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730 semplificato 2024: quali sono le novità?
L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato le regole per la dichiarazione semplificata dei dipendenti e pensionati 2024, come introdotta dalle anticipazioni della Riforma Fiscale.
In particolare, oggi 29 aprile viene pubblicato il Provvedimento n 210954 delle Entrate con il quale viene disciplinata la dichiarazione 730/2024 precompilata, nonché la dichiarazione semplificata alternativa al tradizionale modello 730.
730 semplificato dipendenti 2024: quali sono le novità?
Le Entrate evidenziano che dal 30 aprile saranno disponibili online i modelli alla dichiarazione semplificata, le istruzioni sono state pubblicate col provvedimento di oggi 29 aprile, e dal 20 maggio sarà possibili effettuare i primi invii.
Con il nuovo 730 semplificato o dichiarazione semplificata dipendenti e pensionati 2024 il cittadino:
- non dovrà più conoscere quadri, righi e codici,
- sarà guidato fino all’invio della dichiarazione con una interfaccia più intuitiva e parole semplici,
- ad esempio i dati relativi all’abitazione (rendita, eventuali contratti di locazione, interessi sul mutuo ecc.) saranno ad esempio raccolti nella nuova sezione “casa”,
- i dati degli oneri saranno raccolti nella sezione “spese sostenute”,
- le informazioni su coniuge e figli saranno raccolte nella sezione “famiglia”,
- dopo aver accettato o modificato i dati (dal 20 maggio in poi) sarà il sistema a inserire automaticamente i dati all’interno del modello,
- i rimborsi anche per i sostituti saranno erogati dalle entrate, su scelta del contribuente.
E' bene precisare che sono circa 1 miliardo e 300 milioni (1.270.674.831) i dati ricevuti dal Fisco e precaricati nelle dichiarazioni 2024.
L'accesso all'applicativo web necessario alla dichiarazione semplificata avviene tramite:
- le proprie credenziali Spid,
- Carta d’identità elettronica (Cie)
- o Carta nazionale dei servizi (Cns),
e avendo i requisiti per presentare il 730, si potrà scegliere se accedere alla propria dichiarazione in modalità semplificata oppure ordinaria.
Attenzione al fatto che il 730 precompilato è predisposto per i contribuenti che hanno percepito, per l’anno d’imposta precedente, redditi di lavoro dipendente e assimilati.
Da quest’anno si allarga in via sperimentale la platea di contribuenti, il 730 potrà accogliere dati che prima dovevano necessariamente transitare per il modello Redditi (per esempio, redditi di capitale di fonte estera soggetti a imposta sostitutiva, investimenti all’estero e attività estere di natura finanziaria ai fini Ivie e Ivafe).
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Investitori esteri e Invest Italia: cosa offre alle imprese?
Il MIMIT in data 24 aprile ha pubblicato un comunicato per annunciare “Invest in Italy”, la piattaforma del Ministero delle Imprese e del Made in Italy dedicata ad accompagnare e supportare gli investitori esteri in tutti gli adempimenti e le pratiche utili alla realizzazione di investimenti produttivi in Italia, dalla fase di negoziazione fino alla sua esecuzione, compresa l'eventuale domanda di incentivazione.
Cosa offre la Piattaforma Invest in Italy?
Lo Sportello Unico Invest in Italy opera con un approccio personalizzato per ogni investitore ed analizza:
- le esigenze di insediamento (geografiche, infrastrutturali, tecniche ecc.)
- le interconnessioni previste con la propria filiera, l’ecosistema dell’innovazione, il sistema educativo (scuole e università)
- il progetto di investimento ed i suoi requisiti di sostenibilità
- i tempi di esecuzione
Sulla base di questa analisi dettagliata, il portale offre tutti i servizi di supporto necessari per valorizzare, semplificare e velocizzare l’investimento.
Piattaforma Invest in Italy: attivazione di un TUTOR
In particolare l'attivazione del tutor e il team decicato si offre:
- comprensione del “sistema Italia",
- si attiva la ricerca dei siti di insediamento/espansione adatti,
- si facilita il dialogo con le Amministrazioni Centrali/Locali, funzionale all’ottenimento delle autorizzazioni e dei permessi necessari,
- si facilita il dialogo con la filiera, i Centri di Ricerca, le Università, le scuole tecniche superiori,
- si individuano gli schemi di incentivazione più idonei a sostenere gli investimenti,
- si costruiscono le relazioni con i centri per l’impiego regionali e le agenzie di collocamento locali per la ricerca di personale,
si segue il processo di ottenimento dei visti, autorizzazioni e permessi di lavoro per il personale degli investitori stranieri non UE.
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Sportello Unico ZES: come visualizzo l’avanzamento di una pratica?
Dal 16 aprile 2024, il sito di Missione della ZES Unica Mezzogiorno fornisce agli utenti una nuova funzionalità per consentire alle imprese di avere un aggiornamento sullo stato di avanzamento della loro richiesta.
E’ infatti possibile monitorare lo stato di una pratica sul portale:
Come fare?
Accedendo al portale, tramite il pulsante “Vai alla Scrivania”:
- si accede alla cosiddetta MyPage, cioè alla propria pagina personale in cui è possibile ottenere la lista di tutte le proprie pratiche inviate;
- si seleziona la pratica di interesse e, in fondo alla relativa schermata di dettaglio è visibile l'area “Iter della pratica (Eventi)", aggiornata man mano con gli Eventi che la riguardano.
In due passaggi, è possibile accedere alla propria pratica e sapere i tempi entro cui verrà gestita.
E' inoltre disponibile e sempre attivo il servizio di assistenza (help desk:
- sulla piattaforma: https://www.impresainungiorno.gov.it/web/helpdesk
- per telefono allo 06-64892892 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18.30
Ricordiamo che per presentare una pratica, si deve accedere al Front Office di compilazione pratiche dello Sportello Unico Digitale ZES, selezionando la regione ove è ubicato il comune di riferimento:
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Omesso deposito del Bilancio 2023: quali conseguenze?
Il 12 aprile Unioncamere ha pubblicato la Guida 2024 per il deposito dei Bilanci 2023.
Tra le altre istruzioni viene ricordato che, ai sensi degli art. 2435-bis – art. 2435-ter c.c. il termine di presentazione è di 30 giorni dalla data del verbale di approvazione dello stesso.
Per chi non dovesse provvedere, sono previste specifiche sanzioni, vediamole.
Omesso deposito del bilancio: le sanzioni
L’art. 2630 c.c. individua le sanzioni amministrative pecuniarie previste in materia di deposito del bilancio:
- "Art. 2630 – (Omessa esecuzione di denunce, comunicazione e depositi) Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestiste in una società o in un Consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o deposito presso il Registro delle Imprese, ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte dall’art. 2250 primo, secondo, terzo e quarto comma, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 € a 1.032 €. Se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo. Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo.”
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Come detrarre le spese di istruzione universitaria?
Tra le spese che danno diritto alla detrazione del 19 per cento rientrano anche le spese di istruzione sostenute per la frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali, di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria, tenuti presso università o istituti pubblici o privati, italiani o stranieri.
Le spese possono riferirsi anche a più anni, compresa l’iscrizione fuori corso, e, per le università non statali italiane e straniere, non devono essere superiori a quelle stabilite annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali (leggi anche Detrazioni 2024 spese universitarie non statali: gli importi).
L’importo deve comprendere le spese indicate nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 13.
Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2023 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella sezione “Rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione – art. 51 Tuir” (punti da 701 a 706) della Certificazione Unica con il codice onere 13.
Dove indicare le spese di istruzione universitariaModello Redditi PF 2024: sezione I del quadro RP (righi da RP8 a RP13, codice 13) 730/2024: sezione I del quadro E (righi da E8 a E13, codice 13) -
Spese sanitarie per persone con disabilità deducibili nelle dichiarazioni
In generale, sono interamente deducibili dal reddito complessivo le spese mediche generiche (prestazioni rese da un medico generico, acquisto di medicinali) e di assistenza specifica sostenute dai disabili nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione. Prima di entrare nel merito delle spese, vediamo quali sono le persone che vengono considerate disabili.
Quali persone sono considerate disabili?
Sono considerate persone con disabilità, oltre quelle che hanno ottenuto il riconoscimento dalla Commissione medica istituita ai sensi dell’art. 4 della legge n. 104 del 1992, anche le persone che sono state ritenute invalide da altre Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell’invalidità civile, di lavoro e di guerra, purché presentino le condizioni di minorazione sopra citate.
Per i soggetti riconosciuti portatori di handicap ai sensi della legge n. 104 del 1992, la grave e permanente invalidità o menomazione, menzionata dall’art. 10, comma 1, lett. b), del TUIR, non implica necessariamente la condizione di handicap grave di cui all’art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992, essendo sufficiente la condizione di handicap di cui all’art. 3, comma 1.
Per i soggetti riconosciuti invalidi civili occorre, invece, accertare la grave e permanente invalidità o menomazione; questa, laddove non sia espressamente indicata nella certificazione, può essere comunque ravvisata nelle ipotesi in cui sia attestata un’invalidità totale nonché in tutte le ipotesi in cui sia attribuita l’indennità di accompagnamento (Risoluzione 23.09.2016, n. 79). I grandi invalidi di guerra, di cui all’art. 14 del TU n. 915 del 1978, e le persone a essi equiparate, sono considerati portatori di handicap in situazione di gravità e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari della Commissione medica istituita ai sensi dell’art. 4 della legge n. 104 del 1992. In questo caso è sufficiente presentare il provvedimento definitivo (decreto) di concessione della pensione privilegiata (art. 38 della legge n. 448 del 1998).
Tra le spese sanitarie deducibili rientrano anche quelle relative ad una persona deceduta, se sostenute dagli eredi dopo il suo decesso. Se le spese sono state sostenute da più eredi, ognuno di essi beneficerà della deduzione sulla quota di spesa effettivamente sostenuta.
Quali sono le spese sanitarie deducibili?
Sono deducibili le spese mediche generiche (medicinali, prestazioni mediche generiche, ecc.) nonché quelle di assistenza medica specifica. Quindi tali spese vanno direttamente a ridurre il reddito complessivo su cui calcolare l’imposta dovuta.
Si considerano di assistenza specifica le prestazioni rese da personale paramedico abilitato (es. infermieri professionali) ovvero da personale autorizzato ad effettuare prestazioni sanitarie specialistiche (ad esempio prelievi ai fini di analisi, applicazioni con apparecchiature elettromedicali, esercizio di attività riabilitativa).
Rientrano in tale categoria ad esempio le prestazioni relative al personale:
- assistenza infermieristica e riabilitativa;
- in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale, esclusivamente dedicato all’assistenza diretta della persona;
- di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;
- con la qualifica di educatore professionale;
- qualificato, addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale.
Le prestazioni sanitarie rese alla persona dalle figure professionali sopraelencate sono deducibili anche senza una specifica prescrizione da parte di un medico, a condizione che dal documento attestante la spesa risulti la figura professionale e la prestazione resa dal professionista sanitario (circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 19/E del 1° giugno 2012).
Attenzione: queste spese sono deducibili anche quando sono state sostenute per un familiare disabile non a carico fiscalmente.
Per avere diritto alla deduzione, il contribuente deve essere in possesso di un documento di certificazione del corrispettivo, rilasciato dal professionista sanitario, dal quale risulti la figura professionale che ha reso la prestazione e la descrizione della prestazione sanitaria resa. Se il documento di spesa è intestato solo al disabile, la deduzione spetta al familiare che ha sostenuto in tutto o in parte il costo, a condizione che integri la fattura, annotando sulla stessa l’importo da lui sostenuto.
Sono deducibili anche le spese sostenute per le attività di ippoterapia e musicoterapia a condizione che le stesse vengano prescritte da un medico che ne attesti la necessità per la cura del portatore di handicap e siano eseguite in centri specializzati direttamente da personale medico o sanitario specializzato (psicoterapeuta, fisioterapista, psicologo, terapista della riabilitazione, eccetera), o sotto la loro direzione e responsabilità tecnica.
Quali sono le spese sanitarie non deducibili?
In generale, non sono deducibili nella dichiarazione dei redditi:
- le spese sostenute per prestazioni rese dal pedagogista (che non può essere considerato un professionista sanitario, secondo quanto evidenziato nel parere tecnico acquisito dall’Agenzia delle entrate dal Ministero della Salute, in quanto opera nei servizi socio-educativi, socio-assistenziali e socio-culturali)
- le spese sanitarie specialistiche (analisi, prestazioni chirurgiche e specialistiche) e quelle per l’acquisto dei dispositivi medici. Per queste spese, però, spetta la detrazione del 19% sulla parte che eccede 129,11 euro. Tali spese vanno pertanto indicate nel Rigo E1. Nel caso in cui il dispositivo medico rientri tra i mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento delle persone con disabilità (ad esempio stampelle), il diritto alla detrazione del 19% può essere fatto valere sull’intero importo della spesa sostenuta (da indicare nel Rigo E3);
- le spese corrisposte ad una Cooperativa per sostenere un minore portatore di handicap nell’apprendimento. Il Ministero della Salute, infatti, ha precisato che tale attività, di natura essenzialmente pedagogica e posta in essere da operatori non sanitari, pur se qualificati nel sostegno didattico – educativo, è priva di connotazione sanitaria. Non rileva il fatto che l’attività sia effettuata sotto la direzione di una psicologa.
Quale documentazione controllare e conservare?
In caso di ricovero del disabile in un istituto di assistenza e ricovero, non è possibile portare in deduzione l’intera retta pagata, ma solo la parte che riguarda le spese mediche e le spese paramediche di assistenza specifica. Per questo motivo, è necessario che nella documentazione rilasciata dall’istituto di assistenza le spese risultino indicate separatamente.
Le fatture, le ricevute fiscali e gli scontrini c.d. “parlanti” che abbiano i requisiti prescritti in base alle specifiche tipologie di spese sanitarie cui si riferiscono, costituiscono i soli documenti rilevanti al fine della verifica del sostenimento della spesa. Il contribuente, pertanto, ai fini della deduzione, non è tenuto ad esibire la prova del pagamento.
TIPOLOGIA
DOCUMENTI
Acquisto, affitto e manutenzione di:
– poltrone e carrozzelle
– stampelle e altre attrezzature necessarie alla deambulazione
– attrezzi necessari per il sollevamento di inabili e non deambulanti
- Fattura/ricevuta fiscale relativa alla spesa sostenuta intestata alla persona con disabilità o al familiare, di cui il disabile risulta a carico fiscalmente, che ha sostenuto l’onere
- – Se la prestazione non è resa da strutture pubbliche o private accreditate al SSN l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” può essere attestato mediante l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che effettua la prestazione di servizio. In mancanza di tale documentazione, ricevuta del versamento bancario o postale, ricevuta del pagamento effettuato tramite carta di debito o credito, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA o con applicazioni via smartphone tramite Istituti di moneta elettronica autorizzati
- Certificazione attestante la minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, rilasciata dalla Commissione di cui all’art. 4 della l. n. 104 del 1992 o da Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell’invalidità civile, di lavoro, di guerra. Per i grandi invalidi di guerra di cui all’art. 14 del TU n. 915 del 1978 e per i soggetti ad essi equiparati, è sufficiente presentare il provvedimento definitivo (decreto) di concessione della pensione privilegiata
- È possibile autocertificare il possesso della documentazione attestante il riconoscimento della sussistenza delle condizioni personali di disabilità
Acquisto di:
– arti artificiali
– apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale
Trasformazione dell’ascensore per adattarlo al contenimento della carrozzella
Trasporto in autoambulanza della persona con disabilità
Trasporto del disabile effettuato dalla ONLUS o da altri soggetti che hanno tra i propri fini istituzionali l’assistenza ai disabili
Costruzione di rampe per l’eliminazione di barriere architettoniche esterne ed interne all’abitazione
Acquisto di sussidi tecnici informatici (fax, modem, computer, telefonino, telefoni a viva voce, schermi a tocco, tastiere espanse e costi di abbonamento al servizio di soccorso rapido telefonico, componenti di cucine per facilitare il controllo dell’ambiente)
Oltre alla documentazione precedente anche:
Certificazione del medico curante che attesti che quel sussidio serve per facilitare l’autosufficienza e la possibilità di integrazione della persona disabile o specifica prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista della azienda sanitaria locale di appartenenza dalla quale risulti il collegamento funzionale tra il sussidio tecnico ed informatico e la menomazione di cui è affetto il soggetto, richiesta dal d.m.. 14 marzo 1998 per l’aliquota IVA agevolata, se tale collegamento funzionale non è presente nelle certificazioni rilasciate dalla Commissione medica integrata
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Dichiarazione precompilata 730/2024 e detrazione spese per asili nido
Nella dichiarazione dei redditi precompilata in linea di massima sono presenti le spese sostenute dai genitori per l'asilo nido. Com'è noto infatti, è possibile portare in detrazione il 19% delle spese sostenute dai genitori per pagare le rette relative alla frequenza di asili nido, pubblici o privati, per un importo complessivamente non superiore a 632 euro annui per ogni figlio fiscalmente a carico.
Questo vuol dire che lo sconto effettivo sull’imposta non sarà di 632 euro ma al massimo a 120 euro per figlio (il 19% di 632 euro).
In generale, la detrazione va divisa tra i genitori sulla base dell’onere da ciascuno sostenuto. Se il documento di spesa è intestato al bambino, o ad uno solo dei coniugi, è comunque possibile annotare sullo stesso la percentuale di ripartizione. Se la spesa riguarda più di un figlio, occorre compilare più righi da E8 a E10 riportando in ognuno di essi il codice 33 e la spesa sostenuta con riferimento a ciascun figlio.
Si sottolinea che
- non possono essere indicate le spese sostenute nel 2023 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella sezione “Rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione – art. 51 Tuir” (punti da 701 a 706) della Certificazione Unica con il codice onere 33.
- non possono essere indicate le spese sostenute nel 2023, se nello stesso periodo si è fruito del bonus asili nido.
FAQ sulla detrazione per asili nido nel 730/2024
I contribuenti che utilizzano la dichiarazione dei redditi precompilate, di solito trovano questa spesa già inserita ma a volte sono presenti errori nei dati. Che fare in quel caso? Vediamo le risposte alle FAQ più comuni.
Cosa fare nel caso in cui la spesa per la frequenza dell’asilo nido sia stata sostenuta da entrambi i genitori ma è riportata per intero nella dichiarazione precompilata di un solo genitore? Come regola generale, la spesa per la frequenza dell’asilo nido è esposta, come onere detraibile, nella dichiarazione precompilata del genitore indicato come soggetto che ha sostenuto la spesa nella comunicazione trasmessa dall’asilo nido. Pertanto, nel caso in cui la spesa sia stata sostenuta da entrambi i genitori e tale situazione è evidenziata nei documenti di spesa, anche mediante un’annotazione sullo stesso delle percentuali di spesa imputabili a ciascuno dei genitori, i genitori devono modificare l’importo inserito nel quadro E del 730 o quadro RP del modello Redditi riportando la quota di spesa detraibile da ciascuno entro l’importo complessivamente non superiore a 632 euro annui per ogni figlio fiscalmente a carico.
Quale importo viene indicato in dichiarazione nel caso di voucher erogato da un ente (ad esempio comune o INPS) direttamente all’asilo nido? Come regola generale, il contribuente può detrarre solo le spese relative alle rette per la frequenza dell’asilo nido effettivamente sostenute. Nell’ipotesi di erogazioni di contributi da parte di un Ente direttamente alla struttura prescelta dal genitore è necessario distinguere due casi:
- se il contributo erogato dall’ente è pari alla retta per la frequenza dell’asilo nido, in dichiarazione precompilata non sarà riportato nessun importo come onere detraibile riguardante spese per la frequenza asilo nido;
- se il contributo erogato dall’ente ha comportato una riduzione della retta per la frequenza dell’asilo nido, in dichiarazione precompilata sarà riportato solo l’importo della retta effettivamente pagata corrispondente alla quota rimasta a carico del/i genitore/i.
Quale importo viene indicato nella dichiarazione precompilata nel caso di rimborsi delle spese relative alle rette per la frequenza degli asili nido degli anni d'imposta precedenti? Dal momento che l'Agenzia non conosce se le spese siano state effettivamente detratte dal contribuente nelle precedenti dichiarazioni dei redditi, come regola generale i rimborsi sono esposti nella dichiarazione della precompilata tra i redditi da assoggettare a tassazione separata, secondo le regole previste dalla normativa fiscale. Se il contribuente, nelle precedenti dichiarazioni dei redditi, non ha portato in detrazione le spese rimborsate (tutte o in parte) oppure ha detratto le spese sostenute già al netto dei relativi rimborsi, modifica la dichiarazione precompilata riducendo o eliminando i rimborsi indicati tra i redditi da assoggettare a tassazione separata. I rimborsi riferiti a spese sostenute in anni di imposta precedenti sono riportati nel rigo D7 del modello 730 o nel rigo RM8 del modello Redditi, tra i redditi da assoggettare a tassazione separata.
Infine ricordiamo che se il contribuente o il familiare a carico si è opposto a rendere disponibili all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle spese per la frequenza degli asili nido, sostenute nell'anno precedente, non vengono riportati né nella dichiarazione precompilata del contribuente né nel suo foglio riepilogativo e neanche nella dichiarazione precompilata e nel foglio riepilogativo del familiare del quale risulta a carico. Resta ferma la possibilità per il contribuente di inserire le spese per le quali è stata esercitata l'opposizione in fase di modifica o integrazione della dichiarazione precompilata.