• Dichiarazione IVA

    IVA 2026: chi è esonerato?

    Entro il 30 aprile è possibile inviare la Dichiarazione IVA 2026 relativa all'anno 2025.

    Entro il 16 marzo i soggetti obblicati devono invece versare l'IVA a debito determinata con la dichiarazione annuale.

    A tal proposito le Entrate hanno pubblicato il Modello IVA 2026  e le relative istruzioni.

    Chi è esonerato da questo adempimento? Vediamo quali contribuenti non devono provvedere.

    IVA 2026: chi è esanerato?

    Sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione Iva:

    • i contribuenti che per l’anno d’imposta hanno registrato esclusivamente operazioni esenti (articolo 10 del Dpr n. 633/1972), nonché coloro che essendosi avvalsi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione (articolo 36-bis del Dpr n. 633/1972) hanno effettuato soltanto operazioni esenti. ATTENZIONE questo esonero non si applica se il contribuente:           
      • ha effettuato operazioni imponibili anche se riferite a attività gestite con contabilità separata
      • ha registrato operazioni intracomunitarie (articolo 48, comma 2 del decreto legge n. 331 del 1993) o ha eseguito rettifiche (articolo 19-bis2 del Dpr n. 633/1972)
      • ha effettuato acquisti per i quali, in base a specifiche disposizioni, l’imposta è dovuta da parte del cessionario (acquisti di oro, argento puro, rottami ecc.)
    • i contribuenti che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (cd "nuovi minimi", articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98)
    • i produttori agricoli esonerati dagli adempimenti (articolo 34, comma 6 del Dpr n. 633/1972)
    • gli esercenti attività di organizzazione di giochi, intrattenimenti e altre attività simili, esonerati dagli adempimenti Iva, che non hanno optato per l’applicazione dell’Iva nei modi ordinari
    • le imprese individuali che hanno dato in affitto l’unica azienda e non esercitano altre attività rilevanti agli effetti dell’Iva
    • i soggetti passivi d’imposta, residenti in altri stati membri della Comunità europea, se hanno effettuato nell’anno d’imposta solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell’imposta
    • i soggetti che hanno esercitato l’opzione per l’applicazione delle disposizioni in materia di attività di intrattenimento e di spettacolo, esonerati dagli adempimenti Iva per tutti i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali (legge 16 dicembre 1991, n. 398)
    • i soggetti domiciliati o residenti fuori dall’ Unione europea, non identificati in ambito comunitario, che si sono identificati ai fini dell’Iva nel territorio dello Stato con le modalità previste dall’articolo 74-quinquies del Dpr n. 633/1972 per l’assolvimento degli adempimenti relativi a tutti i servizi resi a committenti non soggetti passivi d’imposta
    • i contribuenti che per tutto l’anno d’imposta si sono avvalsi del regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti e professioni (articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190)
    • i raccoglitori occasionali di prodotti selvatici non legnosi di cui alla classe Ateco 02.30 e i raccoglitori occasionali di piante officinali spontanee ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 75, che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore ad euro 7.000 (art. 34-ter del Dpr n. 633/1972).
    • le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che hanno optato per l’applicazione del regime speciale di cui all’art. 1, commi da 54 a 63, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

    Leggi anche Modello IVA 2026: invio dal 2 febbraio per il riepilogo delle regole per chi deve invece adempiere.

  • Fatturazione elettronica

    Collegamento pos e RT: riguarda anche il Franchising?

    Le Entrate in data 10 marzo hanno aggiornato il fascicolo di faq pubblicate in precedenza e precisamente il 19 febbraio scorso.

    Tra queste ve ne sono due di interesse che rispondono a casi particolari in cui il POS non risulta censito nella funzionalità delle Entrate.

    Si tratta delle seguenti ipotesi:

    • POS indicato come restituito per errore,
    • POS non presente in elenco poichè appartenente al frachisor, e quindi il caso della gestione di un negozio in francisign dove non c'è titolarità del terminale

    Come collegare la cassa ai pos non in elenco per il contribuente?

    Vediamo le resposte ADE.

    Collegamento cassa e pos: cosa fare se il POS non è in elenco?

    Due FAQ del 10 marzo replicano ai seguenti dubbi.

    1. Devo collegare un POS con il registratore di cassa telematico, ma ho comunicato per errore la sua restituzione tramite l’apposita funzionalità. Cosa devo fare?
      Risposta: In questo caso il POS segnalato come “Restituito” non sarà più visibile tra i POS da collegare, per cui sarà necessario inserire manualmente i suoi dati identificativi tramite l’apposita funzionalità. Effettuata questa operazione sarà possibile selezionarlo per il collegamento.
    2. Nel mio punto vendita in franchising utilizzo un POS intestato al franchisor per incassare i corrispettivi che certifico con il registratore telematico intestato alla mia partita IVA. Devo comunque collegare questo POS al registratore di cassa?
      Risposta: Sì. In questo caso è necessario inserire manualmente i dati identificativi del POS non presente a sistema per mancata titolarità. Effettuata questa operazione sarà possibile selezionarlo per il collegamento con il proprio registratore di cassa.

    Per risposte ad altri dubbi leggi anche Collegamento cassa e pos: entro quando provvedere? ..

  • Le Agevolazioni per le Ristrutturazioni Edilizie e il Risparmio Energetico

    Bando agrisole 2025: chi sono i beneficiari?

    Il Bando Agrisole 2025 pubblicato in GU n 29 del 5 febbraio con il Decreto Masaf del 17 dicembre contiene tutte le regole generali per presentare le domande per l'incentivo per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili e chi può beneficiarne. 

    Vediamo i termini per le domande e i beneficiari.

    Bando agrisole 2025: chi sono i beneficiari?

    I Soggetti beneficiari delle agevolazioni sono gli stessi indicati all’articolo 4, comma 1, del decreto ministeriale n. 211444 del 19 aprile 2023 e di seguito riportati:

    • gli imprenditori agricoli, in forma individuale o societaria;
    • le imprese agroindustriali;
    • indipendentemente dai propri associati, le cooperative agricole che svolgono attività di cui all’articolo 2135 del Codice civile e le cooperative o loro consorzi di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228;
    • i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) costituiti in forma aggregata quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, associazioni temporanee di imprese (A.T.I.), raggruppamenti temporanei di impresa (R.T.I), reti d’impresa, comunità energetiche rinnovabili (CER).

    Tali soggetti possono inviare le domande, redatte in conformità alle istruzioni del Regolamento, a pena di irricevibilità, esclusivamente tramite la Piattaforma informatica appositamente predisposta dal Soggetto attuatore GSE a decorrere dalle ore 12:00:00 del giorno 10 marzo 2026 e fino alle ore 12:00:00 del giorno 09 aprile 2026.
    La Piattaforma informatica consente il caricamento delle proposte esclusivamente durante il periodo di apertura come sopra individuato.
    La presentazione della domanda da parte del soggetto beneficiario non può essere successiva all’avvio dei lavori di realizzazione del progetto.
    Ciascun Soggetto Beneficiario potrà presentare una o, in caso di progetti distinti, più domande esclusivamente a valere su un’unica Tabella, fermo restando il limite di spesa di cui all’articolo 3, comma 1. Ciascuna domanda è valutata in base all’ordine di presentazione e ai criteri definiti all’articolo 2 dell'avviso.

    Scarica qui l'avviso MASE n 89581 del 24 febbraio con tutte le ulteriori regole per il Bando Agrisole 2026.

  • Professione Avvocato

    Cassa Forense: contributi minimi 2026, prima rata in scadenza il 28

    II  Consiglio di Amministrazione  di Cassa Forense ha fissato la contribuzione minima obbligatoria  per l’anno 2026

     nelle seguenti misure: 

    • € 2.790,00               contributo minimo soggettivo intero 
    • € 1.395,00               contributo minimo soggettivo ridotto
    • € 355,00            contributo minimo integrativo intero 
    • € 177,50           contributo minimo integrativo ridotto  

    Da mercoledì 11 febbraio 2026 è possibile generare e stampare gli avvisi di pagamento, relativi alle prime tre rate dei contributi minimi soggettivo e integrativo collegandosi al sito internet www.cassaforense.it, accedendo alla sezione "Accessi riservati/posizione personale”  tramite codice meccanografico e Pin.

    Si ricorda che la prima rata  scade il  28 febbraio 2026

    La quarta e ultima rata, che sarà disponibile in prossimità della scadenza del 30 settembre, comprenderà anche il contributo di maternità. 

    Ricordiamo di seguito  gli altri aspetti della disciplina contributiva per gli avvocati.

    Per maggiori dettagli Scarica qui il Regolamento aggiornato 2025.

    I contributi previdenziali per gli avvocati: le aliquote

    I contributi previdenziali dovuti dagli avvocati  e la relativa modalità di calcolo sono i seguenti:

    Contributo soggettivo di base proporzionale al reddito, determinato come segue:

    • aliquota del 17% per reddito sino a euro 131.800.00
    •  aliquota del 3% per reddito eccedente euro 131.800.00 

    I contributi minimi dovuti dagli iscritti, per ogni anno di iscrizione alla Cassa, sono i seguenti:

    a) contributo minimo soggettivo per il 2026: euro 2.790;

    b) contributo minimo integrativo per il 2026: euro 355.

    Si segnala che il nuovo regolamento prevede  un  nuovo innalzamento delle aliquote :

    •  nella misura del 18% a partire dall’anno 2027.

    Contributo integrativo

    È dovuto dagli avvocati iscritti agli albi e dai praticanti abilitati al patrocinio iscritti alla Cassa nella misura del 4% con il modello 5 relativamente al volume di affari IVA (calcolato detraendo l'importo del contributo integrativo già assoggettato ad IVA, da versare l'anno successivo)

    Contributo di maternità  è  ancora da definie 

    Contributo Modulare Volontario

    Per i soli iscritti alla Cassa non pensionati di vecchiaia, in sede di invio telematico del mod. 5, va comunicata l'intenzione di versare volontariamente un ulteriore contributo con percentuale ricompresa fra l’1% e il 10% del reddito professionale netto, dichiarato ai fini IRPEF, entro il tetto reddituale previsto anno per anno.

    Cassa forense 2026: scadenze e codici tributo

    Scadenze Contributi minimi obbligatori

    • 1° rata – 28 febbraio
    • 2° rata – 30 aprile 
    • 3° rata – 30 giugno
    • 4° rata – 30 settembre (comprensiva del conguaglio del contributo soggettivo minimo  e del contributo di maternità).  

    Contributi dovuti in autoliquidazione Mod.5/2023 

     (l’elenco completo dei soggetti obbligati all’invio del Modello 5” è consultabile  sul sito di cassaforense.it  alla sezione “Documentazione – Guida Previdenziale – Modello 5”)

    •   30 settembre  
    •   31 dicembre 

    Per gli iscritti  pensionati (fino alle decorrenze pensioni 2025 comprese), che proseguono l'attività professionale mantenendo l'iscrizione all’Albo, è dovuto il contributo minimo integrativo nelle prime 3 rate e il contributo di maternità nella quarta e ultima rata.

    Dichiarazione reddituale con invio telematico del modello 5/2026:

    •  30 settembre 

    Contributi volontari/facoltativi 

    • 31 dicembre 

    Cassa forense ha comunicato l' 11 gennaio 2024 un aggiornamento relativo alle  tipologie di contributi  per i quali   si può scegliere, alternativamente al pagoPA  il pagamento tramite Modelli F24:

    1. codice Ente (Cassa Forense): 0013 
    2. codici tributo attivi (che vengono comunque PRECOMPILATI NEL MODELLO F24 DA PARTE DI CASSA FORENSE):
    • E100 denominato “CASSA FORENSE – contributo soggettivo minimo”;
    • E101 denominato “CASSA FORENSE – contributo di maternità”;
    • E102 denominato “CASSA FORENSE – contributo soggettivo autoliquidazione (Mod. 5)”;
    • E103 denominato “CASSA FORENSE – contributo integrativo autoliquidazione (Mod. 5)”;
    • E104 denominato “CASSA FORENSE – riscatto art. 37 Reg. Unico Prev. Forense”;
    • E105 denominato “CASSA FORENSE – integrazione contr. minimo soggettivo (12 mesi);
    • E106 denominato “CASSA FORENSE – interessi integrazione contr. minimo soggettivo;
    • E107 denominato “CASSA FORENSE – contributo minimo integrativo”.
    • La Forense Card è utilizzabile solo per pagamenti pagoPa e NON per pagamenti con F24.

    Una volta confermata la scelta  il sistema produce  in automatico il modello F24  già precompilato e personalizzato nell’apposita sezione “altri Enti previdenziali e assicurativi”. A questo punto si potrà effettuare il pagamento F24:

    a) presso sportelli bancari, posta o tramite i servizi di internet banking (banche, Poste Italiane),

    b) mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate ("F24 web" e "F24 online") utilizzando i canali Entratel o Fisconline.

    La modalità descritta al punto b) deve essere utilizzata anche per effettuare il pagamento F24 tramite COMPENSAZIONE con i crediti vantati nei confronti dell’Erario e, dal 2023 è possibile compensare anche i crediti per spese, diritti ed onorari dovuti dallo Stato ex art 82 TUSG per il gratuito patrocinio, con i contributi previdenziali dovuti dagli avvocati alla Cassa (per i codici tributo attivi).

    Per poter accedere alla compensazione dei crediti da gratuito patrocinio è necessario preventivamente effettuare la registrazione sulla piattaforma dei crediti commerciali (link: https://crediticommerciali.rgs.mef.gov.it/CreditiCommerciali/home.xhtml) ove saranno registrate le fatture elettroniche attraverso le quali i professionisti potranno esercitare l’opzione di utilizzazione del credito in compensazione.  Per ulteriori dettagli è disponibile un tutorial sul canale Youtube di Cassa Forense.

    Per maggiori informazioni   è disponibile l' Information Center  telefonico al numero 06/51.43.53.40.

  • ISEE

    Assegno di maternità: cos’è, qual è l’importo 2026?

    L'assegno di maternità di base, anche detto "assegno di maternità dei Comuni", è  un contributo mensile concesso  per 5 mesi er nascite,  affidamenti preadottivi e  adozioni senza affidamento alle madri che  che  non hanno accesso ad altre indennità di maternità  e con ISEE inferiore ad una certa soglia,  pagato dall'INPS (art. 66  legge 448 1998 – articolo 74 del d.lgs. n. 151/2001).

    Va richiesto presso il Comune di residenza della madre. Il regolamento può variare da Comune a Comune. L'importo è uguale in tutti i Comuni.  Viene adeguato all'inflazione di anno in anno, cosi come il reddito massimo entro il quale si ha diritto a riceverlo . 

    La presidenza del Consiglio dei ministri in data 9 .2.2026 ha comunicato i valori rivalutati per il 2026  con la variazione dell'indice ISTAT  pari allo 1,4%. 

    Per il 2026 l'importo è pari a 413,10 euro e la soglia di ISEE massimo per accedere è pari a euro 20.668,26.

    Vediamo di seguito in dettaglio anche le caratteristiche generali  dell'Assegno di maternità del Comune e le modalità per richiederlo .

    Assegno di maternità dei Comuni come richiederlo

    La domanda va presentata  entro sei mesi dalla nascita del bambino o dall'effettivo ingresso in famiglia del minore adottato o in affido , al Comune di residenza, che verifica  la sussistenza dei requisiti di legge (articoli 17 e segg. DPCM  21 dicembre 2000).

    Nei seguenti casi particolari l’assegno può essere richiesto da persone diverse dalla madre ossia:

    • in caso di madre minore di età (come in tutte le altre ipotesi di incapacità di agire), dal padre maggiorenne Qualora anche il padre del bambino sia minore di età, o comunque non risultino verificate le altre condizioni, la richiesta può essere presentata, in nome e per conto della madre, dal genitore della stessa esercente la potestà ovvero, in mancanza, da altro legale rappresentante;
    • in caso di decesso della madre del neonato (o della donna che ha ricevuto il minore in adozione o in affidamento preadottivo), dal padre che abbia riconosciuto il figlio (o dal coniuge della donna adottiva o affidatoria) a condizione che il minore si trovi presso la famiglia anagrafica del richiedente e sia soggetto alla sua potestà (o comunque non affidato a terzi);
    • in caso di affidamento esclusivo al padre o di abbandono del neonato da parte della madre, dal padre sempreché il figlio si trovi presso la sua famiglia anagrafica e sia soggetto alla sua potestà (o comunque non affidato a terzi) e la madre risulti residente o soggiornante in Italia al momento del parto (in tale ipotesi l’assegno spetta al padre in via esclusiva);
    • in caso di separazione legale tra i coniugi,  dall’adottante o dall’affidatario preadottivo a condizione che il minore rientri nella famiglia anagrafica del richiedente e che l’assegno non sia stato già concesso alla madre adottiva o affidataria;
    • nei casi di adozione speciale di cui all’art.44, comma 3, legge 184/1983, dall’adottante non coniugato a condizione che il minore si trovi presso la famiglia anagrafica dell’adottante e sia soggetto alla sua potestà e comunque non in affidamento presso terzi;
    • in caso di minore non riconosciuto o non riconoscibile dai genitori, dalla persona affidataria (in forza di un provvedimento del giudice) a condizione che il minore rientri nella sua famiglia anagrafica.

    Assegno di maternità: chi ha diritto?

    L'assegno spetta  per ogni figlio nato o adottato sotto i 6 anni di età alle madri disoccupate o che pur lavorando non hanno diritto ad altre indennità di  maternità (ad es. se hanno   meno di 3 mesi di contributi versati in un anno) nei casi di:

    • parto,
    • adozione o
    • affidamento preadottivo, 

    sia a  cittadine italiane che straniere residenti in Italia (possono  variare da Comune a Comune le specifiche sulla tipologia di permesso di soggiorno) 

    Nel caso di donne che hanno una indennità inferiore al minimo previsto  viene assicurato un importo integrativo.

    La madre richiedente deve essere residente nel territorio dello Stato italiano al momento della nascita del figlio o al momento dell’ingresso  in  famiglia del minore in adozione o in affidamento preadottivo.

    Assegno di maternità del Comune: quali documenti servono

    Posto che è consigliabile rivolgersi direttamente al proprio comune di residenza, si può affermare che generalmente alla domanda vanno allegati:

    • la DSU , dichiarazione sostitutiva unica oppure l'attestazione della dichiarazione sostitutiva ancora valida contenente i redditi percepiti dal nucleo familiare di appartenenza nell'anno precedente ;
    • autocertificazione in cui si dichiara  sotto la propria responsabilità:
    • i requisiti richiesti dalla legge per la concessione dell'assegno (residenza, cittadinanza e così via);
    • di non avere diritto per il periodo di maternità all'indennità di maternità dell'Inps ovvero alla retribuzione;
    • diversamente, dev'essere indicato l'importo di tali trattamenti economici per il calcolo della eventuale differenza;
    • di non avere presentato, per il medesimo figlio, domanda per l'assegno di maternità a carico dello Stato di cui all'art. 75 del D.Lgs. 151/2001

    Le cittadine non comunitarie devono presentare agli uffici del Comune la carta di soggiorno o il permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo.

    ATTENZIONE : le questure  rilasciano della carta di soggiorno entro 90 giorni dalla richiesta; pertanto, le madri extracomunitarie che intendano richiedere l’assegno di maternità devono attivarsi tempestivamente  per non superare il termine di sei mesi. inoltre  le cittadine extracomunitarie, coniugata con un cittadino italiano, possono  richiedere il rilascio della carta di soggiorno immediatamente .

    Assegno di maternità: Le fonti normative

    L’assegno di maternità di base o dei Comuni  è stato istituito dall’art.66 della legge n.448/98 con effetto dal 01.01.1999 ed è oggi disciplinato dal D.P.C.M. 21 dicembre 2000 n.452 e dall’art.74 del D.Lgs.151/2001 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità).

  • Contributi Previdenziali

    Contributi Enpap psicologi 2026: quanto si paga e come?

    Sono stati resi noti i  contributi 2026 dovuti dagli psicologi alla Cassa previdenziale ENPAP. 

     Vediamo di seguito gli importi dei contributi minimi,  le riduzioni previste,  le modalità e scadenze di pagamento.

    Va precisato innanzitutto che i contributi da versare annualmente all’ENPAP sono di tre  tipologie:

    1. Contributo soggettivo che corrisponde al 10% del  reddito netto, con un minimo di 856,00 euro.  Ogni anno  è possibile decidere se elevare la percentuale di contribuzione minima (pari al 10%) fino ad un massimo del 30%, con incrementi di due punti percentuali (12%, 14%, 16%, ecc.).
    2. Contributo integrativo Corrisponde al 2% del corrispettivo lordo con un minimo di 66,00 euro (ai sensi dell’art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 103/96) che  serve per finanziare le spese di funzionamento dell’ENPAP e per garantire servizi, come l’assistenza sanitaria integrativa e l’indennità di malattia o infortunio.
    3. Contributo di maternità  pari a 130 euro Corrisponde a una quota fissa per finanziare l’indennità di maternità delle colleghe che diventano madri. 

    L'ente ha pubblicato lo scorso anno  una guida passo passo per la procedura di calcolo online e versamento, che può essere effettuato  con uno dei seguenti 4 sistemi. (v. Ultimo paragrafo)

    • PagoPA 
    • Modello F24 
    • Bonifico bancario 
    • Carta di credito ENPAP.

    Contributi psicologi: come fare la dichiarazione reddituale

    Per l'invio della dichiarazione   entro il 1 ottobre di ciascun anno, è necessario:

    • accedere all' Area Riservata e selezionare la voce “Comunicazioni reddituali e saldo”.
    •  Cliccare su “inserisci comunicazione reddituale”, seleziona anno in corso 
    • inserire i dati reddituali dell’anno   precedente (reddito netto e corrispettivi lordi) e selezionare la percentuale di contributi pensionistici da versare, scegliendo un’aliquota tra il 10% e il 30% del reddito professionale netto

    ATTENZIONE per la scelta migliore ai fini previdenziali  è presente un simulatore del “guadagno fiscale“.

    Ultimata la compilazione della comunicazione annuale si ottiene  l'importo dovuto e  le diverse modalità di  versamento.

    In caso di inserimento di dati reddituali errati, è possibile presentare una nuova comunicazione  che sostituisce  la precedente.

    ATTENZIONE  La tardiva compilazione comporta l’applicazione di sanzioni.

    Aliquote contributi previdenziali e maternità psicologi 2026

    Si ricorda che sono dovuti:

    • un contributo soggettivo del 10% (minimo  di euro 856,00)  sul reddito professionale  fino a 103.055 euro e 
    • un contributo integrativo  del 2% sul volume d'affari
    • Il contributo soggettivo puo essere volontariamente aumentato fino al 30% con incrementi di 2 punti percentuali.

    Gli iscritti dal 1. 1 .  2025 non  sono  tenuti al versamento dell'acconto né alla dichiarazione 

    Contributo Base di calcolo Aliquota indicata Regola acconto Minimo/Importo fisso
    Soggettivo Reddito netto professionale 10% (5% in casi specifici di pensione ENPAP con decorrenza 2025) 70% del contributo dovuto € 856,00 (salvo riduzioni)
    Integrativo Corrispettivi lordi 2% 70% del contributo dovuto € 66,00
    Maternità Versamento per intero € 130,00 (a confermare)

    Riduzioni del contributo soggettivo minimo psicologi

    Per il  contributo minimo soggettivo , sono previste riduzioni (da selezionare correttamente e da confermare nella successiva comunicazione reddituale). 

    In particolare, in sede di acconto è possibile versare un minimo ridotto a seconda dei requisiti 2025. 

    Riduzione minimo soggettivo Importo minimo Quando spetta (2025)
    50% del minimo € 428,00 Lavoro dipendente (anche part-time) oltre la libera professione; oppure ultra 57enni pensionati di altro ente; oppure inattività ≥ 6 mesi per malattia/inabilità o maternità “a rischio”; oppure pensione ENPAP con decorrenza 2025
    1/3 del minimo € 286,00 Iscritti ENPAP a partire dal 2023 (o anni successivi)
    1/5 del minimo € 172,00 Reddito netto professionale 2025 inferiore a € 1.712,00

    Tutte le condizioni e gli importi di riduzione sono riportati nelle istruzioni.

    Attenzione : i redditi inseriti nel previsionale servono solo per calcolare l’acconto e non valgono come dichiarazione formale; la comunicazione reddituale resta obbligatoria entro il 1° ottobre 2026 e lì va richiesta espressamente la riduzione utilizzata in acconto. Se poi non spettava, ENPAP ricalcola l’acconto in misura ordinaria con possibili sanzioni e interessi sulla differenza.

    Contributi psicologi: modalità di versamento e causali

    E' possibile rateizzare sia l'acconto che il saldo, fino a 150 giorni oltre la scadenza con la sola applicazione degli interessi pari allo 0,225% mensile (2,70% annuo), effettuando le diverse tranches di versamenti, con importi a propria scelta.

    Come anticipato, i versamenti devono essere effettuati secondo le seguenti modalità:

    • PagoPA
      Vi si accede direttamente dal calcolo dell’acconto presente nell’Area Riservata del sito ENPAP.
    • F24
      Attraverso il modello F24 è possibile effettuare, anche in più soluzioni, i versamenti degli importi dovuti all’ENPAP.
      A tal fine, sono state istituite le seguenti causali di versamento:
      causale descrizione causale
      ECTR da utilizzare per il versamento dei contributi (acconto e/o saldo)
      EINT da utilizzare per il versamento degli interessi
      ESNZ da utilizzare per il versamento delle sanzioni
      ERPS da utilizzare per il versamento dei contributi dovuti a seguito di domanda di riscatto periodi di studio
      EAPR da utilizzare per il versamento dei contributi dovuti a seguito di domanda di riscatto degli anni di esercizio professionale precedenti la fondazione dell’Ente

      In sede di compilazione del modello F24, le suddette causali devono essere esposte nella sezione “Altri enti previdenziali e assicurativi” (secondo riquadro) in corrispondenza, esclusivamente, delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando:

      • nel campo “codice ente”, il codice “0007”;
      • nel campo “codice sede”, nessun valore;
      • nel campo “codice posizione”, nessun valore;
      • nel campo “periodo di riferimento da mm/aaaa”, l’anno di competenza del contributo da versare, nel formato “aaaa (non valorizzare il mese oppure valorizzare a zero “00”);
      • nel campo “periodo di riferimento a mm/aaaa”, nessun valore oppure valorizzare a zero l’anno di competenza del contributo da versare nel formato “aaaa” (“0000”) o ripetere l’anno di competenza del contributo nel formato “aaaa” (il mese non è da valorizzare oppure valorizzare a zero “00”);
      • nel campo “importi a credito compensati”, nessun valore.
    • Bonifico bancario
      Per il pagamento tramite bonifico bancario, è necessario utilizzare le seguenti coordinate bancarie:
      beneficiario     ENPAP-Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Psicologi presso Banca Popolare di Sondrio, sede di Roma
       IBAN  IT02Y0569603211000077000X83
       BIC/SWIFT POSOIT22
      causale unica

      Per il versamento di contributi (acconto o saldo), interessi e sanzioni la causale è unica ed è composta dal tuo codice fiscale seguita dalla lettera R e l’anno di riferimento.

      Ad esempio per i redditi 2020 dovrai indicare:
      codice fiscale iscritto R20

    • Carta di credito ENPAP
      Questa modalità è riservata agli iscritti già in possesso di Carta di Credito ENPAP, che potranno effettuare il pagamento direttamente online attraverso l’Area Riservata. La Carta di Credito ENPAP consente di effettuare i versamenti e avere l’addebito dell’importo sul proprio conto bancario il mese successivo. Sarà sufficiente inserire l’importo da versare, selezionare la causale e seguire la procedura. Accedi all’Area Riservata, seleziona la voce “CARTA ENPAP E ALTRI SERVIZI BANCARI” e clicca su “Pagamenti on line”. 

    Versamento acconto oltre i termini

    In caso di mancato versamento dei contributi dovuti in acconto per l’anno 2025 entro la scadenza del 2 marzo 2026,

    è possibile entro 150 giorni dalla scadenza, vale a dire entro il 30 luglio 2026, effettuare in una o più soluzioni il  versamento dell’importo ancora dovuto al quale si andranno ad aggiungere gli interessi maturati mensilmente.

    Dopo tale data gli interessi va aggiunta una sanzione.

    • dal 3 marzo 2026 al 30 luglio 2026 gli  Interessi  sono pari allo 0,375% per ogni mese o frazione di mese di dilazione
    • dal 31 luglio 2026 (fuori termine) gli interessi pari allo 0,375% per ogni mese o frazione di mese di dilazione + sanzione pari al 10% del capitale non versato o versato in ritardo.

    QUI IL FILE DI ISTRUZIONI per i versamenti oltre i termini.

  • Professione Commercialista, Esperto Contabile, Revisore

    Contributi Ragionieri: prima rata in scadenza – quali sono aliquote e minimi 2026?

    Sono obbligatoriamente iscritti alla Cassa nazionale previdenza Ragionieri :

    1.  i ragionieri commercialisti iscritti nella sezione A
    2. gli Esperti contabili iscritti nella sezione B dell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili che esercitano la professione, anche se in pensione.

    Per loro è previsto il pagamento di Contributi (soggettivo, soggettivo supplementare, integrativo, e contributo maternità, calcolati con le aliquote specificate sotto e minimi obbligatori)   alle seguenti scadenze fisse: 

    • 16 febbraio :  prima rata – 20% dei contributi minimi e maternità,
    • 16 aprile:  seconda rata – 20% dei contributi minimi e maternità. 
    • 16 giugno : terza rata – 20% dei contributi minimi e maternità.
    • 16 luglio: quarta rata – 20% dei contributi minimi e maternità. 
    • 16 ottobre  sesta rata – 20% dei contributi minimi e maternità.

    Le altre scadenze da ricordare:

    • 31 luglio: termine ultimo per l’invio del modello A/19(redditi e volumi di affari prodotti nell'anno precedente
    • 16 settembre  quinta rata – acconto “eccedenze” soggettivo, integrativo e soggettivo supplementare.
    • 6 dicembre: settima rata – saldo a conguaglio “eccedenze” soggettivo, integrativo e soggettivo supplementare.

    Aliquote contributive e riduzioni Cassa ragionieri 2025

    Contributo soggettivo

    Il contributo soggettivo è determinato applicando una percentuale, fissata nella misura minima del 15% e in quella massima del 25%, sul reddito netto professionale dell'anno precedente, fino ad un reddito netto professionale massimo pari  per il 2026 a € 123.886,17  (Possibile comunque pagare i contributi sull'intero reddito prodotto, anche se superiore al limite)

    E’ dovuto nel 2026  un contributo soggettivo minimo pari a  € 3.771,10 che corrisponde ad un reddito minimo pari a € 25.140,68.

    I pensionati CNPR per i quali è accertato il solo contributo minimo:

    •  versano il 50% dell’importo e ,  
    • se dichiarano un reddito pari a zero, non versano il contributo soggettivo.

    I nuovi iscritti al di sotto dei 38 anni di età hanno diritto alla riduzione dei contributi al 50% per un massimo di 7 anni, facendone richiesta all'indirizzo  e-mail: [email protected] 

    Contributo soggettivo supplementare

    Il contributo soggettivo supplementare è determinato applicando una percentuale pari allo 0,75% sul reddito netto professionale prodotto nell’anno precedente, con minimo di 636,00  che corrisponde ad un reddito minimo di € 84.800,00

    Anche in questo caso i pensionati CNPR che esercitano la professione pagano il contributo in misura pari alla metà, mentre se dichiarano un reddito pari a zero, non versano il contributo soggettivo supplementare.

    Contributo Integrativo

    Il contributo integrativo è pari al 4%, sul volume di affari I.V.A. prodotto nell’anno precedente al netto della maggiorazione stessa.

    Il contributo integrativo minimo è , per il 2026, pari a €  939,06che corrisponde ad un importo di volume di affari minimo di € 23.476,61.

    ATTENZIONE : Il contributo integrativo minimo è deducibile se rimane a carico del ragioniere commercialista

    Contributo di Maternità

    12,00 euro anche per il 2026

    Modalità di pagamento e causali contributo F24

    I contributi si pagano :

    1. con bonifico o carta di credito tramite la piattaforma “Pago on line” presente all’interno dell’area riservata del portale web della Cassa, 
    2. tramite modello F24 (area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it ovvero servizio Home banking della propria banca) 
    3. o con bonifico ordinario IBAN: IT 91 A 01030 03200 000006312617. La causale  deve essere così composta: codice fiscale (proprio e non dello studio), uno spazio (o un trattino), codice tributo (come per l’F24), uno spazio (o un trattino), anno iniziale oppure mese e anno iniziali (in base al tributo), uno spazio (o un trattino), anno finale oppure mese e anno finali (in base al tributo)

    Per l'incasso delle somme sono state create 8 causali: 

    • E075 Contributi anno corrente (indica la contribuzione dell'anno in corso);
    • E076 Contributi anni precedenti (indica la contribuzione di anni precedenti);
    • E077 Sanzioni, interessi e spese legali anno corrente (indica le somme dovute a titolo di oneri accessori accertati nell'anno in corso);
    • E078 Sanzioni, interessi e spese legali anni precedenti (indica le somme dovute a titolo di oneri accessori accertati in anni precedenti);
    • E079 Quote ricongiunzione, indica gli importi diversi dal primo versamento che continuerà ad essere operato con bonifico e che determina l'adesione (contiene i contributi dovuti a titolo di ricongiunzione di periodi assicurativi);
    • E080 Quote riscatto, indica gli importi diversi dal primo versamento che continuerà ad essere operato con bonifico e che determina l'adesione (contiene i contributi dovuti a titolo di riscatto di periodi precedenti);
    • E081 Contributi volontari (indica le somme dovute a titolo di contributi volontari e facoltativi);
    • E082 Rateazioni (indica le somme dovute a seguito di concessione di una rateazione).

    Il campo "codice ente" va compilato con il codice 0010. I campi CODICE SEDE, CODICE POSIZIONE, e IMPORTI A CREDITO COMPENSATI non vanno compilati. 

    Maggiori informazioni all'indirizzo  www.cassaragionieri.it.

    QUI IL FILE RIEPILOGATIVO DELLA CASSA

    Tabella di riepilogo contributi e scadenze

    ASSOCIAZIONE CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA A FAVORE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI

    CONTRIBUTO

    IMPORTI iscritti non pensionati senza riduzioni 

    ALIQUOTA

    DICHIARAZIONE

    SCADENZE

     

     

    Soggettivo

     

     

    Minimi

    Dal 15% al 25% 

    Modello A/19 

    Entro il 31/07/2023

     

    Acconto eccedenze sul minimo  entro il:

    • 16/09/2026

    Saldo eccedenze entro il:

    • 16/12/2026.

    Per i contributi minimi  con rate del 20% entro il:

    • 17/02/2025;
    • 16/04/2025;
    • 16/06/2025
    • 16/07/2025
    • 16/10/2025

     3.771,10 euro.

    Soggettivo supplementare

    636,00  euro 

    0,75% sul reddito professionale netto

     

    Integrativo minimo

     

     939,06  euro

    4%

     

    Maternità