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Maxisanzioni lavoro nero 2024: aumenti confermati
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legge 192024 detto PNRR bis all'interno della nuova stretta per la tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro, è previsto un nuovo aumento delle sanzioni in materia di lavoro irregolare. La conversione del decreto in legge n. 56/2024, , pubblicata il 29 aprile in GU non ha modificato la novità.
Si ricorda che la prima formulazione della norma risale al Dl 12/2002, aggiornata poi con il Jobs act 151 2015 e DL 50 2017 ( per il libretto di famiglia e contratto di lavoro occasionale).
Con la nota 856/2022 del 20 aprile 2022 l'ispettorato aveva fornito un vademecum aggiornato QUI IL TESTO COMPLETO chiarendo anche l'applicazione nei casi di prestazioni autonome occasionali soggette all'obbligo di comunicazione preventiva previsto dal DL 146 2021.
Riepiloghiamo di seguito le indicazioni generali dell'INL e i nuovi importi
Maxisanzione lavoro nero: a chi si applica
La "maxisanzione" riguarda:
- i datori di lavoro privati, organizzati o meno in forma di impresa,
- gli enti pubblici economici,
- anche le persone fisiche nel caso utilizzino lavoratori impiegati con Libretto di famiglia per prestazioni diverse da quelle consentite dall'articolo 54-bis, comma 6, lettera a), del Dl 50/2017.
Sono esclusi i datori di lavoro domestico.
Maxisanzione: a quanto ammontano – codici tributo
Fino al primo marzo 2024 le maxisanzioni amministrative pecuniarie per lavoro irregolare, ovvero per il datore che occupa personale “in nero” sono le seguenti
- Da 1.800 a 10.800 euro per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore sino a 30 giorni di effettivo lavoro;
- 3.600 / 24.600 euro per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore da 31 sino a 60 giorni di effettivo lavoro;
- 7.200 / 43.2000 euro per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore oltre 60 giorni di effettivo lavoro.
Sono inoltre previste maggiorazioni del 20%
- in caso di recidiva per le stesse irregolarità nei tre anni precedenti e
- in caso di utilizzo di lavoratori extracomunitari privi di permesso di soggiorno
- minori in età non lavorativa (cioè coloro che non possono far valere dieci anni di scuola dell’obbligo e il compimento dei sedici anni);
- percettori del reddito di cittadinanza.
Dal 2 marzo 2024 , con l'entrata in vigore del DL 19 2024 che modifica l’articolo 1, comma 445, della legge 145/2018, lettera d), gli importi sono sono aumentati come segue
- da 1.950 a 11.700 euro per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore sino a 30 giorni di effettivo lavoro (in caso di recidiva 2.400-14.400);
- da 3.900 a 23.400 euro per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore da 31 e sino a 60 giorni di effettivo lavoro (in caso di recidiva 4.800-28.800);
- da 7.800 a 46.800 euro per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore oltre 60 giorni di effettivo lavoro (in caso di recidiva 9.600-57.600).
ATTENZIONE La sanzione non si applica se il datore di lavoro prima dell’ispezione, dell’accertamento o di un’eventuale convocazione per un tentativo di conciliazione, regolarizza spontaneamente, per l’intera sua durata, il rapporto avviato senza la preventiva comunicazione obbligatoria.
Inoltre si puo accedere alla diffida obbligatoria ed avere la sanzione in misura minima (vedi ultimo paragrafo per i dettagli)
Resta confermato anche il raddoppio della maggiorazione in caso di recidiva, nei tre anni precedenti, cioè se il datore di lavoro è incorso nelle stesse violazioni.
Maxisanzione: quando si applica – esclusioni
L'illecito punito con maxisanzione è l'utilizzo di lavoratori subordinati senza laa comunicazione preventiva di assunzione:che, ai sensi dell'art. 9-bis del D.L. n. 510/1996, deve essere effettuata entro le ore 24 del giorno antecedente
Viene sottolineato quindi come necessario il requisito della subordinazione: previsto dall'art. 2094 c.c.
Sono, pertanto, escluse dall’applicazione della maxisanzione le prestazioni lavorative che rientrano nell’ambito del rapporto societario ovvero di quello familiare,
In particolare la maxisanzione non può trovare diretta applicazione per la sola omissione di detta comunicazione
A tale riguardo l'ispettorato precisa che riguardo la recente novità della comunicazione preventiva per il lavoro autonomo occasionale, la maxi-sanzione potrà trovare applicazione soltanto nel caso di prestazioni autonome occasionali "che non siano state oggetto di preventiva comunicazione, sempreché la
prestazione sia riconducibile nell’alveo del rapporto di lavoro subordinato e non siano stati già assolti, al momento dell’accertamento ispettivo, gli ulteriori obblighi di natura fiscale e previdenziale, ove previsti, idonei ad escludere la natura “sommersa” della prestazione".
ATTENZIONE in caso di impiego irregolare di personale solitamente retribuito in contanti, sono applicabili :
- sia la maxi sanzione per lavoro nero,
- sia quella per non aver usato sistemi di pagamento tracciabili (articolo 1, comma 913, della legge 205/2017).
Maxisanzione e diffida
La novella del 2015 (art. 22, comma 3-ter, del D.Lgs. n. 151/2015) ha reintrodotto la diffidabilità della maxisanzione al fine di promuovere la regolarizzazione dei rapporti sommersi
Al riguardo, si prevedono 3 ipotesi per cui assolvendo alla diffida si evita la maxisanzione:
1. regolarizzazione del rapporto di lavoro in “nero” per i lavoratori ancora in forza nel termine di 120 giorni dalla notifica del verbale unico, alle seguenti condizioni:
a) instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato alternativamente con:
– contratto a tempo indeterminato, anche part-time con una riduzione oraria non superiore al 50%;
– contratto a tempo pieno e determinato di durata non inferiore a tre mesi. b) mantenimento in servizio di tali lavoratori per un periodo non inferiore a tre mesi, cioè non inferiore a 90 giorni di calendario. Tale periodo va computato “al netto” del periodo di lavoro prestato in “nero”, il quale andrà comunque regolarizzato. In altri termini, il contratto decorrerà dal primo giorno di lavoro “nero” mentre il periodo di 3 mesi utile a configurare l’adempimento alla diffida andrà “conteggiato” dalla data dell’accesso ispettivo
2. regolarizzazione del rapporto per lavoratori regolarmente occupati per un periodo successivo a quello prestato in nero. In tal caso il datore di lavoro, entro 45 giorni dalla diffida, dovrà rettificare la data di inizio del rapporto di lavoro, pagare contributi e premi e le sanzioni in misura minima;
3. regolarizzazione dei lavoratori in nero non in forza all'atto dell'accesso ispettivo: non trova applicazione l'obbligo del mantenimento in servizio per almeno tre mesi.
Il vademecum specifica in dettaglio le modalità di dimostrazione di assolvimento della diffida e altri casi particolari riguardanti le maggiorazioni e i casi di infortunio
Versamento sanzioni per lavoro irregolare: i codici tributo
A seguito dell’introduzione delle maggiorazioni nel 2018 è stato istituito il nuovo codice tributo “VAET”, che non risulta ad oggi modificato (non si escludono prossimi interventi dall'ispettorato nazionale del lavoro).
Pertanto:
1. per il versamento tramite F23 dei maggiori introiti derivanti dall’incremento delle sanzioni amministrative previsto dalla citata norma è da utilizzare il codice “VAET”, denominato “Maggiorazione sanzioni in materia di lavoro e legislazione sociale disposta dall’articolo 1,comma 445, lett. d) ed e), della legge 30 dicembre 2018, n. 145”
2. per effettuare l’iscrizione a ruolo delle sole somme dovute ai sensi dell’art. 1, comma 445 lett. d) ed e) e contraddistinte dal codice tributo VAET si utilizzano i codici:
– 3U56 “Sanzione in materia di lavoro e legislazione sociale art. 1, comma 445, lett. d) e), L. n. 145/2018”;
– 3U57 “Maggiorazione materia di lavoro e legislazione sociale art. 1, comma 445, lett. d) e), L. n. 145/2018”.
per le altre quote relative alle medesime sanzioni si utilizzeranno rispettivamente i codici:
– per il 741T: 5030 e 5031 per le maggiorazioni;
– per il 79AT: 2Y25 e 2Y26 per le maggiorazioni.
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Acquisto casa: tutto ciò che si deve sapere sul preliminare
L'agenzia delle Entrate ha aggiornato la Guida all'acquisto della casa 2024.
La guida contiene tutte le ultime novità sulla tassazione nelle compravendite immobiliari e in particolare quella degli immobili "prima casa" ossia quelli dove il soggetto acquirente andrà a vivere con la propria famiglia.
Si sottolinea che prima di comprare casa è utile ottenere più informazioni possibili sull’immobile e, soprattutto, accertarsi di effettuare l’acquisto dal legittimo proprietario.
Inoltre, è importante sapere cosa accade se si decide di stipulare un contratto preliminare (il cosiddetto compromesso).
Contratto preliminare: perchè si stipula?
Il contratto preliminare, detto “compromesso”, è un accordo tra venditore e compratore che si impegnano reciprocamente a stipulare un successivo e definitivo contratto di compravendita. Il trasferimento del diritto di proprietà sull’immobile si avrà solo con la firma di quest’ultimo.
Il preliminare può essere stipulato, per esempio, quando non è possibile la vendita immediata, perché l’acquirente è in cerca di un mutuo oppure il venditore è in attesa che gli venga consegnata una nuova casa.
Il contratto preliminare deve essere redatto in forma scritta (scrittura privata, scrittura privata autenticata o atto pubblico).Contratto preliminare: che imposte si pagano alla stipula?
Il contratto preliminare di compravendita deve essere registrato entro 30 giorni dalla sottoscrizione. Se stipulato con atto notarile, vi provvede il notaio entro 30 giorni.
Per la registrazione sono dovute:- l’imposta di registro di 200 euro, indipendentemente dal prezzo della compravendita,
• l’imposta di bollo, nella misura di 16 euro ogni 4 facciate e comunque ogni 100 righe (se il contratto è formato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata l’imposta di bollo è invece di 155 euro).
Quando il preliminare prevede un pagamento, è dovuta, inoltre, l’imposta di registro proporzionale pari:
- allo 0,50% delle somme previste a titolo di caparra confirmatoria,
- al 3% delle somme previste a titolo di acconto sul prezzo di vendita.
In entrambi i casi, l’imposta pagata con il preliminare sarà poi detratta da quella dovuta per la registrazione del contratto definitivo di compravendita.
Nel caso in cui l’imposta proporzionale versata per la caparra confirmatoria e per gli acconti di prezzo risulti superiore all’imposta di registro dovuta per il contratto definitivo, spetta il rimborso della maggiore imposta versata per la registrazione del contratto preliminare. Il rimborso deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro tre anni dalla data di registrazione del contratto definitivo.
La domanda di rimborso deve essere presentata all'ufficio che ha eseguito la registrazione.
Se nel contratto preliminare non è specificato a che titolo sono state corrisposte le somme, queste vanno considerate acconti sul prezzo di vendita.
Anche quando il trasferimento dell’immobile è soggetto a Iva, il trattamento fiscale del preliminare sarà differente a seconda che preveda il versamento di una somma a titolo di acconto o di caparra confirmatoria:
- il versamento di un acconto, essendo un’anticipazione del corrispettivo pattuito, va fatturato con addebito dell’Iva. In questo caso, l’imposta di registro sarà dovuta in misura fissa (200 euro)
- la caparra confirmatoria, anche se prevista da un’apposita clausola contrattuale, non è soggetta a Iva, perché non costituisce il corrispettivo di una prestazione di servizi o di una cessione di beni. Pertanto, andrà pagata l’imposta di registro proporzionale (0,50%).
Trascrizione del contratto preliminare o compromesso
La stipula del preliminare fa sorgere solo un obbligo giuridico tra venditore e acquirente, senza determinare il trasferimento della proprietà.
Pertanto, potrebbe accadere che, nonostante il “compromesso”, il venditore venda lo stesso immobile ad altra persona oppure costituisca sullo stesso diritti reali di godimento (per esempio, un usufrutto) o che venga iscritta a suo carico un’ipoteca.
In questi casi, il compratore potrà chiedere al giudice solo il risarcimento dei danni e non l’annullamento della vendita o dell’iscrizione dell’ipoteca.
Per evitare di trovarsi in una situazione del genere, la legge mette a disposizione lo strumento della trascrizione del preliminare nei registri immobiliari.
In tal modo, eventuali vendite dello stesso immobile o la costituzione di altri diritti a favore di terze persone non pregiudicheranno i diritti del compratore.
Per la trascrizione del preliminare è necessario che l’atto sia stipulato con l’intervento di un notaio.In questo caso, all’imposta di registro e all’imposta di bollo di 155 euro si aggiunge il versamento dell’imposta ipotecaria di 200 euro e delle tasse ipotecarie di 35 euro.
Obbligo di registrazione per l’agenzia immobiliare intermediaria
I mediatori immobiliari hanno l’obbligo di registrare i contratti preliminari di compravendita stipulati a seguito della loro attività.
In generale, per gli affari conclusi con l’intervento degli agenti immobiliari, è obbligatorio richiedere la registrazione per:- i contratti preliminari,
- l’accettazione della proposta, quando le clausole inserite nello schema di proposta siano di per sé sufficienti e necessarie a determinare la conclusione di un contratto preliminare di compravendita.
Non sono, invece, soggetti a registrazione:
- gli incarichi di vendita conferiti al mediatore
- la proposta di acquisto
- l’accettazione della proposta che non sia di per sé sufficiente a determinare la conclusione di un contratto preliminare di compravendita.
- l’imposta di registro di 200 euro, indipendentemente dal prezzo della compravendita,
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Acquisti immobiliari: le agevolazioni prima casa e imposte piene
Gli acquisti immobiliari sono soggetti a delle regole di imposizione che variano a secondo che:
- la casa sia acquistata o meno con l'agevolazione prima casa
- che si acquisti da un privato a dal costruttore.
Vediamo che imposte si pagano e a quanto ammontano dalla nuova guida 2024 pubblicata nel mese di marzo.
Acquisto immobile senza l’agevolazione “prima casa”
Negli acquisti di immobili che non siano agevolati come prima casa occorre distinguere se la compravendita è stipulata con una impresa costruttrice dello stesso immobile oppure da un privato.
Se il venditore è un’impresa, la regola generale è che la cessione è esente da Iva. In questo caso, l’acquirente dovrà pagare:
- l’imposta di registro in misura proporzionale del 9%,
- l’imposta ipotecaria fissa di 50 euro,
- l’imposta catastale fissa di 50 euro.
Quando non vige la regole generale dalla esenzione dall'IVA occorre applicare l'imposta nei seguenti casi:
- alle cessioni effettuate dalle imprese costruttrici o di ripristino dei fabbricati entro 5 anni dall’ultimazione della costruzione o dell’intervento oppure anche dopo i 5 anni, se il venditore sceglie di assoggettare l’operazione a Iva (la scelta va espressa nell’atto di vendita o nel contratto preliminare)
- alle cessioni di fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali, per le quali il venditore sceglie di sottoporre l’operazione a Iva (anche in questo caso, la scelta va espressa nell’atto di vendita o nel contratto preliminare).
In questi casi, l’acquirente dovrà pagare:
- l’Iva al 10% (per le cessioni e gli atti di costituzione di diritti reali di case di abitazione (anche in corso di costruzione) classificate o classificabili nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9, qualora non sussistano i requisiti per fruire delle agevolazioni “prima casa”, ovvero l’Iva al 22% per le cessioni e gli atti di costituzione di diritti reali aventi a oggetto immobili classificati o classificabili nelle categorie A/1, A/8 e A/9,
- l’imposta di registro fissa di 200 euro,
- l’imposta ipotecaria fissa di 200 euro,
- l’imposta catastale fissa di 200 euro.
Se invece il venditore è un privato, l’acquirente dovrà pagare:
- l’imposta di registro proporzionale del 9%,
- l’imposta ipotecaria fissa di 50 euro,
- l’imposta catastale fissa di 50 euro.
In ogni caso (acquisto da impresa o acquisto da privato), le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono versate dal notaio al momento della registrazione dell’atto.
Occorre sottolineare che sia quando si compra da un’impresa in esenzione dall’Iva sia quando si compra da un privato, l’imposta di registro proporzionale non può comunque essere di importo inferiore a 1.000 euro.
Tuttavia, l’importo effettivamente da versare potrebbe risultare inferiore per effetto dello scomputo dell’imposta proporzionale già versata sulla caparra quando è stato registrato il contratto preliminare.
Le imposte sull’acquisto della casa: tabella di sintesi
Vediamo in base alla Guida Ade 2024 le imposte da pagare per l'acquisto di un immobile senza l'agevolazione prima casa
*Fonte Guida Agenzia entrate 2024 Acquisto “prima casa”: tutte le imposte da pagare
Quando si acquista la cosiddetta prima casa le imposte da pagare sono ridotte.
In generale, queste agevolazioni si applicano quando:- il fabbricato che si acquista appartiene a determinate categorie catastale,
- il fabbricato si trova nel Comune in cui l’acquirente ha (o intende stabilire) la residenza o lavora
- l’acquirente ha determinati requisiti.
Le imposte da versare quando si compra con i benefici “prima casa” sono:
- se il venditore è un privato o un’impresa che vende in esenzione Iva
- imposta di registro proporzionale nella misura del 2% (anziché del 9%),
- imposta ipotecaria fissa di 50 euro,
- imposta catastale fissa di 50 euro,
- se si acquista da un’impresa, con vendita soggetta a Iva
- Iva ridotta al 4%,
- imposta di registro fissa di 200 euro,
- imposta ipotecaria fissa di 200 euro,
- imposta catastale fissa di 200 euro.
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La flat tax incrementale sul modello Redditi PF 2024
Una delle novità di maggior rilievo del Modello Redditi PF del 2024 è l’introduzione della nuova flat tax incrementale per l’anno d’imposta 2023.
Alla flat tax incrementale è dedicata la sezione II del quadro LM del modello Redditi PF 2024, con maggiore precisione i righi da LM12 a LM15.
Il fatto di inserire la flat tax incrementale nel quadro LM del modello può sembrare curiosa alla luce del fatto che quello è il quadro della dichiarazione annuale dedicato ai contribuenti cosiddetti minimi e forfetari, i quali, per inciso, non possono accedere a questa imposta, essendone esplicitamente esclusi.
La motivazione è da rintracciarsi nel fatto che anche la flat tax incrementale è a tutti gli effetti una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali (regionale e comunale), precisamente come le imposte a cui sono sottoposti i contribuenti in regime dei minimi e in regime forfetario.
Il funzionamento della flat tax incrementale
La flat tax incrementale è regolata dalla Legge 197/2022 e, allo stato attuale, opera esclusivamente per il periodo di imposta 2023.
Essa interessa le persone fisiche che esercitano in forma individuale un’attività di impresa o un lavoro autonomo e si applica alla base imponibile costituita dal maggior reddito conseguito dal contribuente nell’anno fiscale 2023 rispetto al reddito più elevato, conseguito dallo stesso, in uno degli anni 2020, 2021 e 2022, maggiorato del 5%.
Il reddito che può essere sottoposto a tassazione non progressiva è un ammontare massimo pari a 40.000 euro e a questo si applica una imposta sostitutiva del 15%. Eventuali redditi superiori a tale importo confluiscono nel reddito complessivo a cui si applicano gli ordinari scaglioni di reddito previsti per l’IRPEF.
Non possono accedere al regime i contribuenti che hanno iniziato l’attività nel 2023, in quanto è richiesto che nel triennio precedente sia stato conseguito reddito per almeno un anno intero (in modo che questo possa fare da confronto per il calcolo del reddito incrementale).
Come anticipato, i contribuenti in regime forfetario non possono usufruire di questo regime, ma possono usufruirne coloro i quali nel 2023 non sono più stati contribuenti forfetari ma lo sono stati nel triennio precedente.
Diversamente, possono invece accedere all’agevolazione i redditi conseguiti nel contesto di una impresa familiare.
L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare 18/E del 28 giugno 2023, ha precisato che ai fini dell’imposta sostitutiva non devono essere considerati:
- i redditi delle società di persone attribuiti ai soci per trasparenza;
- i redditi delle società di capitali attribuiti ai soci per trasparenza, in seguito all’esercizio dell’opzione per la trasparenza fiscale;
- i redditi professionali conseguiti in forma associata e imputati ai singoli soci.
Nel caso in cui nel triennio di confronto è stata conseguita una perdita, questa non rileva ai fini del calcolo del reddito soggetto a flat tax incrementale: è come se negli anni precedenti il contribuente avesse conseguito un reddito pari a zero, per cui nel 2023 il reddito soggetto a imposizione sostitutiva sarebbe tutto quello conseguito dal contribuente nel limite dei 40.000 euro previsti.
L’applicazione dell’imposta sostitutiva sulla porzione di reddito sottoposta a flat tax incrementale non rileva ai fini del calcolo degli acconti d’imposta per l’anno fiscale 2024: gli acconti devono essere calcolati utilizzando come ammontare dell’imposta di riferimento l’importo che sarebbe stata dovuta se nell’anno fiscale 2023 non fosse stata disponibile la flat tax incrementale.
La sezione II del quadro LM del modello Redditi PF 2024
L’applicazione della flat tax incrementale sul modello Redditi PF 2024 passa attraverso la compilazione della sezione II del quadro LM, a sua colta composta da quattro righi, da LM12 a LM15.

Il rigo LM12 è dedicato all’esposizione del “Reddito d’impresa e di lavoro autonomo del triennio precedente”: sulle colonne da 1 a 3 vanno indicati, rispettivamente, i redditi conseguiti negli anni fiscali 2020, 2021 e 2022; nella colonna 4 va indicato il reddito maggiore, incrementato del 5%.
Le istruzioni del modello Redditi PF 2024 precisano che ai predetti redditi debba concorrere integralmente “l’eventuale reddito derivante dall’impresa familiare o dall’azienda coniugale non gestita in forma societaria”.
Sul rigo LM13, denominato “Redditi d’impresa e di lavoro autonomo 2023”, va indicato, in colonna 1, l’importo dei redditi d’impresa e di lavoro autonomo conseguiti nell’anno d’imposta 2023; tali importi sono quelli già indicati negli altri quadri della dichiarazione.
Dato che le eventuali perdite non rilevano ai fini della flat tax incrementale, le colonne dei righi LM12 e LM13 non prevedono che possano essere inseriti importi con segno negativo.
Le istruzioni del modello precisano che “nel caso di svolgimento di attività d‘impresa familiare o di azienda coniugale non gestita in forma societaria, l’agevolazione spetta esclusivamente sulla quota di reddito attribuita al titolare della stessa, sebbene ai fini della determinazione dell’incremento reddituale venga considerato, negli anni oggetto di raffronto, l’intero reddito dell’impresa; per cui nel campo 3 del rigo LM13 va inserito il reddito conseguito dall’intera impresa familiare e nel campo 2 la quota di possesso del contribuente”.
Infine il rigo LM 14 è dedicato al calcolo e alla dichiarazione del “Reddito assoggettato ad imposta sostitutiva”: in colonna 1 va indicato l’incremento reddituale lordo, dato dalla differenza tra l’importo indicato sul rigo LM13 colonna 1 e quello esposto sul rigo LM12 colonna 4.
In colonna 2 del rigo LM14 va indicato l’importo effettivamente agevolabile, che è tutto quello indicato in colonna 1, se questo è minore o uguale a 40.000 euro, oppure questa cifra se risulta essere maggiore.
Infine sul rigo LM15 va esposto l’ammontare di imposta sostitutiva dovuta, calcolata applicando l’aliquota del 15% all’importo indicato sul rigo LM14 colonna 2. Tale cifra sarà poi riepilogata sul quadro RX.
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Inps riapre i termini per fringe benefit e stock options 2023
Con il messaggio 32/2024 INPS aveva fornito le modalità per effettuare la comunicazione dei dati relativi ai fringe benefits e stock option erogati ai dipendenti cessati per pensionamento nel 2023, da parte dei datori di lavoro ai fini dell'emissione delle CU 2024, che rientrano poi nelle dichiarazioni precompilate.
Infatti per tali casi è l'istituto che svolge la funzione di sostituto di imposta e come tale è tenuto al conguaglio fiscale da comunicare all'Agenzia delle Entrate entro il 28 febbraio dell'anno successivo (Art 23, comma 3 DPR 600 1973).
Con un nuovo messaggio 1436 del 10 aprile 2024, è stata comunicata la riapertura della procedura per la ricezione dei flussi telematici relativi alle somme corrisposte, a titolo di fringe benefit e stock option.
L'istituto precisa di aver preso atto che molti datori di lavoro non hanno provveduto all’invio dei flussi entro il suddetto termine o, pur avendolo rispettato, necessitano dell’invio di flussi di rettifica per cui riattivata la funzione .
Tali flussi tardivi o di rettifica non saranno oggetto di elaborazione ai fini del conguaglio fiscale e comporteranno esclusivamente la rettifica delle CU 2024, con indicazione dell’obbligo per i contribuenti interessati a presentare la dichiarazione dei redditi.
Di seguito ricordiamo i dettagli per l'adempimento.
Le soglie di fringe benefit 2023
Si ricorda che per l’anno d’imposta 2023, il Decreto – legge 48 del 4 maggio 2023 , in deroga a quanto previsto dall’articolo 51, comma 3 del TUIR, ha innalzato da 258,23 a 3.000 euro la soglia di detassazione per i beni ceduti e i servizi prestati ai lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico.
Per gli altri era confermata la soglia di 258,23 euro
Restava confermata anche l'applicabilità dell'imposizione fiscale e previdenziale a tutti i valori di fringe benefit erogati in caso di superamento dei limiti citati.
Per gli importi in argomento vale il principio di cassa allargato per cui, qualora erogati entro il 12 gennaio successivo , essi si considerano rientranti nel periodo d’imposta precedente.
Modalità trasmissione fringe benefit e stock option 2023
Come anticipato i dati relativi a fringe benefit e stock option erogati nel corso del periodo d’imposta 2023 al personale cessato dal servizio per pensionamento devono essere trasmessi dai datori di lavoro entro il 21 febbraio 2024 all'INPS.
La trasmissione dovrà essere effettuata esclusivamente con modalità telematica con l’applicazione “Comunicazione Benefit Aziendali”, disponibile sul sito istituzionale www.inps.it tramite il percorso : “Imprese e Liberi Professionisti” > “Accesso ai servizi per aziende e consulenti” > “Accedi all’area tematica”.
Nel menu di sinistra va selezionato il link “Comunicazione Benefit Aziendali” che consente di selezionare una delle seguenti opzioni
– acquisizione di una singola comunicazione;
– gestione di una singola comunicazione acquisita in precedenza;
– invio di un file predisposto in base a criteri predefiniti;
– ricezione tramite download di software per predisporre e controllare il formato dei dati contenuti nei file che i datori di lavoro intendono inviare;
– visualizzazione del manuale di istruzioni.
ATTENZIONE l'istituto ricorda che in caso di invio tardivo dei dati , nella certificazione unica 2024 saranno evidenziate le necessarie rettifiche con obbligo di presentazione della Dichiarazione dei redditi
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Consorzi tutela Dop Igp: domande di aiuti 2024
È stato pubblicato il Decreto del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste che mette a disposizione dei consorzi di tutela 25 milioni di euro per sostenere azioni di
- commercializzazione,
- informazione e divulgazione,
- sviluppo dei prodotti DOP e IGP nonché di rafforzamento della rappresentatività dei consorzi di tutela.
Si tratta di un'ulteriore iniziativa finalizzata a valorizzare le potenzialità delle Indicazioni geografiche, riconosciute globalmente come simbolo di eccellenza.
I beneficiari dell'intervento sono i 176 Consorzi di tutela delle Dop Igp del settore agroalimentare, anche organizzati in associazioni temporanee.Tra le attività finanziabili rientrano:
- campagne di informazione,
- azioni in materia di relazioni pubbliche,
- promozione e pubblicità,
- partecipazione a fiere ed esposizioni di rilevanza nazionale ed internazionale.
Le domande di contributo devono pervenire, a pena di esclusione, Direzione generale, esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica certificata:
- [email protected],
- entro e non oltre le ore 23:59 del 15 maggio 2024.
Aiuti 2024 Consorzi tutela Dop Igp: i beneficiari
Il decreto definisce, ai sensi dell’articolo 6, commi 1 e 2, del decreto ministeriale:
- i requisiti richiesti ai soggetti beneficiari,
- l’intensità massima del contributo in relazione alle differenti tipologie di spese ammissibili, nel rispetto della normativa dell’Unione in materia di aiuti di Stato,
- le specificazioni sulle attività finanziabili ed ogni ulteriore aspetto attuativo e di dettaglio,
- nonché le modalità di costituzione e la composizione di un’apposita commissione ministeriale, incaricata di svolgere l’istruttoria relativa all’ammissibilità delle domande di contributo presentate e la valutazione delle stesse, sulla base dei criteri e dei punteggi previsti nella tabella allegata al decreto ministeriale, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
Sono ammessi a presentare domanda di contributo i soggetti indicati nell’articolo 3 del decreto ministeriale.
I soggetti beneficiari devono possedere capacità economica finanziaria, capacità tecnico-organizzativa, mezzi e strumenti idonei per la realizzazione e la gestione delle iniziative proposte, da comprovare mediante:
- a) indicazione dei dati relativi al totale di bilancio e al fatturato con riferimento agli esercizi finanziari 2022 e 2023, oppure al solo esercizio finanziario 2023 nel caso di Consorzi di tutela che sono stati riconosciuti ai sensi dell’articolo 53, comma 15, della legge sui Consorzi di tutela nel corso dell’anno 2023. Se, nel biennio 2022-2023, il valore medio del totale di bilancio e il valore medio del fatturato sono entrambi inferiori all’importo della quota di spesa non coperta da contributo, così come indicata nella domanda di contributo, il soggetto beneficiario deve allegare, altresì, un’idonea referenza bancaria rilasciata da un istituto bancario operante in uno degli Stati membri dell’Unione europea, mediante utilizzo dell’apposita modulistica pubblicata sul sito internet del Ministero;
- b) rappresentazione della struttura organizzativa (organigramma) del soggetto beneficiario, che, oltre agli organi statutari, deve prevedere almeno la presenza di una figura professionale dotata di idonee competenze nei settori di attività previsti dalla presente misura, il cui curriculum vitae deve essere allegato alla domanda di contributo;
- c) indicazione delle attività, analoghe a quelle previste dalla presente misura, svolte in collaborazione e/o con il contributo di pubbliche amministrazioni.
I soggetti beneficiari devono, inoltre, possedere i seguenti requisiti:
- a) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti;
- b) non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente ai sensi della normativa vigente e non avere un procedimento in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- c) non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate delle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e di ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
- d) avere una posizione contributiva regolare, così come risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- e) essere in regola con gli adempimenti fiscali;
- f) non avere contenziosi con la Pubblica Amministrazione;
- g) avere restituito le somme eventualmente dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dalla Pubblica Amministrazione.
Sono, in ogni caso, esclusi dalla concessione di contributi di cui alla presente misura i soggetti:
- a) nei cui confronti sia stata applicata sanzione interdittiva;
- b) i cui legali rappresentanti o amministratori, nonché coloro che convivono con tali soggetti, alla data di presentazione della domanda, si trovino in una delle situazioni di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- c) i cui legali rappresentanti o amministratori, alla data di presentazione della domanda, siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda.
I soggetti beneficiari, all’atto della presentazione della domanda di contributo, attestano il possesso dei requisiti previsti dai commi 2 e 3 del presente articolo, nonché l’assenza delle cause di esclusione previste dall’articolo 3 del presente decreto e dal comma 4 del presente articolo, mediante un’apposita dichiarazione resa nelle forme previste dagli articoli 46, 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Con le medesime modalità e forme previste dal precedente comma 5 i soggetti beneficiari attestano il possesso dei requisiti previsti dall’articolo 3, commi 2 e 3, del decreto ministeriale.
Aiuti 2024 Consorzi tutela Dop Igp: gl esclusi
Non possono presentare domanda di contributo:
- a) le grandi imprese, come definite dall’articolo 2, punto 34), del regolamento (UE) 2022/2472 e dall’articolo 2, punto 24), del regolamento (UE) n. 651/2014;
- b) le imprese in difficoltà, come definite dall’articolo 2, punto 18), del regolamento (UE) n. 651/2014, ad eccezione dei casi previsti dall’articolo 1, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2022/2472 e dall’articolo 1, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) n. 651/2014;
- c) i soggetti destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti concessi dallo Stato membro illegittimi e incompatibili con il mercato interno, conformemente a quanto stabilito dall’articolo 1, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) n. 2022/2472 e dall’articolo 1, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) n. 651/2014. Articolo 4 (Requisiti dei soggetti beneficiari) 1.
Aiuti 2024 Consorzi tutela Dop Igp: spese ammissibili
Le spese ammissibili agli aiuti alla filiera sono riportate nell’Allegato 2 al decreto, nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 21, 24 e 38 del regolamento (UE) 2022/2472 e dagli articoli 19, 25 e 31 del regolamento (UE) n. 651/2014.
I contributi sono concessi esclusivamente sulla base del rimborso delle spese ammissibili effettivamente sostenute dal soggetto beneficiario.
L’importo massimo e l’importo minimo del contributo concedibile sono previsti dall’articolo 5, commi 1 e 2, del decreto ministeriale,
L’intensità massima di contributo, salvo le ulteriori limitazioni previste nell’ Allegato 2 al presente decreto, è pari:
- a) nel caso delle attività previste dall’articolo 4, comma 1, lettere dalla a) alla d) del decreto ministeriale:
- al 50% delle spese ammissibili, se aventi ad oggetto gli altri prodotti agricoli e alimentari elencati nell’allegato I del regolamento (UE) n. 1151/2012, ai sensi degli articoli 19 e 31 del regolamento (UE) n. 651/2014; al 70% delle spese ammissibili, se aventi ad oggetto i prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, ai sensi degli articoli 21 e 24 del regolamento (UE) 2022/2472;
- b) nel caso delle attività previste dall’articolo 4, comma 1, lettera e) del decreto ministeriale:
- al 70% delle spese ammissibili, se aventi ad oggetto gli altri prodotti agricoli e alimentari elencati nell’allegato I del regolamento (UE) n. 1151/2012, ai sensi dell’articolo 25 del regolamento (UE) n. 651/2014; – 5. al 90% delle spese ammissibili, se aventi ad oggetto i prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, ai sensi dell’articolo 38 del regolamento (UE) 2022/2472.
Ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del decreto ministeriale è consentita l’erogazione di un anticipo del contributo pari al 50% del contributo richiesto, previa presentazione, da parte dei beneficiari del finanziamento, di fideiussione bancaria o assicurativa.
La fideiussione deve garantire la restituzione dell’importo anticipato e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta dell’amministrazione.
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Spese per addetti all’assistenza personale: le regole di detrazione 2024
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- si tratti di casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, attestata da certificazione medica;
- il reddito complessivo non superi i 40mila Euro. Nel limite di reddito si considera anche il reddito di fabbricati assoggettato a cedolare secca sulle locazioni, il reddito assoggettato ad imposta sostitutiva del regime forfettario e l’agevolazione ACE.
L'importo va indicato nei righi:
- RP8-RP13;
- E8-E10;
dei modelli 730 o Redditi PF 2024, con il codice 15.
Non autosufficienza: primo requisito per la detrazione delle spese
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Per "non autosufficienza" si intende l'incapacità di svolgere gli atti della vita quotidiana. Con la circolare n. 2/2005 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che sono considerati non autosufficienti, ad esempio, le persone che non sono in grado di:- assumere alimenti;
- espletare funzioni fisiologiche e l'igiene personale;
- deambulare;
- indossare gli indumenti.
Si considerano non autosufficienti, inoltre, le persone che necessitano di sorveglianza continuativa.
Perché si abbia non autosufficienza basta anche solo una delle sopra elencate condizioni.
Ai fini dell'agevolazione è necessario che lo stato di non autosufficienza risulti da certificazione medica. Pertanto non sono detraibili, per esempio, le spese di assistenza sostenute a beneficio di bambini, per i quali la non autosufficienza non si ricollega all'esistenza di patologie.
Limite di spesa e di reddito per fruire della detrazione
La detrazione spetta su un limite massimo di spesa di 2.100 Euro. Il limite si riferisce al singolo contribuente, indipendentemente dal numero di soggetti cui si riferisce l'assistenza. Se la spesa è sostenuta da più contribuenti per lo stesso familiare, l'importo deve essere diviso tra i soggetti che hanno sostenuto la spesa.
Possono usufruire dell'agevolazione i soggetti che hanno un reddito complessivo non superiore a 40mila euro. Il calcolo del reddito tiene conto anche del reddito derivante dalla locazione di fabbricati assoggettati a cedolare secca e all'agevolazione ACE.
Documentazione idonea per fruire della detrazione
La detrazione spetta:
- al soggetto che ha sostenuto la spesa anche se non è titolare del contratto di lavoro del personale addetto all’assistenza;
- anche in relazione a spese che siano state sostenute per i familiari, anche non fiscalmente a carico.
Per poter usufruire della detrazione è necessario possedere idonea documentazione, che consiste in una ricevuta rilasciata e firmata dal soggetto che presta l'assistenza, e che deve contenere gli estremi anagrafici e del codice fiscale del:
- soggetto che presta l'assistenza;
- contribuente che ha sostenuto la spesa;
- familiare, se la spesa è sostenuta a favore di un familiare (non è necessario che il familiare per il quale si sostiene la spesa sia fiscalmente a carico del contribuente).
Se la persona è ricoverata in un istituto
La detrazione spetta anche nel caso in cui il soggetto non autosufficiente sia ricoverato in un istituto, purché i corrispettivi per l'assistenza siano certificati distintamente rispetto a quelli riferiti ad altre prestazioni erogate dall'istituto (Circolare 10/E/2005 punto 10.8).
Indicazione della spesa nella dichiarazione mod. 730 o Redditi PF 2024
L'ammontare della spesa, nel limite massimo di 2.100 €, va esposta nei righi:
- RP8-RP13 del Modello Redditi PF;
- E8-E10 del Modello 730;
con il codice 15.
L’importo deve comprendere le spese indicate nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 15. Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2023 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella sezione “Rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione – art. 51 Tuir” (punti da 701 a 706) della Certificazione Unica con il codice onere 15.