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Nuovi congedi e permessi per malattie oncologiche: legge in Gazzetta
Nella seduta dell' 8 luglio 2025, l’Aula Senato ha avviato e concluso, in seconda lettura l’esame del disegno di legge "Permessi per lavoratori affetti da malattia oncologica, invalidante e cronica" .
Il testo è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 25.7.2025, come Legge 106-2025 recante " Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche"
Nella relazione finale sono state evidenziate le principali novità tra cui:
- il periodo di congedo continuativo fino a 24 mesi per la conservazione del posto di lavoro e
- 10 ore di permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli previsti per contratto.
Vediamo meglio tutti i contenuti della legge, in attesa di istruzioni INPS per l'applicazione.
Legge 106 2025 patologie croniche invalidanti o oncologiche: il nuovo congedo
I commi 1 e 2 dell'articolo 1 della legge 106 2025 riconoscono il diritto a un periodo di
- congedo continuativo o frazionato non superiore ai 24 mesi,
- non retribuito
- con conservazione del posto di lavoro
- per i lavoratori dipendenti, pubblici o privati, affetti da malattie oncologiche oppure da malattie invalidanti o croniche, anche rare,
- che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74 per cento.
Durante il periodo di congedo, il dipendente non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa, mentre possono essere fruiti, in via concorrente, altri benefici economici o giuridici. La fruizione del congedo può decorrere solo dall'esaurimento degli altri periodi di assenza giustificata, con o senza retribuzione, spettante ai dipendenti a qualunque titolo.
Il periodo di congedo non è computato nell'anzianità di servizio né ai fini previdenziali. Sono comunque fatte salve le disposizioni più favorevoli previste dalla contrattazione collettiva o dalla disciplina applicabile dal rapporto di lavoro.
Alla fine del periodo di congedo, la certificazione delle malattie è rilasciata dal medico di medicina generale o dal medico specialista operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata che ha in cura il lavoratore.
Il successivo comma 4 prevede che, per il periodo successivo alla fruizione del congedo il lavoratore abbia priorità nell'accesso alla modalità di lavoro agile nell'ambito degli accordi individuali su tale modalità che il datore di lavoro intenda concludere.
La priorità sussiste a condizione che la prestazione lavorativa del soggetto sia compatibile con la modalità di lavoro agile.
LAVORO AUTONOMO
Per i lavoratori autonomi il comma 3 prevede, con riferimento alle suddette malattie, il diritto alla sospensione, per un periodo non superiore a trecento giorni per anno solare, dell'esecuzione della prestazione dell'attività svolta in via continuativa per un committente.
Per il periodo oggetto di sospensione non è riconosciuto alcun corrispettivo ed è fatta salva l'ipotesi del venir meno nell'interesse del committente.
DDL pazienti cronici o oncologici: i permessi
L'articolo 2 prevede, con decorrenza dal 2026, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati affetti da malattie oncologiche in fase attiva o in follow up precoce oppure affetti da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74 per cento o aventi figli minorenni affetti da malattie e condizioni di invalidità in oggetto, il diritto a dieci ore annue di permesso, con relative indennità o copertura previdenziale figurativa per specifiche esigenze, in via aggiuntiva rispetto ai permessi già spettanti in base alla legislazione ed ai i contratti collettivi nazionali di lavoro.
Vi è il diritto riconosciuto per lo svolgimento di visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche o di cure mediche frequenti, a condizione che sussista una prescrizione del medico di medicina generale o di un medico specialista operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata.
Trovano in generale applicazione le disposizioni previste per i lavoratori relative ai casi di gravi patologie richiedenti terapia salvavita.
L'indennità per le ore di permesso è determinata secondo i criteri vigenti per il trattamento di malattia.
L'indennità è erogata:
- nel settore privato da parte del datore di lavoro, col successivo recupero mediante conguaglio coi contributi dovuti all'ente previdenziale.
- Nel settore pubblico, invece, le amministrazioni provvedono in relazione all'oggetto, nel rispetto della contrattazione collettiva nazionale, alla sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, nonché del personale per il quale è prevista la sostituzione obbligatoria.
Borse di studio” in memoriam” per professioni sanitarie
L'articolo 3 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca un fondo con una dotazione di 2 milioni di euro, a decorrere dal 2026, per il conferimento di premi di laurea intitolati alla memoria di pazienti affetti da malattie oncologiche in favore di studenti meritevoli, laureati in medicina e chirurgia, scienze biologiche, biotecnologie, farmacia, chimica e tecnologia farmaceutica, ovvero altri corsi di laurea inerenti alle professioni sanitarie.
Si demanda a un decreto ministeriale la definizione dei requisiti necessari per il conferimento dei premi in oggetto, dei parametri e delle modalità di istituzione ed erogazione dei premi.
Gli articoli 4 e 5 prevedono che
- per l'attuazione l'INPS ricevera uno stanziamento specifico per consentire l'adeguamento della propria infrastruttura tecnologica
- si conferma la consueta clausola di salvaguardia relativa alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano.
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Nuovo accordo economico degli agenti e rappresentanti 2025-29
Il 4.6.2025 tra: la Confederazione Generale Italiana del Commercio, del Turismo, dei Servizi, delle Professioni e delle PMI in rappresentanza delle Associazioni dei Commercianti ad essa aderenti; Confcooperative settore commercio;, Confesercenti e l'Assogrossisti-Confesercenti; e in rappresentanza degli agenti e rappresentanti :
– [la] Fnaarc, Federazione Nazionale Associazioni Agenti e Rappresentanti di Commercio;
– [la] Filcams-Cgil;
– [la] Federazione Italiana Sindacati addetti ai Servizi Commerciali affini e del Turismo (Fisascat – Cisl);
– [l']Unione Italiana Lavoratori Turismo, Commercio e Servizi (Uiltucs-Uil);
– [la] Federazione Italiana Agenti e Rappresentanti di Commercio (Fiarc – Confesercenti);
– [l']Unione Generale del Lavoro (Ugl-Terziario);
– [l']Usarci (Unione Sindacati Agenti e Rappresentati di commercio);
si è stipulato un nuovo Accordo Economico Collettivo per la disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale fra le aziende mandanti ed i rispettivi agenti e rappresentanti di commercio, composto di 28 articoli, di 9 tabelle, letti approvati e sottoscritti dalle parti contraenti.
L'accordo entra in vigore il 1 luglio 2025 e scade il 30 giugno 2029.
Vediamo di seguito le principali novità la tabella aliquote dal 2026 e i nuovi termini di preavviso. Scarica qui il testo integrale dell'accordo.
novità economiche e tabella Aliquote dal 1.1.2026
Il nuovo Accordo Economico Collettivo (AEC) del 4 giugno 2025, in vigore dal 1° luglio 2025, introduce importanti aggiornamenti economici per gli agenti e rappresentanti del settore commercio.
Le provvigioni sono ora chiaramente estese anche alle vendite effettuate tramite canali e-commerce aziendali, se riferite a clienti in zona esclusiva.
Cambia anche la base di calcolo dei compensi: saranno computate tutte le somme accessorie (premi, coordinamento, incassi, rimborsi spese forfettari), rendendole rilevanti per la determinazione di indennità e trattamenti economici in caso di cessazione del rapporto.
Rilevanti anche le modifiche sull’indennità di fine rapporto: dal 1° gennaio 2026, si applicano nuove soglie annue sulle provvigioni per il calcolo dell’indennità di risoluzione:
Nello specifico:
- per gli agenti senza esclusiva, la fascia più favorevole è fino a 12.000 euro, mentre
- per i monomandatari l’importo sale a 24.000 euro.
È previsto inoltre un compenso meritocratico aggiuntivo se l’agente ha sensibilmente incrementato il fatturato della mandante. Anche i rimborsi e le spese accessorie rientrano nel calcolo dei contributi al Fondo FIRR Enasarco e dell'indennità di non concorrenza.
Classi di importo annuo delle provvigioni computabili
Aliquote
Indennità di base
Indennità integrativa
Totale
A) Agenti e Rappresentanti senza esclusiva
I. sulla quota di provvigioni fino a Euro 12.000,00 annui
1%
3%
4%
II. sulla quota di provvigioni compresa tra Euro 12.000,01 annui ed Euro 18.000,00 annui
1%
1%
2%
III. sulla quota di provvigioni eccedenti Euro 18.000,00 annui
1%
–
1%
B) Agenti e Rappresentanti in esclusiva
I. sulla quota di provvigioni fino a Euro 24.000,00 annui
1%
3%
4%
II. sulla quota di provvigioni compresa tra Euro 24.000,01 annui ed Euro 36.000,00 annui
1%
1%
2%
III. sulla quota di provvigioni eccedenti Euro 36.000,00 annui
1%
–
1%
ATTENZIONE L'accordo prevede che la durata complessiva del rapporto va calcolata dal giorno della stipula alla data di ricevimento della comunicazione di recesso.
In caso di recesso immediato, è dovuta un’indennità sostitutiva calcolata sulle provvigioni medie.
AEC Agenti e rappresentanti: novità contrattuali
Dal punto di vista contrattuale, l’AEC chiarisce che anche i contratti a tempo determinato devono rispettare, ove compatibili, le norme su indennità e fine rapporto, e possono essere rinnovati al massimo due volte con forma scritta obbligatoria, pena la trasformazione a tempo indeterminato.
L'accordo rafforza inoltre la tutela in caso di modifiche peggiorative (in peius) di zona, prodotti, clientela o provvigioni: se la variazione supera il 15%, l’agente può rifiutarla e considerare cessato il rapporto con diritto all’indennità sostitutiva del preavviso.
Cambia anche la disciplina del preavviso, ora strutturata su scala crescente secondo l’anzianità e differenziata tra mono e plurimandatari. (v. tabella sottostante)
Il recesso con effetto immediato richiede il pagamento di un’indennità pari alle provvigioni calcolate sui mesi di preavviso mancanti.
Inoltre, è stato precisato che l’astensione del padre agente in caso di nascita o adozione (fino a 20 giorni) non legittima il recesso da parte della casa mandante.
Infine, il preponente deve dotarsi di strumenti tecnologici idonei a fornire il dettaglio del fatturato utile per il calcolo delle indennità, migliorando la trasparenza del rapporto e facilitando l'operatività dei consulenti.
Durata del rapporto Preavviso dovuto dalla casa mandante Preavviso dovuto dall'agente plurimandatario Preavviso dovuto dall'agente monomandatario Fino a 3 anni 3 mesi 3 mesi 5 mesi Dal 4° anno iniziato 4 mesi 3 mesi 5 mesi Dal 5° anno iniziato 5 mesi 3 mesi 5 mesi Dal 6° anno iniziato in poi 6 mesi 3 mesi 5 mesi -
Intelligenza artificiale: contributi per la formazione da Fondoprofessioni
Fondoprofessioni ha lanciato ieri 23 luglio l’Avviso 09/25, una misura sperimentale interamente dedicata alla formazione sull’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale (IA) per i dipendenti di studi professionali e aziende aderenti. L’iniziativa mira a promuovere l’acquisizione di competenze operative e pratiche legate all’uso consapevole ed efficace delle tecnologie AI nei processi aziendali, ormai ineludibile.
Vediamo meglio a chi si rivolge e come devono essere strutturati i corsi e come richiedere il contributo,
Avviso 9 2025 intelligenza artificiale: finalità e ambito di intervento
L’obiettivo dell’Avviso è finanziare piani formativi altamente personalizzati per singoli lavoratori o piccoli gruppi (massimo tre persone), che siano in grado di trasferire abilità concrete sull’impiego dell’Intelligenza Artificiale nel contesto professionale specifico del discente.
Le attività finanziabili spaziano su un ampio ventaglio di applicazioni pratiche dell’IA:
- generazione, sintesi e revisione di testi;
- traduzioni multilingue;
- produzione di contenuti digitali (immagini, audio, video);
- analisi dati e reportistica;
- automazione di processi;
- assistenza clienti e chatbot;
- interpretazione e utilizzo degli output generati dai sistemi AI.
La formazione deve essere orientata all’operatività e alla sperimentazione “sul campo” (on-the-job), con un forte ancoraggio alla realtà lavorativa dello studio o dell’azienda proponente.
- Struttura del piano formativo e metodologia
- Ogni piano formativo dovrà includere:
- mappatura delle competenze esistenti e dei fabbisogni formativi;
- definizione di obiettivi di apprendimento misurabili;
- test finale di valutazione individuale;
- rilascio di attestato delle competenze acquisite, secondo un modello fornito da Fondoprofessioni;
- partecipazione a casi studio, promossi dal Fondo per monitorare l’impatto dell’iniziativa.
I percorsi devono durare almeno 16 ore, con un costo massimo di 100 euro per ora per partecipante, fino a un tetto massimo complessivo di 4.000 euro per piano. Le modalità formative ammesse sono in presenza, a distanza sincrona o in modalità affiancamento diretto.
Chi può partecipare e come aderire
Destinatari della formazione sono i dipendenti con contratto a tempo determinato, indeterminato o in apprendistato, impiegati presso Studi o Aziende che abbiano aderito a Fondoprofessioni prima della presentazione del piano.
L’adesione al Fondo può essere verificata tramite il Cassetto previdenziale INPS (sezione “Dati complementari” del Fascicolo elettronico). In caso di applicazione del CCNL Studi Professionali e adesione alla bilateralità, è inoltre possibile richiedere a Ebipro il rimborso del 100% della retribuzione dei dipendenti in formazione, fino a 40 ore annue per ciascuno.
Chi può presentare i piani e come funziona l’approvazione
Il proponente del piano formativo è lo studio o l’azienda aderente al Fondo, che si avvale di un ente attuatore accreditato per la progettazione, realizzazione e rendicontazione. Ciascun ente attuatore potrà presentare richieste fino a un massimo complessivo di 12.000 euro.
I piani saranno approvati sulla base di una valutazione qualitativa che considera, tra gli altri, i seguenti elementi:
- descrizione dell’organizzazione e dei destinatari;
- analisi dei fabbisogni e personalizzazione del percorso;
- coerenza e misurabilità degli obiettivi di apprendimento;
- contenuti formativi proposti;
- modalità di verifica finale.
Il punteggio minimo richiesto per l’approvazione è 60 punti su 100. In caso di punteggio ex aequo e risorse esaurite, prevarrà l’ordine cronologico di presentazione.
Modalità di richiesta e fondi disponibili
I piani formativi potranno essere presentati a partire dal 13 ottobre 2025 e sono previste le seguenti scadenze:
Scadenza per la condivisione con le Parti sociali: 3 novembre 2025
Scadenza per presentazione piani al Fondo: 18 novembre 2025, ore 17:00
Tutta la documentazione dovrà essere caricata nella piattaforma informatica di Fondoprofessioni e comprendere:
- domanda di finanziamento firmata;
- documenti d’identità;
- accordo con le Parti sociali;
- visura camerale o certificato di attribuzione della partita IVA;
- schermata del Cassetto previdenziale INPS.
Rendicontazione e risorse disponibili
Il finanziamento complessivo dell’Avviso è di 150.000 euro, con possibilità di incremento. Il contributo verrà erogato a saldo, entro 90 giorni dalla verifica delle spese sostenute da parte di un revisore legale.
Le attività formative dovranno concludersi entro 12 mesi dalla delibera di approvazione. La rendicontazione finale dovrà avvenire entro 60 giorni dalla chiusura delle attività.
Opportunità e assistenza
L’Avviso 09/25 rappresenta un’opportunità concreta per gli studi professionali e le micro-imprese che desiderano avvicinarsi all’Intelligenza Artificiale in modo personalizzato, sostenuto e operativo. In un contesto di rapida evoluzione tecnologica, dotare i propri collaboratori di competenze concrete e aggiornate può fare la differenza nella competitività e nell’efficienza dei processi.
Per informazioni dettagliate e per l’accesso alla documentazione completa, è possibile consultare il sito www.fondoprofessioni.it o contattare il numero 06/54210661.
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Licenziamento: la Consulta amplia i termini di impugnazione per l’incapacità di intendere
La sentenza n. 111/2025 della Corte Costituzionale interviene su un tema centrale per il diritto del lavoro: la decorrenza del termine per impugnare il licenziamento nei casi di incapacità mentale del lavoratore. La norma in questione è l’art. 6, primo comma, della legge 15 luglio 1966, n. 604, che stabilisce il termine di 60 giorni, a pena di decadenza, dalla ricezione scritta della comunicazione per impugnare l’atto, anche in forma extragiudiziale.
Per la Consulta tale termine deve decorrere dal momento in cui sia provata la piena capacità di intendere e volere del dipendente.
L'intervento è molto rilevante sia per i dipendenti che per i datori di lavoro e affidando maggiori competenza ai giudici e alle consulenze di parte potrebbe portare forse a maggiori difficolta nella definizione dei casi, soggetti probabilmente a necessita di perizie di parte..
Ecco i dettagli della sentenza
Incapacità di intendere e licenziamento : il caso
Nel caso esaminato, una lavoratrice aveva ricevuto la lettera di licenziamento ma non l’aveva impugnata entro il termine previsto perché, come emerso nel giudizio, era affetta da una grave crisi psichica che le impediva di intendere e di volere. Dopo il recupero della piena capacità mentale, aveva promosso azione giudiziale, ritenendo che il termine dovesse decorrere dalla cessazione dello stato di incapacità.
La giurisprudenza consolidata fino a quel momento non considerava rilevante l’incapacità naturale per sospendere o far decorrere in modo differito il termine di decadenza.
I giudici si fondavano sul principio della conoscibilità legale degli atti recettizi, come sancito dall’art. 1335 del Codice civile, che presume conosciuto un atto nel momento in cui giunge all’indirizzo del destinatario, salvo prova contraria di impossibilità di averne notizia senza colpa.
La questione era giunta alle sezioni Unite della Cassazione nel 2024 e per la rilevanza demandata alla Corte costituzionale.
Interessante notare che la decisione della Corte costituzionale introduce un correttivo che attribuisce flessibilità al sistema, in presenza di condizioni di incapacità documentata del lavoratore.
Infatti la sentenza non prevede un diverso termine decadenziale rispetto all'ordinario che viene neutralizzato per il tempo in cui il lavoratore si trovi in uno stato di incapacità di intendere e di volere.
la conseguenza è che, durante questo intervallo, non opera l’onere della tempestiva impugnazione stragiudiziale, la quale può essere validamente omessa. Tuttavia, una volta cessata la condizione ostativa, il lavoratore non ha a disposizione un termine “ex novo” fisso che è sempre di 60 giorni.
Tale soluzione non equivale dunque a una proroga automatica del termine di impugnazione, bensì a una compressione temporale residuale entro il perimetro dell’intervallo massimo già previsto dalla normativa di 240 per l'impugnazione giudiziale..
Le conseguenze per i datori di lavoro
Per i datori di lavoro e i professionisti che li assistono, questa sentenza impone una nuova attenzione nelle ipotesi in cui un licenziamento possa coinvolgere lavoratori affetti da problematiche psichiche, anche temporanee. Pur restando in vigore il principio della certezza giuridica, il rigido meccanismo decadenziale dei sessanta giorni viene ora temperato: il termine non decorre finché il lavoratore non recupera la piena capacità mentale.
In pratica, il licenziamento resta impugnabile entro duecentoquaranta giorni dalla ricezione della comunicazione, anche se non è stato impugnato nei primi sessanta giorni, qualora il lavoratore dimostri di essere stato incapace di intendere e di volere.
Sarà dunque il giudice, in sede di contenzioso, a valutare con attenzione la sussistenza e la durata dello stato di incapacità.
Questo comporta, per i consulenti del lavoro e i datori di lavoro l’esigenza di un’analisi più articolata in fase precontenziosa, tenendo conto anche delle eventuali condizioni soggettive del dipendente.
Per le aziende, può essere utile rafforzare le procedure di comunicazione e raccolta di eventuali elementi idonei a dimostrare che il lavoratore era nelle condizioni di ricevere e comprendere l’atto di licenziamento, pur nel rispetto della privacy e delle normative in materia di trattamento dei dati sanitari.
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Fondoprofessioni 2025: al via formazione individuale e per piccoli gruppi
Dopo l’Avviso 07/25, destinato a finanziare interventi formativi monoaziendali con budget di 1,6 milioni di euro, il Consiglio di Amministrazione di Fondoprofessioni ha approvato il 18 giugno 2025 , pubblicato pochi giorni fa l’Avviso 08/25, destinato al finanziamento di piani formativi su misura per studi professionali e aziende aderenti al fondo.
L’iniziativa, che mette a disposizione 600.000 euro ripartiti su due sportelli (da 300.000 euro ciascuno), promuove interventi altamente personalizzati rivolti a 1-3 dipendenti, attraverso modalità di formazione individuale o in piccoli gruppi, esclusivamente in presenza e con un taglio operativo concreto.
Avviso 8 2025 Fondoprofessioni : destinatari e contributi
L’Avviso si rivolge a studi professionali e aziende già aderenti a Fondoprofessioni (adesione verificabile tramite il “Cassetto previdenziale” INPS) e i beneficiari dei percorsi possono essere dipendenti a tempo indeterminato, determinato o apprendisti.
Gli enti proponenti devono incaricare un Ente attuatore accreditato, che seguirà tutte le fasi: dall’analisi dei fabbisogni fino alla rendicontazione. L’Ente attuatore può presentare progetti per un massimo di 20.000 euro per ciascuno sportello.
Dal punto di vista dei beneficiari, in particolare, è data priorità a due categorie di lavoratori:
- neoassunti (assunti da meno di 6 mesi) e
- over 55.
Il contributo massimo ottenibile per ciascun piano formativo è di 4.000 euro, con un tetto di 100 euro all’ora per ciascun partecipante e una durata minima obbligatoria di 16 ore.
Non sono ammesse attività erogate esclusivamente in aula né in modalità a distanza: viene invece incoraggiata la formazione on the job e l’affiancamento operativo.
Gli interventi dovranno concludersi entro 12 mesi dalla data di approvazione, con rendicontazione finale a costi reali e verifica ex post da parte di revisori legali accreditati
Fondoprofessioni avviso 8 2025: piani formativi e scadenza domande
I piani formativi vanno condivisi con le Parti sociali secondo le modalità previste dal Protocollo disponibile sul sito del Fondo.
- Per lo Sportello 1, la richiesta di condivisione deve essere inviata entro il 2 ottobre 2025, mentre la domanda di finanziamento va caricata sulla piattaforma online entro le ore 17:00 del 17 ottobre 2025.
- per lo Sportello 2, la richiesta scade il 21 novembre mentre la domanda di contributo va effettuata entro il 19 dicembre 2025.
La documentazione da allegare è articolata e comprende:
- Domanda firmata e timbrata dal legale rappresentante;
- copie documenti di identità;
- Bozza del piano e accordo di condivisione con le Parti sociali;
- Visura camerale o certificato di attribuzione della partita IVA;
- Schermata del Cassetto previdenziale INPS attestante l’adesione a Fondoprofessioni;
- Eventuale documentazione che attesti lo status di neoassunto.
Caratteristiche dei piani formativi per Fondoprofessioni
Ogni piano formativo deve prevedere:
- Una durata compresa tra 8 e 40 ore;
- Un numero di partecipanti tra 4 e 20 allievi, inquadrati tra i lavoratori destinatari;
- Un contributo massimo concedibile pari a 20.000 euro.
Le attività possono essere svolte in due modalità:
- Formazione in presenza, con un contributo pari a 23 euro per ora per partecipante;
- Formazione a distanza sincrona (FAD), con un contributo pari a 22 euro per ora per partecipante.
L'intervento formativo dovrà essere erogato da un ente attuatore iscritto all’apposito Albo di Fondoprofessioni, incaricato anche della gestione amministrativa e rendicontativa del piano.
Obiettivi , valutazione e assistenza
Uno dei tratti distintivi dell’Avviso 08/25 è il forte orientamento alla personalizzazione formativa.
Ogni progetto deve partire da un’analisi dettagliata dei fabbisogni professionali e definire obiettivi di apprendimento misurabili, legati al ruolo del lavoratore e al contesto aziendale. La progettazione deve fare riferimento anche a standard nazionali ed europei come l’Atlante del Lavoro, DigComp, EntreComp, ESCO, LifeComp e OCSE-PIAAC.
A fine percorso è prevista una valutazione individuale degli apprendimenti, mediante test strutturati, semi-strutturati o pratici. Solo in caso di esito positivo verrà rilasciata un’attestazione trasparente e spendibile, redatta secondo il modello-base di Fondoprofessioni. Il punteggio minimo per l’ammissione al finanziamento è di 60 punti su 100, assegnati secondo criteri qualitativi che valorizzano il grado di personalizzazione, l’impatto sugli over 55 o sui neoassunti, e la chiarezza degli obiettivi formativi.
Infine, i datori di lavoro che applicano il CCNL Studi professionali e aderiscono a Ebipro potranno richiedere anche il rimborso del 100% della retribuzione per un massimo di 40 ore annue per dipendente in formazione
Per supporto operativo o per accedere alla piattaforma di presentazione, Fondoprofessioni è contattabile via email all’indirizzo [email protected] o telefonicamente al numero 06/54210661.
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CPB: dichiarazione reddituale professionisti con reddito reale
Si avvicinano le scadenze per le dichiarazioni reddituali dei professionisti iscritti alle Casse private come base per il calcolo dei contributi soggettivi e integrativi. La prima è quella del 31 luglio 2025 per diverse categorie, tra cui ragionieri commercialisti, agronomi, attuari e geologi.
(Vedi qui il riepilogo delle scadenze per le principali Casse professionali)
A questo proposito giova ricordare che con l’introduzione del Concordato Preventivo Biennale (CPB), si è posta la questione se il reddito “concordato” con il fisco debba valere anche per i fini previdenziali. Le Casse professionali, con l'associazione ADEPP in primis, hanno chiarito che il CPB non produce effetti sugli obblighi contributivi dei propri iscritti. Di conseguenza, il contributo soggettivo va calcolato sul reddito effettivo, ovvero su quello realmente percepito dall’attività professionale, e non sull’imponibile definito in sede di concordato.
Questa impostazione difende l’autonomia gestionale e contabile degli enti previdenziali, sancita dal Dlgs 509/1994 e ribadita dalla Corte costituzionale (v. i dettagli al paragrafo seguente)
Diverse Casse (avvocati, commercialisti, ingegneri, periti, agronomi, ecc.) hanno formalizzato tale posizione nell’autunno 2024, ritenendo inapplicabile il CPB in ambito previdenziale, salvo diversa decisione dei singoli enti.
L’approccio delle Casse si contrappone a quello del legislatore, che prevede un aumento del gettito anche contributivo grazie al CPB, probabilmente riferendosi solo alla gestione Inps.
Contributi previdenziali professionisti fuori dal CPB: le motivazioni ADEPP
L’Associazione degli Enti Previdenziali Privati (ADEPP) ha sottolineato gia nel 2024 che il concordato biennale previsto dal DLgs. 13/2024 non influenza gli obblighi contributivi a cui sono sottoposti i professionisti iscritti in quanto l'applicazione dell’articolo 30 sopracitato alle casse di previdenza violerebbe l'autonomia gestionale e contabile delle casse stesse, protetta dall’articolo 2 del Decreto Legislativo n. 509/94.
Inoltre si segnala il pericolo che venga compromesso l’equilibrio economico-finanziario degli enti, necessario per garantire la sostenibilità a lungo termine, come ribadito dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 7/2017.
diversi enti previdenziali hanno ribadito che, pur aderendo al CPB, gli iscritti sono tenuti a calcolare e versare i contributi previdenziali in base al reddito effettivo. Pertanto, il reddito effettivo, da dichiarare nelle successive dichiarazioni dei redditi, resta la base imponibile per i contributi previdenziali, anche in caso di adesione al concordato preventivo.
Contributi professionisti extra concordato: il precedente del 2003
In passato, la questione si era già posta con il concordato preventivo introdotto dall’articolo 33 del Decreto-Legge n. 269/2003, che prevedeva l’esenzione contributiva per i redditi eccedenti il minimo fissato. Su tale aspetto si era affermato un orientamento di giurisprudenza favorevole all’autonomia delle casse previdenziali.
Ad esempio la Cassazione nelle sentenze n. 3916 del 2019 e n. 29639 del 2022 ha sostenuto che, per la determinazione dei contributi dovuti dai professionisti iscritti alle casse previdenziali disciplinate dal DLgs. 509/94, non poteva essere considerato il reddito determinato ai fini del concordato fiscale. Tale concordato riguarda unicamente l’obbligazione tributaria, e non influisce sul rapporto contributivo che lega il professionista alla sua cassa di previdenza.
Secondo la Suprema Corte, l'autonomia gestionale delle casse, sancita dalla loro privatizzazione e dall’obbligo di mantenere l'equilibrio finanziario, è incompatibile con l’applicazione di un reddito concordato per il calcolo dei contributi previdenziali.
Qualsiasi reddito imponibile concordato con l’Agenzia delle Entrate non può, quindi, sostituire i parametri autonomi delle casse nel calcolo e nella gestione degli obblighi contributivi.
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Rimborso contributi artigiani e commercianti: nuove modalità per l’IBAN
Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC), su richiesta della Direzione Centrale Entrate dell’INPS, ricorda ai propri iscritti con una specifica informativa, le nuove modalità operative per la gestione delle istanze di rimborso delle somme indebitamente versate alle Gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali e invita a condividere con i propri assistiti le informazioni seguenti.
IBAN per rimborsi INPS: come fare
Al fine di rafforzare la sicurezza e contrastare i tentativi fraudolenti, è stato automatizzato il processo di verifica della titolarità dell’IBAN indicato nella domanda di rimborso di contributi non dovuti.
Tale codice IBAN dovrà essere necessariamente intestato o cointestato al beneficiario della somma richiesta.
In assenza di tale requisito, l’INPS non potrà procedere alla validazione telematica e, conseguentemente, all’erogazione del rimborso.
In caso di mancata corrispondenza tra il codice IBAN dichiarato e l’intestatario risultante dalle banche dati, il contribuente riceverà una notifica che lo inviterà a inserire un nuovo IBAN intestato o cointestato, accedendo alla sezione “Esito Domande” della procedura telematica. In alternativa, potrà selezionare un IBAN già validato in precedenza.
ATTENZIONE Se l’IBAN originariamente inserito risulta effettivamente intestato al contribuente ma non ancora verificato, sarà necessario trasmettere tramite PEC alla sede INPS territorialmente competente il modulo MV70 (identificazione finanziaria), debitamente compilato, firmato e validato dalla banca.