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Trascinamento giornate agricoltura: comunicazione entro il 24.2
La circolare INPS n. 37 del 5 febbraio 2025 fornisce istruzioni relative ai benefici del "Trascinamento di giornate" per i lavoratori agricoli nel 2024.
In particolare sono ricordati i requisiti per lavoratori e aziende e le istruzioni operative per la trasmissione e validazione delle domande da parte dei datori di lavoro.
Vediamo le principali indicazioni.
Trascinamento giornate in Agricoltura: Requisiti per il riconoscimento
Il meccanismo cd del "Trascinamento di giornate" consente il riconoscimento di giornate lavorative supplementari, ai fini previdenziali e assistenziali, per i lavoratori agricoli a tempo determinato che abbiano lavorato per almeno cinque giorni presso un’impresa agricola colpita da calamità naturali o eventi eccezionali.
Il beneficio si applica anche a piccoli coloni e compartecipanti familiari delle aziende colpite.
Per accedere al beneficio i lavoratori devono essere stati impiegati per almeno cinque giornate presso un’impresa agricola che:
- a) abbia beneficiato di interventi previsti dalla normativa sulle calamità naturali (D.Lgs. 102/2004);
- b) si trovi in un’area dichiarata calamitata dalle Regioni.
Trascinamento giornate in Agricoltura: adempimenti delle aziende
Le aziende devono inviare telematicamente la dichiarazione di calamità tramite il servizio INPS “Aziende agricole: Dichiarazione calamità”.
I concedenti devono trasmettere il modulo “SC95” per i piccoli coloni e compartecipanti familiari.
La scadenza per l’invio è il 24 febbraio 2025.
Le Strutture territoriali INPS devono validare le dichiarazioni di calamità tramite il portale Intranet.. A questo fine saranno verificate le delibere regionali che delimitano le aree colpite.
Il termine ultimo per completare la validazione è il 3 marzo 2025.
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Contributi comparto bovino: regole in gazzetta
Pubblicato in GU n 19 del 24 gennaio il Decreto MASAF del 19.12.2024 con le regole per i contributi al comparto bovino.
In particolare, si pubblicano i criteri per la corresponsione di contributi per il sostegno del comparto bovino da carne a valere sul «Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura
Le risorse disponibili per l'erogazione del sostegno sono fino a euro 4.500.000 e il soggetto gestore della misura è individuato in AGEA.
Contributi comparto bovino: i beneficiari
Vengono previste misure di sostegno per i produttori del settore di cui all'art. 1, paragrafo 2, lettera o), del regolamento (UE) n. 1308/2013.
Soggetti beneficiari sono le imprese di allevamento di bovini di razze iscritte ai libri genealogici con «orientamento carne» che allevano in Italia bovini nati nel 2024 sul territorio nazionale.
Il sostegno spetta per i capi di cui al comma 2, individuati nella Banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica (BDN), correttamente identificati e registrati, allevati da parte del soggetto beneficiario per almeno centottanta quattro giorni maturati nell'anno 2024 in esito alla domanda di aiuto precompilata di cui al successivo art. 3, comma 1.
Il sostegno è concesso, fatte salve le altre condizioni di ammissibilità applicabili, ai titolari di un fascicolo aziendale attivo e valido nel SIAN alla data di presentazione della domanda.
In caso di rapporto di soccida, l'aiuto è riconosciuto per il 25% al soccidario e per il 75% al soccidante, salvo assenso del soccidante che autorizzi il soccidario a ricevere il 100% dell'aiuto.Contributi comparto bovino: gli importi
Il decreto prevede che il soggetto gestore predispone, mediante proprio applicativo informatico reso disponibile ai produttori interessati sul portale SIAN per il tramite dei rispettivi CAA mandatari, domande di pagamento precompilate che i richiedenti l'aiuto dovranno accettare mediante il medesimo applicativo.
Il soggetto gestore definisce e rende disponibili ai soggetti potenzialmente richiedenti l'aiuto le proprie istruzioni operative entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto pubblicato in GU del 24 gennaio e in vigore dal giorno successivo.
