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Rimborso IRPEF Impatriati: quando non serve la richiesta
La Cassazione affronta ancora una volta nella sentenza n. 23656 del 19 agosto 2025 il tema del recupero di imposte erroneamente versate da un lavoratore soggetto al regime agevolato per gli "Impatriati".
Un lavoratore trasferitosi in Italia aveva richiesto all’Agenzia delle Entrate il rimborso delle maggiori imposte versate per l’anno 2018, sostenendo di avere diritto alle agevolazioni fiscali anche se in assenza di preventiva richiesta al datore di lavoro.
Formatasi la situazione di silenzio-rifiuto, il contribuente aveva adito la Commissione tributaria provinciale di Milano, che aveva accolto il ricorso annullando il diniego tacito dell’Amministrazione e disponendo il rimborso.
La decisione era stata confermata in appello dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia con sentenza n. 297/2024.
Contro tale pronuncia l’Agenzia delle Entrate aveva proposto ricorso per cassazione, contestando l’interpretazione offerta dai giudici di merito.
Le argomentazioni dell’Agenzia delle Entrate e il quadro normativo
Nel ricorso l’Amministrazione finanziaria sosteneva che il contribuente non avesse diritto al rimborso, non avendo presentato né la richiesta scritta al datore di lavoro per l’applicazione delle agevolazioni, né l’opzione in sede di dichiarazione dei redditi.
L’Agenzia richiamava la natura eccezionale del regime agevolativo introdotto dall’art. 16 del D.Lgs. n. 147/2015 e la necessità di rispettare puntuali adempimenti formali. A suo avviso, in assenza di tali adempimenti, non sarebbe stato possibile riconoscere benefici fiscali.
La Corte di Cassazione ha però ricordato che, prima dell’introduzione del comma 5-ter all’art. 16 del D.Lgs. n. 147/2015 ad opera del D.L. n. 34/2019 (c.d. “Decreto Crescita”), non esisteva alcuna norma che vietasse espressamente il rimborso delle somme spontaneamente versate.
La disposizione sopravvenuta non ha efficacia retroattiva, come chiarito dalla stessa legge di conversione n. 58/2019, e dunque non può essere applicata a situazioni riferite ad annualità precedenti.
La decisione della Cassazione: niente retroattività
Come anticipato la Cassazione ha respinto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, confermando la legittimità della pronuncia dei giudici tributari lombardi.
La sentenza ribadisce che l’omessa presentazione della richiesta al datore di lavoro o l’assenza di opzione in dichiarazione non determinano la decadenza dal beneficio per gli impatriati, in mancanza di una previsione legislativa esplicita in tal senso.
Per le annualità anteriori al 2019, quindi, i lavoratori che hanno i requisiti possono legittimamente presentare istanza di rimborso ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 602/1973, allegando la documentazione idonea.
La Corte ha inoltre condannato l’Amministrazione al pagamento delle spese di giudizio.
Questa pronuncia si inserisce nel solco di precedenti orientamenti (ordinanze nn. 34655/2024 e 15234/2025), rafforzando il principio secondo cui le limitazioni introdotte dal legislatore non hanno efficacia retroattiva.
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Contratti solidarietà ulteriori sgravi in arrivo: istruzioni INPS
Con il messaggio INPS n. 2568 del 3 settembre 2025, l’Istituto comunica la disponibilità di risorse residue dello stanziamento 2017, utilizzabili per lo sgravio contributivo sui contratti di solidarietà difensivi con CIGS.
Sulla base delle rilevazioni contabili, il Ministero del Lavoro ha adottato nuovi decreti di ammissione individuando ulteriori imprese beneficiarie, elencate nell’allegato al messaggio.
Le aziende ammesse possono procedere al recupero dello sgravio tramite esposizione nel flusso Uniemens per i periodi autorizzati.
Sgravi CDS 2017 Procedura e Uniemens
La procedura va attivata dal datore di lavoro presentando la documentazione di ammissione.
La Struttura INPS competente, verificati i presupposti, attribuisce alla posizione aziendale il codice di autorizzazione “1W”, che identifica le imprese con contratti di solidarietà accompagnati da CIGS ammesse alla riduzione contributiva ex legge 608/1996.
In Uniemens, l’esposizione dello sgravio avviene nella sezione > , indicando come il codice “L942” e, in , l’ammontare spettante. Il conguaglio deve essere effettuato entro il giorno 16 del terzo mese successivo alla pubblicazione del messaggio.(16 DICEMBRE 2025)
Le imprese che hanno sospeso o cessato l’attività recuperano lo sgravio tramite la procedura di regolarizzazione contributiva (Uniemens/vig).
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Causali enti bilaterali: nuova risoluzione dell’Agenzia
Con la risoluzione 48/e del 4 settembre 2025 l’Agenzia delle entrate ha istituito cinque nuove causali per il versamento all'Inps da parte delle aziende aderenti, dei contributi di competenza di nuovi enti bilaterali convenzionati con l'Istituto.
Si tratta in particolare di:
- Ente nazionale bilaterale scuola non statale (ENBiScuNS),
- Ente sviluppo bilaterale imprese per l’Italia (E.S.B.I.I.),
- Ente bilaterale Eb work,
- Ente bilaterale nazionale innovazione e sviluppo organismo paritetico (Ebinnova)”,
- Ente bilaterale Fesica Confsal Unci (Fueb).
Si ricorda che le convenzioni stipulate tra Inps ed Enti bilaterali, i Fondi e le Casse (articolo 2 del Dl n. 276/2003), prevedono la riscossione da parte di INPS tramite modello F24, e le somme sono poi riversate a ciascun Ente bilaterali.
Causali contributo e istruzioni F24
Le nuove causali contributo che saranno utilizzabili dall' 8 settembre 2025 sono le seguenti :
- “EBSC” denominata “Ente Nazionale Bilaterale Scuola non statale (ENBiScuNS)”
- “ESBI” denominata “Ente Sviluppo Bilaterale Imprese per l’Italia (E.S.B.I.I.)”
- “EBWO” denominata “Ente Bilaterale EB WORK”
- “EISO” denominata “Ente Bilaterale Nazionale Innovazione e Sviluppo Organismo Paritetico (EBINNOVA)”
- “FUEB” denominata “Ente Bilaterale FESICA CONFSAL UNCI (FUEB)”.
Come di consueto l'Agenzia ricorda le indicazioni di utilizzo per la compilazione del modello F24,:
Le causali contributo vanno esposte nella sezione “INPS”, in corrispondenza, esclusivamente, delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando:
- nel campo “causale contributo”, la causale contributo attribuita
- nel campo “codice sede”, il codice della sede Inps presso la quale è aperta la posizione contributiva aziendale
- nel campo “matricola INPS/codice INPS/filiale azienda”, il codice di 10 caratteri che identifica la posizione contributiva aziendale
- nel campo “periodo di riferimento”: nella colonna “da mm/aaaa” il mese e l’anno di riscossione del contributo nel formato “MM/AAAA”; nella colonna “a mm/aaaa” nessun valore.
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Pensioni PA 2025: nuove aliquote e limiti d’età
Con il Messaggio n. 2491 del 25 agosto 2025 l’INPS ha chiarito le regole di calcolo delle pensioni retributive per i dipendenti del pubblico impiego iscritti alle casse speciali:
- CPDEL (enti locali)
- CPS (sanitari)
- CPI (insegnanti di scuole elementari e asili parificati)
- CPUG (ufficiali giudiziari, aiutanti e coadiutori)
Le precisazioni si collegano a due interventi recenti: la Legge di Bilancio 2024 (nuove aliquote di rendimento) e la Legge di Bilancio 2025 (limiti di collocamento a riposo nella PA).
Vediamo in pratica cosa cambia.
Nuovi limiti di età
Dal 1° gennaio 2025 per il pubblico impiego non è più previsto il collocamento d’ufficio a 65 anni. Il limite ordinamentale per la cessazione dal servizio è allineato a 67 anni, in coerenza con l’età per la pensione di vecchiaia nel settore privato.
Resta la possibilità di trattenimento in servizio, previo consenso e nei limiti organizzativi, fino a 70 anni.
Aliquote di rendimento: quando si applicano le vecchie e quando le nuove
Le nuove aliquote introdotte dalla manovra 2024 non si applicano in tutti i casi. L’INPS conferma le deroghe che mantengono le vecchie aliquote più favorevoli in specifiche situazioni.
Continuano a valere le vecchie aliquote
- Collocamento d’ufficio per raggiunti limiti di età o di servizio (67 anni).
- Pensione di vecchiaia liquidata da CPDEL, CPS, CPI o CPUG.
- Dipendenti di enti divenuti privati ma rimasti iscritti alla CPDEL.
- Pensione in cumulo quando il rapporto con la PA cessa per limiti ordinamentali.
- Trattenimento oltre i 67 anni con dimissioni prima dei 70 anni.
Si applicano le nuove aliquote nei casi di:
- Dimissioni volontarie prima dei 67 anni.
- Pensione anticipata senza raggiungere i limiti di età, salvo specifiche deroghe.
Ci sono inoltre i seguenti casi particolari:
APE sociale:
- Vecchie aliquote per la pensione di vecchiaia (anche in cumulo).
- Nuove aliquote per la pensione anticipata con anzianità retributiva < 15 anni al 31/12/1995.
Lavoratori precoci: tutele confermate per chi ha maturato e certificato il diritto entro il 31 dicembre 2023, a prescindere dalla decorrenza dell'assegno.
Casi particolari e tabella di riepilogo
In sintesi
Tipo di uscita Età Aliquote applicate Collocamento d’ufficio per limiti di età/servizio 67 anni Vecchie Dimissioni volontarie prima dei 67 < 67 anni Nuove Trattenimento in servizio con dimissioni 67–70 anni Vecchie Pensione in cumulo con cessazione per limiti 67 anni Vecchie Pensione anticipata (senza limiti) < 67 anni Nuove Vecchiaia dopo APE sociale 67 anni Vecchie Anticipata dopo APE sociale (<15 anni retributivi al 31/12/1995) < 67 anni Nuove Lavoratori precoci (diritto certificato entro 31/12/2023) Qualsiasi Vecchie Per ulteriori dettagli: - Messaggio INPS n. 2491 del 25 agosto 2025
- Circolare INPS n. 53 del 5 marzo 2025.
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Demansionamento e perdita indennità: dipendente da risarcire
La recente sentenza della Cassazione n. 22636 2025 fornisce un importante chiarimento sulla tutela dei lavoratori in materia di demansionamento e sulle conseguenze economiche legate alla perdita di indennità accessorie.
In particolare si afferma che i giudici di merito devono valutare attentamente il nesso causale tra l’illegittimo comportamento datoriale e la perdita economica subita dal dipendente, anche quando si tratti di voci retributive accessorie collegate a particolari modalità di lavoro, con conseguente obbligo di risarcimento.
Ecco più in dettaglio il caso e le motivazioni della Suprema Corte.
Il caso e le decisioni di merito
La vicenda trae origine da una causa di lavoro promossa da un dipendente contro la società datrice, a seguito dell’assegnazione a mansioni ritenute dequalificanti rispetto a quelle precedentemente svolte. In primo grado, il Tribunale di Lanciano aveva riconosciuto l’illegittimità del demansionamento, condannando l’azienda a risarcire sia il danno biologico, sia il danno professionale, quantificato nel 20% delle retribuzioni percepite nel periodo di dequalificazione (sei anni e sei mesi). Inoltre, era stato liquidato un danno patrimoniale pari a oltre 116.000 euro, corrispondente alla perdita delle maggiorazioni retributive spettanti per il lavoro notturno. La Corte d’Appello di L’Aquila, nel 2021, aveva in parte confermato e in parte riformato la decisione. Pur riconoscendo la sussistenza del demansionamento e confermando il risarcimento per danno biologico e professionale, i giudici di secondo grado avevano escluso il diritto al ristoro per la perdita dell’indennità notturna. Secondo l’interpretazione allora accolta, tale emolumento non costituiva un diritto acquisito del lavoratore, bensì una mera voce retributiva accessoria, dovuta solo in presenza della prestazione effettiva nel turno disagiato.
Risarcimento per demansionamento
La controversia è giunta quindi dinanzi alla Corte di Cassazione con il ricorso del lavoratore contro la decisione di secondo grado, denunciando in particolare violazione dell’art. 2103 c.c. – in tema di adibizione a mansioni non corrispondenti all’inquadramento.
La società ha resistito lamentando l’inesistenza del demansionamento e l’erroneità delle liquidazioni operate nei gradi precedenti.
La Suprema Corte ha confermato la sussistenza del demansionamento e la legittimità del riconoscimento dei danni biologici e professionali, rilevando come la Corte territoriale avesse erroneamente trascurato le allegazioni del dipendente circa la perdita delle maggiorazioni notturne.
Secondo gli Ermellini, tuttavia, la questione non riguardava l’esistenza di un “diritto acquisito” a essere sempre impiegato di notte, bensì il dato fattuale che, per diversi anni, il lavoratore aveva effettivamente prestato la propria attività nel turno notturno percependo regolarmente le relative indennità.
Con l’assegnazione a mansioni inferiori e al turno diurno, egli aveva perso tale trattamento economico, configurando così un danno patrimoniale diretto e immediato ai sensi dell’art. 1223 c.c.
Le conseguenze della pronuncia: la motivazione della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha cassato con rinvio la sentenza d’appello, demandando alla stessa Corte territoriale – in diversa composizione – di riesaminare il caso sotto il profilo del danno patrimoniale da perdita delle indennità notturne.
È stato ribadito che, in presenza di un accertato demansionamento, la valutazione delle conseguenze economiche deve tener conto:
- sia della dequalificazione e dei riflessi sulla professionalità, che
- delle concrete perdite subite in relazione al trattamento economico già consolidato nel tempo.
In questo senso, la Suprema Corte ha richiamato la giurisprudenza che ammette, in sede di liquidazione equitativa del danno da demansionamento, l’utilizzo della retribuzione come parametro di riferimento, valorizzando qualità e quantità dell’esperienza lavorativa e le circostanze specifiche del caso concreto.
Il punto centrale è che la perdita delle indennità notturne, percepite in maniera costante e documentata per oltre cinque anni, non può essere ignorata in quanto rappresenta una conseguenza immediata e diretta della condotta datoriale illegittima.
Nel caso specifico il calcolo è stato il seguente:
Voce di danno Quantificazione Danno biologico € 7.417,30 oltre accessori Danno da dequalificazione professionale 20% delle retribuzioni per 6 anni e 6 mesi Danno patrimoniale da perdita indennità notturne € 116.410,40 (da riesaminare in rinvio) -
Impatriati: la Naspi non rientra tra i redditi agevolabili
Con la risposta n. 228 del 2025 l’Agenzia delle Entrate è intervenuta a chiarire il trattamento fiscale delle somme percepite a titolo di NASpI da un contribuente rientrato in Italia dall’estero, che aveva fruito del regime speciale per lavoratori impatriati previsto dall’articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147.
L’interessato, trasferitosi in Italia nel 2022, aveva svolto attività di lavoro dipendente fino a settembre 2023, beneficiando delle agevolazioni previste. Successivamente, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, ha percepito l’indennità di disoccupazione NASpI da ottobre 2023 ad agosto 2024. Non avendo trovato nuova occupazione, si è poi trasferito nuovamente all’estero.
Il quesito posto all’Amministrazione finanziaria riguardava la possibilità di assoggettare la NASpI percepita nel 2024 al regime agevolativo degli impatriati, considerandola come reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, in continuità con l’attività svolta in Italia.
Il parere dell’Agenzia
L’Agenzia ha precisato che il quadro normativo di riferimento distingue chiaramente i redditi agevolabili da quelli esclusi. L’articolo 16 del D.Lgs. n. 147/2015 stabilisce che concorrono alla formazione del reddito complessivo in misura ridotta i redditi di lavoro dipendente, quelli assimilati, i redditi di lavoro autonomo e quelli di impresa prodotti in Italia da soggetti che trasferiscono la residenza fiscale nel territorio dello Stato, a condizione che lo spostamento sia funzionale allo svolgimento di un’attività lavorativa. Sono comprese anche le somme conseguite in sostituzione dei redditi sopra citati, come cassa integrazione o mobilità, secondo quanto già chiarito da precedenti circolari e interpelli.
Tuttavia, la NASpI non rientra in questa tipologia, poiché non deriva dallo svolgimento di un’attività lavorativa, ma presuppone la cessazione del rapporto di lavoro e ha natura di sostegno al reddito.
Tipologia di reddito Agevolabile regime impatriati Redditi di lavoro dipendente Sì Redditi assimilati (cassa integrazione, mobilità, ecc.) Sì Indennità di disoccupazione (NASpI) No Le conclusioni della risposta n. 228/2025
In coerenza con la finalità della disciplina, diretta a incentivare il trasferimento di lavoratori qualificati in Italia attraverso un regime fiscale di favore applicabile solo a redditi effettivamente prodotti nel territorio, l’Agenzia delle Entrate ha escluso che la NASpI possa essere assoggettata all’agevolazione. Le somme percepite a titolo di indennità di disoccupazione devono quindi essere tassate integralmente, senza riduzioni.
La risposta, come sempre resa sulla base degli elementi forniti nell’istanza, conferma il principio per cui l’agevolazione per impatriati si applica esclusivamente ai redditi derivanti da attività lavorativa, non a prestazioni di sostegno al reddito.
Ne consegue che i contribuenti che si trovano nella stessa condizione non potranno indicare la NASpI nella dichiarazione dei redditi con l’abbattimento previsto dal regime speciale, ma dovranno riportarla per l’intero importo certificato dall’ente erogatore.
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Mese dell’Educazione Finanziaria 2025 linee guida per ETS e imprese
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, attraverso il Comitato Edufin, promuove dal 1° al 30 novembre 2025 l’ottava edizione del Mese dell’Educazione Finanziaria. L’iniziativa rappresenta la più ampia manifestazione italiana dedicata all’educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale, con un calendario di eventi, seminari, attività culturali e laboratori rivolti a cittadini, scuole, enti e imprese
L’obiettivo è duplice:
- da un lato, rafforzare le competenze dei cittadini nella gestione delle finanze personali;
- dall’altro, sensibilizzare i soggetti più vulnerabili – come donne, famiglie a basso reddito e migranti – per favorire decisioni economiche più consapevoli e sostenibili.
Lo slogan 2025, “Educazione finanziaria: oggi per il tuo domani”, sottolinea l’importanza di investire nella conoscenza per prevenire rischi e affrontare meglio il futuro. Vediamo le opportunita e modalità per partecipare.
Linee guida per la partecipazione di enti e imprese
La partecipazione al Mese è aperta a pubbliche amministrazioni, enti del Terzo settore, fondazioni, scuole, università e aziende private (eccetto singoli professionisti). Gli eventi candidabili devono essere gratuiti, senza fini commerciali o promozionali, e coerenti con la Strategia nazionale per l’educazione finanziaria 2024-2026.
Sono ammesse iniziative diversificate:
- programmi formativi per target specifici (giovani, imprenditori, lavoratori, migranti);
- conferenze, workshop e seminari anche in modalità online;
- attività culturali e laboratori interattivi;
- eventi collegati a campagne internazionali come la World Investor Week (WIW) o nazionali come la Settimana dell’Educazione Previdenziale.
Gli enti proponenti possono candidare le attività dal 1° settembre al 17 ottobre 2025 tramite il portale del Comitato Edufin.
Una volta approvate, le iniziative saranno pubblicate nel calendario ufficiale e potranno utilizzare il logo dell’iniziativa, personalizzato in base al tema trattato (es. rosa per eventi dedicati alle donne, verde per la sostenibilità, viola per l’innovazione tecnologica)
Obiettivi e valore aggiunto per il Terzo settore e le imprese
Il Mese dell’Educazione Finanziaria offre alle realtà partecipanti un’opportunità unica di visibilità e impatto sociale. Entrare nel calendario ufficiale significa contribuire alla crescita della cultura economica nazionale, consolidando il proprio ruolo di attori responsabili verso la comunità. Per le imprese e gli enti del Terzo settore, l’iniziativa rappresenta anche un’occasione per rafforzare il dialogo con stakeholder e cittadini, migliorare la reputazione e sostenere percorsi di cittadinanza economica inclusiva.
Il Comitato Edufin, inoltre, monitora qualità e coerenza delle attività, garantendo standard elevati e un approccio imparziale, senza interessi commerciali . Di seguito
i principali dati di riferimento per la partecipazione all’edizione 2025:
Voce Dettaglio Periodo 1° – 30 novembre 2025 Scadenza candidature 17 ottobre 2025 Modalità di presentazione Form online sul sito del Comitato Edufin Destinatari principali Cittadini, scuole, lavoratori, imprenditori, gruppi vulnerabili Logo ufficiale Disponibile in 5 varianti cromatiche (blu, rosa, verde, giallo, viola)