• Adempimenti Iva

    Auto con legge 104: posso acquistarne più di una?

    Un contribuente domandava se, dopo 4 anni dall'acquisto della propria auto con l'agevolazione IVA  concessa con la Legge n 104, possa acquistarne una seconda sempre agevolata. Se si con quali modalità.

    Le Entrate con una FAQ del 20 marzo confermano che in presenza dei requisiti previsti dalla normativa che regola le agevolazioni fiscali per il settore auto concesse alle persone con disabilità, trascorsi almeno quattro anni dalla data dell’acquisto effettuato con le agevolazioni è possibile usufruire nuovamente dell’Iva ridotta e della detrazione Irpef per gli acquisti successivi, senza che sia necessario vendere il precedente veicolo.

    Le Entrate aggiungono inoltre che per gli acquisti effettuati entro i 4 anni dal primo acquisto è possibile riottenere i benefici solo se il primo veicolo (acquistato con le agevolazioni) è stato cancellato dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA):

    • perché destinato alla demolizione,
    • o quando è stato rubato e non ritrovato (in quest’ultimo caso, occorre esibire al concessionario la denuncia di furto del veicolo e la registrazione della “perdita di possesso” effettuata dal PRA).

    Ti consigliamo anche: Auto disabili: la documentazione per l'agevolazione IVA entro l'anno dall'acquisto

  • Dichiarazione 730

    Spese veterinarie: sono detraibili nella dichiarazione dei redditi 2024?

    In vista della campagna dichiarativa può essere utile ricordare che le spese veterinarie sostenute per l'acquisto di farmaci e per le cure dei propri animali domestici (legalmente detenuti) sono detraibili nella dichiarazione dei redditi 2023 (730/2023, Redditi Persone fisiche 2023) entro certi limiti e a certe condizioni. Vediamoli insieme.

    Qual è la detrazione delle spese veterinarie nella dichiarazione dei redditi 2024

    In generale, danno diritto alla detrazione d'imposta del 19% nel limite massimo di euro 550, (valore rimasto invariato rispetto allo scorso anno) le spese veterinarie sostenute per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per pratica sportiva.  La detrazione spettante sarà calcolata sulla parte che eccede l'importo di euro 129,11.

    Danno luogo alla detrazione del 19% le seguenti spese:

    • le prestazioni professionali rese dal veterinario;
    • l'acquisto di medicinali veterinari prescritti dal veterinario;
    • analisi di laboratorio e interventi presso le cliniche veterinarie.

    Sul tema, l'Agenzia delle Entrate ha specificato che non è necessario conservare la prescrizione medica ai fini della detrazione, essendo sufficiente lo scontrino "parlante".

    Attenzione va prestata al fatto che non spetta la detrazione per gli animali 

    1. tenuti nell'esercizio di attività commerciali o agricole 
    2. o destinati alla riproduzione o consumo alimentare.

    Ricordiamo che i veterinari devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate i dati delle spese veterinarie sostenute dai contribuenti nel periodo d'imposta oggetto di dichiarazione così da poter predisporre il modello precompilato. Pertanto nei modelli 730/2024 precompilato e Redditi PF 2024 precompilato, il contribuente potrà trovare già tale onere. Come sempre, nel caso di errori è possibile per il contribuente modificare tale importo. 

    CARATTERISTICHE DETRAZIONE SPESE VETERINARIE 2024
    detrazione al 19%
    franchigia pari ad euro 129.11
    limite massimo a 550 euro
    possibile per:

    1. prestazioni professionali rese dal veterinario,
    2. acquisto di medicinali veterinari prescritti dal veterinario,
    3. analisi di laboratorio e interventi presso le cliniche veterinarie

    Detrazione spese veterinarie: come indicarle nella dichiarazione dei redditi 2024

    Nella prossima dichiarazione dei redditi, la spesa deve essere indicata:

    • nel modello 730/2024, nel rigo da E08 –E10 con il codice 29. Nel rigo 28 del prospetto di liquidazione (mod 730-3) verrà riportata la detrazione di imposta pari al massimo a (550-129.11)*19%= 80 euro;
    • nel  modello Redditi PF 2024, nel rigo RP8-RP13 con il codice 29. Nel quadro RN al rigo 13 verrà riportata la detrazione di imposta pari al massimo a (550-129.11)*19%= 80 euro.
    730/2024 righi E8-E10 codice 29
    Redditi PF 2024 righi RP8- RP 13 codice 29

    Spese veterinarie 2024: tipologia di spesa ammessa

    La detrazione spetta per le spese relative alle prestazioni professionali del medico veterinario, per gli importi corrisposti per l’acquisto dri medicinali prescritti dal veterinario e le spese di laboratorio e interventi presso cliniche veterinaria.

    Le spese sostenute per i mangimi speciali per animali da compagnia, anche se prescritti dal veterinario, non sono ammesse alla detrazione poiché non sono considerati farmaci, ma prodotti appartenenti all’area alimentare.

    Spese veterinarie 2024: limite di detraibilità

    Dall’anno d’imposta 2020 la detrazione per le spese veterinarie spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino a euro 120.000; in caso di superamento del predetto limite, la detrazione decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a euro 240.000.

    La detrazione massima spettante è pari a 

    550,00 (limite massimo) – 129,11 (franchigia) = 420,89

    euro 420,89 x 19 per cento = euro 79,96, arrotondato a euro 80.

    Il suddetto limite di spesa è riferito alle spese veterinarie complessivamente sostenute dal soggetto che intende usufruire della detrazione, indipendentemente dal numero di animali posseduti.

    Spese veterinarie 2024: documentazione da controllare e conservare per la detrazione

    In merito alla documentazione che deve essere conservata ai fini della corretta fruizione della detrazione, bisogna tenere:

    • Fatture relative alle prestazioni professionali del medico veterinario;
    • Se la prestazione non è resa da strutture pubbliche o private accreditate al SSN l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” può essere attestato mediante l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che cede il bene o effettua la prestazione di servizio; 
    • In mancanza di tale documentazione: ricevuta del versamento bancario o postale, ricevuta della carta di debito o della carta di credito, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA o con applicazioni via smartphone tramite Istituti di moneta elettronica autorizzati;
    • Scontrini parlanti per l’acquisto dei medicinali;
    • Autocertificazione attestante che l’animale è legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva.

    Si rammenta che per le spese sostenute per medicinali veterinario non è più necessario conservare la prescrizione del medico veterinario.

    È necessario, tuttavia, che lo scontrino riporti, oltre al codice fiscale del soggetto che ha sostenuto la spesa, anche la natura, la qualità e la quantità dei medicinali acquistati. In particolare, la qualità di farmaco deve essere attestata dal codice di autorizzazione in commercio del farmaco stesso. La natura del prodotto “farmaco” può essere identificata anche mediante la codifica FV (farmaco per uso veterinario) utilizzata ai fini della trasmissione dei dati al sistema tessera sanitaria.

  • Reverse Charge

    Servizi in reverse charge: come si regolarizza il minor importo in ft?

    Il meccanismo del reverse chiarge costituisce una deroga alla regola generale dell'IVA, e laddove esso debba essere applicato: 

    • il cedente/prestatore emette fattura senza rivalsa dell’IVA;
    • il cessionario/committente:
      • registra la fattura ricevuta integrandola dell’IVA (o emette autofattura) con l’indicazione dell’imponibile, dell’aliquota IVA e dell’ammontare dell’imposta dovuta;
      • procede alla doppia annotazione: ossia registra la fattura integrata (o l’autofattura) sia nel registro IVA acquisti, sia nel registro IVA vendite, neutralizzando l’operazione.

    Per ulteriori approfondimenti sul reverse charge leggi anche: Reverse charge o inversione contabile: cos'è e come funziona? 

    Vediamo cosa fare se la fattura in reverse charge contiene un importo inferiore a quello effettivamente pagato.

    Fattura di importo errato per servizi in reverse charge: come si corregge?

    Qualora ad esempio, l’importo indicato nella fattura è inferiore a quanto pagato dal cessionario, la regolarizzazione tramite lo Sdi Sistema di interscambiova effettuata compilando i seguenti tipi documento:

    • il TD20 ( Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture) deve riportare solo la differenza dell’imponibile e va registrato nel registro degli acquisti (codice N6.7).
    • il TD16 (tipo documento integrazione fattura da reverse charge interno) per il differenziale d’imposta. 

    L’Iva si assolve in reverse charge annotando il TD16 nei registri delle vendite e degli acquisti.

  • Bonus fiscali e crediti d'imposta

    Bonus agenzie di viaggio e tour operator: come si calcola?

    Il Ministero del Turismo ha pubblicato, in data 13 febbraio, le FAQ in risposta a dubbi sul bonus agenzie di viaggio e tour operator.

    Ricordiamo che le regole operative del bonus sono state definite con la pubblicazione del Decreto ministeriale datato 28 giugno 2023 con le disposizioni applicative concernenti le modalità di ripartizione ed assegnazione delle risorse destinate al sostegno di agenzie di viaggio e tour operator ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, a valere sul fondo di cui all’articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, così come rifinanziato per l’annualità 2023 dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023). Leggi anche: Tax credit tour operator e agenzie viaggio: ecco le modalità per richiederlo.

    Il decreto specifica che la presentazione delle istanze è gestita tramite piattaforma informatica e che sono beneficiari della misura le agenzie di viaggio tour operator che esercitano attività d'impresa primaria o prevalente identificata con i seguenti codici ATECO:

    • ATECO 79.1,
    • ATECO 79.11 o 79.12.

    Leggi anche: Bonus agenzie e tour operator: invio autocertificazioni entro l'8 marzo

    Bonus agenzie e tour operator: come si determina il contributo?

    Ai fini della determinazione del contributo, secondo le regole del decreto su indicato, i soggetti interessati devono dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:

    1. la differenza tra l'ammontare delle fatture attive e dei corrispettivi dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 e l'ammontare delle fatture attive e dei corrispettivi del corrispondente periodo del 2021. Al fine di determinare correttamente l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi, si fa riferimento alla data di effettuazione delle operazioni di cessione dei beni o di prestazione dei servizi;
    2. la differenza tra l'ammontare delle operazioni con data di effettuazione dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 e l'ammontare delle operazioni con data di effettuazione dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, che rappresenta una parte dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi della lettera a), determinate come segue:
      1. tutte le fatture riepilogative mensili per le provvigioni corrisposte a ciascun intermediario, senza la contabilizzazione dell'Iva, per la vendita dei pacchetti e servizi turistici dei tour operator, annotate nel registro di cui agli articoli 23 o 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, o nell'apposito registro tenuto a norma dell'articolo 39 del medesimo decreto, con riferimento all'anno d'imposta cui le provvigioni si riferiscono, non oltre il termine di presentazione della dichiarazione annuale;
      2. tutte le fatture attive, al netto dell'Iva, per le provvigioni relative all'intermediazione nella vendita di crociere, biglietti aerei, ferroviari, marittimi ed automobilistici, soggiorni alberghieri ed extra alberghieri, noleggio mezzi di trasporto e per ogni altra attività di intermediazione annotate nel registro di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
      3. l'ammontare globale dei corrispettivi al netto dell'Iva, derivanti dalle operazioni di intermediazione effettuate ai sensi dell'art. 22, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, annotato nel registro di cui all'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

    L'ammontare del contributo è determinato applicando alla differenza di cui alla lettera a) le seguenti percentuali, al netto della differenza di cui alla lettera b):

    • 5 per cento per i soggetti con ricavi non superiori a 400 mila euro nel periodo di imposta 2019;
    • 3 per cento per i soggetti con ricavi superiori a 400 mila euro e fino a 1 milione di euro nel periodo di imposta 2019;
    • 1 per cento per i soggetti con ricavi superiori a 1 milione di euro e fino a 50 milioni di euro nel periodo di imposta 2019;
    • 0,5 per cento per i soggetti con ricavi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta 2019

    L'ammontare del contributo è altresì determinato applicando le seguenti percentuali alla differenza di cui alla lettera b) del precedente comma 1:

    • 50 per cento per i soggetti con ricavi non superiori a 400 mila euro nel periodo di imposta 2019;
    • 30 per cento per i soggetti con ricavi superiori a 400 mila euro e fino a 1 milione di euro nel periodo di imposta 2019;
    • 10 per cento per i soggetti con ricavi superiori a 1 milione di euro e fino a 50 milioni di euro nel periodo di imposta 2019.

    Come si calcola il bonus agenzie di viaggio e tour operator?

    A proposito della determinazione del contributo il Turismo ha appunto pubblicato tra le FAQ del 13.02 due risposte specifiche, vediamole.

    Veniva domandato:

    1. come deve essere calcolato il Margine operativo lordo delle annualità 2019 e 2021?
    2. come devono essere calcolati i costi incrementali dell’annualità 2021? 

    Il Ministero con le FAQ del 13 febbraio ha rispettivamente replicato quanto segue:

    • il Margine operativo lordo è pari all’utile ante interessi, imposte, svalutazioni e ammortamenti nel periodo di riferimento;
    • i costi incrementali dell’annualità 2021 corrispondono ai costi specificamente sostenuti a causa della pandemia da Covid-19, quali ad esempio depositi non rimborsati, servizi igienicosanitari degli edifici, adozione di procedure di prevenzione sanitaria, ecc

  • Fatturazione elettronica

    Fattura riepilogativa servizi da UE: che caratteristiche deve avere?

    Durante l'edizione 2024 di Tele fisco sono state fornite varie risposte a dubbi dei contribuenti in merito alla fatturazione elettronica tanto da parte degli esperti quanto dalla stessa Agenzia delle Entrate.

    In particolare, con un quesito sulla fatturazione elettronica si chiedeva se, un'impresa italiana che riceve fatture da un fornitore di servizi UE di importi modici, pari a 7/10 euro per servizio: "possa emettere una fattura integrata riepilogativa che raggruppa tutta le fatture estere del fornitore UE ricevute nel mese. Se si, occorre elencare le singole fatture? " Vediamo le indicazioni utili.

    Fattura riepilogativa servizi UE: che caratteristiche deve avere?

    In base all’articolo 6, comma 6-bis, Dpr 695/1996, è prevista la facoltà di registrazione del documento riepilogativo per le autofatture emesse dal cessionario/committente, soggetto passivo, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, del Dpr 633/1972.
    La semplificazione presuppone che le operazioni siano di singolo importo inferiore a 300 euro. 

    Con la Circolare n 1/E/2017 le Entrate hanno fornito indicazioni in riferimento al documento riepilogativo delle fatture di acquisto/vendita. 

    Le Entrate ricordano che l’articolo 1, comma 3, del Dlgs 127/ 2015 e le regole tecniche definite con il provvedimento del Direttore dell’agenzia delle Entrate del 28 ottobre 2016 stabiliscono che le informazioni da trasmettere riguardano le singole fatture emesse e ricevute. 

    La regola riguarda anche le fatture attive e/o passive di importo inferiore a 300 euro per le quali è data facoltà di registrazione attraverso un documento riepilogativo (articolo 6, commi 1 e 6, DPR n 695/96).

    Anche per tali tipologie di fatture, pertanto, indipendentemente dalla modalità di registrazione, è obbligatorio comunicare i dati relativi ad ogni singola fattura.

    Rispetto al caso di specie quindi si ritiene che sia possibile emettere una autofattura riepilogativa dei servizi ricevuti da un soggetto Ue in formato elettronico, con indicazione dei dati relativi ad ogni singola fattura..

  • Riforma fiscale

    Visto di conformità: qual è la soglia di esonero?

    Il Decreto Legislativo semplificazioni adempimenti tra le novità, incide anche sulla soglia di esonero dall'apposizione del visto di conformità andando a modificare l'art 9 bis comma 11 lett a) e b) del DL n 50/2017.

    Visto di conformità: qual è la soglia di esonero?

    Sinteticamente, in base alle nuove disposizioni l'esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti è previsto:

    • per un importo non superiore a 70.000 euro annui per l'IVA;
    • per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente per le imposte dirette e IRAP.

    Previsto inoltre l'esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi IVA per un importo non superiore a 70.000 euro annui.

    Visto di conformità: qual è la soglia di esonero?

    Più in dettaglio, il comma 1, sostituendo le lettere a) e b) dell'articolo 9-bis, comma 11, del decreto-legge n. 50 del 2017, dispone:

    • per i soggetti che accedono ai benefici fiscali previsti dal regime degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), l’incremento da 50.000 a 70.000 euro annui della soglia al di sotto della quale non è richiesto il visto di conformità per l’utilizzo in compensazione del credito IVA 
    • e l’incremento da 20.000 a 50.000 euro annui dell’omologa soglia relativa alle imposte dirette e all’IRAP (nuova lettera a); 
    • inoltre eleva da 50.000 euro annui a 70.000 euro annui la soglia al di sotto della quale è concesso l'esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell'IVA (nuova lettera b). 

    La Relazione al decreto specifica che le soglie più elevate si applicheranno solo ai soggetti con un punteggio ISA particolarmente elevato pari o superiore a nove. 

    Pertanto, l'ambito di applicazione sarà circoscritto a soggetti particolarmente affidabili.

    E' bene specificare che anche se il D.Lgs n 1/2024 di cui si tratta è entrato in vigore il 13 gennaio 2024, l’operatività della soglia più elevata è da ritenersi subordinata all’emanazione di un nuovo provvedimento attuativo dell’Agenzia delle Entrate che definisca i livelli di affidabilità fiscale applicabili. 

    A conferma si evidenzia anche che il recente Modello IVA 2024 pubblicato dalle entrate continua a riportare la vecchia soglia di esonero dal visto pari a 50.000 richiamando espressamente l'ultimo Provvedimento in materia di ISA dell'Agenzia delle Entrate n. 140005/2023.

  • Certificazione Unica

    Chi è obbligato all’invio della certificazione unica 2024?

    Con Provvedimento n 8253 del 15 gennaio le Entrate approvano il modello e le istruzioni per la certificazione unica 2024.

    Va precisato che, per quest'anno l'invio va effettuato entro il giorno 18 marzo, in quanto il 16 marzo termine ordinario scade di sabato.

    Chi è obbligato all’invio della certificazione unica 2024?

    Come evidenziato nelle istruzioni al Modello della CU 2024, sono tenuti all’invio del flusso telematico entro il 16 marzo 2024 coloro che nel 2023 hanno corrisposto:

    • somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte, ai sensi degli artt. 23, 24, 25, 25-bis, 25-ter, 25-quater e 29 del D.P.R. n. 600 del 1973, dell’art. 33, comma 4, del D.P.R. n. 42 del 1988, dell’art. 21, comma 15, della L.27 dicembre 1997, n. 449 e dell’art. 11, della L. 30 dicembre 1991, n. 413. 
    • contributi previdenziali e assistenziali e/o premi assicurativi dovuti all’Inail
    • somme e valori per i quali non è prevista l’applicazione delle ritenute alla fonte ma che sono assoggettati alla contribuzione dovuta all’INPS (precedentemente obbligati alla presentazione del Mod. O1/M), ad esempio: le aziende straniere che occupano lavoratori italiani all’estero assicurati in Italia. A tal fine, i soggetti in questione comunicano, mediante la Certificazione Unica, i dati relativi al personale interessato, compilando l’apposito riquadro previsto per l’INPS nella sezione relativa ai dati previdenziali e assistenziali.

    Sono tenuti, inoltre, i titolari di posizione assicurativa INAIL che mediante la presentazione della Certificazione Unica, comunicano i dati relativi al personale assicurato, compilando l’apposito riquadro previsto per l’Istituto. In particolare, devono presentare la Certificazione Unica tutti i soggetti tenuti ad assicurare contro gli infortuni e le malattie professionali i lavoratori per i quali ricorre la tutela obbligatoria e l’obbligo della denuncia nominativa, nonché i dati assicurativi riferiti ai giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica che a decorrere dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2023 sono assicurati all’INAIL secondo le regole previste dalla normativa regolamentare vigente presso l’INPGI alla data del 30 giugno 2022, come disposto dall’articolo 1, comma 109, della legge n. 234 del 2021;

    • tutte le Amministrazioni sostituti d’imposta comunque iscritte alle gestioni confluite nell’INPS gestione Dipendenti Pubblici, nonché gli enti con personale iscritto per opzione all’INPS gestione Dipendenti Pubblici. La dichiarazione va compilata anche da parte dei soggetti sostituti d’imposta con dipendenti iscritti alla sola gestione assicurativa ENPDEP. I dati contenuti nella presente dichiarazione riguardano l’imponibile contributivo INPS Gestione Dipendenti Pubblici, ai fini previdenziali ed assicurativi, e gli elementi utili all’aggiornamento della posizione assicurativa degli iscritti. La dichiarazione, pertanto, ha per oggetto tutti i redditi corrisposti nel 2023 ai dipendenti iscritti alle seguenti gestioni amministrate dall’INPS Gestione Dipendenti Pubblici:
    • Gestione Cassa Pensioni Statali;
    • Gestione Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali;
    • Gestione Cassa Pensioni Insegnanti;
    • Gestione Cassa Pensioni Sanitari;
    • Gestione Cassa Pensioni Ufficiali Giudiziari;
    • Gestione INADEL;
    • Gestione ENPAS;
    • Gestione ENPDEP (Assicurazione Sociale Vita);
    • Gestione Cassa Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali;
    • Gestione ENAM.

    Sono confermate le istruzioni fornite al titolo V, punto 1, della circolare n. 79 del 6 dicembre 1996 del Ministero del Tesoro (pubblicata nel S.O. n. 224 alla G.U. n. 297 del 19 dicembre 1996).