• Lavoro Autonomo

    Artigiani e commercianti: novità Cassetto Previdenziale

    INPS ha annunciato nel messaggio 798 del 5 marzo 2025  una ulteriore innovazione nel sistema di comunicazione con i lavoratori autonomi artigiani e commercianti, attraverso l'introduzione della Comunicazione Bidirezionale nel Cassetto Previdenziale del Contribuente. 

    Grazie a questa funzione, i lavoratori autonomi  artigiani e commercianti e i loro intermediari potranno interagire con l’INPS in maniera più rapida ed efficace. 

    La nuova piattaforma consente di inviare richieste specifiche, allegare documenti, monitorare lo stato delle proprie pratiche e ricevere notifiche in tempo reale via email o SMS. Inoltre, la storicitá delle comunicazioni permette di tracciare più facilmente le interazioni passate, migliorando la qualità del servizio. 

    Un altro aspetto fondamentale  è la possibilità per l’INPS di inviare comunicazioni mirate agli utenti, arricchendo così il Fascicolo Elettronico del Contribuente con tutta la documentazione necessaria per una gestione più trasparente e organizzata delle pratiche previdenziali.

    Parallelamente, l’INPS ha introdotto anche una nuova funzionalità denominata Agenda Appuntamenti, che permette ai lavoratori autonomi artigiani e commercianti di prenotare incontri direttamente con l’Istituto per la gestione delle proprie posizioni contributive. 

     Da sottolineare che, con l’attivazione della Comunicazione Bidirezionale, le precedenti funzioni del Cassetto Previdenziale Artigiani e Commercianti verranno gradualmente dismesse e integrate nella nuova piattaforma. E' previsto comunque un periodo  transitorio di gestione in entrambe le piattaforme.

    DI seguito una sintesi dei percorsi  da utilizzare.

    Cassetto previdenziale artigiani e commercianti: Comunicazione bidirezionale

    Accesso alla Comunicazione Bidirezionale nel Cassetto previdenziale del contribuente

    • Accedere al sito www.inps.it
    • Selezionare la sezione "Imprese e Liberi Professionisti"
    • Cliccare su "Comunicazioni per adempimenti contributivi"
    • Accedere a "Aree tematiche"
    • Selezionare "Cassetto Previdenziale del Contribuente"

     Accesso temporaneo dal Cassetto Previdenziale Artigiani e Commercianti  (Finché il servizio non sarà completamente migrato)

    • Accedere al sito www.inps.it
    • Selezionare "Imprese e Liberi Professionisti"
    • Cliccare su "Debiti Contributivi"
    • Accedere a "Aree tematiche"
    • Selezionare "Cassetto Previdenziale Artigiani e Commercianti"

     Accesso all’Agenda Appuntamenti

    • Accedere al sito www.inps.it
    • Selezionare "Imprese e Liberi Professionisti"
    • Cliccare su "Comunicazioni per adempimenti contributivi"
    • Accedere a "Agenda Appuntamenti".

  • Pensioni

    Domanda pensione lavori usuranti entro il 1 maggio 2025

    Con il Messaggio  n.  801 del 05-03-2025  l'Inps fornisce le indicazioni per la presentazione delle domande di riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti entro il 1° maggio 2020 per i lavoratori che maturano i requisiti  per l’accesso al trattamento pensionistico dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2026. (La norma di riferimento è il D. Lgs. 21 aprile 2011, n. 67, come modificato dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232. L'istituto richiama anche le  istruzioni fornite con la circolare n. 90 del 24 maggio 2017 e con la circolare n. 59 del 29 marzo 2018.) 

    Va ricordato che la domanda di accesso al beneficio deve essere corredata dalla documentazione minima necessaria indicata  nella tabella A allegata al decreto 20 settembre 2017 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e va  presentata telematicamente, corredata dal modulo “AP45” . 

    A seguito della domanda l'INPS verifica  la sussistenza dei requisiti e dopo la comunicazione positiva  il lavoratore deve presentare la domanda di pensionamento vera e propria.

    Utile sottolineare anche che:

    •  il diritto matura anche attraverso il cumulo della contribuzione versata nella gestione IVS per lavoro dipendente e nelle gestioni   speciali dei lavoratori autonomi 
    • i requisiti pensionistici  di età vigenti alla data del 31 dicembre 2016  sono confermati fino al 31 dicembre 2026. (non si applicano gli adeguamenti alla speranza di vita).

    Pensione anticipata lavori usuranti i requisiti

    Nel messaggio INPS ricorda che o lavoratori beneficiari sono i seguenti 

    • lavoratori impiegati  in mansioni particolarmente usuranti,  addetti alla c.d. “linea catena”, i conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo, e
    • lavoratori notturni a turni  e  lavoratori notturni  per l’intero anno lavorativo.

    il requisito di anzianità contributiva è pari ad almeno 35 anni,  con età anagrafica variabile  61 anni e 7 mesi, se lavoratori dipendenti, o di 62 anni e 7 mesi se lavoratori autonomi.

    Fanno eccezione i lavoratori

    • occupati  con turni di notte  per almeno 72 giorni annui  per i quali  l'età minima è di  l’età anagrafica minima deve essere pari a 62 anni e 7 mesi se dipendenti, ovvero 63 anni e 7 mesi se lavoratori autonomi. 
    • per gli occupati  in turni di notte da 62 a 71 giorni annui  , l’età richiesta  sale di un anno.

    Pensione anticipata lavori usuranti: la domanda

    La domanda di riconoscimento  va presentata in via telematica entro il prossimo 1° maggio 2025, corredata dal modulo “AP45” e dalla documentazione indicata nella tabella “A” allegata al DM 20 settembre 2011.

    In esito alla domanda di accesso  il lavoratore può ricevere una delle seguenti comunicazioni 

    1. l'accoglimento della domanda, con indicazione della prima decorrenza utile del trattamento pensionistico, qualora sia accertato il possesso dei requisiti relativi allo svolgimento delle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti e sia verificata la sussistenza della relativa copertura finanziaria;
    2. l'accertamento del possesso dei requisiti relativi allo svolgimento delle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, con differimento della decorrenza del trattamento pensionistico in ragione dell'insufficiente copertura finanziaria; in tale caso, la prima data utile per l'accesso  viene comunicata successivamente 
    3. il rigetto della domanda, qualora sia accertato il mancato possesso dei requisiti r

    Agli interessati, che presentano domanda entro il 1° maggio 2025 e che perfezionano i prescritti requisiti dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, l’Istituto comunicherà l’accoglimento della domanda con riserva, in quanto l’efficacia del provvedimento è subordinata all’accertamento dell’effettivo perfezionamento dei requisiti entro il 31 dicembre 2026.

    Si ricorda che i requisiti verificati in sede di domanda di riconoscimento del beneficio devono sussistere al momento del pensionamento.

    Se necessario il lavoratore può fornire ulteriore documentazione a integrazione di quella già prodotta 

  • Rubrica del lavoro

    Assegni familiari e maggiorazione pensioni 2025

    E' stata pubblicata il 4 marzo 2025  la  Circolare Inps n. 50   che fornisce gli importi e le tabelle dei limiti di reddito per gli assegni familiari e per le quote di maggiorazione di pensioni  per i  soggetti esclusi dalla normativa sull'assegno per il nucleo familiare. 

    Si tratta  ricordiamo di:

    • coltivatori diretti, coloni, mezzadri e dei piccoli coltivatori diretti (cui continua ad applicarsi la normativa sugli assegni familiari) e 
    • pensionati delle Gestioni speciali per i lavoratori autonomi (cui continua ad applicarsi la normativa delle quote di maggiorazione di pensione). 

    La circolare precisa che la cessazione del diritto alla corresponsione dei trattamenti di famiglia, per effetto delle disposizioni in materia di reddito familiare, non comporta la cessazione di altri diritti e benefici dipendenti dalla vivenza a carico. 

     

    Importi assegni familiari e limiti di reddito 2025

    Gli  importi delle prestazioni sono i seguenti:

    •  8,18 euro mensili spettanti ai coltivatori diretti, coloni, mezzadri per fratelli, sorelle e nipoti; 
    • 10,21 euro mensili spettanti ai pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi e ai piccoli coltivatori diretti per coniuge e fratelli, sorelle e nipoti; 
    • 1,21 euro mensili spettanti ai piccoli coltivatori diretti per i genitori ed equiparati.

     Le tabelle allegate alla circolare 50   forniscono tutti  i limiti di reddito familiare da applicare ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione per l'anno 2024 

    L'istituto ricorda che i  limiti di reddito familiare da considerare sono rivalutati ogni anno in ragione del tasso d'inflazione programmato con arrotondamento ai centesimi di euro e la misura del tasso d'inflazione programmato per il 2024 è stata pari allo 2,3%. 

     Di conseguenza

    •  il trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti dal 1° gennaio 2024  è fissato all'importo mensile di 603,40 euro 
    • i limiti di reddito mensili da considerare ai fini dell'accertamento del carico (non autosufficienza economica) e quindi del riconoscimento del diritto agli assegni familiari risultano per tutto l'anno 2025:
      • 849,78 euro per il coniuge, per un genitore, per fratelli, sorelle e nipoti; 
      • 1.487,13 euro per due genitori ed equiparati.

    I nuovi limiti valgono anche  in caso di richiesta di assegni familiari per fratelli, sorelle e nipoti (indice unitario di mantenimento). 

    Si ricorda infine che  il decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230 che  ha istituito, a fare data dal 1° marzo 2022, l’assegno unico e universale per i figli , prevede anche che, limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfanili, cessano di essere riconosciute le prestazioni concernenti gli assegni familiari.

  • Fondi sanitari e di solidarietà

    Nuove causali contributo Fondi sanitari dal 1 aprile

    Con la risoluzione del 4 marzo 2024 l'Agenzia comunica l'istituzione delle causali contributo per il versamento, tramite   modello F24, dei contributi all’INPS da destinare ad  alcuni Enti  Bilaterali, a seguito delle  convenzioni  relative al servizio di riscossione  recentemente stipulate tra l’Istituto Nazionale della Previdenza sociale  (di seguito INPS) e gli Enti Bilaterali, i Fondi e le Casse aventi i caratteri di  bilateralità di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

    Ecco i dettagli  e le istruzioni di compilazione.

    Causali contributo per F24 ENFEA SALUTE, FASS, FONDO SALUS

    Sono istituite , con decorrenza 1 aprile 2025 le seguenti nuove causali contributo:

    1. • “ESAL” denominata “FONDO ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA CONFAPI (Enfea Salute)”;
    2. • “FASS” denominata “FONDO di ASSISTENZA SANITARIA  (F.AS.S.)”;
    3. • “SAL1” denominata “FONDO SALUS (FONDO SALUS)”.

    In sede di compilazione del modello F24, le causali contributo sono esposte nella sezione “INPS”, in corrispondenza, esclusivamente, delle  somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando:

    – nel campo “causale contributo”, la causale contributo attribuita;

    – nel campo “codice sede”, il codice della sede INPS presso la quale è aperta  la posizione contributiva aziendale;

    – nel campo “matricola INPS/codice INPS/filiale azienda”, il codice di 10  caratteri che identifica la posizione contributiva aziendale;

     – nel campo “periodo di riferimento”: nella colonna “da mm/aaaa” il mese e l’anno di riscossione del contributo nel formato “MM/AAAA”; nella  colonna “a mm/aaaa” nessun valore.

  • Lavoro estero

    Impatriati 2025: quali sono i requisiti di elevata specializzazione?

    Nella risposta 55 del 28.2.2025 l'Agenzia delle Entrate chiarisce  come si possano definire i requisiti di elevata specializzazione o qualificazione previsti dal nuovo regime impatriati  introdotto dall’articolo 5 del d.lgs. 27 dicembre 2023, n. 209.

    Il caso  riguarda  un lavoratore marittimo  che    non possiede il titolo di istruzione superiore previsto dalla norma ma ritiene di poter  accedere all’agevolazione sulla base dell’inquadramento professionale piuttosto che del titolo di studio. Egli è infatti diplomato presso un istituto nautico nel 2008,  impiegato all’estero dal 2019 al 2024,  e ha conseguito la  Licenza per Comandante su navi di stazza lorda pari o superiore a 3000 GT e certificazioni specialistiche richieste dall’ISPS Code,(International Ship and Port Facilities Security Code). 

    Nello specifico si chiedeva conferma del fatto che:

    •  il requisito del possesso del titolo di istruzione superiore che attesti il completamento di un percorso di istruzione superiore di durata almeno triennale e
    • la qualifica professionale [… ] 

    debbano intendersi come condizioni congiuntive e di conseguenza da rispettare entrambe  oppure se il solo svolgimento di una mansione con qualifica superiore come rientrante nei livelli 1, 2 e 3 della classificazione ISTAT delle  professioni CP 2011 sia condizione sufficiente per la fruizione del beneficio in oggetto.»

    Requisiti elevata specializzazione o qualificazione per impatriati dal 2024

    L’Agenzia delle Entrate ha richiamato la normativa di riferimento, che stabilisce che i lavoratori impatriati possono beneficiare della riduzione al 50% del reddito imponibile se soddisfano specifici requisiti, tra cui il possesso di un’elevata qualificazione o specializzazione. 

    Tali requisiti sono definiti dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 108 e dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, che regolano il riconoscimento delle qualifiche professionali e delle professioni regolamentate. In particolare, il decreto legislativo n. 108/2012 prevede che un lavoratore sia considerato altamente qualificato se possiede:

    1.   un titolo di istruzione superiore almeno triennale, 
    2. una qualificazione professionale post-secondaria di durata simile, o 
    3. una qualifica professionale superiore attestata da almeno cinque anni di esperienza nel settore specifico. 

    L’Agenzia ha sottolineato che la verifica del possesso di tali requisiti ,  o della parificazione di altre qualifiche, è una valutazione tecnica che esula dalle sue competenze, spettando ad altre amministrazioni o enti di certificazione professionale.

    Pertanto, l’Agenzia delle Entrate ha dichiarato l’inammissibilità dell’istanza di interpello, in quanto il quesito posto dall’Istante non riguarda un’interpretazione di norme fiscali ma richiede un accertamento di tipo tecnico sulla validità delle qualifiche professionali.

     In definitiva,   si conclude che l’onere di provare la sussistenza dei requisiti richiesti non ricade sull’Agenzia delle Entrate ma sul contribuente, che dovrà ottenere il riconoscimento della propria qualifica da parte degli enti competenti prima di poter beneficiare dell’agevolazione fiscale.

  • Sicurezza sul Lavoro

    Infortuni: responsabilità penale del committente privato

    La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quarta Penale, ha recentemente emesso una sentenza significativa riguardante la responsabilità penale  del committente in caso di infortuni sul lavoro, specificamente nel contesto di appalti e subappalti. 

    La sentenza, depositata in Cancelleria il 4 febbraio 2025, affronta un caso complesso che ha visto coinvolti due imputati, A.A. e G.G., accusati di omicidio colposo ai sensi dell'art. 589, commi 1 e 2, del codice penale, in seguito alla morte di un lavoratore, H.H., avvenuta durante i lavori di ristrutturazione di un rudere.

    Responsabilità penale committente privato: il caso

    Il caso ha origine nel 2004, quando A.A., proprietario di un complesso rurale in disuso, decide di avviare lavori di ristrutturazione affidando l'incarico al geometra G.G., nominato responsabile dei lavori e coordinatore per la progettazione. 

    Nel corso dei lavori, avvenuti in diverse fasi e con modifiche sostanziali al progetto iniziale, si verifica un tragico incidente: un operaio impegnato nella demolizione manuale di una muratura portante, viene travolto dal crollo del secondo solaio dell'edificio, riportando gravi lesioni che ne causano il decesso immediato.

    La Corte di Appello di Bologna, confermando in parte la sentenza del Tribunale di Parma, aveva ritenuto entrambi gli imputati colpevoli, condannandoli anche al risarcimento dei danni alle parti civili. 

    La Cassazione ha invece  ribaltato il giudizio accogliendo il ricorso di A.A. con annullamento della sentenza nei suoi confronti , mentre ha dichiarato inammissibile il ricorso di G.G.

    Responsabilità del Committente e del Coordinatore: Analisi Giurisprudenziale

    La sentenza della Cassazione si concentra sulla distinzione tra la responsabilità del committente privato e quella del coordinatore dei lavori, evidenziando l'evoluzione giurisprudenziale in materia di sicurezza sul lavoro. 

    Secondo la Corte, il committente privato, come A.A., non può essere ritenuto responsabile delle inadempienze prevenzionistiche se non ha interferito nell'esecuzione dei lavori o se non era in grado di percepire immediatamente situazioni di pericolo. 

    La giurisprudenza ha infatti stabilito che il committente privato deve scegliere un appaltatore competente e affidabile, ma non è tenuto a conoscere le singole disposizioni tecniche previste dalla normativa prevenzionale.

    Nel caso specifico, il committente  aveva affidato l'incarico di demolizione dell'ex casa colonica alla ditta "J.J. e K.K.", la quale aveva a sua volta subappaltato i lavori alla ditta "F.F.". 

    La Cassazione ha riconosciuto che A.A. aveva nominato G.G. come responsabile dei lavori, conferendogli un mandato omnicomprensivo.

     G.G., in qualità di coordinatore per la progettazione e l'esecuzione, avrebbe dovuto adeguare il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) in seguito alle modifiche sostanziali del progetto, cosa che non è avvenuta. 

    La Corte ha sottolineato che il coordinatore  essendo un professionista con esperienza trentennale, era in grado di percepire i rischi connessi ai lavori e avrebbe dovuto intervenire per garantire la sicurezza del cantiere.

    Responsabilità committente privato per infortunio: le conclusioni

    La sentenza della Cassazione rappresenta un importante precedente nella giurisprudenza in materia di responsabilità penale per infortuni sul lavoro. 

    La Corte ha ribadito che la responsabilità del committente privato non può essere automatica e deve essere valutata in base all'effettiva incidenza della sua condotta nel causare l'evento

    Inoltre, ha evidenziato l'importanza del ruolo del coordinatore per la sicurezza, il quale deve garantire che il PSC sia adeguato alle modifiche del progetto e che tutte le misure di prevenzione siano correttamente implementate.

    Si segnala peraltro  il precedente della sentenza 11603 2024 nella quale la Cassazione ha emesso la seguente  massima : "L'art. 90 del D.Lgs. 81/2008 impone al committente di informare sui rischi presenti nell'ambiente di lavoro e di cooperare nell'apprestamento delle misure di protezione e prevenzione, nonché di predisporre un piano di sicurezza. L'inadempimento di questi obblighi configura una responsabilità colposa del committente

  • Formazione e Tirocini

    Finanziamenti per formazione in Tunisia: invio domande dal 27.2

    E' stato pubblicato in Gazzetta ufficiale pochi giorni fa l' Avviso pubblico della società in house del Ministero  del lavoro "Sviluppo Italia"  finalizzato al finanziamento di  progetti di formazione professionale e civico-linguistica  rivolti a cittadini della Repubblica di Tunisia , con risorse a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2021-2027 – OS2 Migrazione legale e Integrazione, lettera p) Misure pre-partenza e percorsi di orientamento, formazione, informazione nei Paesi di origine

    L'avviso  ha  l’obiettivo di promuovere canali legali di ingresso in Italia attraverso percorsi di formazione svolta nel paese di origine e di assistenza nel periodo di ingresso in Italia. 

    Le iniziative previste mirano a migliorare l’adeguamento delle competenze professionali e civico-linguistiche dei partecipanti, in modo da favorire il loro inserimento lavorativo e rispondere alle esigenze del mercato del lavoro italiano. Il programma contribuisce altresì all’attuazione degli accordi tra Italia e Tunisia in materia di migrazione, supportando la gestione strutturata dei flussi migratori e incentivando una migrazione qualificata e regolare.

    Finanziamenti formazione all’estero Sviluppo Italia: i soggetti ammessi

    Al fine di consentire una più stretta correlazione tra l’effettiva richiesta di specifiche professionalità nel territorio nazionale e le attività formative pre-partenza, sono ammessi a presentare proposte progettuali in qualità di Soggetto Proponente Unico o – in caso di partenariato – Associato i seguenti soggetti con sede legale in Italia, elencati anche  nelle Linee Guida  adottate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con Decreto Direttoriale n. 27/2023.

    • a. Regioni e Province Autonome e loro enti strumentali;
    • b. Enti locali, loro unioni e consorzi, così come elencati all’art. 2 del D.Lgs. n. 267/2000 ovvero loro singole articolazioni purché dotate di autonomia organizzativa e finanziaria;
    • c. Organizzazioni nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nonché proprie associazioni e articolazioni;
    • d. Organismi paritetici ed enti bilaterali, posti in essere dalle Organizzazioni di rappresentanza datoriale 
    • e sindacale comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
    • e. Organizzazioni internazionali governative e intergovernative;
    • f. Organizzazioni della società civile e altri soggetti senza finalità di lucro iscritti all’Elenco pubblicato e aggiornato periodicamente dall'Agenzia per la Cooperazione italiana ;
    • g. Associazioni senza scopo di lucro o altri soggetti privati (enti, fondazioni, cooperative sociali, onlus,  etc.) iscritti al Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati,
    • h. Enti del terzo Settore iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS);
    • i. Operatori pubblici e privati accreditati per lo svolgimento di servizi al lavoro, ai sensi del D.Lgs. n. 276/2003 e del D.Lgs. n. 150/2015;
    • j. Organismi accreditati dalle singole Regioni/Province Autonome per lo svolgimento di attività di formazione professionale e servizi al lavoro ai sensi del Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 25 maggio 2001 n. 166;
    • k. Università e Istituti di ricerca; ITS Academy ai sensi della Legge 15 luglio 2022 n. 99;
    • l. Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti

    Nel caso di partenariato, il Soggetto Proponente e i Partner dovranno stipulare un Accordo di Partenariato  utilizzando il Mod. C – “Accordo di Partenariato”.

    Formazione professionale in Tunisia: caratteristiche dei progetti

    Le proposte formative dovranno prevedere l’organizzazione di corsi di formazione professionale e civico-linguistica pre-partenza nella Repubblica di Tunisia. 

    Tali corsi dovranno avere una durata minima di 150 ore e articolarsi in quattro moduli obbligatori:

    1. Lingua italiana (almeno 100 ore), con il raggiungimento del livello A1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue;
    2. Educazione civica (almeno 10 ore), per fornire conoscenze sui principi costituzionali, il funzionamento delle istituzioni e il contesto socio-culturale italiano;
    3. Formazione professionale (almeno 35 ore), comprendente anche nozioni sui diritti dei lavoratori, il lessico settoriale e l’orientamento al lavoro;
    4. Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (almeno 5 ore), con nozioni generali in materia di prevenzione e tutela della sicurezza.

    Le attività formative potranno essere erogate in modalità mista (presenza e FAD), ma con un limite massimo del 25% delle ore in formazione a distanza, ad eccezione del modulo di lingua italiana, che dovrà essere svolto almeno per il 75% in presenza.

    Le proposte progettuali saranno valutate sulla base della loro idoneità tecnica, della coerenza con gli obiettivi dell’Avviso e della sostenibilità economica. 

    Saranno considerate ammissibili solo le domande che rispettano i criteri stabiliti, e sarà redatta una graduatoria con l’elenco delle proposte idonee al finanziamento.

    La pubblicazione degli esiti avverrà sul sito istituzionale dell’ente promotore, e i soggetti selezionati dovranno attenersi agli obblighi di rendicontazione e monitoraggio delle attività, garantendo la corretta attuazione delle iniziative approvate.

    Formazione professionale in Tunisia: domande

    Le modalità di partecipazione prevedono la presentazione di una proposta progettuale da parte dei soggetti proponenti, attraverso l’apposita “Piattaforma Ingressi Formati all’Estero” (PIF) sul sito servizi.lavoro.gov 

    La candidatura deve essere compilata in ogni sua parte e corredata della documentazione richiesta, secondo le specifiche indicate nell’Avviso e negli allegati .

    Le domande potranno essere presentate esclusivamente online, tra il 27 febbraio 2025 e il 17 marzo 2025.

     Il rispetto della scadenza è vincolante, e farà fede la data e l’ora riportate nella ricevuta generata automaticamente dalla piattaforma

    Formazione professionale in Tunisia: modalità di finanziamento

    Per quanto riguarda il finanziamento, il budget complessivo destinato all’Avviso ammonta a 2.000.000,00 euro, sufficienti per la formazioe di 1000 cittadini tunisini 

    Ciascuna proposta progettuale potrà prevedere un finanziamento variabile, in base al numero di destinatari formati con esito positivo, 

    con un massimo di 500.000,00 euro per progetti che coinvolgano almeno 250 partecipanti

    Giova sottolineare che per "formati con esito positivo" si intendono i partecipanti ai corsi di formazione pre-partenza che:

    • Hanno frequentato almeno l'80% delle ore di formazione previste dal programma, comprendendo i moduli di lingua italiana, educazione civica, formazione professionale e sicurezza sul lavoro.
    • Hanno superato con successo gli esami finali, che attestano: Il raggiungimento del livello A1 di conoscenza della lingua italiana, L’acquisizione delle competenze professionali previste dal corso, con rilascio di un’attestazione 

    Solo i partecipanti che soddisfano questi requisiti saranno computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi del progetto e del relativo finanziamento.

    Il contributo sarà erogato sulla base di una rendicontazione a costi reali e sarà soggetto a verifiche amministrative e contabili. 

    La graduatoria finale sarà stilata in base a criteri di qualità del partenariato, coerenza con gli obiettivi dell’Avviso e sostenibilità economica della proposta.

    L’erogazione dei contributi finanziari avverrà in più fasi e sarà subordinata al rispetto delle condizioni previste nell’Avviso. In particolare, i pagamenti seguiranno questo iter:

    1. Anticipo Dopo l’approvazione della proposta progettuale e la stipula dell’accordo di finanziamento, il Soggetto Proponente potrà ricevere un anticipo sui fondi assegnati, la cui percentuale sarà stabilita in base alle regole del programma FAMI.
    2. Erogazioni intermedie – Sono previsti pagamenti in corso d’opera, subordinati alla presentazione di documentazione che attesti lo stato di avanzamento delle attività formative e la rendicontazione delle spese sostenute.
    3. Saldo finale – Il saldo sarà corrisposto solo dopo la conclusione del progetto, previa verifica della corretta attuazione delle attività e della rendicontazione finale da parte di SLI. Il riconoscimento delle spese sarà vincolato anche alla dimostrazione del raggiungimento degli obiettivi, ossia il numero di destinatari formati con esito positivo.

    L’erogazione dei contributi è inoltre subordinata alla regolarità contributiva (DURC) del Soggetto Proponente, che deve permanere per tutta la durata del procedimento