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La società tra professionisti può accedere al CPB?
Le Entrate hanno ulteriormente aggiornato la sezione delle FAQ dedicate al CPB Concordato preventivo biennale.
Ricordiamo che l'agevolazione è in scadenza il prossimo 31 ottobre e prevede un accordo con il fisco sottoposta a tassazione sostitutiva anzichè a tassazione ordinaria, secondo determinate condizioni previste dal Decreto CPB.
Vediamo se la misura è rivolta anche alle società tra professionisti.
La società tra professionisti può accedere al CPB?
Con FAQ si replica ad un contribuente che domandava se una società tra professionisti, in quanto titolare di reddito di impresa, possa accedere al CPB.
Viene ricordato che l’articolo 10 del decreto CPB stabilisce che possono accedere al CPB “i contribuenti esercenti attività d’impresa, arti o professioni che applicano gli indici sintetici di affidabilità di cui all’articolo 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50”.
La norma subordina l’accesso al CPB alla condizione che i contribuenti applichino gli ISA.
Pertanto, si ritiene che siano esclusi dall’ambito soggettivo di tale regime quei soggetti che esercitano un’attività di impresa o di lavoro autonomo per la quale non risultano approvati gli ISA.
Taluni ISA sono approvati per attività esercitate in forma di impresa o di lavoro autonomo, come ad esempio per servizi di progettazione di ingegneria, servizi di amministrazione di condomini e gestione di beni immobili per conto terzi, servizi di fisioterapia.
Altri ISA, invece, sono approvati per attività esercitate esclusivamente in forma di lavoro autonomo, come ad esempio per le attività degli studi notarili, delle attività tecniche svolte da geometri, delle attività degli studi legali, servizi forniti da commercialisti, servizi forniti da esperti contabili, consulenti del lavoro, revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono attività in materia di amministrazione, contabilità e tributi, laddove tali attività producano reddito di lavoro autonomo.
Ulteriori ISA, infine, sono approvati solo per i contribuenti esercenti attività d’impresa come, ad esempio, per le attività di riparazioni meccaniche di autoveicoli, saloni di barbiere e parrucchiere, ristorazione con somministrazione, attività di mediazione immobiliare.
Pertanto viene evidenziato che la condizione per accedere è che la società sia soggetta agli Indici sintetici di affidabilità, ISA.
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CPB dei forfettari: è causa ostativa il cambio di attività in corso d’anno?
Le Entrte hanno pubblicato una serie di FAQ in risposta ai dubbi dei contribuenti sul concordato preventivo biennale.
In particolare il 15 ottobre si è provveduto ad un aggiornamento e inserimento di alcune faq di interesse per i contribuenti forfettari.
Vediamo se è causa ostativa per il CPB il cambio di regime in corso d'anno per un forfettario.
CPB dei forfettari: è causa ostativa il cambio di attività in corso d’anno?
Si chiedeva se, per un contribuente in regime forfetario, il cambio di attività nel corso del periodo d'imposta 2023 rispetto agli anni precedenti, che determini l'applicazione di un diverso coefficiente di redditività, inibisca l'accesso al concordato.
Le Entrate hanno chiarito che l'ipotesi prospettata nel quesito appare non rilevante ai fini della applicazione del CPB.
La metodologia di calcolo del CPB rivolta ai contribuenti forfetari consente, infatti, di elaborare una proposta di reddito concordato anche per coloro che esercitano nel corso del medesimo periodo d'imposta attività contraddistinte da diversi coefficienti di redditività.
CPB dei forfettari: il passaggio al regime ordinario è causa di esclusione?
Inoltre, secondo l'articolo 11, comma 1, lettera b-ter), del decreto CPB, costituisce causa di esclusione dal CPB "l'adesione, per il primo periodo d'imposta oggetto del concordato, al regime forfetario".
Si chiede se il passaggio inverso dal regime forfetario al regime ordinario costituisca causa di esclusione o causa di cessazione ex articolo 21, comma 1, lettera b-bis) del decreto legislativo n. 13 del 2024, ovvero, ancora, causa di decadenza ex articolo 22, comma 1, lettera d) del medesimo decreto legislativo.
Le Entrate evidenziano che come indicato nel quesito il decreto CPB non prevede una fattispecie analoga a quella di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b-ter) per i contribuenti che passano dal regime forfetario a quello ordinario nel primo periodo d'imposta oggetto di CPB.
Si deve pertanto ritenere che la fattispecie non rappresenti una condizione preclusiva per l'accesso al CPB.
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Bonus mobili: è detraibile la rata saldata nel 2025?
Con una FAQ del 7 ottobre si replica ad un quesito di un contribuente che ha acquistato una cucina che al prezzo di euro 6.500 e di cui pagherà solo 4.000 euro nel 2024, in quanto i lavori di ristrutturazione non vengono terminati entro tale scadenza.
Egli chiese se sia possibile portare in detrazione per 10 anni solo tale importo e poi magari nel 2025 i restanti 1.000 euro, oppure se deve pagare l’intero importo di 6.500 euro entro la fine del 2024
Le entrate chiariscono che secondo l’attuale normativa, ossia l'art 16 comma 2 del DL n 63/2013 il bonus mobili ed elettrodomestici spetta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024.
Per gli acquisti effettuati nel 2024 la detrazione del 50% va calcolata, in ogni caso, su un importo massimo di 5.000 euro.
Pertanto, a meno che non interverranno nuove proroghe, le spese che si sosterranno nel 2025 non potranno essere portate in detrazione.
Si ricorda, infine, che una delle condizioni fondamentali per richiedere il bonus è che l’acquisto dei beni avvenga in data successiva a quella di avvio dei lavori e che non rileva la data in cui termineranno gli interventi di ristrutturazione.
Leggi anche Bonus mobili 2024: guida passo per passo.
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CIN affitti brevi: dove si deve esporre?
Il CIN affitti brevi e turistici è in vigore dal 3 settembre scorso a seguito della pubblicazione del relativo avviso del Turismo in gazzetta ufficiale.
Dopo la piena operatività del BDRS, portale tramite il quale richiedere il codice identificativo per la propria struttura, vediamo dalle FAQ del Ministero, aggiornate al 4 ottobre, dove esporre il CIN.
CIN affitti brevi: dove si espone?
In base ad una faq del 4 ottobre il Ministero ha replicato ad un contribuente che domandava dove va esposto il CIN.
In particolare, il comma 6, art. 13-ter del D.L. n. 145/2023 dispone che chiunque propone o concede in locazione breve o per finalità turistiche una unità immobiliare ad uso abitativo o una porzione di essa, nonché il titolare di una struttura turistico-ricettiva alberghiera o extralberghiera, è tenuto ad esporre il CIN all’esterno dello stabile in cui è collocato l’appartamento o la struttura, assicurando il rispetto di eventuali vincoli urbanistici e paesaggistici, nonché ad indicarlo in ogni annuncio ovunque pubblicato e comunicato.
I locatori e i titolari delle strutture sono tenuti ad osservare gli obblighi previsti dall'art 109 del Testo Unico sulla pubblica sicurezza (regio decreto n 773/1931) e dalle normative regionali e provinciali di settore.
I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e i soggetti che gestiscono portali telematici hanno l’obbligo di indicare, negli annunci ovunque pubblicati e comunicati, il CIN dell’unità immobiliare destinata alla locazione breve o per finalità turistiche, ovvero della struttura turistico-ricettiva alberghiera o extralberghiera.CIN affitti brevi: come si espone?
Il CIN va esposto all’esterno dello stabile in cui è collocato l’appartamento o la struttura, assicurando il rispetto di eventuali vincoli urbanistici e paesaggistici.
Considerati i limiti imposti da alcuni regolamenti condominiali in materia di affissioni, si ritiene possibile adempiere all’obbligo di esposizione anche mediante modalità alternative all’affissione di un cartello, purché sia assicurata idonea evidenza del CIN al pubblico e purché siano rispettati gli obblighi previsti dalle normative regionali e provinciali di settore e dall'art 109 suddetto.
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Credito Transizione 5.0: quali controlli effettua il GSE?
In data 26 settembre il GSE gestore della misura transizione 5.0 ha dedicato una sezione del proprio sito a FAQ specifiche in risposta ai dubbi frequenti.
Ricordiamo che su questa misura il MIMIT ha pubblicato la Circolare 16 agosto 2024 e sempre dal sito GSE sono reperibili delle slide di sintetiche che riepilogano le regole per la misura.
Vediamo dalle FAQ quali sono i controlli che il GSE effettua sulle domande di credito transizione 5.0.
Credito Transizione 5.0: quali controlli effettua il GSE?
Il GSE ha specificato che ai sensi dell'art. 20 del Decreto attuativo, il Ministero esercita, avvalendosi del GSE, la vigilanza sulle attività svolte dai soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni, verificando:
- a)la correttezza formale delle certificazioni rilasciate;
- b)la rispondenza, sulla base di piani di controllo definiti nella convenzione tra il GSE ed il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, del contenuto delle stesse alle disposizioni del DM “Transizione 5.0” e ai modelli e alle istruzioni rese disponibili sul sito istituzionale del GSE, nonché alla verifica in capo ai soggetti abilitati del possesso dei requisiti previsti dall'articolo 15 del DM “Transizione 5.0”, ivi compreso il possesso di idonee coperture assicurative.
- Il GSE può effettuare, inoltre, verifiche documentali ed ispezioni in situ sui singoli interventi agevolati.
Nel caso in cui, all'esito dei controlli, nonché delle verifiche documentali e in situ, si rilevi l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta, il GSE, per quanto di competenza, ne dà comunicazione all'Agenzia delle entrate indicando i presupposti, i mezzi di prova e le ragioni giuridiche della decadenza per l'avvio degli atti di recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni.
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Diffida amministrativa: per quali violazioni è applicabile?
Con la nota 6774 del 17 settembre 2024 l'INL fornisce l'elenco delle violazioni oggetto di diffida amministrativa come pre visto dal D.Lgs. n. 103/2024 e le relative istruzioni .
Viene precisato che art. 6 prevede, fra l’altro, che:
- “l’istituto della diffida amministrativa di cui al presente decreto non si applica a violazioni di obblighi o adempimenti che riguardano la tutela della salute, la sicurezza e l’incolumità pubblica e la sicurezza sui luoghi di lavoro” mentre nota prot. n. 1357 ha già chiarito che
- “(…) tale formulazione non va intesa infatti in senso restrittivo come riferibile alle sole previsioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008, che infatti non è espressamente citato e rispetto al quale è previsto peraltro un impianto sanzionatorio quasi esclusivamente penale (…)”.
Pertanto, dall’elenco sono escluse tutte le violazioni che non rispettano le condizioni indicate dal legislatore, ivi comprese le violazioni di carattere amministrativo legate al corretto adempimento di obblighi che si ritengono direttamente incidenti sulla possibilità di garantire una efficace “sicurezza sociale” ai lavoratori, in applicazione dell’art. 38, comma 2, della Costituzione.
ATTENZIONE anche in relazione alle violazioni indicate, la nuova diffida non potrà trovare applicazione qualora, nei cinque anni precedenti l’inizio dell’accertamento, il medesimo trasgressore sia stato sanzionato per violazioni ritenute sanabili, sia ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. n. 103/2024, sia ai sensi dell’art. 13 del
D.Lgs. n. 124/2004; ciò vale anche quando la violazione già commessa non sia necessariamente la medesima successivamente accertata, sia nelle ipotesi della c.d. diffida “ora per allora”, sia nelle ipotesi in cui la precedente violazione sia stata oggetto di verbale unico e non necessariamente di ordinanza-ingiunzione.
Verbale di diffida amministrativa
nelle more dell’implementazione del sistema informatico in uso, in allegato alla nota è fornito il modello di verbale di diffida amministrativa relativo alla procedura in oggetto, da utilizzare per invitare il trasgressore e l’eventuale obbligato in solido “(…) a porre termine alla violazione, ad adempiere alle prescrizioni violate e a rimuovere le conseguenze dell’illecito amministrativo entro un termine non superiore a 20 giorni dalla data della notificazione” (art. 6, D.Lgs. n. 103/2024).
Riportiamo le principali violazioni ammesse.
Scarica qui la nota con l'elenco completo
Elenco Illeciti Ammessi
Violazione Norma di riferimento Istituzione e tenuta del LUL Art. 39, comma 1, D.L. n. 112 del 25 giugno 2008 Omesse registrazioni – ipotesi base Art. 39, commi 1, 2 e 7, D.L. n. 112/2008 Omesse registrazioni – più di 5 lavoratori o periodo superiore ai sei mesi Art. 39, commi 1, 2 e 7, D.L. n. 112/2008 Infedeli registrazioni – ipotesi base Art. 39, commi 1, 2 e 7, D.L. n. 112/2008 Infedeli registrazioni – più di 5 lavoratori o periodo superiore ai sei mesi Art. 39, commi 1, 2 e 7, D.L. n. 112/2008 Omesse Comunicazioni – centralinisti telefonici Art. 5, Legge 29 marzo 1985 n. 113 Omessa esibizione documenti richiesti – consulenti del lavoro Art. 5, comma 2, Legge n. 12/1979 Correzione comunicazione di assunzione a seguito di riqualificazione – comparto scuola Art. 2, comma 4, D.L. 147/2007 Comunicazione di variazione del rapporto di lavoro – comparto scuola Art. 2, comma 4, D.L. 147/2007 Comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro – comparto scuola Art. 2, comma 4, D.L. 147/2007 -
Riparazione veicoli disabili: quando spetta la detrazione al 19%?
Le Entrate con una FAQ dell'11 settembre specificano il perimetro della detraibilità delle spese di manutenzione per i veicoli adattati dei disabili.
Si chiedeva se spetta la detrazione Irpef anche per la riparazione di un adattamento fatto su un autoveicolo acquistato con le agevolazioni fiscali da una persona con disabilità di tipo motoria.
Riparazione veicoli adattati disabili: quando spetta la detrazione al 19%?
Per le persone con ridotte o impedite capacità motorie permanenti (ma non affette da grave limitazione alla capacità di deambulazione) il diritto alle agevolazioni fiscali sull’acquisto del veicolo è condizionato all’adattamento dello stesso alla minorazione di tipo motorio da cui sono affette.
Gli adattamenti devono sempre risultare dalla carta di circolazione, a seguito di collaudo effettuato presso gli uffici della Motorizzazione Civile, e possono riguardare le modifiche ai comandi di guida o alla struttura della carrozzeria o quelle effettuate per la sistemazione interna del veicolo.
La detrazione Irpef nella dichiarazione dei redditi, spetta anche per le spese sostenute per riparare un adattamento del veicolo (compresi i pezzi di ricambio necessari alla riparazione) a condizione che le spese di riparazione:
- concorrono insieme al costo di acquisto del veicolo al raggiungimento del limite massimo di spesa detraibile (18.075,99 euro)
- devono essere state sostenute nei quattro anni dall’acquisto del veicolo
- non sono rateizzabili.