-
Bonus imballaggi ecosostenibili: il codice tributo per F24
Con Risoluzione n 12 del 20 febbraio 2024 le Entrate istituiscono il codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta a favore delle imprese che acquistano prodotti riciclati o imballaggi compostabili o riciclati (di cui all’articolo 1, comma 73, della legge 30 dicembre 2018, n. 145)
Prima di dettagliare ricordiamo che con Decreto del Ministero della Transizione Ecologica del 14 dicembre 2021 pubblicato in GU N 33/2022 sono state definiti:
- i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito di imposta per le imprese che contribuiscono a ridurre l'impatto ambientale degli imballaggi (art. 1, comma 73, della legge 30 dicembre 2018, n. 145),
- i requisiti tecnici e le certificazioni idonee ad attestare, secondo la vigente normativa europea e nazionale, la natura ecosostenibile dei prodotti e degli imballaggi ammissibili all'agevolazione (per i dettagli dei requisiti tecnici consulta l'art 3 del decreto).
Sul sito del Ministero della Transizione Ecologica sono stati resi disponibili il fac-simile per la domanda e quello della attestazione delle spese sostenute nel 2019 e nel 2020.
Vediamo di seguito tutti i dettagli.
Credito di imposta imballaggi ecosostenibili: a chi spetta e per quali imballaggi
Il contributo sotto forma di credito d'imposta è riconosciuto a tutte le imprese che acquistano:
- prodotti finiti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica;
- imballaggi primari e secondari biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002, inclusi:
- gli imballaggi in carta e cartone, ad eccezione degli imballaggi in carta stampati con inchiostri, degli imballaggi in carta trattata o spalmata con prodotti chimici diversi da quelli normalmente utilizzati nell'impasto cartaceo e degli imballaggi in carta accoppiati con altri materiali non biodegradabili e compostabili;
- gli imballaggi in legno non impregnati;
- imballaggi primari e secondari derivati dalla raccolta differenziata della carta;
- imballaggi primari e secondari derivanti dalla raccolta differenziata dell'alluminio.
Credito di imposta imballaggi ecosostenibili: a quanto ammonta
Il contributo sotto forma di credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 36% delle spese sostenute in ciascuno degli anni 2019 e 2020 per l'acquisto dei prodotti e degli imballaggi fino ad un importo massimo annuale di euro 20.000 per ciascuna impresa beneficiaria, nel rispetto del limite complessivo di un milione di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.
Le spese si considerano sostenute secondo quanto previsto dall'art. 109, commi 1 e 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi.
Attenzione al fatto che l'effettività del sostenimento delle spese risulta da apposita attestazione rilasciata:- dal presidente del collegio sindacale,
- ovvero da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali,
- o da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o nell'albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro,
- ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.
Il credito di imposta è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa nazionale, regionale o europea.
Credito di imposta imballaggi ecosostenibili: come richiederlo
Riepiloghiamo anche le regole per le domande ormai scadute.
Le istanze potevano essere presentate esclusivamente in forma elettronica, tramite la piattaforma informatica Invitalia PA Digitale (https://padigitale.invitalia.it) a partire dal 21 febbraio 2022 e fino al termine previsto per il 22 aprile 2022.
Per la presentazione delle istanze occorre essere in possesso di un’identità SPID.
Le imprese interessate, tramite accesso alla piattaforma informatica presentavano apposita richiesta firmata digitalmente dal legale rappresentante, al Ministero della transizione con domanda specificando:
- per ciascuna delle categorie di prodotti e imballaggi l'ammontare complessivo delle spese sostenute e l'anno di riferimento;
- l'ammontare del credito di imposta richiesto, distintamente determinato per ciascuna delle categorie di prodotti e imballaggi
- di non usufruire di altre agevolazioni per le medesime voci di spesa.
La domanda è corredata, pena esclusione:
- di copia del documento di identità e del codice fiscale del richiedente;
- dalle certificazioni richieste;
- dall'attestazione dell'effettività delle spese sostenute.
SCARICA QUI IL FAC-SIMILE DELLA DOMANDA
SCARICA QUI IL FAC-SIMILE DI ATTESTAZIONE DELLE SPESE
Il credito di imposta è riconosciuto da parte del Ministero della transizione ecologica, previa verifica, dell'ammissibilità in ordine al rispetto dei requisiti previsti, secondo l'ordine di presentazione delle domande e sino all'esaurimento delle risorse.
Entro novanta giorni dalla data di presentazione delle singole domande il Ministero della transizione ecologica comunica all'impresa il riconoscimento ovvero i diniego dell'agevolazione e, nel primo caso, l'importo del credito effettivamente spettante e la data a decorrere dalla quale lo stesso è utilizzabile.
Bonus imballaggi ecosostenibili: il codice tributo per F24
La Risoluzione n 12 del 20 febbraio 2024 ha riepilogato che l’articolo 1, commi da 73 a 77, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, prevede per ciascuno degli anni 2019 e 2020 il riconoscimento di un credito d'imposta, alle condizioni ivi indicate, nella misura del 36 per cento delle spese sostenute per l’acquisto di prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica ovvero di imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002 o derivati dalla raccolta differenziata della carta e dell’alluminio.
Tanto premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione da parte delle imprese beneficiarie della suddetta agevolazione, tramite modello F24 da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, è istituito il seguente codice tributo:
- “7065” denominato “credito d’imposta per l’acquisto di prodotti riciclati o imballaggi compostabili o riciclati di cui all’articolo 1, comma 73, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”.
-
Voucher innovazione PMI: pubblicati gli elenchi degli ammessi
Con Decreto del 5 febbraio il MIMIT ha definito, sulla base dell’ordine cronologico di presentazione delle istanze, dell’ammontare delle risorse finanziarie disponibili e dell’applicazione delle riserve previste nell’ambito dell’intervento, l’elenco delle domande di agevolazione che risultano finanziabili, di quelle in approfondimento istruttorio e di quelle che non trovano copertura relative al Voucher consulenza e innovazione.
Oltre al decreto è possibile visionare tre elenchi delle imprese divisi come segue:
- Allegata A elenco delle domande accolte,
- Allegato B elenco delle domande che necessitano integrazioni,
- Allegato C elenco domande non accolte per esaurimento delle risorse.
Ricordiamo intanto che con il Decreto MIMIT n 3233 del 16 ottobre venivano disciplinate, ai sensi dell’articolo 6 del decreto, le modalità e i termini per:
- la presentazione delle domande,
- e le procedure di concessione ed erogazione delle agevolazioni in forma di voucher a favore delle PMI e delle reti,
al fine di sostenere l’acquisito di consulenze specialistiche in materia di processi di trasformazione tecnologica e digitale, nonché di ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi dell’impresa, compreso l’accesso ai mercati finanziari e dei capitali.
Il “Voucher per consulenza in innovazione” prevede un contributo alle spese effettuate dalle imprese per progetti di innovazione e trasformazione tecnologica e digitale, a fronte di prestazioni di consulenza rese da un manager dell’innovazione qualificato o da una società iscritti nell’apposito elenco costituito dal MIMIT.
Il “Voucher”, concedibile per le micro e piccole imprese consisterà:
- in un contributo pari al 50% dei costi sostenuti fino ad un massimo di 40 mila euro, per le medie imprese
- in un contributo pari al 30% dei costi sostenuti fino ad un massimo di 25 mila euro,
- per le reti di imprese in un contributo pari al 50% dei costi sostenuti fino ad un massimo di 80 mila euro.
Voucher innovazione PMI e reti: risorse disponibili
Le risorse finanziarie disponibili ammontano a euro 75.000.000,00.
Viene precisato che nell’ambito della dotazione finanziaria:
- a) una quota pari al 25 per cento è destinata alla concessione del voucher alle imprese che, sia alla data di presentazione della domanda che alla data di ammissione al contributo, risultino essere di micro e piccola dimensione e alle reti;
- b) una quota pari al 5 percento delle risorse finanziarie disponibili è destinata alla concessione del voucher alle PMI che, sia alla data di presentazione della domanda che alla data di ammissione al contributo, risultino essere in possesso, sulla base dell’elenco reso disponibile dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, del rating di legalità
Voucher innovazione PMI e reti: regole per le domanda
Ai fini dell’accesso alle agevolazioni, il soggetto proponente può presentare domanda, redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, esclusivamente tramite la procedura informatica, raggiungibile dall’apposita sezione dedicata alla misura presente sul sito internet del Ministero (www.mimit.gov.it), secondo le modalità indicate.
Il soggetto proponente, in fase di presentazione della domanda, è tenuto a trasmettere la seguente documentazione:
- a) domanda di agevolazione redatta secondo lo schema di cui all’allegato 1 per le PMI, ovvero all’allegato 2 per le reti;
- b) offerta sottoscritta digitalmente dal manager qualificato ovvero dal legale rappresentante della società di consulenza, selezionato secondo quanto previsto al comma 8.
L'accesso alla procedura informatica, ad eccezione di quanto previsto al comma 4:
- a) prevede l'identificazione e l'autenticazione mediante la Carta nazionale dei servizi;
- b) è riservato al rappresentante legale del soggetto proponente, come risultante dal certificato camerale del medesimo, il quale, previo accesso alla procedura informatica tramite la Carta nazionale dei servizi, può conferire ad altro soggetto delegato il potere di rappresentanza per la presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni.
Clicca qui per tutti i modelli per presentare la domanda.
Attenzione al fatto che l’iter di compilazione e presentazione della domanda di ammissione ai contributi è articolato nelle seguenti fasi:
- a) compilazione della domanda di accesso alle agevolazioni, a partire dalle ore 12.00 del 26 ottobre 2023 e fino alle ore 12.00 del 23 novembre 2023. In tale fase, il soggetto proponente è tenuto a svolgere le seguenti attività:
- 1) accesso tramite la Carta nazionale dei servizi all’apposita procedura informatica di cui al comma 1;
- 2) immissione delle informazioni e dei dati richiesti per la compilazione del modulo di domanda di cui al comma 2 e caricamento dei relativi allegati;
- 3) generazione del modulo di domanda sotto forma di “pdf” immodificabile, contenente il “codice identificativo della domanda”, le informazioni e i dati forniti dal soggetto proponente e successiva apposizione della firma digitale;
- 4) caricamento della domanda sottoscritta con firma digitale e conseguente rilascio dei codici necessari per la procedura di invio di cui al punto b): “codice identificativo del soggetto proponente”, “codice di accesso alla procedura di invio” e “codice di predisposizione domanda”.
- b) presentazione della domanda, a partire dal 29 novembre 2023.In tale fase, sono previste le seguenti attività:
- 1) accesso del soggetto proponente alla procedura informatica e immissione del “codice identificativo del soggetto proponente” e del “codice di accesso alla procedura di invio” di cui alla lettera a), numero 4);
- 2) immissione, a partire dalle ore 12.00 del 29 novembre 2023, da parte del soggetto proponente, ai fini del formale invio della domanda di agevolazione, del “codice identificativo della domanda” di cui alla lettera a), numero 3) e del “codice di predisposizione domanda” di cui alla lettera a), numero 4);
- 3) rilascio dell’attestazione di avvenuta presentazione dell’istanza da parte della procedura informatica
Voucher innovazione PMI e reti: le spese ammesse
Ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni previste dal decreto, le spese devono:
- a) essere riferite a un contratto di consulenza specialistica sottoscritto tra le parti successivamente alla data di invio della domanda di agevolazione. Fermo restando che, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto, il contratto di consulenza deve avere una durata non inferiore a nove mesi, le relative attività di consulenza, nonché i pagamenti, devono essere completati, ai fini della presentazione della richiesta di erogazione a saldo delle agevolazioni entro 15 mesi dalla data del decreto cumulativo di concessione delle agevolazioni in cui è compreso il soggetto beneficiario, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 7, comma 2;
- b) essere costituite esclusivamente da titoli di spesa emessi sulla base dell’avanzamento delle attività previste nel contratto di consulenza. Ai fini della quantificazione del voucher, viene riconosciuto esclusivamente l’importo imponibile, al netto dell’IVA, dei titoli di spesa riferibile al compenso per le prestazioni di consulenza specialistica rese dal manager qualificato o dalla società di consulenza. A tal fine, resta fermo che i costi che, per la loro natura, non sono inquadrabili nella categoria dei servizi professionali, quali, a titolo di esempio, gli acquisti di beni materiali e immateriali, anche se funzionali allo svolgimento dell’intervento, ovvero il rimborso di costi di trasporto, vitto e alloggio sostenuti dal manager qualificato, non sono ammissibili alle agevolazioni;
- c) essere relative a prestazioni rese, ai sensi dell’articolo 3, comma 5, del decreto, da manager qualificati e società di consulenza indipendenti rispetto al soggetto beneficiario. A tal fine, si considerano indipendenti i manager qualificati e le società di consulenza che si trovano in condizioni di terzietà rispetto ai beneficiari tali da garantire l’erogazione del servizio di consulenza specialistica alle normali condizioni di mercato;
- d) essere riferibili a prestazioni rese nel periodo di svolgimento dell’incarico manageriale, come risultante dal contratto di consulenza, nonché coerenti con le specializzazioni dichiarate dal manager qualificato ai fini dell’iscrizione nell’elenco MIMIT.
-
Nautica Diporto: nuovo regolamento titoli professionali
Con il Decreto 13 dicembre 2023, n. 227 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 5 febbraio 2024 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti introduce un nuovo Regolamento che modifica il decreto 10 maggio 2005, n. 121, riguardante la disciplina dei titoli professionali del diporto.
Il decreto entra in vigore il 90 giorno dalla sua pubblicazione in Gu, quindi dal 5 maggio 2024.
Scarica qui il testo integrale
In particolare viene inserito il titolo di ufficiale di navigazione di diporto di II Classe e vengono modificati altri aspetti concernenti i requisiti per ottenere i certificati, lo svolgimento dell'addestramento e i requisiti per i titoli di navigazione di ufficiale di navigazione , di capitano del diporto e ufficiale di macchina.
Diporto Regolamento 2024 : ufficiale di navigazione di 2 classe i limiti
Il nuovo regolamento prevede l'istituzione del titolo di 'ufficiale di navigazione del diporto di 2 classe , che non ha l 'obbligo di essere iscritto nelle matricole della gente di mare di prima categoria ed è munito di libretto di navigazione.
I Requisiti e limiti di abilitazione per l'ufficiale di navigazione del diporto di 2ª classe sono i seguenti
1. L'ufficiale di navigazione del diporto di 2ª classe può imbarcare in qualità di comandante delle seguenti unità battenti bandiera italiana e in navigazione nel Mar Mediterraneo o in acque interne, di stazza non superiore a 200 GT:
a) imbarcazioni e navi da diporto, anche adibite al noleggio;
b) navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche.
Diporto: requisiti per il certificato di navigazione di 2 classe
Per conseguire il certificato di ufficiale di navigazione del diporto di 2ª classe occorrono i seguenti requisiti:
a) aver compiuto 18 anni di età;
b) essere in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di un titolo di studio estero riconosciuto o dichiarato equipollente dalle competenti autorità italiane;
c) essere in possesso del certificato di operatore Short Range (SRC) di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 settembre 2018, n. 134;
d) avere effettuato, con esito favorevole, il corso antincendio di base presso istituti, enti o società riconosciuti idonei dall'Amministrazione nonché il corso di primo soccorso sanitario per il rilascio del certificato di addestramento denominato "First Aid" secondo le disposizioni e i programmi stabiliti dal Ministero della salute;
e) avere effettuato, con esito favorevole, i corsi di sopravvivenza e salvataggio, sicurezza personale e responsabilità sociali (PSSR), presso istituti, enti o società riconosciuti idonei dall'Amministrazione ovvero, in alternativa ai suddetti corsi, aver frequentato con esito favorevole un corso sicurezza personale per la navigazione d'altura organizzato da federazioni sportive aderenti al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle associazioni nazionali di categoria del diporto, da istituti, enti o società riconosciuti idonei dall'Amministrazione in conformità al programma stabilito con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
f) possedere i requisiti psicofisici necessari per il conseguimento della patente nautica di categoria B di cui all'articolo 39, comma 6, lettera b), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, accertati e certificati con le modalità previste all'articolo 36 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146;
g) possedere i requisiti morali di cui all'articolo 37 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146;
h) aver sostenuto, con esito favorevole, un esame teorico e pratico secondo il programma e le modalità d'esame stabiliti con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Diporto titolo professionale Specializzazione vela
Si segnale infine che per lo svolgimento di prestazioni lavorative a bordo di unità dotate di propulsione velica è istituita la specializzazione «vela» della sezione coperta, che si consegue con il superamento di un esame teorico-pratico .
Per coloro che sono in possesso di patente nautica che abilita alla navigazione a vela la specializzazione si consegue senza esami
-
Contributo imprese editrici 2023: domande in scadenza il 31 gennaio
Entro il 31 gennaio è possibile inviare domanda di ammissione ai contributi per l'anno 2023 in favore delle imprese editrici di quotidiani, nazionali e diffusi all'estero, e di periodici nazionali.
Le domande presentate al di fuori di tale periodo sono inammissibili.
La domanda e i documenti richiesti per l’eventuale erogazione della rata di anticipo vanno presentati utilizzando esclusivamente la procedura online accessibile dalle ore 8.00 del 2 gennaio 2024 alle ore 24.00 del 31 gennaio 2024, sulla piattaforma per la gestione dei contributi implementata dal Dipartimento.
Attenzione al fatto che, le imprese che hanno presentato domanda di contributo per gli anni precedenti possono utilizzare per l’accesso alla piattaforma le credenziali di cui sono già in possesso.
Le altre imprese che non le hanno ancora ottenute, possono richiedere le credenziali di accesso fino al giorno 30 gennaio:
- inviando il modulo di richiesta, debitamente compilato,
- alla seguente PEC: [email protected].
L’Ufficio provvederà ad inviare le credenziali riservate (username e password) e l’indirizzo attraverso il quale accedere alla piattaforma.
Le imprese editrici di quotidiani editi e diffusi all'estero, entro il termine del 31 gennaio 2024, devono inviare al Dipartimento la domanda e i documenti richiesti utilizzando il modello generato dalla piattaforma per la gestione dei contributi, dopo l’inserimento dei dati richiesti.
Entro il medesimo termine del 31 gennaio 2024, la domanda e la documentazione deve essere presentata dalle imprese, a pena di inammissibilità, all'ufficio consolare italiano di prima categoria territorialmente competente che, verificatane la completezza, la trasmette, entro il 28 febbraio 2024, al Dipartimento al seguente indirizzo PEC: [email protected] e, per conoscenza, al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, unitamente alla dichiarazione di propria competenza e al parere del Com.It.Es. di riferimento.
Per eventuali informazioni, è attiva la seguente casella di posta elettronica: [email protected]
Contributi imprese editrici di quotidiani e periodici 2023: a chi spettano
Possono accedere al contributo pubblico all'editoria, a condizione che, in ambito commerciale. esercitino unicamente un’attività informativa autonoma e indipendente di carattere generale:
- le cooperative giornalistiche;
- le imprese editrici il cui capitale è detenuto in misura maggioritaria da cooperative, fondazioni o enti senza fini di lucro, limitatamente ad un periodo di cinque anni a decorrere dal 15 novembre 2016, data di entrata in vigore della legge 26 ottobre 2016, n. 198;
- gli enti senza fini di lucro ovvero le imprese editrici il cui capitale è interamente detenuto da tali enti;
- le imprese editrici che editano quotidiani e periodici espressione di minoranze linguistiche.
I requisiti di accesso sono disciplinati dal decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70.
Contributi imprese editrici di quotidiani e periodici 2023: presenta la domanda
A decorrere dal contributo per l’anno 2018, le modalità di presentazione della domanda sono stabilite dal DPCM 28.07.2017 recante “Modalità per la concessione dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici”.
La domanda va presentata entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento del contributo utilizzando la procedura on line accessibile sulla piattaforma per la gestione dei contributi implementata dal Dipartimento. A tal fine, tutte le imprese che intendono presentare domanda di contributo devono richiedere le credenziali di accesso alla piattaforma inviando il modulo di richiesta, debitamente compilato, all'indirizzo PEC [email protected].
Ai fini dell’eventuale erogazione della rata di anticipo, la domanda deve essere corredata dai documenti previsti dall'articolo 2, comma 2, del DPCM suddetto.La rata di anticipo spetta soltanto alle imprese che hanno beneficiato del contributo nell'anno precedente.
Entro lo stesso termine del 31 gennaio, deve essere altresì inviato, a cura e spese dell’editore, un campione dei numeri della testata all’indirizzo:Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per l’informazione e l’editoria
Ufficio per il sostegno all'editoria
Servizio per il sostegno diretto alla stampa
UFFICIO ACCETTAZIONE
Via dell’Impresa 90
00187 – RomaNel caso di domanda presentata per la prima volta, è necessario inviare anche le copie della rivista relative alle due annualità precedenti a quella della domanda.
Entro il successivo termine del 30 settembre va presentata, secondo le medesime modalità di invio della domanda, l’ulteriore documentazione prevista dall'articolo 2, commi 4 e 5, del DPCM ovvero l’intera documentazione indicata dal medesimo articolo 2 se non prodotta unitamente alla domanda.
Contributi imprese editrici di quotidiani e periodici 2023: la modulistica
Ai fini della domanda, tutta la modulistica sotto elencata è scaricabile all'interno della piattaforma.
Modulistica per la presentazione della domanda e dei documenti per il pagamento della rata di anticipo (entro il 31 gennaio):
- Modello di domanda
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per l’edizione in formato digitale in parallelo con l’edizione su carta
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per l’edizione esclusivamente in formato digitale
- Modello comunicazione coordinate bancarie
Modulistica per la presentazione dell’ulteriore documentazione istruttoria (entro il 30 settembre).
I documenti, certificati dal revisore ove richiesto dalla legge, dovranno essere poi ricaricati sulla piattaforma unitamente alle relazioni di certificazione e al bilancio di esercizio ai fini dell'invio.
Edizione in formato digitale in parallelo con l’edizione cartacea
- Prospetto dei ricavi relativi alla testata
- Prospetto dei costi per il personale
- Prospetto dei costi connessi alla produzione della testata
- Prospetto delle copie cartacee distribuite e vendute
- Prospetto delle copie digitali vendute
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sul rispetto del limite massimo retributivo
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai fini dell'applicazione dei criteri incrementali
Edizione testata esclusivamente in formato digitale
- Prospetto dei ricavi relativi alla testata
- Prospetto dei costi per il personale
- Prospetto dei costi connessi alla produzione della testata
- Prospetto delle copie digitali vendute
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sul rispetto del limite massimo retributivo
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai fini dell'applicazione dei criteri incrementali
- Senza categoria
Bitcoin, le alternative alle criptovalute: ETF, ETN, ETC, CFD, Future
È notizia degli ultimi giorni l’approvazione, da parte della SEC (acronimo di Securities and Exchange Commission), l’ente federale preposto alla vigilanza delle borse valori degli Stati Uniti d’America, di ben dieci ETF rappresentativi del bitcoin spot.
Il bitcoin rappresenta la criptovaluta più conosciuta al mondo, che oggi costituisce un asset finanziario non più trascurabile per molti investitori.
Gli investimenti e le speculazioni in criptovalute hanno costituito a lungo una opportunità ma anche un problema per l’investitore più prudente, per due ordini di ragioni.
- Dal punto di vista pratico la detenzione di criptovalute può presentare dei rischi e delle difficoltà: i rischi sono legati alla possibile perdita o furto delle criptovalute, se detenute su un wallet fisico o su uno telematico utilizzando un exchange poco affidabile, come la cronaca ha dimostrato negli ultimi anni; le difficoltà sono conseguenti al fatto che, per essere convertita in valuta fiat, una criptovaluta deve essere ceduta e trasferita fuori dal contesto dei mercati regolamentati.
- Dal punto di vista fiscale, la detenzione di criptovalute, come la realizzazione di plusvalenze e minusvalenze in conseguenza della loro cessione, non ha avuto un chiaro e definito contesto normativo: solo recentemente l’Italia ha introdotto una specifica normativa fiscale, non ugualmente presente in tutti gli altri paesi.
Si inserisce in questo contesto il fenomeno della nascita di strumenti finanziari rappresentativi del Bitcoin, che permettono all’investitore di acquistare un prodotto finanziario analogo alla più famosa criptovaluta senza doversi sobbarcare le problematiche legate alla sua detenzione o le incertezze di ordine fiscale.
Le alternative al bitcoin
Numerosi sono oggi gli strumenti finanziari che permettono l’investimento o la speculazione in criptovalute, senza le problematiche prima indicate di ordine pratico e fiscale; più precisamente:
- Future;
- CFD;
- ETF;
- ETN e ETC.
Il future del bitcoin è un contratto derivato quotato negli Stati Uniti d’America: è uno strumento regolamentato e privo di incertezze normative, ma, per la sua natura, è più adatto alla speculazione di breve o brevissimo termine che all’investimento, specialmente in conseguenza delle sue scadenze che obbligano al rollover.
Uno strumento similare è il CFD, acronimo di Contract for Difference, un contratto derivato molto utilizzato dai broker retail nell’Unione Europea. Anche in questo caso, lo strumento si addice alla speculazione di breve o brevissimo termine ma non a quella di lungo termine, per due ordini di motivazioni:
- i CFD non sono quotati in borsa, ma sono emessi dal broker emittente, con tutte le incertezze derivanti da questo fatto;
- il mantenimento di una posizione overnight su questi strumenti comporta l’applicazione di un tasso di interesse, chiamato swap, per ogni successivo giorno di contrattazione ( per un approfondimento sui tassi swap è possibile leggere l’articolo Trading: il trattamento fiscale degli swap overnight).
Di diversa natura, e più adatti alle posizioni aperte con finalità di investimento, sono gli ETF, gli ETN e gli ETC, tutti appartenenti alla più grande famiglia degli ETP, acronimo di Exchange Traded Products, costituiti da un ampio ventaglio di strumenti finanziari, quotati in borsa, che riproducono uno specifico sottostante, nel caso in esame il bitcoin.
Gli ETF (acronimo di Exchange Traded Funds) del bitcoin sono fondi quotati in borsa, per cui sono facilmente acquistabili, facilmente vendibili e non presentano costi o difficoltà tecniche che precludono il mantenimento di una posizione di lungo periodo.
Gli ETF da pochi giorni autorizzati dalla FED in numero di dieci sono rappresentativi del bitcoin spot, questo vuol dire che il fondo acquista effettivamente bitcoin per conto degli investitori, per cui le criptovalute sono detenute all’interno del fondo, e le azioni di questo sono liberamente scambiate sui mercati finanziari. Ciò comporta che l’investitore può investire in bitcoin, acquistando senza difficoltà le quote dell’ETF, ma anche senza le problematiche e le incertezze derivanti dall’acquisto e dalla conseguente detenzione di criptovalute.
Va precisato che il prezzo dell’ETF non rispecchia quello del sottostante, ma è a questo direttamente collegato, dato che il suo valore (il cosiddetto NAV) è dato dalla differenza tra totale attivo (i bitcoin detenuti) e totale passivo (per lo più rappresentato dai costi di gestione) del fondo, diviso per il numero di azioni in circolazione.
Similari agli ETF sono gli ETN (acronimo di Exchange Traded Notes) e gli ETC (acronimo di Exchange Traded Commodities); la differenza principale, e non trascurabile, è costituita dal fatto che gli ETF sono dei fondi con un patrimonio separato da quello dell’emittente, mentre ETN ed ETC sono strumenti finanziari il cui patrimonio non è segregato.
Nonostante l’autorizzazione della FED, oggi gli ETF americani non possono essere ancora acquistati dagli investitori europei, per mancanza di alcuni adempimenti burocratici, ma lo saranno di certo in un futuro prossimo. Gli ETC e gli ETN rappresentativi del bitcoin sono invece acquistabili da subito dall’investitore italiano, e sono sul mercato da diverso tempo.
Il differente trattamento fiscale
Viste le possibili alternative al bitcoin, per speculare o investire in criptovalute senza detenerle effettivamente, vediamo anche come questi strumenti finanziari si differenziano dal punto di vista fiscale.
Se la detenzione di bitcoin obbliga il contribuente a sottostare agli obblighi e alla tassazione previsti dalla normativa italiana (per un approfondimento dell’argomento si veda l’articolo Criptovalute: la normativa fiscale organica in Legge di bilancio 2023); diversamente, la tassazione degli strumenti finanziari prima elencati differisce da quella del sottostante e si lega alla particolare natura dello strumento:
- Future e CFD: le plusvalenze realizzate costituiscono redditi diversi, da rilevarsi al netto delle minusvalenze;
- ETF: essendo quotati negli Stati Uniti d’America, dal punto di vista fiscale sono da considerarsi ETF non armonizzati, in conseguenza di ciò le plusvalenze costituiscono redditi di capitale mentre le minusvalenze sono rilevabili tra i redditi diversi;
- ETN e ETC: le plusvalenze realizzate costituiscono redditi diversi, da rilevarsi al netto delle plusvalenze.
Fondamentalmente, quindi, tutti gli strumenti prima indicati, ad eccezione degli ETF non armonizzati, confluiscono tra i redditi diversi, il cui saldo, dopo la compensazione tra plusvalenze e minusvalenze, è sottoposto a tassazione sostitutiva con aliquota del 26%.
Diversamente, le plusvalenze derivanti da un ETF non armonizzato costituiscono redditi di capitale, che sono redditi lordi, per cui non è possibile scomputare le minusvalenze (che comunque, confluendo tra i redditi diversi, possono essere scomputate dalle plusvalenze realizzate con altri strumenti finanziari), sono sottoposti a tassazione ordinaria IRPEF, ma è possibile applicare le detrazioni.
Eventuali valutazioni di convenienza dovranno essere valutate in base alla specifica struttura del reddito conseguito dal contribuente che acquista questo tipo di strumenti finanziari.
-
Made in italy: le novità 2024 per valorizzare il marchio Italia
Viene pubblicata in GU n 300 del 27 dicembre la Legge n 206/2023 con Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy.
La Legge è composta da:
- Titolo I PRINCIPI E OBIETTIVI
- Titolo II CRESCITA E CONSOLIDAMENTO DELLE FILIERE STRATEGICHE NAZIONALI
- Capo I Misure generali (fondo per il made in Italy, imprenditoria femminili, sostegno dei marchi e proprietà industriale)
- Capo II Misure settoriali ( norme a tutela della filiera del legno, dell'olio d'oliva, del tessile)
- Titolo III ISTRUZIONE E FORMAZIONE
- Titolo IV MISURE DI PROMOZIONE
- Titolo V TUTELA DEI PRODOTTI MADE IN ITALY
- Capo I Prodotti non agroalimentari a indicazione geografica protetta
- Capo II Nuove tecnologie
- Capo III Lotta alla contraffazione
- Titolo VI DISPOSIZIONI FINALI
Vediamo alcuni dettagli di rilievo considerando che tutte le norme in esame entrano in vigore dal giorno 11 gennaio 2024
Fondo nazionale del Made in Italy: che cos’è
Nella Legge n 206/2023 viene istituito il Fondo nazionale del Made in italy
In particolare, al fine di sostenere la crescita, il sostegno, il rafforzamento e il rilancio delle filiere strategiche nazionali, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il «Fondo nazionale del made in Italy», con la dotazione iniziale di 700 milioni di euro per l'anno 2023 e di 300 milioni di euro per l'anno 2024.
Il Fondo è incrementato con risorse provenienti da soggetti non inseriti nella lista delle pubbliche amministrazioni mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva rassegnazione alla spesa, per importo non inferiore alla dotazione iniziale e, successivamente, alle disponibilità complessive dello stesso.Il Fondo è autorizzato a investire direttamente o indirettamente, anche per il tramite di altri fondi, a condizioni di mercato e nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, nel capitale di società per azioni, anche con azioni quotate in mercati regolamentati, comprese quelle costituite in forma cooperativa, che:
- a) hanno sede legale in Italia;
- b) non operano nel settore bancario, finanziano o assicurativo.
I requisiti di accesso al Fondo le condizioni, i criteri e le relative tipologie di intervento nonché le modalità di apporto delle risorse da parte degli investitori privati, di individuazione del veicolo di investimento delle risorse del fondo e del soggetto gestore, nonché la remunerazione di quest'ultimo, sono definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy.
Il decreto può inoltre disciplinare le modalità di gestione contabile delle risorse del Fondo e l'utilizzo degli eventuali utili o dividendi derivanti dagli investimenti effettuati.
Legge made in Italy: tutela della proprietà industriale e marchi
Per la valorizzazione della proprietà industriale si prevede che, l'impresa titolare o licenziataria di un marchio registrato da almeno cinquanta anni o per il quale sia possibile dimostrare l'uso continuativo da almeno cinquanta anni, che intenda cessare definitivamente l'attività svolta, notifica preventivamente al Ministero delle imprese e del made in Italy le informazioni relative al progetto di cessazione dell'attività indicando, in particolare, i motivi economici, finanziari o tecnici che impongono la cessazione medesima.
Al fine di tutelare i marchi di particolare interesse e valenza nazionale e di prevenire la loro estinzione salvaguardandone la continuità il Ministero delle imprese e del made in Italy può subentrare gratuitamente nella titolarità del marchio qualora lo stesso non sia stato oggetto di cessione a titolo oneroso da parte dell'impresa titolare o licenziataria
Per i marchi che risultino inutilizzati da almeno cinque anni, il Ministero delle imprese e del made in Italy può depositare una domanda di registrazione del marchio a proprio nome.Gli oneri derivanti dal deposito della domanda di registrazione sono posti a carico del fondo di cui all'articolo 25 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.
Il Ministero delle imprese e del made in Italy è autorizzato ad utilizzare i marchi esclusivamente in favore di imprese, anche estere, che intendano investire m Italia o trasferire in Italia attività produttive ubicate all'estero.
Con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro delle imprese e del made in Italy sono stabiliti i criteri e le modalità per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo.A proposito di marchi, si prevede che l'impresa titolare o licenziataria di un marchio registrato da almeno cinquanta anni o per il quale sia possibile dimostrare l'uso continuativo da almeno cinquanta anni, che intenda cessare definitivamente l'attività svolta, notifica preventivamente al Ministero delle imprese e del made in Italy le informazioni relative al progetto di cessazione dell'attività indicando, in particolare, i motivi economici, finanziari o tecnici che impongono la cessazione medesima.
Al fine di tutelare i marchi di particolare interesse e valenza nazionale e di prevenire la loro estinzione salvaguardandone la continuità il Ministero delle imprese e del made in Italy può subentrare gratuitamente nella titolarità del marchio qualora lo stesso non sia stato oggetto di cessione a titolo oneroso da parte dell'impresa titolare o licenziataria di cui al medesimo comma 1.
Per i marchi che risultino inutilizzati da almeno cinque anni, il Ministero delle imprese e del made in Italy può depositare una domanda di registrazione del marchio a proprio nome. Gli oneri derivanti dal deposito della domanda di registrazione sono posti a carico del fondo di cui all'articolo 25 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.
Il Ministero delle imprese e del made in Italy è autorizzato ad utilizzare i marchi esclusivamente in favore di imprese, anche estere, che intendano investire m Italia o trasferire in Italia attività produttive ubicate all'estero.
Con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro delle imprese e del made in Italy sono stabiliti i criteri e le modalità per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo.Legge made in Italy: sostegno alla imprenditoria femminile
Al fine di rafforzare il sostegno alle iniziative di autoimprenditorialità promosse da donne e allo sviluppo di nuove imprese femminili in tutto il territorio nazionale, nell'ambito della misura di cui al capo 0I del titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, il Fondo rotativo di cui all'articolo 4-bis del medesimo decreto legislativo è rifinanziato per un importo di 15 milioni di euro per l'anno 2024, destinato al finanziamento degli interventi in favore delle imprese a prevalente partecipazione femminile.
Le misure di sostegno di cui al presente articolo sono concesse nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.
Allegati: -
Taglio cuneo fiscale 2024: tabella degli importi in busta paga
il taglio del cuneo contributivo per i lavoratori con redditi piu bassi è stato riproposto nella legge di bilancio 213 2023 anche per il 2024 .
Si ricorda che la riduzione è iniziata nel 2022 con il Governo Draghi ed aumentata nel corso del 2023 fino a al 6 e 7% con due diverse soglie di accesso.( nei paragrafi seguenti i dettagli degli aumenti di aliquote e gli importi che ne risultano in busta paga )
La misura è confermata con le stesse aliquote, solo per il 2024 , l'esonero contributivo per i lavoratori dipendenti attualmente in vigore.
Il governo ha espresso piu volte l'intenzione di potenziare ulteriormente le misure per i ceti meno abbienti ma la stagnazione dell'economia degli ultimi mesi ha obbligato ad escludere il taglio ulteriore che era stato ipotizzato.
Da notare che nella nuova legge di bilancio trova posto anche
- una riduzione del cuneo contributivo per le donne con almeno 2 figli a carico
- una riduzione dell'IRPEF per i redditi fino a 28 mila euro che rientreranno nel primo scaglione IRPEF con aliquota al 23% .
Vediamo di seguito un riepilogo e le tabelle dei risparmi che ne derivano .
Riduzione cuneo fiscale Governo Draghi: gli aumenti 2022
Uno studio reso noto dalla UIL a giugno 2022 evidenziava che gli aumenti che risultano dal taglio del cuneo introdotto dal Governo Draghi fino a dicembre 2022, grazie allo sconto del 1,2% sugli stipendi sono modesti ma non irrilevanti.
Il taglio del cuneo fiscale sugli stipendi dei dipendenti valeva al massimo 25 euro in più al mese, con i seguenti esempi, indicativi ( senza il rateo di tredicesima) :
importo stipendi aumenti in busta paga
fino a dicembre 2022fino a 2600 euro netti 144 euro (24 al mese) 1500 euro netti
1000 euro netti102 euro (17 al mese)
72 euro (12 al mese)La riduzione dei contributi era applicabile tutti i rapporti di lavoro dipendente, pubblico e privato ma sono esclusi i rapporti di lavoro domestico.
Di norma le aliquote applicate al lavoro dipendente come contribuzione previdenziale sono del 33% di cui
- il 23,81% a carico del datore di lavoro e
- il 9,19% a carico del lavoratore.
Questo significa che nel periodo interessato dalla norma del decreto Aiuti bis , ossia tra luglio e dicembre 2022 queste fasce di retribuzione hanno un importo complessivo di sconto contributivo che si traduce in maggiore netto in busta paga che vale da 50 euro a 185 euro per i 6 mesi.
Va ricordato che sia per i dipendenti che per i pensionati è in vigore da gennaio 2022 anche lo sgravio dello 0,8% sui contributi dovuti, che resta confermato fino a fine anno.
In entrambi i casi non varia la aliquota di computo ai fini della previdenza a fine carriera lavorativa, cioè il taglio non comporta riduzioni dell'importo della pensione ma resta a carico dello Stato.
Cuneo fiscale 2023 tabella importi gennaio-giugno
La legge di bilancio 2023 (197 2022) prevedeva
- sconto contributivo del 3% per le retribuzioni con imponibile previdenziale massimo di 1923 euro mensili (25mila euro annui)
- taglio del 2% sui contributi sulle retribuzioni fino a 35mila euro annui (2.692 euro mensili)
Va tenuto conto in entrambi i casi che i limiti di importo mensile vanno considerati con la maggiorazione del rateo di tredicesima per la competenza del mese di dicembre.
Vediamo nella tabella seguente le percentuali di taglio del cuneo fiscale e gli importi indicativi di sconto contributivo che si traduce in maggiore importo netto in busta paga, come calcolati dal Sole 24 Ore.
BENEFICIARI percentuale sconto contributivo 2022 percentuale sconto contributivo 2023 MAGGIORE IMPORTO IN BUSTA PAGA FINO A GIUGNO 2023 redditi fino a 10mila euro 0,8% genn-giugno – 2% da luglio a dicembre 3% 19,25 euro mensili – 231 euro l’anno reddito fino a 15 mila euro 0,8% genn-giugno – 2% da luglio a dicembre 3% 28,88 euro mensili – 346,50 annui reddito fino a 20mila euro 0,8% genn-giugno – 2% da luglio a dicembre 3% 32,92 euro mensili 395, 08 annui reddito fino a 25mila euro 0,8% genn-giugno – 2% da luglio a dicembre 3% 41, 15 euro al mese, 493,85 annui redditi oltre i 25mila euro e fino a 35mila euro 0,8% genn-giugno -2% da luglio a dicembre 2% nessuna variazione rispetto al 2022 Taglio cuneo fiscale da luglio 2023 – tabella per scaglioni
Con il decreto lavoro 48 2023 è stato aumentato l'esonero parziale sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico dei lavoratori dipendenti :
- dal 2 al 6 per cento se il reddito imponibile mensile non supera i 2.692 euro (annualmente sono circa 35mila euro),
- dal 3 al 7 per cento, se il reddito imponibile non eccede l’importo mensile di 1.923 euro ( circa 25mila euro annui)
Nella tabella seguente gli importi medi di sconto contributivo che si traduce in aumento della retribuzione netta in busta paga
taglio cuneo fiscale dal 1 luglio al 31 dicembre 2023 bonus medio risultante in busta paga redditi fino a 35mila euro 6% della retribuzione imponibile da 90 a 100 euro in piu redditi fino a 25mila euro 7% da 60 a 70 euro in più Attenzione si fa riferimento all'imponibile previdenziale non all'imponibile fiscale. Necessario quindi verificare il limite massimo mensile e non quello annuale. Il ministero delle finanze ha confermato che l’aumento in busta paga da luglio a dicembre 2023 può arrivare a 100 euro mensili.
Le istruzioni fornite dall'Inps dopo la pubblicazione del decreto lavoro 48 2023 il 4 maggio 2023 (messaggio 1932/2023 ) hanno specificato che sui ratei di tredicesima non si applica il nuovo taglio, sia nel caso venga erogata in 12 rate con la paga mensile, sia nel caso in cui venga erogata intera a dicembre
L'importo complessivo mensile di maggiorazione in busta paga a partire da luglio 2023 quindi vale circa :
- 96 euro mensili per un lavoratore con retribuzione di 25mila euro
- 99 euro mensili per un lavoratore con retribuzione di 35mila euro.
Per approfondire riportiamo nella tabella seguente le simulazioni effettuate per La Stampa dallo Studio del dott. De Fusco che danno anche il totale dei maggiori importi annui, comprensivi dei due diversi tagli al cuneo ( previsti da legge di bilancio e decreto Lavoro)
redditi importo mensile taglio cuneo fiscale in busta paga importo annuo COMPLESSIVO 10mila euro annui 25,67 euro 269 euro 12.500 euro annui 32 euro 336 euro 15.000 euro annui 38 euro 404 euro 17.500 euro annui 43 euro 430 euro 20.000 euro annui 49 euro 460 euro 25.000 euro annui 55 euro 548 euro 30.000 euro annui 56 euro 576 euro 35.000 euro annui 65 euro 591 euro Taglio cuneo fiscale 2024 ridotto per esclusione della tredicesima
Già nel comunicato stampa del Consiglio dei Ministri del 28 agosto 2023, la Presidente Giorgia Meloni aveva anticipato alcune intenzioni sulla legge di bilancio 2023 che dovrà essere " seria, per supportare la crescita, aiutare le fasce più deboli, dare slancio a chi produce e mettere soldi in tasca a famiglie e imprese”.Il comunicato stampa dopo il Consiglio dei Ministri del 27 settembre che approva la NADEF affermava che :
"La NADEF predisposta dal Governo tiene in considerazione la complessa situazione economica internazionale, l’impatto della politica monetaria restrittiva, con l’aumento dei tassi d’interesse, e le conseguenze della guerra in Ucraina. Il quadro di finanza pubblica riflette un’impostazione prudente, con una revisione delle stime di crescita per il 2023-2024 a causa del rallentamento dell’economia in corso. Tale rallentamento e l’andamento dell’inflazione richiedono tuttavia una politica di sostegno ai redditi reali delle famiglie, in particolare quelle con redditi più bassi. Anche grazie alla conferma del taglio del cuneo fiscale sul lavoro, la pressione fiscale per il 2024 è prevista in riduzione. Resta in ogni caso confermato l’obiettivo di ridurre la pressione fiscale in maniera più decisa nel corso della legislatura"
Le misure attuali del 6 e 7% di taglio ai contributi a carico dei lavoratori attualmente in vigore quindi vengono confermate:
- SOLO per il 2024 e
- con una riduzione del risparmio in busta paga dovuta all'esclusione della tredicesima mensilità .
Va anche ricordato che dal punto di vista operativo i limiti retributivi vanno valutati in ogni singolo mese dell’anno.
Si fa riferimento infatti all’imponibile previdenziale mensile che può oscillare per eventi indennizzati dall'INPS per cui in alcuni periodi il taglio contributivo potrà essere applicabile e in altri mesi no.
Confermato anche il fatto anche questa diminuzione della contribuzione versata non avrà alcun effetto sul calcolo delle pensioni in quanto la differenza resta a carico dello Stato.