• Adempimenti Iva

    Eliminazione barriere architettoniche: con quale aliquota Iva fatturare?

    In data 28 settembre l'agenzia delle Entrate risponde ad una richiesta di una imprese che opera in ambito di appalti che realizza opere finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche.

    In particolare viene richiesto se per gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche da parte dell’impresa che effettua i lavori è necessario applicare l’aliquota Iva ridotta del 4%o l’aliquota Iva del 10%?

    Le Entrate tramite la propria rivista online FiscoOggi rispondono come segue.

    Per le “prestazioni di servizi dipendenti da contratto di appalto aventi ad oggetto la realizzazione delle opere direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche si applica l’aliquota Iva del 4% (Dpr n. 633/1972 – Tabella A, Parte II, punto 41-ter).
    Viene sottolineato che indipendentemente dalla connotazione o dalle condizioni sanitarie di chi commissiona i lavori, per l’applicazione della disposizione agevolativa è necessario, comunque, che le opere abbiano le caratteristiche tecniche previste dalla normativa di riferimento ossia:

    •  il DM n 236/89
    • il DPR n 503/96

    e siano realizzate in base a un contratto di appalto.
    Nel caso in cui, sottolinea l'Agenzia, sia stato stipulato un unico contratto che preveda sia interventi di abbattimento delle barriere architettoniche sia altri interventi, per il riconoscimento del beneficio fiscale dell’aliquota ridotta del 4% sui primi è necessario che i corrispettivi siano indicati nel contratto (o almeno in fattura) in maniera distinta. 

    In mancanza di questa distinzione, tutto il corrispettivo deve essere assoggettato all’aliquota più elevata prevista per le singole prestazioni.

  • Agevolazioni Covid-19

    Bonus trasporti 60 euro: è possibile annullare il voucher emesso?

    Nel caso in cui il richiedente riscontrasse un errore nei dati del voucher trasporti 60,00 euro, è possibile annullarlo e richiederne uno nuovo?

    Sì, è possibile, a condizione che il buono non sia già stato utilizzato.

    Nel caso in cui il richiedente operi l’annullamento del buono non ancora utilizzato, è consentito richiedere un’altra emissione nello stesso mese solare

    Per procedere all’annullamento del bonus emesso, è necessario accedere alla propria sezione nel portale Bonus Trasporti, entrare nella sezione “Visualizza buono” e procedere all’annullamento del buono premendo sull’icona del cestino (come da immagine), presente tra le azioni suggerite in corrispondenza del bonus da annullare.

    Una volta annullato, sarà possibile procedere alla richiesta di emissione di un nuovo buono.

  • Agevolazioni Covid-19

    Bonus trasporti 60 euro: come si presenta la domanda?

    E’ stato pubblicato dal Ministero il decreto che disciplina le modalità di erogazione del buono da utilizzare per l’acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale, quale misura di sostegno al reddito e di contrasto all’impoverimento delle famiglie.

    Priva di analizzare la procedura per la domanda, ricordiamo brevemente che:

    possono beneficiare del buono le persone fisiche che, nell'anno 2021, hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro.

    Il buono è pari al 100 per cento della spesa da sostenere ed è riconosciuto, comunque, nel limite massimo di valore in misura pari a 60 euro per ciascun beneficiario per l’acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2022, di un solo abbonamento, annuale, mensile, o relativo a più mensilità, per i
     servizi di

    • trasporto pubblico locale, regionale e interregionale 
    • ovvero trasporto ferroviario nazionale

    Leggi per la guida completa: Bonus trasporti 60 euro tutte le regole

    Ai fini del riconoscimento del beneficio, il soggetto interessato presenta istanza entro 31 dicembre 2022 a titolo personale o per conto di un minore, effettuando l’accesso e la registrazione sul portale dedicato “https://www.bonustrasporti.lavoro.gov.it/.

    L'identità dei beneficiari è accertata attraverso SPID, ovvero tramite carta d'identità elettronica.

    Accedendo si arriva alla pagina proposta di seguito:

    Una volta effettuato l’accesso, bisogna scegliere tra la richiesta del bonus oppure la visualizzazione dei bonus richiesti.

    Accedendo alla prima opzione si giunge in una pagina dove viene richiesta la compilazione di una serie di campi:

     

    L’istanza deve anche contenere l’importo del buono richiesto a fronte della spesa prevista, non superiore in ogni caso a 60 euro per ciascun beneficiario, anche se minore fiscalmente a carico, e l’indicazione del gestore del servizio di trasporto pubblico selezionato dal menù a tendina presente sul portale.

     

    Ecco l’elenco dei gestori che partecipano.

    All'atto della registrazione, il beneficiario fornisce le necessarie dichiarazioni sostitutive di autocertificazione con riguardo alle seguenti informazioni:

    1. nome, cognome, codice fiscale del beneficiario;
    2. nel caso in cui il beneficiario sia minore, il richiedente, assieme al proprio codice fiscale, deve anche attestare che il minore sia fiscalmente a suo carico
    3. reddito complessivo del beneficiario conseguito nell’anno di imposta 2021 non superiore a 35.000 euro. Nel caso in cui il beneficiario sia minore, tale requisito deve sussistere in relazione al minore beneficiario del buono, a prescindere dal reddito del richiedente.

    Confermati tutti i precedenti dati, la richiesta viene correttamente inviata al sistema.

  • Cedolare secca

    Come si revoca la cedolare secca?

    La “cedolare secca” è un regime facoltativo che consiste nel pagamento di un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali.

    Possono optare per il regime della cedolare secca le persone fisiche titolari del diritto di proprietà o del diritto reale di godimento (per esempio, usufrutto), che non locano l’immobile nell’esercizio di attività di impresa o di arti e professioni.

    Per i contratti sotto cedolare secca non andranno pagate l’imposta di registro e l’imposta di bollo, ordinariamente dovute per registrazioni, risoluzioni e proroghe.

    La cedolare secca non sostituisce l’imposta di registro per la cessione del contratto di locazione.

    Revoca della cedolare secca

    Per i contratti di durata pluriennale, qualora, per le annualità successive alla prima, il locatore decida di revocare l’opzione, lo stesso è tenuto al pagamento dell’imposta di registro limitatamente alla frazione del canone a lui imputabile in base alla sua quota di possesso dell’immobile.

    • La revoca deve essere esercitata entro il termine previsto per il pagamento dell’imposta di registro relativa all’annualità di riferimento: cioè entro 30 giorni dalla scadenza dell'annualità precedente, 
    • utilizzando il modello Registrazione locazioni immobili (RLI). 

    Il modello va presentato in modalità telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato. 

    La presentazione telematica del modello può essere effettuata anche presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate da parte dei soggetti non obbligati alla registrazione telematica dei contratti di locazione. 

    Il modello RLI, le istruzioni per la sua compilazione e il relativo software sono disponibili su sito delle Entrate (clicca qui)

    Nel modello chi intende revocare la cedolare secca deve compilare il campo "dichiarazione dei locatori"

    Esso va compilato in tutti i casi in cui venga esercitata o revocata l’opzione per la cedolare secca.

    Per ogni locatore che ha espresso l’opzione per la cedolare secca, o la sua revoca, indicare il codice fiscale e apporre la firma. 

    E' necessario anche allegare la fotocopia di un documento d’identità (in corso di validità) se a firmare non è chi ha richiesto la registrazione. 

    Attenzione al fatto che, pur non essendo formalmente prevista alcuna forma di comunicazione della revoca al conduttore, è comunque opportuno segnalarle tale circostanza allo stesso, responsabile solidale del pagamento dell’imposta di registro (circolare 20/E del 4 giugno 2012, paragrafo 1)

    FAC-SIMILE revoca cedolare secca

    Raccomanda

     

    Bologna ……

     

    Indirizzi conduttore

     

    Revoca Cedolare secca contratto di locazione

     

    E’ in scadenza in data  la prima (o seconda ecc…) annualita’ del contratto di locazione dell’appartamento sito ….. registrato il

    Per motivi fiscali vi comunico che entro trenta giorni dalla scadenza del contratto comunichero’ all’Agenzia delle Entrate il rinnovo del contratto per l’annualità …….. e la revoca della cedolare secca.

    Cio comporterà il pagamento dell’imposta di registro del 2%  a carico di entrambi. (50% cadauno )

    Confidando nella vostra comprensione saluto cordialmente

    Per tutte le regole sulla cedolare secca, leggi: Guida alla cedolare secca 2022

  • Adempimenti Iva

    Quando va presentato il modello INTRA 2022? Dietrofront con la conversione del dl 73/2022

    AGGIORNAMENTO: la conversione del  D.L. 73/2022 ha riportato la scadenza di presentazione del modello Intrastat, mensile o trimestrale, al 25 del mese successivo del periodo di riferimento.

    La presente risposta è pertanto da leggersi considerando tale modifica.

    Ricordiamo che:

    Il decreto Semplificazioni (Decreto-legge del 21.06.2022 n. 73) aveva fissato il nuovo termine di presentazione dei Modelli Intra, ovvero:

    • dell’elenco riepilogativo delle seguenti categorie di operazioni effettuate nei confronti di soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunità europea: 
      • cessioni intracomunitarie di beni comunitari
      • prestazioni di servizi rese diverse da quelle oggetto di specifiche deroghe in tema di territorialità (articoli 7-quater e 7-quinquies del Dpr n. 633/1972)
    • dell’elenco riepilogativo delle seguenti categorie di operazioni acquisitepresso soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunità europea: 
      • acquisti intracomunitari di beni comunitari
      • prestazioni di servizi ricevute (articolo 7-ter del Dpr n. 633/1972).

    entro la fine del mese successivo al periodo di riferimento di effettuazione delle suddette operazioni (in luogo del 25 del mese successivo), abrogando di conseguenza l'art. 3, comma 1, DM del 22.02.2010, e stabilendo così che il decreto ministeriale di attuazione è tenuto a disciplinare le sole modalità, non più i termini, di presentazione di tali elenchi.

    Il provvedimento in esame è entrato in vigore il 22 giugno 2022, di conseguenza il nuovo termine si dovrebbe applicare già dagli elenchi riepilogativi relativi alle operazioni effettuate nel mese di maggio, che potranno essere presentati entro il 30.06.2022.

    A seguito di queste novità, con riferimento alle operazioni intracomunitarie effettuate nel mese di giugno 2022 e nel secondo trimestre 2022, la presentazione telematica degli elenchi riepilogativi deve essere effettuata entro il 31 luglio 2022 che, cadendo di domenica, viene differito al primo giorno lavorativo successivo, ovvero al 1° agosto 2022.

    Rimane da verificare il fatto che, rientrando nella  c.d. "Proroga di Ferragosto", il termine possa essere fatto slittare ulteriormente al 22 agosto 2022 (il 20 agosto è un sabato).

    La conversione del D.L. 73/2022 riporta la data al 25 del mese successivo del periodo di riferimento

    Modelli INTRA

    A seconda delle operazioni effettuate, dovranno essere presentati i seguenti elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie:

    TIPOLOGIA OPERAZIONI e Modelli INTRA da utilizzare

    Elenco riepilogativo delle seguenti categorie di operazioni effettuate nei confronti di soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunità europea (OPERAZIONI ATTIVE):

    • cessioni intracomunitarie di beni comunitari

    Intra 1-bis

    • prestazioni di servizi rese, diverse da quelle di cui agli articoli 7-quater e 7-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633

    Intra 1-quater

    Elenco riepilogativo delle seguenti categorie di operazioni acquisite presso soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunità europea (OPERAZIONI PASSIVE):

    • acquisti intracomunitari di beni comunitari

    Intra 2-bis

    • prestazioni di servizi ricevute di cui all'art. 7-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633

    Intra 2-quater

    Periodicità di presentazione dei modelli INTRA e soglie di riferimento

    Oltre al nuovo termine di presentazione, ricordiamo che, a partire dal 2022, con Determinazione n 493869/RU del 23 dicembre 2021 le Dogane di concerto con l'Agenzia delle Entrate, sono state introdotte semplificazioni e modifiche agli elenchi riepilogativi Intrastat relativi:

    • alle cessioni e agli acquisti intracomunitari di beni (Modelli INTRA 1-bis e INTRA 2-bis)
    • e agli acquisti intracomunitari di servizi (Modello INTRA 2-quater),

    aggiornando così i relativi Modelli (Scarica qui i nuovi modelli). 

    Le disposizioni contenute nel provvedimento si applicano agli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari aventi periodi di riferimento decorrenti dal 1° gennaio 2022.

    Di seguito una tabella di riepilogo

    Modello
    Tipologia operazioni effettuate
    Periodicità di trasmissione e soglie
     fini fiscali
    fini statistici
    INTRA 2-bis
    acquisto beni intracomunitari
    mensile: se in almeno uno dei 4 trimestri precedenti l'importo totale è stato pari o superiore a 350.000 euro* no si
    Non è più prevista la presentazione con cadenza trimestrale no no
    INTRA 2-quater
    servizi intracomunitari ricevuti 
    mensile: se in almeno uno dei 4 trimestri precedenti l'importo è stato pari o superiore a 100.000 euro no si
    Non è più prevista la presentazione con cadenza trimestrale no no
    INTRA 1-bis
    Cessioni intracomunitarie di beni
    mensile: se in almeno uno dei 4 trimestri precedenti l'importo è stato pari o superiore a 50.000 euro.

    Per le cessioni di beni, l’indicazione dei dati statistici nel Modello INTRA 1-bis è obbligatoria solo nel caso in cui, in uno dei 4 trimestri precedenti, l’ammontare cessioni intracomunitarie di beni supera i 100.000 euro.

    si no
    trimestrale: se nei 4 trimestri precedenti l'importo è stato inferiore a 50.000 euro. si no
    INTRA 1-quater
    servizi intracomunitari resi
    mensile: se in almeno uno dei 4 trimestri precedenti l'importo è stato pari o superiore a 50.000 euro. si si
    trimestrale: se nei 4 trimestri precedenti l'importo è stato inferiore a 50.000 euro. si si

    *soglia elevata a partire dal 1° gennaio 2022, in luogo di 200.000,00 euro.

    I modelli vanno presentati con cadenza mensile, entro la fine del mese successivo al mese di riferimento, da parte dei soggetti che superano i limiti di cui sopra. I soggetti che presentano un elenco riepilogativo con periodicità trimestrale e che, nel corso di un trimestre, superano la soglia di riferimento, devono presentare l’elenco riepilogativo con periodicità mensile a partire dal mese successivo a quello in cui tale soglia è superata

    Pertanto, ad esempio:

    • entro il 31 ottobre 2022 (ora 25 ottobre), dovranno essere presentati i modelli INTRA relativi alle operazioni di settembre, da parte dei soggetti Iva che superano i limiti di cui sopra
    • sempre entro il 31 ottobre 2022 (ora 25 ottobre), dovranno essere presentati i modelli INTRA relativi alle operazioni del 3° trimestre (luglio, agosto, settembre) da parte dei soggetti Iva che non superano tali limiti.

    Come chiarito nella Determina 18558 del 20 febbraio 2018, ai fini del calcolo della periodicità di presentazione dei Modelli INTRA, la Determinazione prot. n. 194409 del 25 settembre 2017 ha già chiarito che il nuovo sistema introdotto dalle modifiche normative intervenute in materia richiede, in ordine al superamento della soglia, una verifica effettuata distintamente per ogni categoria di operazioni

    Il medesimo provvedimento stabilisce che le soglie operano in ogni caso in maniera indipendente e che il superamento della soglia per una singola categoria non incide sulla periodicità relativa alle altre tre categorie di operazioni.
    Ad esempio, se nel corso di un trimestre un soggetto passivo ha realizzato:

    • acquisti intracomunitari di beni pari a 400.000 euro 
    • e, nel medesimo periodo, ha ricevuto servizi intracomunitari per 10.000 euro, 

    sarà tenuto a presentare:

    • mensilmente l’elenco riepilogativo dei soli acquisti intracomunitari di beni, 
    • e non quello dei servizi intracomunitari ricevuti.

  • Dichiarazione Redditi Persone Fisiche

    TFM : quali sono gli aspetti fiscali del trattamento di fine mandato?

    Dal punto di vista fiscale, secondo la dottrina prevalente, quanto annualmente accantonato al fondo TFM degli amministratori è deducibile dal reddito d’impresa, anche nell’ipotesi di ricorso ad una polizza assicurativa con beneficiario l’amministratore.
    Tale conclusione discende dal combinato disposto degli articoli 105 e 17 del TUIR.

    ARTICOLO 105 TUIR
    comma 1 prevede che gli accantonamenti ai fondi per le indennità di fine rapporto e ai fondi di previdenza del personale dipendente sono deducibili nei limiti delle quote maturate nell’esercizio in conformità alle disposizioni legislative e contrattuali
    comma 4 estende quindi le disposizioni del comma 1 anche agli accantonamenti relativi alle indennità di fine rapporto di cui alla lettera c), articolo 17, TUIR, ossia alle indennità derivanti dalla cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (tra le quali rientra dunque il TFM). 

    Il regime di deducibilità adottato per i costi in argomento è pertanto quello di competenza: in ciascun esercizio sono deducibili le quote maturate a favore dei singoli amministratori e accantonate nell’apposito fondo, indipendentemente dal fatto che la loro manifestazione finanziaria avverrà solo in un momento successivo.
    Parte della dottrina, muovendo dal richiamo fatto dall’art. 105, TUIR all’art. 17, comma 1, lett. c), TUIR, ritiene necessario, ai fini della deducibilità per competenza, che il diritto al TFM risulti da atto scritto avente data certa anteriore all’inizio del rapporto; in caso contrario è estesa anche al TFM l’applicazione del principio di cassa disposto dall’art. 95, comma 5, TUIR, per i compensi spettanti agli amministratori, e gli accantonamenti in esame sono deducibili dal reddito d’impresa nel periodo d’imposta in cui avviene il pagamento.
    Le indennità per la cessione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, quindi il trattamento di fine mandato (TFM) hanno un diverso trattamento fiscale a seconda che le stesse:

    1. risultino da atto scritto avente data certa anteriore alla data di inizio del rapporto;
    2. derivino da controversie o transazioni in materia di cessazione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa;
    3. non risultino da atto scritto avente data certa anteriore alla data di inizio del rapporto;
    4. per la loro corresponsione, la società ha stipulato una polizza assicurativa.
    TRATTAMENTO FISCALE IN CAPO AL SOGGETTO PERCETTORE
    Caso sub 1
    e sub 2
    L’indennità non andrà dichiarata da parte del contribuente qualora il soggetto erogatore abbia effettuato le ritenute, in quanto implicitamente assoggettato a tassazione separata.
    Sui compensi spettanti agli amministratori a titolo di trattamento di fine mandato, la società erogante deve trattenere una ritenuta d’acconto del 20% (art. 25, comma 1, ed art. 24, comma 1, ultimo periodo, D.P.R. n. 600/73, nonché circolari n. 58/2001 e n. 67/2001).
    Saranno successivamente gli Uffici fiscali a rideterminare l’imposta dovuta dal contribuente secondo le modalità indicate dall’articolo 21, TUIR, ovvero, se più favorevole per il contribuente, facendo concorrere l’indennità alla formazione del reddito dell’anno in cui la stessa è percepita.
    Caso sub 3 L’indennità sarà soggetta a tassazione ordinaria e andrà indicata nella Sezione I del quadro RC, Mod. Redditi o quadro C, Mod. 730
    Caso sub 4 All’amministratore viene applicata una ritenuta a titolo di imposta sui proventi finanziari maturati (tali redditi non saranno pertanto tassati separatamente).