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Come si definiscono le PMI? Le soglie dimensionali aggiornate
La definizione di micro, piccola e media impresa (PMI) è contenuta nella Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea, recepita anche nell’ordinamento italiano, in particolare ai fini fiscali, statistici e per l’accesso a finanziamenti e agevolazioni.
Le soglie individuano la dimensione dell’impresa in base a tre parametri principali:
- Numero di dipendenti
- Fatturato annuo
- Totale di bilancio annuo
A partire dal 1° gennaio 2024, sono entrate in vigore nuove soglie dimensionali per la classificazione delle imprese, stabilite dalla Direttiva (UE) 2023/2775.
Queste modifiche hanno aggiornato i criteri precedenti (previsti dall’articolo 3, paragrafi da 1 a 7, della direttiva 2013/34/UE), aumentandoli del 25% per tenere conto dell'inflazione e delle evoluzioni economiche recenti.
Le nuove soglie si applicano ai fini contabili e di bilancio, mentre per l'accesso a determinati programmi di finanziamento e agevolazioni continuano a valere le definizioni previste dalla Raccomandazione 2003/361/CE.
Nuove soglie dimensionali in vigore dal 1° gennaio 2024
Categoria Totale attivo (euro) Ricavi netti (euro) Numero medio dipendenti Microimpresa ≤ 450.000 ≤ 900.000 ≤ 10 Piccola impresa ≤ 5.000.000 ≤ 10.000.000 ≤ 50 Media impresa ≤ 25.000.000 ≤ 50.000.000 ≤ 250 Per determinare la categoria di appartenenza, un'impresa deve soddisfare almeno due dei tre criteri sopra indicati. Queste soglie sono state recepite in Italia con il Decreto Legislativo 6 settembre 2024, n. 125, e si applicano ai bilanci chiusi a partire dal 1° gennaio 2024.
Differenze tra la Direttiva 2023/2775/UE e la Raccomandazione 2003/361/CE
È importante notare che le soglie introdotte dalla Direttiva 2023/2775/UE si riferiscono principalmente agli obblighi contabili e di bilancio.
Per quanto riguarda l'accesso a finanziamenti, agevolazioni e programmi specifici dell'UE, continuano a valere le definizioni di micro, piccola e media impresa stabilite dalla Raccomandazione 2003/361/CE, che prevedono le seguenti soglie:
Categoria Fatturato annuo (euro) Totale bilancio annuo (euro) Numero dipendenti Microimpresa ≤ 2.000.000 ≤ 2.000.000 < 10 Piccola impresa ≤ 10.000.000 ≤ 10.000.000 < 50 Media impresa ≤ 50.000.000 ≤ 43.000.000 < 250 Pertanto, per una corretta classificazione e per determinare l'accesso a specifiche agevolazioni o obblighi contabili, è fondamentale considerare entrambe le normative e valutare quale sia applicabile in base al contesto specifico.
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Plusvalenze da criptoattività: come vengono tassate le persone fisiche?
Con una FAQ del 30 aprile pubblicata nella sezione del Modello 730/2025 le Entrate rispondono al seguente quesito: come vengono tassate le plusvalenze e gli altri proventi derivanti da cripto-attività nei confronti delle persone fisiche?Prima dei dettagli si ricorda che, dal 30 aprile è possibile consultare la dichiarazione precompilata 2025 per tutti i contribuenti e gli intermediari interessati.Plusvalenze da criptoattività: tassato l’importo eccedente la franchigia
Sulle plusvalenze e gli altri proventi derivanti da cripto-attività si applica una imposta sostitutiva del 26%.
Viene chiarito che per il calcolo della base imponibile delle plusvalenze e gli altri proventi realizzate nell’anno di imposta, è riconosciuta una franchigia di euro 2.000.
Le Entrate esemplificando hanno prodotto il seguente esempio:
- se il contribuente nel 2024 ha realizzato plusvalenze e altri proventi per un ammontare complessivo di 2.500 euro, la base imponibile determinata a seguito della compilazione della specifica sezione:
- del quadro T del Modello 730/2025
- o del quadro RT del Modello REDDITI 2025 PF
- sarà pari all’importo di euro 500, ovvero all’importo eccedente la franchigia.
Nel caso in cui contribuente non abbia potuto tener conto di tale franchigia della dichiarazione dei redditi 2024 (anno d’imposta 2023) può richiedere il rimborso della maggior imposta sostitutiva versata.
- se il contribuente nel 2024 ha realizzato plusvalenze e altri proventi per un ammontare complessivo di 2.500 euro, la base imponibile determinata a seguito della compilazione della specifica sezione:
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RASD chi può operare? come si fa il cambio di legale rappresentante?
Con l’entrata in vigore del nuovo Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD), le Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche (ASD/SSD) devono gestire online numerosi adempimenti legati all'iscrizione, all’aggiornamento dei dati e alle comunicazioni obbligatorie. Sono state recentemente pubblicate numerose faq nell'area riservata del Registro .
Ne proponiamo alcune che chiariscono alcuni aspetti operativi e amministrativi più richiesti in tema di soggetti abilitati ad operare sul RASD , in primo luogo il legale rappresentante.
Posso operare nel Registro in attesa dell’approvazione della domanda?
Sì. La normativa stabilisce che l’iscrizione al RASD ha validità a partire dalla data di presentazione della domanda, non dalla sua approvazione. Questo significa che gli atti compiuti dalla ASD/SSD sono validi fin da subito, anche se la domanda è ancora in fase di verifica da parte del Dipartimento per lo sport.
Come si richiede il certificato di iscrizione al RASD?
Per ottenere il certificato di iscrizione, il legale rappresentante dell’ente deve accedere al portale registro.sportesalute.eu con le proprie credenziali e seguire la procedura guidata “Scarica certificato”.
Il certificato può essere richiesto anche da chiunque vi abbia interesse, secondo l’art. 8 del d.lgs. 39/2021.
Cosa fare in caso di cambio del legale rappresentante dell’ASD/SSD?
In caso di modifica del legale rappresentante, l’Organismo sportivo affiliato deve inserire nel sistema i dati del nuovo rappresentante, compreso il codice fiscale.
Dopo l’inserimento:
- Il nuovo legale rappresentante potrà accedere al RASD e richiedere nuove credenziali.
- L’utenza del precedente rappresentante verrà disattivata.
È possibile operare sul RASD anche come intermediari ex lege 12/1979?
Sì, il portale RASD consente di delegare soggetti esterni, come intermediari abilitati (es. consulenti del lavoro).
I delegati operano per conto del legale rappresentante, ma se uno studio già gestisce il Libro Unico del Lavoro (LUL) con numerazione propria, può continuare ad usare la propria modalità senza obbligo di utilizzare il RASD per gli adempimenti legati al personale.
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Contributi periti industriali: II acconto 2024 in scadenza il 15.4
Gli iscritti all'EPPI – cassa previdenza dei periti industriali, laureati e non, sono tenuti al pagamento di contributi previdenziali alle date seguenti:
- 15 dicembre primo acconto
- 15 aprile, secondo acconto
- 30 settembre saldo e presentazione dichiarazione reddituale
I contributi da versare sono:
- contributo soggettivo
- contributo integrativo
- di maternita'
Periti industriali contributi soggettivi e integrativi: aliquote e minimi
La percentuale del contributo soggettivo da versare nel 2025 in relazione ai redditi 2024 è pari al 18%, che può essere aumentata volontariamente fino al 35%
Per l’anno 2024
- il contributo soggettivo minimo è pari a € 2.340,00, qualora il reddito professionale sia pari o inferiore a € 13.000,00, mentre
- il massimale di reddito su cui il contributo deve essere determinato è di € 119.650,00.
Il contributo soggettivo è deducibile fiscalmente.
Il contributo integrativo, invece, è finalizzato al sostegno delle spese di gestione dell'Eppi nonché all'importante attività di supporto agli iscritti in condizioni di bisogno. Inoltre, parte di esso viene destinato da Eppi all’incremento dei montanti previdenziali, così da garantire un miglior trattamento pensionistico.
La percentuale del contributo integrativo che il perito industriale deve applicare nel documento fiscale è pari al 5%.
Anche in questo caso, esiste un limite minimo diverso anno per anno: per il 2024 è pari a € 650,00, con un volume d’affari pari o minore di € 13.000,00.
Dal 25 febbraio 2019 il contributo integrativo al 5% si applica anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
Il contributo integrativo non è deducibile fiscalmente, ad eccezione di alcuni casi particolari.
I valori dei redditi e dei contributi minimi sono annualmente adeguati in base alla variazione dell’indice ISTAT – FOI.
Contributo di maternità EPPI
Il contributo di maternità per sostenere le neomamme o i neopapà professionisti iscritti all'Ente. I neopapà hanno diritto all’indennità di maternità solo in caso di adozione e di rinuncia della moglie.
La misura del contributo è annualmente determinata dal Consiglio d’Amministrazione sulla base delle disposizioni di cui all’articolo 83 del decreto legislativo 151/2001. Il contributo finanzia anche la cosiddetta “gravidanza a rischio” e l’integrazione di tre mensilità per le libere professioniste o i neopapà in presenza di specifiche condizioni reddituali.
Il contributo di maternità è deducibile fiscalmente.
Contributi periti industriali come versare?
Il saldo contributivo dovuto viene fornito direttamente con la compilazione della dichiarazione reddituale .
Per il Versamento il codice causale contributo "E068" è stato riconfermato il 22 settembre 2023 con la risoluzione 53 2023 dell'Agenzia delle Entrate
In sede di compilazione del modello F24, la causale va esposta nella sezione “Altri enti previdenziali e assicurativi” (secondo riquadro), nel campo “causale contributo”, in corrispondenza, esclusivamente, delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando:
- nel campo “codice ente”, il codice “0009”;
- nel campo “codice sede”, nessun valore;
- nel campo “codice posizione”, nessun valore;
- nel campo “periodo di riferimento: da mm/aaaa a mm/aaaa”, il mese e l’anno nel quale si effettua il versamento, nel formato “MM/AAAA”.
Si ricorda che è possibile compensare i crediti fiscali, tra i quali anche quelli derivanti da Bonus edilizi (ex art. 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34), con i contributi previdenziali dovuti.
I crediti utilizzabili sono quelli disponibili anno per anno, così come risultanti dall’apposita piattaforma messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
Per effettuare il pagamento dei contributi in compensazione è sufficiente compilare il modello F24 con i codici tributo dell’EPPI e inviarlo ad Agenzia delle Entrate.
Periti industriali Dichiarazione reddituale all’ EPPI
Come detto entro il 30 settembre di ogni anno va presentata la comunicazione reddituale da effettuare nell’Area riservata EPPILife, con il Modello EPPI 03
È disponibile nell’Area Riservata anche una Guida dedicata alla compilazione
Bando sostegno salute 2025
Eppi ha pubblicato ii 20 marzo 2025 il Bando per l’accesso alle prestazioni assistenziali a sostegno della salute nell’ambito del Regolamento delle Prestazioni di Assistenza.
È possibile fare domanda e ricevere un contributo o a rimborso parziale delle spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024 per i seguenti eventi:
- assistenza domiciliare – prestata anche a favore del coniuge e/o dei familiari a carico dell’iscritto consistente in un insieme organizzato di trattamenti medici, infermieristici e riabilitativi;
- interventi chirurgici o ambulatoriali effettuati in strutture private;
- assistenza specialistica ambulatoriale finalizzata alla riabilitazione – prestata anche a favore del coniuge e/o dei familiari a carico dell’iscritto, effettuata dietro apposita richiesta del medico di base o medico specialista;
- assistenza specialistica – prestata a favore dei figli a carico dell’iscritto, effettuata dietro apposita richiesta del medico di base o medico specialista;
- assistenza medica e/o infermieristica effettuata dietro apposita richiesta del medico di base o medico specialista;
- degenza in casa di cura, anche in caso il ricovero abbia riguardato il coniuge e/o i figli a carico dell’iscritto;
- concorso al premio assicurativo annuale per polizze supplementari previste ad integrazione della polizza comune a cui Eppi abbia aderito collettivamente.
Le domande possono essere presentate esclusivamente attraverso la procedura on-line presente nell’area riservata EppiLife, entro le ore 12:00 del 20 maggio 2025.
Il Bando è disponibile alla pagina “BANDI APERTI”, della voce di menu del sito “BENEFICI”.
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Lipe: quali sono le sanzioni per il mancato invio?
I soggetti passivi Iva devono presentare il modello “Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA” per comunicare i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell’imposta (art. 21-bis del decreto legge 78/2010).
Il modello deve essere presentato esclusivamente per via telematica:
- direttamente dal contribuente
- tramite intermediari abilitati,
entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre.
Scarica qui modello e istruzioni
La Comunicazione relativa al secondo trimestre è presentata entro il 30 settembre e quella relativa al quarto trimestre può, in alternativa, essere effettuata con la dichiarazione annuale Iva, che, in tal caso, deve essere presentata entro il mese di febbraio dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.
Attenzione al fatto che, se il termine di presentazione della Comunicazione scade di sabato o in giorni festivi, lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo.
Lipe: quali sono le sanzioni per il mancato invio?
L’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è punita con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.000.
La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati (art. 11, comma 2- ter, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471).
Lipe: chi è esonerato?
Sono esonerati dall'adempimento:
- i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che, nel corso dell’anno, non vengano meno le condizioni di esonero,
- l’obbligo di invio della Comunicazione non ricorre in assenza di dati da indicare mentre sussiste nell'ipotesi in cui occorra evidenziare il riporto di un credito proveniente dal trimestre precedente.
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Impatriati 2025: quali sono i requisiti di elevata specializzazione?
Nella risposta 55 del 28.2.2025 l'Agenzia delle Entrate chiarisce come si possano definire i requisiti di elevata specializzazione o qualificazione previsti dal nuovo regime impatriati introdotto dall’articolo 5 del d.lgs. 27 dicembre 2023, n. 209.
Il caso riguarda un lavoratore marittimo che non possiede il titolo di istruzione superiore previsto dalla norma ma ritiene di poter accedere all’agevolazione sulla base dell’inquadramento professionale piuttosto che del titolo di studio. Egli è infatti diplomato presso un istituto nautico nel 2008, impiegato all’estero dal 2019 al 2024, e ha conseguito la Licenza per Comandante su navi di stazza lorda pari o superiore a 3000 GT e certificazioni specialistiche richieste dall’ISPS Code,(International Ship and Port Facilities Security Code).
Nello specifico si chiedeva conferma del fatto che:
- il requisito del possesso del titolo di istruzione superiore che attesti il completamento di un percorso di istruzione superiore di durata almeno triennale e
- la qualifica professionale [… ]
debbano intendersi come condizioni congiuntive e di conseguenza da rispettare entrambe oppure se il solo svolgimento di una mansione con qualifica superiore come rientrante nei livelli 1, 2 e 3 della classificazione ISTAT delle professioni CP 2011 sia condizione sufficiente per la fruizione del beneficio in oggetto.»
Requisiti elevata specializzazione o qualificazione per impatriati dal 2024
L’Agenzia delle Entrate ha richiamato la normativa di riferimento, che stabilisce che i lavoratori impatriati possono beneficiare della riduzione al 50% del reddito imponibile se soddisfano specifici requisiti, tra cui il possesso di un’elevata qualificazione o specializzazione.
Tali requisiti sono definiti dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 108 e dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, che regolano il riconoscimento delle qualifiche professionali e delle professioni regolamentate. In particolare, il decreto legislativo n. 108/2012 prevede che un lavoratore sia considerato altamente qualificato se possiede:
- un titolo di istruzione superiore almeno triennale,
- una qualificazione professionale post-secondaria di durata simile, o
- una qualifica professionale superiore attestata da almeno cinque anni di esperienza nel settore specifico.
L’Agenzia ha sottolineato che la verifica del possesso di tali requisiti , o della parificazione di altre qualifiche, è una valutazione tecnica che esula dalle sue competenze, spettando ad altre amministrazioni o enti di certificazione professionale.
Pertanto, l’Agenzia delle Entrate ha dichiarato l’inammissibilità dell’istanza di interpello, in quanto il quesito posto dall’Istante non riguarda un’interpretazione di norme fiscali ma richiede un accertamento di tipo tecnico sulla validità delle qualifiche professionali.
In definitiva, si conclude che l’onere di provare la sussistenza dei requisiti richiesti non ricade sull’Agenzia delle Entrate ma sul contribuente, che dovrà ottenere il riconoscimento della propria qualifica da parte degli enti competenti prima di poter beneficiare dell’agevolazione fiscale.
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Cassa Forense: contributi minimi entro il 28 febbraio
Cassa forense ha comunicato che dal 4 febbraio 2025 è possibile generare e stampare i moduli di pagamento, relativi alle prime tre rate dei contributi minimi 2025 collegandosi al sito internet della Cassa Forense www.cassaforense.it , tramite la sezione "Accessi riservati/posizione personale" e utilizzando i codici personali Pin e Meccanografico.
Le prime tre rate sono state determinate sulla base della contribuzione minima soggettiva ed integrativa fissata dal Regolamento Unico della Previdenza Forense, in vigore dal 1° gennaio 2025, mentre la quarta rata del 30 settembre, comprenderà anche il contributo di maternità.
ll comunicato sottolinea che da quest'anno i pensionati che proseguono l'attività professionale mantenendo l'iscrizione all’Albo devono pagare il contributo minimo integrativo.
E' in vigore infatti la riforma che ha previsto il passaggio al sistema contributivo per il calcolo degli assegni di pensione.
Leggi qui i dettagli Cassa forense pensioni con contributivo dal 2025
Le scadenze previste per le prime tre rate dei minimi contributivi sono le seguenti:
- 28 febbraio;
- 30 aprile;
- 30 giugno.
Ricordiamo di seguito gli altri aspetti della disciplina contributiva per gli avvocati.
Per maggiori dettagli Scarica qui il Regolamento aggiornato 2025.
I contributi previdenziali per gli avvocati 2025
I contributi previdenziali dovuti dagli avvocati e la relativa modalità di calcolo sono i seguenti:
Contributo soggettivo di base proporzionale al reddito, determinato come segue:
- aliquota del 16% per reddito sino a euro 130.000,00;
- aliquota del 3% per reddito eccedente euro 130.000,00.
I contributi minimi dovuti dagli iscritti, per ogni anno di iscrizione alla Cassa, sono i seguenti:
a) contributo minimo soggettivo per il 2025: euro 2.750;
b) contributo minimo integrativo per il 2025: euro 350.
Si segnala che il nuovo regolamento prevede un innalzamento delle aliquote :
- nella misura del 17% per l’anno 2026 e
- nella misura del 18% a partire dall’anno 2027.
Contributo integrativo
È dovuto dagli avvocati iscritti agli albi e dai praticanti abilitati al patrocinio iscritti alla Cassa nella misura del 4% con il modello 5 relativamente al volume di affari IVA (calcolato detraendo l'importo del contributo integrativo già assoggettato ad IVA, da versare l'anno successivo)
Contributo di maternità è pari a euro 82,69
Contributo Modulare Volontario
Per i soli iscritti alla Cassa non pensionati di vecchiaia, in sede di invio telematico del mod. 5, va comunicata l'intenzione di versare volontariamente un ulteriore contributo con percentuale ricompresa fra l’1% e il 10% del reddito professionale netto, dichiarato ai fini IRPEF, entro il tetto reddituale previsto anno per anno.
Cassa forense 2025: scadenze e codici tributo
Scadenze Contributi minimi obbligatori
- 1° rata – 28 febbraio
- 2° rata – 30 aprile
- 3° rata – 30 giugno
- 4° rata – 30 settembre (comprensiva del conguaglio del contributo soggettivo minimo e del contributo di maternità).
Contributi dovuti in autoliquidazione Mod.5/2023
(l’elenco completo dei soggetti obbligati all’invio del Modello 5” è consultabile sul sito di cassaforense.it alla sezione “Documentazione – Guida Previdenziale – Modello 5”)
- 30 settembre
- 31 dicembre
Dichiarazione reddituale con invio telematico del modello 5/2025:
- 30 settembre
Contributi volontari/facoltativi
- 31 dicembre
Cassa forense ha comunicato l' 11 gennaio 2024 un aggiornamento relativo alle tipologie di contributi per i quali si può scegliere, alternativamente al pagoPA il pagamento tramite Modelli F24:
- codice Ente (Cassa Forense): 0013
- codici tributo attivi (che vengono comunque PRECOMPILATI NEL MODELLO F24 DA PARTE DI CASSA FORENSE):
- E100 denominato “CASSA FORENSE – contributo soggettivo minimo”;
- E101 denominato “CASSA FORENSE – contributo di maternità”;
- E102 denominato “CASSA FORENSE – contributo soggettivo autoliquidazione (Mod. 5)”;
- E103 denominato “CASSA FORENSE – contributo integrativo autoliquidazione (Mod. 5)”;
- E104 denominato “CASSA FORENSE – riscatto art. 37 Reg. Unico Prev. Forense”;
- E105 denominato “CASSA FORENSE – integrazione contr. minimo soggettivo (12 mesi);
- E106 denominato “CASSA FORENSE – interessi integrazione contr. minimo soggettivo;
- E107 denominato “CASSA FORENSE – contributo minimo integrativo”.
- La Forense Card è utilizzabile solo per pagamenti pagoPa e NON per pagamenti con F24.
Una volta confermata la scelta il sistema produce in automatico il modello F24 già precompilato e personalizzato nell’apposita sezione “altri Enti previdenziali e assicurativi”. A questo punto si potrà effettuare il pagamento F24:
a) presso sportelli bancari, posta o tramite i servizi di internet banking (banche, Poste Italiane),
b) mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate ("F24 web" e "F24 online") utilizzando i canali Entratel o Fisconline.
La modalità descritta al punto b) deve essere utilizzata anche per effettuare il pagamento F24 tramite COMPENSAZIONE con i crediti vantati nei confronti dell’Erario e, dal 2023 è possibile compensare anche i crediti per spese, diritti ed onorari dovuti dallo Stato ex art 82 TUSG per il gratuito patrocinio, con i contributi previdenziali dovuti dagli avvocati alla Cassa (per i codici tributo attivi).
Per poter accedere alla compensazione dei crediti da gratuito patrocinio è necessario preventivamente effettuare la registrazione sulla piattaforma dei crediti commerciali (link: https://crediticommerciali.rgs.mef.gov.it/CreditiCommerciali/home.xhtml) ove saranno registrate le fatture elettroniche attraverso le quali i professionisti potranno esercitare l’opzione di utilizzazione del credito in compensazione. Per ulteriori dettagli è disponibile un tutorial sul canale Youtube di Cassa Forense.
Per maggiori informazioni è disponibile l' Information Center telefonico al numero 06/51.43.53.40.