• IMU e IVIE

    Dichiarazione IMU ENC: invio entro il 1 luglio

    Entro il 1 luglio va inviata la Dichiarazione IMU ENC enti non commerciali (il 30 giugno termine ordinario quest'anno capita di domenica).

    Per le regole occorre fare riferimento al Dcreto 24 aprile del MEF (GU n 112 del 15 maggio)scarica qui il modello e le istruzioni.

    Dichiarazione IMU ENC: invio telematico entro il 1 luglio 2024 

    In particolare l'art 1 comma 2 del decreto prevede che ai sensi dell’articolo 1, comma 770 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono approvati, altresì, il modello di dichiarazione e le relative istruzioni agli effetti dell’imposta municipale propria (IMU), di cui all’articolo 1, commi da 738 a 783 della legge n. 160 del 2019, per gli enti non commerciali di cui all’articolo 1, comma 759, lettera g), della medesima legge denominata “Dichiarazione IMU ENC”

    La dichiarazione telematica IMU ENC deve essere presentata:

    • dagli enti di cui al comma 759, lettera g), dell’articolo 1 della legge n. 160 del 2019, vale a dire gli enti non commerciali (di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504)
    • che possiedono e utilizzano gli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i).

    La dichiarazione telematica è effettuata seguendo le specifiche tecniche allegate al decreto, che ne formano parte integrante al comune sul cui territorio insistono gli immobili dichiarati. 

    Se l’immobile insiste su territori di comuni diversi, la dichiarazione IMU ENC deve essere presentata al comune sul cui territorio insiste prevalentemente la superficie dell’immobile stesso. 

    In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, la dichiarazione deve essere presentata al comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.

    A differenza della dichiarazione ordinaria IMU, la dichiarazione IMU ENC va presentata ogni anno indipendentemente da variazioni che influiscano sulla determinazione dell’IMU dovuta, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello oggetto della dichiarazione.

    Allegati:
  • Bonus fiscali e crediti d'imposta

    Bonus colonnine domestiche 2024: regole per i controlli

    Con Decreto MIMIT del 19 giugno, vengono pubblicate le regole per i controlli sulla spettanza del bonus colonnine di ricarica 2024 per i privati.

    Legga anche: Bonus colonnine domestiche 2024: le regole per le domande.

    Bonus colonnine domestiche 2024: regole per i controlli

    Il decreto, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 9 del decreto 12 giugno 2024, definisce, per l’annualità 2024, le modalità e le procedure con cui vengono effettuati i controlli documentali volti ad accertare la sussistenza delle condizioni soggettive ed oggettive per la concessione ed erogazione dei contributi di cui alla lettera f- bis) del comma 1, dell’articolo 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile2022, come introdotta dall’articolo 1, comma 1, lettera a) del DPCM 4 agosto 2022 , nonché il rispetto dei requisiti previsti dal decreto 12 giugno 2024.

    L’attività di controllo ha ad oggetto l’accertamento della veridicità dei fatti e delle qualità auto dichiarate, nella domanda di concessione ed erogazione del contributo presentata ai sensi dell’articolo 7 del decreto 12 giugno 2024, dai soggetti beneficiari con dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, la documentazione di spesa e la tracciabilità dei pagamenti rendicontati, nonché il rispetto dei requisiti tecnico- amministrativi previsti per le infrastrutture di ricarica.

    II controlli sono effettuati a campione, nel limite massimo del 10% (dieci percento) delle erogazioni effettuate. Nel caso in cui il campione verificato restituisca una percentuale di revoche deliberate superiore al 30% (trenta per cento) del campione stesso, l’analisi verrà estesa fino ad un massimo del 20% delle erogazioni effettuate.
    La popolazione di riferimento, ordinata secondo un criterio cronologico, è suddivisa in gruppi composti da 100 (cento) elementi. Da ogni gruppo viene estratto un elemento ogni 10 (dieci) domande erogate.

    L'accertamento documentale produce esito negativo:

    • a) nel caso in cui la documentazione fornita risulti carente, anche a seguito di integrazione;
    • b) nel caso in cui venga accertato che il soggetto beneficiario in qualunque fase del procedimento abbia reso dichiarazioni mendaci o esibito atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità;
    • c) nel caso in cui risultino insoddisfatti i requisiti e le condizioni disciplinate dal presente decreto, dal DPCM 6 aprile 2022 e successive modificazioni e integrazioni, nonché dal decreto 12 giugno 2024;
    • d) nel caso di indisponibilità a fornire la documentazione richiesta.

    L’accertamento documentale a esito negativo comporta la revoca parziale o totale del contributo erogato ed il conseguente recupero dell’indebito

  • Contenzioso Tributario

    PTT: domani 22 giugno sospesa la consultazione del fascicolo processuale

    Con un messaggio comparso sulla pagina del MEF si rende noto che sabato 22 giugno dalle 09:53 nel processo tributario telematico non sarà possibile consultare i documenti del fascicolo processuale telematico per un intervento tecnico di manutenzione straordinaria.

    Ricordiamo le regole generali.

    PTT: riepilogo delle regole di accesso

    Il Processo Tributario Telematico (PTT) è obbligatorio per i giudizi instaurati, in primo e secondo grado, con ricorso/appello notificato a partire dal 1° luglio 2019: i servizi del PTT sono assicurati sette giorni su sette e 24 ore al giorno: Accedi al PTT.

    Il MEF comunica per il giorno 22 una interruzione per la consultazione del fascicolo processuale, causa manutenzione.

    L’articolo 16 del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119 convertito in legge 17 dicembre 2018, n. 136, modificando l’articolo 16 bis del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 ha, infatti, stabilito che dal 1° luglio 2019, la notifica  e  il deposito degli atti processuali presso le segreterie delle Corti di Giustizia Tributaria sono eseguiti esclusivamente  in modalità telematica.
    L’obbligo non sussiste per i contribuenti che stanno in giudizio senza difensore per le controversie fino a 3.000,00 euro.
    Per potere eseguire il deposito del ricorso/appello e degli altri atti processuali in modalità telematica è necessario registrarsi all’applicazione PTT del Sistema informativo della Giustizia Tributaria (SIGIT).
    Per la registrazione al PTT è indispensabile avere:

    • la connessione a Internet;
    • la firma digitale;
    • la casella di Posta Elettronica Certificata (PEC).

    A seguito della registrazione, è possibile accedere al PTT per la trasmissione dei documenti/atti che così formano il fascicolo processuale informatico, consultabile online dal giudice e dalle parti del processo (contribuenti,  professionisti, enti impositori).

  • Le Agevolazioni per le Ristrutturazioni Edilizie e il Risparmio Energetico

    Superbonus: la spettanza per i pagamenti con bonifico

    Con la Rispsota a interpello n 137/2024 le Entrate chiariscono che un condominio che ha disposto il bonifico bancario relativo a spese che danno diritto al Superbonus entro il 31 dicembre 2023, in presenza degli altri requisiti richiesti dalla norma, può accedere al beneficio nella misura del 110%. 

    Con il bonifico le spese si considerano sostenute nel momento in cui viene dato ordine alla banca, in applicazione del principio di cassa. 

    Superbonus: la spettanza per i pagamenti con bonifico

    La risposta in oggetto fa riferimento a un condomino incaricato di effettuare i pagamenti relativi ai lavori di un condominio minimo senza amministratore agevolati col superbonus.

    I pagamenti sono stati effettuati mediante bonifici bancari disposti tramite home banking sabato 30 dicembre 2023. Viene precisato che le contabili riportano come ''data di inserimento'' il 30 dicembre 2023, come ''data di esecuzione'' il 2 gennaio 2024 e ''data valuta'' il 3 gennaio 2024.

    L'istante, proprietaria di un'unità immobiliare facente parte del condominio, ha dichairato che l'assemblea condominiale aveva precedentemente deliberato l'effettuazione di un intervento di riqualificazione energetica consistente nell'isolamento termico a cappotto dell'edificioincaricando un condomino di gestire i contratti di appalto, ad effettuare i pagamenti ed ogni altro adempimento connesso. 

    Le opere, unitamente ad altri interventi ''trainati'' realizzati nelle unità a destinazione abitativa di proprietà esclusiva dei singoli condomini, avrebbero consentito di raggiungere il doppio salto di classe energetica richiesto per l'accesso alle agevolazioni statali, come previsto dall'art 119 del DL n 34/2020. 

    La Cila relativa agli interventi è stata presentata in data 25 novembre 2022, pertanto, come precisato dall'istante, risultano soddisfatte le condizioni per la fruizione del beneficio nella misura del 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 (articolo 1, comma 894, della legge n.197/2022).

    Il dubbio era riferito al corretto anno di imputazione della spesa ed in particolare se debba considerarsi sostenuta nel 2023 o nel 2024.

    L’Agenzia ha ricostruito l’evoluzione della disciplina compiuta, in particolare, ha evidenzaito il decreto Aiuti-quater (Dl n. 176/2022), e poi con l’articolo 1, comma 894, della n.197/2022. 

    Il primo decreto ha stabilito che il Superbonus spetta nella misura del 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 e del 90% per quelle sostenute  nell'anno  2023 relativamente a interventi, compresi quelli  di  demolizione e ricostruzione, effettuati da condomìni. Il secondo ha dettato i casi in cui anche per le spese sostenute nel 2023 il Superbonus continua a spettare nella misura del 110%.

    Successivamente viene ricordato che ai fini dell'individuazione del periodo d'imposta in cui imputare le spese stesse, occorre fare riferimento, per persone fisiche, esercenti, professionisti ed enti non commerciali, al criterio per cassa (circolare n. 24/E del 2020). 

    A questo proposito, con riferimento alla deducibilità dei costi sostenuti da un professionista mediante pagamenti effettuati con bonifico bancario, l'agenzia ha evidenziato che, nel corso di un incontro con la stampa specializzata effettuato in occasione di ''Telefisco'' del 1° febbraio 2024, è stato affermato che in applicazione del principio di cassa, il momento rilevante ai fini dell'effettuazione del bonifico bancario è quello in cui il professionista effettua l'ordine di pagamento alla banca.

    Concludendo, secondo le Entrate in applicazione del principio di cassa, nel caso di pagamento con bonifico bancario, la spesa si considera sostenuta nel momento stesso in cui viene dato ordine di pagamento alla banca, non rilevando il momento, diverso e successivo, in cui avviene l'addebito sul conto corrente dell'ordinante.

    Nel caso di specie, il bonifico è stato ordinato nel 2023, pertanto l'Istante potrà accedere al Superbonus nella misura del 110%, avendo sostenuto le spese per gli interventi di riqualificazione energetica entro il 31 dicembre 2023.

    Allegati:
  • Studi di Settore

    Concordato preventivo biennale, pubblicato il software: funzionamento e rischi

    Con il Decreto ministeriale del MEF del 14 giugno 2024, e la successiva pubblicazione del software Il mio ISA 2024 CPB, nella versione aggiornata per il calcolo e l’adesione al Concordato preventivo biennale, questo nuovo strumento diventa operativo a tutti gli effetti, se pure in attesa di un prossimo correttivo dell’ultimo minuto.

    Per un approfondimento sul Decreto ministeriale del MEF è possibile leggere l’articolo “Concordato preventivo biennale al via: il primo anno ci si adegua con sconto”.

    La logica del software

    Analizzando la logica di funzionamento del software emerge che, come è ovvio, la base per la predisposizione della proposta di Concordato preventivo biennale è costituita dalle risultanze del modello ISA del contribuente.

    A queste risultanze sono poi applicate delle rivalutazioni di diversa tipologia: alcune di tipo individuale, orientate a massimizzare il profilo di affidabilità fiscale del contribuente, e legate alla sua storia reddituale, oppure altre correlate al settore di appartenenza e alle prospettive di crescita dell’economia.

    Ciò che, però, più di tutti influenza la proposta di Concordato sembrano essere le risultanze del modello ISA, l’andamento storico del reddito e la rivalutazione prevista per raggiungere un elevato profilo di affidabilità fiscale.

    In ogni caso, come è abbastanza semplice immaginare, l’accettazione della proposta non è indolore per nessun contribuente, neanche per quelli più virtuosi (in base alle risultanze degli ISA), in quanto un sistema così pensato presuppone in ogni caso un incremento del reddito.

    Ovviamente, minore sarà predisposizione il punteggio ISA di partenza, maggiore sarà la differenza tra reddito dichiarato e reddito previsto dalla proposta di Concordato.

    Va infine segnalato che il software prevede anche dei livelli minimi di reddito legati al settore economico del contribuente, elaborati presumibilmente in base alle risultanze degli ISA a livello aggregato, e che costituiscono un livello reddituale minimo che in ogni caso si richiede al contribuente.

    In definitiva questo Concordato preventivo biennale altro non è che un adeguamento ISA anticipato; la differenza principale sta nel fatto che con il CPB si prevede il raggiungimento della piena affidabilità al termine del biennio.

    I rischi della mancata accettazione della proposta

    Una volta elaborato il modello ISA e visionata la proposta di Concordato preventivo biennale, il contribuente si trova davanti al difficile scelta tra accettare la proposta del fisco oppure non farlo.

    Ovviamente la decisione sarà basata su valutazioni assolutamente personali, non ultime le realistiche prospettive di crescita della propria attività economica perché il meccanismo di funzionamento del Concordato prevede in ogni caso l’incremento dei ricavi.

    A riguardo va ricordato che il recente decreto di riforma delle sanzioni tributarie ha introdotto un regime più gravoso per i contribuenti che decidono di non accettare la proposta concordataria, che consiste nella più facile applicazione di sanzioni accessorie (in conseguenza del dimezzamento della soglia reddituale richiesta per queste sanzioni, che, per coloro che non accettano il concordato, si riduce a 25 mila euro dai 50 mila euro previsti a regime).

    Tuttavia, per rispondere alla volontà dell’esecutivo di non assumere un atteggiamento coercitivo nei confronti dei contribuenti, la cui accettazione della proposta di Concordato preventivo biennale si vuole che sia effettivamente volontaria, tale previsione di inasprimento sembra che sarà eliminata a breve con il correttivo di prossima pubblicazione.

    Per maggiori informazioni sulle prossime modifiche normative è disponibile l’approfondimento “Altre modifiche al Concordato preventivo biennale”.

    Assodato questo, va segnalato però che il comma 8 dell’articolo 6 del Decreto Ministeriale del 14 giugno scorso precisa che “la mancata accettazione della proposta non produce alcuna conseguenza negativa automatica a carico degli interessati, con particolare riferimento alla valutazione del loro livello di affidabilità fiscale che […] resta predisposizione subordinata a specifiche attività di analisi del rischio”.

    Dal ciò si deduce che la mancata accettazione della proposta non dovrebbe produrre particolari effetti per i contribuenti in termini di rischio di subire un accertamento fiscale, il quale dipenderà, come negli anni passati, dalle risultanze del modello ISA presentato e dalle specifica situazione del contribuente.

  • Accertamento e controlli

    Concordato Preventivo Biennale: entro quando si può aderire?

    L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato una brochure di sintesi con le regole per il concordato preventivo biennale, approvato con il Dlgs n 13/2024 di prima attuazione della Riforma Fiscale.

    Si ricorda che il Concordato Preventivo Biennale (CPB) è un istituto di compliance volto a favorire l’adempimento spontaneo degli obblighi dichiarativi.

    Possono accedere i contribuenti esercenti attività d’impresa, arti o professioni che applicano gli Indici sintetici di affidabilità (ISA) di cui all’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.

    AI fini dell’applicazione del CPB, ciascun contribuente può calcolare la propria proposta per la definizione biennale del reddito e del valore della produzione netta rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, dichiarando i dati rilevanti per l’applicazione degli ISA più altri dati specifici per il CPB attraverso l’utilizzo del software “Il tuo ISA”

    Il contribuente può aderire alla proposta in sede di invio della dichiarazione dei redditi entro il 15 ottobre 2024 (termine ora modificato al 31 ottobre 2024 con l'approvazione di un Decreto in data 20 giugno)

    Per i contribuenti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, l’accettazione deve avvenire entro il quindicesimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.

    Viene specificato che, nel reddito da dichiarare per il calcolo della proposta di concordato non vanno considerati i valori di:

    • plusvalenze, 
    • minusvalenze e sopravvenienze,
    •  i redditi o le quote di redditi relativi a partecipazioni in società di persone e associazioni, gruppi di interesse economico (GEIE) o in società ed enti indicati nell’articolo 73 comma 1 del Tuir.

    Nel valore della produzione netta da dichiarare per il calcolo della proposta di concordato non vanno considerati i valori di plusvalenze, minusvalenze e sopravvenienze. 

    Infine viene evidenziato anche che:

    • i “redditi concordati” (reddito di lavoro autonomo e d’impresa) 
    • e il “valore della produzione netta”,

    da dichiarare nei periodi d’imposta 2024 e 2025, non possono comunque assumere un valore inferiore a 2.000 euro.
    Leggi anche Concordato preventivo biennale al via: il 1°anno ci si adegua con sconto per approfondire le regole.

  • Antiriciclaggio

    Norme Antiriciclaggio: pubblicate in gazzetta UE

    Pubblicato in Gazzetta dell'Unione Europea del 19 giugno il pacchetto antiriciclaggio cui attenersi per il futuro.

    In particolare, con la pubblicazione in gazzetta:

    • del regolamento antiriciclaggio 2024/1624, 
    • del regolamento 1620 (istitutivo dell’Authority unionale Amla a Francoforte),
    • della sesta direttiva 2024/1640 e della direttiva 1654 del 2024 sull’accesso ai registri centralizzati dei conti correnti, 

    termine l'iter di aggiornamento del pacchetto europeo a difesa dell’integrità del sistema finanziario.

    L'entrate in vigore delle importanti novità è a scaglioni progressivi tra il 2025 e il 2029.

    Ricordiamo che le novità erano state preannunciate con un comunicato stampa del 30 maggio 2024 con cui il Consiglio UE rendeva noto di aver adottato un pacchetto di nuove norme noto come ALM Package.

    Tra le novita, il tetto UE all'uso del contante e le novità per le società di calcio, precisando che il regolamento entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione ufficiale e le varie disposizioni si applicheranno a partire dai 24 mesi successivi a tale data, con alcune eccezioni specifiche che avranno un periodo di applicazione differente. 

    Per la vigenza delle varie norme si rimanda alla consultazione dettagliata dei provvedimenti.

    Antiricilaggio: novità per le società di calcio

    Il Consiglio dell’Ue ha approvato in via definitiva nuove regole per l'atiriciclaggio. 

    Tra l'altro, il Regolamento prevede che scatteranno controlli e obblighi di verifiche per club, procuratori e sponsor. 

    Nel Considerando n 24 del regolamento si legge: "Le attività dei club di calcio professionistici e degli agenti calcistici sono esposte a rischi di riciclaggio di denaro e dei reati presupposti a causa di diversi fattori intrinseci al settore del calcio, come la popolarità globale del calcio, le somme considerevoli, i flussi di cassa e gli interessi finanziari coinvolti, la prevalenza delle transazioni transfrontaliere e le strutture di proprietà talvolta opache. Tutti questi fattori espongono il calcio a possibili abusi da parte dei criminali per legittimare fondi illeciti e rendono così lo sport vulnerabile al riciclaggio di denaro e ai reati presupposti. Le aree chiave di rischio includono, ad esempio, le transazioni con investitori e sponsor, inclusi gli inserzionisti, e il trasferimento di giocatori. Pertanto, i club di calcio professionistici e gli agenti calcistici dovrebbero adottare misure robuste di antiriciclaggio, inclusa la due diligence sui clienti nei confronti di investitori, sponsor, inclusi gli inserzionisti, e altri partner e controparti con cui effettuano transazioni. Per evitare oneri sproporzionati sui club più piccoli che sono meno esposti ai rischi di abuso criminale, gli Stati membri dovrebbero poter, sulla base di un rischio comprovato inferiore di riciclaggio di denaro, dei reati presupposti e di finanziamento del terrorismo, esentare alcuni club di calcio professionistici dai requisiti del presente regolamento, sia in tutto che in parte"

    Quindi anche le società di calcio professionistiche coinvolte in transazioni finanziarie di alto valore con investitori o sponsor, compresi i procuratori e gli intermediari, inserzionisti e il trasferimento di giocatori, dovranno verificare l’identità dei loro clienti, monitorare le transazioni e segnalare qualsiasi transazione sospetta alle Unità di Informazione Finanziaria competenti.

    Gli Stati membri possono decidere di esentare, in tutto o in parte, i club di calcio professionistici che partecipano alla massima divisione del campionato nazionale di calcio e che hanno un fatturato annuo totale inferiore a EUR 5.000.000, o l'equivalente in valuta nazionale, per ciascuno dei 2 anni civili precedenti, dai requisiti stabiliti nel presente regolamento sulla base del rischio comprovato inferiore posto dalla natura e dalla scala delle operazioni di tali club di calcio professionistici.

    Uso del contante: l’UE fissa il tetto a 10.000 euro

    Il Regolamento in oggetto, con l'art 80 rubricato Limiti ai pagamenti in contante per beni o servizi il regolamento prevede che:

    1. Le persone che commerciano in beni o forniscono servizi possono accettare o effettuare un pagamento in contante solo fino a un importo di EUR 10.000 o equivalente in valuta nazionale o estera, sia che l'operazione venga effettuata in una singola operazione o in diverse operazioni che sembrano essere collegate.
    2. Gli Stati membri possono adottare limiti inferiori previa consultazione della Banca Centrale Europea in conformità all'articolo 2, paragrafo 1, della Decisione del Consiglio 98/415/CE. Tali limiti inferiori devono essere notificati alla Commissione entro 3 mesi dall'introduzione della misura a livello nazionale.
    3. Quando i limiti già esistono a livello nazionale e sono inferiori al limite stabilito nel paragrafo 1, continueranno ad applicarsi. Gli Stati membri notificheranno tali limiti alla Commissione entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
    4. Il limite di cui al paragrafo 1 non si applica a: 
      • a) pagamenti tra persone fisiche che non agiscono in qualità professionale; 
      • b) pagamenti o depositi effettuati presso i locali delle istituzioni di credito, degli emittenti di moneta elettronica come definito nell'articolo 2, punto (3), della direttiva 2009/110/CE e dei fornitori di servizi di pagamento come definito nell'articolo 4, punto (11), della direttiva (UE) 2015/2366.
    5. Gli Stati membri devono garantire che vengano adottate misure appropriate, comprese le sanzioni, contro le persone fisiche o giuridiche che agiscono in qualità professionale sospettate di violare il limite stabilito nel paragrafo 1, o di un limite inferiore adottato dagli Stati membri.
    6. Il livello complessivo delle sanzioni sarà calcolato, in conformità con le disposizioni pertinenti del diritto nazionale, in modo tale da produrre risultati proporzionati alla gravità dell'infrazione, scoraggiando efficacemente ulteriori violazioni dello stesso tipo.
    7. Qualora, per causa di forza maggiore, i mezzi di pagamento diversi da banconote e monete diventassero indisponibili a livello nazionale, gli Stati membri possono temporaneamente sospendere l'applicazione del paragrafo 1 o, se applicabile, del paragrafo 2 del presente articolo e ne informeranno senza indugio la Commissione. Gli Stati membri informeranno inoltre la Commissione della durata prevista dell'indisponibilità dei mezzi di pagamento e delle misure adottate per ripristinare la loro disponibilità.