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Assegno unico bloccato: cosa fare?
Se il tuo assegno unico risulta bloccato, niente panico: nella maggior parte dei casi si tratta di problemi facilmente risolvibili. Vediamo cosa significa e quali sono i passaggi da seguire per ottenere rapidamente lo sblocco.
INPS sostiene che le cause più comuni del blocco del pagamento sono:
- IBAN errato o non conforme
- Domanda incompleta o con dati mancanti
- Pratica “in evidenza al cittadino”
- Mancata integrazione di documenti richiesti
Ad esempio, l’INPS segnala spesso il blocco con messaggi come “pagamento bloccato per IBAN errato” oppure “domanda AUU in evidenza al cittadino”.
I passaggi per risolvere il blocco
Per risolvere il problema devi intervenire direttamente sulla tua domanda. Ecco i passaggi:
1. Accedi al portale INPS
Entra nella tua area personale MyINPS usando:
- SPID
- CIE
- CNS
2. Controlla lo stato della domanda
Verifica se la pratica è:
- in lavorazione
- bloccata
- in evidenza al cittadino
3. Correggi eventuali errori
Le azioni più frequenti sono:
aggiornare o correggere l’IBAN
integrare dati mancanti
allegare documenti richiesti
4. Segui la videoguida INPS
L’INPS mette a disposizione una videoguida personalizzata che spiega passo passo cosa fare per sbloccare la pratica e completare correttamente la domanda .
5. Contatta un patronato (se necessario)
Se hai fatto domanda tramite patronato, è consigliabile rivolgersi allo stesso per le modifiche o integrazioni perche puo essere difficile intervenire sulla richiesta diretta
Un consiglio utile
Per evitare ritardi futuri:
- aggiorna i tuoi contatti (email e cellulare) su MyINPS
- attiva le notifiche e i servizi proattivi
In questo modo riceverai subito eventuali segnalazioni e potrai intervenire tempestivamente.
Come accedere alla videoguida
ll video multimediale personalizzato e interattivo sull'Assegno Unico è presente nell'area personale degli utenti che hanno fatto richiesta di Assegno Unico e anticipa le risposte alle seguenti domande ricorrenti:
“La mia domanda presentata nel 2022 è ancora valida?”;
“Cosa devo fare per sbloccare la mia domanda se risulta nello ‘In evidenza al cittadino’?”;
“Come posso sbloccare il pagamento dell’Assegno unico e universale?”;
“In quali altri casi devo variare o integrare la domanda?”.
Il contenuto della video guida è personalizzato con indicazioni specifiche in base alle ragioni dei blocchi rilevati.
E' presente anche un pop up di approfondimento con informazioni su altre prestazioni per la famiglia che l’utente può aprire durante la fruizione del video.
MODALITÀ DI ACCESSO PER L’UTENTE E SERVIZI DI NOTIFICA
I genitori ricevono un’email o un SMS (ai contatti indicati nella sezione “Gestione consensi” di MyINPS) che li informa dell’eventuale blocco della domanda o del pagamento, invitandoli ad accedere all’avviso su MyINPS con il link alla video guida personalizzata.
Effettuato l’accesso a MyINPS con le proprie credenziali, l’utente trova nella bacheca la notifica dell’avviso, al quale accedere per aprire la video guida.
L’avviso di MyINPS, con il link alla video guida, viene notificato anche tramite app INPS Mobile e app IO.
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IVA 2026: chi è esonerato?
Entro il 30 aprile è possibile inviare la Dichiarazione IVA 2026 relativa all'anno 2025.
Entro il 16 marzo i soggetti obblicati devono invece versare l'IVA a debito determinata con la dichiarazione annuale.
A tal proposito le Entrate hanno pubblicato il Modello IVA 2026 e le relative istruzioni.
Chi è esonerato da questo adempimento? Vediamo quali contribuenti non devono provvedere.
IVA 2026: chi è esanerato?
Sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione Iva:
- i contribuenti che per l’anno d’imposta hanno registrato esclusivamente operazioni esenti (articolo 10 del Dpr n. 633/1972), nonché coloro che essendosi avvalsi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione (articolo 36-bis del Dpr n. 633/1972) hanno effettuato soltanto operazioni esenti. ATTENZIONE questo esonero non si applica se il contribuente:
- ha effettuato operazioni imponibili anche se riferite a attività gestite con contabilità separata
- ha registrato operazioni intracomunitarie (articolo 48, comma 2 del decreto legge n. 331 del 1993) o ha eseguito rettifiche (articolo 19-bis2 del Dpr n. 633/1972)
- ha effettuato acquisti per i quali, in base a specifiche disposizioni, l’imposta è dovuta da parte del cessionario (acquisti di oro, argento puro, rottami ecc.)
- i contribuenti che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (cd "nuovi minimi", articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98)
- i produttori agricoli esonerati dagli adempimenti (articolo 34, comma 6 del Dpr n. 633/1972)
- gli esercenti attività di organizzazione di giochi, intrattenimenti e altre attività simili, esonerati dagli adempimenti Iva, che non hanno optato per l’applicazione dell’Iva nei modi ordinari
- le imprese individuali che hanno dato in affitto l’unica azienda e non esercitano altre attività rilevanti agli effetti dell’Iva
- i soggetti passivi d’imposta, residenti in altri stati membri della Comunità europea, se hanno effettuato nell’anno d’imposta solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell’imposta
- i soggetti che hanno esercitato l’opzione per l’applicazione delle disposizioni in materia di attività di intrattenimento e di spettacolo, esonerati dagli adempimenti Iva per tutti i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali (legge 16 dicembre 1991, n. 398)
- i soggetti domiciliati o residenti fuori dall’ Unione europea, non identificati in ambito comunitario, che si sono identificati ai fini dell’Iva nel territorio dello Stato con le modalità previste dall’articolo 74-quinquies del Dpr n. 633/1972 per l’assolvimento degli adempimenti relativi a tutti i servizi resi a committenti non soggetti passivi d’imposta
- i contribuenti che per tutto l’anno d’imposta si sono avvalsi del regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti e professioni (articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190)
- i raccoglitori occasionali di prodotti selvatici non legnosi di cui alla classe Ateco 02.30 e i raccoglitori occasionali di piante officinali spontanee ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 75, che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore ad euro 7.000 (art. 34-ter del Dpr n. 633/1972).
- le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che hanno optato per l’applicazione del regime speciale di cui all’art. 1, commi da 54 a 63, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Leggi anche Modello IVA 2026: invio dal 2 febbraio per il riepilogo delle regole per chi deve invece adempiere.
- i contribuenti che per l’anno d’imposta hanno registrato esclusivamente operazioni esenti (articolo 10 del Dpr n. 633/1972), nonché coloro che essendosi avvalsi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione (articolo 36-bis del Dpr n. 633/1972) hanno effettuato soltanto operazioni esenti. ATTENZIONE questo esonero non si applica se il contribuente:
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Sezione CT della Certificazione Unica: a cosa serve?
Entro il 16 marzo occorre inviare la CU 2026 relativa alle certificaizoni per redditi di lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo non esercitato abitualmente e redditi diversi. Leggi anche CU 2026: il calendario degli invii per tutte le altre scadenze.
Le istruzioni al Modello CU 2026 specificano che il flusso telematico da inviare all’Agenzia si compone:
- Frontespizio nel quale vengono riportate le informazioni relative al tipo di comunicazione, ai dati del sostituto,
ai dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione, alla firma della comunicazione e all’impegno
alla presentazione telematica; - Quadro CT nel quale vengono riportate le informazioni riguardanti la ricezione in via telematica dei dati relativi
ai mod. 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate; - Certificazione Unica 2026 nella quale vengono riportati i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni
lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e alle certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi
nonche´ i dati fiscali relativi alle certificazioni dei redditi relativi alle locazioni brevi
Vediamo in dettaglio che cos'è il quadro CT.
Sezione CT della Certificazione Unica: a cosa serve?
Nel Modello cu 2026 occorre barrare la casella “Quadro CT” nel caso in cui nel flusso sono inviate anche le informazioni necessarie per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate.
La comunicazione deve essere sottoscritta dal dichiarante o da chi ne ha la rappresentanza legale, negoziale o di fatto.Tutti i sostituti d’imposta hanno l’obbligo di ricevere in via telematica i dati contenuti nei modelli 730-4 dei propri dipendenti tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.
I sostituti d’imposta che non sono abilitati ai servizi telematici (Entratel o Fisconline) e non intendono abilitarsi devono delegare un intermediario alla ricezione dei dati contenuti nei modelli 730-4.
Anche i sostituti d’imposta abilitati ai servizi telematici possono scegliere di delegare un intermediario alla ricezione dei dati dei 730-4.Chi deve compilare la comunicazione:
- i sostituti d’imposta che non hanno presentato, a partire dal 2011, l’apposito modello per la “Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate” e che trasmettono almeno una certificazione di redditi di lavoro dipendente;
- la comunicazione deve essere compilata per ogni fornitura in caso di più invii contenenti almeno una certificazione di redditi di lavoro dipendente.
Chi non deve compilare la comunicazione:
- i sostituti d’imposta che intendono variare i dati già comunicati a partire dal 2011. Per le variazioni (ad esempio, variazione di sede Entratel, indicazione dell’intermediario o variazione dello stesso) deve essere utilizzato il modello “Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate” disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate;
- in caso di trasmissione di una fornitura di annullamento o sostituzione.
In presenza nella comunicazione del sostituto d’imposta, di almeno una certificazione di redditi di lavoro dipendente (Presenza del record G con quadro DB compilato), il quadro CT deve essere sempre allegato qualora il sostituto d’imposta non abbia in precedenza già validamente presentato una comunicazione CSO ovvero il quadro CT con la Certificazione Unica.
Viceversa, se il sostituto d’imposta aveva gia` in precedenza validamente presentato una comunicazione CSO ovvero il quadro CT con la Certificazione Unica, il quadro CT non deve essere compilato.
Qualora i dati delle certificazioni siano trasmesse telematicamente con più forniture, la presenza o meno del quadro CT e` verificata singolarmente per ciascuna fornitura, con i criteri sopra riportati.
Di conseguenza, qualora il sostituto d’imposta non abbia in precedenza validamente presentato una comunicazione CSO ovvero il quadro CT con la Certificazione Unica, il quadro CT dovrà essere compilato in tutte le diverse forniture all’interno delle quali siano presenti certificazioni di redditi di lavoro dipendente (record G con quadro
DB Compilato).
Non deve invece, essere mai allegato nelle forniture che contengono solo certificazioni di lavoro autonomo (solo record H).Quadro CT della CU: come si compila?
Nel quadro CT Indicare il codice fiscale, il numero di cellulare e/o l’indirizzo di posta elettronica per consentire all’Agenzia delle Entrate di comunicare rapidamente al sostituto ogni elemento utile per rendere agevole e sicura la gestione del flusso telematico dei modelli 730-4.
SEZIONE A (compilazione alternativa alla compilazione della sezione B)Il sostituto richiede che i dati relativi ai modelli 730-4 dei propri dipendenti (pensionati, titolari dei redditi assimilati a quello di lavoro dipendente per i quali e` possibile la presentazione del modello 730) siano resi disponibili presso la propria utenza telematica.
Il sostituto deve barrare la casella se e` un utente Fisconline; se, invece, e` un utente Entratel deve indicare la propria utenza telematica nel riquadro “codice sede Entratel”.
SEZIONE B (compilazione alternativa alla compilazione della sezione A) I sostituti d’imposta possono richiedere che i modelli 730-4 dei propri dipendenti (pensionati, titolari dei redditi assimilati a quello di lavoro dipendente per i quali e` possibile la presentazione del modello 730), siano resi disponibili presso l’indirizzo telematico Entratel dell’intermediario abilitato prescelto.
Nella colonna 1 deve essere indicato il codice fiscale dell’intermediario delegato per la ricezione dei modelli 730- 4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate e, nella colonna 2 il corrispondente “codice sede Entratel“ dell’intermediario.
Nella colonna 3 deve essere indicato il numero di cellulare dell’intermediario e, nella colonna 4, l’indirizzo di posta elettronica dell’intermediario per permettere all’Agenzia delle Entrate di raggiungerlo agevolmente in caso di comunicazioni riguardanti la procedura del flusso telematico dei modelli 730-4.
In questa sezione e` presente il riquadro riservato alla firma del sostituto d’imposta delegante.
La sezione B deve essere compilata da ciascuna societa` del gruppo che intenda far pervenire i modelli 730-4 presso l’utenza telematica della societa` abilitata alla trasmissione telematica per conto delle altre societa` appartenenti allo stesso gruppo. - Frontespizio nel quale vengono riportate le informazioni relative al tipo di comunicazione, ai dati del sostituto,
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Collegamento pos e RT: riguarda anche il Franchising?
Le Entrate in data 10 marzo hanno aggiornato il fascicolo di faq pubblicate in precedenza e precisamente il 19 febbraio scorso.
Tra queste ve ne sono due di interesse che rispondono a casi particolari in cui il POS non risulta censito nella funzionalità delle Entrate.
Si tratta delle seguenti ipotesi:
- POS indicato come restituito per errore,
- POS non presente in elenco poichè appartenente al frachisor, e quindi il caso della gestione di un negozio in francisign dove non c'è titolarità del terminale
Come collegare la cassa ai pos non in elenco per il contribuente?
Vediamo le resposte ADE.
Collegamento cassa e pos: cosa fare se il POS non è in elenco?
Due FAQ del 10 marzo replicano ai seguenti dubbi.
- Devo collegare un POS con il registratore di cassa telematico, ma ho comunicato per errore la sua restituzione tramite l’apposita funzionalità. Cosa devo fare?
Risposta: In questo caso il POS segnalato come “Restituito” non sarà più visibile tra i POS da collegare, per cui sarà necessario inserire manualmente i suoi dati identificativi tramite l’apposita funzionalità. Effettuata questa operazione sarà possibile selezionarlo per il collegamento. - Nel mio punto vendita in franchising utilizzo un POS intestato al franchisor per incassare i corrispettivi che certifico con il registratore telematico intestato alla mia partita IVA. Devo comunque collegare questo POS al registratore di cassa?
Risposta: Sì. In questo caso è necessario inserire manualmente i dati identificativi del POS non presente a sistema per mancata titolarità. Effettuata questa operazione sarà possibile selezionarlo per il collegamento con il proprio registratore di cassa.
Per risposte ad altri dubbi leggi anche Collegamento cassa e pos: entro quando provvedere? ..
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Cassa Forense: contributi minimi 2026, prima rata in scadenza il 28
II Consiglio di Amministrazione di Cassa Forense ha fissato la contribuzione minima obbligatoria per l’anno 2026
nelle seguenti misure:
- € 2.790,00 contributo minimo soggettivo intero
- € 1.395,00 contributo minimo soggettivo ridotto
- € 355,00 contributo minimo integrativo intero
- € 177,50 contributo minimo integrativo ridotto
Da mercoledì 11 febbraio 2026 è possibile generare e stampare gli avvisi di pagamento, relativi alle prime tre rate dei contributi minimi soggettivo e integrativo collegandosi al sito internet www.cassaforense.it, accedendo alla sezione "Accessi riservati/posizione personale” tramite codice meccanografico e Pin.
Si ricorda che la prima rata scade il 28 febbraio 2026
La quarta e ultima rata, che sarà disponibile in prossimità della scadenza del 30 settembre, comprenderà anche il contributo di maternità.
Ricordiamo di seguito gli altri aspetti della disciplina contributiva per gli avvocati.
Per maggiori dettagli Scarica qui il Regolamento aggiornato 2025.
I contributi previdenziali per gli avvocati: le aliquote
I contributi previdenziali dovuti dagli avvocati e la relativa modalità di calcolo sono i seguenti:
Contributo soggettivo di base proporzionale al reddito, determinato come segue:
- aliquota del 17% per reddito sino a euro 131.800.00
- aliquota del 3% per reddito eccedente euro 131.800.00
I contributi minimi dovuti dagli iscritti, per ogni anno di iscrizione alla Cassa, sono i seguenti:
a) contributo minimo soggettivo per il 2026: euro 2.790;
b) contributo minimo integrativo per il 2026: euro 355.
Si segnala che il nuovo regolamento prevede un nuovo innalzamento delle aliquote :
- nella misura del 18% a partire dall’anno 2027.
Contributo integrativo
È dovuto dagli avvocati iscritti agli albi e dai praticanti abilitati al patrocinio iscritti alla Cassa nella misura del 4% con il modello 5 relativamente al volume di affari IVA (calcolato detraendo l'importo del contributo integrativo già assoggettato ad IVA, da versare l'anno successivo)
Contributo di maternità è ancora da definie
Contributo Modulare Volontario
Per i soli iscritti alla Cassa non pensionati di vecchiaia, in sede di invio telematico del mod. 5, va comunicata l'intenzione di versare volontariamente un ulteriore contributo con percentuale ricompresa fra l’1% e il 10% del reddito professionale netto, dichiarato ai fini IRPEF, entro il tetto reddituale previsto anno per anno.
Cassa forense 2026: scadenze e codici tributo
Scadenze Contributi minimi obbligatori
- 1° rata – 28 febbraio
- 2° rata – 30 aprile
- 3° rata – 30 giugno
- 4° rata – 30 settembre (comprensiva del conguaglio del contributo soggettivo minimo e del contributo di maternità).
Contributi dovuti in autoliquidazione Mod.5/2023
(l’elenco completo dei soggetti obbligati all’invio del Modello 5” è consultabile sul sito di cassaforense.it alla sezione “Documentazione – Guida Previdenziale – Modello 5”)
- 30 settembre
- 31 dicembre
Per gli iscritti pensionati (fino alle decorrenze pensioni 2025 comprese), che proseguono l'attività professionale mantenendo l'iscrizione all’Albo, è dovuto il contributo minimo integrativo nelle prime 3 rate e il contributo di maternità nella quarta e ultima rata.
Dichiarazione reddituale con invio telematico del modello 5/2026:
- 30 settembre
Contributi volontari/facoltativi
- 31 dicembre
Cassa forense ha comunicato l' 11 gennaio 2024 un aggiornamento relativo alle tipologie di contributi per i quali si può scegliere, alternativamente al pagoPA il pagamento tramite Modelli F24:
- codice Ente (Cassa Forense): 0013
- codici tributo attivi (che vengono comunque PRECOMPILATI NEL MODELLO F24 DA PARTE DI CASSA FORENSE):
- E100 denominato “CASSA FORENSE – contributo soggettivo minimo”;
- E101 denominato “CASSA FORENSE – contributo di maternità”;
- E102 denominato “CASSA FORENSE – contributo soggettivo autoliquidazione (Mod. 5)”;
- E103 denominato “CASSA FORENSE – contributo integrativo autoliquidazione (Mod. 5)”;
- E104 denominato “CASSA FORENSE – riscatto art. 37 Reg. Unico Prev. Forense”;
- E105 denominato “CASSA FORENSE – integrazione contr. minimo soggettivo (12 mesi);
- E106 denominato “CASSA FORENSE – interessi integrazione contr. minimo soggettivo;
- E107 denominato “CASSA FORENSE – contributo minimo integrativo”.
- La Forense Card è utilizzabile solo per pagamenti pagoPa e NON per pagamenti con F24.
Una volta confermata la scelta il sistema produce in automatico il modello F24 già precompilato e personalizzato nell’apposita sezione “altri Enti previdenziali e assicurativi”. A questo punto si potrà effettuare il pagamento F24:
a) presso sportelli bancari, posta o tramite i servizi di internet banking (banche, Poste Italiane),
b) mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate ("F24 web" e "F24 online") utilizzando i canali Entratel o Fisconline.
La modalità descritta al punto b) deve essere utilizzata anche per effettuare il pagamento F24 tramite COMPENSAZIONE con i crediti vantati nei confronti dell’Erario e, dal 2023 è possibile compensare anche i crediti per spese, diritti ed onorari dovuti dallo Stato ex art 82 TUSG per il gratuito patrocinio, con i contributi previdenziali dovuti dagli avvocati alla Cassa (per i codici tributo attivi).
Per poter accedere alla compensazione dei crediti da gratuito patrocinio è necessario preventivamente effettuare la registrazione sulla piattaforma dei crediti commerciali (link: https://crediticommerciali.rgs.mef.gov.it/CreditiCommerciali/home.xhtml) ove saranno registrate le fatture elettroniche attraverso le quali i professionisti potranno esercitare l’opzione di utilizzazione del credito in compensazione. Per ulteriori dettagli è disponibile un tutorial sul canale Youtube di Cassa Forense.
Per maggiori informazioni è disponibile l' Information Center telefonico al numero 06/51.43.53.40.
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Ricorso all’arbitro assicurativo: contro chi può essere presentato?
L'arbitro assicurativo è un Collegio formato da 5 membri nominati dall'IVASS per risolvere questioni in ambito assicurativo.
Si può presentare un ricorso all’AAS per questioni derivanti da un contratto di assicurazione, come il mancato pagamento di un indennizzo o di un risarcimento, o l’applicazione di una clausola contrattuale, nonché per il comportamento di una compagnia o di un intermediario che si ritenga non conforme alle norme che regolano la vendita o la gestione della polizza.
Ricorso all’arbitro assicurativo: contro chi può essere presentato?
Il Reclamo e ricorso vanno di norma presentati nei confronti degli stessi soggetti, salvo alcune eccezioni e i fatti lamentati nel ricorso devono essere gli stessi oggetto del reclamo.
La seguente tabella facilita l’individuazione delle controparti a cui indirizzare il reclamo e contro cui presentare il ricorso all’AAS a seconda del soggetto di cui si lamenta il comportamento.
Soggetto di cui si lamenta il comportamento
Soggetto a cui fare reclamo
Soggetto a cui fare ricorso
Impresa d’assicurazione
Impresa d’assicurazione
Impresa d’assicurazione
Agente o intermediario a titolo accessorio
Impresa d’assicurazione di cui hanno il mandato*
Agente o intermediario a titolo accessorio
Broker, banca o altro intermediario finanziario o un intermediario estero iscritto nell’elenco annesso al RUI
Broker, banca o altro intermediario finanziario o un intermediario estero iscritto nell’elenco annesso al RUI
Broker, banca o altro intermediario finanziario o un intermediario estero iscritto nell’elenco annesso al RUI
Produttore diretto
Impresa d’assicurazione per la quale opera*
Impresa d’assicurazione per la quale opera
Collaboratore/dipendente di un agente o di un intermediario a titolo accessorio
Impresa d’assicurazione di cui l’agente o l’intermediario a titolo accessorio hanno mandato*
Agente o intermediario a titolo accessorio per cui il collaboratore/dipendente opera
Collaboratore/dipendente di un broker, banca o altro intermediario finanziario o intermediario estero iscritto nell’elenco annesso al RUI
Broker, banca o altro intermediario finanziario o intermediario estero iscritto nell’elenco annesso al RUI per cui il collaboratore/dipendente opera
Broker, banca o altro intermediario finanziario o intermediario estero iscritto nell’elenco annesso al RUI per cui il collaboratore/dipendente opera
FONTE Portale Arbitro Assicurativo
* Il reclamo può essere trasmesso anche all’intermediario interessato, il quale ha l’obbligo di trasmetterlo all’impresa d’assicurazione.
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Come si calcola l’ISEE?
Il calcolo dell'’ISEE , (l'Indicatore della situazione economica familiare, istituito nel 1998 per definire le soglie sotto le quali si ha diritto ad agevolazioni e prestazioni assistenziali) è basato su due componenti:- redditi e
- patrimonio,
che vengono poi rapportati al numero dei soggetti che fanno parte dello stesso nucleo familiare.Per questo, anche un reddito medio-alto, se presente in una famiglia molto numerosa, può dare come risultato un ISEE basso, con il quale rientrare in alcune agevolazioni sociali.I conteggi sono effettuati direttamente dall’INPS che elabora l’ISEE sulla base delle DSU che gli interessati presentano all’ente erogatore della prestazione (Comune, Università, ecc..) , o direttamente all'INPS per alcune prestazioni nazionali.L'algoritmo di calcolo è stato modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 42 2016.
Per calcolare l’ISEE si procede in questo modo:- si calcola l’ISE, che è dato dal reddito complessivo del nucleo familiare più il 20% del patrimonio mobiliare e immobiliare
- si divide l’ISE per il parametro della scala di equivalenza.
Isee: la formula di calcolo
La formula per il calcolo dell’ISEE è quindi la seguente:
ISE = R + [(PM + PI) × 0,20]
ISEE = ISE / p
In cui:
R = Reddito complessivo del nucleo familiare
PM = Patrimonio Mobiliare
PI = Patrimonio Immobiliare
p = parametro della scala di equivalenzaIsee: la scala di equivalenza
La scala di equivalenza stabilisce i parametri necessari per i calcoli, legati al numero di componenti il nucleo familiare e le relative maggiorazioni applicabili in alcuni casi specifici. I parametri della scala di equivalenza corrispondenti al numero di componenti il nucleo familiare, previsti dal decreto di riforma dell’ISEE sono i seguenti:
Numero componenti Parametro
1 1,00
2 1,57
3 2,04
4 2,46
5 2,85
Il parametro è incrementato di 0,35 punti per ogni ulteriore componente.
A queste maggiorazioni, si aggiunge l’ulteriore quota di 0,5 punti in caso di componenti del nucleo familiare affetti da disabilità.ISEE le maggiorazioni applicabili
Sono inoltre applicate le seguenti maggiorazioni:
- 0,3 punti in presenza di almeno un figlio di età inferiore a tre anni compiuti, in cui entrambi i genitori o l’unico presente abbiano svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nell’anno di riferimento dei redditi dichiarati, oppure in caso di nuclei familiari composti esclusivamente da genitore
- solo non lavoratore e da figli minorenni (ai soli fini della verifica del requisito fa parte del nucleo familiare anche il genitore non convivente, non coniugato con l’altro genitore, che abbia riconosciuto i figli);
- 1 punto se tra i componenti il nucleo familiare vi sia un soggetto ricoverato in strutture per disabili che non sia considerato nucleo familiare a sé stante.
Da segnalare le modifiche della nuova legge di bilancio
Numero di figli Maggiorazione precedente Nuova maggiorazione (Legge Bilancio 2026) 2 figli +0,10 +0,10 (invariata) 3 figli +0,20 +0,25 4 figli +0,35 +0,40 ≥ 5 figli +0,50 +0,55 Simulatore ISEE
Sul sito dell'INPS WWW.INPS.IT è presente un simulatore di calcolo che consente di ottenere inserendo di dati necessari il possibile risultato del proprio ISEE familiare sia ordinario che specifico. Si accede anche senza identità digitale (PIN, SPID, CIE) ma è necessario essere in possesso dei dati reddituali (dal Modello Redditi o 730)
ATTENZIONE!
Le elaborazioni ed i dati che si ottengono con il simulatore sono basati esclusivamente su dati autodichiarati e pertanto non costituiscono attestazione ISEE valida ai sensi del D.P.C.M. 159/2013.Prima casa nuove soglie 2026
In sostanza quindi l'ISEE si calcola sommando il reddito totale del nucleo familiare al 20% del patrimonio mobiliare e immobiliare, quindi dividendo il risultato per un parametro che tiene conto della composizione familiare. Il patrimonio immobiliare include l'abitazione principale, ma questa ha una particolare franchigia.
Per quanto riguarda la prima casa, il suo valore nel calcolo del patrimonio immobiliare ha un regime speciale:
Dal 2026 si detrae una franchigia di 91.500 euro, che aumenta di 2.500 euro per ogni figlio convivente oltre il secondo.
La franchigia arriva a 120mila euro per i residenti in capoluoghi di citta metropolitane.
Sul calcolo si evidenzia che solo la parte del valore che eccede questa franchigia viene considerata, e su questa si applica una riduzione al 2/3. Inoltre, se la casa principale è gravata da un mutuo residuo, questo riduce il valore considerato nel calcolo ISEE.
Per esempio, se la prima casa vale 100.000 euro e ha un mutuo residuo, si detrae prima la franchigia , e solo la parte eccedente viene presa per il calcolo, applicando poi la riduzione a due terzi. Se il mutuo residuo è elevato, il valore patrimoniale imputato all'abitazione può anche azzerarsi.
Nella legge di bilancio 2026 questa novità viene riferita ad un ISEE solo per prestazioni sociali familiari , creando in pratica un indicatore nuovo ISF . per i dettagli applicativi si attendono comunque le istruzioni ufficiali che saranno pubblicate con il modello DSU aggiornato.
Alcuni valori esclusi dal 2025 dall’ISEE
Dal 2025, l’assegno unico per i figli a carico NON viene più considerato nel calcolo dell' ISEE ai fini del Bonus asilo nido , per evitare che la misura di sostegno penalizzi le famiglie con figli
Con il DPCM n. 13/2025 (14 gennaio), applicativo dal 5 marzo 2025, sono state formalizzate le esclusioni dei titoli di Stato, buoni fruttiferi e libretti fino a 50.000 euro dalla componente patrimoniale mobiliare.
La detrazione del canone di locazione (fino a 7.000 euro più 500 euro per figlio ecc.) è stata chiarita come alternativa alla detrazione prevista per i nuclei con abitazione di proprietà.