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Formazione digitale: due bandi PNRR al via
Contano su 13 milioni di euro i primi bandi collegati al Fondo per la repubblica digitale istituito presso il Ministero per l'innovazione tecnologica per la promozione di iniziative per il miglioramento delle competenze digitali dei cittadini
. In particolare i fondi saranno destinati a finanziare progetti formativi presentati da enti publici e enti del terzo settore, anche in partnership . I primi due bandi gia attivi sono "Futura" per le donne e "Onlife per i giovani " e sono stati presentati ieri dal Ministro Colao al Ministero.
Vediamo di seguito tutti i dettagli
Fondo per la Repubblica Digitale di cosa si tratta
L'iniziativa prevede la collaborazione tra pubblico e il privato sociale: ovvero tra tra il Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale e il Ministro dell’economia da una parte e dall’Acri, l’associazione delle Fondazioni di origine bancaria dall’altra. e si inserisce tra gli obiettivi di digitalizzazione previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e dal Fondo Nazionale Complementare. Tutte le informazioni sono raccolte in uno specifico portale
Come ha spiegato il Ministro Colao " Oggi l’Italia sconta un gap di formazione che rischia di aumentare le disuguaglianze territoriali e di genere, e rallentare la crescita economica del nostro Paese. Grazie al Fondo mettiamo a disposizione gli strumenti e le risorse economiche per colmare questo divario, contrastare la disoccupazione e permettere a tanti cittadini di usufruire delle preziose opportunità offerte dal digitale”. Va ricordato infatti che ad oggi ben 26milioni di cittadini sono ancora privi di competenze digitali di base, ben il 54% della popolazione tra i 16 e i 74 anni di età.
In via sperimentale il Fondo Repubblica Digitale mette a disposizione un totale di 350 milioni di euro fino al 2026.
Tale cifra sarà alimentata da versamenti effettuati dalle Fondazioni di origine bancaria, che godranno di un credito di imposta per i loro contributi.
Il Fondo pone un forte accento sulla valutazione d’impatto dei progetti finanziati e mira ad individuare le iniziative di formazione più efficaci ed efficienti per l’accrescimento delle competenze digitali e l’effettiva occupazione dei beneficiari nel mondo del lavoro.
ll portale Ready per la presentazione dei progetti formativi
Re@dy è la piattaforma per gli enti che intendono presentare dei progetti nell’ambito del Fondo per la Repubblica Digitale
Per accedere al portale è necessario creare un account iscrivendosi e compilando la scheda anagrafica della propria organizzazione.
La procedura prevede l’iscrizione sia del soggetto responsabile del progetto proposto sia dei singoli partner. I progetti, corredati di tutta la documentazione richiesta, devono essere compilati e inviati esclusivamente online attraverso il portale Re@dy, entro la scadenza indicata nei singoli bandi.
Per assistenza o ulteriori informazioni sull’utilizzo del portale Re@dy e sulla presentazione online dei progetti, è possibile scrivere a [email protected] o contattare telefonicamente gli uffici dell’area Attività Istituzionali negli orari indicati nella sezione Contatti del sito.
I primi bandi e le scadenze per i progetti
- Futura è il bando per il finanziamento di progetti di formazione digitale per le donne (con un'età compresa tra i 18-50 anni) per facilitare l' inserimento nel mondo del lavoro. Il bando mette a disposizione 5 milioni di euro e i soggetti pubblici, privati senza scopo di lucro ed enti del terzo settore, in forma singola o in partnership, possono presentare le proprie candidature fino al 16 dicembre attraverso il portale Re@dy. Qui il bando e le faq in materia.
- Onlife è il bando rivolto invece a progetti di formazione digitalie dei NEET (15-34 anni) con 8 milioni di euro a disposizione. Anche per il bando “Onlife”, la presentazione dei progetti potrà avvenire fino al 16 dicembre attraverso la piattaforma Re@dy.
Per entrambi i bandi la durata massima dei progetti è di 15 mesi mentre ciascun percorso formativo non può superare i 9 mesi. Gli enti for profit possono essere coinvolti solo come partner sostenitori (senza quota di budget) o come fornitori per l’apporto di know how e competenze in ambito digitale.
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Sicurezza lavoro: al via il Repertorio degli organismi paritetici
E' stato pubblicato nella sezione Pubblicità legale del sito del ministero del lavoro il decreto istitutivo del Repertorio nazionale degli organismi paritetici, previsto dal recente decreto legge 146 2021 (Collegato fisco-lavoro) per il miglioramento delle misure in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro .
Si tratta del decreto 171 del 11 ottobre 2022.
Il decreto definisce le caratteristiche per l'iscrizione da parte degli enti paritetici costituiti tra associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale per il settore di appartenenza, aderenti al sistema paritetico che ha come obiettivo primario la prevenzione degli infortuni sul luogo di lavoro.
Si ricorda che tali organismi come previsto dall'art 51 del Testo Unico sulla sicurezza (d.lgs 81 2008) sono incaricati di controllo sulla formazione nei luoghi di lavoro e di individuare priorità nell'ambito della vigilanza e criteri di premialità per la determinazione degli oneri assicurativi INAIL.
Gli organismi paritetici svolgono o promuovono attività di formazione, anche attraverso l'impiego dei fondi interprofessionali e, su richiesta delle imprese, rilasciano una attestazione dello svolgimento delle attività e dei servizi di supporto al sistema delle imprese, tra cui l'asseverazione della adozione e della efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza ( come il modello organizzativo 231 2001)
Requisiti e modalità iscrizione al Repertorio organismi paritetici
Il decreto definisce quindi i requisiti richiesti agli organismi paritetici per essere inseriti nel repertorio Nazionale e le modalità di iscrizione al Repertorio :
presenta si almeno una organizzazione datoriale e una organizzazione dindacale firmatarie di contratti nazionali
rappresentatività valutata con la presenza in almeno metà delle province nazionali e iscrizioni
fornire supporto agli RSL RLST e assistenza ai datori di lavoro per la tutela della sicurezza. Tali attività devono risultare dalla stipula di uno specifico accordo
La domanda andrà inviata via PEC certificata al ministero del lavoro dgsalutesicurezza.pec.lavoro.gov.it allegando :
- atto costitutivo
- statuto
- regolamento
- elenco delle sedi
- dichiarazione ostitutiva sul possesso dei requisiti
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Giornalisti: bonus 200 euro con SPID dal 19.11
Sul sito INPGI un comunicato ricorda che tra pochi giorni , a partire dal prossimo 17 ottobre . il servizio telematico di accesso all’area web riservata messa a disposizione degli iscritti all’INPGI sarà disponibile utilizzando anche le credenziali rilasciate dal Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID).
Si ricorda che all’interno della predetta area web – che viene continuamente implementato per ampliare sempre di più la gamma di servizi accessibili in modalità telematica – si trovano i principali servizi di consultazione della propria posizione previdenziale (estratto conto contributivo, certificazioni fiscali, cedolini di liquidazione di prestazioni, ecc) nonché le funzioni per attivare le domande per l’accesso ad alcune prestazioni.
- Dal 17 ottobre e fino al 18 novembre 2022 si potrà continuare ad accedere anche utilizzando le attuali credenziali rilasciate dall’Istituto.
- Dal giorno successivo, 19 novembre 2022, il sistema invece consentirà l’’autenticazione solo mediante l’utilizzo delle credenziali SPID.
Per informazioni sulle modalità di acquisizione delle credenziali SPID è possibile consultare questa sezione (https://www.spid.gov.it/cos-e-spid/come-attivare-spid/)
Vale la pena sottolineare che in questa piattaforma è presente il modulo telematico per inviare la domanda per ottenere il bonus di 200 euro all’interno della propria area riservata (https://areaiscritti.inpgi.it) seguendo le istruzioni riportate nella pagina web. .
Il servizio è partito il 26 settembre e resta aperto fino alla scadenza fissata alle ore 20 del 30 novembre 2022.
L'istituto consiglia quindi di verificare la corrente validità dei codici di accesso alla propria area riservata e, qualora siano scaduti ovvero se ne sia sprovvisti, è necessario attivare il prima possibile la procedura (reperibile qui – link http://www.inpgi.it/?q=node/900 ) per il recupero.
ATTENZIONE: Nel caso in cui il soggetto interessato sia iscritto contemporaneamente all’Inps e all’Inpgi, l’istanza per ottenere il bonus dovrà essere presentata esclusivamente all’INPS.
Dal 19 novembre come detto si potrà utilizzare il servizio telematico per la richiesta del Bonus 200 euro solo accedendo con lo SPID.
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Lavoro irregolare e immigrazione: ok a doppie sanzioni
La Corte di Cassazione nell'ordinanza 28406 del 29.2022 afferma sono legittime le doppie sanzioni per violazioni in materia di lavoro e di immigrazione irregolare per il datore di lavoro, spiegando che l'illecito penale non assorbe le irregolarità amminstrative. Vediamo maggiori dettagli di seguito.
Violazioni contributive e immigrazione irregolare
Il caso riguardava una srl unipersonale edile il cui titolare era stato raggiunto da sanzioni amministrative per avere occupato, per 554 giornate, un lavoratore ucraino senza che la sua presenza risultasse dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria.
Sia il tribunale che la corte territoriale hanno respinto i suoi ricorsi sia in merito alla maturazione della prescrizione che in merito alla sanzione aggiuntiva prevista dall'art 36 comma 7 dl223 2006 che prescrive:" Ferma restando l'applicazione delle sanzioni gia' previste dalla normativa in vigore, l'impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria e' altresi' punito con la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo. L'importo delle sanzioni civili connesse all'omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore di cui al periodo precedente non puo' essere inferiore a euro 3.000, indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata"
La Cassazione respinge il ricorso del datore di lavoro, confermando la sentenza di merito. Viene ribadita infatti, in relazione ai lavoratori extracomunitari privi del permesso di soggiorno, la cumulabilità delle due previsioni sanzionatorie:
- quella penale di cui all'art. 22 del d.lgs. n. 286 del 1998 e
- la maxisanzione amministrativa di cui all'art. 36 bis cit.,
come confermato anche dalla circolare del Ministero del lavoro n. 38 del 2010.
La sentenza precisa che "nel caso di prestazioni lavorative rese dal lavoratore extracomunitario privo del permesso di soggiorno, l’illegittimità del contratto per la violazione di norme imperative…poste a tutela del prestatore di lavoro… non esclude l’obbligazione retributiva e contributiva a carico del datore di lavoro, in coerenza con la razionalità complessiva del sistema che vedrebbe altrimenti alterate le regole del mercato e della concorrenza, che vedrebbe altrimenti alterate le regole del mercato e della concorrenza ove si consentisse a chi viola la legge sull'immigrazione di fruire di condizioni più vantaggiose rispetto a quelle cui è soggetto il datore di lavoro che rispetti la disciplina"
Precisa inoltre che: "le finalità sottese all’irrogazione della sanzione penale e di quella amministrativa sono diverse per cui non sussiste violazione del principio del divieto del “ne bis in idem”».
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Gite in moto durante la malattia: licenziamento legittimo
Con ordinanza n. 29280 del 7 ottobre 2022, la Corte di Cassazione ha confermato la decisione dei giudici di merito in un caso di licenziamento per giusta causa di un dipendente che durante il periodo di malattia aveva effettuato svariate uscite in moto.
Il recesso della SPA presso cui era impiegato come autista, era stato intimato per giusta causa, sulla base della alla contestata violazione dell'obbligo di cautela, in quanto il dipendente , durante il periodo di assenza dal lavoro determinata dall'infortunio e seguito del quale aveva riportato plurime fratture alle costole, si era messo in più occasioni alla guida sportiva di un motociclo di oltre 230 kg di peso per recarsi al mare
A fondamento della decisione i giudici della Corte di appello avevano rilevato che
- era stata provata l'effettiva commissione, da parte del lavoratore, del comportamento descritto nella contestazione disciplinare,
- dalla istruttoria poteva dirsi accertata la mancanza del lavoratore per ilcarattere volontario e cosciente della condotta che ha messoa rischio della guarigione;
- la violazione accertata era idonea a ledere il vincolo fiduciario, in considerazione del carattere ludico e non necessitato dell'attività svolta dal dipendente;
Ragioni per le quali la sanzione espulsiva veniva considerata proporzionata ai fatti contestati ed accertati.
La Cassazione ha confermato la sentenza respingendo il ricorso come inabbissibile in quanto ha ritenuto adeguatamente fondata la motivazione che ha considerato pregiudizievole per l'iter di guarigione il comportamento del lavoratore .Il fatto è stato inoltre considerato di gravità tale da ledere in modo irreversibile il rapporto fiduciario tra lavoratore e datore di lavoro , motivo questo di giusta causa di licenziamento
Inoltre la Cassazione ha sottolineato che l'importanza del disvalore della condotta del dipendente come modello diseducativo e disincentivante nell'ambiente di lavoro non rispettoso delle direttive datoriali, oltre che degli obblighi generali di correttezza e buona fede.
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Ricorsi in materia di lavoro: chiarimenti sulla competenza
L’Ispettorato nazionale del lavoro ha emanato ieri la nota giuridica n. 2016 /2022 per chiarire la competenza per i ricorsi contro i verbali di accertamento in materia giuslavoristica (ricorsi ex art. 16 del D.Lgs. n. 124/2004) emessi da ufficiali e agenti di polizia giudiziaria.
L'ispettorato ribadisce chee che anche a seguito di accertamenti a carico di datori di lavoro che occupano personale in ambiti territoriali diversi di competenza dell’organo ispettivo. l'ispettorato territoriale competente per i ricorsi resta comunque e sempre quello del luogo in cui è stato adottato l’atto oggetto di impugnazione.
Va ricordato che le verifiche in materia di lavoro e legislazione sociale sono svolte non solo dagli ispettori del lavoro, dell’Inps e dell’Inail ma anche dagli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria.
A questo proposito l'ispettorato precisa , richiamando una precedente circolare che "in relazione alla individuazione del soggetto cui presentare ricorso, che “salvo diverse modalità organizzative che potranno essere adottate dopo una prima fase di monitoraggio sulla quantità dei ricorsi presentati, gli stessi vanno inoltrati alla sede dell’Ispettorato territoriale del lavoro nel cui ambito territoriale è stato adottato l’atto di accertamento da impugnare.”
Dello stesso avviso si ricorda la nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali prot. n. 14773 del 26 luglio 2016 e il consolidato orientamento della Cassazione che indicava il luogo dell’accertamento quale criterio unificante per l’individuazione dell’ufficio ricevente “quando il luogo di commissione, in quanto ricadente in plurime circoscrizioni territoriali, non è idoneo a determinare una specifica competenza”.
Le ragioni vengono quindi riassunte nei due criteri seguenti:
– la necessità di assicurare la corretta gestione del ricorso in termini di completezza istruttoria e coerenza decisoria concernenti vicende ispettive confluite in un unico verbale di accertamento e ;
– l’esigenza di garantire, in un’ottica di trasparenza e leale collaborazione con il soggetto sanzionato, che quest’ultimo sia posto nella condizione di avvalersi con pienezza della tutela impugnatoria evitando l'incombenza di dover individuare, di volta in volta, l’Ispettorato competente sull'atto di accertamento.
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Prescrizione debiti Inps: chiarimenti su decorrenza e sospensione
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 28565/2022, afferma che la prescrizione costituisce una fattispecie unitaria, in cui sospensione del termine e corretta individuazione del giorno da cui decorrono i tempi devono essere considerati insieme per qualsiasi pronuncia processuale , purché la sentenza sia stata impugnata relativamente alla sospensione della prescrizione. Vediamo più in dettaglio il caso concreto.
La Corte d'appello di Caltanissetta, con sentenza n. 98 del 2020, aveva confermato la decisione di primo grado che aveva dichiarato la ricorrente non tenuta al
versamento dei contributi, relativi all'iscrizione nella Gestione separata INPS, per l'anno 2009, per intervenuta prescrizione del credito. La Corte territoriale aveva infatti :
- individuato come giorno di decorrenza ("Dies a quo") della prescrizione quinquennale la scadenza del termine per il pagamento dei contributi, coincidente con quello in cui doveva essere versato il saldo risultante dalla dichiarazione dei redditi; inoltre,
- ha ritenuto tardiva, e quindi priva di valenza interruttiva, la richiesta di pagamento pervenuta dall'INPS 1'1.7.2015 einfine
- ha escluso che l'omessa esposizione, nella dichiarazione dei redditi degli obblighi contributivi connessi al lavoro autonomo (cd. quadro RR) equivalesse, ipso facto, alla volontà del debitore di occultare il proprio debito.
Secondo la Corte l'incertezza normativa, all'epoca, in ordine ai presupposti dell'iscrizione, era palese, tanto da necessitare di una legge di interpretazione autentica, che non ha comunque portato ad eliminare il contenzioso in materia.
Di contro l'INPS ha proposto ricorso per cassazione affermando invece la sospensione della prescrizione e ha ribadito che l'omessa presentazione della dichiarazione ha determinato l'elusione del controllo automatico da parte degli uffici finanziari . Sul punto vengono richiamate varie pronunce di legittimita che hanno affermato che tale condotta produce il diritto dell'Istituto a non considerare prescritto il debito per l'operare della sospensione di cui all'art. 2941 c.c., n. 8.
Per la Cassazione il ricorso è fondato e dopo una approfondita analisi viene enunciato il seguente principio di diritto: «Una volta che la sentenza d'appello sia stata impugnata per violazione della disciplina sulla sospensione della prescrizione (nella specie, con riguardo all'occultamento doloso del debito contributivo, ai sensi dell'art. 2941, primo comma, n. 8, cod. civ.), l'intera fattispecie della prescrizione, anche con riguardo alla decorrenza del dies a quo, rimane sub iudice e rientra, pertanto, nei poteri del giudice di legittimità valutare d'ufficio, sulla scorta degli elementi ritualmente acquisiti, la corretta individuazione del termine iniziale della prescrizione, in quanto aspetto logicamente preliminare rispetto alla sospensione dedotta con il ricorso. La mancata proposizione di specifiche censure non determina la formazione del giudicato interno sul dies a quo della prescrizione dei contributi, differita dal d.P.C.m. 10 giugno 2010, in applicazione dell'art. 12, comma 5, del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241. Il giudicato, destinato a formarsi su un'unità minima di decisione che ricollega a un fatto, qualificato da una norma, un determinato effetto, investe la statuizione che dichiara prescritto un diritto e non le mere affermazioni, inidonee a costituire una decisione autonoma, sui singoli elementi della fattispecie estintiva, come la decorrenza del dies a quo».