• Locazione immobili

    Cedolare secca su affitti brevi: che aliquota spetta?

    La Legge di Bilancio 2024 in vigore dal 1 gennaio, tra le altre ha previsto novità, per le locazioni brevi, dette anche affitti brevi.

    Sinteticamente, si prevede che l'articolo 1, comma 63 della legge di bilancio 2024 aumenta:

    • dal 21 al 26 per cento,
    • l'aliquota di imposta in forma di cedolare secca,
    • applicabile ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve stipulati da persone fisiche, in caso di destinazione alla locazione breve di più di un appartamento per ciascun periodo d'imposta. 

    A tal  proposito l'agenzia delle entrate con una FAQ del 17 aprile chiarisce che per chi affitta un solo immobile con più contratti di locazione breve nel corso dell'anno ha comunque diritto all'aliquota del 21%, vediamo i dettagli.

    Cedolare secca su affitti brevi: che aliquota spetta?

    Per la tassazione Irpef dei redditi fondiari derivanti dai contratti di locazione breve, il proprietario (o il titolare di diritto reale di godimento) di unità immobiliari abitative locate a uso abitativo può scegliere il regime fiscale della cedolare secca (in alternativa al regime ordinario).

    Dal 1° gennaio 2024 chi sceglie questo regime deve calcolare l’imposta sostitutiva da versare applicando la nuova aliquota di tassazione del 26% come sopra specificato.

    La stessa norma prevede, tuttavia, la riduzione al 21% per i redditi che derivano dalle locazioni brevi relativi a una unità immobiliare individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi.

    Le Entrate, con FAQ del 17 aprile, hanno fornito un chiarimento al seguente quesito: Se affitto più volte nel corso del 2024 la stessa unità immobiliare mediante contratti di locazione breve e scelgo il regime della cedolare secca, mi confermate che l’aliquota di tassazione è del 21% e non del 26%? 

    La risposta ADE è affermativa, dal momento che il contribuente concede in locazione breve, anche se più volte, una sola abitazione. 

    Se, per ipotesi, gli immobili locati fossero due, sul reddito derivante dalla locazione breve di uno dei due (a scelta del locatore) si applicherebbe l’aliquota del 21%, sull’altro quella del 26%.

    Si ricorda, che per locazioni brevi devono intendersi i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare o che gestiscono portali telematici.

  • Bilancio

    Omesso deposito del Bilancio 2023: quali conseguenze?

    Il 12 aprile Unioncamere ha pubblicato la Guida 2024 per il deposito dei Bilanci 2023.

    Tra le altre istruzioni viene ricordato che, ai sensi degli art. 2435-bis – art. 2435-ter c.c. il termine di presentazione è di 30 giorni dalla data del verbale di approvazione dello stesso.

    Per chi non dovesse provvedere, sono previste specifiche sanzioni, vediamole.

    Omesso deposito del bilancio: le sanzioni

    L’art. 2630 c.c. individua le sanzioni amministrative pecuniarie previste in materia di deposito del bilancio

    • "Art. 2630 – (Omessa esecuzione di denunce, comunicazione e depositi) Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestiste in una società o in un Consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o deposito presso il Registro delle Imprese, ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte dall’art. 2250 primo, secondo, terzo e quarto comma, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 € a 1.032 €. Se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo. Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo.”                  

  • Dichiarazione 730

    Precompilata: quali spese funebri sono inserite in dichiarazione?

    L'Agenzia delle Entrate mette a disposizione la dichiarazione dei redditi precompilata sia per chi presenta il modello 730 sia per chi presenta il modello Redditi.

    I lavoratori dipendenti e pensionati interessati possono accettare il modello 730 così come proposto oppure possono modificarlo/integrarlo prima dell'invio.
    Il contribuente non è comunque obbligato a utilizzare la dichiarazione dei redditi precompilata, egli può, infatti, presentare la dichiarazione con le modalità ordinarie.

    Nella dichiarazione precompilata, tra le altre, compaiono anche le spese funebri.

    Come specificato tra le FAQ del sito delle Entrate, nella dichiarazione precompilata sono indicati i dati delle fatture emesse in relazione all'evento funebre, dai soggetti che esercitano attività di servizi di pompe funebri.

    Attenzione al fatto che può accadere che la spesa funebre non sia inserita nella precompilata poiché al momento della sua predisposizione il decesso non risultava ancora comunicato dal comune all'Anagrafe Tributaria. 

    In questo caso, il contribuente può integrare la dichiarazione riportando le spese sostenute in dipendenza del decesso entro il limite di detraibilità di € 1.550 per evento funebre.

    Si ricorda che: 

    • per le spese funebri è riconosciuta la detrazione del 19 per cento. Nella sezione I del quadro E riguardante gli oneri detraibili, si indica:
      • nella colonna 1  il codice che identifica la spesa, in questo caso il codice 14, per le spese funebri sostenute per la morte di persone, indipendentemente dall’esistenza di un vincolo di parentela con esse,
      • nella colonna 2 invece si inserisce la spesa sostenuta; 
    • l’importo, riferito a ciascun decesso, non può essere superiore, come precedentemente sottolineato, a 1.550,00 euro. Tale limite resta fermo anche se più soggetti sostengono la spesa. Nel caso di più eventi occorre compilare più righi da E8 a E10 riportando in ognuno di essi il codice 14 e la spesa relativa a ciascun decesso. Lo stesso importo deve comprendere le spese indicate nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 14;
    • dall’anno d’imposta 2020 la detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19 per cento degli oneri, spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili. Il contribuente dimostra l’utilizzo del mezzo di pagamento «tracciabile» mediante prova cartacea della transazione/pagamento con ricevuta bancomat, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA. In mancanza, l’utilizzo del mezzo di pagamento «tracciabile» può essere documentato mediante l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che cede il bene o effettua la prestazione di servizio.

    Documentazione da controllare e conservare

    TIPOLOGIA

    DOCUMENTI

    Spese funebri

    – Fatture e/o ricevute fiscali riconducibili al funerale: la fattura dell’agenzia di pompe funebri, del fiorista (se la spesa è fatturata a parte), la ricevuta di versamento effettuata al comune per i diritti cimiteriali, le fatture relative agli annunci funebri – L’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” può essere attestato mediante l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che effettua la prestazione di servizio – In mancanza di tale documentazione: ricevuta del versamento bancario o postale, ricevuta della carta di debito o credito, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA o con applicazioni via smartphone tramite Istituti di moneta elettronica autorizzati

    Spese funebri sostenute all’estero

    – Documentazione in lingua originale delle spese sostenute corredata da una traduzione giurata in lingua italiana. Se la documentazione è in lingua inglese, francese, tedesco o spagnolo, la traduzione può essere eseguita e sottoscritta dal contribuente. La documentazione redatta in sloveno può non essere corredata da una traduzione italiana, se il contribuente è residente nella Regione Friuli Venezia Giulia e appartiene alla minoranza slovena – L’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” può essere attestato mediante l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che effettua la prestazione di servizio.

    – In mancanza di tale documentazione: ricevuta del versamento bancario o postale, ricevuta della carta di debito o credito, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA o con applicazioni via smartphone tramite Istituti di moneta elettronica autorizzati

  • Adempimenti Iva

    Auto con legge 104: posso acquistarne più di una?

    Un contribuente domandava se, dopo 4 anni dall'acquisto della propria auto con l'agevolazione IVA  concessa con la Legge n 104, possa acquistarne una seconda sempre agevolata. Se si con quali modalità.

    Le Entrate con una FAQ del 20 marzo confermano che in presenza dei requisiti previsti dalla normativa che regola le agevolazioni fiscali per il settore auto concesse alle persone con disabilità, trascorsi almeno quattro anni dalla data dell’acquisto effettuato con le agevolazioni è possibile usufruire nuovamente dell’Iva ridotta e della detrazione Irpef per gli acquisti successivi, senza che sia necessario vendere il precedente veicolo.

    Le Entrate aggiungono inoltre che per gli acquisti effettuati entro i 4 anni dal primo acquisto è possibile riottenere i benefici solo se il primo veicolo (acquistato con le agevolazioni) è stato cancellato dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA):

    • perché destinato alla demolizione,
    • o quando è stato rubato e non ritrovato (in quest’ultimo caso, occorre esibire al concessionario la denuncia di furto del veicolo e la registrazione della “perdita di possesso” effettuata dal PRA).

    Ti consigliamo anche: Auto disabili: la documentazione per l'agevolazione IVA entro l'anno dall'acquisto

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Comunicazione Preventiva ZES Unica Mezzogiorno: che cos’è?

    Tra le faq pubblicate sul sito della Missione della Zes Unica Mezzogiorno che comprende le 8 ZES delle regioni: 

    • Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna, 

    sono chiesti chiarimenti sulle finalità della Comunicazione Preventiva.

    Viene chiarito che la Comunicazione Preventiva è un servizio accessorio e non obbligatorio collegato alla Autorizzazione Unica.

    Vediamo maggiori dettagli.

    Comunicazione Preventiva ZES Unica: che cos'è?

    In dettaglio, per un miglior servizio all’utenza lo sportello digitale S.U.D. ZES consente di interagire con la Struttura di Missione presentando un'anteprima del progetto/iniziativa che si intende avviare in modo da comprendere se tale progetto/iniziativa ha i requisiti per richiedere una Autorizzazione Unica.

    Il modulo di Comunicazione Preventiva è disponibile come prima opzione nella sezione "Scelta settore attività" della componente di Front Office, accessibile a seguito del click sul tasto "Richiedi autorizzazione unica"

    La comunicazione preventiva NON è obbligatoria e NON sostituisce in alcun modo la formale presentazione dell’istanza e il conseguente avvio del procedimento, ma ha la finalità di interloquire con la struttura per un primo orientamento.

    Se gli elementi informativi forniti con la Comunicazione Preventiva sono sufficienti, sarà la Struttura di missione a indicare se l’iniziativa illustrata dall’impresa rientra nel novero normativo della Autorizzazione Unica e se, quindi, va inoltrata formale istanza tramite lo Sportello e la modulistica ad hoc.

    È comunque sempre possibile presentare una richiesta di Autorizzazione Unica indipendentemente dalla eventuale Consultazione Preventiva.

  • Dichiarazione 730

    730/2024: chi ne è esonerato?

    Il Modello 730/2024 non deve essere presentato dai contribuenti che possiedono esclusivamente i redditi indicati in specifiche condizioni, come dettagliato nelle sezioni:

    •  "CASI DI ESONERO",
    • e "CASI DI ESONERO CON LIMITE DI REDDITO",

    delle istruzioni al Modello.

    Casi di esonero dal 730/2024

    Non è necessario presentare la dichiarazione dei redditi tramite il modello 730 se il contribuente rientra in una delle seguenti categorie:

    • Redditi da abitazione principale e relative pertinenze, e altri fabbricati non locati: Non si applica l'esonero se il fabbricato non locato si trova nello stesso comune dell'abitazione principale.
    • Lavoro dipendente o pensione: Se i redditi sono stati corrisposti da un unico sostituto d'imposta che ha effettuato le ritenute di acconto, o da più sostituti purché certificati dall'ultimo che ha effettuato il conguaglio. È necessario che le detrazioni per coniuge e familiari a carico siano spettanti e che non siano dovute le addizionali regionale e comunale.
    • Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa compresi i lavori a progetto. Sono escluse le collaborazioni di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale rese in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche. Se i redditi sono stati corrisposti da un unico sostituto d'imposta che ha effettuato le ritenute di acconto, o da più sostituti purché certificati dall'ultimo che ha effettuato il conguaglio. È necessario che le detrazioni per coniuge e familiari a carico siano spettanti e che non siano dovute le addizionali regionale e comunale. 
    • Redditi esenti come rendite INAIL per invalidità, borse di studio, pensioni di guerra, interessi sui BOT o altri titoli del debito pubblico, e redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, come gli interessi su conti correnti bancari o postali.
    • Redditi soggetti ad imposta sostitutiva (diversi da quelli soggetti a cedolare secca). Esempi: interessi sui BOT o sugli altri titoli del debito pubblico 
    • Redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta. Esempi: interessi sui conti correnti bancari o postali; redditi derivanti da lavori socialmente utili.

    Per i casi di esonero con limiti di reddito si rimanda alle istruzioni al modello.

  • Bonus fiscali e crediti d'imposta

    Cessione bonus edilizi: posso rifiutare dopo l’accettazione?

    Con la Circolare n 6 dell'11 marzo le Entrate pubblicano modello e istruzioni per Rifiutare la cessione successiva alla prima dei bonus edilizi (di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34).

    Scarica qui il modello con le istruzioni.

    La Circolare n 6 replica a quesiti per sapere quali soluzioni possano essere adottate nei casi in cui

    • la cessione sia stata accettata per errore dal cessionario, che, invece, intendeva rifiutarla;
    • il cedente e il cessionario, dopo l’accettazione della cessione da parte di quest’ultimo, intendano annullare la comunicazione della cessione del credito effettuata sulla “Piattaforma cessione crediti” (Piattaforma). 

    Viene chiarito che nei casi prospettati, il cedente e il cessionario dovranno richiedere all’Agenzia delle entrate il “rifiuto” della cessione del credito già accettata, utilizzando il modello allegato da compilare secondo le relative istruzioni. 

    Il modello, sottoscritto digitalmente o con firma autografa dal cessionario e dal cedente, deve essere inviato all’indirizzo di posta elettronica certificata:

    Attenzione al fatto che in caso di firma autografa deve essere allegata copia del documento di identità dei sottoscrittori. 

    Inoltre si fa presente che la richiesta può riferirsi solo a cessioni di crediti successive alla prima o successive allo sconto in fattura, già accettate dal cessionario e si specifica che:

    • qualora la cessione si riferisca a crediti tracciabili, il rifiuto potrà avvenire per ciascuna rata del credito, ove questa non sia stata ulteriormente ceduta , ovvero opzionata per l’utilizzo in compensazione tramite modello F24. A tal proposito, si ricorda che l’opzione per l’utilizzo del credito tramite modello F24 può essere revocata attraverso l’apposita funzione della Piattaforma, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate; 
    • in caso di crediti non tracciabili, il cessionario deve disporre di credito residuo sufficiente per la tipologia indicata e la relativa annualità, in quanto verrà ridotto il suo plafond per l’importo corrispondente. 

    Nei casi in cui, per i suddetti motivi, l’operazione di rifiuto non possa essere eseguita, la richiesta sarà scartata. Il rifiuto rimuove gli effetti dell’erronea accettazione del credito o della cessione che si è convenuto di rifiutare.

    In entrambi i casi, all’esito positivo dell’operazione, i crediti torneranno nella disponibilità del cedente, ai fini dell’eventuale ulteriore cessione o dell’utilizzo in compensazione tramite modello F24, se ancora nei termini di legge.

    Una volta eseguita l’operazione tecnica di rifiuto della cessione, ne sarà data comunicazione agli interessati, che potranno comunque consultare lo stato aggiornato della cessione sulla Piattaforma.

    Eventuali istanze già trasmesse all’Agenzia delle entrate con differenti modalità dovranno essere nuovamente inviate secondo le indicazioni contenute nella presente circolare.

    Leggi anche Cessione crediti: l'istanza per richiedere annullamento della accettazione casistica citata anche dalla circolare n 6/2024.