• Privacy

    Mail dipendenti: proroga delle nuove regole

    Nuovo intervento del Garante per la protezione dei dati personali  in tema di tutela della posta elettronica dei dipendenti  mette in stand by le raccomandazioni estremamente restrittive  del documento di indirizzo del 21 dicembre 2023, pubblicato il 6 febbraio 2024,  denominato “Programmi e servizi informatici di gestione della posta elettronica nel contesto lavorativo e trattamento dei metadati” rivolto ai datori di lavoro pubblici e privati che prescriveva severi limiti nella conservazione dei dati  ( max 7 giorni di conservazione dei metadati che consentono di archiviare con ordine i documenti elettronici) 

    Scarica qui il testo del provvedimento del 6 febbraio .  

    Le raccomandazioni del Garante, che come noto sono vincolanti ,  hanno prodotto molta preoccupazione tra gli addetti ai lavori  per l'applicabilità , ancora tutta da definire.

     Sul tema era intervenuta  pochi giorni dopo il ministro del lavoro Calderone assicurando che il Governo e l'ispettorato del lavoro erano al lavoro per mettere a punto  le indicazioni operative . 

    Il nuovo provvedimento  annuncia una proroga di almeno 30 giorni  dell'entrata in vigore delle nuove regole e una consultazione pubblica per ridefinire in dettaglio i tempi e le modalità di applicazione.

     Vediamo con ordine nei paragrafi seguenti.

    Privacy: nuovi limiti di conservazione dei dati della posta elettronica dei dipendenti

    Le linee guida del  6 febbraio  2024 sono indirizzate ai  datori di lavoro pubblici e privati   per prevenire trattamenti di dati in contrasto con le norme sulla protezione della privacy ai fini di tutelare la libertà e la dignità dei lavoratori.

    Il provvedimento analizza in particolare  l'utilizzo di programmi forniti  in modalità cloud  che spesso trattano  in modo generalizzato e sistematico i dati  senza possibilità di  disabilitare o modificare le modalità di archiviazione, con possibile violazione delle norme vigenti e indica nuovi limiti temporali per la conservazione dei dati ( vedi i dettagli sotto)

    Il documento  è nato a seguito di accertamenti effettuati dall’Autorità dai quali è emerso che alcuni programmi e servizi informatici per la gestione della posta elettronica, commercializzati da fornitori anche in modalità cloud, sono configurati in modo da raccogliere e conservare – per impostazione predefinita, in modo preventivo e generalizzato – i metadati relativi all’utilizzo degli account di posta elettronica dei dipendenti ( si tratta ad esempio di  giorno, ora, mittente, destinatario, oggetto e dimensione dell’e-mail). 

    In alcuni casi è emerso anche che i sistemi non consentono ai datori di lavoro di disabilitare la raccolta sistematica dei dati e ridurre il periodo di conservazione.

    Nel provvedimento  il Garante  chiede quindi ai datori di lavoro di verificare che i programmi e i servizi informatici di gestione della posta elettronica in uso ai dipendenti (specialmente in caso di prodotti di mercato forniti in cloud o as-a-service) consentano di modificare le impostazioni di base, impedendo la raccolta dei metadati o limitando il loro periodo di conservazione 

    ATTENZIONE Il periodo considerato congruo  sotto il profilo prettamente tecnico, per assicurare il regolare funzionamento della posta elettronica  del  lavoratore è fissato a

    • un massimo di 7 giorni, 
    • estensibili, in presenza di comprovate esigenze, di ulteriori 48 ore.

    Mail dipendenti: la tutela prevista per evitare violazioni della privacy

    Per i casi in cui i  datori di lavoro  debbano per esigenze organizzative e produttive o di tutela del patrimonio  informativo del titolare ( ad esempio, per specifiche esigenze di sicurezza dei sistemi) t rattare i metadati per un periodo di tempo più esteso, si richiede di espletare le procedure di garanzia previste dallo Statuto dei lavoratori  (Legge 300 1970) ovvero 

    1. pervenire ad un accordo con le rappresentanze sindacali  o 
    2. ottenere l'autorizzazione dell’ispettorato del lavoro.

    Infatti una estensione del periodo di conservazione oltre l'arco temporale sopracitato  può infatti comportare un indiretto controllo a distanza dell’attività del lavoratore, che è vietato appunto dallo Statuto dei lavoratori .

    Privacy posta elettronica dipendenti: la posizione del Ministero

    Il ministro del lavoro Marina Calderone  a margine del Welfare & Hr summit,  convegno sulla situazione del mercato del lavoro  promosso dal Sole 24 Ore,  è stata interpellata anche  questo nuovo provvedimento che rischia di mettere  difficoltà praticamente tutte le aziende con dipendenti.

    Calderone ha rassicurato affermando che il ministero è al lavoro  in stretta collaborazione con  l'ispettorato nazionale del lavoro , che è responsabile dei controlli sul  territorio,  per "individuare una corsia semplificata " per dare alle  aziende "la possibilità di adempiere agli obblighi senza troppe complicazioni». 

    Si attendono quindi provvedimenti  ministeriali  che chiariscano come le aziende debbano adeguarsi.

    Mail dipendenti: la proroga e la consultazione pubblica

    Nel nuovo documento il  Garante,  in considerazione delle osservazioni critiche   giunte  sul temaannuncia , come detto,  l'avvio di  una consultazione pubblica della durata di 30 giorni a partire dalla  data di pubblicazione dell’avviso, quindi dal 27 febbraio  al 28 marzo 2024 per acquisire proposte in merito alla congruità del termine  proposto del documento del 21 dicembre e, più in generale  alle forme e modalità di utilizzo  per un prolungamento dei tempi .

    L’efficacia del documento di indirizzo  (che ordinariamente è immediata  viene quindi  differita al termine della predetta consultazione pubblica all’esito della quale il

    Garante si riserva di adottare ulteriori determinazioni .

    In caso di mancata adozione di nuovi provvedimenti l'entrata in vigore delle nuove regole  viene fissata  dopo ulteriori 60 giorni dal termine della consultazione

    Mail dipendenti : come inviare osservazioni sul provvedimento del Garante

    I soggetti interessati a far pervenire le osservazioni, i commenti, le informazioni, le proposte e tutti gli elementi ritenuti utili, entro 30 giorni dalla pubblicazione  dell’avviso pubblico di avvio della medesima consultazione sulla Gazzetta Ufficiale, all’indirizzo del  Garante di Piazza Venezia n. 11, 00187 – Roma, ovvero all’indirizzo di posta elettronica  [email protected] oppure [email protected].

  • Certificazione Unica

    CU 2024: l’indicazione dei fringe benefit


    Si avvicina  a grandi passi la scadenza per l'invio del modello ordinario  e la consegna ai lavoratori della   modello sintetico della certificazione Unica 2024 redditi 2023 , fissata ordinariamente al 16 di marzo  e che cadendo di sabato quest'anno slitta al  18 marzo. QUI MODELLO E ISTRUZIONI

    Va ricordato che l’invio  delle  CU  contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata, può avvenire anche  entro  la scadenza del 770  ( dichiarazione dei sostituti d’imposta), 31 ottobre 2024. Va anche ricordato che in caso di errori, prima della scadenza è possibile  

    annullare una Cu già presentata, e predisporre una nuova certificazione, compilando solo  la parte relativa ai dati anagrafici del contribuente e barrando la casella «Annullamento»

    Possibile anche sostituire una certificazione già presentata,  compilare interamente una nuova Cu 2024 comprensiva delle modifiche, barrando nel frontespizio la casella «Sostituzione».

    Nel nuovo modello  pubblicato dall'Agenzia ci sono molte novità  intervenute con la legge di bilancio 2023 in tema  di agevolazioni fiscali  per il lavoro dipendente 

     Ci concentriamo in questo articolo in particolare sulla indicazione dei fringe benefits  anche  come premi produttività e  trattamento integrativo  nel settore  turismo.

    Fringe benefits nella CU 2024

    Gli importi delle erogazioni in natura  hanno due diverse soglie di esenzione fiscale  :

    • 258,23 euro  per i dipendenti senza figli a carico o
    •  3.000 euro per lavoratori con figli a carico)

    e  vanno indicati  nella sezione ALTRI DATI ai  punti 474 e 475:


    ATTENZIONE Nell’ipotesi in cui il valore dei beni (o dei voucher) superi il valore- limite, l’intero ammontare deve essere assoggettato a tassazione ordinaria.

    Le somme relative al bonus carburante  previsto dal  decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5  nel limite di euro 200 vanno indicate nel punto 476.

    Nelle istruzioni si precisa che  sia per i fringe benefit che per il bonus carburante nel caso in cui venga effettuata l'erogazione, in sostituzione del premio di risultato l’intero importo di detta erogazione deve essere riportato.

    Va ricordato inoltre che il sostituto d’imposta, qualora effettui erogazioni in natura o di buoni carburante, erogati anche in sostituzione del premio di risultato, deve verificare l’eventuale superamento dei limiti previsti dalla norma, tenendo conto dell’esistenza di ulteriori erogazioni effettuate nell’ambito di altri rapporti di lavoro.

     Va posta attenzione  in particolare  per i lavoratori che rientrano nella soglia di 3000 euro alla compilazione nella sezione dati  familiari a carico  con i dati del figlio a carico che dà diritto all'aumento del limite, anche nel caso  non siano presenti le  detrazioni per lo stesso familiare. 

    A questo proposito si segnala invece che nella sezione detrazioni e crediti   non è piu presente il punto  per le agevolazioni per famiglie numerose,  cessata dal 1 febbraio 2022.

    CU 2024 Premi di risultato

    L''agevolazione fiscale sui premi di risultato è applicabile ai dipendenti del settore privato, con reddito nell’anno precedente, di importo non superiore, a 80mila euro.

    Si compilano :

    • i Punti 573 e 593 con il valore  del premio di risultato corrisposto sotto forma di benefit.
    • i Punti 581 e 601 con l'importo del fringe benefit erogato ai lavoratori con figli fiscalmente a carico che non concorre alla formazione del reddito se di importo uguale o inferiore a 3mila euro.

    Trattamento integrativo speciale turismo e terme

    Nella sezione "altri dati"  è presente anche  il nuovo punto 479 riguardante il trattamento integrativo speciale per lavoratori nel turismo, pari al 15% della retribuzione relativa a lavoro notturno o straordinario festivo  effettuato tra giugno e settembre 2023, come previsto dall’articolo 39-bis, del Dl 48/2023. 

    Si ricorda che va  riconosciuto  a dipendenti nel settore privato del comparto turistico, ricettivo e termale –  con reddito nel periodo d’imposta 2022  non superiore a 40mila euro.

  • Uniemens / LUL adempimenti

    Naspi e Discoll 2024 come fare domanda

    Grazie al processo di implementazione dei servizi digitali,  dopo circa un anno dall'inizio della sperimentazione,  le nuove modalità di richiesta delle indennità di disoccupazione NASPI e DISCOLL  con procedura guidata sono ora le modalità esclusive per tutti gli utenti.

    Con il messaggio 3388  del 28 settembre 2023 l'istituto  aveva  comunicato che la procedura offre automaticamente all'utente  la scelta per l'indennità di disoccupazione spettante sulla base dell'ultimo rapporto di lavoro registrato :

    1. DIS COLL in caso di collaborazione coordinata e continuativa/dottorato/assegno di ricerca  oppure  
    2. NASPI in caso di lavoro subordinato.

    Il nuovo messaggio 804 del 23 febbraio 2024  che annuncia il termine della fase sperimentale,    specifica i dettagli delle modalità di domanda per tutte le categorie di utenti (cittadini,   sia online che tramite Contact center telefonico,   e patronati)

    Domanda NASPI  e DIS Coll online 2024: come si accede

    MODALITA' PER I CITTADINI  

    Il servizio di presentazione delle domande è accessibile direttamente dal sito internet www.inps.it, autenticandosi con la propria identità digitale – SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE 3.0 (Carta di Identità Elettronica) – attraverso uno dei seguenti percorsi:

    •  “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Per disoccupati” > “NASpI: indennità mensile di disoccupazione” > “Utilizza il servizio” > “NASpI-Domanda” > “Utilizza il servizio”;

    •  “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Per disoccupati” > “DIS-COLL: indennità mensile di disoccupazione” > “Utilizza il servizio” > “DIS-COLL-Domanda” > “Utilizza il servizio”.

    MODALITA PER I PATRONATI 

    Il servizio è accessibile direttamente dal sito internet www.inps.it attraverso il Portale Patronati, autenticandosi con la propria identità digitale: SPID almeno di Livello 2, CNS o CIE 3.0. Una volta all’interno del Portale si potrà utilizzare uno dei seguenti percorsi:

    •  NASPI: “Servizi” > “Supporto al reddito” > “Disoccupazione” > “Lavoratori subordinati” > “NASPI”;

    •  DIS-COLL: “Servizi” > “Supporto al reddito” > “Disoccupazione” > “Lavoratori a Progetto” > “DIS-COLL”.

    Il nuovo servizio consente di:

    – compilare il modulo di domanda  Nramite  esempi e precompilazione delle informazioni già in possesso dell’Istituto;

    – avere una visione aggregata dei dati;

    – effettuare dei controlli automatici sulla base dei dati disponibili all’Istituto di seguito elencati:

    • iscrizione ad Albi professionali e/o Ordini e Casse professionali;
    • iscrizione alla Gestione Artigiani e Commercianti;
    • titolarità di partita IVA;
    • iscrizione alla Gestione separata;
    • titolarità di trattamento previdenziale incompatibile con la NASpI;
    • titolarità di assegno ordinario di invalidità;

    – visualizzare i potenziali punti di attenzione emersi nel corso della compilazione che possono incidere sul riconoscimento dell’indennità (ad esempio, la rilevazione di causali di cessazione non ammesse, l’iscrizione ad altre gestioni con annessa indicazione dei redditi presunti, ecc.).

    Domanda Naspi  e  iscrizione alla Gestione separata

    Con il messaggio 2570 2023  INPS  ha specificato che in caso di iscrizione alla Gestione separata INPS, gli iscritti che abbiano cessato i rapporti di lavoro o l’attività, sono tenuti  comunque a compilare la sezione “Dichiarazione attività lavorativa”, indicando, nell’apposito campo “Reddito previsto per il 2023”, il reddito annuo presunto, in tale caso, pari a zero.

  • Riforma dello Sport

    Riforma dello sport : pubblicato il mansionario

    E' stato pubblicato il 21 febbraio sul sito del dipartimento per lo sport della presidenza del Consiglio dei Ministri il primo elenco approvato  delle mansioni, fornite dalle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate  considerate necessarie per lo svolgimento di una disciplina sportiva  come previsto dalla riforma dello sport D.LGS 36 2021.  

    Il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e in particolare l’art. 25, comma 1, così come  modificato dal decreto legislativo 29 agosto 2023, n.120,  ha stabilito infatti che  si considerano lavoratori sportivi :

    1.  l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che esercita l’attività sportiva verso un corrispettivo a favore di un soggetto dell'ordinamento sportivo iscritto nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, nonché a favore delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite, anche paralimpici, del CONI, del CIP e di Sport e salute S.p.a. o di altro soggetto tesserato.
    2. e  ogni altro tesserato  che svolge verso un corrispettivo a favore dei soggetti  sopracitati, le  mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva, tra quelle  necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere  amministrativo-gestionale. 

    Non sono  invece lavoratori sportivi coloro che forniscono prestazioni  nell'ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori  dell'ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi  tenuti dai rispettivi ordini professionali;

    Mansionario sportivo

    Le figure professionali  deputate alle mansioni richieste  sono elencate,  nell'allegato A  al decreto, suddivise per ciascun ente di riferimento  e con  gli articoli dei regolamenti  che descrivono le specifiche attività,  in ciascuna  delle  discipline sportive riconosciute.

    Si va dagli addetti ai percorsi di gara delle Manifestazioni  motociclistiche agli ispettori tecnici, agli addetti al peso e ai tecnici di palestra della boxe , agli osservatori  agli skiman e agli speaker, all'interprete delle lingua dei segni sportivi.

  • Rubrica del lavoro

    Spesa online: il CCNL per gli shopper

    E'stato firmato  il 19 febbrario dall'associazione di imprese  Assogrocery e le organizzazioni sindacali  NIdiL CGIL FeLSA CISL e UILTemp  un accordo che  fornisce iun quadro di tutele  sia ecnomiche che contrattuali per i collaboratori  che  grazie all'ausilio di piattaforme digitali  delle aziende committenti preparano e consegnano la spesa a domicilio dei clienti

    Questo tipo di accordo, il primo in ambito nazionale  è previsto dal Jobs act (articolo 2, comma 2, Dlgs 81/2015)  per le collaborazioni etero-organizzate,  e consente di  escludere  in caso di contenzioso l' applicazione della normativa  sul lavoro dipendente.  

    Le organizzazioni sindacali spiegano che “L’intesa sottoscritta, in via sperimentale, mira a regolamentare l’attività di collaboratori e collaboratrici, cosiddetti shopper, nelle imprese che offrono un servizio di spesa online attraverso l’ausilio di piattaforme digitali (e-grocery)  L’accordo, quindi, rappresenta una grande novità nel settore.

    CCNL collaboratori shopper online: cosa prevede

    L’intesa si rivolge a chi lavora nel settore con contratti di collaborazione coordinata e prevede che i lavoratori mantengano una certa autonomia potendo  decidere se e quando lavorare e revocare anche la disponibilità data .

    Dal punto di vista economico è previsto il riconoscimento di:

    •  compensi che andranno dai 12,50 euro nel 2024 ai 13,50 euro nel 2026 per ogni incarico (della durata convenzionale di un’ora); 
    • un’indennità di disponibilità di 1,30 euro l’ora che consentirà di vedere finalmente riconosciuto economicamente il tempo di attesa mantenendo la libertà di accettare gli incarichi; 
    • incarichi minimi garantiti  per il  75% del tempo di disponibilità; 
    • maggiorazioni  retributive per la domenica e i festivi;

    Dal punto di vista dei diritti sindacali: assemblea, rappresentanza sindacale, bacheca elettronica; trasparenza e non discriminazione di eventuali sistemi di valutazione con la previsione di incontri specifici per condividere il funzionamento dell’algoritmo;

    Contrattualmente inoltre  sono  presenti :

    1. tutela della malattia  con possibilità di  sospensione della posizione (account)  e ’indennità giornaliera per eventi specifici (ricovero ospedaliero, patologie oncologiche o ingravescenti con prognosi superiore a 15 giorni), pari alla media dei compensi giornalieri percepiti nei sei mesi precedenti, fino a un massimo di mille euro;   oltre che tutela economica per i primi due giorni di malattia 
    2. Tutela della maternità:  indennizzo economico  perchi ha svolto piu di 500 incarichi , di 1.500 euro, e sospensione dell’account 
    3.  copertura INAIL  con formazione  ad hoc,  tutela degli infortuni e possibilità di eleggere rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

    Nei prossimi giorni si svolgeranno le assemblee con le lavoratrici e i lavoratori che dovranno esprimersi, entro l’8 marzo, sull’ipotesi di accordo 

  • Rubrica del lavoro

    Professione osteopata: definito il corso di laurea

    Si avvicina  l'attuazione completa della disciplina per  professione sanitaria di osteopata.  E' stato pubblicato  in Gazzetta ufficiale il 16 febbraio scorso il decreto di definizione dell'ordinamento didattico del corso di laurea per la  formazione universitaria in osteopatia.

     In particolare vengono aggiornati gli obiettivi formativi qualificanti della classe delle lauree in professioni sanitarie della prevenzione (L/SNT/4), come richiesto dalla legge delega dell' 11 gennaio 2018, n. 3 Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonche' disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute.

    La pubblicazione  del Decreto interministeriale 1563 firmato il 1.2 .2024  arriva, finalmente, con buon margine rispetto all'ennesima   proroga prevista nedecreto Milleproroghe  n. 198  2022  che dava tempo fino  al 30 giugno 2024.

     La definizione  della professione nel decreto  chiarisce che:  Nell’ambito della professione sanitaria dell’osteopata, il laureato è quel professionista sanitario che svolge interventi di prevenzione e mantenimento della salute attraverso il trattamento osteopatico di disfunzioni somatiche non riconducibili a patologie nell’ambito dell’apparato muscolo scheletrico». 

    Si specifica inoltre che chi conseguirà il titolo pianifica i trattamenti " selezionando approcci e tecniche esclusivamente manuali, non invasive, ed esterne, adeguate al paziente», eseguendole «in sicurezza e nel rispetto della dignità e della sensibilità del paziente», valutandone «gli esiti».

    La parola passa ora direttamente agli atenei che possono avviare i corsi di laurea   seguendo i piani formativi specificati nel decreto  contestualmente necessario anche un ultimo decreto  in tema di equipollenze  con  la formazione attualmente erogata  ai fini dell’iscrizione all’Albo degli osteopati.

    Sciomachen, presidente del Registro degli osteopati d’Italia, l’associazione di riferimento,  ricorda comunque che attualmente formazione dei circa 12mila osteopati italiani è stata fornita da scuole private  in ossequio agli standard internazionali (Oms, norma Cen). Potrebbero essere necessari anche eventualmente percorsi integrativi.

    Da segnalare anche la mancata definizione, ad oggi,  del percorso formativo  e il profilo riguardante i chiropratici 

    Osteopata: profilo e attività professionale

    Si ricorda che era stato  pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 233 del 29 settembre 2021 il decreto di recepimento  dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente l'istituzione della professione sanitaria dell'osteopata, che ha definito 

    • le caratteristiche generali della  figura e del profilo dell’osteopata, gli ambiti di attività e competenza e il contesto operativo. In particolare, si definisce il campo di intervento del professionista abilitato,
    •  le attività di valutazione e  le modalità operative del trattamento osteopatico
    •  le strutture ove si svolge l’attività professionale. 

    L'accordo prevede  appunto per l'accesso alla professione un diploma di laurea triennale.

    Per l'attuazione effettiva della legge si ricorda che manca anche l’accordo della Conferenza Stato-regioni su

    • criteri di valutazione dell’esperienza professionale  e 
    • dei titoli pregressi  ai fini dell'equipollenza rispetto alla nuova laurea in osteopatia in corso di definizione.

     Si deve attendere ancora dunque,  dopo molti anni di attività sempre piu diffusa e di successi terapeutici ,  che  l'osteopatia entri   a  pieno titolo nella medicina ufficiale , con standard formativi prestabiliti a livello professionale e l'inserimento della professione nell'elenco ministeriale. 

    La novità ha anche risvolti fiscali in quanto  solo tale riconoscimento consente  l detrazione delle spese per prestazioni di osteopatia dalla dichiarazione dei redditi . 

    Infatti solo le spese per prestazioni  effettuate da professionisti sanitari che rientrano nell'elenco del ministero della Salute  sono detraibili  (VEDI qui) , a meno che non operino in strutture con determinate caratteristiche (era uno dei chiarimenti forniti dalla Circolare n. 11/E del 21 maggio 2014 dell'Agenzia delle Entrate).

    Allegati:
  • Lavoro Dipendente

    Contratti a termine: approvata la deroga fino al 31 dicembre 2024

    Il decreto-legge Lavoro 48 2023 ha modificato la normativa sui contratti a tempo determinato  ampliando  le causali da apporre per una durata fino a 24 mesi, che si conferma limite massimo, comprensivo di proroghe e rinnovi.  Era stato anche  rivisto il metodo di calcolo dei lavoratori in somministrazione concesso in rapporto al totale dei dipendenti  .

    Il 9 ottobre 2023 il Ministero del lavoro ha pubblicato sul proprio sito una circolare di chiarimenti  n. 9 2023 che ripercorre le novità e fornisce alcune utili indicazioni  (vedi tutti i dettagli  nei paragrafi successivi). 

    Nel corso della conversione in legge del Decreto Milleproroghe 215/2023 è stato presentato un emendamento dalle forze di maggioranza  che prevede dal proroga dal 30 aprile al 31 dicembre 2024 della scadenza per la stipula degli accordi individuali tra le parti per i rinnovi e le proroghe oltre i 12 mesi 

    L’onorevole Nisini,  prima firmataria,  ha spiegato  che si intende in questo modo andare incontro alle richieste dei datori di lavoro che  visto il mancato rinnovo   di numerosi contratti collettivi  ai quali il decreto lavoro aveva affidato l'onere di dettagliare ulteriori causali  specifiche per ciascun settore produttivo,  rischierebbero a breve di vedere interrotti molti rapporti di lavoro a tempo determinato.

    Il testo della legge di conversione del è stato approvato ieri in via definitiva dal Senato per cui la novità  sulla proroga è definitiva. Si attende ora  la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto convertito

    Contratto  a termine:  causali  e durata  dal 5.5.2023 

    A partire dal 5 maggio 2023, data di entrata in vigore del decreto  le clausole che consentono una durata superiore ai 12 mesi e/o eventuali  proroghe sono in particolare:   

    • casi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e o  rappresentanza sindacale unitaria o, in mancanza di specificazioni,  contrattuali, oppure
    • SOLO per i contratti stipulati entro il 30 aprile 2024  l'indicazione di una  causale connessa a esigenze di natura tecnica, organizzativa e produttiva concordata tra le parti dell'accordo individuale ovvero datore di lavoro e dipendente.

    Il ministero spiega che in questo modo si consente "alle Parti sociali di adeguare alla nuova disciplina i contratti collettivi sopra richiamati, le cui previsioni costituiscono fonte privilegiata in questa materia."

     Importante  inoltre il chiarimento che "Tale data è da intendersi come riferita alla stipula del contratto di lavoro, la cui durata, pertanto, potrà anche andare oltre il 30 aprile 2024."

     il Ministero analizza  inoltre il fatto che quest'ultima specifica deroga di un anno , oltre alle causali aziendali  individuali , introduce l'azzeramento del computo  dei mesi di contratto già svolto.

    Quindi  per i contratti stipulati a partire dal 5 maggio  2023 non si conteggiano i periodi di lavoro (sia contratti che rinnovi)  già intercorsi  in precedenza tra il  datore di lavoro e lo stesso dipendente. 

    Resta fermo pero il limite massimo di 24 mesi complessivi

    Riguardo invece alle causali indicate dai CCNL  per i rapporti oltre i 12 mesi  la circolare  ricorda che la norma conferma le regole previgenti    che affidano il compito alla contrattazione , a tutti i livelli,  siglata dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative il compito di individuare tali casi.

    Viene anche chiarito un punto dolente della riforma del decreto Lavoro  sul  fatto che gli accordi individuali previsti per i periodo di 1 anno, fino al 30 aprile 2024 possano entrare in conflitto con le regole generali.

    Vengono quindi  fornite le seguenti indicazioni:

    1. nell’ipotesi in cui nei contratti collettivi sia tuttora presente un mero rinvio alle fattispecie legali di cui al decreto-legge "Dignità" 12 luglio 2018,n. 87, le stesse potranno ritenersi implicitamente superate dalla nuova disciplina  per cui si possibilità di ricorso ai contratti collettivi applicati in azienda o,  esclusivamente fino al 30 aprile 2024, all’esercizio dell’autonomia delle parti 
    2. invece, nel caso in cui nei contratti collettivi sopra citati siano presenti causali introdotte in  attuazione del regime di cui al previgente articolo 19, comma 1, lettera b-bis) introdotto dal  decreto-legge n. 73 del 2021 -, data la sostanziale identità di tale previsione con le specifiche esigenze  previste dai contratti collettivi  cui fa riferimento il nuovo articolo 19, comma 1, lett. a),  le  suddette condizioni potranno continuare a essere utilizzate per il periodo di vigenza del contratto collettivo.
    3. Ugualmente , restano utilizzabili le causali introdotte da qualsiasi livello della contrattazione collettiva  (come definita dal più volte richiamato articolo 51 del d.lgs. n. 81 del 2015) che individuino concrete condizioni  per il ricorso al contratto a termine, purché non si limitino ad un mero rinvio alle fattispecie legali di cui alla  previgente disciplina, ormai superata.

    Quanto alle esigenze sostitutive, il ministero evidenzia  che resta fermo l’onere per il datore di lavoro di precisare nel contratto le ragioni concrete alla base della  sostituzione.

    Contratti a tempo determinato e contratti di somministrazione novità 2023

    Come ultimo punto vengono riepilogate  le novità in materia di somministrazione previste dall’art. 24 comma 1-quater del DL 48/2023

    In primo luogo, nel limite del 20 per cento  del lavoro a termine non rilevano i lavoratori somministrati assunti dall’agenzia di somministrazione con

    contratto di apprendistato.

    Si escludono espressamente i  limiti quantitativi per la somministrazione a tempo indeterminato di alcune categorie di lavoratori, tassativamente individuate, tra cui:

    • i soggetti disoccupati che fruiscono da almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali 
    • i lavoratori svantaggiati ovvero 

    a)  privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;

    b) di  un’età compresa tra i 15 e i 24 anni;

    c)privi di diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) o abbiano completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non abbiano ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;

    d) oltre  i 50 anni di età;

    e)  adulti che vivono soli con una o più persone a carico;

    f) occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera  almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici se il lavoratore i  appartiene al genere sottorappresentato;

    g) appartenenti  a una minoranza etnica di uno Stato membro UE e con necessità di migliorare la  propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile.

    •  e i lavoratori molto svantaggiati    che sono i soggetti privi da almeno ventiquattro mesi di un impiego regolarmente retribuito e quelli che, privi da almeno dodici mesi di un impiego regolarmente retribuito, appartengono a una delle categorie indicate dalle lettere da b) a g).