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Comunicazioni obbligatorie collaborazioni ASD 2023: ecco istruzioni e scadenze
E' stato pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento per lo sport il decreto del 27 ottobre 2023 firmato dal Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi di concerto con il Ministro del lavoro e politiche sociali Marina Calderone in materia di attività sportive dilettantistiche. Le indicazioni sono in vigore dal 17 novembre 2023.
Il provvedimento tenuto conto delle novità apportate dalla riforma dello sport (d.lgs 36 2021) e successivi decreti correttivi, definisce gli standard e le regole per la trasmissione telematica delle comunicazioni obbligatorie
- di avvio e
- di cessazione anticipata
del rapporto di lavoro sportivo dilettantistico, chiarendo alcune difformità e imprecisioni dei precedenti documenti dell'ispettorato del Lavoro.
Comunicazioni lavoro sportivo dilettantistico con due modalità
Le comunicazioni possono essere effettuate dalle associazioni o società nonché dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate, dagli Enti di promozione sportiva, dalle associazioni benemerite, anche paralimpici, dal CONI, dal CIP e da Sport e salute S.p.a con due modalità alternative
- in via telematica utilizzando il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, disponibile all’indirizzo registro.sportesalute.eu, o, in alternativa,
- compilando il modello “UNILAV-Sport”, utilizzando l’applicativo del Ministero del lavoro , all’indirizzo servizi.lavoro.gov.it.
Viene specificato che anche attraverso il Registro possono essere effettuate le comunicazioni tramite gli intermediari abilitati
ATTENZIONE il decreto precisa che le comunicazioni rese dai datori di lavoro sportivo a partire dal 1° luglio 2023 e fino alla data di entrata in vigore del decreto, attraverso il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, restano valide ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di comunicazione.
Il decreto fa riferimento ad allegati con facsimili dei modelli UNILAV che non sono però effettivamente disponibili sul sito del Governo.
Comunicazioni lavoro sportivo dilettantistico: le scadenze
Si ricorda che il termine ordinario previsto per le comunicazioni obbligatorie di avvio del lavoro sportivo è fissato al 30mo giorno del mese successivo a quello di inizio dell'attività , ad esempio in caso di inizio attività il 1° dicembre 2023 la comunicazione andra effettuata entro il 30 gennaio 2024.
Viene specificato comunque che il termine è valido anche in fase di prima applicazione per i rapporti di lavoro instaurati a partire dal 1 luglio 2023 (data di entrata in vigore della riforma dello sport ) e fino all'entrata in vigore del provvedimento attuativo.
Quindi la scadenza per le comunicazioni di rapporti già iniziati , non ancora effettuate è fissata al 30 dicembre 2023.
Comunicazioni lavoro sportivo dilettantistico: le sanzioni
Si ricorda che il mancato adempimento dell'obbligo di comunicazione comporta l’irrogazione della sanzione amministrativa da € 100 a € 500 (art. 19, comma 3, del D.lgs. n. 276/2003) cui provvede la sede territorialmente competente dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
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Fondo Garanzia Mutui Prima casa: guida completa
L'ABI ha diffuso una utile guida per orientarsi nell'accesso al Fondo di garanzia per i mutui per la prima casa.
Nel dettaglio, con un comunicato stampa, si informa della pubblicazione della relativa Guida aggiornata a novembre 2023, al fine di orientare i cittadini interessati.
Ricordiamo innanzitutto che, il Fondo di garanzia per i mutui prima casa rilascia garanzie a prima richiesta nella misura massima del 50% della quota capitale su mutui ipotecari o su portafogli di mutui connessi all’acquisto (anche con accollo da frazionamento) ovvero all’acquisto e a interventi di ristrutturazione e accrescimento di efficienza energetica di immobili adibiti ad abitazione principale.
Per consultare l'elenco delle banche e degli intermediari aderenti al Fondo: visita la pagina del gestore clicca qui.
Fondo garanzia mutuo prima casa: chi può fare richiesta
In generale, per l’accesso alla garanzia del Fondo non sono previsti limiti di reddito dei mutuatari.
All’atto di ammissione della garanzia, in presenza di più domande pervenute nella stessa giornata, il gestore del Fondo attribuisce priorità ai mutui erogati a:- giovane coppia,
- nucleo monogenitoriale con figli minori,
- giovane di età inferiore a 36 anni,
- conduttore alloggi di proprietà degli istituti case popolari.
Attenzione al fatto che il Decreto Sostegni bis ha previsto la possibilità di richiedere l’innalzamento della garanzia all’80% per tutti coloro che, rientrando nelle categorie prioritarie, hanno un ISEE non superiore a 40 mila euro annui e richiedono un mutuo superiore all’80% del prezzo d’acquisto dell’immobile, comprensivo di oneri accessori.
Tale previsione è stata prorogata fino al 31 dicembre 2023 (prima al 30 giugno dal decreto Milleproroghe e poi al 31 dicembre dal Decreto Proroghe). In proprosito leggi anche: Garanzia mutui casa giovani: prorogata al 31.12.
Da sottolienare inoltre che, è prevista una ulteriore proroga della misura dalla Bozza di Legge di Bilancio 2024.
Se venisse confermato il testo della norma in bozza, la misura agevolativa sarà ulteriormente prorogata fino al 31.12.2024, leggi: Agevolazione mutui prima casa: proroga al 2024.
Fondo garanzia mutuo prima casa: a quali mutui si applica
Sono ammissibili alla garanzia del Fondo i mutui ipotecari erogati da banche o intermediari finanziari:
- di ammontare non superiore a 250.000 euro,
- destinati all’acquisto – ovvero all’acquisto e per interventi di ristrutturazione e accrescimento di efficienza energetica – di immobili adibiti ad abitazione principale, anche con accollo da frazionamento, non rientranti nelle categorie catastali A1, A8 e A9 o con caratteristiche di lusso.
Fondo garanzia mutuo prima casa: come fare domanda
Per accedere al Fondo con la garanzia del 50% o dell'80% occorre compilare il modulo pubblicato sul sito di Consap, clicca qui per scaricarlo e presentarlo ad una delle banche e degli intermediari finanziari aderenti, allegando un documento di identità (oppure il Passaporto unitamente al Permesso di Soggiorno per cittadini stranieri).
Attenzione al fatto che, nel caso di garanzia dell'80%, al modulo occorre allegare anche la dichiarazione ISEE non superiore a 40.000 euro annui.
Il mutuatario, alla data di presentazione della domanda di mutuo, non deve essere proprietario di altri immobili ad uso abitativo, salvo quelli di cui il mutuatario abbia acquistato la proprietà per successione a causa di morte, anche in comunione con altro successore, e che siano in uso a titolo gratuito a genitori o fratelli -
Mediatori familiari: ecco le regole per la professione
Definitiva l'entrata in vigore della nuova figura di mediatore familiare. E' stato pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale del 27 ottobre 2023, attuativo dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 sul processo civile e sugli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie (Riforma Cartabia)
La disciplina modifica quanto previsto in materia di mediazioni familiare nel regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 in particolare specifica:
- l'ambito di attività professionale del mediatore familiare
- i requisiti di onorabilità per l'esercizio della professione e l'iscrizione all'elenco nazionale
- le indicazioni sui corsi obbligatori per la formazione iniziale e l'aggiornamento continuo
- i requisiti richiesti per i formatori
- le tariffe applicabili
- deontologia
- disciplina sul trattamento dei dati personali.
Mediatore familiare: definizione e requisiti richiesti
Il decreto definisce il mediatore familiare come la figura professionale terza e imparziale, con una formazione specifica, che interviene nei casi di cessazione o di oggettive difficolta' relazionali di un rapporto di coppia, prima, durante o dopo la separazione cercando di facilitare la riorganizzazione del rapporto personale e delle relazioni genitoriali
Si tratta di una figura di libero professionista che si esercita a norma della legge 14 gennaio 2013, n. 4 sulle professioni non organizzate
Sono richiesti i seguenti requisiti di onorabilità e di formazione:
- non trovarsi in stato di interdizione legale o di inabilitazione o non essere altresi' sottoposti ad amministrazione di sostegno;
- non essere stati condannati con sentenza definitiva, per delitto non colposo
- non avere, alla data di richiesta dell'iscrizione, procedimenti penali in corso
- non essere incorsi nell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
- non essere stati sottoposti a misure di prevenzione, salvi gli effetti della riabilitazione, ne' a misure di sicurezza personali;
- non avere riportato, per gli iscritti ad un ordine professionale, negli ultimi cinque anni, una sanzione disciplinare piu' grave di quella minima prevista da ciascun regolamento.
I titoli di studio richiesti – Il regime transitorio
E' richiesto il possesso di almeno uno dei seguenti titoli:
- attestazione rilasciata dalle associazioni professionali iscritte alla II Sezione dell'elenco tenuto dal Ministero delle Imprese (legge, n. 4 del 2013)
- certificazione di conformita' del singolo professionista alla normativa tecnica UNI 11644
- diploma di laurea almeno triennale nell'area disciplinare umanistico-sociale di cui all'allegato 1 del decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca del 30 dicembre 2020, n. 942 o altro titolo equivalente o equipollente per legge.
ATTENZIONE L'attività è consentita anche a coloro che, alla data di entrata in vigore del decreto, sono gia' in possesso dell'attestato di mediatore familiare, conseguito con:
- frequenza di un corso di almeno duecentoventi ore con
- superamento dell'esame finale, e
- che documentano lo svolgimento di attivita' di mediazione familiare nel biennio precedente. Restano fermi gli obblighi formativi di aggiornamento professionale periodico annuale a decorrere dal 31 dicembre 2023.
Ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 12-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, restano fermi gli ulteriori specifici requisiti prescritti
La formazione iniziale obbligatoria per i mediatori familiari
Il corso di formazione iniziale per l'accesso alla professione di mediatore familiare deve essere riconosciuto da associazioni professionali ai sensi della legge n. 4 del 2013, oppure erogato dai soggetti da queste riconosciuti nonche' dagli enti titolati alla certificazione delle competenze, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13
Le caratteristiche dei corsi iniziali sono le seguenti
DURATA :
- non meno di duecentoquaranta ore di lezioni teorico-pratiche, di cui almeno il 70 per cento dedicato alla mediazione familiare.Il 75 % delle ore deve essere svolto in presenza o mediante collegamento audiovisivo in modalita' sincrona
- non meno di ottanta ore di pratica guidata con un formatore con pluriennale esperienza di mediatore, di cui almeno quaranta in affiancamento in procedimenti di mediazione
ESAME FINALE comprendente:
1) una prova scritta con domande a risposte aperte;
2) una prova pratica effettuata con la tecnica del tipo giuoco di ruolo («role playing»);
3) una prova orale consistente in un colloquio con presentazione di un elaborato scritto sul percorso svolto
al termine del quale è rilasciato un attestato di idoneità
MATERIE:
- la teoria del conflitto e il conflitto familiare;
- i rapporti patrimoniali e personali della coppia e la filiazione;
- i diversi modelli di coppia e di famiglia;
- i cicli di vita della coppia e della famiglia;
- la crisi della coppia e le conseguenze sul rapporto con i figli e l'intervento del mediatore;
- l'approccio socio-psicologico alle relazioni familiari;
- la tutela dei minori;
- le esigenze, i bisogni e le fasi di sviluppo dei figli;
- l'intervento dello psicologo nella mediazione e la tecnica dell'ascolto del minore;
- i sistemi di risoluzione alternativa delle controversie e i tipi di mediazione;
- la figura del mediatore familiare;
- le fasi del percorso di mediazione familiare;
- i metodi e le tecniche di mediazione dei conflitti, con particolare riguardo alla crisi coniugale e ai rapporti tra genitori e i figli;
- la rielaborazione del conflitto e l'accordo finale di mediazione;
- gli studi e le esperienze di mediazione familiare in Italia e all'estero;
- la violenza domestica e di genere.
Formazione continua obbligatoria per i mediatori familiari e requisiti foramatori
L'aggiornamento professionale continuo, consiste in corsi di almeno dieci ore nelle materie sopracitate soprattutto in relazione all'evoluzione normativa, giurisprudenziale e deve comprendere attivita' laboratoriali in presenza, su casi teorico-pratici.
Gli obblighi di aggiornamento professionale periodico hanno cadenza annuale dal 31 dicembre 2023.
I formatori nei corsi iniziali e di aggiornamento devono possedere i seguenti requisiti:
- laurea almeno triennale nell'area disciplinare umanistico-sociale di cui all'allegato 1 del decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca del 30 dicembre
- 2020, n. 942, o altro titolo equivalente o equipollente per legge,
- docenza in materie giuridiche, umanistiche, sociali o psicologiche presso universita', istituti secondari e scuole pubbliche o private legalmente riconosciute oppure,
- almeno due pubblicazioni in materia di mediazione familiare, dotate di codice identificativo internazionale ai sensi dell'articolo 1, lettera t), del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 7 giugno 2012, n. 76;
In alternativa al punto precedente devono essere
- iscritti da almeno cinque anni a una delle associazioni professionali di mediatori familiari inserite nell'elenco tenuto presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, oppure
- docenti in materia di mediazione familiare in corsi di durata almeno quaranta ore ciascuno, per almeno cinque anni consecutivi anteriori alla data di entrata in vigore del 1 novembre 2023 .
L'attività di formatore è consentita anche
a chi ha conseguito la qualifica di mediatore familiare con la frequenza di un corso di almeno duecentoventi ore e il superamento dell'esame
finale con formazione nelle materie sopracitate per almeno 30 ore, nel biennio precedente.
ATTENZIONE Non sono tenuti a svolgere il corso di formazione iniziale i soggetti in possesso della certificazione Uni del professionista e
gli iscritti nell'elenco dei mediatori familiari in vigore dal 30 giugno 2023 per effetto del dlgs
Mediatori familiari: parametri per il compenso
Per la definizione dei compensi il decreto specifica che il compenso non comprende le spese forfettarie ne' gli oneri e i contributi dovuti a qualsiasi titolo.
Nella notula o fattura andranno indicati in modo distinto l'ammontare
- del compenso,
- delle spese,
- degli oneri e dei contributi, nonchè
- il totale di tali voci.
Il compenso del mediatore familiare comprende le attività accessorie alla prestazione professionale.
Per gli incarichi non conclusi, si tiene conto dell'opera effettivamente svolta.
Ciascun componente della coppia oggetto di mediazione, è tenuto a corrispondere al mediatore familiare per ogni incontro effettivamente svolto la somma di € 40,00 netti.
La somma va moltiplicata secondo i seguenti parametri:
Allegati:bassa complessita' e conflittualità
moltiplicatore 1; media complessita' e conflittualità moltiplicatore 2. alta complessita' e conflittualita': moltiplicatore 3 -
Lavoro sportivo subordinato: condizioni, contratti a termine, apprendistato
l’Ispettorato nazionale del Lavoro ha fornito la scorsa settimana con la circolare 2 2023 i chiarimenti sulle novità in tema di lavoro previste dalla riforma del lavoro sportivo DLgs. 36/2021 e dal DL 120/2023.
Tra i vari aspetti sono state specificate alcune particolarità relative alle tipologie di contratti applicabili .
Vediamo nei paragrafi seguenti le principali indicazioni riguardo il lavoro subordinato.
Lavoro nel settore sportivo professionistico: requisiti e contratti a termine
Il lavoro sportivo prestato nei settori professionistici ovvero presso le società che svolgono la propria attività sportiva con finalità lucrative è regolato dalle norme contenute nel Titolo V del D.Lgs. n. 36/2021 e, in particolare, dall’art. 27 .
Si prevede anzitutto che nei settori professionistici, il lavoro sportivo prestato dagli atleti come attività principale, ovvero prevalente, e continuativa, si presume oggetto di contratto di lavoro subordinato.
Può essere qualificato come lavoro autonomo solo se ricorra almeno uno dei seguenti requisiti:
- a) l'attività sia svolta nell'ambito di una singola manifestazione sportiva o di più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo;
- b) lo sportivo non sia contrattualmente vincolato per ciò che riguarda la frequenza a sedute di preparazione o allenamento;
- c) la prestazione che è oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non superi 8 ore settimanali oppure 5 giorni ogni mese ovvero 30 giorni ogni anno.
Gli ispettori dovranno verificare le condizioni autonomamente, caso per caso, ad esempio qualora si superino le 8 ore settimanali ma l’impiego risulti comunque inferiore ai 5 giorni al mese o ai 30 giorni l’anno il requisito potrà ritenersi soddisfatto. e il rapporto qualificarsi come lavoro autonomo.
Il rapporto di lavoro si costituisce mediante assunzione diretta e con la stipulazione di un contratto in forma scritta, a pena di nullità e deve deve essere depositato, a cura della società, entro 7 giorni dalla stipulazione, presso la Federazione Sportiva Nazionale o la Disciplina Sportiva Associata,
Il contratto di lavoro subordinato può avere termine finale non superiore a 5 anni dalla data di inizio del rapporto.
Sono ammesse anche:
- la successione di contratti a termine fra gli stessi soggetti e
- la cessione del contratto, prima della scadenza, da una società o associazione sportiva ad un’altra, purché vi sia il consenso del lavoratore e siano osservate le modalità fissate dalle Federazioni nazionali.
Lavoro sportivo e contratto di apprendistato
Le società o associazioni sportive dilettantistiche e le società professionistiche possono stipulare :
- contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore,
- e contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca,
La formazione degli atleti può essere conseguita anche con le classi di laurea L-22 (Scienze Motorie e di laurea magistrale), LM-47 (Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie), la LM-67 (Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattative), nonché la LM-68 (Scienze e tecniche dellosport).
In relazione all'apprendistato di primo livello , il limite di età minimo – in deroga ala normativa vigente – è fissato a 14 anni, atteso che il percorso di apprendistato assolve all'obbligo di istruzione e ciò anche nell'ottica della “valorizzazione non solo sportiva, ma anche culturale-sociale dei giovanti atleti”.
Ai contratti di apprendistato nel settore sportivo non si applica la disciplina del licenziamento illegittimo, del recesso al termine del rapporto ovvero della sua prosecuzione e del contingentamento del numero di apprendisti.
Inoltre, diversamente da quanto prevede la disciplina generale del D.Lgs. n. 81/2015, la riforma dello sport prevede espressamente che al termine del periodo di apprendistato, fissato nel contratto, quest'ultimo si risolve automaticamente.
Si attende comunque l’emanazione di uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri per la definizione degli “standard professionali e formativi relativi ai percorsi di istruzione e formazione finalizzati all'acquisizione dei titoli e delle qualifiche”.
per le società sportive professionistiche che assumono lavoratori sportivi con contratto di apprendistato professionalizzante,:
- il limite minimo di età è fissato a 15 anni,
- il limite massimo resta confermato a 23 anni .
Contratti di lavoro nel settore dilettanti
Si ricorda che nel settore dilettanti invece il lavoro sportivo si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, sempre che
la durata delle prestazioni anche continuativa, non superi le 24 ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive, e
quando le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti federali (art. 28 del DLgs. 36/2021).
Questi requisiti per l'ispettorato sono sufficienti a dare luogo alla presunzione di lavoro autonomo in quanto data la particolarità del settore non si applica comunque la presunzione di lavoro subordinato prevista dalla disciplina in materia di etero-organizzazione (’art. 2 comma 2 del DLgs. 81/2015)
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Omessa fatturazione e dichiarazione IVA: come regolarizzare
L'agenzia delle Entrate con risposta a interpello n 450 del 20 ottobre replica ad istante che dal 2016 cura in Italia aste immobiliari, fornendo servizi relativi all'organizzazione delle relative vendite.
Omessa fatturazione e dichiarazione IVA servizi aste immobiliari: il caso dell’interpello
In riferimento ai servizi resi, l'istante precisa di non essere parte del contratto di compravendita, che sarà perfezionato dal venditore (cioè il proprietario dell'immobile) e dall'acquirente.
L'istante sottolinnea che, secondo le disposizioni della normativa IVA dell'Unione europea e italiana (in particolare, l'art. 47, Direttiva 2006/112/CE, e l'art. 7quater, comma 1, lett. a), D.P.R. 633/1972), i servizi resi da [ALFA] si qualificano ai fini IVA come relativi a beni immobili, in ragione del fatto che tali servizi sono strettamente connessi al bene immobile ceduto, che è indispensabile affinché [ALFA] possa rendere i propri servizi.
Pertanto, [ALFA] avrebbe dovuto addebitare l'IVA italiana relativa ai servizi d'asta per gli immobili ubicati in Italia resi a clienti privati e a soggetti passivi non stabiliti in Italia.
Considerato che [ALFA] non ha dichiarato ai fini dell'IVA italiana i predetti servizi svolti dal 2016 fino al momento in cui si è registrata ai fini IVA in Italia, la Società Istante intende regolarizzare le violazioni compiute applicando il ravvedimento operoso regolato dall'art. 13, D.lgs. 472/1997.
I chiarimenti delle Entrate.
Omessa fatturazione e dichiarazione IVA servizi aste immibiliari: chiarimenti ADE
L'agenzia fornisce chiarimenti i distinguendo i seguenti punti:
- 1) Importo dell'IVA da versare. L'agenzia previca che soccorrono sul punto le indicazioni fornite dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, secondo cui «la direttiva 2006/112, in particolare i suoi articoli 73 e 78, letti alla luce del principio di neutralità dell'IVA, deve essere interpretata nel senso che, qualora un soggetto passivo dell'IVA, commettendo un'evasione, non abbia né indicato l'esistenza dell'operazione all'amministrazione tributaria, né emesso fattura, né fatto figurare in una dichiarazione a titolo delle imposte dirette i redditi ottenuti in occasione di tale operazione, la ricostruzione, nell'ambito dell'ispezione di una simile dichiarazione, degli importi versati e percepiti durante l'operazione in questione da parte dell'amministrazione tributaria interessata deve essere intesa come un prezzo già comprensivo dell'IVA, a meno che,secondo il diritto nazionale, i soggetti passivi abbiano la possibilità di ripercuotere e detrarre successivamente l'IVA in questione, nonostante l'evasione.» (così la sentenza 1 luglio 2021, causa C521/19). Facendo applicazione dei principi appena richiamati, deve dirsi che il prezzo concordato (e, nel caso di specie, incassato) per il servizio reso, inizialmente non fatturato, va inteso come comprensivo dell'imposta laddove il cessionario/committente non possa esercitare la relativa detrazione tipicamente laddove si tratti di un consumatore finale o un soggetto non residente e al netto della stessa in ipotesi contraria (in generale quando il cessionario/committente è un soggetto passivo d'imposta).In assenza di specifico dettaglio sugli acquirenti dei beni immobili, elencati nell'istanza, ai quali sono stati resi nel corso del tempo i servizi che l'istante vuole ora fatturare in sede di ravvedimento, nessuna ulteriore indicazione può aggiungersi.
- 2) Violazioni degli obblighi relativi alla contabilità. In base all'articolo 9 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, «1. Chi non tiene o non conserva secondo le prescrizioni le scritture contabili, i documenti e i registri previsti dalle leggi in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto ovvero i libri, i documenti e i registri, la tenuta e la conservazione dei quali è imposta da altre disposizioni della legge tributaria, è punito con la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 8.000. […] 3. La sanzione può essere ridotta fino alla metà del minimo qualora le irregolarità rilevate nei libri e nei registri o i documenti mancanti siano di scarsa rilevanza, sempreché non ne sia derivato ostacolo all'accertamento delle imposte dovute. Essa è irrogata in misura doppia se vengono accertate evasioni dei tributi diretti e dell'imposta sul valore aggiunto complessivamente superiori, nell'esercizio, a euro 50.000. […]». Alla luce di quanto sopra, fermo restando che la sanzione è da considerarsi unica per le scritture/documenti che non sono tenuti e poi conservati nel rispetto della legge, altrettanto non può dirsi per la reiterazione del comportamento tra i vari periodi d'imposta. Ciò sia per la già richiamata impossibilità di fare ricorso all'articolo 12 del d.lgs. n. 472 del 1997 in sede di ravvedimento, sia perché le violazioni (omessa tenuta e successiva conservazione) si configurano di anno in anno (sarebbe ad esempio impossibile considerare unitariamente una fattura che doveva essere emessa, e poi conservata, nel 2017 con altra del 2021). L'istante potrà dunque procedere a regolarizzare la propria posizione anche ai fini della sua contabilità, istituendo i libri ed i registri necessari, nonché emettendo le fatture per le operazioni poste in essere, con contestuale versamento di una sanzione ex articolo 9, comma 1, del d.lgs. n. 471 del 1997, ridotta in base alla previsione dell'articolo 13 del d.lgs. n. 472 del 1997, per ciascun periodo d'imposta sanato.
- 3) Dichiarazioni di inizio o variazione di attività le entrate richiamano l'articolo 35 del decreto IVA dispicpila le regole di apertura della PIVA. Sotto il profilo sanzionatorio, specificano che, in base all'articolo 5, comma 6, del d.lgs. n. 471 del 1997, «[…] 6. Chiunque, essendovi obbligato, non presenta una delle dichiarazioni di inizio o variazione di attività, previste dagli articoli 35 e 35ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, o la presenta con indicazioni incomplete o inesatte tali da non consentire l'individuazione del contribuente o dei luoghi ove è esercitata l'attività o in cui sono conservati libri, registri, scritture e documenti è punito con sanzione da euro 500 a euro 2.000. […] La sanzione è ridotta ad un quinto del minimo se l'obbligato provvede alla regolarizzazione della dichiarazione presentata nel termine di trenta giorni dall'invito dell'ufficio.». In merito, come «chiarito dalla circolare ministeriale n. 23 del 25 gennaio 1999 ''tale attenuante specifica, […], non esclude la possibilità diregolarizzazione spontanea'' delle violazioni commesse entro i termini di cui all'articolo 13 del d.lgs. n. 472 del 1997. Da tale precisazione discende che, pur essendo espressamente prevista, quale unica violazione punibile, l'omessa presentazione della dichiarazione di inizio o variazione di attività (oltre a quella di presentazione della stessa con indicazioni incomplete o inesatte), resta comunque sanzionabile in forza della lettura coordinata dell'articolo 5, comma 6, del d.lgs. n.471 del 1997 con quello concernente l'istituto del ravvedimento operoso anche la presentazione della dichiarazione oltre i termini ordinariamente previsti;» (così la risposta n. 86 pubblicata il 5 marzo 2020). La presentazione tardiva, seppur spontanea, della dichiarazione di inizio o variazione di attività è dunque sempre sanzionabile, con l'effetto che, al fine di evitare tale esito, il ravvedimento risulta imprescindibile.
- 4)-5) Omessi versamenti ed omessa dichiarazione IVA L'autoliquidazione di tributi ed imposte insieme alla comunicazione dei relativi dati nonché alla presentazione della dichiarazione annuale costituiscono i cardini su cui si fonda il sistema fiscale italiano ed il connesso apparato di controllo. Presidiano tali adempimenti diverse norme sanzionatorie del d.lgs. n. 471 del 1997, tra cui, per quanto qui di interesse:
- a) l'articolo 13: «1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato […]. 3. Fuori dei casi di tributi iscritti a ruolo, la sanzione prevista al comma 1 si applica altresì in ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto. […]»;
- b) l'articolo 11, comma 2ter: «L'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche, prevista dall'articolo 21bis del decretolegge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è punita con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.000. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita ai sensi del periodo precedente, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.»;
- c) il già citato articolo 5: «1. Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto si applica la sanzione amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell'ammontare del tributo dovuto per il periodo d'imposta o per le operazioni che avrebbero dovuto formare oggetto di dichiarazione. Per determinare l'imposta dovuta sono computati in detrazione tutti i versamenti effettuati relativi al periodo, il credito dell'anno precedente del quale non è stato chiesto il rimborso, nonché le imposte detraibili risultanti dalle liquidazioni regolarmente eseguite. […] La sanzione non può essere comunque inferiore a euro 250. […]»; Dalle norme richiamate, fermo quanto già rilevato in risposta ai precedenti quesiti, si evince che un contribuente che voglia porre rimedio al proprio precedente comportamento omissivo, dovrebbe, tra l'altro, per ciascun periodo d'imposta (rectius, anno solare di riferimento): emettere le fatture trascurate [si veda la risposta al quesito sub 1)]. Da notare che la data di emissione da riportare sul documento sarà, ovviamente, il giorno in cui si procede (la data di trasmissione al Sistema di Interscambio, laddove il contribuente volesse procedere su base volontaria tramite fattura elettronica ex articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127), mentre quella dell'operazione il giorno dell'avvenuto incasso del corrispettivo per il servizio reso(la ''data fattura'' di cui alla richiamata fatturazione elettronica via SdI); comunicare i dati delle liquidazioni periodiche cui non ha provveduto, salvo «la regolarizzazione intervenga direttamente con la dichiarazione annuale IVA ovvero successivamente alla sua presentazione» (cfr. la risoluzione n. 104/E del 28 luglio 2017). Ipotesi nelle quali, dunque, la presentazione della dichiarazione assorbe il diverso adempimento comunicativo; presentare la relativa dichiarazione IVA (da considerarsi comunque formalmente omessa, laddove successiva al novantesimo giorno dalla scadenza del termine di presentazione) e versare l'imposta eventualmente dovuta oltre interessi. A ciò si aggiungono le sanzioni del caso e, dunque, quella per:
- i) l'omessa fatturazione (e registrazione), pari al novanta per cento dell'imposta non fatturata con un minimo di euro 500 per ciascun documento (cfr. l'articolo 6, commi 1 e 4, del d.lgs. n. 471 del 1997);
- ii) l'omessa comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche, con un minimo di euro 500 per ognuna (si veda il sopra richiamato articolo 11, comma 2ter, del medesimo d.lgs. n. 471);
- iii) l'omesso versamento dell'IVA dovuta, pari al trenta per cento di ogni importo non versato (cfr. l'articolo 13 del d.lgs. n. 471);
- iv) l'omessa presentazione della dichiarazione, pari al centoventi per cento dell'ammontare del tributo dovuto per il periodo d'imposta o per le operazioni che avrebbero dovuto formare oggetto di dichiarazione, con un minimo di euro 250 (si veda il già citato articolo 5, comma 1, del d.lgs. n. 471). Fermo restando che le prime tre violazioni con conseguenti sanzioni [punti da i) a iii) dell'elenco] possono costituire oggetto di ravvedimento ex articolo 13 del d.lgs. n. 472 del 1997 con riduzione tipicamente ad un sesto nel caso prospettato dall'istante [cfr. la lettera bter) di tale articolo], ma comunque dipendente dal momento in cui avrà materialmente luogo il ravvedimento risulta opportuno chiarire i rapporti tra quelle richiamate sub iii) e iv). In merito, va evidenziato come in caso di omessa presentazione della dichiarazione, il versamento integrale delle relative imposte comporta l'applicazione della sanzione fissa di cui all'articolo 5, comma 1, del d.lgs. n. 471 del 1997 (euro 250 ovvero 200, qualora la dichiarazione, anche se omessa, sia presentata dal contribuente entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo e, comunque, prima dell'inizio di qualunque attività amministrativa di accertamento di cui abbia avuto formale conoscenza) solo nell'ipotesi in cui detto versamento sia stato effettuato entro il termine di cui agli articoli 8, commi 1 e 6, nonché 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 (ovvero entro novanta giorni dalla scadenza del termine ordinariamente previsto per la presentazione della dichiarazione). Pertanto, scaduto il suddetto termine, anche ove sia riscontrato il versamento del debito d'imposta da parte del contribuente, deve applicarsi la sanzione proporzionale di cui all'articolo 5, comma 1, del d.lgs. n. 471 del 1997 (dal 120 al 240 per cento dell'ammontare dell'imposta dovuta, con un minimo di euro 250 ovvero dal 60 al 120 per cento dell'ammontare delle imposte dovute, con un minimo di euro 200, se la dichiarazione omessa è presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo e, comunque, prima dell'inizio di qualunque attività amministrativa di accertamento di cui abbia avuto formale conoscenza).Nei limiti segnalati la sanzione prevista dall'articolo 13 del d.lgs. n. 471 del 1997 può dirsi quindi assorbita da quella del precedente articolo 5. Ciò fermo restando che l'Ufficio, in sede di eventuale controllo, non solo terrà comunque conto delle somme spontaneamente versate a titolo di sanzioni versamento che non trova alcun ostacolo normativo ma potrà fare applicazione degli articoli 7, comma 4 e 12 del decreto legislativo n. 472 del 1997.
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CBAM: nuove regole dal 1 ottobre
Definite le norme che regolano la fase transitoria del CBAM che prenderà avvio dal prossimo 1° ottobre.
Pubblicato in Gazzetta Europea del 15 settembre il Regolamento UE 1773/2023
Leggi anche Dumping ambientale: le regole europee con CBAM
Aggiornamento avvio fase transitoria Carbon Border Adjustment Mechanism
Lo scorso 17 agosto la Commissione europea ha adottato le disposizioni che andranno a regolare la fase transitoria per l’applicazione del Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM).
Tale fase decorrerà dal 1° ottobre 2023 e si concluderà il 31 dicembre 2025.
Durante tale periodo sarà richiesto agli importatori un obbligo di rendicontazione, solo successivamente, avrà un impatto finanziario.
La Commissione europea già a partire dallo scorso 13 giugno ha avviato una fase di consultazione pubblica (conclusasi l’11 luglio) dalla quale sono emersi 187 feedback (di cui solo 2 da parte dell’Italia).
Nella figura[1] di seguito riportata emerge la sintesi del risultato della consultazione.
Per aiutare sia gli importatori che i produttori di paesi terzi, la Commissione ha anche pubblicato una guida pratica relativa alla fase transitoria. Allo stesso tempo, la Commissione ha precisato che sono attualmente in fase di sviluppo strumenti informatici dedicati e volti ad aiutare gli importatori a eseguire e a riportare correttamente i dati da trasmettere, nonché materiali di formazione, webinar e tutorial per supportare le imprese quando inizierà la fase transitoria.
Si ricorda che in questa prima fase transitoria gli importatori di merci che rientrano nel CBAM o i loro rappresentanti doganali indiretti saranno tenuti a presentare alla Commissione una relazione trimestrale, in cui sono specificati:
- la quantità totale di ciascun tipo di merce CBAM importata nel trimestre;
- le emissioni di CO2 incorporate in tali merci;
- gli eventuali costi sostenuti nel Paese di origine in relazione a tali emissioni.
Dunque, con l’avvio della fase transitoria, agli importatori verrà chiesto di raccogliere i dati del quarto trimestre a partire dal 1° ottobre 2023, per cui la loro prima relazione dovrà essere presentata entro il 31 gennaio 2024.
Cos’è CBAM e chi sono i soggetti interessati
Si ricorda che il 16 maggio scorso è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUUE) il testo finale del Regolamento (UE) 2023/956 relativo al meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (c.d. Carbon Border Adjustment Mechanism, o “CBAM”).
Il CBAM rappresenta una parte essenziale del pacchetto del programma “Fit for 55”, il quale mira a raggiungere gli obiettivi fissati “dall’European Green Deal”, che ha quale obiettivo quello di ridurre emissioni di gas ad effetto serra del 55% entro il 2030.
In sostanza il CBAM è un meccanismo di compensazione delle emissioni di carbonio incorporate nella merce prodotta fuori dalle frontiere dell’Unione europea, che vengono scontate mediante l’acquisto e l’annuale restituzione di certificati rappresentativi delle emissioni di CO2 (certificati CBAM).
Ha natura regolatoria:
- da una parte verrà applicato indifferentemente lo stesso prezzo del carbonio sia alle importazioni, sia alle imprese EU;
- dall’altro lato la misura è in linea con la tutela del principio di non doppia imposizione.
Troverà applicazione per le merci ad alta intensità di carbonio elencatene all’allegato I del Regolamento (UE) 2023/956.
L’elenco include, in particolare:
- cemento e prodotti in cemento;
- energia elettrica;
- fertilizzanti minerali e chimici;
- prodotti in ferro e acciaio;
- prodotti in alluminio;
- idrogeno.
Tuttavia, è previsto che in futuro l’elenco delle merci CBAM sarà ulteriormente ampliato, con l’obiettivo di includervi, entro il 2030, tutti i prodotti già assoggettati alla normativa ETS.
Pertanto, appare necessario per tutti gli importatori di merci rientranti nelle categorie sopra specificate, visto l’imminente avvio del periodo transitorio, di prepararsi alla gestione degli adempimenti da assolvere.
[1] Dati Commissione europea
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Fine reddito cittadinanza, avvisi in arrivo: cosa fare
Come noto ormai a tutti il 2023 è l'anno dell'addio al Reddito di cittadinanza.
La legge di bilancio 2023 n. 197 2022, ha anzi stabilito che già dal 1° agosto 2023 alcuni nuclei familiari cessino di percepire il contributo economico RDC.
La platea delle famiglie considerate bisognose di sostegno economico viene divisa infatti dalla legge 197 2022 in due tipologie:
- famiglie con componenti disabili o minori o over 60, con ISEE fino a 9360 euro annui
- famiglie composte solo da soggetti "occupabili" che possono lavorare (tra i 18 e i 59 anni ) con ISEE fino a 6000 euro annui.
Il decreto legge 48 2023 detto Decreto Lavoro ha precisato a quale tipo di misura queste due categorie avranno diritto :
- Per le prime nulla cambia fino a fine anno , il RDC cessa il 31 dicembre e dal 1 gennaio 2024 potranno fare richiesta di Assegno di inclusione ADI (art 1 dl 48 2023) di durata 18 mesi, rinnovabili; (Leggi per approfondire Assegno di inclusione 2024 ecco le regole)
- per le seconde il 31 luglio 2023 il RDC cessa e, se non già prese in carico dai servizi sociali in percorsi di formazione o orientamento, dovranno richiedere il Supporto formazione e lavoro (art 12 DL 48 2023) con durata massima 12 mesi .
Con il messaggio 2835 del 31 luglio 2023 l'INPS ha fornito ulteriori precisazioni sul regime transitorio e in particolare sulla comunicazione via SMS giunta ai nuclei che perdono il RDC e non hanno diritto all'assegno di inClusione ADI
Il 25 agosto è stato pubblicato un nuovo avviso che riassume la procedura in particolare per i disoccupati che non sono stati presi in carico dai servizi sociali dei Comuni (v. ultimo paragrafo)
Di seguito tutti i dettagli e le istruzioni
Supporto formazione e lavoro: gli obblighi, come funziona
L'art 12 del dl Lavoro nell’ottica di favorire l’attivazione nel mondo del lavoro delle persone a rischio di esclusione sociale e lavorativa che non hanno i requisiti per accedere all’Assegno di inclusione, istituisce il Supporto per la formazione e il lavoro, in particolare per i soggetti che non sono in possesso di istruzione scolastica o formazione professionale, e per questo risultano difficilmente occupabili.
Il servizio, prevede la partecipazione da settembre 2023 a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro.
Da notare tra i progetti che possono essere proposti rientra il servizio civile universale, e i progetti utili alla collettività predisposti dai Comuni.
Il Supporto per la formazione e il lavoro sarà utilizzabile:
- dai componenti dei nuclei familiari, di età compresa tra 18 e 59 anni in condizioni di povertà assoluta, con un valore dell’ISEE familiare non superiore a euro 6.000 annui
- dai componenti dei nuclei che percepiscono l’Assegno di Inclusione ma NON calcolati nella scala di equivalenza e NON sottoposti agli obblighi di avvio al lavoro ( disabili , caregivers, soggetti con malattie oncologiche, su base volontaria).
OBBLIGHI
Il richiedente viene convocato presso il Centro per l'impiego per la stipula del patto di servizio personalizzato che prevede di
- rivolgersi almeno tre agenzie per il lavoro o enti autorizzati all’attività di intermediazione
- l’adesione ai servizi al lavoro e ai percorsi formativi previsti dal Programma nazionale per la Garanzia occupabilità dei lavoratori (GOL).
- iscriversi alla nuova piattaforma SIISL dove potrà ricevere offerte di lavoro, servizi di orientamento e accompagnamento al lavoro, ovvero essere inserito in specifici progetti di formazione erogati da soggetti, pubblici o privati, accreditati alla formazione dai sistemi regionali, da fondi paritetici interprofessionali e da enti bilaterali.
- Coloro che non hanno adempiuto all'obbligo scolastico minimo devono frequentare gli appositi corsi di formazione per adulti.
CONTRIBUTO ECONOMICO
Per chi partecipa ai programmi formativi o a progetti utili alla collettività, è previsto il beneficio economico di 350 euro per un massimo di dodici mensilità,
Ogni 90 giorni l'interessato deve confermare, ai servizi competenti, anche in via telematica, della partecipazione alle attività formative o lavorative In mancanza di conferma il contributo viene sospeso.
Si attende un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione n. 85 2023 (avvenuta il 3 luglio 2023), con cui saranno stabilite modalità di accesso ai percorsi di inclusione sociale e lavorativa ulteriori rispetto a quelle già previste per i beneficiari del reddito di cittadinanza.
Fine Reddito cittadinanza: esempi di casi particolari
Come detto i percettori del Reddito di cittadinanza e della Pensione di cittadinanza che rientrano nella prima categoria di nuclei con soggetti disabili, anziani o minori , continueranno a ricevere le somme spettanti non oltre il 31 dicembre 2023 mentre dal 1 gennaio 2024 rientreranno nel campo di applicazione dell'Assegno di inclusione .
ATTENZIONE la fruizione è comunque condizionata al fatto che i componenti del nucleo tra i 18 e i 59 anni siano inseriti nei percorsi di formazione e lavoro o di completamento dell'istruzione obbligatoria
Per i nuclei familiari che non hanno i suddetti requisiti il RDC scade a fine luglio 2023, con l'ultima mensilità, anche nel caso non sia stato concluso il periodo massimo di 18 mesi previsto dal decreto 4/2019.
Nella circolare 61 del 12 luglio 2023 INPS ha fornito alcune specifiche indicazioni sul termine finale di fruizione del Reddito di cittadinanza
ESEMPIO 1: nel caso in cui alla data del 31 dicembre 2022 il nucleo familiare non soggetto alla riduzione del RDC abbia percepito il Reddito di cittadinanza per due mesi, dal 1° gennaio 2023 percepirà la prestazione per ulteriori 12 mesi fino al 31 dicembre 2023.
Invece per i soggetti beneficiari del Reddito di cittadinanza a cui si applica la predetta riduzione del periodo massimo di fruizione del beneficio, introdotta dalla legge di Bilancio 2023, e che risultino percettori della misura alla data del 31 dicembre 2022, per l’anno 2023, l’erogazione della misura non potrà eccedere complessivamente la durata massima di sette mensilità.
ESEMPIO 2: nel caso in cui il nucleo a cui si applica la riduzione a sette mensilità abbia percepito, fino al 31 dicembre 2022, due mensilità, dal 1° gennaio 2023 potrà percepire ulteriori sette mensilità e non potrà presentare una nuova domanda.
ESEMPIO 3: qualora il nucleo a cui si applica la riduzione a sette mensilità abbia percepito, fino al 31 dicembre 2022, quattordici mensilità del Reddito di cittadinanza, dal 1° gennaio 2023 potrà percepire le ulteriori quattro mensilità; dopo un mese di sospensione potrà presentare una nuova domanda per la quale la misura potrà essere riconosciuta pertre mensilità.
ESEMPIO 4: qualora il nucleo a cui si applica la riduzione a sette mensilità del periodo massimo di fruizione della misura abbia fruito del Reddito di cittadinanza fino a ottobre 2022 per sette mensilità e la fruizione sia stata sospesa per due mensilità per ulteriori accertamenti, nel caso, a seguito dell’esito positivo delle suddette verifiche, i pagamenti riprendano da gennaio 2023, verranno corrisposte due mensilità relative al 2022 e ulteriori sette mensilità per il 2023.
Fine Reddito e Assegno di inclusione: le sanzioni
Fino alla data di entrata in vigore dell'atteso decreto attuativo l’inosservanza delle norme comporta l’applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa sul Reddito di cittadinanza.
Il decreto Lavoro 48 2023 prevede da quella data l’inasprimento delle sanzioni e in particolare:
- in caso di dichiarazioni false nella richiesta di Assegno di Inclusione: reclusione da 2 a 6 anni.
- In caso di mancata comunicazione di eventuali variazioni del reddito o del patrimonio: reclusione da 1 a 3 anni.
Fine del RDC : Avvisi , nuove istruzioni e videoguida
Nel messaggio 2835 INPS spiega che date la previsioni del Decreto lavoro l’Istituto ha provveduto a darne notizia, da ultimo, al momento del completamento della fruizione delle sette mensilità di un primo gruppo di percettori del Reddito di cittadinanza, con un SMS che informava della sospensione, e non della cessazione, in attesa dell’eventuale presa in carico da parte dei servizi sociali. Il messaggio 'SMS non riguardava pertanto:
- i nuclei familiari i cui componenti sono stati avviati ai centri per l’impiego e per i quali non è risultato necessario il rinvio ai servizi sociali
- i nuclei che entro il 31 ottobre potranno ricevere comunicazioni dai servizi sociali e per i quali la fruizione della misura potrà proseguire, fino al 31 dicembre 2023.
Inps precisa ora nel comunicato del 25 agosto 2023 che circa 33mila nuclei familiari stanno ricevendo, tramite sms o email, la comunicazione di aver fruito in questo mese di agosto della settima mensilità del Reddito di Cittadinanza. Si tratta di famiglie senza minori, disabili o over 60
Questi destinatari dal 1° settembre possono presentare la domanda per il Supporto per la Formazione e il Lavoro ed essere avviati a un percorso di professionalizzazione e di inserimento lavorativo durante il quale, per complessivi 12 mesi, potranno ricevere uil contributo di 350 euro mensili.
In sintesi, per accedere al Supporto per la Formazione e il lavoro, è necessario:
- presentare domanda all'inps seguendo le istruzioni che saranno fornite a breve
- firmare il Patto di attivazione digitale (PAD) sulla piattaforma SIISL
- contattare almeno tre agenzie per il lavoro;
- firmare anche il Patto di servizio personalizzato;
- frequentare le iniziative di attivazione al lavoro indicate nel Patto di servizio.
E' disponibile una video guida ufficiale INPS che illustra tutti i passaggi
Si ricorda ancora che coloro che che sono stati già avviati ai Centri per l’impiego e siano già inseriti nei programmi nazionali per la Garanzia occupabilità lavoratori (GOL) o in progetti utili alla collettività potranno proseguire nel loro percorso, che potrà portare al riconoscimento del contributo SFL