• Pace Fiscale

    Decreto Correttivo bis: novità per il concordato e altri adempimenti tributari

    Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.134 del 12.06.2024 il testo del decreto legislativo (Dlgs n. 81 del 12.06.2025), che introduce importanti disposizioni correttive e integrative in materia fiscale, con particolare riferimento a: 

    • adempimenti tributari
    • concordato preventivo biennale (CPB)
    • contenzioso tributario e sanzioni. 

    Scarica il testo del dlgs del 12.06.2025 n. 81

    Si tratta di disposizioni correttive e integrative dei decreti attuativi della legge delega n. 111/2023, in un'ottica di semplificazione e razionalizzazione del sistema tributario.

    Novità rispetto alla versione iniziale dello schema del dlgs

    Il testo, nel corso dell'esame, è stato integrato da ulteriori 10 articoli rispetto alla versione iniziale, con contenuti in più sezioni tematiche, in particolare:

    Art. 6 – Semplificazione dei termini di versamento IVA
    È stato introdotto un nuovo articolo che modifica l’art. 1, comma 58, della legge n. 190/2014, prevedendo per i forfetari il versamento dell’IVA da reverse charge (anche intracomunitaria) entro il 16 del secondo mese successivo a ciascun trimestre.

    Art. 13 – Deduzione del costo del lavoro incrementale
    Viene modificato il D.Lgs. 13/2024 per ammettere la deducibilità della maggiorazione del costo del lavoro introdotta dal D.Lgs. 216/2023. Prevista applicazione retroattiva al biennio 2025-2026.

    Art. 14 – Soglie per le proposte nei confronti dei soggetti ad alta affidabilità fiscale
    Introdotte limitazioni quantitative al reddito concordato per i contribuenti con livelli di affidabilità pari a 10, ≥9<10, ≥8<9.

    Art. 15 – Modifiche alle cause di decadenza dal concordato
    Precisazione su quando si applica la decadenza in caso di mancato pagamento: solo se non si paga entro 60 giorni dalla comunicazione dell’Agenzia (art. 36-bis, DPR 600/1973).

    Art. 17 (precedentemente art. 12) – Modifiche doganali e sanzionatorie

    Rispetto alla formulazione iniziale dell'Art. 12 dello schema:

    • inserito un nuovo comma 8 all’art. 118 sull’opzione per il riscatto delle merci confiscate.

    Art. 21-23 – Nuovi articoli sull’accertamento

    • Art. 21: adeguamento del procedimento di adesione al D.Lgs. 13/2024
    • Art. 22: la sospensione dei termini non si applica più a determinati atti dal 31 dicembre 2025
    • Art. 23: disciplina del recupero fiscale per aiuti di Stato.

    Adempimenti tributari: proroghe e nuovi termini

    Tra le principali novità per professionisti e imprese si segnala:

    • proroga dell’uso dei vecchi coefficienti di redditività per i forfetari: per i contribuenti forfetari si prevede l’utilizzo dei coefficienti
      di redditività di cui all’allegato n. 2, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, utilizzando la precedente classificazione ATECO 2007, in attesa dell’elaborazione dei nuovi coefficienti sulla base della classificazione ATECO 2025.
    • divieto permanente di fatturazione elettronica per prestazioni sanitarie a persone fisiche: per tutelare la riservatezza dei dati sanitari, viene reso definitivo il divieto per i soggetti tenuti a inviare dati al Sistema Tessera Sanitaria.
    • rinvio al 30 aprile (dal 31 marzo) del termine per l’invio delle Certificazioni Uniche dei lavoratori autonomi, a partire dal 2026, e spostamento al 20 maggio della data di disponibilità della dichiarazione precompilata per le partite IVA.
    • trasmissione annuale, e non più semestrale, delle spese sanitarie al Sistema TS, a partire dai dati 2025.

    Concordato preventivo biennale: esclusione dei forfetari e novità per gli ISA

    Una delle principali novità del decreto è l’abrogazione, a decorrere dal 1° gennaio 2025, del Capo III del Titolo II del D.lgs. 13/2024, che disciplinava l’adesione al concordato preventivo biennale per i soggetti in regime forfetario (art. 7). Pertanto, i contribuenti che applicano il regime di cui alla legge 190/2014 non potranno più accedere al concordato per il biennio 2025-2026, anche se in possesso dei requisiti previsti inizialmente.

    Il decreto lascia l’istituto riservato ai soggetti ISA. Tra le modifiche per questi ultimi si segnala che:

    • a decorrere dalle adesioni per il biennio 2025-2026, qualora la differenza tra il reddito concordato e quello effettivo dell’anno precedente sia superiore a 85.000 euro, sulla parte eccedente si applicano le seguenti aliquote ordinarie
      • del 43% per i soggetti IRPEF
      • e del 24% per i soggetti IRES.
    • nuove cause di esclusione e cessazione per chi partecipa a studi associati o società tra professionisti che non aderiscono al concordato, a partire dalle adesioni al concordato preventivo biennale per il biennio 2025-2026. In particolare, i lavoratori autonomi che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo e, contestualmente, partecipano a uno dei seguenti enti:
      • associazione senza personalità giuridica costituita fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni;
      • società tra professionisti;
      • società tra avvocati,
        possono accedere al concordato a condizione che anche le associazioni e le società sopra elencate nelle quali partecipano abbiano optato per l’adesione alla proposta di concordato per i medesimi periodi d’imposta.
        È inoltre prevista un’ulteriore causa di esclusione per le associazioni e società sopra menzionate qualora tutti i soci o associati che dichiarano individualmente redditi da lavoro autonomo non aderiscano al concordato per i medesimi periodi. 
    • proroga del termine di adesione al concordato dal 31 luglio al 30 settembre.
      Per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, tale termine è differito all’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.

    Nuove soglie sulle proposte per soggetti con alta affidabilità fiscale

    L’art. 14 introduce un limite massimo (soglia) alla proposta di reddito nel concordato preventivo biennale (CPB) per i soggetti con elevata affidabilità fiscale, ovvero quelli che negli ISA (Indici Sintetici di Affidabilità) ottengono un punteggio pari o superiore a 8. Il nuovo art. 9, commi 3-bis del D.lgs. 13/2024 e seguenti (introdotti dall’art. 14), prevede infatti limiti quantitativi alla proposta concordataria, in funzione del livello di affidabilità fiscale (ISA), più precisamente, il reddito proposto non può superare il reddito dichiarato nel periodo d’imposta precedente (rettificato secondo le regole degli articoli 15 e 16 del D.lgs. 13/2024) di oltre:

    • 10% se il punteggio ISA è 10;
    • 15% se il punteggio ISA è tra 9 e 9,99;
    • 25% se il punteggio ISA è tra 8 e 8,99.

    La soglia non si applica se la proposta risulta inferiore ai valori settoriali determinati nella metodologia ufficiale.

    Contenzioso tributario: più digitalizzazione

    Il decreto introduce diverse misure per migliorare la digitalizzazione del processo tributario telematico, come:

    • obbligo per i difensori di attestare la conformità dei documenti al cartaceo originale da loro detenuto;
    • estensione dell’uso della PEC per notifiche anche nel giudizio di ottemperanza;
    • possibilità di lettura immediata del dispositivo in udienza da parte del presidente della Corte di giustizia tributaria.

    Sanzioni tributarie e doganali: chiarimenti e definizione agevolata

    Tra le modifiche al sistema sanzionatorio, segnaliamo:

    • la ridefinizione della graduazione delle sanzioni per violazioni in materia doganale e accise;
    • estensione della possibilità di ravvedimento operoso anche in caso di annullamento parziale di atti;
    • chiarimenti in merito alla non punibilità di alcuni reati di contrabbando in caso di ravvedimento prima dell’avvio di accertamenti.
    Allegati:
  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Legge annuale sulle PMI: il testo del ddl presentato al Senato

    Il 12 maggio 2025 è stato presentato al Senato il Disegno di legge annuale sulle micro, piccole e medie imprese (A.S. 1484), attualmente all’esame della 10ª Commissione Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare. 

    Il testo, accompagnato da un ampio dossier illustrativo, contiene numerose proposte di intervento per rafforzare il tessuto produttivo nazionale.

    Ecco una panoramica delle disposizioni più rilevanti per imprenditori e professionisti.

    Aggregazione tra imprese e rafforzamento delle reti

    Il Capo I del DDL incentiva le forme di collaborazione tra PMI, in particolare si prevedono:

    • incentivi fiscali per i contratti di rete (art. 1): prevista la sospensione d’imposta sulla quota di utili destinata agli investimenti del programma comune di rete, valida per gli esercizi 2026-2028. Il beneficio si applica entro un tetto massimo di 1 milione di euro annui per impresa e viene fruito in sede di saldo delle imposte sui redditi.
    • misure a sostegno al settore della moda (art. 2): stanziati fino a 100 milioni di euro nel Fondo per la crescita sostenibile per programmi di riconversione e digitalizzazione delle imprese della filiera tessile-moda, anche in forma aggregata.
    • centrali consortili (art. 3): introdotta la figura dell’ente mutualistico di sistema per aggregazioni interregionali, con delega al Governo per la definizione della disciplina su occupazione, sicurezza e formazione.
    • part-time pensionistico e ricambio generazionale (art. 4): sperimentazione nel biennio 2026-2027 per 1.000 lavoratori senior, con esonero contributivo e obbligo di assunzione contestuale di un under 35.

    Proposte per il ricambio generazionale e la staffetta generazionale

    L’art. 4, in particolare, introduce una misura sperimentale di part-time incentivato (2026-2027) per lavoratori a tempo indeterminato prossimi alla pensione. La proposta prevede:

    • Riduzione volontaria dell’orario (25%-50%) per lavoratori in aziende fino a 50 dipendenti.
    • Integrazione contributiva, copertura figurativa e agevolazioni fiscali.
    • Condizione vincolante: assunzione contestuale di un giovane under 35 a tempo pieno e indeterminato.

    Il beneficio sarebbe limitato a un massimo di 1.000 lavoratori e subordinato a specifici limiti di spesa.

    Semplificazioni per PMI e salute e sicurezza sul lavoro

    Il Capo III riduce il carico burocratico su imprese minori, ovvero:

    • esonero assicurativo (art. 7): esclusione dall’obbligo RC auto per carrelli elevatori e veicoli non circolanti su strade pubbliche, già coperti da altre forme di assicurazione.
    • modelli semplificati sicurezza (art. 8): l’INAIL predisporrà modelli di gestione della sicurezza per PMI; è ammessa la formazione dei lavoratori anche durante la CIG.
    • smart working e sicurezza (art. 9): obbligo per i datori di lavoro di fornire annualmente informative sui rischi anche per le attività svolte in modalità agile.
    • settore Ho.Re.Ca. (art. 10): vengono definiti gli operatori economici della distribuzione nel settore Horeca (Hotel, Ristoranti e Catering) con la determinazione della percentuale minima dei ricavi per ottenere la qualificazione (il 70% dei ricavi degli ultimi tre anni deve derivare dalla distribuzione di prodotti alimentari e bevande in favore di imprese dei settori alberghiero, della ristorazione e del catering), con effetti semplificativi per accesso a bandi e agevolazioni.

    Stop alle recensioni false: trasparenza digitale garantita per imprese e consumatori

    Il Capo IV (artt. 12-17) introduce un corpus organico per contrastare il fenomeno delle fake reviews, soprattutto nel settore turistico:

    • Obbligo di identificazione dell’autore della recensione.
    • Facoltà per le strutture recensite di chiedere la cancellazione in caso di recensione non veritiera.
    • Divieto di compravendita e incentivazione di recensioni false (art. 14).
    • Introduzione di codici di condotta vincolanti per le piattaforme digitali e sanzioni in caso di inadempienza.
    • L’AGCM è investita di poteri investigativi e sanzionatori specifici per garantire trasparenza e correttezza nelle recensioni pubblicate online.

    Allegati:
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    Decreto Sicurezza 2025 convertito in legge

    Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 9 giugno 2025 la Legge n. 80 del 09.06.2025 di conversione del Decreto Sicurezza (D.L. n. 48/2025), recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica.

    Ai tratta di un provvedimento ampio che interviene su vari fronti: contrasto al terrorismo, tutela delle forze dell’ordine, sicurezza urbana, lotta alla criminalità organizzata e gestione dell’ordine pubblico.

    Scarica il testo del Decreto Sicurezza (D.L. n. 48/2025) coordinato con le modifiche apportate in sede di conversione 

    Vediamo i principali contenuti. 

    Più strumenti contro terrorismo e criminalità organizzata

    Il decreto, con l'art. 2, introduce nuove fattispecie di reato, come la detenzione di materiale con finalità di terrorismo, punita con la reclusione da 2 a 6 anni, e la diffusione online di istruzioni per compiere atti violenti o sabotaggi (art. 270-quinquies.3 c.p.). Rafforzati anche i controlli sui noleggi auto, che dovranno essere segnalati anche per i reati di mafia e criminalità organizzata.

    Novità in materia antimafia

    L'art. 3 cambia la disciplina della documentazione antimafia: il prefetto potrà, in casi eccezionali, escludere temporaneamente alcune decadenze per evitare che un imprenditore individuale perda ogni mezzo di sostentamento. Le modifiche si estendono anche alla gestione e alla destinazione dei beni sequestrati e confiscati, per garantire maggiore efficienza e trasparenza.

    Sostegno rafforzato alle vittime di usura: nasce la figura dell’esperto

    L’art. 33 prevede che gli operatori economici vittime del reato di usura, beneficiari dei mutui erogati ai sensi dell’art. 14 della legge 108/1996, siano affiancati da un esperto incaricato di assisterli nel percorso di rilancio economico e reinserimento nel circuito legale.

    Per approfondire leggi l'articolo Vittime di usura: mutui con il controllo di esperti 

    Occupazioni abusive: pene più severe e sgomberi immediati

    Nasce il reato di occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui (art. 634-bis c.p.), punito con fino a 7 anni di reclusione. Prevista la possibilità per la polizia giudiziaria di disporre il rilascio immediato dell’immobile occupato, anche senza mandato del giudice, in caso di occupazioni illegittime.

    Più tutele per forze dell’ordine e personale di sicurezza

    Viene rafforzata la tutela penale per le forze di polizia: aumentano le pene per lesioni, resistenza e violenza a pubblico ufficiale, con aggravanti specifiche. Gli operatori potranno essere dotati di bodycam, con un investimento statale da oltre 20 milioni nel triennio. Introdotto anche un sostegno economico per le spese legali fino a 10.000 euro per agenti coinvolti in procedimenti giudiziari relativi al servizio.

    L’art. 19 ha subito un inasprimento in conversione, l’aggravante per violenza e resistenza a pubblico ufficiale si estende a casi specifici come l’impedimento a opere pubbliche o occupazioni.

    Proteste e manifestazioni

    Rivolte negli istituti penitenziari e nei centri per migranti

    Nuovo reato di “rivolta” in carcere (art. 415-bis c.p.) e nei centri di trattenimento per migranti (art. 14, co. 7.1 del T.U. immigrazione):

    • Reclusione da 1 a 5 anni (carcere) o 1 a 4 anni (Cpr) per chi partecipa con violenza, minaccia o resistenza all’autorità.
    • Fino a 18 anni di reclusione se la rivolta provoca morte o lesioni gravi.
    • Pene più alte per chi organizza o guida la rivolta.
    • È punita anche la resistenza passiva se impedisce l’azione degli agenti.

    Proteste su strada e blocchi ferroviari

    L’art. 14 del decreto trasforma in reato (prima era solo un illecito amministrativo) l’impedimento alla libera circolazione su strada o ferrovia:

    • Reclusione fino a 1 mese o multa fino a 300 euro. 
    • Se il blocco è organizzato da più persone riunite: reclusione da 6 mesi a 2 anni.

    Lotta all’accattonaggio e alla truffa

    Si inaspriscono le pene per chi impiega minori nell’accattonaggio (fino a 5 anni di reclusione) e per le truffe commesse in aree pubbliche o su mezzi di trasporto. La truffa con l’aggravante dell’abuso di minorata difesa sarà ora punibile con arresto in flagranza.

    Stretta sulla cannabis light

    Novità anche sul fronte della cannabis.
    Si chiarisce che la legge 242/2016 non si applica alla vendita e distribuzione di infiorescenze di canapa anche in forma lavorata o semilavorata.

    L'art. 18 modifica ed integra gli articoli 1 e 2 della legge n. 242 del 2016, in tema di promozione della coltivazione della filiera agroalimentare della canapa, in particolare si chiarisce che la promozione della coltivazione della canapa è ammessa soltanto a livello di filiera industriale e per le finalità espressamente previste dalla legge, senza possibilità di interpretazioni estensive. Inoltre, viene sostituito il riferimento all’incentivazione al “consumo finale” di semilavorati con quello diretto alla “realizzazione di semilavorati di canapa” provenienti da filiere prioritariamente locali e per gli usi consentiti dalla legge.

    Viene, altresì, introdotto il nuovo comma 3-bis per chiarire che, fermo restando la disciplina in materia di stupefacenti, e salvo l’ipotesi di produzione agricola di semi destinati agli usi consentiti dalla legge entro i limiti di contaminazione stabiliti dal Decreto del Ministro della salute, la legge n. 242/2016 non si applica all’importazione, alla lavorazione, alla detenzione, alla cessione, alla distribuzione, al commercio, al trasporto, all’invio, alla spedizione, alla consegna, alla vendita al pubblico e al consumo di prodotti costituiti da infiorescenze di canapa, anche in forma semilavorata, essiccata o triturata, o contenenti tali infiorescenze, compresi gli estratti, le resine e gli oli da esse derivati. 

    Il predetto divieto non ricomprende, tuttavia, la produzione agricola di semi destinati agli usi consentiti dalla legge entro i limiti di contaminazione.

    Carcere e tutela dei minori

    Modificata la disciplina sulle detenzioni di madri con figli piccoli: la custodia in carcere sarà ammessa solo in istituti con misure attenuate.
    Il differimento della pena per madri di bambini sotto l’anno di età da obbligatorio diventa facoltativo, ma con l’obbligo di esecuzione presso ICAM (istituti a custodia attenuata) se non è possibile il rinvio. Le madri con figli tra 1 e 3 anni, invece, potranno accedere a ICAM solo su valutazione discrezionale.

    Previsti anche incentivi all'apprendistato per i detenuti e semplificazioni per l’accesso al lavoro esterno.

    Misure per migranti e centri di trattenimento

    Pene più severe per chi partecipa a rivolte nei centri di trattenimento per migranti, con reclusione fino a 18 anni nei casi più gravi. Semplificate anche le procedure per costruire nuovi centri.

    Allegati:
  • Studi di Settore

    ISA periodo d’imposta 2024: approvate le modifiche

    Con Decreto del MEF del 24 aprile 2025 (scarica il testo e Allegati) pubblicato nella GU del 28.05.2025 n. 122 – Supplemento Ordinario n. 20, sono state approvate le modifiche agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) applicabili al periodo d'imposta 2024.

    Le risultanze dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, integrati con le modifiche approvate con il presente decreto, determinate anche a seguito della dichiarazione di ulteriori componenti positivi di reddito per migliorare il profilo di affidabilità, rilevano ai fini:

    • dell’accesso al regime premiale di cui al comma 11 dell’art. 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, 
    • e delle attività di analisi del rischio di evasione fiscale, di cui al successivo comma 14 del medesimo art. 9-bis.

    Le modifiche appena approvate mirano ad aggiornare gli ISA alla luce della nuova classificazione ATECO 2025, entrata in vigore dal 1° gennaio 2025, e includono correzioni per tener conto delle nuove condizioni economiche e geopolitiche.

    Le principali novità del Decreto

    Revisione straordinaria congiunturale

    L’articolo 2 del Decreto introduce una revisione straordinaria degli ISA, riferita al solo periodo d’imposta 2024, per tener conto delle conseguenze economiche di:

    • tensioni geopolitiche internazionali;
    • aumento dei prezzi energetici e alimentari;
    • rialzo dei tassi d’interesse.

    La metodologia utilizzata è illustrata nell’allegato 4 al decreto.

    Indici territoriali di concentrazione della domanda e offerta

    Per valutare la posizione competitiva legata al territorio, il Decreto approva (art. 3) nuovi indici di concentrazione territoriale, determinati sulla base di parametri economici e demografici a livello provinciale.

    Tali dati si fondano su banche dati ISA e fonti ISTAT aggiornate al 2024, come specificato nell’allegato 1.

    Misure di ciclo settoriale

    L’art. 4 introduce ulteriori correttivi che misurano le dinamiche settoriali congiunturali per il 2024, sulla base dell’analisi di andamento dei comparti economici interessati (allegato 2).

    Tali misure contribuiscono a rendere gli ISA più aderenti alla realtà economica.

    Aggiornamenti tecnici, territoriali e software

    Note metodologiche e territorialità

    Vengono apportate modifiche anche alle note tecniche e metodologiche degli ISA già approvati nel marzo 2024 e marzo 2025 (art. 5), con aggiornamenti riportati nell’allegato 3.

    L’allegato 3 ha lo scopo di aggiornare le basi metodologiche su cui si fonda la costruzione e l’applicazione degli ISA, in coerenza con:

    • le nuove fonti statistiche e strutturali disponibili nel 2024, tra cui la nuova classificazione ATECO 2025;
    • i cambiamenti intervenuti nel tessuto territoriale italiano, come modifiche nella denominazione e nella configurazione dei comuni;
    • l’integrazione di nuovi indicatori specifici, per settori o aree geografiche.

    Le analisi territoriali sono riviste per includere nuovi comuni o cambi di denominazione intervenuti nel 2024 (art. 6, allegato 5), con aggiornamenti specifici per:

    • Factory Outlet Center (indice EM05U);
    • aree gravitazionali (indice DG44U).

    Software applicativo aggiornato

    Infine, l’articolo 7 conferma che l’Agenzia delle Entrate ha aggiornato il programma informatico per il calcolo degli ISA, integrando tutte le modifiche contenute nel decreto.

    Effetti premiali e operativi

    Le modifiche agli ISA influenzano direttamente l’accesso ai benefici premiali previsti dal comma 11 dell’art. 9-bis del D.L. 50/2017, tra cui:

    • esonero dal visto di conformità per compensazioni e rimborsi;
    • riduzione dei termini di accertamento;
    • esclusione da alcuni tipi di accertamento.

    Inoltre, le nuove versioni ISA saranno utilizzate dall’Amministrazione finanziaria nelle analisi di rischio per selezionare i contribuenti da sottoporre a controlli.

    Allegati:
  • Lavoro Dipendente

    Partecipazione dei lavoratori alla gestione e agli utili delle imprese: novità dalla Legge

    Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 120 del 26.05.2025 la Legge 15 maggio 2025 n. 76, dà attuazione all’articolo 46 della Costituzione, istituendo un quadro organico per promuovere la partecipazione attiva dei lavoratori alla vita dell’impresa, sia sotto il profilo gestionale, economico, organizzativo e consultivo.

    Obiettivo della riforma è quello di:

    • rafforzare il legame tra datore di lavoro e lavoratore,
    • promuovere l’occupazione 
    • e stimolare la sostenibilità sociale ed economica delle imprese italiane.

    Scarica il testo della Legge 15 maggio 2025 n. 76.

    Le quattro forme di partecipazione dei lavoratori

    La legge distingue quattro principali modalità di coinvolgimento dei lavoratori:

    1. Partecipazione gestionale: la pluralità di forme di collaborazione dei lavoratori alle scelte strategiche dell’impresa.
      I lavoratori possono essere rappresentati nei consigli di sorveglianza e amministrazione, secondo le modalità stabilite dai contratti collettivi, se previste dagli statuti aziendali. Ciò vale sia nel sistema dualistico che monistico (artt. 3-4).
    2. Partecipazione economica e finanziaria: la partecipazione dei lavoratori ai profitti e ai risultati dell’impresa, anche tramite forme di partecipazione al capitale, tra cui l’azionariato.
      • Per l’anno 2025, in deroga a quanto previsto dall’articolo 1 comma 182, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, le imprese che distribuiscono almeno il 10% degli utili ai lavoratori (tramite contratti collettivi) potranno applicare un’imposta sostitutiva agevolata su un ammontare fino a 5.000 euro annui per lavoratore (art. 5).
      • Possono essere previsti piani di partecipazione finanziaria dei lavoratori dipendenti. Per l’anno 2025 i dividendi corrisposti ai lavoratori e derivanti dalle azioni attribuite in sostituzione di premi di risultato, per un importo non superiore a 1.500 euro annui, sono esenti dalle imposte sui redditi per il 50% del loro ammontare (art. 6).
    3. Partecipazione organizzativa: il complesso delle modalità di coinvolgimento dei lavoratori nelle decisioni relative alle varie fasi produttive e organizzative della vita dell’impresa.
      • Le aziende possono istituire commissioni paritetiche composte in eguale numero da rappresentanti dell’impresa e dei lavoratori, per promuovere innovazione, benessere organizzativo e qualità del lavoro (art. 7).
      • È incentivata l’introduzione di figure interne dedicate alla formazione, welfare, conciliazione vita-lavoro e inclusione (art. 8). Le imprese che occupano meno di 35 lavoratori possono favorire, anche attraverso gli enti bilaterali, forme di partecipazione dei lavoratori all’organizzazione delle imprese stesse.
    4. Partecipazione consultiva: la partecipazione che avviene attraverso l’espressione di pareri e proposte sul merito delle decisioni che l’impresa intende assumere.
      • Fatto salvo quanto previsto dalla legge o dai contratti collettivi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera g) , del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 25, nell’ambito di commissioni paritetiche, le rappresentanze sindacali unitarie o le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza, i rappresentanti dei lavoratori e le strutture territoriali degli enti bilaterali di settore possono essere preventivamente consultati in merito alle scelte aziendali. Viene quindi introdotta la consultazione preventiva su decisioni aziendali strategiche tramite commissioni paritetiche, con tempi, modalità e obbligo di motivazione degli esiti (artt. 9-10).
      • È previsto un parere scritto da parte dei rappresentanti dei lavoratori da allegare al verbale.

    Formazione, organismi di controllo e incentivi

    Formazione dei rappresentanti

    Ai membri delle commissioni paritetiche e agli amministratori designati dai lavoratori è garantito un minimo di 10 ore annue di formazione, finanziabili tramite enti bilaterali, Fondo Nuove Competenze o fondi interprofessionali (art. 12).

    Commissione nazionale permanente

    Nasce presso il CNEL la Commissione nazionale permanente per la partecipazione dei lavoratori (art. 13), che avrà il compito di:

    • Dirimere controversie interpretative;
    • Proporre misure correttive agli organismi paritetici;
    • Raccogliere buone pratiche e redigere relazioni biennali.

    La legge si applica anche alle società cooperative, se compatibile con la loro struttura (art. 14). Per il finanziamento delle misure, è stato stanziato un fondo di 70 milioni per il 2025 (art. 15).

    Allegati:
  • Rubrica del lavoro

    Rendite inabilità e superstiti: nuovi coefficienti capitalizzazione INAIL

    Pubblicato il Decreto 25 marzo 2025 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 21 maggio 2025 (Supplemento Ordinario n. 17), approva le nuove tabelle dei coefficienti di capitalizzazione delle rendite INAIL

    Scarica le Tabelle dei coefficienti di capitalizzazione delle rendite INAIL

    Vediamo un chiarimento dettagliato su cosa comporta.

    Cos’è la capitalizzazione delle rendite INAIL?

    La capitalizzazione delle rendite è il calcolo del valore attuale complessivo di una rendita erogata dall’INAIL per:

    • Inabilità permanente da infortunio sul lavoro o malattia professionale.
    • Superstiti in caso di decesso del lavoratore.

    Questo valore si ottiene moltiplicando l'importo annuo della rendita per un coefficiente di capitalizzazione, determinato in base all’età del beneficiario e ad altri parametri tecnici (come il tasso tecnico di interesse attuariale).

    Perché si aggiornano questi coefficienti e a cosa servono?

    L’art. 39 del Testo Unico INAIL (DPR 1124/1965) prevede che i coefficienti:

    • Siano sottoposti ad approvazione ministeriale.
    • Siano rivisti almeno ogni cinque anni.

    L’aggiornamento riflette variazioni demografiche, attuariali ed economiche (come speranza di vita, tassi di interesse, inflazione ecc.).

    I coefficienti vengono utilizzati da:

    • INAIL: per calcolare la riserva matematica o il valore attuale della rendita.
    • Datori di lavoro/consulenti legali e attuariali: per determinare il valore economico in caso di transazioni, risarcimenti una tantum, retrocessioni, ecc.

    Descrizione delle Tavole dei coefficienti di capitalizzazione

    Le tavole dei coefficienti di capitalizzazione, oltre ad essere articolate in funzione della tipologia evento (infortunio o malattia professionale) e della classe di grado di menomazione dell'inabile – sono distinte a seconda della disciplina indennitaria di riferimento.

    Ovvero per le rendite d'inabilità relative ad eventi avvenuti prima del 25 Luglio 2000 (Testo Unico – D.P.R. n. 1124/1965, di seguito "T.U.") la capitalizzazione deve effettuarsi mediante tavole riportanti la specifica dicitura "T.U.", mentre per le rendite concernenti eventi accaduti a partire da tale data (D. Lgs. n.38/2000 – Danno Biologico, di seguito "D.B.") la capitalizzazione deve effettuarsi mediante tavole riportanti la specifica dicitura "D.B.".

    • Tavola 1 Coefficienti relativi ad infortunati e tecnopatici, Regime indennitario "T.U.", grado 11%-60%;
    • Tavola 2 Coefficienti relativi ad infortunati e tecnopatici, Regime indennitario "T.U.", grado 61%-100%;
    • Tavola 3 Coefficienti relativi ad infortunati, Regime indennitario "D.B.", grado 16%-60%; 
    • Tavola 4 Coefficienti relativi ad infortunati, Regime indennitario "D.B.", grado 61%-100%; •Tavola 5Coefficienti relativi a tecnopatici, Regime indennitario "D.B.", grado 16%-60%;
    • Tavola 6 Coefficienti relativi a tecnopatici, Regime indennitario "D.B.", grado 61%-100%;
    • Tavola 7 Coefficienti relativi ai superstiti;
    • Tavola 8 Assicurazione di famiglia;
    • Tavola 9 Coefficienti relativi a coniugi di infortunati e tecnopatici, Regime indennitario "T.U.", grado 11%-60%;
    • Tavola 10 Coefficienti relativi a coniugi di infortunati e tecnopatici, Regime indennitario "T.U.", grado 61%-100%; •Tavola 11Coefficienti relativi a coniugi di infortunati, Regime indennitario "D.B.", grado 16%-60%; 
    • Tavola 12 Coefficienti relativi a coniugi di infortunati, Regime indennitario "D.B.", grado 61%-100%;
    • Tavola 13 Coefficienti relativi a coniugi di tecnopatici, Regime indennitario "D.B.", grado 16%-60%;
    • Tavola 14 Coefficienti relativi a coniugi di tecnopatici, Regime indennitario "D.B.", grado 61%-100%;
    • Tavola 15 Coefficienti relativi a figli abili di infortunati e tecnopatici, Regime indennitario "T.U.", grado 11%-60%;
    • Tavola 16 Coefficienti relativi a figli abili di infortunati e tecnopatici, Regime indennitario "T.U.", grado 61%-100%;
    • Tavola 17 Coefficienti relativi a figli abili di infortunati, Regime indennitario "D.B.", grado 16%-60%;
    • Tavola 18 Coefficienti relativi a figli abili di infortunati, Regime indennitario "D.B.", grado 61%-100%;
    • Tavola 19 Coefficienti relativi a figli abili di tecnopatici, Regime indennitario "D.B.", grado 16%-60%; •Tavola 20Coefficienti relativi a figli abili di tecnopatici, Regime indennitario "D.B.", grado 61%-100%;
    • Tavola 21 Coefficienti relativi a figli inabili di infortunati e tecnopatici, Regime indennitario "T.U.", grado 11%-60%; •Tavola 22Coefficienti relativi a figli inabili di infortunati e tecnopatici, Regime indennitario "T.U.", grado 61%-100%;
    • Tavola 23 Coefficienti relativi a figli inabili di infortunati, Regime indennitario "D.B.", grado 16%-60%;
    • Tavola 24 Coefficienti relativi a figli inabili di infortunati, Regime indennitario "D.B.", grado 61%-100%;
    • Tavola 25 Coefficienti relativi a figli inabili di tecnopatici, Regime indennitario "D.B.", grado 16%-60%;
    • Tavola 26 Coefficienti relativi a figli inabili di tecnopatici, Regime indennitario "D.B.", grado 61%-100%. 

    I coefficienti di capitalizzazione delle rendite ad infortunati e tecnopatici sono tabellati secondo l'età e, ove previsto, secondo l'antidurata (definita come il tempo trascorso tra la data di decorrenza della rendita e la data di calcolo); entrambe le variabili vanno considerate in anni interi. Le età variano da 12 a 108, le antidurate da 0 a 10 anni per le rendite ad infortunati e da 0 a 15 per quelle relative ai tecnopatici. Nella costruzione dei coefficienti si è adottato un tasso d'interesse pari al 1,5%.

  • Lavoro estero

    Prestito e distacco di personale: novità IVA dal 2025 secondo l’Agenzia delle Entrate

    Con la Circolare n. 5/E del 16 maggio 2025, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti operativi sull’applicazione dell’art. 16-ter del “Decreto Salva-infrazioni” (D.L. n. 131/2024), convertito dalla Legge n. 166/2024.

    Il nuovo articolo ha abrogato il comma 35 dell’art. 8 della legge finanziaria 1988 (L. n. 67/1988), che escludeva dall’IVA i prestiti o distacchi di personale con mero rimborso dei costi sostenuti.

    Per effetto di tale abrogazione, di fatto, anche le attività di distacco o prestito di personale effettuate a fronte di un corrispettivo pari al mero rimborso del relativo costo diventano, a partire dalle operazioni effettuate in esecuzione di contratti stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2025, prestazioni di servizi rientranti nel campo di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, al ricorrere dei presupposti ordinariamente stabiliti dalla disciplina IVA

    Pertanto, a partire dai contratti stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2025, anche queste operazioni saranno soggette a IVA qualora ricorrano i presupposti soggettivo, oggettivo e territoriale.

    La novità nasce per adeguare l’ordinamento italiano alla sentenza della Corte di Giustizia UE nella causa C-94/19 (San Domenico Vetraria).

    Restano salvi i comportamenti pregressi conformi alla normativa abrogata o alla sentenza UE, se non oggetto di accertamenti definitivi. La disciplina dei contratti in essere alla fine del 2024 resta dunque quella previgente.

    Quando scatta l’IVA: i requisiti soggettivo, oggettivo e territoriale

    L’operazione di distacco o prestito di personale in argomento, per effetto della novella normativa, risulta essere rilevante ai fini dell’IVA al ricorrere dei requisiti soggettivi, oggettivi e territoriali normativamente previsti, che qui di seguito vediamo brevemente.

    Presupposto soggettivo

    L’IVA si applica se il distaccante è soggetto passivo IVA, ossia un'impresa o lavoratore autonomo. Anche gli enti non commerciali possono rientrare se svolgono attività d’impresa e impiegano il personale in tale contesto.

    Esempio 1
    Alfa Lombardia e Alfa Toscana – entrambe associazioni aventi natura di ente non commerciale, con cento unità di personale ciascuna – sono articolazioni territoriali della medesima organizzazione nazionale (Alfa Italia) e, pertanto, perseguono le medesime finalità istituzionali. Gli uffici amministrativi di Alfa Lombardia e di Alfa Toscana si accordano affinché la prima, che svolge esclusivamente attività istituzionale non commerciale ed è priva di un’organizzazione in forma d’impresa finalizzata all’erogazione di servizi di prestito di personale, distacchi presso la seconda, dal 1° giugno 2025 al 31 dicembre 2025, cinque unità di personale amministrativo specializzato, a fronte del pagamento, da parte di Alfa Toscana, di un importo pari al rimborso degli oneri stipendiali e contributivi. L’operazione di distacco non rientra nel campo di applicazione dell’IVA, per mancanza del presupposto soggettivo, anche laddove il personale distaccato sia impiegato da Alfa Toscana in un’attività d’impresa dalla stessa eventualmente esercitata.

    Presupposto oggettivo

    Costituisce prestazione di servizi a titolo oneroso anche un distacco a fronte del solo rimborso costi, a patto che vi sia nesso diretto tra servizio e corrispettivo. L’importo può essere anche forfettario, inferiore o pari ai costi sostenuti. È irrilevante l’assenza di profitto.

    Esempio 2
    La società Beta è la capogruppo di una rete di imprese manifatturiere. Beta distacca dieci unità di personale dipendente specializzato presso la sede di Gamma, società controllata da Beta, per un periodo di due anni decorrente dal 1° marzo 2025. A fronte di tale distacco, Gamma è tenuta a corrispondere mensilmente a Beta, fino alla conclusione del periodo di distacco, un importo predeterminato in maniera forfetaria. Indipendentemente dall’ammontare dei costi mensili a carico di Beta per le dieci unità di personale, l’operazione di distacco risulta essere imponibile ai fini dell’IVA e Beta addebiterà a Gamma l’IVA dovuta con riferimento al corrispettivo predeterminato.

    Presupposto territoriale

    La territorialità IVA segue le regole generali dell’art. 7-ter del DPR 633/1972. Se il committente è soggetto passivo stabilito in Italia, l’operazione è imponibile. Sono escluse le operazioni con soggetti non passivi domiciliati fuori dall’UE (es. organizzazioni estere non soggette ad IVA).

    Esempio 3
    Zeta IT, soggetto passivo IVA italiano con sede a Milano, è anche datore di lavoro di due unità di personale specializzate nell’organizzazione di eventi di beneficenza. A seguito di alcuni accordi contrattuali con due soggetti esteri non soggetti passivi di imposta, viene stabilito che: 

    1. la prima di tale unità, pur restando dislocata fisicamente presso la sede di Milano della Zeta IT, sia distaccata per il periodo 1° novembre 2025 – 31 ottobre 2026 all’associazione culturale francese Eta FR, ente di diritto privato privo di codice identificativo IVA, a fronte di un corrispettivo pattuito di importo pari al rimborso delle spese sostenute per l’unità distaccata; 
    2. l’altra unità di personale sia distaccata, per il periodo 1° ottobre 2025 – 31 marzo 2026, alla sede di Zurigo di una organizzazione no profit svizzera, non soggetto passivo, che si occupa di beneficenza, la Theta CH, a fronte di un corrispettivo predeterminato forfetariamente.

    Ai fini dell’IVA, l’operazione di cui al precedente n. 1) è territorialmente rilevante in Italia, ai sensi dell’articolo 7-ter, comma 1, lettera b), del decreto IVA. Zeta IT dovrà, pertanto, addebitare al committente francese l’IVA dovuta con riferimento al corrispettivo pattuito (rimborso delle spese), indipendentemente dal suo ammontare.

    L’operazione di distacco di cui al precedente n. 2), invece, è fuori dal campo di applicazione dell’IVA per mancanza del presupposto territoriale, ai sensi dell’articolo 7-septies, comma 1, lettera e), del decreto IVA (l’organizzazione Theta CH non è un soggetto passivo ai fini dell’IVA ed è domiciliata fuori dell’Unione europea). Zeta IT sarà comunque tenuta a emettere fattura per l’importo predeterminato forfetariamente con l’annotazione “operazione non soggetta ad IVA”, ai sensi dell’articolo 21, comma 6-bis, lettera b)34, del decreto IVA.

    Allegati: