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Retribuzioni convenzionali rendite INAIL 2024: istruzioni
Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 5 luglio 2024, n. 114 ha rivalutato le prestazioni economiche erogate dall'Istituto nel settore industria con decorrenza 1° luglio 2024 e stabilito gli importi del
- minimale di rendita euro 20.258,70
- massimale di rendita in euro 37.623,30.
Con la circolare 23 del 3 settembre 2024 , sulla base di tali importi e acquisito il preventivo parere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, INAIL aggiorna i limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi da variare secondo la rivalutazione delle rendite, riportati nella circolare Inail 23 maggio 2024, n. 122.
In allegato alla circolare è fornito il riepilogo per gli anni 2015 – 2024 di dette retribuzioni convenzionali.
Vediamo di seguito i valori principali.
Retribuzioni convenzionali INAIL 2024
- Lavoratori dell’area dirigenziale: retribuzione giornaliera euro 125,41* – mensile euro 3.135,28
- Lavoratori dell’area dirigenziale con contratto part-time : retribuzione convenzionale oraria euro 15,68*
- Lavoratori parasubordinati: Minimo e massimo mensile euro 1.688,23 – euro 3.135,28
- Lavoratori sportivi : Minimo e massimo annuale euro 20.258,70 – 37.623,30
- Familiari partecipanti all’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis c.c.6: Retribuzione convenzionale giornaliera euro 67,80 -mensile euro 1.695,10
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Il congedo parentale 2024
La legge di bilancio 2024 (L. 213/2023) ha innalzato l’importo dell' indennità di congedo parentale fruibile per madri o padri per un secondo mese, sul totale dei 6 previsti entro il 6° anno di vita del bambino.
In particolare si prevede l'aumento dell'indennità (ordinariamente fissata al 30% della retribuzione imponibile)
- all'80% per due mesi nel 2024 e
- all'80% per un mese e al 60% per un altro mese, a regime, a partire dal 2025.
La novità è applicabile ai lavoratori dipendenti, pubblici e privati che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità – di cui rispettivamente al Capo III e al Capo IV del DLgs. 151/2001 – successivamente al 31 dicembre 2023.
Con la circolare 57 del 18 aprile 2024 Inps ha fornito le istruzioni operative per i lavoratori del settore privato.
Nel messaggio del 26 aprile l'istituto spiega un ulteriore possibilità operativa per i datori di lavoro. Vedi ultimo paragrafo
AGGIORNAMENTO 24 LUGLIO 2024
L'INPS, con il Messaggio n. 2704 del 23 luglio 2024, comunica un ulteriore aggiornamento della procedura di presentazione delle domande di congedo parentale e congedo parentale a ore aderenti recenti modifiche . Si richiede in particolare l'inserimento della data di fine congedo se l'evento è riferito al 2022 o 2023 . Questo per consentire l'evasione delle richieste in ordine cronologico.
Non è necessario invece per gli eventi nascita o ingresso in famiglia che si realizzano nel 2024.
Inoltre l'Istituto precisa che non è richiesta una nuova domanda per i periodi pregressi già indennizzati con le maggiorazioni.
Congedo parentale le novità dal 2022
Sul tema la normativa DLgs. 151/2001 è stata oggetto di molte modifiche nel 2022 e 2023 .In particolare :
- con il d.lgs 105 2021 il limite massimo dei periodi di congedo parentale indennizzabili ai lavoratori dipendenti è stato elevato da 6 a 9 mesi complessivi fruibili entro i 12 anni del figlio (o dall'ingresso in famiglia in caso di adozioni o affido)
- Con la legge 197 2022 è stato previsto che dal 2023 , a regime, un mese dei 9 previsti da fruire entro il 6° anno fosse indennizzato al 80% e i restanti 8 mesi al 30%.
Interessante notare che quest'ultima misura era inizialmente rivolta solo alle madri, in controtendenza rispetto alle raccomandazioni della direttiva europea, sulla parità dei sessi e infatti durante l'iter parlamentare la norma è stata estesa anche ai padri.
Durata dei congedi parentali
Attualmente sulla durata del congedo parentale la normativa prevede che per ogni bambino, nei primi suoi dodici anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro per periodi che non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, (salvo il caso in cui il padre fruisca dell'astensione per almeno tre mesi , per cui si aggiunge un mese ulteriore)
Nell'ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:
- a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità obbligatorio per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;
- b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette
- c) per un periodo continuativo o frazionato non superiore a undici mesi, qualora vi sia un solo genitore ovvero un genitore nei confronti del quale sia stato disposto, l'affidamento esclusivo del figlio. In quest'ultimo caso, l'altro genitore perde il diritto al congedo non ancora utilizzato.
In merito INPS ha fornito le istruzioni con le circolari 122 2022 e 45 2023
Tabella limiti congedi parentali
congedi parentali dal 2024 LIMITE INDIVIDUALE LIMITE COMPLESSIVO 6 MESI sia per il padre che per la madre in alternativa
entro i 6 anni (7 per il padre che si astiene dal lavoro per almeno 3 mesi)10 MESI entro i 12 anni (11 mesi per il padre che si astiene per almeno 3 mesi Indennizzo Congedi parentali 2024
Nell'ambito dei limiti di durata citati spettano i seguenti indennizzi
- – alla madre, fino al dodicesimo anno di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) un periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibile all’altro genitore;
- – al padre, fino al dodicesimo anno di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) un periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibili all’altro genitore;
- – a entrambi i genitori , in alternativa un ulteriore periodo indennizzabile della durata complessiva di 3 mesi, fruibile anche in modalità ripartita tra i genitori, nei limiti individuali del singolo genitore e nel limite di coppia di 9 mesi indennizzabili.
- – sono indennizzabili anche il decimo e l’undicesimo mese nel caso in cui il reddito personale del richiedente il congedo sia inferiore a 2,5 volte la pensione minima.
In caso di parto plurimo, il diritto al congedo parentale spetta, nei predetti limiti, per ogni figlio.
Indennità secondo mese all'80% dal 2024: istruzioni operative e Uniemens
Nella circolare 57 2024 , giunta con molto ritardo l'istituto chiarisce finalmente le modalità operativo per la fruizione dell'indennità.
Si ricorda che il mese con indennità aumentata può essere utilizzato alternativamente dai due genitori o esclusivamente da uno di essi, anche in modalità spezzata (giorni o ore).
Successivamente vengono riepilogate le varie percentuali dell'indennità che i datori di lavoro sono tenuti a erogare per i congedi parentali fruibili entro i sei anni di vita del bambino, ovvero l'80% per il primo mese e per il secondo (solo se utilizzato nel 2024), o il 60% per il secondo mese utilizzato dal 2025 e il 30% per i successivi sette mesi (che possono arrivare a nove per i redditi inferiori a una certa soglia), fornendo anche diversi esempi pratici
Si segnala in particolare che il diritto al secondo mese di congedo con indennità maggiorata al 80%/60% :
- è garantito per i bambini nati a partire dal 1° gennaio 2024, indipendentemente dall'effettivo uso del congedo di maternità o paternità.
- mentre per i nati nel 2023 , spetta solo ai lavoratori che concludano il congedo obbligatorio dopo il 31 dicembre 2023.
- In caso contrario è applicabile un solo mese con indennità all80% come da normativa previgente
Dal punto di vista procedurale, l'ente ha implementato nuovi codici evento e codici conguaglio da impiegare nel flusso Uniemens o per la restituzione di quello retribuito in misura standard da utilizzare entro il flusso di giugno 2024.
I nuovi codici evento da utilizzare per la denuncia contributiva, tramite il flusso UniEmens, riferita ai lavoratori dipendenti iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria[3] e ad altri Fondi speciali, sono :
- “PG2”, avente il significato di “Periodi di congedo parentale in modalità oraria indennizzati in misura dell’60 per cento della retribuzione (dell’80 per cento per il solo anno 2024) di cui all’articolo 1, co. 179, L. n. 213/2023 nella misura di un mese fino al sesto anno di vita del bambino”;
- “PG3”, avente il significato di “Periodi di congedo parentale in modalità giornaliera indennizzati in misura del 60 per cento della retribuzione (dell’80 per cento per il solo anno 2024) di cui all’articolo 1, co. 179, L. n. 213/2023 nella misura di un mese fino al sesto anno di vita del bambino”.
- Successivamente le correzioni potranno essere effettuate solo tramite procedure di regolarizzazione.
Ai fini del conguaglio, i datori di lavoro del settore privato devono valorizzare all’interno di <DenunciaIndividuale> / <InfoAggcausaliContrib> il <CodiceCausale> di nuova istituzione “L330”, avente il significato di “Conguaglio congedo parentale in misura del 60% della retribuzione (80% per il solo anno 2024) di un mese fino al sesto anno di vita del bambino di cui all’articolo 1, co. 179, L. n. 213/2023”.
AGGIORNAMENTO 26 APRILE 2024
Nel messaggio 1629 del 26 aprile INPS comunica che è stata ampliata la possibilità, per i datori di lavoro che hanno già elaborato le buste paga di aprile 2024 con l’indicazione del congedo parentale in misura ordinaria (30%), di poter conguagliare la prestazione con integrazione all’80% :
- sui flussi di maggio 2024 e giugno 2024
- valorizzando il codice “L330” con indicazione 04.2024 all’interno dell’elemento <AnnoMeseRif>
- con la contestuale restituzione utilizzando il codice “M047”.
AGGIORNAMENTO 11 LUGLIO 2024
INPS ha reso noto con il messaggio 2283 2024 di alcune modifiche alla procedura telematica delle domande e fornisce nuove istruzioni operative anche ai datori di lavoro e agli operatori di sede.
Le novità cercano di ovviare alle difficolta di applicazione della norma che prevede l’indennità maggiorata:
- per un mese all’80% nel 2023 e
- per due mesi all’80% nel 2024
solo per i genitori che hanno terminato il congedo di maternità o paternità dopo il 31 dicembre 2022 nel primo caso e dopo il 31 dicembre 2023 nel secondo. In assenza di tali dati nella domanda di congedo, i datori di lavoro hanno dovuto reperirli autonomamente,con alto rischio di errori.
Il flusso di acquisizione delle domande di congedo parentale è stato ora modificato per permettere a richiesta di indennità con aliquota maggiorata fornendo i necessari dettagli.
Durante la compilazione della domanda telematica, il lavoratore dovrà selezionare la nuova dichiarazione "Dichiaro di voler richiedere l’indennizzo con aliquota maggiorata" nella sezione "Dati domanda".
Se la data di parto o di ingresso in famiglia per affidamento/adozione ricade nel 2022, il lavoratore dovrà inserire almeno una delle seguenti date:
- data ultimo giorno di congedo di maternità fruito come dipendente del settore pubblico o privato per il minore;
- data ultimo giorno di congedo di paternità alternativo fruito come dipendente del settore pubblico o privato per il minore;
- data ultimo giorno di congedo di paternità obbligatorio per il minore.
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Naspi e Discoll nel nuovo Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa
In merito al processo che prevede l''iscrizione di Naspi e Discoll nel nuovo Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (Siisl), a breve modi e termini saranno specificati in un prossimo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
Attualmente è comunque in corso l’aggiornamento delle banche dati del ministero e di altre amministrazioni ed enti pubblici. Il disoccupato ha anche la possibilità di integrare e rettificare i dati precompilati.
L’obiettivo è ovviamente quello di permettere ai Centri per l’impiego di individuare offerte di lavoro idonee tramite il Siisl.
Naspi e Discoll inseriti nel Sistema informativo per l’inclusione sociale
Il Decreto Coesione 60/2024 ha così previsto all’art.25 l’iscrizione d’ufficio dei percettori della Nuova prestazione di assicurazione sociale per l’impiego (NASpI) e dell’indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL) nel Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa.
Ai beneficiari dell’Assegno di inclusione (ADI) e del supporto formazione lavoro (SFL), si aggiungono anche i percettori NASpI e DISS-COLL.
Il Siisl permette ai soggetti registrati di accedere ad informazioni e proposte di lavoro, corsi di formazione, tirocini di orientamento e formazione, progetti utili alla collettività ed altri strumenti di politica attiva del lavoro adeguati alle proprie caratteristiche e competenze. In questo processo si dovrebbe tenere conto sia delle esperienze formative che delle competenze professionali possedute dagli iscritti in virtuù delle offerte di lavoro disponibili così come dei corsi di formazione.
Si ricorda che la «Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI)» è stata istituita con l’art. 1 del D.Lgs. n. 22 del 2015 e rappresenta “l’indennità mensile di disoccupazione, (…) avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddi–to ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato (con esclusione dei dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni) che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione”.
L’Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa – DIS-COLL, istituita con l’art. 15 del D.Lgs. n. 22 del 2015, costituisce l’indennità di contrasto alla disoccupazione involontaria ed “è riconosciuta mensilmente ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, con esclusione degli amministratori e dei sindaci, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, non pensionati e privi di partita IVA, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione”
Leggi anche Portale SIISL: lavoro piu facile con l'intelligenza artificiale
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PIN INPS: stop definitivo per tutti dall’1 settembre 2024
Mancano pochi giorni al 1° settembre, giorno a partire dal quale si potrà accedere ai servizi telematici dell'INPS solo attraverso l'identità digitale. Ciò vale anche per le aziende pubbliche e private e i relativi intermediari.
INPS ha comunicato con la circolare 77 del 2 luglio 2024 che, a partire dal 1° settembre 2024, l’accesso ai servizi INPS con il PIN INPS non sarà più consentito anche da parte di aziende, pubbliche e private, e dei relativi intermediari di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12.
Per tutti diventa obbligatorio l'accesso esclusivamente mediante una delle identità digitali personali:
- SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) di livello non inferiore a 2,
- CIE 3.0 (Carta di Identità Elettronica) o
- CNS (Carta Nazionale dei Servizi).
L'istituto ricorda che con la circolare n. 95 del 2 luglio 2021, in attuazione dell’articolo 24, comma 4, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, l’Istituto ha avviato il processo di dismissione graduale dell’accesso ai servizi online con il PIN dell’INPS a favore delle nuove identità digitali.
Dismissione del PIN INPS
Inps ha prorogato con il messaggio 2926 del 25 agosto 2021 la possibilità di utilizzo del PIN INPS da parte di intermediari e aziende, fino al 30 settembre.
Ricordiamo che con la circolare 95 del 2 luglio 2021 e la successiva circolare 127 del 10 agosto erano state ricordate le scadenze fissate originariamente ovvero:
- 1 settembre per l'utilizzo di professionisti intermediari e aziende
- 30 settembre per i privati cittadini
Il termine è stato unificato a seguito delle richieste giunte all'istituto dagli operatori professionali
Per non vedere interrotti gli adempimenti connessi alla propria attività lavorativa, gli utenti che operano in qualità di intermediario, azienda, associazione di categoria, pubblica Amministrazione, medico o avvocato, ecc., avranno tempo per dotarsi di uno dei codici sopracitati fino a tutto il mese di settembre 2021.
L’Istituto si riservava la possibilità di inibire progressivamente l’accesso attraverso il PIN INPS, agli utenti che risultano già dotati di una delle credenziali sopra citate (SPID, CIE e CNS).
Si ricorderà che INPS aveva adottato il sistema di identificazione degli utenti con codice PIN dal 2012 , quando ha iniziato ad offrire sul web l'intera gamma di servizi e di prestazioni sia assistenziali che previdenziali. Successivamente ha consentito l'accesso con i nuovi strumenti di autenticazione previsti dal codice dell'amministrazione digitale .Dal 1 ottobre 2020 non sono stati più rilasciati nuovi PIN come illustrato nella circolare 87 2020.
Deleghe digitali a terzi per i cittadini impossibilitati a usare i servizi INPS online
La circolare 127 2021 informava anche sulla possibilità dal 16 agosto 2021 per i cittadini che non sanno o non possono operare online con gli strumenti di accesso previsti (SPID, CIE e CNS ) di affidare la delega digitale a una terza persona di fiducia.
La delega è utilizzabile anche per gli accessi di persona agli sportelli INPS .
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Omissioni contributive: le nuove sanzioni dal 1 settembre
Nel decreto 19 2024 di attuazione del PNRR sono previste misure agevolative e semplificazioni per i casi di violazioni in ambito contributivo e dei premi INAIL che dovrebbero entrare in vigore dal 1 settembre 2024.
L'approccio intende favorire l'adempimento collaborativo e segue l'impostazione già prevista in ambito tributario con i recenti decreti legislativi di attuazione della riforma fiscale (legge 111/2023).
Si ricorda che il decreto 19 2024 , detto DL PNRR entrato in vigore lo scorso 3 marzo e convertito in legge 56 2024 del 29.4.2024, dedica molti altri articoli al lavoro intervenendo con un inasprimento delle sanzioni in tema di salute e sicurezza sul lavoro.
In ambito contributivo, come detto, si riscrive complessivamente il regime sanzionatorio anche con alcuni aggravi; si segnalano in particolare le seguenti novità rispetto al regime vigente:
- per le omissioni contributive, in caso di adempimento spontaneo entro 120 giorni dalla scadenza ordinaria non si applica la maggiorazione delle sanzioni civili;
- per l'omissione di comunicazioni rilevanti in tema di reddito prodotto che producano modifiche negli obblighi contributivi si applicano le sanzioni pari al 30% ma senza superare il 60% di quanto dovuto
- le sanzioni invece aumentano al 7,5% aggiuntivo rispetto al tasso ufficiale in caso di versamento di contributi e premi oltre i 60 gg
Di seguito, il riepilogo delle nuove norme in ambito sanzionatorio e di nuove comunicazioni semplificate con l'istituto, per le quali si attendono ulteriori dettagli dall'INPS.
Tabella nuove sanzioni per omissioni contributive – Un esempio
Vediamo in dettaglio le nuove sanzioni con l'aiuto di una tabella:
Violazione
Sanzione
Condizioni Specifiche
Mancato o ritardato pagamento o in misura inferiore al dovuto
sanzioni civili al tasso ufficiale di riferimento + 5,5% annuo.
Sanzione massima: non superiore al 40% dell'importo non pagato.
Se il pagamento avviene entro 120 giorni senza contestazioni, la maggiorazione ordinaria del 5,5% non si applica.
Evasione (registrazioni, denunce, dichiarazioni omesse/non vere)
30% annuo
Sanzione massima: 60% dell'importo non pagato. S
- Se la denuncia è spontanea, prima di contestazioni e il pagamento avviene entro 30 giorni dalla denuncia: tasso ufficiale + 5,5%.
- Se il pagamento avviene entro 90 giorni: tasso ufficiale + 7,5%.
Sanzione ridotta applicabile solo con pagamento della prima rata in caso di rateizzazione.
Situazione debitoria rilevata d'ufficio o da verifiche
50% del tasso applicabile secondo a) o b)
Se il pagamento avviene in unica soluzione entro 30 giorni dalla notifica. La misura ridotta si applica con il pagamento della prima rata in caso di rateizzazione.
Mancato/ritardato pagamento per incertezze giuridiche/amministrative
Se il pagamento avviene entro il termine fissato dagli enti impositori si applicano solo gli interessi legali senza sanzione civile come da art. 1284 del Codice Civile.
A titolo di esempio: la sanzione civile, che normalmente include un tasso ufficiale di riferimento (Tur) maggiorato di 5,5 punti, viene ridotta, limitandosi al solo Tur. Quindi, con un Tur al 4,25%, la sanzione civile ordinaria sarebbe del 9,75%, ma con il nuovo ravvedimento si riduce al 4,25%.
Decreto PNRR 19 2024 semplificazione comunicazioni con INPS
Dal 1 settembre 2024 si prevedono anche nuove modalità di comunicazione tra INPS e contribuenti , sempre nell'ottica di agevolare la regolarità contributiva prima di eventuali contestazioni.
L'INPS condividerà con i contribuenti o i loro intermediari i dati raccolti anche da altre banche dati riguardanti le prestazioni lavorative e gli obblighi previdenziali che ne derivano; allo stesso modo i contribuenti avranno a disposizione nuovi strumenti per segnalare all'Istituto informazioni aggiuntive.
Le modalità operative di questi rapporti saranno definite dal Consiglio di Amministrazione dell'INPS e dovranno essere approvate dal Ministro del Lavoro entro 60 giorni dalla proposta.
ATTENZIONE l'INPS potrà controllare gli obblighi contributivi compresi quelli legati a lavoro in somministrazione o tramite distacco o appalto utilizzando dati propri o di altre amministrazioni e su questa base potrà chiedere ai contribuenti ulteriori informazioni e anche convocare gli interessati presso gli uffici territoriali . Se dalle verifiche emergeranno discrepanze, l'istituto potrà emettere avvisi di accertamento che verranno inviati via PEC.
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Maggiorazione straordinari nel part time: pronuncia Corte UE
La sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Prima Sezione, del 29 luglio 2024, riunisce le cause C-184/22 e C-185/22, originate da richieste di pronuncia pregiudiziale del Bundesarbeitsgericht (Corte federale del lavoro, Germania).
Le questioni sottoposte alla Corte riguardano l'interpretazione dell'articolo 157 del TFUE e di specifiche disposizioni della direttiva 2006/54/CE e della direttiva 97/81/CE, in relazione al trattamento dei lavoratori a tempo parziale rispetto a quelli a tempo pieno, in particolare sul pagamento delle maggiorazioni salariali per le ore di lavoro straordinario.
La questione viene anche posta in relazione alla possibile disparità di trattamento tra uomini e donne.
Vediamo meglio nei prossimi paragrafi
Maggiorazione straordinari: i casi in esame
Le controversie nascono dai ricorsi presentati da due infermiere impiegate part-time presso una struttura sanitaria tedesca che hanno contestato il mancato riconoscimento delle maggiorazioni salariali per le ore di lavoro straordinario svolte :
- oltre l'orario concordato nei loro contratti, ma
- al di sotto dell'orario normale di un lavoratore a tempo pieno.
Le ricorrenti hanno sostenuto che tale trattamento costituisce una discriminazione indiretta basata sul sesso, poiché il datore di lavoro impiega prevalentemente donne a tempo parziale.
La questione centrale riguarda se il diverso trattamento retributivo degli straordinari tra lavoratori part-time e full-time sia giustificato e se costituisca una violazione dei principi di parità di trattamento sanciti dal diritto dell'Unione Europea.
Maggiorazione straordinari: le conclusioni della Corte
La Corte ha stabilito che la normativa in discussione, che prevede la corresponsione di maggiorazioni salariali solo per le ore di lavoro straordinario eccedenti l'orario normale di un lavoratore a tempo pieno, costituisce un trattamento meno favorevole per i lavoratori a tempo parziale e come tale non è compatibile con le direttive europee in materia.
Secondo i giudici europei tale trattamento non è giustificato dagli obiettivi di dissuadere dagli eccessi di lavoro straordinario o di evitare un trattamento sfavorevole per i lavoratori a tempo pieno.
Inoltre, la Corte ha riconosciuto che questa disparità può costituire una discriminazione indiretta basata sul sesso, poiché colpisce una proporzione significativamente maggiore di donne, violando l'articolo 157 TFUE e le disposizioni della direttiva 2006/54/CE.
Per evitare procedure di infrazione dunque li stati membri dovranno adeguare le leggi nazionali a questo principio
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CCNL panificazione artigianato: accordo integrativo per la ristorazione
È stato firmato il 6 giugno 2024 da Fai Cisl, Flai Cgil, Uila Uil, Confartigianato, CNA, Casartigiani e Claai, il rinnovo del Ccnl artigianato area alimentazione e panificazione 2023-2026, scaduto il 31 dicembre 2022
L'accordo che interessa più di 120mila lavoratrici e lavoratori e circa 30mila aziende prevede il miglior aumento economico mai registrato in precedenza nel settore del 12,02% , un importo ‘una tantum’ per il periodo di carenza contrattuale , oltre a importanti novità contrattuali in tema di congedo per le Vittime di violenza. periodo di comporto per lavoratori con disabilità , preavviso di licenziamento .
Si segnala che il 26 luglio è stato firmato un ulteriore accordo integrativo per le imprese artigiane aderenti con ’attività di produzione, preparazione, confezionamento e distribuzione di pasti e prodotti alimentari, con somministrazione diretta, in attività di ristorazione.
Sono state definite le nuove retribuzioni minime mensili a far data da agosto 2025 e da agosto 2026.(v- ultimo paragrafo)
Vediamo nei paragrafi seguenti i dettagli e le nuove tabelle retributive per i diversi settori.
CCNL alimentari panificazione 2024: tabelle aumenti retributivi e una tantum
ARTIGIANATO Settore Alimentare e Panificazione
Aumento complessivo dei minimi tabellari pari a
- 206,00 euro lordi per il livello 3A alimentare
- 198,00 euro per il livello 3A Panificazione),
da riparametrarsi per gli altri livelli e da erogarsi in 4 tranches:
- 60,00 euro dal 1° aprile 2024;
- 40,00 euro dal 1° gennaio 2025;
- 55,00 euro dal 1° novembre 2025;
- 51,00 euro (43,00 euro per il settore Panificazione) dal 1° aprile 2026.
Gli aumenti decorrono dal 1° aprile 2024 e gli arretrati entrano nella busta paga di giugno 2024.
SETTORE ALIMENTAZIONE
Liv.
Minimi fino al 31.3.2024
Incrementi a regime
Retribuzione tabellare a regime
1s
2.237,60
268,96
2.506,56
1
2.009,01
241,47
2.250,48
2
1.839,16
221,06
2.060,22
3A
1.713,85
206,00
1.919,85
3
1.621,06
194,84
1.815,90
4
1.554,94
186,90
1.741,84
5
1.483,14
178,27
1.661,41
6
1.387,62
166,79
1.554,41
SETTORE PANIFICAZIONE
Liv.
Minimi fino al 31.3.2024
Incrementi a regime
Retribuzione tabellare a regime
A1s
1.889,96
227,41
2.117,37
A1
1.757,02
211,41
1.968,43
A2
1.645,54
198,00
1.843,54
A3
1.506,79
181,30
1.688,09
A4
1.427,60
171,77
1.599,37
B1
1.850,39
222,65
2.073,04
B2
1.520,17
182,91
1.703,08
B3s
1.479,47
178,01
1.657,48
B3
1.431,21
172,22
1.603,43
B4
1.357,35
163,32
1.520,67
Prevista inoltre ai soli lavoratori in forza alla data del rinnovo (6 giugno 2024) un una tantum pari a 160,00 euro, da erogarsi in due tranches:
- 80,00 euro con la retribuzione di giugno 2024;
- 80,00 euro con la retribuzione di settembre 2024.
da riproporzionare in base alla durata del rapporto o alla carenza contrattuale decorsa dal 1° gennaio 2023 al 31 marzo 2024. Per gli apprendisti sarà erogata nella misura del 70%.
Eventuale superminimo assorbibile individuale deve essere considerato come anticipazione dell’una tantum fino a concorrenza con cessazione da marzo 2024
Imprese non artigiane del settore Alimentare
Per le imprese fino a 15 dipendenti, oltre agli aumenti già previsti dalle parti con l’intesa del 15 marzo 2024, p nuovo incremento di 120 euro sui minimi al parametro convenzionale 137, da erogare come segue :
- 60,00 euro dal 1° gennaio 2025;
- 60,00 euro dal 1° gennaio 2026.
IMPRESE NON ART.
< 15 DIP
Liv.
Par.
Minimi al 29.2.2024
Prima Tranche 1.3.2024
Minimi dall’1.3.2024
1
230
2.442,01
35,04
2.477,05
2
200
2.123,48
30,47
2.153,95
3
165
1.751,89
25,14
1.777,03
4
145
1.539,54
22,09
1.561,63
5
130
1.380,28
19,80
1.400,08
6
120
1.274,09
18,28
1.292,37
7
110
1.167,93
16,76
1.184,69
8
100
1.061,77
15,23
1.077,00
Imprese di somministrazione pasti nella ristorazione
Dal 1° giugno 2024 sarà erogato un acconto su futuri aumenti contrattuali (AFAC) pari a 65,00 euro sul livello C, da riparametrare sugli altri livelli, e sulla base della percentuale di orario per i lavoratori in part time.
L’importo è pari a 200,00 euro, da erogare in due tranches:
- 100,00 euro con la retribuzione di luglio 2024;
- 100,00 euro con la retribuzione di settembre 2024.
Per l' apprendistato la misura dell’una tantum sarà pari al 70%.
Liv.
Retribuzione tabellare all’1.12.2021
AFAC 1.6.2024
A
1.982,79
75,41
B
1.812,19
68,92
C
1.709,07
65,00
D
1.612,69
61,33
E
1.512,34
57,52
Le altre novità dell’accordo di rinnovo
Le novità contrattuali sono le seguenti:
Lavoro intermittente
il contratto di lavoro a chiamata può essere applicato presso tutte le aziende del settore per i seguenti casi:
- lavoratori che effettuano come prestazione esclusiva la presa in carico e la consegna dei prodotti al consumatore;
- ulteriore aiuto commesso per ogni commesso compresi datore di lavoro o familiari per le attività di vendita.
con un’indennità di chiamata nella misura del 30% della retribuzione (paga tabellare + ratei di tredicesima e quattordicesima)
Preavviso di licenziamento e dimissioni
Sono stati, modificati i termini del preavviso in caso di licenziamento o dimissioni rassegnate dal lavoratore, con riferimento in giorni.
Apprendistato professionalizzante
Dal 1° gennaio 2025 tutti gli apprendisti, compresi quelli assunti in precedenza , avranno diritto alla maturazione degli scatti di anzianità con le modalità previste dal contratto collettivo per i lavoratori qualificati. L’importo dello scatto sarà pari a 10 euro
Congedi per le vittime di violenza di genere
Il congedo fruibile dalle vittime di violenze di genere si adegua all’articolo 24 del d.lgs. n. 80/2015 e aggiunge anche la possibilità di ulteriori 3 mesi aspettativa, di cui 2 mesi con un’indennità pari al 30% della retribuzione tabellare.
Permessi parentali
Per l’inserimento all’asilo nido o alla scuola di infanzia dei figli, è concesso un permesso retribuito di 8 ore annue frazionabili.
Imprese attive nella somministrazione pasti e ristorazione
L'accordo del 26 luglio 2025 prevede due nuovi scatti di aumenti retributivi che entreranno in vigore ad agosto 2025 e ad agosto 2026.
Nella figura che segue sono riassunte le modifiche progressive ai minimi retributivi :

ATTENZIONE gli aumenti ricomprendono quanto previsto a titolo di AFAC (anticipo sui futuri aumenti contrattuali) dall’Accordo 6 giugno 2024 citato sopra