Il soggetto gestore provvede a definire l'importo unitario per capo dell'aiuto a partire dalle informazioni contenute nella Banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica (BDN), quantificando il numero totale di capi ammissibili, secondo i criteri di individuazione di cui all'art. 1, dividendo le risorse disponibili di cui all'art. 2, comma 1, per il numero di capi ammissibili.
Il soggetto gestore comunica al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste l'importo unitario ed i dati utilizzati per la relativa quantificazione.L'importo unitario per capo ammissibile è fissato ad un livello non superiore ai 150 euro.
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Credito ZES Agricoltura: % spettante e codice tributo
L'agenzia delle Entrate con il Provvedimento n 20151 del 27 gennaio ha fissato la percentuale di fruizione del credito ZES agricoltura per gli investimenti 2024 realizzati nelle Regioni del sud Italia.
Inoltre con la Risoluzione n 6 del 24 gennaio è stato istituito il relativo codice tributo per F24.
Credito ZES Agricoltura: % spettante spese 2024
La percentuale di cui all’articolo 4, comma 4, del decreto del Ministro dell’agricoltura del 18 settembre 2024 è pari al 100 per cento.
L’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile da ciascun beneficiario è pari al credito risultante dall’ultima comunicazione validamente presentata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto, secondo le modalità definite con il provvedimento n. 418393 del 18 novembre 2024 in assenza di rinuncia, moltiplicato per la percentuale di cui al punto 1.1, troncando il risultato all’unità di euro. Ciascun beneficiario può visualizzare il credito d’imposta fruibile, determinato ai sensi del punto precedente, tramite il proprio cassetto fiscale accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
Il credito d’imposta è utilizzato dai beneficiari, secondo quanto disposto dal provvedimento, in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Leggi anche Credito ZES Agricoltura: domande dal 20 novembre con il riepilogo delle regole.
Credito ZES Agricoltura: codice tributo per F24
Con la Risoluzione n 6/2025, ricordato che con provvedimento ADE del 18 novembre 2024 è stato approvato il modello di comunicazione per l’utilizzo del credito d’imposta per gli investimenti in favore delle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e delle imprese attive nel settore forestale e nel settore della pesca e acquacoltura ed è stato definito il relativo contenuto e le modalità di trasmissione, per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta di cui trattasi, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, è istituito il seguente codice tributo:
- “7035” denominato “credito d’imposta investimenti ZES unica – imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore forestale, della pesca e acquacoltura – articolo 16-bis, del decreto legge 19 settembre 2023, n. 124”.
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Fondi pesta suina: ripartizione 2024
Pubblicato in GU n 17 del 22 gennaio il Decreto 5 dicembre 2024 MASAF con misure urgenti per contrastare la diffusione della peste suina africana.
Si dà attuazione alla previsione dell'articolo 6 del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, Decreto Agricoltura, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 2024, n. 101 e si individuano i criteri di distribuzione delle risorse per incentivare interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza.
Fondi pesta suina: ripartizione 2024
In particolare, al fine di attuare le misure di biosicurezza, previste dall'art. 6 del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, a protezione degli allevamenti suinicoli italiani, il decreto in oggetto prevede il riparto di un importo complessivo di 6,5 milioni di euro per l'anno 2024 al fine di rifinanziare le attività del «Fondo di parte capitale per gli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza» di cui al decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25.
L'importo, che andra' impiegato secondo le previsioni del regolamento (UE) n. 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 e del regolamento (UE) 2013/1408 della Commissione del 18 dicembre 2013 e successive modificazioni ed integrazioni, è ripartito sulla base della consistenza del patrimonio suinicolo come risultanti per ciascuna regione ad esclusione della Sardegna alla data del 30 giugno 2024 dalle statistiche del Sistema informativo veterinario elaborate sulla base della Banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica (BDN) istituita dal Ministero della salute presso il CSN dell'Istituto «G. Caporale» di Teramo.
Per attuare le misure suddette sono utilizzati i seguenti fondi assegnati per l'anno 2024 ai rispettivi capitoli di spesa dello stato previsionale del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste:- a) quanto ad euro 5 milioni, a valere sul capitolo 7831, p.g.01;
- b) quanto ad euro 1,5 milioni, a valere sul capitolo 7729, p.g.01.
Con riferimento alla ripartizione delle somme di cui al cap. 7831, p.g.01, le quote riferite alle Province autonome di Trento e Bolzano, dovendo essere riacquisite al bilancio dello Stato, sono rese indisponibili ai sensi dell'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in combinato disposto con l'art. 79 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972.
Con riferimento alla ripartizione delle somme di cui al cap. 7729, p.g.01, le quote riferite alle Province autonome di Trento e Bolzano vengono azzerate con conseguente rideterminazione delle quote destinate alle altre regioni in luogo alla restituzione al bilancio dello Stato, tenuto conto che il comma 128 dell'art. 1 della legge di bilancio n. 178 del 2020, istitutivo del Fondo di che trattasi, non annovera espressamente le province autonome tra i beneficiari del riparto.
Attenzione al fatto che ciascuna regione beneficiaria dei fondi di cui al presente decreto e' tenuta a trasmettere al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste una relazione annuale sullo stato di attuazione del piano di investimenti realizzato, contenente almeno:
- numero e localizzazione degli interventi,
- tipologia di allevamento,
- numero capi interessati e avanzamento finanziario.
La prima relazione andrà trasmessa entro il 30 dicembre 2025.
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Associazioni Città d’identità: nasce il Registro per valorizzare l’agricoltura
Il MASAF Ministero dell'agricoltura informa della istituzione del "Registro delle Associazioni Nazionali delle Città di Identità".
Si tratta, specifica il Ministero, di un passo importante per garantire la partecipazione degli operatori del settore agricolo nella pianificazione strategica degli interventi di valorizzazione e promozione delle eccellenze territoriali.
Con decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale n 303 del 28 dicembre, si definiscono i requisiti per ottenere la denominazione di «Città di Identità» e si stabiliscono le modalità per l'iscrizione nel Registro.
In sintesi, sono considerate «Città di Identità» i Comuni che si distinguono per la produzione di eccellenze agricole legate al territorio, quali:- prodotti DOP, IGP, biologici, certificati SQNPI, SQNZ, SQNBA (con almeno il 30% della produzione certificata)
- e prodotti agricoli con una tradizione consolidata
Città d’identità: requisiti
Ai sensi dell'art 3 del Decreto MASAF del 12 dicembre possono assumere la denominazione di «città di identità» ai sensi dell'art. 40, comma 3, della legge, le città e gli altri comuni:
- a) che si caratterizzano per le produzioni agricole di pregio, in virtu' del fatto che: il territorio amministrativo dell'ente è ricompreso, anche parzialmente, all'interno della zona geografica delimitata di un determinato prodotto agricolo designato da una DOP o da una IGP, così come definita nel relativo disciplinare;
oppure, almeno il trenta per cento della produzione di un determinato prodotto agricolo all'interno del territorio amministrativo dell'ente sia ottenuto secondo il metodo della produzione biologica e/o in base ad uno dei sistemi di qualità nazionali;
oppure, vi sia una consolidata tradizione, per un periodo di almeno cinquanta anni, legata ad un determinato prodotto agricolo e connessa a valori di carattere ambientale, storico e culturale; - b) in cui operano organismi associativi a carattere comunale aventi lo specifico scopo di promuovere e valorizzare le identità colturali del loro territorio nei mercati nazionali e internazionali.
I requisiti previsti dal comma 1 del presente articolo sono cumulativi
Associazioni città di identità: requisiti
Ai sensi dell'art 4 dello stesso decreto ai fini di quanto previsto dall'art. 40, comma 4, della legge, le associazioni nazionali delle città di identità devono possedere i seguenti requisiti:
- a) essere costituite in forma di associazione riconosciuta ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile ed essere iscritte nel registro delle persone giuridiche istituito presso la competente prefettura ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;
- b) essere senza scopo di lucro ed avere come finalità il sostegno e lo sviluppo della qualità delle produzioni agricole e dei territori delle città di identità associate, tramite iniziative e servizi nel campo della tutela, del sostegno alla promozione e dell'informazione;
- c) avere tra i propri associati almeno venticinque città di identità, situate in almeno tre diverse regioni o province autonome, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3 del presente decreto per il medesimo prodotto agricolo, previamente accertati dall'associazione nazionale al momento dell'adesione;
- d) prevedere tra gli organi dell'associazione il collegio sindacale o il sindaco unico;
- e) prevedere nel proprio statuto le seguenti finalità:
- valorizzare le produzioni agricole di qualità, evitando il ricorso agli OGM;
- valorizzare le pratiche di coltivazione tradizionali, il paesaggio rurale e i prodotti tipici locali;
- sensibilizzare i cittadini e coinvolgerli direttamente nella cura, tutela e valorizzazione del territorio come patrimonio immateriale e bene culturale identitario;
- favorire la sostenibilità dello sviluppo economico locale, incentivando la permanenza degli agricoltori nelle zone rurali e la creazione di nuove imprese e servizi, con particolare riferimento alle giovani generazioni;
- favorire l'offerta turistica integrata basata sulla qualità del territorio, delle produzioni locali, sulle bellezze del paesaggio e le iniziative culturali e la tutela dei beni artistici e storici;
- promuovere la collaborazione tra enti locali e imprese per favorire lo sviluppo sostenibile;
- promuovere l'adozione di strumenti urbanistici appropriati alle caratteristiche dei territori utili alla salvaguardia del paesaggio rurale e all'utilizzo del patrimonio edilizio esistente;
- favorire servizi e reti di informazione, la ricerca e le attività di studio, la progettazione a forte connotazione etica, rafforzando la coesione sociale e la promozione di iniziative culturali e di valorizzazione delle identità locali;
- sostenere la crescita del turismo rurale e del turismo enogastronomico secondo criteri di sostenibilità e di ricerca di equilibrio nel rapporto tra turisti e popolazione residente;
- f) aver svolto, in modo continuativo, attività nel perseguimento delle finalità statutarie indicate nella precedente lettera e) del presente comma nei tre anni antecedenti la data della richiesta di iscrizione nel registro di cui all'art. 5 del presente decreto.
Ciascuna città di identità per ogni singolo prodotto agricolo, può richiedere l'adesione ad un'unica associazione nazionale delle città di identità previa delibera del proprio consiglio comunale.
Le città di identità possono aderire alle associazioni nazionali delle città di identità anche per il tramite di altri enti locali di cui fanno parte.Nell'ipotesi prevista dal primo periodo, il diritto di voto nell'assemblea dell'associazione nazionale spetta in proporzione al numero di città di identità rappresentate.
Registro nazionale città di identità: come iscriversi
Le associazioni nazionali delle città di identità in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 del decreto presentano alla regione o alla provincia autonoma nel cui territorio si trova la sede legale dell'associazione stessa, richiesta di iscrizione nel registro.
Nella richiesta è indicato il prodotto agricolo rispetto al quale si richiede l'iscrizione nel registro. Per ciascuna associazione nazionale delle città di identità è possibile indicare un solo prodotto agricolo.
La regione o la provincia autonoma competente attesta il possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 del presente decreto da parte dell'associazione richiedente e, in caso di esito positivo, trasmette l'attestazione unitamente alla richiesta al Ministero. Le regioni e le provincie autonome possono richiedere informazioni alle altre regioni o province autonome nel cui territorio si trovano le citta' di identita' che fanno parte dell'associazione richiedente.
Il Ministero iscrive l'associazione richiedente nel registro, specificando a quali prodotti agricoli si riferisce l'iscrizione.
Il Ministero pubblica sul proprio sito internet e mantiene aggiornato il registro. -
Diritti di superficie: chiarimenti ADE sul preliminare
Con Risoluzione n. 4 del 13 gennaio l'ADE risponde a due quesiti sulle novità introdotte dal DL Agricoltura n 63/2024 con l'art 5 comma 2bis che prevede che: La durata dei contratti, anche preliminari, di concessione del diritto di superficie su terreni ricadenti nelle aree di cui all'articolo 20, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, per l'installazione e l'esercizio di impianti da fonti rinnovabili non può essere inferiore a sei anni, decorsi i quali i contratti sono rinnovati per un periodo di ulteriori sei anni. (…)
Vediamo come ha rispostoa l'Agenzia ai dubbi emersi sulla trascrizione dei contratti in oggetto e sulla validità delle relative proroghe.
In particolare, si risposnde ai seguenti quesiti:
- Si chiede se il citato comma 2-bis dell’articolo 5 del D.L. n. 63/2024, derogando all’articolo 2645 bis, comma 3, del Codice Civile, consenta, per i contratti preliminari che riguardano diritti di superficie su aree idonee per l’installazione e l’esercizio di impianti a fonte rinnovabile, la trascrizione alla quale riconoscere efficacia per almeno sei anni.
- Si chiede, inoltre, se e con quali modalità possa procedersi alla trascrizione nei registri immobiliari delle proroghe disposte dalla norma sopra menzionata per i contratti non ancora scaduti all’entrata in vigore della stessa.
Contratti di diritti di superficie per fotovoitaico: chiarimenti sulla durata
Sinteticamente l'ADE evidenzia che i contratti preliminari di concessione del diritto di superficie su terreni relativi all’installazione e l’esercizio di impianti da fonti rinnovabili accedono al regime della trascrizione regolato dal codice civile come tutti gli altri contratti preliminari.
Nelle norme del recente Dl n. 63/2024 non è stata introdotta una deroga alla regola generale.
Inoltre chiarisce che, la proroga dei contratti già in essere,non necessita di ulteriori formalità nei registri immobiliari.
Le Entrate rispetto ai quesiti esposti replicano quanto segue:
- la norma in esame (art. 5, comma 2-bis del D.L. n. 63/2024) non ha espressamente disposto alcunché in materia di trascrizione e, in tal senso, non pare potersi riconoscere alla stessa norma alcuna efficacia derogatoria implicita rispetto alla disciplina generale della trascrizione dei contratti preliminari ai sensi dell’art. 2645 bis del codice civile. Ciò vuol dire che, ferma rimanendo la trascrivibilità dei contratti preliminari anche relativi alla concessione del diritto di superficie, gli effetti di detta trascrizione rimangono comunque disciplinati dalla previsione codicistica generale in materia di pubblicità dei contratti preliminari che prevede l’efficacia “massima” della formalità per un triennio dalla sua esecuzione, in assenza di “tempestiva” trascrizione del conseguente atto definitivo (o di altro atto previsto dall’art. 2645 bis c.c.). L'agenzia evidenzia che, l’efficacia sostanziale (durata minima) del contratto preliminare di concessione del diritto superficiario sulla quale è intervenuta la norma in argomento disponendo la durata minima di almeno un sessennio differisce dalla durata dell’efficacia della relativa trascrizione sulla quale nulla è stato espressamente disposto o derogato dalla norma del 2024 rispetto alla disciplina civilistica generale dettata dall’art. 2645 bis c.c. per la trascrizione dei contratti preliminari su beni immobili.
- stante l’assenza di una espressa deroga o previsione normativa, deve ritenersi che tale effetto sostanziale sui contratti non ancora scaduti si correli automaticamente alla disciplina ora introdotta in materia di durata dei contratti de quibus dalla disposizione normativa in esame e che non necessiti, per la sua esplicazione, di alcuna formalità pubblicitaria; ciò, anche stante l’assenza di un atto formalmente idoneo, ex art. 2657 c.c.2 , a costituire titolo per l’esecuzione di un’eventuale formalità nei registri immobiliari. Pertanto, la proroga ex lege dei contratti già stipulati sarà operante, nella sostanza, indipendentemente dall’esecuzione di eventuali ulteriori formalità nei registri immobiliari.
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Riduzione contributiva Alluvione 2023: istruzioni ed elenco Comuni
Dopo il Messaggio INPS n. 4156 del 9 dicembre 2024 che ha comunicato la sospensione fino al 17.3.2025 dei pagamenti dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro agricoli che operano nelle aree di Emilia Toscana e Marche colpite dagli eventi alluvionali nel 2023, specificate nell'Allegato 1 del Decreto-Legge n. 61 del 1° giugno 2023, per i periodi contributivi dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024. (Vedi l'elenco completo all'ultimo paragrafo)
Il ministero del lavoro ha comunicato che la Commissione europea ha autorizzato la concessione dell’esonero contributivo previsto dall’articolo 2 del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101
Si ricorda che la misura riconosce per i periodi di contribuzione dal primo gennaio al 31 dicembre 2024 un esonero contributivo pari al 68%:
- dei premi INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e
- dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro del settore dell’agricoltura primaria per il proprio personale dipendente, a tempo indeterminato o a tempo determinato, sia a tempo pieno che parziale.
Con la circolare 114 del 31 dicembre INPS ha dettagliato le istruzioni per la fruizione del beneficio contributivo (vedi i dettagli Uniemens all'ultimo paragrafo)
Proroga scadenza contributi INPS agricoltura: come fare
I datori di lavoro agricoli, operanti nelle zone indicate dall’allegato 1 del decreto-legge 1 giugno 2023, n. 61, sono i territori colpiti dagli eventi alluvionali a partire dal 1° maggio 2023, tra cui
- in Emilia-Romagna: Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini
- in Toscana: Arezzo, Siena, Grosseto
- nelle Marche: Pesaro, Ancona
I datori di lavoro agricoli con sede in questi territori potranno beneficiare della proroga senza dover presentare alcuna istanza.
Verranno informati attraverso il servizio di "Comunicazione Bidirezionale" disponibile nel "Cassetto Previdenziale del Contribuente".
Resta fermo che il mancato pagamento entro la nuova scadenza del 16 dicembre 2024 comporterà l’applicazione di sanzioni civili, come previsto dalla normativa vigente.
È importante notare che l'agevolazione non si applica ai datori di lavoro con sedi in zone alluvionate che rientrano anche nei territori montani o svantaggiati specificati dal Decreto-Legge n. 61/2023. Questo per evitare sovrapposizioni con altre misure di sostegno già in vigore per quelle zone.
Proroga contributi Inps: elenco comuni beneficiari dello sgravio
EMILIA ROMAGNA
|PROVINCIA| COMUNE | CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE
FE |ARGENTA Campotto e Lavezzola
BO |BOLOGNA Paleotto
BO |BORGO TOSSIGNANO Tutto il territorio comunale
BO |BUDRIO : Prunaro, Vedrana e Vigorso
BO |CASALFIUMANESE |Tutto il territorio comunale
BO |CASTEL DEL RIO |Tutto il territorio comunale
BO |CASTEL GUELFO DI BOLOGNA capoluogo ovest
BO |CASTEL MAGGIORE di Castello Gaiana e Montecalderaro, (Molino Nuovo)) e Gallo Bologne
|BO |CASTEL SAN PIETRO TERME |Bolognese capoluogo parco Lungo Sillaro Fiesso, Laghetti Madonna di Castenaso, XXV Aprile
BO DOZZA Limitatamente al capoluogo
BO |FONTANELICE Tutto il territorio comunale
BO |IMOLA Limitatamente alle frazioni di San Prospero, Giardino, Spazzate Sassatelli, Sasso Morelli, Montecatone, Ponticelli, Pieve di Sant'Andrea, Sesto Imolese, Ponte Massa, Tremonti, Autodromo Codrignanese.
BO |LOIANO Tutto il territorio comunale
BO |MEDICINA Villa Fontana, Sant'Antonio, Portonovo, Fiorentina, Buda, fossatone, Crocetta, Fantuzza,
Ganzanigo, San Martino, Via Nuova
BO |MOLINELLA limitatamente alle frazioni di Selva Malvezzi e San Martino in Argine
BO |MONGHIDORO Tutto il territorio comunale |
BO |MONTE SAN PIETRO limitatamente alle frazioni di Monte San Giovanni, Calderino Loghetto, Amola
BO |MONTERENZIO Tutto il territorio comunale
BO |MONZUNO Tutto il territorio comunale
|BO |MORDANO Tutto il territorio comunale
BO |OZZANO DELL'EMILIA limitatamente ((alle frazioni Quaderna zona industriale, Ciagniano, Settefonti, Montearmato, Cà del Rio, Molino del Grillo, Noce Mercatale
BO |PIANORO Limitatamente alle frazioni di Paleotto Botteghino Livergnano
SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO limitatamente alle frazioni di di Bacucco, Cà Nova Galeazzi e molino della Valle
BO |SAN LAZZARO DI SAVENA (Pizzocalvo), Borgatella di Idice e Cicogna Ponticella farneto
BO |SASSO MARCONI Mongardino e Tignano
BO |VALSAMOGGIA Savigno, Monteveglio e Castello di Serravalle
FC |BAGNO DI ROMAGNA |Tutto il territorio comunale
FC |BERTINORO |Tutto il territorio comunale |
FC |BORGHI |Tutto il territorio comunale |
CASTROCARO TERME E TERRA| |
FC |DEL SOLE |Tutto il territorio comunale |
FC |CESENA |Tutto il territorio comunale |
FC |CESENATICO |Tutto il territorio comunale |
FC |CIVITELLA DI ROMAGNA |Tutto il territorio comunale |
FC |DOVADOLA |Tutto il territorio comunale |
FC |FORLÌ |Tutto il territorio comunale |
FC |FORLIMPOPOLI |Tutto il territorio comunale |
FC |GALEATA |Tutto il territorio comunale |
FC |GAMBETTOLA |Tutto il territorio comunale |
FC |GATTEO |Tutto il territorio comunale |
FC |LONGIANO |Tutto il territorio comunale |
| FC |MELDOLA |Tutto il territorio comunale |
| FC |MERCATO SARACENO |Tutto il territorio comunale |
| FC |MODIGLIANA |Tutto il territorio comunale |
| FC |MONTIANO |Tutto il territorio comunale |
| FC |PORTICO E SAN BENEDETTO |Tutto il territorio comunale |
| FC |PREDAPPIO |Tutto il territorio comunale |
| FC |PREMILCUORE |Tutto il territorio comunale |
| FC |ROCCA SAN CASCIANO |Tutto il territorio comunale |
| FC |RONCOFREDDO |Tutto il territorio comunale |
| FC |SAN MAURO PASCOLI |Tutto il territorio comunale |
| FC |SANTA SOFIA |Tutto il territorio comunale |
| FC |SARSINA |Tutto il territorio comunale |
| FC |SAVIGNANO SUL RUBICONE |Tutto il territorio comunale |
| FC |SOGLIANO AL RUBICONE |Tutto il territorio comunale |
| FC |TREDOZIO |Tutto il territorio comunale |
| FC |VERGHERETO |Tutto il territorio comunale |
| RA |ALFONSINE |Tutto il territorio comunale |
| RA |BAGNACAVALLO |Tutto il territorio comunale |
| RA |BAGNARA DI ROMAGNA |Tutto il territorio comunale |
| RA |BRISIGHELLA |Tutto il territorio comunale |
| RA |CASOLA VALSENIO |Tutto il territorio comunale |
| RA |CASTEL BOLOGNESE |Tutto il territorio comunale |
| RA |CERVIA |Tutto il territorio comunale |
RA |CONSELICE |Tutto il territorio comunale |
| RA |COTIGNOLA |Tutto il territorio comunale |
| RA |FAENZA |Tutto il territorio comunale |
| RA |FUSIGNANO |Tutto il territorio comunale |
| RA |LUGO |Tutto il territorio comunale |
| RA |MASSA LOMBARDA |Tutto il territorio comunale |
| RA |RAVENNA |Tutto il territorio comunale |
| RA |RIOLO TERME |Tutto il territorio comunale |
| RA |RUSSI |Tutto il territorio comunale |
| RA |SANT'AGATA SUL SANTERNO |Tutto il territorio comunale |
| RA |SOLAROLO |Tutto il territorio comunale |
| RN |MONTESCUDO |Tutto il territorio comunale |
| RN |CASTELDELCI |Tutto il territorio comunale |
| RN |SANT'AGATA FELTRIA |Tutto il territorio comunale |
| RN |NOVAFELTRIA |Tutto il territorio comunale |
| RN |SAN LEO |Tutto il territorio comunale |
| MARCHE |
| PU |FANO |Tutto il territorio comunale |
| PU |GABICCE MARE |Tutto il territorio comunale |
| PU |MONTE GRIMANO TERME |Tutto il territorio comunale
| PU |MONTELABBATE |Tutto il territorio comunale
| PU |PESARO |Tutto il territorio comunale
| PU |SASSOCORVARO AUDITORE |Tutto il territorio comunale
| PU |URBINO |Tutto il territorio comunale
| TOSCANA
| FI |FIRENZUOLA |Tutto il territorio comunale
| FI |MARRADI |Tutto il territorio comunale
| FI |PALAZZUOLO SUL SENIO |Tutto il territorio comunale
| FI |LONDA |Tutto il territorio comunale
Riduzione contributiva agricoltori alluvionati: novità 2024
L'INPS precisa che l'agevolazione contributiva per il settore agricolo prevede :
la riduzione del 68% dei premi e contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro agricolo per i dipendenti nelle aree identificate dall'allegato 1 del decreto-legge n. 61/2023 (territori di Emilia-Romagna, Marche e Toscana colpiti da eventi alluvionali nel 2023),
applicabile per il periodo di competenza 1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2024.
Le condizioni sono :
- Disponibilità del Documento unico di regolarità contributiva (DURC).
- Rispetto dei limiti previsti dal Temporary Crisis and Transition Framework (TCTF) e dal Regolamento (UE) 2023/2831 sugli aiuti de minimis.
L'agevolazione è estesa a tutte le imprese agricole registrate alla Gestione Contributiva Agricola (GCA), comprese le cooperative agricole e le imprese di trasformazione/commercializzazione di prodotti agricoli.
La riduzione contributiva è cumulabile con altri benefici, purché non esistano espliciti divieti normativi. È prevista la possibilità di cumulo con incentivi come l’esonero contributivo per l'IVS o per mamme lavoratrici.
Modalità Uniemens per lo sgravio
Procedura di richiesta del codice autorizzazione “6V”
I datori di lavoro con dipendenti aventi diritto all’agevolazione devono fare richiesta alla Struttura territoriale competente dell’INPS tramite il servizio “Comunicazione Bidirezionale” presente nel Cassetto previdenziale del contribuente.
Per consentire il riconoscimento dell’agevolazione, nei flussi Uniemens di competenza dei mesi gennaio, febbraio, marzo e aprile 2025, i datori di lavoro devono valorizzare specifici elementi, come segue:
Sezione <DenunciaIndividuale>
- Elemento <CodiceCausale>: Valorizzare con il codice “ESAS”, che indica “Riduzione contributiva ex art. 2, DL 15 maggio 2024, n. 63”.
- Elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale>: Specificare il valore “N”.
- Elemento <AnnoMeseRif>: Indicare l’anno e mese di riferimento del conguaglio.
- Elemento <BaseRif>: Inserire l’importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese.
- Elemento <ImportoAnnoMeseRif>: Indicare l’importo conguagliato relativo alla competenza.
Particolarità per agenzie di somministrazione: Se i lavoratori sono assunti per essere impiegati presso un’impresa utilizzatrice:
Valorizzare un ulteriore <IdentMotivoUtilizzoCausale>, indicando la matricola aziendale o codice fiscale del datore di lavoro utilizzatore, con il relativo attributo:
“MATRICOLA_AZIENDA”, oppure “CF_PERS_FIS” o “CF_PERS_GIU”.
Gestione dei periodi pregressi (arretrati):
La valorizzazione dell’elemento <AnnoMeseRif> per i mesi arretrati (gennaio-dicembre 2024) deve essere effettuata nei flussi Uniemens di competenza gennaio-aprile 2025.
Codice di nuova istituzione per DM2013:
Per il conguaglio degli arretrati, i dati saranno riportati dall’INPS nel DM2013 “VIRTUALE” utilizzando il codice “L193”, che identifica gli arretrati relativi alla riduzione contributiva.
Casi particolari: sospensione o cessazione dell’attività
I datori di lavoro che hanno diritto al beneficio ma hanno sospeso o cessato l’attività possono richiedere l’esonero spettante tramite la procedura Uniemens/Vig.
ATTENZIONE : La sezione <InfoAggcausaliContrib> deve essere ripetuta per ogni mese arretrato.
È essenziale rispettare il limite massimo della contribuzione previdenziale dovuta per il calcolo delle riduzioni.