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Amministratore di condominio e mediatore: attività compatibili
Con la sentenza della Corte Europea 242/23 a ottobre 2024 è stata definita in dettaglio la compatibilità delle funzioni di agente immobiliare intermediario con quelle di amministratore di condominio stabilendo che non puo esistere ne un divieto assoluto di svolgere entrambe le attività purche nel rispetto delle normative nazionali vigenti, tra cui gli specifici obblighi formativi .
Vediamo in maggiore dettaglio sulla base anche la posizione della giurisprudenza di Cassazione.
Mediazione immobiliar:e la normativa e la giurisprudenza
La normativa italiana, disciplinata dalla Legge n. 39/1989, regola l’attività di mediazione immobiliare e stabilisce limiti per garantire imparzialità e assenza di conflitti di interesse. L’art. 5, comma 3, prevedeva storicamente un’incompatibilità generale tra l’attività di agente immobiliare e altre professioni, inclusa quella di amministratore di condominio, per evitare il rischio di favorire immobili gestiti direttamente dal mediatore. Questa interpretazione viene parzialmente superata dalle direttive e giurisprudenza europea
Posizione della Giurisprudenza Italiana
La giurisprudenza nazionale, compresa la recente sentenza della Cassazione n. 19827/2024, chiarisce che il cumulo delle attività di agente immobiliare e amministratore di condominio è ammissibile se non si violano i principi di imparzialità e trasparenza.
Contributo della Corte di Giustizia Europea
Con la sentenza del 4 ottobre 2024, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) ha esaminato la compatibilità delle normative nazionali restrittive con la Direttiva 2006/123/CE (Direttiva Servizi). La CGUE ha stabilito che una norma nazionale che prevede un’incompatibilità generale tra l’attività di mediatore immobiliare e quella di amministratore di condominio viola il diritto dell’Unione, in quanto non proporzionata e non necessaria per garantire l’imparzialità. I punti salienti della sentenza includono:
Rifiuto del divieto generale: La Corte ha ribadito che un divieto assoluto è sproporzionato rispetto all’obiettivo di prevenire conflitti di interesse, specialmente quando tali conflitti possono essere gestiti con altre misure.
Misure alternative: Si suggerisce di adottare obblighi di trasparenza e controlli ex post (ad esempio, dichiarazioni esplicite nelle transazioni) anziché vietare in modo generalizzato il cumulo delle attività.
Interesse del consumatore: La normativa deve bilanciare la tutela del consumatore con la libertà di prestazione dei servizi, senza imporre restrizioni eccessive.
La Cassazione sulle funzioni di agente/mediatore e di amministratore di condominio
La vicenda affrontata dalla Cassazione nella sentenza 19827 sopracitata, a giugno 2024 trae origine da una controversia tra una società di intermediazione immobiliare e due acquirenti di un immobile.
La società richiedeva il pagamento della provvigione per aver intermediato l'acquisto, mentre gli acquirenti contestavano la qualità del servizio reso, sostenendo che il mediatore non aveva rispettato gli obblighi informativi, non avendo comunicato la prossimità dell’immobile a un’area industriale in via di sviluppo. Inoltre, gli acquirenti sottolineavano la mancanza di imparzialità del mediatore, che avrebbe avuto rapporti con i venditori.
La domanda di provvigione venne accolta in primo grado, mentre le richieste riconvenzionali degli acquirenti furono respinte.
In appello, la Corte riconobbe il mancato rispetto degli obblighi informativi da parte del mediatore, ma confermò che il prezzo d'acquisto dell’immobile rifletteva il valore di mercato, considerando una svalutazione del 20% per il cambio di destinazione dell’area da rurale a industriale. Tuttavia, il calcolo del danno venne contestato in Cassazione, dove fu evidenziata l’erronea comparazione di valori non omogenei, relativi a periodi temporali differenti.
La Corte di Cassazione ha cassato quindi la sentenza della Corte d’Appello nella parte relativa al calcolo del danno, rinviando alla stessa Corte per un nuovo esame. È stato invece respinto il ricorso incidentale degli acquirenti che contestavano l'imparzialità del mediatore, ritenendo che le attività fossero compatibili poiché i rapporti con una delle parti non costituivano un vincolo di rappresentanza.
La Cassazione ha precisato anche in precedenza i confini di questa compatibilità:
- Cassazione Civile, Sez. III, Sent. n. 392/1997: Ha stabilito che l’imparzialità del mediatore non si identifica con una generica equidistanza, ma con l’assenza di vincoli di mandato o rappresentanza. L’amministratore di condominio può svolgere attività di mediazione se questa non interferisce con i suoi obblighi condominiali.
- Cassazione Civile, Sez. III, Sent. n. 1750/1984:Ha affermato che l’amministratore condominiale può agire come mediatore nella compravendita di unità immobiliari del condominio, poiché l’attività di mediazione è estranea alle sue funzioni condominiali, purché non emerga uno specifico conflitto di interessi.
Mediazione e amministrazione di condominio: conclusioni
Alla luce della giurisprudenza italiana ed europea, le due attività possono coesistere se gestite in modo da garantire:
- Separazione funzionale: Le due attività non devono influenzarsi reciprocamente, specialmente nei casi in cui lo stesso immobile sia oggetto di amministrazione e mediazione.
- Trasparenza verso le parti: Il mediatore/amministratore deve dichiarare i propri ruoli, evitando qualsiasi conflitto di interesse.
- Applicazione caso per caso: Le autorità nazionali devono valutare i rischi in base alle circostanze specifiche, evitando restrizioni generalizzate che violano il diritto dell’Unione.(Direttiva Bolkenstein)
- rispetto degli obblighi normativi vigenti in materia di formazione. Si ricorda in particolare che:
- per ottenere l’iscrizione alla Camera di commercio quali agenti di affari in mediazione immobiliare, è necessario il superamento del corso di formazione specifico
- Anche per gli agenti il Dm 140/2014 richiede la frequenza di corso di formazione di almeno 72 ore e l' aggiornamento professionale di almeno 15 ore annue..
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CCNL Fondazioni lirico-sinfoniche: testo rinnovo in vigore
E' stata apposta il 13 novembre 2024 la firma definitiva al l rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per le Fondazioni lirico-sinfoniche, dopo 20 anni di vacanza contrattuale. L'accordo è stato siglato tra ANFOLS, con l’assistenza dell’ARAN, e le principali sigle sindacali del settore.
La validazione della Corte dei Conti, avvenuta il 7 ottobre 2024, ha preceduto la firma definitiva, fornendo raccomandazioni specifiche per il raccordo tra contrattazione aziendale e previsioni nazionali.
Il contratto è valido dal 14 novembre 2024 per le 12 Fondazioni aderenti ad ANFOLS, escludendo realtà come il Teatro alla Scala di Milano e l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, che operano con contratti autonomi.
Rinnovo contratto Fondazioni lirico sinfoniche
Il rinnovo arriva in un contesto di crisi e riforme nel settore culturale, aggravate dalla pandemia. Negli ultimi anni, il Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo ha visto un incremento di €200 milioni annui, destinati alle Fondazioni liriche. Tuttavia, il settore resta caratterizzato da un quadro normativo frammentato, con le Fondazioni oscillanti tra natura giuridica privata e pubblicistica.
Dal punto di vista normativo, il contratto si inserisce in un percorso evolutivo delineato da leggi come il D.L. n. 64/2010, che ha introdotto una procedura di contrattazione specifica, e la sentenza n. 153/2011 della Corte Costituzionale, che ha evidenziato il ruolo pubblico delle Fondazioni.
Le parti dovranno affrontare ulteriori temi nel rinnovo 2022-2024, tra cui:
- Revisione normativa e retributiva in linea con il pubblico impiego.
- Applicazione delle previsioni della Legge Bray (L. n. 91/2013) per la valorizzazione culturale.
- Gestione del turnover del personale.
- Adeguamento delle politiche di contrattazione integrativa ai vincoli finanziari stabiliti dai piani di risanamento.
Rinnovo CCNL Fondazioni Lirico Sinfoniche 2019-21 e aumenti 2024
Il 30 novembre 2023 è stato firmato l'accordo per il rinnovo del CCNL Fondazioni Lirico Sinfoniche, tra Anfols, assistita da Aran, e Slc CGIL, Fistel CISL e Uilcom UIL valido per il triennio 2019/2021.
Si tratta della ripresa di una regolare contrattazione che intende giungere al rinnovo del CCNL del 2022/2024, che riguarderà la parte normativa, oltre a quella economica.
Per i lavoratori a tempo indeterminato in forza al 30.11.2023 si prevedono le seguenti novità economiche:
- aumento dei minimi tabellari del 4% con decorrenza da gennaio 2024;
- riconoscimento dell’una tantum dell’8% , anche ai lavoratori con contratto a termine in forza alla data del 30 novembre 2023 a condizione che nel corso del 2023 abbiano svolto almeno 115 giornate di lavoro (anche non consecutive) e abbiano lavorato per almeno 100 giornate complessive (anche non consecutive) nell’arco del triennio 2019-2021 alle dipendenze della fondazione
- trasferimento di una quota economica di 150 euro da aggiungere ai minimi tabellari dagli integrativi aziendali al ccnl nazionale per tutte le fondazioni;
- garanzia delle dinamiche retributive del pubblico impiego nei prossimi rinnovi;
- erogazione di un’ulteriore una tantum di 250 euro in welfare aziendale, spendibile nelle piattaforme digitali, anche ai contratti a tempo determinato che hanno fornito la loro prestazione lavorativa nel triennio 2019-2021 con le modalità descritte nel documento sottoscritto.
La retribuzione base da gennaio 2024 è riassunta nella tabella seguente:
Area artistica livelli e ruoli nuovi minimi 2024 liv. 1 (Primo violino) 2.380,50 euro liv. 1 (Primo violoncello/Direttore musicale palcoscenico), 2.293,28 euro liv. 2 (Maestro gruppo A 2.201,51 euro; liv. 2 (1ª cat. Orchestra/Maitre de ballet/Tersicorei extra), 2.121,55 euro; liv. 3 (Maestro gruppo B/cat. B Orchestra/1A Tersicorei) 1.958,11 euro; liv. 4 (2ª cat. Orchestra), 1.828,84 euro liv. 5 (1B Tersicorei) 1.673,51 euro liv. 5 (2ª cat. Orchestra ingresso/cat. Speciale Coro/2S Tersicorei) 1.618,70 euro liv. 6 (ingresso Coro/ingresso Tersicorei) 1.438,26 euro. Area tecnico amministrativa – livelli e ruoli nuovi minimi 2024 funzionari A 2.334,64 euro funzionari B 2.083,34 euro LIVELLO 1 1.896,10 euro LIVELLO 2 1.756,52 euro LIVELLO 3A 1.694,76 euro LIVELLO 3B 1.588,80 euro LIVELLO 4 1.456,10 euro; LIVELLO 5 1.362,18 euro LIVELLO 6 1.205,38 euro. -
Giornalisti dipendenti tutela infortuni: i termini di ricorso
Con la circolare 19 del 5 luglio 2024 INAIL ha dato notizia della convenzione firmata da Inps e Inail per la gestione dell’assicurazione contro gli infortuni dei giornalisti titolari di un rapporto di lavoro dipendente in relazione agli eventi verificatisi alla data del 30 giugno 2022, ai fini di assicurare una gestione più efficiente e uniforme degli infortuni dei giornalisti.
Come noto a partire dal 1° luglio 2022, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) ha assunto la funzione previdenziale precedentemente svolta dall'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (INPGI), per quanto riguarda i giornalisti professionisti, i pubblicisti e i praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica, come previsto dall'articolo 1, commi 103 e seguenti, della legge 30 dicembre 2021, n. 234
La norma ha anche disposto il subentro dell'INPS nella titolarità dei rapporti attivi e passivi, inclusi quelli relativi al "Fondo Assicurazione Infortuni"
Per il periodo transitorio dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023, la gestione delle assicurazioni contro gli infortuni dei giornalisti è stata attribuita all'INAIL, secondo la normativa regolamentare vigente al 30 giugno 2022 .
La novità riguarda la gestione degli infortuni occorsi fino al 30 giugno 2022 e non ancora definiti dall'INPGI e dall'INPS.
Inps è intervenuto in merito con il messaggio di istruzioni n. 4004 del 28 novembre 2024 in cui si precisano le procedure e si informa che i ricorsi sono da presentare entro 30 giorni giorni dalla comunicazione del provvedimento impugnato..
Convenzione INPS-INAIL infortuni giornalisti fino al 30.6.2022
La convenzione prevede che l'INAIL si occupi delle seguenti attività per gli infortuni verificatisi fino al 30 giugno 2022
- Gestione delle attività amministrative di istruttoria delle denunce di infortunio, sia professionale che extraprofessionale.
- Valutazione medico-legale per l'accertamento del grado di inabilità permanente o morte.
- Quantificazione delle indennità da corrispondere agli infortunati, a carico del Fondo Assicurazione Infortuni.
L'INAIL procederà quindi all'istruttoria amministrativa delle richieste di prestazioni trasmesse dall'INPS e alla valutazione medico-legale per determinare il grado di inabilità
Attività Centralizzata
Per garantire un'omogeneità nella trattazione degli eventi, la gestione delle attività demandate all'INAIL è accentrata presso la Direzione Centrale Rapporto Assicurativo, che si avvale della Sovrintendenza Sanitaria Centrale per le attività medico-legali.
Le richieste pervenute all'INPS saranno inviate all'INAIL con cadenza mensile dalla Filiale metropolitana INPS Roma Flaminio
Una volta raccolta la documentazione incluso il certificato medico-legale, il giornalista interessato sarà convocato per l’accertamento del grado di inabilità .
Per gli infortuni mortali e per gli eventi mortali di infarto e ictus cerebrale, la stessa sovrintendenza effettuerà la valutazione medico-legale finalizzata all’eventuale indennizzo ai superstiti
Da notare che la direzione centrale potrà richiedere agli interessati l'invio di documentazione sanitaria e/o della certificazione medico-legale
I postumi permanenti di grado accertato superiore al 5% saranno valutati sulla base della tabella allegata al regolamento Inpgi vigente
Tutela INAIL giornalisti dipendenti: normativa applicabile
La normativa regolamentare applicabile agli infortuni verificatisi fino al 30 giugno 2022 è quella vigente alla stessa data. Questa normativa include il regolamento INPGI del 24 giugno 1980 e la tabella delle percentuali di invalidità permanente ad esso allegata (allegato 3).
Per gli infortuni successivi, la tutela è gestita dall'INAIL secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modifiche e integrazioni.
Si riportano le previsioni sulla tutela INPGI come da contratto Nazionale di Lavoro Giornalistico 1° aprile 2013 – 31 marzo 2016 stipulato il
24 giugno 2014 tra la Federazione Italiana Editori Giornali (FIEG) e la Federazione Nazionale della Stampa Italiana (FNSI) (all.4 alla circolare).
Art. 38
Nel caso di infortunio sul lavoro o extra-professionale, e nel caso di morte o di invalidità permanente per infarto del miocardio o ictus cerebrale non conseguente ad infortunio, tutti i giornalisti professionisti – o i loro aventi causa indicati nell’art. 4 del Regolamento di attuazione di cui al successivo art. 41 – ai quali è applicato il presente contratto e la cui retribuzione non sia inferiore a quella contrattuale di redattore, nonché i praticanti hanno diritto al seguente trattamento:
a) per il caso di morte € 92.962, 24;
b) per il caso di invalidità permanente totale € 108.455,95;
c) per il caso di invalidità permanente parziale, un importo proporzionale alla indennità di cui alla lettera b), in base alla constatata riduzione della capacità
lavorativa.
L’indennità di cui al precedente punto a) è maggiorata del 20% se l’evento si verifica in epoca compresa tra l’inizio del rapporto contrattuale ed il compimento del trentesimo anno di età; del 50% se si verifica tra l’inizio del trentunesimo anno ed il compimento del quarantacinquesimo anno di età; del 30% se si verifica tra l’inizio del quarantaseiesimo anno ed il compimento del cinquantesimo anno di età. Al verificarsi dell’evento nelle stesse epoche sopra precisate, l’indennità di cui al precedente punto b) è, invece, maggiorata rispettivamente del 50%, ovvero del 30% o del 20%.
Se al momento dell’evento il giornalista era coniugato e/o aveva figli di età inferiore ai diciotto anni in possesso dei requisiti previsti dall’art. 4 del predetto
regolamento di attuazione, l’indennità dovuta in base ai commi precedenti, nel caso di morte o di invalidità permanente totale, è maggiorata del 10% per l’altro coniuge e per ciascuno dei figli minori suddetti, fino ad un massimo complessivo del 50% dell’indennità stessa.
Il diritto al trattamento assicurativo di cui sopra sorge per il giornalista professionista, per il praticante e, con decorrenza 1° gennaio 2009 per il giornalista
pubblicista, di cui al primo e secondo paragrafo dell’art. 36, ed i loro aventi causa per gli infortuni che si verifichino dal giorno dell’inizio del rapporto di lavoro contrattuale e sussiste fino alla scadenza dei 15 mesi successivi alla data di cessazione del rapporto di
lavoro suddetto.
Identico trattamento spetterà a partire dal 1° gennaio 2009, nella misura ridotta del 50%, anche ai giornalisti (professionisti o pubblicisti) che abbiano la qualifica di collaboratori fissi o corrispondenti, la cui retribuzione sia inferiore a quella di redattore e per i quali non sia stata già accesa altra posizione assicurativa presso l’Inpgi.
L’importo dell’indennità prevista dal presente articolo sarà portato in detrazione di quella che il datore di lavoro fosse tenuto a corrispondere a titolo di risarcimento di danni nell’ipotesi di responsabilità per colpa.
omissis
Art. 41
Per la valutazione delle invalidità e dei relativi gradi, nonché per la liquidazione delle indennità assicurate di cui al precedente art. 38, si applicano le tabelle e le norme del Regolamento di attuazione deliberate dal Consiglio di Amministrazione dell’INPGI d’intesa con la FNSI e sentita la FIEG.
Infortuni giornalisti: procedura e ricorsi
Il messaggio n. 4004 del 28 novembre 2024 dell'INPS fornisce le istruzioni operative per la gestione delle pratiche di infortunio dei giornalisti dipendenti per eventi verificatisi entro il 30 giugno 2022, come segue:
Gestione delle richieste:
Le domande non definite dall'INPGI sono state trasferite all'INAIL.
Eventuali richieste pervenute dopo il trasferimento vengono inoltrate all'INAIL dalla Filiale INPS di Roma Flaminio.
Istruttoria delle pratiche:
L'INAIL effettua la valutazione medico-legale e definisce le indennità.
I risultati vengono trasmessi alla Filiale INPS per l'adozione dei provvedimenti definitivi.
Provvedimenti e pagamenti:
La Filiale INPS, entro 30 giorni, adotta i provvedimenti definitivi e procede ai pagamenti delle indennità e rimborsi spese.
Ricorsi:
Il termine per presentare ricorso è di 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento.
I ricorsi amministrativi e medico-legali sono gestiti da un Collegio arbitrale con rappresentanti dell'INAIL, del ricorrente e un terzo medico.
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Riduzione Inail Sisma 2016/17: riaprono i termini per le domande
L'INAIL, con l'istruzione operativa n. 1181 del 2 febbraio 2024 e facendo seguito alla circolare 21 dicembre 2023, n. 57 aveva comunicato a possibilità per i soggetti con sede nei territori colpiti dai sismi del 2016-17 che avevano presentato la domanda di sospensione dei premi assicurativi , di presentare domanda di ammissione alla riduzione del 60% dei premi in scadenza nel periodo intercorrente dalle date degli eventi sismici al 30 settembre 2017, come previsto dall’articolo 8, commi 2 e 2 bis del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n.1562 ,
Visto che molti aventi diritto non hanno presentato domanda, l 'istituto ha comunicato con l'istruzione operativa del 29 novembre 2024 la riapertura dei termini nel periodo che va:
- dal 5.12.2024
- al 20.12.2024.
Le domanda vanno inviate con l’apposito servizio online “Domanda di definizione agevolata sisma Italia centrale 2016/2017” disponibile in www.inail.it all’interno della
sezione “Comunicazione sospensioni/recuperi agevolati”.
Le Strutture effettueranno le operazioni di verifica e validazione degli importi entro il 15 gennaio 2025
Si sottolinea che per accedere al beneficio, è indispensabile aver presentato una precedente domanda di sospensione dei premi relativi al periodo che va dagli eventi sismici fino al 30 settembre 2017.
Riduzione premi INAIL per sisma 2016-17
L’agevolazione è soggetta al regime di aiuti de minimis, ai sensi del regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione, del 13 dicembre 2023, e/o in regime di aiuti di Stato previsti dal regolamento generale di esenzione per categoria,
La circolare 57 2023 precisava che la riduzione delle ritenute fiscali, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in favore delle imprese e dei professionisti è riconosciuta nei limiti del danno subito come conseguenza diretta del sisma e previa dimostrazione dello stesso.
Sono esclusi dall’ammissione all’agevolazione in parola i datori di lavoro non residenti nelle zone interessate dal sisma assistiti da professionisti operanti alla data del
- 24.8.2016,
- del 26.10.2016,
- del 30.10.2016 e
- del 18.1.2017
nei Comuni interessati dal sisma.
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CCNL comunicazione artigiani PMI: cosa prevede il rinnovo
Il 18 novembre 2024 è stata raggiunta un’intesa preliminare per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per gli Artigiani del settore Comunicazione.
Questo accordo coinvolge circa 10.000 imprese e oltre 40.000 lavoratori ed è stato sottoscritto dalle Segreterie Nazionali di SLC CGIL, FISTEL CISL, UILCOM UIL insieme alle associazioni datoriali CNA, CONFARTIGIANATO, CASA ARTIGIANI e CLAAI.
Il contratto avrà validità dal 1° gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2026. Il precedente era in vigore dal 2019-2022
Rinnovo ccnl comunicazione artigiani PMI : novità normative
Una Commissione Bilaterale Permanente è stata istituita per monitorare l’impatto delle trasformazioni tecnologiche e digitali sull’organizzazione del lavoro, sulle competenze professionali e sul loro sviluppo. Inoltre, questa commissione analizzerà l’utilizzo e gli effetti dell’intelligenza artificiale nel settore, promuovendone un impiego positivo e minimizzando eventuali impatti negativi sul mondo del lavoro.
Un'altra commissione sarà dedicata alle certificazioni ESG, affrontando temi di sostenibilità. Entrambe le commissioni si riuniranno trimestralmente o su richiesta di una delle parti firmatarie.
Tra le novità normative si segnalano:
- un miglioramento nella gestione del trattamento di malattia: per i lavoratori con disabilità certificata ai sensi della legge 68/99 sono stati aggiunti 90 giorni al periodo di comporto.
- Inoltre, è stato introdotto un nuovo congedo retribuito per le donne vittime di violenza di genere.
- Per gli apprendisti, è stata rivista la normativa sugli scatti di anzianità, che ora potranno iniziare ad essere maturati durante il percorso formativo.
Sezione Speciale per le Imprese Digitali
Una sezione specifica del contratto è stata dedicata alle imprese digitali del settore della comunicazione.
Tra le principali innovazioni, è prevista per alcune figure professionali la possibilità di lavorare con modalità organizzative flessibili, svincolate da rigidi orari di lavoro, concentrandosi su progetti e obiettivi, mantenendo comunque il trattamento economico previsto dal contratto, come stabilito negli articoli 33, parte 1 e parte 2 del CCNL.
Rinnovo ccnl comunicazione artigiani PMI: parte economica
Il rinnovo contrattuale prevede un aumento salariale distribuito in quattro tranches come da tabella che segue :
Tabella Aumenti Economici
Aumenti Economici per il Rinnovo del CCNL Categoria Aumento Totale 1ª Tranche 2ª Tranche 3ª Tranche 4ª Tranche Una Tantum Imprese Artigiane 200 € 70 €
(dal 1° dic. 2024)45 €
(dal 1° lug. 2025)45 €
(dal 1° mar. 2026)40 €
(dal 1° nov. 2026)150 € TOTALI:
100 € (feb. 2025)
50 € (ott. 2025)Imprese Non Artigiane 207 € 70 €
(dal 1° dic. 2024)45 €
(dal 1° lug. 2025)45 €
(dal 1° mar. 2026)47 €
(dal 1° nov. 2026)150 € TOTALI:
100 € (feb. 2025)
50 € (ott. 2025)Si ricorda che il precedente accordo di rinnovo prevedeva a partire dal 1° giugno 2022
- per le Imprese rientranti nel campo di applicazione del Titolo I del D.lgs. 148/2015, il versamento di 139,80 € annui (€ 11,65 per 12 mensilità) con le modalità previste dagli accordi interconfederali in essere.
- per le imprese non aderenti alla bilateralità e che non versano il relativo contributo,obbligo di erogare a ciascun lavoratore un importo forfetario pari a € 30 lordi mensili per 13 mensilità, con le modalità previste dagli accordi interconfederali in essere.
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Contributi lavoratori LSU: nuovo servizio online
Con il messaggio n. 3959 del 26 novembre 2024 INPS comunica l’introduzione di un nuovo servizio digitale per la gestione delle domande di accredito dei contributi figurativi in favore dei lavoratori socialmente utili (LSU), finanziati da Regioni o altri enti utilizzatori.
Questo servizio, disponibile sul portale INPS, sostituisce la procedura precedente con un sistema più intuitivo e centralizzato, accessibile tramite credenziali SPID, CIE o CNS.
Il servizio mira a semplificare e digitalizzare il processo di presentazione delle richieste, in un’ottica orientata all’utente, consentendo agli enti di monitorare lo stato delle pratiche e di gestire eventuali richieste di integrazione documentale.
Il nuovo servizio accredito contributi LSU
Il servizio è articolato in cinque sezioni principali:
- Home,
- Delibere C.R.I.,
- Delibere Ente,
- Domande di contribuzione e
- Dati di contatto.
Ogni sezione è progettata per facilitare specifiche attività: dalla gestione delle delibere necessarie per l’approvazione dei progetti LSU al caricamento dei documenti obbligatori per dimostrare il diritto ai contributi figurativi. È previsto un sistema di notifica per le richieste di integrazioni documentali, con un termine di 60 giorni per il completamento delle istruttorie, pena il rigetto delle domande.
Infine, il servizio include funzionalità aggiuntive, come la possibilità di scaricare modelli predefiniti e manuali operativi, e l’indicazione di contatti ufficiali per comunicazioni amministrative o tecniche. Questo sistema intende migliorare l’efficienza amministrativa e garantire maggiore trasparenza nel trattamento delle domande, con l’obiettivo di agevolare sia gli enti utilizzatori sia i lavoratori coinvolti.
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Appalti: costo medio orario 2024 settore pulizia e multiservizi
Il Ministero del lavoro ha fissato nel decreto direttoriale n. 74 il costo medio orario del lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di
- pulizia,
- disinfestazione e
- servizi integrati/multiservizi,
riferito al periodo decorrente da luglio 2024.
Le tabelle allegate al decreto forniscono separatamente gli importi:
- per gli operai e
- per gli impiegati,
sia a livello nazionale che a livello provinciale.
Nel decreto si ricorda che il costo del lavoro indicato è comunque suscettibile di oscillazioni in relazione:
a) ad eventuali benefici (contributivi, fiscali o di altra natura) previsti da disposizioni normative di cui il datore di lavoro può usufruire;
b) ad eventuali oneri derivanti dall’applicazione di accordi integrativi aziendali, nonché specifici costi inerenti ad aspetti logistici (indennità di trasferta, lavoro notturno, ecc.);
c) ad oneri derivanti da specifici adempimenti connessi alla normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni).
Tabella costo medio orario nazionale operai multiservizi
LIVELLO COSTO MEDIO ORARIO OPERAI SETTORE PULIZIA E MULTISERVIZI
1
16,67
2 -par 109
17,38
2 par 115
17,83
3
18,09
4
18,93
5
20,06
6
23,37