'art. 18 del Dlgs 276/2003).
Tabella delle Sanzioni
Violazione Sanzione per ogni lavoratore e giorno di lavoro Sanzione con aumento del 20% (art. 1, comma 445) Appalto e distacco senza requisiti di legittimità 60 euro 72 euro Somministrazione non autorizzata 60 euro 72 euro Ammenda per sanare il reato in via amministrativa 1/4 del massimo dell’ammenda (18 euro) 1/4 del massimo dell’ammenda (18 euro) Sanzione minima non riducibile 5.000 euro 5.000 euro Sanzione massima non riducibile 50.000 euro 50.000 euro Recidiva semplice (aumento del 40%) 60 euro 84 euro Recidiva specifica (aumento del 60%) 60 euro 96 euro Nota Ispettorato 1156 del 29 giugno 2024
Con la nota 1156 del 26 giugno 2024 l'ispettorato ha chiarito ulteriormente le modalità di applicazione delle nuove sanzioni, fornendo un compendio aggiornato.
Si precisa che l'impiego di lavoratori subordinati senza la comunicazione preventiva dell'instaurazione del rapporto di lavoro al centro per l'impiego configura un illecito omissivo istantaneo con effetti permanenti.
Questo significa che l'infrazione avviene nel momento in cui il datore di lavoro non effettua la comunicazione di assunzione, e non alla cessazione del rapporto di lavoro. Pertanto, si applica la normativa vigente al momento dell'inizio del rapporto di lavoro, secondo il principio del tempus regit actum.
L’Ispettorato del lavoro, con la nota 1156/2024, ha rivisto l'orientamento fornito dal Ministero del Lavoro (nota 26/2015), aderendo alle più recenti sentenze della Cassazione (25037/2020; 35978/2021; 10746/2023). Di conseguenza, l'illecito è considerato istantaneo con effetti permanenti, realizzandosi nel momento in cui non viene effettuata la comunicazione di assunzione entro il termine previsto.
Questo comporta l'applicabilità della maggiorazione delle sanzioni prevista dal Decreto Legge 19/2024 solo per i rapporti di lavoro irregolari iniziati dal 2 marzo 2024, data di entrata in vigore del decreto.
Lavoro sommerso: altre novità della nota 1156 2024
Si segnalano inoltre le seguenti modifiche:
- sulla competenza territoriale ad adottare l'ordinanza ingiunzione nei casi di dissociazione tra sede legale (luogo di consumazione dell'illecito) e unità produttiva (luogo di accertamento dell'illecito), il personale ispettivo deve trasmettere il rapporto all'Ispettorato territoriale nel cui ambito è ubicata la sede legale, per l'adozione dell'ordinanza-ingiunzione.
- per il lavoro occasionale agricolo a tempo determinato (LOAgri), l'art. 29, comma 6, del D.L. n. 19/2024 ha modificato l'art. 1, comma 354, della L. n. 197/2022 chiarendo che, nelle ipotesi in cui sia omessa la comunicazione di instaurazione del rapporto, sarà applicabile la maxisanzione per lavoro sommerso,
Nel compendio sono stati aggiornati infine i paragrafi riguardanti la regolarizzazione dei lavoratori ancora in forza all'atto dell'accesso ispettivo, l'assorbimento di altre sanzioni contestuali alla maxisanzione, il settore marittimo, il contratto di prestazione occasionale ex art. 54-bis del D.L. n. 50/2017 e il tirocinio.
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Contributi agricoltura piccoli coloni e CF 2024
Nella Circolare INPS 80 2024 vengono comunicati nuova aliquota contributiva, agevolazioni e riduzioni dei contributi dovuti dai concedenti per i piccoli coloni e compartecipanti familiari in agricoltura per l’anno 2024.
Nell'allegato è riportata la tabella di dettaglio delle componenti.
