• Contributi Previdenziali

    Enpam: quali sono contributi e scadenze per il 2025?

    I contributi dovuti da medici e odontoiatri all'ENPAM sono suddivisi in quota A e quota B progressivi sul reddito dell'anno precedente con  aliquote differenziate. 

    Il reddito da libera professione è coperto dai contributi previdenziali di Quota A fino a un certo importo (140 mila euro nel 2025).

    Superata questa soglia si deve compilare il modello D disponibile nell'aea reiservata  e pagare i contributi di Quota B.

    Nei prossimi paragrafi tutti i dettagli per il 2025.

    Per ulteriori informazioni vedi www.enpam.it

    Contributi ENPAM quota A 2025

    I contributi di Quota A si possono pagare in unica soluzione oppure in quattro o otto rate senza interessi. Il pagamento a rate è possibile solo attivando la domiciliazione bancaria con Enpam.

    E' possibile anche  pagare a rate attivando gratuitamente la carta di credito che Enpam mette a disposizione in convenzione con la Banca popolare di Sondrio. In questo caso, però,va  disattivato l’addebito diretto con l’Enpam 

    Gli importi aggiornati al 2025 sono:

    • € 145,81 all’anno per gli studenti;
    • € 291,61 all’anno fino a 30 anni di età;
    • € 566 all’anno dal compimento dei 30 fino ai 35 anni;
    • € 1.062,12 all’anno dal compimento dei 35 fino ai 40 anni;
    • € 1.961,56 all’anno dal compimento dei 40 anni fino all’età del pensionamento di Quota A;
    • € 1.062,12 all’anno per gli iscritti oltre i 40 anni ammessi a contribuzione ridotta (a questa categoria appartengono solo gli iscritti che hanno presentato la scelta prima del 31 dicembre 1989. Dal 1990 non esiste più la possibilità di chiedere la contribuzione ridotta).

    Va aggiunto anche il contributo di maternità, adozione e aborto di 95,54 euro all’anno (approvato dal Ministero GU 14.3.2025).

    I contributi sono dovuti dal mese successivo all’iscrizione all’Albo fino al mese di compimento dell’età per la pensione o al mese di cancellazione dall’Albo.

    Contributi ENPAM aliquote e scadenze

    In base al tipo di attività svolta, prima della compilazione del modello D  si può scegliere  l’aliquota con la quale versare i contributi (intera, dimezzata, ridotta).

    Gli iscritti in pensione anticipata di Quota B (anche in cumulo/totalizzazione) devono versare i contributi con l’aliquota intera fino al compimento dei 68 anni (articolo 4, comma 5, Regolamento del Fondo di previdenza generale).

    Quota A – 

    Il pagamento dei contributi minimi è effettuato anche a mezzo iscrizione a ruolo. Il relativo avviso di pagamento, trasmesso direttamente dalla Fondazione Enpam a mezzo MAV, potrà essere corrisposto in unica soluzione entro il 30 aprile, ovvero in quattro rate con scadenza 30 aprile, 30 giugno, 30 settembre e 30 novembre.

    Quota B – 

    • I' Aliquota intera sul reddito prodotto nel 2024 è pari al 19,50% sul reddito libero professionale (al netto delle spese sostenute per produrlo) fino a 140.000,00 euro; sugli importi residui, oltre questo tetto, si versa l’1%.
    • l'Aliquota  dimezzata è del 9,5% 
    • Aliquota ridotta   2% ( riservata a tirocinanti corso di formazione in Medicina generale, iscritti Inps per attività intramoenia)

    ll contributo deve essere versato mediante bollettino MAV precompilato, inviato dalla Banca Popolare di Sondrio, cassiere dell’Ente, a tutti gli iscritti tenuti al versamento e pagabile presso qualsiasi Istituto di Credito o Ufficio Postale, entro il 31 ottobre 

    È anche prevista la possibilità di effettuare il pagamento mediante addebito diretto su conto corrente. In tal caso l’iscritto può optare per una delle seguenti forme di versamento:

    • unica soluzione (31 ottobre );
    • due rate (31 ottobre e 31 dicembre );
    • cinque rate (31 ottobre, 31 dicembre e  28 febbraio, 30 aprile e 30 giugno dell'anno successivo ).

    La scadenza della dichiarazione previdenziale dei redditi  per la quota B è fissata al 31 luglio dell'anno successivo

    Medici formati all’estero

    A seguito dell’emergenza Covid-19 e della guerra in Ucraina, i medici e i dentisti che hanno conseguito la qualifica professionale all’estero possono esercitare in Italia senza doversi obbligatoriamente iscrivere all’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri.

    Questi professionisti devono comunque versare i contributi previdenziali alla Quota A dell’Enpam e alle altre gestioni della Fondazione in base all’attività professionale che svolgono in Italia e al tipo di rapporto instaurato con le strutture sanitarie.

  • Le Agevolazioni per le Ristrutturazioni Edilizie e il Risparmio Energetico

    Sostituzione box doccia: spetta un bonus 2025?

    Con una FAQ del 12 marzo le Entrate hanno risposto ad un contribuente che domandava se esista una bonus per la sostituzione del box doccia.

    Vediamo cosa prevede il merito la Legge di Bilancio 2025.

    Sostituzione box doccia: spetta un bonus 2025?

    Con FAQ le Entrate hanno specificato che la Legge di Bilancio 2025 prevede, al comma 55, che per le spese relative agli interventi edilizi indicati al comma 1 dell'art 16 bis del TUIR, sostenute nel 2025, spetti una detrazione dall’imposta lorda pari al 36% delle spese complessive fino a un ammontare non superiore a 96,000 euro per unità immobiliare, solo qualora i predetti interventi configurino un’attività di manutenzione straordinaria

    La stessa detrazione è aumentata al 50% delle spese sostenute nel 2025 nel caso in cui le medesime siano effettuate dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. 

    La sostituzione della doccia, e dei sanitari in generale, singolarmente non agevolabile, ma può essere una spesa agevolabile qualora integrata o correlata ad interventi maggiori per i quali compete la detrazione d’imposta in forza del carattere assorbente della categoria di intervento “superiore” rispetto a quella “inferiore”, come nel caso, ad esempio, del rifacimento integrale degli impianti idraulici del bagno. Tale aspetto è stato già chiarito dalla Circolare ADE n 3/2016.

  • Pace Fiscale

    Rottamazione quater: quando scade la prossima rata?

    La Riscossione in data 6 marzo ha aggiornato la pagina dedicata alla Rottamazione quater.

    Prima dei dettagli sul prossimo pagamento ricordiamo che il Decreto Milleproroghe 2025 recentemente convertito in legge ha previsto la riammissione dei decaduti dalla Rottamazione quater relativamente ai pagamenti saltati fino al 31 dicembre 2024.

    In proposito leggi: Rottamazione quater: come essere riammessi se decaduti.

    Rottamazione quater: quando scade la prossima rata?

    Scaduta la VII rata da pagare entro il 5 marzo scorso, la Riscossione ha evidenziato che Per mantenere i benefici della Definizione agevolata (“Rottamazione-quater” introdotta dalla Legge n. 197/2022), è necessario effettuare il versamento della rata in scadenza il 31 maggio 2025.In considerazione dei 5 giorni di tolleranza concessi dalla legge, e dei differimenti previsti nel caso di termini coincidenti con giorni festivi, saranno considerati tempestivi i pagamenti effettuati entro lunedì 9 giugno 2025.

    Le rate successive andranno saldate secondo le scadenze del proprio piano contenuto nella Comunicazione delle somme dovute, disponibili anche sul sito in area riservata.
      Si ricorda che nel caso in cui il pagamento non venga eseguito, sia effettuato oltre il termine ultimo o sia di ammontare inferiore rispetto all’importo previsto, verranno meno i benefici della Definizione agevolata e quanto già corrisposto sarà considerato a titolo di acconto sul debito residuo.
    Per conoscere tutte le modalità di pagamento consulta la pagina dedicata.

  • Lavoro estero

    Impatriati 2025: quali sono i requisiti di elevata specializzazione?

    Nella risposta 55 del 28.2.2025 l'Agenzia delle Entrate chiarisce  come si possano definire i requisiti di elevata specializzazione o qualificazione previsti dal nuovo regime impatriati  introdotto dall’articolo 5 del d.lgs. 27 dicembre 2023, n. 209.

    Il caso  riguarda  un lavoratore marittimo  che    non possiede il titolo di istruzione superiore previsto dalla norma ma ritiene di poter  accedere all’agevolazione sulla base dell’inquadramento professionale piuttosto che del titolo di studio. Egli è infatti diplomato presso un istituto nautico nel 2008,  impiegato all’estero dal 2019 al 2024,  e ha conseguito la  Licenza per Comandante su navi di stazza lorda pari o superiore a 3000 GT e certificazioni specialistiche richieste dall’ISPS Code,(International Ship and Port Facilities Security Code). 

    Nello specifico si chiedeva conferma del fatto che:

    •  il requisito del possesso del titolo di istruzione superiore che attesti il completamento di un percorso di istruzione superiore di durata almeno triennale e
    • la qualifica professionale [… ] 

    debbano intendersi come condizioni congiuntive e di conseguenza da rispettare entrambe  oppure se il solo svolgimento di una mansione con qualifica superiore come rientrante nei livelli 1, 2 e 3 della classificazione ISTAT delle  professioni CP 2011 sia condizione sufficiente per la fruizione del beneficio in oggetto.»

    Requisiti elevata specializzazione o qualificazione per impatriati dal 2024

    L’Agenzia delle Entrate ha richiamato la normativa di riferimento, che stabilisce che i lavoratori impatriati possono beneficiare della riduzione al 50% del reddito imponibile se soddisfano specifici requisiti, tra cui il possesso di un’elevata qualificazione o specializzazione. 

    Tali requisiti sono definiti dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 108 e dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, che regolano il riconoscimento delle qualifiche professionali e delle professioni regolamentate. In particolare, il decreto legislativo n. 108/2012 prevede che un lavoratore sia considerato altamente qualificato se possiede:

    1.   un titolo di istruzione superiore almeno triennale, 
    2. una qualificazione professionale post-secondaria di durata simile, o 
    3. una qualifica professionale superiore attestata da almeno cinque anni di esperienza nel settore specifico. 

    L’Agenzia ha sottolineato che la verifica del possesso di tali requisiti ,  o della parificazione di altre qualifiche, è una valutazione tecnica che esula dalle sue competenze, spettando ad altre amministrazioni o enti di certificazione professionale.

    Pertanto, l’Agenzia delle Entrate ha dichiarato l’inammissibilità dell’istanza di interpello, in quanto il quesito posto dall’Istante non riguarda un’interpretazione di norme fiscali ma richiede un accertamento di tipo tecnico sulla validità delle qualifiche professionali.

     In definitiva,   si conclude che l’onere di provare la sussistenza dei requisiti richiesti non ricade sull’Agenzia delle Entrate ma sul contribuente, che dovrà ottenere il riconoscimento della propria qualifica da parte degli enti competenti prima di poter beneficiare dell’agevolazione fiscale.

  • Professione Avvocato

    Cassa Forense: contributi minimi entro il 28 febbraio

    Cassa forense ha comunicato che  dal 4 febbraio 2025 è  possibile generare e stampare i moduli di pagamento, relativi alle prime tre rate dei contributi minimi 2025 collegandosi al sito internet della Cassa Forense www.cassaforense.it , tramite la sezione "Accessi riservati/posizione personale"   e utilizzando i codici personali Pin e Meccanografico.

    Le prime tre rate sono state determinate sulla base della contribuzione minima soggettiva ed integrativa fissata dal Regolamento Unico della Previdenza Forense, in vigore dal 1° gennaio 2025, mentre la quarta rata del 30 settembre, comprenderà anche il contributo di maternità.

    ll comunicato sottolinea che da quest'anno i pensionati che proseguono l'attività professionale mantenendo l'iscrizione all’Albo devono pagare il contributo minimo integrativo. 

    E' in vigore infatti la riforma che ha previsto il passaggio al sistema contributivo per il calcolo degli assegni  di pensione.

    Leggi  qui i dettagli Cassa forense pensioni con contributivo dal 2025

    Le scadenze previste per le prime tre rate dei minimi contributivi  sono le seguenti:

    • 28 febbraio;
    • 30 aprile;
    • 30 giugno.

    Ricordiamo di seguito  gli altri aspetti della disciplina contributiva per gli avvocati.

    Per maggiori dettagli Scarica qui il Regolamento aggiornato 2025.

    I contributi previdenziali per gli avvocati 2025

    I contributi previdenziali dovuti dagli avvocati  e la relativa modalità di calcolo sono i seguenti:

    Contributo soggettivo di base proporzionale al reddito, determinato come segue:

    • aliquota del 16% per reddito sino a euro 130.000,00;
    •  aliquota del 3% per reddito eccedente euro 130.000,00.

    I contributi minimi dovuti dagli iscritti, per ogni anno di iscrizione alla Cassa, sono i seguenti:

    a) contributo minimo soggettivo per il 2025: euro 2.750;

    b) contributo minimo integrativo per il 2025: euro 350.

    Si segnala che il nuovo regolamento prevede  un innalzamento delle aliquote :

    • nella misura del 17% per l’anno 2026 e
    •  nella misura del 18% a partire dall’anno 2027.

    Contributo integrativo

    È dovuto dagli avvocati iscritti agli albi e dai praticanti abilitati al patrocinio iscritti alla Cassa nella misura del 4% con il modello 5 relativamente al volume di affari IVA (calcolato detraendo l'importo del contributo integrativo già assoggettato ad IVA, da versare l'anno successivo)

    Contributo di maternità  è pari a euro 82,69

    Contributo Modulare Volontario

    Per i soli iscritti alla Cassa non pensionati di vecchiaia, in sede di invio telematico del mod. 5, va comunicata l'intenzione di versare volontariamente un ulteriore contributo con percentuale ricompresa fra l’1% e il 10% del reddito professionale netto, dichiarato ai fini IRPEF, entro il tetto reddituale previsto anno per anno.

    Cassa forense 2025: scadenze e codici tributo

    Scadenze Contributi minimi obbligatori

    • 1° rata – 28 febbraio
    • 2° rata – 30 aprile 
    • 3° rata – 30 giugno
    • 4° rata – 30 settembre (comprensiva del conguaglio del contributo soggettivo minimo  e del contributo di maternità).  

    Contributi dovuti in autoliquidazione Mod.5/2023 

     (l’elenco completo dei soggetti obbligati all’invio del Modello 5” è consultabile  sul sito di cassaforense.it  alla sezione “Documentazione – Guida Previdenziale – Modello 5”)

    •   30 settembre  
    •   31 dicembre 

    Dichiarazione reddituale con invio telematico del modello 5/2025:

    •  30 settembre 

    Contributi volontari/facoltativi 

    • 31 dicembre 

    Cassa forense ha comunicato l' 11 gennaio 2024 un aggiornamento relativo alle  tipologie di contributi  per i quali   si può scegliere, alternativamente al pagoPA  il pagamento tramite Modelli F24:

    1. codice Ente (Cassa Forense): 0013 
    2. codici tributo attivi (che vengono comunque PRECOMPILATI NEL MODELLO F24 DA PARTE DI CASSA FORENSE):
    • E100 denominato “CASSA FORENSE – contributo soggettivo minimo”;
    • E101 denominato “CASSA FORENSE – contributo di maternità”;
    • E102 denominato “CASSA FORENSE – contributo soggettivo autoliquidazione (Mod. 5)”;
    • E103 denominato “CASSA FORENSE – contributo integrativo autoliquidazione (Mod. 5)”;
    • E104 denominato “CASSA FORENSE – riscatto art. 37 Reg. Unico Prev. Forense”;
    • E105 denominato “CASSA FORENSE – integrazione contr. minimo soggettivo (12 mesi);
    • E106 denominato “CASSA FORENSE – interessi integrazione contr. minimo soggettivo;
    • E107 denominato “CASSA FORENSE – contributo minimo integrativo”.
    • La Forense Card è utilizzabile solo per pagamenti pagoPa e NON per pagamenti con F24.

    Una volta confermata la scelta  il sistema produce  in automatico il modello F24  già precompilato e personalizzato nell’apposita sezione “altri Enti previdenziali e assicurativi”. A questo punto si potrà effettuare il pagamento F24:

    a) presso sportelli bancari, posta o tramite i servizi di internet banking (banche, Poste Italiane),

    b) mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate ("F24 web" e "F24 online") utilizzando i canali Entratel o Fisconline.

    La modalità descritta al punto b) deve essere utilizzata anche per effettuare il pagamento F24 tramite COMPENSAZIONE con i crediti vantati nei confronti dell’Erario e, dal 2023 è possibile compensare anche i crediti per spese, diritti ed onorari dovuti dallo Stato ex art 82 TUSG per il gratuito patrocinio, con i contributi previdenziali dovuti dagli avvocati alla Cassa (per i codici tributo attivi).

    Per poter accedere alla compensazione dei crediti da gratuito patrocinio è necessario preventivamente effettuare la registrazione sulla piattaforma dei crediti commerciali (link: https://crediticommerciali.rgs.mef.gov.it/CreditiCommerciali/home.xhtml) ove saranno registrate le fatture elettroniche attraverso le quali i professionisti potranno esercitare l’opzione di utilizzazione del credito in compensazione.  Per ulteriori dettagli è disponibile un tutorial sul canale Youtube di Cassa Forense.

    Per maggiori informazioni   è disponibile l' Information Center  telefonico al numero 06/51.43.53.40.

  • Professione Commercialista, Esperto Contabile, Revisore

    Contributi Ragionieri 2025 quali sono aliquote e minimi?

    Sono obbligatoriamente iscritti alla Cassa nazionale previdenza Ragionieri :

    1.  i ragionieri commercialisti iscritti nella sezione A
    2. gli Esperti contabili iscritti nella sezione B dell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili che esercitano la professione, anche se in pensione.

    Per loro è previsto il pagamento di Contributi (soggettivo, soggettivo supplementare, integrativo, e contributo maternità, calcolati con le aliquote specificate sotto e minimi obbligatori)   alle seguenti scadenze fisse: 

    • 16 febbraio :  prima rata – 20% dei contributi minimi e maternità, che slitta al 17 febbraio nel 2025 
    • 16 aprile:  seconda rata – 20% dei contributi minimi e maternità. 
    • 16 giugno : terza rata – 20% dei contributi minimi e maternità.
    • 16 luglio: quarta rata – 20% dei contributi minimi e maternità. 
    • 16 ottobre  sesta rata – 20% dei contributi minimi e maternità.

    Le altre scadenze da ricordare:

    • 31 luglio: termine ultimo per l’invio del modello A/19(redditi e volumi di affari prodotti nell'anno precedente 
    • 16 settembre  quinta rata – acconto “eccedenze” soggettivo, integrativo e soggettivo supplementare.
    • 6 dicembre: settima rata – saldo a conguaglio “eccedenze” soggettivo, integrativo e soggettivo supplementare.

    Aliquote contributive e riduzioni Cassa ragionieri 2025

    Contributo soggettivo

    Il contributo soggettivo è determinato applicando una percentuale, fissata nella misura minima del 15% e in quella massima del 25%, sul reddito netto professionale prodotto nell'anno precedente, fino ad un reddito netto professionale massimo pari  per il 2025 a € 122.371,22 .

    (Possibile comunque pagare i contributi sull'intero reddito prodotto, anche se superiore al limite)

    E’ dovuto nel 2025 un contributo soggettivo minimo pari a €   3.724,99 euro .

    I pensionati CNPR per i quali è accertato il solo contributo minimo:

    •  versano il 50% dell’importo e ,  
    • se dichiarano un reddito pari a zero, non versano il contributo soggettivo.

    I nuovi iscritti al di sotto dei 38 anni di età hanno diritto alla riduzione dei contributi al 50% per un massimo di 7 anni, facendone richiesta all'indirizzo  e-mail: [email protected] 

    Contributo soggettivo supplementare

    Il contributo soggettivo supplementare è determinato applicando una percentuale pari allo 0,75% sul reddito netto professionale prodotto nell’anno precedente. Nel 2025 il contributo  soggettivo  supplementare  minimo  è pari ad € 624,00 che corrisponde ad un reddito minimo di € 81.600,00.

    Anche in questo caso i pensionati CNPR che esercitano la professione pagano il contributo in misura pari alla metà, mentre se dichiarano un reddito pari a zero, non versano il contributo soggettivo supplementare.

    Contributo Integrativo

    Il contributo integrativo è pari al 4%, sul volume di affari I.V.A. prodotto nell’anno precedente al netto della maggiorazione stessa. E’ comunque dovuto un

    Il contributo integrativo minimo è stato fissato, per il 2025, nella misura pari a 927,58 euro

    ATTENZIONE : Il contributo integrativo minimo è deducibile se rimane a carico del ragioniere commercialista

    Contributo di Maternità

    Il contributo 2025 non è ancora stato determinato Il contributo di maternità per l'anno 2024  era stato fissato  a 10 euro con delibera del 22 maggio 2024 approvata con nota ministeriale   n. 36/0010077/RAG-L-131 del 4 settembre  2024 .

    Modalità di pagamento e causali contributo F24

    I contributi si pagano :

    1. con bonifico o carta di credito tramite la piattaforma “Pago on line” presente all’interno dell’area riservata del portale web della Cassa, 
    2. tramite modello F24 (area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it ovvero servizio Home banking della propria banca) 
    3. o con bonifico ordinario IBAN: IT 91 A 01030 03200 000006312617. La causale  deve essere così composta: codice fiscale (proprio e non dello studio), uno spazio (o un trattino), codice tributo (come per l’F24), uno spazio (o un trattino), anno iniziale oppure mese e anno iniziali (in base al tributo), uno spazio (o un trattino), anno finale oppure mese e anno finali (in base al tributo)

    Per l'incasso delle somme sono state create 8 causali: 

    • E075 Contributi anno corrente (indica la contribuzione dell'anno in corso);
    • E076 Contributi anni precedenti (indica la contribuzione di anni precedenti);
    • E077 Sanzioni, interessi e spese legali anno corrente (indica le somme dovute a titolo di oneri accessori accertati nell'anno in corso);
    • E078 Sanzioni, interessi e spese legali anni precedenti (indica le somme dovute a titolo di oneri accessori accertati in anni precedenti);
    • E079 Quote ricongiunzione, indica gli importi diversi dal primo versamento che continuerà ad essere operato con bonifico e che determina l'adesione (contiene i contributi dovuti a titolo di ricongiunzione di periodi assicurativi);
    • E080 Quote riscatto, indica gli importi diversi dal primo versamento che continuerà ad essere operato con bonifico e che determina l'adesione (contiene i contributi dovuti a titolo di riscatto di periodi precedenti);
    • E081 Contributi volontari (indica le somme dovute a titolo di contributi volontari e facoltativi);
    • E082 Rateazioni (indica le somme dovute a seguito di concessione di una rateazione).

    Il campo "codice ente" va compilato con il codice 0010. I campi CODICE SEDE, CODICE POSIZIONE, e IMPORTI A CREDITO COMPENSATI non vanno compilati. 

    Maggiori informazioni all'indirizzo  www.cassaragionieri.it.

    ASSOCIAZIONE CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA A FAVORE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI

    CONTRIBUTO

    IMPORTI iscritti non pensionati senza riduzioni 

    ALIQUOTA

    DICHIARAZIONE

    SCADENZE

     

     

    Soggettivo

     

     

    Minimi

    Dal 15% al 25% fino a   euro

    Modello A/19 

    Entro il 31/07/2023

     

    Acconto eccedenze sul minimo  entro il:

    • 16/09/2025

    Saldo eccedenze entro il:

    • 16/12/2025.

    Per i contributi minimi  con rate del 20% entro il:

    • 17/02/2025;
    • 16/04/2025;
    • 16/06/2025
    • 16/07/2025
    • 16/10/2025

     3.724,99 euro .

    Soggettivo supplementare

    624,00 euro 

    0,75% sul reddito professionale netto

     

    Integrativo minimo

     

     927,58 euro  

    4%

     

    Maternità

     

  • Dichiarazione 730

    Rimborsi 730 senza sostituto: quando arrivano?

    I dipendenti e i pensionati possono ricevere il rimborso delle tasse direttamente dal datore di lavoro con la busta paga o dall’ente pensionistico con la pensione, utilizzando il modello 730 in luogo del modello Redditi.

    I rimborsi a tali soggetti arrivano di norma già a partire dal mese di luglio.

    Chi paga i rimborsi ai soggetti che non hanno il sostituto di imposta? Questi soggetti possono usare il modello 730?

    730 senza sostituto: chi lo presenta?

    I soggetti privi di sostituto di imposta possono utilizzare il modello 730, a condizione che rientrino nella categoria dei soggetti che possono presentare il modello 730.

    Tali contribuenti possono presentare il modello 730 senza sostituto, precompilato o ordinario, indipendentemente
    dall’avere o meno, nel corso del 2024, un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio.
    Il modello 730 senza sostituto precompilato va presentato direttamente all’Agenzia delle entrate ovvero a un Caf o a un professionista abilitato.
    Il modello 730 senza sostituto ordinario va presentato a un Caf o a un professionista abilitato.
    In entrambi i casi nelle informazioni relative al contribuente va indicata la lettera “A” nella casella “730 senza sostituto” e nel riquadro “Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio” va barrata la casella “Mod. 730 dipendenti senza sostituto”.

    Se dalla dichiarazione emerge un credito, il rimborso viene erogato dall’Agenzia delle entrate.

    Se, invece, emerge un debito, il pagamento viene effettuato tramite il modello F24.

    Inoltre, tali soggetti devono anche barrare la casella “Modello 730 dipendenti senza sostituto” presente nella sezione “Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio

    Rimborsi 730 senza sostituto: chi li paga?

    In caso di presentazione del modello 730 senza sostituto, le somme risultanti a credito sono rimborsate dall'Agenzia delle entrate.

    Per velocizzare il rimborso che risulta dalla dichiarazione modello 730, la cui erogazione è a cura dell'Agenzia, il contribuente può comunicare telematicamente all’Agenzia il proprio codice IBAN.

    Le coordinate IBAN del proprio conto corrente possono essere comunicate utilizzando:

    • un apposito servizio wab, disponibile nella propria Area riservata del sito internet all’Agenzia delle entrate, che consente all’interessato di inserire egli stesso i dati dell’IBAN. Dopo l’accesso all’Area riservata (utilizzando SPID, Sistema Pubblico di Identità Digitale; CIE, Carta di Identità Elettronica; CNS, Carta Nazionale dei Servizi), occorre seguire il percorso: Servizi / Rimborsi / Comunicazione IBAN per accredito su c/c;
    • un apposito modello (Modello richiesta accredito Persone fisiche), da compilare e che, per ragioni che attengono alla sicurezza dei dati, può essere presentato esclusivamente nei seguenti modi:
      • quale allegato a un messaggio PEC di uso esclusivo dell’interessato, trattandosi di attività non delegabile; in questo caso, il modello deve essere firmato digitalmente. Il modello può essere inviato a qualsiasi ufficio dell’Agenzia (preferibilmente, alla Direzione Provinciale di propria competenza)   
      •  presso qualsiasi ufficio Territoriale, allegando al modello copia di un documento di identità del contribuente e, in caso di delega, anche del soggetto delegato, entrambi in corso di validità.

    Rimborsi 730 senza sostituto: quando arrivano?

    A partire da dicembre, viene pagato dall’Agenzia delle Entrate il rimborso delle tasse a tutti coloro che hanno presentato un 730 senza sostituto di imposta e che hanno un importo del credito Irpef non superiore a 4.000 euro.

    Attenzione al fatto che, l'Agenzia può effettuare controlli preventivi sulla dichiarazione modello 730 che presenta elementi di incoerenza o un rimborso maggiore di 4.000 euro con un rallentamento del pagamento del rimborso.

    Per chi presenta il 730 senza sostituto di imposta l’attesa di solito è più lunga rispetto a chi si appoggia al datore di lavoro e può slittare, in alcuni casi, anche nel 2025.

    Ricordiamo che il 730 senza sostituto riguarda le casistiche di chi, ad esempio, ha perso il lavoro pur essendo stato dipendente, ma anche di chi ha scelto di presentare la dichiarazione senza, pur avendo il datore di lavoro sostituto, per ricevere l’eventuale rimborso direttamente dall’Agenzia delle Entrate.

    Anche se i rimborsi del 730 senza sostituto di imposta sono iniziati, diversi contribuenti lo hanno ricevuto, ma altri ancora no.

    Per ricevere in tempi più brevi il rimborso del modello 730, inoltre, è necessario che il contribuente abbia fornito anche l’Iban per l’accredito delle somme, all'atto della dichiarazione. 

    In caso contrario si dovrà attendere ancora qualche mese in più per ricevere gli importi.