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Valutazione rischio sicurezza: online la piattaforma per i datori di lavoro
Con la circolare n. 18 del 19 maggio 2023 INAIL informa che è disponibile online la nuova piattaforma per aiutare i datori di lavoro nella predisposizione del Documento di valutazione dei rischi obbligatorio per il rispetto della normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
L’accesso all’applicativo per la consultazione e la ricerca dei prodotti, è disponibile da oggi sul sito www.inail.it. al seguente percorso: Attività>Prevenzione e sicurezza> Strumenti per la valutazione del rischio e mette a disposizione dei datori di lavoro tutti gli strumenti utili .
Tutti gli strumenti applicativi e i documenti di approfondimento linee guida ecc. sono elencati nell'allegato alla circolare
La predisposizione dl servizio era stata prevista all'interno della riforma Jobs Act dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 “Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della
legge 10 dicembre 2014, n. 183” che ha modificato il Testo unico 81/2001 richiedendo che lnail provvedesse “anche in collaborazione con le aziende sanitarie locali per il tramite del coordinamento tecnico delle Regioni e altri enti competenti , a rendere disponibili al datore di lavoro strumenti tecnici e specialistici per la riduzione dei livelli di rischio”.
Previsione attuata oggi con il nuovo ambiente di consultazione interattivo (repository) che permette di individuare soluzioni tecniche specialistiche orientate alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Strumenti valutazione del rischio INAIL
La ricerca può avvenire utilizzando dei filtri per selezionare lo strumento più adatto alle esigenze dell'azienda, sulla base di
- • Attività/Ateco – Elenco delle attività economiche rappresentate al I e IIlivello della classificazione Ateco – (Sezioni e Divisioni);
- • Tipologia di rischio
- • Tipo di strumento ( Applicativi; Banche dati; Buone pratiche; Linee di indirizzo; Linee guida; Schede informative; Procedure; Software )
La piattaforma offre inoltre tutti i materiali di approfondimento e le pubblicazioni scaricabili per essere conservati.
Infine sono sempre disponibili per ulteriori informazioni:
- nell’area “Supporto” e “Contatti” del portale www.inail.it il servizio “Inail risponde” per l’assistenza e il supporto nell’utilizzo dei servizi online eper approfondimenti normativi e procedurali.
- il Contact center Inail al numero 066001, accessibile sia da rete fissa sia da rete mobile, secondo il piano tariffario del gestore telefonico di ciascun utente.
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Equo compenso professionisti in vigore: cosa prevede
Il DDL che disciplina l'equo compenso delle prestazioni professionali rese nei confronti di particolari categorie di imprese, con la finalità di rafforzare la tutela del professionista, è stato approvato il 12 aprile 2023 è pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 5 maggio 2023 dopo un lunghissimo iter di oltre 3 anni.
La legge n. 49 2023 entra in vigore il 20 maggio 2023 e si applica sia
- ai professionisti ordinistici che
- ai professionisti organizzati in registri, elenchi e associazioni (legge 4/2013).
Vediamo più in dettaglio nei prossimi paragrafi i contenuti del testo , le valutazioni delle associazioni dei professionisti e il documento della Fondazione studi dei consulenti del lavoro del 16 maggio 2023.
Legge equo compenso: cosa prevede
Si ricorda che la riforma prevede che i compensi concordati siano aderenti a parametri proposti ogni due anni degli ordini professionali e sanciti da decreti ministeriali. Attualmente solo per gli avvocati sono vigenti parametri recenti (DM 147 2022) mentre per gli altri ordini si fa ancora riferimento al decreto ministeriale 140 2012)
Per le professioni non ordinistiche si attende un decreto attuativo del Ministero delle imprese, MIMIT da emanare entro 60 giorni
La nuova legge prevede che l'equo compenso si applichi esclusivamente alle prestazioni d'opera intellettuale verso:
- imprese bancarie;
- imprese assicurative;
- imprese con ricavi annui superiori a 10 milioni di euro o con più di 50 dipendenti;
- pubblica amministrazione, escluse le società veicolo di cartolarizzazione e agenti della riscossione.
Non si applicano alle convenzioni in corso, già sottoscritte alla data dell'entrata in vigore.
In alternativa ai parametri sarà possibile fissare i compensi sulla base di convenzioni tra imprese e Consigli nazionali degli ordini o collegi professionali che si presumono equi fino a prova contraria.
In caso di contestazione con il cliente, il professionista o il Consiglio possono ricorrere presso la giustizia civile che applicherà i nuovi tariffari di riferimento
ATTENZIONE I professionisti che accettano un compenso non equo possono essere sanzionati dal proprio Ordine di appartenenza.
Il DdL approvato prevede inoltre molte specifiche clausole di nullità, che non comportano però la nullità dell'intero contratto.
In particolare sono nulle:
- le clausole che non prevedono un compenso equo e proporzionato all’opera prestata,
- i patti che vietino al professionista di pretendere acconti nel corso della prestazione o che impongano l’anticipazione di spese
- che garantiscano committente vantaggi sproporzionati
- termini di pagamento superiori a 60 giorni dal ricevimento della fattura.Il ricorso in caso di mancata applicazione dell'equo compenso puo essere proposto sia dal professionista che dagli ordini e dalle associazioni delle professioni non regolamentate che possono proporre anche class action comuni .
Novità anche in tema di prescrizione:
- il diritto del professionista al compenso e alla richiesta di danni provocati dal professionista si prescriv ono in 10 anni :
- il primo a partire a decorrere dalla cessazione del rapporto con il cliente
- il secondo dal giorno del compimento della prestazione: e non piu dal momento in cui il cliente si avvede dell'errore
Infine viene istituito presso il Ministero della Giustizia un osservatorio per la vigilanza sulle nuove norme.
Equo compenso: parere del mondo accademico
I professori Napolitano (Università Roma Tre), Martuccelli (Università Luiss Guido Carli) Roberti (La Sapienza) hanno evidenziato in un audizione parlamentare che le soluzioni non sono del tutto compatibili con il quadro giuridico italiano ed europeo. I punti critici sono i seguenti:
- Il principio di nullità dei compensi, quando inferiori a quanto stabilito dai decreti è un ritorno alle tariffe minime che la UE e l'autorità Antitrust avevano sanzionato.Secondo gli esperti potrebbe essere accettabile solo una nullità legata ad un divario molto sensibile rispetto alle soglie.
- La verifica di equità del compenso non andrebbe collegata al momento finale del rapporto professionale ma a quello della singola prescrizione , diversamente potrebbe favorire la scelta del committente di non instaurare mai rapporti di lunga durata, con danni evidenti per entrambe le parti
- Infine, il parere sottolineava l'inapplicabilità della previsione per cui la certificazione del equo compenso sarebbe affidata all’Ordine professionale di appartenenza, con possibile esecuzione forzata per ottenere il pagamento.
Il parere del CNDCECe di Confprofessioni sul DDL equo compenso
Il Consiglio nazionale dei commercialisti chiedeva di estenderne l’applicazione ai rapporti professionali verso ogni impresa, senza limiti dimensionali per "garantire il pieno riconoscimento dell’equità del compenso del lavoratore autonomo, in conformità alle previsioni dell’art. 36 della Costituzione nonché dell’art. 2233 del Codice civile” avendo cura che le norme abbiano un impatto soprattutto in riferimento ai giovani professionisti. Infatti la limitazione alle grandi realtà aziendali che sono solitamente seguite da studi molto strutturati " di fatto esclude i giovani dalla disciplina dell’equo compenso”.
In audizione al Senato anche il presidente di Confprofessioni Stella aveva suggerito alcune modifiche :
- estendere il perimetro di applicazione dell’equo compenso anche ai rapporti di natura non convenzionale e alle singole prestazioni,
- eliminare le previsioni di sanzioni disciplinari a carico del professionista che sia parte di un rapporto contrattuale lesivo dell’equo compenso.
- incongrua la previsione di un’azione giudiziaria degli ordini professionali, che per legge non sono chiamati a tutelare gli interessi economici dei professionisti,
- specificare che i parametri dovranno essere articolati per categorie omogenee di attività professionali, allo scopo di impedire che il decreto risulti generico, e quindi inefficace.
Le valutazioni della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro
La Fondazione studi del consiglio nazionale degli ordini dei consulenti del lavoro ha pubblicato lo scorso 16 maggio un approfondito commento con le prime valutazioni sulla legge . Qui il testo integrale del documento.
Vengono evidenziati in particolare :
- il fatto che dalla nuova legge emerge la possibilità di utilizzare i parametri ministeriali proposti e aggiornati dagli ordini professionali ogni due anni “anche al di fuori del perimetro applicativo di tale legge” ( con un ritorno di fatto alle abrogate tariffe professionali)
- il fatto che il parere di congruità emesso dall’Ordine o dal Collegio professionale sul compenso o sugli onorari richiesti dal professionista costituisce titolo esecutivo, anche per tutte le spese sostenute e documentate se il debitore non propone opposizione innanzi all’autorità giudiziaria entro quaranta giorni dalla notificazione del parere da parte del professionista
- la previsione che "i Consigli nazionali degli Ordini o Collegi professionali sono legittimati ad adire l’autorità giudiziaria competente qualora ravvisino violazioni delle disposizioni vigenti in materia di equo compenso in un’ottica di garanzia della legalità, essendo tali Consigli espressione di enti di diritto pubblico”.
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TFR -TFS dipendenti pubblici comunicazioni telematiche: nuove istruzioni
Dal 1° gennaio 2023 è divenuta obbligatoria la modalità telematica anche per il TFR dei dipendenti pubblici, dopo il TFS, come comunicato con la circolare INPS 4 novembre 2022, n. 125.(vedi dettagli nel paragrafo successivo)
AGGIORNAMENTO 11 MAGGIO 2023
Con il messaggio 8 maggio 2023, n. 1645, l'istituto fornisce ulteriori indicazioni sulla compilazione dell’“Ultimo miglio TFR” da parte dell’Ente datore di lavoro sostituisce i modelli cartacei “TFR1” e “TFR2” per la certificazione della Posizione assicurativa, necessaria per la creazione della pratica di TFR.
Nel messaggio sono indicate in particolare le modalità di invio dei dati necessari alla liquidazione della prestazione per i rapporti di lavoro a tempo determinato del comparto Scuola e le modalità di invio di modelli cartacei in alcuni casi particolari di variazioni di rapporti di lavoro.
Viene anche comunicato che per la segnalazione di problemi relativi all’inserimento dell’“Ultimo Miglio TFR” e al processo di certificazione della Posizione assicurativa ai fini del TFR, gli Enti datori di lavoro e le Strutture territoriali dell’INPS, possono rivolgersi via posta elettronica all'indirizzo: SegnalazioniTFRPA[email protected]
TFR TFS dipendenti pubblici le istruzioni per i canali telematici
L’Inps aveva fornito nella circolare 125 del 4.11.2022 le indicazioni operative per l’utilizzo del canale telematico TFS
Dal 1 gennaio 2023 tutti i dipendenti pubblici interessati e datori di lavoro devono utilizzare solo le modalità telematiche per lo scambio dei dati per la definizione di
- trattamento di fine servizio ( TFS ) e
- trattamento di fine rapporto ( TFR ).
Rimane invariata solo la modalità di invio dei dati giuridico-economici necessari alla liquidazione del TFR per i rapporti di lavoro a tempo determinato del comparto scuola attraverso il flusso telematico MUR/MEF.
Si ricorda che come comunicato nel messaggio n 4688 del 28 dicembre.2021, dal 28 dicembre 2021 era stata rilasciata una nuova versione degli applicativi SIN TFS e SIN TFR , sia
- per la cessione agevolata prevista dal DL 4 che
- per quella ordinaria come previsto dal DPR 180/1950
L'istituto segnalava anche che per il cittadino è stato reso disponibile anche un manuale dedicato nell’area del portale istituzionale www.inps.it dove sono presenti i servizi online “Gestione Dipendenti Pubblici: servizi online TFR” e “Gestione Dipendenti Pubblici: servizi online TFS”.
Come funziona l’anticipo del Trattamento di Fine Servizio (TFS) e Trattamento di Fine Rapporto (TFR)
Si tratta di un finanziamento che consente di ottenere una parte o l’intera indennità maturata (se d’importo non superiore a 45.000 euro), non ancora liquidata, senza attendere i tempi ordinari.
Possono richiedere l’anticipo finanziario i dipendenti pubblici cessati dal servizio che accedono o che hanno avuto accesso, prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, alla pensione con i requisiti della Quota 100, o in base all’art. 24 della legge 214/2011.
Per ottenere il finanziamento, i soggetti interessati devono innanzitutto richiedere la certificazione dell’importo cedibile ai fini dell’anticipo finanziario all’INPS, trasmettendo la domanda di quantificazione online. L’INPS provvede a rilasciare la certificazione entro 90 giorni dalla domanda, rendendola disponibile nell’area riservata MyINPS. Ottenuta la certificazione, gli interessati possono richiedere alle banche o agli altri intermediari finanziari che aderiscono all’iniziativa, mediante iscrizione al portale https://www.lavoropubblico.gov.it/anticipo- tfs – tfr , il finanziamento agevolato per un importo massimo di 45.000 euro o, comunque, entro la capienza della prestazione dovuta al pensionato, se di importo inferiore.
È possibile per il cittadino presentare la domanda di quantificazione dell’anticipo finanziario, a seconda che i richiedenti siano in regime di TFS o di TFR , tramite uno dei due servizi online dedicati: Simulazione del TFS o invio domanda di quantificazione del TFS Richiesta quantificazione TFR per dipendenti pubblici e dichiarazione beneficiari/eredi per liquidazione TFR – Domanda In alternativa, è possibile presentare la domanda tramite i patronati. In fase di compilazione della domanda, dopo aver selezionato la richiesta di “Anticipo finanziario D.L. n. 4/2019”, bisogna indicare la banca prescelta per l’operazione di finanziamento e dichiarare di avere avuto accesso alla pensione secondo i requisiti richiesti.
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Colf e badanti aumenti con il nuovo CCNL Confsal
E' stato rinnovato il 4 maggio scorso per il triennio 2023-2025 il contratto collettivo per il lavoro domestico siglato da Fesica Confsal, per i lavoratori, e Federproprietà, Uppi, Confappi, Feder.Casa, Confimpreseitalia, Unicolf e Italpmi per i datori di lavoro .
Si ricorda che il CCNL per Colf e Badanti sottoscritto per la prima volta nel 2006, si applica :
- sia a lavoratori addetti al funzionamento ed alle necessità della vita familiare,
- che a quelli addetti a queste attività presso enti senza fini di lucro : comunità religiose, caserme, comandi militari orfanotrofi e ricoveri per anziani.
Il rinnovo prevede aumenti retributivi e anche novità contrattuali che vediamo di seguito piu in dettaglio
Rinnovo CCNL lavoro domestico CONFSAL – Aspetti economici
I nuovi minimi retributivi prevedono aumenti del 9,22% , dovuti alla recente forte variazione dell’indice ISTAT. Gli importi applicabili sono riassuntinella tabella seguente
LIVELLI e MANSIONI Minimi retributivi dal 1.1.2023 PRIMA CATEGORIA SUPER (BADANTI – ASSISTENTI)
(lavoratori con formazione professionale certificata)€1.482.94
PRIMA CATEGORIA
lavoratori con responsabilità diretta della casa€ 1.419,60 SECONDA CATEGORIA SUPER (COLLABORATORI FAMILIARI)
lavoratori con cura delle persone e mansioni di cura della casa senza responsabilità diretta con esperienza€ 1.083,26 SECONDA CATEGORIA
lavoratori con cura delle persone e mansioni di cura della casa senza responsabilità diretta con esperienza fino a 18 mesi€ 1.039,58 TERZA CATEGORIA (COLF)
addetti alla pulizia della casa e giardinaggio con piu di 18 mesi di esperienza€ 939,12 QUARTA CATEGORIA
(lavoratori generici , non addetti alla cura di persone con fino 18 mesi di esperienza )€ 859 81 PRESTAZIONI ESCLUSIVAMENTE DI ATTESA € 678,13 Maggiorazioni e indennità previste Riguardano :
prestazioni discontinue di assistenza notturna : maggiorazione del 20% rispetto al livello base
Indennità sostitutiva di vitto e alloggio 6,47 euro giornalieri (di cui 2,26 euro per pranzo e/o colazione, 2,26 euro per cena e 1,95 euro per l’alloggio).
Scatti di anzianità maturano dal mese successivo al termine del biennio di servizio.
Il contributo per il finanziamento dell'ente bilaterale Ebilcoba sale a 0,06 euro orari ( per 2/3 a carico del datore di lavoro e 1/3 a carico del lavoratore versati trimestralmente.
Si ricorda che l'ente gestisce i fondi per la malattia, la formazione professionale, la sicurezza la contrattazione e altri che potranno essere istituiti
Il contributo è raccolto unitamente ai contributi previdenziali INPS grazie alla convenzione tra gli enti
CCNL lavoro domestico CONFSAL – Aspetti normativi
CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO :
durata massima 24 mesi; in caso di durata iniziale inferiore a 24 mesi possibili fino a 4 proroghe.
Per i contratti superiori ai 12 mesi, obbligo di una specifica causale (sostituzione di lavoratori in malattia o in ferie).
ORARIO DI LAVORO:
l' orario a tempo pieno prevede un massimo di 54 ore settimanali per 10 ore quotidiane non continuative.
PERIODO DI PROVA
non puo superare i 45 giorni per la prima categoria super, 30 per la prima categoria , 15 per seconda super e seconda, 8 per terza e quarta categoria.
PREAVVISO
minimo di 5 giorni , 8 per le categorie prima e prima super.
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Alluvione Emilia maggio 2023: al via la cassa integrazione
INPS ha emanato con il messaggio 1699 del 10 maggio le istruzioni per le domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale garantiti per i datori di lavoro nel territorio delle Province di Reggio-Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna e Forlì-Cesena, con il riconoscimento delllo stato di emergenza, per i gravi eventi metereologici verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.
Si tratta in particolare di
- trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO per eventi non evitabili "EONE")
- assegno di integrazione salariale FIS e Fondi di solidarietà
- cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA).
Domande di CIGO o assegno EONE
Le causali da utilizzare sono :
- la causale “Incendi – crolli – alluvioni”, (riferibili al verificarsi di eventi oggettivamente non evitabili (c.d. EONE) o
- se il caso anche la causale “Impraticabilità dei locali anche per ordine di Pubblica Autorità”,
per le quali :
- non è richiesta l’anzianità di effettivo lavoro di 30 giorni dei lavoratori devono possedere presso l’unità produttiva
- i datori di lavoro non sono tenuti al pagamento del contributo addizionale
- le domande devono essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui l’evento si è verificato, quindi entro il 30 giugno 2023;
- l’informativa sindacale non è preventiva ed è sufficiente che i datori di lavoro, anche dopo l’inizio della sospensione o riduzione dell’attività comunichino a RSA o RSU o articolazioni sindacali territoriali le cause , la durata prevedibile del periodo per cui è richiesto l’intervento e il numero dei lavoratori interessati. Inoltre per le imprese del settore edile e lapideo non è necessaria per le prime 13 settimane di integrazione salariale.
Tenuto conto dell’entità dell’evento i datori di lavoro non sono tenuti a dimostrare gli effetti sull’attività produttiva per cui nella relazione è sufficiente una descrizione sintetica delll' attivita e la dichiarazione di sospensione
Con riferimento alle domande presentate con la causale “Impraticabilità dei locali anche per ordine di Pubblica Autorità”, i datori di lavoro possono allegare le attestazioni delle Autorità o fornire una autocertificazione . In ogni caso la mancanza di documentazione non determina il respingimento dell'istanza ma l'istituto richiederà un supplemento di istruttoria .
Sulla ripresa dell’attività lavorativa, i datori di lavoro interessati possono indicare nella prima richiesta una data di ripresa basata su ragionevoli previsioni e che se nonssere rispettata per motivate ragioni, il datore di lavoro può chiedere una proroga
ATTENZIONE
I datori di lavoro colpiti dagli eventi alluvionali, che avessero già inviato la domanda con differente causale, dovranno annullarla e la suddetta istanza e presentarne una nuova secondo le indicazioni I datori di lavoro tutelati dal FIS e dai Fondi di solidarietà bilaterali nel caso devono indicare nella nuova istanza “annulla e sostituisce la domanda con Prot. NNN”.
Domande di cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA)
il trattamento di CISOA per eccezionali calamità o avversità atmosferiche, è garantito per un periodo non superiore a 90 giorni agli impiegati e operai agricoli con contratto di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze dell'impresa da più di un anno e prescinde dal possesso del requisito occupazionale minimo di 181 giornate annue di effettivo lavoro.
Tali trattamenti sono soggetti al limite massimo mensile di importo previsto dall’articolo 3, comma 5-bis, del D.lgs n. 148/2015.
i datori di lavoro interessati dovranno presentare, domanda con la specifica causale “Calamità naturali o avversità atmosferiche – cod. evento 08 (art. 21, comma 4, L.n.223/1991)”.
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Natanti da diporto: obblighi modificati
E' stato pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 6 aprile 2023 che interviene con modifiche al decreto 1° settembre 2021, recante requisiti, formalita' ed obblighi da ottemperare per l'utilizzazione dei natanti da diporto ovvero delle moto d'acqua ai fini di locazione o di noleggio per finalita' ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonche' di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo nelle acque marittime e interne.
Ci sono state infatti criticita' interpretative ed applicative sottoposte all'attenzione della Direzione generale per la vigilanza sulle Autorita' di sistema portuale, in riferimento ad alcuni articoli nel corso della prima applicazione del citato decreto 1° settembre 2021, per le quali e' stata ravvisata la necessita' di procedere a
specifici interventi correttivi .
Per questo motivo al decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili del 1° settembre 2021, sono apportate le seguenti modifiche:
- per la comunicazione di inizio attivita di locazione o noleggio l'obbligo di allegare copia del certificato di omologazione o della dichiarazione di conformità CE delle unità da locare o da noleggiare si applica solo se tali certificati o dichiarazioni sono previste
- all'art. 7 "Norme di comportamento dei conduttori – Utilizzazione delle unità in locazione" si precisa che i natanti da diporto e le moto d’acqua non possono essere ceduti in sublocazione e non possono essere impiegati per la pratica dello sci nautico per conto terzi:
- all'allegato 2 (Istruzioni per la locazione di natanti ai sensi dell’articolo 4, comma 4, da consegnare obbligatoriamente all’utilizzatore in tutti i casi in cui non è richiesta la patente nautica) le limitazioni di velocità a 8 nodi NON si applicano nel raggio di 5000 metri dalla costa bensi : entro 500 metri dalle coste rocciose alte sul mare ed entro 1000 metri dalle spiagge».
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Aziende trasporto pubblico: comunicazioni all’ INPS via PEC
L'INPS, con Messaggio n. 1656 dell'8 maggio 2023, comunica che da ieri vanno utilizzate nuove modalita di comunicazione dei dati sulle retribuzioni da parte delle aziende di trasporto pubblico Si tratta in particolare degli elementi accessori per il calcolo della quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate nel Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto (ora soppresso )
Il messaggio precisa che da quest'anno la trasmissione va effettuata:
- SOLO tramite posta certificata
- all'indirizzo : [email protected]
La scadenza è fissata come ogni anno al 30 giugno dell'anno successivo a quello di percezione degli emolumenti
Comunicazione competenze accessorie ai fini pensionistici – aziende trasporto pubblico
L'istituto ricorda che la comunicazione riguarda le competenze accessorie che:
- spettano con continuità;
- sono determinate in misura fissa, anche eventualmente in percentuale della retribuzione;
- sono previste per tutti gli appartenenti ad una stessa qualifica;
- trovano la loro disciplina in accordi nazionali, aziendali o regionali.
Il decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414, lha previsto infatti che la retribuzione da utilizzare per il calcolo della quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate nel soppresso Fondo fino al 31 dicembre 1995 sia determinata, con riferimento alla data di decorrenza della pensione, in base alla normativa vigente presso il Fondo stesso.
Va tenuto presente inoltre che ai sensi dell’articolo 17 della menzionata legge n. 889/1971, le competenze accessorie da includere nella retribuzione pensionabile sono quelle effettivamente percepite negli ultimi dodici mesi di servizio, sino a un massimo del 40 per cento di quelle complessivamente percepite dall’agente e assoggettate a contributo negli ultimi trentasei mesi di servizio.
Una volta ricevute le comunicazioni l'INPS accerta la rilevanza ai fini pensionistici dei compensi e trasmette le relative valutazioni, entro il termine di sei mesi dalla ricezione dell’elenco all’Azienda interessata. sempre all’indirizzo di posta elettronica certificata utilizzato dall’azienda e anche alla Struttura territoriale INPS presso cui l’azienda interessata versa i contributi.