• Agricoltura

    Trascinamento giornate agricoltura: comunicazione entro il 24.2

    La circolare INPS n. 37 del 5 febbraio 2025 fornisce istruzioni relative ai benefici del "Trascinamento di giornate" per i lavoratori agricoli nel 2024. 

    In particolare sono ricordati  i requisiti per lavoratori e aziende e le istruzioni operative per la trasmissione e validazione delle domande  da parte dei datori di lavoro.

    Vediamo le principali indicazioni.

    Trascinamento giornate in Agricoltura: Requisiti per il riconoscimento

    Il meccanismo cd del "Trascinamento di giornate" consente il riconoscimento di giornate lavorative supplementari, ai fini previdenziali e assistenziali, per i lavoratori agricoli a tempo determinato che abbiano lavorato per almeno cinque giorni presso un’impresa agricola colpita da calamità naturali o eventi eccezionali.

    Il beneficio si applica anche a piccoli coloni e compartecipanti familiari delle aziende colpite.

    Per accedere al beneficio i  lavoratori devono essere stati impiegati per almeno cinque giornate presso un’impresa agricola che:

    • a) abbia beneficiato di interventi previsti dalla normativa sulle calamità naturali (D.Lgs. 102/2004);
    • b) si trovi in un’area dichiarata calamitata dalle Regioni.

    Trascinamento giornate in Agricoltura: adempimenti delle aziende

    Le aziende devono inviare telematicamente la dichiarazione di calamità tramite il servizio INPS “Aziende agricole: Dichiarazione calamità”.

    I concedenti devono trasmettere il modulo “SC95” per i piccoli coloni e compartecipanti familiari.

    La scadenza per l’invio è il 24 febbraio 2025.

    Le Strutture territoriali INPS devono validare le dichiarazioni di calamità tramite il portale Intranet.. A questo fine saranno verificate  le delibere regionali che delimitano le aree colpite.

    Il termine ultimo per completare la validazione è il 3 marzo 2025.

  • Agricoltura

    Contributi comparto bovino: regole in gazzetta

    Pubblicato in GU n 19 del 24 gennaio il Decreto MASAF del 19.12.2024 con le regole per i contributi al comparto bovino.

    In particolare, si pubblicano i criteri per la corresponsione di contributi per il sostegno del comparto bovino da carne a valere sul «Fondo per  lo sviluppo e  il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura

    Le risorse disponibili per l'erogazione del sostegno sono fino a euro 4.500.000 e il soggetto gestore  della  misura è individuato  in  AGEA.

    Contributi comparto bovino: i beneficiari

    Vengono previste misure di  sostegno  per  i produttori del settore di cui all'art. 1, paragrafo 2, lettera o), del regolamento (UE) n. 1308/2013.
    Soggetti beneficiari sono le imprese di allevamento di bovini di razze iscritte ai libri  genealogici  con «orientamento carne» che allevano in Italia bovini nati  nel  2024  sul  territorio nazionale.
    Il sostegno spetta per i capi di cui al  comma  2,  individuati nella  Banca  dati  nazionale dell'anagrafe zootecnica   (BDN), correttamente  identificati  e  registrati,  allevati  da  parte  del soggetto beneficiario per almeno centottanta quattro  giorni  maturati nell'anno 2024 in esito alla domanda di aiuto precompilata di cui  al successivo art. 3, comma 1.
    Il sostegno è concesso, fatte  salve  le  altre  condizioni  di ammissibilità applicabili, ai titolari di  un fascicolo aziendale attivo e valido nel SIAN alla data di presentazione della domanda.
    In caso di rapporto di soccida, l'aiuto è riconosciuto  per  il 25% al soccidario e per il  75% al soccidante, salvo  assenso del soccidante che autorizzi il soccidario a ricevere il 100% dell'aiuto.

    Contributi comparto bovino: gli importi

    Il decreto prevede che il soggetto gestore predispone, mediante  proprio  applicativo informatico reso disponibile ai produttori  interessati  sul  portale SIAN  per  il  tramite  dei  rispettivi  CAA  mandatari,  domande  di pagamento precompilate che i richiedenti l'aiuto  dovranno accettare mediante il medesimo applicativo.
    Il soggetto gestore definisce e rende  disponibili  ai  soggetti potenzialmente richiedenti l'aiuto le  proprie  istruzioni operative entro 30 giorni dalla data di  entrata in  vigore del  presente decreto pubblicato in GU del 24 gennaio e in vigore dal giorno successivo.
    Il soggetto gestore provvede a definire l'importo  unitario  per capo dell'aiuto a partire dalle informazioni contenute nella Banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica (BDN), quantificando il numero totale di capi ammissibili, secondo i criteri di individuazione di cui all'art. 1, dividendo le risorse disponibili di cui all'art. 2, comma 1, per il numero di capi ammissibili.
    Il soggetto gestore  comunica  al  Ministero  dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste l'importo unitario ed i dati  utilizzati per la  relativa  quantificazione. 

    L'importo unitario per capo ammissibile è fissato ad un livello non superiore ai 150 euro.

  • Agricoltura

    Credito ZES Agricoltura: % spettante e codice tributo

    L'agenzia delle Entrate con il Provvedimento n 20151 del 27 gennaio ha fissato la percentuale di fruizione del credito ZES agricoltura per gli investimenti 2024 realizzati nelle Regioni del sud Italia.

    Inoltre con la Risoluzione n 6 del 24 gennaio è stato istituito il relativo codice tributo per F24.

    Credito ZES Agricoltura: % spettante spese 2024

    La percentuale di cui all’articolo 4, comma 4, del decreto del Ministro dell’agricoltura del 18 settembre 2024 è pari al 100 per cento. 

    L’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile da ciascun beneficiario è pari al credito risultante dall’ultima comunicazione validamente presentata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto, secondo le modalità definite con il provvedimento n. 418393 del 18 novembre 2024 in assenza di rinuncia, moltiplicato per la percentuale di cui al punto 1.1, troncando il risultato all’unità di euro. Ciascun beneficiario può visualizzare il credito d’imposta fruibile, determinato ai sensi del punto precedente, tramite il proprio cassetto fiscale accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate. 

    Il credito d’imposta è utilizzato dai beneficiari, secondo quanto disposto dal provvedimento, in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

    Leggi anche Credito ZES Agricoltura: domande dal 20 novembre con il riepilogo delle regole.

    Credito ZES Agricoltura: codice tributo per F24

    Con la Risoluzione n 6/2025ricordato che con provvedimento ADE del 18 novembre 2024 è stato approvato il modello di comunicazione per l’utilizzo del credito d’imposta per gli investimenti in favore delle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e delle imprese attive nel settore forestale e nel settore della pesca e acquacoltura ed è stato definito il relativo contenuto e le modalità di trasmissione, per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta di cui trattasi, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, è istituito il seguente codice tributo:

    • “7035” denominato “credito d’imposta investimenti ZES unica – imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore forestale, della pesca e acquacoltura – articolo 16-bis, del decreto legge 19 settembre 2023, n. 124”.

    Allegati:
  • Agricoltura

    Fondi pesta suina: ripartizione 2024

    Pubblicato in GU n 17 del 22 gennaio il Decreto 5 dicembre 2024 MASAF con misure urgenti  per  contrastare  la diffusione della peste suina africana.  

    Si dà attuazione alla previsione dell'articolo  6 del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, Decreto Agricoltura, convertito, con  modificazioni, dalla Legge 12 luglio 2024, n. 101 e si individuano i criteri di distribuzione delle risorse per incentivare interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza. 

    Fondi pesta suina: ripartizione 2024

    In particolare, al fine di attuare le misure di biosicurezza, previste dall'art. 6  del  decreto-legge  15  maggio  2024,  n.   63,  convertito   con modificazioni dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, a protezione  degli allevamenti  suinicoli  italiani,  il decreto in oggetto prevede il riparto di un importo complessivo di 6,5 milioni di euro per l'anno 2024 al fine di rifinanziare le attività del «Fondo di parte capitale per gli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza» di cui al decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25.

    L'importo, che  andra'  impiegato  secondo  le previsioni del regolamento (UE) n. 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 e del regolamento (UE) 2013/1408 della Commissione  del 18 dicembre 2013  e successive  modificazioni  ed  integrazioni,  è ripartito sulla base della consistenza del patrimonio suinicolo  come risultanti per ciascuna regione ad  esclusione della Sardegna alla data del 30 giugno 2024 dalle statistiche del Sistema  informativo veterinario elaborate  sulla  base  della   Banca   dati   nazionale dell'anagrafe zootecnica (BDN) istituita dal Ministero della salute presso il CSN dell'Istituto «G. Caporale» di Teramo.
    Per attuare le misure suddette sono  utilizzati  i seguenti fondi assegnati per l'anno 2024 ai  rispettivi  capitoli  di spesa dello stato previsionale del Ministero dell'agricoltura,  della sovranita' alimentare e delle foreste:

    • a) quanto ad euro 5 milioni, a valere sul capitolo 7831, p.g.01;
    • b) quanto ad euro  1,5  milioni,  a  valere  sul  capitolo  7729, p.g.01.

    Con riferimento alla ripartizione delle somme di  cui  al  cap. 7831, p.g.01, le quote riferite alle Province autonome  di Trento  e Bolzano, dovendo essere riacquisite al  bilancio  dello  Stato,  sono rese indisponibili ai sensi dell'art. 2, comma 109,  della  legge  23 dicembre 2009, n. 191, in combinato  disposto  con  l'art.  79  dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972.

    Con riferimento alla ripartizione delle somme  di  cui  al  cap. 7729, p.g.01, le quote riferite alle Province autonome  di Trento  e Bolzano vengono azzerate con conseguente rideterminazione delle quote destinate alle altre regioni in luogo alla restituzione  al  bilancio dello Stato, tenuto conto che il comma 128 dell'art. 1 della legge di bilancio n. 178 del 2020, istitutivo del Fondo di che  trattasi,  non annovera espressamente le province autonome  tra  i  beneficiari  del riparto.

    Attenzione al fatto che ciascuna regione beneficiaria  dei  fondi  di  cui  al  presente decreto e' tenuta a trasmettere al Ministero dell'agricoltura,  della sovranità alimentare e delle foreste una relazione annuale sullo stato di attuazione del piano di investimenti realizzato,  contenente almeno:  

    • numero  e  localizzazione  degli  interventi,  
    • tipologia  di allevamento, 
    • numero capi interessati e  avanzamento  finanziario.  

    La prima relazione andrà trasmessa entro il 30 dicembre 2025.

  • Agricoltura

    Associazioni Città d’identità: nasce il Registro per valorizzare l’agricoltura

    Il MASAF Ministero dell'agricoltura informa della istituzione del "Registro delle Associazioni Nazionali delle Città di Identità". 

    Si tratta, specifica il Ministero, di un passo importante per garantire la partecipazione degli operatori del settore agricolo nella pianificazione strategica degli interventi di valorizzazione e promozione delle eccellenze territoriali.
    Con decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale n 303 del 28 dicembre, si definiscono i requisiti per ottenere la denominazione di «Città di Identità» e si stabiliscono le modalità per l'iscrizione nel Registro.
    In sintesi, sono considerate «Città di Identità» i Comuni che si distinguono per la produzione di eccellenze agricole legate al territorio, quali: 

    • prodotti DOP, IGP, biologici, certificati SQNPI, SQNZ, SQNBA (con almeno il 30% della produzione certificata) 
    • e prodotti agricoli con una tradizione consolidata

    Città d’identità: requisiti

    Ai sensi dell'art 3 del Decreto MASAF del 12 dicembre possono assumere la denominazione di «città di identità» ai sensi dell'art. 40, comma 3, della legge, le città e gli altri comuni:

    • a) che si caratterizzano per le produzioni agricole di pregio, in virtu' del fatto che: il territorio amministrativo dell'ente è ricompreso,  anche parzialmente, all'interno della  zona  geografica  delimitata  di  un determinato prodotto agricolo designato da una  DOP  o  da  una  IGP, così come definita nel relativo disciplinare;
      oppure, almeno il trenta  per  cento  della  produzione  di  un determinato   prodotto   agricolo    all'interno    del   territorio amministrativo  dell'ente  sia  ottenuto  secondo  il  metodo   della produzione biologica e/o in base  ad uno  dei  sistemi  di  qualità nazionali;
      oppure, vi sia una consolidata tradizione, per  un  periodo  di almeno cinquanta anni, legata ad un determinato prodotto  agricolo  e connessa a valori di carattere ambientale, storico e culturale;
    • b) in cui operano  organismi  associativi  a  carattere  comunale aventi lo specifico scopo di promuovere e valorizzare  le  identità colturali del loro territorio nei mercati nazionali e internazionali.
      I requisiti previsti dal comma  1  del  presente  articolo  sono cumulativi

    Associazioni città di identità: requisiti

    Ai sensi dell'art 4 dello stesso decreto ai fini di quanto previsto dall'art. 40, comma 4,  della  legge, le associazioni nazionali delle città di identità devono  possedere i seguenti requisiti:

    • a) essere costituite in forma  di  associazione  riconosciuta  ai sensi degli articoli 14  e  seguenti  del  codice  civile  ed essere iscritte nel registro delle persone giuridiche  istituito  presso  la competente prefettura ai  sensi  del  decreto  del Presidente  della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;
    • b) essere senza  scopo  di  lucro  ed  avere  come  finalità il sostegno e lo sviluppo della qualità delle produzioni agricole e dei territori delle città di identità associate, tramite  iniziative  e servizi nel campo  della tutela,  del  sostegno  alla  promozione  e dell'informazione;
    • c) avere tra i propri  associati  almeno  venticinque  città di identità, situate in almeno tre diverse regioni o province autonome, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3 del  presente  decreto per   il   medesimo   prodotto   agricolo,   previamente    accertati dall'associazione nazionale al momento dell'adesione;
    • d)  prevedere  tra  gli  organi  dell'associazione  il   collegio sindacale o il sindaco unico;
    • e) prevedere nel proprio statuto le seguenti finalità:
      • valorizzare le produzioni agricole  di  qualità,  evitando  il ricorso agli OGM;
      • valorizzare  le  pratiche  di  coltivazione  tradizionali,   il paesaggio rurale e i prodotti tipici locali;
      • sensibilizzare i cittadini e  coinvolgerli  direttamente  nella cura,  tutela  e  valorizzazione  del  territorio   come   patrimonio immateriale e bene culturale identitario;
      •  favorire la sostenibilità dello  sviluppo  economico  locale, incentivando la permanenza degli agricoltori nelle zone rurali  e  la creazione di nuove imprese e  servizi,  con  particolare  riferimento alle giovani generazioni;
      • favorire l'offerta turistica integrata  basata  sulla  qualità del territorio, delle produzioni locali, sulle bellezze del paesaggio e le iniziative culturali e la tutela dei beni artistici e storici;
      • promuovere la collaborazione tra  enti  locali  e  imprese  per favorire lo sviluppo sostenibile;
      • promuovere l'adozione di strumenti urbanistici appropriati alle caratteristiche dei territori utili alla salvaguardia  del  paesaggio rurale e all'utilizzo del patrimonio edilizio esistente;
      • favorire servizi e  reti  di  informazione,  la  ricerca  e  le attività di studio, la progettazione  a  forte  connotazione  etica, rafforzando  la  coesione  sociale  e  la  promozione  di  iniziative culturali e di valorizzazione delle identità locali;
      • sostenere  la  crescita  del  turismo  rurale  e  del   turismo enogastronomico secondo criteri di sostenibilità e  di  ricerca  di equilibrio nel rapporto tra turisti e popolazione residente;
    • f) aver svolto, in modo continuativo, attività nel perseguimento delle finalità statutarie indicate nella precedente lettera  e)  del presente comma nei tre anni antecedenti la data  della  richiesta  di iscrizione nel registro di cui all'art. 5 del presente decreto.

    Ciascuna  città di  identità   per  ogni  singolo   prodotto agricolo,  può richiedere  l'adesione  ad   un'unica   associazione nazionale delle città di  identità   previa delibera del proprio consiglio comunale.
    Le  città di  identità possono  aderire  alle  associazioni nazionali delle città di identità anche per  il  tramite di altri enti locali di cui  fanno  parte.  

    Nell'ipotesi  prevista  dal  primo periodo,  il  diritto  di   voto   nell'assemblea   dell'associazione nazionale spetta in proporzione al  numero  di  città di  identità rappresentate. 

    Registro nazionale città di identità: come iscriversi

    Le associazioni nazionali delle città di identità in  possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 del decreto  presentano alla regione o alla provincia autonoma nel cui territorio si trova la sede legale dell'associazione stessa,  richiesta  di iscrizione  nel registro. 

    Nella richiesta è indicato il prodotto  agricolo  rispetto al  quale  si  richiede  l'iscrizione  nel  registro.  Per   ciascuna associazione  nazionale  delle  città di  identità è  possibile indicare un solo prodotto agricolo.
    La  regione  o  la  provincia  autonoma  competente  attesta  il possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 del presente decreto  da parte dell'associazione richiedente e, in  caso  di  esito  positivo, trasmette l'attestazione unitamente alla richiesta al  Ministero.  Le regioni e le provincie autonome possono richiedere informazioni  alle altre regioni o province autonome nel cui territorio  si  trovano  le citta' di identita' che fanno parte dell'associazione richiedente.
    Il Ministero iscrive l'associazione  richiedente  nel  registro, specificando a quali prodotti agricoli si riferisce l'iscrizione.
    Il Ministero pubblica  sul  proprio  sito  internet  e  mantiene aggiornato il registro. 

  • Agricoltura

    Diritti di superficie: chiarimenti ADE sul preliminare

    Con Risoluzione n. 4 del 13 gennaio l'ADE risponde a due quesiti sulle novità introdotte dal DL Agricoltura n 63/2024 con l'art 5 comma 2bis che prevede che: La durata dei contratti, anche preliminari, di concessione del diritto di superficie su terreni ricadenti nelle aree di cui all'articolo 20, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, per l'installazione e l'esercizio di impianti da fonti rinnovabili non può essere inferiore a sei anni, decorsi i quali i contratti sono rinnovati per un periodo di ulteriori sei anni. (…)

    Vediamo come ha rispostoa l'Agenzia ai dubbi emersi sulla trascrizione dei contratti in oggetto e sulla validità delle relative proroghe.

    In particolare, si risposnde ai seguenti quesiti:

    • Si chiede se il citato comma 2-bis dell’articolo 5 del D.L. n. 63/2024, derogando all’articolo 2645 bis, comma 3, del Codice Civile, consenta, per i contratti preliminari che riguardano diritti di superficie su aree idonee per l’installazione e l’esercizio di impianti a fonte rinnovabile, la trascrizione alla quale riconoscere efficacia per almeno sei anni. 
    • Si chiede, inoltre, se e con quali modalità possa procedersi alla trascrizione nei registri immobiliari delle proroghe disposte dalla norma sopra menzionata per i contratti non ancora scaduti all’entrata in vigore della stessa.

    Contratti di diritti di superficie per fotovoitaico: chiarimenti sulla durata

    Sinteticamente l'ADE evidenzia che i contratti preliminari di concessione del diritto di superficie su terreni relativi all’installazione e l’esercizio di impianti da fonti rinnovabili accedono al regime della trascrizione regolato dal codice civile come tutti gli altri contratti preliminari. 

    Nelle norme del recente Dl n. 63/2024 non è stata introdotta una deroga alla regola generale. 

    Inoltre chiarisce che, la proroga dei contratti già in essere,non necessita di ulteriori formalità nei registri immobiliari.

    Le Entrate rispetto ai quesiti esposti replicano quanto segue:

    1. la norma in esame (art. 5, comma 2-bis del D.L. n. 63/2024) non ha espressamente disposto alcunché in materia di trascrizione e, in tal senso, non pare potersi riconoscere alla stessa norma alcuna efficacia derogatoria implicita rispetto alla disciplina generale della trascrizione dei contratti preliminari ai sensi dell’art. 2645 bis del codice civile. Ciò vuol dire che, ferma rimanendo la trascrivibilità dei contratti preliminari anche relativi alla concessione del diritto di superficie, gli effetti di detta trascrizione rimangono comunque disciplinati dalla previsione codicistica generale in materia di pubblicità dei contratti preliminari che prevede l’efficacia “massima” della formalità per un triennio dalla sua esecuzione, in assenza di “tempestiva” trascrizione del conseguente atto definitivo (o di altro atto previsto dall’art. 2645 bis c.c.). L'agenzia evidenzia che, l’efficacia sostanziale (durata minima) del contratto preliminare di concessione del diritto superficiario sulla quale è intervenuta la norma in argomento disponendo la durata minima di almeno un sessennio differisce dalla durata dell’efficacia della relativa trascrizione sulla quale nulla è stato espressamente disposto o derogato dalla norma del 2024 rispetto alla disciplina civilistica generale dettata dall’art. 2645 bis c.c. per la trascrizione dei contratti preliminari su beni immobili.
    2.  stante l’assenza di una espressa deroga o previsione normativa, deve ritenersi che tale effetto sostanziale sui contratti non ancora scaduti si correli automaticamente alla disciplina ora introdotta in materia di durata dei contratti de quibus dalla disposizione normativa in esame e che non necessiti, per la sua esplicazione, di alcuna formalità pubblicitaria; ciò, anche stante l’assenza di un atto formalmente idoneo, ex art. 2657 c.c.2 , a costituire titolo per l’esecuzione di un’eventuale formalità nei registri immobiliari. Pertanto, la proroga ex lege dei contratti già stipulati sarà operante, nella sostanza, indipendentemente dall’esecuzione di eventuali ulteriori formalità nei registri immobiliari. 

    Allegati:
  • Agricoltura

    Riduzione contributiva Alluvione 2023: istruzioni ed elenco Comuni

    Dopo il Messaggio  INPS n. 4156 del 9 dicembre 2024  che ha comunicato  la sospensione  fino al 17.3.2025 dei pagamenti dei contributi previdenziali  a carico dei  datori di lavoro agricoli che operano nelle aree di Emilia Toscana e Marche   colpite dagli eventi alluvionali nel 2023,  specificate nell'Allegato 1 del Decreto-Legge n. 61 del 1° giugno 2023,  per i periodi  contributivi dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024. (Vedi l'elenco completo all'ultimo paragrafo)

    Il ministero del lavoro  ha comunicato  che  la Commissione europea ha autorizzato la concessione dell’esonero contributivo  previsto dall’articolo 2 del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101

     Si ricorda che la misura riconosce per i periodi di contribuzione dal primo gennaio al 31 dicembre 2024 un esonero contributivo pari al 68%:

    1. dei premi INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e 
    2. dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro del settore dell’agricoltura primaria per il proprio personale dipendente, a tempo indeterminato o a tempo determinato, sia a tempo pieno che parziale.  

    Con  la circolare 114 del 31 dicembre INPS ha dettagliato le istruzioni per la fruizione del beneficio contributivo (vedi i dettagli Uniemens all'ultimo paragrafo)

    Proroga scadenza contributi INPS agricoltura: come fare

    I datori di lavoro agricoli, operanti nelle zone indicate dall’allegato 1 del decreto-legge 1 giugno 2023, n. 61, sono i territori colpiti dagli eventi alluvionali a partire dal 1° maggio 2023, tra cui 

    • in Emilia-Romagna: Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini
    • in Toscana: Arezzo, Siena, Grosseto
    • nelle Marche: Pesaro, Ancona

     I datori di lavoro agricoli con sede in questi territori potranno beneficiare della proroga senza dover presentare alcuna istanza. 

    Verranno informati attraverso il servizio di "Comunicazione Bidirezionale" disponibile nel "Cassetto Previdenziale del Contribuente". 

    Resta fermo che  il mancato pagamento entro la nuova scadenza del 16 dicembre 2024 comporterà l’applicazione di sanzioni civili, come previsto dalla normativa vigente.

    È importante notare che l'agevolazione non si applica ai datori di lavoro con sedi in zone alluvionate che rientrano anche nei territori montani o svantaggiati specificati dal Decreto-Legge n. 61/2023. Questo per evitare sovrapposizioni con altre misure di sostegno già in vigore per quelle zone.

    Proroga contributi Inps: elenco comuni beneficiari dello sgravio

    EMILIA ROMAGNA                         

    |PROVINCIA|         COMUNE         |  CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE   

    FE    |ARGENTA                 Campotto e Lavezzola          

    BO    |BOLOGNA                 Paleotto                       

    BO    |BORGO TOSSIGNANO       Tutto il territorio comunale    

    BO    |BUDRIO :          Prunaro, Vedrana e Vigorso    

    BO    |CASALFIUMANESE          |Tutto il territorio comunale    

    BO    |CASTEL DEL RIO          |Tutto il territorio comunale    

    BO    |CASTEL GUELFO DI BOLOGNA   capoluogo ovest                

    BO    |CASTEL MAGGIORE         di Castello              Gaiana e Montecalderaro,    (Molino Nuovo)) e Gallo Bologne

    |BO    |CASTEL SAN PIETRO TERME |Bolognese capoluogo parco Lungo Sillaro    Fiesso, Laghetti Madonna di  Castenaso, XXV Aprile         

    BO    DOZZA                   Limitatamente al capoluogo     

    BO    |FONTANELICE      Tutto il territorio comunale   

    BO    |IMOLA                 Limitatamente alle frazioni di  San Prospero, Giardino, Spazzate Sassatelli, Sasso Morelli,    Montecatone, Ponticelli, Pieve di Sant'Andrea, Sesto Imolese, Ponte Massa, Tremonti, Autodromo Codrignanese.           

    BO    |LOIANO                  Tutto il territorio comunale    

    BO    |MEDICINA          Villa Fontana, Sant'Antonio, Portonovo, Fiorentina, Buda,   fossatone, Crocetta, Fantuzza, 

    Ganzanigo, San Martino, Via     Nuova 

    BO    |MOLINELLA               limitatamente alle frazioni di  Selva Malvezzi e San Martino in Argine                       

    BO    |MONGHIDORO              Tutto il territorio comunale    |

    BO    |MONTE SAN PIETRO   limitatamente alle frazioni di  Monte San Giovanni, Calderino Loghetto, Amola                

    BO    |MONTERENZIO            Tutto il territorio comunale    

    BO    |MONZUNO                 Tutto il territorio comunale  

    |BO    |MORDANO                 Tutto il territorio comunale    

    BO    |OZZANO DELL'EMILIA    limitatamente ((alle frazioni Quaderna zona industriale,     Ciagniano, Settefonti,      Montearmato, Cà del Rio, Molino  del Grillo, Noce Mercatale   

    BO    |PIANORO            Limitatamente alle frazioni di Paleotto Botteghino Livergnano                     

    SAN BENEDETTO VAL DI    SAMBRO limitatamente alle frazioni di di Bacucco, Cà Nova Galeazzi e molino della Valle         

    BO    |SAN LAZZARO DI SAVENA   (Pizzocalvo), Borgatella di   Idice  e Cicogna       Ponticella farneto          

    BO    |SASSO MARCONI      Mongardino e Tignano           

    BO    |VALSAMOGGIA      Savigno, Monteveglio e Castello  di Serravalle                  

     FC    |BAGNO DI ROMAGNA        |Tutto il territorio comunale   

     FC    |BERTINORO               |Tutto il territorio comunale    |

     FC    |BORGHI                  |Tutto il territorio comunale    |

    CASTROCARO TERME E TERRA|                                |

    FC    |DEL SOLE                |Tutto il territorio comunale    |

    FC    |CESENA                  |Tutto il territorio comunale    |

    FC    |CESENATICO              |Tutto il territorio comunale    |

    FC    |CIVITELLA DI ROMAGNA    |Tutto il territorio comunale    |

    FC    |DOVADOLA                |Tutto il territorio comunale    |

    FC    |FORLÌ                  |Tutto il territorio comunale    |

    FC    |FORLIMPOPOLI            |Tutto il territorio comunale    |

    FC    |GALEATA                 |Tutto il territorio comunale    |

    FC    |GAMBETTOLA              |Tutto il territorio comunale    |

    FC    |GATTEO                  |Tutto il territorio comunale    |

    FC    |LONGIANO                |Tutto il territorio comunale    |

    |   FC    |MELDOLA                 |Tutto il territorio comunale    |

    |   FC    |MERCATO SARACENO        |Tutto il territorio comunale    |

    |   FC    |MODIGLIANA              |Tutto il territorio comunale    |

    |   FC    |MONTIANO                |Tutto il territorio comunale    |

    |   FC    |PORTICO E SAN BENEDETTO |Tutto il territorio comunale    |

    |   FC    |PREDAPPIO               |Tutto il territorio comunale    |

    |   FC    |PREMILCUORE             |Tutto il territorio comunale    |

    |   FC    |ROCCA SAN CASCIANO      |Tutto il territorio comunale    |

    |   FC    |RONCOFREDDO             |Tutto il territorio comunale    |

    |   FC    |SAN MAURO PASCOLI       |Tutto il territorio comunale    |

    |   FC    |SANTA SOFIA             |Tutto il territorio comunale    |

    |   FC    |SARSINA                 |Tutto il territorio comunale    |

    |   FC    |SAVIGNANO SUL RUBICONE  |Tutto il territorio comunale    |

    |   FC    |SOGLIANO AL RUBICONE    |Tutto il territorio comunale    |

    |   FC    |TREDOZIO                |Tutto il territorio comunale    |

    |   FC    |VERGHERETO              |Tutto il territorio comunale    |

    |   RA    |ALFONSINE               |Tutto il territorio comunale    |

    |   RA    |BAGNACAVALLO            |Tutto il territorio comunale    |

    |   RA    |BAGNARA DI ROMAGNA      |Tutto il territorio comunale    |

    |   RA    |BRISIGHELLA             |Tutto il territorio comunale    |

    |   RA    |CASOLA VALSENIO         |Tutto il territorio comunale    |

    |   RA    |CASTEL BOLOGNESE        |Tutto il territorio comunale    |

    |   RA    |CERVIA                  |Tutto il territorio comunale    |

       RA    |CONSELICE               |Tutto il territorio comunale    |

    |   RA    |COTIGNOLA               |Tutto il territorio comunale    |

    |   RA    |FAENZA                  |Tutto il territorio comunale    |

    |   RA    |FUSIGNANO               |Tutto il territorio comunale    |

    |   RA    |LUGO                    |Tutto il territorio comunale    |

    |   RA    |MASSA LOMBARDA          |Tutto il territorio comunale    |

    |   RA    |RAVENNA                 |Tutto il territorio comunale    |

    |   RA    |RIOLO TERME             |Tutto il territorio comunale    |

    |   RA    |RUSSI                   |Tutto il territorio comunale    |

    |   RA    |SANT'AGATA SUL SANTERNO |Tutto il territorio comunale    |

    |   RA    |SOLAROLO                |Tutto il territorio comunale    |

    |   RN    |MONTESCUDO              |Tutto il territorio comunale    |

    |   RN    |CASTELDELCI             |Tutto il territorio comunale    |

    |   RN    |SANT'AGATA FELTRIA      |Tutto il territorio comunale    |

    |   RN    |NOVAFELTRIA             |Tutto il territorio comunale    |

    |   RN    |SAN LEO                 |Tutto il territorio comunale    |

    |                               MARCHE                              |

    |   PU    |FANO                    |Tutto il territorio comunale    |

    |   PU    |GABICCE MARE            |Tutto il territorio comunale    |

    |   PU    |MONTE GRIMANO TERME     |Tutto il territorio comunale   

    |   PU    |MONTELABBATE            |Tutto il territorio comunale   

    |   PU    |PESARO                  |Tutto il territorio comunale    

    |   PU    |SASSOCORVARO AUDITORE   |Tutto il territorio comunale   

    |   PU    |URBINO                  |Tutto il territorio comunale    

    |                              TOSCANA                              

    |   FI    |FIRENZUOLA              |Tutto il territorio comunale    

    |   FI    |MARRADI                 |Tutto il territorio comunale    

    |   FI    |PALAZZUOLO SUL SENIO    |Tutto il territorio comunale    

    |   FI    |LONDA                   |Tutto il territorio comunale    

    Riduzione contributiva agricoltori alluvionati: novità 2024

    L'INPS precisa che l'agevolazione contributiva per il settore agricolo prevede :

    la riduzione del 68% dei premi e contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro agricolo per i dipendenti nelle aree identificate dall'allegato 1 del decreto-legge n. 61/2023 (territori di Emilia-Romagna, Marche e Toscana colpiti da eventi alluvionali nel 2023),

    applicabile per il periodo di competenza 1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2024.

    Le condizioni sono :

    • Disponibilità del Documento unico di regolarità contributiva (DURC).
    • Rispetto dei limiti previsti dal Temporary Crisis and Transition Framework (TCTF) e dal Regolamento (UE) 2023/2831 sugli aiuti de minimis.

    L'agevolazione è estesa a tutte le imprese agricole registrate alla Gestione Contributiva Agricola (GCA), comprese le cooperative agricole e le imprese di  trasformazione/commercializzazione di prodotti agricoli.

    La riduzione contributiva è cumulabile con altri benefici, purché non esistano espliciti divieti normativi. È prevista la possibilità di cumulo con incentivi come l’esonero contributivo per l'IVS o per mamme lavoratrici.

    Modalità Uniemens per lo sgravio

    Procedura di richiesta del codice autorizzazione “6V”

    I datori di lavoro con dipendenti aventi diritto all’agevolazione devono fare richiesta alla Struttura territoriale competente dell’INPS tramite il servizio “Comunicazione Bidirezionale” presente nel Cassetto previdenziale del contribuente.

    Per consentire il riconoscimento dell’agevolazione, nei flussi Uniemens di competenza dei mesi gennaio, febbraio, marzo e aprile 2025, i datori di lavoro devono valorizzare specifici elementi, come segue:

    Sezione <DenunciaIndividuale>

    • Elemento <CodiceCausale>:   Valorizzare con il codice “ESAS”, che indica “Riduzione contributiva ex art. 2, DL 15 maggio 2024, n. 63”.
    • Elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale>:  Specificare il valore “N”.
    • Elemento <AnnoMeseRif>:  Indicare l’anno e mese di riferimento del conguaglio.
    • Elemento <BaseRif>:  Inserire l’importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese.
    • Elemento <ImportoAnnoMeseRif>:  Indicare l’importo conguagliato relativo alla competenza.

    Particolarità per agenzie di somministrazione:  Se i lavoratori sono assunti per essere impiegati presso un’impresa utilizzatrice:

    Valorizzare un ulteriore <IdentMotivoUtilizzoCausale>, indicando la matricola aziendale o codice fiscale del datore di lavoro utilizzatore, con il relativo attributo:

    “MATRICOLA_AZIENDA”, oppure  “CF_PERS_FIS” o “CF_PERS_GIU”.

    Gestione dei periodi pregressi (arretrati):

    La valorizzazione dell’elemento <AnnoMeseRif> per i mesi arretrati (gennaio-dicembre 2024) deve essere effettuata nei flussi Uniemens di competenza gennaio-aprile 2025.

    Codice di nuova istituzione per DM2013:

    Per il conguaglio degli arretrati, i dati saranno riportati dall’INPS nel DM2013 “VIRTUALE” utilizzando il codice “L193”, che identifica gli arretrati relativi alla riduzione contributiva.

    Casi particolari: sospensione o cessazione dell’attività

    I datori di lavoro che hanno diritto al beneficio ma hanno sospeso o cessato l’attività possono richiedere l’esonero spettante tramite la procedura Uniemens/Vig.

    ATTENZIONE :   La sezione <InfoAggcausaliContrib> deve essere ripetuta per ogni mese arretrato.

    È essenziale rispettare il limite massimo della contribuzione previdenziale dovuta per il calcolo delle riduzioni.