• Adempimenti Iva

    Nota variazione: quando scade il termine per annotare la maggiore IVA debito?

    Durante l'edizione di Telefisco 2023 tenutasi in data 20 settembre, come sempre, le entrate hanno risposto a quesiti di rilievo sulle principali tematiche fiscali.

    Tra queste, le Entrate hanno fornito un importante chiarimento sulle note variazione. 

    Nel dettaglio, viene chiarito che dal ricevimento della nota di credito Iva, decorre il termine entro il quale il cessionario/committente deve rettificare, in diminuzione, il credito nei confronti dell’Erario. 

    Ricordiamo che la norma di riferimento è l'art 26 del Decreto IVA riscritto dal DL n 73/2021.

    Il comma 2 dello stesso articolo recita testualmente "Se  un'operazione  per  la  quale  sia  stata  emessa  fattura, successivamente alla registrazione di cui  agli  articoli  23  e  24, viene  meno  in  tutto  o  in  parte,  o  se  ne  riduce  l'ammontare imponibile, in conseguenza di  dichiarazione di  nullità annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e  simili o  in conseguenza  dell'applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore  del  servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'articolo 19 l'imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell'articolo 25"

    Nella risposta a Telefisco 2023 le Entrate osservano che la rettifica in diminuzione costituisce una mera facoltà attribuita al cedente/prestatore mentre il cessionario/committente deve provvedere all'annotazione.

    Infatti, una volta che il fornitore/cedente emette la nota di credito nel Sdi delle fatture elettroniche, il cliente/cessionario ha l’obbligo di rilevare la variazione.

    Secondo le Entrate, operativamente, il cliente può annotare in diminuzione nel registro degli acquisti ovvero, in alternativa, in aumento nel registro delle fatture emesse al fine di far emergere l’Iva a debito.

    In ogni caso, il termine per l’annotazione della nota decorre dalla data di ricevimento della stessa e scade il giorno 15 del mese successivo.

  • Adempimenti Iva

    Sussidi informatici disabili IVA al 4%: quanti ne posso acquistare?

    Con una FAQ pubblicata in data 15 settembre le entrate  chiariscono il numero massimo di dispositivi che un soggetto in Legge n 104 può acquistare con IVA agevolata al 4%.

    Sussidi informatici disabili IVA al 4%: quanti ne posso comprare?

    Veniva domandato se una persona in possesso di legge 104 (articolo 3) possa acquistare nello stesso anno più di un sussidio informatico con Iva ridotta al 4% e se c’è un limite massimo di prodotti acquistabili.

    Le entrate replicano che dalla normativa che disciplina l’agevolazione fiscale non emerge alcuna indicazione sul numero massimo di sussidi tecnici e informatici acquistabili con Iva ridotta al 4% dalle persone con disabilità. 

    Tuttavia, sono previste precise disposizioni sulla documentazione necessaria per usufruire dell’aliquota Iva agevolata individuate dal Decreto del Ministro delle finanze del 14 marzo 1998, modificato dall’art 29 bis del decreto legge n. 76/2020 e dall’art.1 del decreto ministeriale 7 aprile 2021
    L’interessato all’acquisto con Iva agevolata deve presentare al venditore:

    • copia del certificato rilasciato dagli organi competenti, 
    • attestante l’invalidità funzionale permanente, 
    • da cui risulti lo specifico collegamento funzionale tra la menomazione di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio e il sussidio tecnico informatico che intende acquistare.

    Attenzione, l'agenzia precisa che, la necessità di attestare questo collegamento vale per quei sussidi che, per caratteristiche tecniche e qualità, sono suscettibili anche di diverso uso, non rappresentando sussidi che possono essere utilizzati esclusivamente da persone affette da menomazioni funzionali permanenti.

    Leggi anche:

    per gli approfondimenti sul tema.

  • Lavoro Dipendente

    Fringe benefit: cosa sono?

    I fringe benefits sono definiti nel codice civile , all’articolo 2099 come parte della retribuzione "con partecipazione agli utili o ai prodotti, con provvigione o con prestazioni in natura”. Si tratta quindi di beni e servizi aggiuntivi o integrativi liberamente dati o contrattualmente previsti che hanno lo scopo di incentivare e fidelizzare i dipendenti.
    Questa forma di premio è maggiormente apprezzata dai dipendenti e dai datori di lavoro rispetto per esempio all’aumento retributivo o alle gratifiche occasionali che risultano  fiscalmente e previdenzialmente più pesantemente imponibili.
    Quando si parla di fringe benefits si parla sostanzialmente di  servizi o di compensi in natura  per i quali l'art 51 comma 3 del TUIR prevede la non imponibilità.

    In caso di superamento della soglia tutto l'importo viene assoggettato a tassazione.

    Fringe benefits:  quali sono 

    Come detto i fringe benefits non possono essere erogati in denaro ma solo come utilizzo di beni e servizi.
     Alcuni esempi possono essere:
    • l’alloggio e il vitto in famiglia  (per il portiere o per la badante o colf),  nel caso di mansioni più professionalmente elevate o di tipo dirigenziale, tali compensi si realizzano con
    • buoni pasto o mensa aziendale
    • alloggio  in appartamenti o alberghi a spese dell'azienda
     oppure la  concessione all’uso di specifici beni di proprietà dell’azienda “datore di lavoro”, quali:
    • telefono aziendale; pc, tablet, stampanti o altri dispositivi elettronici aziendali,
    • autovetture o altri mezzi di trasporto;
    e ancora altri servizi come:
    • Trasporto collettivo
    • asili aziendali
    • polizze assicurative
    • prestiti aziendali.
    Di tali beni e servizi  il lavoratore solitamente  può usufruire gratuitamente o  a condizioni più vantaggiose rispetto  al mercato. Il valore è determinato solitamente sulla base dei prezzi e tariffe medie indicate dalle camere di commercio.

    Fringe benefit: soglia ordinaria e novità 2022

    La soglia  ordinaria prevista dal DPR 917 1986  art 51 comma 3 era fissata a 500mila lire che l'introduzione dell'euro ha poi  trasformato in 258, 23 euro.

    Nel corso del 2022 2022 a causa delle emergenze Covid e guerra in  Ucraina con pesanti ripercussioni economiche sul potere di acquisto dei lavoratori dipendenti sono state introdotte specifiche deroghe alla soglia ordinaria :

    Per il 2020 e 2021 il DL 104 2020 ha raddoppiato l'importo a 516,46 euro

    Nel 2022   il DL 115 2022 (Aiuti bis)  e il DL 176-2022 (Aiuti Quater) hanno portato la soglia per l'anno 2022 rispettivamente a 600 e a 3000 euro.

    Sono stati inoltre previste le ulteriori possibili   forme liberalità del datore di lavoro esenti  IRPEF

    1. 200,00 euro per  bonus benzina (Decreto Aiuti 50 2022) sia in forma di voucher che di rimborso diretto delle spese 
    2.  rimborso importi utenze domestiche del lavoratore entro il limite di 3000 euro ( sempre a norma dell' art 51  comma 3 TUIR).
    3. Fringe Benefits 2023 

    NOVITA 2023 Con la conversione in legge  del DL 48 2023 (pubblicato  in Gazzetta Ufficiale il 3 luglio 2023:  Legge 85/2023) è stata confermata la nuova soglia degli importi  di beni  in natura e servizi  esenti per i lavoratori dipendenti  di 3mila euro, applicabile solo ai dipendenti con figli a carico.

    La misura è sperimentale, in vigore solo per il 2023.

     L'importo ricomprende gli eventuali bonus bollette cioè le erogazioni liberali per il pagamento delle utenze domestiche dei lavoratori stessi.  Per la misura era previsto lo stanziamento di circa 150 milioni di euro per il 2023 e 2024.

    Alloggio in uso al dipendente

    Il caso dell'alloggio dato in uso al dipendente  rientra nella casistica del fringe benefit riferito al  lavoro dipendente ed è regolato dall'art. 51  coma 4 lett c del D.P.R. n. 917/1986 del Testo unico delle imposte dirette.

    Esso trova la sua applicazione sia nel caso classico relativo alla concessione in godimento al dipendente di un fabbricato dato in uso  a titolo abitativo (ad  esempio la categoria catastale  A) ma anche dalla concessione in uso  di un  fabbricato rientrante nella categoria catastale  C (garage).

    Normativa fringe benefits

    Le principali  norme che regolano la disciplina  dei fringe benefits sono le seguenti:
    • L. n. 91/81
    • L. n. 147/13
    • D.lgs. n. 139/2015
    • c.c. art. 2094 – Prestatore di lavoro subordinato
    • c.c. art. 2099 – Retribuzione
    • D.L. 09/08/2022, n. 115, Art. 12. – Misure fiscali per il welfare aziendale
    • D.Lgs. 02/09/1997, n. 314, 6. – Determinazione del reddito da lavoro dipendente ai fini contributivi.
    • D.P.R. 22/12/1986, n. 917, Art. 67. – Redditi diversi 
    • DL 115-2022
    • DL 176-2022

  • PRIMO PIANO

    Come si calcola l’ISEE?

    Il calcolo dell'’ISEE , (l'Indicatore della situazione economica familiare, istituito nel 1998 per definire le soglie  sotto le quali si ha diritto ad agevolazioni e prestazioni assistenziali) è basato su due componenti:
    1. redditi e 
    2. patrimonio,
    che vengono poi rapportati al numero dei soggetti che fanno parte dello stesso nucleo familiare.
    Per questo, anche un reddito medio-alto,  se presente in una famiglia molto numerosa,  può dare come risultato un ISEE basso, con il quale rientrare in alcune agevolazioni sociali.
    I conteggi sono effettuati direttamente dall’INPS che elabora l’ISEE sulla base delle DSU  che gli interessati presentano all’ente erogatore della prestazione (Comune, Università, ecc..)  , o direttamente all'INPS per alcune prestazioni nazionali.
    L'algoritmo di calcolo è stato  modificato  da ultimo dal D.Lgs. n. 42 2016.
    Per calcolare l’ISEE si procede in questo modo:
    1. si calcola l’ISE,  che è dato dal reddito complessivo del nucleo familiare più il 20% del patrimonio mobiliare e immobiliare
    2.  si divide l’ISE per il parametro della scala di equivalenza.

    Isee: la formula di calcolo

    La formula per il calcolo dell’ISEE è quindi la seguente:

    ISE = R + [(PM + PI) × 0,20]
    ISEE = ISE / p
    In cui:
    R = Reddito complessivo del nucleo familiare
    PM = Patrimonio Mobiliare
    PI = Patrimonio Immobiliare
    p = parametro della scala di equivalenza

    Isee:  la scala di equivalenza

    La scala di equivalenza stabilisce i parametri necessari per i calcoli, legati al numero di componenti il nucleo familiare e le relative maggiorazioni applicabili in alcuni casi specifici. I parametri della scala di equivalenza corrispondenti al numero di componenti il nucleo familiare, previsti dal decreto di riforma dell’ISEE sono i seguenti:

    Numero componenti Parametro

    1                                 1,00

    2                                 1,57

    3                                 2,04

    4                                 2,46

    5                                 2,85

    Il parametro è incrementato di 0,35 punti per ogni ulteriore componente.

    A queste maggiorazioni, si aggiunge l’ulteriore quota di 0,5 punti in caso di componenti del nucleo familiare affetti da disabilità. 

    ISEE le maggiorazioni applicabili

    Sono inoltre applicate le seguenti maggiorazioni:

    •  0,2 punti in caso di nuclei familiari con tre figli;
    •  0,35 punti in caso di quattro figli;
    •  0,5 punti in caso di almeno cinque figli;
    •  0,2 punti per nuclei familiari con figli minorenni;
    •  0,3 punti in presenza di almeno un figlio di età inferiore a tre anni compiuti, in cui entrambi i genitori o l’unico presente abbiano svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nell’anno di riferimento dei redditi dichiarati, oppure in caso di nuclei amiliari composti esclusivamente da genitore
    • solo non lavoratore e da figli minorenni (ai soli fini della verifica del requisito fa parte del nucleo familiare anche il genitore non convivente, non coniugato con l’altro genitore, che abbia riconosciuto i figli);
    • 1 punto se tra i componenti il nucleo familiare vi sia un soggetto ricoverato in strutture per disabili che non sia considerato nucleo familiare a sé stante.

    Simulatore ISEE  

    Sul sito dell'INPS WWW.INPS.IT è presente un simulatore di calcolo che consente di ottenere inserendo di dati necessari il possibile risultato  del proprio ISEE familiare sia ordinario che specifico. Si accede  anche senza   identità digitale (PIN, SPID, CIE)   ma è necessario essere in possesso dei dati reddituali (dal Modello Redditi o 730)

    ATTENZIONE!
    Le elaborazioni ed i dati che si ottengono  con il simulatore sono basati esclusivamente su dati autodichiarati e pertanto non costituiscono attestazione ISEE valida ai sensi del D.P.C.M. 159/2013.

     

  • Successioni

    Qual’è il termine per la presentazione della dichiarazione di successione?

    La dichiarazione di successione deve essere presentata, in via generale, entro 12 mesi dalla data del decesso del contribuente.

    Tuttavia ci sono alcuni casi per cui i dodici mesi non decorrono dalla data del decesso ma da un momento diverso: 

    1. nel caso in cui sia stato nominato, in seguito all’apertura della successione, un rappresentante legale degli eredi o dei legatari o dei chiamati all’eredità, un curatore dell’eredità giacente, oppure un esecutore testamentario: i dodici mesi decorrono dalla data in cui questi hanno avuto notizia legale della loro nomina; 
    2. nel caso di fallimento/liquidazione giudiziale del defunto in corso al momento dell’apertura della successione o in caso di dichiarazione di fallimento/liquidazione giudiziale intervenuta entro i successivi sei mesi dal decesso: i dodici mesi decorrono dalla data di chiusura del fallimento/liquidazione giudiziale;
    3. nel caso in cui i beneficiari siano stati immessi nel possesso temporaneo dei beni della persona assente: i dodici mesi decorrono dalla data di immissione nel possesso dei beni;
    4. a seguito di sentenza di morte presunta, i dodici mesi decorrono dalla data in cui è divenuta eseguibile la sentenza dichiarativa di morte presunta se non è stata precedentemente richiesta l’immissione nel possesso dei beni dell’assente;
    5. nel caso in cui l’eredità è accettata con beneficio d’inventario entro dodici mesi dalla scadenza del termine per la formazione dell’inventario;
    6. nel caso di rinunzia all’eredità o al legato, i dodici mesi decorrono dalla data della rinunzia o dalla diversa data in cui gli altri obbligati dimostrino di averne avuto notizia;
    7. nel caso di eventi sopravvenuti che modificano il legato, la ripartizione dell’eredità ovvero che determinano l’applicazione di una imposta superiore rispetto a quella liquidata, i dodici mesi per la presentazione della dichiarazione sostitutiva decorrono dalla data della sopravvenienza o dalla diversa data in cui l’obbligato dimostra di averne avuto notizia;
    8. nel caso in cui, per eventi sopravvenuti che modificano l’attivo ereditario, non sussistono più le condizioni per cui il coniuge ed i parenti in linea retta del defunto erano stati esonerati dalla presentazione della dichiarazione di successione, i dodici mesi decorrono dalla data della sopravvenienza;
    9. nel caso di enti non ancora riconosciuti che hanno presentato domanda di riconoscimento entro un anno dall’apertura della successione, i dodici mesi decorrono dalla data in cui hanno avuto notizia legale del riconoscimento ovvero del diniego. 

    La Dichiarazione di successione deve essere presentata esclusivamente in via telematica, tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, ai quali si accede con Spid, Carta d’identità elettronica (Cie) e Carta nazionale dei servizi (Cns).
    Inoltre, l’Agenzia mette a disposizione il software "Dichiarazione di successione e domanda di volture catastali" per la compilazione e l’invio della dichiarazione. 

    Casi particolari di invio

    I residenti all’estero possono presentare in via eccezionale il modello cartaceo, in caso di impedimenti alla trasmissione telematica, inviando il modello all’ufficio competente dell’Agenzia, tramite raccomandata o altro mezzo equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione.

    La dichiarazione si considera presentata il giorno in cui viene consegnata all’ufficio postale.

    Se il defunto risiedeva all’estero ma in precedenza aveva risieduto in Italia, la dichiarazione deve essere presentata all’ufficio dell’Agenzia nella cui circoscrizione era stata fissata l’ultima residenza italiana. Se quest’ultima non è conosciuta, la dichiarazione va presentata presso la Direzione Provinciale II di ROMA – Ufficio Territoriale ROMA 6 – EUR TORRINO, in Via Canton 20 – CAP 00144 Roma.

  • Agricoltura

    Chi è l’imprenditore agricolo?

    Ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile è “imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: 

    • coltivazione del fondo
    • selvicoltura
    • allevamento di animali e attività connesse.

    Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

    Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.

  • Agricoltura

    Reddito imprenditore agricolo: come si determina e come si dichiara

    Gli agricoltori pagano le imposte dirette sui redditi catastali dei terreni e non sui redditi effettivi. I redditi dei terreni si dividono tra:

    • il reddito dominicale: si basa sulle tariffe d’estimo, stabilite dalla legge catastale in base alla qualità e alla classe del terreno, così come definito dall’art. 28 del Tuir
    • il reddito agrario che è costituito dalla parte del reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale d'esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati, nei limiti della potenzialità del terreno, nell'esercizio di attività agricole su di esso, così come definito dall’art. 32 del Tuir.

    Se il proprietario del terreno (o il titolare di altro diritto reale):

    • svolge direttamente l’attività agricola: gli spetta sia il reddito dominicale sia il reddito agrario,
    • non svolge l’attività agricola perché è esercitata da un’altra persona, il reddito dominicale spetta al proprietario, mentre il reddito agrario spetta a chi svolge l’attività agricola.

    I redditi agrari e dominicali devono essere indicati nel modello 730 o nella dichiarazione dei redditi che devono essere presentati da:

    • chi è proprietario o possiede con enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, terreni situati nel territorio dello Stato per cui è prevista l’iscrizione in catasto con attribuzione di rendita.
    • l’affittuario che esercita l’attività agricola nei fondi in affitto e l’associato nei casi di conduzione associata. Il reddito agrario in questo caso è dichiarato dall’affittuario dalla data di efficacia del contratto di affitto.
    • il titolare dell’impresa agricola individuale, anche in forma di impresa familiare o il titolare dell’azienda coniugale non gestita in forma societaria che conduce il fondo.

    Si precisa che i redditi agrari e dominicali non devono essere dichiarati dal titolare della nuda proprietà in caso di usufrutto o altro diritto reale.

    Come si calcola il reddito dei terreni

    Il reddito dei terreni ha come base il reddito dominicale e agrario risultante dal catasto, rivalutato da appositi coefficienti.:

    • Il reddito dominicale è rivalutato dell’80 per cento,
    • il reddito agrario è rivalutato del 70 per cento.
    • I redditi dominicale e agrario sono ulteriormente rivalutati del 30 per cento.

    L’ulteriore rivalutazione non si applica nel caso di terreni agricoli o non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola-

    Per gli anni  dal 2017 al 2022 i redditi dominicali e agrari non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.

    Dall’anno 2019 tale agevolazione compete anche ai familiari coadiuvanti del coltivatore diretto purché appartenenti al medesimo nucleo familiare, siano iscritti nella gestione assistenziale e previdenziale agricola in qualità di coltivatori diretti e partecipino attivamente all’esercizio dell’impresa familiare.

    La rivalutazione dell’80 e del 70 per cento non si applica nel caso di terreni concessi in affitto per usi agricoli con contratti di durata almeno quinquennale a giovani imprenditori, in presenza delle seguenti condizioni:

    • età inferiore di 40 anni
    • qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale, anche in forma societaria (nel qual caso la maggioranza delle quote o del capitale devono essere detenute da giovani in possesso delle qualifiche di coltivatori diretti o IAP). La qualifica di coltivatore diretto o IAP può essere acquisita entro 2 anni dalla data di stipula del contratto di affitto.

    Attenzione: Per non avere la rivalutazione del reddito dominicale il proprietario del terreno affittato deve accertare l’acquisita qualifica di coltivatore diretto o di IAP dell’affittuario, altrimenti perde il diritto del beneficio stesso.