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Antiriciclaggio: nuove regole per l’elenco operatori non finanziari
Il provvedimento della Banca d’Italia del 16 giugno 2025 Disposizioni per l'iscrizione e la gestione dell'elenco di cui all'articolo 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, nonche' su organizzazione, procedure e controlli in materia antiriciclaggio per gli operatori non finanziari iscritti nell'elenco. (25A03558) )(GU n. 144 del 24/06/2025) introduce una disciplina aggiornata per l’iscrizione e la gestione dell’elenco previsto dall’articolo 8 del D.L. 350/2001. Gli obblighi riguardano gli operatori non finanziari che svolgono professionalmente attività di trattamento del contante (custodia, trasporto, verifica, ricircolo delle banconote), in possesso della licenza ex art. 134 del T.U.L.P.S.
Per l’iscrizione è necessario:
- possedere i requisiti di onorabilità e professionalità per esponenti aziendali e soci;
- disporre di un assetto organizzativo e di controlli interni in linea con le disposizioni sul trattamento del contante;
- presentare la domanda secondo l’apposito modello (Allegato 1), corredata da documentazione dettagliata (organigramma, procedure, elenco soci, ecc.).
L’iscrizione è autorizzata o negata entro 120 giorni dalla Banca d’Italia, che notifica l’esito e vigila sul rispetto del termine per l’inizio attività (altri 120 giorni). In caso di rinuncia, cessazione o violazioni rilevanti, l’operatore può essere cancellato su istanza o d’ufficio.
Controlli antiriciclaggio: presidi, ruoli e formazione
Il decreto introduce un quadro rigoroso in materia antiriciclaggio, proporzionato alla dimensione dell’operatore. Sono previsti presidi obbligatori, articolati su tre livelli di controllo:
- Controlli di primo livello: attivati nelle operazioni quotidiane per l’adeguata verifica e la rilevazione delle operazioni sospette.
- Controlli di secondo livello: gestiti dalla funzione antiriciclaggio, con responsabilità su verifica dei processi, proposta di correttivi, formazione del personale, redazione del regolamento AML e della relazione annuale.
- Controlli di terzo livello: esercitati dalla funzione di revisione interna (o da un referente qualificato in caso di esonero per operatori minori).
Gli organi aziendali devono nominare responsabili per:
- la funzione antiriciclaggio (non coincidente con titolare dell’impresa);
- la revisione interna (se prevista);
- le segnalzioni di operazioni sospette (SOS);
- le segnalazioni periodiche alla Banca d’Italia (trimestrali, secondo schema operativo).
Tutte le figure devono essere indipendenti, competenti, e, se esternalizzate, devono rispettare precisi obblighi contrattuali. È centrale anche la valutazione annuale del rischio (autovalutazione) che, per gli operatori minori, può avere cadenza biennale.
A questo link tutta la modulistica allegata al decreto aggiornata
Vigilanza e sanzioni: controlli intensificati e criteri di intervento
La Banca d’Italia è investita di poteri ispettivi, sanzionatori e di intervento ai sensi del D.lgs. 231/2007.
Può condurre verifiche presso gli operatori, richiedere documenti, ordinare convocazioni, imporre misure correttive e, nei casi gravi, vietare nuove operazioni.
Le principali aree oggetto di controllo sono:
- l’effettiva attuazione degli obblighi di adeguata verifica, conservazione e segnalazione delle SOS;
- la congruità dell’assetto organizzativo e dei controlli interni;
- la permanenza dei requisiti per l’iscrizione all’elenco.
In caso di inadempimenti, sono previste sanzioni pecuniarie differenziate per operatori ed esponenti, con aggravanti in presenza di violazioni sistematiche, carenze strutturali o rischi significativi per la reputazione e la legalità.
Il provvedimento entra in vigore il 24 luglio 2025 e sostituisce integralmente quello del 23 aprile 2019.
Gli operatori interessati devono adeguarsi tempestivamente, considerando l’alto livello di formalizzazione richiesto, l’obbligo di autovalutazione e l’attenzione alla formazione e al monitoraggio continuo.
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Rinnovo CCNL Cooperative Metalmeccaniche: aumenti, welfare e nuove regole
E' stato siglato il 17 giugno 2025, il rinnovo del contratto collettivo nazionale per i lavoratori delle cooperative metalmeccaniche, scaduto nel giugno 2024.
L’intesa – della durata quadriennale (luglio 2024 – giugno 2028) – è stata sottoscritta da Fim, Fiom, Uilm e dalle centrali cooperative LegaCoop Produzione e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi e AGCI Produzione e Lavoro. Il contratto prevede significativi miglioramenti su aumenti salariali, previdenza, welfare, orario e flessibilità.
Aumenti retributivi, welfare e previdenza integrativa
Il nuovo CCNL prevede aumenti retributivi superiori all’inflazione.
Da giugno 2025 è previsto un primo incremento di € 42,61 al livello C3, rispetto ai € 27,70 derivanti dall’IPCA 2024 (1,3%).
Dal 2025 al 2028, nel mese di giugno sarà applicato un aumento del 2% della paga base, anche in caso di inflazione inferiore.
Se l’inflazione rilevata (IPCA al netto degli energetici importati) sarà inferiore al 2%, la differenza sarà registrata a credito, recuperabile in aumenti futuri. È inoltre garantito un minimo complessivo di € 200 per il livello C3 entro giugno 2028. Anche le indennità di trasferta e reperibilità saranno adeguate secondo lo stesso criterio.
Sul fronte del welfare aziendale, i flexible benefits aumentano gradualmente da € 220 a € 250 nel periodo 2025-2028. Il contributo alla previdenza complementare “Previdenza Cooperativa” passa dal 2% al 2,3% dal 1° giugno 2025.
Previsto un contributo una tantum di € 50 per le prime adesioni under 35.
L’assistenza sanitaria integrativa aumenta a € 180 annui (dal 2025) e a € 215,40 (dal 2026), includendo una copertura LTC con rimborso di € 500 in caso di non autosufficienza.
Infine viene rafforzato l’elemento perequativo: dal 1° gennaio 2026 sale a € 500 lordi con meccanismo di calcolo basato sulla differenza tra retribuzione annua lorda e paga base tabellare.
Contratti, flessibilità e diritti nei rapporti a termine
L’intesa modifica le regole sui contratti a termine e in somministrazione. Oltre i 12 mesi sono richieste specifiche causali, tra cui :
- picchi produttivi,
- nuove commesse,
- innovazione,
- digitalizzazione e sostituzione di personale.
Le stesse condizioni valgono per proroghe o rinnovi, nel limite dei 24 mesi.
Dal 1° gennaio 2026, per i lavoratori in somministrazione con almeno 12 mesi di lavoro (anche frazionato) presso lo stesso utilizzatore per la stessa mansione, scatta il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato. Il diritto va esercitato entro 6 mesi dalla cessazione e decade dopo un anno. In caso di più richieste, prevale l’anzianità o l’età anagrafica.
Infine, per i PAR residui pari o superiori a 16 ore al 31 dicembre, è obbligatoria la programmazione entro il 31 marzo e la fruizione entro il 30 giugno. In assenza, sarà l’azienda a calendarizzarli con 5 giorni di preavviso.
Orario, salute, sicurezza e politiche di genere
Il contratto introduce una riduzione di 8 ore annue per chi lavora su 21 turni settimanali e un permesso retribuito di 8 ore per lavoratori over 50 per visite mediche. Gli RLS avranno diritto a 8 ore aggiuntive di formazione. Dal 2026 sarà attivo un sistema trimestrale per segnalazioni non urgenti tra RLS, RSPP e tecnici.
L’accordo prevede inoltre 2 ore annue di formazione obbligatoria per tutti i dipendenti su tematiche di genere.
Tabella riassuntiva minimi e aumenti
Livello Minimi
fino al 31/05/2025Minimi
1/6/2025Minimi
1/6/2026Minimi
1/6/20271/6/2028 Incremento Totale D1 1.719,67 1.754,06 1.789,14 1.824,92 1.861,42 141,75 D2 1.906,99 1.945,13 1.984,03 2.023,71 2.064,18 157,19 C1 1.948,18 1.987,14 2.026,88 2.067,42 2.108,77 160,59 C2 1.989,38 2.029,17 2.069,75 2.111,14 2.153,36 163,98 C3 2.130,56 2.173,17 2.216,63 2.260,96 2.306,18 17 -
Flussi Uniemens Pos-agri: al via la notifica automatica degli esiti
Come noto dal 2021 nella sezione “Servizi per le Aziende e Consulenti” del sito internet dell’Istituto, è in linea la funzione “Consultazione flussi Uniemens”, è accessibile dal menu di sinistra di “Servizi per le Aziende e Consulenti”, selezionando la voce “Uniemens” che consente di visualizzare le informazioni di dettaglio riferite a ciascuna gestione veicolate tramite il flusso Uniemens:
- Gestione privata – nodo PosContributiva;
- Denunce Uniemens CIG a pagamento diretto – nodo PosContributiva (TipoComposizione = “41”);
- Gestione separata – nodo ListaCollaboratori;
- Gestione pubblica – nodo ListaPosPa;
- Lavoratori agricoli OTI, OTD – nodo PosAgri;
- Denunce spettacolo ante 2015 – nodo PosSportSpet.
Inps comunica con il messaggio 1978 che è stata predisposta una nuova funzione.
Nuova funzione esiti Posagri in automatico
Nello specifico il servizio è stato implementato con la funzione di notifica automatica dell’esito negativo della trasmissione dei flussi Uniemens-PosAgri.
La nuova funzionalità predispone e invia al datore di lavoro una e-mail contenente la notizia circa la presenza di errori che hanno determinato il blocco della elaborazione dei flussi Uniemens-PosAgri trasmessi.
Inoltre il sistema invia una e-mail riepilogativa al consulente che ha inviato almeno un flusso relativo a un datore di lavoro iscritto alla Gestione Aziende Agricole (GAA) contente errori bloccanti.
L' avviso ha l’intento di allertare immediatamente l’intermediario e il datore di lavoro circa la presenza di flussi errati e bloccati automaticamente dal software di controllo in fase di accoglienza, consentendo in questo modo la rapida sostituzione delle denunce errate con un flusso in sostituzione.
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Decreto Omnibus 2025: novità per i lavoratori del turismo
Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto-legge del 20 giugno 2025 contenente una serie di interventi urgenti in materia economica, sociale e infrastrutturale.
Tra le misure più significative figurano in tema di lavoro, per il Terzo settore ed il turismo, fondi dedicati al sostegno contro i cambiamenti del mercato e dai costi della vita per l’accesso a servizi essenziali e strumenti di welfare abitativo. Vediamo piu in dettaglio.
Misure per il lavoro e per il Terzo settore
In tema di lavoro e coesione sociale, il decreto introduce nuove risorse per la sanità, il volontariato e le fasce vulnerabili, intervenendo su più livelli
Si potenzia l’assistenza sanitaria attraverso uno stanziamento triennale a favore degli IRCCS specializzati in dermatologia, finalizzato al miglioramento dei livelli essenziali di assistenza. Contestualmente, si rafforza il sostegno alle organizzazioni del Terzo settore, con contributi aggiuntivi sia per le attività generali che per la tenuta operativa degli enti.
