• Rubrica del lavoro

    Rinnovo del CCNL Doppiaggio: ANICA annuncia l’accordo

    Con due comunicati stampa del 3 agosto ANICA Associazione nazionale industria cinematografiche audiovisive e digitali ha annunciato l'accordo per il rinnovo contratuale dei doppiatori.

    Viene specificato che si tratta di “Un accordo molto importante: così progredisce l’industria e si tutelano e adeguano i diritti dei lavoratori e dei professionisti”.

    Il Presidente delle Imprese Tecniche ANICA, Ranieri De’ Cinque Quintili ha sottolineato:

    “Siamo lieti, assieme al Delegato Giovanni Pantanella, di avere raggiunto un accordo su un contratto che ha visto una lunga e complessa trattativa. Crediamo che sia un risultato prezioso per la modernizzazione di un settore che ha visto notevoli cambiamenti, specialmente in questi ultimi anni; più che un punto di arrivo, vogliamo che sia un punto di partenza nel processo che porta a migliorare l’intero settore, di vitale importanza per la filiera cine-audiovisiva, nel rispetto della nostra alta tradizione e per promuovere nuova qualità come chiede il mercato.

    L’ANICA ha ringraziato la delegazione che per mesi ha condotto e portato a conclusione la difficile trattativa.

    Rinnovo del CCNL Doppiaggio: ANICA annuncia l'accordo

    A conclusione di intensi mesi di consultazione, le parti sono giunte alla sottoscrizione di una intesa che ha individuato le linee cui le medesime si atterranno per la redazione del nuovo Contratto Collettivo Nazionale per i Doppiatori in attesa di rinnovo dal 2008

    Viene raggiunta una importante convergenza di adeguamento economico per il recupero inflattivo spalmato sul prossimo triennio (quindi sull’arco di vigenza triennale) ed è stato fissato un criterio per determinare l’elemento di garanzia a fine vigenza che mantenga un adeguamento economico nella prima fase di carenza contrattuale, finalizzato a poter negoziare il prossimo rinnovo con minori tensioni.

    È stata anche avviata la prima fase della ridefinizione degli aspetti normativi per renderne più semplice la applicazione.

    Sono stati anche definiti in modo più aderente alla odierna realtà, i profili professionali delle figure occupate, adeguando le medesime agli aggiornamenti operativi e tecnologici intercorsi negli anni.

    L’ipotesi ha cercato anche l’equilibrio tra qualità della vita ed aumenti economici, intervenendo su una migliore organizzazione del lavoro, cercando anche un equilibrio interno in modo da garantire sostanziale equità agli aumenti per tutte le figure professionali.

    Le parti hanno anche convenuto sulla opportunità di istituire un osservatorio sia con l’intento di monitorare la corretta applicazione del CCNL sul territorio sia per cogliere gli ulteriori mutamenti (di mercato ed operativi) in modo da poter applicare meccanismi contrattuali più adeguati all’evoluzione sempre più rapida del mercato.

    Entro la fine del mese di settembre vedrà sottoscritto il testo definitivo del CCNL doppiatori

  • Enti no-profit

    Reddito alimentare: parte la misura sperimentale

    In data 28 luglio è stata pubblicato sulla pagina di pubblicità legale del sito del Ministero del lavoro il Decreto n 78/2023 inerente le regole per la misura nota come Reddito alimentare.

    Come sottoliena l'art 9 dello stesso decreto, esso entra in vigore il quindicesimo giorno dalla sua pubblicazione nella suddetta sezione e quindi a decorrere dal 28 luglio.

    Il Reddito alimentare è volto ad assicurare sostegno alimentare ai cittadini indigenti attraverso progetti dei Comuni affiancati dagli enti del terzo settore, anche con il fine di contrastare lo spreco alimentare.

    Vediamo di seguito i dettagli su come funziona.

    Reddito alimentare cos'è e a chi spetta 

    Il reddito alimentare è un progetto di distribuzione gratuita di pacchi alimentari realizzati con i prodotti invenduti degli esercizi aderenti, realizzata dagli enti locali  con la collaborazione degli  enti del terzo settore e degli esercizi commerciali,  con il fine sia 

    • di sostegno ai cittadini  in povertà estrema che
    •  di lotta allo spreco di prodotti alimentari  che restano invenduti nei negozi.

    Il fondo apposito per l'organizzazione della misura è stato previsto dalla legge 197 2022 legge di bilancio 2023 e si inserisce nel programma  Operativo relativo al Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD).

    Le risorse saranno destinate alle spese di gestione  dei progetti, ad esempio per la raccolta dei beni, il  trasporto e il confezionamento dei pacchi  oltre che per una applicazione informatica   che faciliti l'accesso alla misura,  il tracciamento dei prodotti  e delle consegne a domicilio ecc

    La sperimentazione dura 3 anni e verrà attuata  nei comuni capoluogo delle città metropolitane   che saranno selezionati in sede di  di conferenza stato Regioni   sulla base della concentrazione dei tassi di povertà  dei territori, di un’equa  distribuzione  nazionale e delle risorse disponibili.

    I fondi stanziati sono pari a 1,5 milioni di euro per il 2023 e a due milioni annui a partire dal 2024.

    . I soggetti che possono usufruire dei benefici della distribuzione alimentare  saranno  le persone  in totale povertà, senza fissa dimora o comunque seguite dai servizi sociali inserite negli elenchi  del  programma FEAD  e/o da altre organizzazioni del Terzo Settore 

    Reddito alimentare presentazione dei progetti 

    I progetti per la realizzazione degli interventi di Reddito alimentare saranno presentati dai comuni capoluogo delle città metropolitane, a seguito di un apposito avviso non competitivo  che dovrà essere emanato dalla Direzione Generale per la Lotta alla povertà del Ministero del Lavoro 

    Dovranno prevedere forme di coinvolgimento degli enti del Terzo Settore presenti sul territorio, e, in particolar modo, quelli già aderenti al programma FEAD, con la partecipazione degli  esercizi commerciali.

    L'attuazione dell'intervento sarà monitorata da un apposito comitato  con componenti appartenenti al Governo agli enti del terzo settore  al l'ANCI e  a Federdistribuzione e  Confcommercio

  • Corsi Accreditati per Commercialisti

    Tirocinio commercialista per l’esperto contabile: chiarimenti dal CNDCEC

    Con il pronto ordini n 81 del 27 luglio il Consiglio nazionale dei commercialisti ed esperti contabili ha fornito chiarimenti sulle modalità di passaggio dalla sezione B dell'albo  alla sezione  A del registro  tirocinanti per la professione di commercialista.

    In particolare il Consiglio risponde ad uno specifico quesito nel quale si chiede quale sia procedura che deve seguire l’esperto contabile iscritto in sezione B dell’albo, per iscriversi nel registro del tirocinio sezione A (tirocinanti commercialisti).
    La persona iscritta   chiedeva di poter accedere alla sezione A del registro del tirocinio senza avere conseguito il diploma di laurea specialistica/magistrale in virtù dell’anzianità di iscrizione.
    Nella risposta il Consiglio ricorda che ai fini dell’iscrizione nella sezione A del registro del tirocinio gli iscritti in sezione B dell’albo devono essere in
    possesso di uno dei titoli di studio richiesti dall’ordinamento professionale
    (art. 40, D. Lgs. 139/2005), vale a dire diploma di laurea specialistica:

    • LM 56 (corrispondente alla classe 64/S) oppure 
    • classe LM 77 (corrispondente alla classe 84/S). 

    In questo caso  dunque senza titolo di studio l'accesso non è possibile.

     Il consiglio  ritiene applicabile la disposizione di cui all’art. 14, D.M. 143/2009 per cui la durata del tirocinio da dottore commercialista (da effettuarsi presso un dominus iscritto nella sezione A dell’albo)  ha  la durata di un anno anziché di diciotto mesi.
    Si ricorda, anche che l’iscrizione in sezione A del registro  dei tirocinanti, senza avere ancora conseguito la laurea specialistica/magistrale è consentita solo a coloro che frequentano l’ultimo anno di un corso di laurea realizzato in convenzione (convenzione quadro 2014, stipulata in attuazione dell’art. 6, d.P.R. 137/2012). 

    In ogni caso  resta necessario un anno di tirocinio deve essere compiuto dopo il conseguimento della laurea magistrale.

  • Lavoro Dipendente

    Prestiti ai dipendenti e calcolo ritenute: chiarimenti dell’Agenzia

    Con la risoluzione 44 del 25 luglio 2023 l'Agenzia fornisce chiarimenti in merito alla determinazione del  Reddito di lavoro dipendente nel caso di erogazione  di prestiti da parte del datore di lavoro a norma dell' Articolo 51, comma 4, lettera b), del Tuir.

    Reddito dipendenti e  valore dei prestiti agevolati  come "beni in natura"

     La risoluzione  ricorda in primo luogo  che costituiscono redditi di lavoro dipendente  non soltanto le somme e i valori che il datore di lavoro corrisponde direttamente ma anche le somme e i valori che, in relazione al rapporto  di lavoro, sono erogate da soggetti terzi , per cui  il datore di lavoro in qualità di sostituto d’imposta deve effettuare  le ritenute d' acconto con riferimento a “tutte” le somme  percepite in “relazione” al rapporto di lavoro .

    A questo fine,  posto che ai fini del calcolo del reddito imponibile  il compenso in natura  è costituito dal 50 per cento  della differenza tra gli interessi calcolati al tasso ufficiale di sconto vigente al  momento della concessione del prestito, l'Agenzia sottolinea l'importanza  degli obblighi di comunicazione tra datori di lavoro  che stipulano convenzioni per l'erogazione di prestiti agevolati ai propri dipendenti e soggetti  erogatori 

    In particolare , la banca che eroga materialmente il prestito è tenuta a comunicare il valore, ma anche per il datore di  lavoro è un obbligo acquisire  tale importo.

     Un meccanismo analogo deve essere istituito in presenza di un soggetto che ha ricevuto un  compenso in natura dal datore di lavoro, ad esempio, un prestito a tasso agevolato  e che poi sia collocato a riposo.  In questo caso l’ex datore di lavoro sarà tenuto a comunicare all’ente pensionistico e, in mancanza o ritardo, l'ente dovrà acquisire  l'importo del valore da assumere a tassazione unitamente al trattamento  pensionistico. Lo stesso vale  in caso di distacco del dipendente  presso un altro datore di lavoro

    Viene inoltre sottolineato che per espressa previsione normativa, nel caso in  cui la ritenuta non trovi  capienza,  sui contestuali pagamenti in denaro, il dipendente è  obbligato a fornire al sostituto  d'imposta le somme necessarie al versamento. In tal caso il sostituto è tenuto comunque a versare le ritenute all’erario nei termini  ordinariamente previsti, anche se il sostituito non ha ancora provveduto al  pagamento.

    Altro chiarimento riguarda la tipologia  di beni che rientrano nella previsione dell'art 51 comma 4 lettera b ovvero 

    •  i prestiti concessi sotto forma di scoperto di conto corrente,
    •  di mutuo ipotecario e
    •  di cessione dello stipendio, 

    Restano escluse le dilazioni di pagamento previste per beni ceduti o servizi prestati dal datore di lavoro o dal soggetto a questi collegato.

    Per chiarire infine   il momento impositivo da prendere in considerazione per il calcolo ,a Risoluzione fa riferimento alla circolare MEF 98 2000 

     Di particolare interesse anche il riferimento al fatto che rientrano nella nozione di reddito di lavoro dipendente anche i beni ceduti e i servizi prestati al coniuge del lavoratore (o del pensionato) o ai familiari  specificati all'art 12 del TUIR per cui  nel caso in cui il mutuo (o il finanziamento) sia intestato o cointestato ad un familiare o cointestato con un familiare (ad esempio il coniuge) il calcolo deve  essere effettuato sulla base dell’intera “quota interessi”.

  • Lavoro Dipendente

    Congedi parentali e di paternità 2023: nuove istruzioni ai datori di lavoro

    Nel messaggio 659  del 13 febbraio 2023 INPS completa le istruzioni sui nuovi congedi parentali  e di paternità ampliati dal decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, fornendo le  indicazioni ai datori di lavoro per l’esposizione nei flussi di denuncia  con  nuovi codici evento e dei relativi codici conguaglio.

    L’applicazione dei nuovi codici è obbligatoria a partire dal mese di competenza aprile 2023. 

    Il messaggio precisa anche le  modalità di regolarizzazione  dei periodi 13 agosto 31 marzo 2023,  per i quali vanno utilizzati i codici già in uso.(vedi chiarimenti al secondo paragrafo)

    Datori di lavoro  privati  codici uniemens AGO e altri Fondi speciali

    Di seguito vengono riportati i nuovi codici evento che i datori di lavoro del settore privato devono utilizzare per la denuncia contributiva riferita ai lavoratori dipendenti iscritti all’AGO e ad altri Fondi speciali:

    •  PD0,avente il significato di “Periodi di congedo parentale in modalità oraria (disciplinati dall’art. 32 co. 1-bis e 1- ter, D.Lgs. n. 151/2001) indennizzati (ex art. 34, co. 1, D.Lgs. n. 151/2001) entro il limite massimo di coppia di sei mesi e fruiti successivamente al compimento del sesto anno e fino al dodicesimo anno di età del bambino”;  
    • PD1, avente il significato di “Periodi di congedo parentale in modalità giornaliera indennizzati (ex art. 34, co. 1, D.Lgs. n. 151/2001) entro il limite massimo di coppia di sei mesi e fruiti successivamente al compimento del sesto anno e fino al dodicesimo anno di età del bambino”;  
    • PE0,avente il significato di “Periodi di congedo parentale in modalità oraria (disciplinati dall’art. 32 co. 1-bis e 1- ter, D.Lgs. n. 151/2001) indennizzati (ex art. 34, co. 1, D.Lgs. n. 151/2001) entro il limite massimo di coppia di 7/8/9 mesi e fruiti fino al compimento del dodicesimo anno di età del bambino”;  
    • PE1,avente il significato di “Periodi di congedo parentale in modalità giornaliera indennizzati (ex art. 34, co. 1, D.Lgs. n. 151/2001) entro il limite massimo di coppia di 7/8/9 mesi e fruiti fino al compimento del dodicesimo anno di età del bambino”;  
    • PB0, avente il significato di “Periodi di congedo parentale in modalità oraria (disciplinati dall’art. 32 co. 1-bis e 1- ter, D.Lgs. n. 151/2001) indennizzati (ex art. 34, co. 3, D.Lgs. n. 151/2001) oltre i 9 mesi ed entro il limite massimo di coppia di 10/11 mesi e fruiti fino al compimento dell’ottavo anno di età del bambino e tutti i periodi che non danno diritto al trattamento economico nel medesimo arco temporale. Contribuzione figurativa su retribuzione convenzionale (ex art. 35, co. 2, D.Lgs. n. 151/2001)”;  
    • PB1, avente il significato di “Periodi di congedo parentale in modalità giornaliera indennizzati (ex art. 34, co. 3, D.Lgs. n. 151/2001) oltre i 9 mesi ed entro il limite massimo di coppia di 10/11 mesi e fruiti fino al compimento dell’ottavo anno di età del bambino e tutti i periodi che non danno diritto al trattamento economico nel medesimo arco temporale. Contribuzione figurativa su retribuzione convenzionale (ex art. 35, co. 2, D.Lgs. n. 151/2001)”;  
    • TB0, avente il significato di “Periodi di congedo parentale in modalità oraria (disciplinati dall’art. 32 co. 1-bis e 1- ter, D.Lgs. n. 151/2001) indennizzati (ex art. 34, co. 3, D.Lgs. n. 151/2001) oltre i 9 mesi ed entro il limite massimo di coppia di 10/11 mesi e fruiti tra l’ottavo e il dodicesimo anno di età del bambino e tutti i periodi che non danno diritto al trattamento economico nel medesimo arco temporale. Contribuzione figurativa su retribuzione convenzionale (ex art. 35, co. 2, D.Lgs. n. 151/2001)”;  
    • TB1, avente il significato di “Periodi di congedo parentale in modalità giornaliera indennizzati (ex art. 34, co. 3, D.Lgs. n. 151/2001) oltre i 9 mesi ed entro il limite massimo di coppia di 10/11 mesi e fruiti tra l’ottavo e il dodicesimo anno di età del bambino e tutti i periodi che non danno diritto al trattamento economico nel medesimo arco temporale. Contribuzione figurativa su retribuzione convenzionale (ex art. 35, co. 2, D.Lgs. n. 151/2001)”. 

     Il messaggio precisa inoltre le istruzioni dettagliate per la compilazione dei flussi e i codici per i datori di lavoro con dipendenti iscritti alla gestione pubblica .

    AGGIORNAMENTO 27 LUGLIO 2023 

    Riepilogo codici  congedi parentali e di paternità e permessi 104 1992

    Con un nuovo messaggio 2788 del 26 luglio 2023, a seguito di richieste di chiarimenti  Inps è nuovamente intervenuto riepilogando le istruzioni già fornite con il messaggio n. 659/2023 e fornendo  una mappatura dei codici istituiti ex novo con il dettaglio degli eventi tutelati secondo la normativa previgente e la relativa individuazione del precedente codice di riferimento.

    Il messaggio ricorda che i nuovi codici valgono per gli eventi verificatisi a decorrere dal 13 agosto 2022, si aggiungono a quelli vigenti e la loro applicazione è obbligatoria dal mese di competenza aprile 2023.

    Inoltre sono dettagliate

    • al paragrafo 3  le istruzioni per  la corretta gestione dei periodi di congedo parentale indennizzati in misura dell’80% della retribuzione, istituiti con la circolare n. 45/2023 (a seguito delle novità introdotte dall’art. 1, comma 359, della legge n. 197/2022); 
    •  al paragrafo 4 chiarimenti  sulle  modalità espositive di alcuni codici evento  per i permessi legge n. 104 1992,  a seguito del decreto legislativo n. 105/2022.

     

  • Rubrica del lavoro

    INAIL rimborso spese sostenute per infortuni in UE

    L’INAIL ha pubblicato con la circolare 32 del 18 luglio 2023 in allegato   l’Accordo  firmato con il Ministero della Salute  in materia di  rimborso delle prestazioni sanitarie relative a infortuni e malattie professionali nei paesi UE o dello Spazio economico europeo e Svizzera .

    Si tratta in particolare dei costi che  rimborsa  Inail  , di competenza del Ministero della Salute, anticipate da Stati aderenti al Regolamento (CE) n. 883/2004 e al Regolamento (CE) n. 987/2009 ,  relativi a prestazioni sanitarie fornite ai lavoratori che hanno subito  da infortunio sul lavoro e malattia professionale nei paesi sopracitati .

    Giova ricordare che nel caso di un assicurato INAIL che si infortuni in uno Stato aderente ai Regolamenti  comunitari ( paesi UE , Islanda, Norvegia e Liechtenstein e Svizzera    e,che abbia diritto alle cure presso il medesimo Stato, l’INAIL quale  istituzione competente deve provvedere ai rimborsi anche per le prestazioni sanitarie di  competenza del Servizio Sanitario Nazionale.

    A questo fine  l’INAIL e il Ministero della Salute convengono  di definire le modalità operative indicate  nell'accordo al fine di  regolare il flusso informativo e finanziario dei rimborsi che devono avvenire entro 180 giorni dalla richiesta. effettuata via PEC.

    Nella circolare l'Istituto di assicurazione contro gli infortuni evidenzia  anche con il nuovo Accordo le modalità di scambio di dati e documentazione

    rimangono invariate fra la Sede e la Direzione centrale rapporto assicurativo, in qualità di organismo di collegamento con le istituzioni estere 

  • Pensioni

    Pensioni: al via l’assistenza online con l’intelligenza artificiale

        

    E' partita e in questi giorni una nuova sperimentazione  sul INPS   che prevede il supporto dell’intelligenza artificiale  nell'assistenza online agli utenti INPS , in particolare riguardante le pensioni e il regime Opzione Donna

     L'iniziativa , come molte altre introdotte di recente, fa parte del programma di digitalizzazione della pubblica amministrazione,  finanziato dal  Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e ha una durata inizialmente prevista di 4 settimane 

    L'istituto lo ha comunicato con il messaggio 2956 -2023  .

     Il nuovo  “assistente virtuale” al motore di ricerca   sostituisce il vecchio con capacità enormemente potenziate dall'intelligenza artificiale di tipo generativo. Sarà infatti in grado di rispondere alle domande in maniera più completa in quanto  può mantenere memoria di tutte le conversazioni precedenti. Questo consentirà agli utenti di avere risposte anche  a  domande di tipo logico-comparativo, ad esempio sulle differenze tra una prestazione ed un’altra, o  sua quale sia  la convenienza di alcune prestazioni sulla base dei dati specifici forniti dallindividuo  come l’età od il numero di figli a carico.

    Oggi invece gli assistenti virtuali anche di altre piatteforme digitali forniscono  via chat risposte standardizzate a una serie predefinita di domande , del tipo di quelle  date " per iscritte nelle FAQ ordinarie 

    Il messaggio precisa infatti  che in questo modo l’Assistente:

    •  supporta l’utente in modo specifico sull’argomento ricercato;
    • instaura con l’utente un dialogo, alimentato anche in base al contesto della conversazione, in modo da migliorare le risposte in modo progressivo ed efficace;
    •  risponde a quesiti puntuali, fornendo risposte articolate, corredate sempre da link al Portale internet per approfondire e passare all’azione, utilizzando come fonti informative le pagine del Portale internet individuate dal motore di ricerca;
    • •supporta l’utente nel precisare la propria domanda facendo richieste specifiche di chiarimenti  e  di indicare la categoria di appartenenza, tra diverse opzioni. L’importanza di questo passaggio varia con il grado di specificità della domanda e di trasversalità sulle prestazioni di concetti chiave come “disoccupazione”, “pagamento dei contributi”: quanto più la domanda è generica ed il concetto è trasversale su molte prestazioni tanto più la disambiguazione diventa determinante. L’Assistente potrà così dare una risposta più precisa e l’utente otterrà un aiuto sostanziale nella sua ricerca.

    Assistenza online per Opzione donna

    In via sperimentale, oltre al supporto sul motore di ricerca, nell’area “Pensione e Previdenza / Domanda di pensione” è offerto un secondo tipo di servizio, sempre con adozione dell’Intelligenza Artificiale, che permette di sottoporre domande più approfondite sulla prestazione “opzione donna”. In questo caso è possibile ricevere risposte 

    • sia su aspetti attinenti i requisiti per la prestazione 
    •  che sulle procedure operative.

    A seguire, una volta terminata la sperimentazione  il servizio risponderà anche su altre prestazioni.

    Viene  sottolineato che Inps si impegna a garantire la privacy e la sicurezza dei dati dei suoi utenti, assicurando la riservatezza delle informazioni fornite durante la comunicazione con il sistema.