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Bonus Agricoltura Mezzogiorno: domande entro il 18 novembre
Entro il 18 novembre bisogna inviare la comunicazione per il bonus agricoltura mezzogiorno.
Ricordiamo che è stato pubblicato il Provvedimento ADE n 387400 del 15 ottobre, con cui si approva il modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta di cui all’articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per gli investimenti effettuati nell’anno 2023 dalle imprese di produzione primaria del settore agricolo nonché dalle imprese del settore della pesca e acquacoltura nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, della Regione siciliana e delle regioni Sardegna e Molise.
Vediamo tutte le regole.
Credito d’imposta imprese agricole mezzogiorno che cos’è
L’articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ha istituito a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2023 un credito di imposta a favore delle imprese che effettuano l’acquisizione dei beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite del Mezzogiorno quali: Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, della Regione siciliana e delle regioni Sardegna e Molise, ammissibili alle deroghe previste dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del TFUE, e nelle zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alle 8 deroghe previste dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027
Alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della pesca e dell’acquacoltura, che effettuano l’acquisizione di beni strumentali nuovi, gli aiuti sono concessi nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico.
A tal fine si prevede l’obbligo della presentazione di un’apposita comunicazione all’Agenzia delle entrate da parte dei destinatari della misura agevolativa e stabilisce che l’accoglimento dell’istanza costituisce presupposto per la fruizione del credito d’imposta secondo le modalità e i termini stabiliti con provvedimento dell’Agenzia.
Per gli investimenti effettuati dalle imprese del settore agricolo e di quello della pesca e dell’acquacoltura fino al 31 dicembre 2023 si provvede l'agevolazione, nel limite massimo di 90 milioni di euro per l’anno 2024.
Il credito d’imposta è riconosciuto nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabiliti dal Quadro riepilogativo delle misure a sostegno delle imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli e delle imprese attive nei settori della pesca e acquacoltura, ai sensi della sezione 2.1 della comunicazione della Commissione europea C(2023) 1711 final del 9 marzo 2023 “Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina”, come modificata dalla Comunicazione (C/2024/3113) del 2 maggio 2024, adottato con il decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 264368 del 12 giugno 2024.
Con il presente provvedimento è approvato l’allegato modello denominato “Comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel mezzogiorno per le imprese del settore agricolo, della pesca e acquacoltura”, con le relative istruzioni, e sono definiti i termini e le modalità di trasmissione telematica.
Credito d’imposta imprese agricole mezzogiorno: presenta la domanda dal 17.10
Il modello è utilizzato per l’accesso al credito d’imposta per gli investimenti effettuati nell’anno 2023 dalle imprese di produzione primaria del settore agricolo nonché dalle imprese del settore della pesca e acquacoltura.
La Comunicazione è inviata dal 17 ottobre 2024 al 18 novembre 2024, esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate.
La trasmissione telematica della Comunicazione è effettuata utilizzando esclusivamente il software denominato “CIMAGRICOLTURA”, disponibile gratuitamente sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.
A seguito della presentazione della Comunicazione è rilasciata, entro cinque giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni.
La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso la Comunicazione, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
Si considera tempestiva la Comunicazione trasmessa alla data di scadenza del termine fissata al 18 novembre e nei quattro giorni precedenti ma scartata dal servizio telematico, purché ritrasmessa entro i cinque giorni solari successivi a tale termine.
Credito d’imposta imprese agricole mezzogiorno: utilizzo
Al fine di consentire all’Agenzia delle entrate la verifica del rispetto del limite di spesa di il credito d’imposta è utilizzabile dai beneficiari esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Il credito risultante dalla Comunicazione è utilizzabile a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento e, comunque, non prima del rilascio di una seconda ricevuta con la quale viene comunicato ai richiedenti il riconoscimento all’utilizzo del credito d’imposta.
Relativamente alla Comunicazione per la quale l’ammontare del credito d’imposta riconosciuto nella misura spettante sia superiore a euro 150.000, il credito è utilizzabile in esito alle verifiche previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
L’Agenzia delle entrate comunica il riconoscimento all’utilizzo del credito d’imposta qualora non sussistano motivi ostativi.
Per determinare il superamento del limite di euro 150.000 si tiene conto anche dei crediti d’imposta riconosciuti a seguito della presentazione del modello CIM17, modificato da ultimo con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 giugno 2022, e del modello CIM23, approvato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 1° giugno 2023.
Ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta:
- a) il modello F24 è presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento;
- b) nel caso in cui l’importo del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all’ammontare utilizzabile, anche tenendo conto di precedenti utilizzi, il relativo 5 modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate;
- c) con successiva risoluzione saranno impartite le istruzioni per la compilazione del modello F24.
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Denunce agricoltura: nuova procedura dal 4 novembre
Inps annuncia con il messaggio 3569 del 29 ottobre 2024 imminenti novità nelle procedure di iscrizione e variazioni nella gestione contributiva dei datori di lavoro agricoli , le cui modifiche erano tate preannunciate e descritta in dettaglio nella circolare n. 112 del 29 dicembre 2023.
E' stata creata infatti una nuova procedura telematica accessibile dal portale INPS per l'invio delle denunce aziendali e domande di iscrizione, alternativa al sistema “ComUnica”.
In particolare il messaggio comunica che:
- dal 30 ottobre sono sospese le precedenti modalità e
- dal 4 novembre 2024 le nuove procedure saranno disponibili previa autenticazione con la propria identità digitale, seguendo il seguenti percorsi:
- Homepage > “Imprese e Liberi Professionisti” > “Apertura, variazione, chiusura, azienda/attività” > “ Iscrizione aziende agricole”;
- Homepage > “Imprese e Liberi Professionisti” > “Apertura, variazione, chiusura, azienda/attività” > “ Iscrizione Gestione agricoli autonomi”
oppure utilizzando il motore di ricerca del sito istituzionale digitando le parole “aziende agricole” o “autonomi agricoli”.
ATTENZIONE il periodo di tempo dal 30 ottobre 2024 al 3 novembre 2024 viene considerato neutro ai fini degli adempimenti di iscrizione e variazione dei datori di lavoro agricoli in scadenza nel medesimo periodo.
Rivediamo di seguito in sintesi le nuove modalità di gestione delle denunce contributive per l'agricoltura.
La nuova procedura di gestione delle denunce contributive agricoli
La Circolare n. 112 del 29 dicembre 2023 ha illustrato le novità nell'informatizzazione della gestione contributiva agricola, che con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) ha predisposto nuovi modelli telematici di Denuncia Aziendale (D.A.) e di iscrizione per i lavoratori autonomi agricoli.
L’obiettivo primario è semplificare e ottimizzare i processi dichiarativi e di gestione dei dati per migliorare l’efficacia e l’efficienza della gestione previdenziale e contributiva, tramite una reingegnerizzazione delle procedure informatiche esistenti.
TrA le principali novità da segnalare:
Revisione dei Modelli di Denuncia Aziendale e Iscrizione Contributiva
I nuovi modelli telematici prevedono un'interfaccia guidata per facilitare la compilazione e ridurre gli errori. Le procedure sono integrate con banche dati interne ed esterne, come Infocamere e l'Agenzia delle Entrate, per un precaricamento automatico dei dati. Questo rende i modelli dinamici, adattandosi alle caratteristiche specifiche del contribuente.
Denuncia Aziendale per Datori di Lavoro Agricoli
Il nuovo modello di D.A. è strutturato in 28 quadri che raccolgono informazioni dettagliate sul datore di lavoro agricolo, dall’anagrafica ai dettagli specifici dell'azienda, come terreni, allevamenti, e macchinari.
Ad esempio
- I quadri "A" e "A1" contengono informazioni di base sul datore di lavoro e sul centro aziendale.
- I quadri "B" e "B1" raccolgono dati relativi alla titolarità dell'azienda e del rappresentante legale, con collegamento ai codici REA.
- Quadri come "C" e "D" specificano le attività agricole principali e connesse secondo i codici ATECO, e sono stati riorganizzati per includere categorie aggiuntive di imprese non agricole che possono essere iscritte in Gestione.
- Il quadro “E” descrive la consistenza aziendale con dettagli sui terreni e allevamenti, integrando dati provenienti da AGEA.
Domanda di Iscrizione per Lavoratori Autonomi Agricoli
Anche per i lavoratori autonomi sono stati sviluppati modelli telematici per l'iscrizione contributiva, con 19 quadri per coltivatori diretti e 15 per imprenditori agricoli professionali (IAP).
Come nella D.A., anche qui viene utilizzata una guida telematica che fornisce dati anagrafici e fiscali aggiornati, adattando i campi ai requisiti di iscrizione e agli specifici quadri ATECO.
