• Lavoro Dipendente

    Rendite Inail 2025 e limite retribuzioni per il calcolo dei premi

    Con la Circolare n. 48 del  18 settembre 2025   l'INAIL comunica:

    1. la rivalutazione del minimale e del massimale di rendita con decorrenza 1° gennaio 2025  e
    2.  i limiti  di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi.

    In particolare    precisa che  il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 24 aprile 2025, n. 561 rivaluta le prestazioni economiche erogate dall'Istituto nel settore industria con decorrenza 1° gennaio 2025 e stabilisce gli importi del minimale e del massimale di rendita nelle  misure di

    1.  euro 20.426,70  come minimale di rendita e di 
    2. euro 37.935,30 come massimale.

    Sulla base di tali importi, acquisito il preventivo parere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si aggiornano i limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi da variare secondo la rivalutazione delle rendite, riportati nella circolare Inail 20 maggio 2025, n. 29.

    L'istituto fornisce anche in allegato il riepilogo dei valori dal 2016 al 2025.

    Riportiamo nella tabella seguente i principali importi  aggiornati 2025.

    Tabella retribuzioni minime ai fini del calcolo dei premi INAIL

    Tipologie di lavoratori / prestazioni Retribuzione / Premio (dal 1° gennaio 2025)
    Lavoratori dell’area dirigenziale Giornaliera € 126,45 – Mensile € 3.161,28
    Lavoratori dell’area dirigenziale con contratto part-time Oraria € 15,81
    Lavoratori con retribuzione convenzionale pari al minimale di rendita (detenuti e internati; allievi corsi di istruzione professionale; lavori socialmente utili e di pubblica utilità; tirocini formativi; giudici onorari di pace e viceprocuratori onorari) Giornaliera € 68,09 – Mensile € 1.702,23
    Familiari partecipanti all’impresa familiare (art. 230-bis c.c.) Giornaliera € 68,36 – Mensile € 1.709,07
    Lavoratori di società e cooperative ex compagnie e gruppi portuali (L. 84/1994) Retribuzione convenzionale giornaliera × 12 gg. mensili = € 1.522,92 (126,91 × 12)
    Retribuzione di ragguaglio Giornaliera € 68,09 – Mensile € 1.702,23
    Lavoratori parasubordinati Minimo mensile € 1.702,23 – Massimo mensile € 3.161,28
    Lavoratori subordinati sportivi Retribuzione effettiva con applicazione del minimale (€ 20.426,70 annui) e del massimale (€ 37.935,30 annui)
    Alunni e studenti scuole o istituti non statali Premio annuale a persona € 10,49 (anno scolastico 2025/2026 – anticipo). Regolazione anno scolastico 2024/2025: € 10,47
    Allievi dei corsi IeFP (istruzione e formazione professionale regionale – istituzioni formative accreditate) Retribuzione minima giornaliera € 68,09 – Premio speciale unitario annuale € 69,98 (pari a € 0,39 giornalieri). Oneri aggiuntivi Stato € 37,73 dal 1° settembre 2025

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    Intelligenza artificiale e imprese: le novità della legge italiana approvata

    Il 17 settembre 2025 il Senato della Repubblica ha approvato in via definitiva il disegno di legge A.S. 1146-B, recante “Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale”.

    Si tratta del primo intervento organico del legislatore nazionale sul tema, che si affianca e si coordina con il Regolamento (UE) 2024/1689 (cosiddetto AI Act).

    Il provvedimento introduce principi generali, misure settoriali, deleghe legislative e modifiche in ambito civile, penale e di diritto d’autore, con l’obiettivo di favorire lo sviluppo e l’utilizzo sicuro e responsabile delle tecnologie di intelligenza artificiale (IA) in Italia. La legge si apre con la definizione delle finalità (art. 1): promuovere la ricerca, lo sviluppo e l’adozione di sistemi e modelli di IA in una prospettiva antropocentrica, cioè al servizio dell’uomo, cogliendo le opportunità tecnologiche ma garantendo vigilanza sui rischi economici, sociali e sui diritti fondamentali.

    Tra i principi generali (art. 3) si confermano:

    • trasparenza, sicurezza, proporzionalità e protezione dei dati personali;
    • sviluppo basato su dati affidabili, sicuri e di qualità;
    • centralità della sorveglianza e dell’intervento umano;
    • tutela delle persone con disabilità, garantendo pieno accesso e inclusione.

    La novità principale riguarda la salvaguardia della vita democratica, ovvero l’uso di sistemi di IA non deve pregiudicare il metodo democratico né la libertà del dibattito pubblico, che va protetto da interferenze illecite, a tutela della sovranità dello Stato e dei diritti fondamentali.

    Cosa cambia per le imprese

    Il provvedimento riconosce all’IA un ruolo strategico per la competitività del sistema produttivo. Lo Stato promuove l’utilizzo delle tecnologie anche in chiave di robotica applicata e con particolare attenzione al supporto di microimprese e PMI, che costituiscono la spina dorsale dell’economia italiana.

    Viene favorito un mercato equo e concorrenziale, l’accesso a dati di qualità per imprese e ricercatori e l’utilizzo di piattaforme di e-procurement pubbliche che privilegino soluzioni con elevati standard di sicurezza e trasparenza.

    Disposizioni in materia di lavoro

    L’art. 11 stabilisce che l’IA deve essere utilizzata in ambito lavorativo per migliorare condizioni e produttività, senza violare dignità e diritti dei lavoratori. 

    Il datore di lavoro o il committente deve informare il lavoratore sull’uso dell’IA, nei casi e con le modalità già previste dall’art. 1-bis del d.lgs. 152/1997. Questo rinvio significa che l’informativa deve essere chiara, preventiva e completa, in linea con le tutele sul controllo a distanza dei lavoratori e con il diritto alla trasparenza sugli strumenti tecnologici utilizzati.

    Il comma 3 stabilisce che l’IA non può violare i diritti inviolabili del lavoratore. In particolare, deve essere esclusa qualsiasi forma di discriminazione basata su:

    • sesso e genere,
    • età,
    • origini etniche,
    • credo religioso,
    • orientamento sessuale,
    • opinioni politiche,
    • condizioni personali, sociali o economiche.

    Il principio è coerente con il diritto UE e con le direttive antidiscriminazione, l’IA non può essere usata per selezionare, monitorare o valutare i lavoratori in modo ingiusto o distorto.

    Viene istituito presso il Ministero del Lavoro l’Osservatorio sull’adozione di sistemi di IA nel mondo del lavoro (art. 12), con compiti di monitoraggio e definizione di strategie. La legge chiarisce che l’Osservatorio sarà operativo con le risorse già disponibili, senza nuovi oneri.

    Per le professioni intellettuali (art. 13), l’IA può essere impiegata solo come supporto strumentale, salvaguardando il rapporto fiduciario con il cliente.

    Investimenti e sostegno alle imprese

    L’art. 23 prevede un piano di investimenti fino a 1 miliardo di euro in PMI e imprese innovative nei settori IA, cybersicurezza e tecnologie quantistiche, anche tramite fondi di venture capital e poli di trasferimento tecnologico.

    Sono inoltre previste misure di sostegno a giovani e sport (art. 22), con particolare attenzione a studenti ad alto potenziale e all’inclusione delle persone con disabilità nello sport attraverso soluzioni basate su IA.

    Diritto d’autore e penale

    In materia di diritto d’autore (art. 25), le opere generate con l’ausilio dell’IA sono protette solo se costituiscono risultato del lavoro intellettuale umano.

    È stata introdotta la nuova eccezione dell’art. 70-septies che consente riproduzioni ed estrazioni di testo e dati tramite IA, se da fonti accessibili legittimamente.

    Sul piano penale (art. 26), si segnalano:

    • aggravanti per reati commessi mediante IA;
    • il nuovo reato di diffusione illecita di deepfake (art. 612-quater c.p.), punito con la reclusione da 1 a 5 anni;
    • aggravamenti di pena per truffa, aggiotaggio e altri reati finanziari se commessi con IA.

    Privacy, informazione e tutela dei minori

    L’art. 4 disciplina l’uso dell’IA in relazione all’informazione e alla riservatezza dei dati personali. Restano centrali i principi di libertà di espressione, pluralismo dei media e trasparenza nell’uso dei dati.
    La norma aggiorna la disciplina per i minori:

    • per i ragazzi sotto i 14 anni è richiesto il consenso dei genitori, nel rispetto del GDPR e del Codice Privacy (d.lgs. 196/2003);
    • i minori tra i 14 e i 18 anni possono prestare direttamente il consenso, purché le informazioni siano chiare e comprensibili.

    Allegati:
  • Agricoltura

    Prodotti di salumeria: pubblicate le nuove regole per la produzione e vendita

    Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23 agosto 2025 è entrato in vigore, dal 24 agosto, il Decreto 8 agosto 2025 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), recante la disciplina della produzione e della vendita di taluni prodotti di salumeria.

    Il provvedimento disciplina in maniera organica la produzione e la commercializzazione di alcuni salumi di largo consumo – tra cui prosciutto cotto, prosciutto crudo stagionato, salame, culatello, bresaola e speck, al fine di garantire trasparenza sul mercato, tutela dei consumatori e certezza normativa per le imprese del settore.

    Il nuovo decreto abroga e sostituisce la precedente disciplina risalente al 2005 e aggiornata nel 2016, riunendo in un unico testo le condizioni di produzione e le denominazioni di vendita.
    L’obiettivo è duplice:

    • tutelare il consumatore, assicurando informazioni chiare su ingredienti e caratteristiche organolettiche dei prodotti;
    • regolare il mercato, fornendo alle imprese salumiere regole uniformi su metodi di lavorazione, limiti analitici e denominazioni ammesse.

    Resta fermo che i prodotti già tutelati da disciplinari DOP e IGP non sono toccati dal decreto, che si applica invece ai salumi non coperti da tali certificazioni.

    Le principali novità per i diversi prodotti di salumeria

    Il decreto entra nel dettaglio di ciascun salume, stabilendo definizioni precise, ingredienti consentiti, metodologie produttive, caratteristiche chimiche e organolettiche, modalità di presentazione e vendita.

    Prosciutto cotto

    La denominazione è riservata a cosce di suino della specie Sus scrofa domesticus, trattate con acqua, sale e nitriti (il cui uso può essere evitato se la sicurezza microbiologica è garantita).
    Sono previste le varianti “scelto” e “alta qualità”, legate all’identificabilità dei muscoli e al tasso di umidità (rispettivamente ≤ 79,5% e ≤ 76,5% UPSD).
    Deve essere venduto a temperatura ≤ 4 °C e può essere affumicato o aromatizzato, con indicazione in etichetta.

    Prosciutto crudo stagionato

    Ottenuto esclusivamente da cosce suine intere, salate a secco e stagionate almeno 7 mesi (9 mesi se oltre 8 kg).
    Vietate tecniche accelerate, affumicatura o uso di cosce con difetti strutturali.
    Parametri obbligatori: umidità < 64%, proteine > 24%, proteolisi < 30%.

    Salame

    Definito come impasto di carni suine (con possibili aggiunte di altre carni) e grasso, insaccato e stagionato naturalmente.
    Vietato l’uso di carni separate meccanicamente.
    Deve presentare pH ≥ 4,9 e specifica carica microbica lattica.

    Culatello

    Prodotto esclusivamente dai muscoli interni della coscia suina, lavorati a forma di pera e stagionati almeno 9 mesi.
    Peso minimo di 3 kg, caratteristiche di umidità ≤ 51% e sale ≤ 5,5%.
    Vietato l’uso di carni di scrofa o DFD/PSE.

    Bresaola

    Riservata a carne bovina, equina o di cervo, privata di parti grasse e tendinose, maturata da 4 a 9 giorni secondo il peso.
    Parametri: grassi ≤ 16%, proteine ≥ 24%.
    Non ammesso l’uso di carni macinate, separate meccanicamente o ricomposte.

    Speck

    Ricavato da cosce suine disossate, salate a secco, affumicate (max 25 °C) e stagionate almeno 12 settimane con calo peso minimo del 28%.
    Peso minimo di 3,4 kg per la “baffa intera”.
    Parametri: sale ≤ 6%, proteine ≥ 20%, rapporto grasso/proteine ≤ 1,7.
    Previste varianti legate a tagli specifici (pancetta, spalla, coppa ecc.).

    Controlli, sanzioni e decorrenza

    Il decreto stabilisce un sistema di controlli ufficiali, da effettuare con prelievo di campioni e analisi chimico-fisiche. L’uso improprio delle denominazioni è punito con sanzione amministrativa ai sensi dell’art. 4, comma 67, legge 350/2003.
    Entrata in vigore:

    • dal 24 agosto 2025 per tutte le disposizioni generali;
    • dal 23 agosto 2026 per i capi dedicati a bresaola e speck (per dare tempo agli operatori di adeguarsi).

    È previsto un regime transitorio nel quale i prodotti già immessi sul mercato o etichettati prima possono essere venduti fino a esaurimento scorte.

    Allegati:
  • Mettersi in proprio

    Registro imprese: dal 30 settembre nuove regole per imprese culturali e creative

    Con il decreto del 7 agosto 2025, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha introdotto importanti novità per la gestione del Registro delle imprese. L’aggiornamento riguarda le specifiche tecniche Fedra 7.06, il sistema informatico che regola la compilazione e l’invio telematico delle pratiche camerali, a seguito dell'istituzione della nuova qualifica di impresa culturale e creativa (ICC), in attuazione della legge 206/2023 sul Made in Italy.

    A partire dal 30 settembre 2025, infatti, entrerà in funzione una sezione speciale del Registro delle imprese destinata proprio a queste realtà, con procedure dedicate di iscrizione, modifica e cancellazione. Il decreto prevede anche nuovi controlli automatici per garantire la correttezza delle pratiche e aggiorna la modulistica, in particolare i moduli S5 e I2, in cui compare ora il riquadro “Impresa culturale e creativa”. 

    Le nuove specifiche tecniche entreranno in vigore dal 30 settembre 2025.

    L’intera modulistica aggiornata e le tabelle ICC saranno pubblicate sul sito istituzionale del MIMIT (www.mimit.gov.it) e messe a disposizione degli utenti e dei software gestionali.

    Specifiche tecniche Fedra 7.06: principali novità

    L’Allegato A al decreto dettaglia gli interventi sulle specifiche tecniche Fedra 7.06, con decorrenza dal 30 settembre 2025. Le variazioni riguardano quattro punti principali:

    1. Nuovo riquadro “Impresa culturale e creativa”:
      1. inserito nel modulo S5 (sezione B) per la modifica dell’attività;
      2. inserito anche nel modulo I2 per le imprese individuali.
    2. Nuova tabella ICC:
      È stata istituita una tabella dedicata alle imprese culturali e creative, utile per l’inquadramento ai fini dell’iscrizione nella sezione speciale.
    3. Controlli automatici bloccanti:
      Vengono introdotti controlli informatici che impediscono la trasmissione delle pratiche prive dei requisiti minimi o con dati incoerenti. Ad esempio:
      • compilazione ammessa solo in presenza di determinati riquadri;
      • obbligo di coerenza tra codice ATECO e attività prevalente;
      • divieto di allegare moduli UL, INT/p, INT/AA quando è compilato il nuovo riquadro ICC.
    4. Modifica delle istruzioni (Appunto 1685/C):
      Le istruzioni di compilazione dei moduli S5 e I2 sono state aggiornate per integrare la nuova sezione dedicata alle ICC e per adeguare le regole di iscrizione, modifica o cancellazione.

    Impresa culturale e creativa: iscrizione nella sezione speciale ICC

    Il decreto disciplina gli adempimenti per le imprese che intendono iscriversi nella nuova sezione speciale del Registro con la qualifica di impresa culturale e creativa.

    I principali requisiti riguardano:

    • attività prevalente: deve essere già iscritta al Registro o al REA e corrispondere a uno dei codici ATECO elencati nel decreto interministeriale n. 402/2024 (nel presente decreto le attività sono contraddistinte da un descrittore riconducibile alla classificazione ATECO),
    • forma giuridica: sono ammessi sia soggetti iscritti al Registro imprese sia enti iscritti al solo REA.
    • requisiti formali:
      • obbligo di PEC attiva;
      • possibilità di aggiungere alla denominazione sociale la dicitura “impresa culturale e creativa” o l’acronimo “ICC”;
      • dichiarazione del possesso dei requisiti tramite apposito campo obbligatorio.

    La cancellazione volontaria dalla sezione speciale comporta la perdita dei benefici normativi eventualmente riconosciuti.

    Allegati:
  • Riforma fiscale

    Ires premiale 2025: pubblicato il decreto attuativo in GU

    Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18.08.2025 n. 190 il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze dell’8 agosto 2025 recante disposizioni di attuazione relative alla Riduzione dell’aliquota IRES per le imprese che realizzano investimenti rilevanti (articolo 1, commi da 436 a 444, della legge 30 dicembre 2024, n. 207).

    Ricordiamo che l’articolo 6, comma 1, lettera a), della legge 9 agosto 2023, n. 111 (Legge delega per la riforma fiscale) ha introdotto, tra i criteri direttivi, la possibilità di applicare una riduzione dell’aliquota IRES quando una parte del reddito d’impresa, entro i due periodi d’imposta successivi alla sua produzione, venga reinvestita in investimenti qualificati, in nuove assunzioni o in schemi stabili di partecipazione dei dipendenti agli utili. La norma stabilisce inoltre che il beneficio non possa applicarsi agli utili distribuiti o destinati a finalità estranee all’attività d’impresa nello stesso biennio.

    In attesa della piena attuazione di questi principi, la Legge di Bilancio 2025 (articolo 1, commi 436-444, L. 207/2024) ha introdotto in via transitoria, solo per il 2025 (periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024), una riduzione di 4 punti percentuali dell’aliquota IRES prevista dall’art. 77 del TUIR. 

    Il beneficio è subordinato al rispetto di precise condizioni: rafforzamento patrimoniale della società, realizzazione di investimenti rilevanti, incremento occupazionale e mancato ricorso ad alcuni ammortizzatori sociali, salvo specifiche eccezioni.

    Il nuovo decreto ministeriale, emanato ai sensi del comma 444 della stessa legge, definisce in dettaglio:

    • le modalità applicative
    • le condizioni di accesso 
    • e le cause di decadenza della misura, oltre a disciplinare il coordinamento con altri istituti dell’ordinamento tributario.

    Dopo le definizioni generali (art. 1) e l’indicazione dell’oggetto del provvedimento (art. 2), l’articolo 3 individua l’ambito soggettivo:

    • vi rientrano le società di capitali, 
    • le cooperative, 
    • le mutue assicuratrici, 
    • le società ed enti residenti con attività commerciale prevalente 
    • e le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, inclusi gli intermediari finanziari che applicano l’aliquota maggiorata prevista dalla L. 208/2015.

    Allegati:
  • Agricoltura

    Reddito agrario e dominicale per le coltivazioni innovative: le nuove regole fiscali

    Con la Circolare n. 12/E dell’8 agosto 2025, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti operativi sulle modalità di tassazione del reddito agrario e dominicale per le attività agricole innovative realizzate all’interno di immobili accatastati, come le vertical farm, le colture idroponiche e altre tecniche evolute di produzione vegetale.

    Le nuove disposizioni, contenute nella lettera b-bis dell’art. 32 TUIR, estendono il regime catastale anche a queste attività, finora escluse, con regole precise su calcolo, limiti e rivalutazioni.

    Calcolo del reddito agrario

    A regime, il reddito agrario derivante da coltivazioni evolute in fabbricati accatastati si determina catastalmente se la superficie produttiva non supera il doppio della “superficie agraria di riferimento”, che sarà stabilita da un decreto interministeriale. L’eventuale produzione oltre tale limite è tassata come reddito d’impresa, calcolato in proporzione alla superficie eccedente.

    In attesa del decreto, vige una disciplina transitoria: si applica alla superficie della particella catastale su cui sorge l’immobile la tariffa d’estimo agrario più alta della provincia, incrementata del 400%.

    Questa maggiorazione riflette la maggiore produttività delle coltivazioni fuori suolo condotte in ambienti chiusi e protetti. Nel periodo transitorio, il limite oltre il quale scatta il reddito d’impresa è pari al doppio della superficie della particella catastale.

    Calcolo del reddito dominicale

    Per il reddito dominicale, il sistema è analogo: a regime, i criteri saranno fissati dal decreto interministeriale; in via transitoria, si usa la tariffa d’estimo dominicale più alta della provincia, aumentata del 400% e moltiplicata per la superficie della particella catastale.

    È prevista una clausola di salvaguardia: il reddito dominicale, una volta rivalutato dell’80% e del 30%, non può essere inferiore alla rendita catastale dell’immobile rivalutata del 5%. Si effettua quindi un confronto tra i due valori e si assume il maggiore.

    La circolare illustra anche come compilare correttamente la dichiarazione dei redditi 2024 in base a questa regola, distinguendo i casi in cui prevale la rendita catastale o il reddito dominicale. Gli immobili usati per queste coltivazioni non sono tassati come redditi dei fabbricati, se non locati, ma come redditi dominicali.

    Rivalutazione dei redditi

    Sia il reddito agrario sia il reddito dominicale calcolati con le nuove modalità sono soggetti alle rivalutazioni ordinarie:

    • +80% e poi +30% per il reddito dominicale;
    • +70% e poi +30% per il reddito agrario.

    Restano escluse da queste regole le agevolazioni specifiche per i terreni concessi a giovani agricoltori o per quelli posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP, poiché riferite esclusivamente ai “terreni” e non agli immobili destinati a coltivazioni fuori suolo.

    Esempio di determinazione dei redditi dominicale e agrario nel periodo transitorio

    Qui di seguito l'esempio di calcolo dei redditi dominicale e agrario nel periodo transitorio riportato nella Circolare dell'Agenzia delle Entrate.

    Si supponga la seguente situazione, nella quale, per ragioni di semplicità espositiva, si esprimono tutte le superfici in metri quadri e si fa riferimento a soggetti che non sono coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali:

    • rendita catastale dell’immobile censito al catasto dei fabbricati utilizzato per attività dirette alla produzione di vegetali con sistemi evoluti: 12.000 euro;
    • superficie della particella catastale del terreno su cui insiste il predetto immobile: 1.000 mq;
    • tariffa di reddito dominicale più alta in vigore nella provincia in cui è censita la predetta particella: 1 euro al mq;
    • tariffa di reddito agrario più alta in vigore nella provincia in cui è censita la predetta particella: 2 euro al mq;

    Sulla base dei predetti dati, il reddito dominicale nel periodo transitorio è determinato nel modo seguente: [1 + (1 x 400%)] x 1.000 = 5.000 euro.

    A tale valore si applica la rivalutazione dell’80 per cento e del 30 per cento, di conseguenza il reddito dominicale rivalutato è pari a 5.000 x 1,80 x 1,30 = 11.700 euro.

    Il reddito dominicale così determinato deve poi essere confrontato con la rendita catastale dell’immobile rivalutata del 5 per cento, che è pari a 12.600 euro (ossia 12.000 x 1,05).

    Nel caso in esame, visto che il reddito dominicale rivalutato (11.700 euro) è inferiore alla rendita catastale rivalutata dell’immobile (12.600 euro), il reddito dominicale imponibile è pari a 12.600 euro.

    Il reddito agrario nel periodo transitorio è determinato nel modo seguente: [2 + (2 x 400%)] x 1.000 = 10.000 euro.

    Il reddito agrario da assoggettare alla rivalutazione del 70 per cento e del 30 per cento è pari a 10.000 euro; il reddito agrario imponibile, di conseguenza, è pari a 10.000 x 1,70 x 1,30 = 22.100 euro.

    Allegati:
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    Decreto fiscale 84/2025 convertito in legge: il testo pubblicato in GU

    Pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 1° agosto 2025 n. 177, la Legge n. 108/2025 che ha convertito con modifiche il D.L. n. 84/2025 recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale”.

    Il provvedimento contiene una serie articolata di interventi che spaziano dal trattamento fiscale delle spese di trasferta alla disciplina delle perdite fiscali, fino alla proroga dei termini dichiarativi. 

    Ricordiamo che il cd Decreto Fiscale (Decreto legge n. 84 del 17.06.2025), contenente disposizioni urgenti in materia fiscale,  era  entrato in vigore il 18 giugno 2025, il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta. 

    SCARICA QUI il testo del decreto legge n. 84/2025 coordinato con le modifiche apportate dalla legge.

    Il testo interviene su numerosi ambiti del sistema tributario nazionale, con modifiche che impattano imprese, lavoratori autonomi e dipendenti, enti non profit, soggetti ISA, e Pubbliche Amministrazioni.

    Di seguito una breve sintesi di alcune delle disposizioni previste.

    Modifiche determinazione dei redditi – Agevolazioni biodiesel

    Il testo prevede, tra l’altro, una serie di misure di semplificazione per la determinazione dei redditi di lavoro autonomo, tra le quali la deducibilità delle spese di viaggio, vitto e alloggio, sostenute all’estero anche se effettuate con mezzi non tracciabili. Al pari delle imprese, la deducibilità delle spese di rappresentanza è invece vincolata al pagamento con mezzi tracciabili ovunque, non solo in Italia.

    Sempre nell’ambito del reddito di lavoro autonomo, si chiariscono due importanti aspetti legati alla dichiarazione per il periodo d’imposta 2024:

    • le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in associazioni e società che esercitano un’attività artistica o professionale, ivi comprese quelle in STP, costituiscono redditi diversi;
    • gli interessi e gli altri proventi finanziari percepiti nell’esercizio di arti e professioni costituiscono redditi di capitale e non reddito di lavoro autonomo.

    Inoltre, per la determinazione del reddito d’impresa vi sono delle importanti semplificazioni in merito:

    • al calcolo della determinazione del riporto delle perdite (art. 2);
    • alla determinazione della maggiore deduzione del costo del lavoro (chi più assume meno paga) eliminando il riferimento alle società collegate (art. 3);
    • al calcolo del regime per le società estere controllate (CFC) sia nell’ambito del calcolo dell’imposta minima nazionale del Pillar 2, sia nell’ambito del regime opzionale per il calcolo della CFC introdotto dalla riforma fiscale (art.4). In particolare, viene rivista la normativa CFC (art. 167 TUIR) con:
      • nuovi criteri di allocazione del profitto eccedente;
      • semplificazione del calcolo della tassazione effettiva (fissata al 15%);
      • opzione triennale irrevocabile per la semplificazione, con rinnovo tacito.

    Biodiesel: estensione delle agevolazioni (art. 7)

    Estende a 6 anni le agevolazioni previste per il biodiesel, subordinate al rispetto delle condizioni UE (Reg. 651/2014) e con nuovi obblighi di comunicazione all’Agenzia delle Dogane.

    Esenzione IMU immobili per attività sportive non commerciali e fisco Terzo Settore

    L’articolo 6-bis, aggiunto durante l’esame in Commissione, stabilisce che:

    1. i comuni, dopo aver consultato le realtà sportive locali, calcolino ogni anno le tariffe medie praticate dalle strutture sportive a fini di lucro presenti sul territorio (o, se mancano riferimenti comunali, a livello regionale),
    2. tali tariffe devono essere pubblicate sul sito istituzionale del comune e servono come parametro per verificare che le associazioni o società sportive «non profit» mantengano prezzi realmente non commerciali, condizione indispensabile per usufruire dell’esenzione IMU sugli immobili che utilizzano,
    3. fino a quando i corrispettivi medi non saranno fissati, resta in vigore una disciplina transitoria: l’esenzione IMU continua ad applicarsi senza il confronto tariffario, in attesa che i nuovi valori vengano definiti e resi pubblici.

    L’articolo 8 si riferisce alla piena attuazione della fiscalità agevolata per gli Enti del Terzo Settore prevista dal Codice ETS, e fissa finalmente una decorrenza certa al 2026:

    • decorrenza dal 1° gennaio 2026 delle agevolazioni fiscali previste dal CTS;
    • superamento del vincolo dell’autorizzazione UE;
    • applicazione automatica del regime fiscale agli enti iscritti al RUNTS.

    È un passaggio fondamentale per rendere operativo il quadro fiscale ETS atteso da anni.

    Termini dichiarazioni e ravvedimento speciale

    Termine presentazione dichiarazioni 2024 (art. 12) 

    Confermata la validità delle dichiarazioni tardive 2024 inviate entro l’8 novembre 2024 (anziché 31 ottobre). Nessun rimborso per chi ha versato il ravvedimento. 

    Ravvedimento speciale soggetti ISA che hanno aderito al CPB 2025-2026

    L’articolo 12-ter, introdotto in sede referente, consente ai soggetti che hanno applicato gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che aderiscono al concordato preventivo biennale relativamente al biennio di imposta 2025 e 2026 di adottare il regime di ravvedimento versando un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive. 

    Proroga versamenti fiscali 2025 (art. 13)

     Per il 2025, vengono differiti i termini di versamento del primo acconto 2025 e del saldo 2024 dal 21 luglio 2025 (anziché 30 giugno 2025) e, quindi, 20 agosto 2025 con maggiorazione dell’0,4%, per i soggetti ISA e forfetari.

    IVA logistica e split payment società quotate

    Sono soppresse le condizioni soggettive relative alla prevalenza di manodopera per l’applicazione del reverse charge nei settori della logistica. 

    Viene ampliata la platea delle operazioni soggette a reverse charge nel settore del trasporto, movimentazione merci e logistica. Non è più necessario che l’attività avvenga, con prevalenza di manodopera:

    • presso la sede del committente;
    • utilizzando beni strumentali riconducibili a quest’ultimo.

    La modifica non è immediatamente operativa, sarà attivabile solo dopo autorizzazione del Consiglio dell’Unione Europea, trattandosi di una deroga al regime ordinario di applicazione dell’IVA.

    Si specifica che l’opzione per il reverse charge può essere esercitata anche nei rapporti tra appaltatore e subappaltatori, estendendo l’ambito della misura lungo tutta la catena contrattuale. Viene inoltre, confermata la responsabilità solidale del subappaltatore per l’IVA dovuta, coerentemente con i principi generali di tutela del gettito e contrasto all’evasione.

    Split payment: eliminazione soggetti (art. 10)

    A seguito della scadenza dell’autorizzazione UE, dal 1° luglio 2025 non sono più soggette allo split payment le operazioni effettuate con le società quotate FTSE-MIB. E' stata soppressa la lettera d) del comma 1-bis dell’art. 17-ter del DPR 633/1972, che includeva tra i soggetti destinatari del meccanismo dello split payment le società quotate nell'indice FTSE MIB, ossia le grandi società a capitale pubblico o a controllo pubblico incluse nel principale indice borsistico italiano.
    Con la soppressione di questa lettera, a partire dal 1° luglio 2025, le operazioni effettuate nei confronti di queste società NON saranno più soggette allo split payment.

    Allegati: