• Agricoltura

    Consulenza aziendale in Agricoltura: nuove regole coerenti con la PAC

    Pubblicato in GU n 52 del 4 marzo il Decreto 19 febbraio 2025 che  istituisce  il  Sistema  di  consulenza aziendale in Agricoltura.

    Il decreto stabilisce  le disposizioni attuative del sistema di consulenza aziendale in agricoltura  al  fine di rendere coerente il sistema di consulenza aziendale,  istituito  dall'art. 1-ter, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n.  91  convertito, con modificazioni, dalla  legge  11  agosto  2014,  n.  116,  con  le previsioni di cui al regolamento 2021/2115  e  del Piano strategico della PAC 2023-2027 (PSP), elaborato dall'Italia ai  sensi  dell'art. 104 del medesimo regolamento (UE) n. 2021/2115. 

    In sintesi, le disposizioni riguardano la consulenza aziendale resa alle imprese agricole, in relazione a tematiche idonee a perseguire gli obiettivi specifici di cui all’art. 6 del regolamento (Ue) 2 dicembre 2021 n. 2115 e coerenti con l’art. 15 paragrafo 4 del medesimo regolamento, su: “aspetti economici, ambientali e sociali, tenendo conto delle pratiche agronomiche esistenti, oltre a fornire informazioni scientifiche e tecnologiche aggiornate, sviluppate tramite progetti di ricerca e innovazione, anche per quanto riguarda la fornitura di beni pubblici” 

     Ai fini del decreto si intende per: 

    • a)  «consulente»:  persona  fisica  in  possesso  di   qualifiche adeguate e regolarmente formata, che presta la propria opera, per  la fornitura di servizi di consulenza; 
    • b) «destinatario del servizio»:  imprese  agricole,  forestali  e altre imprese operanti in aree rurali a cui sono rivolti i servizi di consulenza; 
    • c) «prestatore di servizi di  consulenza»:  soggetto  pubblico  o privato che presta servizi di consulenza per il tramite di uno o più consulenti adeguatamente qualificati e formati e che,  ove  previsto, contempli, tra le proprie finalità, le attività di consulenza. Sono prestatori di servizi di consulenza anche i liberi professionisti; 
    • d) «Registro unico»: registro nazionale dei prestatori di servizi di consulenza, individuati dalle regioni e province autonome. 
    • e)  «servizi  di  consulenza»:  l'insieme  di  interventi  e   di prestazioni  tecnico-professionali fornite   dai   consulenti   alle imprese, anche in forma aggregata; 
    • f) «tematiche di consulenza»: argomenti oggetto  dei  servizi  di consulenza  idonei  a  perseguire  gli  obiettivi  specifici  di  cui all'art. 6 e coerenti con l'art. 15, paragrafo 4 del  regolamento  UE 2115/2021. 

    Consulenti aziendali in agricoltura: i requisiti

    In particolare ai sensi dell'art 4 del Decreto in oggetto sono considerati in possesso  di  qualifiche adeguate  ai  fini dello svolgimento dell'attività di consulenza gli iscritti agli ordini e  ai collegi  professionali  nelle rispettive tematiche di consulenza.
    Fatte salve le materie per le quali la legge prevede una competenza esclusiva riservata alle categorie professionali di cui al comma 1, sono altresì considerati in possesso di qualifiche adeguate ai fini dello svolgimento dell'attività di  consulenza, i seguenti soggetti: 

    • a) i consulenti in possesso di titolo  di  studio  adeguato  alle tematiche oggetto di consulenza con documentata esperienza lavorativa di  almeno ventiquattro  mesi,  non necessariamente consecutivi, maturata negli ultimi cinque anni solari, nelle medesime tematiche. 
    • b) i consulenti in possesso di titolo  di  studio  adeguato  alle tematiche  oggetto di consulenza  e attestato di   frequenza/con profitto, al termine di una formazione di base che rispetti i criteri minimi di cui al successivo comma 3. 

    Le attività di formazione di base devono rispettare i  seguenti criteri minimi:

    • a) essere svolte da soggetti pubblici, enti riconosciuti  o  enti di formazione accreditati, a livello regionale, nazionale o unionale; 
    • b) avere una durata non inferiore a  24  ore  in  ciascuna  delle tematiche per le quali si intende svolgere il servizio di consulenza, che  puo'  includere  anche  i  temi  connessi  alla  metodologia  di erogazione del servizio di consulenza. 
    • c) prevedere al  termine  del  percorso  formativo  una  verifica finale con il rilascio di un attestato di frequenza con profitto. 

    Le attività di  aggiornamento  professionale nelle rispettive tematiche di consulenza sono obbligatorie per tutti  i  consulenti e dovranno svolgersi con periodicità almeno triennale. 

    Per gli iscritti agli ordini e ai  collegi  professionali  viene assunta  come  valida  e  sufficiente  la formazione prevista   dai rispettivi piani formativi e di aggiornamento professionale, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137. 

    Le attività di aggiornamento professionale devono rispettare  i seguenti criteri minimi: 

    • a) essere svolte da soggetti pubblici, enti riconosciuti  o  enti di formazione accreditati, a livello regionale, nazionale o unionale; 
    • b) avere una durata non inferiore a  12  ore  in  ciascuna  delle tematiche per le quali si intende svolgere il servizio di consulenza; 
    • c) prevedere al  termine  del  percorso  formativo  una  verifica finale con il rilascio di un attestato di frequenza. 

    Per i corsi di formazione di base e di aggiornamento, di cui  ai commi 3 e 6, la frequenza  è  obbligatoria  e deve  essere  pari  o superiore al 75% delle ore di corso previste. 

    L'abilitazione all'esercizio  dell'attività  di  consulente  in materia  di  utilizzo  sostenibile  dei  prodotti fitosanitari è regolamentata dall'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 e dal capitolo A.1  del  Piano  d'azione  nazionale  per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e di Bolzano, del 22 gennaio 2014.

    Consulenti aziendali in agricoltura: il Registro Unico

    Viene previsto che le Regioni e Province  autonome  identificano  i  prestatori  di servizi di consulenza nel rispetto  dei  propri  ordinamenti  previa verifica del possesso dei requisiti di cui agli  articoli  3 e  4  e aggiornano in via informatica il Registro unico, istituito  dall'art. 6, comma 1, del decreto ministeriale 3 febbraio 2016,  entro novanta giorni dalla data dell'identificazione, fornendo per ciascuno di essi i dati, secondo un modello unificato definito dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, in accordo con le regioni e le province autonome.
    Gli estremi identificativi dei prestatori di servizi di consulenza identificati e iscritti nel Registro unico sono pubblicati, con i relativi dati, sul sito del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

  • Agricoltura

    Contributi INPS operai agricoli 2025

    Inps ha comunicato con la circolare 46 del 20 febbraio  2025  le istruzioni aggiornate e le tabelle di dettaglio (allegato 1 alla circolare.) relativi alla contribuzione previdenziale prevista per le aziende che occupano operai agricoli a tempo determinato OTD e indeterminato OTI

    Di seguito un riepilogo  dei valori principali 

    Aliquote contributive INPS agricoltura , agroalimentari, coop e part time 2025

    AZIENDE AGRICOLE 

    Come previsto dal decreto legislativo n. 146/1997 che prevede l'aumento progressivo fino alla soglia di 32%   anche quest'anno l'aliquota contributiva a carico dei datori di lavoro è in aumento  dello 0,20%

    Invariata invece l'aliquota contributiva a  carico del lavoratore in quanto la stessa ha già raggiunto la misura piena.

    Per l’anno 2025, quindi, l’aliquota contributiva  complessiva è pari a 30,30%  di cui l’8,84% a carico del lavoratore.

    AZIENDE AGROALIMENTARI

    Per le aziende agricole  di trasformazione e manipolazione di prodotti agricoli e zootecnici invece   l'aliquota complessiva resta fissata  nella misura del 32,30%, di cui l’8,84% a carico del lavoratore.

     COOPERATIVE E CONSORZI 

    A seguito delle modifiche della legge di Bilancio 2022 che ha integrato l’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo  2015, n. 22,  la tutela NASPI è stata estesa dal 1° gennaio 2022, anche agli operai agricoli a tempo indeterminato assunti come dipendenti dalle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e  commercializzano prodotti agricoli e zootecnici .  Di conseguenza dal 1° gennaio 2022 le cooperative e loro consorzi del settore agricoltura sono tenute al versamento della contribuzione di finanziamento NASpi e non sono più assoggettati all’aliquota contributiva del 2,75% per la  disoccupazione agricola.

    Si ricorda che la contribuzione aggiuntiva  per la NASPI è pari a 1,31% della retribuzione imponibile.

    MINIMALE ORARIO LAVORO PART TIME

    Per i rapporti di lavoro a tempo parziale  il  minimale di retribuzione oraria applicabile ai fini contributivi per i rapporti di lavoro a  tempo parziale è calcolato  come segue

    € 57,32 x 6/39 = € 8,82.

    Agricoltura : aliquote INAIL 2025

    Restano invariate come da tabella seguente le aliquote INAIL applicabili

    contribuzione misura
    assistenza infortuni sul lavoro  10,1250%
    addizionale infortuni sul lavoro  3,1185%

    Da sottolineare che può essere applicabile la riduzione legata all’andamento infortunistico aziendale ex art. 1 comma 128 della L. 147/2013,  pari al 14,80%  come da decreto MEF del 24.9.2024

    Agevolazioni per zone tariffarie 2025

    Infine sono invariate anche  le agevolazioni per zone tariffarie (articolo 1, comma 45, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 -legge di Stabilità 2011), applicate a regime da luglio 2010, come di seguito:

    Aliquote agevolazioni per zone tariffarie
    territori non svantaggiati  100%
    particolarmente svantaggiati (ex-montani) 75% 25%
    svantaggiati 68% 32%

    Tali agevolazioni non trovano applicazione rispetto al contributo previsto dall’articolo 25,  comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

    Utile specificare che, come chiarito dal  messaggio INPS  n. 1666/2022, queste agevolazioni sono applicabili  anche  ai datori di lavoro  non agricoli ma che  abbiano alle loro dipendenze lavoratori addetti alle attività classificate agricole ai sensi dell’art. 6 della L. 92/79.

    Contributi INPS agricoltura – le scadenze di versamento

    Come ogni anno, i contributi sono dovuti  con il modello F24 alle seguenti scadenze

    • – 16 settembre 2024, contribuzione del primo trimestre (mesi di gennaio, febbraio e marzo);
    • – 16 dicembre 2024, contribuzione del secondo trimestre (mesi di aprile, maggio e giugno);
    • – 16 marzo 2025, contribuzione del terzo trimestre (mesi di luglio, agosto e settembre);
    • – 16 giugno 2025, contribuzione del quarto trimestre (mesi di ottobre, novembre e dicembre).

    Contributi INPS lavoratori occasionali LOAGRI

    Il calcolo dei contributi dovuti dalle aziende agricole che assumono operai occasionali agricoli a tempo determinato (OTDO) viene effettuato mediante l’applicazione,   sulle aliquote ordinarie,  della riduzione per i territori svantaggiati  (v. sopra)

    Nel    messaggio………………l'istituto precisa che nel calcolo dei contributi dovuti dalle aziende agricole che assumono lavoratori occasionali in agricoltura (LOAgri), non si applica la misura stabilita all’articolo 1, comma 352, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, rispetto al contributo (c.d. fondi interprofessionali) vengono fornite quindi le tabelle aggiornate .

  • Agricoltura

    Peste suina: sostegni per imprese per restrizioni 2023-2024

    Il MASAF Ministero dell'Agricoltura ha pubblicato il Decreto del 19 febbraio con le regole per disporre un intervento finalizzato al sostegno delle imprese di allevamento suinicole che hanno subìto danni indiretti dall’applicazione dei provvedimenti sanitari attivati per l’adozione di misure di prevenzione, eradicazione e contenimento dell’epidemia di peste suina africana (PSA) a partire dal 1° dicembre 2023 fino al 31 ottobre 2024.
    Per l’attuazione degli interventi sono stanziati euro 10 milioni.

    Il decreto prevede che i beneficiari che intendono usufruire dei sostegni del provvedimento in parola presentano apposita domanda all’Organismo pagatore riconosciuto territorialmente competente, in base alla sede legale dell’impresa, nel rispetto delle istruzioni impartite dall’Organismo pagatore stesso.

    Peste suina: sostegni per imprese per restrizioni 2023-2024

    Possono beneficiare del sostegno le piccole e medie imprese (PMI), cosi come definite nell'allegato I del Reg 2022/2472, attive nella produzione primaria della filiera suinicola, situate sia all’interno che all’esterno delle zone di restrizione sanitaria, colpite dalle restrizioni sulla movimentazione degli animali e sulla commercializzazione dei prodotti derivati, ricompresi,
    a seconda dei casi, nelle seguenti fattispecie:

    • a) allevamenti di scrofe da riproduzione a ciclo aperto
    • b) allevamenti di scrofe da riproduzione a ciclo chiuso
    • c) allevamenti da ingrasso (comprensivi di allevamenti da svezzamento e magronaggio)

    Le aziende ammissibili al sostegno sono impegnate nella produzione agricola primaria delle seguenti categorie merceologiche:

    • a) verri
    • b) scrofe
    • c) scrofette
    • d) suini da ingrasso
    • e) suinetti

    Sono escluse le aziende che abbiano usufruito in passato di un aiuto incompatibile e che non abbiano ottemperato all’obbligo di restituzione.

    Peste suina 2023-2024: cosa compensano i sostegni

    ll sostegno è finalizzato a compensare le imprese delle perdite dovute a:

    • a) deprezzamento dei riproduttori, dei suinetti, dei suini di allevamento e da macello per vendita degli animali o per svalutazione del prodotto a causa della provenienza da allevamenti ricadenti in zone soggette a restrizione sanitaria;
    • b) mancata produzione per l’interruzione della riproduzione delle scrofe;
    • c) prolungamento vuoto sanitario;
    • d) costi di produzione per prolungamento allevamento (blocco movimentazione).

    Per le imprese di cui sopra il sostegno è determinato fino ad un massimo del 100% del danno totale subìto dai beneficiari, calcolato, per ciascuna fattispecie, sulla base degli importinunitari riportati nella tabella A, che è parte integrante del presente Decreto.

    Allegati:
  • Agricoltura

    Sicurezza nel lavoro di potatura alberi: istruzioni aggiornate

    Con la  circolare n. 2 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali  pubblicata il 13 febbraio 2025,  vengono aggiornate  le disposizioni in materia di sicurezza per l’esecuzione di lavori su alberi con funi, in sostituzione della circolare n. 23 del 2016. 

    L’aggiornamento si rende necessario a seguito del perdurare di infortuni, sia tra operatori esperti che meno esperti, in attività di raccolta e potatura svolte senza il rispetto delle disposizioni di sicurezza previste dal Decreto Legislativo n. 81/2008. 

    Per garantire una revisione adeguata delle istruzioni tecniche, è stato istituito un gruppo di lavoro tecnico composto da rappresentanti ministeriali, esperti INAIL, referenti delle Regioni, membri del Collegio nazionale delle Guide alpine, associazioni datoriali e sindacali, nonché esponenti del mondo accademico e degli enti di formazione. 

    Il documento ministeriale  aggiornato introduce  quindi nuove definizioni, regole per l’uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI) e dettagli specifici sulle procedure di accesso e posizionamento sugli alberi con l’uso di funi, comprese le condizioni eccezionali in cui è ammesso l’uso di una sola fune.

    Scarica qui il testo della circolare con relativi allegati.

    Procedure lavoro su alberi in quota

    Le istruzioni contenute nell’allegato alla circolare trattano in modo dettagliato le procedure di lavoro in quota, le misure di prevenzione e protezione, nonché le condizioni di applicabilità delle tecniche di accesso mediante funi.

    Tra i principali pericoli individuati vi sono la caduta dall’alto, il contatto con linee elettriche, l’uso improprio di attrezzature da taglio, condizioni meteorologiche sfavorevoli, la presenza di insetti o animali pericolosi e la caduta di oggetti. 

    Il documento stabilisce precise modalità di organizzazione dell’area di lavoro, prevedendo misure di delimitazione, la predisposizione di zone di deposito sicure e l’adozione di sistemi di comunicazione adeguati tra operatori.

     Particolare attenzione è rivolta alla valutazione preventiva della stabilità della pianta, alla selezione e installazione degli ancoraggi e all’uso corretto delle funi di lavoro e di sicurezza, nel rispetto delle normative vigenti. 

    Inoltre, vengono dettagliati i criteri per la selezione degli ancoraggi e l’importanza dell’adozione di dispositivi che impediscano il distacco accidentale delle funi.

    Lavoro su alberi in quota: formazione e supervisione

    Infine, la circolare disciplina la gestione delle emergenze e la formazione degli operatori, stabilendo che il personale addetto ai lavori su alberi con funi debba essere adeguatamente formato e addestrato. 

    In caso di infortunio o emergenza, devono essere predisposte procedure di soccorso immediate, tra cui la disponibilità di una fune di emergenza e un mezzo di comunicazione per l’attivazione del servizio sanitario nazionale.

    Inoltre, l’aggiornamento normativo stabilisce che ogni intervento debba essere eseguito sotto la supervisione di un preposto, garantendo il rispetto delle misure di sicurezza e l’adozione di sistemi di ancoraggio idonei. 

  • Agricoltura

    Una tantum filiera apistica: regole per le domande

    Con il decreto 2 dicembre pubblicato in GU n 32 dell'8 febbraio il MASAF definisce gli interventi a sostegno della filiera apistica.

    Al fine di sostenere gli imprenditori apistici  per  contrastare le conseguenze economiche  derivanti  dalla  concomitanza  di eventi climatici negativi, di fattori naturali e di eventi socioeconomici di carattere internazionale, sono destinate alle imprese 10 milioni  di  euro,  a  valere sul  «Fondo per lo sviluppo  e  il sostegno delle  filiere agricole,  della pesca e dell'acquacoltura»  di provenienza dell'esercizio 2023.

    Il soggetto gestore, deputato a fissare le regole applicative per le domande e i controlli, è AGEA.

    Una tantum filiera apistica: i beneficiari

    In particolare, il richiedente l'aiuto deve  essere  in possesso dei seguenti requisiti:

    • a.  essere  un'azienda  agricola  a   conduzione   zootecnica   o orientamento misto, in forma singola o associata;
    • b. essere in regola con gli  obblighi  di  identificazione  degli alveari ed essere  registrato  in  Banca  dati  apistica (BDN)  come apicoltore professionista, che produce per la commercializzazione  ed esercita l'apicoltura in forma stanziale e/o praticando il  nomadismo anche ai fini dell'attivita' di impollinazione;
    • c. essere in possesso di  un  fascicolo  aziendale  validato  sul sistema  informativo  dell'organismo  pagatore AGEA   (SIAN),   come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n.  503  del  1° dicembre 1999, alla data di presentazione della domanda di aiuto;
    • d.  non  essere  in  situazioni  di   fallimento,   liquidazione, concordato preventivo,  amministrazione  straordinaria, liquidazione coatta amministrativa ovvero in una situazione che denoti lo stato di insolvenza o di cessazione di attivita' o con in  corso  procedimenti che possano  determinare  una  delle  situazioni  anzidette,  sia  in relazione al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,  per  le  procedure iniziate alla data del 15 luglio 2022, sia in  relazione  al decreto legislativo n. 14 del 12 gennaio 2019 e successive  modificazioni  ed integrazioni, per le procedure iniziate a partire dal 15 luglio 2022;
    • e. per quanto attiene  alla  normativa antimafia  (Codice  delle leggi  antimafia  e  delle  misure  di  prevenzione, nonche'   nuove disposizioni in materia  di  documentazione  antimafia),  considerato l'importo massimo concedibile, di cui al  successivo  art.  4,  e  la tipologia di aiuto, parametrato  in  base  al  numero  degli  alveari allevati, la verifica antimafia – di cui all'art.  83,  comma  1  del decreto legislativo n. 159/2011 – non si applica oppure si applica ai sensi dell'art. 83, comma 3, lettera e), e comma 3-bis  dello  stesso decreto.
    • f. aver dichiarato una consistenza minima zootecnica – cosi' come certificata nel fascicolo dalla Banca dati nazionale zootecnica (BDN) – pari ad almeno centocinque alveari totali alla data del 31 dicembre 2023.
    • g. non aver cessato l'attivita'. 

    Una tantum filiera apistica: regole per l’aiuto

    Per il calcolo del ristoro il decreto prevede che a ciascun beneficiario in possesso dei prescritti requisiti, può essere concesso un aiuto una tantum determinato sul numero degli alveari detenuti alla data del 31 dicembre 2023.
    L'ammontare   massimo dell'aiuto  concedibile  a  ciascun beneficiario deve  rispettare  i  vigenti massimali del  regime de minimis agricolo.

    Pertanto,  l'aiuto  ammissibile  sarà determinato sulla base di quanto eventualmente già concesso con altri  bandi  in regime de minimis agricolo.
    L'importo dell'aiuto e' determinato in  base  alla  appartenenza del richiedente ad una delle fasce di sostegno definite in base alle classi di alveari allevati e dall'importo delle risorse  destinate  a ciascuna delle menzionate fasce di sostegno.

    In caso di eccedenza delle risorse stanziate per singola  fascia per   mancanza   di   domande,  le  stesse  sono redistribuite proporzionalmente a  favore  di  tutte  le  fasce  nelle  percentuali esistenti tra i premi per alveare, costituiti  dal rapporto  tra  il valore delle risorse complessivamente destinate e il numero totale di alveari della fascia.

    Si resta in attesa delle regole operative per le domande da parte di AGEA

  • Agricoltura

    Diritti di superficie: chiarimenti ADE sul preliminare

    Con Risoluzione n. 4 del 13 gennaio l'ADE risponde a due quesiti sulle novità introdotte dal DL Agricoltura n 63/2024 con l'art 5 comma 2bis che prevede che: La durata dei contratti, anche preliminari, di concessione del diritto di superficie su terreni ricadenti nelle aree di cui all'articolo 20, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, per l'installazione e l'esercizio di impianti da fonti rinnovabili non può essere inferiore a sei anni, decorsi i quali i contratti sono rinnovati per un periodo di ulteriori sei anni. (…)

    Vediamo come ha rispostoa l'Agenzia ai dubbi emersi sulla trascrizione dei contratti in oggetto e sulla validità delle relative proroghe.

    In particolare, si risposnde ai seguenti quesiti:

    • Si chiede se il citato comma 2-bis dell’articolo 5 del D.L. n. 63/2024, derogando all’articolo 2645 bis, comma 3, del Codice Civile, consenta, per i contratti preliminari che riguardano diritti di superficie su aree idonee per l’installazione e l’esercizio di impianti a fonte rinnovabile, la trascrizione alla quale riconoscere efficacia per almeno sei anni. 
    • Si chiede, inoltre, se e con quali modalità possa procedersi alla trascrizione nei registri immobiliari delle proroghe disposte dalla norma sopra menzionata per i contratti non ancora scaduti all’entrata in vigore della stessa.

    Contratti di diritti di superficie per fotovoitaico: chiarimenti sulla durata

    Sinteticamente l'ADE evidenzia che i contratti preliminari di concessione del diritto di superficie su terreni relativi all’installazione e l’esercizio di impianti da fonti rinnovabili accedono al regime della trascrizione regolato dal codice civile come tutti gli altri contratti preliminari. 

    Nelle norme del recente Dl n. 63/2024 non è stata introdotta una deroga alla regola generale. 

    Inoltre chiarisce che, la proroga dei contratti già in essere,non necessita di ulteriori formalità nei registri immobiliari.

    Le Entrate rispetto ai quesiti esposti replicano quanto segue:

    1. la norma in esame (art. 5, comma 2-bis del D.L. n. 63/2024) non ha espressamente disposto alcunché in materia di trascrizione e, in tal senso, non pare potersi riconoscere alla stessa norma alcuna efficacia derogatoria implicita rispetto alla disciplina generale della trascrizione dei contratti preliminari ai sensi dell’art. 2645 bis del codice civile. Ciò vuol dire che, ferma rimanendo la trascrivibilità dei contratti preliminari anche relativi alla concessione del diritto di superficie, gli effetti di detta trascrizione rimangono comunque disciplinati dalla previsione codicistica generale in materia di pubblicità dei contratti preliminari che prevede l’efficacia “massima” della formalità per un triennio dalla sua esecuzione, in assenza di “tempestiva” trascrizione del conseguente atto definitivo (o di altro atto previsto dall’art. 2645 bis c.c.). L'agenzia evidenzia che, l’efficacia sostanziale (durata minima) del contratto preliminare di concessione del diritto superficiario sulla quale è intervenuta la norma in argomento disponendo la durata minima di almeno un sessennio differisce dalla durata dell’efficacia della relativa trascrizione sulla quale nulla è stato espressamente disposto o derogato dalla norma del 2024 rispetto alla disciplina civilistica generale dettata dall’art. 2645 bis c.c. per la trascrizione dei contratti preliminari su beni immobili.
    2.  stante l’assenza di una espressa deroga o previsione normativa, deve ritenersi che tale effetto sostanziale sui contratti non ancora scaduti si correli automaticamente alla disciplina ora introdotta in materia di durata dei contratti de quibus dalla disposizione normativa in esame e che non necessiti, per la sua esplicazione, di alcuna formalità pubblicitaria; ciò, anche stante l’assenza di un atto formalmente idoneo, ex art. 2657 c.c.2 , a costituire titolo per l’esecuzione di un’eventuale formalità nei registri immobiliari. Pertanto, la proroga ex lege dei contratti già stipulati sarà operante, nella sostanza, indipendentemente dall’esecuzione di eventuali ulteriori formalità nei registri immobiliari. 

    Allegati:
  • Agricoltura

    Associazioni Città d’identità: nasce il Registro per valorizzare l’agricoltura

    Il MASAF Ministero dell'agricoltura informa della istituzione del "Registro delle Associazioni Nazionali delle Città di Identità". 

    Si tratta, specifica il Ministero, di un passo importante per garantire la partecipazione degli operatori del settore agricolo nella pianificazione strategica degli interventi di valorizzazione e promozione delle eccellenze territoriali.
    Con decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale n 303 del 28 dicembre, si definiscono i requisiti per ottenere la denominazione di «Città di Identità» e si stabiliscono le modalità per l'iscrizione nel Registro.
    In sintesi, sono considerate «Città di Identità» i Comuni che si distinguono per la produzione di eccellenze agricole legate al territorio, quali: 

    • prodotti DOP, IGP, biologici, certificati SQNPI, SQNZ, SQNBA (con almeno il 30% della produzione certificata) 
    • e prodotti agricoli con una tradizione consolidata

    Città d’identità: requisiti

    Ai sensi dell'art 3 del Decreto MASAF del 12 dicembre possono assumere la denominazione di «città di identità» ai sensi dell'art. 40, comma 3, della legge, le città e gli altri comuni:

    • a) che si caratterizzano per le produzioni agricole di pregio, in virtu' del fatto che: il territorio amministrativo dell'ente è ricompreso,  anche parzialmente, all'interno della  zona  geografica  delimitata  di  un determinato prodotto agricolo designato da una  DOP  o  da  una  IGP, così come definita nel relativo disciplinare;
      oppure, almeno il trenta  per  cento  della  produzione  di  un determinato   prodotto   agricolo    all'interno    del   territorio amministrativo  dell'ente  sia  ottenuto  secondo  il  metodo   della produzione biologica e/o in base  ad uno  dei  sistemi  di  qualità nazionali;
      oppure, vi sia una consolidata tradizione, per  un  periodo  di almeno cinquanta anni, legata ad un determinato prodotto  agricolo  e connessa a valori di carattere ambientale, storico e culturale;
    • b) in cui operano  organismi  associativi  a  carattere  comunale aventi lo specifico scopo di promuovere e valorizzare  le  identità colturali del loro territorio nei mercati nazionali e internazionali.
      I requisiti previsti dal comma  1  del  presente  articolo  sono cumulativi

    Associazioni città di identità: requisiti

    Ai sensi dell'art 4 dello stesso decreto ai fini di quanto previsto dall'art. 40, comma 4,  della  legge, le associazioni nazionali delle città di identità devono  possedere i seguenti requisiti:

    • a) essere costituite in forma  di  associazione  riconosciuta  ai sensi degli articoli 14  e  seguenti  del  codice  civile  ed essere iscritte nel registro delle persone giuridiche  istituito  presso  la competente prefettura ai  sensi  del  decreto  del Presidente  della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;
    • b) essere senza  scopo  di  lucro  ed  avere  come  finalità il sostegno e lo sviluppo della qualità delle produzioni agricole e dei territori delle città di identità associate, tramite  iniziative  e servizi nel campo  della tutela,  del  sostegno  alla  promozione  e dell'informazione;
    • c) avere tra i propri  associati  almeno  venticinque  città di identità, situate in almeno tre diverse regioni o province autonome, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3 del  presente  decreto per   il   medesimo   prodotto   agricolo,   previamente    accertati dall'associazione nazionale al momento dell'adesione;
    • d)  prevedere  tra  gli  organi  dell'associazione  il   collegio sindacale o il sindaco unico;
    • e) prevedere nel proprio statuto le seguenti finalità:
      • valorizzare le produzioni agricole  di  qualità,  evitando  il ricorso agli OGM;
      • valorizzare  le  pratiche  di  coltivazione  tradizionali,   il paesaggio rurale e i prodotti tipici locali;
      • sensibilizzare i cittadini e  coinvolgerli  direttamente  nella cura,  tutela  e  valorizzazione  del  territorio   come   patrimonio immateriale e bene culturale identitario;
      •  favorire la sostenibilità dello  sviluppo  economico  locale, incentivando la permanenza degli agricoltori nelle zone rurali  e  la creazione di nuove imprese e  servizi,  con  particolare  riferimento alle giovani generazioni;
      • favorire l'offerta turistica integrata  basata  sulla  qualità del territorio, delle produzioni locali, sulle bellezze del paesaggio e le iniziative culturali e la tutela dei beni artistici e storici;
      • promuovere la collaborazione tra  enti  locali  e  imprese  per favorire lo sviluppo sostenibile;
      • promuovere l'adozione di strumenti urbanistici appropriati alle caratteristiche dei territori utili alla salvaguardia  del  paesaggio rurale e all'utilizzo del patrimonio edilizio esistente;
      • favorire servizi e  reti  di  informazione,  la  ricerca  e  le attività di studio, la progettazione  a  forte  connotazione  etica, rafforzando  la  coesione  sociale  e  la  promozione  di  iniziative culturali e di valorizzazione delle identità locali;
      • sostenere  la  crescita  del  turismo  rurale  e  del   turismo enogastronomico secondo criteri di sostenibilità e  di  ricerca  di equilibrio nel rapporto tra turisti e popolazione residente;
    • f) aver svolto, in modo continuativo, attività nel perseguimento delle finalità statutarie indicate nella precedente lettera  e)  del presente comma nei tre anni antecedenti la data  della  richiesta  di iscrizione nel registro di cui all'art. 5 del presente decreto.

    Ciascuna  città di  identità   per  ogni  singolo   prodotto agricolo,  può richiedere  l'adesione  ad   un'unica   associazione nazionale delle città di  identità   previa delibera del proprio consiglio comunale.
    Le  città di  identità possono  aderire  alle  associazioni nazionali delle città di identità anche per  il  tramite di altri enti locali di cui  fanno  parte.  

    Nell'ipotesi  prevista  dal  primo periodo,  il  diritto  di   voto   nell'assemblea   dell'associazione nazionale spetta in proporzione al  numero  di  città di  identità rappresentate. 

    Registro nazionale città di identità: come iscriversi

    Le associazioni nazionali delle città di identità in  possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 del decreto  presentano alla regione o alla provincia autonoma nel cui territorio si trova la sede legale dell'associazione stessa,  richiesta  di iscrizione  nel registro. 

    Nella richiesta è indicato il prodotto  agricolo  rispetto al  quale  si  richiede  l'iscrizione  nel  registro.  Per   ciascuna associazione  nazionale  delle  città di  identità è  possibile indicare un solo prodotto agricolo.
    La  regione  o  la  provincia  autonoma  competente  attesta  il possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 del presente decreto  da parte dell'associazione richiedente e, in  caso  di  esito  positivo, trasmette l'attestazione unitamente alla richiesta al  Ministero.  Le regioni e le provincie autonome possono richiedere informazioni  alle altre regioni o province autonome nel cui territorio  si  trovano  le citta' di identita' che fanno parte dell'associazione richiedente.
    Il Ministero iscrive l'associazione  richiedente  nel  registro, specificando a quali prodotti agricoli si riferisce l'iscrizione.
    Il Ministero pubblica  sul  proprio  sito  internet  e  mantiene aggiornato il registro.