Le informazioni sulle attività agricole e sulle attività connesse sono raccolte nei quadri "C" e "D", con particolari alert per prevenire incongruenze nei dati inseriti.
Denunce agricoltura: tabella nuovi quadri
Quadro Descrizione Informazioni Principali A Frontespizio e Apertura Posizione Dati anagrafici del datore di lavoro e data di apertura della posizione contributiva. A1 Centro Aziendale Sede e organizzazione dell’impresa in base al codice REA. B Anagrafica Azienda Codici REA e collegamento con Infocamere per dati aziendali. B1 Rappresentante Legale Dati del legale rappresentante e recapiti. C Attività Principali Attività agricole principali classificate per codici ATECO, corrispondenti ai dati della Camera di Commercio. C1 Attività Agricole Principali Dettagli per attività di coltivazione e allevamento secondo l'articolo 2135 c.c. C2 Attività Agricole per Connessione Attività connesse e valorizzazione per calcolo contributivo. C3 Attività di Servizi per Non-Agricoli Informazioni su imprese non agricole con attività sottoposte a contribuzione agricola unificata. C4 Somministrazione di Lavoro Dati su agenzie di somministrazione lavoro agricolo. D Tipologia Aziendale Classificazione dell’impresa (individuale, società, cooperative). D1-D7 Diversi Tipi di Aziende Informazioni specifiche su coltivatori diretti, cooperative, società agricole, ecc. E Consistenza Aziendale Dichiarazioni relative a terreni, allevamenti, macchinari per il calcolo del fabbisogno. E2 Terreni Dettagli su proprietà e contratti dei terreni. E3 Allevamenti Dati sugli allevamenti, incluse specie e codici destinazione. E4 Centri di Lavorazione Prodotti Agricoli Informazioni su manipolazione, conservazione, e trasformazione. E5 Macchine Agricole Parco macchine e attrezzature agricole. E6 Fabbisogno di Manodopera Dati per calcolo del fabbisogno in base a regime biologico e altre caratteristiche di produzione. -
Filiera frutticola delle pere: regole per le domande di aiuti 2024
Pubblicato in GU n 246 del 18 ottobre e in vigore da oggi 21 ottobre, il Decreto ministeriale del 13 settembre ai sensi dell’articolo 1, comma 129 della Legge 30 dicembre 2020 n. 178, recante i criteri e le modalità di utilizzazione del “Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura” per il sostegno alla filiera frutticola della pera (Pyrus communis L.) per l’anno 2024, vediamo a chi spettano.
Imprese filiera frutticola delle pere: sostegni 2024, le regole
Al fine di sostenere la filiera frutticola della pera e contrastare le conseguenze economiche derivanti dalla forte crisi del settore, dovuta ad una serie concomitante di eventi climatici naturali quali, tra gli altri, fitopatie, fitofagi, gelate, siccità, grandine, e alluvioni sono destinate alle aziende agricole specifiche risorse.
In particolare, le risorse destinate all’aiuto ammontano a 15 milioni di euro per la filiera frutticola della pera, a valere sul “Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura” di provenienza dell’esercizio 2023.
Imprese filiera frutticola delle pere: condizioni per l’aiuto 2024
Il sostegno è concesso alle aziende agricole che nell’anno 2024 abbiano destinato superficie agricola alla coltivazione delle pere, a condizione che abbiano subito al giorno di presentazione della domanda un decremento del valore della produzione dell’anno 2024, superiore al 30 per cento rispetto a quella dello stesso periodo dell’anno 2022.
Tale valore si intende al netto di eventuali altri aiuti pubblici o indennizzi assicurativi di polizze agevolate spettanti ai soggetti beneficiari ed effettivamente percepiti dagli stessi a seguito di denuncia di sinistro.
Il valore della produzione di riferimento è quello individuato come standard value con decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 27 giugno 2024 n. 287214 e successive modifiche ed integrazioni, per il settore di riferimento.
È fatta salva la possibilità per il Soggetto beneficiario di dimostrare mediante idonea documentazione, anche fiscale, un valore della produzione superiore a quello medio di cui al citato decreto ministeriale.
La superficie coltivata deve risultare dal piano di coltivazione grafico presente nel fascicolo aziendale di ciascun beneficiario e registrato nel Sistema Informativo Nazionale al 30 agosto per l’anno di riferimento della presente campagna.
Possono proporre domanda solo le aziende agricole titolari di fascicolo aziendale al momento della presentazione della stessa.
Imprese filiera frutticola delle pere: l’ammontare degli aiuti
È concesso un aiuto individuale così definito:
- a) pere: fino a euro 1.100,00 per ettaro.
Fermo restando l’importo dell’aiuto, in caso di incapienza delle risorse stanziate, l’importo unitario dell’aiuto è determinato in base al rapporto tra l’ammontare dei fondi stanziati e la superficie totale richiesta.
AGEA comunica formalmente al Ministero l’eventuale rimodulazione dell’importo unitario non appena completata la raccolta delle domande in base ai termini di presentazione definiti nelle proprie istruzioni operative.
Aiuti 2024 imprese filiera frutticola delle pere: come fare domanda
Il Soggetto beneficiario presenta ad AGEA, quale soggetto gestore della misura, apposita domanda per il riconoscimento dell’aiuto secondo le modalità definite da AGEA sulla base di istruzioni operative da emanarsi entro venti giorni dall’entrata in vigore del decreto.
AGEA può attuare meccanismi di delega per la raccolta delle domande in favore degli organismi pagatori regionali.
AGEA utilizza i piani di coltivazione grafici registrati nel fascicolo aziendale del SIAN, aggiornato dagli Organismi pagatori territorialmente competente.
La domanda è corredata dalla documentazione e dalle dichiarazioni previste dall’atto emanato da AGEA.
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Etichettatura alimentare e obbligo indicazione QUID: pubblicate le Linee Guida
Pubblicata la Circolare MIMIT del 18.09.2024 che fornisce le Linee Guida con gli orientamenti necessari per l'applicazione dell’indicazione quantitativa degli ingredienti (QUID) che figurano nella denominazione di vendita, che sono posti in rilievo nell'etichettatura di taluni prodotti alimentari o che sono essenziali per caratterizzare l’alimento.
Scarica la Circolare MIMIT del 18.09.2024 – Linee guida etichettatura alimentare
La presente circolare tiene conto anche della Comunicazione della Commissione sull’applicazione del principio della dichiarazione della quantità degli ingredienti (QUID) (2017/C 393/05) ed è stata redatta allo scopo di fornire i necessari orientamenti per l'applicazione dell’indicazione quantitativa degli ingredienti (QUID) che figurano nella denominazione di vendita, che sono posti in rilievo nell'etichettatura o che sono essenziali per caratterizzare l’alimento.
L'obbligo suddetto riguarda solo gli ingredienti e non i componenti naturalmente presenti nei prodotti alimentari.
Pertanto, il QUID non si applica, ad esempio, alla caffeina, alle vitamine e ai sali minerali contenuti rispettivamente nel caffè o nei succhi e nettari di frutta.
Inoltre, forniscono chiarimenti sulle previsioni normative che disciplinano specifiche categorie di alimenti quali, ad esempio, prodotti preimballati e non preimballati, latte e formaggi freschi a pasta filata, prodotti da forno ed etichettatura delle carni quali ingredienti.
Quando è obbligatorio indicare il QUID
L'obbligo di indicare la dichiarazione quantitativa degli ingredienti (QUID) è previsto dal regolamento (UE) n. 1169/2011 e riguarda specifici casi in cui la quantità di determinati ingredienti o categorie di ingredienti deve essere riportata sull’etichetta. Ecco nel dettaglio quando è obbligatorio indicare il QUID:
1. Ingrediente presente nella denominazione di vendita
Se l'ingrediente o la categoria di ingredienti figura direttamente nella denominazione del prodotto, come ad esempio:
- Pasta all'uovo: la quantità di uova deve essere dichiarata.
- Yogurt alle fragole: la quantità di fragole deve essere indicata.
- Panettone al cioccolato: la quantità di cioccolato deve essere specificata.
2. Categoria di ingredienti nella denominazione di vendita
Se una categoria generica di ingredienti figura nella denominazione di vendita, è obbligatorio indicarne la quantità. Esempi includono:
- Torta alla frutta: la quantità di frutta deve essere dichiarata.
- Zuppa di pesce: la quantità di pesce deve essere indicata.
Questa regola si applica anche quando viene usata una denominazione generica che il consumatore riconosce comunemente, come “verdure”, “cereali” o “proteine vegetali”.
3. Ingrediente posto in rilievo nell'etichettatura
Quando un ingrediente è enfatizzato nell'etichetta tramite parole, immagini o rappresentazioni grafiche, è necessario indicarne la quantità. Esempi di questo caso includono:
- Un dolce con la dicitura "con gocce di cioccolato" accompagnata da un’immagine che le mette in evidenza.
- Un prodotto caseario con l’immagine di una mucca per sottolineare la presenza di latte o burro.
L’obbligo non si applica se l'immagine rappresenta l'intero prodotto senza evidenziare un particolare ingrediente, ad esempio la rappresentazione di un minestrone con tutte le verdure usate senza metterne in risalto una specifica.
4. Ingrediente essenziale per caratterizzare un prodotto
Quando un ingrediente è essenziale per caratterizzare un prodotto e per distinguerlo da prodotti simili, il QUID è obbligatorio. Un esempio classico è:
- Aranciata: deve essere specificata la quantità di succo d'arancia contenuta, poiché è l'ingrediente chiave che definisce il prodotto.
5. Ingrediente generalmente associato alla denominazione di vendita
Se un ingrediente è generalmente associato dal consumatore a un particolare prodotto, anche se non evidenziato nella denominazione o in etichetta, deve essere indicata la sua quantità. Questo caso è meno frequente e riguarda prodotti con nomi consacrati dall’uso, come:
- Savoiardi: devono indicare la quantità di uova, anche se non specificata nella denominazione.
- Strudel: deve essere indicata la quantità di frutta, come le mele, anche se non esplicitamente indicata nell'etichetta.
6. Ingrediente composto
Quando un ingrediente menzionato è composto da altri ingredienti, è obbligatorio indicare sia la quantità dell'ingrediente composto, sia quella dei suoi ingredienti principali. Ad esempio:
- Biscotti con crema alle nocciole: deve essere indicata la quantità sia della crema che delle nocciole.
7. Ingredienti presenti in alimenti preimballati
Il QUID è obbligatorio anche nei prodotti preimballati per la vendita diretta, qualora sia necessario specificare un ingrediente particolarmente valorizzato, come potrebbe essere un ripieno di carne o verdure.
Esclusioni e deroghe
Vi sono casi in cui l’obbligo di indicare il QUID non si applica, come:
- Ingredienti utilizzati in piccole quantità a scopo di aromatizzazione (es.: spezie, erbe).
- Prodotti fabbricati con un solo ingrediente o una sola categoria di ingredienti (es.: formaggi, olio d'oliva).
- Ingredienti la cui quantità deve già figurare sull'etichetta per altre normative dell’Unione Europea.
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Agricoltura: requisiti speciali per l’APE sociale
In risposta a richieste degli uffici territoriali, nel messaggio interno 3365 dell'11 ottobre 2024, INPS chiarisce la procedura di valutazione dei requisiti per l'APE Sociale dei lavoratori agricoli. che si differenzia da quella ordinaria prevista dall'articolo 1, comma 179, lettera a), della legge n. 232 del 2016 .
Viene infatti definita una procedura che tiene conto del fatto che il momento di fruizione dell'indennità di disoccupazione agricola può non coincidere con lo stato di disoccupazione.
L’istruttoria delle domande per l'APE Sociale da parte dei lavoratori agricoli richiede quindi una valutazione specifica delle peculiarità del sistema di disoccupazione agricola, con particolare attenzione alla verifica della fruizione integrale del beneficio e del mantenimento dello stato di disoccupazione post-disoccupazione agricola.
Vediamo piu in dettaglio le particolarità e i chiarimenti dell'istituto che annuncia un successivo messaggio concernente nuove istruzioni per le domande
Indennità di disoccupazione agricola: particolarita
Come noto l'indennità di disoccupazione agricola presenta uno sfasamento temporale: può essere richiesta ed erogata l'anno successivo rispetto alla cessazione involontaria del lavoro.
Il pagamento avviene in un'unica soluzione e non richiede che il lavoratore sia disoccupato al momento della domanda.
Pertanto, il diritto alla disoccupazione agricola è indipendente dallo stato di disoccupazione nel momento della richiesta.
La "fine prestazione di disoccupazione" è fissata convenzionalmente al 31 dicembre dell'anno in cui è avvenuta la cessazione del rapporto di lavoro.
Per i lavoratori agricoli, la domanda di verifica delle condizioni per accedere all'APE Sociale deve essere trattata tenendo conto di queste particolarità.
Le domande saranno gestite tramite il sistema UNICARPE e le istruzioni per la loro trattazione verranno fornite successivamente. Per il momento, le sedi locali invieranno le segnalazioni a INPS tramite email per la gestione delle verifiche e dell’accesso al beneficio.
Lavoratori agricoli e verifica disoccupazione per APE Sociale
Per decidere se la domanda di certificazione per APE Sociale sia accoglibile, l'ufficio INPS deve verificare in anticipo se il lavoratore avrà diritto alla disoccupazione agricola l'anno successivo.
L'APE Sociale non sarà concessa finché non sarà completamente fruita la disoccupazione agricola. Anche se il soggetto presenta domanda di anticipo pensionistico, il beneficio sarà erogato solo dopo l'integrale fruizione della prestazione di disoccupazione.
In ogni caso per i lavoratori agricoli non è richiesto di presentare la dichiarazione di immediata disponibilità (DID), in quanto la disoccupazione agricola non richiede lo stato di disoccupazione al momento della richiesta.
Ape sociale requisito contributivo dopo contratto a termine
Il messaggio precisa inoltre le condizioni per l'Ape sociale in caso di disoccupazione dopo un rapporto di lavoro a termine.
La regola generale per l'anticipo pensionistico richiede che il lavoratore interessato abbia avuto nei 36 mesi precedenti la cessazione, periodi di lavoro dipendente per almeno 18 mesi, risultanti dai flussi Unilav.
Nel caso del lavoro agricolo INPS prende in considerazione le giornate lavorate coperte da contribuzione obbligatoria e gli eventi figurativi che presuppongono l’esistenza del rapporto di lavoro nell'arco dei 36 mesi antecedenti la scadenza del contratto a termine
Non si calcolano invece i periodi di contribuzione figurativa eventualmente accreditati per periodi di disoccupazione.
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Gestione agricoltura: novità su sospensione inattività stagionale
La circolare INPS 91 del 9.10.2024 forrnisce chiarimenti relativi alla gestione contributiva dei datori di lavoro agricoli (GCA) ai sensi della legge n. 88 del 1989 e dell’articolo 2135 del codice civile. In particolare viene comunicata una nuova modalità di sospensione della contribuzione in caso di inattività per i datori di lavoro che impiegano solo operai a tempo determinato e l'obbligo di comunicazione della ripresa entro 30 giorni.
Viene ricordato in primo luogo che secondo tali disposizioni, sono tenuti a iscriversi alla GCA non solo datori di lavoro che svolgono attività agricole ma anche coloro che, pur non essendo imprenditori agricoli, vengono assimilati per legge a tali figure, come nel caso delle cooperative agricole. Inoltre, anche alcune imprese non agricole, come quelle del settore commercio e servizi, possono essere obbligate a iscrivere i propri lavoratori alla GCA se operano in particolari condizioni previste da specifiche normative.
Nella circolare sono ricordate le tipologie di imprese soggette a tale iscrizione, con una tabella riassuntiva delle principali normative di riferimento.
Tabella Datori di Lavoro Iscrivibili alla GCA
Tipologia di impresa Normativa di riferimento Imprese agricole art. 2135 del c.c. Imprese assimilate dalla legge a quelle agricole art. 1, comma 2, del D.lgs n. 228/2001
art. 1, comma 1094, della legge 27 dicembre 2006, n. 296Imprese non agricole (settore commercio, servizi, ecc.) art. 1 della legge n. 240/1984
art. 6 della legge n. 92/1979Gestione agricoltura : istruzioni sulla sospensione e comunicazione ripresa
Un punto rilevante della circolare è la gestione delle situazioni di "sospensione dell’attività con dipendenti", ossia quei periodi in cui il datore di lavoro agricolo non ha operai in forza, esonerando così l’obbligo contributivo e assicurativo.
Viene precisato che in generale il datore di lavoro deve comunicare lo stato di sospensione entro 30 giorni dalla cessazione dell'ultimo contratto, ma se l'azienda utilizza esclusivamente operai a tempo determinato, la semplice interruzione stagionale del lavoro non configura una vera sospensione.
Solo in mancanza di nuove assunzioni per un intero anno civile, la posizione contributiva verrà sospesa d’ufficio.
La ripresa dell’attività con dipendenti comporta la riattivazione della posizione contributiva, da comunicare all'INPS entro 30 giorni tramite il portale istituzionale.
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Anticipi PAC: regole Agea per le domande dal 16 ottobre
Con la Circolare n 775 del 16 settembre Agea, Agenzia per la promozione dell'agricoltura, ha pubblicato le regole per gli Anticipi PAC 2024 – Interventi pagamenti diretti e in ambito sviluppo rurale – interventi SIGC.
Anticipi PAC 2024: regole Agea
Come evidenziato in premessa del documento si disciplina il pagamento degli anticipi PAC erogabili a partire dal 16 ottobre 2024 fino al 30 novembre 2024.
In particoalre, ai sensi dell’art. 44, paragrafo 2, secondo comma, del Reg. (UE) 2021/2116 e dell’art. 75, paragrafo 1, terzo comma, del Reg. (UE) n. 1306/2013, a partire dal 16 ottobre è consentito agli Stati membri di versare anticipi fino al 50 % per gli interventi sotto forma di pagamento diretto e fino al 75 % per gli interventi di sviluppo rurale basati sulle superfici e sugli animali.
Con Regolamenti di esecuzione (UE) n. 2024/2434 e n. 2024/2445, la Commissione europea ha innalzato le suddette percentuali, fino al 70% per gli interventi sotto forma di pagamento diretto e fino all’85 % per gli interventi di sviluppo rurale basati sulle superfici e sugli animali, riferiti sia agli impegni assunti ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 sia agli impegni di cui al Reg. (UE) n. 2021/2115.
Il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con nota prot. n. 352518 del 5 agosto 2024, ha demandato ad AGEA l’attivazione delle procedure necessarie per consentire il pagamento degli anticipi da parte degli Organismi pagatori.
Gli anticipi, come previsto dall’art. 4, comma 2, del DM 4 agosto 2023 n. 410739, sono erogati in relazione alle domande risultate ammissibili all’esito dei controlli amministrativi e di monitoraggio, tenendo conto delle risultanze delle attività di verifica già svolte sui requisiti non monitorabili, per tutti gli interventi soggetti al sistema di monitoraggio delle superfici (AMS).Anticipi PAC 2024: interventi erogabili in fase di anticipo
La circolare evidenzia che i pagamenti diretti interessati dall’anticipo, nei limiti di quanto previsto dalla circoalre in oggetto, sono i seguenti:
- a) sostegno di base al reddito per la sostenibilità;
- b) sostegno ridistributivo complementare al reddito per la sostenibilità;
- c) sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori
- d) egimi per il clima, l’ambiente e il benessere degli animali, articolati nei seguenti eco-schemi:
- pagamento per la riduzione dell’antimicrobico resistenza e per il benessere animale;
- pagamento per inerbimento delle colture arboree;
- pagamento per la salvaguardia olivi di valore paesaggistico;
- pagamento per sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento;
- pagamento per misure specifiche per gli impollinatori.
- e) il sostegno accoppiato al reddito, esclusivamente riferito ai seguenti settori relativi alle superfici:
- frumento duro;
- semi oleosi: colza e girasole (esclusa la coltivazione di semi di girasole da tavola);
- riso;
- barbabietola da zucchero;
- pomodoro destinato alla trasformazione;
- olio d’oliva;
- agrumi;
- colture proteiche comprese le leguminose.
Sono altresì erogabili gli anticipi relativi agli interventi di sviluppo rurale basati sulle superfici e sugli animali, riferiti sia agli impegni assunti ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 sia agli impegni di cui al Reg. (UE) n. 2021/2115
Anticipi PAC 2024: misure degli anticipi
Come previsto dal citato Reg. (UE) n. 2024/2434, il limite massimo del pagamento dell’anticipo relativo agli interventi dei pagamenti diretti non può superare il 70%.
Si precisa che per taluni interventi oggetto di anticipo vi sono delle condizioni di ammissibilità che possono maturare fino al 31 dicembre 2024 mentre per altri interventi è necessario eseguire verifiche ulteriori per garantire il rispetto dei plafond stabili dal Piano Strategico Nazionale (PSP).
Conseguentemente, al fine di tutelare i Fondi UE e rispettare la percentuale massima di aiuto erogabile in fase di anticipo, è opportuno in tali casi fissare percentuali di erogazione dell’anticipo inferiori al 70% e adottare ulteriori cautele nella determinazione dell’importo erogabile.Per le tabelle di riferimeto per gli anticipi, clicca qui e consulta gli inporti da pagina 5 della circolare in oggetto.
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