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CIN affitti brevi e sanzioni: quando scattano?
Il CIN per gli affitti brevi e turistici è richiedibile su tutto il territorio nazionale, infatti dal 3 settembre è attivo definitivamente il portale BDRS per le richieste.
Il Codice identificativo nazionale, si richiede tramite apposita procedura automatizzata ed è assegnato alle unità immobiliari ad uso abitativo oggetto di locazione per finalità turistiche, a quelle destinate alle locazioni brevi, oltre che alle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere.
Il CIN viene richiesto su apposita piattaforma denominata BDRS le cui regole sono contenute nel Decreto del 6 giungo del Turismo.
Il 3 settembre il Turismo ha annunciato la pubblicazione in GU dell'avviso che attiva ufficialmente il BDRS e da tale data iniziano a decorrere i 60 giorni per obblighi e sanzioni.
Il CIN va richiesto, infatti, entro il 2 novembre prossimo e decorso tale termine, scattano i 60 giorni, trascorsi i quali, i soggetti che non hanno provveduto alla richiesta saranno soggetti a sanzioni.
Pertanto, chi non provvede a richiedere il CIN, dal 2 gennaio 2025 sarà soggetto a sanzione, vediamo una tabella di sintesi con le sanzioni per gli inadempienti:
Fattispecie
Sanzione
Mancata richiesta CIN
Da 800 a 8.000 euro
Mancata esposizione CIN
Da 500 a 5.000 euro
Mancato rispetto degli obblighi di sicurezza (per le strutture gestite a livello imprenditoriale)
Sanzioni nazionali o comunali
Mancata installazione di dispositivi per la rilevazione di gas, monossido di carbonio ed estintori (per le strutture gestite a livello imprenditoriale)
Da 600 a 6.000 euro
Mancata presentazione della SCIA al SUAP(per le strutture gestite a livello imprenditoriale)
Da 2.000 a 10.000 euro
L’attribuzione del codice identificativo alle strutture dedicate ad affitti brevi e turistici è una novità per il requisito nazionale e precise istruzioni da seguire sono previste per coloro che si trovano in Regioni che avevano già un sistema di monitoraggio, si rimanda alla normativa di riferimento.
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Credito Transizione 5.0: quali comunicazioni servono?
Il Decreto PNRR all'art 38 contiene un credito di imposta ormai noto come Transizione 5.0 le cui regole attuative sono state messe a punto dal DD MIMIT/MEF pubblicato in GU n183 del 6 agosto 2024.
Ricordiamo che il credito transizione 5.0 è un contributo rivolta a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, che dal 1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2025 effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio, nell’ambito di progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici.
Vediamo le comunicazioni necessarie alla procedura e il calendario di presentazione riscontro del GSE gestore della misura.
Credito Transizione 5.0: quali comunicazioni servono?
Comunicazione preventiva: le imprese devono inviare telematicamente, con modello da definire dal gestore GSE, una comunicazione preventiva contenente le seguenti informazioni:
- soggetto beneficiario;
- progetto di innovazione, con data di avvio e di completamento;
- investimenti agevolabili e relativo ammontare;
- importo del credito d’imposta potenzialmente spettante;
- impegno a garantire il rispetto degli obblighi previsti dal PNRR.
Certificazione ex ante: la comunicazione preventiva è accompagnata da una certificazione tecnica ex ante attestante (da un certificatore indipendente) l’entità della riduzione dei consumi conseguibili tramite gli investimenti.
Comunicazione importo del credito d’imposta prenotato: il GSE, dopo opportune verifiche, entro 5 giorni dalla trasmissione della comunicazione preventiva, comunicherà all’impresa l’importo del credito d’imposta prenotato nel limite delle risorse stanziate per la misura.
Comunicazione periodica: da inviare entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione dell’importo del credito d’imposta prenotato. L’impresa dovrà trasmettere una comunicazione con:
- gli estremi delle fatture, per effettuazione degli ordini accettati dal venditore con pagamento a titolo di acconto, in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, sia degli investimenti in beni materiali e immateriali 4.0, sia degli investimenti in beni materiali finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo.
Conferma credito d’imposta prenotato: entro 5 giorni dalla data di presentazione della comunicazione periodica, il GSE effettuati i controlli, se con esito positivo, trametterà all’impresa la conferma dell’importo del credito d’imposta prenotato. Attenzione, se l’investimento è inferiore a quanto indicato nella comunicazione preventiva, l’importo del credito di imposta prenotato sarà ridotto.
Comunicazione finale e relativi allegati: dopo il completamento del progetto di innovazione, e in ogni caso entro il 28 febbraio 2026, l’impresa dovrà trasmettere apposita comunicazione di completamento contenente le informazioni per individuare:
- il progetto di innovazione completato, con data di effettivo completamento;
- l'ammontare agevolabile degli investimenti effettuati;
- l’importo del relativo credito d’imposta;
- l’attestazione del rispetto degli obblighi previsti dal PNRR.
Certificazione ex post: alla comunicazione di completamento dovrà essere allegata la certificazione ex post, sempre a firma di un valutatore indipendente, attestante l’effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante in termini tecnici ovvero, nel caso di variazioni intervenute nel corso della realizzazione del progetto di innovazione, il progetto di innovazione effettivamente realizzato e i consumi energetici effettivamente conseguiti.
Leggi anche: Credito Transizione 5.0: regole attuative con il dettaglio delle norme di riferimento, degli ammessi e degli esclusi alla misura.
Credito Transizione 5.0: calendario delle comunicazioni
Per la prenotazione del credito d’Imposta le imprese inviano una Comunicazione Preventiva, corredata dalla Certificazione ex-ante, tramite la Piattaforma Informatica «Transizione 5.0» accessibile SPID dall’Area Clienti del sito istituzionale del GSE.
Riepiloghiamo il calendario con una slide del Mimit

Entro 30 giorni dalla conferma del credito prenotato (ricevuta di conferma) l’impresa trasmette una Comunicazione relativa
all’effettuazione degli ordini accettati dal venditore con pagamento a titolo di acconto, in misura almeno pari al 20 per cento
del costo di acquisizione dei beni di cui agli allegati A/B e impianti di autoproduzioneRiepiloghiamo il calendario con una slide del Mimit
.A seguito del completamento del progetto di innovazione l’impresa trasmette una Comunicazione di completamento, corredata dalla Certificazione ex-post, contenente le informazioni necessarie ad individuare il progetto di innovazione completato
Riepiloghiamo il calendario con una slide del Mimit

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Locazione breve: quando si può optare per la cedolare secca?
La disciplina fiscale per le “locazioni brevi” si applica ai contratti di locazione di immobili a uso abitativo, situati in Italia, di durata non superiore a 30 giorni e stipulati da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa.
Vediamo, ai fini della tassazione, quando per tali contratti si può optare per la cedolare secca.
Locazione breve: quando si può optare per la cedolare secca?
L'agenzia delle entrate aggiorna le regole per le locaizoni brevi ad agosto 2024 precisando che, la cedolare secca può essere scelta per i contratti per cui:
- la durata non deve superare i 30 giorni,
- non è richiesta l’adozione di un particolare schema contrattuale,
- devono riguardare solo le unità immobiliari (locate anche per finalità turistiche) a uso abitativo (categoria catastale da A1 a A11, escluso A10), situate in Italia, e loro pertinenze,
- possono prevedere anche servizi accessori alla locazione (fornitura biancheria, pulizia locali, wi-fi, utilizzo utenze telefoniche),
- le parti (locatore e conduttore) possono essere solo persone fisiche che stipulano il contratto al di fuori dell’esercizio di un’attività d’impresa,
- può trattarsi anche di sublocazione, contratti a titolo oneroso conclusi dal comodatario, locazioni di singole stanze di un’abitazione, sempre della durata massima di 30 giorni,
- possono essere conclusi direttamente dalle parti o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare o che gestiscono portali telematici.
La cedolare secca ricordiamolo prevede che il proprietario dell’immobile (o sublocatore o comodatario) può scegliere
di assoggettare il reddito che ricava dall’affitto a un’imposta che sostituisce l’Irpef, le relative addizionali e, se il contratto viene registrato, le imposte di registro e di bollo.Attenzione al fatto che, con la legge di bilancio 2024 (legge n. 213/2023), dal 1° gennaio 2024, in caso di opzione per l’imposta sostitutiva nella forma della cedolare secca, si applica l’aliquota del 26%.
Questa aliquota è ridotta al 21% per i redditi riferiti ai contratti di locazione breve stipulati per una sola unità immobiliare per ciascun periodo d’imposta, a scelta del contribuente.L’individuazione di tale unità immobiliare deve avvenire nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta interessato.
L’aliquota dell’imposta sostitutiva va applicata sull’intero importo del canone indicato nel contratto, senza considerare l’abbattimento forfettario del 5% previsto nel regime di tassazione ordinaria dei canoni di locazione.
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Chiusura per ferie: si comunica alle Entrate?
Siamo nel periodo estivo e molte attività, prima o dopo, prenderano una pausa di chiusura per le ferie.
A tal proposito, è lecito domandarsi se in questi casi ci sia qualche adempimento da comunicare al Fisco, vediamo la risposta.
Attività chiusa per ferie: occorre comunicarlo al Fisco?
Per tutelarsi da eventuali anomalie, nel periodo di ferie della propria attività commerciale, è bene mettere il Registratore Telematico fuori servizio.
Non si tratta di un adempimento obbligatorio ma di una tutela contro eventuali anomalie.
Mettendo il registratore telematico fuori servizio le Entrate sapranno a cosa è dovuta la mancanza del flusso dati.
Tale esigenza nasce per, solo quando lo stop supera 12 giorni.
Nelle specifiche tecniche "specifiche tecniche per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri" ultima versione 11.1 allegata a provvedimento del 18 gennaio 2023 delle Entrate, nella sezione 2.7 generazione trasmissione dati si legge: Nel caso in cui l’interruzione dell’attività sia superiore ai 12 giorni (ad esempio ferie lunghe, chiusura stagionale, inutilizzo temporaneo, etc.) o se l’esercente non fosse in grado di conoscere la durata del periodo di inattività e di comunicarla a priori, il Registratore Telematico deve prevedere la possibilità di predisporre l’invio di un evento di tipo “fuori servizio”, codice 608 (magazzino/periodo di inattività), per comunicare al sistema l’inizio del periodo di inattività. In questo caso il RT tornerà “In servizio” alla prima trasmissione utile.
Allegati: -
Compravendite di prima casa: cosa controlla il Fisco?
L'Ade ha di recente pubblicato la Guida 2024 all'acquisto della casa.
Tra le varie informazioni vi è anche una sezione FAQ con cui le Entrate replicano alle domande più frequenti.
Vediamone una sui controlli del Fisco per chi ha appena acquistato la prima casa.
Cosa controllano le Entrate sulle compravendite la “prima casa"?
Gli uffici dell’Agenzia delle entrate controllano gli atti per i quali è stata richiesta l’applicazione dei benefici “prima casa” per verificare la presenza di tutti i requisiti e il rispetto delle condizioni previste dalla legge.
Per effettuare questo controllo, gli uffici devono rispettare precise scadenze.
In particolare, la verifica va fatta, entro i seguenti termini:
- tre anni dalla data di registrazione dell’atto,
- tre anni dalla scadenza dei 18 mesi a disposizione dell’acquirente per il trasferimento della residenza nel Comune dove si trova l’immobile,
- tre anni dalla scadenza dei 12 mesi a disposizione del contribuente per acquistare un nuovo immobile, nel caso di cessione prima dei 5 anni della casa in precedenza comprata con i benefici,
- tre anni dalla scadenza dei 12 mesi a disposizione del contribuente per vendere la casa preposseduta, nel caso di riacquisto di altra casa di abitazione usufruendo delle agevolazioni prima casa. In mancanza dei requisiti, gli uffici revocano l’agevolazione, recuperando le imposte dovute nella misura ordinaria e applicando la sanzione del 30% sulla differenza.
Per tutte le altre info relative alle imposte e agevolazioni per chi acquista casa si rimanda alla consultazione della guida 2024.
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Libretto Famiglia 2024, come funziona?
Il libretto di famiglia è lo strumento individuato dal DL n. 50 2017 per retribuire le prestazioni di lavoro occasionali e saltuarie da parte di utilizzatori privati (in sostanza le persone fisiche, senza partita IVA ) con
- un compenso minimo prefissato di 10 euro lordi comprensivo di contributi INPS e premio INAIL per il lavoratore
- obbligo di comunicazione di tutte le prestazioni all'INPS, che fa da tramite tra utilizzatore e prestatore di lavoro.
Libretto di famiglia cos'è
Si tratta di un "portafoglio" telematico che va aperto sulla piattaforma telematica dell'INPS (www.inps.it) in cui si versano gli importi di denaro necessari per retribuire SOLO i piccoli lavori di queste tre tipologie:
- lavoro domestico, baby sitter, assistenza anziani
- lavori di manutenzione della casa o del giardino
- lezioni private e ripetizioni scolastiche
L'Inps provvede a riversare al prestatore del servizio (baby sitter, giardiniere, studente che fa ripetizioni) quanto dovuto, sulla base delle comunicazioni ricevute relative alle prestazioni di lavoro effettuate
Prima della prestazione di lavoro devono essere registrati sulla piattaforma INPS :
- sia il datore di lavoro (utilizzatore) con i propri dati anagrafici che
- il lavoratore (prestatore di lavoro), il quale aggiungerà anche i dati bancari in modo da ricevere l'accredito del compenso dall'Inps.
Il compenso minimo per un ora di lavoro è fissato a 8 euro. Per il datore di lavoro il costo è pari a 10 euro minimi all'ora in quanto vanno conteggiati 1,65€ di contributi INPS, 0,25 euro per l'assicurazione infortuni e 0,10 per le spese di gestione.
Gli importi vanno versati sul proprio libretto famiglia , sempre in multipli di 10€, prima delle prestazioni, utilizzando:
- il modello F24 Elide in Posta o in banca.
- il pagamento on line, con carta di credito o con bonifico online, sempre sulla piattaforma INPS, quindi direttamente da casa.
La norma prevede il limite massimo di utilizzo di 2500 euro per ogni datore di lavoro verso un solo lavoratore;
Il limite totale, se si utilizzano piu lavoratori è stato portato dalla legge di bilancio 2023 a 10.000 euro annui.
Il prestatore di lavoro invece può guadagnare
- complessivamente 5000 euro lavorando per piu famiglie,
- al massimo 2500 con la stessa famiglia
Il compenso di 10 euro è il minimo possibile, ma nulla vieta di concordare con il lavoratore un compenso maggiore .
Per alcune categorie di lavoratori (pensionati, studenti sotto i 25 anni, disoccupati, percettori di sostegno al reddito) il compenso viene conteggiato ai fini fiscali solo al 75% per cui è possibile utilizzarli per un maggior numero di ore .
La procedura per utilizzare il Libretto famiglia
Per acquistare il Libretto Famiglia per le prestazioni occasionali è necessario :
1– ESSERE IN POSSESSO DELLE CREDENZIALI DIGITALI
- SPID oppure
- CNS Carta nazionale servizi
- CIE Carta di identità elettronica
2- REGISTRAZIONE DATI UTILIZZATORE E PRESTATORE – La registrazione dei dati anagrafici del datore di lavoro e del lavoratore può essere fatta da soli online oppure telefonando al Contact Center Inps, o recandosi presso un patronato ACLI,CISL, CGIL, UIL ecc. o un intermediario abilitato (commercialista, consulente del lavoro)
3- ACQUISTO dei buoni telematici che vengono accreditati nel Libretto famiglia può essere fatto versando l'importo prescelto (quello necessario per le prestazioni da far svolgere) con una delle due modalità seguenti:
A– con F24 ELIDE in banca o in un ufficio postale (tenendo conto che gli importi sono utilizzabili dopo 7 giorni "bancabili")
In sede di compilazione del modello F24 ELIDE, vanno indicati:
nella sezione “CONTRIBUENTE”, il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto che effettua il versamento;
nella sezione “ERARIO ED ALTRO”:- nel campo “tipo”, la lettera “I” (INPS);
- nel campo “elementi identificativi”, nessun valore;
- nel campo “codice”, la causale contributo LIFA
- nel campo “anno di riferimento”, l’anno in cui si effettua il pagamento, nel formato “AAAA”( ad es. 2017)
B – con carta di credito-debito o bonifico online attraverso il sistema AGID PAGOPA di pagamento elettronico della pubblica amministrazione, proposto automaticamente nella piattaforma INPS. In questo caso l'accredito è più veloce.
4 – COMUNICAZIONE DELLA PRESTAZIONE
L’utilizzatore è tenuto a comunicare, al termine della prestazione lavorativa e non oltre il terzo giorno del mese successivo, i seguenti dati:
- i dati identificativi del prestatore;
- il compenso pattuito;
- il luogo di svolgimento della prestazione;
- la durata;
- l’ambito di svolgimento;
- altre informazioni per la gestione del rapporto.
Contestualmente alla trasmissione della comunicazione da parte dell’utilizzatore, il lavoratore riceve notifica tramite mail o SMS.
Con il messaggio 2701 del 23 luglio INPS ha comunicato che a decorrere dal mese di luglio 2024, i dati relativi ai contatti di posta elettronica e/o di short message service (SMS) possono essere inseriti e aggiornati dai prestatori di lavoro occasionale SOLO accedendo all’area riservata MyINPS.
5- PAGAMENTO DEI COMPENSI E DEI CONTRIBUTI AL LAVORATORE
L’INPS, entro il 15 del mese successivo a quello in cui la prestazione si è svolta, eroga direttamente i compensi al lavoratore con la modalità prescelta al momento della registrazione.
I contributi previdenziali e l'assicurazione INAIL vengono accreditati sulla posizione del lavoratore in forma cumulativa due volte l'anno. Il prestatore di lavoro puo anche ottenere l'importo con deposito presso l'ufficio postale, nel qual caso sarà a suo carico la spesa del deposito.
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Plusvalenza cessione immobile con superbonus: anche per il comodatario?
La legge di bilancio 2024 con il comma 64 dell'unico articolo 1 ha previsto una nuova ipotesi di plusvalenza immobiliare imponibile per le cessioni a titolo oneroso, poste in essere a partire dal 1° gennaio 2024, di immobili che sono stati oggetto di interventi agevolati con il cosiddetto Superbonus, che si sono conclusi da non più di 10 anni all’atto della cessione.
A tal proposito l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti con la Circolare n 13/2024 di giugno.
L'ade fa riferimento a questo documento di prassi per chierire se la plusvalenza è pagata anche dal comodatario.
Plusvalenza cessione immobile con superbonus: per chi?
Le Entrate, per quanto riguarda gli immobili e i soggetti interessati alla nuova plusvalenza, disciplinata dall' art 67 del Tuir (comma 1, lettera b-bis), sintetizzano, che:
- gli immobili interessati sono tutti quelli sui quali sono stati effettuati interventi ammessi al Superbonus (anche quelli non residenziali), a prescindere:
- dal soggetto che ha eseguito i lavori (proprietario o altri “aventi diritto” alla detrazione – conduttore, comodatario, familiare convivente, eccetera),
- dalla loro tipologia (trainanti o trainati),
- dalla percentuale di detrazione spettante e dalla modalità di fruizione di questa;
- sono escluse le plusvalenze derivanti dalla cessione di immobili acquisiti per successione e di quelli che sono stati adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei dieci anni precedenti la cessione (o, qualora tra la data di acquisto o di costruzione e la cessione sia trascorso un periodo inferiore a dieci anni, per la maggior parte di tale periodo).
Per il calcolo della plusvalenza, sulla quale il contribuente può applicare l’imposta sostitutiva del 26% si rinvia alla citata circolare dell’Agenzia delle entrate.
- gli immobili interessati sono tutti quelli sui quali sono stati effettuati interventi ammessi al Superbonus (anche quelli non residenziali), a prescindere: