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Fattura del Professionista con Split Payment: cosa sapere e un esempio di fattura
La scissione dei pagamenti (art. 17-ter del DPR 633/1972), nota come split payment, è un meccanismo IVA introdotto per contrastare l’evasione fiscale.
Ricordiamo che la manovra correttiva 2017 (D.L 50/2017) ha abrogato il comma 2 dell'art. 17-ter del DPR 633/72, con la conseguenza che lo split payment diventa applicabile anche a tutti i soggetti che emettono fattura con assoggettamento a ritenuta. Si tratta dei lavoratori autonomi esercenti arti e professioni, ma anche coloro che effettuano prestazioni di agenzia e intermediazione, o cessioni di brevetti, e tutte le altre casistiche per le quali è previsto l'obbligo, a carico del committente, di operare una ritenuta a titolo d'imposta. Tali soggetti, quindi, riceveranno dai loro clienti il compenso al netto dell’Iva oltre che della ritenuta d’acconto.
Quando applicabile, prevede che l’IVA indicata in fattura non venga incassata dal professionista, ma sia trattenuta e versata direttamente dal committente pubblico all’Erario.
Quando si applica
Il meccanismo si applica a prestazioni rese a Pubbliche Amministrazioni o enti assimilati, inclusi enti pubblici economici, società controllate dalla PA, enti locali e Università. Il professionista deve essere titolare di partita IVA e non in regime forfettario. Lo split payment non si applica alle prestazioni soggette a ritenuta d’acconto se l’ente è sostituto d’imposta.
Contenuto della fattura
La fattura elettronica deve essere emessa in formato XML FatturaPA, contenere tutti i dati ordinari (descrizione prestazione, imponibile, contributi previdenziali) e riportare l’indicazione dell’IVA soggetta a split payment.
È obbligatoria la dicitura:"Operazione soggetta a scissione dei pagamenti ex art. 17-ter DPR 633/72. L’IVA è versata dal committente."
Nel tracciato XML devono comparire:
<EsigibilitaIVA> S </EsigibilitaIVA>
<RiferimentoNormativo>
con "Scissione dei pagamenti art. 17-ter DPR 633/72"
Aspetti fiscali
Il professionista incassa solo l’imponibile e il contributo previdenziale (es. 4% INPS gestione separata).
Non incassa l’IVA, che viene versata all’Erario direttamente dall’ente pubblico.
La fattura è regolare anche se l’IVA non transita sul conto del prestatore.Esempio pratico
- Compenso: € 1.000
- Contributo INPS 4%: € 40
- IVA 22% su € 1.040: € 228,80
Totale fattura: € 1.268,80
Importo da incassare: € 1.040 (l’IVA è versata dal committente)
Vediamo un esempio di fattura:
Dati del Professionista
Dott. Mario Rossi
Via Verdi, 10 – 00100 Roma (RM)
CF: _______________
P.IVA 01234567890
Email PEC: _______________
Codice SDI: ___________Dati del Cliente (Ente Pubblico)
Università degli Studi di Napoli
Via della Ricerca, 5 – 80100 Napoli (NA)
P.IVA 12345678901
Codice Univoco Ufficio: __________Dati della Fattura
Fattura n. 78
Data emissione: 09/06/2025
Modalità di pagamento: Bonifico bancario – 30 gg d.f.f.m.
IBAN: _____________________
CIG: ________________
CUP: ____________________Dettaglio Economico della Fattura
Voce
Importo
Compenso professionale
€ 1.000,00
Contributo INPS 4%
€ 40,00
Imponibile IVA
€ 1.040,00
IVA 22% (scissione dei pagamenti)
€ 228,80
TOTALE FATTURA
€ 1.268,80
Importo da incassare (IVA esclusa)
€ 1.040,00
Importo IVA trattenuto dal committente
€ 228,80
Annotazioni Obbligatorie
Operazione soggetta a scissione dei pagamenti ai sensi dell’art. 17-ter DPR 633/1972.
L’IVA è versata dal committente.
Fattura emessa da professionista con contributo previdenziale (INPS 4%).Indicazioni per XML FatturaPA
– <EsigibilitaIVA> S </EsigibilitaIVA>
– <RiferimentoNormativo>: "Scissione dei pagamenti art. 17-ter DPR 633/72" -
Reddito da fotovoltaico incassato dal GSE: come si dichiara?
Le somme incassate dal GSE dalle persone fisiche private ricavate dall'energia prodotta da impianti di potenza non superiore a 20 kW, costituiscono redditi derivanti da attività commerciali occasionali da tassare nella dichiarazione dei redditi.
Il MEF con Decreto 21 gennaio ha stabilito le regole per l'invio da parte del GSE dei proventi derivanti da fotovoltaico alla stessa agenzia ai fini della precompilata 2025 anno di imposta 2024.
Il GSE con un comunicato stampa del 15 maggio ha anche reso noto che, per le persone fisiche titolari di impianti con contratti "scambio sul posto" sono disponibili da quest'anno, direttamente nel Modello 730 / Modello Redditi 2025 precompilato, gli importi relativi ai redditi generati dalle eccedenze riconosciute nel 2024.
Per i contratti "ritiro dedicato" tale funzionalità sarà disponibile dal 2026 con riferimento all'anno di imposta 2025.
Pertanto, il contribuente può prelevare l'importo percepito nel 2024 dalla propria dichiarazione dei redditi precompilata ovvero dall'Area clienti del GSE, e compilare il rigo RL14 del Modello Redditi PF 2025.
Vediamo come si dichiarano i redditi derivanti dalle attività di cessione di energia da parte dei privati, specificando che tali redditi sono redditi diversi (ex art 67 comma 1 lett i) del TUIR).
Reddito da fotovoltaico incassato dal GSE: come si dichiara?
Le Entrate in varie circostanze con documenti di prassi hanno chiarito il trattamento fiscale dei proventi derivanti dalla vendita dell’energia (prodotta in eccedenza rispetto al proprio fabbisogno) e ribadito che i contributi ricevuti dal proprietario dell’impianto fotovoltaico (persona fisica non esercitante attività di impresa), che per la vendita dell’eccedenza di energia utilizza il regime del “ritiro dedicato”, rappresentano fiscalmente “redditi diversi” e vanno indicati nella dichiarazione dei redditi.
Più precisamente, le Entrate, nello specificare che i redditi da energia prodotta in eccedenze e gestita con ritiro dedicato, rientrano nella categoria dei “redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente” e, pertanto ai fini della dichiarazione fiscale devono essere riportati:
- nel rigo D5 del Modello 730 (quadro D – “Altri redditi”) con il codice "1",
- nel rigo RL14 colonna 2 nel Modello Redditi Persone fisiche.
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Asseverazione contributiva – ASSE CO – cos’è?
L'Asse.Co. ovvero asseverazione contributiva e retributivo , anche detta Asseverazione di conformità de rapporto di lavoro è il documento rilasciato dall'ordine dei consulenti del lavoro che certifica che l'impresa:
- applica correttamente i contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL);
- rispetta le normative su orario di lavoro, riposi, ferie, sicurezza e salute;
- è in regola con i versamenti contributivi (INPS, INAIL, Casse Edili) e retributivi;
- non impiega lavoro irregolare o minorile.
La certificazione ha validità annuale e prevede verifiche quadrimestrali da parte di un Consulente del Lavoro, asseveratore certificato, per garantire il mantenimento dei requisiti.
L'iniziativa è nata nel 2014 con un protocollo tra il Consiglio Nazionale dell'ordine dei CDL e l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) , rinnovata nel 2016 e rilanciata con nuovo accordo il 29 marzo 2023.
Asse.co – Il ruolo dei Consulenti del Lavoro
I Consulenti del Lavoro i professionisti specializzati nella gestione del personale e degli aspetti giuslavoristici, con ASSE.CO grazie al protocollo firmato con INL garantiscono quindi la regolarita dell'azienda dal punto di vista contributivo e retributivo .
Per diventare asseveratori, i professionisti devono seguire un corso di formazione specifico presso il proprio Ordine e ottenere l'abilitazione.
Nel processo di asseverazione, il Consulente del Lavoro:
- accoglie la dichiarazione del datore di lavoro sulla conformità alle normative;
- verifica la documentazione aziendale relativa a contratti, contributi e retribuzioni;
- redige una propria dichiarazione di responsabilità;
- invia la documentazione al Consiglio Nazionale dell’Ordine per il rilascio dell'asseverazione.
L'Asse co risulta di fatto quindi una garanzia di controllo a doppio senso:
- sulla regolarità dell'azienda e
- sulla competenza del consulente
Vantaggi per le imprese e procedura
Ottenere l'Asse.Co. comporta diversi benefici:
- Riduzione delle ispezioni: le attività ispettive si concentrano prioritariamente su aziende non asseverate.
- Maggiore competitività: l'asseverazione può essere un requisito o un elemento premiante in gare d'appalto, soprattutto nel settore privato.
- Trasparenza e reputazione: l'inserimento nell'elenco pubblico delle imprese asseverate, consultabile sul sito del Ministero del Lavoro, migliora l'immagine aziendale.
- Autocontrollo: l'asseverazione favorisce un monitoraggio interno continuo della conformità normativa.
Il processo si svolge attraverso la piattaforma telematica dedicata e prevede:
- Richiesta volontaria: il datore di lavoro presenta l'istanza tramite un Consulente del Lavoro asseveratore.
- Dichiarazioni di responsabilità: sia il datore di lavoro che il Consulente del Lavoro compilano dichiarazioni ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
- Verifica e rilascio: il Consiglio Nazionale dell’Ordine esamina la documentazione e, se conforme, rilascia l'asseverazione entro 30 giorni.
Sono previste spese di segreteria per la procedura di asseverazione, proporzionali alle dimensioni aziendali.
I Diritti di Segreteria coprono tutte le spese del procedimento comprese quelle legate alle attività di Fondazione Studi e più in particolare:
– prima verifica per il rilascio del certificato di asseverazione da parte del Comitato Asseveratore (ComAss);
– pubblicazione, dopo il rilascio dei riferimenti aziendale nell’area dedicata sul portate istituzionale www.cnoconsulentidellavoro.it e sul sito www.lavoro.gov.it;
– gestione verifiche periodiche (quadrimestrali);
– utilizzo della piattaforma telematica (AssTel);
– audit organizzati dal Comitato Asseveratore (ComAss) per controllare la regolarità della procedura da parte dei consulenti del Lavoro asseveratori.
Per ulteriori informazioni o per avviare la procedura di asseverazione, è consigliabile consultare il sito ufficiale del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro o contattare un Consulente del Lavoro abilitato
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Concordato preventivo biennale: quale reddito conta per le detrazioni IRPEF?
L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare n 4 del 16 maggio con molti chiarimenti sull'Irpef 2025.
Tra questi si confermano le novità in tema di aliquote e scaglioni introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 e si confermano anche i bonus per l'Irpef dei dipendenti. Leggi anche Chiarimenti ADE sull'Irpef 2025
Relativamente al CPB concordato preventivo biennale, le Entrate specificano invece che, ai sensi dell’articolo 35 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, per i soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale, quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto del reddito effettivo e non di quello concordato.
In altre parole, secondo quanto chiarito nella Circolare n. 4/E i contribuenti che aderiscono al concordato preventivo biennale devono considerare il reddito realmente prodotto ai fini del calcolo:
- delle detrazioni per lavoro dipendente;
- della no tax area e dei bonus IRPEF;
- del trattamento integrativo (ex bonus 100 euro);
- e di ogni beneficio basato su soglie di reddito, anche non tributario (es. ISEE).
Questo vale anche se, in dichiarazione, si applica un reddito concordato: per l’Agenzia delle Entrate, il valore da usare per stabilire la spettanza delle agevolazioni resta sempre il reddito effettivo.
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Contributi previdenziali Biologi 2025: quali sono i minimi e le scadenze?
La contribuzione previdenziale (che comprende contributi minimi e contributi soggettivi a conguaglio ) per i biologi iscritti all'ENPAB è parametrata all'anzianità di iscrizione.
La contribuzione previdenziale obbligatoria (contributi minimi) deve essere versata ogni anno con termine 30 aprile e 30 giugno. Vedi sotto la tabella dei minimi da versare.
Per il 2025 :
- il contributo soggettivo a conguaglio è pari al 15% del reddito netto di lavoro autonomo aumentabile su scelta dell'iscritto fino al 36%.
- Il contributo integrativo sul volume di affari è fissato al 4% (dal 2019 si applica anche in caso di prestazioni verso enti pubblici).
Si ricorda che a norma dell'art .3 del Regolamento ENPAB, i redditi sottoposti a contribuzione non possono comunque essere superiori al massimale previsto dall'art. 2, comma 18, della L. 335/95 ed eventuali successive modificazioni, annualmente rivalutato, che viene comunicato annualmente da INPS.Per il 2024 il massimale contributivo era pari a a 119.650 euro.
Biologi contributi minimi ENPAB 2025
Di seguito le tabelle dei Contributi Minimi dovuti a ENPAB nel 2025
Tabella A: Contributi Minimi Ordinari Annuali
Soggettivo Integrativo Maternità Totali €1.286,00 €104,00 €129,29 €1.519,29 Tabella B: Contributi Minimi Ridotti al 50%
Soggettivo Integrativo Maternità Totali €643,00 €104,00 €129,29 €876,29 In allegato il Regolamento di previdenza aggiornato al 2024 con i casi di riduzione dei contributi al 50% .
L'approvazione da parte del Ministero del lavoro, della delibera del Consiglio di indirizzo generale dell'ENPAB del 28.11.2024, concernente la determinazione del contributo di maternita' per l'anno 2024, in misura pari a euro 129,29 pro-capite è stata pubblicata in GU il 5 maggio 2025 .
Biologi comunicazione reddituale
La presentazione del Modello 1(dichiarazione reddituale annuale obbligatoria) avviene esclusivamente accedendo all'area riservata dal sito www.enpab.it, tramite il software presente nella sezione "Disposizioni", "Dati Reddito".
L'ente consiglia di compilarlo subito per avere il calcolo della contribuzione richiesta, da versare si ricorda entro il 31 ottobre in unica soluzione o in 4 rate alle scadenze indicate dal Software
Scadenze contributi Biologi
scadenza
Tipo di Versamento
30 aprile
1ª rata contributo minimo anno in corso
30 giugno
2ª rata contributo minimo anno in corso
15 ottobre
presentazione del modello di dichiarazione reddituale relativo all'anno precedente
31 ottobre
Unica soluzione oppure
1ª rata conguaglio * dovuta a saldo30 novembre
2ª rata conguaglio dovuta a saldo
30 dicembre
3ª rata conguaglio dovuta a saldo
30 gennaio
4ª rata conguaglio dovuta a saldo
Modalità di versamento dei contributi e sanzioni
Per il 2025, Redditi 2024, i contributi previdenziali sul reddito (contributi ‘a conguaglio’) potranno essere versati da una e fino a quattro rate mensili alle scadenze indicate dalla procedura software.
I bollettini pagoPA. per il pagamento dei contributi previdenziali obbligatori saranno scaricabili dall’area riservata – nell'apposita sezione BPS, "Avvisi pagoPA” dal sito www.enpab.it.
I contributi possono essere versati anche a mezzo modello F24.
ATTENZIONE Il ritardato pagamento dei contributi comporta l'obbligo di corresponsione degli interessi di mora nella misura prevista dal tasso legale Il ritardo superiore ai 60 giorni comporta inoltre una sanzione pari al 15% delle somme non pagate tempestivamente
Allegati: -
Contributi Enasarco 2025: aliquote, minimi e massimali
Si avvicina la scadenza del versamento dei contributi Enasarco per il primo trimestre, prevista per il 20 maggio 2025.
MA ATTENZIONE chi utilizza l’addebito automatico bancario deve inviare la distinta 5 giorni lavorativi prima della scadenza, quindi al massimo domani.
Vediamo di seguito gli importi aggiornati dei contributi minimi massimali reddituali per il 2025, aliquote e scadenze per
- agenti e rappresentanti e
- ditte preponenti come comunicati dalla Fondazione Enasarco
In allegato il Regolamento in vigore .
Enasarco: contributi minimi e massimali 2025
Ecco i nuovi minimi contributivi e massimali provvigionali:
per gli agenti plurimandatari:
- il massimale provvigionale annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari a € 30.057;
- il minimale contributivo annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari a € 507;
per gli agenti monomandatari:
- il massimale provvigionale annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari a € 45.085;
- il minimale contributivo annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari a € 1.011.
Tali importi sono stati aggiornati dalla Fondazione Enasarco alla luce della variazione dell'inflazione comunicata dall'ISTAT pari allo 0,8%.
Contributi Enasarco: scadenze e pagamento
Ricordiamo che il contributo va versato trimestralmente entro il 20 del secondo mese successivo al trimestre di competenza. quindi le scadenze sono le seguenti :
- 1° trimestre – 20 Maggio
- 2° trimestre – 20 Agosto
- 3° trimestre – 20 Novembre
- 4° trimestre – 20 Febbraio dell'anno successivo.
fermo restando lo slittamento al primo giorno feriale successivo se i termini scadono in un giorno festivo.
Va sempre sottolineato che il criterio di applicazione dell’aliquota è quello della competenza quindi si utilizza l'aliquota relativa al periodo di maturazione della provvigione.
Il pagamento può essere effettuato:
- con addebito automatico sul c/c bancario sistema Sepa Direct Debit (SDD),
- tramite il sistema PagoPA online o presso i soggetti abilitati.
Per maggiori informazioni si veda www.enasarco.it
ENASARCO Le aliquote contributive
L'aliquota per gli agenti con ditta individuale o in società di persone è confermata pari a 17,00% , di cui il 3% a titolo di solidarietà.
Come sempre una metà (8,5%) è a carico della ditta mandante, l’altra metà a carico dell’agente.
L'aliquota Enasarco 2025 invece per le societa di capitali 8 fino a 13 milioni di di provvigioni annue) è pari al 4%, di cui il 3% a carico della casa mandante e 1 % a carico dell'agente/ società .
In allegato il Regolamento delle attività istituzionali con la tabella di rivalutazione dei montanti contributivi aggiornata al 2022.
CONTRIBUZIONE ENASARCO AGEVOLATA GIOVANI
Nel 2019 è stata apportata una modifica al Regolamento istituzionale (allegato in fondo all'articolo) approvata dal Ministero vigilante nel 2020, che riguarda una agevolazione per l'ingresso e la permanenza dei giovani agenti nella professione, per cui , nel triennio 2021-2023:
- agli iscritti per la prima volta alla Fondazione o che essendo già stati iscritti, si vedano conferire almeno un nuovo incarico di agenzia dopo una interruzione di oltre tre anni,
- che non abbiano compiuto 31 anni alla data di conferimento dell'Incarico,
l’aliquota contributiva è ridotta di 6 punti percentuali per l’anno solare in corso alla data di prima iscrizione o di ripresa dell’attività, di 8 punti percentuali per il secondo anno e di 10 punti percentuali per il terzo anno; le aliquote sono quindi pari a :
- 11% nel primo anno
- 9% nel secondo anno e
- 7% nel terzo anno di attività
Inoltre il minimale contributivo annuo è ridotto del 50% per ciascuno degli anni citati.
ATTENZIONE: L’agevolazione si applica solo agli agenti operanti in forma individuale. Per le nuove iscrizioni / nuovi incarichi dal 2024 l’agevolazione non è prevista.
In sintesi per i nuovi iscritti entro il 2023:
Aliquota ordinaria
Aliquota ridotta 1° anno
Aliquota ridotta 2° anno
Aliquota ridotta 3° anno
17%
11%
9%
7%
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PEC amministratori: come si comunica al registro imprese?
La Legge n. 207/2024 Legge di Bilancio 2025 ha introdotto un nuovo obbligo per gli amministratori delle società, che sono tenuti a comunicare il proprio indirizzo PEC al Registro delle Imprese.
Le imprese costituite in forma societaria erano già tenute a comunicare il domicilio digitale della società al Registro delle Imprese dal Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, entrato in vigore nel 2020. Da quest’anno, l’obbligo previsto in passato per le società, viene esteso alla PEC degli amministratori dell’impresa, che dovranno comunicare un recapito di posta elettronica “proprio ed esclusivo dell’amministratore”.
A tal fine il MIMIT ha indicato le relative istruzioni.
In proposito leggi: PEC Amministratori di società: istruzioni MIMIT.
PEC amministratori: come si comunica al registro imprese?
Le imprese costituite a partire dal 1° gennaio 2025, per comunicare la PEC amministratori, possono utilizzare:
- il Portale Telemaco di Infocamere (Per registrarsi al servizio Telemaco è necessario disporre di un'identità digitale (CNS, CIE o SPID di livello 2),
- il modulo di iscrizione ComUnica, utilizzato per l’iscrizione dell’impresa.
Le imprese già costituite possono invece effettuare la comunicazione “in occasione della iscrizione di una nuova nomina o del rinnovo dell’amministratore, nonché della nomina del liquidatore, anche nell’eventualità in cui questa comunicazione avvenga in data antecedente il 30 giugno 2025”.
La comunicazione della PEC dell’amministratore può avvenire anche online, accedendo al portale della Camera di Commercio competente oppure utilizzando il servizio di Comunicazione PEC di Ufficio Camerale.