• PRIMO PIANO

    Arbitro Assicurativo ASS: chi è?

    Dal 15 gennaio è possibile presentare online il ricorso assicurativo contro la propria Assicurazione e solo dopo aver già presentato alla stessa un reclamo.

    I fatti esposti nel ricorso devono essere gli stessi di quelli oggetto del reclamo.

    Se non è stato presentato il reclamo, il ricorso all’AAS sarà dichiarato inammissibile e non verrà esaminato. 

    Si può presentare ricorso all'AAS contro:

    1. un’impresa di assicurazione e/o un intermediario assicurativo italiani;
    2. un’impresa di assicurazione e/o un intermediario assicurativo di altro Stato dello Spazio Economico Europeo (SEE) che operano in Italia in regime di stabilimento (cioè attraverso una sede secondaria) o di libera prestazione di servizi (cioè senza una sede in Italia) in questo caso solo se aderiscono all’AAS;
    3. una rappresentanza in Italia di un’impresa con sede in uno Stato terzo rispetto al SEE (ad esempio, la Svizzera).

    Vediamo di fatto chi è l'Arbitro assicurativo.

    Arbitro Assicurativo ASS: chi è?

    L’Arbitro è un Collegio composto da cinque membri, tutti nominati dall’IVASS, di cui:

    • 3 scelti dall’IVASS (tra i quali il Presidente);
    • 1 designato dall’associazione di categoria delle imprese e 1, congiuntamente, dalle associazioni di categoria degli intermediari. Solo 1 di tali soggetti partecipa al Collegio, a seconda che il destinatario del ricorso sia un’impresa o un intermediario;
    • 1 designato dal Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU) in rappresentanza dei consumatori e 1 designato dalle associazioni di categoria rappresentative dei clienti non consumatori. Solo 1 di tali soggetti partecipa al Collegio, a seconda della natura del ricorrente.

    La Segreteria tecnica dell’AAS è istituita presso l’IVASS, gestisce la procedura ma non partecipa alle decisioni.

  • IUC (Imu - Tasi - Tari)

    Comodato d’uso gratuito ai parenti: quando spetta lo sconto IMU?

    Il comodato è il contratto con cui una parte consegna all’altra un bene mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l’obbligo di restituirlo. 

    Il comodato è un contratto essenzialmente gratuito, che può essere redatto in forma verbale o scritta, se redatto in forma scritta va registrato entro 30 giorni dalla data dell’atto.

    Se invece il contratto è verbale, occorre registrarlo solo se viene enunciato in un altro atto sottoposto a registrazione.

    E' bene sapere che, il soggetto tenuto al pagamento dell'IMU imposta municipale propria, proprietario di immobile, nel caso conceda il proprio immobile in comodato d'uso gratuito, ha diritto ad una riduzione dell'imposta a certe condizioni, vediamo quali.

    Leggi anche IMU 2025: guida completa al saldo da pagare entro il 16 dicembre

    Comodato d’uso gratuito: condizioni per lo sconto IMU 2025

    Tra le agevolazioni previste per l'IMU 2025 vi è la riduzione dell'aliquota del 50% in specifici casi indicati dalla norma di riferimento.

    In particolare, l’art. 1, comma 747 della legge 160/2019 stabilisce che la base imponibile dell’IMU è ridotta del 50 %, per le abitazioni concesse in concesse in comodato d'uso ai parenti in linea retta.
    Viene specificato che, la riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, si applica a condizione che:

    • il contratto di comodato sia registrato;
    • il comodante possieda in Italia la sola abitazione concessa in comodato; oltre a quest’ultima, egli può tuttavia possedere un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
    • il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.

    La riduzione della base imponibile si applica anche qualora, in caso di morte del comodatario, l’immobile resta destinato ad abitazione principale del coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

  • Accertamento e controlli

    CPB: da quando spetta l’esonero dal visto di conformità ai fini IVA?

    L'agenzia delle Entrate con una nuova FAQ del 15 ottobre risponde ad un quesito sul CPB e i casi di esonero dal visto di conformità per la compensazione dei crediti Iva infrannuali.

    CPB: da quando spetta l’esonero dal visto di conformità ai fini IVA?

    Le Entrate ricordano che, l’art. 19, comma 3, del decreto legislativo n. 13 del 2024 (decreto CPB) dispone che per i periodi d’imposta oggetto del concordato preventivo biennale, ai contribuenti che aderiscono alla proposta formulata dall’Agenzia delle entrate sono riconosciuti i benefici, compresi quelli relativi all’IVA, previsti dall’ art. 9-bis, comma 11, del decreto-legge n. 50 del 2017. 

    Con riferimento al quesito specifico, si ritiene che il beneficio dell’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti IVA infrannuali, per un importo non superiore a 70.000 euro annui, e dell’esonero dall’apposizione del visto di conformità o dalla prestazione della garanzia per i rimborsi IVA infrannuali, per un importo non superiore a 70.000 euro annui, riguardi i crediti maturati nel biennio successivo all’anno di adesione.

    Viene formito a titolo esemplificativo il seguente esempio:

    • se il contribuente ha aderito nel 2024 al CPB 2024-2025, egli potrà usufruire del beneficio per il biennio 2025-2026                

  • Agricoltura

    Come si determina il reddito agrario e domenicale dei terreni?

    I redditi riconducibili alle attività agricole si distinguono in redditi agrari e redditi dominicali

    Aggiornato al D.lgs. 192/2024 e alla Circolare AE 12/E del 8 agosto 2025. Le modifiche si applicano ai redditi prodotti dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024 (per i contribuenti con anno solare, dal 2024).

    Il reddito dominicale

    È definito come “la parte dominicale del reddito ordinariamente ritraibile dal terreno attraverso l'esercizio di attività agricole” (art. 27 TUIR) ed è determinato sulla base delle tariffe d’estimo catastali, più volte rivalutate nel corso degli anni, per ciascuna qualità e classe di terreno (art. 28 TUIR).

    Il reddito dominicale attualmente è rivalutato dell’80% e ulteriormente del 30%. Quest’ultima rivalutazione non si applica nel caso di terreni agricoli (anche non coltivati) posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti alla previdenza agricola.

    Le tariffe variano in funzione delle colture effettivamente praticate e possono ridursi o aumentare a seguito di fattori naturali (calamità, fitopatie, eventi eccezionali).

    In tali casi, ai sensi dell’art. 30 TUIR, occorre una denuncia di variazione colturale all’Agenzia delle Entrate–Territorio:

    • variazioni in diminuzione → effetti nello stesso anno della perdita, se la denuncia è presentata entro il 31 gennaio dell’anno successivo;
    • variazioni in aumento → stessa scadenza, ma gli effetti decorrono dall’anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione.

    Novità dal 2025: per i terreni soggetti al monitoraggio AGEA (PAC), la denuncia non è più richiesta al contribuente, in quanto i dati colturali vengono trasmessi direttamente da AGEA all’Agenzia delle Entrate. L’obbligo di presentazione entro il 31 gennaio rimane invece per i terreni non monitorati.

    Infine, se la perdita di reddito supera il 30%, il reddito dominicale non concorre alla formazione del reddito imponibile.

    Il reddito agrario

    Il reddito agrario è rappresentato dalla parte del reddito medio ordinario imputabile al capitale d'esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati nell’attività agricola, come definita dall’articolo 2135 del codice civile (coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento e attività connesse).

    Novità dal 2025
    Con il D.lgs. 192/2024 è stata modificata la definizione di reddito agrario nell’art. 32 TUIR:

    • prima era calcolato come la parte del reddito medio ordinario imputabile al capitale e al lavoro “impiegati nei limiti della potenzialità del terreno”;
    • ora, a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024, il reddito agrario è riferito alle attività agricole di cui all’art. 2135 c.c. (coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse).

    In altre parole, sparisce il criterio della “potenzialità del terreno” e la disciplina viene pienamente allineata alla nozione civilistica di attività agricola, rendendo più chiara la distinzione con il reddito d’impresa.

    Anche il reddito agrario, come il reddito dominicale, è calcolato sulla base di tariffe d’estimo stabilite per ciascuna qualità e classe secondo le norme della legge catastale, più volte rivalutate (art. 34 TUIR), ed è considerato inesistente se l’attività agricola non è svolta per cause naturali o per semplice mancata coltivazione.

    Attualmente il reddito agrario è rivalutato del 70% e ulteriormente del 30%. L’ulteriore rivalutazione non si applica nel caso di terreni agricoli, anche non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti alla previdenza agricola.

    Le attività produttive di reddito agrario sono definite dall’articolo 32 del TUIR e da altre disposizioni normative specifiche (ad esempio, l’acquacoltura, ai sensi dell’articolo 2 della legge n. 102 del 1992, o la produzione di energia elettrica da biocombustibili di origine forestale, ai sensi dell’articolo 1, comma 423, della legge n. 266 del 2005).

    Elemento caratterizzante del reddito agrario è che deriva dall’esercizio normale delle attività agricole. Tale principio segna il discrimine tra attività produttiva di reddito agrario e quella che genera reddito d’impresa, ed è precisato in varie disposizioni volte a individuare la linea di confine tra le due tipologie di reddito.

    Ad esempio:

    • per l’allevamento di animali, l’attività è considerata agricola se almeno un quarto dei mangimi deriva dai terreni utilizzati,
    • per la produzione di vegetali in serre o strutture fisse o mobili, anche provvisorie, la superficie destinata non può eccedere il doppio di quella del terreno su cui insistono,
    • dal 2025, con le nuove lettere b-bis e b-ter dell’art. 32 TUIR, rientrano nel reddito agrario anche:
      • la produzione di vegetali in immobili accatastati (colture “indoor”), entro i limiti fissati dal decreto MEF–MASAF e con criteri transitori già previsti;
      • i proventi da beni, anche immateriali, ottenuti da attività agricole “green” (es. crediti di carbonio certificati), nei limiti dei corrispettivi delle cessioni di beni agricoli ex art. 2135 c.c.

    Oltre tali limiti, i redditi eccedenti concorrono come reddito d’impresa ai sensi dell’art. 56-bis TUIR.

  • Oneri deducibili e Detraibili

    Mutuo passivo prima casa: detraggo gli interessi se mi trasferisco all’estero?

    L'agenzia delle Entrate con una FAQ di luglio replica ad un contribuente con dubbi sulla possibile detrazione degli interessi passivi di un mutuo contratto per l'acquisto della prima casa.

    In particolare il soggetto dovendosi trasferire all'estero per motivi di lavoro domandava quanto segue: Ho acquistato in Italia un immobile da destinare ad abitazione principale contraendo un mutuo per l’acquisto e spostandovi la residenza. A seguito di trasferimento all’estero per motivi di lavoro posso ancora detrarre gli interessi passivi pagati in dipendenza del mutuo?         

    Vediamo replica e chiarimenti ADE.              

    Mutuo passivo prima casa: detraggo gli interessi se mi trasferisco all’estero?

    L'agenzia con una faq del 17 luglio ha ricordato che l'articolo 15  comma 1, lett. b), del Tuir stabilisce che, in presenza di un mutuo ipotecario contratto per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale e delle sue pertinenze, spetta una detrazione dall’imposta lorda pari al 19 per cento degli interessi passivi e dei relativi oneri accessori

    Attenzione al fatto che, spiega l'agenzia, il diritto alla detrazione non si perde in caso di trasferimento all’estero per motivi di lavoro, avvenuto dopo l’acquisto. 

    Tutto ciò nel presupposto che siano rispettate tutte le condizioni previste dal predetto articolo 15, comma 1, lett. b), del Tuir, che permangano le esigenze lavorative che hanno determinato lo spostamento della dimora abituale e che il contribuente non abbia acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale nello Stato estero di residenz

    Per approfondire tale aspetto è possibile consultare la Circolare n 17/2015.                 

  • Pace Fiscale

    Riammessi rottamazione quater: cosa accade alle proceure di recupero di Ader?

    L'Agenzia della Riscossione ha pubblicato delle FAQ relativa alla riammissione allla Rottamazione quater.

    In particolare, si replica a quesiti per i riammessi che entro il 31 luglio dovranno pagare la prima o unica rata di quanto dovuto secondo i piani di pagamento che la stessa Agenzia della Riscossione ha inviato ai richiedenti entro il 30 giugno scorso.

    Si ricorda inoltre che in caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell’unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento, la Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”) risulta inefficace e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto.

    Tra le FAQ si replica a chi domandava cosa succeda rispetto alle procedure attivate, o attivabili, da parte di AdeR per il recupero dei debiti contenuti nella domanda di riammissione.

    Riammessi rottamazione quater: cosa accade alle proceure di recupero di Ader?

    Viene chiarito che in seguito alla presentazione della domanda di riammissione, Agenzia delle entrate- Riscossione, limitatamente ai debiti rientranti nell’ambito applicativo della riammissione alla “Rottamazione-quater”:

    •  non avvierà nuove procedure cautelari o esecutive;
    • non proseguirà le procedure esecutive precedentemente avviate salvo che non abbia già avuto luogo il primo incanto con esito positivo;
    • resteranno in essere eventuali fermi amministrativi o ipoteche, già iscritte alla data di presentazione della domanda; inoltre, il contribuente, sempre per i debiti “definibili”, non sarà considerato inadempiente per i rimborsi e i pagamenti da parte della P.A. (articoli 28-ter e 48-bis del DPR n. 602/1973) e per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

  • Lavoro Dipendente

    NASpI: come si calcola il requisito delle 30 giornate di lavoro?

    Due recenti pronunce della Corte di Cassazione – l’ordinanza n. 3593 del 12 febbraio 2025 e la sentenza n. 15660 del 12 giugno 2025 – hanno chiarito come vanno conteggiate le 30 giornate di lavoro  richieste per accedere alla NASpI.

    La prima ha stabilito che contano anche le giornate svolte in rapporti conclusi con dimissioni volontarie, se ricadono nei 12 mesi precedenti.

    La seconda ha precisato che per “lavoro effettivo” si intendono tutte le giornate retribuite e con contributi, anche senza prestazione materiale (come ferie o riposi), mentre vanno esclusi i periodi di sospensione per maternità, malattia o CIG a zero ore.

    vediamo meglio i dettagli dei due casi affrontati dai giudici di legittimità

    Conteggio giornate per Naspi dopo le dimissioni: il caso

    Con ordinanza n. 3593 del 12 febbraio 2025, la Corte di Cassazione – Sezione Lavoro – si è pronunciata su un caso di particolare interesse per chi si trova ad affrontare una situazione di disoccupazione dopo rapporti di lavoro brevi o frammentati. 

    Al centro della vicenda, la domanda di NASpI presentata da un lavoratore  licenziato da un impiego di soli quattro giorni dopo essersi dimesso volontariamente, senza giusta causa, da un precedente rapporto di lavoro più stabile, cui INPS negava il diritto all’indennità NASpI 

    Il ricorso  del lavoratore contro l'Istituto era stato respinto in primo grado dal Tribunale di Pescara, e la decisione era stata confermata in appello.

     I giudici avevano ritenuto che il breve rapporto lavorativo non fosse sufficiente per maturare il requisito previsto dalla legge per accedere alla NASpI, e avevano escluso dal conteggio le giornate del precedente impiego, poiché cessato per dimissioni volontarie prive di giusta causa. 

    Secondo tale interpretazione, solo il lavoro presso l’ultimo datore avrebbe potuto contribuire al raggiungimento del requisito richiesto, tagliando fuori dal calcolo ogni altra esperienza lavorativa precedente, anche se svolta nei dodici mesi antecedenti.

    La Corte di Cassazione ha ribaltato le conclusioni della Corte d’Appello, accogliendo il ricorso del lavoratore. 

    In particolare, ha fornito un’interpretazione rigorosamente letterale dell’art. 3, comma 1, del D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22 (nella versione precedente alla riforma introdotta dalla Legge 30 dicembre 2024, n. 207). Tale norma stabilisce che il diritto alla NASpI è riconosciuto ai lavoratori che:

    • sono  in stato di disoccupazione involontaria, 
    • possano far valere almeno tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti e
    •  trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.

    Secondo i giudici della Suprema Corte, la norma richiede  dunque semplicemente che le trenta giornate siano maturate nei dodici mesi antecedenti la disoccupazione, indipendentemente dal datore di lavoro presso cui esse siano state svolte e anche se derivanti da un rapporto cessato per dimissioni volontarie. L’importante è che si tratti di giornate effettive di lavoro e che siano collocate nel periodo temporale indicato dalla legge. Non è richiesto, pertanto, che le giornate siano consecutive né che provengano da un unico rapporto.

    La Corte ha sottolineato inoltre che un’interpretazione più restrittiva – come quella seguita dalla Corte d’Appello – non ha alcun fondamento nel testo della norma e, anzi, sarebbe in contrasto con l’obiettivo dichiarato della disciplina: ampliare la platea dei beneficiari della NASpI, tenendo conto della frammentazione sempre più diffusa dei rapporti di lavoro.

    Requisiti per Naspi: la legge e le conclusioni della Cassazione

    Con la sentenza n. 15660 del 12 giugno 2025, la Corte di Cassazione – Sezione Lavoro – ha fornito un chiarimento decisivo sul significato di “30 giornate di lavoro effettivo” richieste dall’articolo 3 del D.Lgs. 22/2015 per ottenere l’indennità NASpI. Secondo i giudici, il concetto di “lavoro effettivo” va inteso in senso giuridico, non semplicemente come presenza fisica o attività lavorativa concreta svolta dal dipendente.

    La Cassazione ha affermato che devono essere considerate valide tutte le giornate per cui il lavoratore ha diritto alla retribuzione e su cui sono stati versati i contributi. Fanno quindi parte del conteggio le giornate di ferie e di riposo retribuito, anche se non corrispondono a prestazioni lavorative materiali. Questi momenti, infatti, sono parte integrante del normale svolgimento del rapporto di lavoro e mantengono attivo l’obbligo del datore di lavoro di versare la retribuzione e i contributi.

    Inoltre, la Corte ha stabilito che l'arco di tempo di  riferimento (i 12 mesi precedenti la disoccupazione)non deve comprendere i periodi in cui il rapporto di lavoro è formalmente sospeso per cause tutelate dalla legge, come:

    •  la malattia, 
    • la maternità, 
    • la cassa integrazione a zero ore,
    •  i congedi parentali o 
    • i permessi per assistere familiari con disabilità. 

    Questi periodi devono essere neutralizzati, cioè esclusi dal calcolo dei 12 mesi, senza che ciò penalizzi il lavoratore.

    Infine, i giudici sottolineano che questa interpretazione è necessaria per garantire il rispetto dei principi costituzionali in materia di tutela previdenziale. Penalizzare il lavoratore per periodi di assenza tutelati, oppure per non aver svolto attività materiale durante giorni comunque retribuiti e contribuiti, sarebbe contrario al diritto a un trattamento equo in caso di disoccupazione.

    Tabella di riepilogo

    Tipologia di giornata Valida per il conteggio NASpI? Sentenza di riferimento Note
    Giornate lavorative effettive (presenza al lavoro) Entrambe Rientrano sempre nel computo
    Giornate di ferie o riposo retribuito Sent. 15660/2025 Costituiscono parte del normale svolgimento del rapporto
    Giornate retribuite e con contributi ma senza attività concreta Sent. 15660/2025 Ritenute “effettive” sul piano giuridico
    Giornate derivanti da contratto cessato con dimissioni volontarie Ord. 3593/2025 Contano se nei 12 mesi precedenti la disoccupazione
    Periodi di sospensione per malattia, maternità, cassa integrazione, ecc. No (neutralizzati) Sent. 15660/2025 Non interrompono il diritto ma sono esclusi dal conteggio