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EU INC: chi può utilizzarla?
La Commissione Eurpoe ha presentato una proposta di regolamento per la costituzione della EU INC società super semplificata da costituire interamewnte in modalità digitale.
Vediamo nel dettaglio cos'è e chi può utilizzarla.
EU INC: chi può utilizzarla? Dove registrarla?
L'EU Inc. sarà un nuovo regime giuridico facoltativo per le imprese. Chiunque desideri costituire una nuova società nell'UE avrà la possibilità di utilizzare la nuova forma societaria EU Inc. o una forma societaria nazionale esistente, che non sarà interessata dalla proposta. Il nuovo modulo EU Inc. sarà lo stesso in tutti gli Stati membri. Inoltre, gli imprenditori dell'UE saranno liberi di scegliere lo Stato membro in cui desiderano inserirsi.
Viene chiarito che per il registro di tali imprese la Commissione istituirà un'interfaccia UE per le società dell'UE Inc. al fine di registrare la loro società e presentare le loro informazioni.
Dovranno presentare le informazioni pertinenti una sola volta. Ciò consentirà alle imprese dell'UE Inc. di concentrarsi sull'innovazione e sulle operazioni commerciali. Al momento dell'entrata in applicazione della proposta, le imprese potranno immediatamente registrarsi e presentare le loro informazioni tramite un'interfaccia a livello dell'UE che collega i registri delle imprese nazionali. La Commissione istituirà quindi un nuovo registro centrale dell'UE per tutte le imprese dell'UE per registrare le loro informazioni sulle società, indipendentemente dal luogo in cui sono stabilite nell'UE.
Leggi EU INC: la srl che si crea in digitale in poche ore per ulteriori approfondimenti.
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Sezione CT della Certificazione Unica: a cosa serve?
Entro il 16 marzo occorre inviare la CU 2026 relativa alle certificaizoni per redditi di lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo non esercitato abitualmente e redditi diversi. Leggi anche CU 2026: il calendario degli invii per tutte le altre scadenze.
Le istruzioni al Modello CU 2026 specificano che il flusso telematico da inviare all’Agenzia si compone:
- Frontespizio nel quale vengono riportate le informazioni relative al tipo di comunicazione, ai dati del sostituto,
ai dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione, alla firma della comunicazione e all’impegno
alla presentazione telematica; - Quadro CT nel quale vengono riportate le informazioni riguardanti la ricezione in via telematica dei dati relativi
ai mod. 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate; - Certificazione Unica 2026 nella quale vengono riportati i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni
lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e alle certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi
nonche´ i dati fiscali relativi alle certificazioni dei redditi relativi alle locazioni brevi
Vediamo in dettaglio che cos'è il quadro CT.
Sezione CT della Certificazione Unica: a cosa serve?
Nel Modello cu 2026 occorre barrare la casella “Quadro CT” nel caso in cui nel flusso sono inviate anche le informazioni necessarie per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate.
La comunicazione deve essere sottoscritta dal dichiarante o da chi ne ha la rappresentanza legale, negoziale o di fatto.Tutti i sostituti d’imposta hanno l’obbligo di ricevere in via telematica i dati contenuti nei modelli 730-4 dei propri dipendenti tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.
I sostituti d’imposta che non sono abilitati ai servizi telematici (Entratel o Fisconline) e non intendono abilitarsi devono delegare un intermediario alla ricezione dei dati contenuti nei modelli 730-4.
Anche i sostituti d’imposta abilitati ai servizi telematici possono scegliere di delegare un intermediario alla ricezione dei dati dei 730-4.Chi deve compilare la comunicazione:
- i sostituti d’imposta che non hanno presentato, a partire dal 2011, l’apposito modello per la “Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate” e che trasmettono almeno una certificazione di redditi di lavoro dipendente;
- la comunicazione deve essere compilata per ogni fornitura in caso di più invii contenenti almeno una certificazione di redditi di lavoro dipendente.
Chi non deve compilare la comunicazione:
- i sostituti d’imposta che intendono variare i dati già comunicati a partire dal 2011. Per le variazioni (ad esempio, variazione di sede Entratel, indicazione dell’intermediario o variazione dello stesso) deve essere utilizzato il modello “Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate” disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate;
- in caso di trasmissione di una fornitura di annullamento o sostituzione.
In presenza nella comunicazione del sostituto d’imposta, di almeno una certificazione di redditi di lavoro dipendente (Presenza del record G con quadro DB compilato), il quadro CT deve essere sempre allegato qualora il sostituto d’imposta non abbia in precedenza già validamente presentato una comunicazione CSO ovvero il quadro CT con la Certificazione Unica.
Viceversa, se il sostituto d’imposta aveva gia` in precedenza validamente presentato una comunicazione CSO ovvero il quadro CT con la Certificazione Unica, il quadro CT non deve essere compilato.
Qualora i dati delle certificazioni siano trasmesse telematicamente con più forniture, la presenza o meno del quadro CT e` verificata singolarmente per ciascuna fornitura, con i criteri sopra riportati.
Di conseguenza, qualora il sostituto d’imposta non abbia in precedenza validamente presentato una comunicazione CSO ovvero il quadro CT con la Certificazione Unica, il quadro CT dovrà essere compilato in tutte le diverse forniture all’interno delle quali siano presenti certificazioni di redditi di lavoro dipendente (record G con quadro
DB Compilato).
Non deve invece, essere mai allegato nelle forniture che contengono solo certificazioni di lavoro autonomo (solo record H).Quadro CT della CU: come si compila?
Nel quadro CT Indicare il codice fiscale, il numero di cellulare e/o l’indirizzo di posta elettronica per consentire all’Agenzia delle Entrate di comunicare rapidamente al sostituto ogni elemento utile per rendere agevole e sicura la gestione del flusso telematico dei modelli 730-4.
SEZIONE A (compilazione alternativa alla compilazione della sezione B)Il sostituto richiede che i dati relativi ai modelli 730-4 dei propri dipendenti (pensionati, titolari dei redditi assimilati a quello di lavoro dipendente per i quali e` possibile la presentazione del modello 730) siano resi disponibili presso la propria utenza telematica.
Il sostituto deve barrare la casella se e` un utente Fisconline; se, invece, e` un utente Entratel deve indicare la propria utenza telematica nel riquadro “codice sede Entratel”.
SEZIONE B (compilazione alternativa alla compilazione della sezione A) I sostituti d’imposta possono richiedere che i modelli 730-4 dei propri dipendenti (pensionati, titolari dei redditi assimilati a quello di lavoro dipendente per i quali e` possibile la presentazione del modello 730), siano resi disponibili presso l’indirizzo telematico Entratel dell’intermediario abilitato prescelto.
Nella colonna 1 deve essere indicato il codice fiscale dell’intermediario delegato per la ricezione dei modelli 730- 4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate e, nella colonna 2 il corrispondente “codice sede Entratel“ dell’intermediario.
Nella colonna 3 deve essere indicato il numero di cellulare dell’intermediario e, nella colonna 4, l’indirizzo di posta elettronica dell’intermediario per permettere all’Agenzia delle Entrate di raggiungerlo agevolmente in caso di comunicazioni riguardanti la procedura del flusso telematico dei modelli 730-4.
In questa sezione e` presente il riquadro riservato alla firma del sostituto d’imposta delegante.
La sezione B deve essere compilata da ciascuna societa` del gruppo che intenda far pervenire i modelli 730-4 presso l’utenza telematica della societa` abilitata alla trasmissione telematica per conto delle altre societa` appartenenti allo stesso gruppo. - Frontespizio nel quale vengono riportate le informazioni relative al tipo di comunicazione, ai dati del sostituto,
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Bonus ristrutturazioni: spetta per i lavori eseguiti in proprio?
La Guida Ade sulle ristrutturazioni edilizie aggiornata a febbraio 2026, tra le regole e i chiarimenti sul bonus, tratta anche il caso dei lavori in economia o "eseguiti in proprio".
Ricordiamo che possono usufruire del bonus ristrutturaizoni tutti i contribuenti assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), residenti o meno nel territorio dello Stato.
L’agevolazione spetta non soltanto ai proprietari degli immobili ma anche ai titolari di diritti reali/personali di godimento sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese.Il bonus è una detrazione collegata al pagamento dell'Irpef, vediamo i dettagli.
Bonus ristrutturazioni: che cos’è?
La detrazione dall’Irpef (l’imposta sul reddito delle persone fisiche) riguarda una parte dei costi sostenuti per ristrutturare le abitazioni e le parti comuni degli edifici residenziali situati nel territorio dello Stato.
L’agevolazione fiscale è stata introdotta dalla legge n. 449/1997 (articolo 1, comma 1) e resa permanente nel nostro ordinamento tributario mediante l’inserimento nel Tuir, da parte del decreto legge n. 214/2011, dell’articolo 16-bis.
Le norme attuative e le procedure di controllo della detrazione sono state individuate, invece, con il decreto interministeriale n. 41 del 18 febbraio 1998.
La detrazione, ripartita in dieci rate annuali, sulla dichiarazione dei redditi, in applicazione del criterio di cassa, spetta nel periodo in cui il contribuente ha sostenuto le spese (anche se il pagamento è avvenuto in un periodo d’imposta antecedente a quello in cui sono iniziati i lavori o successivo a quello in cui i lavori sono completati).
Essa va suddivisa fra tutti i contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi.La guida ADE, relativamente ai lavori eseguiti in proprio chiarisce appunto che può richiedere la detrazione anche chi esegue in proprio i lavori sull’immobile, limitatamente alle spese di acquisto dei materiali utilizzati, che può avvenire anche prima dell’inizio dei lavori.
Bonus ristrutturazioni lavori in economia: che detrazione spetta?
Per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, le percentuali di detrazione e limiti massimi di spesa sono di seguito specificati:
Spese sostenute negli anni 2025 – 2026:
- detrazione del 50% (con limite massino di spesa agevolabile di 96.000 euro), per interventi effettuati sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità stessa
- detrazione del 36% (con limite massino di spesa agevolabile di 96.000 euro) negli altri casi in cui spetta l’agevolazione.
Spese sostenute nel 2027:
- detrazione del 36% (con limite massino di spesa agevolabile di 96.000 euro), per interventi effettuati sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità stessa
- detrazione del 30% (con limite massino di spesa agevolabile di 96.000 euro) negli altri casi in cui spetta l’agevolazione.
Spese sostenute dal 2028 al 2033:
- detrazione del 30%, con limite massino di spesa agevolabile di 48.000 euro, per tutte le abitazioni possedute o detenute sulla base di un titolo idoneo.
Spese sostenute dal 2034:
- detrazione del 36%, con limite massino di spesa agevolabile di 48.000 euro, a prescindere dall’utilizzo dell’abitazione su cui sono effettuati gli interventi
Tabelle ADE 2026
La guia ricorda anche che, per “abitazione principale” deve intendersi quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente.Bonus ristrutturazioni in economia 2026: per quali spese?
Per le singole unità immobiliari e le relative pertinenze, la detrazione è riconosciuta per gli stessi interventi agevolati eseguiti sulle parti comuni, tranne quelli di manutenzione ordinaria (lettere b, c e d dell’articolo 3 del Dpr n. 380/2001):
- manutenzione straordinaria (lettera b)
- restauro e risanamento conservativo (lettera c)
- ristrutturazione edilizia (lettera d).
Gli interventi devono essere effettuati su immobili residenziali (facenti parte di edifici esistenti) situati nel territorio dello Stato, di qualsiasi categoria catastale (anche rurali), e sulle loro pertinenze.
Quando per il completamento di un intervento di manutenzione straordinaria sono necessari lavori che rientrerebbero in quella ordinaria (per esempio, opere di pittura), per l’individuazione esatta degli interventi da realizzare e della puntuale applicazione delle disposizioni agevolative, occorre tener conto del carattere assorbente della categoria “superiore” rispetto a quella “inferiore” (circolare n. 57/1998, paragrafo 3.4).Bonus ristrutturazioni in economia 2026: gli adempimenti
Per usufruire della detrazione, il contribuente deve aver eseguito gli adempimenti previsti ed essere in possesso della relativa documentazione.
È sufficiente indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti per il controllo della detrazione.
Per usufruire della detrazione è necessario che i pagamenti siano effettuati con bonifico bancario o postale da cui risultino:- causale del versamento, dalla quale si evinca che il pagamento è effettuato per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio che danno diritto alla detrazione
- codice fiscale del beneficiario della detrazione (che può essere anche diverso dall’ordinante il bonifico)
- numero di partita Iva o codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato (tranne quando il lavoro è eseguito in proprio)
In applicazione del principio di cassa, la spesa pagata con bonifico bancario/postale si considera sostenuta nel momento stesso in cui viene dato ordine di pagamento alla banca/posta, non rilevando il momento, diverso e successivo, in cui avviene l’addebito sul conto corrente dell’ordinante.
Occorre evidenziare che tutti i lavori che necessitino titoli abilitativi necessitano di imprese specializzate e pertanto richiedono documentazioni specifiche ed eventuali permessi da presentare prima della loro esecuzione.
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Cassa Forense: contributi minimi 2026, prima rata in scadenza il 28
II Consiglio di Amministrazione di Cassa Forense ha fissato la contribuzione minima obbligatoria per l’anno 2026
nelle seguenti misure:
- € 2.790,00 contributo minimo soggettivo intero
- € 1.395,00 contributo minimo soggettivo ridotto
- € 355,00 contributo minimo integrativo intero
- € 177,50 contributo minimo integrativo ridotto
Da mercoledì 11 febbraio 2026 è possibile generare e stampare gli avvisi di pagamento, relativi alle prime tre rate dei contributi minimi soggettivo e integrativo collegandosi al sito internet www.cassaforense.it, accedendo alla sezione "Accessi riservati/posizione personale” tramite codice meccanografico e Pin.
Si ricorda che la prima rata scade il 28 febbraio 2026
La quarta e ultima rata, che sarà disponibile in prossimità della scadenza del 30 settembre, comprenderà anche il contributo di maternità.
Ricordiamo di seguito gli altri aspetti della disciplina contributiva per gli avvocati.
Per maggiori dettagli Scarica qui il Regolamento aggiornato 2025.
I contributi previdenziali per gli avvocati: le aliquote
I contributi previdenziali dovuti dagli avvocati e la relativa modalità di calcolo sono i seguenti:
Contributo soggettivo di base proporzionale al reddito, determinato come segue:
- aliquota del 17% per reddito sino a euro 131.800.00
- aliquota del 3% per reddito eccedente euro 131.800.00
I contributi minimi dovuti dagli iscritti, per ogni anno di iscrizione alla Cassa, sono i seguenti:
a) contributo minimo soggettivo per il 2026: euro 2.790;
b) contributo minimo integrativo per il 2026: euro 355.
Si segnala che il nuovo regolamento prevede un nuovo innalzamento delle aliquote :
- nella misura del 18% a partire dall’anno 2027.
Contributo integrativo
È dovuto dagli avvocati iscritti agli albi e dai praticanti abilitati al patrocinio iscritti alla Cassa nella misura del 4% con il modello 5 relativamente al volume di affari IVA (calcolato detraendo l'importo del contributo integrativo già assoggettato ad IVA, da versare l'anno successivo)
Contributo di maternità è ancora da definie
Contributo Modulare Volontario
Per i soli iscritti alla Cassa non pensionati di vecchiaia, in sede di invio telematico del mod. 5, va comunicata l'intenzione di versare volontariamente un ulteriore contributo con percentuale ricompresa fra l’1% e il 10% del reddito professionale netto, dichiarato ai fini IRPEF, entro il tetto reddituale previsto anno per anno.
Cassa forense 2026: scadenze e codici tributo
Scadenze Contributi minimi obbligatori
- 1° rata – 28 febbraio
- 2° rata – 30 aprile
- 3° rata – 30 giugno
- 4° rata – 30 settembre (comprensiva del conguaglio del contributo soggettivo minimo e del contributo di maternità).
Contributi dovuti in autoliquidazione Mod.5/2023
(l’elenco completo dei soggetti obbligati all’invio del Modello 5” è consultabile sul sito di cassaforense.it alla sezione “Documentazione – Guida Previdenziale – Modello 5”)
- 30 settembre
- 31 dicembre
Per gli iscritti pensionati (fino alle decorrenze pensioni 2025 comprese), che proseguono l'attività professionale mantenendo l'iscrizione all’Albo, è dovuto il contributo minimo integrativo nelle prime 3 rate e il contributo di maternità nella quarta e ultima rata.
Dichiarazione reddituale con invio telematico del modello 5/2026:
- 30 settembre
Contributi volontari/facoltativi
- 31 dicembre
Cassa forense ha comunicato l' 11 gennaio 2024 un aggiornamento relativo alle tipologie di contributi per i quali si può scegliere, alternativamente al pagoPA il pagamento tramite Modelli F24:
- codice Ente (Cassa Forense): 0013
- codici tributo attivi (che vengono comunque PRECOMPILATI NEL MODELLO F24 DA PARTE DI CASSA FORENSE):
- E100 denominato “CASSA FORENSE – contributo soggettivo minimo”;
- E101 denominato “CASSA FORENSE – contributo di maternità”;
- E102 denominato “CASSA FORENSE – contributo soggettivo autoliquidazione (Mod. 5)”;
- E103 denominato “CASSA FORENSE – contributo integrativo autoliquidazione (Mod. 5)”;
- E104 denominato “CASSA FORENSE – riscatto art. 37 Reg. Unico Prev. Forense”;
- E105 denominato “CASSA FORENSE – integrazione contr. minimo soggettivo (12 mesi);
- E106 denominato “CASSA FORENSE – interessi integrazione contr. minimo soggettivo;
- E107 denominato “CASSA FORENSE – contributo minimo integrativo”.
- La Forense Card è utilizzabile solo per pagamenti pagoPa e NON per pagamenti con F24.
Una volta confermata la scelta il sistema produce in automatico il modello F24 già precompilato e personalizzato nell’apposita sezione “altri Enti previdenziali e assicurativi”. A questo punto si potrà effettuare il pagamento F24:
a) presso sportelli bancari, posta o tramite i servizi di internet banking (banche, Poste Italiane),
b) mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate ("F24 web" e "F24 online") utilizzando i canali Entratel o Fisconline.
La modalità descritta al punto b) deve essere utilizzata anche per effettuare il pagamento F24 tramite COMPENSAZIONE con i crediti vantati nei confronti dell’Erario e, dal 2023 è possibile compensare anche i crediti per spese, diritti ed onorari dovuti dallo Stato ex art 82 TUSG per il gratuito patrocinio, con i contributi previdenziali dovuti dagli avvocati alla Cassa (per i codici tributo attivi).
Per poter accedere alla compensazione dei crediti da gratuito patrocinio è necessario preventivamente effettuare la registrazione sulla piattaforma dei crediti commerciali (link: https://crediticommerciali.rgs.mef.gov.it/CreditiCommerciali/home.xhtml) ove saranno registrate le fatture elettroniche attraverso le quali i professionisti potranno esercitare l’opzione di utilizzazione del credito in compensazione. Per ulteriori dettagli è disponibile un tutorial sul canale Youtube di Cassa Forense.
Per maggiori informazioni è disponibile l' Information Center telefonico al numero 06/51.43.53.40.
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Contributi Enpap psicologi 2026: quanto si paga e come?
Sono stati resi noti i contributi 2026 dovuti dagli psicologi alla Cassa previdenziale ENPAP.
Vediamo di seguito gli importi dei contributi minimi, le riduzioni previste, le modalità e scadenze di pagamento.
Va precisato innanzitutto che i contributi da versare annualmente all’ENPAP sono di tre tipologie:
- Contributo soggettivo che corrisponde al 10% del reddito netto, con un minimo di 856,00 euro. Ogni anno è possibile decidere se elevare la percentuale di contribuzione minima (pari al 10%) fino ad un massimo del 30%, con incrementi di due punti percentuali (12%, 14%, 16%, ecc.).
- Contributo integrativo Corrisponde al 2% del corrispettivo lordo con un minimo di 66,00 euro (ai sensi dell’art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 103/96) che serve per finanziare le spese di funzionamento dell’ENPAP e per garantire servizi, come l’assistenza sanitaria integrativa e l’indennità di malattia o infortunio.
- Contributo di maternità pari a 130 euro Corrisponde a una quota fissa per finanziare l’indennità di maternità delle colleghe che diventano madri.
L'ente ha pubblicato lo scorso anno una guida passo passo per la procedura di calcolo online e versamento, che può essere effettuato con uno dei seguenti 4 sistemi. (v. Ultimo paragrafo)
- PagoPA
- Modello F24
- Bonifico bancario
- Carta di credito ENPAP.
Contributi psicologi: come fare la dichiarazione reddituale
Per l'invio della dichiarazione entro il 1 ottobre di ciascun anno, è necessario:
- accedere all' Area Riservata e selezionare la voce “Comunicazioni reddituali e saldo”.
- Cliccare su “inserisci comunicazione reddituale”, seleziona anno in corso
- inserire i dati reddituali dell’anno precedente (reddito netto e corrispettivi lordi) e selezionare la percentuale di contributi pensionistici da versare, scegliendo un’aliquota tra il 10% e il 30% del reddito professionale netto
ATTENZIONE per la scelta migliore ai fini previdenziali è presente un simulatore del “guadagno fiscale“.
Ultimata la compilazione della comunicazione annuale si ottiene l'importo dovuto e le diverse modalità di versamento.
In caso di inserimento di dati reddituali errati, è possibile presentare una nuova comunicazione che sostituisce la precedente.
ATTENZIONE La tardiva compilazione comporta l’applicazione di sanzioni.
Aliquote contributi previdenziali e maternità psicologi 2026
Si ricorda che sono dovuti:
- un contributo soggettivo del 10% (minimo di euro 856,00) sul reddito professionale fino a 103.055 euro e
- un contributo integrativo del 2% sul volume d'affari
- Il contributo soggettivo puo essere volontariamente aumentato fino al 30% con incrementi di 2 punti percentuali.
Gli iscritti dal 1. 1 . 2025 non sono tenuti al versamento dell'acconto né alla dichiarazione
Contributo Base di calcolo Aliquota indicata Regola acconto Minimo/Importo fisso Soggettivo Reddito netto professionale 10% (5% in casi specifici di pensione ENPAP con decorrenza 2025) 70% del contributo dovuto € 856,00 (salvo riduzioni) Integrativo Corrispettivi lordi 2% 70% del contributo dovuto € 66,00 Maternità — — Versamento per intero € 130,00 (a confermare) Riduzioni del contributo soggettivo minimo psicologi
Per il contributo minimo soggettivo , sono previste riduzioni (da selezionare correttamente e da confermare nella successiva comunicazione reddituale).
In particolare, in sede di acconto è possibile versare un minimo ridotto a seconda dei requisiti 2025.
Riduzione minimo soggettivo Importo minimo Quando spetta (2025) 50% del minimo € 428,00 Lavoro dipendente (anche part-time) oltre la libera professione; oppure ultra 57enni pensionati di altro ente; oppure inattività ≥ 6 mesi per malattia/inabilità o maternità “a rischio”; oppure pensione ENPAP con decorrenza 2025 1/3 del minimo € 286,00 Iscritti ENPAP a partire dal 2023 (o anni successivi) 1/5 del minimo € 172,00 Reddito netto professionale 2025 inferiore a € 1.712,00 Tutte le condizioni e gli importi di riduzione sono riportati nelle istruzioni.
Attenzione : i redditi inseriti nel previsionale servono solo per calcolare l’acconto e non valgono come dichiarazione formale; la comunicazione reddituale resta obbligatoria entro il 1° ottobre 2026 e lì va richiesta espressamente la riduzione utilizzata in acconto. Se poi non spettava, ENPAP ricalcola l’acconto in misura ordinaria con possibili sanzioni e interessi sulla differenza.
Contributi psicologi: modalità di versamento e causali
E' possibile rateizzare sia l'acconto che il saldo, fino a 150 giorni oltre la scadenza con la sola applicazione degli interessi pari allo 0,225% mensile (2,70% annuo), effettuando le diverse tranches di versamenti, con importi a propria scelta.
Come anticipato, i versamenti devono essere effettuati secondo le seguenti modalità:
- PagoPA
Vi si accede direttamente dal calcolo dell’acconto presente nell’Area Riservata del sito ENPAP. - F24
Attraverso il modello F24 è possibile effettuare, anche in più soluzioni, i versamenti degli importi dovuti all’ENPAP.
A tal fine, sono state istituite le seguenti causali di versamento:causale descrizione causale ECTR da utilizzare per il versamento dei contributi (acconto e/o saldo) EINT da utilizzare per il versamento degli interessi ESNZ da utilizzare per il versamento delle sanzioni ERPS da utilizzare per il versamento dei contributi dovuti a seguito di domanda di riscatto periodi di studio EAPR da utilizzare per il versamento dei contributi dovuti a seguito di domanda di riscatto degli anni di esercizio professionale precedenti la fondazione dell’Ente In sede di compilazione del modello F24, le suddette causali devono essere esposte nella sezione “Altri enti previdenziali e assicurativi” (secondo riquadro) in corrispondenza, esclusivamente, delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando:
- nel campo “codice ente”, il codice “0007”;
- nel campo “codice sede”, nessun valore;
- nel campo “codice posizione”, nessun valore;
- nel campo “periodo di riferimento da mm/aaaa”, l’anno di competenza del contributo da versare, nel formato “aaaa” (non valorizzare il mese oppure valorizzare a zero “00”);
- nel campo “periodo di riferimento a mm/aaaa”, nessun valore oppure valorizzare a zero l’anno di competenza del contributo da versare nel formato “aaaa” (“0000”) o ripetere l’anno di competenza del contributo nel formato “aaaa” (il mese non è da valorizzare oppure valorizzare a zero “00”);
- nel campo “importi a credito compensati”, nessun valore.
- Bonifico bancario
Per il pagamento tramite bonifico bancario, è necessario utilizzare le seguenti coordinate bancarie:beneficiario ENPAP-Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Psicologi presso Banca Popolare di Sondrio, sede di Roma IBAN IT02Y0569603211000077000X83 BIC/SWIFT POSOIT22 causale unica Per il versamento di contributi (acconto o saldo), interessi e sanzioni la causale è unica ed è composta dal tuo codice fiscale seguita dalla lettera R e l’anno di riferimento.
Ad esempio per i redditi 2020 dovrai indicare:
codice fiscale iscritto R20 - Carta di credito ENPAP
Questa modalità è riservata agli iscritti già in possesso di Carta di Credito ENPAP, che potranno effettuare il pagamento direttamente online attraverso l’Area Riservata. La Carta di Credito ENPAP consente di effettuare i versamenti e avere l’addebito dell’importo sul proprio conto bancario il mese successivo. Sarà sufficiente inserire l’importo da versare, selezionare la causale e seguire la procedura. Accedi all’Area Riservata, seleziona la voce “CARTA ENPAP E ALTRI SERVIZI BANCARI” e clicca su “Pagamenti on line”.
Versamento acconto oltre i termini
In caso di mancato versamento dei contributi dovuti in acconto per l’anno 2025 entro la scadenza del 2 marzo 2026,
è possibile entro 150 giorni dalla scadenza, vale a dire entro il 30 luglio 2026, effettuare in una o più soluzioni il versamento dell’importo ancora dovuto al quale si andranno ad aggiungere gli interessi maturati mensilmente.
Dopo tale data gli interessi va aggiunta una sanzione.
- dal 3 marzo 2026 al 30 luglio 2026 gli Interessi sono pari allo 0,375% per ogni mese o frazione di mese di dilazione
- dal 31 luglio 2026 (fuori termine) gli interessi pari allo 0,375% per ogni mese o frazione di mese di dilazione + sanzione pari al 10% del capitale non versato o versato in ritardo.
QUI IL FILE DI ISTRUZIONI per i versamenti oltre i termini.
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Contributi Ragionieri: prima rata in scadenza – quali sono aliquote e minimi 2026?
Sono obbligatoriamente iscritti alla Cassa nazionale previdenza Ragionieri :
- i ragionieri commercialisti iscritti nella sezione A e
- gli Esperti contabili iscritti nella sezione B dell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili che esercitano la professione, anche se in pensione.
Per loro è previsto il pagamento di Contributi (soggettivo, soggettivo supplementare, integrativo, e contributo maternità, calcolati con le aliquote specificate sotto e minimi obbligatori) alle seguenti scadenze fisse:
- 16 febbraio : prima rata – 20% dei contributi minimi e maternità,
- 16 aprile: seconda rata – 20% dei contributi minimi e maternità.
- 16 giugno : terza rata – 20% dei contributi minimi e maternità.
- 16 luglio: quarta rata – 20% dei contributi minimi e maternità.
- 16 ottobre sesta rata – 20% dei contributi minimi e maternità.
Le altre scadenze da ricordare:
- 31 luglio: termine ultimo per l’invio del modello A/19(redditi e volumi di affari prodotti nell'anno precedente
- 16 settembre quinta rata – acconto “eccedenze” soggettivo, integrativo e soggettivo supplementare.
- 6 dicembre: settima rata – saldo a conguaglio “eccedenze” soggettivo, integrativo e soggettivo supplementare.
Aliquote contributive e riduzioni Cassa ragionieri 2025
Contributo soggettivo
Il contributo soggettivo è determinato applicando una percentuale, fissata nella misura minima del 15% e in quella massima del 25%, sul reddito netto professionale dell'anno precedente, fino ad un reddito netto professionale massimo pari per il 2026 a € 123.886,17 (Possibile comunque pagare i contributi sull'intero reddito prodotto, anche se superiore al limite)
E’ dovuto nel 2026 un contributo soggettivo minimo pari a € 3.771,10 che corrisponde ad un reddito minimo pari a € 25.140,68.
I pensionati CNPR per i quali è accertato il solo contributo minimo:
- versano il 50% dell’importo e ,
- se dichiarano un reddito pari a zero, non versano il contributo soggettivo.
I nuovi iscritti al di sotto dei 38 anni di età hanno diritto alla riduzione dei contributi al 50% per un massimo di 7 anni, facendone richiesta all'indirizzo e-mail: [email protected]
Contributo soggettivo supplementare
Il contributo soggettivo supplementare è determinato applicando una percentuale pari allo 0,75% sul reddito netto professionale prodotto nell’anno precedente, con minimo di 636,00 che corrisponde ad un reddito minimo di € 84.800,00
Anche in questo caso i pensionati CNPR che esercitano la professione pagano il contributo in misura pari alla metà, mentre se dichiarano un reddito pari a zero, non versano il contributo soggettivo supplementare.
Contributo Integrativo
Il contributo integrativo è pari al 4%, sul volume di affari I.V.A. prodotto nell’anno precedente al netto della maggiorazione stessa.
Il contributo integrativo minimo è , per il 2026, pari a € 939,06che corrisponde ad un importo di volume di affari minimo di € 23.476,61.
ATTENZIONE : Il contributo integrativo minimo è deducibile se rimane a carico del ragioniere commercialista
Contributo di Maternità
12,00 euro anche per il 2026
Modalità di pagamento e causali contributo F24
I contributi si pagano :
- con bonifico o carta di credito tramite la piattaforma “Pago on line” presente all’interno dell’area riservata del portale web della Cassa,
- tramite modello F24 (area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it ovvero servizio Home banking della propria banca)
- o con bonifico ordinario IBAN: IT 91 A 01030 03200 000006312617. La causale deve essere così composta: codice fiscale (proprio e non dello studio), uno spazio (o un trattino), codice tributo (come per l’F24), uno spazio (o un trattino), anno iniziale oppure mese e anno iniziali (in base al tributo), uno spazio (o un trattino), anno finale oppure mese e anno finali (in base al tributo)
Per l'incasso delle somme sono state create 8 causali:
- E075 Contributi anno corrente (indica la contribuzione dell'anno in corso);
- E076 Contributi anni precedenti (indica la contribuzione di anni precedenti);
- E077 Sanzioni, interessi e spese legali anno corrente (indica le somme dovute a titolo di oneri accessori accertati nell'anno in corso);
- E078 Sanzioni, interessi e spese legali anni precedenti (indica le somme dovute a titolo di oneri accessori accertati in anni precedenti);
- E079 Quote ricongiunzione, indica gli importi diversi dal primo versamento che continuerà ad essere operato con bonifico e che determina l'adesione (contiene i contributi dovuti a titolo di ricongiunzione di periodi assicurativi);
- E080 Quote riscatto, indica gli importi diversi dal primo versamento che continuerà ad essere operato con bonifico e che determina l'adesione (contiene i contributi dovuti a titolo di riscatto di periodi precedenti);
- E081 Contributi volontari (indica le somme dovute a titolo di contributi volontari e facoltativi);
- E082 Rateazioni (indica le somme dovute a seguito di concessione di una rateazione).
Il campo "codice ente" va compilato con il codice 0010. I campi CODICE SEDE, CODICE POSIZIONE, e IMPORTI A CREDITO COMPENSATI non vanno compilati.
Maggiori informazioni all'indirizzo www.cassaragionieri.it.
QUI IL FILE RIEPILOGATIVO DELLA CASSA
Tabella di riepilogo contributi e scadenze
ASSOCIAZIONE CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA A FAVORE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI
CONTRIBUTO
IMPORTI iscritti non pensionati senza riduzioni
ALIQUOTA
DICHIARAZIONE
SCADENZE
Soggettivo
Minimi
Dal 15% al 25%
Modello A/19
Entro il 31/07/2023
Acconto eccedenze sul minimo entro il:
- 16/09/2026
Saldo eccedenze entro il:
- 16/12/2026.
Per i contributi minimi con rate del 20% entro il:
- 17/02/2025;
- 16/04/2025;
- 16/06/2025
- 16/07/2025
- 16/10/2025
3.771,10 euro.
Soggettivo supplementare
636,00 euro
0,75% sul reddito professionale netto
Integrativo minimo
939,06 euro
4%
Maternità
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Rottamazione quinquies: cosa accade se salto una rata?
La Rottamazione quinquies è una misura agevolativa riproposta dalla legge di Bilancio 2026 con la quale per determinate cartelle esattoriali il contribuente che aderisce non paga sanzioni e interessi ma solo il debito principale.
Vediamo cosa accade se chi ha aderito entro il 30 aprile non paga una rata o se paga in modo insufficiente o parziale rispetto al piano di rateizzazione accordato dalla Riscossione.
Rottamazione quinquies: cosa accade se salto una rata?
La Legge n. 199/2025 prevede l’inefficacia della Rottamazione-quinquies ossia la “decadenza” dai relativi benefici in caso di omesso ovvero insufficiente versamento:
- della prima e unica rata scelta per effettuare il pagamento (in scadenza il 31 luglio 2026);
• di due rate, anche non consecutive, o dell’ultima rata del piano nel caso di pagamento rateale.
In caso di inefficacia della Rottamazione-quinquies, la legge prevede che:
- i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto sulle somme complessivamente dovute;
- riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero deicarichi per i quali si è determinata l’inefficacia della misura agevolativa con l’avvio di nuove procedure cautelari o esecutive, nonché con la prosecuzione delle procedure esecutive che erano già state avviate alla data di presentazione della domanda di adesione;
- i carichi non sono più rateizzabili ai sensi dell’art.19 del DPR n. 602/1973
Invece, nel caso in cui si sia optato per il pagamento in un’unica soluzione, l’omesso o insufficiente pagamento delle somme dovute per la Definizione agevolata entro la scadenza del 31 luglio 2026, determina l’inefficacia della misura agevolativa e quindi la perdita dei benefici della Rottamazione-quinquies.
Tale chiarimento è stato riportato dalla Riscossione in una FAQ e poi confermata dall'Ader durante Telefisco 2026.
Viene chiarito che i casi di decadenza dalla rottamazione quinquies sono tre, alternativi:
a) il mancato pagamento della rata unica, in scadenza a luglio prossimo;
b) il mancato pagamento di due rate anche non consecutive;
c) il mancato pagamento dell’ultima rata.
Nulla è previsto per l’omissione che riguardi la prima rata, nell’ipotesi in cui il debitore abbia scelto un piano dilazionato di corresponsione del dovuto.
- della prima e unica rata scelta per effettuare il pagamento (in scadenza il 31 luglio 2026);