-
Pensioni: dal 2025 calano i coefficienti di trasformazione
Con il decreto dl Ministero del lavoro del 22 novembre 2024 sono stati definiti i coefficienti di trasformazione del montante contributivo, per il biennio 2025-2026 al fini del calcolo degli assegni di pensione con metodo contributivo.
Sono cosi aggiornate la Tabella A dell’allegato 2 della Legge n. 247/2007 e la Tabella A della Legge n. 335/1995.
L’aggiornamento dei coefficienti di trasformazione del montante contributivo in rendita pensionistica avrà decorrenza dal primo gennaio 2025 e riguarda le gestioni INPS, non le casse professionali.
Va sottolineato anche che la novità NON interessa coloro che sono già in pensione ma i lavoratori che andranno in pensione dal prossimo anno con almeno parte dell'assegno calcolato con il sistema contributivo, ovvero (in ordine di maggiore impatto su sull'importo totale):
- coloro che non hanno contributi versati prima del 31.12.1995;
- coloro che scelgono il sistema contributivo ( ad es. con Opzione Donna o Quota 103)
- chi ha meno di 18 anni di contributi al 31.12.1995;
- chi ha almeno 18 anni di contribuzione al 31.12.1995 ed anzianità contributiva successiva al 31.12.2011.
Pensioni: Tabella coefficienti trasformazione 2025-2026
A seguito dell'impennata dell'inflazione e del costante aumento della speranza di vita sono di nuovo in calo i valori definiti dal ministero Viene anche tenuto conto del tasso di variazione del Pil rispetto agli aumenti dei redditi soggetti a contribuzione.
Di seguito la nuova tabella
Età
Divisori
Valori
57
23,789
4,204%
58
23,213
4,308%
59
22,631
4,419%
60
22,044
4,536%
61
21,453
4,661%
62
20,857
4,795%
63
20,258
4,936%
64
19,656
5,088%
65
19,049
5,250%
66
18,441
5,423%
67
17,831
5,608%
68
17,218
5,808%
69
16,600
6,024%
70
15,980
6,258%
71
15,360
6,510%
Coefficiente di trasformazione: come funziona – esempio
Va ricordato che secondo il sistema di calcolo contributivo introdotto con la Legge n. 335/1995, l’importo della pensione annua si ottiene moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione ( tabella A della citata Legge), come definito dal Ministero ogni due anni sulla base dei dati ISTAT sulla speranza di vita.
I coefficienti sono applicati al montante dei contributi versati negli anni, annualmente rivalutato, e sono collegati dell'età di pensionamento del beneficiario: chi va in pensione prima ha un coefficiente piu basso perche godrà di un più lungo periodo di erogazione dell'assegno.
Per maggiori dettagli si rimanda alla Nota Tecnica pubblicata nel 2022 concernente l’aggiornamento dei coefficienti di trasformazione del montante contributivo, che illustra le modalità di applicazione dei coefficienti.
Come detto, i nuovi coefficienti prevedono nuovamente, dopo alcuni bienni di aumento, un calo delle rendite pensionistiche di circa il 2%
Ad esempio:
- in caso di un montante accumulato di 200mila euro a 62 anni, chi è andato in Pensione nel 2024 ottiene un primo assegno di 751 euro lordi per 13 mensilità, mentre chi va in pensione nel 2025 otterrà un assegno pari a 737 euro.
- Per i neo pensionati di 67 anni, con gli stessi contributi versati, l’importo scenderà da 880 a 862 euro.
-
Riscatto contributi anche per i diplomi ITS: prime istruzioni
La Circolare INPS n. 98 del 25 novembre 2024 introduce importanti chiarimenti sulla gestione delle domande di riscatto ai fini pensionistici per i percorsi formativi degli ITS Academy, istituiti dalla Legge n. 99 del 15 luglio 2022.
Questi istituti, che hanno il compito di formare tecnici superiori con competenze tecnologiche avanzate, sono parte del sistema terziario di istruzione.
La principale novità dal punto di vista previdenziale è la possibilità di riscattare i percorsi formativi ITS ai fini pensionistici, a condizione che questi siano stati completati in contesti accreditati. Si introduce inoltre un sistema di attestazioni formali, a carico degli istituti, per certificare la conformità dei diplomi alle norme vigenti.
Le regole operative per il riscatto dei percorsi ITS Academy sono molto simili a quelle per le lauree, tranne che per i requisiti aggiuntivi legati all’accreditamento degli istituti e alla specificità dei percorsi formativi. Per chi intende riscattare questi periodi, sarà essenziale fornire la documentazione certificata dagli ITS stessi.
Vediamo piu in dettaglio i contenuti della circolare .
Riscatto diplomi ITS: il percorso di istruzione
La disciplina del riscatto dei periodi non coperti da contribuzione previdenziali si basa sulle disposizioni del Decreto Legislativo n. 184/1997, integrate dalla Legge n. 99/2022. Come detto pero il nuovo quadro normativo introduce standard più rigorosi, come l'obbligo per gli ITS di attestare la durata effettiva e la validità legale dei percorsi formativi. Rimane invece esclusa la possibilità di riscatto per i corsi IFTS (Istruzione e Formazione Tecnica Superiore), regolati dalla Legge n. 144/1999.
Si ricorda che possono accedere ai percorsi di istruzione offerti dagli ITS Academy, sulla base della programmazione regionale, i giovani e gli adulti in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado o di un diploma quadriennale di istruzione e formazione professionale unitamente a un certificato di specializzazione tecnica superiore conseguito all'esito dei corsi di istruzione e formazione tecnica superiore IFTS – della durata di almeno 800 ore.
I titoli, rilasciati con decreto del Ministro dell’Istruzione e del merito, sono:
- diploma di specializzazione per le tecnologie applicate, che si consegue a seguito di un percorso formativo di quinto livello EQF che ha la durata di quattro semestri, con almeno 1800 ore di formazione, corrispondenti al quinto livello del Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente,
- diploma di specializzazione superiore per le tecnologie applicate, che si consegue a seguito di un percorso formativo di sesto livello EQF con durata di sei semestri, con almeno 3000 ore di formazione corrispondenti al sesto livello del citato Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente
Riscatto diplomi ITS ACADEMY: Requisiti professionali e aree
La Circolare n. 98 del 25 novembre 2024, richiamando la Legge n. 99/2022, specifica che le figure professionali e le aree tecnologiche degli ITS Academy devono essere definite tramite decreti ministeriali che non sono stati ancora emanati .
Fino alla definizione di nuove aree tecnologiche, ciascun ITS Academy continua a fare riferimento alle aree individuate dal D.P.C.M. 25 gennaio 2008, che includono settori come:
- Efficienza energetica.
- Mobilità sostenibile.
- Nuove tecnologie per il made in Italy.
- Tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT).
- Tecnologie applicate ai beni culturali e al turismo.
- Nuove tecnologie per la vita.
Le figure professionali i riferimento sono definite in relazione a ciascuna area tecnologica e possono essere articolate in profili specifici attraverso la programmazione dell’offerta formativa a livello regionale e da eventuali decreti successivi-
Riscatto ITS Academy: similarità con il riscatto della laurea
La disciplina del riscatto dei diplomi conseguiti negli ITS Academy si basa sul Decreto Legislativo n. 184/1997, che regola anche il riscatto degli anni di studio universitari. Questo include l'obbligo di effettuare valutazioni tecniche sui percorsi, i requisiti di accesso e la conformità dei titoli.
Ti puo interessare leggere anche Riscatto laurea 2024: regole ed esempi
Validità dei periodi riscattabili: Come per il riscatto della laurea, sono ammissibili solo i periodi che rientrano nella durata legale del corso di studi. Periodi fuori corso o non conformi alla durata standard non sono riscattabili.
Modalità di calcolo: Il calcolo degli oneri segue le stesse modalità previste per i corsi universitari, con possibilità di riscatto agevolato in alcuni casi.
Si ricorda che la normativa prevede che gli iscritti possano riscattare il periodo di frequenza, con la possibilità di dedurre ai fini IRPEF i relativi contributi o, in alternativa, detrarli nella misura del 19% da parte dei soggetti di cui l’interessato risulti fiscalmente a carico.
Per quanto riguarda la procedura di riscatto, l'INPS offre un servizio telematico per la presentazione delle domande di riscatto dei periodi di studio. Gli interessati possono accedere al portale dell'INPS utilizzando le proprie credenziali SPID, CIE o CNS e seguire la procedura guidata per la richiesta di riscatto.
Il periodo transitorio e la certificazione degLi ITS
Inps precisa che per la legge n. 99/2022, gli ITS che realizzino le condizioni richieste si intendono temporaneamente accreditati per diciassette mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge n. 99/2022 e che è disciplinata una fase transitoria, della durata di tre anni dalla data di entrata in vigore della legge n. 99/2022, anche tenendo conto delle diverse categorie di fondazioni previste dalla normativa
L'istituto ritiene, dunque, che la facoltà di riscatto possa riconoscersi
al titolo conseguito, a decorrere dall’entrata in vigore della legge n. 99/2022, purché l’ITS lo abbia conferito in costanza di accreditamento temporaneo o definitivo, s
oppure, al titolo conseguito anche prima della entrata in vigore della legge n. 99/2022 purché, all’atto del conferimento, l’ITS versasse comunque in una delle condizioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell’articolo 14 della legge n. 99/2022.
In ogni caso deve risultare che il titolo rientri in uno di quelli definiti dalla norma o sia equivalente ed equipollente a uno di quelli definiti ai sensi del combinato disposto delle medesime disposizioni.
Ciò posto, le Strutture territoriali devono sempre acquisire dall’ITS una dichiarazione con la quale il medesimo attesti che il diploma chiesto a riscatto sia uno dei diplomi previsti, conseguiti e rilasciati ai sensi e in conformità dell’articolo 5, commi 1 e 2, della legge n. 99/2022, e indichi in ogni caso il tipo di diploma, l’area tecnologica, la figura professionale e la normativa specifica.
La circolare infine precisa che per ogni eventuale dubbio inerente all’entità, alla natura, alla qualificazione dei corsi e dei titoli, e al regime di accreditamento, deve essere inoltrato un apposito quesito ai competenti ITS o al Ministero dell’Istruzione e del merito.
-
Assegni di esodo e trasferimento da ex Fondi speciali
L'INPS ha pubblicato nel Messaggio n. 3936 del 25 novembre 2024 alcune indicazioni riguardanti il ricongiungimento oneroso verso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) delle posizioni assicurative relative agli iscritti ai soppressi Fondi speciali Elettrici e Telefonici e il trattamento degli assegni di esodo di cui all'articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della Legge n. 92/2012.
Vediamo in sintesi principali chiarimenti.
Fondi Inps ex elettrici e telefonici: Trasferimento oneroso nel FPLD
Il trasferimento delle posizioni assicurative dai soppressi Fondi speciali Elettrici e Telefonici al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) è regolato dall’articolo 12, commi 12-octies e 12-novies, del D.L. n. 78/2010.
Caratteristiche principali:
- Il trasferimento può avvenire solo a titolo oneroso, non è gratuito.
- La procedura viene definita come una costituzione della posizione assicurativa, non come una ricongiunzione effettiva.
I lavoratori cessati dal servizio successivamente al 30 luglio 2010 possono richiedere il trasferimento dei contributi accumulati nei Fondi speciali verso il FPLD, a condizione che:
- Non siano più iscritti ai Fondi speciali.
- Non abbiano ricevuto una pensione a carico di tali Fondi.
La domanda di ricongiungimento deve essere presentata entro i 30 giorni precedenti la data di cessazione del rapporto di lavoro.
In caso di cessazione del rapporto, la domanda sarà trattata come presentata alla data di cessazione stessa.
Procedura online:
La domanda va inoltrata tramite il portale INPS seguendo il percorso: Pensione e Previdenza/ Ricongiunzioni e riscatti/ Area tematica: "Portale dei servizi per la gestione della posizione assicurativa" Sezione: "Ricongiunzione, Computo e Trasferimento riscatto inoccupati" Opzione: "Ricongiunzione".
Fondi Inps ex elettricie telefonici : Accompagnamento a pensione con Assegno di esodo
I lavoratori dei soppressi Fondi speciali che intendano accedere al pensionamento con assegno di esodo tramite FPLD possono presentare una dichiarazione preventiva (modulo AP157) che manifesta l’intenzione di richiedere il trasferimento dei contributi.
La dichiarazione deve essere inviata all'INPS entro la cessazione del servizio.
L’efficacia dell’accredito è subordinata alla presentazione effettiva della domanda di trasferimento oneroso entro 30 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Coloro che non usufruiscono dell’assegno di esodo mantengono la possibilità di trasferire i contributi nei termini previsti dalla normativa.
La procedura richiede due passaggi :
- 1 – DICHIARAZIONE PREVENTIVA
In primo luogo è necessaria la Dichiarazione di intenzione (modulo AP157) per la prestazione di esodo per avviare il processo per la certificazione dell’accesso all’esodo, anche se il trasferimento non è ancora effettuabile.
Il modulo AP157 deve essere compilato e inviato alla casella email istituzionale: [email protected] alla Struttura territoriale INPS competente, allegando eventuali documenti a supporto che attestino la cessazione dal servizio e la conformità ai requisiti richiesti.
La struttura INPS acquisisce la domanda tramite procedura WEBDOM.
I contributi dei Fondi speciali vengono accreditati provvisoriamente nell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) per verificare il diritto all’esodo. Tale accredito è fittizio fino alla presentazione e accettazione del trasferimento oneroso.
- 2 – PRESENTAZIONE DOMANDA PER TRASFERIMENTO DEFINITIVO DOPO L'ESODO
La domanda deve essere presentata prima della fine del periodo di fruizione dell’assegno di esodo.
In assenza di tale domanda, non sarà possibile trasferire i contributi al FPLD.
Per chi accede all’assegno di esodo, il trasferimento può essere richiesto solo successivamente e previa verifica dei requisiti contributivi e anagrafici.
Il mancato rispetto delle tempistiche preclude la possibilità di trasferimento.
Avvertenze:
- La domanda di trasferimento o la dichiarazione di intenzione non può essere rettificata una volta scaduto il termine di presentazione.
- La mancata presentazione della domanda o della dichiarazione preventiva compromette il diritto alla prestazione richiesta, sia in termini di trasferimento che di accesso all’esodo.
-
Avvocati: al via le domande per le liste INPS
Pubblicato ieri sul sito istituzionale INPS l'avviso riguardante la procedura per la formazione di liste di avvocati domiciliatari e/o sostituti di udienza per il contenzioso, valide per il periodo 2025-2027
Come di consueto INPS richiede la disponibilità di professionisti avvocati a svolgere incarichi di domiciliazione e/o sostituzione in udienza presso gli Uffici giudiziari del circondario di alcuni Tribunali
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata esclusivamente per via telematica, compilando il format di candidatura raggiungibile all'indirizzo:
https://serviziweb2.inps.it/AS0207/AvvDomInter/
La compilazione e l'invio on line della domanda e del relativo allegato è consentita esclusivamente :
- dalle ore 14.00 del giorno 28 novembre 2024
- fino alle ore 14.00 del giorno 9 dicembre 2024.
Con la formazione delle nuove liste non saranno più valide le liste formate con la precedente procedura del 2021 . I professionisti già iscritti devono quindi eventualmente ripresentare la domanda come da nuovo avviso.
Vediamo in sintesi i requisiti le attivita i compensi e le modalità di domanda, ricordando che la procedura di formazione degli elenchi è regionale per cui si rimanda anche ai singoli avvisi locali pubblicati all'indirizzo https://www.inps.it/it/it/avvisi-bandi-e-fatturazione.
Qui il testo integrale dell'avviso nazionale .
Avvocato domiciliatario /sostituto Oggetto dell’attivita e compensi
L'avviso precisa che all'avvocato inserito nella Lista Circondariale possono essere affidate:
- Attività professionale di domiciliazione legale che comprende anche quella di sostituzione degli avvocati dell’INPS nelle udienze di causa. Il compenso è determinato nella misura del 20% dell’importo previsto dai parametri forensi approvati con D.M. 55/2014 , rapportato alle prestazioniconcretamente svolte (art. 8, comma 2, del DM 55/2014). comprensivo di ogni spesa sostenuta a qualsiasi titolo per l’esecuzione dell’incarico. La quantità massima di affari conferibili annualmente a ciascun domiciliatario è stabilita in 200.
- Attività di sola sostituzione in udienza degli avvocati INPS, il cui corrispettivo onnicomprensivo per tutte le spese è concordato, al conferimento dell’incarico, in base ai seguenti criteri
-
- – per ogni singola udienza un compenso non inferiore al 5% dell’importo previsto per la fase di studio , con un minimo per la partecipazione all’udienza di euro 25,00 per le controversie dinanzi al Giudice di Pace, di euro 50,00 dinanzi alle autorità giudiziarie di primo grado ed euro 100,00 dinanzi alle autorità giudiziarie di secondo grado o dinanzi alle magistrature superiori; per le cause seriali di fronte allo stesso giudice, per lo stesso assistito, nelle quali sono trattate le medesime questioni giuridiche, il compenso è nella misura di euro 25,00, per ogni periodo di quindici minuti, o frazione di quindici minuti, fermo restando che il compenso corrisposto per la partecipazione ad una udienza non può comunque essere inferiore ad euro 100,00 nel suo complesso;
- – in caso di trattazione nella medesima udienza di cause seriali per lo stesso assistito, dinanzi al medesimo ufficio giudiziario, il compenso è fissato nella misura di euro 25,00 per ogni periodo di venti minuti, o frazione di venti minuti, fermo restando che il compenso totale per la partecipazione alla giornata d’udienza non può essere inferiore ad euro 100,00 né superiore ad euro 250,00 nel suo complesso. Ogni avvocato può effettuare attività di sola sostituzione in udienza per un massimo annuale di 80 giornate/udienza.
Avvocato domiciliatario /sostituto INPS: i requisiti e i criteri per le graduatorie
I requisiti sono i seguenti
- a) iscrizione, al momento della domanda, al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati;
- b) inesistenza di giudizi in corso contro l’Istituto ed organismi da esso partecipati, sia in proprio sia in qualità di difensore di terzi;
- c) assenza di situzioni di reale conflitto di interessi personale con l’Istituto, avuto riguardo anche all’associazione professionale, società di professionisti e/o studio legale di cui eventualmente si faccia parte;
- d) non aver subito condanne penali che abbiano comportato quale sanzione accessoria l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- e) non aver subito provvedimenti di sospensione o altri provvedimenti disciplinari da parte del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati.
Qui i criteri generali di formazione delle liste per tutti i bandi.
Avvocato domiciliatario /sostituto INPS: mmodalità per la domanda
La domanda di inserimento nella Lista dovrà essere presentata, esclusivamente in via telematica, utilizzando le proprie credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CNS (Carta Nazionale dei Servizi) oppure CIE (Carta di identità elettronica 3.0), accedendo al servizio online (secondo il percorso Homepage – Avvisi, bandi e fatturazione – Avvisi –procedure per la formazione di liste di Avvocati domiciliatari e/o sostituti d’udienza – invia la domanda) dalle ore 14,00 del 28/11/2024
fino alle ore 14,00 del 09/12/2024 (il servizio è attivo per l’intero arco delle 24 ore)
Saranno escluse le domande presentate secondo altre modalità quali, ad esempio, invio con raccomandata con ricevuta di ritorno o consegna a mano presso le sedi dell’Istituto.
La domanda dovrà essere presentata esclusivamente per la lista circondariale del Tribunale presso il cui Consiglio dell’Ordine degli Avvocati l’istante è iscritto al momento della domanda.
Nel form della domanda l’interessato dovrà indicare la P.E.C. (Posta Elettronica Certificata) comunicata al Consiglio dell’Ordine presso cui è iscritto.
Nella domanda il candidato, sotto la propria responsabilità, dovrà fornire i seguenti elementi:
- – dati anagrafici;
- – dati relativi all’iscrizione all’albo professionale e all’albo del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di attuale appartenenza;
- – residenza;
- – recapiti;
- – votazioni riportate in sede di laurea (correttamente rapportate alla frazione, in centodecimi) e quelle relative alle materie del Diritto Civile, Diritto Commerciale, Diritto Penale, Diritto del Lavoroe Diritto Processuale Civile;
- – curriculum professionale.
-
Magistrati onorari: novità previdenziali
L’articolo 2 del DL 131 2024 convertito in legge introduce una norma di interpretazione autentica che riguarda le forme previdenziali obbligatorie per i magistrati onorari confermati e appartenenti al contingente ad esaurimento definito dall’articolo 29 del D.Lgs. n. 116/2017.
La norma che intende rispondere alla procedura di infrazione 2016 40 81 chiarisce che questi magistrati, che abbiano optato per il regime di esclusività delle funzioni onorarie, devono essere iscritti non solo al regime pensionistico generale dell’INPS per i lavoratori dipendenti privati, ma anche alle assicurazioni relative a disoccupazione involontaria, malattia e maternità.
Questa precisazione normativa ha valore retroattivo e risponde a una lacuna emersa nella precedente interpretazione dell’INPS, che limitava la tutela a una sola iscrizione al fondo pensionistico generale.
Questo intervento si configura come una misura transitoria in attesa della definizione di una nuova disciplina organica, approvata a giugno dal Governo e in attesa di essere discussa in Parlamento , volta a regolamentare in maniera definitiva lo status e le tutele dei magistrati onorari.
La norma, inoltre, è formulata in modo da non comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, basandosi sulle aliquote contributive già previste per la generalità dei lavoratori dipendenti.
Tutele magistratura onoraria:l’infrazione e la nuova norma
La questione come detto è stata oggetto di attenzione da parte della Commissione Europea, la quale, nel contesto della procedura di infrazione 2016/4081, ha appunto contestato l’assenza di tutele in ambiti fondamentali come la maternità, in contrasto con il diritto del lavoro dell’Unione Europea.
La procedura sottolinea il mancato riconoscimento dello status di lavoratori ai magistrati onorari, considerati dalla legislazione nazionale come prestatori di servizi volontari.
Tale impostazione ha comportato una carenza di diritti fondamentali come ferie retribuite, giusta retribuzione, protezione contro l’abuso di contratti a termine, oltre alla mancanza di copertura previdenziale per maternità e malattia.
Nel 2023, la Commissione ha emesso un parere motivato ribadendo le violazioni del diritto dell’UE. La norma di interpretazione autentica introdotta dall’articolo 2 mira dunque a colmare queste lacune, fornendo una base giuridica esplicita per l’iscrizione dei magistrati onorari alle assicurazioni obbligatorie dell’INPS, estendendo così le tutele previdenziali previste per i lavoratori dipendenti.
-
Diritti d’autore: non solo SIAE per la gestione
L'Articolo 15 della legge di conversione del DL 131/2024 "Salvainfrazioni" (legge 166 202)4 introduce rilevanti modifiche al quadro normativo italiano in materia di diritto d'autore, rispondendo alle contestazioni mosse dalla Commissione Europea nell'ambito della procedura di infrazione n. 2017/4092.
Tale intervento si inserisce in un contesto di adeguamento alla direttiva 2014/26/UE e alle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che hanno evidenziato come la normativa italiana fosse in contrasto con i principi di libera prestazione dei servizi sanciti dal Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE).
Le disposizioni dell’articolo mirano a liberalizzare la gestione dei diritti d’autore, consentendo anche alle entità di gestione indipendenti (EGI), ossia operatori privati a scopo di lucro non controllati dai titolari dei diritti, di operare in Italia, a determinate condizioni.
Tale apertura è accompagnata dall'introduzione di nuovi obblighi normativi per garantire trasparenza, equità e tutela dei diritti degli autori, bilanciando la liberalizzazione del settore con la protezione del diritto d’autore, considerato un interesse generale di primaria importanza.
Novità gestione diritti d’autore il contesto
L'Italia è stata sottoposta a procedura di infrazione (2017/4092) dalla Commissione Europea per violazione della libera prestazione dei servizi, in contrasto con la direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d'autore.
La normativa italiana, nella sua precedente formulazione, escludeva le entità di gestione indipendenti (EGI) dalla gestione dei diritti d'autore, riservando tali attività alla SIAE e agli organismi di gestione collettiva (OGC).
Diritti d’autore: principali modifiche introdotte
Le entità di gestione indipendenti ossia soggetti con fini di lucro non detenuti o controllati dai titolari dei diritti, possono ora svolgere attività di intermediazione dei diritti d’autore in Italia.
Tale apertura è subordinata a specifici obblighi normativi che mirano a garantire trasparenza, parità di trattamento e tutela dei diritti d’autore, in particolare:
- Trasparenza: Pubblicazione dei bilanci annuali e obbligo di revisione legale da parte di società iscritte al registro dei revisori legali.
- Separazione contabile: Obbligo di separare la gestione dei diritti da altre attività per garantire chiarezza e affidabilità nella gestione.
- Informazioni: Obbligo di identificare i titolari dei diritti e comunicare eventuali conflitti di interesse.
- Distribuzione dei proventi: Regole precise per garantire la ripartizione analitica e proporzionale dei diritti.
- Adeguamento delle norme nazionali alla giurisprudenza UE:
- Le condizioni economiche offerte dai nuovi soggetti devono basarsi su criteri di rappresentatività e valore economico dei diritti.
Nello specifico i commi da 3-bis a 3-quater, introdotti dalla Camera, dispongono che l'apposizione del contrassegno anticontraffazione, sino ad oggi affidato alla SIAE, pr potrà essere affidata su richiesta degli interessati anche agli altri organismi di gestione collettiva o delle entità di gestione indipendenti.
Vigilanza e controllo
L'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) sarà responsabile della verifica del rispetto dei requisiti normativi per Oorganismi di gestione collettiva ed entita di gestione indipendenti
Le norme introdotte favoriscono la concorrenza tra gli operatori, garantendo che anche le EGI stabilite in Italia siano trattate come quelle provenienti da altri Stati membri dell'UE.
-
Sanzioni per canoni eccessivi sugli alloggi dei lavoratori stagionali
Il decreto legge 131/2024 pubblicato il 16 settembre in Gazzetta ufficiale (cd. Salvainfrazioni) aveva introdotto una rilevante novità normativa per contrastare il cosiddetto “affitto predatorio” nei confronti dei lavoratori immigrati stagionali.
La nuova disposizione, inserita nell’articolo 24 del Testo Unico sull’immigrazione (Dlgs 286/1998), prevede una sanzione fino a 5.500 euro per i datori di lavoro che affittano alloggi privi di idoneità abitativa o a canoni eccessivi ai lavoratori stagionali immigrati.
La misura risponde alle critiche della Commissione europea, che nell’aprile 2023 ha avviato una procedura di infrazione contro l’Italia per il mancato recepimento completo della direttiva 2014/36/UE.
La norma europea infatti mira a garantire condizioni di vita e di lavoro dignitose per i lavoratori stagionali e la Commissione ha evidenziato che nel nostro paese non veniva adeguatamente affrontato il problema della mancata protezione dei lavoratori extracomunitari stagionali da forme di sfruttamento, tra cui la richiesta di canoni d’affitto sproporzionati.
Nella Gazzetta Ufficiale del 14 novembre 2024 n. 267, è stata pubblicata la Legge 14 novembre 2024 n. 166, di conversione, con modificazioni, del Decreto.
Non ci sono state modifiche all'articolo 9. Vediamo piu in dettaglio la novità nei paragrafi seguenti.
La sanzione per alloggio inadeguato o per canone eccessivo
Il nuovo comma 15-bis dell’articolo 24 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (disciplina del lavoro stagionale), , introdotto dall’articolo 9 del Dl 131/2024 convertito in legge, stabilisce che il datore di lavoro, nel caso di violazione del comma 3 dello stesso articolo, sia sanzionato :
- per ogni lavoratore straniero a cui venga offerto
- un alloggio inadeguato o
- a un canone eccessivo.
È previsto che il canone d’affitto sia considerato “eccessivo” quando supera un terzo della retribuzione del lavoratore.
Inoltre, è espressamente vietato trattenere automaticamente dalla retribuzione l’importo del canone di locazione.
Questa disposizione si inserisce nel quadro del Dlgs 203/2016, che aveva già riformulato l’articolo 24 del Testo Unico sull’immigrazione, introducendo obblighi specifici per i datori di lavoro in materia di fornitura di alloggi ai lavoratori stagionali. Tuttavia, la normativa precedente non era stata ritenuta sufficiente a livello comunitario, motivo per cui il Dl 131/2024 mira a chiarire ulteriormente le responsabilità dei datori di lavoro e le conseguenze di eventuali inadempienze, rafforzando la protezione contro lo sfruttamento abitativo dei lavoratori immigrati stagionali.