• Start up e Crowdfunding

    Start up innovativa: di quali benefici gode?

    La startup innovativa è un’impresa giovane, ad alto contenuto tecnologico, con forti potenzialità di crescita e rappresenta per questo uno dei punti chiave della politica industriale italiana.

    In proposito la Legge Annuale per la Concorrenza n 193/2024 ha aggiornato il DL n 179/2012 introducendo alcune misure specifiche a sostegno di tale tipologia di impresa per supportarle durante il loro ciclo di vita.

    Così, oltre a sviluppare un ecosistema dell’innovazione dinamico e competitivo, si possono creare nuove opportunità per fare impresa e incoraggiare l’occupazione, oltre che promuovere una strategia di crescita sostenibile.

    Start up innovativa: che vantaggi fiscali può avere?

    Le imprese in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa, di seguito esplicitati possono accedere allo status di startup innovativa tramite autocertificazione sottoscritta dal legale rappresentante e di conseguenza godere di specifiche agevolazioni registrandosi nella sezione speciale dedicata del Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio della propria provincia.

    Attenzione al fatto che, le startup possono iscriversi nella sezione speciale del Registro delle imprese entro cinque anni dalla loro costituzione.

    Una volta effettuata l’iscrizione, le start up innovative possono godere dei benefici previsti entro i 3 anni dalla data di prima iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese; la permanenza nella sezione speciale del Registro delle imprese, dopo la conclusione del terzo anno, è consentita fino a complessivi cinque anni dalla data di iscrizione nella medesima sezione speciale, in presenza di almeno uno dei seguenti requisiti:

    • incremento al 25 per cento della percentuale delle spese di ricerca e sviluppo;
    • stipulazione di almeno un contratto di sperimentazione con una pubblica amministrazione;
    • registrazione di un incremento dei ricavi derivanti dalla gestione caratteristica dell'impresa o comunque individuati alla voce A1) del conto economico, di cui all'articolo 2425 del codice civile, o dell'occupazione, superiore al 50 per cento dal secondo al terzo anno;
    • costituzione di una riserva patrimoniale superiore a 50.000 euro, attraverso l'ottenimento di un finanziamento convertendo o un aumento di capitale a sovrapprezzo che porti ad una partecipazione non superiore a quella di minoranza da parte di un investitore terzo professionale, di un incubatore o di un acceleratore certificato, di un investitore vigilato, di un business angel ovvero attraverso un equity crowdfunding svolto tramite piattaforma autorizzata, e incremento al 20 per cento della percentuale delle spese di ricerca e sviluppo;
    • ottenimento di almeno un brevetto.

    Il termine di cinque anni complessivi per la permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese può essere esteso per ulteriori periodi di due anni, sino al massimo di quattro anni complessivi, per il passaggio alla fase di "scale-up", ove intervenga almeno uno dei seguenti requisiti:

    • aumento di capitale a sovrapprezzo da parte di un organismo di investimento collettivo del risparmio, di importo superiore a 1 milione di euro, per ciascun periodo di estensione;
    • incremento dei ricavi derivanti dalla gestione caratteristica dell'impresa o comunque individuati alla voce A1) del conto economico, di cui all'articolo 2425 del codice civile, superiore al 100 per cento annuo.

    Le startup innovative possono comunque trasformarsi in PMI innovative senza perdere i benefici disponibili.

    Start up innovativa: che requisiti deve avere?

    I requisiti per essere considerati start up innovative e quindi godere dei relativi benefici sono previsti dall'art 25 comma 2 del DL n 179/2012.

    Una startup innovativa è una società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, che possiede i seguenti requisiti:

    • è una microimpresa o una piccola o media impresa, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003;
    • è costituita da non più di 5 anni;
    • è residente in Italia o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, purché abbia una sede produttiva o una filiale in Italia;
    • a partire dal secondo anno di attività della start-up innovativa, il totale del valore della produzione annua, così come risultante dall'ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, non è superiore a 5 milioni di euro;
    • non distribuisce, e non ha distribuito, utili;
    • ha, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico e non svolge attività prevalente di agenzia e di consulenza;
    • non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda;

    Infine, una startup è innovativa se rispetta almeno 1 dei seguenti 3 requisiti soggettivi:

    • 1. sostiene spese in R&S pari ad almeno il 15% del maggiore valore tra costo e valore totale della produzione;
    • 2. impiega personale altamente qualificato (almeno 1/3 dottori di ricerca, dottorandi o ricercatori, oppure almeno 2/3 con laurea magistrale);
    • 3. è titolare, depositaria o licenziataria di almeno un brevetto o titolare di un software registrato.

    Start up di quali vantaggi gode?

    Precisando che la Legge annuale concorrenza 193/2024 (art. 31) ha introdotto ulteriori misure per il rafforzamento e sostegno dell’ecosistema delle startup innovative, modificando l’incentivo fiscale in “de minimis” per l’investimento nel capitale di startup innovative, ecco la lista delle agevolazioni dedicate alle startup innovative.

    •  Incentivo fiscale in “de minimis” al 65% per l’ investimento nel capitale di startup innovative
    • Incentivo fiscale al 30% per l’investimento nel capitale di startup innovative
    •  Accesso gratuito e semplificato al Fondo di Garanzia per le PMI
    • Smart&Start Italia (finanziamenti agevolati per startup innovative localizzate sul territorio nazionale)
    •  Trasformazione in PMI innovative senza soluzione di continuità
    •  Esonero da diritti camerali e imposte di bollo
    •  Raccolta di capitali tramite campagne di equity crowdfunding
    •  Servizi di internazionalizzazione alle imprese (ICE)
    •  Deroghe alla disciplina societaria ordinaria
    •  Disciplina del lavoro flessibile
    •  Proroga del termine per la copertura delle perdite
    •  Deroga alla disciplina sulle società di comodo e in perdita sistematica
    •  Remunerazione attraverso strumenti di partecipazione al capitale
    •  Esonero dall’obbligo di apposizione del visto di conformità per compensazione dei crediti IVA
    •  Fail Fast (procedure semplificate in caso di insuccesso della propria attività) 

  • Lavoro Dipendente

    Asseverazione contributiva – ASSE CO – cos’è?

    L'Asse.Co. ovvero asseverazione contributiva e retributivo , anche detta Asseverazione di conformità de rapporto di lavoro  è il documento  rilasciato dall'ordine dei consulenti del lavoro che certifica che l'impresa:

    • applica correttamente i contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL);
    • rispetta le normative su orario di lavoro, riposi, ferie, sicurezza e salute;
    • è in regola con i versamenti contributivi (INPS, INAIL, Casse Edili) e retributivi;
    • non impiega lavoro irregolare o minorile.

    La certificazione ha validità annuale e prevede verifiche quadrimestrali da parte di un Consulente del Lavoro, asseveratore certificato, per garantire il mantenimento dei requisiti. 

    L'iniziativa è nata nel 2014  con un protocollo   tra il Consiglio Nazionale dell'ordine dei CDL e l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) , rinnovata nel 2016 e rilanciata con nuovo accordo il 29 marzo 2023. 

    Asse.co – Il ruolo dei Consulenti del Lavoro

    I Consulenti del Lavoro  i professionisti specializzati nella gestione del personale e degli aspetti giuslavoristici,  con ASSE.CO grazie al protocollo firmato con INL garantiscono quindi  la regolarita dell'azienda dal punto di vista contributivo e retributivo . 

    Per diventare asseveratori, i professionisti devono seguire un corso di formazione specifico  presso il proprio Ordine e ottenere l'abilitazione. 

    Nel processo di asseverazione, il Consulente del Lavoro:

    • accoglie la dichiarazione del datore di lavoro sulla conformità alle normative;
    • verifica la documentazione aziendale relativa a contratti, contributi e retribuzioni;
    • redige una propria dichiarazione di responsabilità;
    • invia la documentazione al Consiglio Nazionale dell’Ordine per il rilascio dell'asseverazione.

    L'Asse co risulta di fatto quindi una garanzia di controllo a doppio senso: 

    1. sulla  regolarità dell'azienda e
    2. sulla competenza del consulente

    Vantaggi per le imprese e procedura

    Ottenere l'Asse.Co. comporta diversi benefici:

    • Riduzione delle ispezioni: le attività ispettive si concentrano prioritariamente su aziende non asseverate.
    • Maggiore competitività: l'asseverazione può essere un requisito o un elemento premiante in gare d'appalto, soprattutto nel settore privato.
    • Trasparenza e reputazione: l'inserimento nell'elenco pubblico delle imprese asseverate, consultabile sul sito del Ministero del Lavoro, migliora l'immagine aziendale.
    • Autocontrollo: l'asseverazione favorisce un monitoraggio interno continuo della conformità normativa.

    Il processo si svolge attraverso la piattaforma telematica dedicata e prevede:

    • Richiesta volontaria: il datore di lavoro presenta l'istanza tramite un Consulente del Lavoro asseveratore.
    • Dichiarazioni di responsabilità: sia il datore di lavoro che il Consulente del Lavoro compilano dichiarazioni ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
    • Verifica e rilascio: il Consiglio Nazionale dell’Ordine esamina la documentazione e, se conforme, rilascia l'asseverazione entro 30 giorni.

    Sono previste spese di segreteria per la procedura di asseverazione,  proporzionali alle dimensioni aziendali.

    I Diritti di Segreteria coprono tutte le spese del procedimento comprese quelle legate alle attività di Fondazione Studi e più in particolare:

    – prima verifica per il rilascio del certificato di asseverazione da parte del Comitato Asseveratore (ComAss);

    – pubblicazione, dopo il rilascio dei riferimenti aziendale nell’area dedicata sul portate istituzionale www.cnoconsulentidellavoro.it e  sul sito www.lavoro.gov.it;

    – gestione verifiche periodiche (quadrimestrali);

    – utilizzo della piattaforma telematica (AssTel);

    – audit organizzati dal Comitato Asseveratore (ComAss) per controllare la regolarità della procedura da parte dei consulenti del Lavoro asseveratori.

    Per ulteriori informazioni o per avviare la procedura di asseverazione, è consigliabile consultare il sito ufficiale del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro o contattare un Consulente del Lavoro abilitato

  • Bilancio

    Deposito bilancio 2024 società in liquidazione: quanto costa?

    Entro il 30 maggio vanno depositati i bilanci 2024 approvati entro il 30 aprile scorso.

    Ricordiamo infatti che secondo il codice civile il bilancio va depositato 30 giorni dalla data del verbale di approvazione.
    Vediamo gli imprti da corrispondere per il deposito presso il Registro delle imprese.

    Deposito bilancio 2024 società in liquidazione: quanto costa?

    Come specificato dalla Guida Unoncamere 2025 gli importi per il deposito dei bilanci in liquidazione sono i seguenti:

    •  diritti di segreteria € 62,40;
    • imposta di bollo € 65,00.

    Inoltre, durante la liquidazione i liquidatori devono redigere il bilancio d’esercizio e depositarlo al Registro delle Imprese secondo le indicazioni e col formato XBRL.

    Si applicano, in quanto compatibili con la natura, le finalità e lo stato della liquidazione, le disposizioni degli articoli 2423 c.c. e seguenti.

    Al primo bilancio di esercizio successivo all’apertura della liquidazione va allegata la documentazione consegnata dagli amministratori, in formato PDF/A, ai sensi dell’articolo 2487-bis c.c., con le eventuali osservazioni dei liquidatori. 

  • PRIMO PIANO

    PEC Amministratori di società: ci sono sanzioni per gli inadempienti?

    Il MIMIT ha diffuso la nota n 43836 del 12 marzo con i primi chiarimenti relativi all'obbligo dei PEC per gli amministratori di società introdotto dalla Legge di Bilancio 2025 in vigore dal 1° gennaio.

    Tra i chiarimenti, la Nota evidenzia che le imprese già costituite al 1° gennaio possono provvedere all'adeguamento al nuovo adempimento entro il 30 giugno prossimo. 

    Vediamo le regole sotto il profilo sanzionatorio per chi non adempie.

    Leggi anche PEC Amministratori di società: istruzioni MIMIT per provvedere

    PEC amministratori di società: ci sono sanzioni per chi non provvede?

    La Nota in oggetto ha specificatamente sottolienato che relativamente alle eventuali sanzioni per chi non provvede a comunicare al registro delle imprese la PEC degli amministratori di società la norma istitutiva dell'obbligo " la novella non introduce alcuna nuova previsione, né, giusta il principio di legalità di cui all’articolo 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689, possono trovare applicazione alla fattispecie in esame, in via d’estensione o di analogia, le disposizioni di cui ai commi 6-bis e 6-ter dell’articolo 16 del più volte menzionato decretolegge n. 185 del 2008. Residua l’applicabilità della ordinaria sanzione prevista dall’articolo 2630 del codice civile, in forza del quale è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro «chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese», salva la riduzione dell’importo della sanzione ad un terzo nel caso in cui la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengano «nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti"

     

    Allegati:
  • Pace Fiscale

    Rottamazione quater: quando scade la prossima rata?

    La Riscossione in data 6 marzo ha aggiornato la pagina dedicata alla Rottamazione quater.

    Prima dei dettagli sul prossimo pagamento ricordiamo che il Decreto Milleproroghe 2025 recentemente convertito in legge ha previsto la riammissione dei decaduti dalla Rottamazione quater relativamente ai pagamenti saltati fino al 31 dicembre 2024.

    In proposito leggi: Rottamazione quater: come essere riammessi se decaduti.

    Rottamazione quater: quando scade la prossima rata?

    Scaduta la VII rata da pagare entro il 5 marzo scorso, la Riscossione ha evidenziato che Per mantenere i benefici della Definizione agevolata (“Rottamazione-quater” introdotta dalla Legge n. 197/2022), è necessario effettuare il versamento della rata in scadenza il 31 maggio 2025.In considerazione dei 5 giorni di tolleranza concessi dalla legge, e dei differimenti previsti nel caso di termini coincidenti con giorni festivi, saranno considerati tempestivi i pagamenti effettuati entro lunedì 9 giugno 2025.

    Le rate successive andranno saldate secondo le scadenze del proprio piano contenuto nella Comunicazione delle somme dovute, disponibili anche sul sito in area riservata.
      Si ricorda che nel caso in cui il pagamento non venga eseguito, sia effettuato oltre il termine ultimo o sia di ammontare inferiore rispetto all’importo previsto, verranno meno i benefici della Definizione agevolata e quanto già corrisposto sarà considerato a titolo di acconto sul debito residuo.
    Per conoscere tutte le modalità di pagamento consulta la pagina dedicata.

  • Adempimenti Iva

    Lipe: quali sono le sanzioni per il mancato invio?

    I soggetti passivi Iva devono presentare il modello “Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA” per comunicare i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell’imposta (art. 21-bis del decreto legge 78/2010).

    Il modello deve essere presentato esclusivamente per via telematica:

    • direttamente dal contribuente 
    • tramite intermediari abilitati,

    entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre.

    Scarica qui modello e istruzioni

    La Comunicazione relativa al secondo trimestre è presentata entro il 30 settembre e quella relativa al quarto trimestre può, in alternativa, essere effettuata con la dichiarazione annuale Iva, che, in tal caso, deve essere presentata entro il mese di febbraio dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.

    Attenzione al fatto che, se il termine di presentazione della Comunicazione scade di sabato o in giorni festivi, lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo.

    Lipe: quali sono le sanzioni per il mancato invio?

    L’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è punita con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.000. 

    La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati (art. 11, comma 2- ter, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471).

    Lipe: chi è esonerato?

    Sono esonerati dall'adempimento:

    • i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che, nel corso dell’anno, non vengano meno le condizioni di esonero,
    • l’obbligo di invio della Comunicazione non ricorre in assenza di dati da indicare mentre sussiste nell'ipotesi in cui occorra evidenziare il riporto di un credito proveniente dal trimestre precedente.

  • Edilizia

    Patente a crediti e DURF: come compilare la richiesta ?

    Le due ultime faq di chiarimenti pubblicate dall'Ispettorato del lavoro si occupano dell'indicazione relativa all'obbligo del DURF richiesta nel modulo di istanza per ottenere la patente a crediti per l'edlizia.

    I dubbi riguardano l'indicazione tra le due proposte nel modello:

    1. "Non obbligatorio "o
    2. " esenzione giustificata"

    e si chiariscono due casi nei quali le aziende non  possono essere in possesso del DURF per motivazioni oggettive o normative

    Vediamo le risposte  in dettaglio.

    Compilazione richiesta Patente per aziende “giovani”

    Nella FAQ 28 del 31 gennaio 2025 veniva richiesto quale opzione indicare, in tema di DURF,  tra le due proposte nel modello:

    1. "Non obbligatorio "o
    2. " esenzione giustificata"

    nel caso di una azienda attiva da meno di tre anni.

    L'ispettorato evidenzia in primo luogo che , ai fini del rilascio della patente, il legislatore richiede il “possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all'articolo 17-bis, commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei casi previsti dalla normativa vigente”. Si fa  riferimento  quindi ad un ben individuato campo di applicazione di imprese, alle quali non trovano applicazione gli obblighi dell’art. 17-bis citato qualora “comunichino al committente, allegando la relativa certificazione, la sussistenza, nell'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista dal comma 2, dei seguenti requisiti:

    • a) risultino in attività da almeno tre anni, siano in regola con gli obblighi dichiarativi e abbiano eseguito nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio, complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10 per cento dell'ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
    • b) non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza”.

    Ciò premesso l’impresa che non è in possesso del DURF in quanto attiva da meno di tre anni dovrà, in sede di compilazione dell’istanza di patente a crediti, indicare l’opzione “NON OBBLIGATORIO”, in quanto, ai sensi dell’art. 17- bis, commi 5 e 6, citato, non può fare richiesta di certificazione al fine di attestare il rispetto degli obblighi .

    Le imprese che siano in attesa del rilascio del DURF già richiesto all’Agenzia delle entrate potranno invece dichiararne il possesso ai fini della compilazione della istanza di patente a crediti, sempre che siano soddisfatte le condizioni previste dal citato art. 17-bis. Ad ogni buon conto, per le imprese attive da meno di tre anni che abbiano già effettuato la richiesta della patente alla data di pubblicazione della presente FAQ, non sarà necessario chiedere alcuna rettifica dell’istanza qualora abbiano indicato, in relazione al possesso del DURF, l’opzione “ESENZIONE GIUSTIFICATA” (anziché l’opzione “NON OBBLIGATORIO”).

    Compilazione richiesta Patente per aziende che versano IVA per meno del 10%

    Nella Faq 27 veniva presentato il caso di una azienda  di installazione di impianti per la produzione vitivinicola ricavi” per la quale si faceva presente che pr l'obbligo del DURF sono richiesti versamenti  fiscali minimi pari almeno al 10%, percentuale non  facilmente raggiungibile per le imprese che, vendendo a clienti comunitari, applicano per legge il regime di non imponibilità e quindi non incassano e versano sul conto fiscale l’IVA su tali  vendite.  Si chiedeva quindi  come compilare la richiesta della patente in relazione al  possesso del DURF 

    L'ispettorato afferma che, nell’ipotesi descritta, in sede di richiesta della patente è possibile indicare  l’opzione “esenzione giustificata” per quanto concerne il possesso del DURF.