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CPB dei forfettari: è causa ostativa il cambio di attività in corso d’anno?
Le Entrte hanno pubblicato una serie di FAQ in risposta ai dubbi dei contribuenti sul concordato preventivo biennale.
In particolare il 15 ottobre si è provveduto ad un aggiornamento e inserimento di alcune faq di interesse per i contribuenti forfettari.
Vediamo se è causa ostativa per il CPB il cambio di regime in corso d'anno per un forfettario.
CPB dei forfettari: è causa ostativa il cambio di attività in corso d’anno?
Si chiedeva se, per un contribuente in regime forfetario, il cambio di attività nel corso del periodo d'imposta 2023 rispetto agli anni precedenti, che determini l'applicazione di un diverso coefficiente di redditività, inibisca l'accesso al concordato.
Le Entrate hanno chiarito che l'ipotesi prospettata nel quesito appare non rilevante ai fini della applicazione del CPB.
La metodologia di calcolo del CPB rivolta ai contribuenti forfetari consente, infatti, di elaborare una proposta di reddito concordato anche per coloro che esercitano nel corso del medesimo periodo d'imposta attività contraddistinte da diversi coefficienti di redditività.
CPB dei forfettari: il passaggio al regime ordinario è causa di esclusione?
Inoltre, secondo l'articolo 11, comma 1, lettera b-ter), del decreto CPB, costituisce causa di esclusione dal CPB "l'adesione, per il primo periodo d'imposta oggetto del concordato, al regime forfetario".
Si chiede se il passaggio inverso dal regime forfetario al regime ordinario costituisca causa di esclusione o causa di cessazione ex articolo 21, comma 1, lettera b-bis) del decreto legislativo n. 13 del 2024, ovvero, ancora, causa di decadenza ex articolo 22, comma 1, lettera d) del medesimo decreto legislativo.
Le Entrate evidenziano che come indicato nel quesito il decreto CPB non prevede una fattispecie analoga a quella di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b-ter) per i contribuenti che passano dal regime forfetario a quello ordinario nel primo periodo d'imposta oggetto di CPB.
Si deve pertanto ritenere che la fattispecie non rappresenti una condizione preclusiva per l'accesso al CPB.
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CIN affitti brevi: dove si deve esporre?
Il CIN affitti brevi e turistici è in vigore dal 3 settembre scorso a seguito della pubblicazione del relativo avviso del Turismo in gazzetta ufficiale.
Dopo la piena operatività del BDRS, portale tramite il quale richiedere il codice identificativo per la propria struttura, vediamo dalle FAQ del Ministero, aggiornate al 4 ottobre, dove esporre il CIN.
CIN affitti brevi: dove si espone?
In base ad una faq del 4 ottobre il Ministero ha replicato ad un contribuente che domandava dove va esposto il CIN.
In particolare, il comma 6, art. 13-ter del D.L. n. 145/2023 dispone che chiunque propone o concede in locazione breve o per finalità turistiche una unità immobiliare ad uso abitativo o una porzione di essa, nonché il titolare di una struttura turistico-ricettiva alberghiera o extralberghiera, è tenuto ad esporre il CIN all’esterno dello stabile in cui è collocato l’appartamento o la struttura, assicurando il rispetto di eventuali vincoli urbanistici e paesaggistici, nonché ad indicarlo in ogni annuncio ovunque pubblicato e comunicato.
I locatori e i titolari delle strutture sono tenuti ad osservare gli obblighi previsti dall'art 109 del Testo Unico sulla pubblica sicurezza (regio decreto n 773/1931) e dalle normative regionali e provinciali di settore.
I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e i soggetti che gestiscono portali telematici hanno l’obbligo di indicare, negli annunci ovunque pubblicati e comunicati, il CIN dell’unità immobiliare destinata alla locazione breve o per finalità turistiche, ovvero della struttura turistico-ricettiva alberghiera o extralberghiera.CIN affitti brevi: come si espone?
Il CIN va esposto all’esterno dello stabile in cui è collocato l’appartamento o la struttura, assicurando il rispetto di eventuali vincoli urbanistici e paesaggistici.
