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Bonus ZES Agricoltura: % spettante
Con il Provvedimento n 429889 del 28 novembre le Entrate hanno fissato la percentuale di fruibilità dello stesso credito di imposta.
Il credito d'imposta ZES agricoltura è il contributo per gli investimenti nella ZES unica in favore delle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell'acquacoltura.
Bonus ZES Agricoltura: % spettante
Con il provvedimento in oggetto la percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile, di cui al paragrafo 4.3 del Provvedimento ADE n. 387400 del 15 ottobre 2024 è pari al 100 per cento.
L’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile da ciascun beneficiario è pari al credito risultante dall’ultima comunicazione validamente presentata ai sensi del provvedimento, in assenza di rinuncia, moltiplicato per la percentuale suddetta, troncando il risultato all’unità di euro.
Ciascun beneficiario può visualizzare il credito d’imposta fruibile, tramite il proprio cassetto fiscale accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
Il credito d’imposta è utilizzato dai beneficiari, secondo quanto disposto dal punto 5 del provvedimento, in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.Leggi: Bonus Agricoltura Mezzogiorno: domande entro il 18 novembre per tutte le regole della misura.
Allegati: -
Agevolazioni in agricoltura: domande per Generazione terra fino al 29.11
Ismea, a seguito della apertura delle domande per la misura Generazione terra avvenuta il 30 ottobre scorso, con avviso informa del fatto chel la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni può essere effettuata a partire dalle ore 12.00 del giorno mercoledì 30 ottobre 2024, data di apertura dello sportello telematico, fino alle ore 12.00 del giorno venerdì 29 novembre 2024.
Ad eccezione del primo giorno di apertura (dalle ore 12.00 alle ore 18.00) e dell'ultimo giorno di chiusura (dalle ore 9.00 alle ore 12.00), lo sportello telematico rimane aperto nei giorni feriali (dal lunedì al venerdì) dalle ore 9:00 alle ore 18:00.
La data e l'ora di convalida costituiscono elemento di priorità nella istruttoria delle domande che si svolgerà secondo l'ordine cronologico di convalida delle stesse.La domanda deve essere sottoscritta con firma elettronica, da apporre esclusivamente in modalità PAdES.
La misura finanzia il 100% del prezzo di acquisto di terreni da parte di giovani di età non superiore a 41 anni che intendono ampliare la superficie della propria azienda agricola ovvero avviare un'iniziativa imprenditoriale in agricoltura, in qualità di capo azienda.
L'intervento finanziario prevede:
- 1) 1.500.000 euro, in caso di Giovani imprenditori agricoli e Giovani startupper con esperienza;
- 2) 500.000 euro, in caso di Giovani startupper con titolo. Nel limite non sono compresi oneri quali spese notarili, tasse, imposte od altre voci analoghe.
Le domande per generazione terra possono essere presentate dal 30 ottobre prossimo sul portale ISMEA, vediamo tutte le regole.
Generazione Terra 2024: che cos’è?
ISMEA con un comunicato del 20 settembre informa della nuova edizione di generazione terra con cui si finanziano i giovani imprenditori agricoli che vogliono acquistare terreni.
In dettaglio la misura Generazione Terra 2024 è finalizzata a favorire lo sviluppo e il consolidamento di superfici condotte nell'ambito di una attività imprenditoriale agricola o l'avvio di una nuova impresa agricola mediante l’acquisto di un terreno.
Generazione Terra 2024: i beneficiari dell’agevolazione in agricoltura
L'agevolazione per l'agricoltura erogata da ISMEA si rivolge a:
- a) Giovani imprenditori agricoli (età non superiore a 41 anni non compiuti) che intendono: ampliare la superficie della propria azienda mediante l'acquisto di un terreno, confinante o funzionalmente utile con la superficie già facente parte dell'azienda agricola condotta in proprietà, affitto o comodato, da almeno due anni alla data di presentazione della domanda, o consolidare la superficie della propria azienda mediante l'acquisto di un terreno già condotto dal richiedente, con una forma contrattuale quale il comodato o l'affitto, da almeno due anni alla data di presentazione della domanda.
- b) Giovani startupper con esperienza (GSE) (età non superiore a 41 anni) che intendano acquistare un terreno destinato ad essere utilizzato per una nuova iniziativa imprenditoriale agricola condotta dal giovane startupper.
- c) Giovani startupper con titolo (GST), di età non superiore a 35 anni non compiuti, che, ancorché privi di esperienza in campo agrario, intendano avviare una propria iniziativa imprenditoriale nell’ambito dell’agricoltura tramite l’acquisto di un terreno destinato ad essere utilizzato per una nuova iniziativa imprenditoriale agricola condotta dal giovane startupper.
Generazione Terra 2024: presenta la domanda entro il 29 novembre
L’accreditamento, la compilazione e la presentazione delle domande per generazione terra 2024 possono essere effettuati a partire dalle ore 12.00 del giorno mercoledì 30 ottobre 2024, data di apertura dello sportello telematico, fino alle ore 12.00 del giorno venerdì 29 novembre 2024.
Una volta che la domanda è stata compilata in tutte le sue parti e corredata degli allegati indicati, deve essere presentata esclusivamente in via telematica, utilizzando la modulistica disponibile sul portale ISMEA.
In seguito alla corretta presentazione della domanda, il sistema restituisce all’Utente il codice progetto.
L’Utente riceve, quindi, presso l’indirizzo PEC (posta elettronica certificata) che ha fornito in fase di compilazione, la comunicazione di avvenuta presentazione della domanda, corredata dall’indicazione della data e dell’ora in cui la presentazione ha avuto luogo.
Tale indicazione costituisce il solo termine utile ai fini della individuazione dell’ordine cronologico di presentazione della domanda di accesso alla misura Generazione Terra 2024
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Filiera frutticola delle pere: regole per le domande di aiuti 2024
Pubblicato in GU n 246 del 18 ottobre e in vigore da oggi 21 ottobre, il Decreto ministeriale del 13 settembre ai sensi dell’articolo 1, comma 129 della Legge 30 dicembre 2020 n. 178, recante i criteri e le modalità di utilizzazione del “Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura” per il sostegno alla filiera frutticola della pera (Pyrus communis L.) per l’anno 2024, vediamo a chi spettano.
Imprese filiera frutticola delle pere: sostegni 2024, le regole
Al fine di sostenere la filiera frutticola della pera e contrastare le conseguenze economiche derivanti dalla forte crisi del settore, dovuta ad una serie concomitante di eventi climatici naturali quali, tra gli altri, fitopatie, fitofagi, gelate, siccità, grandine, e alluvioni sono destinate alle aziende agricole specifiche risorse.
In particolare, le risorse destinate all’aiuto ammontano a 15 milioni di euro per la filiera frutticola della pera, a valere sul “Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura” di provenienza dell’esercizio 2023.
Imprese filiera frutticola delle pere: condizioni per l’aiuto 2024
Il sostegno è concesso alle aziende agricole che nell’anno 2024 abbiano destinato superficie agricola alla coltivazione delle pere, a condizione che abbiano subito al giorno di presentazione della domanda un decremento del valore della produzione dell’anno 2024, superiore al 30 per cento rispetto a quella dello stesso periodo dell’anno 2022.
Tale valore si intende al netto di eventuali altri aiuti pubblici o indennizzi assicurativi di polizze agevolate spettanti ai soggetti beneficiari ed effettivamente percepiti dagli stessi a seguito di denuncia di sinistro.
Il valore della produzione di riferimento è quello individuato come standard value con decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 27 giugno 2024 n. 287214 e successive modifiche ed integrazioni, per il settore di riferimento.
È fatta salva la possibilità per il Soggetto beneficiario di dimostrare mediante idonea documentazione, anche fiscale, un valore della produzione superiore a quello medio di cui al citato decreto ministeriale.
La superficie coltivata deve risultare dal piano di coltivazione grafico presente nel fascicolo aziendale di ciascun beneficiario e registrato nel Sistema Informativo Nazionale al 30 agosto per l’anno di riferimento della presente campagna.
Possono proporre domanda solo le aziende agricole titolari di fascicolo aziendale al momento della presentazione della stessa.
Imprese filiera frutticola delle pere: l’ammontare degli aiuti
È concesso un aiuto individuale così definito:
- a) pere: fino a euro 1.100,00 per ettaro.
Fermo restando l’importo dell’aiuto, in caso di incapienza delle risorse stanziate, l’importo unitario dell’aiuto è determinato in base al rapporto tra l’ammontare dei fondi stanziati e la superficie totale richiesta.
AGEA comunica formalmente al Ministero l’eventuale rimodulazione dell’importo unitario non appena completata la raccolta delle domande in base ai termini di presentazione definiti nelle proprie istruzioni operative.
Aiuti 2024 imprese filiera frutticola delle pere: come fare domanda
Il Soggetto beneficiario presenta ad AGEA, quale soggetto gestore della misura, apposita domanda per il riconoscimento dell’aiuto secondo le modalità definite da AGEA sulla base di istruzioni operative da emanarsi entro venti giorni dall’entrata in vigore del decreto.
AGEA può attuare meccanismi di delega per la raccolta delle domande in favore degli organismi pagatori regionali.
AGEA utilizza i piani di coltivazione grafici registrati nel fascicolo aziendale del SIAN, aggiornato dagli Organismi pagatori territorialmente competente.
La domanda è corredata dalla documentazione e dalle dichiarazioni previste dall’atto emanato da AGEA.
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Agricoltura: requisiti speciali per l’APE sociale
In risposta a richieste degli uffici territoriali, nel messaggio interno 3365 dell'11 ottobre 2024, INPS chiarisce la procedura di valutazione dei requisiti per l'APE Sociale dei lavoratori agricoli. che si differenzia da quella ordinaria prevista dall'articolo 1, comma 179, lettera a), della legge n. 232 del 2016 .
Viene infatti definita una procedura che tiene conto del fatto che il momento di fruizione dell'indennità di disoccupazione agricola può non coincidere con lo stato di disoccupazione.
L’istruttoria delle domande per l'APE Sociale da parte dei lavoratori agricoli richiede quindi una valutazione specifica delle peculiarità del sistema di disoccupazione agricola, con particolare attenzione alla verifica della fruizione integrale del beneficio e del mantenimento dello stato di disoccupazione post-disoccupazione agricola.
Vediamo piu in dettaglio le particolarità e i chiarimenti dell'istituto che annuncia un successivo messaggio concernente nuove istruzioni per le domande
Indennità di disoccupazione agricola: particolarita
Come noto l'indennità di disoccupazione agricola presenta uno sfasamento temporale: può essere richiesta ed erogata l'anno successivo rispetto alla cessazione involontaria del lavoro.
Il pagamento avviene in un'unica soluzione e non richiede che il lavoratore sia disoccupato al momento della domanda.
Pertanto, il diritto alla disoccupazione agricola è indipendente dallo stato di disoccupazione nel momento della richiesta.
La "fine prestazione di disoccupazione" è fissata convenzionalmente al 31 dicembre dell'anno in cui è avvenuta la cessazione del rapporto di lavoro.
Per i lavoratori agricoli, la domanda di verifica delle condizioni per accedere all'APE Sociale deve essere trattata tenendo conto di queste particolarità.
Le domande saranno gestite tramite il sistema UNICARPE e le istruzioni per la loro trattazione verranno fornite successivamente. Per il momento, le sedi locali invieranno le segnalazioni a INPS tramite email per la gestione delle verifiche e dell’accesso al beneficio.
Lavoratori agricoli e verifica disoccupazione per APE Sociale
Per decidere se la domanda di certificazione per APE Sociale sia accoglibile, l'ufficio INPS deve verificare in anticipo se il lavoratore avrà diritto alla disoccupazione agricola l'anno successivo.
L'APE Sociale non sarà concessa finché non sarà completamente fruita la disoccupazione agricola. Anche se il soggetto presenta domanda di anticipo pensionistico, il beneficio sarà erogato solo dopo l'integrale fruizione della prestazione di disoccupazione.
In ogni caso per i lavoratori agricoli non è richiesto di presentare la dichiarazione di immediata disponibilità (DID), in quanto la disoccupazione agricola non richiede lo stato di disoccupazione al momento della richiesta.
Ape sociale requisito contributivo dopo contratto a termine
Il messaggio precisa inoltre le condizioni per l'Ape sociale in caso di disoccupazione dopo un rapporto di lavoro a termine.
La regola generale per l'anticipo pensionistico richiede che il lavoratore interessato abbia avuto nei 36 mesi precedenti la cessazione, periodi di lavoro dipendente per almeno 18 mesi, risultanti dai flussi Unilav.
Nel caso del lavoro agricolo INPS prende in considerazione le giornate lavorate coperte da contribuzione obbligatoria e gli eventi figurativi che presuppongono l’esistenza del rapporto di lavoro nell'arco dei 36 mesi antecedenti la scadenza del contratto a termine
Non si calcolano invece i periodi di contribuzione figurativa eventualmente accreditati per periodi di disoccupazione.
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Gestione agricoltura: novità su sospensione inattività stagionale
La circolare INPS 91 del 9.10.2024 forrnisce chiarimenti relativi alla gestione contributiva dei datori di lavoro agricoli (GCA) ai sensi della legge n. 88 del 1989 e dell’articolo 2135 del codice civile. In particolare viene comunicata una nuova modalità di sospensione della contribuzione in caso di inattività per i datori di lavoro che impiegano solo operai a tempo determinato e l'obbligo di comunicazione della ripresa entro 30 giorni.
Viene ricordato in primo luogo che secondo tali disposizioni, sono tenuti a iscriversi alla GCA non solo datori di lavoro che svolgono attività agricole ma anche coloro che, pur non essendo imprenditori agricoli, vengono assimilati per legge a tali figure, come nel caso delle cooperative agricole. Inoltre, anche alcune imprese non agricole, come quelle del settore commercio e servizi, possono essere obbligate a iscrivere i propri lavoratori alla GCA se operano in particolari condizioni previste da specifiche normative.
Nella circolare sono ricordate le tipologie di imprese soggette a tale iscrizione, con una tabella riassuntiva delle principali normative di riferimento.
Tabella Datori di Lavoro Iscrivibili alla GCA
Tipologia di impresa Normativa di riferimento Imprese agricole art. 2135 del c.c. Imprese assimilate dalla legge a quelle agricole art. 1, comma 2, del D.lgs n. 228/2001
art. 1, comma 1094, della legge 27 dicembre 2006, n. 296Imprese non agricole (settore commercio, servizi, ecc.) art. 1 della legge n. 240/1984
art. 6 della legge n. 92/1979Gestione agricoltura : istruzioni sulla sospensione e comunicazione ripresa
Un punto rilevante della circolare è la gestione delle situazioni di "sospensione dell’attività con dipendenti", ossia quei periodi in cui il datore di lavoro agricolo non ha operai in forza, esonerando così l’obbligo contributivo e assicurativo.
Viene precisato che in generale il datore di lavoro deve comunicare lo stato di sospensione entro 30 giorni dalla cessazione dell'ultimo contratto, ma se l'azienda utilizza esclusivamente operai a tempo determinato, la semplice interruzione stagionale del lavoro non configura una vera sospensione.
Solo in mancanza di nuove assunzioni per un intero anno civile, la posizione contributiva verrà sospesa d’ufficio.
La ripresa dell’attività con dipendenti comporta la riattivazione della posizione contributiva, da comunicare all'INPS entro 30 giorni tramite il portale istituzionale.
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Aiuti alle imprese per la moria del Kiwi: tutte le regole
Nel decreto ministeriale del 18 settembre il Ministero dell'agricoltura ha disciplinato gli aiuti per le imprese di produzione del Kiwi per la moria 2023.
La misura è stata prevista dal DL Agricoltura convertito in Legge n 101/2024 pubblicata in GU n 163 del 13 luglio
Tutte le regole degli aiuti al settore del kiwi.
Imprese produzione del Kiwi: sostegni dal Dl Agricoltura
L’articolo 3 del DL Agricoltura prevede misure a sostegno delle imprese agricole che hanno subito e segnalato danni alle produzioni di kiwi e alle piante di actinidia a causa della “moria del kiwi” nel 2023, ma non hanno beneficiato di risarcimenti derivanti da polizze assicurative o da fondi mutualistici.
Le misure di sostegno di cui all’articolo 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 102 del 2004, alle quali si consente l’accesso, prevedono:
- contributi in conto capitale fino all'80 per cento del danno accertato,
- prestiti ad ammortamento quinquennale a tasso agevolato,
- proroga delle operazioni di credito agrario e agevolazioni previdenziali.
La dotazione del “Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori” viene incrementata di 44 milioni di euro per l'anno 2024, di cui 4 milioni di euro per gli interventi di sostegno ai produttori di kiwi e 40 milioni di euro per i danni da attacchi di peronospora alle produzioni viticole.
La ripartizione delle somme tra le regioni sarà effettuata sulla base dei fabbisogni risultanti dalle domande di accesso al Fondo presentate dai beneficiari, con preferenza per le imprese agricole che hanno adottato buone pratiche agricole per contenere gli effetti della “moria del kiwi”.
La dotazione del Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, nonché la dotazione del Fondo per il funzionamento delle Commissioni uniche nazionali di 600.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024.
Aiuti Imprese Kiwi 2024: tutte le regole
Viene pubblicato in GU n 232 del 3 ottobre, il Decreto dell'Agricoltura del 18 settembre con interventi compensativi per le imprese agricole che hanno subito danni alle produzioni di kiwi e alle piante di actinidia, a causa del fenomeno denominato «moria del kiwi.
In particolare, l'art 1 del decreto stabilisce che i danni causati alle produzioni di kiwi e alle piante di actinidia, a causa del fenomeno denominato «moria del kiwi», nel corso della campagna 2023, sono concessi contributi finalizzati alla ripresa economica e produttiva, di cui all'art. 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, a favore delle micro, piccole e medie imprese attive nella produzione di kiwi che a causa delle suddette infezioni abbiano subito danni superiori al 30 per cento della produzione lorda vendibile.
Gli aiuti sono subordinati alle seguenti condizioni:- a) sono versati unicamente a seguito di disposizioni amministrative nazionali di contenimento del fenomeno della moria del kiwi, che saranno emanate per la campagna 2024;
- b) sono versati in uno dei seguenti ambiti:
- i. un programma pubblico, a livello dell'Unione, nazionale o regionale, di prevenzione, controllo o eradicazione dell'epizoozia o dell'organismo nocivo ai vegetali in questione;
- ii. misure di emergenza imposte dall'autorità pubblica competente dello Stato membro;
- iii. misure atte a eradicare o contenere un organismo nocivo ai vegetali attuate in conformità dell'art. 18, dell'art. 28, paragrafi 1 e 2, dell'art. 29, paragrafi 1 e 2, dell'art. 30, paragrafo 1, e dell'art. 33, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031.
Il programma e le misure di cui alla lettera b), conterranno una descrizione dei provvedimenti di prevenzione, controllo o eradicazione di cui trattasi.
Gli aiuti non riguardano misure per le quali la legislazione unionale stabilisce che i relativi costi sono a carico del beneficiario, a meno che il costo di tali misure non sia interamente compensato da oneri obbligatori imposti ai beneficiari.Gli aiuti sono pagati direttamente all'azienda interessata.
Gli aiuti sono limitati ai costi e ai danni causati alle produzioni di kiwi e alle piante di actinidia, a seguito di riconoscimento ufficiale da parte del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste mediante decreto di declaratoria da adottarsi su proposta della regione territorialmente competente.
Il regime di aiuto è introdotto entro tre anni dall'anno 2023, periodo in cui sono state registrate le perdite causate alle produzioni di kiwi e alle piante di actinidia, e gli aiuti possono essere erogati entro il 31 dicembre 2027.
Il regime di aiuto finanzia solamente il risarcimento del danno da perdita di prodotto dovuto al fenomeno della moria del kiwi e da moria delle piante di actinidia ai sensi del comma 10 dell'art. 26, regolamento (UE) 2022/2472, con esclusione di contributi per le misure di prevenzione.L'indennizzo per i danni alle produzioni è calcolato tenendo conto delle produzioni di kiwi ottenute nel 2023 rispetto alla media delle produzioni ottenute nel triennio precedente o quinquennio precedente, in questo caso va tolta la produzione più elevata e quella più bassa e si fa la media delle tre rimanenti.
Per le piante di actinidia distrutte si considera il costo di rimpiazzo nell'ambito del programma pubblico di cui all'art. 1, comma 2.
Non sono concessi aiuti individuali ove sia stabilito che il mancato contenimento del fenomeno della moria del kiwi sia stato causato deliberatamente dal beneficiario o sia la conseguenza della sua negligenza.
Gli aiuti e gli eventuali altri pagamenti ricevuti dal beneficiario, compresi quelli percepiti nell'ambito di altre misure nazionali o unionali per gli stessi costi ammissibili, sono limitati all'80% dei costi ammissibili.L'intensità di aiuto può essere aumentata al 90% nelle zone soggette a vincoli naturali.
L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non e' ammissibile, salvo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale sull'IVA.
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Avvisi bonari agricoltura per autonomi e aziende
Sono in corso le elaborazioni per l’emissione degli Avvisi Bonari relativi alla Gestione contributiva agricola.
Lo comunica l'INPS con il messaggio 3188 del 26 settembre 2024, precisando che gli Avvisi Bonari saranno resi disponibili all’interno del “Cassetto Previdenziale del Contribuente”, sezione “Dati Complementari” > “Lista Avvisi Bonari” sia per
- i coltivatori diretti, coloni mezzadri e imprenditori agricoli professionali, con riferimento ai contributi 2023 che
- per le aziende assuntrici di manodopera agricola, con riferimento a 3 e 4 trimestre 2022 e 1 e 2 trimestre 2023.
Avvisi bonari agricoltura: modalità di pagamento
I contribuenti troveranno nella comunicazione anche un documento contenente i riferimenti per la compilazione del modello di pagamento F24 o per la presentazione dell’istanza telematica di rateazione.
Se nel frattempo il pagamento fosse già stato effettuato si potrà allegare la copia del versamento o indicare gli estremi dello stesso utilizzando l’apposito modello, reperibile all’interno del “Cassetto Previdenziale del Contribuente”, nella sezione “Contatti” > “Invio Comunicazione” con oggetto “Versamenti (F24)” > “Comunicazione Pagamento effettuato”.
L'istituto ricorda che, invece, in caso di mancato pagamento, verrà emesso l’Avviso di Addebito con valore di titolo esecutivo.