• Riforma del Lavoro

    DIS COLL 2023: regole e istruzioni per la domanda

    DIS COLL sta per "Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa " ed è stata istituita dall 'art. 15 del Decreto n. 22/2015 di attuazione del Jobs act , in forma sperimentale, e resa strutturale dal Jobs act   per il lavoro autonomo e smart working (Legge n. 81/2017).
    Si applica agli eventi di disoccupazione involontaria ( quindi non in caso di recesso volontario, fatta eccezione per le dimissioni per giusta causa) verificatisi  a partire dal 1.1. 2015 . 
    Viene erogata dall'INPS e spetta ai lavoratori non  titolari di partita IVA, ma iscritti alla gestione separata INPS , delle seguenti categorie:
    • collaboratori coordinati e continuativi , 
    • dottori e assegnisti di ricerca

    che perdono il lavoro di collaborazione  dopo un certo numero minimo di mesi di attività.

    Non spetta invece a titolari di partita IVA , pensionati, amministratori di società o enti .

    Requisiti necessari :
    1. stato di disoccupazione ;
    2. almeno un mese di contribuzione nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno civile precedente l’evento di cessazione dal lavoro fino  al predetto evento (accredito contributivo di una mensilità).

    Calcolo assegno, erogazione e durata della DIS COLL

    La DIS-COLL decorre:

    • dall'ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di collaborazione o assegno di ricerca/dottorato di ricerca con borsa di studio, se la domanda è presentata entro l'ottavo giorno;
    • dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se è presentata oltre l'ottavo giorno successivo alla cessazione;
    • dall'ottavo giorno successivo alla fine del periodo di maternità o di degenza ospedaliera, se la domanda è presentata durante il periodo di maternità o degenza ospedaliera indennizzati;
    • dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se è presentata dopo il termine del periodo di maternità o di degenza ospedaliera ma comunque entro i termini di legge.

    Viene  corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari ai mesi di contribuzione accreditati tra il 1° gennaio dell'anno precedente l'evento di cessazione del lavoro e il predetto evento.

    La durata massima è di 12 mesi.

    Per i periodi di fruizione della DIS-COLL è riconosciuta la contribuzione figurativa rapportata al reddito medio mensile degli ultimi quattro anni, entro un limite di retribuzione pari a 1,4 volte l'importo massimo mensile della DIS-COLL 

    IMPORTO

    L'indennità di disoccupazione è pari al 75% del reddito medio mensile.

    Quando il reddito medio mensile è superiore a un determinato importo – rivalutato ogni anno in base alla variazione dei prezzi – l'indennità di disoccupazione ha una maggiorazione.

    Per il 2023 tale importo è pari a 1.352,19 euro.

    La DIS-COLL non può comunque superare una misura massima, che per il 2023 è pari a 1.470,99 euro.

    A partire dal sesto mese di fruizione, l'indennità DIS-COLL si riduce ogni mese nella misura del 3%.

    SE SI INIZIA UN NUOVO LAVORO:

    Nel caso in cui il soggetto beneficiario trovi una nuova occupazione:
    • con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a 5 giorni, il diritto alla DIS-COLL decade.
    • Se il contratto di lavoro subordinato è inferiore a 5 giorni, la DIS-COLL viene sospesa e riprende a decorrere dopo la fine del contratto.
    L’indennità  di disoccupazione dei collaboratori viene pagata dall'INPS mediante:
    • accredito su conto corrente bancario o postale;
    • accredito su libretto postale;
    • bonifico domiciliato presso Poste Italiane, allo sportello di un ufficio postale di residenza o di domicilio.

    Decadenza dal diritto alla DIS COLL e riduzione indennità

    ll beneficiario perde il diritto all'indennità DIS COLL nei seguenti casi:

    • perdita dello stato di disoccupazione
    • inizio di un'attività di lavoro autonoma, di impresa individuale o di un'attività parasubordinata, senza provvedere alla comunicazione all'INPS entro 30 giorni dall’inizio dell’attività o, se questa preesisteva, dalla data di presentazione della domanda di DIS-COLL, del reddito che si presume trarre dall’attività stessa;
    • rioccupazione con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a cinque giorni;
    • se è titolare di pensione ;
    • se acquisisce i diritto all'assegno ordinario di invalidità, ( possibile comunque la scelta sostitutiva dell’indennità DIS-COLL);
    • non regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai servizi competenti .

     

    Aliquota contributiva per la DIS COLL

    L' aliquota per il calcolo della contribuzione alla gestione separata è uguale a quella della NASpI,  pari a 1,31%.

    DIS COLL Come e quando presentare la domanda

    Per la fruizione dell’indennità DIS-COLL i lavoratori con contratto di collaborazione/assegno di ricerca/dottorato di ricerca con borsa di studio devono presentare apposita domanda all’INPS, esclusivamente in via telematica, entro sessantotto giorni dalla data di cessazione del contratto di collaborazione/assegno di ricerca/dottorato di ricerca con borsa di studio,.

    ATTENZIONE Scaduto tale termine , il diritto decade .   Il servizio di domanda  è disponibile all'indirizzo :

    www.inps.it / Prestazioni e Servizi / Domande per Prestazioni a sostegno del reddito/Domanda Dis Coll. 

    Per utilizzarlo   è necessario essere titolari SPI CIE o CNE

    In alternativa, si può fare la domanda tramite:

    • Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
    •  Enti di patronato e intermediari dell’Istituto.

    Nel caso di  maternità o  degenza ospedaliera  durante il rapporto di collaborazione/assegno o dottorato di ricerca successivamente cessato, il termine di sessantotto giorni per la presentazione della domanda DIS-COLL decorre dalla data in cui cessa il periodo di maternità o di degenza ospedaliera .
    Nel caso di evento di maternità o di degenza ospedaliera indennizzabili insorti entro sessantotto giorni dalla data di cessazione del rapporto di collaborazione/assegno di ricerca/dottorato di ricerca con borsa di studio, il termine di presentazione della domanda rimane sospeso per un periodo pari alla durata dell’evento di maternità o di degenza ospedaliera indennizzabili e riprende a decorrere, al termine del predetto evento, per la parte residua.

    L'Inps ha specificato nella circolare 115 2017 che la domanda di DIS-COLL presentata dall’interessato all’INPS equivale a dichiarazione di immediata disponibilità  per la qualifica di  disoccupato  ai sensi  dell’art. 21 del d.lgs. n. 150 del 2015. 

    Dopo aver presentato la domanda il  collaboratore  ancora privo di  occupazione, è tenuto a contattare il Centro per l’impiego entro il termine di 15 giorni  per la stipula del patto di servizio  personalizzato .

     

    Nuovo servizio online Domanda Dis coll

    Con il messaggio 4670 del 27 dicembre 2023 INPS comunica il rilascio di una nuova versione evolutiva del servizio di domanda per l’accesso alla prestazione di disoccupazione DIS-COLL.

    Il servizio è accessibile, per i cittadini, direttamente dal sito internet www.inps.it attraverso il seguente percorso: “Sostegni, sussidi indennità” > “Per disoccupati” > “DIS-COLL: indennità mensile di disoccupazione” > “Utilizza il servizio” > “DIS-COLL – domanda” > “Nuova Domanda di Indennità di Disoccupazione”, 

    autenticandosi con la propria identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta di Identità Elettronica).

    Gli Istituti di Patronato possono utilizzare il link presente sul Portale dei Patronati al seguente percorso: “Servizi” > “Categoria: supporto al reddito” > “Disoccupazione” > “Lavoratori a progetto” > “DIS-COLL” > “Nuova procedura”.

    Per i soli cittadini viene temporaneamente mantenuto anche il servizio già in uso, ( fino alla pubblicazione di un nuovo messaggio )

    La nuova versione del servizio  consente all’utente di:

    • compilare agevolmente il modulo di domanda della prestazione DIS-COLL, tramite l’esemplificazione dei dati da inserire e la precompilazione 
    • avere una visione aggregata dei dati concernenti uno specifico ambito,  e
    • visualizzare i potenziali punti di attenzione emersi nel corso della compilazione della domanda. 

    In particolare, nel caso in cui l’utente intenda presentare una domanda di DIS-COLL si attivano i controlli sincroni, sul  diritto alla prestazione per  fornire immediatamente  le informazioni e/o eventuali criticità 

    In particolare  nel caso in cui venga rilevata l’assenza di iscrizione alla Gestione separata viene evidenziata all’utente, tramite un’apposita nota, la necessità di iscrizione  per potere accedere alla prestazione di DIS-COLL.

  • Corsi Accreditati per Commercialisti

    Periti tribunale (CTU): ecco anche le specifiche tecniche

    Dal 1 settembre 2023 è  in vigore il nuovo albo nazionale  dei consulenti tecnici di ufficio  previsto  dalla Riforma della giustizia Cartabia (decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149) . Con il provvedimento attuativo  DM 109 2023 del 14 agosto sono stati definiti

    • nuove categorie 
    • i settori di specializzazione per ciascuna categoria 
    • gli obblighi a carico degli iscritti 
    • le modalità di iscrizione e di sospensione volontaria dall'albo stesso.

     Il provvedimento  è entrato  in vigore il 26 agosto 2023 e prevede  l'istituzione di albi telematici in ogni tribunale, suddivisi in settori e specializzazioni,   e di un elenco nazionale complessivo, che opera ugualmente solo in modalità telematica .

    Il 15 dicembre  2023 sono state pubblicate le specifiche tecniche per le domande di iscrizione da parte del dipartimento della transizione digitale del Ministero della Giustizia.

     Vediamo di seguito  maggiori dettagli operativi.

    Requisiti generali per l’iscrizione agli albi e all’elenco nazionale

    Possono iscriversi :

    • i professionisti iscritti agli ordini o collegi professionali, 
    •  Per le professioni non organizzate in ordini o collegi, il professionista deve essere iscritto nel ruolo dei periti e degli esperti tenuto dalle CCIAA  o ad una delle associazioni professionali inserite nell'elenco di cui  all'articolo 2, comma 7, della legge 14 gennaio 2013, n. 4

    REQUISITI previsti sono inoltre: 

    • essere in regola con gli obblighi di formazione professionale  continua, ove previsti;
    • essere in regola con i versamenti previdenziali connessi all'iscrizione agli ordini 
    • condotta morale specchiata;
    • possesso  speciale competenza tecnica nelle materie  oggetto della categoria di interesse;
    • residenza anagrafica o domicilio professionale  nel circondario del tribunale.

    la procedura è riepilogata complessivamente in questa figura :

    Elenco nazionale ed albi CTU tribunale: i dati presenti

    L'elenco nazionale come detto ricomprende gli albi istituiti in ogni Tribunale, suddivisi in 

    • 89 categorie previste, con requisiti specifici.
    • 978 settori di specializzazione

     Ogni professionista può essere iscritto a più categorie o settori di specializzazione.

    Il decreto 109 2023 prevede che per ciascun consulente, nell'albo sono indicati:

     a) la categoria e il relativo settore di specializzazione;

     b) il titolo di studio conseguito;

     c) l'ordine o il collegio professionale cui e' iscritto, per le professioni non organizzate in ordini o collegi, la categoria del ruolo dei periti e degli esperti tenuto dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura in cui è eventualmente inserito;

     d) la data in cui il consulente ha iniziato a svolgere la professione, con riguardo alla specifica categoria e settore di specializzazione di appartenenza;

     e) il possesso di adeguate e comprovate competenze nell'ambito  della conciliazione, acquisite anche mediante specifici percorsi formativi;

     f) il conseguimento di adeguata formazione sul processo e sull'attivita' del consulente tecnico;

     g) il numero di incarichi conferiti e di quelli revocati.

     In particolare nell'ambito della categoria traduttori e interpreti e di quella della mediazione interculturale sono indicate, per ciascun consulente, le lingue straniere e gli eventuali dialetti locali  conosciuti. 

    Il decreto 109 prevede anche un nuovo provvedimento del dipartimento informatico che specificherà le modalità di aggiornamento da parte dei tribunali.

    Domande di iscrizione agli albi CTU – regime transitorio – Specifiche tecniche

    Le domande di iscrizione all'albo dei consulenti tecnici d'ufficio presso ciascun  Tribunale  possono essere presentate ogni  anno in due finestre temporali:

    1.  tra il 1°  marzo e il 30 aprile e 
    2. tra il 1° settembre e il 31 ottobre.

     I professionisti già iscritti alla data del 26 agosto, data di entrata in vigore del DM 109 2023,   mantengono la propria iscrizione  ma possono :

    • chiedere l'iscrizione in uno dei settori di specializzazione e
    •  modificare la categoria di appartenenza.

    Per l 'operatività si attendeva come previsto dal l dm 109   l'emanazione di  provvedimento del responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero, sulle specifiche tecniche per la formazione, la tenuta e il costante  aggiornamento in modalita' informatica degli albi e dell'elenco. 

    Il provvedimento è apparso in Gazzetta Ufficiale Il 16 dicembre 2023. Qui il testo 

    Viene sottolineato che dovrà essere assicurato che non siano mai pubblicati i dati delle parti del procedimento nell'ambito del quale sia stato conferito l'incarico .

    Il provvedimento chiarisce gli step  per l'inoltro delle comande come segue:

    ACCESSO E AUTENTICATIONE 

    L’utente esterno (CTU e Perito) può accedere al sistema tramite il link presente nell’Area Servizi sotto la voce Portale Albo CTU del Portale dei Servizi Telematici https://pst.giustizia.it.mediante una procedura di autenticazione forte, attraverso l’impiego della CNS (smart card o USB key) o utilizzando SPID.

    COMPILAZIONE CV

    Effettuato l'acceso al sistema, per poter compilare la domanda di iscrizione, il candidato dovrà obbligatoriamente compilare il proprio Curriculum Vitae  seguendo un modello incrementale basato su schede (ndr: wizard) digitando o selezionando tutte le informazioni contrassegnate come obbligatorie (riconoscibili in quanto contrassegnate da “*”).

    Per poter considerare esaurita ciascuna scheda, sarà necessario indicare obbligatoriamente al suo interno i dati minimi o indicando di non esserne in possesso

    Il candidato ha a disposizione una scheda con le comunicazioni e il monitoraggio della propria posizione. Una volta registrata la domanda, se si è effettuato l’accesso con CNS, è previsto il passaggio di firma digitale della domanda.

     Il sistema permette di scaricare la domanda stessa in formato pdf e di ricaricare nel sistema il documento PDF firmato. 

    La domanda viene firmata digitalmente extra sistema e sono ammesse entrambe le modalità di firma, CAdES e PAdES.

    Per tutte le nuove domande, il candidato potrà scaricare la cosiddetta impronta della domanda stessa (in formato HASH) per provvedere extra sistema al pagamento. Il sistema permette a questo punto il caricamento della ricevuta di pagamento del bollo in formato XML. Dopo l’acquisizione da parte del sistema della suddetta ricevuta la domanda risulta definitivamente inviata e disponibile per l’istruttoria e per l’udienza da parte del tribunale e della commissione.

    Durante il processo di verifica della domanda il sistema notificherà tramite PEC e attraverso l’area di monitoraggio disponibile al candidato:

    1.  le comunicazioni inerenti all’avanzamento della domanda,
    2.  eventuali richieste di integrazione avanzate dal Tribunale e
    3.  i termini entro i quali deve avvenire l’integrazione stessa.

     Entro detti termini il candidato avrà la possibilità di caricare tramite il sistema l’ulteriore documentazione PDF.

    Dopo che la domanda è stata accolta, ma solo per la prima iscrizione del candidato all’albo di un Tribunale, verrà richiesto il pagamento extra sistema della tassa governativa

    Il candidato può caricare nel sistema la ricevuta di avvenuto pagamento della tassa governativa (extra sistema) in formato XML.

    Sospensione volontaria dagli albi CTU cancellazione dalle categorie

    Il decreto prevede la possibilità di  chiedere la cancellazione da una categoria o specializzazione  indicate inizialmente 

    E' possibile inoltre  chiedere la sospensione temporanea dall’albo per motivazioni personali o professionali per 

    • un periodo non superiore a nove mesi per ciascuna categoria 
    • e per un periodo non superiore a 18 mesi per più categorie nell'arco di quattro anni.

    CTU dettagli sul requisito della competenza

    ATTENZIONE  Il requisito della speciale competenza tecnica sussiste quando con specifico riferimento alla  categoria e all'eventuale settore di specializzazione l'attivita' professionale è stata esercitata per almeno cinque anni in modo  effettivo e continuativo.

     In mancanza del requisito sopracitato  la speciale  competenza tecnica è riconosciuta quando ricorrono almeno due delle seguenti circostanze:

    •  a) possesso di adeguati titoli di specializzazione o   approfondimento post-universitari, purchè l'aspirante sia iscritto  da almeno cinque anni nei rispettivi ordini, collegi o associazioni  professionali;
    •  b) possesso di adeguato curriculum scientifico, comprendente, a titolo esemplificativo, attivita' di docenza, attivita' di ricerca, iscrizione a societa' scientifiche, pubblicazioni su riviste scientifiche;
    •  c) conseguimento della certificazione UNI relativa all'attività professionale svolta, rilasciata da un organismo di certificazione  accreditato.

    ATTENZIONE:

     Per la categoria medico-chirurgica, rileva l'esercizio della professione successivamente al conseguimento  del titolo di specializzazione.

     Per la specializzazione medico legale  invece il requisito dei cinque anni non si applica ed è sufficiente il possesso di uno tra i requisiti definiti alle lettere a) e b).

  • Lavoro Dipendente

    Whistleblowing: dal 17 dicembre obblighi anche per le PMI

    Sono in vigore nuovi adempimenti obbligatori per i datori di lavoro privati  per il rispetto della nuova normativa  in tema di protezione dei dipendenti che denunciano illeciti di cui sono testimoni  sul proprio posto di lavoro . 

    Si tratta del cosiddetto " whistleblowing " (letteralmente  "soffiata",  ovvero segnalazione)  che è stata  regolata dal recente D.Lgs. n. 24/2023 che ha recepito l'ultima direttiva europea sul tema.

    Una  tutela simile  era già prevista per i dipendenti pubblici ma da quest'anno entra  in vigore anche per  il settore privato.

     In particolare da luglio sono già tenute ad adeguarsi le grandi aziende mentre dal 17 dicembre l'obbligo riguarda anche le imprese sopra i 50 dipendenti.

     Vediamo di seguito in breve le scadenze,  cosa fare, chi è obbligato e come mettersi in regola.

    Qui i testi delle nuove  linee guida ANAC e il Regolamento per le segnalazioni esterne e le sanzioni da parte di ANAC.

    Whistleblowing: cosa vuol dire. La normativa e gli illeciti

    Whistleblowing sta per segnalazione anonima   ed è  la definizione  adottata per  le segnalazioni  dei dipendenti  su eventuali illeciti commessi  nel posto di lavoro. Nasce nel settore pubblico  e la normativa specifica intende garantire protezione ovvero impedire le ritorsioni  possibili da parte dei colleghi o superiori coinvolti.

     Sul tema  erano  stata già emanati numerosi provvedimenti, sempre più specifici , dal d.lgs 165 2001  alla legge Severino del 2010  alla  Legge del 30 novembre  2017 n. 179 .

    Di conseguenza ANAC aveva emanato il Regolamento sull'esercizio del potere  sanzionatorio  in  materia  di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarita'  di  cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro"   e  aveva reso  disponibile una piattaforma telematica per le segnalazioni anonime riservata agli enti pubblici e alle imprese fornitrici .

    Il nuovo  D.Lgs 10 marzo 2023, n. 24, è entrato in vigore il 30 marzo scorso per   recepire la  Direttiva comunitaria n. 2019/1937 che  oltre a fornire le indicazioni per la protezione dei lavoratori ha  obbligato  gli Stati  ad emanare specifiche norme nazionali, se non già presenti.

    Il decreto prevede anche in questo caso l'emanazione di Linee guida da parte dell'ANAC  che potranno chiarire l'applicazione pratica.

    Il decreto specifica all'articolo 1 quali sono gli illeciti rilevanti

    • 1) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali 
    •  2) condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo  8 giugno 2001, n. 231,
    •  3) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli  atti dell'Unione europea o nazionali
    •  4) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari  dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento  dell'Unione europea 
    •  5) atti od omissioni riguardanti il mercato interno.

    Viene inoltre specificato che  le disposizioni del decreto  NON si applicano:

     a) alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un  interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorita' giudiziaria o  contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali  di lavoro o di impiego pubblico o  con le figure gerarchicamente  sovraordinate;

     b) alle segnalazioni di violazioni laddove gia' disciplinate in  via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali 

     c) alle segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza  nazionale, nonche' di appalti relativi ad aspetti di difesa o di  sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto  derivato pertinente dell'Unione europea.

     Inoltre resta ferma l'applicazione delle disposizioni nazionali o  dell'Unione europea in materia di:

    •  a) informazioni classificate;
    •  b) segreto professionale forense e medico;
    •  c) segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali. 

    Whistleblowing settore privato: le scadenze

    Le scadenze per l'attuazione delle norme del d.lgs n. 24/2023 sono diversificate sulla base della dimensione aziendale o di altri aspetti descritti nella tabella seguente:

    Media dipendenti negli ultimi 12 mesi Scadenze obblighi attività
    datori di lavoro con piu di 249 dipendenti  entro il 15 luglio 2023
    datori di lavoro con almeno 50 dipendenti entro il 17 dicembre 2023
    datori  senza limiti dimensionali  entro il 17 dicembre 2023 servizi finanziari 
    datori senza limiti dimensionali  entro il 17 dicembre 2023 con modello organizzativo D. Lgs 231/2001

    Per il calcolo dei dipendenti medi il decreto non fornisce indicazioni specifiche. Si potrà probabilmente fare riferimento alla normativa vigente per altri istituti  per cui vanno computati ,

    •  lavoratori subordinati a tempo  indeterminato  e pieno 
    • i lavoratori con rapporto part-time  (“pro-quota” secondo le indicazioni dell’art. 9 del D.L.vo n. 81/2015) 
    • i lavoratori con rapporto a  tempo determinato  (secondo la previsione dell’art. 27 del predetto  81 2015)
    • i lavoratori intermittenti, (con le modalità stabilite dall’art. 18 del D.Lvo n. 81/2015.)

    Whistleblowing: cosa devono fare i datori di lavoro

    I datori di lavoro interessati sia  pubblici che privati debbono predisporre procedure e canali di comunicazione utili a favorire le segnalazioni  interne all'azienda , garantendo l'anonimato e la riservatezza dell'autore e dei documenti prodotti 

    La tutela può riguardare anche lavoratori autonomi, non dipendenti ma  con rapporto di collaborazione o consulenza.

    I canali di segnalazione possono prevedere l'utilizzo di forme scritte, digitali  o   con conversazioni dirette  con il segnalante.

    La gestione del canale di segnalazione  può essere affidata :

    1. a una persona  o a un ufficio interno autonomo dedicato e con personale  specificamente formato oppure
    2.  a  un soggetto esterno,

     Questi soggetti devono :

     a) rilasciare  alla persona segnalante avviso di ricevimento della  segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;

     b) mantenere  interlocuzioni con la persona segnalante e  possono richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;

     c) dare diligente seguito alle segnalazioni ricevute  con riscontro   al segnalante entro tre mesi dalla  data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro   tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla  presentazione della segnalazione;

    INFORMATIVA AI DIPENDENTI

    Devono  essere messe  a disposizione  di tutti i dipendenti informazioni chiare sul canale, sulle  procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne (o esterne  nel caso in cui la segnalazione interna non abbia avuto seguito).

    Le informazioni  vanno esposte e rese facilmente visibili nei luoghi di lavoro, nonche' rese accessibili alle  persone che pur non frequentando i luoghi di lavoro intrattengono un  rapporto giuridico  e rese pubbliche eventualmente nel sito internet aziendale.

    (Alleghiamo a titolo informativo,   la circolare INPS 64 pubblicata il 13 luglio 2023 e indirizzata ai propri dipendenti , come traccia delle informazioni di base da fornire in materia) .

    Whistleblowing: i divieti e le sanzioni

    Il decreto 24 2023 precisa   all'art 17  quali sono i  casi di comportamenti ritorsivi verso chi segnala le irregolarità ,  che sono vietati . Si tratta in particolare di:

    • licenziamento;
    • sospensione, anche di natura disciplinare o misure analoghe;
    • mancate promozioni o le retrocessioni di grado;
    • cambiamento di  mansioni;
    • trasferimento;
    • modifiche nell’orario di lavoro;
    • ostracismo. molestie discriminazione ed il trattamento sfavorevole;
    • mancato rinnovo o  risoluzione anticipata di contratti a tempo determinato.

    LE SANZIONI 

    Le sanzioni  sono specificate all’art. 21 del decreto e prevedono importi compresi  tra i 10.000 ed i 50.000 euro.

    Whistleblowing: attenzione ai casi di mobbing e tutela privacy

    Occorre porre attenzione al fatto che non vanno accolte  segnalazioni  legate a interessi personali del  dipendente  e al suo rapporto individuale di lavoro e in particolare nei riguardi dei suoi superiori ma attenzione in caso di potenziali accuse di mobbing  queste vanno vagliate , a tutela del lavoratore nell'ambito dell'art 2087 del CC

    Per quanto riguarda la tutela della privacy del segnalante  e in particolare in caso si ritenga necessario  utilizzare l'identità del segnalante   per risolvere la questione evidenziata, è necessario ottenere il suo consenso (articolo 12, comma 5 del Dlgs 24/2023). In caso di rifiuto  è consigliabile acquisire in ogni caso , al di là della segnalazione, tutti gli ulteriori elementi collegati all'illecito segnalato,    pur nel  rispetto del requisito di specificità dell'accusa  e del diritto di difesa  del soggetto segnalato come possibile autore di illecito .

  • Rubrica del lavoro

    Bonus vista: i rimborsi entrano nella precompilata

    Il decreto attuativo del Ministero della Salute  riguardante il "bonus vista" ovvero il contributo da 50 euro che viene garantito alle famiglie con Isee fino a 10 mila euro  per l'acquisto  di: 

    • occhiali  da  vista o 
    • lenti   a   contatto correttive.

    è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 dicembre 2022 . La misura era stata istituita dall'art. 1, commi 437-439, della legge di bilancio 2021 (legge n. 178/2020) e si riferisce ad acquisti effettuati dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2023 . E' gestita da una applicazione web collegata al sito  del Ministero della Salute rilasciata, con molto ritardo il 5 maggio 2023. 

    I fondi sono in esaurimento ma è ancora possibile richiedere il buono per prossimi acquisti 

    Vediamo nei paragrafi seguenti le modalità di richiesta e di erogazione del voucher  per i  beneficiari e  alcuni aspetti fiscali chiariti dal provvedimento dell'Agenzia del 15 novembre 2023

    Bonus vista a chi spetta, l’importo

     Possono beneficiare del programma i membri di  nuclei  familiari  che 

    • hanno un ISEE non superiore ad euro 10.000,00 
    • a partire dal 1° gennaio  2021  e  fino  al  31  dicembre  2023,  hanno  acquistato o acquisteranno occhiali da vista ovvero lenti a  contatto correttive. 

     Il «bonus vista» puo'  essere  richiesto  una  sola  volta,  per  ciascun  membro del nucleo familiare,   per acquisti effettuati  nel triennio 2021-2023, di occhiali da  vista  ovvero  lenti  a  contatto. 

     Il bonus è pari ad euro 50,00 in forma di  

    • rimborso diretto per gli acquisti già effettuati o
    • voucher telematico emesso  dalla piattaforma secondo l'ordine temporale di arrivo  delle domande e  fino  ad esaurimento delle risorse annuali.

    Per il percipiente, il valore del «bonus vista»  non  costituisce un reddito imponibile e  non rileva  ai fini  del  computo  dell'ISEE 

    ATTENZIONE  Resta fermo il diritto alla detrazione della spesa effettuata nella dichiarazione dei redditi (art. 15 del Testo unico delle imposte sui redditi)

    Richiesta del bonus vista per acquisti dal 5.5.2023

    Al fine di ottenere il  «bonus  vista» i richiedenti  devono  fare domanda   sull'applicazione  web   fino al 31 dicembre 2023.

    Entro la stessa data va effettuato l'acquisto e l'utilizzo del voucher .

    La domanda va effettuata autenticandosi con:

    • carta  di identita' elettronica (CIE),
    • sistema  pubblico identita' digitale (SPID), oppure 
    • carta nazionale dei servizi (CNS). 

     La domanda viene compilata sul modello presente sulla piattaforma e dopo le verifiche sui requisiti il Ministero della salute, attraverso  l'applicazione  web,lo rende  disponibile  nell'area   riservata dell'applicazione web dedicata a ciascun beneficiario    in formato digitale con apposito  codice  a  barre/QR code 

    Il  buono e' a scalare ed ha una validita' di trenta giorni. Decorso il termine  senza che il buono sia stato utilizzato,  viene  annullato.

    Il  richiedente  potra'  presentare  una   ulteriore   richiesta   di  beneficio, qualora permangano disponibilita' 

    Il voucher bonus vista  puo' essere utilizzato presso i  fornitori  di  occhiali  da  vista  e  lenti  a  contatto  correttive  che si siano registrati nell'apposito elenco

    Bonus vista: stop rimborsi per acquisti effettuati

    Per gli acquisti   effettuati  dal 1.1.2021 e fino alla data di disponibilità della piattaforma 5 maggio 2023 il rimborso di euro 50,00 (cinquanta/00) sulla spesa sostenuta,  andava effettuata una richiesta  via web sul sito ministeriale con gli estremi del documento di acquisto e l'IBAN del conto corrente  intestato  al  richiedente  o  beneficiario sul quale verrà effettuato l'accredito ,     allegando copia elettronica del documento giustificativo di  spesa  intestato al richiedente. 

    ATTENZIONE Il ministero ha comunicato che da luglio 2023  sono cessati i rimborsi per acquisti già effettuati.  

    Rimborsi bonus vista : dati all’agenzia per la precompilata – Detraibilità spesa residua

    Il decreto prevede che anche  i   dati  relativi  ai  rimborsi  erogati  alle persone fisiche  per acquisti precedenti sono comunicati all'Agenzia delle entrate ai fini della elaborazione della  dichiarazione dei redditi precompilati

    Si tratta degli acquisti fatti dal 1° gennaio 2021 al 4 maggio 2023, data di entrata in funzione della piattaforma web   rilasciata con molto ritardo anche rispetto al decreto attuativo del 15.12.2022.

    Come detto  per queste richieste il bonus è  stato riconosciuto sotto forma di rimborso direttamente sull'iban dei richiedenti e non attraverso il negoziante

    I dati degli  acquisti fatti con il voucher  telematico  sono stati invece già trasmessi dagli ottici  

     Se riferito ad acquisti del 2023, il rimborso riduce la spesa detraibile; se relativo a spese 2021-2022, sarà invece inserito tra i redditi a tassazione separata.

    Le modalita' e  i  termini  della  comunicazione  dei  rimborsi  sono stati stabiliti con provvedimento del 15 novembre 2023 dall'agenzia delle Entrate previa consultazione del Garante per la protezione dei dati personali, 

    Viene precisato che per ciascun rimborso  i dati comunicati dal Ministero della salute  sono:

    a) codici fiscali dei seguenti soggetti:

     richiedente, come registrato sull’applicazione web dedicata al “bonus vista”;

     beneficiario, ovvero l’intestatario del documento di spesa oggetto di rimborso;

     intestatario dell’IBAN su cui viene accreditato il rimborso.

    b) importo del rimborso erogato;

    c) anno di imposta in cui è stata sostenuta la spesa oggetto di rimborso.

    Viene anche sottolineato che  i dati raccolti, trasmessi nell’osservanza del principio di riservatezza e nel rispetto del  diritto di protezione dei dati personali, sono memorizzati nei sistemi informativi

    dell’Anagrafe Tributaria   ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, e per le  attività di controllo  fiscale

    Saranno conservati entro i termini massimi di decadenza previsti in materia di accertamento d, quindi fino al 31 dicembre del sesto anno successivo ad ogni anno d’imposta; allo scadere di tale  periodo saranno integralmente e automaticamente cancellati.

  • Riforma dello Sport

    Comunicazioni obbligatorie collaborazioni ASD 2023: ecco istruzioni e scadenze

    E' stato pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento per lo sport  il decreto del 27 ottobre 2023 firmato dal Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi di concerto con il Ministro del lavoro e politiche sociali Marina Calderone in materia di attività sportive dilettantistiche. Le indicazioni sono in vigore dal 17 novembre 2023.

    Il provvedimento tenuto conto delle novità apportate dalla riforma dello sport (d.lgs 36 2021) e successivi decreti correttivi, definisce gli standard e le regole per la trasmissione telematica delle comunicazioni obbligatorie

    •  di avvio  e 
    •  di cessazione anticipata 

    del rapporto di lavoro sportivo dilettantistico, chiarendo alcune difformità e imprecisioni dei precedenti documenti dell'ispettorato del Lavoro.

    Comunicazioni lavoro sportivo dilettantistico con due modalità

    Le comunicazioni possono essere effettuate   dalle associazioni o società nonché dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate, dagli Enti di promozione sportiva, dalle associazioni benemerite, anche paralimpici, dal CONI, dal CIP e da Sport e salute S.p.a con due modalità alternative

    1. in via telematica utilizzando il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche,  disponibile all’indirizzo registro.sportesalute.eu, o, in alternativa,
    2.  compilando il modello “UNILAV-Sport”, utilizzando l’applicativo del Ministero del lavoro , all’indirizzo servizi.lavoro.gov.it.

    Viene specificato che anche  attraverso il Registro  possono essere effettuate le comunicazioni  tramite gli intermediari abilitati 

    ATTENZIONE il decreto precisa che le comunicazioni rese dai datori di lavoro sportivo a partire dal 1° luglio 2023 e fino alla data di entrata in vigore del  decreto,  attraverso il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, restano valide ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di comunicazione.

    Il decreto fa riferimento ad allegati con facsimili dei modelli UNILAV che non sono però effettivamente disponibili sul sito del Governo.

    Comunicazioni lavoro sportivo dilettantistico: le scadenze

    Si ricorda che il termine ordinario previsto per le comunicazioni obbligatorie di avvio del lavoro sportivo è fissato al 30mo giorno del mese successivo a quello  di inizio dell'attività , ad esempio in caso di inizio attività il 1° dicembre 2023 la comunicazione andra effettuata entro il 30 gennaio 2024.

    Viene specificato comunque che  il termine è valido anche in fase di prima applicazione  per i rapporti di lavoro instaurati a partire dal 1 luglio 2023 (data di entrata in vigore della riforma dello sport ) e fino all'entrata in vigore del provvedimento attuativo.

     Quindi la scadenza per le comunicazioni di rapporti già iniziati , non ancora effettuate è fissata al 30 dicembre 2023.

    Comunicazioni lavoro sportivo dilettantistico: le sanzioni

    Si ricorda che il mancato adempimento  dell'obbligo di comunicazione comporta l’irrogazione della sanzione amministrativa da € 100 a € 500 (art. 19, comma 3, del D.lgs. n. 276/2003) cui provvede la sede territorialmente competente dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

  • La casa

    Fondo Garanzia Mutui Prima casa: guida completa

    L'ABI ha diffuso una utile guida per orientarsi nell'accesso al Fondo di garanzia per i mutui per la prima casa.

    Nel dettaglio, con un comunicato stampa, si informa della pubblicazione della relativa Guida aggiornata a novembre 2023, al fine di orientare i cittadini interessati.

    Ricordiamo innanzitutto che, il Fondo di garanzia per i mutui prima casa rilascia garanzie a prima richiesta nella misura massima del 50% della quota capitale su mutui ipotecari o su portafogli di mutui connessi all’acquisto (anche con accollo da frazionamento) ovvero all’acquisto e a interventi di ristrutturazione e accrescimento di efficienza energetica di immobili adibiti ad abitazione principale.

    Per consultare l'elenco delle banche e degli intermediari aderenti al Fondo: visita la pagina del gestore clicca qui.

    Fondo garanzia mutuo prima casa: chi può fare richiesta

    In generale, per l’accesso alla garanzia del Fondo non sono previsti limiti di reddito dei mutuatari.
    All’atto di ammissione della garanzia, in presenza di più domande pervenute nella stessa giornata, il gestore del Fondo attribuisce priorità ai mutui erogati a:

    • giovane coppia,
    • nucleo monogenitoriale con figli minori,
    • giovane di età inferiore a 36 anni,
    • conduttore alloggi di proprietà degli istituti case popolari.

    Attenzione al fatto che il Decreto Sostegni bis ha previsto la possibilità di richiedere l’innalzamento della garanzia all’80% per tutti coloro che, rientrando nelle categorie prioritarie, hanno un ISEE non superiore a 40 mila euro annui e richiedono un mutuo superiore all’80% del prezzo d’acquisto dell’immobile, comprensivo di oneri accessori.

    Tale previsione è stata prorogata fino al 31 dicembre 2023 (prima al 30 giugno dal decreto Milleproroghe e poi al 31 dicembre dal Decreto Proroghe). In proprosito leggi anche: Garanzia mutui casa giovani: prorogata al 31.12.

    Da sottolienare inoltre che, è prevista una ulteriore proroga della misura dalla Bozza di Legge di Bilancio 2024.

    Se venisse confermato il testo della norma in bozza, la misura agevolativa sarà ulteriormente prorogata fino al 31.12.2024, leggi: Agevolazione mutui prima casa: proroga al 2024.

    Fondo garanzia mutuo prima casa: a quali mutui si applica

    Sono ammissibili alla garanzia del Fondo i mutui ipotecari erogati da banche o intermediari finanziari:

    • di ammontare non superiore a 250.000 euro,
    • destinati all’acquisto – ovvero all’acquisto e per interventi di ristrutturazione e accrescimento di efficienza energetica – di immobili adibiti ad abitazione principale, anche con accollo da frazionamento, non rientranti nelle categorie catastali A1, A8 e A9 o con caratteristiche di lusso.

    Fondo garanzia mutuo prima casa: come fare domanda

    Per accedere al Fondo con la garanzia del 50% o dell'80% occorre compilare il modulo pubblicato sul sito di Consap, clicca qui per scaricarlo e presentarlo ad una delle banche e degli intermediari finanziari aderenti, allegando un documento di identità (oppure il Passaporto unitamente al Permesso di Soggiorno per cittadini stranieri).
    Attenzione al fatto che, nel caso di garanzia dell'80%, al modulo occorre allegare anche la dichiarazione ISEE non superiore a 40.000 euro annui.
    Il mutuatario, alla data di presentazione della domanda di mutuo, non deve essere proprietario di altri immobili ad uso abitativo, salvo quelli di cui il mutuatario abbia acquistato la proprietà per successione a causa di morte, anche in comunione con altro successore, e che siano in uso a titolo gratuito a genitori o fratelli

  • Antiriciclaggio

    Titolare effettivo: come si individua per imprese e TRUST

    Pubblicato in GU n 236 del 9 ottobre il Decreto MIMIT 29 settembre che rende definitivamente operativo il Registro dei titolari effettivi.

    La comunicazioni dati relativa deve essere pertanto inviata entro 60 giorni dal 9 ottobre e nel dettaglio entro il giorno 8 dicembre che essendo festivo fa slittare la scadenza all'11 dicembre 2023.

    Vediamo in base alla normativa di riferimento le istruzioni di Unionecamere per individuare il titolare effettivo.

    Per ulteriori dettagli e la normativa di riferimento leggi anche Titolare effettivo: comunicazione dati entro l'11 dicembre 

    Individuare il Titolare effettivo nelle imprese con personalità giuridica

    La norma di riferimento individua e puntualizza i criteri da utilizzare per individuare il titolare effettivo.

    Nelle imprese con personalità giuridica, il titolare effettivo è (in base all’art. 1 comma 2 lett. o) del Decreto) “…la persona fisica o le persone fisiche cui è riconducibile la proprietà diretta o indiretta ai sensi dell'articolo 20, commi 2, 3 e 5, del decreto antiriciclaggio”.

     L’art. 20 del decreto antiriciclaggio prevede, a questo proposito:

    (comma 2) : “Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali:

    • a) costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica; 
    • b) costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona”

    (comma 3): “Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza: 

    • a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria; 
    • b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria; 
    • c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante”. 

    (comma 5): “Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica”. 

    I criteri indicati nei commi 2 e 3 devono essere applicati in forma "scalare" in conformità all’art. 20 (commi 2 e 3) del decreto antiriciclaggio. 

    Nell'ipotesi in cui dall'applicazione di tali criteri non sia individuabile la titolarità effettiva, dovrà essere utilizzato il criterio residuale espresso nel comma 5. 

    L’uso dei criteri indicati consente, pertanto, l’individuazione di almeno un titolare effettivo per ogni impresa-persona giuridica soggetta all’obbligo di comunicazione. 

    Individuare il Titolare effettivo nelle persone giuridiche private

    Per individuare il titoare effettivo il Decreto richiama – ed in parte puntualizza – i criteri da utilizzare.

    Nelle persone giuridiche private– secondo quanto stabilito dall’art. 1 comma 2 lett. p) del Decreto – il titolare effettivo è individuato nei “…soggetti individuati dall'articolo 20, comma 4, del decreto antiriciclaggio…”. 

    Quest’ultima norma dispone: 

    “Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi: 

    • a) i fondatori, ove in vita; 
    • b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili; 
    • c) i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione”. 

    In questo caso la titolarità effettiva è individuata in via ‘cumulativa’: i fondatori, i beneficiari e i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione sono tutti individuati quali titolari effettivi della persona giuridica privata e devono essere comunicati all’ufficio del registro delle imprese. 

    Individuare il Titolare effettivo nel TRUST

    Infine, per i TRUST e gli istituti giuridici affini l'art. 1 comma 2 lett. q) del Decreto rinvia all'articolo 22, comma 5, primo periodo del decreto antiriciclaggio. 

    Tale disposizione prevede che le notizie sulla titolarità effettiva sono “…relative all'identità del costituente o dei costituenti, del fiduciario o dei fiduciari, del guardiano o dei guardiani ovvero di altra persona per conto del fiduciario, ove esistenti, dei beneficiari o classe di beneficiari e delle altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust o sull'istituto giuridico affine e di qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust o nell'istituto giuridico affine attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi”. 

    Anche in questo caso, la titolarità effettiva è individuata in via cumulativa : se oltre al costituente (o settlor) e al fiduciario (trustee) sono presenti altri soggetti tra quelli indicati, tutti devono essere comunicati quali titolari effettivi del trust affinché siano iscritti nella ‘sezione speciale’ del registro delle imprese.

    Il ‘mandato fiduciario’ è un istituto giuridico affine al trust in quanto determina…effetti giuridici equivalenti a quelli dei trust espressi, anche avuto riguardo alla destinazione dei beni ad uno scopo ed al controllo da parte di un soggetto diverso dal proprietario, nell'interesse di uno o più beneficiari o per il perseguimento di uno specifico fine”. 

    I trust e gli istituti giuridici affini, compilando il modello digitale TE, sono iscritti nell’apposita ‘sezione speciale’ e comunicano contestualmente il ‘titolare effettivo’.

    Il DM 12 aprile 2023 – che ha approvato il modello digitale TE per la comunicazione dei titolari effettivi – ha dato seguito, tra l'altro, alle disposizioni contenute nel Decreto 16 gennaio 1995 del Ministro dell'industria, del commercio, dell'artigianato (oggi Ministro delle Imprese e del Made in Italy), circoscrivendo ai soli mandati fiduciari stipulati con società fiduciarie l’obbligo della comunicazione della titolarità effettiva. 

    La comunicazione deve essere inviata dalle società fiduciarie all’ufficio del registro delle imprese in cui le stesse hanno sede. 

    Nel caso di mandato fiduciario, non è possibile indicare il fiduciario quale titolare effettivo e deve essere indicato almeno il costituente (ovverosia il fiduciante) e il beneficiario. 

    E’ previsto l’inoltro di una pratica diversa per ogni mandato fiduciario stipulato dalla società fiduciaria.