Di seguito, la tabella riassuntiva con le principali voci di spesa:
Ambito Beneficiari Risorse stanziate Sanità IRCCS dermatologici 5 mln €/anno (2025–2027) Assistenza sociale Interventi vari (ex art. 1, c. 186 L. 232/2016) 250 mln € (2025–2028) Terzo settore ODV, APS, Fondazioni 10 mln € (2025) Fondo garanzia Credito enti Terzo settore 10 mln € (2025) Turismo: alloggi agevolati per i lavoratori stagionali
Una delle misure più importanti per i datori di lavoro riguarda il settore turistico-ricettivo, che beneficia di un intervento articolato volto a migliorare il benessere abitativo dei lavoratori del settore, cercando di migliorare il reperimento del personale.
Il decreto prevede lo stanziamento di 44 milioni di euro nel 2025 e 38 milioni per ciascuno degli anni 2026 e 2027 per finanziare:
- Investimenti nella riqualificazione energetica e sostenibile di immobili destinati ai lavoratori del comparto.
- Contributi per sostenere i costi di locazione agevolata degli alloggi, con affitti ridotti di almeno il 30% rispetto al mercato.
I beneficiari sono i soggetti (aziende o enti) che gestiscono alloggi o strutture per personale turistico.
Il contributo è subordinato alla garanzia che l’alloggio venga messo a disposizione per almeno 5 anni a condizioni agevolate.
Il beneficio riguarda imprese che gestiscono alloggi, strutture ricettive o esercizi di somministrazione. Gli immobili dovranno essere destinati ai lavoratori per almeno 5 anni, con contratto agevolato. Il contributo è concesso previa verifica dei requisiti da parte del Ministero del Turismo.
Si tratta di un intervento di portata nazionale che mira a ridurre il disagio abitativo, aumentare la stabilità lavorativa stagionale e valorizzare i territori a forte vocazione turistica.
Per l'operatività è espressamente previsto un decreto attuativo da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore del DL, che specificherà:
- l’entità del contributo per singolo progetto;
- le condizioni minime contrattuali (es. canone ribassato del 30%);
- i criteri di priorità e selezione;
- le modalità di controllo e la revoca delle somme in caso di inadempienze.
I soggetti interessati (imprese ricettive, gestori di alloggi per dipendenti) dovranno quindi attendere l’apertura della piattaforma o delle modalità di domanda che saranno indicate nel decreto attuativo.
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Rimborso retribuzioni donatori sangue 2025: rinvio a ottobre
La circolare INPS n. 96 del 26 maggio 2025 fornisce un riepilogo completo delle disposizioni che regolano il rimborso delle retribuzioni corrisposte dai datori di lavoro del settore privato ai lavoratori donatori di sangue per la giornata di assenza.
Vengono fornite anche istruzioni aggiornate per l'esposizione in Uniemens a partire dal periodo di competenza Ottobre 2025
Il diritto al riposo retribuito è garantito dalla legge 584/1967 e successive modifiche: il lavoratore dipendente che effettua una donazione volontaria di sangue ha diritto a una giornata retribuita.
Con il D.L. 663/1979, l’INPS è stato individuato come l’ente responsabile per il rimborso delle retribuzioni anticipate dal datore di lavoro.
ATTENZIONE A seguito della legge 219/2005 e del D.I. 18 novembre 2015, questo diritto è stato esteso anche ai lavoratori che intendono fare la donazione e si recano al centro trasfusionale ma sono giudicati inidonei purché l’inidoneità sia certificata da un medico del centro trasfusionale o dell’unità di raccolta.
AGGIORNAMENTO 23 GIUGNO 2025
Con Messaggio 20 giugno 2025 n. 1961, INPS ha comunicato due precisazioni:
- l'obbligatorietà della valorizzazione degli elementi presenti nell'elemento <Giorno> (<InfoAggEvento> e <TipoInfoAggEvento>),
- il posticipa la valorizzazione degli elementi presenti in <InfoAggcausaliContrib> (<IdentMotivoUtilizzoCausale> e <TipoidentMotivoUtilizzo>) dalla competenza di luglio 2025 a quella di ottobre 2025.
Chi sono i beneficiari, condizioni e come si calcola la retribuzione
La prestazione riguarda tutti i lavoratori dipendenti del settore privato, inclusi i domestici e gli operai agricoli.
Per avere diritto alla assenza retribuita la donazione deve essere:
- gratuita;
- effettuata presso un centro autorizzato;
- di almeno 250 grammi (donazione completa).
In caso di inidoneità, il motivo deve rientrare tra quelli previsti dal D.I. 18/11/2015, come esclusione per motivi sanitari o esigenze trasfusionali del centro. Il certificato deve riportare giorno, ora, e motivazione dell’inidoneità.
La giornata o le re coperte dall’assenza per donazione (o per inidoneità) danno diritto all’accredito della contribuzione figurativa, rilevante ai fini pensionistici.
Nel caso in cui il datore non richieda il rimborso, la retribuzione versata rientra nella contribuzione ordinaria.
La retribuzione spettante è quella ordinaria che sarebbe stata percepita in caso di effettiva prestazione lavorativa, con riferimento alle voci fisse e continuative, escluse le componenti non ricorrenti.
Per i lavoratori giudicati inidonei alla donazione, la retribuzione è calcolata solo per le ore necessarie all'accertamento dell’inidoneità, considerando anche il tempo di spostamento dal centro trasfusionale alla sede di lavoro.
La retribuzione da indicare nel flusso Uniemens è calcolata:
- dividendo la retribuzione teorica mensile per 26 (se il lavoratore è pagato su base mensile);
- ulteriormente per il divisore orario nel caso di retribuzione oraria.
Per gli operai agricoli, si fa riferimento al flusso Uniemens-PosAgri e si applica un divisore orario di 6,5 ore.
Rimborso assenza per donatori sangue: conguaglio o domanda diretta
l datore di lavoro può ottenere il rimborso in due modi:
1. Conguaglio nel flusso Uniemens
Per i datori di lavoro che operano con il sistema del conguaglio previsto dal D.L. 663/1979, è possibile recuperare le retribuzioni anticipate direttamente attraverso il flusso Uniemens.
Le assenze vanno indicate con:
- codice “DON” per donazione di sangue;
- codice “IDS” per inidoneità alla donazione.
Dal 1° luglio 2025 è obbligatoria anche la valorizzazione dettagliata dell’elemento <Giorno> e l’inserimento del codice fiscale del centro trasfusionale.
Sono previsti codici conguaglio specifici:
- S127 per indennità da donazione;
- S129 per inidoneità;
- S211 per differenze da conguagliare.
2. Domanda telematica per rimborso diretto
Per datori di lavoro che non possono conguagliare (es. lavoro domestico, agricoli a tempo determinato), il rimborso avviene previa domanda telematica entro il mese successivo alla donazione o all’inidoneità.
Invio: tramite i servizi online INPS con PIN dispositivo, SPID, CIE o CNS.
Scadenza: entro la fine del mese successivo alla data della donazione o dell’inidoneità.
Documentazione obbligatoria:
Per donazioni complete:
- Certificato medico con:
- codice fiscale della struttura;
- quantità donata (min. 250 grammi);
- giorno e ora;
- attestazione di gratuità.
Dichiarazione del lavoratore sulla gratuità e sulla fruizione della giornata.
Per inidoneità:
Certificato medico che riporti
- i motivi di inidoneità (D.I. 18/11/2015);
- codice fiscale della struttura;
- giorno/ora di entrata e uscita.
Conguaglio assenza donatori: Istruzioni per Uniemens dal 1° luglio 2025
Campo Valore da inserire Descrizione Codice Evento DON / IDS "DON" per donazione sangue, "IDS" per inidoneità TipoCopertura (Settimana) 1 / 2 "1" se giornata non retribuita, "2" se compresenza con giornate retribuite DiffAccredito Retribuzione persa Importo da conguagliare riferito ai giorni DON o ore IDS Giorno > Lavorato S / N "S" se prestazione parziale nella giornata, "N" se interamente assente Giorno > TipoCoperturaGiorn 1 / 2 "1" se permesso non retribuito, "2" se retribuito Giorno > CodiceEventoGiorn DON / IDS Indica il tipo di evento (giornaliero o orario) Giorno > NumOreEvento Numero ore IDS Solo per inidoneità, su base oraria Giorno > InfoAggEvento CF Codice fiscale dell’ASL / struttura / associazione dove avvenuto evento TipoInfoAggEvento CF Obbligatorio per tutte le Unità di raccolta Codice Causale Conguaglio S127 / S129 / S211 S127: DON; S129: IDS; S211: differenze DON IdentMotivoUtilizzoCausale CF Codice fiscale della struttura sanitaria TipoidentMotivoUtilizzo CF_PERS_GIU Obbligatorio per la corretta registrazione AnnoMeseRif aaaaMM Mese e anno in cui si è verificato l’evento ImportoAnnoMeseRif Importo € Somma della prestazione conguagliata Istruzioni per i datori di lavoro agricoli e pubbliche amministrazioni
La circolare 96 2025 fornisce le istruzioni dettagliate anche per i lavoratori iscritti alle gestioni pubbliche e per l'agricoltura
In particolare i datori di lavoro tenuti ad anticipare agli operai agricoli a tempo indeterminato la retribuzione per donazione sangue devono portare in compensazione le somme corrisposte al salariato agricolo mediante l’invio del flusso Uniemens/PosAgri.
Il flusso deve essere valorizzato con il codice <TipoRetribuzione> “S” e deve essere compilato secondo le indicazioni fornite con il messaggio n. 1653 del 29 aprile 2019, soprattutto con riferimento al campo <Retribuzione Persa (RP)> utile al calcolo della contribuzione figurativa
Nel campo <Retribuzione> deve essere inserita la somma oggetto di anticipazione.
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Elenco venditori gas naturale: requisiti e procedure 2025
Il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 85/2025, pubblicato in Gazzetta il 19 giugno 2025, definisce le nuove regole operative per le imprese che vogliono operare nella vendita di gas naturale in Italia.
Il regolamento riforma il sistema di iscrizione all’Elenco dei soggetti abilitati e impone requisiti più stringenti.
L'obiettivo è quello di rafforza la trasparenza e l’affidabilità degli operatori nel mercato . L’iscrizione diventa un requisito formale, ma uno strumento di qualificazione e controllo a tutela dell’intero settore.
Per l'operatività si attende un decreto attuativo con i modelli di domanda e le procedure di controllo.(v. ultimo paragrafo)
Elenco venditori gas MASE: Chi deve iscriversi
L’iscrizione all’Elenco è obbligatoria per:
- imprese che vendono gas tramite rete connessa alla rete nazionale;
- imprese che vendono gas tramite reti isolate;
- distributori autorizzati in via transitoria alla vendita diretta.
Restano esclusi i consorzi che acquistano gas solo per i propri consorziati.
Per essere iscritti e rimanere nell’Elenco, le imprese devono possedere requisiti tecnici, di onorabilità e finanziari:
Forma giuridica: solo S.p.A., S.a.p.A., S.r.l., cooperative o consortili in tali forme.
Oggetto sociale coerente con la vendita di gas.
Requisiti di onorabilità, che devono essere rispettati da:
amministratori, legali rappresentanti, sindaci;soggetti sottoposti a verifica antimafia.
Non sono ammessi condannati per reati finanziari, fallimentari o gravi reati penali.
Requisiti finanziari: Capitale sociale minimo: 100.000 € (interamente versato).