Contributi piccoli coloni e CF: Aliquota Fondo lavoratori dipendenti
Per l’anno 2024 continua ad applicarsi l’aumento di 0,20 punti percentuali dell’aliquota dovuta al Fondo pensioni lavoratori dipendenti per la generalità delle aziende agricole sino al raggiungimento dell'aliquota complessiva del 32%, a cui si deve aggiungere l’incremento di 0,30 punti percentuali (articolo 1, comma 769, della legge n. 296/2006).
L' Aliquota applicabile quindi è pari al 29,99% , di cui:
- a carico del Concedente 21,15%
- a carico de Concessionario : 8,84%
Contributi piccoli coloni e CF: Riduzioni e agevolazioni
Si applicano inoltre per i concedenti, che versano l’aliquota dello 0,43% per gli assegni familiari, i seguenti esoneri:
- Tutela maternità. 0,03%
- Disoccupazione:0,34%
Riduzione del costo del lavoro
- Aliquota disoccupazione: 2,75%
- Esonero ex art. 1, co. 361/362, L. 266/2005: 1,00%
Contributi per l’assistenza infortuni sul lavoro INAIL
Sulla misura ordinaria pari a :
- Assistenza Infortuni sul Lavoro – 10,125%
- Addizionale Infortuni sul Lavoro – 3,1185%
per l’anno 2024, la riduzione dei premi è pari al 15,11%
Salari medi provinciali
Resta fermo che la retribuzione da assumere per il calcolo dei contributi è il salario medio provinciale.
Per l’anno 2024, le retribuzioni medie sono state stabilite con il decreto del Direttore generale per le Politiche previdenziali e assicurative del 21 maggio 2024.
Agevolazioni per zone tariffarie – Anno 2024
TERRITORI
MISURA AGEVOLAZIONE
DOVUTO
Non svantaggiati
—
100%
Montani
75%
25%
Svantaggiati
68%
32%
Contributi piccoli coloni e CF: Modalità di pagamento e scadenze 2024
L’importo dovuto deve essere versato in quattro rate, tramite modello F24, presso qualsiasi Istituto di Credito o Ufficio Postale.
Dal sito dell’Istituto (www.inps.it) si puo visualizzare e stampare la delega di pagamento F24 selezionando la voce “Modelli F24 – Rapporti di lavoro Piccoli Coloni/ CF”.
I termini di scadenza per il pagamento sono : 16 luglio 2024, 16 settembre 2024, 18 novembre 2024 e 16 gennaio 2025.
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Conguaglio prepensionamenti nel portale Prestazioni Esodo
L'INPS ha pubblicato il 4 luglio 2024 il messaggio 2504/2024 con istruzioni riguardanti la gestione dei conguagli per le prestazioni di accompagnamento a pensione finanziate dai datori di lavoro. Le aziende che hanno utilizzato:
- gli assegni dei fondi di solidarietà,
- isopensione o
- contratto di espansione possono verificare eventuali importi a debito o a credito tramite il "Portale Prestazioni esodo",
a norma dell’articolo 1, comma 235, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativa agli assegni straordinari erogati dai Fondi di solidarietà e dell’articolo 41, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 148/2015, hanno infatti potuto chiedere che il finanziamento degli assegni di esodo a loro carico venisse ridotto di un importo calcolato in percentuale rispetto alla NASpI cui il lavoratore avrebbe avuto diritto , e della relativa contribuzione.
Gli importi delle citate riduzioni, riconosciuti per la durata prevista da ciascuna norma a titolo di “sconto” , sono stati ora oggetto di verifica e ricalcolo da parte dell'INPS.
Inoltre il “Portale Prestazioni esodo” è stato implementato con nuove funzionalità per la richiesta o il rimborso ai datori di lavoro esodanti interessati dall’eventuale conguaglio, a debito o a credito, qualora l’importo complessivamente riconosciuto non coincida con quello teoricamente spettante.
Vediamo di seguito alcune indicazioni, rimandando al testo del messaggio per i dettagli sui calcoli per ciascuna indennità.
Conguaglio prepensionamenti istruzioni INPS
Il messaggio di istruzioni precisa in particolare che:
- i benefici legati agli assegni straordinari sono stati inizialmente calcolati teoricamente sulla base del valore massimo della NASpI. Successivamente, un ricalcolo ha stabilito il valore effettivo della NASpI, con il conguaglio risultante pubblicato sul portale.
- Per i contratti di espansione attivabili fino alla fine del 2023, il conguaglio varia a seconda delle modalità di pagamento del prepensionamento (rateizzato, fideiussoria o anticipato).
- I datori di lavoro che hanno optato per il pagamento anticipato in unica soluzione per isopensioni e contratti di espansione vedranno il conguaglio calcolato alla scadenza dell’ultimo esodato. Questo include l’assegno di accompagnamento definitivo oltre al valore della NASpI .
Conguagli prepensionamenti: la comunicazione da INPS alle aziende
Nel “Portale Prestazioni esodo” – “Sezione Pagamenti” > “Archivio Conguagli” – è pubblicato il conguaglio relativo a ciascun datore di lavoro interessato alla riduzione , per la verifica per ogni lavoratore le riduzioni massime applicate sulle provviste mensili nel corso dell’erogazione dell’assegno e quelle teoricamente spettanti sia a titolo di prestazione che a titolo di contribuzione correlata.
La pubblicazione del conguaglio viene comunicata al datore di lavoro tramite posta elettronica certificata (PEC) e tramite le caselle di posta elettronica dei referenti aziendali accreditati nel “Portale Prestazioni esodo”.
Nel caso in cui il datore di lavoro non disponga più delle necessarie autorizzazioni per accedere al “Portale Prestazioni esodo” può richiedere una nuova autorizzazione trasmettendo il modello di abilitazione ai servizi telematici (mod.AA02) alla casella dedicata: [email protected].
Il messaggio precisa che la medesima comunicazione viene inviata, per conoscenza, alla Struttura INPS territorialmente competente
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Carta Blu 2024 lavoro qualificato: nuovo modulo di domanda
Il 19 giugno 2024, il portale integrazionemigranti.gov.it ha annunciato l'aggiornamento del modulo per richiedere la Carta Blu UE, a seguito della pubblicazione del Decreto Legislativo 18 ottobre 2023 n. 152.
Il modulo deve essere presentato dal datore di lavoro attraverso il Portale Servizi del Ministero dell’Interno, sezione Sportello Unico Immigrazione
Si ricorda che il 28 marzo 2024 era stata pubblicata la circolare interministeriale di chiarimenti sul decreto . Veniva sottolineato in particolare che il titolare di Carta blu UE, pur beneficiando di un trattamento uguale a quello riservato ai cittadini italiani, per i primi dodici mesi di soggiorno sul territorio nazionale può esercitare esclusivamente l’attività lavorativa altamente qualificata per la quale è stato autorizzato.
Scarica qui il testo integrale della circolare
I requisiti per il lavoro altamente qualificato degli stranieri in Italia
Il decreto 152 attua la Direttiva UE 2021/1883, introducendo nuove condizioni di ingresso e soggiorno per i cittadini di paesi terzi che intendono svolgere lavori altamente qualificati in Europa. Questi cambiamenti mirano a rendere più attraente ed efficace il regime di ingresso per tali lavoratori, favorendo una maggiore mobilità all'interno dell'Unione Europea.
In merito ai requisiti di ingresso si specifica che i lavoratori stranieri devono essere in possesso in via alternativa:
- a) del titolo di istruzione superiore di livello terziario o di una qualificazione professionale di livello post secondario, rilasciato dall’autorità competente nel Paese dove è stato conseguito che attesti il completamento di un percorso di istruzione superiore di durata almeno triennale;
- b) dei requisiti previsti dal d.lgs. n. 206/2007 limitatamente all’ esercizio di professioni regolamentate;
- c) di una qualifica professionale superiore attestata da almeno cinque anni di esperienza professionale pertinenti alla professione o al settore specificato nel contratto di lavoro o all'offerta vincolante;
- d) di una qualifica professionale superiore attestata da almeno tre anni di esperienza professionale pertinente, acquisita nei sette anni precedenti la presentazione della domanda di Carta blu UE, per il settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione
La normativa relativa alla Carta blu UE si applica agli stranieri:
– residenti in uno Stato terzo;
– regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale, compresi i lavoratori stagionali, i beneficiari di protezione internazionale, i titolari di un permesso di soggiorno per ricerca e titolari di un permesso di soggiorno ICT nell'ambito di trasferimenti intra-societari
– soggiornanti in altro Stato membro;
– titolari della Carta blu UE rilasciata in un altro Stato membro.
Restano esclusi gli stranieri:
– che soggiornano a titolo di protezione temporanea, per cure mediche o con permessi di soggiorno per protezione sociale, vittime di violenza domestica, calamità, sfruttamento lavorativo, atti di particolare valore civile o hanno fatto richiesta.
– che soggiornano in quanto richiedenti la protezione internazionale, e sono ancora in attesa di una decisione definitiva;
– che chiedono di soggiornare in qualità di ricercatori, ai sensi dell'articolo
27-ter del T.U.I.;
– che beneficiano dello status di soggiornante di lungo periodo per motivi di lavoro autonomo o subordinato;
– che fanno ingresso in uno Stato membro in virtu' di impegni previsti da un accordo internazionale che agevola l'ingresso e il soggiornotemporaneo di determinate categorie di persone
– che soggiornano in Italia, in qualità di lavoratori distaccati, ai sensi dell'articolo 27, comma 1, lett. a), g), e i) del T.U.I.,
– che in virtù di accordi conclusi tra il Paese terzo di appartenenza e l'Unione e i suoi Stati membri beneficiano dei diritti alla libera circolazione equivalente a quelli dei cittadini dell'Unione;
– destinatari di un provvedimento di espulsione, anche se sospeso
Carta BLU 2024 domanda e allegati
La domanda (Modulo BC) del datore di lavoro, va presentata al competente Sportello Unico per l’Immigrazione con i seguenti allegati:
- documento di verifica di non disponibilità di figure nel territorio nazionale
- documento di identità
- proposta di lavoro vincolante di durata almeno pari a sei mesi
- documenti circa la sistemazione alloggiativa,
- proposta di contratto di soggiorno, mpegno a comunicare variazioni,
- asseverazione di cui all'articolo 24-bis comma 2 1 del T.U.I. e
- dettaglio retribuzione prevista non inferiore a quella prevista dai ccnl
La documentazione relativa a titoli di studio e esperienze professionali conseguite nel paese di origine deve essere tradotta e asseverata come conforme all'originale nelle forme previste per legge.
Le domande saranno presentate al competente Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura – Ufficio territoriale del Governo sul sito
https://portaleservizi.dlci.interno.it/ autenticandosi con identità SPID o CIE.
Eseguito l’accesso nell’area di Richiesta Moduli va selezionato il modulo di richiesta Nullaosta al lavoro per il rilascio della Carta Blu Ue (Modulo BC).
ATTENZIONE Per le domande di Carta blu Ue è ammessa anche la trasmissione da parte delle Agenzie di somministrazione .
Carta BLU UE tempi di risposta e procedura
Lo Sportello Unico per l'Immigrazione rilascia il nulla osta al lavoro, non oltre novanta giorni dalla presentazione della domanda ovvero comunica
al datore di lavoro il rigetto della stessa.
Entro 8 giorni dall’ingresso nel territorio nazionale, il lavoratore dovrà recarsi presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione con il datore di lavoro per la firma del contratto di soggiorno e successivamente presentare domanda di permesso di soggiorno alla Questura competente.
Nelle more della sottoscrizione del contratto di soggiorno, il lavoratore straniero altamente qualificato, che ha fatto ingresso sul territorio nazionale dopo il rilascio del nulla osta al lavoro e del visto di ingresso, può svolgere immediatamente attività lavorativa, previa comunicazione obbligatoria (Mod. UNILAV) da parte del datore di lavoro
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Lavori usuranti: nuova funzione di controllo INPS
L’INPS, con il messaggio interno 2422 del 28 giugno 2024 ha comunicato ai propri uffici la disponibilità di una nuova funzione nelle procedure informatiche in ambito previdenziale (WEBDOM) la quale consente di verificare la completezza della documentazione presente ai fini della richiesta di pensione anticipata da parte dei lavoratori.
Si tratta in particolare dei dati obbligatori che i datori di lavoro sono tenuti a inviare al Ministero del lavoro tramite modello LAV.US telematico, con l'indicazione
- del periodo e
- del numero di dipendenti che hanno svolto lavori usuranti.
entro il 31 marzo di ogni anno, funzionale per l’istruttoria della richiesta di pensione anticipata. La nuova funzione consente la verifica immediata e incrociata con il ministero .
Giova ricordare che in caso di omissione è prevista una sanzione amministrativa a carico del datore di lavoro, che va da 500 a 1.500 euro, previa diffida ad adempiere.
Si ricorda che la certificazione di svolgimento di lavori usuranti, ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 67 del 2011 e dell’articolo 6 del decreto interministeriale 20 settembre 2011. è funzionale al pensionamento anticipato nei seguenti casi:
- pensione anticipata per i lavoratori precoci di cui all’articolo 1, comma 199, della legge n. 232 del 2016, lett. d)-usuranti,
- pensione di vecchiaia anticipata di cui all’articolo 1, commi 147 e 148, lette. b), della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
Pensione lavori usuranti requisiti fino al 31.12.2024
Hanno diritto alla pensione anticipata le seguenti categorie di lavoratori
- Lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti; lavoratori addetti alla cosiddetta “linea catena”; conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo e
- lavoratori notturni a turni per un numero di giorni lavorativi pari o superiori a 78 all’anno o per tutto l'anno lavorativo
PERIODO DI MATURAZIONE DEI REQUISITI dal 01.01.2024 al 31.12.2024
LAVORATORI DIPENDENTI
LAVORATORI AUTONOMI
Anzianità contributiva
Requisito anagrafico
Quota (somma età e anzianità contributiva)
Anzianità contributiva
Requisito anagrafico
Quota (somma età e anzianità contributiva)
almeno 35 anni
minimo 61 e 7 mesi
97,6
almeno 35 anni
minimo 62 e 7 mesi
98,6
3 . Lavoratori notturni a turni occupati per un numero di giorni lavorativi da 64 a 71 all’anno:
PERIODO DI MATURAZIONE DEI REQUISITI dal 01.01.2024 al 31.12.2024
LAVORATORI DIPENDENTI
LAVORATORI AUTONOMI
Anzianità contributiva
Requisito anagrafico
Quota (somma età e anzianità contributiva)
Anzianità contributiva
Requisito anagrafico
Quota (somma età e anzianità contributiva)
almeno 35 anni
minimo 63 e 7 mesi*
99,6*
almeno 35 anni
minimo 64 e 7 mesi*
100,6*
4 . Lavoratori notturni a turni occupati per un numero di giorni da 72 a 77 all'anno
PERIODO DI MATURAZIONE DEI REQUISITI dal 01.01.2024 al 31.12.2024
LAVORATORI DIPENDENTI
LAVORATORI AUTONOMI
Anzianità contributiva
Requisito anagrafico
Quota (somma età e anzianità contributiva)
Anzianità contributiva
Requisito anagrafico
Quota (somma età e anzianità contributiva)
almeno 35 anni
minimo 62 e 7 mesi
98,6
almeno 35 anni
minimo 63 e 7 mesi
99,6