• Antiriciclaggio

    Antifrode UE pagamenti transfrontalieri: che cos’è il CESOP?

    Il Consiglio UE ha adottato un pacchetto legislativo per chiedere ai prestatori di servizi di pagamento di trasmettere informazioni:

    • sui pagamenti transfrontalieri provenienti dagli Stati membri,
    • sul beneficiario di tali pagamenti transfrontalieri. 

    Ricordiamo che con il Decreto legislativo n. 153 del 18 ottobre 2023 sono state recepite le indicazioni della direttiva (UE) 2020/284 del Consiglio, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda l’introduzione di taluni obblighi per i prestatori di servizi di pagamento, quali ad esempio:

    • istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento, 
    • banche e intermediari finanziari.

    La trasmissione dei dati è iniziata il 1° gennaio 2024. 

    L'agenzia delle Entrate ha pubblicato in data 19 febbraio, nuove FAQ nella sezione dedicata del proprio sito: Clicca qui per accedere.

    Pagamenti transfrontalieri: chi invia i dati al CESOP?

    In tale ambito, i prestatori di servizi di pagamento, come a titolo di esempio su indicati, che offrono servizi di pagamento nell'UE dovranno monitorare i beneficiari dei pagamenti transfrontalieri e trasmettere alle amministrazioni degli Stati membri le informazioni su coloro che ricevono più di 25 pagamenti transfrontalieri al trimestre. 

    Leggi anche Pagamenti transfrontalieri: regole antifrode in vigore dal 2024

    Queste informazioni saranno raccolte in banca dati europea, il Sistema elettronico centrale di informazioni sui pagamenti (CESOP) e sottoposte a controlli incrociati con altre banche dati europee. 

    Tutte le informazioni contenute nel CESOP saranno quindi messe a disposizione degli esperti antifrode degli Stati membri attraverso una rete denominata Eurofisc.

    Pagamenti transfrontalieri: che scopo ha il CESOP?

    Lo scopo di queste misure è quello di fornire alle autorità fiscali degli Stati membri gli strumenti adeguati per individuare eventuali frodi IVA nel commercio elettronico effettuate da venditori stabiliti in un altro Stato membro o in un paese terzo.

    La misura rispetta le norme in materia di protezione dei dati

    Si evidenzia che vengono trasmesse solo le informazioni relative ai pagamenti che possono essere collegati a un'attività economica. Le informazioni sui consumatori e sulla causale del pagamento non fanno parte della trasmissione.

    Consulta qui le faq dell'agenzia aggiornate al 19 febbraio.

  • Assegni familiari e ammortizzatori sociali

    Disoccupazione Naspi e Discoll: ci sono limiti di età?

    Con il messaggio 750 del 20 febbraio 2024 Inps chiarisce i limiti di età per la richiesta delle indennità di disoccupazione Naspi e Discoll  e per 'iscrizione al Centro per l'impiego. In estrema sintesi

    • non c'è un limite di età massimo di accesso alla Naspi e alla Dis-coll, invece 
    • l'età minima è di 16 anni .

    I limiti  corrispondono  all'obbligo di iscrizione ai centri per l’impiego con firma della dichiarazione di immediata disponibilità (Did)   .

    Vediamo piu i dettaglio la normativa e i chiarimenti forniti dall'Istituto 

    Limite di età per iscrizione al CPI , DID e indennità di disoccupazione

     L'istituto chiarisce in particolare  di aver ricevuto richieste di chiarimenti  dalle Strutture territoriali   sul fatto che  l’articolo 1, comma 1, del Dpr 333/2000 stabilisce che l’iscrizione ai Centri per l'impiego puo  avvenire solo con età:

    •  superiore a 15 anni e  
    • inferiore all’età pensionabile.  

    il  Ministero  del Lavoro e delle politiche sociali, interpellato per un parere, ha chiarito che  la previsione normativa relativam al limite massimo di età per l’iscrizione al Centro per l’impiego, è presente esclusivamente rispetto all’iscrizione negli elenchi del collocamento mirato ( D.P.R. 10 ottobre 2000, n. 333). 

    Non è, invece, previsto alcun limite massimo di età per quanto riguarda l’iscrizione al collocamento ordinario, anche ai fini dell’accesso alle prestazioni di disoccupazione NASpI e Dis-coll. 

    Pertanto si conferma che i lavoratori che perdono involontariamente la propria occupazione devono sempre rilasciare la dichiarazione di immediata disponibilità (DID) presso i Centri per l'impiego, quale presupposto per il riconoscimento delle prestazioni e per l’applicazione della relativa disciplina e  ricordano, d'altra parte,  che  l'articolo 21, comma 1, del D.lgs n. 150/2015,  prevede che la domanda di indennità di disoccupazione (NASpI e DIS-COLL) equivale al rilascio, da parte del richiedente, della dichiarazione di immediata disponibilità

    Viene ulteriormente precisato che  il limite minimo di età per l’iscrizione al Centro per l’impiego, è stabilito dall’articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che fissa la possibilità di iscrizione al collocamento ordinario al compimento dei 16 anni di età.

     Questo limite, pertanto, si applica anche ai fini dell’accesso alla NASpI e alla DIS-COLL in relazione alla non possibilità di rilascio della DID per i soggetti di età inferiore ai 16 anni, con conseguente esclusione di accesso alle medesime prestazioni.

  • Bonus fiscali e crediti d'imposta

    Bonus agenzie di viaggio e tour operator: come si calcola?

    Il Ministero del Turismo ha pubblicato, in data 13 febbraio, le FAQ in risposta a dubbi sul bonus agenzie di viaggio e tour operator.

    Ricordiamo che le regole operative del bonus sono state definite con la pubblicazione del Decreto ministeriale datato 28 giugno 2023 con le disposizioni applicative concernenti le modalità di ripartizione ed assegnazione delle risorse destinate al sostegno di agenzie di viaggio e tour operator ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, a valere sul fondo di cui all’articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, così come rifinanziato per l’annualità 2023 dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023). Leggi anche: Tax credit tour operator e agenzie viaggio: ecco le modalità per richiederlo.

    Il decreto specifica che la presentazione delle istanze è gestita tramite piattaforma informatica e che sono beneficiari della misura le agenzie di viaggio tour operator che esercitano attività d'impresa primaria o prevalente identificata con i seguenti codici ATECO:

    • ATECO 79.1,
    • ATECO 79.11 o 79.12.

    Leggi anche: Bonus agenzie e tour operator: invio autocertificazioni entro l'8 marzo

    Bonus agenzie e tour operator: come si determina il contributo?

    Ai fini della determinazione del contributo, secondo le regole del decreto su indicato, i soggetti interessati devono dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:

    1. la differenza tra l'ammontare delle fatture attive e dei corrispettivi dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 e l'ammontare delle fatture attive e dei corrispettivi del corrispondente periodo del 2021. Al fine di determinare correttamente l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi, si fa riferimento alla data di effettuazione delle operazioni di cessione dei beni o di prestazione dei servizi;
    2. la differenza tra l'ammontare delle operazioni con data di effettuazione dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 e l'ammontare delle operazioni con data di effettuazione dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, che rappresenta una parte dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi della lettera a), determinate come segue:
      1. tutte le fatture riepilogative mensili per le provvigioni corrisposte a ciascun intermediario, senza la contabilizzazione dell'Iva, per la vendita dei pacchetti e servizi turistici dei tour operator, annotate nel registro di cui agli articoli 23 o 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, o nell'apposito registro tenuto a norma dell'articolo 39 del medesimo decreto, con riferimento all'anno d'imposta cui le provvigioni si riferiscono, non oltre il termine di presentazione della dichiarazione annuale;
      2. tutte le fatture attive, al netto dell'Iva, per le provvigioni relative all'intermediazione nella vendita di crociere, biglietti aerei, ferroviari, marittimi ed automobilistici, soggiorni alberghieri ed extra alberghieri, noleggio mezzi di trasporto e per ogni altra attività di intermediazione annotate nel registro di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
      3. l'ammontare globale dei corrispettivi al netto dell'Iva, derivanti dalle operazioni di intermediazione effettuate ai sensi dell'art. 22, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, annotato nel registro di cui all'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

    L'ammontare del contributo è determinato applicando alla differenza di cui alla lettera a) le seguenti percentuali, al netto della differenza di cui alla lettera b):

    • 5 per cento per i soggetti con ricavi non superiori a 400 mila euro nel periodo di imposta 2019;
    • 3 per cento per i soggetti con ricavi superiori a 400 mila euro e fino a 1 milione di euro nel periodo di imposta 2019;
    • 1 per cento per i soggetti con ricavi superiori a 1 milione di euro e fino a 50 milioni di euro nel periodo di imposta 2019;
    • 0,5 per cento per i soggetti con ricavi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta 2019

    L'ammontare del contributo è altresì determinato applicando le seguenti percentuali alla differenza di cui alla lettera b) del precedente comma 1:

    • 50 per cento per i soggetti con ricavi non superiori a 400 mila euro nel periodo di imposta 2019;
    • 30 per cento per i soggetti con ricavi superiori a 400 mila euro e fino a 1 milione di euro nel periodo di imposta 2019;
    • 10 per cento per i soggetti con ricavi superiori a 1 milione di euro e fino a 50 milioni di euro nel periodo di imposta 2019.

    Come si calcola il bonus agenzie di viaggio e tour operator?

    A proposito della determinazione del contributo il Turismo ha appunto pubblicato tra le FAQ del 13.02 due risposte specifiche, vediamole.

    Veniva domandato:

    1. come deve essere calcolato il Margine operativo lordo delle annualità 2019 e 2021?
    2. come devono essere calcolati i costi incrementali dell’annualità 2021? 

    Il Ministero con le FAQ del 13 febbraio ha rispettivamente replicato quanto segue:

    • il Margine operativo lordo è pari all’utile ante interessi, imposte, svalutazioni e ammortamenti nel periodo di riferimento;
    • i costi incrementali dell’annualità 2021 corrispondono ai costi specificamente sostenuti a causa della pandemia da Covid-19, quali ad esempio depositi non rimborsati, servizi igienicosanitari degli edifici, adozione di procedure di prevenzione sanitaria, ecc

  • Lavoro Dipendente

    Si può licenziare chi fa un altro lavoro durante la malattia?

    Il licenziamento del lavoratore dipendente  che lavora  presso terzi durante il periodo di  malattia è stato piu volte affrontato dalla Corte di Cassazione con esiti non omogenei.

    Nell'ultima pronuncia  n. 1472/2024 del 15 gennaio 2024 ad esempio viene affermato che lo svolgimento di attività in periodo di assenza dal lavoro per malattia costituisce un illecito di pericolo e non di danno, nel senso che costituisce violazione sia  quando provoca la mancata ripresa del lavoro,  sia quando  tale  circostanza sia solo ipotetica  cioè quando il comportamento del lavoratore sia da considerare  "potenzialmente "  pericoloso per la guarigione.

    Nel caso specifico una lavoratrice,  aveva lavorato come cameriera  mentre era assente dal lavoro per lombalgia. Il suo ricorso contro il ilcenziamento era stato respinto sia in primo che in secondo grado in quanto i giudici hanno considerato il comportamento  mancante di correttezza e buona fede in quanto l'attività violava il dovere fare il possibile per raggiungere una sollecita guarigione. 

    Nel ricorso in cassazione la  lavoratrice affermava che la pronuncia della corte di appello  non aveva tenuto in giusto conto il fatto che il suo rientro al lavoro  era stato  sollecito come da prognosi medica, il che dimostrava come i turni in pizzeria non avevano avuto conseguenze sul rapporto di lavoro principale.

    La Suprema corte ha confermato la sentenza di appello ribadendo che il lavoratore in malattia deve astenersi da comportamenti che possano compromettere la  corretta esecuzione dell’obbligazione principale  del proprio contratto ovvero il rientro al lavoro  . Inoltre  si sottolinea che la sentenza dei giudici ha per oggetto la potenzialità del pregiudizio , aldilà dell'effettiva  valutazione  sui reali effetti della attività presso terzi,  che eventualmente necessiterebbe di una consulenza medico legale "ex post".

    Licenziamento per altra attività durante la malattia

    Anche nella Sentenza n. 7641 del 19 marzo 2019   era  stato confermato l’orientamento maggioritario   secondo il quale il lavoratore sorpreso a lavorare per un’impresa terza durante un periodo di malattia può essere legittimamente licenziato,  ma solo nel caso in cui tale attività lavorativa pregiudichi o rallenti la guarigione dallo stato morboso 

    Si trattava del  licenziamento per giusta causa intimato ad A.R, per avere svolto, in periodo di assenza per infortunio  per il quale erano prescritti cure e riposo , un'altra attività lavorativa  consistita nella guida di automezzi e in operazioni di carico/scarico di cerchi in lega per  autovetture.

    I fatti contestati erano  giunti a  conoscenza della società attraverso un 'indagine investigativa, e avevano trovato conferma  nelle dichiarazioni degli investigatori .

    L consulenza d'ufficio disposta in primo grado  aveva consentito di accertare la potenzialità dannosa del comportamento addebitato, tanto che il periodo di malattia si era protratto  per molti giorni successivamente alla prima prognosi. 

    I giudici della Corte Suprema hanno quindi  confermato la decisione  della Corte d’Appello  che si era espressa rilevando   un inadempimento degli obblighi contrattuali di diligenza e  fedeltà e la violazione dei doveri generali di correttezza e buona fede,  per cui il recesso datoriale per giusta causa era giustificato   anche  a causa della mancanza  di previsione nel contratto  collettivo o del codice disciplinare

    Licenziamento illegittimo  con attività lavorativa durante  la malattia 

    Orientamento opposto  a quello sopracitato  nella  sentenza della Corte di Cassazione lavoro n. 4237 del 3 Marzo 2015. 

     In quel caso la corte ha affermato che non sussiste la giusta causa di licenziamento per il lavoratore che durante l’assenza per malattia svolge una attività lavorativa in favore di terzi se non è provato che abbia agito in maniera fraudolenta.  

    La Corte di Cassazione si è espressa  precisando che non sussiste per il lavoratore assente per malattia un divieto assoluto di prestare, durante l’assenza, un’attività lavorativa in favore di terzi, purché questa non evidenzi una simulazione di infermità, oppure comporti una violazione del divieto di concorrenza o, ancora, comprometta la guarigione del lavoratore,.

    Sono tali  aspetti infatti ad implicare l’inosservanza del dovere di fedeltà imposto al prestatore d’opera e la legittimità della sanzione disciplinare massima.

  • Fatturazione elettronica

    Fattura riepilogativa servizi da UE: che caratteristiche deve avere?

    Durante l'edizione 2024 di Tele fisco sono state fornite varie risposte a dubbi dei contribuenti in merito alla fatturazione elettronica tanto da parte degli esperti quanto dalla stessa Agenzia delle Entrate.

    In particolare, con un quesito sulla fatturazione elettronica si chiedeva se, un'impresa italiana che riceve fatture da un fornitore di servizi UE di importi modici, pari a 7/10 euro per servizio: "possa emettere una fattura integrata riepilogativa che raggruppa tutta le fatture estere del fornitore UE ricevute nel mese. Se si, occorre elencare le singole fatture? " Vediamo le indicazioni utili.

    Fattura riepilogativa servizi UE: che caratteristiche deve avere?

    In base all’articolo 6, comma 6-bis, Dpr 695/1996, è prevista la facoltà di registrazione del documento riepilogativo per le autofatture emesse dal cessionario/committente, soggetto passivo, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, del Dpr 633/1972.
    La semplificazione presuppone che le operazioni siano di singolo importo inferiore a 300 euro. 

    Con la Circolare n 1/E/2017 le Entrate hanno fornito indicazioni in riferimento al documento riepilogativo delle fatture di acquisto/vendita. 

    Le Entrate ricordano che l’articolo 1, comma 3, del Dlgs 127/ 2015 e le regole tecniche definite con il provvedimento del Direttore dell’agenzia delle Entrate del 28 ottobre 2016 stabiliscono che le informazioni da trasmettere riguardano le singole fatture emesse e ricevute. 

    La regola riguarda anche le fatture attive e/o passive di importo inferiore a 300 euro per le quali è data facoltà di registrazione attraverso un documento riepilogativo (articolo 6, commi 1 e 6, DPR n 695/96).

    Anche per tali tipologie di fatture, pertanto, indipendentemente dalla modalità di registrazione, è obbligatorio comunicare i dati relativi ad ogni singola fattura.

    Rispetto al caso di specie quindi si ritiene che sia possibile emettere una autofattura riepilogativa dei servizi ricevuti da un soggetto Ue in formato elettronico, con indicazione dei dati relativi ad ogni singola fattura..

  • Fatturazione elettronica

    Fattura differita e fattura immediata: che differenza c’è?

    La fattura differita, che costituisce di fatto un ripilogo di tutte le fatture emesse nei confronti di uno stesso soggetto, è un documento fiscale emesso in data diversa rispetto alla data della transazione. 

    Si tratta di una fattura che contiene tutte le operazioni eseguite nello stesso mese verso lo stesso clieto o fornitore.

    La fattura immediata è il documento che si riferisce a una singola transazione, registrata al momento in cui è avvenuta. 

    Le due tipologie di fatture seguono anche una tempistica diversa di emissione, di seguito i dettagli.

    Fattura elettronica differita: gli adempimenti

    La fattura elettronica differita va emessa entro il giorno 15 del mese successivo rispetto alla data della transazione

    Essa si distingue per fattura relativa a:

    • prestazione di beni,
    • prestazioni di servizi.

    Nel primo caso, sono richieste le seguenti informazioni specifiche:

    • Codice fattura differita,
    • Data di emissione,
    • DDT (Documento di Trasporto).

    Nel secondo caso la fattura riepilogativa dei servizi, invece del DDT, sarà necessario allegare una serie di documenti che attestino l’esecuzione della prestazione. 

    Fattura elettronica differita: i codici da usare

    Il sistema SDI dell’Agenzia delle Entrate dal 2021 ha introdotto un codice TD specifico:

    • TD24: per la cessione di prodotti, con allegato il DDT che attesti l’invio della merce o documento equiparato. Può anche essere utilizzato per indicare l’esecuzione di una prestazione di servizi.
    • TD25: utilizzato esclusivamente per fatture elettroniche differite che prevedono cessioni di beni a un soggetto terzo da parte del cessionario tramite un proprio fornitore.

    In merito alla data operazione, secondo la circolare 14/E/2019 dell’Agenzia delle Entrate, che conferma le direttive del Decreto IVA 633/72, è possibile inserire:

    • a. la data di una delle transazioni, preferibilmente l’ultima eseguita nel corso del mese,
    • b. l’ultimo giorno del mese.
    • c. la data in cui viene effettuato l’invio tramite il sistema SDI.

    Infine per quanto riguarda il DDT (Documento di Trasporto) esso, ricordiamolo, attesta il trasferimento di un bene dal venditore all’acquirente.

    Il DDT va allegato in copia alla fattura, e un'altra copia dovrà essere consegnata all’acquirente dal trasportatore o inviata direttamente tramite posta elettronica.

    Nella fattura differita sarà quindi sarà necessario inserire i DDT relativi alle varie fatture riepilogate nella differita.

    Fattura differita e immediata: che differenza c'é?

    Ricordando che la fattura differita TD24 (ai sensi dell'art 21 comma 4 lettera a) del Dpr 633/72) è prevista come deroga al principio generale prescritto dal primo periodo del comma 4 dell’articolo, si specifica essa non è alternativa rispetto alla fattura immediata TD01. 

    Il soggetto passivo potrà:

    • fatturare entro 12 giorni dal momento di effettuazione delle operazioni e quindi emettere fattura TD01), 
    • oppure se dovesse decidere di fatturare oltre i 12 giorni dal momento dell’operazione, emettere un’unica fattura per tutte le operazioni poste in essere nel mese di riferimento. In tal caso dovrà emettere fattura differita (TD24) al massimo entro il giorno 15 del mese successivo a quello a cui si riferiscono le operazioni riportate in fattura.. 

  • Senza categoria

    Visita medica al dipendente dopo lunga malattia: è obbligatoria?

    Con l'interpello 1 2024 del 5 febbraio la Commissione sicurezza del Ministero del lavoro  ha risposto ad una richiesta di chiarimenti da parte di una università,  in tema di obbligo di  effettuazione della visita medica di controllo  di un  dipendente successivamente ad una assenza superiore a 60giorni 

    La commissione  chiarisce che l'obbligo , a carico dei datori di lavoro per verificare la  continuità dell'idoneità alle mansioni, riguarda solo i dipendenti sottoposti a sorveglianza sanitaria 

    In particolare la nota della Commissione   riepiloga il quadro normativo, ricordando che    l’articolo 2, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008,  al comma  1, lettera m) definisce la “sorveglianza sanitaria” come: “insieme degli atti medici, finalizzati alla  tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di  rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa”;

     Invece  l’articolo 18, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, pone, in capo al datore di lavoro privato e ai dirigenti pubblici , che organizzano e dirigono le 

    attività,  l’obbligo di “nominare il medico  competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto  legislativo e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all'articolo 28” ( casistica ampliata dal recente decreto 48 2023) 

    Inoltre lo stesso articolo 18, comma 1, lettera c), stabilisce che il datore di lavoro “nell’affidare i  compiti ai lavoratori” ha l’obbligo di :

    1. “tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in  rapporto alla loro salute e alla sicurezza”,  e di: 
    2. “vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano  adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità”.

    Infine  l’articolo 41, sulla  “Sorveglianza  sanitaria”, prevede  in particolare, che la sorveglianza sanitaria comprende, tra l’altro, una visita medica “precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione”;

     L'interpello richiama quindi la sentenza della Corte di Cassazione, Sez. Lav., con sentenza del 27 marzo 2020, n. 7566  in cui è stato chiarito che l"a  "ripresa del lavoro", rispetto alla quale la visita medica deve essere  "precedente", è costituita dalla concreta assegnazione del lavoratore, quando egli faccia ritorno in  azienda dopo un'assenza per motivi di salute prolungatasi per oltre sessanta giorni, alle medesime  mansioni già svolte in precedenza, essendo queste soltanto le mansioni, per le quali sia necessario

    compiere una verifica di "idoneità" e cioè accertare se il lavoratore possa sostenerle senza  pregiudizio o rischio per la sua integrità psico-fisica»

    La Commissione conclude affermando  che solo i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria debbano essere  sottoposti alla visita medica di cui all’articolo 41, comma 2, lettera e-ter), al fine di confermare  la loro idoneità  alla mansione già svolta.