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Maggiorazione straordinari nel part time: pronuncia Corte UE
La sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Prima Sezione, del 29 luglio 2024, riunisce le cause C-184/22 e C-185/22, originate da richieste di pronuncia pregiudiziale del Bundesarbeitsgericht (Corte federale del lavoro, Germania).
Le questioni sottoposte alla Corte riguardano l'interpretazione dell'articolo 157 del TFUE e di specifiche disposizioni della direttiva 2006/54/CE e della direttiva 97/81/CE, in relazione al trattamento dei lavoratori a tempo parziale rispetto a quelli a tempo pieno, in particolare sul pagamento delle maggiorazioni salariali per le ore di lavoro straordinario.
La questione viene anche posta in relazione alla possibile disparità di trattamento tra uomini e donne.
Vediamo meglio nei prossimi paragrafi
Maggiorazione straordinari: i casi in esame
Le controversie nascono dai ricorsi presentati da due infermiere impiegate part-time presso una struttura sanitaria tedesca che hanno contestato il mancato riconoscimento delle maggiorazioni salariali per le ore di lavoro straordinario svolte :
- oltre l'orario concordato nei loro contratti, ma
- al di sotto dell'orario normale di un lavoratore a tempo pieno.
Le ricorrenti hanno sostenuto che tale trattamento costituisce una discriminazione indiretta basata sul sesso, poiché il datore di lavoro impiega prevalentemente donne a tempo parziale.
La questione centrale riguarda se il diverso trattamento retributivo degli straordinari tra lavoratori part-time e full-time sia giustificato e se costituisca una violazione dei principi di parità di trattamento sanciti dal diritto dell'Unione Europea.
Maggiorazione straordinari: le conclusioni della Corte
La Corte ha stabilito che la normativa in discussione, che prevede la corresponsione di maggiorazioni salariali solo per le ore di lavoro straordinario eccedenti l'orario normale di un lavoratore a tempo pieno, costituisce un trattamento meno favorevole per i lavoratori a tempo parziale e come tale non è compatibile con le direttive europee in materia.
Secondo i giudici europei tale trattamento non è giustificato dagli obiettivi di dissuadere dagli eccessi di lavoro straordinario o di evitare un trattamento sfavorevole per i lavoratori a tempo pieno.
Inoltre, la Corte ha riconosciuto che questa disparità può costituire una discriminazione indiretta basata sul sesso, poiché colpisce una proporzione significativamente maggiore di donne, violando l'articolo 157 TFUE e le disposizioni della direttiva 2006/54/CE.
Per evitare procedure di infrazione dunque li stati membri dovranno adeguare le leggi nazionali a questo principio
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CCNL panificazione artigianato: accordo integrativo per la ristorazione
È stato firmato il 6 giugno 2024 da Fai Cisl, Flai Cgil, Uila Uil, Confartigianato, CNA, Casartigiani e Claai, il rinnovo del Ccnl artigianato area alimentazione e panificazione 2023-2026, scaduto il 31 dicembre 2022
L'accordo che interessa più di 120mila lavoratrici e lavoratori e circa 30mila aziende prevede il miglior aumento economico mai registrato in precedenza nel settore del 12,02% , un importo ‘una tantum’ per il periodo di carenza contrattuale , oltre a importanti novità contrattuali in tema di congedo per le Vittime di violenza. periodo di comporto per lavoratori con disabilità , preavviso di licenziamento .
Si segnala che il 26 luglio è stato firmato un ulteriore accordo integrativo per le imprese artigiane aderenti con ’attività di produzione, preparazione, confezionamento e distribuzione di pasti e prodotti alimentari, con somministrazione diretta, in attività di ristorazione.
Sono state definite le nuove retribuzioni minime mensili a far data da agosto 2025 e da agosto 2026.(v- ultimo paragrafo)
Vediamo nei paragrafi seguenti i dettagli e le nuove tabelle retributive per i diversi settori.
CCNL alimentari panificazione 2024: tabelle aumenti retributivi e una tantum
ARTIGIANATO Settore Alimentare e Panificazione
Aumento complessivo dei minimi tabellari pari a
- 206,00 euro lordi per il livello 3A alimentare
- 198,00 euro per il livello 3A Panificazione),
da riparametrarsi per gli altri livelli e da erogarsi in 4 tranches:
- 60,00 euro dal 1° aprile 2024;
- 40,00 euro dal 1° gennaio 2025;
- 55,00 euro dal 1° novembre 2025;
- 51,00 euro (43,00 euro per il settore Panificazione) dal 1° aprile 2026.
Gli aumenti decorrono dal 1° aprile 2024 e gli arretrati entrano nella busta paga di giugno 2024.
SETTORE ALIMENTAZIONE
Liv.
Minimi fino al 31.3.2024
Incrementi a regime
Retribuzione tabellare a regime
1s
2.237,60
268,96
2.506,56
1
2.009,01
241,47
2.250,48
2
1.839,16
221,06
2.060,22
3A
1.713,85
206,00
1.919,85
3
1.621,06
194,84
1.815,90
4
1.554,94
186,90
1.741,84
5
1.483,14
178,27
1.661,41
6
1.387,62
166,79
1.554,41
SETTORE PANIFICAZIONE
Liv.
Minimi fino al 31.3.2024
Incrementi a regime
Retribuzione tabellare a regime
A1s
1.889,96
227,41
2.117,37
A1
1.757,02
211,41
1.968,43
A2
1.645,54
198,00
1.843,54
A3
1.506,79
181,30
1.688,09
A4
1.427,60
171,77
1.599,37
B1
1.850,39
222,65
2.073,04
B2
1.520,17
182,91
1.703,08
B3s
1.479,47
178,01
1.657,48
B3
1.431,21
172,22
1.603,43
B4
1.357,35
163,32
1.520,67
Prevista inoltre ai soli lavoratori in forza alla data del rinnovo (6 giugno 2024) un una tantum pari a 160,00 euro, da erogarsi in due tranches:
- 80,00 euro con la retribuzione di giugno 2024;
- 80,00 euro con la retribuzione di settembre 2024.
da riproporzionare in base alla durata del rapporto o alla carenza contrattuale decorsa dal 1° gennaio 2023 al 31 marzo 2024. Per gli apprendisti sarà erogata nella misura del 70%.
Eventuale superminimo assorbibile individuale deve essere considerato come anticipazione dell’una tantum fino a concorrenza con cessazione da marzo 2024
Imprese non artigiane del settore Alimentare
Per le imprese fino a 15 dipendenti, oltre agli aumenti già previsti dalle parti con l’intesa del 15 marzo 2024, p nuovo incremento di 120 euro sui minimi al parametro convenzionale 137, da erogare come segue :
- 60,00 euro dal 1° gennaio 2025;
- 60,00 euro dal 1° gennaio 2026.
IMPRESE NON ART.
< 15 DIP
Liv.
Par.
Minimi al 29.2.2024
Prima Tranche 1.3.2024
Minimi dall’1.3.2024
1
230
2.442,01
35,04
2.477,05
2
200
2.123,48
30,47
2.153,95
3
165
1.751,89
25,14
1.777,03
4
145
1.539,54
22,09
1.561,63
5
130
1.380,28
19,80
1.400,08
6
120
1.274,09
18,28
1.292,37
7
110
1.167,93
16,76
1.184,69
8
100
1.061,77
15,23
1.077,00
Imprese di somministrazione pasti nella ristorazione
Dal 1° giugno 2024 sarà erogato un acconto su futuri aumenti contrattuali (AFAC) pari a 65,00 euro sul livello C, da riparametrare sugli altri livelli, e sulla base della percentuale di orario per i lavoratori in part time.
L’importo è pari a 200,00 euro, da erogare in due tranches:
- 100,00 euro con la retribuzione di luglio 2024;
- 100,00 euro con la retribuzione di settembre 2024.
Per l' apprendistato la misura dell’una tantum sarà pari al 70%.
Liv.
Retribuzione tabellare all’1.12.2021
AFAC 1.6.2024
A
1.982,79
75,41
B
1.812,19
68,92
C
1.709,07
65,00
D
1.612,69
61,33
E
1.512,34
57,52
Le altre novità dell’accordo di rinnovo
Le novità contrattuali sono le seguenti:
Lavoro intermittente
il contratto di lavoro a chiamata può essere applicato presso tutte le aziende del settore per i seguenti casi:
- lavoratori che effettuano come prestazione esclusiva la presa in carico e la consegna dei prodotti al consumatore;
- ulteriore aiuto commesso per ogni commesso compresi datore di lavoro o familiari per le attività di vendita.
con un’indennità di chiamata nella misura del 30% della retribuzione (paga tabellare + ratei di tredicesima e quattordicesima)
Preavviso di licenziamento e dimissioni
Sono stati, modificati i termini del preavviso in caso di licenziamento o dimissioni rassegnate dal lavoratore, con riferimento in giorni.
Apprendistato professionalizzante
Dal 1° gennaio 2025 tutti gli apprendisti, compresi quelli assunti in precedenza , avranno diritto alla maturazione degli scatti di anzianità con le modalità previste dal contratto collettivo per i lavoratori qualificati. L’importo dello scatto sarà pari a 10 euro
Congedi per le vittime di violenza di genere
Il congedo fruibile dalle vittime di violenze di genere si adegua all’articolo 24 del d.lgs. n. 80/2015 e aggiunge anche la possibilità di ulteriori 3 mesi aspettativa, di cui 2 mesi con un’indennità pari al 30% della retribuzione tabellare.
Permessi parentali
Per l’inserimento all’asilo nido o alla scuola di infanzia dei figli, è concesso un permesso retribuito di 8 ore annue frazionabili.
Imprese attive nella somministrazione pasti e ristorazione
L'accordo del 26 luglio 2025 prevede due nuovi scatti di aumenti retributivi che entreranno in vigore ad agosto 2025 e ad agosto 2026.
Nella figura che segue sono riassunte le modifiche progressive ai minimi retributivi :

ATTENZIONE gli aumenti ricomprendono quanto previsto a titolo di AFAC (anticipo sui futuri aumenti contrattuali) dall’Accordo 6 giugno 2024 citato sopra
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Fondo vittime amianto: istruzioni e scadenza domande fino al 2026
Il Decreto Ministeriale del 16 luglio 2024, pubblicato il 12 agosto nella sezione "Pubblicità legale" del sito del Ministero del Lavoro, ha stabilito le modalità di attuazione del Fondo vittime dell’amianto, come previsto dall’art. 24, comma 2, del Decreto Legge 34/2023, successivamente modificato dall’art. 1, comma 203, della Legge 213/2023, per gli anni 2024, 2025 e 2026.
Inoltre il decreto modifica l’art. 2, comma 3, del DM 5 dicembre 2023, chiarendo meglio l'ambito di applicazione per i beneficiari delle prestazioni del Fondo nell'anno 2023 e fissa le scadenze per le domande di indennità.
Vediamo più in dettaglio nei paragrafi seguenti.
Fodo vittime amianto beneficiari
Hanno diritto a beneficiare delle prestazioni del Fondo vittime dell’amianto:
- i lavoratori di società a partecipazione pubblica che hanno contratto patologie legate all'esposizione all'amianto durante il servizio presso i cantieri navali, ai quali si applicano le disposizioni dell’art. 13 della Legge 257/92.
- destinatari dei seguenti provvedimenti relativi al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali: per l'anno 2024, sentenze esecutive o verbali di conciliazione giudiziale depositati o sottoscritti in sede protetta tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2024; per l'anno 2025, provvedimenti analoghi nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2025; per l'anno 2026, sentenze esecutive o verbali di conciliazione giudiziale depositati o sottoscritti in sede protetta tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2026.
Nel caso di decesso causato dalle malattie legate all'amianto, il diritto ad accedere al Fondo viene esteso agli eredi, a condizione che questi siano destinatari di un risarcimento stabilito mediante sentenza esecutiva o verbale di conciliazione.
Possono accedere al Fondo anche le società a partecipazione pubblica risultate soccombenti con sentenza esecutiva o debitrici nei verbali di conciliazione giudiziale o in sede protetta, nonché coloro che hanno prestato servizio presso i cantieri navali in esecuzione di appalti, subappalti o contratti di somministrazione di lavoro.
Fondo Amianto modifica ambito di applicazione 2023
L'ambito di applicazione del Fondo per le vittime dell'amianto per l'anno 2023, come specificato nel Decreto Ministeriale del 5 dicembre 2023 e modificato dal Decreto del 16 luglio 2024, comprende :
- i lavoratori di società partecipate pubbliche che hanno contratto patologie asbesto-correlate
- durante l'attività lavorativa presso i cantieri navali,
- destinatari di sentenze esecutive o verbali di conciliazione giudiziale che riconoscono loro il diritto al risarcimento di danni patrimoniali e non patrimoniali.
- Inoltre, possono accedere al Fondo anche le società partecipate pubbliche dichiarate soccombenti o debitrici nei verbali di conciliazione relativi a tali risarcimenti.
Fondo vittime amianto come far domanda
Dal punto di vista operativo, gli interessati devono presentare domanda all'INAIL:
- tramite PEC
- entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, pena l'inammissibilità.
Alla domanda deve essere allegata la documentazione specifica, come copia della sentenza esecutiva o del verbale di conciliazione, e una dichiarazione conforme al DPR 445/2000 relativa al mancato pagamento del risarcimento dovuto dalla società a partecipazione pubblica. Le società partecipate devono altresì allegare la quietanza di avvenuto pagamento del risarcimento. L'INAIL è incaricato di esaminare le domande e determinare l'indennizzo, il cui importo potrebbe essere ricalcolato in caso di insufficienza delle risorse disponibili. L'indennizzo verrà erogato dall'INAIL a seguito del trasferimento delle risorse dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.
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Sgravio assunzioni donne vittime di violenza: modello e istruzioni
Con la legge di bilancio 2024 sono stati incrementati i fondi per la lotta alla violenza di genere (Articolo 1, commi da 191 a 193 legge 213/2023) .
Tra le diverse misure previste è stato istituito un nuovo esonero contributivo riservato alle donne vittime di violenza disoccupate e beneficiarie del Reddito di libertà (il sussidio straordinario garantito alle donne assistite da centri antiviolenza istituito dall'articolo 105-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77).
Si tratta in particolare dell’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi INAIL, nel limite massimo di 8.000 euro annui , riparametrato e applicato su base mensile.
Con la circolare 41 del 5 marzo INPS ha fornito i primi dettagli operativi sui requisiti e le modalità di applicazione e, con il messaggio 2239 del 14 giugno, le istruzioni per la richiesta e la fruizione in Uniemens.
Sgravio contributivo vittime di violenza: i requisiti
La misura è destinata alle donne vittime di violenza, senza figli o con figli minori, seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle Regioni
- residenti nel territorio italiano
- cittadine italiane o comunitarie oppure cittadine di Stato extracomunitario, in possesso di regolare permesso di soggiorno.
- disoccupate (a norma dell'art 19 d.lgs. 150 2015) e
- beneficiarie del Reddito di libertà oppure di altro contributo regionale o provinciale con lo stesse finalità (ad esempio l’Assegno di autodeterminazione di cui all’articolo 7-bis della legge provinciale 9 marzo 2010, n. 6, della Provincia Autonoma di Trento)
La circolare specifica che per le assunzioni effettuate nell’anno 2024 lo sgravio può essere riconosciuto anche in relazione alle assunzioni di donne fruitrici del Reddito di libertà nel 2023.
Sgravio contributivo vittime di violenza: misura e durata
L’esonero contributivo spetta per:
- le assunzioni a tempo indeterminato, per la durata di 24 mesi;
- le assunzioni a tempo determinato, per la durata di 12 mesi ossia per la durata del rapporto di lavoro fino a un massimo di dodici mesi;
- le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto a termine, sia già agevolato che non agevolato, per 18 mesi a partire dalla data dell’assunzione a termine
- anche in caso di part-time e per i rapporti di lavoro subordinato con una cooperativa
- anche a scopo di somministrazione.
- effettuate nel triennio 2024-2026
Consiste nell’esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Sono esclusi i premi INAIL
La soglia massima di esonero mensile è, pertanto, pari a 666,66 euro (€ 8.000/12) ( per rapporti inferiori al mese : 21,50 euro per ogni giorno di fruizione)
Per i rapporti di lavoro a tempo parziale, deve essere proporzionalmente ridotto.
Sgravio contributivo vittime di violenza: fondi a disposizione e cumulabilità
L’esonero contributivo per le donne vittime di violenza legge 213 2023 spetta nel limite di spesa di:
– 1,5 milioni di euro per l'anno 2024;
– 4 milioni di euro per l'anno 2025;
– 3,8 milioni di euro per l'anno 2026;
– 2,5 milioni di euro per l'anno 2027;
– 0,7 milioni di euro per l'anno 2028.
Potrà essere cumulato, se c’è capienza con altre agevolazioni che non prevedano divieti, Ad esempio :
- risulta cumulabile con l'esonero per le lavoratrici madri mentre
- non è cumulabile con l’esonero strutturale all’occupazione giovanile.
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ATTENZIONE INPS specifica che nel coordinamento tra diverse agevolazioni il calcolo delle riduzioni va effettuato in base all’ordine cronologico di entrata in vigore dell'incentivo.
Sgravio assunzioni vittime di violenza: richiesta e controlli
Inps informa nel messaggio 2239 del 14 giugno 2024 che all’interno dell’applicazione “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”, presente sul sito istituzionale www.inps.it, seguendo il percorso: “Imprese e Liberi Professionisti” > “Esplora Imprese e Liberi Professionisti” > sezione “Strumenti” > “Vedi tutti” > è disponibile il modulo di istanza on-line “ERLI”, volto alla richiesta del beneficio.
Nella domanda vanno indicati:
- anagrafe della lavoratrice assunta;
- il codice della comunicazione obbligatoria relativa al rapporto di lavoro instaurato/trasformato;
- l’importo della retribuzione mensile media, comprensiva dei ratei di tredicesima e di quattordicesima mensilità;
- l’indicazione della eventuale percentuale di part-time nel caso di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo parziale;
- la misura dell’aliquota contributiva datoriale oggetto dello sgravio.
L’Istituto quindi :
- verifica l’esistenza del rapporto nella banca dati delle comunicazioni obbligatorie;
- calcola l’importo dell’incentivo spettante
- verifica la sussistenza della copertura finanziaria per l’esonero richiesto;
- in caso di sufficiente capienza di risorse autorizza il datore di lavoro con comunicazione in calce al medesimo modulo di istanza on-line
L'azienda può fruire dell’importo dovuto, in quote mensili, a partire dal mese di assunzione per il periodo spettante, ferma restando la permanenza del rapporto di lavoro, mediante conguaglio nelle denunce contributive come precisato nella citata circolare n. 41/2024.
INPS precisa che anche dopo l'autorizzazione potranno essere effettuati i controlli volti ad accertare l’effettiva sussistenza dei requisiti.
Sgravio donne vittime di violenza: Uniemens Datori privati
I datori di lavoro non agricoli autorizzati devono valorizzare, secondo le consuete modalità, l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>, a decorrere dal mese di competenza giugno 2024, con i seguenti elementi:
– nell’elemento <CodiceCausale> deve essere inserito il nuovo valore “ERLI”, avente il significato di “Esonero per assunzioni/trasformazioni articolo 1, commi da 191 a 193, della legge 30 dicembre 2023, n. 213”;
– nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> deve essere inserita la data di assunzione o la data di trasformazione nel formato AAAA-MM-GG.
Si fa presente che, nel caso in cui nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> venga indicata la data di assunzione/trasformazione, deve essere esposto l’attributo "TipoIdentMotivoUtilizzo" con valore "DATA".
Nel caso delle agenzie di somministrazione relativamente alla posizione per le lavoratrici assunte per essere impegnate presso l’utilizzatore (posizione contributiva contraddistinta dal C.S.C. 7.07.08 e dal C.A. 9A), oltre all'elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> contenente la data di assunzione/trasformazione e al relativo attributo "TipoIdentMotivoUtilizzo", deve essere esposto un ulteriore <IdentMotivoUtilizzoCausale> contenente la matricola aziendale o il codice fiscale e il relativo attributo <TipoIdentMotivoUtilizzo> con valore "MATRICOLA_AZIENDA" oppure "CF_PERS_FIS" o ”CF_PERS_GIU”;
– nell’elemento <AnnoMeseRif> deve essere indicato l’AnnoMese di riferimento del conguaglio;
– nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> deve essere indicato l’importo conguagliato, relativo alla specifica competenza.
Si sottolinea che la sezione “InfoAggcausaliContrib” va ripetuta per tutti i mesi di arretrato e che la valorizzazione dell’elemento <AnnoMeseRif>, con riferimento ai mesi pregressi (da gennaio 2024 a maggio 2024), può essere effettuata esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza dei mesi di giugno, luglio e agosto 2024.
Modalità di esposizione dei dati nella sezione <PosAgri> del flusso UniEmens
I datori di lavoro agricoli autorizzati a fruire dell’esonero devono valorizzare, in <DenunciaAgriIndividuale>, nell’elemento <DatiAgriRetribuzione>, oltre ai consueti dati occupazionali e retributivi utili per la tariffazione:
- in <Tipo Retribuzione>/<CodiceRetribuzione> il codice “Y”;
- in <AgevolazioneAgr>/<CodAgio> il codice Agevolazione “VL”, che assume il nuovo significato di “Esonero per assunzioni/trasformazioni articolo 1, commi da 191 a 193, della legge 30 dicembre 2023, n. 213”.
Per il recupero delle competenze di aprile e maggio 2024, per le quali non è ancora scaduto il termine del periodo di trasmissione (31 agosto 2024), deve essere inviato il flusso completo
Nel caso in cui il flusso UniEmens mensile sia stato già inviato, l’invio del nuovo flusso completo annulla e sostituisce il flusso inviato in precedenza.
Per dichiarare l’importo dell’esonero spettante relativamente a competenze pregresse il cui termine di trasmissione è scaduto devono essere valorizzati i seguenti elementi:
- in <Tipo Retribuzione>/<CodiceRetribuzione> con il codice “Y”;
- in <AgevolazioneAgr>/<CodAgio> il codice agevolazione “VR”, che assume il significato di “Recupero arretrati <CodAgio> VLEsonero per assunzioni/trasformazioni articolo 1, commi da 191 a 193, della legge 30 dicembre 2023, n. 213”;
- in <Retribuzione> l’importo del recupero spettante, rispetto alla totalità dei periodi pregressi.
Il codice agevolazione “VR” può essere utilizzato per recuperare l’esonero relativo ai mesi di gennaio, febbraio, marzo 2024, nella competenza di giugno 2024 inviata entro il secondo periodo di trasmissione 2024 (31 agosto 2024).
I datori di lavoro agricoli potranno verificare l’attribuzione del codice Agevolazione “VL” e “VR” nel Cassetto previdenziale del contribuente.
Il messaggio precisa infine anche le modalità di esposizione dei dati relativi all’esonero nella sezione <ListaPosPA> del flusso UniEmens, precisano che la denuncia dei mesi pregressi sarà consentita esclusivamente nelle denunce <ListaPosPA> dei mesi di giugno, luglio e agosto 2024.
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Appalti e somministrazione illecita: novità dalla Cassazione
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 20591 del 2024, ha trattato una controversia riguardante la distinzione tra appalto e somministrazione illecita di manodopera, con particolare riferimento agli appalti pesanti ovvero ad alto utilizzo di manodopera ( definiti labour intensive nella sentenza).
La decisione, che coinvolge l'Agenzia delle Entrate e una S.r.l., offre un nuovo orientamento sull'applicazione delle normative relative alla somministrazione di manodopera con conseguenze sulla deduzione IVA e dei costi.
Appalti e somministrazione illecita: la controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate per l'anno di imposta 2015, che contestava alla S.r.l. la deduzione di costi e la detrazione dell'IVA per prestazioni di facchinaggio, consulenze e rimborsi vari, ritenendoli indebiti e configuranti illecita somministrazione di manodopera.
Ricordando che la normativa italiana distingue tra appalto e somministrazione di lavoro sulla base della capacità dell'appaltatore di organizzare i mezzi necessari e assumere il rischio d'impresa, la Corte ha sottolineato che negli appalti labour intensive cioè ad alto utilizzo di manodopera , come nel caso in questione (prestazioni di facchinaggio) l'autonomia organizzativa e direttiva dell'appaltatore sui propri dipendenti è cruciale per qualificare l'appalto come genuino.
L'ordinanza della Cassazione segna un'evoluzione del pensiero giurisprudenziale, stabilendo che negli appalti "leggeri", caratterizzati da una elevata presenza di manodopera, è sufficiente che l'appaltatore gestisca effettivamente i propri dipendenti. Al contrario, se all'appaltatore rimangono solo compiti di gestione amministrativa del rapporto, il contratto è nullo, con l'impossibilità di detrarsi l'IVA e di dedurre i costi ai fini delle imposte dirette.
Nel caso in esame non è stata valutata la effettiva realizzazione di un risultato autonomo da conseguire attraverso un'organizzazione effettiva e autonoma del lavoro.
Da sottolineare inoltre per la Cassazione che i compensi agli amministratori devono essere deliberati dall'assemblea dei soci, pena la nullità del contratto e l'indeducibilità delle spese correlate. Anche per questo aspetto la decisione impugnata è stata cassata
Appalti e somministazione illecita: conclusioni e riferimenti normativi
L'ordinanza stabilisce un nuovo principio di diritto, superando e chiarendo quanto previsto nella sentenza 18455 del 28 giugno 2023.
«Ai fini della valutazione della deduzione di componenti negativi di reddito ai sensi dell’art. 5, comma 3, del d. lgs. 446/1997 e dell’esclusione dalla base imponibile ex art. 26
bis della L. 196/1997 e detrazione dell’IVA, la distinzione tra appalto genuino di cui all’art.1655 cod. civ. e l’illecita somministrazione di manodopera si individua nella concorrenza dei requisiti di assunzione del rischio di impresa e di direzione ed organizzazione di mezzi e materiali necessari da parte dell’appaltatore, tenendo presente che l’organizzazione può anche essere minima negli appalti cd. “leggeri” a prevalenza di apporto personale di unità specializzate, mentre negli appalti cd. “labour intensive” il requisito si sostanzia soprattutto nell’esercizio del potere direttivo dei mezzi e materiali.».
Il motivo di ricorso viene quindi accolto, perché nella fattispecie, il giudice non ha valutato il primo requisito, ossia l’assunzione o meno di rischi da parte dell’appaltatore, concorrente e necessario insieme alla direzione ed organizzazione al fine di consentire all’interprete di distinguere tra l’esistenza di un appalto genuino e l’illecita somministrazione di manodopera.
La Corte di Cassazione ha accolto dunque il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo fondate le contestazioni relative alla qualificazione dell'appalto e alla deduzione dei costi per consulenze. Ha quindi rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna per un nuovo esame conforme ai principi espressi.
Riferimenti Normativi
- D.Lgs. 276/2003, art. 29: Regolamenta il contratto di appalto e la somministrazione di lavoro.
- Codice Civile, art. 1655: Definisce il contratto di appalto.
- D.P.R. 633/1972, art. 19: Dispone sulla detrazione dell’IVA.
- D.Lgs. 446/1997, art. 5, comma 3: Regola la deduzione dei costi.
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Edilizia, denuncia nuovo cantiere: guida agli adempimenti
La denuncia di nuovo lavoro rappresenta un importante adempimento per le imprese in occasione dell’apertura di nuovi cantieri edili.
Inail ha pubblicato sul proprio sito un nuovo documento, redatto dalla Direzione regionale Inail Lombardia in collaborazione con Assimpredil Ance – Milano Lodi Monza e Brianza e Cassa Edile di Milano, Lodi Monza e Brianza, che fornisce una guida completa per i datori di lavoro riguardo agli obblighi amministrativi nei confronti di Inail, Cassa Edile e Agenzia delle Entrate. Il dossier si articola in domande e risposte, offrendo chiarimenti dettagliati sugli adempimenti richiesti.
Vediamo le principali indicazioni in sintesi .
SCARICA QUI il documento integrale
Denuncia nuovo lavoro: adempimenti nei confronti di INAIL
Ecco le principali istruzioni concernenti gli obblighi verso inail con tempistica e modalità
Adempimento Descrizione Tempistica Modalità Invio Denuncia Tramite PEC in caso di malfunzionamento sito Entro 30 giorni dall'inizio lavori PEC Denuncia subappaltatore Indicare le date di inizio e fine lavori Al momento dell'inizio lavori Online Rettifica dati Tramite PEC per errori rilevanti Non specificata PEC Comunicazione sospensione/proroga Aprire nuova denuncia DNLTemp Al momento della sospensione/proroga Online In particolare riguardo la compilazione viene chiarito che :
- Non è possibile effettuare variazioni dopo l’invio; eventuali errori rilevanti possono essere corretti tramite PEC.
- Denuncia per interventi saltuari: In caso di manutenzione annuale, si indicano le date dal contratto e le masse salariali per le giornate di impiego.
- Sospensione o proroga dei lavori: Devono essere comunicate aprendo una nuova denuncia DNLTemp.
- Importo lavori in caso di subappalto: Deve essere indicato l’importo totale al netto dell’IVA e la percentuale dei lavori affidati a terzi.
- Retribuzioni per il calcolo dell’importo: Le stesse utilizzate per il calcolo dell’autoliquidazione annuale.
- Denuncia per ATI/RTI: La denuncia deve essere presentata dai datori di lavoro associati o raggruppati.
- Campo “subappalto”: va compilato solo dall’impresa subappaltatrice.
- Lavoratori nel cantiere: Devono essere considerati tutti i lavoratori subordinati presenti nel cantiere.
- Retribuzioni presunte: Indicare gli imponibili presunti fino al termine massimo del 31 dicembre dell’anno in corso.
- Denuncia per appalto con due committenti: Indicare un solo committente.
Denuncia nuovo lavoro : adempimenti Cassa edile
La denuncia di nuovo lavoro è presentata alla Cassa Edile per l’inizio lavori in un cantiere o per integrare dati di una DNL precedente e include :
- informazioni sull’impresa dichiarante,
- committente,
- dati del cantiere e
- imprese subappaltatrici.
Deve essere presentata contestualmente all’avvio delle opere e in caso di proroga, sospensione o modifica delle condizioni denunciate. È possibile anche delegare un consulente per la presentazione.
In caso di trasferta: La denuncia deve essere inviata alla Cassa Edile della zona dove si svolgono i lavori, con l’elenco degli operai inviati in trasferta.
L'Invio tramite CNCE Edilconnect: sostituisce l’invio cartaceo alla Cassa Edile.
ATTENZIONE La denuncia di nuovo lavoro alla Cassa Edile non esonera dall’obbligo di invio all'INAIL.
Denuncia nuovo cantiere edile Adempimenti nei confronti dell’Agenzia delle Entrate
Con riguardo agli obblighi verso l'agenzia il Dossier ricorda che:
Per superare la presunzione di cessione di beni strumentali non rinvenibili nella sede della società è necessario compilare il Modello AA7/10 per IVA, che deve essere trasmesso entro trenta giorni dalla data di apertura e chiusura del cantiere.
La segnalazione deve essere trasmessa per ogni cantiere dove vengono inviati beni strumentali.
Compilazione: nel quadro A, va indicata la partita IVA e la data di variazione (apertura o chiusura del cantiere).
Nella Sezione 2 del quadro G si indica il tipo di comunicazione (A per apertura, C per chiusura) e l’indirizzo completo del cantiere.
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Formazione in paesi extra UE: finanziamenti per 5 milioni
Fondimpresa, il Fondo paritetico interprofessionale per la formazione continua, costituito da Confindustria, CGIL, CISL e UIL, ha pubblicatoil mese scorso l'Avviso n. 4/2024 per la "Formazione in Paesi terzi" che offre l'accesso a finanziamenti per implementare programmi di formazione professionale e civico-linguistica destinati a cittadini stranieri residenti in Paesi terzi, apolidi e rifugiati e per favorire la loro futura assunzione in Italia nelle imprese aderenti.
Sono a disposizione ben 5 milioni di euro , per contributi fino a 500mila euro per ogni soggetto promotore.
Si tratta di una importante opportunità per le aziende italiane di formare e integrare professionalmente cittadini stranieri per integrare il personale mancante da tempo nel mercato nel lavoro nazionale Attraverso questo programma, Fondimpresa contribuisce non solo allo sviluppo delle competenze lavorative ma anche all'integrazione sociale e culturale, in linea con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite.
Avviso formazione paesi extra UE : gestione e finalità
Fondimpresa è il Fondo paritetico interprofessionale per la formazione continua, costituito da Confindustria, CGIL, CISL e UIL.
La missione di Fondimpresa è promuovere la formazione continua dei lavoratori per migliorare le loro competenze e l'occupabilità, rispondendo alle esigenze delle aziende aderenti.
Le finalita dell'Avviso n. 4/2024 includono in particolare:
- Qualificazione/Riqualificazione Professionale: Fornire ai cittadini stranieri le competenze necessarie per l'assunzione in Italia, riducendo il disallineamento tra domanda e offerta di lavoro.
- Educazione Civico-Linguistica: Offrire formazione sulla lingua italiana e elementi di educazione civica per facilitare l'integrazione socio-culturale dei destinatari.
- Promozione degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs): L'iniziativa supporta vari obiettivi delle Nazioni Unite, come l'educazione di qualità, il lavoro dignitoso e la riduzione delle disuguaglianze.
Avviso Fondimpresa formazione paesi extra UE: Requisiti e Beneficiari
Requisiti dei Proponenti
Gli enti e aziende interessati a proporre progetti formativi devono essere iscritti nell’Elenco dei Soggetti Proponenti qualificati da Fondimpresa, rispettando le classi di importo e l’ambito territoriale di iscrizione.
Beneficiari
I destinatari dei piani formativi sono:
- Cittadini che risiedono in Paesi terzi (non UE).
- Apolidi e Rifugiati ovvero stranieri rifugiati in Paesi terzi di primo asilo o di transito.
I partecipanti devono frequentare almeno l'80% delle ore programmate e superare gli esami finali per ottenere la certificazione delle competenze.
Formazione paesi extra UE: durata e caratteristiche dei Piani Formativi
Durata e contenuti dei corsi
Durata Minima: 180 ore.
Durata Massima: 320 ore.
Periodo di Realizzazione: 4 mesi nei Paesi terzi, con un obbligo di avvio entro un mese dall'approvazione del piano e conclusione entro tre mesi.
I percorsi formativi devono includere:
- Lingua Italiana: Almeno 100 ore, con l'obiettivo di raggiungere almeno il livello A1 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue.
- Educazione Civica: 10 ore sui principi fondamentali della Costituzione italiana e delle istituzioni pubbliche.
- Salute e Sicurezza sul Lavoro: Nozioni di base in materia di sicurezza.
- Formazione Professionale: Specifica per il settore di riferimento, con esami finali per la certificazione delle competenze.
Per ottenere il finanziamento ogni azione formativa deve prevedere un minimo di cinque partecipanti e rivolgersi a un massimo di 25.
ATTENZIONE Per l’ammissibilità dei costi, è necessario che almeno cinque partecipanti completino la formazione cioè.
- frequentino almeno l’80% delle ore programmate, e
- vengano effettivamente assunti in Italia.
Avviso Fondimpresa formazione paesi extra UE: Modalità di partecipazione
Presentazione delle Domande
Le domande di finanziamento devono essere presentate tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo : [email protected]
- dal 19 luglio 2024
- fino al 31 dicembre 2024,
salvo esaurimento anticipato delle risorse.
La domanda deve includere:
- Scheda Piano: Comprende la "Scheda Informativa del Piano", creata e compilata dal Soggetto Proponente.
- Dichiarazioni di Partecipazione al Piano: Devono essere compilate e sottoscritte digitalmente da tutte le aziende beneficiarie.
- Obiettivi Quantitativi e Preventivo Finanziario del Piano: Devono essere predisposti sul file excel disponibile dopo la creazione della "Scheda Piano".
- Formulario di Presentazione del Piano Formativo: Non deve superare le 80 pagine.
- Dichiarazione di Conformità all'Originale: Dei documenti che costituiscono la domanda di finanziamento, sottoscritta digitalmente.
I modelli e tutta la documentazione ulteriore sono disponibili a questo LINK
Avviso Fondimpresa formazione paesi extra UE: importi, risorse, valutazione
Come anticipato Fondimpresa destina complessivamente 5 milioni di euro per il finanziamento dei piani formativi. Ogni soggetto proponente può accedere a un finanziamento massimo di 500.000 euro
Importo Finanziabile: Ogni piano può ricevere un finanziamento minimo di 41.400 euro e massimo di 73.600 euro.
Erogazione a Saldo: Il finanziamento viene erogato a saldo, entro 60 giorni dall'approvazione della rendicontazione finale.
Cofinanziamento: Le aziende beneficiarie devono cofinanziare il piano formativo in base al regime di aiuti di Stato scelto.
Le domande di finanziamento sono soggette a una verifica di ammissibilità e valutazione da parte di Fondimpresa, basata su criteri seguenti:
Descrizione della Qualificazione Professionale (Punteggio massimo: 200)
- Tipo di figura professionale richiesta
- Analisi del ciclo produttivo dell’azienda o delle aziende coinvolte che evidenzi la necessità dell’inserimento di queste figure professionali
Descrizione della Figura Professionale (Punteggio massimo: 200)
Competenze richieste per la figura professionale
Analisi delle Skills dei Partecipanti in Ingresso e Analisi del Gap Formativo (Punteggio massimo: 200)
- Valutazione delle competenze iniziali dei partecipanti
- Analisi del gap formativo rispetto agli obiettivi del piano formativo
Progetto Esecutivo dell’Attività Formativa (Punteggio massimo: 250)
- Coerenza con le Linee Guida del MLPS
- Coerenza con i fabbisogni aziendali
- Completezza e dettagli operativi del progetto formativo
Adeguatezza della Rete del Comitato di Monitoraggio (Punteggio massimo: 150)
I progetti saranno ritenuti idonei solo se raggiungeranno un punteggio complessivo minimo di 750 su 1000 punti e almeno 100 punti sull’elemento 5 (Adeguatezza della rete del Comitato di Monitoraggio).