• Contributi Previdenziali

    Contributi Geometri quanto si paga nel 2025?

    Tutti i Geometri che esercitano la libera professione devono iscriversi all'Ente Cassa Italiana Geometri – CIPAG .  I contributi dovuti alla Cipag sono:

    • il contributo soggettivo;
    • il contributo integrativo;
    • il contributo di maternità. 

    con  riduzioni per neoiscritti  praticanti e per maternita

    Vediamo in dettaglio importi modalità e scadenze  per il 2025.

    Contributi geometri 2025 : soggettivo, integrativo, maternità

    Il contributo soggettivo è quantificato in misura percentuale  al 

    • minimo del 20% nel 2025 sul reddito Irpef prodotto nell'anno precedente, con un minimo  di  4.205  euro  comunque dovuto (indipendentemente dalla produzione di reddito professionale). 
    • 3,5% su reddito eccedente € 182.100,00.

    Il contributo integrativo è quantificato nella misura del 5% sul volume d'affari ai fini Iva (prodotto nell'anno precedente) ;  Va esposto in fattura e versato dal committente al professionista che ha l'obbligo di riversarlo alla Cassa. 

    I geometri iscritti alla Cassa che abbiano emesso fattura nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2020 nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni  devono applicare l'aliquota nella misura del 4%.

    Dal 2019 al 2023 il montante contributivo è integrato – per ogni anno di regolare iscrizione e contribuzione – anche da un ulteriore quota così determinata:

    a) 2% del volume d’affari dichiarato ai fini della determinazione del contributo integrativo nel caso di prima iscrizione alla Cassa a partire dal 1.01.2010;

    b) 1,5% del volume d’affari dichiarato ai fini della determinazione del contributo integrativo nel caso di prima iscrizione alla Cassa a partire dal 1.01.2000 e fino al 31.12.2009;

    c) 0,5% del volume d’affari dichiarato ai fini della determinazione del contributo integrativo nel caso di prima iscrizione alla Cassa antecedente al 1.01.2000.

    Dal 2024 la quota retrocessa  è pari al 3% del volume d’affari dichiarato  nel caso di prima iscrizione alla Cassa a partire dal 1.01.2010, con riduzione dello 0,1% per ogni anno di iscrizione antecedente, ferma rimanendo una percentuale di retrocessione minima dello 0,5%.

    L’importo del volume d’affari, posto a base del calcolo della quota da retrocedere al montante contributivo, non può eccedere il limite reddituale (vedi tabella sottostante) 

    Il contributo di maternità è quantificato di anno in anno, per il 2025 è pari a  7 euro ( approvato dal Ministero del lavoro GU 14.3.2025)

    E' possibile versare una quota volontaria aggiuntiva di contributo soggettivo – variabile dall'1% al 10% del reddito professionale dichiarato ,  interamente deducibile dal reddito e che da luogo ad un supplemento di pensione aggiuntivo al trattamento di base.

    Contributi Cipag geometri le agevolazioni

    Sono previste riduzioni contributive  per i nuovi iscritti a CIPAG ,  tirocinanti , per maternità.

    NUOVI ISCRITTI 

    Per coloro che si iscrivono per la prima volta alla Cassa entro il trentesimo anno di età è previsto il pagamento del contributo soggettivo (sia per l’aliquota che per la quota minima) nella misura di un quarto per i primi 2 anni di iscrizione e della metà per i successivi 3 anni. È inoltre prevista l'esclusione dal pagamento della contribuzione integrativa minima, fatta salva l'eventuale autoliquidazione sul volume d'affari effettivamente prodotto 

    Tali benefici sono riconosciuto fino al 31 dicembre dell'anno di compimento del 30° anno di età. Nel caso in cui non si sia beneficiato dell’intero quinquennio entro tale termine, le agevolazioni proseguono, sempre nel limite massimo dei 5 anni e nel caso di continuità di iscrizione, limitatamente però ai soli contributi minimi.

    L'aliquota per l'integrativo resta fissata al 5% 

    l contributi integrativo  minimo   non è dovuto

    PRATICANTI 

    Il contributo soggettivo minimo per il 2025  ridotto per i praticanti è pari a      1.051,25 euro 

    MATERNITA 

    A partire dal 2025, per le professioniste madri iscritte alla Cassa la contribuzione soggettiva minima e la contribuzione integrativa minima sono ridotte alla metà per due anni a partire dall’anno di nascita del figlio o,dall’anno di ingresso  in caso di adozioni

    Per il solo anno dell’evento è prevista l’integrazione del montante contributivo tramite l’accredito figurativo della contribuzione soggettiva non versata Per il secondo anno di beneficio è facoltà dell’iscritta provvedere all’integrazione volontaria della contribuzione soggettiva, entro 5 anni, con la sola applicazione degli interessi legali.

    CIPAG geometri Modalità di pagamento e scadenze

    A partire dall'11 luglio 2022 Cassa Geometri ha attivato sui propri sistemi la piattaforma di pagamento “pagoPA”,  come previsto dalla sentenza n. 1931/2021 del Consiglio di Stato, che ha incluso le Casse privatizzate fra i soggetti obbligati

    Oltre agli strumenti messi a disposizione da pagoPA ( home banking,  carte di credito ecc)  sarà ancora possibile effettuare pagamenti con:

    a) Modello F24 accise, per compensare eventuali crediti del fisco con la contribuzione dovuta;

    b) addebito diretto su conto corrente tramite Sepa Direct Debit (SDD).

    CODICI PAGAMENTO F24 in caso di compensazione con crediti tributari

    Contributo soggettivo minimo  GE01    2025

    Contributo integrativo minimo GE21    2025

    Contributo di maternità            GE51    2025

    il professionista  può versare con le seguenti modalità

    • unica soluzione con scadenza del pagamento il 
    • pagamento in 4 rate mensili, con applicazione di un tasso di interesse dell'1,00% su base annua, con prima rata scadente il 30 settembre e le restanti il 27 dei mesi di ottobre, novembre e dicembre;
    • pagamento in 10 rate mensili, con applicazione di un tasso di interesse del 2,50% su base annua, con prima rata scadente il 30 settembre e le restanti il 27 del mese, a partire dal mese di ottobre e fino al mese di giugno 

    (Nel 2024 la scadenza del 30 settembre era stata prorogata al 7 ottobre) 

    La contribuzione minima può essere volontariamente versata, in anticipo rispetto alla dichiarazione dei redditi, in quattro rate scadenti il 27 febbraio, il 27 aprile, il 27 giugno e il 28 agosto.

    Cassa Geometri CIPAG : Le sanzioni

    n caso di tardivo, omesso o incompleto versamento dei contributi, le sanzioni previste sono pari:

    • al 2% del contributo evaso se il pagamento avviene entro 180 giorni dal termine fissato (art. 34, comma 6, lett. a del Regolamento sulla contribuzione);
    • al 10% del contributo evaso in caso di pagamento effettuato oltre 180 giorni del termine prescritto, ma prima della contestazione da parte della Cassa Geometri attraverso un procedimento coattivo (art. 34, comma 6, lett. b del Regolamento sulla contribuzione);
    • al 25% del contributo evaso in caso di contestazione da parte della Cassa Geometri attraverso procedimento coattivo (art. 34, comma 5 del Regolamento sulla contribuzione ).

    La sanzione, per ciascuna violazione , non può essere superiore al 50% dell'importo dei contributi dovuti e non può essere inferiore all'1% del contributo soggettivo minimo dell'anno di riferimento.

    Per maggiori informazioni visita il sito www.cassageometri.it 

  • Le Agevolazioni per le Ristrutturazioni Edilizie e il Risparmio Energetico

    Sostituzione box doccia: spetta un bonus 2025?

    Con una FAQ del 12 marzo le Entrate hanno risposto ad un contribuente che domandava se esista una bonus per la sostituzione del box doccia.

    Vediamo cosa prevede il merito la Legge di Bilancio 2025.

    Sostituzione box doccia: spetta un bonus 2025?

    Con FAQ le Entrate hanno specificato che la Legge di Bilancio 2025 prevede, al comma 55, che per le spese relative agli interventi edilizi indicati al comma 1 dell'art 16 bis del TUIR, sostenute nel 2025, spetti una detrazione dall’imposta lorda pari al 36% delle spese complessive fino a un ammontare non superiore a 96,000 euro per unità immobiliare, solo qualora i predetti interventi configurino un’attività di manutenzione straordinaria

    La stessa detrazione è aumentata al 50% delle spese sostenute nel 2025 nel caso in cui le medesime siano effettuate dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. 

    La sostituzione della doccia, e dei sanitari in generale, singolarmente non agevolabile, ma può essere una spesa agevolabile qualora integrata o correlata ad interventi maggiori per i quali compete la detrazione d’imposta in forza del carattere assorbente della categoria di intervento “superiore” rispetto a quella “inferiore”, come nel caso, ad esempio, del rifacimento integrale degli impianti idraulici del bagno. Tale aspetto è stato già chiarito dalla Circolare ADE n 3/2016.

  • Pace Fiscale

    Rottamazione quater: quando scade la prossima rata?

    La Riscossione in data 6 marzo ha aggiornato la pagina dedicata alla Rottamazione quater.

    Prima dei dettagli sul prossimo pagamento ricordiamo che il Decreto Milleproroghe 2025 recentemente convertito in legge ha previsto la riammissione dei decaduti dalla Rottamazione quater relativamente ai pagamenti saltati fino al 31 dicembre 2024.

    In proposito leggi: Rottamazione quater: come essere riammessi se decaduti.

    Rottamazione quater: quando scade la prossima rata?

    Scaduta la VII rata da pagare entro il 5 marzo scorso, la Riscossione ha evidenziato che Per mantenere i benefici della Definizione agevolata (“Rottamazione-quater” introdotta dalla Legge n. 197/2022), è necessario effettuare il versamento della rata in scadenza il 31 maggio 2025.In considerazione dei 5 giorni di tolleranza concessi dalla legge, e dei differimenti previsti nel caso di termini coincidenti con giorni festivi, saranno considerati tempestivi i pagamenti effettuati entro lunedì 9 giugno 2025.

    Le rate successive andranno saldate secondo le scadenze del proprio piano contenuto nella Comunicazione delle somme dovute, disponibili anche sul sito in area riservata.
      Si ricorda che nel caso in cui il pagamento non venga eseguito, sia effettuato oltre il termine ultimo o sia di ammontare inferiore rispetto all’importo previsto, verranno meno i benefici della Definizione agevolata e quanto già corrisposto sarà considerato a titolo di acconto sul debito residuo.
    Per conoscere tutte le modalità di pagamento consulta la pagina dedicata.

  • Professione Commercialista, Esperto Contabile, Revisore

    Contributi Ragionieri 2025 quali sono aliquote e minimi?

    Sono obbligatoriamente iscritti alla Cassa nazionale previdenza Ragionieri :

    1.  i ragionieri commercialisti iscritti nella sezione A
    2. gli Esperti contabili iscritti nella sezione B dell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili che esercitano la professione, anche se in pensione.

    Per loro è previsto il pagamento di Contributi (soggettivo, soggettivo supplementare, integrativo, e contributo maternità, calcolati con le aliquote specificate sotto e minimi obbligatori)   alle seguenti scadenze fisse: 

    • 16 febbraio :  prima rata – 20% dei contributi minimi e maternità, che slitta al 17 febbraio nel 2025 
    • 16 aprile:  seconda rata – 20% dei contributi minimi e maternità. 
    • 16 giugno : terza rata – 20% dei contributi minimi e maternità.
    • 16 luglio: quarta rata – 20% dei contributi minimi e maternità. 
    • 16 ottobre  sesta rata – 20% dei contributi minimi e maternità.

    Le altre scadenze da ricordare:

    • 31 luglio: termine ultimo per l’invio del modello A/19(redditi e volumi di affari prodotti nell'anno precedente 
    • 16 settembre  quinta rata – acconto “eccedenze” soggettivo, integrativo e soggettivo supplementare.
    • 6 dicembre: settima rata – saldo a conguaglio “eccedenze” soggettivo, integrativo e soggettivo supplementare.

    Aliquote contributive e riduzioni Cassa ragionieri 2025

    Contributo soggettivo

    Il contributo soggettivo è determinato applicando una percentuale, fissata nella misura minima del 15% e in quella massima del 25%, sul reddito netto professionale prodotto nell'anno precedente, fino ad un reddito netto professionale massimo pari  per il 2025 a € 122.371,22 .

    (Possibile comunque pagare i contributi sull'intero reddito prodotto, anche se superiore al limite)

    E’ dovuto nel 2025 un contributo soggettivo minimo pari a €   3.724,99 euro .

    I pensionati CNPR per i quali è accertato il solo contributo minimo:

    •  versano il 50% dell’importo e ,  
    • se dichiarano un reddito pari a zero, non versano il contributo soggettivo.

    I nuovi iscritti al di sotto dei 38 anni di età hanno diritto alla riduzione dei contributi al 50% per un massimo di 7 anni, facendone richiesta all'indirizzo  e-mail: [email protected] 

    Contributo soggettivo supplementare

    Il contributo soggettivo supplementare è determinato applicando una percentuale pari allo 0,75% sul reddito netto professionale prodotto nell’anno precedente. Nel 2025 il contributo  soggettivo  supplementare  minimo  è pari ad € 624,00 che corrisponde ad un reddito minimo di € 81.600,00.

    Anche in questo caso i pensionati CNPR che esercitano la professione pagano il contributo in misura pari alla metà, mentre se dichiarano un reddito pari a zero, non versano il contributo soggettivo supplementare.

    Contributo Integrativo

    Il contributo integrativo è pari al 4%, sul volume di affari I.V.A. prodotto nell’anno precedente al netto della maggiorazione stessa. E’ comunque dovuto un

    Il contributo integrativo minimo è stato fissato, per il 2025, nella misura pari a 927,58 euro

    ATTENZIONE : Il contributo integrativo minimo è deducibile se rimane a carico del ragioniere commercialista

    Contributo di Maternità

    Il contributo 2025 non è ancora stato determinato Il contributo di maternità per l'anno 2024  era stato fissato  a 10 euro con delibera del 22 maggio 2024 approvata con nota ministeriale   n. 36/0010077/RAG-L-131 del 4 settembre  2024 .

    Modalità di pagamento e causali contributo F24

    I contributi si pagano :

    1. con bonifico o carta di credito tramite la piattaforma “Pago on line” presente all’interno dell’area riservata del portale web della Cassa, 
    2. tramite modello F24 (area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it ovvero servizio Home banking della propria banca) 
    3. o con bonifico ordinario IBAN: IT 91 A 01030 03200 000006312617. La causale  deve essere così composta: codice fiscale (proprio e non dello studio), uno spazio (o un trattino), codice tributo (come per l’F24), uno spazio (o un trattino), anno iniziale oppure mese e anno iniziali (in base al tributo), uno spazio (o un trattino), anno finale oppure mese e anno finali (in base al tributo)

    Per l'incasso delle somme sono state create 8 causali: 

    • E075 Contributi anno corrente (indica la contribuzione dell'anno in corso);
    • E076 Contributi anni precedenti (indica la contribuzione di anni precedenti);
    • E077 Sanzioni, interessi e spese legali anno corrente (indica le somme dovute a titolo di oneri accessori accertati nell'anno in corso);
    • E078 Sanzioni, interessi e spese legali anni precedenti (indica le somme dovute a titolo di oneri accessori accertati in anni precedenti);
    • E079 Quote ricongiunzione, indica gli importi diversi dal primo versamento che continuerà ad essere operato con bonifico e che determina l'adesione (contiene i contributi dovuti a titolo di ricongiunzione di periodi assicurativi);
    • E080 Quote riscatto, indica gli importi diversi dal primo versamento che continuerà ad essere operato con bonifico e che determina l'adesione (contiene i contributi dovuti a titolo di riscatto di periodi precedenti);
    • E081 Contributi volontari (indica le somme dovute a titolo di contributi volontari e facoltativi);
    • E082 Rateazioni (indica le somme dovute a seguito di concessione di una rateazione).

    Il campo "codice ente" va compilato con il codice 0010. I campi CODICE SEDE, CODICE POSIZIONE, e IMPORTI A CREDITO COMPENSATI non vanno compilati. 

    Maggiori informazioni all'indirizzo  www.cassaragionieri.it.

    Tabella di riepilogo contributi e scadenze

    ASSOCIAZIONE CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA A FAVORE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI

    CONTRIBUTO

    IMPORTI iscritti non pensionati senza riduzioni 

    ALIQUOTA

    DICHIARAZIONE

    SCADENZE

     

     

    Soggettivo

     

     

    Minimi

    Dal 15% al 25% fino a   euro

    Modello A/19 

    Entro il 31/07/2023

     

    Acconto eccedenze sul minimo  entro il:

    • 16/09/2025

    Saldo eccedenze entro il:

    • 16/12/2025.

    Per i contributi minimi  con rate del 20% entro il:

    • 17/02/2025;
    • 16/04/2025;
    • 16/06/2025
    • 16/07/2025
    • 16/10/2025

     3.724,99 euro .

    Soggettivo supplementare

    624,00 euro 

    0,75% sul reddito professionale netto

     

    Integrativo minimo

     

     927,58 euro  

    4%

     

    Maternità

     

  • Edilizia

    Patente a crediti e DURF: come compilare la richiesta ?

    Le due ultime faq di chiarimenti pubblicate dall'Ispettorato del lavoro si occupano dell'indicazione relativa all'obbligo del DURF richiesta nel modulo di istanza per ottenere la patente a crediti per l'edlizia.

    I dubbi riguardano l'indicazione tra le due proposte nel modello:

    1. "Non obbligatorio "o
    2. " esenzione giustificata"

    e si chiariscono due casi nei quali le aziende non  possono essere in possesso del DURF per motivazioni oggettive o normative

    Vediamo le risposte  in dettaglio.

    Compilazione richiesta Patente per aziende “giovani”

    Nella FAQ 28 del 31 gennaio 2025 veniva richiesto quale opzione indicare, in tema di DURF,  tra le due proposte nel modello:

    1. "Non obbligatorio "o
    2. " esenzione giustificata"

    nel caso di una azienda attiva da meno di tre anni.

    L'ispettorato evidenzia in primo luogo che , ai fini del rilascio della patente, il legislatore richiede il “possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all'articolo 17-bis, commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei casi previsti dalla normativa vigente”. Si fa  riferimento  quindi ad un ben individuato campo di applicazione di imprese, alle quali non trovano applicazione gli obblighi dell’art. 17-bis citato qualora “comunichino al committente, allegando la relativa certificazione, la sussistenza, nell'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista dal comma 2, dei seguenti requisiti:

    • a) risultino in attività da almeno tre anni, siano in regola con gli obblighi dichiarativi e abbiano eseguito nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio, complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10 per cento dell'ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
    • b) non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza”.

    Ciò premesso l’impresa che non è in possesso del DURF in quanto attiva da meno di tre anni dovrà, in sede di compilazione dell’istanza di patente a crediti, indicare l’opzione “NON OBBLIGATORIO”, in quanto, ai sensi dell’art. 17- bis, commi 5 e 6, citato, non può fare richiesta di certificazione al fine di attestare il rispetto degli obblighi .

    Le imprese che siano in attesa del rilascio del DURF già richiesto all’Agenzia delle entrate potranno invece dichiararne il possesso ai fini della compilazione della istanza di patente a crediti, sempre che siano soddisfatte le condizioni previste dal citato art. 17-bis. Ad ogni buon conto, per le imprese attive da meno di tre anni che abbiano già effettuato la richiesta della patente alla data di pubblicazione della presente FAQ, non sarà necessario chiedere alcuna rettifica dell’istanza qualora abbiano indicato, in relazione al possesso del DURF, l’opzione “ESENZIONE GIUSTIFICATA” (anziché l’opzione “NON OBBLIGATORIO”).

    Compilazione richiesta Patente per aziende che versano IVA per meno del 10%

    Nella Faq 27 veniva presentato il caso di una azienda  di installazione di impianti per la produzione vitivinicola ricavi” per la quale si faceva presente che pr l'obbligo del DURF sono richiesti versamenti  fiscali minimi pari almeno al 10%, percentuale non  facilmente raggiungibile per le imprese che, vendendo a clienti comunitari, applicano per legge il regime di non imponibilità e quindi non incassano e versano sul conto fiscale l’IVA su tali  vendite.  Si chiedeva quindi  come compilare la richiesta della patente in relazione al  possesso del DURF 

    L'ispettorato afferma che, nell’ipotesi descritta, in sede di richiesta della patente è possibile indicare  l’opzione “esenzione giustificata” per quanto concerne il possesso del DURF.

  • ISEE

    ISEE 2025, come si richiede

    ISEE sta per Indicatore di Situazione Economica Equivalente ed è uno strumento istituito nel 1998 per valutare  la situazione economica delle famiglie. Si tratta di  un valore che viene calcolato dall'INPS sulla base di molti indicatori: reddito, patrimonio, componenti della famiglia, eventuali disabilità, ecc. 

    Al disotto di determinate soglie, la certificazione ISEE  garantisce l'accesso ad agevolazioni nei servizi sanitari e sociali come ad esempio:   posti negli asili  nido pubblici, alloggi di edilizia popolare, sconti nelle tasse universitarie, contributi per l'asilo nido, Bonus bebé,  Reddito di Cittadinanza , Reddito di Emergenza per COVID 19, Assegno di inclusione 

     Nel 2017 l'ISEE è stato profondamente rinnovato sia dal punto di vista delle regole di calcolo sia nelle procedure,   con migliori criteri di valutazione del reddito e del patrimonio.    Sono stati anche differenziati diversi tipi di ISEE,  utili per differenti finalità:

    1. ISEE “standard”, valido per la generalità delle prestazioni sociali agevolate, 
    2. ISEE “socio-sanitario”, 
    3. ISEE “socio-sanitario residenze”, 
    4. ISEE “università”, 
    5. ISEE “minorenni con genitori non coniugati tra loro e non conviventi”.

    Come ottenere l'ISEE: compilazione DSU

    Per ottenere la propria certificazione ISEE aggiornata  è necessario innanzitutto

      – essere in possesso   dello SPID o della Carta nazionale dei servizi o della Carta di identità digitale CIE

    2 – Poi è necessario  compilare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU):

     L’INPS calcola infatti l’ ISEE sulla base della DSU (e anche di altre informazioni  acquisite dall’Agenzia delle Entrate) e lo rende disponibile al  dichiarante entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione della DSU. 

    Il modello della DSU è stato rinnovato più volte:  trovi qui il nuovo modello e le istruzioni valide dal 1 gennaio 2024 (DM 13.12.2023

    ISEE i documenti necessari

    Per la compilazione della DSU  per l'ISEE  (sia per autocompilarla che da portare a un CAF/patronato che effettua la procedura) servono i seguenti documenti:

    • codice fiscale e documenti di identità del dichiarante e codice fiscale di tutti i componenti;
    • contratto d’affitto e copia dell’ultimo canone versato, in caso  si risieda in affitto;
    • documenti che attestano i redditi percepiti  nel secondo anno precedente (per il 2023 è il 2021),ovvero  Modello 730 o Modello Unico e Modelli CUD ed eventualmente:
      • documenti o certificazioni relative a redditi esenti , indennità, trattamenti previdenziali e assistenziali, redditi esenti ai fini Irpef,redditi prodotti all’estero,  borse e/o assegni di studio,assegni di mantenimento per coniuge e figli;
      • dichiarazione IRAP per imprenditori agricoli;
    • documenti che riguardano il patrimonio mobiliare e immobiliare posseduto al 31 dicembre 2021, relativi a 
      • depositi bancari o postali, libretti di deposito, titoli di stato, obbligazioni, azioni, BOT, CCT, buoni fruttiferi, fondi di investimento, forme assicurative di risparmio e qualsiasi altra forma di gestione del patrimonio mobiliare anche detenuto all’estero;
      • giacenza media annua di depositi bancari e/o postali;
      • patrimonio netto che risulta dall’ultimo bilancio  per lavoratori autonomi e società;
      • certificati catastali, atti notarili di compravendita, successioni, e/o altra documentazione sul patrimonio immobiliare, anche se detenuto all’estero con valore IVIE
    • Certificazione della quota capitale residua dei mutui stipulati per l’acquisto e/o la costruzione degli immobili di proprietà;
    • Targa o estremi di registrazione al PRA  di autoveicoli e motoveicoli con una cilindrata pari o superiore a 500cc, di navi e imbarcazioni da diporto, posseduti alla data di presentazione della dichiarazione.

    Inoltre, in caso di persone con invalidità all’interno del nucleo familiare è necessario presentare anche 

    • certificati di invalidità;
    • spese pagate per il ricovero in strutture residenziali e per l’assistenza personale.

    Calcolo ISEE

    Il calcolo ISEE si ottiene dal rapporto tra la somma dei redditi/patrimoni e la scala di equivalenza con i seguenti parametri

    n. componenti famiglia parametro
    1 1,00
    2 1,57
    3 2,04
    4 2,46
    5 2,85

    Sono previste anche le seguenti maggiorazioni 

    • 0,35 per ogni ulteriore componente;
    • 0,5 per ogni componente con disabilità media, grave o non autosufficiente;
    • 0,2 in caso di presenza nel nucleo di tre figli,
    • 0,35 in caso di quattro figli,
    • 0,5 in caso di almeno cinque figli;

    Vedi maggiori informazioni in  ISEE, come si calcola ? 

    Per avere un idea del valore del proprio ISEE, è possibile collegarsi al sito INPS WWW.INPS.IT dove  è presente uno strumento di Simulazione del calcolo dell'ISEE ordinario  (Non c'è bisogno del PIN INPS).

    ATTENZIONE Il simulatore fornisce un dato indicativo, che non costituisce attestazione ISEE con valore legale.

    ISEE e DSU  scadenza e rinnovi 

    Dal 2019 la scadenza delle DSU presentate durante l'anno è fissata al 31 dicembre dello stesso anno (ad es. una DSU presentata il 1 agosto 2020 scade il 31 dicembre 2020).

    Per non perdere il diritto alle prestazioni agevolate  per nessuna mensilita la DSU va ripresentata entro il 31 gennaio di ogni anno.

    Cos'è l'ISEE Corrente

    Nel caso in cui vi sia già un ISEE in corso di validità, ma vi siano :

     in qualsiasi momento dell'anno è possibile ottenere, presentando la DSU ISEE corrente, il calcolo del cosiddetto ISEE corrente,  riferito a un periodo di tempo ravvicinato alla richiesta della prestazione.

    L’ "ISEE corrente" ha validità di sei  mesi dal momento della presentazione della "DSU ISEE corrente".

  • Dichiarazione 730

    Spese iscrizione Conservatorio: quando spetta la detrazione?

    La FAQ dell'11 dicembre, pubblicata sul sito di FiscoOggi rivista online delle Entrate, chiarisce il perimetro della detrazione al19% delle spese di Conservatorio per i figli fino al compimento del 18esimo anno di età.

    Vediamo quando spetta.

    Spese iscrizione Conservatorio: la detrazione spetta dopo il compimento dei 18 anni?

    Nel quesito si speficava che la figlia del contibuente ha compiuto 18 anni a marzo del 2024.

    Pertanto in relazione alla spettanza della detrazione nel prossimo Modello 730/2025 l'Ade specidica che, riguardo all’età dei ragazzi, il requisito anagrafico si considera rispettato purché sussista anche per una sola parte dell’anno. Pertanto, in considerazione del principio di unitarietà del periodo d’imposta se la ragazza ha compiuto 18 anni a marzo del 2024, l’agevolazione fiscale potrà essere richiesta anche per le spese sostenute in tale anno successivamente al compimento dell’età.

    Le Entrate inoltre riepilogano le regole chiarendo che la detrazione delle spese pagate per l’iscrizione annuale e l’abbonamento a conservatori di musica (o a istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a scuole di musica iscritte nei registri regionali, a cori, bande e scuole di musica riconosciuti da una pubblica amministrazione, per lo studio e la pratica della musica) spetta per i ragazzi di età compresa tra i 5 e i 18 anni.

    Essa è pari al 19% delle spese sostenute e va calcolata su un importo massimo di 1.000 euro per ciascun ragazzo ai sensi dell'art 15 comma 1 lett, e quater del TUIR 

    Si ricorda, infine, che la detrazione spetta solo se il reddito complessivo del richiedente non è superiore a 36.000 euro e che il pagamento deve essere effettuato con versamento postale o bancario (o altri sistemi “tracciabili”).