Considerati i limiti imposti da alcuni regolamenti condominiali in materia di affissioni, si ritiene possibile adempiere all’obbligo di esposizione anche mediante modalità alternative all’affissione di un cartello, purché sia assicurata idonea evidenza del CIN al pubblico e purché siano rispettati gli obblighi previsti dalle normative regionali e provinciali di settore e dall'art 109 suddetto.
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Transizione 5.0: come si calcola il consumo energetico per le imprese neo-costituite?
Il Mimit informa della pubblicazione sul sito del GSE di una sezione specifica di faq in risposta ai dubbi frequenti sulla Transzione 5.0.
Ricordiamo che il Piano Transizione 5.0 è un piano istituito dall'art. 38 del D.L. 19/2024, convertito in Legge 56/2024, in attuazione della Misura 7 – Investimento 15 “Transizione 5.0" del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), che riconosce un credito d'imposta alle imprese che effettuano nuovi investimenti in strutture produttive situate in Italia.
ll Piano ha l'obiettivo di sostenere la transizione dei processi di produzione verso un modello efficiente sotto il profilo energetico, sostenibile e basato sulle energie rinnovabili.
Vediamo come si calcolano i consumi energetici anche per le imprese neo costituite.
Credito transizione 5.0: come si calcola il consumo energetico per le imprese neo-costituite?
Secondo i chiarimenti del GSE pubblicati con FAQ il 26 settembre per le imprese di nuova costituzione, i consumi energetici sono calcolati mediante:
- 1.la determinazione dello scenario controfattuale, individuando, rispetto a ciascun investimento nei beni di cui all'articolo 6 del DM “Transizione 5.0”, almeno tre beni alternativi disponibili sul mercato, riferito agli Stati membri dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo, nei cinque anni precedenti alla data di avvio del progetto di innovazione;
- 2.la determinazione della media dei consumi energetici medi annui dei beni alternativi individuati per ciascun investimento sulla base di quanto previsto alla lettera a);
- 3.la determinazione del consumo della struttura produttiva o del processo interessato dall'investimento come somma dei consumi di cui alla lettera b).
Nel formulare l'ipotesi alla base dello scenario controfattuale è necessario procedere alla stima dei volumi produttivi attesi.
Transizione 5.0: come si calcola la riduzione dei consumi energetici?
Mediante altra faq lo stesso GSE evidenzia che la riduzione dei consumi energetici invece è calcolata mediante il confronto della stima dei consumi energetici annuali conseguibili per il tramite degli investimenti complessivi in beni materiali e immateriali nuovi con i consumi energetici registrati nell'esercizio precedente a quello di avvio del progetto di innovazione, in relazione alla struttura produttiva o al processo interessato dall'investimento.
La riduzione dei consumi energetici deve fare riferimento esclusivamente ai beni strumentali materiali ed immateriali di cui agli allegati A e B alla legge n.232 del 2016".
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Credito Transizione 5.0: quali controlli effettua il GSE?
In data 26 settembre il GSE gestore della misura transizione 5.0 ha dedicato una sezione del proprio sito a FAQ specifiche in risposta ai dubbi frequenti.
Ricordiamo che su questa misura il MIMIT ha pubblicato la Circolare 16 agosto 2024 e sempre dal sito GSE sono reperibili delle slide di sintetiche che riepilogano le regole per la misura.
Vediamo dalle FAQ quali sono i controlli che il GSE effettua sulle domande di credito transizione 5.0.
Credito Transizione 5.0: quali controlli effettua il GSE?
Il GSE ha specificato che ai sensi dell'art. 20 del Decreto attuativo, il Ministero esercita, avvalendosi del GSE, la vigilanza sulle attività svolte dai soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni, verificando:
- a)la correttezza formale delle certificazioni rilasciate;
- b)la rispondenza, sulla base di piani di controllo definiti nella convenzione tra il GSE ed il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, del contenuto delle stesse alle disposizioni del DM “Transizione 5.0” e ai modelli e alle istruzioni rese disponibili sul sito istituzionale del GSE, nonché alla verifica in capo ai soggetti abilitati del possesso dei requisiti previsti dall'articolo 15 del DM “Transizione 5.0”, ivi compreso il possesso di idonee coperture assicurative.
- Il GSE può effettuare, inoltre, verifiche documentali ed ispezioni in situ sui singoli interventi agevolati.
Nel caso in cui, all'esito dei controlli, nonché delle verifiche documentali e in situ, si rilevi l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta, il GSE, per quanto di competenza, ne dà comunicazione all'Agenzia delle entrate indicando i presupposti, i mezzi di prova e le ragioni giuridiche della decadenza per l'avvio degli atti di recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni.
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Integrativa di Precompilata: cosa faccio se ho già avuto il rimborso?
Con un faq del 27 settembre l'Agenzia risponde a dubbi sulla precompilata e la possibilità di inviare una dichiarzione integrativa.
In particolare, il contribuente riferisce di aver inviato una dichiarazione precompilata ed ha ricevuto il rimborso.
Avendo dimenticato di dichiarare il reddito percepito da un affitto di un immobile domanda se possa integrarla o sono scaduti i termini.
Dichiarazione integrativa della precompilata: entro quando si presente?
L'ade conferma che nella situazione esposta nel quesito è sempre necessario integrare la dichiarazione già presentata, per riportare il reddito derivante dall’affitto non inserito nel modello inviato, e che i termini per l’integrazione non sono scaduti.
Viene anche precisato che quando l’integrazione o la rettifica della dichiarazione comporta un minor credito o un maggior debito, il contribuente deve utilizzare il modello Redditi Pf.
Viene poi specificato che il modello “Redditi Persone fisiche 2024” può essere presentato:
- entro il 31 ottobre 2024 (correttiva nei termini)
- entro il termine previsto per la presentazione del modello Redditi relativo all’anno successivo (dichiarazione integrativa)
- entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (dichiarazione integrativa – art. 2, comma 8, del Dpr n. 322/1998).
Se dall’integrazione emerge un importo a debito, bisognerà inoltre pagare le imposte dovute, oltre agli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e alle sanzioni in misura ridotta previste nei casi di ravvedimento operoso (articolo 13 del decreto legislativo n. 472/1997).
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Credito transizione 5.0: spetta per il fotovoltaico?
In una FAQ datata 26 settembre il GSE replica ad un contribuente interessato alla transizione 5.0 che domandava se tra gli investimenti per l'autoproduzione da fonti rinnovabili rientrano anche gli impianti fotovoltaici.
In sintesi il GSE replica che sia i moduli che le celle degli impianti fotovoltaici devono essere prodotti negli stati membri Ue.
Viene poi specificato che per gli impianti fotovoltaici, l'incentivo è limitato ai soli impianti con moduli fotovoltaici iscritti al Registro delle tecnologie per il fotovoltaico (di cui all'articolo 12 del Decreto-Legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito con modificazioni dalla Legge 2 febbraio 2024 n. 11 e dall'articolo 1, comma 6, del Decreto Legge n.116 del 9 agosto 2024), che rispondono ai requisiti di carattere territoriale e tecnico di cui al comma 1, lettere a), b) e c), del medesimo articolo 12, così come modificato dall'art. 1, comma 6 del Decreto-Legge 113/2024.
Nelle more della formazione del registro sono agevolabili gli impianti con moduli fotovoltaici che, sulla base di apposita attestazione rilasciata dal produttore, rispettino i requisiti di carattere tecnico e territoriale previsti dalle lettere a), b) e c) del menzionato articolo 12.
È inoltre prevista una maggiorazione della base di calcolo per gli impianti che includono i pannelli a maggiore efficienza previsti alle lettere b) e c) comma 1 art. 12, DL 181/2023, ossia:
- 120% del costo per i moduli fotovoltaici con celle con un'efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5 %;
- 140% del costo per i moduli composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem con un'efficienza di cella almeno pari al 24 %.
Si evidenzia che sia i moduli che le celle devono essere entrambi prodotti negli stati membri dell'Unione Europea.
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Diffida amministrativa: per quali violazioni è applicabile?
Con la nota 6774 del 17 settembre 2024 l'INL fornisce l'elenco delle violazioni oggetto di diffida amministrativa come pre visto dal D.Lgs. n. 103/2024 e le relative istruzioni .
Viene precisato che art. 6 prevede, fra l’altro, che:
- “l’istituto della diffida amministrativa di cui al presente decreto non si applica a violazioni di obblighi o adempimenti che riguardano la tutela della salute, la sicurezza e l’incolumità pubblica e la sicurezza sui luoghi di lavoro” mentre nota prot. n. 1357 ha già chiarito che
- “(…) tale formulazione non va intesa infatti in senso restrittivo come riferibile alle sole previsioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008, che infatti non è espressamente citato e rispetto al quale è previsto peraltro un impianto sanzionatorio quasi esclusivamente penale (…)”.
Pertanto, dall’elenco sono escluse tutte le violazioni che non rispettano le condizioni indicate dal legislatore, ivi comprese le violazioni di carattere amministrativo legate al corretto adempimento di obblighi che si ritengono direttamente incidenti sulla possibilità di garantire una efficace “sicurezza sociale” ai lavoratori, in applicazione dell’art. 38, comma 2, della Costituzione.
ATTENZIONE anche in relazione alle violazioni indicate, la nuova diffida non potrà trovare applicazione qualora, nei cinque anni precedenti l’inizio dell’accertamento, il medesimo trasgressore sia stato sanzionato per violazioni ritenute sanabili, sia ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. n. 103/2024, sia ai sensi dell’art. 13 del
D.Lgs. n. 124/2004; ciò vale anche quando la violazione già commessa non sia necessariamente la medesima successivamente accertata, sia nelle ipotesi della c.d. diffida “ora per allora”, sia nelle ipotesi in cui la precedente violazione sia stata oggetto di verbale unico e non necessariamente di ordinanza-ingiunzione.
Verbale di diffida amministrativa
nelle more dell’implementazione del sistema informatico in uso, in allegato alla nota è fornito il modello di verbale di diffida amministrativa relativo alla procedura in oggetto, da utilizzare per invitare il trasgressore e l’eventuale obbligato in solido “(…) a porre termine alla violazione, ad adempiere alle prescrizioni violate e a rimuovere le conseguenze dell’illecito amministrativo entro un termine non superiore a 20 giorni dalla data della notificazione” (art. 6, D.Lgs. n. 103/2024).
Riportiamo le principali violazioni ammesse.
Scarica qui la nota con l'elenco completo
Elenco Illeciti Ammessi
Violazione Norma di riferimento Istituzione e tenuta del LUL Art. 39, comma 1, D.L. n. 112 del 25 giugno 2008 Omesse registrazioni – ipotesi base Art. 39, commi 1, 2 e 7, D.L. n. 112/2008 Omesse registrazioni – più di 5 lavoratori o periodo superiore ai sei mesi Art. 39, commi 1, 2 e 7, D.L. n. 112/2008 Infedeli registrazioni – ipotesi base Art. 39, commi 1, 2 e 7, D.L. n. 112/2008 Infedeli registrazioni – più di 5 lavoratori o periodo superiore ai sei mesi Art. 39, commi 1, 2 e 7, D.L. n. 112/2008 Omesse Comunicazioni – centralinisti telefonici Art. 5, Legge 29 marzo 1985 n. 113 Omessa esibizione documenti richiesti – consulenti del lavoro Art. 5, comma 2, Legge n. 12/1979 Correzione comunicazione di assunzione a seguito di riqualificazione – comparto scuola Art. 2, comma 4, D.L. 147/2007 Comunicazione di variazione del rapporto di lavoro – comparto scuola Art. 2, comma 4, D.L. 147/2007 Comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro – comparto scuola Art. 2, comma 4, D.L. 147/2007