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    Aiuti de minimis alle imprese: nuovi regolamenti UE dal 1 gennaio

    Sono pubblicati in Gazzetta ufficiale dell'UE del 12.12.2023 due nuovi regolamenti per disciplinare gli aiuti de minimis,

    In dettaglio, a partire dal 1° gennaio 2024 ( e fino al 31 dicembre 2030) sono in vigore i due nuovi regolamenti sugli aiuti di importanza minore: 

    • il regolamento (UE) 2023/2831 sull’applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE agli aiuti de minimis,
    • il regolamento 2023/2832 sull’applicazione degli articoli 107 e 108 TFUE agli aiuti de minimis, concessi a imprese che forniscono servizi di interesse economico generale (SIEG).

    In proposito ASSONIME ha pubblicato in data 5 marzo la Circolare esplicativa n 5

    Aiuti alle imprese de minimis: che cosa sono

    Nella Circolare viene specificato innanzitutto che i due regolamenti sostituiscono regolamenti precedenti scaduti il 31 dicembre 2023. 

    Successivamente la Circolare ASSONIME n 5/2024, ricorda che gli aiuti di Stato de minimis sono aiuti di modesta entità che sono esonerati dal controllo degli aiuti di Stato dalla Commissione europea, in quanto ritenuti senza incidenza sulla concorrenza e sugli scambi commerciali nel mercato interno.

    Poiché non soddisfano tutti i criteri di cui all’articolo 107, paragrafo 1 TFUE, tali aiuti non devono essere preventivamente notificati alla Commissione europea.

    I regolamenti de minimis permettono, quindi, agli Stati di sostenere alcuni settori di attività o imprese tramite la concessione di aiuti di importo limitato, senza dover attendere un’autorizzazione da parte della Commissione e, quindi, semplificando e velocizzando le procedure. 

    Aiuti imprese de minimis: le nuove soglie

    Tra le novità dei due regolamenti ASSONIME evidenzia che la principale riguarda l’aumento dei massimali di aiuto per impresa.

    In dettaglio, il nuovo regolamento de minimis generale innalza da 200.000 a 300.000 euro il massimale triennale, cioè la soglia al di sotto della quale gli aiuti concessi a una medesima impresa unica nell’arco di tre anni vengono considerati come aiuti non corrispondenti ai criteri di cui all’articolo 107, paragrafo 1 TFUE e quindi non soggetti all’obbligo di notifica alla Commissione previsto dall’articolo 108, paragrafo 314 .

    Il nuovo regolamento de minimis SIEG aumenta la soglia de minimis SIEG da 500.000 a 750.000 euro su un periodo di tre anni.

    Il regolamento de minimis SIEG prevede una soglia più alta rispetto alla disciplina de minimis generale, poiché le imprese che svolgono SIEG devono sopportare dei costi aggiuntivi e perché molti SIEG hanno una portata territoriale limitata. 

    Altre novità riguardano:

    • le modalità di calcolo del massimale di aiuto,
    • l’ambito di applicazione dei regolamenti, 
    • la previsione dell’obbligo per gli Stati membri di inserire le informazioni sugli aiuti de minimis in un registro centrale a livello nazionale o dell’Unione, in modo da ridurre gli obblighi di rendicontazione delle imprese.

    Registro centrale a livello nazionale o dell’Unione: dal 1 gennaio 2026

    Entrambi i regolamenti in merito al Registro di aiuti UE specificano che "Considerando che gli oneri amministrativi e gli ostacoli normativi costituiscono un problema per la maggior parte delle PMI e che la Commissione si prefigge di ridurre del 25 % gli oneri derivanti dagli obblighi di comunicazione(17), tutti i registri centrali dovrebbero essere istituiti in modo da ridurre gli oneri amministrativi. 

    Le buone pratiche amministrative, come quelle stabilite nel regolamento sullo sportello digitale unico, possono essere utilizzate come riferimento per l’istituzione e il funzionamento del registro centrale a livello dell’Unione e dei registri centrali nazionali."

    E pertanto, gli Stati membri provvedono affinché, a partire dal 1 gennaio 2026, le informazioni sugli aiuti «de minimis» concessi per la prestazione di servizi di interesse economico generale siano inserite in un registro centrale a livello nazionale o dell’Unione. 

    Le informazioni inserite nel registro centrale comprendono l’identificazione del beneficiario, l’importo dell’aiuto, la data di concessione, l’autorità che concede l’aiuto, lo strumento di aiuto e il settore interessato sulla base della classificazione statistica delle attività economiche nell’Unione («classificazione NACE»).

    Il registro centrale è istituito in modo da consentire un facile accesso del pubblico alle informazioni, garantendo nel contempo il rispetto delle norme dell’Unione in materia di protezione dei dati, anche mediante la pseudonominizzazione di alcune voci specifiche, se necessario.

  • CCNL e Accordi

    CCNL Legno artigianato e PMI: rinnovo fino al 2026

    E stato firmato nella serata del 5 marzo 2024 il rinnovo del CCNL del 13.3.2018 (QUI IL TESTO PRECEDENTE)  per il settore legno arredo e materiali lapidei  per artigiani e PMI, condiviso da  CNA, Confartigianato legno e arredo, Confartigianato marmisti, Casartigiani, Claai, Feneal–Uil, Filca–Cisl e Fillea–Cgil con vigenza 2023 2026 . L'accordo interessa circa 80mila lavoratori e 20mila imprese ed è stato raggiunto molto rapidamente, in sole 2 settimane.

     Il testo  passa al vaglio delle assemblee dei lavoratori. 

    Disponibile qui il testo del nuovo accordo.

    Vediamo le  principali novità.

    AUMENTI RETRIBUTIVI 

    Si prevedono : 

    1.  per il livello D del legno un aumento medio di 180 euro per l’artigianato e di 181 euro per le Pmi,
    2. per il settore lapideo al 5° livello aumento medio di 189 euro per l’artigianato e di 191 per le Pmi. 

    che saranno erogati in 4 tranches a partire da marzo 2024, 

    a cui si aggiungono  5 euro di aumento su ogni scatto di anzianità e  UNA TANTUM di 130 euro.

    Nei prossimi giorni è previsto un nuovo incontro per specificare i nuovi minimi retributivi e le relative decorrenze, per tutti gli altri livelli di inquadramento e per tutti i settori.

    NOVITA' NORMATIVE 

    Dal punto di vista normativo l’accordo consente di raggiungere alcuni punti migliorativi come  ad esempio 

    • indennità al 30% durante i 2 ulteriori mesi di aspettativa previsti per il congedo per donne vittime di violenza,
    •  possibilità di richiedere il part time reversibile per chi fruisce di congedi;
    •  revisione della disciplina per il preavviso di dimissioni e licenziamento con prolungamento del periodo.

    CCNL LEGNO ARTIGIANATO i precedenti rinnovi

    Con il rinnovo  firmato   a maggio 2022  per il periodo 2019-2022 erano state definite le seguenti  novita :

    CONTRATTI A TERMINE 

     i limiti quantitativi  fissati  sono i seguenti

    • imprese da 0 a 5 dipendenti 3 lavoratori a termine, 
    • da 6 a 18 dipendenti un lavoratore a termine ogni 2 dipendenti in forza, 
    • da 19 dipendenti i:  35% del personale in forza). 

    Sono in ogni caso esenti da limitazioni  i contratti a termine conclusi nei primi 15 mesi della fase di avvio di nuove attività ovvero di nuove linee di produzione e servizio.

    TRATTAMENTO ECONOMICO  

    Una tantum

    A integrale copertura del periodo di carenza contrattuale, è prevista l'erogazione di un importo una tantum (proporzionalmente ridotto in caso di congedi facoltativi servizio militare e part-time) pari a 150,00 euro lordi in due tranche di pari importo :

    • 75 euro con la retribuzione  di luglio e 
    • 75 euro con la retribuzione di ottobre 2022

    Per gli apprendisti l'importo  è  pari a 105,00 euro. 

    Eventuali importi già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali vanno considerati anticipazione degli importi una tantum ie cessano di essere corrisposti con la retribuzione di maggio 2022.

    Tabella aumenti retributivi 2022

    SETTORI AUMENTO COMPLESSIVO DATE 1 TRANCHE DATE 2^ TRANCHE
    IMPRESE SETTORE LEGNO ARREDO 75 euro a livello D 45,00 euro da maggio 2022; 30,00 euro  da settembre 2022
    IMPRESE LAPIDEI 79 euro a licello 5 45,00 euro da maggio 2022 34 euro da settembre 2022
    PMI LEGNO ARREDO 76 euro  a livello D 50 euro da maggio 2022 26 euro da settembre 2022
    PMI LAPIDEI 80 euro a livello 5 50 euro da maggio 2022 30 euro da settembre 2022

     L'inquadramento dei lavoratori nei vari livelli professionali,  avviene sulla base di declaratorie generali, che differenziano qualitativamente i livelli, e di esemplificazioni non esaustive fornite dai profili professionali.

    NUOVE CATEGORIE PROFESSIONALI

    Categoria A super – Quadri

     

    Categoria A

    – ex impiegati 1ª categoria

    Categoria B

    – ex impiegati 2ª categoria
    – ex operaio specializzato provetto

    Categoria C super

    – specifici tre profili della categoria C

    Categoria C

    – ex impiegato 3ª categoria
    – ex operaio specializzato

    Categoria D

    – ex impiegato di 4ª categoria
    – ex operaio qualificato

    Categoria E

    – ex operaio di 3ª categoria

    Categoria F

    – lavoratori privi di esperienza al loro primo inserimento nei settori oggetto del campo di applicazione del CCNL.

    Si era prevista anche la flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro. Per far fronte alle variazioni di intensità dell'attività lavorativa dell'azienda o di parti di essa, l'Azienda potrà realizzare diversi regimi di orario in particolari periodi, con il superamento dell'orario contrattuale sino al limite delle 48 ore settimanali, per un massimo di 104 ore nell'anno. A fronte del superamento dell'orario contrattuale corrisponderà, di norma entro un periodo di dodici mesi.

    Assistenza sanitaria integrativa Fondo SANARTI dal 2018

    Le Parti, nella condivisione dell'importanza che riveste l'assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori dipendenti dalle imprese di cui alla sfera di applicazione del presente CCNL convengono di attivare le iscrizioni e la relativa contribuzione a favore del Fondo Sanitario Nazionale Integrativo intercategoriale per l'Artigianato, secondo le modalità stabilite dagli accordi interconfederali in materia di assistenza sanitaria integrativa sottoscritti tra CONFARTIGIANATO imprese, CNA, CASARTIGIANI, CLAAI e le confederazioni sindacali CGIL, CISL e UIL.

    A partire dal 1° febbraio 2018, sono pertanto iscritti al Fondo – Sanarti i dipendenti a tempo indeterminato a cui trova applicazione il CCNL, ivi compresi:

    • gli apprendisti 
    • i lavoratori con contratto a tempo determinato di durata almeno pari a 12 mesi;

    le iscrizioni non sono dovute nei casi di contratti a termine instaurati per durate inferiori, e successivamente prorogati o rinnovati fino a superare la soglia dei 12 mesi. Il contributo pari a € 10.42 mensili per 12 mensilità è versato al Fondo con la periodicità e le modalità stabilite dal Regolamento. 

    CCNL Legno lapidei artigianato: tabelle retributive fino al 2018

    CONTRATTO 2016-2018 

     Una tantum  suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato, pari a € 150.00.

    INCREMENTI RETRIBUTIVI IMPRESE ARTIGIANE

    Settore Legno, Arredamento, Mobili 

    Livello

    1° marzo 2018

    1° giugno 2018

    Incremento salariale a regime

    D

    € 33,00

    € 20,00

    € 53,00

    Settore Lapidei, Escavazione, Marmo 

    Livello

    1° marzo 2018

    1° giugno 2018

    Incremento salariale a regime

    5

    € 33,00

    € 23,00

    € 56,00

     

    INCREMENTI RETRIBUTIVI P.M.I.

    Settore Legno, Arredamento, Mobili 

    Livello

    1° marzo 2018

    1° giugno 2018

    Incremento salariale a regime

    D

    € 33,00

    € 30,00

    € 63,00

    Settore Lapidei, Escavazione, Marmo 

    Livello

    1° marzo 2018

    1° giugno 2018

    Incremento salariale a regime

    5

    € 33,00

    € 33,00

    € 66,00

     

    Verbale integrativo 21.3.2018 in materia di apprendistato

    Il 21 marzo 2018 è stato  sottoscritto un verbale che integra l'ipotesi di accordo  in materia di apprendistato professionalizzante per i lavoratori over 29 anni 

    Le parti confermano che i contratti di apprendistato  per il reinserimento lavorativo   stipulati antecedentemente al 13 marzo 2018, ai sensi dell'art. 56 del C.C.N.L., sono conformi a quanto previsto  dal D.Lgs. 81/2015 e, pertanto, ne confermano la regolamentazione; vengono anche confermati i nuovi profili formativi allegati ai C.C.N.L..

    L'intesa prevede, inoltre, nell'ambito della disciplina del Contratto  di apprendistato  per il reinserimento lavorativo , i seguenti limiti quantitativi:
    a) 2 contratti nelle aziende che occupano da 0 a 5 dipendenti;
    b) 3 contratti nelle aziende che occupano più di 5 dipendenti;

    e) 4 contratti nelle aziende che occupano più di 15 dipendenti.

  • Sicurezza sul Lavoro

    Bando ISI 2022: scadenza 12 marzo per le imprese subentrate

    Inail ha comunicato il 25 gennaio la pubblicazione  online degli elenchi cronologici definitivi delle domande di finanziamento ammesse al Bando ISI 2022, distinti per regione e per Asse.

    A  seguito della redistribuzione delle risorse economiche,  le ditte subentrate in posizione utile ai fini del finanziamento (identificate con il codice S-AMS), devono provvedere, a pena di decadenza, entro e non oltre le ore 18:00 del 12 marzo 2024, al caricamento del Modulo A di domanda e della documentazione obbligatoria.(vedi sotto i dettagli)

    Il Bando INAIL  per la sicurezza  relativo al 2022 ha avuto lo stanziamento record  di  oltre 333 milioni di euro. Sono stati  raggiunti cosi   3  miliardi di euro erogati a fondo perduto,  dal 2010,  alle imprese che si impegnano a migliorare la tutela della salute e della sicurezza dei dipendenti sul luogo di lavoro proponendo progetti migliorativi che passano al vaglio dell'istituto. 

    Come ogni anno, i fondi   destinati  ai nuovi finanziamenti   previsti dalla  legge 208 2015, sono suddivisi per regione o province autonome per cui gli avvisi sono distinti  e  tutta la documentazione è  disponibile sul   sito   internet   dell'INAIL,  a questo link .

    Di seguito un riepilogo delle regole, procedura e calendario aggiornato. 

    Bando Isi 2022 Elenchi provvisori pubblicati

    Come previsto dall’’Avviso pubblico Isi 2022, il 9 novembre 2023 sono stati pubblicati  gli elenchi cronologici provvisori delle domande di finanziamento , sempre suddivisi per regione, e con le seguenti precisazioni :

    Negli elenchi è riportato lo stato delle domande come di seguito indicato:

    •  S = collocate in posizione utile per l’ammissibilità al finanziamento

    •  S-REC = subentrate in posizione utile per l’ammissibilità al finanziamento, a seguito del recupero reso possibile dall’esclusione delle domande annullate per violazione delle regole tecniche in applicazione dell’art. 14 del bando Isi 2022

    •  N = ritenute provvisoriamente non ammissibili per carenza di fondi

    Per le domande contrassegnate dalla lettera S o S-REC,  le imprese devono provvedere, a pena di decadenza, entro le ore 18:00 del 19 dicembre 2023 a inviare il modulo di domanda (Modulo A) unitamente alla documentazione a suo completamento.

    I finanziamenti possono essere richiesti da 

    •  Imprese,  anche  individuali,  ubicate  su  tutto  il  territorio  nazionale iscritte alla Camera di commercio industria  artigianato  e  agricoltura   e
    •  enti del terzo settore solo per  l'asse  2  di  finanziamento  

    Assi di finanziamento e risorse disponibili

    Come di consueto sono finanziabili le seguenti tipologie di progetto: 

    1. Progetti di investimento e Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale – Assi di finanziamento 1.1 e 1.2
    2. Progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di carichi (MMC) – Asse di finanziamento 2
    3. Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto – Asse di finanziamento 3
    4. Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività – Asse di finanziamento 4
    5. Progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli – Asse di finanziamento 5.

    Le risorse  sono ripartite  anche per regione/provincia autonoma 

    Di tale ripartizione è data evidenza nell’allegato “Isi 2022 – risorse economiche” che costituisce parte integrante degli Avvisi pubblici regionali/provinciali.

    Il finanziamento, in conto capitale, è calcolato sulle spese ritenute ammissibili al netto dell’iva, come di seguito riportato.

    ASSI PERCENTUALE DI FINANZIAMENTO LIMITE IMPORTI MINIMO E MASSIMO
    ASSI 1,2,3, 65% minimo 5.000
    massimo 130.000
    *nessun limite  minimo per imprese fino a 50 dipendenti  per l'asse di finanziamento 1.2 
    ASSE 4 65% minimo 2.000
    massimo 50.000
    ASSE 5 40% per le imprese
    50% giovani agricoltori
    minimo 1.000
    massimo 60.000

    Regole tecniche e calendario scadenze

    INAIL ha pubblicato il 18 settembre  2023  le regole tecniche per l'accesso allo sportello informatico nel quale sono descritti il funzionamento dello sportello informatico e le modalità di comportamento   per gli utenti . Il 29 settembre il documento è stato aggiornato 

    QUI  il file “Regole tecniche e modalità di svolgimento dello sportello informatico”

    Il 29 settembre è stata pubblicata la "Tabella temporale".

    La tabella del calendario che segue sarà aggiornata man mano con le date di apertura e chiusura della procedura informatica, in tutte le sue fasi.

    apertura sportello compilazione domande 2 maggio 2023
    chiusura sportello compilazione domande 16 giugno 2023
    pubblicazione tabella temporale  29 settembre 2023

    Momento 1 Disponibilità degli indirizzi del portale del partecipante e del portale dell’amministratore

     09/10/2023 10:00

    Momento 2 Inizio della possibilità di registrazione sul  portale del partecipante e dell’amministratore.

    10/10/2023 10:00

    Momento 3 – Disponibilità dell'indirizzo dello sportello informatico nella funzione online ISI domanda.

     23/10/2023 10:00

    Momento 4 – Inizio autenticazione e pagina di attesa.

    Pagina di test non disponibile sul portale partecipante

    26/10/2023 10:00
    Momento 5 Inizio della fase di invio della domanda. 26/10/2023 11:00
    Momento 6 Fine della fase di invio della domanda. 26/10/2023 11:20
    Pubblicazione elenchi cronologici provvisori 9 NOVEMBRE 2023
    Upload della documentazione per gli ammessi 

    Dal 10 novembre al 19  22 dicembre 2023, entro le ore 18:00

    Pubblicazione elenchi cronologici definitivi  26 gennaio 2024 
     UPLOAD DOCUMENTAZIONE ULTERIORI IMPRESE AMMESSE 12 MARZO 2024 ORE 18.00

    Bando ISI INAIL 2022 : scadenza perentoria per le imprese subentrate

      Riguardo al perfesizionalemnte della domanda per le imprese subentrate  si ricorda che l’invio del modulo A insieme alla documentazione per il perfezionamento e completamento della domanda, è regolato dagli artt. 18 e 27 dell’avviso e deve avvenire entro il termine inderogabile del 12 marzo 2024 ore 18:00.

    I termine è perentorio e in assenza la sede INAIL territorialmente competente, invierà all’indirizzo PEC indicato nella domanda on line, formale comunicazione di decadenza della  domanda  telematica 

    Novità bando ISI 2022: nuovi profili di accesso e assistenza

    L'istituto ha anche comunicato il 15 febbraio 2023 che per semplificare la  presentazione della domanda di finanziamento,  è stato adeguato il sistema di profilazione per l’accesso con  due nuovi specifici profili riservati a 

    1. professionisti ( qui il Modello) 
    2. società di intermediazione. (qui il Modello)

    I soggetti intermediari devono registrarsi al portale Inail e, quindi, essere abilitati ai servizi online da parte delle sedi territorialmente competenti, per eseguire gli adempimenti connessi esclusivamente con la domanda di finanziamento ISI. 

    Per informazioni ed assistenza   sono disponibili 

    • il numero  telefonico  06.6001  del  Contact  center INAIL. 
    • il servizio INAIL  Risponde,  nella sezione        Supporto         del         sito         www.inail.it  (https://www.inail.it/cs/internet/supporto/inail-risponde.html).
    Allegati:
  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Bonus imballaggi ecosostenibili: il codice tributo per F24

    Con Risoluzione n 12 del 20 febbraio 2024 le Entrate istituiscono il codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta a favore delle imprese che acquistano prodotti riciclati o imballaggi compostabili o riciclati (di cui all’articolo 1, comma 73, della legge 30 dicembre 2018, n. 145)

    Prima di dettagliare ricordiamo che con Decreto del Ministero della Transizione Ecologica del 14 dicembre 2021 pubblicato in GU N 33/2022 sono state definiti:

    • i criteri e  le modalità di applicazione e di fruizione del credito di imposta per le imprese che contribuiscono a ridurre l'impatto ambientale degli imballaggi (art. 1, comma 73, della legge 30 dicembre 2018, n. 145), 
    •  i requisiti tecnici e  le certificazioni idonee ad attestare, secondo la  vigente  normativa  europea  e  nazionale, la natura ecosostenibile dei prodotti  e degli  imballaggi ammissibili all'agevolazione (per i dettagli dei requisiti tecnici consulta l'art 3 del decreto).

    Sul sito del Ministero della Transizione Ecologica sono stati resi disponibili il fac-simile per la domanda e quello della attestazione delle spese sostenute nel 2019 e nel 2020.

    Vediamo di seguito tutti i dettagli.

    Credito di imposta imballaggi ecosostenibili: a chi spetta e per quali imballaggi

    Il contributo sotto forma di credito d'imposta è riconosciuto a tutte le imprese che acquistano:

    • prodotti finiti realizzati con materiali  provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica;
    • imballaggi primari e secondari biodegradabili  e  compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002, inclusi:
      •  gli imballaggi in carta e cartone,  ad eccezione degli imballaggi in carta stampati con inchiostri, degli imballaggi in carta trattata o spalmata con prodotti chimici  diversi da quelli normalmente utilizzati nell'impasto cartaceo e  degli  imballaggi  in carta  accoppiati con altri materiali non biodegradabili e compostabili;
      • gli imballaggi in legno non impregnati;
    • imballaggi primari e secondari  derivati dalla raccolta differenziata della carta;
    • imballaggi primari e secondari derivanti dalla raccolta differenziata dell'alluminio.

    Credito di imposta imballaggi ecosostenibili: a quanto ammonta

    Il contributo sotto forma di credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 36% delle  spese  sostenute in ciascuno degli anni 2019 e 2020  per  l'acquisto  dei  prodotti  e degli imballaggi fino ad un importo massimo annuale di euro 20.000 per ciascuna impresa beneficiaria, nel rispetto del limite complessivo di un milione di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.
    Le  spese  si  considerano  sostenute  secondo  quanto  previsto dall'art. 109, commi 1 e 2, lettera a), del  decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  recante  il  testo  unico delle imposte sui redditi.
    Attenzione al fatto che l'effettività del sostenimento delle spese risulta da  apposita attestazione rilasciata:

    • dal presidente del collegio sindacale, 
    • ovvero da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, 
    • o da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti  e degli esperti contabili, o nell'albo  dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro,
    • ovvero dal responsabile del  centro di assistenza fiscale.

    Il credito di  imposta è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa nazionale, regionale o europea.

    Credito di imposta imballaggi ecosostenibili: come richiederlo

    Riepiloghiamo anche le regole per le domande ormai scadute.

    Le istanze potevano essere presentate esclusivamente in forma elettronica, tramite la piattaforma informatica Invitalia PA Digitale (https://padigitale.invitalia.it) a partire dal 21 febbraio 2022  e fino al termine previsto per il 22 aprile 2022. 

    Per la presentazione delle istanze occorre essere in possesso di un’identità SPID.

    Le  imprese  interessate,  tramite  accesso  alla  piattaforma informatica presentavano apposita richiesta firmata digitalmente dal legale rappresentante, al Ministero della transizione con domanda specificando:

    • per ciascuna delle categorie di prodotti e imballaggi l'ammontare complessivo delle spese sostenute e l'anno di riferimento;
    • l'ammontare del credito di  imposta  richiesto,  distintamente determinato per ciascuna delle categorie di prodotti e imballaggi
    • di non usufruire di altre agevolazioni per le medesime voci di spesa.

    La domanda è corredata, pena esclusione:

    • di copia del documento di identità e del codice  fiscale  del richiedente;
    • dalle certificazioni richieste;
    • dall'attestazione dell'effettività delle spese sostenute.

    SCARICA QUI IL FAC-SIMILE DELLA DOMANDA

    SCARICA QUI IL FAC-SIMILE DI ATTESTAZIONE DELLE SPESE

    Il credito di imposta è riconosciuto da parte del  Ministero della transizione ecologica, previa verifica, dell'ammissibilità  in ordine al rispetto  dei  requisiti  previsti, secondo l'ordine di presentazione delle domande e sino all'esaurimento delle risorse.

    Entro novanta giorni dalla data di presentazione  delle singole domande il Ministero della  transizione ecologica comunica all'impresa il riconoscimento ovvero  i  diniego dell'agevolazione e, nel  primo caso, l'importo del credito effettivamente spettante e la data a decorrere dalla quale lo  stesso è utilizzabile.

    Bonus imballaggi ecosostenibili: il codice tributo per F24

    La Risoluzione n 12 del 20 febbraio 2024 ha riepilogato che l’articolo 1, commi da 73 a 77, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, prevede per ciascuno degli anni 2019 e 2020 il riconoscimento di un credito d'imposta, alle condizioni ivi indicate, nella misura del 36 per cento delle spese sostenute per l’acquisto di prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica ovvero di imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002 o derivati dalla raccolta differenziata della carta e dell’alluminio. 

    Tanto premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione da parte delle imprese beneficiarie della suddetta agevolazione, tramite modello F24 da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, è istituito il seguente codice tributo:

    • “7065” denominato “credito d’imposta per l’acquisto di prodotti riciclati o imballaggi compostabili o riciclati di cui all’articolo 1, comma 73, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”. 

    Allegati:
  • Agricoltura

    Società agricole e agroalimentari: aiuti da ISMEA nel 2024

    Viene pubblicato in GU n 38 del 15 febbraio il Decreto del 29 dicembre 2023 del ministero dell'agricoltura con criteri, modalità e procedure per l'attuazione degli interventi finanziari  a sostegno delle imprese del settore agricolo e agroalimentare, effettuati dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare – ISMEA e sono escluse le imprese che producono prodotti della pesca e dell'acquacoltura. 

    Società agricole e agroalimentari: aiuti da ISMEA nel 2024

    Con il decreto in oggetto, si disciplina,  ai  sensi  di  quanto  previsto dall'art. 20, della legge 28 luglio  2016,  n.  154,  i criteri,  le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi finanziari a sostegno delle  imprese  del  Settore agricolo e  agroalimentare effettuati da ISMEA.  

    Sono  esclusi  dall'applicazione del presente decreto gli interventi finanziari a sostegno delle imprese che producono prodotti della pesca e dell'acquacoltura.
    Gli interventi sono diretti, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, a concedere:

    • a) aiuti compatibili con il mercato interno, ai  sensi  dell'art. 107, paragrafo 3, lettere a) e  c)  del  Trattato  sul funzionamento dell'Unione  europea,  soggetti  all'obbligo  di  notifica alla Commissione europea ai sensi dell'art. 108 del medesimo Trattato;
    • b) aiuti compatibili con il mercato interno, ai  sensi  dell'art. 107, paragrafo 3, lettere a) e  c)  del  Trattato  sul funzionamento dell'Unione europea, esentati dall'obbligo di notifica;
    • c) finanziamenti a condizioni di mercato.

    I beneficiari degli aiuti

    Sono beneficiare degli interventi finanziari:

    • a) le società di capitali, anche in forma cooperativa, che operano nella produzione agricola primaria, nella trasformazione  di prodotti agricoli e nella commercializzazione di  prodotti  agricoli, compresi nell'Allegato I del Trattato sul funzionamento  dell'Unione europea
    •  b) le società di  capitali,  anche  in forma cooperativa, che operano nella produzione di beni prodotti nell'ambito delle relative attività agricole, individuati  ai  sensi  dell'art.  32,  comma  2, lettera c), del testo unico delle  imposte  sui  redditi di cui  al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
    • c) le società di capitali partecipate almeno al 51 per cento  da imprenditori agricoli, cooperative agricole a mutualità prevalente e loro consorzi o da organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della normativa vigente, ovvero le cooperative i cui  soci  siano  in maggioranza imprenditori agricoli, che operano nella distribuzione  e nella logistica,  anche su  piattaforma  informatica,  dei  prodotti agricoli compresi nell'Allegato  I  del  Trattato  sul funzionamento dell'Unione europea. 

    La tipolgia dei aiuti

    Gli interventi finanziari a condizioni agevolate sono effettuati dall'ISMEA nella forma del finanziamento  a  tasso  di interesse agevolato. 

    Il finanziamento agevolato può avere durata massima  di quindici  anni,  di  cui  fino  a  un massimo di cinque anni   di preammortamento e fino a un massimo di dieci  anni  di  ammortamento, con rate semestrali posticipate a capitale costante. 

    In ogni caso, il finanziamento agevolato non può essere erogato ad un tasso inferiore allo 0,50%.

    Le regole operative da parte di ISMEA

    Il decreto precisa che l'ISMEA  trasmette  al  Ministero  lo  schema  di istruzioni applicative del presente decreto volte a definire  le  modalità di presentazione delle domande  e  le  procedure  di  concessione  e  di liquidazione dei finanziamenti agevolati; in assenza di osservazioni, nei trenta giorni successivi al ricevimento dello  schema,  l'ISMEA adotta le istruzioni applicative  e le pubblica sul  proprio sito istituzionale. 

    Si rimanda alla lettura integrale del Decreto 29 dicembre 2023 per ulteriori approfondimenti.

    Allegati:
  • Accesso al credito per le PMI

    Autotrasporto merci per conto di terzi: risorse per veicoli eco sostenibili

    Il decreto 31.01.2024 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 33 del 09.02.2024 disciplinando le modalità operative del decreto del 01.12.2023 in G.U. n.14 del 18.01.2024 firmato dal Ministro Matteo Salvini che dispone l’erogazione delle risorse finanziarie destinate alle imprese che esercitano attività di autotrasporto di merci per conto di terzi

    Nello specifico, il decreto del 31.01.2024 fa riferimento alle modalità di presentazione delle domande di ammissione, alle fasi di prenotazione, di rendicontazione nonché alla fase dell’istruttoria procedimentale per l’erogazione delle risorse destinate agli investimenti effettuati dalle imprese che esercitano attività di autotrasporto di merci per conto di terzi.

    Il fine è quello di permettere l’adeguamento del parco veicolare con automezzi ecosostenibili nuovi, valorizzando l’eliminazione dei veicoli più obsoleti.

    Più in dettaglio, il decreto per il rinnovo dei veicoli obsoleti mette a disposizione delle imprese di autotrasporto risorse pari a 25 milioni di euro con riferimento all’annualità 2023, per l’acquisto di mezzi ecologici e tecnologicamente avanzati.

    Incentivi per autotrasporto merci conto terzi: i beneficiari

    Le risorse sono destinate alle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi:

    • attive sul territorio italiano;
    • attualmente iscritte
      •  al Registro elettronico nazionale (R.E.N.);
      • all’albo degli autotrasportatori 
    • la cui attività prevalente sia quella di autotrasporto di cose.

    I beni acquisiti non possono essere alienati, concessi in locazione o in noleggio e devono rimanere nella piena disponibilità del beneficiario del contributo fino a tutto il 30 giugno 2027, pena la revoca del contributo erogato. Non si procede all'erogazione del contributo anche nel caso di trasferimento della disponibilità dei beni oggetto degli incentivi nel periodo intercorrente fra la data di presentazione della domanda e la data di pagamento del beneficio.

    Incentivi per autotrasporto merci conto terzi: ripartizione risorse

    La ripartizione delle risorse prevede:
    • 2,5 milioni per l’acquisto di automezzi ecologici nuovi, adibiti al trasporto merci di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate;
    • 15 milioni per la rottamazione (con contestuale acquisizione di automezzi commerciali nuovi euro VI step E ed euro 6 E);
    • 7,5 milioni per acquisizione di rimorchi o semi rimorchi adibiti al trasporto combinato ferroviario o dotati di ganci nave per il trasporto combinato marittimo.

    Incentivi per autotrasporto merci conto terzi: investimenti finanziabili

    Sono previsti contributi per diverse tipologie di investimenti ed in particolare:

    • Per gli automezzi commerciali nuovi di fabbrica a trazione alternativa:
      • a metano CNG,
      • ibrida (diesel/elettrico),
      • elettrica (full electric),

    di massa pari o superiore a 3,5 tonnellate e fino a 7 tonnellate, e di veicoli a trazione elettrica superiori a 7 tonnellate.

    In questo caso il contributo sarà pari a:

    • 4.000 euro per ogni veicolo CNG e a motorizzazione ibrida;
    • 14.000 euro per ogni veicolo elettrico di massa pari o superiore a 3,5 tonnellate e fino a 7 tonnellate;
    • 24.000 euro per ogni veicolo elettrico superiore a 7 tonnellate. 

    • Per gli automezzi commerciali nuovi di fabbrica a trazione alternativa:
      • ibrida (diesel/elettrico)
      • a metano CNG e LNG

    di massa superiore a 7 tonnellate

    il contributo sarà pari a:

    • 9.000 euro per ogni veicolo a trazione alternativa ibrida (diesel/elettrico) e a metano CNG di massa da 7 a 16 tonnellate;
    • 24.000 euro per ogni veicolo a trazione alternativa a gas naturale liquefatto LNG e CNG e a motorizzazione ibrida (diesel/elettrico) di massa superiore a 16 tonnellate.

    Nel caso dell'acquisizione di dispositivi idonei ad operare la riconversione  di   autoveicoli  di  massa   complessiva  fino  a   3,5 tonnellate  per  il   trasporto  merci  come   veicoli  elettrici,   il contributo è determinato in misura pari al 40 per  cento  dei   costi ammissibili, comprensivi del dispositivo e dell'allestimento  con  un tetto massimo pari ad euro 2.000.  

    L’art 2 del decreto stabilisce che in caso di contestuale rottamazione di un veicolo di classe inferiore ad Euro VI step E o euro 6 E, è concesso un incremento degli importi sopra riportati di 1000 euro per ciascun mezzo rottamato.

     Inoltre sono finanziabili anche gli investimenti riguardanti:

    • acquisizione automezzi commerciali di massa complessiva a pari o superiore a 7 tonnellate (i contributi riconosciuti saranno da un minimo di 7.000 euro a un massimo di 15.000 euro);
    • acquisizione di veicoli commerciali leggeri Euro 6 step E ed Euro 6 E di massa complessiva a pieno carico pari o superiore alle 3,5 tonnellate fino a 7 tonnellate, con contestuale rottamazione dei veicoli della medesima tipologia (3.000 euro);
    • acquisto di rimorchi e semirimorchi adibiti al trasporto combinato ferroviario o marittimo;
    • acquisizione di rimorchi, semirimorchi o equipaggiamenti per autoveicoli specifici superiori alle 7 tonnellate allestiti per trasporti ATP e sostituzione delle unità frigorifere/calorifere.

    Si precisa che sono finanziabili esclusivamente gli investimenti avviati in data successiva all'entrata in vigore del decreto (che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione ovvero il 18.01.2024).

    Incentivi per autotrasporto merci conto terzi: come prenotarsi

    È necessario che il beneficiario produca copia del relativo contratto di acquisizione dei veicoli indipendentemente dalla trasmissione della fattura comprovante il pagamento del corrispettivo.

    Tuttavia l’ammissibilità del contributo accantonato con la prenotazione, è subordinata alla dimostrazione, in sede di rendicontazione, dell’avvenuto perfezionamento dell’investimento.

    Diversamente il beneficiario perde il contributo.

    Con decreto del direttore generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto, da adottarsi entro 30 giorni dal 18.01.2024 (data di entrata in vigore del decreto) saranno definite le modalità di dimostrazione dei relativi requisiti e le modalità di presentazione delle domande.

    Incentivi per autotrasporto di merci conto terzi istanze dal 4 marzo 2024

    Il decreto del 31.01.2024 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 33 del 09.02.2024 fa riferimento alle modalità di presentazione delle domande di ammissione, alle fasi di prenotazione, di rendicontazione nonché alla fase dell’istruttoria procedimentale per l’erogazione delle risorse destinate agli investimenti effettuati dalle imprese che esercitano attività di autotrasporto di merci per conto di terzi.

    Sono due le fasi del procedimento di ammissione ai benefici previsti dal decreto in esame:

    1. La fase introduttiva del procedimento relativo alle domande di ammissione ai benefici è articolata in due fasi distinte e successive: 

    a) la fase di prenotazione, affinché il soggetto gestore possa accantonare l'importo spettante alle singole imprese richiedenti; 

    b) la successiva fase di rendicontazione dell'investimento, nel corso della quale i soggetti interessati hanno l'onere di fornire analitica rendicontazione dei costi di acquisizione dei beni oggetto di investimento.

    La finestra temporale in cui le imprese interessate potranno presentare le domande di accesso all'incentivo è la seguente: dal 4 marzo 2024 al 22 marzo 2024. 

    Le istanze dovranno, a pena di inammissibilità, essere presentate a partire dalle ore 10,00 del 4 marzo 2024 e fino e non oltre le ore 16,00 del 22 marzo 2024 esclusivamente tramite posta elettronica certificata dell'impresa richiedente e indirizzata a [email protected]

    All'interno di questo periodo di incentivazione ogni impresa ha diritto di presentare una sola domanda anche per più di una tipologia di investimenti per i quali viene richiesto l'incentivo.

    Il soggetto gestore procede alla implementazione di tre «contatori», uno per ciascuna delle aree omogenee di investimenti.

    Le liste delle domande pervenute ed i «contatori» delle somme disponibili, aggiornati periodicamente, saranno raggiungibili dalla pagina web del soggetto gestore RAM http://www.ramspa.it nella Sezione dedicata all'incentivo «Investimenti IX edizione».

    Ai soli fini della formazione dell'ordine di prenotazione faranno fede la data e l'ora di invio dell'istanza inoltrata tramite posta elettronica certificata (PEC). 

    Sono escluse le domande inviate al di fuori dei termini di presentazione.

    Il soggetto gestore RAM, pubblicherà l'elenco delle domande pervenute indipendentemente dalla regolarità formale e sostanziale delle stesse che sarà verificata successivamente. L'elenco verrà pubblicato entro la data del 29 marzo 2024.

    6)Incentivi per autotrasporto di merci conto terzi: fase di rendicontazione

    Nella fase di rendicontazione tutti i soggetti che hanno presentato domanda hanno l'onere di fornire la prova del perfezionamento dell'investimento e la prova che il medesimo è stato avviato in data successiva al 18.01.2024, che corrisponde alla data successiva alla pubblicazione in G.U. del decreto ministeriale n. 317 dell’1.12.2023.

    Quest’ultimo è un presupposto per l’ammissione all’erogazione del contributo.

    La guida all'utilizzo del sistema informatico di gestione sarà disponibile alla pagina http://www.ramspa.it nella Sezione dedicata all'incentivo «Investimenti X edizione», entro la data dell'11 marzo 2024.

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    Bitcoin, le alternative alle criptovalute: ETF, ETN, ETC, CFD, Future

    È notizia degli ultimi giorni l’approvazione, da parte della SEC (acronimo di Securities and Exchange Commission), l’ente federale preposto alla vigilanza delle borse valori degli Stati Uniti d’America, di ben dieci ETF rappresentativi del bitcoin spot.

    Il bitcoin rappresenta la criptovaluta più conosciuta al mondo, che oggi costituisce un asset finanziario non più trascurabile per molti investitori.

    Gli investimenti e le speculazioni in criptovalute hanno costituito a lungo una opportunità ma anche un problema per l’investitore più prudente, per due ordini di ragioni.

    1. Dal punto di vista pratico la detenzione di criptovalute può presentare dei rischi e delle difficoltà: i rischi sono legati alla possibile perdita o furto delle criptovalute, se detenute su un wallet fisico o su uno telematico utilizzando un exchange poco affidabile, come la cronaca ha dimostrato negli ultimi anni; le difficoltà sono conseguenti al fatto che, per essere convertita in valuta fiat, una criptovaluta deve essere ceduta e trasferita fuori dal contesto dei mercati regolamentati.
    2. Dal punto di vista fiscale, la detenzione di criptovalute, come la realizzazione di plusvalenze e minusvalenze in conseguenza della loro cessione, non ha avuto un chiaro e definito contesto normativo: solo recentemente l’Italia ha introdotto una specifica normativa fiscale, non ugualmente presente in tutti gli altri paesi.

    Si inserisce in questo contesto il fenomeno della nascita di strumenti finanziari rappresentativi del Bitcoin, che permettono all’investitore di acquistare un prodotto finanziario analogo alla più famosa criptovaluta senza doversi sobbarcare le problematiche legate alla sua detenzione o le incertezze di ordine fiscale.

    Le alternative al bitcoin

    Numerosi sono oggi gli strumenti finanziari che permettono l’investimento o la speculazione in criptovalute, senza le problematiche prima indicate di ordine pratico e fiscale; più precisamente:

    • Future;
    • CFD;
    • ETF;
    • ETN e ETC.

    Il future del bitcoin è un contratto derivato quotato negli Stati Uniti d’America: è uno strumento regolamentato e privo di incertezze normative, ma, per la sua natura, è più adatto alla speculazione di breve o brevissimo termine che all’investimento, specialmente in conseguenza delle sue scadenze che obbligano al rollover.

    Uno strumento similare è il CFD, acronimo di Contract for Difference, un contratto derivato molto utilizzato dai broker retail nell’Unione Europea. Anche in questo caso, lo strumento si addice alla speculazione di breve o brevissimo termine ma non a quella di lungo termine, per due ordini di motivazioni:

    • i CFD non sono quotati in borsa, ma sono emessi dal broker emittente, con tutte le incertezze derivanti da questo fatto;
    • il mantenimento di una posizione overnight su questi strumenti comporta l’applicazione di un tasso di interesse, chiamato swap, per ogni successivo giorno di contrattazione ( per un approfondimento sui tassi swap è possibile leggere l’articolo Trading: il trattamento fiscale degli swap overnight).

    Di diversa natura, e più adatti alle posizioni aperte con finalità di investimento, sono gli ETF, gli ETN e gli ETC, tutti appartenenti alla più grande famiglia degli ETP, acronimo di Exchange Traded Products, costituiti da un ampio ventaglio di strumenti finanziari, quotati in borsa, che riproducono uno specifico sottostante, nel caso in esame il bitcoin.

    Gli ETF (acronimo di Exchange Traded Funds) del bitcoin sono fondi quotati in borsa, per cui sono facilmente acquistabili, facilmente vendibili e non presentano costi o difficoltà tecniche che precludono il mantenimento di una posizione di lungo periodo.

    Gli ETF da pochi giorni autorizzati dalla FED in numero di dieci sono rappresentativi del bitcoin spot, questo vuol dire che il fondo acquista effettivamente bitcoin per conto degli investitori, per cui le criptovalute sono detenute all’interno del fondo, e le azioni di questo sono liberamente scambiate sui mercati finanziari. Ciò comporta che l’investitore può investire in bitcoin, acquistando senza difficoltà le quote dell’ETF, ma anche senza le problematiche e le incertezze derivanti dall’acquisto e dalla conseguente detenzione di criptovalute.

    Va precisato che il prezzo dell’ETF non rispecchia quello del sottostante, ma è a questo direttamente collegato, dato che il suo valore (il cosiddetto NAV) è dato dalla differenza tra totale attivo (i bitcoin detenuti) e totale passivo (per lo più rappresentato dai costi di gestione) del fondo, diviso per il numero di azioni in circolazione.

    Similari agli ETF sono gli ETN (acronimo di Exchange Traded Notes) e gli ETC (acronimo di Exchange Traded Commodities); la differenza principale, e non trascurabile, è costituita dal fatto che gli ETF sono dei fondi con un patrimonio separato da quello dell’emittente, mentre ETN ed ETC sono strumenti finanziari il cui patrimonio non è segregato.

    Nonostante l’autorizzazione della FED, oggi gli ETF americani non possono essere ancora acquistati dagli investitori europei, per mancanza di alcuni adempimenti burocratici, ma lo saranno di certo in un futuro prossimo. Gli ETC e gli ETN rappresentativi del bitcoin sono invece acquistabili da subito dall’investitore italiano, e sono sul mercato da diverso tempo.

    Il differente trattamento fiscale

    Viste le possibili alternative al bitcoin, per speculare o investire in criptovalute senza detenerle effettivamente, vediamo anche come questi strumenti finanziari si differenziano dal punto di vista fiscale.

    Se la detenzione di bitcoin obbliga il contribuente a sottostare agli obblighi e alla tassazione previsti dalla normativa italiana (per un approfondimento dell’argomento si veda l’articolo Criptovalute: la normativa fiscale organica in Legge di bilancio 2023); diversamente, la tassazione degli strumenti finanziari prima elencati differisce da quella del sottostante e si lega alla particolare natura dello strumento:

    • Future e CFD: le plusvalenze realizzate costituiscono redditi diversi, da rilevarsi al netto delle minusvalenze;
    • ETF: essendo quotati negli Stati Uniti d’America, dal punto di vista fiscale sono da considerarsi ETF non armonizzati, in conseguenza di ciò le plusvalenze costituiscono redditi di capitale mentre le minusvalenze sono rilevabili tra i redditi diversi;
    • ETN e ETC: le plusvalenze realizzate costituiscono redditi diversi, da rilevarsi al netto delle plusvalenze.

    Fondamentalmente, quindi, tutti gli strumenti prima indicati, ad eccezione degli ETF non armonizzati, confluiscono tra i redditi diversi, il cui saldo, dopo la compensazione tra plusvalenze e minusvalenze, è sottoposto a tassazione sostitutiva con aliquota del 26%.

    Diversamente, le plusvalenze derivanti da un ETF non armonizzato costituiscono redditi di capitale, che sono redditi lordi, per cui non è possibile scomputare le minusvalenze (che comunque, confluendo tra i redditi diversi, possono essere scomputate dalle plusvalenze realizzate con altri strumenti finanziari), sono sottoposti a tassazione ordinaria IRPEF, ma è possibile applicare le detrazioni.

    Eventuali valutazioni di convenienza dovranno essere valutate in base alla specifica struttura del reddito conseguito dal contribuente che acquista questo tipo di strumenti finanziari.