• Accertamento e controlli

    Adesione CPB: il cambio di ATECO è causa di cessazione?

    Il Governo ha approvato in via definitiva il Decreto Legislativo Correttivo del CPB e di altri adempimento fiscali.

    Tra le norme vi è quella che accoglie la richiesta di proroga per l'adesione al CPB che slitta ora da luglio al 30 settembre.

    Relativamente all'adesione al CPB, in generale, veniva domandato se il cambio del codice ATECO sia causa di cessazione dal patto con Fisco per l'anno 2024-2025. 

    Vediamo la replica dell'ADE con una FAQ del 28 maggio scorso.

    Adesione CPB 2024-2025: il cambio di ATECO è causa di cessazione?

    Veniva domandato se, per un contribuente che ha aderito al concordato per i periodi d'imposta 2024 e 2025, il cambio del codice attività nel corso del 2025 rispetto agli anni precedenti, a causa delle modifiche operate in seguito all'aggiornamento della classificazione delle attività economiche ATECO 2025, determini l'ipotesi di cessazione prevista all articolo 21, comma 1, lett. a) del decreto CPB.
    L'ipotesi prospettata nel quesito appare non rilevante ai fini della cessazione dall'applicazione del CPB. 

    Al riguardo, infatti, occorre ricordare che l'art 21 comma 1, lett. a) del decreto CPB, nel disporre che il concordato cessa di avere efficacia a partire dal periodo d'imposta nel quale si verifica la modifica dell'attività svolta nel corso del biennio concordatario rispetto a quella esercitata nel periodo d'imposta precedente il biennio stesso, precisa anche che "la cessazione non si verifica se per le nuove attività è prevista l'applicazione del medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale di cui all'articolo 9 bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96".
    Fermo restando che, il cambio del codice attività non è di per sé idoneo a configurare la cessazione dal CPB qualora il contribuente continui ad applicare il medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale, si precisa che, con riguardo al caso specifico prospettato, il cambio del codice attività nel corso del 2024 in seguito all'aggiornamento della classificazione delle attività economiche ATECO 2025, ancorché ne derivi l'applicazione di un diverso ISA, non comporta la cessazione dal CPBin quanto tale variazione non è conseguente a una modifica sostanziale dell'attività esercitata.

  • Rubrica del lavoro

    Scrutatori e Presidenti Referendum 2025: quali sono i compensi ?

    In occasione dei referendum abrogativi che si svolgeranno nei giorni 8 e 9 giugno 2025, il Ministero dell’Interno ha aggiornato nella circolare DAIT del 12.5.2025  i compensi spettanti ai componenti dei seggi elettorali. Le cifre sono definite in modo forfettario e variano in base al tipo di sezione e al numero delle consultazioni in corso.

    Ecco tutti i dettagli e una tabella di sintesi.

    Compensi per i referendum: base e seggi speciali

    Compensi base per i referendum 2025  (5 schede)

    Per le consultazioni referendarie da svolgersi su 5 quesiti, ai componenti dei seggi ordinari e ai seggi per elettori fuori sede spettano i seguenti compensi:

    • Presidente di seggio: € 130,00 di base, con una maggiorazione di € 33,00 per ogni quesito oltre il primo, fino a un massimo di 4 maggiorazioni → totale € 262,00.
    • Scrutatori e segretari: € 104,00 di base, maggiorazione di € 22,00 per ogni quesito oltre il primo, fino a un massimo di 4 → totale € 192,00

    Compensi per i seggi speciali

    I seggi speciali sono quelli operativi in strutture sanitarie o penitenziarie. In questi casi, gli importi sono più bassi e non variano in base al numero dei referendum:

    • Presidente di seggio speciale: € 79,00
    • Scrutatori e segretari: € 53,00.

    Compensi quando il referendum è abbinato alle elezioni amministrative

    Quando il referendum coincide con un turno di ballottaggio per le amministrative (6 schede in totale), i compensi aumentano leggermente per via dell’impegno aggiuntivo:

    • Presidente: base € 150,00 + 4 maggiorazioni da € 33,00 = € 282,00
    • Scrutatori e segretari: base € 120,00 + 4 maggiorazioni da € 22,00 = € 208,00

    Per i seggi speciali in questo caso:

    • Presidente: € 90,00
    • Scrutatori e segretari: € 61,00

    Compensi seggi referendum: tabella di sintesi

    Tipo di seggio Ruolo Compenso base Maggiorazioni (fino a 4) Totale
    Seggio ordinario / fuori sede (solo referendum) Presidente € 130,00 € 132,00 € 262,00
    Seggio ordinario / fuori sede (solo referendum) Scrutatore / Segretario € 104,00 € 88,00 € 192,00
    Seggio speciale (numero consultazioni irrilevante) Presidente € 79,00
    Seggio speciale (numero consultazioni irrilevante) Scrutatore / Segretario € 53,00
    Seggio ordinario (referendum + ballottaggio) Presidente € 150,00 € 132,00 € 282,00
    Seggio ordinario (referendum + ballottaggio) Scrutatore / Segretario € 120,00 € 88,00 € 208,00
    Seggio speciale (referendum + ballottaggio) Presidente € 90,00
    Seggio speciale (referendum + ballottaggio) Scrutatore / Segretario € 61,00

    Compenso seggi referendum: altre informazioni utili

    Va sottolineato che :

    • i compensi sono esenti da ritenute fiscali e non concorrono al reddito imponibile.
    • Spettano per intero, a meno che il componente non sia stato sostituito: in tal caso il pagamento è proporzionale alla durata effettiva della partecipazione.
    • I presidenti di seggio hanno diritto anche al rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio, se provenienti da località oltre i 10 km.

  • Split Payment

    Fattura del Professionista con Split Payment: cosa sapere e un esempio di fattura

    La scissione dei pagamenti (art. 17-ter del DPR 633/1972), nota come split payment, è un meccanismo IVA introdotto per contrastare l’evasione fiscale.

    Ricordiamo che la manovra correttiva 2017 (D.L 50/2017) ha abrogato il comma 2 dell'art. 17-ter del DPR 633/72, con la conseguenza che lo split payment diventa applicabile anche a tutti i soggetti che emettono fattura con assoggettamento a ritenuta. Si tratta dei lavoratori autonomi esercenti arti e professioni, ma anche coloro che effettuano prestazioni di agenzia e intermediazione, o cessioni di brevetti, e tutte le altre casistiche per le quali è previsto l'obbligo, a carico del committente, di operare una ritenuta a titolo d'imposta. Tali soggetti, quindi, riceveranno dai loro clienti il compenso al netto dell’Iva oltre che della ritenuta d’acconto.

    Quando applicabile, prevede che l’IVA indicata in fattura non venga incassata dal professionista, ma sia trattenuta e versata direttamente dal committente pubblico all’Erario.

    Quando si applica

    Il meccanismo si applica a prestazioni rese a Pubbliche Amministrazioni o enti assimilati, inclusi enti pubblici economici, società controllate dalla PA, enti locali e Università. Il professionista deve essere titolare di partita IVA e non in regime forfettario. Lo split payment non si applica alle prestazioni soggette a ritenuta d’acconto se l’ente è sostituto d’imposta.

    Contenuto della fattura

    La fattura elettronica deve essere emessa in formato XML FatturaPA, contenere tutti i dati ordinari (descrizione prestazione, imponibile, contributi previdenziali) e riportare l’indicazione dell’IVA soggetta a split payment.
    È obbligatoria la dicitura:

    "Operazione soggetta a scissione dei pagamenti ex art. 17-ter DPR 633/72. L’IVA è versata dal committente."

    Nel tracciato XML devono comparire:

    • <EsigibilitaIVA> S </EsigibilitaIVA>
    • <RiferimentoNormativo> con "Scissione dei pagamenti art. 17-ter DPR 633/72"

    Aspetti fiscali

    Il professionista incassa solo l’imponibile e il contributo previdenziale (es. 4% INPS gestione separata).
    Non incassa l’IVA, che viene versata all’Erario direttamente dall’ente pubblico.
    La fattura è regolare anche se l’IVA non transita sul conto del prestatore.

    Esempio pratico

    • Compenso: € 1.000
    • Contributo INPS 4%: € 40
    • IVA 22% su € 1.040: € 228,80
      Totale fattura: € 1.268,80
      Importo da incassare: € 1.040 (l’IVA è versata dal committente)

    Vediamo un esempio di fattura:

    Dati del Professionista

    Dott. Mario Rossi
     Via Verdi, 10 – 00100 Roma (RM)
    CF: _______________
     P.IVA 01234567890
    Email PEC: _______________
    Codice SDI: ___________

    Dati del Cliente (Ente Pubblico)

    Università degli Studi di Napoli
    Via della Ricerca, 5 – 80100 Napoli (NA)
    P.IVA 12345678901
    Codice Univoco Ufficio: __________

    Dati della Fattura

    Fattura n. 78
    Data emissione: 09/06/2025
    Modalità di pagamento: Bonifico bancario – 30 gg d.f.f.m.
    IBAN: _____________________
    CIG: ________________
    CUP: ____________________

    Dettaglio Economico della Fattura

    Voce

    Importo

    Compenso professionale

    € 1.000,00

    Contributo INPS 4%

    € 40,00

    Imponibile IVA

    € 1.040,00

    IVA 22% (scissione dei pagamenti)

    € 228,80

    TOTALE FATTURA

    € 1.268,80

    Importo da incassare (IVA esclusa)

    € 1.040,00

    Importo IVA trattenuto dal committente

    € 228,80

    Annotazioni Obbligatorie

    Operazione soggetta a scissione dei pagamenti ai sensi dell’art. 17-ter DPR 633/1972. 
    L’IVA è versata dal committente. 
    Fattura emessa da professionista con contributo previdenziale (INPS 4%).

    Indicazioni per XML FatturaPA

    – <EsigibilitaIVA> S </EsigibilitaIVA>
     – <RiferimentoNormativo>: "Scissione dei pagamenti art. 17-ter DPR 633/72"

     

  • IUC (Imu - Tasi - Tari)

    Comodato d’uso gratuito ai parenti: quando spetta lo sconto IMU?

    Il comodato è il contratto con cui una parte consegna all’altra un bene mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l’obbligo di restituirlo. 

    Il comodato è un contratto essenzialmente gratuito, che può essere redatto in forma verbale o scritta, se redatto in forma scritta va registrato entro 30 giorni dalla data dell’atto.

    Se invece il contratto è verbale, occorre registrarlo solo se viene enunciato in un altro atto sottoposto a registrazione.

    E' bene sapere che, il soggetto tenuto al pagamento dell'IMU imposta municipale propria, proprietario di immobile, nel caso conceda il proprio immobile in comodato d'uso gratuito, ha diritto ad una riduzione dell'imposta a certe condizioni, vediamo quali.

    Comodato d’uso gratuito: condizioni per lo sconto IMU 2025

    Tra le agevolazioni previste per l'IMU 2025 vi è la riduzione dell'aliquota del 50% in specifici casi indicati dalla norma di riferimento.

    In particolare, l’art. 1, comma 747 della legge 160/2019 stabilisce che la base imponibile dell’IMU è ridotta del 50 %, per le abitazioni concesse in concesse in comodato d'uso ai parenti in linea retta.
    Viene specificato che, la riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, si applica a condizione che:

    • il contratto di comodato sia registrato;
    • il comodante possieda in Italia la sola abitazione concessa in comodato; oltre a quest’ultima, egli può tuttavia possedere un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
    • il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.

    La riduzione della base imponibile si applica anche qualora, in caso di morte del comodatario, l’immobile resta destinato ad abitazione principale del coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

  • Lavoro Dipendente

    Asseverazione contributiva – ASSE CO – cos’è?

    L'Asse.Co. ovvero asseverazione contributiva e retributivo , anche detta Asseverazione di conformità de rapporto di lavoro  è il documento  rilasciato dall'ordine dei consulenti del lavoro che certifica che l'impresa:

    • applica correttamente i contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL);
    • rispetta le normative su orario di lavoro, riposi, ferie, sicurezza e salute;
    • è in regola con i versamenti contributivi (INPS, INAIL, Casse Edili) e retributivi;
    • non impiega lavoro irregolare o minorile.

    La certificazione ha validità annuale e prevede verifiche quadrimestrali da parte di un Consulente del Lavoro, asseveratore certificato, per garantire il mantenimento dei requisiti. 

    L'iniziativa è nata nel 2014  con un protocollo   tra il Consiglio Nazionale dell'ordine dei CDL e l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) , rinnovata nel 2016 e rilanciata con nuovo accordo il 29 marzo 2023. 

    Asse.co – Il ruolo dei Consulenti del Lavoro

    I Consulenti del Lavoro  i professionisti specializzati nella gestione del personale e degli aspetti giuslavoristici,  con ASSE.CO grazie al protocollo firmato con INL garantiscono quindi  la regolarita dell'azienda dal punto di vista contributivo e retributivo . 

    Per diventare asseveratori, i professionisti devono seguire un corso di formazione specifico  presso il proprio Ordine e ottenere l'abilitazione. 

    Nel processo di asseverazione, il Consulente del Lavoro:

    • accoglie la dichiarazione del datore di lavoro sulla conformità alle normative;
    • verifica la documentazione aziendale relativa a contratti, contributi e retribuzioni;
    • redige una propria dichiarazione di responsabilità;
    • invia la documentazione al Consiglio Nazionale dell’Ordine per il rilascio dell'asseverazione.

    L'Asse co risulta di fatto quindi una garanzia di controllo a doppio senso: 

    1. sulla  regolarità dell'azienda e
    2. sulla competenza del consulente

    Vantaggi per le imprese e procedura

    Ottenere l'Asse.Co. comporta diversi benefici:

    • Riduzione delle ispezioni: le attività ispettive si concentrano prioritariamente su aziende non asseverate.
    • Maggiore competitività: l'asseverazione può essere un requisito o un elemento premiante in gare d'appalto, soprattutto nel settore privato.
    • Trasparenza e reputazione: l'inserimento nell'elenco pubblico delle imprese asseverate, consultabile sul sito del Ministero del Lavoro, migliora l'immagine aziendale.
    • Autocontrollo: l'asseverazione favorisce un monitoraggio interno continuo della conformità normativa.

    Il processo si svolge attraverso la piattaforma telematica dedicata e prevede:

    • Richiesta volontaria: il datore di lavoro presenta l'istanza tramite un Consulente del Lavoro asseveratore.
    • Dichiarazioni di responsabilità: sia il datore di lavoro che il Consulente del Lavoro compilano dichiarazioni ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
    • Verifica e rilascio: il Consiglio Nazionale dell’Ordine esamina la documentazione e, se conforme, rilascia l'asseverazione entro 30 giorni.

    Sono previste spese di segreteria per la procedura di asseverazione,  proporzionali alle dimensioni aziendali.

    I Diritti di Segreteria coprono tutte le spese del procedimento comprese quelle legate alle attività di Fondazione Studi e più in particolare:

    – prima verifica per il rilascio del certificato di asseverazione da parte del Comitato Asseveratore (ComAss);

    – pubblicazione, dopo il rilascio dei riferimenti aziendale nell’area dedicata sul portate istituzionale www.cnoconsulentidellavoro.it e  sul sito www.lavoro.gov.it;

    – gestione verifiche periodiche (quadrimestrali);

    – utilizzo della piattaforma telematica (AssTel);

    – audit organizzati dal Comitato Asseveratore (ComAss) per controllare la regolarità della procedura da parte dei consulenti del Lavoro asseveratori.

    Per ulteriori informazioni o per avviare la procedura di asseverazione, è consigliabile consultare il sito ufficiale del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro o contattare un Consulente del Lavoro abilitato

  • Contributi Previdenziali

    Contributi previdenziali Biologi 2025: quali sono i minimi e le scadenze?

    La contribuzione previdenziale (che comprende contributi minimi e contributi soggettivi a conguaglio ) per i biologi iscritti all'ENPAB  è parametrata all'anzianità di iscrizione.

     La contribuzione previdenziale obbligatoria (contributi minimi) deve essere versata ogni anno con termine 30 aprile e 30 giugno. Vedi sotto la tabella dei minimi da versare. 

    Per il 2025 : 

    • il contributo soggettivo a conguaglio  è pari al 15% del reddito netto di lavoro autonomo  aumentabile su scelta dell'iscritto fino al 36%. 
    • Il contributo integrativo sul volume di affari  è fissato al 4% (dal 2019 si applica anche in caso di prestazioni verso enti pubblici).

     Si ricorda che a norma dell'art .3 del Regolamento ENPAB, i redditi sottoposti a contribuzione non possono comunque essere superiori al massimale previsto dall'art. 2, comma 18, della L. 335/95 ed eventuali successive modificazioni,  annualmente rivalutato, che viene comunicato annualmente da INPS.Per il 2024 il massimale contributivo era pari a a 119.650 euro.

    Biologi contributi minimi ENPAB 2025

     Di seguito le tabelle dei Contributi Minimi  dovuti a ENPAB  nel 2025

    Tabella A: Contributi Minimi Ordinari Annuali

    Soggettivo Integrativo Maternità Totali
    €1.286,00 €104,00 €129,29 €1.519,29

    Tabella B: Contributi Minimi Ridotti al 50%

    Soggettivo Integrativo Maternità Totali
    €643,00 €104,00 €129,29 €876,29

    In allegato il Regolamento di previdenza aggiornato al 2024 con i casi di riduzione dei contributi al 50% .

    L'approvazione  da parte del Ministero del lavoro, della delibera del Consiglio di indirizzo generale dell'ENPAB  del 28.11.2024,  concernente  la   determinazione   del  contributo di maternita' per l'anno  2024,  in  misura  pari  a  euro 129,29 pro-capite è stata pubblicata in GU il 5 maggio 2025 .

    Biologi comunicazione reddituale

    La presentazione del Modello 1(dichiarazione reddituale annuale obbligatoria) avviene  esclusivamente accedendo all'area riservata dal sito www.enpab.it, tramite il software presente nella sezione "Disposizioni", "Dati Reddito".

    L'ente consiglia di compilarlo subito per avere il calcolo della contribuzione richiesta, da versare si ricorda entro il 31 ottobre in unica soluzione o in 4 rate alle scadenze indicate dal Software

    Scadenze contributi Biologi

    scadenza 

    Tipo di Versamento 

    30 aprile 

    1ª rata contributo minimo anno in corso 

    30 giugno 

    2ª rata contributo minimo anno in corso 

    15 ottobre 

    presentazione del modello di dichiarazione reddituale relativo all'anno precedente 

    31 ottobre

    Unica soluzione oppure
     1ª rata conguaglio * dovuta a saldo

    30 novembre

    2ª rata conguaglio dovuta a saldo 

    30 dicembre

    3ª rata conguaglio dovuta a saldo 

    30 gennaio

    4ª rata conguaglio dovuta a saldo 

    Modalità di versamento dei contributi e sanzioni

    Per il  2025, Redditi 2024, i contributi previdenziali sul reddito  (contributi ‘a conguaglio’) potranno essere versati da una e fino a quattro rate mensili alle scadenze  indicate  dalla procedura software.

    I bollettini pagoPA. per il pagamento dei contributi previdenziali obbligatori saranno scaricabili dall’area riservata – nell'apposita sezione BPS, "Avvisi pagoPA” dal sito www.enpab.it.

    I contributi possono essere versati anche a mezzo modello F24.

    ATTENZIONE   Il ritardato pagamento dei contributi comporta l'obbligo di corresponsione degli interessi di mora nella misura prevista dal tasso legale Il ritardo superiore ai 60 giorni comporta inoltre una sanzione pari al 15% delle somme non pagate tempestivamente

    Allegati:
  • Bilancio

    Deposito bilancio 2024 società in liquidazione: quanto costa?

    Entro il 30 maggio vanno depositati i bilanci 2024 approvati entro il 30 aprile scorso.

    Ricordiamo infatti che secondo il codice civile il bilancio va depositato 30 giorni dalla data del verbale di approvazione.
    Vediamo gli imprti da corrispondere per il deposito presso il Registro delle imprese.

    Deposito bilancio 2024 società in liquidazione: quanto costa?

    Come specificato dalla Guida Unoncamere 2025 gli importi per il deposito dei bilanci in liquidazione sono i seguenti:

    •  diritti di segreteria € 62,40;
    • imposta di bollo € 65,00.

    Inoltre, durante la liquidazione i liquidatori devono redigere il bilancio d’esercizio e depositarlo al Registro delle Imprese secondo le indicazioni e col formato XBRL.

    Si applicano, in quanto compatibili con la natura, le finalità e lo stato della liquidazione, le disposizioni degli articoli 2423 c.c. e seguenti.

    Al primo bilancio di esercizio successivo all’apertura della liquidazione va allegata la documentazione consegnata dagli amministratori, in formato PDF/A, ai sensi dell’articolo 2487-bis c.c., con le eventuali osservazioni dei liquidatori.