• Bilancio

    Bilancio 2025: entro quando va approvato dai soci?

    La campagna bilanci 2026 sta per entrare nel vivo, e in attesa della pubblicazione della guida annuale di unioncamere vediamo quali sono i termini per l'approvazione del bilancio dal parte dei soci, in modo da prepararsi al successivo deposito dello stesso presso il Registro imprese.

    Bilancio 2025: entro quando va approvato?

    Secondo le regole generali, il bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2025 dalle società di capitali deve essere approvato dai soci entro il 30 aprile 2026, 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio ovvero in un termine più ampio, non superiore a 180 giorni laddove si sia in presenza di specifiche esigenze connesse alla struttura e all’oggetto della società.

    Il Consiglio Notarile di Milano con la massima n. 15/2003 ha evidenziato che: “la clausola statutaria che consente la presentazione del bilancio nel maggior termine, comunque non superiore a centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, previsto dall’art.2364 e, per rinvio, dall’art. 2478-bis non deve necessariamente contenere l’indicazione analitica e specifica delle fattispecie che consentono il prolungamento del termine stesso”.

    Il documento dei Notai specifica che la maggior analiticità nella previsione dei casi che consentono l’approvazione del bilancio nel termine di centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, contenuta nell’art. 2364 (applicabile alle srl per il rinvio contenuto nell’art. 2478-bis) non modifica il principio per cui l’accertamento del ricorrere o meno di tali casi è competenza degli amministratori, principio confermato dalla previsione contenuta nell’ultimo comma dell’art. 2364, per cui sono gli amministratori a segnalare, nella relazione prevista dall’art. 2428, le ragioni della dilazione.
    Il principio è altresì confermato dalla considerazione che i casi nei quali è ammissibile il rinvio non sono determinabili a priori e in via definitiva in statuto, essendo eventi che possono verificarsi o meno nei diversi esercizi: ciò vale ovviamente per l’obbligo di redazione del bilancio consolidato ma anche per le particolari esigenze connesse alla struttura ed all’oggetto sociale, locuzione che ricomprende non solo situazioni ripetitive e fisiologiche ma anche fattispecie straordinarie.
    I notai concludono specificando che sarà ovviamente opportuno che lo statuto, nel legittimare lo slittamento della convocazione dell’assemblea oltre i centoventi giorni ordinari, precisi che tale dilazione è possibile solo in presenza delle condizioni previste dalla legge.

  • Lavoro Dipendente

    Periodo di comporto, cosa vuol dire ?

    Per periodo di comporto si intende il totale delle assenze per malattia  effettuate da un lavoratore dipendente. Vi è un tetto massimo , previsto generalmente nei contratti collettivi di lavoro , superato il quale il lavoratore può essere licenziato per "superamento del periodo di comporto " in quanto le assenze non sono piu compatibili con le esigenze aziendali
     In assenza di specificazione nel contratto collettivo  la legge fa riferimento a un "periodo  fissato dagli usi o secondo equità".
    Quasi tutti i contratti di lavoro, in caso di superamento del periodo di comporto, consentono al lavoratore di richiedere un ulteriore periodo di aspettativa non retribuita.
    Attenzione inoltre al fatto che nella determinazione del periodo di comporto di solito  non rientrano ad esempio le assenze per particolari terapie salvavita, il puerperio o le assenze per interruzione di gravidanza.  (Si tratta dei  periodi di aspettativa  normalmente non conteggiabili ai fini dell'anzianità retributiva).
    Nella sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 12568 2018 su un caso di recesso per superamento del periodo di comporto intimato prima della scadenza effettiva del periodo,  si specifica che il superamento del comporto costituisce, ai sensi dell’art. 2110 c.c., una situazione autonomamente giustificatrice del recesso, che deve, però esistere già anteriormente alla comunicazione dello stesso, per legittimare il datore di lavoro al compimento di quest'atto, ove di esso costituisca il solo motivo . 
    Nella stessa sentenza   si legge anche che "secondo ormai consolidato indirizzo interpretativo di questa S.C. (cfr., ex aliis, v. Cass. n. 24525/14; Cass. n. 12031/99; Cass. n. 9869/91), ai sensi dell'art. 2110 cod. civ. il licenziamento per superamento del periodo di comporto costituisce una fattispecie autonoma di licenziamento, vale a dire una situazione di per sé idonea a consentirlo, diversa da quelle riconducibili ai concetti di giusta causa o giustificato motivo di cui all'art. 2119 cod. civ. e agli artt. 1 e 3 legge n. 604 del 1966".

     

    Periodo di comporto e persone disabili

    Da segnalare uno specifico orientamento della Cassazione che riguarda le persone disabili, 

    Recentemente ad esempio la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 11731 del 2 maggio 2024,  ha  ribadito che l'applicazione del periodo di comporto ordinario ai dipendenti disabili costituisce una forma di discriminazione indiretta in quanto non tiene conto della verosimile maggiore morbilità cui le persone con disabilità o patologie croniche possono essere soggette   Per questo il licenziamento che ne consegue  è illegittimo .

    Il  riguardava  un dipendente affetto da  una grave patologia  oncologica cronica,  licenziato per aver superato il periodo di comporto, fissato  nel CCNL dipendenti dei Porti ad un massimo di 15 mesi fruibili nell'arco di 30 mesi.

    La decisione è stata in parte messa in discussione dalla Corte di Giustizia europea che ha  affermato come il comporto previsto dai CCNL non  sia di per sé discriminatorio, resta l’obbligo di accomodamenti ragionevoli verificati dal giudice (sentenza C-5/24 dell’11 .9. 2025)

  • Oneri deducibili e Detraibili

    Spese università non statali: quanto posso detrarre nel 730?

    Nel pieno della campagna dei dichiarativi 2026, vediamo quanto si può detrarre nel 730 o nel modello redditi PF per le spese della frequenza delle università non statali.

    A tal proposito, con Decreto MUR del 30 dicembre 2025 pubblicato sulla GU n 27 del 27 marzo sono state pubblicate le tabelle di riferimento per le spese detraibili sostenute per la frequenza di università non statali.

    Si ricorda appunto che, per la frequenza di corsi di laurea presso università statali e non statali spetta una detrazione dall’Irpef del 19% delle spese sostenute

    La detrazione è calcolata sull’intera spesa sostenuta se l’università è statale o su un importo massimo stabilito annualmente (per ciascuna facoltà universitaria) con decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca per l’università non statale, appunto l'ultimo dei quali datato 30 dicembre 2025.

    La spesa relativa alle tasse e ai contributi di  iscrizione  per la  frequenza  dei  corsi  di laurea,  laurea  magistrale  e  laurea

    magistrale a ciclo unico delle università non  statali,  detraibile dall'imposta lorda sui redditi dell'anno 2025, ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, è individuata, per ciascuna area disciplinare di afferenza e zona geografica in cui  ha  sede  l'ateneo  presso  il quale è presente il corso di studio, negli importi massimi  indicati nella seguente tabella.

    Tipologia corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico 

    Area disciplinare corsi istruzione

    zona geografica nord

    zona geografica centro

    zona geografica sud e isole

    Medicina

    euro 3.900

    euro 2.900

    euro 2.650

    Sanitaria

    euro 4.100

    euro 3.100

    euro 3.050

    Scientifico tecnologica

    euro 3.700

    euro 2.900

    euro 2.600

    Umanistico sociale

    euro 3.200

    euro 2.750

    euro 2.550

  • Fatturazione elettronica

    Collegamento POS e RT: come indicare i pagamenti differiti?

    Entro il 20 aprile come sappiamo deve essere effettuato il primo collagamento virtuale tra la cassa e il pos a disposizione dell'esercente.

    In particolare in proposito le entrate hanno ufficializzato l'avvio della procedura dal 5 marzo con un comunicato stampa che riepilogava anche tutte le regole in proposito e tutti gli strumenti messi a disposione dallle Entrate per provvedere.

    Tra gli strumenti utili vi sono delle FAQ che ora risultano aggiornate al 25 marzo e che contengono dubbi su specifici quesiti, vediamo gli ultimi due pubblicati.

    Cassa e POS: cosa indicare per il pagamento differito

    Veniva domandato se, a fronte di una cessione di beni, il pagamento elettronico del corrispettivo avvenga in un momento successivo, quale modalità di pagamento debba ssere indicata sul documento commerciale
    La cessione di beni, anche in assenza di pagamento, si intende effettuata al momento della consegna del bene ai sensi dell’articolo 6, del d.P.R. n. 633/72. 

    Pertanto, si suggerisce di verificare che il registratore di cassa telematico abbia tra le modalità di pagamento programmate, oltre a “Contante” “Elettronico” “Ticket”, anche “NonPagato” al fine di rilasciare il documento commerciale con l’indicazione di quest’ultima modalità di pagamento.

    Collegamento Cassa e POS: quando si indica il dispositivo ambulante?

    Il titolare di un’impresa che esegue prestazioni direttamente presso l’abitazione dei clienti ed è in possesso di un solo registratore di cassa telematico ubicato presso la sede della propria azienda e possiede più POS per incassare i corrispettivi al momento della
    prestazione deve indicare “Dispositivo ambulante” in fase di collegamento?

    Le Entrate hanno risposto negativamente precisando che  essendo il registratore di cassa telematico ubicato presso la sede dell’azienda, i POS (fisici o virtuali) utilizzati per incassare i corrispettivi direttamente al domicilio dei clienti dovranno essere collegati all’unico registratore di cassa telematico indicando l’indirizzo dell’unità locale dove è collocato il medesimo. 

    La modalità “Dispositivo ambulante” va utilizzata esclusivamente nei casi in cui il registratore di cassa telematico è utilizzato sempre in modalità itinerante e non censibile presso una specifica unità locale

  • PRIMO PIANO

    EU INC: chi può utilizzarla?

    La Commissione Eurpoe ha presentato una proposta di regolamento per la costituzione della EU INC società super semplificata da costituire interamewnte in modalità digitale.

    Vediamo nel dettaglio cos'è e chi può utilizzarla.

    EU INC: chi può utilizzarla? Dove registrarla?

    L'EU Inc. sarà un nuovo regime giuridico facoltativo per le imprese. Chiunque desideri costituire una nuova società nell'UE avrà la possibilità di utilizzare la nuova forma societaria EU Inc. o una forma societaria nazionale esistente, che non sarà interessata dalla proposta. Il nuovo modulo EU Inc. sarà lo stesso in tutti gli Stati membri. Inoltre, gli imprenditori dell'UE saranno liberi di scegliere lo Stato membro in cui desiderano inserirsi.

    Viene chiarito che per il registro di tali imprese la Commissione istituirà un'interfaccia UE per le società dell'UE Inc. al fine di registrare la loro società e presentare le loro informazioni.

    Dovranno presentare le informazioni pertinenti una sola volta. Ciò consentirà alle imprese dell'UE Inc. di concentrarsi sull'innovazione e sulle operazioni commerciali. Al momento dell'entrata in applicazione della proposta, le imprese potranno immediatamente registrarsi e presentare le loro informazioni tramite un'interfaccia a livello dell'UE che collega i registri delle imprese nazionali. La Commissione istituirà quindi un nuovo registro centrale dell'UE per tutte le imprese dell'UE per registrare le loro informazioni sulle società, indipendentemente dal luogo in cui sono stabilite nell'UE.  

    Leggi EU INC: la srl che si crea in digitale in poche ore per ulteriori approfondimenti.

  • ISEE

    App INPS mobile: a cosa serve, come si accede?

    INPS Mobile è l'app ufficiale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale che permette di accedere a numerosi servizi previdenziali e assistenziali direttamente da smartphone o tablet, senza recarsi agli sportelli. Per alcuni servizi sono necessarie le credenziali. 

    L'app offre oltre 40 funzionalità, con un'interfaccia intuitiva e personalizzata tramite IA nella versione 4.0, pensata per lavoratori, pensionati, famiglie e disoccupati.

    Vediamo piu in dettaglio quali informazioni sono disponibili e cosa si puo fare dall'APP INPS mobile

    Tutti i servizi INPS mobile con e senza credenziali

    I principali servizi INPS accessibili liberamente  includono simulazioni e informazioni generali come: 

    • Simulazione Calcolo Contributi Lavoro Domestico.
    • INPS Risponde.
    • Sportelli di Sede.
    • Anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE).
    • Amministrazione trasparente.
    • Pensami (info pensioni)

    I servizi che richiedono SPID, CIE o PIN dispositivo sono  invece  quelli relativi a consultazioni individualizzate come  pagamenti e domande  inviate .

    Nella tabella tutti i servizi disponibili:

    Senza autenticazione Con autenticazione
    • Simulazione calcolo contributi lavoro domestico
    • INPS Risponde
    • Sportelli di sede
    • Anticipo finanziario (APE)
    • Amministrazione trasparente
    • Pensami
    • Estratto conto contributivo
    • Cassetta postale
    • Estratto conto datore lavoro domestico
    • Stato pratiche dipendenti pubblici
    • Cedolino pensione
    • Domande pensione dipendenti pubblici
    • Pagamento riscatti/ricongiunzioni
    • Pagamento lavoratori domestici
    • Cassetto previdenziale
    • Domande ANF lavoratori domestici
    • Esito domande pensione
    • Domande ANF gestione separata
    • Stato domanda
    • Stato pagamenti e cedolini
    • Certificato pensione (ObisM)
    • Certificazione unica
    • Quota cedibile pensione
    • Consultazione Red Est
    • Gestione notifiche lavoro domestico
    • Esiti disoccupazione agricola
    • La mia pensione
    • Bonus nido
    • Esiti NASpI
    • Premio nascita
    • CIP – Info previdenziali
    • ANF pagamenti diretti aziende
    • Reddito/Pensione di cittadinanza
    • Simulatore ISEE
    • Invalidità civile
    • Gestione 730/4
    • ISEE
    • Assegno unico
    • Lavoro domestico
    • DURC OnLine
    • Libretto famiglia

    Come si installa INPS mobile

    Per scaricare e installare l'app INPS Mobile, basta accedere agli store ufficiali in base al dispositivo che si possiede : Google Play Store per Android o App Store per iOS.

    Requisiti di sistema

    Android: Versione 5.0 o successive; dimensione app circa 14,7-15,9 MB (ultima v4.1.8 del 11/06/2025).

    iOS/iPadOS: iOS 15.0 o successive; dimensione app circa 112-113 MB (ultima v4.1.8 del 03/06/2025).

    Passi per Android

    • Apri Google Play Store.
    • Cerca "INPS Mobile".
    • Tocca "Installa" (gratuita); attendi il download.

    Passi per iOS

    • Apri App Store.
    • Cerca "INPS Mobile".
    • Tocca il pulsante cloud con freccia per scaricare.

    Dopo l'installazione, meglio aggiornare sempre l'app per nuove funzionalità e sicurezza; è compatibile anche con tablet Huawei e iPad.

    INPS mobile : situazione Cassa integrazione tra le novità

    Dal 20 marzo l’app “INPS Mobile” è stata implementata con una nuova funzionalità denominata “Consultazione Integrazioni Salariali (CIS)”, rivolta ai soggetti potenzialmente destinatari dei trattamenti di integrazione salariale.

    Il servizio “CIS” fornisce la visione completa  dello stato delle domande di integrazione salariale nelle quali risulti presente il nominativo dell’utente che fa richiesta, nonché dei pagamenti erogati direttamente dall’INPS all’utente medesimo.

    Una volta effettuato l’accesso all’app “INPS Mobile”, previa autenticazione tramite la propria identità digitale (SPID almeno di livello 2 o CIE 3.0), l’utente può consultare lo stato delle domande e dei relativi pagamenti.

    INPS precisa che le informazioni si riferiscono ai dati consolidati alla giornata precedente a quella in cui si fa la consultazione online.      

  • Certificazione Unica

    CU 2026 non ricevuta: cosa fare?

    Ai fini della dichiaraizone dei redditi 2026 anno di imposta 2025 i dipendenti dovevano ricevere dal proprio datore di lavoro la Certificazione Unica 2026.

    Chi non l'ha ricevuta ha due possibilità per averla, vediamo quali

    CU 2026 non ricevuta: cosa fare per averla?

    Al fine di ricevere la CU 2026 non inviata dal datore di lavoro il dipendente può inviare via PEC un sollecito al sostituto d'imposta o verificare se essa è presente nel Cassetto Fiscale

    Entro il 16 marzo (prima scadenza secondo il calendario degli invii) i datori di lavoro erano tenuti a procedere con la consegna delle CU 2026 ai lavoratori, dipendenti e autonomi.

    Ricordiamo che i dati contenuti nel modello CU 2026 nviato all’Agenzia delle Entrate confluiscono nel modello 730 precompilato e mostrano il reddito pecepito dal proprio datore di lavoro.

    Qualora quest'ultimo non ha provveduto nei tempi all'invio, il contribuente può sollecitare l’azienda via PEC o raccomandata.

    Se nonostante il sollecito, è possibile presentare una segnalazione all’Agenzia delle Entrate o alla Guardia di Finanza, per accertare che l’omissione non sia generata da irregolarità commesse dall’azienda sul versamento delle ritenute fiscali e previdenziali.

    Occorre ricordare che la mancata consegna delle CU è soggetta a sanzioni e per ogni modello omesso, inviato in ritardo o con errori, si applica una somma pari a 100 euro, fino al limite massimo di 50.000 euro all’anno per sostituto d’imposta.

    Può accadere ovviamente che la mancata consegna non sia generata da illeciti commessi dal datore di lavoro, ma semplicemente dovuta da problemi tecnici per l'invio o per mera dimenticanza.

    In ogni caso se la CU non arriva dall’azienda, è possibile scaricarla dal sito dell’Agenzia delle Entrate

    Nel caso in cui infatti l’omissione deriva da una mera dimenticanza – e quindi se la Certificazione Unica è stata regolarmente trasmessa all’Agenzia delle Entrate.

    Nella sezione Consultazioni, del cassetto fiscale alla voce Dichiarazioni fiscali, sarà possibile consultare e scaricare autonomamente le certificazioni di proprio interesse, da utilizzare per la corretta compilazione del modello 730 o Redditi 2026.