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Modello 770/2023: guida per l’invio
Il Modello 770/2023 deve essere utilizzato dai sostituti d’imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, per comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate:
- i dati fiscali delle ritenute operate nel 2022,
- i relativi versamenti,
- le eventuali compensazioni effettuate,
- il riepilogo dei crediti,
- gli altri dati contributivi e assicurativi.
Il Modello 770/2023 va presentato entro il prossimo 31 ottobre e tal fine ricordiamo che con il Provvedimento n 25954 del 27 gennaio le Entrate hanno approvato il Modello e istruzioni da utilizzare.
Anche quest'anno
Attenzione al fatto che viene confermata la facoltà per i sostituti d’imposta di suddividere il modello 770 in massimo 3 invii.
770/2023: i dati da indicare
In particolare il modello 770 viene utilizzato per comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate le ritenute operate su:
- redditi di lavoro dipendente e assimilati;
- redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;
- dividendi, proventi e redditi di capitale, ricomprendendo le ritenute su pagamenti relativi a bonifici disposti per il recupero del patrimonio edilizio e per interventi di risparmio energetico;
- locazioni brevi inserite all’interno della Certificazione unica;
- somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi;
- somme liquidate a titolo di indennità di esproprio;
- somme percepite a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi, nonché di somme comunque dovute per effetto di acquisizioni coattive conseguenti ad occupazioni d’urgenza.
L'invio del modello 770 è possibile a condizione che il sostituto abbia trasmesso la Certificazione unica e, se richiesta, la Certificazione.
770/2023: soggetti obbligati e modalità di invio
Sono obbligati a presentare il Modello 770/2023:
- i soggetti che nel 2022 hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte su redditi di capitale, compensi per avviamento commerciale, contributi ad enti pubblici e privati, riscatti da contratti di assicurazione sulla vita, premi, vincite ed altri proventi finanziari, ivi compresi quelli derivanti da partecipazioni a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, utili e altri proventi equiparati derivanti da partecipazioni in società di capitali, titoli atipici, e redditi diversi,
- i soggetti che hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte.
Nello specifico si tratta di:
- società di capitali (società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative e di mutua assicurazione) residenti nel territorio dello Stato, così come gli enti commerciali equiparati alle società di capitali (enti pubblici e privati che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali) residenti nel territorio dello Stato;
- gli enti non commerciali (enti pubblici, tra i quali sono compresi anche regioni, province, comuni, e privati non aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali) residenti nel territorio dello Stato;
- le associazioni non riconosciute, i consorzi, le aziende speciali e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti;
- le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato;
- i Trust;
- i condomìni;
- le società di persone (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice) residenti nel territorio dello Stato;
- le società di armamento residenti nel territorio dello Stato;
- le società di fatto o irregolari residenti nel territorio dello Stato;
- le società o le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni residenti nel territorio dello Stato;
- le aziende coniugali, se l’attività è esercitata in società fra coniugi residenti nel territorio dello Stato;
- i gruppi europei d’interesse economico (GEIE);
- le persone fisiche che esercitano imprese commerciali o imprese agricole;
- le persone fisiche che esercitano arti e professioni;
- le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, i curatori fallimentari, i commissari
- liquidatori, gli eredi che non proseguono l’attività del sostituto d’imposta estinto.
Per quanto riguarda le modalità di invio si evidenzia che la dichiarazione dei sostituti d’imposta, Mod. 770/2023, deve essere presentata esclusivamente per via telematica:
- a) direttamente dal sostituto d’imposta;
- b) tramite un intermediario abilitato;
- c) tramite altri soggetti incaricati (per le Amministrazioni dello Stato);
- d) tramite società appartenenti al gruppo.
La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate e la prova della presentazione è data dalla comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata sempre per via telematica.
770/2023: alcune novità di quest’anno
Tra le novità di quest'anno:
- il rigo SI3 nel quale sono state inserite due nuove colonne:
- la colonna 2 prevede l’indicazione degli utili delle società cooperative assoggettati a imposta anche se non distribuiti nell’anno 2022;
- la colonna 3 riguarda l’inserimento del totale delle ritenute versate nell’anno su questi utili riportati nel quadro ST;
- al Rigo SX49 – “trattamento integrativo”, per la compilazione della colonna 7 – credito residuo, quest’anno viene precisato che la somma da riportare in detto campo è comprensiva dell’eventuale importo dichiarato nel quado DI con la nota Q;
- nel quadro SO è stata istituita una terza sezione, per consentire agli intermediari e alle imprese di assicurazione di comunicare i dati riferiti ai Piani di risparmio a lungo termine, PIR, per la verifica del rispetto dei limiti annuali e complessivi di investimento da parte di ciascun contribuente. Le istruzioni al modello precisano anche che in caso di trasferimento del PIR ad altro intermediario nel corso del periodo d’imposta, tenuto alla compilazione della sezione in argomento è l’intermediario presso il quale è detenuto il rapporto al 31 dicembre 2022 o alla data di chiusura del piano, se si tratta di data antecedente;
- nei quadri ST e SV sono stati previsti nuovi codici per tenere conto delle proroghe dei versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, e delle relative trattenute di addizionali regionali e comunali, applicabili nell’anno 2022.
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Ingresso lavoratori stranieri: al via i corsi di formazione all’estero
I lavoratori extracomunitari formati all'estero possono entrare in Italia per lavoro al di fuori delle quote di ingresso stabilite dal Governo .
Lo aveva previsto il decreto legge 20 2023, detto Decreto Cutro .
Il ministero del lavoro ha fornito a luglio 2023 le Linee guida che definiscono le caratteristiche dei percorsi formativi professionali e civico- linguistici perche tale formazione sia considerata adeguata e le modalità di invio dei progetti da parte degli enti interessati ed ha aggiornato pochi giorni fa anche le faq in materia .
Le indicazioni sono rivolte soprattutto a enti locali , ETS, organizzazioni e agenzie per il lavoro che intendano proporre e gestire tali attività all'estero per favorire l'ingresso in Italia di nuovi lavoratori formati per i settori lavorativi con maggiori difficolta di reperimento del personale
Vediamo i principali aspetti della normativa.
Formazione professionale ai fini dell’ingresso in Italia: due aspetti
Il cd. "Decreto Cutro" (D.L. 20/2023, come convertito dalla Legge 50/2023) ha modificato l'articolo 23 del Testo Unico dell'immigrazione (D. Lgs. 286/1998), ponendo al di fuori delle quote del Decreto Flussi gli ingressi dei cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero che abbiano completato programmi di formazione professionale e civico-linguistica, purché approvati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Le Linee guida fornite a questo proposito, specificano che i corsi dovranno essere gratuiti e dovranno fornire ai partecipanti :
- conoscenze specifiche per l'esercizio di una determinata professione o attività lavorativa, ivi incluse nozioni di sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro, diritti e doveri dei lavoratori
- competenze linguistiche e civiche, per avviare un processo di integrazione sociale e culturale, che comprendono:
- conoscenza della lingua italiana di livello A1 ,
- conoscenze dei principi della costituzione italiana e delle istituzioni pubbliche.
Formazione professionale stranieri: beneficiari e organizzatori
I corsi sono indirizzati a :
- cittadini stranieri residenti in Paesi terzi
- apolidi e stranieri rifugiati, presenti in Paesi Terzi di primo asilo o di transito.
Possono essere soggetti proponenti, cioè organizzatori e gestori delle attività formative , singolarmente o in forma di partenariato:
- Regioni/Province autonome e altri Enti locali, loro unioni e consorzi (così come elencati all'art. 2 del d.lgs. n. 267/2000), ovvero loro singole articolazioni purché dotate di autonomia organizzativa e finanziaria
- Organizzazioni nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nonché proprie associazioni e articolazioni
- Organizzazioni internazionali ed intergovernative
- Enti e associazioni operanti nel settore dell'immigrazione iscritti al Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati
- Università e Istituti di ricerca, ITS Academy, Centri Provinciali per l'Istruzione degli adulti (CPIA), di cui al D.P.R 263/2012 e al Decreto 12 marzo 2015
- Operatori pubblici e privati accreditati per lo svolgimento di servizi al lavoro ai sensi del D.lgs. 276/2003 e del D.lgs. 150/2015
- Organizzazioni della società civile e altri soggetti senza finalità di lucro iscritti all'Elenco dell'Agenzia per la Cooperazione italiana
- Enti del terzo Settore iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)
- Organismi accreditati dalle singole Regioni/Province Autonome per lo svolgimento di attività di formazione professionale e servizi al lavoro ai sensi del Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 25 maggio 2001 n. 166.
Formazione per l’ingresso di lavoratori stranieri: progetti e programmi
I progetti delle attività formative dovranno contenere:
– i profili professionali e i relativi settori d’impiego, sulla base di un’accurata analisi dei fabbisogni del mercato del lavoro italiano;
– le modalità di selezione dei destinatari della formazione nel Paese di realizzazione del programma ;
– le modalità dettagliate delle attività di formazione ovvero durata e della data prevista di inizio , modalità didattiche e strumenti previste (lezione frontale, FAD, laboratori professionali)
– l’indicazione del soggetto attuatore, delle risorse umane coinvolte, delle risorse strumentali, sedi operative nel Paese di intervento;
– le modalità di coordinamento con Istituzioni e/o altri soggetti pubblici/privati locali;
– le fonti di finanziamento, nel rispetto del divieto di oneri in capo ai partecipanti;
– modalità di realizzazione dell’incontro tra domanda ed offerta di lavoro in Italia ai fini dell’inserimento lavorativo dei destinatari formati;
– modalità per la valutazione e il monitoraggio del percorso proposto.
I programmi formativi dovranno dovranno necessariamente prevedere:
Per la FORMAZIONE CIVICO LINGUISTICA:
- almeno 100 ore di attività per il conseguimento di conoscenza della lingua italiana almeno al livello A1 (Quadro comune europeo di riferimento per le lingue. La certificazione potrà essere fornita tramite un test organizzato dall’ente formatore secondo l’art. 4, co.1, Lett. A del DI 7.12. 2021.oppure con certificazione rilasciata da enti certificatori (Università per Stranieri di Perugia, Università per Stranieri di Siena, Università degli Studi Roma Tre, Società Dante Alighieri, Università per stranieri «Dante Alighieri» di Reggio Calabria) o da un Istituto di cultura italiana all’estero
- almeno 10 ore di attività per la conoscenza dei principi fondamentali della Costituzione della Repubblica, dell'organizzazione e del funzionamento delle Istituzioni pubbliche e del contesto socio-culturale italiano;
Per la FORMAZIONE PROFESSIONALE :
- la durata dei moduli tecnici va rapportata al tipo di attività lavorativa , coerentemente con 'atlante del lavoro e delle professioni . E' richiesto il superamento di un esame finale.
Devono essere previsti anche moduli su
- diritti dei lavoratori,
- elementi di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ( (modulo obbligatorio generale di 4 ore, cui vanno aggiunti moduli di formazione specifica, differenziata in base alla classificazione di rischio del settore e della mansione del lavoratore (rischio basso, 4 ore; rischio medio, 8 ore; rischio alto, 12 ore)
- competenze trasversali su aggiornamento e supporto alla ricerca attiva del lavoro.
Ingresso lavoratori stranieri: come inviare i progetti
I soggetti proponenti devono inviare al MLPS ([email protected]) il programma di formazione professionale e civico-linguistica, che sarà esaminato da una Commissione interministeriale
Inoltre in fase di avvio andrà inviato l'elenco dei partecipanti
Tutte le eventuali variazioni, rispetto al programma approvato, andranno comunicate al MLPS.
Al termine, allo stesso indirizzo, si dovrà comunicare l’elenco di quanti hanno concluso con successo la formazione e una relazione conclusiva
Procedura di ingresso dopo la formazione professionale
Come detto il cittadino straniero che ha completato con successo il percorso di formazione professionale e civico-linguistica potrà fare fare ingresso e soggiornare in Italia per lavoro subordinato.
A questo fine sono necessari
- richiesta nominativa presentata da un datore di lavoro
- domanda di visto di ingresso presentata entro sei mesi dalla conclusione del corso di formazione,
Il nulla osta al visto viene garantito al di fuori dalle quote di ingresso previste annualmente dal Governo.
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CBAM: nuove regole dal 1 ottobre
Definite le norme che regolano la fase transitoria del CBAM che prenderà avvio dal prossimo 1° ottobre.
Pubblicato in Gazzetta Europea del 15 settembre il Regolamento UE 1773/2023
Leggi anche Dumping ambientale: le regole europee con CBAM
Aggiornamento avvio fase transitoria Carbon Border Adjustment Mechanism
Lo scorso 17 agosto la Commissione europea ha adottato le disposizioni che andranno a regolare la fase transitoria per l’applicazione del Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM).
Tale fase decorrerà dal 1° ottobre 2023 e si concluderà il 31 dicembre 2025.
Durante tale periodo sarà richiesto agli importatori un obbligo di rendicontazione, solo successivamente, avrà un impatto finanziario.
La Commissione europea già a partire dallo scorso 13 giugno ha avviato una fase di consultazione pubblica (conclusasi l’11 luglio) dalla quale sono emersi 187 feedback (di cui solo 2 da parte dell’Italia).
Nella figura[1] di seguito riportata emerge la sintesi del risultato della consultazione.
Per aiutare sia gli importatori che i produttori di paesi terzi, la Commissione ha anche pubblicato una guida pratica relativa alla fase transitoria. Allo stesso tempo, la Commissione ha precisato che sono attualmente in fase di sviluppo strumenti informatici dedicati e volti ad aiutare gli importatori a eseguire e a riportare correttamente i dati da trasmettere, nonché materiali di formazione, webinar e tutorial per supportare le imprese quando inizierà la fase transitoria.
Si ricorda che in questa prima fase transitoria gli importatori di merci che rientrano nel CBAM o i loro rappresentanti doganali indiretti saranno tenuti a presentare alla Commissione una relazione trimestrale, in cui sono specificati:
- la quantità totale di ciascun tipo di merce CBAM importata nel trimestre;
- le emissioni di CO2 incorporate in tali merci;
- gli eventuali costi sostenuti nel Paese di origine in relazione a tali emissioni.
Dunque, con l’avvio della fase transitoria, agli importatori verrà chiesto di raccogliere i dati del quarto trimestre a partire dal 1° ottobre 2023, per cui la loro prima relazione dovrà essere presentata entro il 31 gennaio 2024.
Cos’è CBAM e chi sono i soggetti interessati
Si ricorda che il 16 maggio scorso è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUUE) il testo finale del Regolamento (UE) 2023/956 relativo al meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (c.d. Carbon Border Adjustment Mechanism, o “CBAM”).
Il CBAM rappresenta una parte essenziale del pacchetto del programma “Fit for 55”, il quale mira a raggiungere gli obiettivi fissati “dall’European Green Deal”, che ha quale obiettivo quello di ridurre emissioni di gas ad effetto serra del 55% entro il 2030.
In sostanza il CBAM è un meccanismo di compensazione delle emissioni di carbonio incorporate nella merce prodotta fuori dalle frontiere dell’Unione europea, che vengono scontate mediante l’acquisto e l’annuale restituzione di certificati rappresentativi delle emissioni di CO2 (certificati CBAM).
Ha natura regolatoria:
- da una parte verrà applicato indifferentemente lo stesso prezzo del carbonio sia alle importazioni, sia alle imprese EU;
- dall’altro lato la misura è in linea con la tutela del principio di non doppia imposizione.
Troverà applicazione per le merci ad alta intensità di carbonio elencatene all’allegato I del Regolamento (UE) 2023/956.
L’elenco include, in particolare:
- cemento e prodotti in cemento;
- energia elettrica;
- fertilizzanti minerali e chimici;
- prodotti in ferro e acciaio;
- prodotti in alluminio;
- idrogeno.
Tuttavia, è previsto che in futuro l’elenco delle merci CBAM sarà ulteriormente ampliato, con l’obiettivo di includervi, entro il 2030, tutti i prodotti già assoggettati alla normativa ETS.
Pertanto, appare necessario per tutti gli importatori di merci rientranti nelle categorie sopra specificate, visto l’imminente avvio del periodo transitorio, di prepararsi alla gestione degli adempimenti da assolvere.
[1] Dati Commissione europea
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Appalti riservati con quote per giovani, donne, disabili
Con il Dpcm del 20 giugno 2023 il Ministro per le pari opportunità e la famiglia ha fornito le linee guida approvate dalla Conferenza Stato Regioni per favorire le pari opportunità generazionali e di genere, e l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità negli appalti.
Le norme riguardano nello specifico i contratti riservati ovvero quelli rivolti principalmente all’inclusione lavorativa delle persone disabili o svantaggiate , previsti all'articolo 61 del Codice degli appalti, Dlgs 36/2023 , cui possono partecipare le cooperative sociali , i loro consorzi e gli operatori economici che occupano almeno il 30% di soggetti disabili o svantaggiati
Le indicazioni potranno avere un influenza anche sul miglioramento delle pari opportunità lavorative in tutti gli ambiti non solo quello degli appalti pubblici
Vediamo le principali indicazioni delle linee guida
Appalti riservati obblighi previsti per la partecipazione
Il nuovo codice degli appalti prevede che «Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto e quelle di concessione o possono riservarne l'esecuzione a
- operatori economici e a
- cooperative sociali e loro consorzi
il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilita' o svantaggiate, oppure quando almeno il 30 per cento dei lavoratori dei suddetti operatori economici sia composto da lavoratori con disabilita' o da lavoratori svantaggiati».
Nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, come requisiti necessari o come ulteriori requisiti premiali dell'offerta, vanno previsti quindi meccanismi e strumenti idonei a realizzare le pari opportunita' generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilita' o svantaggiate».
ATTENZIONE al fatto che si considerano:
- soggetti con disabilita' quelli di cui all'art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68,
- le persone svantaggiate, previste dall'art. 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381,
- gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari,
- i soggetti in trattamento psichiatrico,
- i tossicodipendenti, gli alcolisti,
- minori in eta' lavorativa in situazioni di difficolta' familiare,
- le persone detenute negli istituti penitenziari,
- i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno.
Quota 30% assunzioni giovani donne e disabili
Per la partecipazione deve essere richiesta quindi la produzione di documenti che certificano l'impegno delle aziende in tema di inclusione e pari opportunità ovvero
a. il rapporto sulla situazione del personale, per gli operatori che occupano oltre 50 dipendenti di cui all'art. 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198; ( Per la predisposizione del rapporto le aziende utilizzano la piattaforma «equalmonitor» del Ministero del lavoro accedendo con le proprie credenziali)
b. la consegna della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile per operatori con almeno 15 dipendenti non tenuti alla redazione del precedente di cui al comma 2 dell'art. 1 dell'allegato II.3 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
c. la presentazione della dichiarazione e della relazione circa il rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilita', di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68. L'obbligo riguarda le aziende sopra i 15 dipendenti.
Le tre relazioni vanno trasmesse alle rappresentanze sindacali aziendali , le prime due anche alla consigliera regionale di parita' .
Le linee guida specificano nel dettaglio le modalità di calcolo del 30% di assunzioni riservate a donne e giovani e precisano in particolare che la quota si riferisce al numero complessivo di assunzioni necessarie all'espletamente delle attività del contratto e connesse anche tramite subappalti.
Le assunzioni da destinare a occupazione giovanile e femminile si identificano con il perfezionamento di contratti di lavoro subordinato disciplinati dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale.
Sono previste deroghe alla quota del 30% solo se debitamente documentate
Clausole obbligatorie per i contratti : i modelli da seguire
Il DPCM precisa che i requisiti minimi la partecipazione ai contratti riservati sono da considerare sempre obbligatori anche in mancanza di espressa previsione nel bando di gara , tuttavia, per la certezza e la tutela dei partecipanti richiede comunque che tali obblighi siano espressamente indicati .
Per agevolare le stazioni appaltanti nelle linee guida vengono forniti alcuni i modelli di redazione per le clausole principali che sono
- aver assolto agli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilita
- obbligo di assicurare una quota di almeno il 30% alle assunzioni di giovani (under 36) e donne.
Appalti riservati Clausole di premialità
Vengono forniti inoltre modelli di redazione delle clausole di premialità riguardanti i seguenti aspetti:
- Mancanza di accertamenti relativi ad atti discriminatori nei tre anni antecedenti la data di scadenza del termine di presentazione delle offerte,
- Impegno ad utilizzare specifici strumenti di conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro per i propri dipendenti, nonche' modalita' innovative di organizzazione del lavoro;
- Impegno ad assumere, oltre alla soglia minima percentuale prevista come requisito di partecipazione, persone con disabilita', giovani con eta' inferiore a trentasei anni e donne per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attivita' ad esso connesse o strumentali;
- Rispetto, nell'ultimo triennio, dei principi della parita' di genere e adozione di specifiche misure per promuovere le pari opportunita' generazionali e di genere, anche tenendo conto del rapporto tra uomini e donne nelle assunzioni, nei livelli retributivi e nel conferimento di incarichi apicali;
- rispetto deli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, in materia di lavoro delle persone con disabilita';
- impegno a presentare per ciascuno degli esercizi finanziari ricompresi nella durata del contratto di appalto, una dichiarazione volontaria di carattere non finanziario ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254.
Contratti riservati obblighi di pubblicità
Il DPCM ricorda che sul profilo del committente, nella sezione «Amministrazione trasparente», vanno pubblicati i documenti già citati
a. il rapporto sulla situazione del personale
b. la relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile
c. la dichiarazione circa il rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilita',
e che notizia e link di pubblicazione vanno comunicati via PEC, ai Ministri o autorita' delegati
- per le pari opportunita' e la famiglia,
- per le politiche giovanili e il servizio civile universale,
- per le politiche in favore della disabilita'.
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Fine reddito cittadinanza, avvisi in arrivo: cosa fare
Come noto ormai a tutti il 2023 è l'anno dell'addio al Reddito di cittadinanza.
La legge di bilancio 2023 n. 197 2022, ha anzi stabilito che già dal 1° agosto 2023 alcuni nuclei familiari cessino di percepire il contributo economico RDC.
La platea delle famiglie considerate bisognose di sostegno economico viene divisa infatti dalla legge 197 2022 in due tipologie:
- famiglie con componenti disabili o minori o over 60, con ISEE fino a 9360 euro annui
- famiglie composte solo da soggetti "occupabili" che possono lavorare (tra i 18 e i 59 anni ) con ISEE fino a 6000 euro annui.
Il decreto legge 48 2023 detto Decreto Lavoro ha precisato a quale tipo di misura queste due categorie avranno diritto :
- Per le prime nulla cambia fino a fine anno , il RDC cessa il 31 dicembre e dal 1 gennaio 2024 potranno fare richiesta di Assegno di inclusione ADI (art 1 dl 48 2023) di durata 18 mesi, rinnovabili; (Leggi per approfondire Assegno di inclusione 2024 ecco le regole)
- per le seconde il 31 luglio 2023 il RDC cessa e, se non già prese in carico dai servizi sociali in percorsi di formazione o orientamento, dovranno richiedere il Supporto formazione e lavoro (art 12 DL 48 2023) con durata massima 12 mesi .
Con il messaggio 2835 del 31 luglio 2023 l'INPS ha fornito ulteriori precisazioni sul regime transitorio e in particolare sulla comunicazione via SMS giunta ai nuclei che perdono il RDC e non hanno diritto all'assegno di inClusione ADI
Il 25 agosto è stato pubblicato un nuovo avviso che riassume la procedura in particolare per i disoccupati che non sono stati presi in carico dai servizi sociali dei Comuni (v. ultimo paragrafo)
Di seguito tutti i dettagli e le istruzioni
Supporto formazione e lavoro: gli obblighi, come funziona
L'art 12 del dl Lavoro nell’ottica di favorire l’attivazione nel mondo del lavoro delle persone a rischio di esclusione sociale e lavorativa che non hanno i requisiti per accedere all’Assegno di inclusione, istituisce il Supporto per la formazione e il lavoro, in particolare per i soggetti che non sono in possesso di istruzione scolastica o formazione professionale, e per questo risultano difficilmente occupabili.
Il servizio, prevede la partecipazione da settembre 2023 a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro.
Da notare tra i progetti che possono essere proposti rientra il servizio civile universale, e i progetti utili alla collettività predisposti dai Comuni.
Il Supporto per la formazione e il lavoro sarà utilizzabile:
- dai componenti dei nuclei familiari, di età compresa tra 18 e 59 anni in condizioni di povertà assoluta, con un valore dell’ISEE familiare non superiore a euro 6.000 annui
- dai componenti dei nuclei che percepiscono l’Assegno di Inclusione ma NON calcolati nella scala di equivalenza e NON sottoposti agli obblighi di avvio al lavoro ( disabili , caregivers, soggetti con malattie oncologiche, su base volontaria).
OBBLIGHI
Il richiedente viene convocato presso il Centro per l'impiego per la stipula del patto di servizio personalizzato che prevede di
- rivolgersi almeno tre agenzie per il lavoro o enti autorizzati all’attività di intermediazione
- l’adesione ai servizi al lavoro e ai percorsi formativi previsti dal Programma nazionale per la Garanzia occupabilità dei lavoratori (GOL).
- iscriversi alla nuova piattaforma SIISL dove potrà ricevere offerte di lavoro, servizi di orientamento e accompagnamento al lavoro, ovvero essere inserito in specifici progetti di formazione erogati da soggetti, pubblici o privati, accreditati alla formazione dai sistemi regionali, da fondi paritetici interprofessionali e da enti bilaterali.
- Coloro che non hanno adempiuto all'obbligo scolastico minimo devono frequentare gli appositi corsi di formazione per adulti.
CONTRIBUTO ECONOMICO
Per chi partecipa ai programmi formativi o a progetti utili alla collettività, è previsto il beneficio economico di 350 euro per un massimo di dodici mensilità,
Ogni 90 giorni l'interessato deve confermare, ai servizi competenti, anche in via telematica, della partecipazione alle attività formative o lavorative In mancanza di conferma il contributo viene sospeso.
Si attende un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione n. 85 2023 (avvenuta il 3 luglio 2023), con cui saranno stabilite modalità di accesso ai percorsi di inclusione sociale e lavorativa ulteriori rispetto a quelle già previste per i beneficiari del reddito di cittadinanza.
Fine Reddito cittadinanza: esempi di casi particolari
Come detto i percettori del Reddito di cittadinanza e della Pensione di cittadinanza che rientrano nella prima categoria di nuclei con soggetti disabili, anziani o minori , continueranno a ricevere le somme spettanti non oltre il 31 dicembre 2023 mentre dal 1 gennaio 2024 rientreranno nel campo di applicazione dell'Assegno di inclusione .
ATTENZIONE la fruizione è comunque condizionata al fatto che i componenti del nucleo tra i 18 e i 59 anni siano inseriti nei percorsi di formazione e lavoro o di completamento dell'istruzione obbligatoria
Per i nuclei familiari che non hanno i suddetti requisiti il RDC scade a fine luglio 2023, con l'ultima mensilità, anche nel caso non sia stato concluso il periodo massimo di 18 mesi previsto dal decreto 4/2019.
Nella circolare 61 del 12 luglio 2023 INPS ha fornito alcune specifiche indicazioni sul termine finale di fruizione del Reddito di cittadinanza
ESEMPIO 1: nel caso in cui alla data del 31 dicembre 2022 il nucleo familiare non soggetto alla riduzione del RDC abbia percepito il Reddito di cittadinanza per due mesi, dal 1° gennaio 2023 percepirà la prestazione per ulteriori 12 mesi fino al 31 dicembre 2023.
Invece per i soggetti beneficiari del Reddito di cittadinanza a cui si applica la predetta riduzione del periodo massimo di fruizione del beneficio, introdotta dalla legge di Bilancio 2023, e che risultino percettori della misura alla data del 31 dicembre 2022, per l’anno 2023, l’erogazione della misura non potrà eccedere complessivamente la durata massima di sette mensilità.
ESEMPIO 2: nel caso in cui il nucleo a cui si applica la riduzione a sette mensilità abbia percepito, fino al 31 dicembre 2022, due mensilità, dal 1° gennaio 2023 potrà percepire ulteriori sette mensilità e non potrà presentare una nuova domanda.
ESEMPIO 3: qualora il nucleo a cui si applica la riduzione a sette mensilità abbia percepito, fino al 31 dicembre 2022, quattordici mensilità del Reddito di cittadinanza, dal 1° gennaio 2023 potrà percepire le ulteriori quattro mensilità; dopo un mese di sospensione potrà presentare una nuova domanda per la quale la misura potrà essere riconosciuta pertre mensilità.
ESEMPIO 4: qualora il nucleo a cui si applica la riduzione a sette mensilità del periodo massimo di fruizione della misura abbia fruito del Reddito di cittadinanza fino a ottobre 2022 per sette mensilità e la fruizione sia stata sospesa per due mensilità per ulteriori accertamenti, nel caso, a seguito dell’esito positivo delle suddette verifiche, i pagamenti riprendano da gennaio 2023, verranno corrisposte due mensilità relative al 2022 e ulteriori sette mensilità per il 2023.
Fine Reddito e Assegno di inclusione: le sanzioni
Fino alla data di entrata in vigore dell'atteso decreto attuativo l’inosservanza delle norme comporta l’applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa sul Reddito di cittadinanza.
Il decreto Lavoro 48 2023 prevede da quella data l’inasprimento delle sanzioni e in particolare:
- in caso di dichiarazioni false nella richiesta di Assegno di Inclusione: reclusione da 2 a 6 anni.
- In caso di mancata comunicazione di eventuali variazioni del reddito o del patrimonio: reclusione da 1 a 3 anni.
Fine del RDC : Avvisi , nuove istruzioni e videoguida
Nel messaggio 2835 INPS spiega che date la previsioni del Decreto lavoro l’Istituto ha provveduto a darne notizia, da ultimo, al momento del completamento della fruizione delle sette mensilità di un primo gruppo di percettori del Reddito di cittadinanza, con un SMS che informava della sospensione, e non della cessazione, in attesa dell’eventuale presa in carico da parte dei servizi sociali. Il messaggio 'SMS non riguardava pertanto:
- i nuclei familiari i cui componenti sono stati avviati ai centri per l’impiego e per i quali non è risultato necessario il rinvio ai servizi sociali
- i nuclei che entro il 31 ottobre potranno ricevere comunicazioni dai servizi sociali e per i quali la fruizione della misura potrà proseguire, fino al 31 dicembre 2023.
Inps precisa ora nel comunicato del 25 agosto 2023 che circa 33mila nuclei familiari stanno ricevendo, tramite sms o email, la comunicazione di aver fruito in questo mese di agosto della settima mensilità del Reddito di Cittadinanza. Si tratta di famiglie senza minori, disabili o over 60
Questi destinatari dal 1° settembre possono presentare la domanda per il Supporto per la Formazione e il Lavoro ed essere avviati a un percorso di professionalizzazione e di inserimento lavorativo durante il quale, per complessivi 12 mesi, potranno ricevere uil contributo di 350 euro mensili.
In sintesi, per accedere al Supporto per la Formazione e il lavoro, è necessario:
- presentare domanda all'inps seguendo le istruzioni che saranno fornite a breve
- firmare il Patto di attivazione digitale (PAD) sulla piattaforma SIISL
- contattare almeno tre agenzie per il lavoro;
- firmare anche il Patto di servizio personalizzato;
- frequentare le iniziative di attivazione al lavoro indicate nel Patto di servizio.
E' disponibile una video guida ufficiale INPS che illustra tutti i passaggi
Si ricorda ancora che coloro che che sono stati già avviati ai Centri per l’impiego e siano già inseriti nei programmi nazionali per la Garanzia occupabilità lavoratori (GOL) o in progetti utili alla collettività potranno proseguire nel loro percorso, che potrà portare al riconoscimento del contributo SFL
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Imposta di bollo negli appalti: tutte le regole
Viene pubblicata la Circolare n 22 del 28 luglio delle Entrate con chiarimenti sul bollo nel nuovo codice degli appalti.
Con il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, attuativo dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici, è stato emanato il nuovo Codice dei contratti pubblici in aderenza, tra l’altro, alle direttive 2014/24/UE e 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014.
Il decreto legislativo prevede, tra le altre, disposizioni in materia di imposta di bollo relativa alla stipulazione del contratto, contenute nell’articolo 18, comma 10, nonché negli articoli e nella tabella di cui all’allegato I.4 al Codice medesimo.
Con la circolare in oggetto si forniscono chiarimenti in merito a:
- nuove modalità di calcolo,
- versamento dell’imposta di bollo,
con particolare riferimento all’ambito applicativo e alla decorrenza temporale delle stesse.
Nuovo codice degli appalti: il bollo sul contratto
Ricordiamo che l’ambito di applicazione del Codice dei contratti pubblici è definito nell’articolo 13 del d.lgs. n. 36 del 2023.
Secondo il decreto i contratti pubblici sono «i contratti a titolo oneroso stipulati per iscritto tra uno o più operatori economici e una o più stazioni appaltanti e aventi per oggetto l’esecuzione di lavori, la fornitura di beni o la prestazione di servizi »
Il comma 10 dell’articolo 18 del Codice dispone che con «la tabella di cui all’allegato I.4 al codice è individuato il valore dell’imposta di bollo che l’appaltatore assolve una tantum al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso.
Con la medesima tabella sono sostituite le modalità di calcolo e versamento dell’imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, in materia di contratti pubblici disciplinati dal codice. In sede di prima applicazione del codice, l’allegato I.4 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice».
Con riferimento al piano degli adempimenti fiscali, la circoalre specifica che le novità in esame trovano applicazione solo al momento della stipula del contratto.
L’articolo 1, comma 1, dell’allegato I.4 al Codice, infatti, richiamando la formulazione del citato comma 10 dell’articolo 18, stabilisce che il «valore dell’imposta di bollo, che l’appaltatore è tenuto a versare al momento della stipula del contratto, è determinato sulla base della Tabella A annessa al presente allegato».
In particolare è stato introdotto un sistema semplificato, a scaglioni crescenti in proporzione al valore (importo massimo previsto) del contratto medesimo.
Vedi tabella seguente di cui all'allegato 4.1 al dlgs n 36/2023:

Nuovo codice degli appalti: modalità di calcolo del bollo
La Circolare n 22 chiarisce che in relazione alla nozione di “importo massimo previsto”, menzionata dalla tabella (allegato I.4), si evidenzia che l’articolo 1, comma 2, dell’allegato I.4 al Codice prevede che l’imposta è determinata «in relazione all’importo massimo previsto nel contratto, ivi comprese eventuali opzioni o rinnovi esplicitamente stabiliti (…)».
Inoltre, l’articolo 147 , comma 4, del Codice dei contratti pubblici, ancorché con riferimento ai metodi di calcolo dell’importo stimato degli appalti ai fini dell’individuazione delle soglie di rilevanza, stabilisce che il calcolo dell’importo stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull’importo totale pagabile, «al netto dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) (…)».
Il medesimo articolo 14, ai commi successivi, individua ulteriori criteri specifici per determinare l’importo stimato in relazione a varie fattispecie.
In coerenza con quanto espressamente stabilito da tale ultima disposizione e in considerazione della ratio della norma in commento, si ritiene, quindi, che, anche ai fini dell’individuazione dell’ammontare dell’imposta di bollo da assolvere in sede di stipula del contratto, il corrispettivo complessivamente previsto nel medesimo vada considerato al netto dell’imposta sul valore aggiunto.
Il successivo articolo 2, comma 1, dell’allegato I.4 prevede, inoltre, che il «pagamento dell’imposta di cui all’articolo 1 ha natura sostitutiva dell’imposta di bollo dovuta per tutti gli atti e documenti riguardanti la procedura di selezione e l’esecuzione dell’appalto, fatta eccezione per le fatture, note e simili di cui all’articolo 13, punto 1, della Tariffa, Parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642».
Da una lettura congiunta delle citate disposizioni, la circolare chiarisce quanto segue:
- alle fatture, alle note e agli altri documenti richiamati dall’articolo 13, punto 1, della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 6428 , continuano ad applicarsi le ordinarie modalità di calcolo e versamento dell’imposta di bollo,
- ad analoga conclusione si deve giungere in relazione agli altri atti e documenti, diversi da quelli sopra citati, che precedono il momento della stipula del contratto; ciò con riferimento a tutti gli operatori economici partecipanti alla procedura di selezione, salvo quanto espressamente previsto in favore dell’aggiudicatario, come si dirà nel prosieguo,
- per effetto delle novità introdotte con il nuovo Codice dei contratti pubblici, infatti, il pagamento assolto alla stipula del contratto dall’aggiudicatario ha natura di imposta di bollo dovuta sugli atti riguardanti l’intera procedura, dalla selezione dell’operatore economico sino alla completa esecuzione del contratto, in sostituzione dell’imposta di bollo dovuta in forza del DPR n. 642 del 1972.
Il soggetto aggiudicatario, pertanto, al momento della stipula del contratto, assolve l’imposta da lui complessivamente dovuta, quantificandola secondo gli scaglioni stabiliti dalla tabella A di cui all’allegato I.4 al Codice, in relazione all’importo massimo previsto nel contratto medesimo.
Il predetto calcolo deve essere effettuato considerando a scomputo l’imposta di bollo già assolta nella fase precedente alla stipula del contratto, secondo la disciplina dettata in materia di imposta di bollo dal DPR n. 642 del 1972, fino a concorrenza dell’importo già dovuto.
Con riferimento alla fase successiva alla stipula del contratto, invece, non sono più previsti ulteriori versamenti dell’imposta di bollo da parte dell’aggiudicatario.
Nuovo codice degli appalti: aggiudicatario obbligato al versamento del bollo
Con riferimento ai soggetti passivi dell’imposta in commento, si evidenzia che il citato comma 10 dell’articolo 18 del d.lgs. n. 36 del 2023 pone l’onere del versamento a carico dell’aggiudicatario.
Atteso, tuttavia, che, in forza dello stesso comma 10, con la tabella di cui all’allegato I.4 al Codice sono sostituite le sole «modalità di calcolo e versamento dell’imposta di bollo» di cui al DPR n. 642 del 1972, si ritiene che debba restare ferma l’applicabilità del principio della solidarietà passiva nel pagamento del tributo e delle relative sanzioni, disciplinato dall’articolo 22 dello stesso DPR9
Si precisa, altresì, che, ai sensi dell’articolo 810 del DPR n. 642 del 1972, laddove le stazioni appaltanti siano amministrazioni dello Stato, l’imposta di bollo è sempre a carico degli appaltatori.
Per tutte le regole per il versamento leggi anche: Imposta di bollo appalti: regole e codice tributo per i pagamenti dal 01.07
Allegati: -
Agevolazioni imprese da SIMEST: via alle domande dal 27.07 per l’estero
Dal 27 luglio sarà possibile inviare le domande a SIMEST per le agevolazione per l'internazionalizzazione delle imprese a valere sul fondo 394/81.
Con Decreto 1 giugno 2023 pubblicato in GU n 164 del 15.07 il Ministero degli Affari esteri dispone le regole per gli strumenti finanziari a sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese.
Il decreto, adottato ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, stabilisce i termini, le modalità e le condizioni delle agevolazioni finanziarie concesse a valere sul Fondo 394/81 a sostegno delle iniziative delle imprese italiane dirette alla loro promozione, sviluppo e consolidamento sui mercati internazionali, nonche' le attivita' e gli obblighi del gestore e le funzioni di controllo del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
Gli interventi agevolativi sono concessi nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di aiuti di importanza minore (de minimis) e comunque in conformità con la normativa europea in materia di aiuti di Stato.
Fondo 394 di SIMEST: i beneficiari
Per beneficiare degli interventi agevolativi le imprese richiedenti, alla data di presentazione della domanda, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) avere sede legale in Italia;
b) essere regolarmente costituite e iscritte nel registro delle imprese e in stato di attivita';
c) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in stato di scioglimento e non essere sottoposte a procedura concorsuale e non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata o straordinaria, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
d) essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa del lavoro e di prevenzione degli infortuni e con gli obblighi contributivi;
e) non essere un'impresa in difficolta' come definita dall'art. 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
f) non avere ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
g) avere integralmente restituito gli importi oggetto di un provvedimento di revoca, totale o parziale, o di restituzione dei finanziamenti agevolati concessi a valere sul Fondo 394/81 o di un cofinanziamento.
Sono, in ogni caso, escluse dagli interventi agevolativi, le imprese:a) i cui legali rappresentanti o amministratori, alla data di presentazione della domanda, sono stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda;
b) nei cui confronti e' stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
c) che controllano direttamente o indirettamente, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, una societa' residente in un Paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali, ovvero che sono controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, da una societa' residente in un Paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali. Per Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali si intendono le giurisdizioni individuate nell'allegato 1 alla lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali, adottata con conclusioni del Consiglio dell'Unione europea;
d) che si trovano in altre condizioni previste dalla legge quali cause di incapacita' a beneficiare di agevolazioni pubbliche o comunque a cio' ostative.
I soggetti beneficiari possono beneficiare degli interventi agevolativi in forma singola oppure associata mediante un'aggregazione di micro, piccole e medie imprese, costituita attraverso la sottoscrizione di un contratto di rete, avente autonoma soggettivita' giuridica e iscritta nel registro delle imprese.Le imprese associate devono soddisfare deeterminati requisiti.
Il Comitato agevolazioni è autorizzato a stabilire, con proprie delibere, ulteriori requisiti che le imprese italiane devono possedere per accedere ai singoli interventi agevolativi.Fondo 394 di SIMEST: le risorse
Per le finalità del decreto sono utilizzate le disponibilità del Fondo 394/81, attualmente costituite dalle disponibilità finanziarie depositate sul conto corrente infruttifero n. 22044 aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato a «SIMEST – Fondo ex lege 394/81».
La dotazione del Fondo 394/81 è costituita inoltre:- a) dai proventi derivanti dalla gestione e dagli impieghi della liquidita' del Fondo 394/81;
- b) dai rientri e dai rimborsi di qualsiasi natura spettanti al Fondo 394/81 o imputati al medesimo;
- c) dalle risorse stanziate da provvedimenti normativi.
Il Fondo 394/81 è gestito da SIMEST, che impiega le risorse per gli interventi agevolativi deliberati dal Comitato agevolazioni.
Fondo 394 di SIMEST: gli interventi
Nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento «de minimis» e comunque in conformita' con la normativa europea in materia di aiuti di Stato, sono ammessi interventi agevolativi a sostegno delle seguenti iniziative:
a) inserimento mercati;
b) transizione digitale o ecologica;
c) fiere ed eventi;
d) E-commerce;
e) certificazioni e consulenze;
f) Temporary manager.Negli articoli da 6 a 12 il dettaglio dei singoli interventi.
Fondo 394 di SIMEST: presenta la domanda
Con avviso pubblicato sempre sulla GU n 164 del 15 luglio si informa del fatto che SIMEST ha pubblicato nella sezione apposito del proprio sito, la modulistica necessaria alla agevolazione di cui si tratta: Accedi qui alla sezione circolari per tutte le regole operative.
Inoltre, si specifica che il Comitato agevolazioni ha altresì deliberato l'avvio a decorrere dalle ore 9,00 del 27 luglio 2023 delle attività di ricezione da parte di Simest S.p.a. delle nuove domande di finanziamento agevolato riguardanti tali circolari operative a valere sul Fondo 394/81 e correlato cofinanziamento a fondo perduto a valere sulla quota di risorse del Fondo per la promozione integrata, a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del citato decreto 1° giugno 2023.
Il decreto 1 giugno degli Affari esteri specifica che gli interventi agevolativi sono concessi nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, sulla base di una procedura valutativa a sportello.
SIMEST effettua l'istruttoria delle domande di ammissione all'intervento agevolativo, mediante valutazione amministrativa, patrimoniale ed economico-finanziaria, legale e di compliance svolta sulla base della documentazione presentata, nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande, e le sottopone alle determinazioni del Comitato agevolazioni, secondo l'ordine di conclusione dell'istruttoria stessa.Con una o piu' circolari operative, sono stabiliti:
- a) le modalita' per la concessione degli interventi agevolativi;
- b) gli aspetti operativi e procedurali connessi alla gestione degli interventi agevolativi, all'erogazione, al rimborso, alle cause di revoca specifiche dei singoli interventi agevolativi e alla rendicontazione;
- c) il tasso di interesse del finanziamento, gli importi minimi e massimi degli interventi agevolativi, la relativa durata, le singole voci di spesa ammissibili e la misura massima di esposizione complessiva dell'impresa richiedente nei confronti del Fondo 394;
- d) eventuali ulteriori indicazioni ai fini della corretta attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto.