• Lavoro Dipendente

    Lavori usuranti comunicazione con Modello LAV-US

    Scade  il 31 Marzo  di ogni anno il termine per la presentazione del Modello LAV_US con cui i datori di lavoro comunicano all'Ispettorato Territoriale del Lavoro di riferimento ed ai competenti istituti previdenziali i dipendenti addetti a lavorazioni particolarmente faticose o pesanti, che danno diritto all'accesso pensionistico anticipato.

    Il D.Lgs 67/2011 prevede l'accesso anticipato alla pensione per quei lavoratori che sono addetti a lavorazioni particolarmente faticose o pesanti, (si veda oltre cosa si intende )  ed inoltre, con l'articolo 5, impone un'ulteriore adempimento in capo al datore di lavoro: l'invio di una comunicazione con l'indicazione

    • del periodo e 
    • del numero di dipendenti che hanno svolto lavori usuranti.

    L'obbligo viene assolto attraverso la presentazione telematica del Modello LAV_US entro il 31 Marzo di ogni anno .

    I lavoratori soggetti a comunicazione

    Non tutti i lavoratori sono soggetti a comunicazione, ma solamente coloro i quali sono addetti a lavori particolarmente faticosi o pesanti. Secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 1 D.Lgs 67/2011, tra i soggetti obbligati rientrano coloro che svolgono:

    • lavori usuranti,
    • lavoro notturno,
    • lavori a catena e
    • i conducenti di veicoli.

    Lavoro usurante
    I lavori usuranti sono previsti tassativamente dall'art. 2 D.M. 19 maggio 1999:
    • lavori in galleria, cava o miniera – tutte le mansioni svolte in sotterraneo dagli addetti con carattere di prevalenza e continuità;
    • lavori in cassoni ad aria compressa;
    • lavori svolti dai palombari;
    • lavori ad alte temperature;
    • lavorazione del vetro cavo;
    • lavori espletati in spazi ristretti – con carattere di prevalenza e continuità, in particolare le attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale e le mansioni svolte continuativamente all'interno di spazi ristretti, come intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture;
    • lavori di asportazione dell'amianto;

    Lavoro notturno
    Il D.lgs 66/2003 definisce “periodo notturno” un arco temporale di almeno sette ore consecutive comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino, mentre “lavoratore notturno” è chi svolge, durante il periodo notturno, almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero, o parte del suo orario di lavoro ( secondo quanto stabilito dai contratti collettivi, in mancanza si applica il limite di 80 giorni l'anno).
    Il lavoro notturno è considerato usurante:
    • se organizzato in turni, almeno sei ore in cui è compresa la fascia indicata come “periodo notturno”, e per un numero di giorni non inferiore a 64;
    • se invece il lavoro è svolto in modo ordinario i lavoratori devono prestare la loro attività per almeno tre ore nel periodo tra la mezzanotte e le cinque.

    Lavori a catena
    Lavorazioni svolte da addetti alla cosiddetta “linea catena” e che sono indicate tassativamente dall'Allegato 1 del D.Lgs 67/2011:
    • prodotti dolciari, additivi per bevande e altri alimenti;
    • lavorazione e trasformazione delle resine sintetiche e dei materiali polimerici termoplastici e termoindurenti; produzione di articoli finiti, etc.;
    • macchine per cucire e macchine rimagliatrici per uso industriale e domestico;
    • costruzione di autoveicoli e di rimorchi;
    • apparecchi termici: di produzione di vapore, di riscaldamento, di refrigerazione, di condizionamento;
    • elettrodomestici;
    • altri strumenti e apparecchi;
    • confezione con tessuti di articoli per abbigliamento ed accessori; etc.
    • confezione di calzature in qualsiasi materiale, anche limitatamente a singole fasi del ciclo produttivo.

    Conducenti di veicoli
    Rientrano tra i lavoratori soggetti alla comunicazione anche i conducenti di veicoli di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo

     

    Il Modello LAV_US: composizione ed invio, sanzioni

    La comunicazione va effettuata entro il 31 Marzo di ogni anno tramite la compilazione del Modello LAV_US direttamente sul sito ClicLavoro (https://www.co.lavoro.gov.it/modulolavus/).

    Qualora il soggetto che effettua l'invio non sia  in possesso delle credenziali d'accesso dovrà procedere dapprima con la registrazione, aspettare l'esito del Ministero, e successivamente iniziare la compilazione.
    Il Modello può essere presentato direttamente dal datore di lavoro, azienda utilizzatrice in caso di lavoratori somministrati, o da intermediari abilitati ( ad es. i Consulenti del Lavoro).

    Il Modello LAV_US si compone di tre parti principali:

    1. Sezione Datore di Lavoro, si indicano i riferimenti dell'azienda che svolge lavori faticosi o pesanti, insieme anche alla matricola e i codici di inquadramento INPS, Codice Cliente attribuito dall'INAIL, eventuale iscrizione ad alti enti e alla Camera di Commercio o all'Albo delle imprese artigiane;
    2. Sezione elenco delle unità produttive in cui si svolgono le attività, in questa sezione vanno indicate tutte le sedi territoriali nelle quali l’azienda svolge attività usuranti, i dati anagrafici dei singoli lavoratori impegnati in tali attività e il periodo in cui si è svolta la lavorazione in oggetto;
    3. Sezione dati di invio, compilata automaticamente dal sistema, sono presenti i dati di chi ha compilato il modello, azienda o intermediario.

    Il mancato invio del Modello LAV_US comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa che va da 500 a 1.500 euro, previa diffida ad adempiere.

     

    Fonti normative

    Le fonti normative consultate in tema di lavoro usurante e compilazione modello LAV-US sono le seguenti:

    •  D.lgs 67/2011 Accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti;
    •  D.M. 19 Maggio 1999 Criteri per l'individuazione delle mansioni usuranti;
    •  Nota Direttoriale 28 Novembre 2011 Indirizzi operativi per la compilazione del modello LAV_US
    •  D.M. 20 Settembre 2017 Concernente l'accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Fondo straordinario editoria: le agevolazioni 2022

    Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria con un comunicato del 14 dicembre informa del Provvedimento del capo Dipartimento sempre del 14.12 con le modalità per la fruizione dei contributi previsti dal D.P.C.M. 28 settembre 2022 di ripartizione delle risorse assegnate al Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all’editoria per l’anno 2022.

    In particolare, il decreto disciplina le misure:

    • per il sostegno alle edicole (articolo 2 del D.P.C.M. 28 settembre 2022) 
    • per le assunzioni di professionisti e giornalisti a tempo indeterminato (articolo 4, commi 1 e 2), le cui disposizioni sono immediatamente operative in quanto non subordinate all’autorizzazione della Commissione europea.

    Si specifica invece che, per le altre agevolazioni di cui al D.P.C.M. 28 settembre 2022, relative ai contributi per le copie cartacee di quotidiani e periodici vendute (articolo 3) e agli investimenti in tecnologie innovative (articolo 5), è stato predisposto un ulteriore schema di provvedimento per l’invio alla Commissione europea ai fini dell’acquisizione della prescritta autorizzazione.

    Ricordiamo che con il DPCM emanato il 28 settembre 2022 Pubblicato in GU n 268 del 16 novembre 2022  sono state ripartite le risorse, pari a 90 milioni per il 2022, del Fondo Straordinario per l'Editoria istituito dalla legge di Bilancio 2022.

    Nel dettaglio, l’assegnazione è così ripartita: 

    • 15 milioni per il bonus edicole,
    • 28 milioni per il contributo straordinario sul numero di copie vendute nel 2021, 
    • 12 milioni per l’assunzione di giovani giornalisti e professionisti con competenze digitali e per la trasformazione a tempo indeterminato dei contratti giornalistici co.co.co 
    • 35 milioni come contributo per gli investimenti in tecnologie innovative effettuati dalle tv nazionali e locali, dalle emittenti radiofoniche e dalle imprese editoriali di quotidiani e periodici, comprese le agenzie di stampa.

    Fondo straordianario editoria: Bonus edicole modalità

    Ai sensi dell’articolo 2, del decreto del DPCM del 28 settembre 2022 viene riconosciuto:

    • alle persone fisiche esercenti attività di rivendita esclusiva, 
    • non titolari di reddito di lavoro dipendente, 

    un contributo una tantum fino a 2.000 euro per:

    • trasformazione digitale
    • ammodernamento tecnologico
    • fornitura di pubblicazioni degli esercizi commerciali limitrofi
    • attivazione di punti vendita addizionali
    • realizzazione di progetti di consegna a domicilio di quotidiani e periodici

    Lo stanziamento totale per il 2022 è pari a 15ML di euro.

    Per sapere come richiederlo leggi Bonus una tantum edicole 2022: come richiederlo

    Fondo straordianrio editoria: contributo sul numero di copie vendute nel 2021

    Al fine di sostenere la domanda di informazione, e a seguito dell'incremento dei costi di produzione, 

    • alle imprese editoriali di giornali e periodici 
    • con almeno tre dipendenti inquadrati ai sensi dell'art 1 del contratto collettivo nazionale dei giornalisti, 
    • e in regola con gli obblighi contributivi e previdenziali, 
    • è riconosciuto un contributo pari a 5 centesimi di euro per ogni copia cartacea di quotidiano o rivista venduti nel 2021 venduti in edicola o presso punti vendita non esclusivi.

    Il contributo è previsto per un importo massimo complessivo per il 2022 pari 28 milioni di euro.

    Fondo straordinario editoria: contributo investimenti in tecnologie innovative effettuati da tv e radio

    Al fine di incentivare gli investimenti orientati alla innovazione tecnologica, e alla transizione digitale nel settore dell'edtoria radiofonica e televisiva nonchè delle imprese editoriali, di quotidiani e periodicie delle agenzie di stampa, per l'anno 2022 è riconosciuto un contributo con tetto massimo complessivo pari a 35 ML di euro, per spese destinate ad investimeti in tecnologe innovative per

    • adeguamento delle infrastrutture e dei processi produttivi 
    • finalizzati a miglioramento della qualità dei contenuti e della loro fruizione da parte dell'utenza.

    Per sapere come presentare domanda leggi anche: Innovazione tecnologica Editoria: domande dal 7 novembre

  • Rubrica del lavoro

    Quota 100: tutte le regole. La sentenza della Consulta

    Quota 100 è un sistema  per l'accesso alla  pensione che permette  di anticipare l' uscita dal lavoro al momento in cui la somma tra l'età del lavoratore e il numero di anni  di contributi  accreditati  è 100; ad esempio 60 anni di età e 40 di contributi o 61 anni di età e 39 di contributi. Il sistema era   presente  in passato ed è stato abolito dalla riforma Fornero nel 2012. 

    Il provvedimento del Governo Conte 1  che prevede Quota 100 in forma sperimentale dal 2019 al 2021 era stato   istituito con il   decreto-legge n. 4 del  28.1.2019, all'art. 14

     Quota 100, nella forma  in vigore fino al 31.12.2021, non dà  la possibilità di scegliere tra le diverse combinazioni per raggiungere la somma 100,  in quanto sarebbe stata troppo costosa per il sistema previdenziale.   E' stata  quindi   fissata l'età minima di 62 anni e 38 di contributi.

    Ricordiamo che le regole ordinarie per il pensionamento anticipato ( secondo la legge Fornero) oggi  richiedono  42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini  e 41 e 10 mesi per le donne (67 anni invece è il requisito per la pensione di vecchiaia). 

    Il regime di Quota 100 è  stato sostituito con le legge di bilancio 2022 ( legge 234 2021 ) per  garantire un minimo di gradualità nel passaggio per i  soggetti vicina al pensionamento, con Quota 102,  che consente  l'uscita anticipata dal lavoro a 64 anni di età e 38 di contribuzione.

    Quota 100: requisiti anagrafici e contributivi – Esclusioni

    Secondo l'art. 14 del decreto legge 4-2019  la pensione con quota 100 puo' essere richiesta da chi ha  maturato 62 anni di età e 38 di contributi entro il 2021. 

    Il pensionamento potrà avvenire anche dopo il 31.12.2021.

    Per il requisito di 62 anni non si applicheranno   fino  al  31  dicembre  2026 gli adeguamenti automatici alla speranza di vita (legge 30 luglio 2010, n. 122).

    Sono esclusi coloro che già beneficiano di un trattamento pensionistico o  che hanno richiesto un altro sistema di pensionamento anticipato come l'isopensione o  forme di esodo sostenuto da Fondi di Enti bilaterali (decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148).

    Sono esclusi anche:  personale  militare  Forze armate,   delle Forze di polizia e di polizia penitenziaria, e  personale operativo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e personale della Guardia di Finanza) .

    I versamenti contributivi possono essere stati effettuati  in tutte le gestioni INPS, quindi eventualmente utilizzando il cumulo gratuito di versamenti  per periodi non coincidenti tra piu gestioni  (assicurazione generale obbligoria dei lavoratori dipendenti, gestioni speciali dei lavoratori commercianti, artigiani e coltivatori diretti,  Gestione Separata autonomi).

    Sono esclusi contributi versati alle Casse ed enti previdenziali privati, ad esempio dei professionisti.

    Ai fini del raggiungimento dei 38 anni  sono validi tutti i tipi di contributi: Obbligatori, volontari, da riscatto, figurativi.

    E' utilizzabile anche il cumulo contributivo tra varie gestioni di contributi esteri,  versati in paesi paesi Ue,  compresa la Svizzera e la Norvegia, oppure  in Paesi extracomunitari legati all’Italia da Convenzioni bilaterali di sicurezza sociale (come  Stati Uniti e Canada). La contribuzione estera non puo avvenire  se realizzata in paesi esteri non convenzionati con l’Italia.la normativa comunitaria  prevede un minimo di contribuzione di 52 settimane per il riconoscimento del cumulo contributivo.

    Calcolo dell’assegno con Quota 100. Esempi di importo

    Il decreto legge non prevedeva penalizzazioni  nel calcolo della pensione con  quota 100   ma inevitabilmente con l'uscita a 62 anni l'importo è inferiore a quello della regolare pensione di vecchiaia   per il semplice fatto che mancano 5 anni di versamenti contributivi.

    Inoltre  l'assegno veniva calcolato con il sistema ordinario ovvero:

    • per i periodi contributivi fino al 1995 incluso con  metodo retributivo (collegato alla retribuzione che veniva percepita –  piu favorevole9
    • per i periodi contributivi dal 1996 con il metodo contributivo (collegato direttamente ai contributi versati con un coefficente piu alto al crescere dell'età – meno favorevole).

    Un esempio pratico : per chi va in pensionei con 38 anni di contributi e  ha iniziato a versare nel 1980, per 16 anni  fino al 1995,  il suo assegno è calcolatocon il metodo retributivo e per altri 22 (dal 1996 fino al 31.12.2018) con il sistema contributivo, che  incide quindi maggiormente sul totale,   per cui l' assegno risulterà penalizzato ulteriormente (si puo arrivare fino al 30%).

    versamenti

    durata versamenti

    sistema di calcolo della pensione

    1980 fino a tutto il 1995

    16 anni

    calcolo retributivo (media della retribuzione degli ultimi 5 o 10 anni moltiplicata per una aliquota decrescente

    dal 1996  al 2018

    22 anni

    calcolo contributivo

    (contributi per coefficiente che sale con l'età)

    totale contributi

    38 anni

    pensione per la maggior parte è calcolata con sistema sfavorevole

     Si ricorda che sul sito dell'INPS è disponibile per gli iscritti alle gestioni INPS un simulatore di calcolo della propria pensione  "La mia pensione futura"  che  consente inserendo i propri dati specifici di valutare la convenienza dell'uscita alle  diverse età, anche con Quota 100. E' necessario  per l'accesso lo SPID o CIE o CNS.

    Le finestre di uscita dal lavoro e il limite di reddito – lavoro estero

    Il decreto-legge prevedeva per le pensioni anticipate con Quota 100 le seguenti date di  decorrenza del diritto al trattamento pensionistico:

    lavoratori privati:   

    • 1 aprile 2019 per chi ha raggiunto  i requisiti al 31.12.2018 
    •  dopo  3 mesi dal momento di  raggiungimento dei requisiti, per chi  raggiunge quota 100 nel corso del 2019 

    lavoratori pubblici  

    • 1° Agosto 2019 per chi ha raggiunto i requisiti  entro la data di   entrata in vigore del decreto (29 gennaio 2019)
    • dopo  6 mesi dal raggiungimento dei requisit,  per chi raggiunge quota 100 dopo l'entrata in vigore  del decreto.

    inoltre la  domanda  di  collocamento  a  riposo  deve  essere  presentata  all'amministrazione  di appartenenza con un preavviso di sei mesi. 

    RAGGIUNGIMENTO REQUISITI

    DECORRENZA PENSIONE DIPENDENTI PRIVATI

    entro il 31 dicembre 2018

    1 aprile 2019

    dal 1 gennaio 2019

    dopo 6 mesi dal raggiungimento dei requisiti

    RAGGIUNGIMENTO REQUISITI

    DECORRENZA PENSIONE PUBBLICI DIPENDENTI

    entro la data di entrata in vigore del decreto  29.1.2019

    dal 1 agosto 2019

    dopo  la data di entrata in vigore del decreto

    29.1.2019

     dopo 6 mesi dal raggiungimento dei requisiti

    Quota 100 e TFR -TFS statali

    Il decreto legge 4 2019 aveva anche previsto all'art. 23 per tutti i pensionati pubblici (non solo Quota 100)  la possibilità di avere  una parte del TFS,  fino a 30.000 euro, in anticipo rispetto ai tempi ordinari che prevedono l'attesa del  momento di maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia. Il finanziamento delle  spese  per gli interessi è quasi completamente a carico dello Stato.

    Nel corso della conversione in legge il tetto massimo di importo anticipabile con il finanziamento agevolato  è salito a 45mila euro.

    Inoltre l'accesso a questa agevolazione era previsto anche per chi era già in pensione al momento dell'entrata in vigore del decreto-legge 4 2019.

    Quota 100: cumulabilità con altri redditi – Sentenza Corte Cost.

    In tema di cumulabilità con i redditi da lavoro nella circolare 117 2019 del 21 agosto 2019 l'INPS aveva precisato che:

    •  i redditi non cumulabili sono quelli da lavoro dipendente , autonomo e d'impresa (comprese associazioni in partecipazione con apporto di lavoro, brevetti e diritti d'autore)  collegati  ad attività lavorativa svolta nel  periodo in cui vige il divieto.
    • i redditi da lavoro occasionale (ex art 2222 c.c. ) sono cumulabili fino al limite di 5000 euro annui (al lordo delle ritenute erariali e al netto dei contributi previdenziali)

    I  compensi da lavoro autonomo occasionale  vanno conteggiati in relazione all'anno di percezione , quindi rilevano anche se vengono incassati  prima della data di  decorrenza della pensione o dopo il compimento dell’età prevista per la pensione di vecchiaia. 

    I redditi che non rilevano invece sono i seguenti:

    •     indennità percepite dagli amministratori locali  e, più in generale, tutte le indennità comunque connesse a cariche pubbliche elettive (cfr. la circolare n. 58/1998);
    •     redditi di impresa non connessi ad attività di lavoro, 
    •     compensi percepiti per l’esercizio della funzione sacerdotale a;
    •     indennità percepite per l'esercizio della funzione di giudice di pace
    •     indennità percepite dai giudici onorari
    •     indennità percepite per l’esercizio della funzione di giudice tributario
    •     indennità sostitutiva del preavviso in quanto ha natura risarcitoria e non retributiva
    •     redditi derivanti da attività svolte nell'ambito di programmi di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili
    •     indennità percepite per le trasferte e missioni fuori del territorio comunale, i rimborsi per spese di viaggio e di trasporto, spese di alloggio, spese di vitto che non concorrono a formare il reddito imponibile ai sensi del TUIR;
    •     indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale, (cfr. la circolare n. 77 del 24 maggio 2019).

    Il cumulo con redditi vietati comporta la sospensione del pagamento della pensione.

    La verifica di eventuale percezione di redditi da lavoro incumulabili con la “pensione quota 100” avviene anche attraverso l'incrocio con i dati dell’Agenzia delle Entrate e  di tutte le banche dati disponibili.

    Incumulabilità con i redditi da lavoro: Sentenza corte costituzionale 24.11.2022

    La Corte Costituzionale reso noto con il comunicato stampa del 5 ottobre 2022  in attesa della pubblicazione della sentenza , che il divieto di cumulo tra la pensione anticipata con Quota 100 e i redditi da lavoro, con la sola esclusione di quelli da lavoro autonomo occasionale fino a 5mila euro lordi annui , è costituzionalmente legittimo.

     La questione era stata sollevata da un giudice del lavoro  ma la Consulta ha risposto che  non è fondata in quanto " le situazioni di cui si discute non sono comparabili. Il lavoro autonomo occasionale entro il limite di 5mila euro lordi annui non dà luogo, infatti, a obbligo contributivo» e – aggiunge la Corte – la «preclusione assoluta di svolgere lavoro subordinato, che la disciplina del pensionamento anticipato Quota 100 impone, si giustifica perché la richiesta agevolata di uscire anticipatamente dal lavoro entrerebbe in netta contraddizione» con la prosecuzione di una prestazione di lavoro.

    La sentenza  n. 234  è stata pubblicata il 24 novembre 2022

    Qui il testo

  • Certificazione Unica

    Certificazioni Uniche di lavoro autonomo 2020: Minimi e Forfettari

    Si approssima il termine per l’invio telematico e la consegna delle Certificazioni Uniche 2020 e, uno dei dubbi più ricorrenti, riguarda il ruolo di sostituto di imposta ricoperto dai contribuenti Minimi e Forfettari.
    Proviamo a fare il punto.

    In primo luogo occorre fare una distinzione alla base tra contribuenti Minimi (regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità previsto dall’art. 27 del D.L. n. 98 del 6 luglio 2011) e contribuenti Forfettari (nuovi soggetti “minimi forfetari” di cui all’articolo 1 della L. 190/2014 e successive modifiche apportate dall’articolo 1, comma 692 della legge n. 160 del 27 dicembre 2019 “Legge di bilancio 2020”):

    • Contribuenti Minimi: sono sostituti di imposta
    • Contribuenti Forfettari: non sono sostituti di imposta

    Vediamo di seguito quali sono le casistiche, gli adempimenti e le esclusioni previste dalla normativa.

    Contribuenti Minimi che ricevono fatture da Ordinari

    Il contribuente Minimo è sostituto di imposta quindi al ricevimento di una fattura da parte di un soggetto che applica la ritenuta di acconto (professionisti, agenti, prestatori di lavoro occasionale, etc.):

    • deve versare la ritenuta d’acconto esposta con modello F24 (codice tributo 1040) entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento della fattura;
    • deve certificare il compenso pagato trasmettendo telematicamente all’Agenzia delle Entrate il Modello ministeriale CU2020 e consegnarlo al percipiente;
    • deve presentare il Modello 770/2020 dal quale si evincano i versamenti effettuati sulla base delle ritenute operate nel corso del medesimo anno.

    Contribuenti Minimi che ricevono fatture da Forfettari

    Nel caso in cui il contribuente Minimo riceva una fattura da un soggetto Forfettario, dovrà unicamente provvedere alla certificazione del compenso non essendovi alcuna ritenuta da versare.

    In questo caso il contribuente Minimo dovrà compilare la Certificazione Unica indicando l’ammontare lordo corrisposto al punto 4 “Ammontare lordo corrisposto” e al punto 7 “Altre somme non soggette a ritenuta”.
    Causale (punto 1) e Codice (punto 6) da verificare di volta in volta a seconda della tipologia di percettore e di compenso pagato.

    Non dovrà presentare il Modello 770 in quanto non avrà alcun versamento di ritenute di acconto da dichiarare.

    Contribuenti Forfettari che ricevono fatture da ordinari

    Il contribuente Forfettario non è sostituto di imposta per espressa previsione normativa dell’articolo 1, comma 69, Legge 190/2014: “I contribuenti di cui al comma 54 del presente articolo non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte di cui al titolo III del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, e successive modificazioni”.

    Dunque, al ricevimento di una fattura soggetta a ritenuta d’acconto, il contribuente Forfettario dovrà pagare per intero il totale della fattura al lordo dell’eventuale ritenuta d’acconto esposta.
    Egli è esentato dall’obbligo di:

    • versamento della ritenuta d’acconto
    • compilazione, invio e consegna della Certificazione Unica
    • compilazione e presentazione telematica del Modello 770

    Per sopperire al mancato invio della Certificazione Unica, il contribuente Forfettario dovrà compilare il quadro RS del Modello Unico PF indicando il codice fiscale del percipiente e l’ammontare lordo corrisposto.

    L’articolo 1, comma 69, Legge 190/2014, infatti, prosegue: “Nella dichiarazione dei redditi, i medesimi contribuenti indicano il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all'atto del pagamento degli stessi non è stata operata la ritenuta e l'ammontare dei redditi stessi”.

    Contribuenti ordinari che ricevono fatture da Minimi o Forfettari

    Dopo aver distinto la natura di sostituto di imposta dei contribuenti minimi e forfettari, vediamo il caso in cui sia un soggetto ordinario a ricevere fattura da un soggetto Minimo o Forfettario.
    In entrambi i casi, il contribuente in regime ordinario riceverà una fattura nella quale sarà specificato che il compenso non è soggetto a ritenuta d’acconto.
    A titolo esemplificativo:

    • per i contribuenti Minimi: “Compenso non assoggettato a ritenuta d’acconto ai sensi dell’articolo 27 del D.L. 98/2011”;
    • per i contribuenti Forfettari: “Compenso non assoggettato a ritenuta d’acconto ai sensi dell’articolo 1, comma 67 della Legge n. 190/2014 e successive modifiche”.

    Pertanto, il contribuente ordinario dovrà:

    • pagare il compenso lordo al percipiente (Minimo o Forfettario);
    • certificare il compenso pagato specificando che trattasi di somme non soggette a ritenuta

    Non dovrà presentare il Modello 770 in quanto non avrà alcun versamento di ritenute di acconto da dichiarare.

    Percipiente

    (chi emette la fattura)

    Committente

    (chi riceve la fattura)

    Modello CU  Modello 770
    Ordinario Ordinario Si Si
    Minimo Si Si
    Forfettario No No
    Minimo Ordinario Si No
    Minimo Si No
    Forfettario No No
    Forfettario Ordinario Si No
    Minimo Si No
    Forfettario No No

     

  • Contribuenti minimi

    Start up: fuoriuscita e rientro nel regime forfettario 2019. È possibile

    Con la rivisitazione del complesso delle regole che fino al 31.12.2018 hanno disciplinato il regime forfettario di determinazione del reddito, si pongono numerosi quesiti organizzativi e pratici che gli operatori del settore sono portati a risolvere rifacendosi all’interpretazione delle norme.

    Questo contributo ha lo scopo di intervenire sulla comprensione della corretta aliquota di imposta applicabile nel caso di fuoriuscita e rientro nel regime forfettario per le attività indentificate come Start-Up.

    Quesito esemplificativo

    Un soggetto che nel 2017 ha aderito al regime forfettario con aliquota di imposta ridotta al 5% (per riconoscimento dei requisiti di individuazione delle Start-Up) e che nel 2018 è dovuto fuoriuscire dal regime per superamento dei limiti, può nel 2019 rientrare nel regime forfettario (con i nuovi limiti) e continuare a beneficiare dell’aliquota di imposta sostitutiva ridotta al 5% per le Start-Up, ovvero i requisiti per la definizione di Start-Up devono intendersi persi e il soggetto dovrà applicare l’aliquota piena del 15%?

    Regime forfettario 2019: i requisiti delle start-up

    Come è noto, l’articolo 1, comma 65, della Legge 190/2014 (e successive modifiche), permette a chi ha i requisiti per accedere al regime forfettario di valutare un’ulteriore riduzione dell’aliquota di imposta.

    In luogo dell’aliquota del 15%, il contribuente che si trovi nelle condizioni richieste e di seguito indicate, potrà beneficiare della riduzione di 2/3 dell’imposta sostitutiva così che per il primo anno di attività e per i successivi 4, l’aliquota sarà pari al 5%.

    Tale agevolazione è applicabile a condizione che:

    • Il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività di cui al comma 54, attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;
    • l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sottoforma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;
    • qualora venga proseguita un'attività svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore ai limiti di cui al comma 54."

    Regime forfettario 2019: rientro al 5% per le start up fuoriuscite dal regime

    Alla luce della previsione legislativa una prima interpretazione potrebbe essere la seguente.

    Se dovessimo attenerci unicamente alla mera lettura di queste condizioni, probabilmente, in sede di valutazione dell’aliquota di imposta applicabile nel caso di cui sopra, ci troveremmo a dover escludere la possibilità di usufruire della riduzione per mancato rispetto dei punti a) e b) del comma 65 dell’art. 1, L. 190/2014 (e successive modificazioni).

    Non si potrebbe dire, infatti, che il soggetto non abbia svolto nei tre anni precedenti attività artistica, professionale o di impresa o che lo stesso soggetto non stia meramente proseguendo un’attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro autonomo.

    Questo perché nell’anno in cui, per superamento dei limiti, è dovuto fuoriuscire dal regime forfettario, l’attività è proseguita nel regime ordinario.

    Occorre però approfondire la lettura delle condizioni e ampliare l’interpretazione della norma a nuove considerazioni.

    Dunque, i requisiti per l’attribuzione della qualifica di Start-Up, seppur identificati all’interno della norma che disciplina il regime forfettario, devono ritenersi indipendenti rispetto all’appartenenza o meno al regime.

    Invero, il requisito di cui alla lettera a), è da interpretarsi come valutazione di novità assoluta dell’attività svolta da porre in essere al momento dell’inizio dell’attività e non anche successivamente.
    Così come l’espressione “da esercitare” di cui alla lettera b) dei requisiti, si pone nella linea temporale prima dell’inizio dell’attività.

    Questi due aspetti ci consentono di rivedere la prima interpretazione posta in essere, portando l’attenzione verso una valutazione dei requisiti che debba essere valida per l’inizio dell’attività e che non debba essere rivista successivamente.

    Inoltre, l’articolo non fa menzione di condizioni di decadenza della qualifica di Start-Up, ma stabilisce a priori la durata quinquennale dello status.

    Detto ciò appare ora evidente che, nell’esemplificazione proposta per la descrizione del caso, il contribuente fuoriuscito dal regime forfettario per superamento dei limiti, che si trovi ancora nel quinquennio previsto per poter usufruire dell’aliquota ridotta al 5%, possa rientrare nel regime forfettario in costanza di applicazione dell’imposta sostitutiva al 5%.

    Alla luce di questa osservazione, emerge la contrapposizione e il distacco che sussiste tra l’impostazione che obbliga il contribuente a verificare annualmente la persistenza dei requisiti che gli permettono di rimanere nel regime forfettario e la valutazione per l’attribuzione dello status di Start-Up che deve essere effettuata solo all’inizio dell’attività e una volta acquisita, indipendentemente da ciò che accade successivamente, permane per 5 anni.

    A titolo meramente esemplificativo:

    Anno 2017: primo anno di attività, sussistenza dei requisiti per l’accesso al regime forfettario e identificazione dello status di Start-Up, superamento dei limiti per la permanenza nel regime forfettario Aliquota imposta sostitutiva 5% (Start-Up)
    Anno 2018: secondo anno di attività Imposta progressiva per scaglioni Irpef
    Anno 2019: terzo anno di attività, sussistenza dei requisiti per il rientro nel regime forfettario (nuovi limiti) Aliquota imposta sostitutiva 5% (Start-Up)

    Nonostante la valutazione appaia priva di ulteriori dubbi interpretativi, si auspica ad un chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate.

     

  • Lavoro Occasionale

    Libretto famiglia e Contratto telematico prestazione occasionale: cosa sono

    Con la pubblicazione del  DL n. 50 2017 in  Gazzetta Ufficiale il 23 giugno 2017 è   diventata legge  la nuova disciplina messa a punto dal Governo per il lavoro occasionale , che  sostituisce i voucher lavoro, abrogati   nell'aprile 2017.

    Il 5 luglio 2017 l'Inps ha emanato l'attesa circolare di istruzioni, n. 107-2017 che fornisce importanti precisazioni. 

    Sono stati  istituiti  due strumenti telematici diversi: 

    • Il LIBRETTO FAMIGLIA , in sigla LF per i privati
    • il CONTRATTO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE (in sigla CPO nella circolare , o "Prest-O")   riservato ad aziende, professionisti lavoratori autonomi, fino a 5 dipendenti, escludendo  però alcuni  settori

    Si tratta ancora, in sostanza di buoni lavoro prepagati all'INPS, con un costo orario  leggermente aumentato rispetto a quello dei voucher,  per prestazioni di lavoro temporaneo, soprattutto in ambito familiare, con limiti  economici simili ai precedenti.

    La tracciabilità telematica delle transazioni è totale  in quanto tutte le prestazioni vengono prenotate e comunicate, attraverso la piattaforma telematica INPS,  cosi come gli acquisti e l'erogazione dei compensi ai lavoratori .

    Vediamo in sintesi le modalità di utilizzo.

    LE CARATTERISTICHE COMUNI A Libretto Famiglia  e Contratto Prestazioni Occasionali 

    • Vale per tutti il limite economico 5000 euro annui di spesa  per il datore di lavoro e 5000 euro annui di reddito massimo per il lavoratore  ( per pensionati, studenti fino a 25 anni , disoccupati, percettori di prestazioni integrative i compensi si conteggiano al 75%, per cui il limite sale a circa 6666 euro)Ciascun lavoratore  puo ricevere però al massimo 2500 euro dallo stesso datore di lavoro;
    • hanno  forma telematica, gestita esclusivamente  dall'INPS  con  una apposita piattaforma  raggiungibile dal sito ww.inps.it. attiva dal 10 luglio 2017.   Sulla piattaforma gli utilizzatori si registrano con il proprio PIN INPS fornendo i dati propri e del prestatore di lavoro, compreso l'IBAN per l'accredito del compenso. Attraverso la  stessa piattaforma l' INPS  infatti raccoglie i pagamenti  dai datori di lavoro e  accredita poi le somme  sul conto corrente bancario o postale dei prestatori di lavoro, il 15 del mese successivo alla  prestazione, versando  i relativi contributi alla Gestione separata e all'INAIL .
    • I compensi  sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sullo  stato di disoccupazione e sono computabili  nel reddito per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.
    •  Non possono essere utilizzati lavoratori che abbiano avuto, con lo stesso soggetto, rapporti di lavoro dipendente  o collaborazioni coordinate in corso o cessati da meno di  6 mesi.
    • Per utilizzare LF e Cpo, prestatori e utilizzatori devono,  per prima cosa,   registrarsi   sul sito : www.inps.it  / Prestazioni Occasionali. Al  momento  della  registrazione  gli  utilizzatori  scelgono   se  accedere  al  Libretto Famiglia  o  al  Contratto  per  prestazioni  occasionali.  

    Il Libretto Famiglia: buoni lavoro per le famiglie e società sportive

    Il Libretto Famiglia per il lavoro occasionale è riservato ai privati  (persone fisiche non nell'esercizio di arti o professioni) e,  viene definito "libretto famiglia o LF " e  va utilizzato per l'acquisto di  prestazioni  occasionali, SOLO nell'ambito di:

    • aiuto domestico, lavori di giardinaggio  o di manutenzione
    • assistenza domiciliare a bambini anziani o disabili
    • lezioni private 

    Puo  essere acquistato online sul sito INPS o presso gli uffici postali e banche con F24 Elide, utilizzando quindi contanti o strumenti di pagamento elettronici. Il versamento parte da un minimo di 10 euro a  importi sempre multipli di 10. Va tenuto conto che in caso di pagamento con F24 sono necessari almeno 7-10 giorni feriali di anticipo per avere le somme a disposizione per la prestazione.

    Valore economico  dei titoli: 10 euro lordi per un ora di lavoro,   di cui 1,65€  per la contribuzione alla Gestione separata, 0,25€ per INAIL, 0,10€ per le spese di gestione, 8 euro netti per il lavoratore.

    Per garantire la tracciabilità della prestazione l'utilizzatore è tenuto a comunicare sulla piattaforma INPS , la prestazione effettuata entro il giorno 3 del mese successivo al momento della prestazione. L'utilizzatore riceverà contemporaneamente un SMS dal sistema, per  doppio controllo sul lavoro effettuato.

    NOTA BENE  Questi titoli di pagamento a partire dal 2018 sostituiscono i vecchi voucher anche per  fruire  del "bonus asili nido-baby sitter", previsto dalla L. 92 2012 in alternativa al congedo parentale. 

    AGGIORNAMENTO 17.8.2018 Il Libretto Famiglia che consente la comunicazione delle prestazioni lavorative dopo il loro effettivo svolgimento, a seguito delle modifiche della legge  di bilancio 2018, può essere utilizzato  anche dalle società sportive, senza limite di dipendenti,   SOLO per le prestazioni degli steward negli stadi (controllo biglietti,supporto all'accesso del  pubblico e controllo del regolamento) In questi casi i limiti sui compensi valgono solo per il singolo prestatore  non per per il complessivo dell'azienda utilizzatrice)

    Per ogni ora di prestazione lavorativa sono applicati gli obblighi retributivi e contributivi  già descritti per il Libretto Famiglia ossia:

    –   € 8,00 per il compenso a favore del prestatore;

    –   € 1,65 per la contribuzione IVS alla Gestione separata INPS;

    –   € 0,25 per il premio assicurativo INAIL;

    –  € 0,10 per il finanziamento degli oneri di gestione della prestazione di lavoro occasionale e dell’erogazione del compenso al prestatore.

    Le società sportive dovranno effettuare il versamento della provvista per il pagamento delle prestazioni, della contribuzione e degli oneri di gestione a mezzo modello F24 Elementi identificativi (ELIDE), indicando i dati identificativi del fruitore e utilizzando la causale “CLOC”. Nel campo “elementi identificativi” non dovrà essere inserito alcun valore. 

    Nella circolare INPS  95 2018 è stato annunciato per consentire l’accesso delle società sportive la procedura informatica sarà implementata con una apposita sezione denominata “Società sportive steward stadi”, accessibile sempre dal sito dell'Istituto (www.inps.it) all’interno del servizio “Prestazioni di lavoro occasionali e Libretto di famiglia” a partire dal 6 settembre 2018.

    Il Contratto di prestazione occasionale per le aziende: “Presto”

    Il Contratto di prestazione occasionale puo  essere utilizzato da:

    • le aziende (compresi lavoratori autonomi e professionisti)  che impiegano fino a 5 dipendenti,

    • enti locali  ma solo  per esigenze temporanee o eccezionali come:

    1.  nell'ambito di progetti speciali  per soggetti in stato di povertà, di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o che fruiscono di ammortizzatori sociali;

    2.  per lo svolgimento di lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi; 

    3.  per attività di solidarietà, 

    4.  per l'organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritative.

    • Le aziende agricole, sempre sotto i 5 dipendenti, possono utilizzare solo lavoratori non iscritti all'elenco dei lavoratori agricoli m che facciano parte di  categorie particolari come pensionati, studenti, disoccupati , percettori di sostegni al reddito. 

    Sono invece ESCLUSE totalmente:

    • le aziende  settore edile e minerario
    • le aziende che operano nell'ambito di contratti di appalto. 

    L'ATTIVAZIONE DEL CONTRATTO avviene sulla piattaforma telematica INPS.  L'utilizzatore  deve inserire i suoi dati e quelli del prestatore di lavoro,  il compenso previsto, il luogo e  la durata della prestazione., l'IBAN del prestatore di lavoro per l'accredito del compenso o l'indirizzo di recapito della notifica in caso di bonifico  fermo posta.

    Il pagamento del dovuto   potrà essere elettronico  direttamente sul sito con il sistema PAGOPA ,   anche telefonando al Contact center, oppure  utilizzando il modello di versamento F24 Elide  o Enti pubblici . E' esclusa pero la compensazione di eventuali crediti .

    Sia per la registrazione che per il pagamento è possibile l'assistenza di intermediari come professionisti e  patronati. La modalità informatica  per questi soggetti è  disponibile dal 31  Luglio 2017.

    Il contratto ha le seguenti caratteristiche economiche: 

    • Limite minimo di utilizzo  giornaliero  quattro ore 
    •  Retribuzione oraria minima:  9 euro netti  (12,5 lordi  , con contributo previdenziale   pari al 33% e 3,5 % per il premio INAIL,e 1 % per oneri di gestione all'INPS, calcolato sul totale di netto + inps-+ inail ). Per le aziende agricole si utilizza la retribuzione minima del CCNL operai agricoli e florovivaisti
    •  Tetto di spesa  complessivo per il datore di lavoro: 5mila  euro annui , max 2500 allo stesso prestatore di lavoro.
    •  Tetto di reddito per ciascun lavoratore: 5000 euro annuali totali, max 2500 con lo stesso datore di lavoro  (per disoccupati studenti e percettori di sostegni al reddito i compensi vanno conteggiati per il 75%).

    TRACCIABILITA' DELLA PRESTAZIONE 

     Vi è ancora l' obbligo di comunicazione preventiva della prestazione almeno un' ora prima   del momento di effettuazione,  e anche dell'eventuale non effettuazione o revoca dell'incarico. 

    Il prestatore di lavoro sarà avvisato con un sms e dovrà confermare a sua volta l'effettuazione della prestazione di lavoro, ad evitare abusi da parte degli utilizzatori.

    Le sanzioni in materia di prestazioni occasionali

    Come SANZIONI restano valide le  norme   già attive con i voucher per lavoro accessorio che  prevedono:

    1. Nel  caso  in  cui  vengano  superati  i  limiti  complessivi   di 5000,00 euro annui o 2.500,00  per   prestazioni   rese  da  un  singolo  prestatore   per singolo  utilizzatore  –  o,  comunque,  il  limite  di  durata  della  prestazione pari a 280 ore nell’arco dello stesso anno civile, il relativo rapporto  di lavoro si trasforma in  un  rapporto  di  lavoro  subordinato  a  tempo  pieno  e  indeterminato.  Tale disposizione non si applica se l'utilizzatore è una Pubblica Amministrazione. 
    2. Nel caso, invece,  di  violazione  dell'obbligo  di  comunicazione  preventiva  all’Inps  delle  prestazioni  si applica  la  sanzione  amministrativa  pecuniaria  del  pagamento  di  una  somma  da  €  500,00  a  euro  €  2.500,00  per  ogni  prestazione  lavorativa  giornaliera  per  cui  risulta  accertata  la  violazione.
    3. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.    

    Le novità del Decreto Dignità 2018

    La legge di conversione del decreto dignità del 9 agosto 2018 "Disposizioni per favorire il lavoratore nell'ambito delle prestazioni occasionali",  ha  apportato alcune modifiche in tema di prestazioni occasionali  per alcuni settori, in particolare  ampliando l'utilizzo per le aziende agricole e le aziende del settore turistico e attivando la possibilità di pagamento in contanti presso gli uffici postali.
    In agricoltura:

    • I lavoratori delle categorie particolari  che possono effettuare le prestazioni in agricoltura devono all'atto della propria registrazione nella piattaforma informatica autocertificare la propria condizione e di non  essere stati iscritti nell'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori.
    • La sanzione della trasformazione in contratto a tempo indeterminato non si applica ai datori di lavoro agricolo che dimostrino che la violazione dipende da una irregolare autocertificazione fornita dal prestatore.

    Per il turismo: 

    • è possibile l'utilizzo  delle prestazioni occasionali fornite da studenti,  pensionati ecc,  nelle aziende alberghiere e delle strutture  ricettive che operano nel settore del turismo, che hanno alle proprie dipendenze fino a otto lavoratori »;

    In generale :

    •  è permesso il pagamento anticipato della provvista di pagamento anche tramite un intermediario abilitato, ferma  restando la responsabilita' dell'utilizzatore;
    • la comunicazione della durata della prestazione   per l'imprenditore agricolo, struttura  ricettiva  o ente locale, puo essere riferita a un  arco temporale fino a dieci giorni, invece che tre;
    •  per il settore agricolo le quattro ore continuative di prestazione sono riferite all'arco temporale di 10 giorni 
    • viene inserita la modalità di pagamento dei compensi  IN CONTANTI in qualsiasi  sportello postale, con la  presentazione di una  autorizzazione di pagamento emesso dalla piattaforma informatica INPS e stampato  dall'utilizzatore. Gli oneri del pagamento  del compenso riferiti a tale modalita' sono a carico del prestatore.

    Allegati: