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Manodopera appalti: le regole per l’equivalenza dei CCNL
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) ha risposto a un quesito giuridico in merito alla corretta applicazione dell’art. 4 dell’Allegato I.01 del D.lgs. 36/2023, così come modificato dal D.lgs. 209/2024, nella Nota 3522 del 3.6.2025
n particolare, si chiede se, nel caso in cui un operatore economico (OE) proponga in offerta l’applicazione di un contratto collettivo nazionale del lavoro (CCNL) diverso da quello indicato nella legge di gara, la valutazione di equivalenza delle tutele economiche e normative debba essere effettuata seguendo esclusivamente i criteri stabiliti nei commi 2 e 3 del citato articolo.
Qui il testo del decreto correttivo
Valutazione delle Tutele Economiche e normative
Il MIT conferma che la valutazione dell’equivalenza delle tutele economiche deve basarsi puntualmente sui parametri indicati nel comma 2 dell’art. 4. Tali parametri includono:
- Retribuzione tabellare annua
- Indennità di contingenza
- Elemento distinto della retribuzione (EDR)
- Mensilità aggiuntive
- Ulteriori indennità
Ai sensi del comma 4, la tutela economica può ritenersi equivalente quando il valore complessivo delle componenti fisse della retribuzione annua non risulta inferiore a quello previsto dal CCNL indicato nel bando.
Il comma 3 dello stesso articolo elenca invece gli elementi su cui si basa la valutazione dell’equivalenza delle tutele normative. Questi comprendono istituti come:
- Lavoro straordinario e supplementare
- Lavoro part-time
- Trattamento per malattia e maternità
- Permessi retribuiti, ecc.
Il MIT specifica che anche tali aspetti devono essere analizzati con attenzione. L’equivalenza può ritenersi sussistente solo se eventuali differenze risultano marginali.
Attesa linee guida ministeriali
Per individuare concretamente cosa si intenda per “scostamenti marginali” in ambito normativo, è previsto che il Ministero del Lavoro, di concerto con il MIT, adotti apposite linee guida entro 90 giorni dall’entrata in vigore dell’Allegato I.01. In attesa di tali linee guida, è ammesso richiamare le indicazioni contenute nella relazione illustrativa al Bando-tipo ANAC n. 1/2023.
In sintesi, il MIT ribadisce che l’equivalenza delle tutele economiche e normative è subordinata al rispetto rigoroso dei criteri previsti dall’art. 4 e che le valutazioni devono essere documentate e fondate su parametri oggettivi, in attesa delle linee guida ministeriali definitive.
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INPS artigiani, commercianti e Gestione separata: guida al Quadro RR 2025
Con la circolare INPS n. 105 del 27 giugno 2025, l’Istituto fornisce le istruzioni per la compilazione del Quadro RR del modello “Redditi 2025-PF” da parte di artigiani, commercianti e professionisti iscritti alla Gestione separata. La guida operativa interessa in particolare il calcolo dei contributi a saldo 2024 e acconto 2025, le modalità di compilazione del modello e i termini di versamento, con novità legate all’adozione del concordato preventivo biennale.
Di seguito sono riportate le principali aliquote contributive e i massimali annui.
Compilazione Quadro RR per artigiani e commercianti
I titolari di imprese artigiane e commerciali, compresi i soci con posizione previdenziale personale, devono compilare la Sezione I del Quadro RR del modello “Redditi 2025-PF”, per determinare i contributi INPS dovuti a saldo 2024 e acconto 2025.
Anche in caso di reddito inferiore al minimale, è obbligatoria l’indicazione del reddito nella colonna 3 del rigo RR2 per la corretta valorizzazione dell’estratto conto.
Calcolo della base imponibile:
Il reddito da assoggettare a contribuzione è il totale dei redditi d’impresa conseguiti nel 2024 (al netto delle perdite pregresse) e comprende:- Redditi dichiarati nei quadri RF (ordinaria), RG (semplificata), RH (partecipazioni) e CP (concordato).
- Quota parte del reddito da S.r.l. solo se vi è prestazione lavorativa.
Per chi aderisce al concordato preventivo biennale (CPB), si utilizza il reddito concordato, ma è ammessa l’opzione di calcolo sul reddito effettivo, barrando le colonne specifiche (es. colonna 3d di RR2).
Redditi soggetti speciali:
Nel regime forfettario e di vantaggio, la base imponibile si determina usando i dati dei quadri LM.Anche i soci di cooperative artigiane in posizione autonoma devono considerare le CU 2025, sez. “Dati fiscali”, punti 1 o 2.
Professionisti iscritti alla Gestione separata: cosa fare
I liberi professionisti non iscritti a Casse private devono compilare la Sezione II del Quadro RR. Il reddito imponibile su cui calcolare i contributi è dato dai redditi da lavoro autonomo, compresi:
- Redditi individuali (Quadro RE);
- Quote da società semplici o associazioni (Quadro RH);
- Redditi in regime forfettario o di vantaggio (Quadro LM);
- Indennità giudici di pace e VPO.
Chi ha aderito al CPB deve indicare se versa sul reddito concordato o effettivo, barrando la colonna 19 del rigo RR5 e compilando la colonna 21 o 20.
I contribuenti che producono redditi misti o con obblighi previdenziali parziali devono suddividere correttamente le quote e utilizzare i codici appropriati nella colonna 1 di RR5 (es. 1 per reddito ordinario, 5a-5d per quote soggette ad altre Casse).
Aliquote 2024 per la Gestione separata:
Tipologia contribuente Aliquota Libero professionista senza altra copertura 26,07% Professionista con altra forma previdenziale o pensionato 24% Magistrati onorari (post D.Lgs 116/2017) 25,72% Scadenze, acconti, rateazioni e compensazioni
I contributi vanno versati entro le scadenze fiscali previste per le imposte sui redditi. Per il 2025:
- 30 giugno 2025: saldo 2024 + 1° acconto 2025
- 30 luglio 2025: termine posticipato con maggiorazione 0,40%
- 1° dicembre 2025: 2° acconto 2025
- 16 dicembre 2025: termine ultimo in caso di rateazione
Rateizzazione:
Solo il contributo eccedente il minimale può essere rateizzato. Le rate successive alla prima scadono il giorno 16 di ogni mese, e l’interesse va indicato con causali dedicate (“API”, “CPI” o “DPPI”).
Compensazioni:
Per artigiani/commercianti, le eccedenze vanno riportate nella sezione I e possono essere compensate via F24, indicando l’anno di riferimento.
I professionisti possono utilizzare le eccedenze della sezione IV per compensare contributi 2025 o richiederle a rimborso tramite il portale INPS.
Massimali reddituali 2024 e 2025:
- 2024 €119.650
- 2025 €120.607
ATTENZIONE Se si raggiunge tale soglia con altri redditi soggetti alla Gestione separata (es. Co.co.co.), i contributi aggiuntivi non sono dovuti, ma il Quadro RR va comunque compilato.
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Rischio caldo: le Linee guida INAIL per i datori di lavoro
Anche quest'anno tornano d'attualita le norme sulla sicurezza e la gestione delle alte temperature nei luoghi di lavoro.
Sull'argomento inail ha messo a disposizione siN dal 2023 sul proprio sito un vademecum dedicato a lavoratori, datori di lavoro e responsabili salute e sicurezza, con una serie di strumenti che approfondiscono gli effetti delle condizioni di stress termico ambientale sui lavoratori e danno le indicazioni per evitare i rischi di infortuni e malattie
Scheda , sito e altri specifici approfondimenti nel progetto "WORKLIMATE "sono stati messi a punto dal Centro studi INAIL con la collaborazione con il Consiglio nazionale delle ricerche-Istituto per la BioEconomia (Cnr-Ibe).
Rischio calore quali sono le conseguenze?
Nella guida vengono elencate in primo luogo le piu comuni patologie da calore, tra cui:
- i crampi,
- la dermatite da sudore,
- gli squilibri idrominerali fino al colpo di calore, che può comportare aritmie cardiache
Vengono analizzate anche le patologie croniche che aumentano il rischio di effetti avversi del caldo come
- malattie della tiroide,
- l’obesità
- l’asma e la bronchite cronica,
- il diabete e le patologie cardiovascolari.
Rischio caldo: cosa deve fare il datore di lavoro
I datori di lavoro sono chiamati a individuare procedure specifiche diminuire i rischi, in primo luogo scegliendo una persona che sovrintenda al piano di sorveglianza per la prevenzione degli effetti dello stress da caldo.
Altro punto fondamentale è la formazione dei lavoratori sull'argomento
La guida sottolinea l’importanza delle misure generali che sono :
- l’idratazione,
- l' abbigliamento adeguato,
- la riorganizzazione dei turni di lavoro e
- la possibilità di accedere ad aree ombreggiate durante le pause.
Nella piattaforma del progetto Worklimate sono presenti numerosi dati e approfondimenti con le piu aggiornate strategie di intervento per contrastare lo stress termico ambientale in ambito occupazionale.
Oltre agli strumenti informativi, infatti Worklimate comprende anche strumenti operativi, come il sistema di previsione dello stress da calore, finalizzato allo screening dei rischi professionali con due modalità:
- Le previsioni di stress climatico occupazionale sono personalizzate su soggetti sani, con profilo di lavoratore standard (alto 175 cm, peso 75 kg), che svolge attività fisica, moderata o intensa, esposto direttamente ai raggi solari o all'ombra, per le ore 8.00 e 12.00, 16.00 e 20.00.
- La previsione del rischio per località consente, invece, di prevedere per i cinque giorni successivi i livelli di rischio caldo previsti per le ore 12.00 in una specifica località, riferiti a un lavoratore non adattato al caldo, esposto al sole e impegnato in un’attività fisica intensa.
Si ricorda che nei casi di stress climatico è prevista la possibiltà di utilizzo della Cassa integrazione. Leggi anche Cassa integrazione per caldo eccessivo: istruzioni INPS
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Impronte digitali per le presenze dei dipendenti: uso sempre vietato
Il Garante per la protezione dei dati personali con Provvedimento n.167 del 27 marzo 2025 ha sanzionato un istituto di istruzione superiore per aver introdotto un sistema di rilevazione delle presenze dei dipendenti che prevedeva l’uso delle impronte digitali in abbinamento a un badge.
L’uso di questo sistema, basato sul rilevamento biometrico, era stato adottato per contrastare fenomeni di uso improprio dei badge e per garantire una maggiore affidabilità nella registrazione delle presenze.
Il personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) poteva esprimere un consenso volontario all’utilizzo dell’impronta digitale. Secondo quanto riportato nel provvedimento, 34 dipendenti su 36 avevano acconsentito, mentre ai due contrari era stata garantita un’alternativa: l’uso del solo badge.
In ogni caso, il Garante ha evidenziato che il consenso in ambito lavorativo non può essere considerato una base giuridica valida per il trattamento di dati biometrici, a causa del rapporto di subordinazione tra datore di lavoro e dipendente, che rende difficile dimostrare la reale libertà della scelta.
Violazione della normativa sul trattamento dei dati biometrici
Il trattamento dei dati biometrici, come le impronte digitali, è soggetto a regole molto stringenti previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e dal Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. n. 196/2003). Tali dati rientrano tra le “categorie particolari” di dati personali, la cui raccolta e utilizzo è generalmente vietata, salvo in presenza di condizioni specifiche.
In particolare, per essere lecito, il trattamento deve fondarsi su una norma di legge o su un contratto collettivo che lo autorizzi espressamente. Inoltre, devono essere previste adeguate misure di garanzia per tutelare i diritti e le libertà degli interessati. In assenza di tali presupposti normativi, come nel caso in esame, il trattamento risulta illecito anche se è effettuato con tecniche che non conservano direttamente l’immagine dell’impronta, ma ne creano un modello matematico (template) non riconducibile a dati fisici immediatamente visibili
Il Garante ha ricordato che una norma del 2019 (art. 2 della legge 19 giugno 2019, n. 56) aveva ipotizzato l’introduzione generalizzata di sistemi biometrici nelle pubbliche amministrazioni, ma le relative disposizioni sono state abrogate dalla Legge di Bilancio 2021. Pertanto, attualmente non esiste alcuna norma che legittimi l’uso di impronte digitali per il controllo delle presenze nel settore pubblico.
Esito del procedimento e sanzione
A seguito dell’istruttoria, il Garante ha concluso che l’istituto scolastico ha violato i principi di “liceità, correttezza e trasparenza” nel trattamento dei dati biometrici, previsti dagli articoli 5, 6 e 9 del GDPR. Anche se l’istituto ha successivamente sospeso l’uso del sistema e cancellato i dati raccolti, la condotta è stata considerata comunque illecita.
Il trattamento ha riguardato solo 34 persone e sono state offerte modalità alternative di registrazione, ma il Garante ha sottolineato la gravità dell’infrazione, data la natura dei dati trattati.
La sanzione pecuniaria è stata quindi fissata in 4.000 euro, ritenuti proporzionati ed efficaci come misura dissuasiva. È stata inoltre disposta la pubblicazione del provvedimento sul sito dell’Autorità, data la delicatezza della questione trattata e l’importanza di fornire un indirizzo chiaro in materia di protezione dei dati in ambito lavorativo.
Questo caso evidenzia come, anche in presenza di consenso da parte dei lavoratori, l’uso di tecnologie biometriche nei luoghi di lavoro debba essere fondato su basi giuridiche solide e rispettare pienamente la normativa europea e nazionale in materia di protezione dei dati personali.
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Naspi 2025: tutte le regole aggiornate
Tra le modifiche presentate dal Governo in extremis al disegno di legge di bilancio per il 2025, e poi entrate nel testo definitivo (Legge 207/2024) una delle novità di maggiore impatto riguarda la NASpI, l'indennità di disoccupazione.
E' stato inserito infatti un ulteriore requisito per gli eventi di disoccupazione verificatisi a partire dal 1° gennaio 2025 che rende piu difficile l'accesso .
In base alla nuova normativa, in pratica il lavoratore che :
- si dimette da una azienda oppure risolve consensualmente il rapporto di lavoro e
- nei 12 mesi successivi viene assunto e licenziato da una seconda azienda, prima di aver maturato almeno 13 settimane di contributi, NON ha diritto alla NASpI.
INPS ha fornito le istruzioni operative con la circolare 98 del 5 giugno 2025. Ecco tutte le indicazioni .
La motivazione della modifica 2025
L’obiettivo della novità è contrastare comportamenti elusivi che spesso vedono lavoratori e datori di lavoro collaborare per simulare situazioni di disoccupazione involontaria al fine di accedere al sussidio. Lo testimonierebbero i dati Inps sulle comunicazioni obbligatorie che indicano un aumento di cessazioni volontarie (che come noto non danno diritto alla disoccupazione), seguite da rioccupazioni temporanee con licenziamento, finalizzate esclusivamente a generare le condizioni per il diritto alla NASpI.
Nella stessa ottica di limitazione dell'accesso alla Naspi la misura nel Collegato lavoro legge 203 2024, sulle dimissioni per fatti concludenti, ovvero la risoluzione del rapporto di lavoro a carico del lavoratore in caso di assenze ingiustificate oltre i limiti previsti per contratto ( o oltre i 15 giorni se il contatto non specifica la soglia massima)
Naspi, la norma originaria: stato di disocccupazione e requisiti
La nuova norma è contenuta nel comma 171 modificativo dell'art. 3, c. 1 del D.Lgs. 22/2015 sui requisiti che un lavoratore disoccupato deve possedere per ottenere la NASPI, l''indennità di disoccupazione destinata ai lavoratori che perdono involontariamente il lavoro
Ricordiamo che in tale articolo originariamente la NASPI richiedeva:
- Essere in stato di disoccupazione;
- Aver maturato almeno 13 settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione.
- aver accumulato 30 giornate di lavoro effettivo, indipendentemente dal minimale contributivo, nei 12 mesi antecedenti la disoccupazione.
L'ultimo requisito è stato eliminato per gli eventi di disoccupazione verificatisi a partire dal 1° gennaio 2022, in seguito all'approvazione della Legge 234/2021 bilancio 2022.
Per quanto riguarda la definizione di “stato di disoccupazione”, si fa riferimento all'art. 19 del Dlgs 150/2015.
In base a questa disposizione, una persona è considerata disoccupata se priva di impiego e se dichiara telematicamente, al sistema informativo delle politiche del lavoro, la propria immediata disponibilità a svolgere attività lavorativa e a partecipare alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego.
Naspi 2025: i nuovi requisiti secondo INPS
Il 5 giugno INPS ha pubblicato nella circolare 98 le istruzioni sulla novità .
Viene ribadito che:
- il nuovo requisito contributivo di 13 settimane maturate nell'intervallo tra i due periodi di lavoro si applica solo a coloro che presentano domanda di NASpI per eventi di cessazione involontaria (licenziamento, scadenza contratto) successivi al 1° gennaio 2025 e che, nei 12 mesi precedenti, abbiano interrotto volontariamente un contratto a tempo indeterminato.
Sono escluse da questa regola alcune specifiche casistiche, per le quali resta l’accesso ordinario alla NASpI:
- Dimissioni per giusta causa, incluse quelle dovute a trasferimenti non giustificati da motivi tecnici, organizzativi o produttivi;
- Dimissioni in periodo protetto per maternità o paternità (art. 55 D.lgs. n. 151/2001);
- Risoluzioni consensuali nell’ambito della procedura di conciliazione (art. 7 Legge n. 604/1966);
- Risoluzioni consensuali per rifiuto di trasferimento in sedi distanti oltre 50 km o raggiungibili in oltre 80 minuti con i mezzi pubblici.
Si precisa inoltre che, mentre la cessazione volontaria deve riguardare un contratto a tempo indeterminato, la successiva cessazione involontaria può riferirsi anche a un contratto a tempo determinato.
Requisito delle tredici settimane di contribuzione
Nei casi descritti sopra, la normativa richiede che il lavoratore maturi almeno 13 settimane di contribuzione tra:
- la data della cessazione volontaria (dimissioni o risoluzione consensuale),
- e la data della cessazione involontaria per cui si richiede la NASpI.
Questo periodo sostituisce il normale quadriennio di osservazione previsto per l’accertamento del requisito contributivo NASpI.
Sono valide per il calcolo delle 13 settimane:
- settimane retribuite con contribuzione sufficiente;
- contributi figurativi per maternità obbligatoria (con condizione di contribuzione attiva al momento dell’astensione);
- periodi di congedo parentale indennizzati in costanza di rapporto di lavoro;
- periodi di lavoro in Paesi UE o convenzionati (totalizzabili);
- assenze per malattia dei figli fino a 8 anni, nel limite di 5 giorni all’anno.
Anche la contribuzione maturata nel settore agricolo può essere conteggiata, applicando le equivalenze specifiche (6 giornate lavorative agricole equivalgono a una settimana contributiva). In questi casi, resta applicabile la disciplina sulla prevalenza del settore lavorativo per l’accesso alla NASpI.
L'istituto sottolinea che le novità introdotte non modificano né l’importo né la durata della NASpIi, che continuano a essere determinati secondo gli articoli 4 e 5 del D.lgs. n. 22/2015 e le relative istruzioni attuative (in particolare la circolare INPS n. 94/2015).
Il nuovo requisito riguarda esclusivamente i casi in cui vi sia stata una cessazione volontaria nei 12 mesi precedenti alla disoccupazione involontaria, e in tali casi è necessario dimostrare le tredici settimane di contribuzione tra i due eventi.
Naspi 2025: nuove precisazioni sull’importo e tipo di contratto
In un comunicato stampa del 23 giugno INPS è intervenuto nuovamente precisando che :
- mentre la cessazione volontaria per dimissioni o risoluzione consensuale deve riferirsi a un rapporto di lavoro a tempo indeterminato,
- la successiva cessazione involontaria, per cui si richiede la prestazione NASpI, può riguardare sia un rapporto di lavoro a tempo indeterminato che un rapporto di
- lavoro a tempo determinato.
Per quanto attiene all’aspetto strettamente contributivo si considerano utili:
• i contributi previdenziali, comprensivi della quota NASpI, versati durante il rapporto di lavoro subordinato;
• i contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria se all'inizio dell'astensione risulta già versata o dovuta contribuzione e i periodi di congedo parentale purché regolarmente indennizzati e intervenuti in costanza di rapporto di lavoro;
• i periodi di lavoro all’estero in Paesi comunitari o convenzionati ove sia prevista la possibilità di totalizzazione;
• i periodi di astensione dal lavoro per malattia dei figli fino a 8 anni di età nel limite di cinque giorni lavorativi nell'anno solare.
ATTENZIONE se periodo tra la data di cessazione volontaria del rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro per cui si richiede la sono presenti contributi nel settore agricolo, questi sono cumulabili e quindi utili ai fini del perfezionamento del requisito delle tredici settimane di contribuzione.
Infine l'istituto ribadisce che le novità introdotte dalla legge di Bilancio si riferiscono esclusivamente al nuovo requisito delle tredici settimane di contribuzione nel caso di una cessazione volontaria per dimissioni o risoluzione consensuale intervenuta nei dodici mesi precedenti la cessazione involontaria del rapporto di lavoro per cui si richiede
la prestazione NASpI.
Pertanto, la norma introdotta non incide sulla determinazione della misura e della durata della prestazione NASpI, il cui calcolo continua a essere effettuato secondo le disposizioni precedenti.
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Operatori non finanziari gestori contante: novità per l’ adeguata verifica
Con il provvedimento del 16 giugno 2025 (GU n. 144 del 24/06/2025), la Banca d’Italia ha aggiornato le disposizioni in materia d
- adeguata verifica della clientela e
- conservazione dei dati
per gli operatori non finanziari iscritti all’elenco previsto dall’art. 8 del D.L. 350/2001 (gestori del contante).
Le nuove norme sostituiscono il provvedimento del 4 febbraio 2020 e si applicano specificamente a chi svolge attività di trattamento delle banconote in euro (es. trasporto valori con guardie giurate) a partire dal 16 luglio 2025.
L’approccio introdotto è basato sul rischio, secondo tre livelli di obblighi:
- Adeguata verifica ordinaria: obbligatoria per tutte le relazioni continuative o operazioni ≥15.000 euro.
- Misure semplificate: applicabili ai clienti con profilo di rischio basso.
- Misure rafforzate: per soggetti ad alto rischio (es. PEP, operazioni con Paesi terzi ad alto rischio, importi elevati).
Il sistema prevede una profilatura del cliente basata su criteri soggettivi (es. natura giuridica, indici reputazionali, attività prevalente, area geografica) e oggettivi (es. tipo e ammontare dell’operazione, frequenza). Ogni cliente va inserito in una classe di rischio, che condiziona entità e frequenza degli obblighi.
Verifica rafforzata e semplificata: come cambia la gestione
Gli operatori devono svolgere attività di identificazione e controllo che includono:
- Raccolta e verifica di dati identificativi (cliente, esecutore, titolare effettivo).
- Analisi dello scopo e natura del rapporto/operazione.
- Monitoraggio costante del comportamento del cliente e dei soggetti serviti.
In presenza di elevato rischio, scattano ulteriori obblighi:
- Acquisizione di informazioni dettagliate su assetto proprietario, fondi e finalità dell’operazione.
- Obbligo di autorizzazione da parte di un alto dirigente prima di avviare o proseguire un rapporto.
- Controlli più frequenti e approfonditi, anche tramite software di monitoraggio.
Invece, per clienti a basso rischio, sono previste semplificazioni (entro 30 giorni dalla relazione) come:
- Rinvio dell’acquisizione del documento d’identità.
- Dichiarazione de cliente sui dati del titolare effettivo.
- Minor frequenza degli aggiornamenti e controlli.
Ecco una tabella di sintesi
Tipologia Requisiti Obblighi Verifica Ordinaria Rapporti continuativi o operazioni ≥ 15.000€ Identificazione completa, controllo costante Verifica Semplificata Clienti a basso rischio (es. enti pubblici) Controlli meno frequenti, dati minimi, tempi diluiti Verifica Rafforzata PEP, Paesi terzi, operazioni sospette Autorizzazione dirigente, info aggiuntive, controlli intensi Chi sono gli operatori non finanziari gestori del contante
Giova ricordare forse che a norma dell' Art. 8 Decreto-Legge 350 2001 convertito con modificazioni dalla L. 23 novembre 2001, n. 409 i gestori del contante sono
- le banche e,
- nei limiti della loro attività di pagamento, le Poste Italiane S.p.A.,
- gli altri intermediari finanziari e prestatori di servizi di pagamento nonché
- gli operatori economici che partecipano alla gestione e alla distribuzione al pubblico di banconote e monete metalliche, compresi:
a) i soggetti la cui attività consiste nel cambiare banconote o monete metalliche di altre valute;
((b) gli operatori non finanziari che svolgono professionalmente attività di custodia e trasporto ai sensi dell'articolo 134 del TULPS, limitatamente all'attività di trattamento del denaro contante;))
c) gli operatori economici, quali i commercianti e i casinò, che partecipano a titolo accessorio alla gestione e distribuzione al pubblico di banconote mediante distributori automatici di banconote nei limiti di dette attività accessorie.
Gli operatori non finanziari di cui alla lettera b) comma 2 del presente articolo che svolgono professionalmente attività di trattamento delle banconote in euro sono tenuti ad iscriversi in un apposito elenco tenuto dalla Banca d'Italia.)
La Banca d'Italia disciplina con proprio regolamento i requisiti per l'iscrizione all'elenco di cui al comma 2-bis e i casi di cancellazione e di decadenza.
Fascicolo cliente e conservazione dei dati
Ogni operatore è tenuto a predisporre un fascicolo di adeguata verifica per ciascun cliente, contenente:
- Dati identificativi e documentazione.
- Valutazioni sul profilo di rischio.
- Traccia delle verifiche e richieste da autorità.
- Informazioni sul soggetto servito, se diverso dal cliente.
Tutti i dati devono essere conservati per almeno 10 anni e resi accessibili alle autorità. È previsto l’uso di centri di servizi esterni, purché l’operatore mantenga responsabilità e accesso diretto.
Infine, è ammesso l’uso di terzi attestanti (es. intermediari bancari) per eseguire parte delle verifiche, previa attestazione scritta conforme ai criteri stabiliti. L’operatore rimane però sempre responsabile della validità degli adempimenti.
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Tariffa INAIL per attività d’ufficio: novità e chiarimenti
Con la circolare 38 del 24 giugno 2025 INAIL chiarisce la declaratoria della voce 0722 (Attività d'ufficio. Attività di “call center” e di sportelli informatizzati. Compreso uso del veicolo personalmente condotto per l'accesso ad altri uffici) modificata dal decreto interministeriale 27 febbraio 2019, sulle tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni Industria, Artigianato, Terziario e Altre attività.
Visti i recenti orientamenti della giurisprudenza in tema di attività manuale vengono integrate le istruzioni tecniche già fornite nella Circolare INAIL n. 28/2021.
Tariffa INAIL 0722 specifiche sull’applicazione
La Circolare INAIL n. 38/2025 chiarisce l’ambito di applicazione della voce tariffaria 0722, confermando che essa riguarda le attività d’ufficio svolte con uso diretto di macchine elettriche (videoterminali, registratori di cassa, terminali, ecc.) da parte di personale amministrativo, tecnico o addetto ai servizi di assistenza alla clientela.
Non si tratta di una novità normativa, ma di un aggiornamento descrittivo i per migliorare la coerenza terminologica con altre voci.
La voce 0722 ha quindi un’applicazione estesa che include:
- gestione ordini e fatturazione
- emissione DDT, atti contrattuali e contabili
- selezione del personale
- servizi di customer care a distanza
- uso veicoli per accesso ad altri uffici
È importante notare che l’uso di macchine da ufficio costituisce presunzione di rischio, indipendentemente dalla qualifica impiegatizia del lavoratore.
Tuttavia, restano escluse dalla 0722 le attività produttive (es. gestione impianti via VDT in ambito siderurgico o chimico), che seguono la classificazione del settore di riferimento.
Anche per attività di reception in hotel o strutture turistiche, la voce applicabile resta la 0221 del Terziario.
Al contrario, l’attività di segreteria in studi professionali o medici resta classificata sotto la 0722.
Classificazione autonoma e nuovi soggetti inclusi nella voce 0722
Un punto operativo centrale è il principio di autonomia classificativa della voce 0722: anche se l’attività d’ufficio è complementare ad altre lavorazioni, essa va comunque classificata separatamente.
Questo consente una più equa distribuzione dei costi assicurativi in base al rischio effettivo.
La circolare estende esplicitamente l’ambito della 0722 a nuove categorie:
Categoria Decorrenza Condizione Collaboratori amministrativi sportivi 1° luglio 2023 Co.co.co. non professionisti presso ASD, FSN, EPS, riconosciuti da CONI/CIP Giornalisti subordinati 1° gennaio 2024 Professionisti, pubblicisti e praticanti inquadrati con rapporto subordinato Giudici di pace e vice procuratori onorari dal 2017 (già classificati) Con uso abituale di macchine elettroniche di ufficio In conclusione, datori di lavoro e consulenti sono tenuti a verificare con attenzione le lavorazioni che, anche se amministrative, rientrano nell’ambito della 0722 e non devono più essere classificate automaticamente sotto la voce generale dell’attività principale.