Tipo requisito Condizione richiesta Tecnico Società di capitali, cooperative o consortili; oggetto sociale coerente Onorabilità Assenza di condanne, procedimenti fallimentari, interdizioni antimafia Finanziario Capitale minimo 100.000 €; nessun ricorso reiterato ai servizi di ultima istanza Procedura di iscrizione, controllo e cancellazione
Le imprese devono presentare domanda al MASE con autocertificazione dei requisiti. L’iscrizione è decisa entro 30 giorni, con possibilità di integrazione documentale. Ogni tre anni, l’impresa deve confermare i requisiti. Sono previsti controlli a campione annuali su almeno il 5% delle imprese iscritte.
Sono previste due fattispecie:
- Cancellazione: per mancato aggiornamento triennale o inattività.
- Esclusione: per perdita dei requisiti, false dichiarazioni o sanzioni da ARERA, AGCM, GPDP o ADM.
In caso di esclusione, l’impresa e il gruppo di appartenenza non possono fare nuova domanda prima di 2 anni.
Decreto attuativo in arrivo e regime transitorio: cosa devono fare le imprese già attive
Il nuovo regolamento MASE entrerà pienamente in operatività solo con l’adozione del decreto attuativo previsto dall’art. 11, comma 1, che dovrà essere emanato entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del DM 85/2025, ovvero entro il 18 agosto 2025.
Questo decreto definirà i modelli di domanda, le modalità tecniche di gestione dell’Elenco venditori e i criteri per le segnalazioni e i controlli.
Nel frattempo, è previsto un regime transitorio: tutte le imprese già iscritte all’elenco secondo il precedente DM 29 dicembre 2011 saranno provvisoriamente incluse nel nuovo Elenco. Tuttavia, per mantenere validamente l’iscrizione, esse dovranno, entro 90 giorni dalla data di adozione del nuovo decreto attuativo, inviare al Ministero un’autocertificazione che attesti il possesso dei requisiti tecnici, di onorabilità e finanziari previsti dal nuovo regolamento.
Le imprese che non presenteranno la dichiarazione entro il termine saranno automaticamente cancellate. Inoltre, quelle con forma giuridica non conforme (es. società di persone o consorzi non ammessi) o con capitale sociale inferiore a 100.000 euro dovranno adeguarsi entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento (cioè entro il 4 luglio 2026), pena l’esclusione definitiva dall’Elenco venditori.
Per ulteriori dettagli scarica qui il Decreto ministeriale MASE
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Contributi ENPAIA periti agrari: istituite le causali contributo
Con la risoluzione 44 del 20 giugno 2025 l'Agenzia comunica l'istituzione delle causali contributo per il versamento, tramite modello F24, dei contributi all’INPS dovuti dagli iscritti alla gestione separata dei periti agrari di pertinenza dell’ENPAIA,
Ecco i dettagli e le istruzioni di compilazione.
Causali contributo periti agrari Enpaia
Sono istitute con entrata in vigore il 1 luglio 2025 le causali contributo di seguito indicate:
• “E140” denominata “ENPAIA – Gestione Periti agrari – Acconto e saldo contributi annuali”;
• “E141” denominata “ENPAIA – Gestione Periti agrari – Riscatto periodi contributivi”;
• “E142” denominata “ENPAIA – Gestione Periti agrari – Ricostruzione periodi contributivi ante 1996”;
• “E143” denominata “ENPAIA – Gestione Periti agrari – Importi dovuti per estratti conti annuali”;
• “E144” denominata “ENPAIA – Gestione Periti agrari – Versamenti generici”.
COMPILAZIONE F 24
In sede di compilazione del modello F24, le causali vanno esposte nella sezione “Altri enti previdenziali e assicurativi” (secondo riquadro),
nel campo “causale contributo”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, riportando:
- nel campo “codice ente”, il codice “0014”;
- nel campo “codice sede”, nessun valore;
- nel campo “codice posizione”, il valore “0”;
- nel campo “periodo di riferimento: da mm/aaaa a mm/aaaa”, il periodo contributivo per il quale si esegue il versamento;
- nel campo “importi a credito compensati”, nessun valore.