• Dichiarazione 730

    Dichiarazione 2023: per quali spese la detrazione varia in base al reddito?

    Dall’anno d’imposta 2020, la detrazione dall’imposta lorda spettante in sede di dichiarazione dei redditi, per alcune delle spese indicate nell’art. 15 del TUIR, varia in base all’importo del reddito complessivo. In particolare, la detrazione spetta:

    • per intero ai titolari di reddito complessivo fino a 120.000 euro,
    • in caso di superamento del predetto limite, la detrazione decresce in base al seguente calcolo 100 x (240.000 – reddito complessivo) / 120.000
    • fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari
      a 240.000 euro

    In sostanza si applica il seguente meccanismo di detraibilità:

    Redditi (euro) Quota di detraibilità spettante (%)
    Fino a 120.000 100%
    Oltre 120.000 fino a 240.000 100 x (240.000 – reddito complessivo) / 120.000
    Oltre 240.000 0

    Il reddito complessivo per la verifica del limite reddituale è calcolato al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze, ma tiene conto anche dei redditi assoggettati a cedolare secca, dei redditi assoggettati ad imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario per gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni (art. 1, comma 692, lett. g), della legge 27 dicembre 2019, n. 160 – legge di bilancio 2020) e della quota di agevolazione ACE.

    Spese per le quali la detrazione varia in base al reddito complessivo

    Si tratta in particolare delle detrazioni spettanti per le spese sostenute dal contribuente, qui di seguito indicate:

    • Spese d’istruzione
    • Erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado
    • Spese universitarie
    • Erogazioni liberali al fondo per l'ammortamento di titoli di Stato
    • Spese funebri
    • Premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni
    • Spese per assistenza personale
    • Premi per assicurazioni per tutela delle persone con disabilità grave
    • Attività sportive dei ragazzi
    • Premi per assicurazioni per rischio di non autosufficienza
    • Intermediazioni immobiliare
    • Spese sostenute per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale
    • Spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede
    • Premi per assicurazioni per il rischio di eventi calamitosi
    • Erogazioni liberali alle società ed associazioni sportive dilettantistiche
    • Spese per minori o maggiorenni con DSA
    • Spese relative a beni soggetti a regime vincolistico
    • Spese per iscrizione annuale o abbonamento AFAM per ragazzi
    • Erogazioni liberali per attività culturali e artistiche
    • Erogazioni liberali a favore delle ONLUS
    • Erogazioni liberali a favore di enti operanti nello spettacolo
    • Premi per rischio eventi calamitosi per assicurazioni stipulate contestualmente alla cessione del credito d’imposta relativo agli interventi sisma bonus al 110% ad un’impresa di assicurazione
    • Spese veterinarie
    • Spese per canoni di leasing di immobili da adibire ad abitazione principale
    • Spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordi

    La detrazione, invece, compete per l’intero importo, a prescindere dall’ammontare del reddito complessivo:

    • per le spese sostenute per gli interessi passivi relativi ai prestiti e ai mutui agrari di ogni specie, ai mutui contratti per l’acquisto e la costruzione dell’abitazione principale (di cui al comma 1, lett. a) e b), e al comma 1-ter dell’art. 15 del TUIR),
    • e per le spese sanitarie.

  • Next Generation EU e Recovery Fund

    PNRR: che cos’è il principio DNSH?

    Il Ministero dell'ambiente con una nota ha specificato il significato del principio DNSH relativo alla applicazione dei finanziamenti da PNRR.

    Nel dettaglio, il principio del “non arrecare un danno significativo” all’ambiente  DNSH, cioè “Do No Significant Harm") nasce per coniugare crescita economica e tutela dell’ecosistema, garantendo che gli investimenti siano realizzati senza pregiudicare le risorse ambientali.

    A questo scopo specifica il MISE, è nato il Regolamento (UE) 241/2021, istitutivo del Dispositivo di Ripresa e Resilienza, che dispone che possano essere finanziate, nell’ambito dei singoli Piani nazionali, soltanto le misure che rispettino il principio DNSH, introdotto dal Regolamento (UE) 2020/852, il cd. “Regolamento Tassonomia”.

    Con la Tassonomia delle attività economiche sostenibili si introduce una classificazione delle attività sulla base del loro impatto su sei obiettivi ambientali.

    In particolare, in base all’art. 17 del Regolamento Tassonomia, si considera che un'attività economica arrechi un danno significativo:

    1. alla mitigazione dei cambiamenti climatici, se conduce a significative emissioni di gas a effetto serra;
    2. all'adattamento ai cambiamenti climatici, se conduce a un peggioramento degli effetti negativi del clima attuale e del clima futuro previsto sull’attività stessa o sulle persone, sulla natura o sugli attivi;
    3. all’uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine, se l’attività nuoce: al buono stato o al buon potenziale ecologico di corpi idrici, comprese le acque di superficie e sotterranee; al buono stato ecologico delle acque marine;
    4. all'economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti, se: – conduce a inefficienze significative nell’uso dei materiali o nell’uso diretto o indiretto di risorse naturali quali le fonti energetiche non rinnovabili, le materie prime, le risorse idriche e il suolo, in una o più fasi del ciclo di vita dei prodotti, anche in termini di durabilità, riparabilità, possibilità di miglioramento, riutilizzabilità o riciclabilità dei prodotti; – l’attività comporta un aumento significativo della produzione, dell’incenerimento o dello smaltimento dei rifiuti, ad eccezione dell’incenerimento di rifiuti pericolosi non riciclabili; – lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno significativo e a lungo termine all’ambiente;
    5. alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento se comporta un aumento significativo delle emissioni di sostanze inquinanti nell’aria, nell’acqua o nel suolo rispetto alla situazione esistente prima del suo avvio;
    6. alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi se nuoce in misura significativa alla buona condizione e alla resilienza degli ecosistemi o nuoce allo stato di conservazione degli habitat e delle specie, compresi quelli di interesse per l'Unione.

    Come specificato dalle FAQ sul DNSH sul sito di Italia Domani relativo al PNRR non tutte le attività hanno necessariamente il potenziale di arrecare un danno significativo all'ambiente (ad es, l’assunzione di personale per il supporto agli uffici giudiziari) pertanto, non tutte le attività avranno delle schede associate, non dovendo verificare specifici vincoli per rispettare il principio DNSH. 

    Accedi da qui alla sezione FAQ con tutti i chiarimenti sul principio in oggetto.

  • Ipotecaria e catastali

    Ispezione ipotecaria telematica: che cos’è?

    Il servizio chiamato Ispezione ipotecaria telematica che consente l'accesso telematico alle banche dati ipotecarie anche se il richiedente non è titolare neanche in parte dell’immobile, viene ampliato.

    Dal 25 maggio l'offerta dei servizi di consultazione ipotecaria telematica erogati in area libera sul sito delle Entrate si amplia ed è possibile ispezionare:

    • oltre a tutte le note di trascrizione ed iscrizione,
    • e le domande di annotazione presentate dall’inizio del periodo informatizzato (data variabile da ufficio ad ufficio),
    • anche le note di trascrizione cartacee recuperate e disponibili in formato immagine. 

    con una ricerca per dati dell'immobile.

    Gli altri documenti possono essere consultati esclusivamente recandosi presso il servizio di pubblicità immobiliare territorialmente competente.

    Attenzione al fatto che, il servizio, che consente la ricerca per persona fisica, per nota e per dati catastali dell’immobile, è disponibile per ricerche su qualsiasi circoscrizione del territorio nazionale, a esclusione delle province di Trento, Bolzano, Trieste, Gorizia e delle altre zone nelle quali vige il sistema tavolare. 

    Il servizio di ispezione ipotecaria telematicaI fornisce i documenti su file in formato pdf.

    L’ispezione della nota è possibile indicando oltre agli estremi identificativi (registro particolare o generale) e l’anno della formalità, anche i dati di almeno un soggetto o di un immobile presente nel documento.

    La ricerca per immobile prevede l’indicazione di dati catastali completi mentre non è attualmente possibile impostare la ricerca per persona giuridica.

    Ispezione ipotecaria telematica: i costi per l'utenza non professionale

    Come specificato dalle Entrate, per ogni consultazione effettuata il costo del servizio è calcolato applicando la tariffa vigente diminuita del 10 per cento, perché riferita a ispezioni erogate per via telematica (tabella tasse ipotecarie – pdf), e aumentata del 50 per cento, trattandosi di ispezioni fornite non su base convenzionale.
    Pertanto, per ogni nominativo e per ogni immobile oggetto della ricerca sono dovuti 9,45 euro. 

    Se nell’elenco sintetico relativo al soggetto sono presenti più di 30 formalità, sono corrisposti ulteriori 4,73 euro per ogni gruppo di 15 formalità. Per ogni formalità consultata sono dovuti 5,40 euro.

    Il pagamento, contestuale alla richiesta del servizio, è effettuato attraverso il sistema pagoPA e le commissioni applicate sono variabili in base al Prestatore di Servizi di Pagamento (PSP) e allo strumento di pagamento scelto.

    Il servizio viene erogato a fronte della disponibilità sul sistema telematico della ricevuta di pagamento positiva (“RT”) rilasciata dal sistema pagoPA. 

    Ordinariamente la ricevuta viene notificata entro pochi secondi dalla conclusione della transazione di pagamento da parte dell’utente. Tuttavia, le specifiche di pagoPA prevedono che i tempi per la notifica della ricevuta possano anche superare le 24 ore.

    Ispezione ipotecaria telematica: accesso dei professionisti

    Gli utenti convenzionati, come enti pubblici, notai e società di visure, accedono alla piattaforma Sister per effettuare le ispezioni ipotecarie per persona fisica o non fisica, inserendo i dati anagrafici o la denominazione o, in alternativa, il codice fiscale del soggetto di interesse.

    Oltre all’ispezione ipotecaria in formato pdf, consente di disporre della “Ispezione della nota” e della “Ricerca per nota Elenco soggetti validati” anche in formato elaborabile xml.

    L'abilitazione a Sister prevede la stipula di una convenzione e il pagamento di un canone.

    E' possibile ispezionare telematicamente, oltre a tutte le note di trascrizione ed iscrizione e le domande di annotazione presentate dall’inizio del periodo informatizzato (data variabile da ufficio a ufficio), anche le note di trascrizione cartacee recuperate e disponibili in formato immagine.
    le Entrate specificano che, in via sperimentale e limitatamente ad alcuni uffici – pdf, è possibile richiedere l’ispezione dei registri cartacei in modalità telematica

    E’ infatti disponibile, per gli utenti convenzionati Sister, la consultazione online delle note di trascrizione ante 1970 e dei titoli cartacei altrimenti visionabili esclusivamente recandosi in ufficio, presso il Servizio di pubblicità immobiliare territorialmente competente. 

    Le stesse modalità possono essere utilizzate per la consultazione dei conti di repertorio delle trascrizioni a decorrere dal 24 luglio 1957.

  • Dichiarazione 730

    730/2023 precompilato: quali dati contiene?

    A partire dal giorno 2 maggio 2023 entra nel vivo la campagna della Precompilata.

    Con il Provvedimento n. 131884 datato 18 aprile le Entrate hanno fissato il calendario per i contribuenti interessati al suo utilizzo.

    Nel dettaglio viene specificato che l’Agenzia inserisce nella dichiarazione 730 precompilata i dati dei seguenti oneri detraibili e deducibili ed i dati relativi ai rimborsi di oneri, trasmessi da soggetti terzi: 

    • quote di interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui in corso; 
    • premi di assicurazione sulla vita, causa morte e contro gli infortuni e premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi; 
    • contributi previdenziali e assistenziali; 
    • contributi versati per gli addetti ai servizi domestici e all’assistenza personale o familiare, anche tramite lo strumento del Libretto Famiglia;
    • spese sanitarie e relativi rimborsi; 
    • spese veterinarie; 
    • spese universitarie e spese per corsi statali post diploma di Alta formazione e specializzazione artistica e musicale e relativi rimborsi;
    • contributi versati alle forme di previdenza complementare;
    • spese funebri;
    • spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e agli interventi finalizzati al risparmio energetico; 
    • spese relative ad interventi di sistemazione a verde degli immobili; 
    • erogazioni liberali nei confronti delle ONLUS, delle associazioni di promozione sociale, delle fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico e delle fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica; spese per la frequenza degli asili nido e relativi rimborsi;
    • spese per la frequenza scolastica e relativi rimborsi; 
    • detrazioni spettanti a titolo di Bonus vacanze, di cui all’articolo 176 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34; 
    • rimborsi erogati dalla Commissione per le Adozioni Internazionali (CAI) presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per le spese sostenute per procedure di adozione o affidamento preadottivo di minori stranieri, concluse tramite Ente autorizzato;
    • oneri versati per il riscatto dei periodi non coperti da contribuzione.

    L’Agenzia delle entrate, inoltre, utilizza ai fini della elaborazione della dichiarazione precompilata i dati relativi alle spese da ripartire su diverse annualità desumibili dalla dichiarazione presentata dal contribuente per l’anno precedente.

    Per ulteriori dettagli leggi anche: 730 precompilato 2023: accesso da oggi 2 maggio

  • Dichiarazione 730

    730/2023 Precompilato: quando sarà disponibile?

    L'Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti una dichiarazione dei redditi precompilata (Modello 730 e Modello redditi persone fisiche) con diversi dati già inseriti quali ad esempio:

    • spese sanitarie,
    • spese universitarie,
    • spese funebri, 
    • premi assicurativi, 
    • contributi previdenziali, 
    • bonifici per interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica

    730/2023: quando sarà disponibile la precompilata?

    Con Provvedimento del 18 aprile le Entrate fissano il calendario di accesso e invio del 730 precompilato 2023 e tutte le regole per i contribuenti interessati. Leggi anche: Precompilata 2023: accesso dal 2 maggio

    Ricordiamo sinteticamente che il contribuente per accedere alla dichiarazione deve essere in possesso di:

    Inoltre si può accedere anche tramite persona di fiducia con specifiche modalità recentemente modificate. In proposito ti consigliamo: Precompilata 2023: dal 20 aprile modalità semplificate di delega per persone di fiducia.

    Attenzione al fatto che chi accetta online il 730 precompilato senza apportare modifiche non dovrà più esibire le ricevute che attestano oneri detraibili e deducibili e non sarà sottoposto a controlli documentali. 

    In merito alle scadenze, ricordiamo infine che, la dichiarazione dei redditi precompilata va inviata:

    • entro il 2 ottobre (il 30 settembre cade di sabato ) per il modello 730
    • entro il 30 novembre (modello Redditi Persone Fisiche).

  • Adempimenti Iva

    Come verificare un numero di PIVA? Il servizio gratuito delle Entrate

    Il cittadino che necessiti di verificare un numero di PIVA può utilizzare un servizio gratuito della Agenzia delle Entrate.

    Posso verificare un numero di PIVA? Si vediamo come

    Viene specificato che, la possibilità di controllare l’esistenza e la validità di una partita Iva è prevista per legge (articolo 35-quater del Dpr n. 633/1972), con il preciso obiettivo di contrastare le frodi in materia di imposta sul valore aggiunto.

    Sul sito dell’Agenzia delle entrate è disponibile un servizio gratuito che permette di verificare una partita Iva. 

    Se correttamente registrata in Anagrafe Tributaria, dopo averla inserita in un apposito campo della pagina “Verifica partita Iva”, viene visualizzato un messaggio di risposta che riporta i dati associati al numero di PIVA digitato.

    In particolare, sono specificate le seguenti informazioni:

    • lo stato di attività (se attiva, sospesa o cessata)
    • la data di inizio attività e le eventuali date di sospensione o di cessazione
    • la denominazione o il cognome e nome del titolare
    • se la partita Iva è di un Gruppo Iva o di un partecipante a un Gruppo Iva.

    Verifica numero PIVA: come fare

    Per verificare un numero di PIVA ed ottenere, se esso esiste, i dati su elencati associati alla posizione fiscale, occorre procedere come segue:

    • accedere alla pagina “Tutti i servizi” del sito dell’Agenzia, 
    • scrivere ne campo “Verifica delle partita Iva” il numero dubbio,
    • cliccare su “Cerca il Servizio”.

    Si specifica che è attivo anche un servizio di verifica di:

    • codice fiscale. Il servizio permette di verificare l'esistenza e la corrispondenza tra un codice fiscale e i dati anagrafici di un soggetto, confrontando i dati inseriti con quelli registrati in Anagrafe tributaria. Questa consultazione con accesso libero è stata disposta dal decreto legge n. 78 del 2010
    • controllo PIVA comunitarie

  • Identità digitale

    Firma elettronica: posso usare la CIE?

    La Carta di Identità Elettronica (CIE) è il documento d’identità dei cittadini italiani emesso dal Ministero dell’Interno che permette l’accertamento dell’identità del possessore e l’accesso ai servizi online delle Pubbliche Amministrazioni sia in Italia che nei Paesi dell’Unione Europea.

    Oltre ad accertare l’identità del titolare, la CIE è dotata anche di una componente elettronica che rappresenta l’identità digitale del cittadino.

    Leggi anche: CIE: guida all'utilizzo della carta di identità elettronica in alternativa allo spid

    Firma elettronica: posso usare la CIE?

    La CIE può essere utilizzata come dispositivo di firma elettronica avanzata (FEA) per firmare documenti elettronici.

    È possibile apporre una firma con CIE su file di qualsiasi estensione (.pdf, .jpg, .png…). 

    Le tipologie di firma consentite sono:

    • PAdES” – se si intende produrre un file PDF firmato digitalmente;
    • CAdES” – per tutte le altre tipologie di file.

    Come firmo un documento digitale con CIE?

    Per firmare un file con la Carta di Identità Elettronica occorre:

    • esserne materialmente in possesso (modalità di firma “in locale”), 
    • conoscere il PIN.

    Attualmente sono disponibili due modalità di firma:

    • “Desktop” la firma elettronica avviene tramite un computer collegato a un lettore di smart card contactless per la lettura della CIE, su cui deve essere installato il Software CIE necessario per accedere mediante Carta di Identità Elettronica ai servizi erogati in rete dalle Pubbliche Amministrazioni. L’esempio di utilizzo più frequente è l’accesso sicuro ad un servizio di una Pubblica Amministrazione mediante il browser del computer (Internet Explorer, Chrome, Firefox, Opera ecc.) tramite CIE: all’utente è richiesto esclusivamente di inserire il PIN che ha ricevuto al momento della richiesta della CIE (prima parte) e della consegna di quest’ultima (seconda parte). La verifica della firma elettronica nella modalità Desktop può essere effettuata con l’app “CieID”;
    • Mobile la firma elettronica avviene tramite uno smartphone dotato di interfaccia NFC su cui deve essere installata l’app “CieSign” disponibile su google play o app store che permette anche di effettuare la verifica della firma elettronica.

    Il documento firmato elettronicamente con CIE potrà essere facilmente condiviso tramite e-mail, WhatsApp e altre app di messaggistica.

    Per scoprire come firmare digitalmente con la CIE si può guardare il Tutorial CieSign messo a disposizione dal Ministero.