• Lavoro Dipendente

    Decreto flussi 2025 convertito in legge: ecco le novità

    Era  stato pubblicato l'11 ottobre in Gazzetta Ufficiale il testo del decreto legge  145 2024  recante "Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali" (c.d. Decreto Flussi),  che si occupa di gestione dei flussi migratori in Italia, approvato  il 2 ottobre 2024  dal Consiglio dei ministri.

    Il provvedimento  intende favorire l'immigrazione regolare di lavoratori attraverso nuove procedure e semplificazioni, contrastando al contempo  gli ingressi irregolari e l'utilizzo abusivo dei flussi regolari.

    Ieri 10 dicembre è stata pubblicata  in Gazzetta la legge di conversione e il testo coordinato del decreto con le modifiche . 

    Vediamo tutti i contenuti e le novità

    Decreto flussi migratori e protezione : le anticipazioni

    Il ministro del lavoro Calderone presentando il decreto aveva  specificato le misure di protezione dei lavoratori stranieri dallo sfruttamento 

    In particolare ha annunciato l'introduzione di uno speciale permesso di soggiorno di 6 mesi prorogabile per casi di giustizia per le vittime di sfruttamento lavorativo che mette al sicuro i lavoratori che collaborano con le autorità.

    Previsto inoltre un percorso di accompagnamento  tramite il sistema SISSL con formazione per il reinserimento sociale e protezione economica .Verrà offerto ai migranti oggetto di protezione internazionale  l'Assegno di inclusione (ADI).

    Il ministro degli Esteri Tajani ha illustrato i principali provvedimenti   di competenza del suo ministero   tra cui:

    • L'obbligo di fornire impronte digitali per gli stranieri in entrata non solo dell'area Schengen
    • Eliminazione dell'obbligo di dare preavviso per i provvedimenti di rigetto del visto per i consolati 
    • l'obbligo di verifiche preventive per i nullaosta relativi a cittadini provenienti da Bangladesh, Pakistan e Sri-lanka che sono risultati spesso oggetto di violazioni 
    • inserimento di nuovo personale  per lo sportello immigrazione 
    • aumento  di 10mila unità delle quote di ingresso per il personale destinato all'assistenza familiare 
    • la  facilitazione per il lavoro stagionale  per cui  la trasformazione dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato non sarà conteggiata nelle quote definite dai prossimi decreti flussi.

    E' stato anche sottolineato che i richiedenti asilo dovranno collaborare con le autorità italiane per l’accertamento della loro identità, anche fornendo informazioni presenti sui loro dispositivi mobili.   Tuttavia, l’accesso ai dati sarà limitato solo a quelli necessari per identificare la persona o determinarne la provenienza, senza accedere alla corrispondenza o ad altre forme di comunicazione. L’operazione sarà soggetta a un’autorizzazione giudiziaria e supervisionata da un mediatore culturale.

    Flussi ingresso stranieri 2025

    Queste le novità presenti nel  testo  suddivise per articolo:

    Capo I – Ingresso di lavoratori stranieri

    Art. 1: Modifiche al testo unico sull'immigrazione

    • Introduzione di identificatori biometrici per le domande di visto nazionale (art. 4).
    • Procedure telematiche per la trasmissione delle domande di nulla osta al lavoro.
    • Introduzione della firma digitale per la stipula dei contratti di soggiorno tra lavoratore e datore di lavoro.
    • Nuove regole per la revoca dei nulla osta e dei contratti di soggiorno se non vengono rispettati determinati obblighi.

    Art. 2: Disposizioni per l'ingresso di lavoratori stranieri nel 2025

    • Apertura di un massimo di 10.000 posti per lavoratori nel settore assistenziale (persone disabili e anziani) fuori dalle quote tradizionali.
    • Rilascio del nulla osta al lavoro subordinato per specifici settori, con precompilazione delle domande telematiche.
    • Previsione di verifiche dell'osservanza contrattuale per i datori di lavoro da parte dell’Ispettorato del lavoro e dell’AGEA.

    Art. 3: Sospensione dei procedimenti per Paesi ad alto rischio

    • Sospensione del nulla osta per lavoratori provenienti da Paesi ad alto rischio di falsificazione di documenti, come Bangladesh, Pakistan e Sri Lanka.

    Decreto 145 2024: Tutela dei lavoratori stranieri e contrasto al caporalato

     In tema di tutela dei lavoratori stranieri e contrasto al caporalato si prevedono le seguenti novità

    Art. 5: Modifiche al testo unico sull'immigrazione

    • Introduzione del permesso di soggiorno per le vittime di sfruttamento e caporalato, con durata di sei mesi e possibilità di rinnovo o conversione in permesso di lavoro o studio.
    • Riconoscimento del permesso per i familiari delle vittime e nuove disposizioni per la loro assistenza.

    Art. 6: Misure di assistenza per le vittime

    • Istituzione di un programma di assistenza per le vittime di sfruttamento, con formazione e inserimento nel mercato del lavoro tramite la piattaforma SIISL.

    Art. 7: Revoca delle misure di assistenza

    • Introduzione della possibilità di revocare le misure di assistenza in caso di condanna per reati, rifiuto di adeguate offerte di lavoro o rinuncia alle misure stesse.

    Art. 8: Vigilanza e protezione

    1. Applicazione di misure di protezione e vigilanza per le vittime di caporalato, con eventuali tutele previste dalle leggi sulla protezione delle persone.

    Art. 9: Accesso al patrocinio legale

    • Estensione del patrocinio legale gratuito alle vittime del reato di intermediazione illecita (art. 603-bis del Codice Penale) che collaborano con le autorità per l'emersione del reato.

    Capo III – Gestione dei flussi migratori e protezione internazionale

    Art. 11: Modifiche alla gestione dei flussi migratori

    • Riduzione dei tempi di fermo amministrativo per aeromobili privati coinvolti in operazioni di soccorso migranti in mare.
    • Introduzione di nuove sanzioni amministrative per i piloti e i proprietari di aeromobili in caso di violazioni.

    Art. 12: Ispezione di dispositivi elettronici

    • Obbligo per i migranti di consentire l’accesso ai dispositivi elettronici per verificare la loro identità e altre informazioni rilevanti.

    Art. 13: Procedure in frontiera

    • Introduzione di nuove disposizioni per la gestione delle domande di protezione internazionale direttamente alla frontiera, inclusi provvedimenti di respingimento immediato.

    Art. 14: Ritiro implicito della domanda di protezione internazionale

    • Previsione del ritiro implicito della domanda di protezione internazionale in caso di assenza ingiustificata dai colloqui o dalle strutture di accoglienza.

    Art. 15: Revoca della protezione speciale

    1. La Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo potrà revocare la protezione speciale se lo straniero costituisce una minaccia per la sicurezza dello Stato.

    Sono presenti infine disposizioni in materia processuale e sull'entrata in vigore:

    Art. 16: Formazione per giudici delle corti d'appello

    Introduzione dell'obbligo di formazione annuale per i giudici coinvolti nelle cause relative alla protezione internazionale.

    Art. 17: Reclami contro i decreti della Corte d'Appello

    Possibilità di presentare reclami contro i decreti adottati dalla Corte d'Appello in materia di protezione internazionale.

    Art. 18: Modifiche alle controversie in materia di permessi di soggiorno

    Procedura semplificata per la trattazione delle controversie in materia di diniego o revoca dei permessi di soggiorno temporanei.

    Art. 19: Disposizioni transitorie

    Le modifiche procedurali introdotte dal decreto si applicheranno ai ricorsi presentati 30 giorni dopo l’entrata in vigore della legge di conversione  del decreto legge.

    Art. 20: Disposizioni finanziarie

    Le disposizioni del decreto non comporteranno oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, ad eccezione delle misure previste dagli articoli 4 e 6 (personale e assistenza per le vittime).

    Art. 21: Entrata in vigore

    Il decreto è entrato in vigore il 11 ottobre 2024, data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

    Decreto flussi 145 /2024 convertito in legge : Novità

    Come anticipato è stata pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale n. 289 del 10 dicembre 2024, la conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 11 ottobre 2024, n. 145,

    Le  principali modifiche introdotte con la  conversione vi sono:

    1. la rideterminazione delle quote di ingressi riferite ai lavoratori stagionali per il 2025;
    2. la previsione di una quota  di ingressi riservati  pari al  40% a favore delle donne lavoratrici  per  lavoro subordinato stagionale, non stagionale e all’assistenza familiare e sociosanitaria.
    3. nuova programmazione triennale degli ingressi per lavoro in Italia per il periodo 2026-2028.
    4. ricongiungimenti familiari richiedibili solo  dopo un periodo ininterrotto di soggiorno legale di almeno due anni nel territorio nazionale 
    5. idoneità dell’alloggio  rilasciata dal Comune solo previa verifica del numero degli occupanti e degli altri requisiti di legge
    6.  interventi in materia di formazione e accompagnamento al lavoro
    7.  riconoscimento a favore delle associazioni di rappresentanza dei lavoratori stranieri di poter assistere i lavoratori  nell'iter di assunzione 

      competenza  sul  trattenimento degli stranieri alle Corte di Appello .

    La legge di conversione con le modifiche apportate  entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione  quindi è invigore da oggi 11 dicembre .

    ATTENZIONE Le disposizioni del Capo IV, che detta norme processuali, entreranno in vigore decorsi 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.

  • Contributi Previdenziali

    Fondo Clero: contributi previdenziali per il 2023

    Con il Decreto del 30 ottobre 2024 del Ministero del Lavoro, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 dicembre 2024, è stato disposto l’adeguamento del contributo annuo dello Stato destinato al Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto di confessioni religiose diverse dalla cattolica per l'anno 2023.

    Il contributo statale, previsto dall’art. 21, comma 2, della Legge 22 dicembre 1973, n. 903, è stato aumentato a partire dal 1° gennaio 2023, passando

    •  da:€ 8.402.539,37
    •  a € 9.083.145,06.

    Il contributo straordinario, ai sensi dell’art. 11 del Decreto-Legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito dalla Legge 26 febbraio 1982, n. 54, è stabilito in € 1.032.914,00.

    Con il Decreto del 27 novembre 2024 del Ministero del Lavoro pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 12 dicembre 2024, è stato  adeguato anche  il contributo individuale dovuto dagli iscritti al Fondo , incrementato del 8,1% , che  a partire dal 1° gennaio 2023,  passa  

    • da  € 1.802,65 
    • a € 1.948,66.

    Questo aumento si allinea alla percentuale di incremento delle pensioni erogate dal Fondo, come rilevato dall'INPS.

     Si ricorda che gli adeguamenti  contributivi sono applicati retroattivamente anche ai pensionati, con recupero delle differenze sulle pensioni erogate dal Fondo Clero.

    Beneficiari del Fondo Clero

    Come da ultima circolare INPS  94  del 23.11.2024 ,si ricorda che l’iscrizione al Fondo è obbligatoria per i ministri di culto, a partire dall’acquisizione dello status o dall’inizio del ministero in Italia. 

    Nello specifico i beneficiari del Fondo clero  sono 

    • Sacerdoti secolari cattolici esclusi dal sistema di sostentamento della Legge 20 maggio 1985, n. 222.
    • Ministri di culto acattolici con obbligo di contribuzione individuale.
    • Sacerdoti e ministri di culto che desiderano versare contributi volontari.

    Sono richieste:

    • Per i sacerdoti cattolici: attestazione dell’ordinario diocesano.
    • Per i ministri di altre confessioni: attestazione dagli organi competenti della confessione.

    Dal 1° gennaio 2000, l’obbligo si estende a:

    • Ministri di culto stranieri operanti in Italia.
    • Ministri italiani operanti all’estero.

    Precisazioni per il clero cattolico

    L’INPS specifica che:

    • L’obbligo contributivo non coincide con l’accesso al sistema di sostentamento.
    • La contribuzione è dovuta dal momento dell’ordinazione fino all’inserimento nel sistema di sostentamento.

    Le Curie Diocesane devono comunicare tempestivamente le ordinazioni e variazioni alla Direzione provinciale di Terni.

    Modalità di pagamento dei contributi previdenziali del Fondo clero INPS

    Il pagamento  del contributo individuale  annuo avviene tramite sistema pagoPA nei seguenti canali:

    1. Agenzie bancarie
    2. Home banking (logo CBILL o pagoPA, codice INPS: AAQV6)
    3. Sportelli ATM abilitati
    4. Esercenti convenzionati (tabaccherie, ricevitorie, edicole, ecc.)
    5. Uffici postali

    Il versamento unico tramite bonifico bancario va destinato a

    • Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero (ICSC) per i sacerdoti cattolici.
    • Enti delle confessioni acattoliche con obbligo di versamento unico , per ministri di culto di altre religioni.

    Coordinate bancarie:

    IBAN: IT06H0100003245321200001248

    BIC: BITAITRRENT (valido per l’area euro)

    Nota: I singoli iscritti all’estero possono usare il bonifico previa autorizzazione della Direzione provinciale di Terni tramite e-mail ordinaria ([email protected]) o PEC ([email protected]).

    Causale del bonifico

    Per garantire la corretta registrazione, indicare:

    La parola “CLERO”.

    Il codice fiscale del sacerdote o dell'ente.

    Il periodo di riferimento (es. “dal/al gg/mm/aaaa”).

    Importi Contributi Fondo Clero 2022-2023

    Anno Contributo Statale Contributo Individuale
    2022 € 8.402.539,37 € 1.802,65
    2023 € 9.083.145,06 € 1.948,66

  • CCNL e Accordi

    Rinnovo CCNL Logistica trasporti 2024: novità e tabelle aumenti

    Il recente rinnovo del CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione, è stato siglato il 6 dicembre 2024,  dopo 9 mesi di trattative   e ha visto la proclamazione di uno sciopero, poi  revocato in extremis . Vengono  introdotte diverse novità rilevanti  che interessano oltre 1 milione di lavoratori 

    Il nuovo contratto è valido per il periodo 1° aprile 2024 – 31 dicembre 2027.

    Vediamo di seguito ulteriori dettagli si dal punto di vista economico che normativo  e le nuove tabelle retributive.

    CCNL Logistica trasporti 2024: novità normative

    Il comunicato sindacale   unitario di FIT Cisl Filt Cgil e Uiltrasporti  precisa che le novità più rilevanti dal punto di vista normativo prevedono: 

    l’ammodernamento dei profili professionali esistenti e introduzione di nuove figure legate alla tecnologia; 

    • recupero della contrattazione sulla discontinuità del personale autista; 
    • introduzione la clausola sociale per i Driver e la riduzione a 42 ore dell’orario;
    •  incremento della trasferta minima contrattuale; per i Driver regolamentata la norma in merito ai danni ai mezzi, senza oneri in occasione del primo danno; 
    • rafforzamento con introduzione della qualificazione della filiera dei fornitori; 
    • misure per agevolare la conciliazione vita-lavoro: aumentati i permessi per nascita, affido e adozione di figli e in caso di lutto, il comporto e delle coperture economiche per le malattie gravi; introdotte anche le tutele per le persone vittime di violenze di genere e le ferie solidali. 

    Sul fronte salute e sicurezza sottolineiamo una revisione della normativa in chiave migliorativa a partire dall’introduzione della figura del "rappresentante per la sicurezza di sito”.

    I sindacati sottolineano anche  la loro particolare soddisfazione in quanto  il percorso  delle trattative è stato complesso e  aveva anche  visto una brusca interruzione delle trattative negoziali e la proclamazione di uno sciopero per il 9 e 10 dicembre che, contestualmente alla sottoscrizione dell’accordo, è stato revocato”.

    Aspetti economici e Tabelle retributive

    Tra le principali modifiche figura l’inserimento dell’Elemento Economico d’Area (EPA) come parte integrante della retribuzione base, con importi variabili in base al livello di inquadramento. (Vedi sotto le tabelle dettagliate)

    Per quanto riguarda gli aumenti:

    • per il personale viaggiante di livello B3, l’incremento retributivo a regime sarà pari a 260 euro, di cui 140 euro sul tabellare e 120 euro di EPA, distribuiti gradualmente fino al 2027.
    •  Per il personale non viaggiante di livello 3 Super, l’aumento sarà di 230 euro complessivi.

    Inoltre a decorrere dal 1.1. 2025 le misure dell'indennità di trasferta sono le seguenti:

     1 – per i servizi in territorio nazionale

         Euro

    • dalle 6 alle 12 ore    [21,80] 23,80
    • dalle 12 alle 18 ore    [33,02] 35,02
    • dalle 18 alle 24 ore    [41,16] 43,16

    2 – per i servizi in territorio estero

     

    • dalle 6 alle 12 ore    [29,94] 31,94
    • dalle 12 alle 18 ore    [43,05] 45,05
    • dalle 18 alle 24 ore    [60,49] 62,49

    TABELLA AUMENTI PERSONALE NON VIAGGIANTE 

    Liv.

    Par.

    Paga base

    Totale aumento

    1.1.2025

    1.1.2026

    1.1.2027

    1.6.2027

     

    EPA

    Tabellare

    Totale aumento

    Tabellare

    EPA

    Tabellare

    EPA

    Tabellare

    EPA

     

    Euro

    Q

    169

    2.361,89

    140,00

    179,24

    319,24

    115,21

    46,67

    51,21

    46,67

    12,81

    46,67

     

    1

    159

    2.218,21

    110,00

    168,64

    278,64

    108,40

    36,67

    48,18

    36,67

    12,05

    36,67

     

    2

    146

    2.037,77

    110,00

    154,85

    264,85

    99,54

    36,67

    44,24

    36,67

    11,06

    36,67

     

    3s

    132

    1.840,37

    90,00

    140,00

    230,00

    90,00

    30,00

    40,00

    30,00

    10,00

    30,00

     

    3

    128

    1.790,78

    90,00

    135,76

    225,76

    87,27

    30,00

    38,79

    30,00

    9,70

    30,00

    4

    122

    1.703,42

    80,00

    129,39

    209,39

    83,17

    26,67

    36,97

    26,67

    9,24

    26,67

    4j

    119

    1.659,07

    80,00

    126,21

    206,21

    81,12

    26,67

    36,06

    26,67

    9,02

    26,67

    5

    116

    1.624,06

    70,00

    123,03

    193,03

    79,10

    23,33

    35,15

    23,33

    8,79

    23,33

    6

    109

    1.518,05

    70,00

    115,61

    185,61

    74,33

    23,33

    33,03

    23,33

    8,26

    23,33

    6j

    100

    1.396,35

     

    106,06

    106,06

    68,18

     

     

     

     

     

    TABELLA AUMENTI  PERSONALE VIAGGIANTE

    Liv.

    Par.

    Paga base

    Totale aumento

    1.1.2025

    1.1.2026

    1.1.2027

    1.6.2027

     

    EPA

    Tabellare

    Totale aumento

    Tabellare

    EPA

    Tabellare

    EPA

    Tabellare

    EPA

     

    Euro

    C3

    133,5

    1.841,12

    150,00

    140,53

    290,53

    90,34

    50,00

    40,15

    50,00

    10,04

    50,00

     

    B3

    133

    1.840,37

    120,00

    140,00

    260,00

    90,00

    40,00

    40,00

    40,00

    10,00

    40,00

     

    A3

    132,5

    1.839,62

    100,00

    139,48

    239,48

    89,67

    33,33

    39,85

    33,33

    9,97

    33,33

     

    F2

    129,5

    1.791,51

    90,00

    136,32

    226,32

    87,63

    30,00

    38,95

    30,00

    9,74

    30,00

     

    E2

    129

    1.790,82

    90,00

    135,79

    225,79

    87,29

    30,00

    38,80

    30,00

    9,70

    30,00

     

    D2

    128,5

    1.790,08

    90,00

    135,26

    225,26

    86,95

    30,00

    38,65

    30,00

    9,66

    30,00

     

    H1

    124,5

    1.735,17

    85,00

    131,05

    216,05

    84,25

    28,33

    37,45

    28,33

    9,36

    28,33

     

    G1

    124

    1.728,20

    80,00

    130,53

    210,53

    83,91

    26,67

    37,30

    26,67

    9,31

    26,67

     

    I

    110

    1.522,12

    30,00

    115,79

    145,79

    74,44

    10,00

    33,09

    10,00

    8,26

    10,00

     

    I

    116

    1.605,13

    30,00

    122,11

    152,11

    78,50

    10,00

    34,89

    10,00

    8,72

    10,00

     

    L

    110

    1.522,12

    50,00

    115,80

    165,80

    74,44

    16,67

    33,09

    16,67

    8,26

    16,67

     

    L

    116

    1.605,13

    50,00

    122,11

    172,11

    78,50

    16,67

    34,89

    16,67

    8,71

    16,67

     

    L

    119

    1.646,66

    50,00

    125,27

    175,27

    80,53

    16,67

    35,79

    16,67

    8,94

    16,67

     

  • Lavoro Dipendente

    Fondo trasporto pubblico: nuova procedura domande AIS

    Il messaggio INPS  n. 4159 del 9 dicembre 2024, annuncia il rilascio di una  funzionalità innovativa per la  presentazione delle domande per l’assegno di integrazione salariale  del Fondo di solidarietà destinato al personale delle aziende di trasporto pubblico. 

    Anche  per questo ammortizzatore  si rende disponibile la procedura  attraverso la piattaforma denominata “OMNIA IS”,  sul sito INPS  creata nell'ambito del Piano di digitalizzazione del  PNRR per semplificare l’accesso agli ammortizzatori sociali e migliorare l’assistenza a datori di lavoro, intermediari e operatori dell’INPS. 

    La nuova modalità di presentazione della domanda, in vigore dal 18 dicembre 2024  è progettata per essere più intuitiva e assistita, con l'obiettivo di ridurre al minimo errori e difficoltà nella compilazione.

    Piattaforma OMNIA IS per le domande di assegni di integrazione: istruzioni

    Nel messaggio INPS ricorda che tra i principali benefici vi è la possibilità di essere guidati durante la compilazione della domanda attraverso messaggi informativi e alert, che segnalano eventuali incongruenze nei dati inseriti e forniscono indicazioni chiare sui campi da compilare. 

    Il servizio consente inoltre di visualizzare un’anteprima di stampa della domanda prima dell’invio definitivo, permettendo ai datori di lavoro di verificare con precisione i dati inseriti. 

    Un’altra funzione importante riguarda l’automazione del processo di selezione dell’ammortizzatore sociale corretto: inserendo il codice fiscale o la matricola aziendale, la piattaforma identifica automaticamente la tipologia di assegno di integrazione salariale compatibile con l’inquadramento aziendale.

     In questo modo, se la prestazione è coerente con i dati dell’azienda, viene suggerita come opzione disponibile; in caso contrario, la piattaforma segnala che l’ammortizzatore richiesto non è compatibile.

    Il nuovo servizio è disponibile sia per le causali ordinarie che straordinarie, in conformità con la normativa vigente. 

    Si ricorda che:

    1.  le causali ordinarie si riferiscono a eventi temporanei e non strutturali che comportano la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, mentre l
    2. e causali straordinarie riguardano situazioni più complesse come crisi aziendali, riorganizzazioni o ristrutturazioni.

    Un’ulteriore sezione utile della piattaforma è “Le tue domande”, dove è possibile monitorare lo stato di lavorazione delle domande presentate. 

    La piattaforma include anche un manuale utente dettagliato disponibile nella sezione “Documenti”, che fornisce istruzioni specifiche per l’utilizzo del servizio e chiarisce eventuali dubbi operativi.

    Per accedere al servizio, è necessario entrare nel sito ufficiale dell’INPS (www.inps.it) e utilizzare la funzione di ricerca nella home page digitando “Accesso ai servizi per aziende e consulenti”. 

    Dopo l’autenticazione tramite una delle identità digitali richieste – SPID Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE 3.0 (Carta d’Identità Elettronica) – gli utenti potranno navigare nel menu delle applicazioni e selezionare la voce “CIG e Fondi di solidarietà”. 

    Da qui, sarà possibile accedere alla piattaforma “OMNIA Integrazioni Salariali”.

    Fondo solidarietà trasporto pubblico: le novità dal 2023

    Giova ricordare che con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, del 29 agosto 2023, lo statuto del Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno al reddito del personale delle aziende di trasporto pubblico alle novità  in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro  apportate dalla legge di bilancio 2022. 

    Dal  17 ottobre 2023  possono accedere alla prestazione di assegno di integrazione salariale erogata dal Fondo ,tutte le aziende di trasporto pubblico , sia pubbliche che private, a prescindere dal numero dei dipendenti, nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di trattamenti di integrazione salariale ordinaria e straordinaria.

    Di conseguenza dalla stessa data anche i datori di lavoro che occupano mediamente fino a cinque dipendenti  sono tenuti al versamento del contributo ordinario pari al 0,50% (di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore), calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti , in luogo del contributo di finanziamento del FIS.

  • Fondi sanitari e di solidarietà

    Assegni Fondo solidarietà ambiente 2024: domande su Omnia

    Con il  messaggio 4162 del 09.12. 2024  INPS  comunica le nuove modalità per la domanda di assegno di integrazione salariale del Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali.

    Prosegue  infatti il rilascio dei servizi legati alla nuova piattaforma unica delle integrazioni salariali, denominata “OMNIA IS”, sia  per i datori di lavoro e dei loro intermediari sia degli operatori dell’Istituto. 

    Vediamo nei paragrafi che seguono  i dettagli sulla nuova procedura e ricordiamo le principali novità dal 2023.

    Domande Fondo solidarietà servizi ambientali

    La nuova modalita consente ai datori di lavoro di superare la difficoltà di individuare il corretto ammortizzatore sociale da richiedere in base al proprio inquadramento aziendale, e rafforza  il supporto e  l'assistenza, sia nella fase di compilazione della domanda sia nelle successive fasi di istruttoria e pagamento della prestazione.

    La nuova procedura sarà disponibile  a decorrere dal 18 dicembre 2024,

    Inps precisa che è previsto il supporto automatizzato   con  messaggi informativi o alert (ad esempio, descrizione del campo da compilare, incongruenza del dato inserito, ecc.) finalizzati a evitare errori od omissioni. 

    Ad esempio la prestazione di assegno di integrazione salariale richiedibile è evidenziata come “suggerita”, se è coerente con l’inquadramento aziendale, e come “non compatibile” in caso contrario.

    Si ricorda che la domanda  può essere presentata sia per le causali ordinarie che per le causali straordinarie, in accordo con la normativa vigente.

    Dalla home page della piattaforma è possibile accedere alla sezione “Le tue domande”, per verificare lo stato di lavorazione delle istanze già presentate, visualizzarne i dettagli, nonché i documenti di riepilogo.  

    La domanda di assegno di integrazione salariale  può essere presentata accedendo al sito istituzionale www.inps.it e inserendo nella funzione “Ricerca” presente nella home page le parole “Accesso ai servizi per aziende e consulenti”.

    Dopo l’autenticazione tramite la propria identità digitale – SPID almeno di Livello 2, CNS o CIE 3.0 – viene proposto un menu di applicazioni  in cui va selezionata 

    la voce “CIG e Fondi di solidarietà” / “OMNIA Integrazioni Salariali”.

    Nella home page della procedura, alla voce “Documenti”, è presente il manuale utente, alla cui consultazione si rinvia per le istruzioni di dettaglio.

    Fondo solidarietà servizi ambientali

    Si ricorda che il Fondo di solidarietà per il sostegno al reddito del personale del settore servizi ambientali è stato adeguato alla  riforma degli ammortizzatori sociali prevista dalla legge 234 2021 con decreto del 20 ottobre 2023 e con il messaggio 3901 del 7 novembre INPS ha fornito le istruzioni operative   relative ai nuovi obblighi contributivi .

    L'ampliamento  delle tutele previsto  a partire dal 1. gennaio 2023 a tutte le aziende del settore non soggette a CIG, senza limiti  nel numero di   dipendenti.

    L'importo dell'assegno di integrazione salariale e' pari a quello  di cassa integrazione definito  dal decreto legislativo n. 148 del 2015.

    La durata massima  e' pari: 

    • per i datori di lavoro che occupano mediamente fino a cinque dipendenti nel semestre precedente: tredici settimane di assegno di integrazione per le causali sia ordinarie che straordinarie; 
    • per i datori di lavoro che occupano mediamente oltre cinque e fino a quindici dipendenti : ventisei settimane di assegno di integrazione salariale per causali sia ordinarie che straordinarie; 
    • per i datori di lavoro che occupano mediamente oltre quindici dipendenti :  I) ventisei settimane di assegno di integrazione per le causali ordinarie;  II) ventiquattro mesi per la causale straordinaria della riorganizzazione aziendale,   III) dodici mesi per la causale straordinaria della crisi aziendale;  IV) trentasei mesi per la causale straordinaria del contratto  di solidarieta'.

     I lavoratori beneficiari di assegni sono soggetti alle disposizioni  in tema di condizionalita' e formazione. 

    E' previsto  anche

    • il versamento mensile   di contributi previdenziali nel quadro dei processi connessi alla staffetta generazionale a favore di lavoratori che raggiungono i requisiti per il pensionamento  nei successivi tre anni, con contestuale assunzione di lavoratori di eta' non superiore a  trentacinque anni compiuti per un periodo non inferiore a tre anni». 
    • il  finanziamento di specifiche prestazioni in favore dei  lavoratori,  anche in esubero, per  programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale.

  • Riforma dello Sport

    Gestione separata sportivi: nuovo codice attività INPS

    Con il messaggio 4189 del 10 dicembre 2024 INPS comunica l'istituzione di  un nuovo codice attività del flusso Uniemens Gestione separata collegato ai tipi rapporto D1 – D2 – D3

    La novità si è resa necessaria a seguito  del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, e successive modificazioni, con il quale è stata data attuazione alla legge delega 8 agosto 2019, n. 8 cd "Riforma dello sport".

    ln particolare,  uno dei decreti attuativi della riforma (decreto legislativo 29 agosto 2023, n. 120) ha  previsto  l’obbligo in capo alla Federazione sportiva nazionale o alla Disciplina sportiva associata o all’Ente di promozione sportiva competente, pure paralimpici, direttamente dalle proprie affiliate se così previsto dai rispettivi organismi affilianti, o il CONI, il CIP e la società Sport e salute S.p.A., di comunicare ai Centri per l’impiego :

    • ogni singola prestazione svolta dai direttori di gara o dai soggetti comunque preposti a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive, operanti nel settore dilettantistico, o
    • o la  loro designazione  per un ciclo integrato di prestazioni non superiori a trenta, in un arco temporale non superiore a tre mesi,

    che vanno comunicate entro il trentesimo giorno successivo alla scadenza del trimestre solare.

    Codice attività Uniemens Gestione separata – arbitri

     

    Per  consentire l’individuazione puntuale dei compensi erogati ai soggetti  a 

    • direttori di gara arbitri e
    • soggetti  deputati alla verifica dellaregolarita delle competiioni sportive dilettantistiche 

    e a integrazione delle indicazioni fornite al paragrafo 10.1.1 della circolare n. 88/2023, si comunica che tra le attività collegate al “Tipo rapporto” D1 – D2 – D3 è stato definito il seguente <Codice attività>:  32 “Arbitri – UNIArbitri – art. 25, 6ter D.Lgs 36/21”.

    Tale codice deve essere inserito obbligatoriamente nel flusso Uniemens nell’elemento <Codice attività> per individuare i soggetti come sopra descritti.

  • Lavoro Dipendente

    Licenziamento disciplinare per assenza ingiustificata di un giorno

    Con l’Ordinanza n. 30613 del 28 novembre 2024, la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di un lavoratore licenziato per giusta causa a seguito di una condotta disciplinare grave. 

    La decisione della Suprema Corte chiarisce in particolare  la distinzione tra una semplice assenza ingiustificata  diun giorno e una condotta truffaldina, che rappresenta una violazione grave del rapporto fiduciario con il datore di lavoro.

    La pronuncia ribadisce che, in presenza di comportamenti dolosi e fraudolenti, il licenziamento disciplinare è legittimo e proporzionato, anche quando l’assenza dal lavoro è di breve durata.

    Licenziamento disciplinare per abuso di fiducia: descrizione del caso

    Il caso riguardava il licenziamento disciplinare di un direttore di un punto vendita a seguito di una condotta considerata grave e incompatibile con gli obblighi connessi al ruolo ricoperto. La società datrice di lavoro aveva contestato al dipendente i seguenti comportamenti avvenuti tra il 12 e il 13 febbraio 2018:

    1. Ritardo nel riprendere il lavoro dopo la pausa pranzo senza informare il responsabile.
    2. Allontanamento dalla sede di lavoro nella serata del 12 febbraio per prendere un volo verso un’altra città, senza presentarsi al lavoro il giorno successivo.
    3. Giustificazione dell’assenza con dichiarazioni false su  impedimenti personali che facevano credere all’azienda che fosse ancora in città e disponibile a rientrare in caso di necessità.

    Differenza tra Assenza Ingiustificata e Condotta Truffaldina

    La Corte d’Appello ha evidenziato che la condotta contestata non può essere considerata una semplice assenza ingiustificata, ma BENSì una condotta truffaldina che viola gravemente il rapporto di fiducia tra dipendente e datore di lavoro. La differenza tra i due concetti è fondamentale per valutare la proporzionalità della sanzione disciplinare:

    Assenza Ingiustificata:
    Si verifica quando il lavoratore non si presenta al lavoro senza fornire una giustificazione valida. Secondo il CCNL del Terziario, Distribuzione e Servizi, l’assenza ingiustificata per un solo giorno può comportare una sanzione conservativa (ad esempio, una sospensione), mentre il licenziamento può essere applicato solo per assenze ripetute o protratte oltre i limiti previsti.

    Condotta Truffaldina:
    È caratterizzata non solo dall’assenza, ma anche da un intento fraudolento e una violazione della fiducia che costituisce la base del rapporto di lavoro. In questo caso, il lavoratore ha pianificato l’allontanamento per motivi personali, ha fornito dichiarazioni fuorvianti all’azienda e ha cercato di celare la propria reale intenzione di non presentarsi al lavoro. Tale comportamento implica un abuso di fiducia e una grave violazione degli obblighi di responsabilità propri di un dirigente. La natura dolosa della condotta, associata alla posizione apicale ricoperta, giustifica il licenziamento per giusta causa ai sensi dell’art. 2119 c.c. e delle previsioni del contratto collettivo applicabile.

    Motivazioni della Decisione della Cassazione

    La Cassazione ha confermato la legittimità del licenziamento respingendo i motivi di ricorso del lavoratore. In particolare, ha sottolineato che:

    La condotta non era una mera assenza: Il comportamento contestato comprendeva un quid pluris rispetto all’assenza ingiustificata, ovvero una serie di dichiarazioni fuorvianti e un premeditato allontanamento per motivi personali nascosti all’azienda.

    • Violazione del rapporto fiduciario:  La natura fraudolenta della condotta ha minato irrimediabilmente la fiducia necessaria per mantenere il rapporto di lavoro, soprattutto considerando le responsabilità di un dirigente.

     La falsità delle dichiarazioni è stata provata attraverso una combinazione di prove documentali, risultanze investigative, e la valutazione complessiva della condotta del lavoratore, rivelatasi fraudolenta e lesiva del rapporto fiduciario con l’azienda anche per la  natura del ruolo ricoperto (direttore di un punto vendita) r che richiedeva particolare responsabilità e trasparenza.

    Il licenziamento è stato ritenuto proporzionato alla gravità della condotta, in linea con quanto previsto dal CCNL per le violazioni degli obblighi di fiducia e responsabilità.

    La sentenza ha ribadito il principio secondo cui una condotta truffaldina del lavoratore, con dichiarazioni oggettivamente false e volte a ingannare il datore di lavoro, giustifica il licenziamento per giusta causa, distinguendosi nettamente da una semplice assenza ingiustificata.

    La decisione evidenzia l’importanza della fiducia reciproca e del rispetto degli obblighi derivanti dal ruolo ricoperto, soprattutto per chi occupa posizioni di responsabilità all’interno dell’azienda.