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Consulenza aziendale in Agricoltura: nuove regole coerenti con la PAC
Pubblicato in GU n 52 del 4 marzo il Decreto 19 febbraio 2025 che istituisce il Sistema di consulenza aziendale in Agricoltura.
Il decreto stabilisce le disposizioni attuative del sistema di consulenza aziendale in agricoltura al fine di rendere coerente il sistema di consulenza aziendale, istituito dall'art. 1-ter, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, con le previsioni di cui al regolamento 2021/2115 e del Piano strategico della PAC 2023-2027 (PSP), elaborato dall'Italia ai sensi dell'art. 104 del medesimo regolamento (UE) n. 2021/2115.
In sintesi, le disposizioni riguardano la consulenza aziendale resa alle imprese agricole, in relazione a tematiche idonee a perseguire gli obiettivi specifici di cui all’art. 6 del regolamento (Ue) 2 dicembre 2021 n. 2115 e coerenti con l’art. 15 paragrafo 4 del medesimo regolamento, su: “aspetti economici, ambientali e sociali, tenendo conto delle pratiche agronomiche esistenti, oltre a fornire informazioni scientifiche e tecnologiche aggiornate, sviluppate tramite progetti di ricerca e innovazione, anche per quanto riguarda la fornitura di beni pubblici”
Ai fini del decreto si intende per:
- a) «consulente»: persona fisica in possesso di qualifiche adeguate e regolarmente formata, che presta la propria opera, per la fornitura di servizi di consulenza;
- b) «destinatario del servizio»: imprese agricole, forestali e altre imprese operanti in aree rurali a cui sono rivolti i servizi di consulenza;
- c) «prestatore di servizi di consulenza»: soggetto pubblico o privato che presta servizi di consulenza per il tramite di uno o più consulenti adeguatamente qualificati e formati e che, ove previsto, contempli, tra le proprie finalità, le attività di consulenza. Sono prestatori di servizi di consulenza anche i liberi professionisti;
- d) «Registro unico»: registro nazionale dei prestatori di servizi di consulenza, individuati dalle regioni e province autonome.
- e) «servizi di consulenza»: l'insieme di interventi e di prestazioni tecnico-professionali fornite dai consulenti alle imprese, anche in forma aggregata;
- f) «tematiche di consulenza»: argomenti oggetto dei servizi di consulenza idonei a perseguire gli obiettivi specifici di cui all'art. 6 e coerenti con l'art. 15, paragrafo 4 del regolamento UE 2115/2021.
Consulenti aziendali in agricoltura: i requisiti
In particolare ai sensi dell'art 4 del Decreto in oggetto sono considerati in possesso di qualifiche adeguate ai fini dello svolgimento dell'attività di consulenza gli iscritti agli ordini e ai collegi professionali nelle rispettive tematiche di consulenza.
Fatte salve le materie per le quali la legge prevede una competenza esclusiva riservata alle categorie professionali di cui al comma 1, sono altresì considerati in possesso di qualifiche adeguate ai fini dello svolgimento dell'attività di consulenza, i seguenti soggetti:- a) i consulenti in possesso di titolo di studio adeguato alle tematiche oggetto di consulenza con documentata esperienza lavorativa di almeno ventiquattro mesi, non necessariamente consecutivi, maturata negli ultimi cinque anni solari, nelle medesime tematiche.
- b) i consulenti in possesso di titolo di studio adeguato alle tematiche oggetto di consulenza e attestato di frequenza/con profitto, al termine di una formazione di base che rispetti i criteri minimi di cui al successivo comma 3.
Le attività di formazione di base devono rispettare i seguenti criteri minimi:
- a) essere svolte da soggetti pubblici, enti riconosciuti o enti di formazione accreditati, a livello regionale, nazionale o unionale;
- b) avere una durata non inferiore a 24 ore in ciascuna delle tematiche per le quali si intende svolgere il servizio di consulenza, che puo' includere anche i temi connessi alla metodologia di erogazione del servizio di consulenza.
- c) prevedere al termine del percorso formativo una verifica finale con il rilascio di un attestato di frequenza con profitto.
Le attività di aggiornamento professionale nelle rispettive tematiche di consulenza sono obbligatorie per tutti i consulenti e dovranno svolgersi con periodicità almeno triennale.
Per gli iscritti agli ordini e ai collegi professionali viene assunta come valida e sufficiente la formazione prevista dai rispettivi piani formativi e di aggiornamento professionale, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137.
Le attività di aggiornamento professionale devono rispettare i seguenti criteri minimi:
- a) essere svolte da soggetti pubblici, enti riconosciuti o enti di formazione accreditati, a livello regionale, nazionale o unionale;
- b) avere una durata non inferiore a 12 ore in ciascuna delle tematiche per le quali si intende svolgere il servizio di consulenza;
- c) prevedere al termine del percorso formativo una verifica finale con il rilascio di un attestato di frequenza.
Per i corsi di formazione di base e di aggiornamento, di cui ai commi 3 e 6, la frequenza è obbligatoria e deve essere pari o superiore al 75% delle ore di corso previste.
L'abilitazione all'esercizio dell'attività di consulente in materia di utilizzo sostenibile dei prodotti fitosanitari è regolamentata dall'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 e dal capitolo A.1 del Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, del 22 gennaio 2014.
Consulenti aziendali in agricoltura: il Registro Unico
Viene previsto che le Regioni e Province autonome identificano i prestatori di servizi di consulenza nel rispetto dei propri ordinamenti previa verifica del possesso dei requisiti di cui agli articoli 3 e 4 e aggiornano in via informatica il Registro unico, istituito dall'art. 6, comma 1, del decreto ministeriale 3 febbraio 2016, entro novanta giorni dalla data dell'identificazione, fornendo per ciascuno di essi i dati, secondo un modello unificato definito dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, in accordo con le regioni e le province autonome.
Gli estremi identificativi dei prestatori di servizi di consulenza identificati e iscritti nel Registro unico sono pubblicati, con i relativi dati, sul sito del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste -
Contributi INPS operai agricoli 2025
Inps ha comunicato con la circolare 46 del 20 febbraio 2025 le istruzioni aggiornate e le tabelle di dettaglio (allegato 1 alla circolare.) relativi alla contribuzione previdenziale prevista per le aziende che occupano operai agricoli a tempo determinato OTD e indeterminato OTI
Di seguito un riepilogo dei valori principali
Aliquote contributive INPS agricoltura , agroalimentari, coop e part time 2025
AZIENDE AGRICOLE
Come previsto dal decreto legislativo n. 146/1997 che prevede l'aumento progressivo fino alla soglia di 32% anche quest'anno l'aliquota contributiva a carico dei datori di lavoro è in aumento dello 0,20%
Invariata invece l'aliquota contributiva a carico del lavoratore in quanto la stessa ha già raggiunto la misura piena.
Per l’anno 2025, quindi, l’aliquota contributiva complessiva è pari a 30,30% di cui l’8,84% a carico del lavoratore.
AZIENDE AGROALIMENTARI
Per le aziende agricole di trasformazione e manipolazione di prodotti agricoli e zootecnici invece l'aliquota complessiva resta fissata nella misura del 32,30%, di cui l’8,84% a carico del lavoratore.
COOPERATIVE E CONSORZI
A seguito delle modifiche della legge di Bilancio 2022 che ha integrato l’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, la tutela NASPI è stata estesa dal 1° gennaio 2022, anche agli operai agricoli a tempo indeterminato assunti come dipendenti dalle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici . Di conseguenza dal 1° gennaio 2022 le cooperative e loro consorzi del settore agricoltura sono tenute al versamento della contribuzione di finanziamento NASpi e non sono più assoggettati all’aliquota contributiva del 2,75% per la disoccupazione agricola.
Si ricorda che la contribuzione aggiuntiva per la NASPI è pari a 1,31% della retribuzione imponibile.
MINIMALE ORARIO LAVORO PART TIME
Per i rapporti di lavoro a tempo parziale il minimale di retribuzione oraria applicabile ai fini contributivi per i rapporti di lavoro a tempo parziale è calcolato come segue
€ 57,32 x 6/39 = € 8,82.
Agricoltura : aliquote INAIL 2025
Restano invariate come da tabella seguente le aliquote INAIL applicabili
contribuzione misura assistenza infortuni sul lavoro 10,1250% addizionale infortuni sul lavoro 3,1185% Da sottolineare che può essere applicabile la riduzione legata all’andamento infortunistico aziendale ex art. 1 comma 128 della L. 147/2013, pari al 14,80% come da decreto MEF del 24.9.2024
Agevolazioni per zone tariffarie 2025
Infine sono invariate anche le agevolazioni per zone tariffarie (articolo 1, comma 45, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 -legge di Stabilità 2011), applicate a regime da luglio 2010, come di seguito:
Aliquote agevolazioni per zone tariffarie territori non svantaggiati 100% particolarmente svantaggiati (ex-montani) 75% 25% svantaggiati 68% 32% Tali agevolazioni non trovano applicazione rispetto al contributo previsto dall’articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845.
Utile specificare che, come chiarito dal messaggio INPS n. 1666/2022, queste agevolazioni sono applicabili anche ai datori di lavoro non agricoli ma che abbiano alle loro dipendenze lavoratori addetti alle attività classificate agricole ai sensi dell’art. 6 della L. 92/79.
Contributi INPS agricoltura – le scadenze di versamento
Come ogni anno, i contributi sono dovuti con il modello F24 alle seguenti scadenze
- – 16 settembre 2024, contribuzione del primo trimestre (mesi di gennaio, febbraio e marzo);
- – 16 dicembre 2024, contribuzione del secondo trimestre (mesi di aprile, maggio e giugno);
- – 16 marzo 2025, contribuzione del terzo trimestre (mesi di luglio, agosto e settembre);
- – 16 giugno 2025, contribuzione del quarto trimestre (mesi di ottobre, novembre e dicembre).
Contributi INPS lavoratori occasionali LOAGRI
Il calcolo dei contributi dovuti dalle aziende agricole che assumono operai occasionali agricoli a tempo determinato (OTDO) viene effettuato mediante l’applicazione, sulle aliquote ordinarie, della riduzione per i territori svantaggiati (v. sopra)
Nel messaggio………………l'istituto precisa che nel calcolo dei contributi dovuti dalle aziende agricole che assumono lavoratori occasionali in agricoltura (LOAgri), non si applica la misura stabilita all’articolo 1, comma 352, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, rispetto al contributo (c.d. fondi interprofessionali) vengono fornite quindi le tabelle aggiornate .
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Peste suina: sostegni per imprese per restrizioni 2023-2024
Il MASAF Ministero dell'Agricoltura ha pubblicato il Decreto del 19 febbraio con le regole per disporre un intervento finalizzato al sostegno delle imprese di allevamento suinicole che hanno subìto danni indiretti dall’applicazione dei provvedimenti sanitari attivati per l’adozione di misure di prevenzione, eradicazione e contenimento dell’epidemia di peste suina africana (PSA) a partire dal 1° dicembre 2023 fino al 31 ottobre 2024.
Per l’attuazione degli interventi sono stanziati euro 10 milioni.Il decreto prevede che i beneficiari che intendono usufruire dei sostegni del provvedimento in parola presentano apposita domanda all’Organismo pagatore riconosciuto territorialmente competente, in base alla sede legale dell’impresa, nel rispetto delle istruzioni impartite dall’Organismo pagatore stesso.
Peste suina: sostegni per imprese per restrizioni 2023-2024
Possono beneficiare del sostegno le piccole e medie imprese (PMI), cosi come definite nell'allegato I del Reg 2022/2472, attive nella produzione primaria della filiera suinicola, situate sia all’interno che all’esterno delle zone di restrizione sanitaria, colpite dalle restrizioni sulla movimentazione degli animali e sulla commercializzazione dei prodotti derivati, ricompresi,
a seconda dei casi, nelle seguenti fattispecie:- a) allevamenti di scrofe da riproduzione a ciclo aperto
- b) allevamenti di scrofe da riproduzione a ciclo chiuso
- c) allevamenti da ingrasso (comprensivi di allevamenti da svezzamento e magronaggio)
Le aziende ammissibili al sostegno sono impegnate nella produzione agricola primaria delle seguenti categorie merceologiche:
- a) verri
- b) scrofe
- c) scrofette
- d) suini da ingrasso
- e) suinetti
Sono escluse le aziende che abbiano usufruito in passato di un aiuto incompatibile e che non abbiano ottemperato all’obbligo di restituzione.
Peste suina 2023-2024: cosa compensano i sostegni
ll sostegno è finalizzato a compensare le imprese delle perdite dovute a:
- a) deprezzamento dei riproduttori, dei suinetti, dei suini di allevamento e da macello per vendita degli animali o per svalutazione del prodotto a causa della provenienza da allevamenti ricadenti in zone soggette a restrizione sanitaria;
- b) mancata produzione per l’interruzione della riproduzione delle scrofe;
- c) prolungamento vuoto sanitario;
- d) costi di produzione per prolungamento allevamento (blocco movimentazione).
Per le imprese di cui sopra il sostegno è determinato fino ad un massimo del 100% del danno totale subìto dai beneficiari, calcolato, per ciascuna fattispecie, sulla base degli importinunitari riportati nella tabella A, che è parte integrante del presente Decreto.
Allegati: -
Sicurezza nel lavoro di potatura alberi: istruzioni aggiornate
Con la circolare n. 2 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali pubblicata il 13 febbraio 2025, vengono aggiornate le disposizioni in materia di sicurezza per l’esecuzione di lavori su alberi con funi, in sostituzione della circolare n. 23 del 2016.
L’aggiornamento si rende necessario a seguito del perdurare di infortuni, sia tra operatori esperti che meno esperti, in attività di raccolta e potatura svolte senza il rispetto delle disposizioni di sicurezza previste dal Decreto Legislativo n. 81/2008.
Per garantire una revisione adeguata delle istruzioni tecniche, è stato istituito un gruppo di lavoro tecnico composto da rappresentanti ministeriali, esperti INAIL, referenti delle Regioni, membri del Collegio nazionale delle Guide alpine, associazioni datoriali e sindacali, nonché esponenti del mondo accademico e degli enti di formazione.
Il documento ministeriale aggiornato introduce quindi nuove definizioni, regole per l’uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI) e dettagli specifici sulle procedure di accesso e posizionamento sugli alberi con l’uso di funi, comprese le condizioni eccezionali in cui è ammesso l’uso di una sola fune.
Scarica qui il testo della circolare con relativi allegati.
Procedure lavoro su alberi in quota
Le istruzioni contenute nell’allegato alla circolare trattano in modo dettagliato le procedure di lavoro in quota, le misure di prevenzione e protezione, nonché le condizioni di applicabilità delle tecniche di accesso mediante funi.
Tra i principali pericoli individuati vi sono la caduta dall’alto, il contatto con linee elettriche, l’uso improprio di attrezzature da taglio, condizioni meteorologiche sfavorevoli, la presenza di insetti o animali pericolosi e la caduta di oggetti.
Il documento stabilisce precise modalità di organizzazione dell’area di lavoro, prevedendo misure di delimitazione, la predisposizione di zone di deposito sicure e l’adozione di sistemi di comunicazione adeguati tra operatori.
Particolare attenzione è rivolta alla valutazione preventiva della stabilità della pianta, alla selezione e installazione degli ancoraggi e all’uso corretto delle funi di lavoro e di sicurezza, nel rispetto delle normative vigenti.
Inoltre, vengono dettagliati i criteri per la selezione degli ancoraggi e l’importanza dell’adozione di dispositivi che impediscano il distacco accidentale delle funi.
Lavoro su alberi in quota: formazione e supervisione
Infine, la circolare disciplina la gestione delle emergenze e la formazione degli operatori, stabilendo che il personale addetto ai lavori su alberi con funi debba essere adeguatamente formato e addestrato.
In caso di infortunio o emergenza, devono essere predisposte procedure di soccorso immediate, tra cui la disponibilità di una fune di emergenza e un mezzo di comunicazione per l’attivazione del servizio sanitario nazionale.
Inoltre, l’aggiornamento normativo stabilisce che ogni intervento debba essere eseguito sotto la supervisione di un preposto, garantendo il rispetto delle misure di sicurezza e l’adozione di sistemi di ancoraggio idonei.
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Una tantum filiera apistica: regole per le domande
Con il decreto 2 dicembre pubblicato in GU n 32 dell'8 febbraio il MASAF definisce gli interventi a sostegno della filiera apistica.
Al fine di sostenere gli imprenditori apistici per contrastare le conseguenze economiche derivanti dalla concomitanza di eventi climatici negativi, di fattori naturali e di eventi socioeconomici di carattere internazionale, sono destinate alle imprese 10 milioni di euro, a valere sul «Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura» di provenienza dell'esercizio 2023.
Il soggetto gestore, deputato a fissare le regole applicative per le domande e i controlli, è AGEA.
Una tantum filiera apistica: i beneficiari
In particolare, il richiedente l'aiuto deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
- a. essere un'azienda agricola a conduzione zootecnica o orientamento misto, in forma singola o associata;
- b. essere in regola con gli obblighi di identificazione degli alveari ed essere registrato in Banca dati apistica (BDN) come apicoltore professionista, che produce per la commercializzazione ed esercita l'apicoltura in forma stanziale e/o praticando il nomadismo anche ai fini dell'attivita' di impollinazione;
- c. essere in possesso di un fascicolo aziendale validato sul sistema informativo dell'organismo pagatore AGEA (SIAN), come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1° dicembre 1999, alla data di presentazione della domanda di aiuto;
- d. non essere in situazioni di fallimento, liquidazione, concordato preventivo, amministrazione straordinaria, liquidazione coatta amministrativa ovvero in una situazione che denoti lo stato di insolvenza o di cessazione di attivita' o con in corso procedimenti che possano determinare una delle situazioni anzidette, sia in relazione al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, per le procedure iniziate alla data del 15 luglio 2022, sia in relazione al decreto legislativo n. 14 del 12 gennaio 2019 e successive modificazioni ed integrazioni, per le procedure iniziate a partire dal 15 luglio 2022;
- e. per quanto attiene alla normativa antimafia (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia), considerato l'importo massimo concedibile, di cui al successivo art. 4, e la tipologia di aiuto, parametrato in base al numero degli alveari allevati, la verifica antimafia – di cui all'art. 83, comma 1 del decreto legislativo n. 159/2011 – non si applica oppure si applica ai sensi dell'art. 83, comma 3, lettera e), e comma 3-bis dello stesso decreto.
- f. aver dichiarato una consistenza minima zootecnica – cosi' come certificata nel fascicolo dalla Banca dati nazionale zootecnica (BDN) – pari ad almeno centocinque alveari totali alla data del 31 dicembre 2023.
- g. non aver cessato l'attivita'.
Una tantum filiera apistica: regole per l’aiuto
Per il calcolo del ristoro il decreto prevede che a ciascun beneficiario in possesso dei prescritti requisiti, può essere concesso un aiuto una tantum determinato sul numero degli alveari detenuti alla data del 31 dicembre 2023.
L'ammontare massimo dell'aiuto concedibile a ciascun beneficiario deve rispettare i vigenti massimali del regime de minimis agricolo.Pertanto, l'aiuto ammissibile sarà determinato sulla base di quanto eventualmente già concesso con altri bandi in regime de minimis agricolo.
L'importo dell'aiuto e' determinato in base alla appartenenza del richiedente ad una delle fasce di sostegno definite in base alle classi di alveari allevati e dall'importo delle risorse destinate a ciascuna delle menzionate fasce di sostegno.In caso di eccedenza delle risorse stanziate per singola fascia per mancanza di domande, le stesse sono redistribuite proporzionalmente a favore di tutte le fasce nelle percentuali esistenti tra i premi per alveare, costituiti dal rapporto tra il valore delle risorse complessivamente destinate e il numero totale di alveari della fascia.
Si resta in attesa delle regole operative per le domande da parte di AGEA
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Diritti di superficie: chiarimenti ADE sul preliminare
Con Risoluzione n. 4 del 13 gennaio l'ADE risponde a due quesiti sulle novità introdotte dal DL Agricoltura n 63/2024 con l'art 5 comma 2bis che prevede che: La durata dei contratti, anche preliminari, di concessione del diritto di superficie su terreni ricadenti nelle aree di cui all'articolo 20, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, per l'installazione e l'esercizio di impianti da fonti rinnovabili non può essere inferiore a sei anni, decorsi i quali i contratti sono rinnovati per un periodo di ulteriori sei anni. (…)
Vediamo come ha rispostoa l'Agenzia ai dubbi emersi sulla trascrizione dei contratti in oggetto e sulla validità delle relative proroghe.
In particolare, si risposnde ai seguenti quesiti:
- Si chiede se il citato comma 2-bis dell’articolo 5 del D.L. n. 63/2024, derogando all’articolo 2645 bis, comma 3, del Codice Civile, consenta, per i contratti preliminari che riguardano diritti di superficie su aree idonee per l’installazione e l’esercizio di impianti a fonte rinnovabile, la trascrizione alla quale riconoscere efficacia per almeno sei anni.
- Si chiede, inoltre, se e con quali modalità possa procedersi alla trascrizione nei registri immobiliari delle proroghe disposte dalla norma sopra menzionata per i contratti non ancora scaduti all’entrata in vigore della stessa.
Contratti di diritti di superficie per fotovoitaico: chiarimenti sulla durata
Sinteticamente l'ADE evidenzia che i contratti preliminari di concessione del diritto di superficie su terreni relativi all’installazione e l’esercizio di impianti da fonti rinnovabili accedono al regime della trascrizione regolato dal codice civile come tutti gli altri contratti preliminari.
Nelle norme del recente Dl n. 63/2024 non è stata introdotta una deroga alla regola generale.
Inoltre chiarisce che, la proroga dei contratti già in essere,non necessita di ulteriori formalità nei registri immobiliari.
Le Entrate rispetto ai quesiti esposti replicano quanto segue:
- la norma in esame (art. 5, comma 2-bis del D.L. n. 63/2024) non ha espressamente disposto alcunché in materia di trascrizione e, in tal senso, non pare potersi riconoscere alla stessa norma alcuna efficacia derogatoria implicita rispetto alla disciplina generale della trascrizione dei contratti preliminari ai sensi dell’art. 2645 bis del codice civile. Ciò vuol dire che, ferma rimanendo la trascrivibilità dei contratti preliminari anche relativi alla concessione del diritto di superficie, gli effetti di detta trascrizione rimangono comunque disciplinati dalla previsione codicistica generale in materia di pubblicità dei contratti preliminari che prevede l’efficacia “massima” della formalità per un triennio dalla sua esecuzione, in assenza di “tempestiva” trascrizione del conseguente atto definitivo (o di altro atto previsto dall’art. 2645 bis c.c.). L'agenzia evidenzia che, l’efficacia sostanziale (durata minima) del contratto preliminare di concessione del diritto superficiario sulla quale è intervenuta la norma in argomento disponendo la durata minima di almeno un sessennio differisce dalla durata dell’efficacia della relativa trascrizione sulla quale nulla è stato espressamente disposto o derogato dalla norma del 2024 rispetto alla disciplina civilistica generale dettata dall’art. 2645 bis c.c. per la trascrizione dei contratti preliminari su beni immobili.
- stante l’assenza di una espressa deroga o previsione normativa, deve ritenersi che tale effetto sostanziale sui contratti non ancora scaduti si correli automaticamente alla disciplina ora introdotta in materia di durata dei contratti de quibus dalla disposizione normativa in esame e che non necessiti, per la sua esplicazione, di alcuna formalità pubblicitaria; ciò, anche stante l’assenza di un atto formalmente idoneo, ex art. 2657 c.c.2 , a costituire titolo per l’esecuzione di un’eventuale formalità nei registri immobiliari. Pertanto, la proroga ex lege dei contratti già stipulati sarà operante, nella sostanza, indipendentemente dall’esecuzione di eventuali ulteriori formalità nei registri immobiliari.
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Associazioni Città d’identità: nasce il Registro per valorizzare l’agricoltura
Il MASAF Ministero dell'agricoltura informa della istituzione del "Registro delle Associazioni Nazionali delle Città di Identità".
Si tratta, specifica il Ministero, di un passo importante per garantire la partecipazione degli operatori del settore agricolo nella pianificazione strategica degli interventi di valorizzazione e promozione delle eccellenze territoriali.
Con decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale n 303 del 28 dicembre, si definiscono i requisiti per ottenere la denominazione di «Città di Identità» e si stabiliscono le modalità per l'iscrizione nel Registro.
In sintesi, sono considerate «Città di Identità» i Comuni che si distinguono per la produzione di eccellenze agricole legate al territorio, quali:- prodotti DOP, IGP, biologici, certificati SQNPI, SQNZ, SQNBA (con almeno il 30% della produzione certificata)
- e prodotti agricoli con una tradizione consolidata
Città d’identità: requisiti
Ai sensi dell'art 3 del Decreto MASAF del 12 dicembre possono assumere la denominazione di «città di identità» ai sensi dell'art. 40, comma 3, della legge, le città e gli altri comuni:
- a) che si caratterizzano per le produzioni agricole di pregio, in virtu' del fatto che: il territorio amministrativo dell'ente è ricompreso, anche parzialmente, all'interno della zona geografica delimitata di un determinato prodotto agricolo designato da una DOP o da una IGP, così come definita nel relativo disciplinare;
oppure, almeno il trenta per cento della produzione di un determinato prodotto agricolo all'interno del territorio amministrativo dell'ente sia ottenuto secondo il metodo della produzione biologica e/o in base ad uno dei sistemi di qualità nazionali;
oppure, vi sia una consolidata tradizione, per un periodo di almeno cinquanta anni, legata ad un determinato prodotto agricolo e connessa a valori di carattere ambientale, storico e culturale; - b) in cui operano organismi associativi a carattere comunale aventi lo specifico scopo di promuovere e valorizzare le identità colturali del loro territorio nei mercati nazionali e internazionali.
I requisiti previsti dal comma 1 del presente articolo sono cumulativi
Associazioni città di identità: requisiti
Ai sensi dell'art 4 dello stesso decreto ai fini di quanto previsto dall'art. 40, comma 4, della legge, le associazioni nazionali delle città di identità devono possedere i seguenti requisiti:
- a) essere costituite in forma di associazione riconosciuta ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile ed essere iscritte nel registro delle persone giuridiche istituito presso la competente prefettura ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;
- b) essere senza scopo di lucro ed avere come finalità il sostegno e lo sviluppo della qualità delle produzioni agricole e dei territori delle città di identità associate, tramite iniziative e servizi nel campo della tutela, del sostegno alla promozione e dell'informazione;
- c) avere tra i propri associati almeno venticinque città di identità, situate in almeno tre diverse regioni o province autonome, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3 del presente decreto per il medesimo prodotto agricolo, previamente accertati dall'associazione nazionale al momento dell'adesione;
- d) prevedere tra gli organi dell'associazione il collegio sindacale o il sindaco unico;
- e) prevedere nel proprio statuto le seguenti finalità:
- valorizzare le produzioni agricole di qualità, evitando il ricorso agli OGM;
- valorizzare le pratiche di coltivazione tradizionali, il paesaggio rurale e i prodotti tipici locali;
- sensibilizzare i cittadini e coinvolgerli direttamente nella cura, tutela e valorizzazione del territorio come patrimonio immateriale e bene culturale identitario;
- favorire la sostenibilità dello sviluppo economico locale, incentivando la permanenza degli agricoltori nelle zone rurali e la creazione di nuove imprese e servizi, con particolare riferimento alle giovani generazioni;
- favorire l'offerta turistica integrata basata sulla qualità del territorio, delle produzioni locali, sulle bellezze del paesaggio e le iniziative culturali e la tutela dei beni artistici e storici;
- promuovere la collaborazione tra enti locali e imprese per favorire lo sviluppo sostenibile;
- promuovere l'adozione di strumenti urbanistici appropriati alle caratteristiche dei territori utili alla salvaguardia del paesaggio rurale e all'utilizzo del patrimonio edilizio esistente;
- favorire servizi e reti di informazione, la ricerca e le attività di studio, la progettazione a forte connotazione etica, rafforzando la coesione sociale e la promozione di iniziative culturali e di valorizzazione delle identità locali;
- sostenere la crescita del turismo rurale e del turismo enogastronomico secondo criteri di sostenibilità e di ricerca di equilibrio nel rapporto tra turisti e popolazione residente;
- f) aver svolto, in modo continuativo, attività nel perseguimento delle finalità statutarie indicate nella precedente lettera e) del presente comma nei tre anni antecedenti la data della richiesta di iscrizione nel registro di cui all'art. 5 del presente decreto.
Ciascuna città di identità per ogni singolo prodotto agricolo, può richiedere l'adesione ad un'unica associazione nazionale delle città di identità previa delibera del proprio consiglio comunale.
Le città di identità possono aderire alle associazioni nazionali delle città di identità anche per il tramite di altri enti locali di cui fanno parte.Nell'ipotesi prevista dal primo periodo, il diritto di voto nell'assemblea dell'associazione nazionale spetta in proporzione al numero di città di identità rappresentate.
Registro nazionale città di identità: come iscriversi
Le associazioni nazionali delle città di identità in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 del decreto presentano alla regione o alla provincia autonoma nel cui territorio si trova la sede legale dell'associazione stessa, richiesta di iscrizione nel registro.
Nella richiesta è indicato il prodotto agricolo rispetto al quale si richiede l'iscrizione nel registro. Per ciascuna associazione nazionale delle città di identità è possibile indicare un solo prodotto agricolo.
La regione o la provincia autonoma competente attesta il possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 del presente decreto da parte dell'associazione richiedente e, in caso di esito positivo, trasmette l'attestazione unitamente alla richiesta al Ministero. Le regioni e le provincie autonome possono richiedere informazioni alle altre regioni o province autonome nel cui territorio si trovano le citta' di identita' che fanno parte dell'associazione richiedente.
Il Ministero iscrive l'associazione richiedente nel registro, specificando a quali prodotti agricoli si riferisce l'iscrizione.
Il Ministero pubblica sul proprio sito internet e mantiene aggiornato il registro.