• Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Bonus imballaggi ecosostenibili: il codice tributo per F24

    Con Risoluzione n 12 del 20 febbraio 2024 le Entrate istituiscono il codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta a favore delle imprese che acquistano prodotti riciclati o imballaggi compostabili o riciclati (di cui all’articolo 1, comma 73, della legge 30 dicembre 2018, n. 145)

    Prima di dettagliare ricordiamo che con Decreto del Ministero della Transizione Ecologica del 14 dicembre 2021 pubblicato in GU N 33/2022 sono state definiti:

    • i criteri e  le modalità di applicazione e di fruizione del credito di imposta per le imprese che contribuiscono a ridurre l'impatto ambientale degli imballaggi (art. 1, comma 73, della legge 30 dicembre 2018, n. 145), 
    •  i requisiti tecnici e  le certificazioni idonee ad attestare, secondo la  vigente  normativa  europea  e  nazionale, la natura ecosostenibile dei prodotti  e degli  imballaggi ammissibili all'agevolazione (per i dettagli dei requisiti tecnici consulta l'art 3 del decreto).

    Sul sito del Ministero della Transizione Ecologica sono stati resi disponibili il fac-simile per la domanda e quello della attestazione delle spese sostenute nel 2019 e nel 2020.

    Vediamo di seguito tutti i dettagli.

    Credito di imposta imballaggi ecosostenibili: a chi spetta e per quali imballaggi

    Il contributo sotto forma di credito d'imposta è riconosciuto a tutte le imprese che acquistano:

    • prodotti finiti realizzati con materiali  provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica;
    • imballaggi primari e secondari biodegradabili  e  compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002, inclusi:
      •  gli imballaggi in carta e cartone,  ad eccezione degli imballaggi in carta stampati con inchiostri, degli imballaggi in carta trattata o spalmata con prodotti chimici  diversi da quelli normalmente utilizzati nell'impasto cartaceo e  degli  imballaggi  in carta  accoppiati con altri materiali non biodegradabili e compostabili;
      • gli imballaggi in legno non impregnati;
    • imballaggi primari e secondari  derivati dalla raccolta differenziata della carta;
    • imballaggi primari e secondari derivanti dalla raccolta differenziata dell'alluminio.

    Credito di imposta imballaggi ecosostenibili: a quanto ammonta

    Il contributo sotto forma di credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 36% delle  spese  sostenute in ciascuno degli anni 2019 e 2020  per  l'acquisto  dei  prodotti  e degli imballaggi fino ad un importo massimo annuale di euro 20.000 per ciascuna impresa beneficiaria, nel rispetto del limite complessivo di un milione di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.
    Le  spese  si  considerano  sostenute  secondo  quanto  previsto dall'art. 109, commi 1 e 2, lettera a), del  decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  recante  il  testo  unico delle imposte sui redditi.
    Attenzione al fatto che l'effettività del sostenimento delle spese risulta da  apposita attestazione rilasciata:

    • dal presidente del collegio sindacale, 
    • ovvero da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, 
    • o da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti  e degli esperti contabili, o nell'albo  dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro,
    • ovvero dal responsabile del  centro di assistenza fiscale.

    Il credito di  imposta è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa nazionale, regionale o europea.

    Credito di imposta imballaggi ecosostenibili: come richiederlo

    Riepiloghiamo anche le regole per le domande ormai scadute.

    Le istanze potevano essere presentate esclusivamente in forma elettronica, tramite la piattaforma informatica Invitalia PA Digitale (https://padigitale.invitalia.it) a partire dal 21 febbraio 2022  e fino al termine previsto per il 22 aprile 2022. 

    Per la presentazione delle istanze occorre essere in possesso di un’identità SPID.

    Le  imprese  interessate,  tramite  accesso  alla  piattaforma informatica presentavano apposita richiesta firmata digitalmente dal legale rappresentante, al Ministero della transizione con domanda specificando:

    • per ciascuna delle categorie di prodotti e imballaggi l'ammontare complessivo delle spese sostenute e l'anno di riferimento;
    • l'ammontare del credito di  imposta  richiesto,  distintamente determinato per ciascuna delle categorie di prodotti e imballaggi
    • di non usufruire di altre agevolazioni per le medesime voci di spesa.

    La domanda è corredata, pena esclusione:

    • di copia del documento di identità e del codice  fiscale  del richiedente;
    • dalle certificazioni richieste;
    • dall'attestazione dell'effettività delle spese sostenute.

    SCARICA QUI IL FAC-SIMILE DELLA DOMANDA

    SCARICA QUI IL FAC-SIMILE DI ATTESTAZIONE DELLE SPESE

    Il credito di imposta è riconosciuto da parte del  Ministero della transizione ecologica, previa verifica, dell'ammissibilità  in ordine al rispetto  dei  requisiti  previsti, secondo l'ordine di presentazione delle domande e sino all'esaurimento delle risorse.

    Entro novanta giorni dalla data di presentazione  delle singole domande il Ministero della  transizione ecologica comunica all'impresa il riconoscimento ovvero  i  diniego dell'agevolazione e, nel  primo caso, l'importo del credito effettivamente spettante e la data a decorrere dalla quale lo  stesso è utilizzabile.

    Bonus imballaggi ecosostenibili: il codice tributo per F24

    La Risoluzione n 12 del 20 febbraio 2024 ha riepilogato che l’articolo 1, commi da 73 a 77, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, prevede per ciascuno degli anni 2019 e 2020 il riconoscimento di un credito d'imposta, alle condizioni ivi indicate, nella misura del 36 per cento delle spese sostenute per l’acquisto di prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica ovvero di imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002 o derivati dalla raccolta differenziata della carta e dell’alluminio. 

    Tanto premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione da parte delle imprese beneficiarie della suddetta agevolazione, tramite modello F24 da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, è istituito il seguente codice tributo:

    • “7065” denominato “credito d’imposta per l’acquisto di prodotti riciclati o imballaggi compostabili o riciclati di cui all’articolo 1, comma 73, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”. 

    Allegati:
  • Nautica da diporto

    Nautica Diporto: nuovo regolamento titoli professionali

    Con il  Decreto 13 dicembre 2023, n. 227 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 5 febbraio 2024 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  introduce un nuovo Regolamento  che modifica il decreto 10 maggio 2005, n. 121,  riguardante la disciplina dei titoli professionali del diporto.

    Il decreto entra in vigore il 90 giorno dalla sua pubblicazione in Gu, quindi dal 5 maggio 2024.

    Scarica qui il testo integrale

    In particolare viene inserito il titolo di ufficiale di navigazione di diporto di II Classe e vengono modificati altri aspetti concernenti i requisiti per ottenere i certificati, lo svolgimento dell'addestramento e i requisiti per i  titoli di navigazione di ufficiale di navigazione , di capitano del diporto e ufficiale di macchina.

    Diporto Regolamento 2024 : ufficiale di navigazione di 2 classe i limiti

    Il nuovo regolamento prevede l'istituzione del titolo di 'ufficiale di navigazione del diporto di 2 classe , che non ha l 'obbligo  di essere iscritto nelle matricole della gente di mare di prima categoria ed è munito di libretto di navigazione.

    I Requisiti e limiti di abilitazione per l'ufficiale di navigazione del diporto di 2ª classe sono i seguenti 

    1. L'ufficiale di navigazione del diporto di 2ª classe può imbarcare in qualità di comandante delle seguenti unità battenti bandiera italiana e in navigazione nel Mar Mediterraneo o in acque interne, di stazza non superiore a 200 GT:

    a) imbarcazioni e navi da diporto, anche adibite al noleggio;

    b) navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche.

    Diporto: requisiti per il certificato di navigazione di 2 classe

    Per conseguire il certificato di ufficiale di navigazione del diporto di 2ª classe occorrono i seguenti requisiti:

    a) aver compiuto 18 anni di età;

    b) essere in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di un titolo di studio estero riconosciuto o dichiarato equipollente dalle competenti autorità italiane;

    c) essere in possesso del certificato di operatore Short Range (SRC) di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 settembre 2018, n. 134;

    d) avere effettuato, con esito favorevole, il corso antincendio di base presso istituti, enti o società riconosciuti idonei dall'Amministrazione nonché il corso di primo soccorso sanitario per il rilascio del certificato di addestramento denominato "First Aid" secondo le disposizioni e i programmi stabiliti dal Ministero della salute;

    e) avere effettuato, con esito favorevole, i corsi di sopravvivenza e salvataggio, sicurezza personale e responsabilità sociali (PSSR), presso istituti, enti o società riconosciuti idonei dall'Amministrazione ovvero, in alternativa ai suddetti corsi, aver frequentato con esito favorevole un corso sicurezza personale per la navigazione d'altura organizzato da federazioni sportive aderenti al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle associazioni nazionali di categoria del diporto, da istituti, enti o società riconosciuti idonei dall'Amministrazione in conformità al programma stabilito con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

    f) possedere i requisiti psicofisici necessari per il conseguimento della patente nautica di categoria B di cui all'articolo 39, comma 6, lettera b), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, accertati e certificati con le modalità previste all'articolo 36 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146;

    g) possedere i requisiti morali di cui all'articolo 37 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146;

    h) aver sostenuto, con esito favorevole, un esame teorico e pratico secondo il programma e le modalità d'esame stabiliti con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

    Diporto titolo professionale Specializzazione vela

    Si segnale infine che per lo svolgimento di prestazioni lavorative a bordo di unità dotate di propulsione velica è istituita la specializzazione «vela» della sezione coperta, che si consegue con il superamento di un esame teorico-pratico . 

    Per coloro che sono in possesso di patente nautica che abilita alla navigazione a vela la specializzazione si consegue senza esami

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Voucher innovazione PMI: pubblicati gli elenchi degli ammessi

    Con Decreto del 5 febbraio il MIMIT ha definito, sulla base dell’ordine cronologico di presentazione delle istanze, dell’ammontare delle risorse finanziarie disponibili e dell’applicazione delle riserve previste nell’ambito dell’intervento, l’elenco delle domande di agevolazione che risultano finanziabili, di quelle in approfondimento istruttorio e di quelle che non trovano copertura relative al Voucher consulenza e innovazione.

    Oltre al decreto è possibile visionare tre elenchi delle imprese divisi come segue:

    • Allegata A elenco delle domande accolte,
    • Allegato B elenco delle domande che necessitano integrazioni,
    • Allegato C elenco domande non accolte per esaurimento delle risorse.

    Ricordiamo intanto che con il Decreto MIMIT n 3233 del 16 ottobre venivano disciplinate, ai sensi dell’articolo 6 del decreto, le modalità e i termini per:

    • la presentazione delle domande,
    • e le procedure di concessione ed erogazione delle agevolazioni in forma di voucher a favore delle PMI e delle reti,

    al fine di sostenere l’acquisito di consulenze specialistiche in materia di processi di trasformazione tecnologica e digitale, nonché di ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi dell’impresa, compreso l’accesso ai mercati finanziari e dei capitali.

    Il “Voucher per consulenza in innovazione” prevede un contributo alle spese effettuate dalle imprese per progetti di innovazione e trasformazione tecnologica e digitale, a fronte di prestazioni di consulenza rese da un manager dell’innovazione qualificato o da una società iscritti nell’apposito elenco costituito dal MIMIT.

    Il “Voucher”, concedibile per le micro e piccole imprese consisterà:

    • in un contributo pari al 50% dei costi sostenuti fino ad un massimo di 40 mila euro, per le medie imprese 
    • in un contributo pari al 30% dei costi sostenuti fino ad un massimo di 25 mila euro, 
    • per le reti di imprese in un contributo pari al 50% dei costi sostenuti fino ad un massimo di 80 mila euro.

    Voucher innovazione PMI e reti: risorse disponibili

    Le risorse finanziarie disponibili ammontano a euro 75.000.000,00.

    Viene precisato che nell’ambito della dotazione finanziaria:

    • a) una quota pari al 25 per cento è destinata alla concessione del voucher alle imprese che, sia alla data di presentazione della domanda che alla data di ammissione al contributo, risultino essere di micro e piccola dimensione e alle reti; 
    • b) una quota pari al 5 percento delle risorse finanziarie disponibili è destinata alla concessione del voucher alle PMI che, sia alla data di presentazione della domanda che alla data di ammissione al contributo, risultino essere in possesso, sulla base dell’elenco reso disponibile dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, del rating di legalità

    Voucher innovazione PMI e reti: regole per le domanda

    Ai fini dell’accesso alle agevolazioni, il soggetto proponente può presentare domanda, redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, esclusivamente tramite la procedura informatica, raggiungibile dall’apposita sezione dedicata alla misura presente sul sito internet del Ministero (www.mimit.gov.it), secondo le modalità indicate.

    Il soggetto proponente, in fase di presentazione della domanda, è tenuto a trasmettere la seguente documentazione:

    • a) domanda di agevolazione redatta secondo lo schema di cui all’allegato 1 per le PMI, ovvero all’allegato 2 per le reti;
    • b) offerta sottoscritta digitalmente dal manager qualificato ovvero dal legale rappresentante della società di consulenza, selezionato secondo quanto previsto al comma 8.

    L'accesso alla procedura informatica, ad eccezione di quanto previsto al comma 4:

    • a) prevede l'identificazione e l'autenticazione mediante la Carta nazionale dei servizi; 
    • b) è riservato al rappresentante legale del soggetto proponente, come risultante dal certificato camerale del medesimo, il quale, previo accesso alla procedura informatica tramite la Carta nazionale dei servizi, può conferire ad altro soggetto delegato il potere di rappresentanza per la presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni.

    Clicca qui per tutti i modelli per presentare la domanda.

    Attenzione al fatto che l’iter di compilazione e presentazione della domanda di ammissione ai contributi è articolato nelle seguenti fasi: 

    • a) compilazione della domanda di accesso alle agevolazioni, a partire dalle ore 12.00 del 26 ottobre 2023 e fino alle ore 12.00 del 23 novembre 2023. In tale fase, il soggetto proponente è tenuto a svolgere le seguenti attività:
      • 1) accesso tramite la Carta nazionale dei servizi all’apposita procedura informatica di cui al comma 1; 
      • 2) immissione delle informazioni e dei dati richiesti per la compilazione del modulo di domanda di cui al comma 2 e caricamento dei relativi allegati; 
      • 3) generazione del modulo di domanda sotto forma di “pdf” immodificabile, contenente il “codice identificativo della domanda”, le informazioni e i dati forniti dal soggetto proponente e successiva apposizione della firma digitale; 
      • 4) caricamento della domanda sottoscritta con firma digitale e conseguente rilascio dei codici necessari per la procedura di invio di cui al punto b): “codice identificativo del soggetto proponente”, “codice di accesso alla procedura di invio” e “codice di predisposizione domanda”.
    • b) presentazione della domanda, a partire dal 29 novembre 2023.In tale fase, sono previste le seguenti attività: 
      • 1) accesso del soggetto proponente alla procedura informatica e immissione del “codice identificativo del soggetto proponente” e del “codice di accesso alla procedura di invio” di cui alla lettera a), numero 4); 
      • 2) immissione, a partire dalle ore 12.00 del 29 novembre 2023, da parte del soggetto proponente, ai fini del formale invio della domanda di agevolazione, del “codice identificativo della domanda” di cui alla lettera a), numero 3) e del “codice di predisposizione domanda” di cui alla lettera a), numero 4); 
      • 3) rilascio dell’attestazione di avvenuta presentazione dell’istanza da parte della procedura informatica 

    Voucher innovazione PMI e reti: le spese ammesse

    Ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni previste dal decreto, le spese devono

    • a) essere riferite a un contratto di consulenza specialistica sottoscritto tra le parti successivamente alla data di invio della domanda di agevolazione. Fermo restando che, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto, il contratto di consulenza deve avere una durata non inferiore a nove mesi, le relative attività di consulenza, nonché i pagamenti, devono essere completati, ai fini della presentazione della richiesta di erogazione a saldo delle agevolazioni entro 15 mesi dalla data del decreto cumulativo di concessione delle agevolazioni in cui è compreso il soggetto beneficiario, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 7, comma 2; 
    • b) essere costituite esclusivamente da titoli di spesa emessi sulla base dell’avanzamento delle attività previste nel contratto di consulenza.  Ai fini della quantificazione del voucher, viene riconosciuto esclusivamente l’importo imponibile, al netto dell’IVA, dei titoli di spesa riferibile al compenso per le prestazioni di consulenza specialistica rese dal manager qualificato o dalla società di consulenza. A tal fine, resta fermo che i costi che, per la loro natura, non sono inquadrabili nella categoria dei servizi professionali, quali, a titolo di esempio, gli acquisti di beni materiali e immateriali, anche se funzionali allo svolgimento dell’intervento, ovvero il rimborso di costi di trasporto, vitto e alloggio sostenuti dal manager qualificato, non sono ammissibili alle agevolazioni;
    • c) essere relative a prestazioni rese, ai sensi dell’articolo 3, comma 5, del decreto, da manager qualificati e società di consulenza indipendenti rispetto al soggetto beneficiario. A tal fine, si considerano indipendenti i manager qualificati e le società di consulenza che si trovano in condizioni di terzietà rispetto ai beneficiari tali da garantire l’erogazione del servizio di consulenza specialistica alle normali condizioni di mercato; 
    • d) essere riferibili a prestazioni rese nel periodo di svolgimento dell’incarico manageriale, come risultante dal contratto di consulenza, nonché coerenti con le specializzazioni dichiarate dal manager qualificato ai fini dell’iscrizione nell’elenco MIMIT.

    Allegati:
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    Bitcoin, le alternative alle criptovalute: ETF, ETN, ETC, CFD, Future

    È notizia degli ultimi giorni l’approvazione, da parte della SEC (acronimo di Securities and Exchange Commission), l’ente federale preposto alla vigilanza delle borse valori degli Stati Uniti d’America, di ben dieci ETF rappresentativi del bitcoin spot.

    Il bitcoin rappresenta la criptovaluta più conosciuta al mondo, che oggi costituisce un asset finanziario non più trascurabile per molti investitori.

    Gli investimenti e le speculazioni in criptovalute hanno costituito a lungo una opportunità ma anche un problema per l’investitore più prudente, per due ordini di ragioni.

    1. Dal punto di vista pratico la detenzione di criptovalute può presentare dei rischi e delle difficoltà: i rischi sono legati alla possibile perdita o furto delle criptovalute, se detenute su un wallet fisico o su uno telematico utilizzando un exchange poco affidabile, come la cronaca ha dimostrato negli ultimi anni; le difficoltà sono conseguenti al fatto che, per essere convertita in valuta fiat, una criptovaluta deve essere ceduta e trasferita fuori dal contesto dei mercati regolamentati.
    2. Dal punto di vista fiscale, la detenzione di criptovalute, come la realizzazione di plusvalenze e minusvalenze in conseguenza della loro cessione, non ha avuto un chiaro e definito contesto normativo: solo recentemente l’Italia ha introdotto una specifica normativa fiscale, non ugualmente presente in tutti gli altri paesi.

    Si inserisce in questo contesto il fenomeno della nascita di strumenti finanziari rappresentativi del Bitcoin, che permettono all’investitore di acquistare un prodotto finanziario analogo alla più famosa criptovaluta senza doversi sobbarcare le problematiche legate alla sua detenzione o le incertezze di ordine fiscale.

    Le alternative al bitcoin

    Numerosi sono oggi gli strumenti finanziari che permettono l’investimento o la speculazione in criptovalute, senza le problematiche prima indicate di ordine pratico e fiscale; più precisamente:

    • Future;
    • CFD;
    • ETF;
    • ETN e ETC.

    Il future del bitcoin è un contratto derivato quotato negli Stati Uniti d’America: è uno strumento regolamentato e privo di incertezze normative, ma, per la sua natura, è più adatto alla speculazione di breve o brevissimo termine che all’investimento, specialmente in conseguenza delle sue scadenze che obbligano al rollover.

    Uno strumento similare è il CFD, acronimo di Contract for Difference, un contratto derivato molto utilizzato dai broker retail nell’Unione Europea. Anche in questo caso, lo strumento si addice alla speculazione di breve o brevissimo termine ma non a quella di lungo termine, per due ordini di motivazioni:

    • i CFD non sono quotati in borsa, ma sono emessi dal broker emittente, con tutte le incertezze derivanti da questo fatto;
    • il mantenimento di una posizione overnight su questi strumenti comporta l’applicazione di un tasso di interesse, chiamato swap, per ogni successivo giorno di contrattazione ( per un approfondimento sui tassi swap è possibile leggere l’articolo Trading: il trattamento fiscale degli swap overnight).

    Di diversa natura, e più adatti alle posizioni aperte con finalità di investimento, sono gli ETF, gli ETN e gli ETC, tutti appartenenti alla più grande famiglia degli ETP, acronimo di Exchange Traded Products, costituiti da un ampio ventaglio di strumenti finanziari, quotati in borsa, che riproducono uno specifico sottostante, nel caso in esame il bitcoin.

    Gli ETF (acronimo di Exchange Traded Funds) del bitcoin sono fondi quotati in borsa, per cui sono facilmente acquistabili, facilmente vendibili e non presentano costi o difficoltà tecniche che precludono il mantenimento di una posizione di lungo periodo.

    Gli ETF da pochi giorni autorizzati dalla FED in numero di dieci sono rappresentativi del bitcoin spot, questo vuol dire che il fondo acquista effettivamente bitcoin per conto degli investitori, per cui le criptovalute sono detenute all’interno del fondo, e le azioni di questo sono liberamente scambiate sui mercati finanziari. Ciò comporta che l’investitore può investire in bitcoin, acquistando senza difficoltà le quote dell’ETF, ma anche senza le problematiche e le incertezze derivanti dall’acquisto e dalla conseguente detenzione di criptovalute.

    Va precisato che il prezzo dell’ETF non rispecchia quello del sottostante, ma è a questo direttamente collegato, dato che il suo valore (il cosiddetto NAV) è dato dalla differenza tra totale attivo (i bitcoin detenuti) e totale passivo (per lo più rappresentato dai costi di gestione) del fondo, diviso per il numero di azioni in circolazione.

    Similari agli ETF sono gli ETN (acronimo di Exchange Traded Notes) e gli ETC (acronimo di Exchange Traded Commodities); la differenza principale, e non trascurabile, è costituita dal fatto che gli ETF sono dei fondi con un patrimonio separato da quello dell’emittente, mentre ETN ed ETC sono strumenti finanziari il cui patrimonio non è segregato.

    Nonostante l’autorizzazione della FED, oggi gli ETF americani non possono essere ancora acquistati dagli investitori europei, per mancanza di alcuni adempimenti burocratici, ma lo saranno di certo in un futuro prossimo. Gli ETC e gli ETN rappresentativi del bitcoin sono invece acquistabili da subito dall’investitore italiano, e sono sul mercato da diverso tempo.

    Il differente trattamento fiscale

    Viste le possibili alternative al bitcoin, per speculare o investire in criptovalute senza detenerle effettivamente, vediamo anche come questi strumenti finanziari si differenziano dal punto di vista fiscale.

    Se la detenzione di bitcoin obbliga il contribuente a sottostare agli obblighi e alla tassazione previsti dalla normativa italiana (per un approfondimento dell’argomento si veda l’articolo Criptovalute: la normativa fiscale organica in Legge di bilancio 2023); diversamente, la tassazione degli strumenti finanziari prima elencati differisce da quella del sottostante e si lega alla particolare natura dello strumento:

    • Future e CFD: le plusvalenze realizzate costituiscono redditi diversi, da rilevarsi al netto delle minusvalenze;
    • ETF: essendo quotati negli Stati Uniti d’America, dal punto di vista fiscale sono da considerarsi ETF non armonizzati, in conseguenza di ciò le plusvalenze costituiscono redditi di capitale mentre le minusvalenze sono rilevabili tra i redditi diversi;
    • ETN e ETC: le plusvalenze realizzate costituiscono redditi diversi, da rilevarsi al netto delle plusvalenze.

    Fondamentalmente, quindi, tutti gli strumenti prima indicati, ad eccezione degli ETF non armonizzati, confluiscono tra i redditi diversi, il cui saldo, dopo la compensazione tra plusvalenze e minusvalenze, è sottoposto a tassazione sostitutiva con aliquota del 26%.

    Diversamente, le plusvalenze derivanti da un ETF non armonizzato costituiscono redditi di capitale, che sono redditi lordi, per cui non è possibile scomputare le minusvalenze (che comunque, confluendo tra i redditi diversi, possono essere scomputate dalle plusvalenze realizzate con altri strumenti finanziari), sono sottoposti a tassazione ordinaria IRPEF, ma è possibile applicare le detrazioni.

    Eventuali valutazioni di convenienza dovranno essere valutate in base alla specifica struttura del reddito conseguito dal contribuente che acquista questo tipo di strumenti finanziari.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Made in italy: le novità 2024 per valorizzare il marchio Italia

    Viene pubblicata in GU n 300 del 27 dicembre la Legge n 206/2023 con Disposizioni organiche per la valorizzazione,  la promozione e la tutela del made in Italy.

    La Legge è composta da:

    • Titolo I PRINCIPI E OBIETTIVI 
    • Titolo II CRESCITA E CONSOLIDAMENTO DELLE FILIERE STRATEGICHE NAZIONALI 
      • Capo I Misure generali (fondo per il made in Italy, imprenditoria femminili, sostegno dei marchi e proprietà industriale)
      • Capo II Misure settoriali ( norme a tutela della filiera del legno, dell'olio d'oliva, del tessile)
    • Titolo III ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
    • Titolo IV MISURE DI PROMOZIONE 
    • Titolo V TUTELA DEI PRODOTTI MADE IN ITALY 
      • Capo I Prodotti non agroalimentari a indicazione geografica protetta 
      • Capo II Nuove tecnologie 
      • Capo III Lotta alla contraffazione
    • Titolo VI DISPOSIZIONI FINALI

    Vediamo alcuni dettagli di rilievo considerando che tutte le norme in esame entrano in vigore dal giorno 11 gennaio 2024

    Fondo nazionale del Made in Italy: che cos’è

    Nella Legge n 206/2023 viene istituito il Fondo nazionale del Made in italy

    In particolare, al fine di sostenere la crescita, il sostegno, il  rafforzamento e il rilancio delle filiere strategiche nazionali, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il «Fondo  nazionale del made in Italy», con la dotazione iniziale di 700 milioni di euro  per l'anno 2023 e di 300 milioni di euro per l'anno 2024.
     Il  Fondo è incrementato con  risorse provenienti da soggetti non  inseriti  nella  lista  delle  pubbliche amministrazioni mediante versamento all'entrata  del  bilancio dello Stato e successiva rassegnazione alla spesa,  per  importo  non inferiore  alla   dotazione iniziale e,  successivamente, alle disponibilità complessive dello stesso. 

    Il Fondo è autorizzato a investire direttamente o indirettamente,  anche  per  il  tramite  di altri fondi, a condizioni di mercato e nel rispetto della  disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di  Stato,  nel  capitale  di società per  azioni,  anche  con   azioni  quotate in  mercati regolamentati, comprese quelle costituite in forma cooperativa, che:

    • a) hanno sede legale in Italia;
    • b) non operano nel settore bancario, finanziano o assicurativo.

    I  requisiti  di  accesso al  Fondo  le condizioni, i criteri e le relative tipologie di  intervento  nonché le modalità di apporto delle risorse  da  parte  degli  investitori privati, di individuazione del veicolo di investimento delle  risorse del fondo  e  del  soggetto gestore,  nonché  la  remunerazione  di quest'ultimo, sono definiti con decreto del Ministro dell'economia  e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e  del  made in Italy.

    Il  decreto  può inoltre  disciplinare  le  modalità di gestione  contabile delle  risorse  del  Fondo  e  l'utilizzo  degli eventuali utili o dividendi derivanti dagli investimenti effettuati.

    Legge made in Italy: tutela della proprietà industriale e marchi

    Per la valorizzazione della proprietà industriale si prevede che, l'impresa titolare o licenziataria di un marchio registrato da almeno cinquanta anni o per il quale sia possibile  dimostrare  l'uso continuativo  da  almeno  cinquanta   anni,   che   intenda   cessare definitivamente  l'attività svolta,  notifica preventivamente al Ministero delle imprese e del made in Italy le informazioni relative al progetto di cessazione dell'attività indicando, in particolare, i motivi economici, finanziari o tecnici che impongono la cessazione medesima.
    Al fine di tutelare i marchi di particolare interesse e valenza nazionale e di prevenire la loro estinzione salvaguardandone la continuità il  Ministero   delle imprese e del made  in  Italy  può  subentrare  gratuitamente  nella titolarità del marchio qualora lo stesso non sia  stato  oggetto  di cessione  a  titolo  oneroso  da  parte dell'impresa titolare o licenziataria
     Per i marchi che risultino inutilizzati da almeno  cinque  anni, il Ministero delle imprese e del made in Italy  può depositare  una domanda di registrazione  del  marchio  a  proprio  nome.  

    Gli  oneri derivanti dal deposito della domanda di registrazione  sono posti  a carico del fondo di cui all'articolo 25 del decreto-legge 17  maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni,  dalla  legge 15  luglio 2022, n. 91.
     Il Ministero delle imprese e del made in Italy è autorizzato ad utilizzare i marchi esclusivamente in favore di imprese, anche estere, che intendano investire m Italia o  trasferire in Italia attività produttive ubicate all'estero.
     Con decreto, di natura non  regolamentare,  del  Ministro  delle imprese e del made in Italy sono stabiliti i criteri e  le  modalità per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo. 

    A proposito di marchi, si prevede che l'impresa titolare o licenziataria di un marchio  registrato da almeno cinquanta anni o per il quale sia possibile  dimostrare  l'uso continuativo  da  almeno  cinquanta   anni,  che  intenda cessare definitivamente  l'attività  svolta,  notifica  preventivamente al Ministero delle imprese e del made in Italy le informazioni relative al progetto di cessazione dell'attività indicando, in particolare, i motivi economici, finanziari o tecnici che impongono la cessazione medesima.
     Al fine  di  tutelare  i  marchi  di particolare interesse e valenza nazionale  e  di  prevenire  la  loro estinzione  salvaguardandone  la continuità  il  Ministero   delle imprese e del made  in  Italy  può subentrare  gratuitamente  nella titolarità del marchio qualora lo stesso non sia  stato  oggetto  di cessione  a  titolo  oneroso  da  parte   dell'impresa   titolare   o licenziataria di cui al medesimo comma 1.
     Per i marchi che risultino inutilizzati da almeno  cinque  anni, il Ministero delle imprese e del made in Italy può depositare  una domanda di registrazione  del  marchio  a  proprio  nome.  Gli  oneri derivanti dal deposito della domanda di registrazione  sono posti  a carico del fondo di cui all'articolo 25 del decreto-legge  17  maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni,  dalla  legge 15  luglio 2022, n. 91.
     Il Ministero delle imprese e del made in Italy è autorizzato ad utilizzare i marchi esclusivamente in favore di imprese, anche estere, che intendano investire m Italia o  trasferire in Italia attività produttive ubicate all'estero.
     Con decreto, di natura non  regolamentare,  del  Ministro  delle imprese e del made in Italy sono stabiliti i criteri e  le  modalità per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo. 

    Legge made in Italy: sostegno alla imprenditoria femminile

    Al fine  di  rafforzare  il  sostegno   alle   iniziative   di autoimprenditorialità promosse da donne e  allo  sviluppo di  nuove imprese femminili in tutto il territorio nazionale, nell'ambito della misura di cui al capo 0I del titolo I del  decreto  legislativo  21 aprile 2000, n. 185, il Fondo rotativo di cui all'articolo 4-bis  del medesimo decreto legislativo è rifinanziato per  un  importo di  15 milioni di euro per l'anno 2024,  destinato  al  finanziamento  degli interventi  in  favore  delle  imprese  a  prevalente partecipazione femminile.

    Le misure di sostegno di cui al presente articolo sono  concesse nei limiti e alle  condizioni  previsti  dalla  normativa  europea  e nazionale in materia di aiuti di Stato. 

    Allegati:
  • Contenzioso Tributario

    Garante Nazionale del Contribuente: i compiti dopo la Riforma Fiscale

    Il Decreto legislativo n. 219/2023 pubblicato in GU n. 2 del 3 gennaio 2024 contiene norme che modificano lo Statuto del Contribuente, le cui norme entreranno in vigore il quindicesimo giorno dopo la pubblicazione in GU avvenuta appunto il 3.01.2024.

    Ricordiamo che, lo Statuto dei diritti del contribuente, approvato dalla Legge n 212/2000 dà attuazione ai principi di democraticità e trasparenza del sistema impositivo, contribuendo a migliorare il rapporto tra Fisco e cittadini.

    Lo Statuto contiene disposizioni generali dell'ordinamento tributario in attuazione dei principi costituzionali di uguaglianza di tutti i cittadini nei confronti delle disposizioni di legge, di riserva di legge in materia di prestazioni patrimoniali, di capacità contributiva e progressività del sistema tributario, di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione.

    Le disposizioni contenute nello Statuto possono essere ricondotte nell'ambito di tre distinti temi: 

    • redazione delle norme tributarie; 
    • informazione e semplificazione in materia tributaria; 
    • diritti e garanzie a tutela dei contribuenti.

    La concreta attuazione delle disposizioni dello Statuto è avvenuta anche con il Dlgs. n 32/2001 che contiene interventi correttivi di leggi tributarie in vigore, al fine di renderle aderenti ai principi dello Statuto.
    Si sottolinea inoltre che l'Ocse ha elaborato un Modello di Carta dei Contribuenti, invitando gli Stati membri ad adeguarsi.

    Lo statuto del contribuente, ora modificato dal Dlgs n 219/2023, con l'art 13 disciplina i poteri del Garante Nazionale del Contribuente, tale articolo viene interamente sostituito, vediamo le norme prima e dopo la riforma.

    Garante Nazionale Contribuente: compiti prima della riforma fiscale

    L'art 13 dello Statuto del contribuente prevede la figura del Garante del Contribuente, ora Garante Nazionale del Contribuente.

    Il Garante aveva il compito di:

    • tutelare i diritti del contribuente
    • garantire un rapporto di fiducia tra cittadini e Amministrazione finanziaria.

    Il Garante, organo monocratico istituito presso ogni direzione regionale delle entrate e direzione delle entrate delle province autonome, poteva:

    • richiedere documenti o chiarimenti agli uffici competenti e attivare le procedure di autotutela nei confronti di atti amministrativi di accertamento o di riscossione notificati al contribuente;
    • rivolgere raccomandazioni ai dirigenti degli uffici ai fini della tutela del contribuente e della migliore organizzazione dei servizi;
    • richiamare gli uffici al rispetto delle norme dello Statuto del contribuente o dei termini relativi ai rimborsi d’imposta;
    • segnalare i casi di particolare rilevanza in cui le disposizioni vigenti o i comportamenti dell'Amministrazione sono suscettibili di determinare un pregiudizio ai contribuenti o conseguenze negative nei loro rapporti con l'Amministrazione;
    • accedere agli uffici finanziari e controllare la funzionalità dei servizi di informazione e assistenza al contribuente.

    Il Garante, anche sulla base di segnalazioni inoltrate per iscritto dal contribuente o da qualsiasi altro soggetto interessato che lamenti disfunzioni, irregolarità, scorrettezze, prassi amministrative anomale o irragionevoli o qualunque altro comportamento suscettibile di incrinare il rapporto di fiducia tra cittadini e amministrazione finanziaria:

    • rivolgeva richieste di documenti o chiarimenti agli uffici competenti, i quali rispondono entro trenta giorni, 
    • attivava le procedure di autotutela nei confronti di atti amministrativi di accertamento o di riscossione notificati al contribuente. 

    Il Garante del contribuente comunicava l'esito dell'attività svolta alla direzione regionale o compartimentale o al comando di zona della Guardia di finanza competente noncheé agli organi di controllo, informandone l'autore della segnalazione.

    Accedi qui alla pagina del sito MEF con tutti gli indirizzi mail e i contatti telefonici dei Garanti delle regioni italiane

    Garante del Contribuente: le novità della Riforma fiscale

    Il nuovo articolo 13 (Garante Nazionale del Contribuente) della Legge n 212/2000 prevede quanto segue.

    E' istituito il Garante nazionale del contribuente:

    • organo monocratico con sede in Roma 
    • che opera in piena autonomia 
    • e che è scelto e nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze
    • per la durata di quattro anni, rinnovabile una  sola  volta  tenuto  conto  della  professionalita', produttivita' ed attivita' svolta.

    Il Garante nazionale del contribuente è scelto tra:

    • a) magistrati, professori universitari di materie  giuridiche  ed economiche, notai, in servizio o a riposo;
    • b) avvocati, dottori commercialisti e ragionieri  collegiati,  in pensione, designati  in  una  terna  formata  dai  rispettivi  ordini nazionali di appartenenza.

    Le funzioni di segreteria e tecniche sono assicurate al  Garante nazionale  del  contribuente  dagli  uffici  del  Dipartimento della giustizia tributaria del Ministero dell'economia e delle finanze.

    Il  Garante  nazionale  del  contribuente, sulla base di segnalazioni scritte del contribuente o di qualsiasi altro soggetto che  lamenti  disfunzioni,  irregolarità,  scorrettezze,   prassi amministrative   anomale  o irragionevoli o qualunque   altro comportamento suscettibile di incrinare il rapporto di fiducia tra cittadini e amministrazione finanziaria:

    • a) può rivolgere raccomandazioni ai  direttori  delle  Agenzie fiscali ai fini  della  tutela  del  contribuente  e  della  migliore organizzazione dei servizi;
    • b) può accedere  agli  uffici  finanziari  per  controllarne  la funzionalità dei  servizi  di  assistenza  e  di  informazione   al contribuente, nonche' l'agibilità degli spazi aperti al pubblico;
    • c) può richiamare gli uffici finanziari al  rispetto  di  quanto previsto dagli articoli 5 e 12 nonchè al rispetto dei  termini previsti per il rimborso d'imposta;
    • d) relaziona ogni sei  mesi  sull'attività svolta  al  Ministro dell'economia e delle finanze, ai direttori delle Agenzie fiscali, al Comandante  generale  della  Guardia  di  finanza,  individuando  gli aspetti critici piu' rilevanti e prospettando le relative soluzioni;
    • e) con relazione annuale fornisce al Governo e al Parlamento dati e notizie sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale. 

  • Riforma del Lavoro

    DIS COLL 2023: regole e istruzioni per la domanda

    DIS COLL sta per "Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa " ed è stata istituita dall 'art. 15 del Decreto n. 22/2015 di attuazione del Jobs act , in forma sperimentale, e resa strutturale dal Jobs act   per il lavoro autonomo e smart working (Legge n. 81/2017).
    Si applica agli eventi di disoccupazione involontaria ( quindi non in caso di recesso volontario, fatta eccezione per le dimissioni per giusta causa) verificatisi  a partire dal 1.1. 2015 . 
    Viene erogata dall'INPS e spetta ai lavoratori non  titolari di partita IVA, ma iscritti alla gestione separata INPS , delle seguenti categorie:
    • collaboratori coordinati e continuativi , 
    • dottori e assegnisti di ricerca

    che perdono il lavoro di collaborazione  dopo un certo numero minimo di mesi di attività.

    Non spetta invece a titolari di partita IVA , pensionati, amministratori di società o enti .

    Requisiti necessari :
    1. stato di disoccupazione ;
    2. almeno un mese di contribuzione nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno civile precedente l’evento di cessazione dal lavoro fino  al predetto evento (accredito contributivo di una mensilità).

    Calcolo assegno, erogazione e durata della DIS COLL

    La DIS-COLL decorre:

    • dall'ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di collaborazione o assegno di ricerca/dottorato di ricerca con borsa di studio, se la domanda è presentata entro l'ottavo giorno;
    • dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se è presentata oltre l'ottavo giorno successivo alla cessazione;
    • dall'ottavo giorno successivo alla fine del periodo di maternità o di degenza ospedaliera, se la domanda è presentata durante il periodo di maternità o degenza ospedaliera indennizzati;
    • dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se è presentata dopo il termine del periodo di maternità o di degenza ospedaliera ma comunque entro i termini di legge.

    Viene  corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari ai mesi di contribuzione accreditati tra il 1° gennaio dell'anno precedente l'evento di cessazione del lavoro e il predetto evento.

    La durata massima è di 12 mesi.

    Per i periodi di fruizione della DIS-COLL è riconosciuta la contribuzione figurativa rapportata al reddito medio mensile degli ultimi quattro anni, entro un limite di retribuzione pari a 1,4 volte l'importo massimo mensile della DIS-COLL 

    IMPORTO

    L'indennità di disoccupazione è pari al 75% del reddito medio mensile.

    Quando il reddito medio mensile è superiore a un determinato importo – rivalutato ogni anno in base alla variazione dei prezzi – l'indennità di disoccupazione ha una maggiorazione.

    Per il 2023 tale importo è pari a 1.352,19 euro.

    La DIS-COLL non può comunque superare una misura massima, che per il 2023 è pari a 1.470,99 euro.

    A partire dal sesto mese di fruizione, l'indennità DIS-COLL si riduce ogni mese nella misura del 3%.

    SE SI INIZIA UN NUOVO LAVORO:

    Nel caso in cui il soggetto beneficiario trovi una nuova occupazione:
    • con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a 5 giorni, il diritto alla DIS-COLL decade.
    • Se il contratto di lavoro subordinato è inferiore a 5 giorni, la DIS-COLL viene sospesa e riprende a decorrere dopo la fine del contratto.
    L’indennità  di disoccupazione dei collaboratori viene pagata dall'INPS mediante:
    • accredito su conto corrente bancario o postale;
    • accredito su libretto postale;
    • bonifico domiciliato presso Poste Italiane, allo sportello di un ufficio postale di residenza o di domicilio.

    Decadenza dal diritto alla DIS COLL e riduzione indennità

    ll beneficiario perde il diritto all'indennità DIS COLL nei seguenti casi:

    • perdita dello stato di disoccupazione
    • inizio di un'attività di lavoro autonoma, di impresa individuale o di un'attività parasubordinata, senza provvedere alla comunicazione all'INPS entro 30 giorni dall’inizio dell’attività o, se questa preesisteva, dalla data di presentazione della domanda di DIS-COLL, del reddito che si presume trarre dall’attività stessa;
    • rioccupazione con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a cinque giorni;
    • se è titolare di pensione ;
    • se acquisisce i diritto all'assegno ordinario di invalidità, ( possibile comunque la scelta sostitutiva dell’indennità DIS-COLL);
    • non regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai servizi competenti .

     

    Aliquota contributiva per la DIS COLL

    L' aliquota per il calcolo della contribuzione alla gestione separata è uguale a quella della NASpI,  pari a 1,31%.

    DIS COLL Come e quando presentare la domanda

    Per la fruizione dell’indennità DIS-COLL i lavoratori con contratto di collaborazione/assegno di ricerca/dottorato di ricerca con borsa di studio devono presentare apposita domanda all’INPS, esclusivamente in via telematica, entro sessantotto giorni dalla data di cessazione del contratto di collaborazione/assegno di ricerca/dottorato di ricerca con borsa di studio,.

    ATTENZIONE Scaduto tale termine , il diritto decade .   Il servizio di domanda  è disponibile all'indirizzo :

    www.inps.it / Prestazioni e Servizi / Domande per Prestazioni a sostegno del reddito/Domanda Dis Coll. 

    Per utilizzarlo   è necessario essere titolari SPI CIE o CNE

    In alternativa, si può fare la domanda tramite:

    • Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
    •  Enti di patronato e intermediari dell’Istituto.

    Nel caso di  maternità o  degenza ospedaliera  durante il rapporto di collaborazione/assegno o dottorato di ricerca successivamente cessato, il termine di sessantotto giorni per la presentazione della domanda DIS-COLL decorre dalla data in cui cessa il periodo di maternità o di degenza ospedaliera .
    Nel caso di evento di maternità o di degenza ospedaliera indennizzabili insorti entro sessantotto giorni dalla data di cessazione del rapporto di collaborazione/assegno di ricerca/dottorato di ricerca con borsa di studio, il termine di presentazione della domanda rimane sospeso per un periodo pari alla durata dell’evento di maternità o di degenza ospedaliera indennizzabili e riprende a decorrere, al termine del predetto evento, per la parte residua.

    L'Inps ha specificato nella circolare 115 2017 che la domanda di DIS-COLL presentata dall’interessato all’INPS equivale a dichiarazione di immediata disponibilità  per la qualifica di  disoccupato  ai sensi  dell’art. 21 del d.lgs. n. 150 del 2015. 

    Dopo aver presentato la domanda il  collaboratore  ancora privo di  occupazione, è tenuto a contattare il Centro per l’impiego entro il termine di 15 giorni  per la stipula del patto di servizio  personalizzato .

     

    Nuovo servizio online Domanda Dis coll

    Con il messaggio 4670 del 27 dicembre 2023 INPS comunica il rilascio di una nuova versione evolutiva del servizio di domanda per l’accesso alla prestazione di disoccupazione DIS-COLL.

    Il servizio è accessibile, per i cittadini, direttamente dal sito internet www.inps.it attraverso il seguente percorso: “Sostegni, sussidi indennità” > “Per disoccupati” > “DIS-COLL: indennità mensile di disoccupazione” > “Utilizza il servizio” > “DIS-COLL – domanda” > “Nuova Domanda di Indennità di Disoccupazione”, 

    autenticandosi con la propria identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta di Identità Elettronica).

    Gli Istituti di Patronato possono utilizzare il link presente sul Portale dei Patronati al seguente percorso: “Servizi” > “Categoria: supporto al reddito” > “Disoccupazione” > “Lavoratori a progetto” > “DIS-COLL” > “Nuova procedura”.

    Per i soli cittadini viene temporaneamente mantenuto anche il servizio già in uso, ( fino alla pubblicazione di un nuovo messaggio )

    La nuova versione del servizio  consente all’utente di:

    • compilare agevolmente il modulo di domanda della prestazione DIS-COLL, tramite l’esemplificazione dei dati da inserire e la precompilazione 
    • avere una visione aggregata dei dati concernenti uno specifico ambito,  e
    • visualizzare i potenziali punti di attenzione emersi nel corso della compilazione della domanda. 

    In particolare, nel caso in cui l’utente intenda presentare una domanda di DIS-COLL si attivano i controlli sincroni, sul  diritto alla prestazione per  fornire immediatamente  le informazioni e/o eventuali criticità 

    In particolare  nel caso in cui venga rilevata l’assenza di iscrizione alla Gestione separata viene evidenziata all’utente, tramite un’apposita nota, la necessità di iscrizione  per potere accedere alla prestazione di DIS-COLL.