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Tabelle ACI 2026 per il calcolo del fringe benefit pubblicate in Gazzetta
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 297 del 23.12.2025 Suppl. Ordinario n. 40, il comunicato con cui l’Agenzia delle entrate ha reso note le tabelle elaborate dall’Automobile Club d’Italia per il 2026, utili per la determinazione del fringe benefits, cioè della retribuzione in natura che deriva dalla concessione in uso ai dipendenti dei veicoli aziendali che vengono destinati ad uso promiscuo per esigenze di lavoro e per esigenze private, ai sensi dell’art. 51, comma 4, lett. a) del TUIR.
Il beneficio tassabile è imponibile per il lavoratore sia ai fini fiscali che previdenziali e si desume dalle tabelle ACI pubblicate ogni anno sulla Gazzetta Ufficiale.
Le tabelle ACI valide per il 2026
Le tabelle ACI valide per il 2026 sono suddivise in:
- Autoveicoli in produzione cosi distinte:
- autoveicoli a Benzina,
- autoveicoli a Gasolio,
- autoveicoli a Benzina-GPL,
- autoveicoli ibrido-Benzina,
- autoveicoli ibrido-Gasolio,
- autoveicoli ibridi plug-in;
- autoveicoli elettrici.
- Autoveicoli fuori produzione ugualmente distinti in base alla modalità di alimentazione:
- autoveicoli a Benzina,
- autoveicoli a Gasolio,
- autoveicoli a Benzina-GPL, Benzina-Metano e Metano esclusivo
- autoveicoli ibrido-Benzina,
- autoveicoli ibrido-Gasolio,
- autoveicoli ibridi plug-in,
- Autoveicoli elettrici.
- Motoveicoli.
- Autocaravan.
Scarica qui le Tabelle ACI 2026
Ricordiamo che l’ACI (www.aci.it) elabora due tipologie di tabelle:
- le tabelle che riportano i costi chilometrici di esercizio correlati all’effettuazione di trasferte per conto dell’azienda con impiego dell’auto propria da parte del dipendente o collaboratore;
- le tabelle contenenti i fringe benefits imponibili in capo al dipendente o collaboratore, al quale l’azienda concede il veicolo aziendale in uso promiscuo (aziendale e privato).
Le prime vengono pubblicate dall’ACI due volte l’anno (all’incirca a marzo e a settembre), mentre le seconde, ovvero quelle indicate nel presente articolo, sono pubblicate una volta l’anno entro il 31/12.
Fringe benefit auto aziendali: criteri di determinazione nel 2026
Anche per il 2026 resta confermato il meccanismo di tassazione basato su:
- costo chilometrico ACI × 15.000 km;
- applicazione della percentuale prevista dalla normativa vigente.
Le tabelle ACI 2026 includono:
- autovetture benzina e gasolio;
- veicoli benzina-GPL e ibridi benzina-GPL;
- veicoli ibridi benzina (mild, full e plug-in);
- autovetture elettriche, per le quali continua ad applicarsi la percentuale agevolata del 25%.
Il valore così determinato costituisce reddito di lavoro dipendente, da assoggettare a:
- IRPEF;
- contributi previdenziali.
Uso promiscuo dell’auto e rilevanza delle nuove Tabelle ACI 2026
Le Tabelle ACI 2026 devono essere utilizzate:
- per i veicoli assegnati ai dipendenti nel corso del 2026;
- per i veicoli già in uso negli anni precedenti, se il contratto prevede il ricalcolo annuale del fringe benefit.
Resta ferma la regola secondo cui il fringe benefit è determinato a prescindere dall’effettiva percorrenza e non rilevano i chilometri realmente percorsi dal dipendente.
Fringe benefit, trasferte e tracciabilità delle spese: il nuovo quadro fiscale
Accanto all’aggiornamento delle Tabelle ACI, assume particolare rilievo il nuovo regime di tracciabilità delle spese di trasferta e di rappresentanza, chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la recente Circolare n. 15/2025. In base ai recenti chiarimenti:
- le spese di trasferta rimborsate al dipendente sono deducibili e non imponibili solo se tracciabili;
- la tracciabilità è richiesta anche per le spese di vitto, alloggio e trasporto sostenute in missione;
- i pagamenti devono avvenire tramite strumenti tracciabili (carte, bonifici, app di pagamento).
La mancata tracciabilità può comportare quindi l'indeducibilità del costo per il datore di lavoro e la possibile riqualificazione fiscale in capo al dipendente.
Allegati: - Autoveicoli in produzione cosi distinte:
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IVA nei servizi di logistica e trasporto: chiarimenti sul regime transitorio opzionale
Con la Circolare n. 14/E del 18 dicembre 2025, l’Agenzia delle Entrate fornisce un quadro organico di chiarimenti sul regime transitorio opzionale IVA introdotto dalla legge di bilancio 2025 per le prestazioni di servizi rese nei confronti di imprese operanti nei settori del trasporto, della movimentazione merci e della logistica.
Ricordiamo che l’articolo 1, commi da 57 a 63, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025) ha modificato l’articolo 17, sesto comma, lettera a-quinquies), del DPR n. 633/1972, estendendo il meccanismo dell’inversione contabile alle prestazioni di servizi rese, tramite appalto o rapporti assimilati, nei confronti di imprese del settore logistico e dei trasporti.
Tuttavia, l’efficacia del reverse charge “a regime” è subordinata all’autorizzazione del Consiglio UE ai sensi dell’articolo 395 della Direttiva IVA, in attesa, il legislatore ha introdotto un regime transitorio opzionale, oggetto dei chiarimenti della circolare in commento.
Scarica il testo della Circolare n. 14/E del 18 dicembre 2025
Il documento di prassi si inserisce in un contesto normativo finalizzato al contrasto dell’evasione IVA in comparti caratterizzati da filiere complesse e frequenti rapporti di appalto e subappalto, chiarendo ambito applicativo, soggetti interessati, modalità operative, durata dell’opzione e rapporti con altri regimi speciali.
In cosa consiste il regime transitorio opzionale
Il regime transitorio consente, su opzione congiunta di prestatore e committente, che:
- l’IVA sia versata dal committente in nome e per conto del prestatore;
- entrambi i soggetti siano solidalmente responsabili dell’imposta.
Non si tratta quindi di un vero reverse charge, ma di un meccanismo speciale di assolvimento dell’imposta che anticipa, in parte, gli effetti della futura disciplina strutturale.
L’opzione può essere esercitata anche nei rapporti di subappalto, e ciascun rapporto contrattuale è autonomo rispetto agli altri, senza che sia necessario che tutta la filiera aderisca al regime.
Ambito oggettivo e ambito soggettivo
Il regime riguarda le prestazioni di servizi diverse da quelle già soggette a reverse charge ai sensi delle lettere da a) ad a-quater) dell’articolo 17, sesto comma, del DPR IVA, rese:
- tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a consorziati o rapporti analoghi;
- nei confronti di imprese che operano nei settori del trasporto, movimentazione merci e logistica.
Sono escluse:
- le operazioni effettuate nei confronti delle pubbliche amministrazioni soggette a split payment;
- i servizi di trasporto di persone.
Ambito soggettivo e codici ATECO
La circolare chiarisce che, ai fini dell’individuazione dei committenti ammessi al regime, occorre fare riferimento alla classificazione ATECO 2025 – sezione H (Trasporto e magazzinaggio). Tra i codici richiamati figurano, a titolo esemplificativo:
- trasporto merci su strada, ferroviario, marittimo e aereo;
- magazzinaggio e deposito;
- movimentazione merci;
- servizi di logistica.
È ammessa l’opzione anche se il codice ATECO non risulta ancora formalmente aggiornato, purché l’attività svolta rientri sostanzialmente tra quelle agevolate, fermo restando l’obbligo di successivo adeguamento.
Modalità operative: fatturazione, versamenti e registrazioni
Dal punto di vista operativo, la circolare fornisce indicazioni puntuali:
- fattura: è emessa dal prestatore con IVA esposta, indicando l’annotazione
“Opzione IVA a carico del committente ex art. 1, comma 59, legge n. 207/2024”; - versamento IVA: è effettuato dal committente tramite modello F24, senza compensazione, entro il 16 del mese successivo all’emissione della fattura;
- registrazioni:
- il prestatore annota la fattura nel registro IVA vendite, ma l’imposta non confluisce nelle liquidazioni;
- il committente registra la fattura nel registro IVA acquisti ed esercita il diritto alla detrazione.
Sono previsti specifici codici tributo e identificativi per consentire il corretto tracciamento dei versamenti e della responsabilità solidale.
Durata dell’opzione e comunicazione all’Agenzia
L’opzione ha durata triennale, non è revocabile ed è esercitata mediante apposita comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate (scarica qui il modello con le relative istruzioni), da parte del committente. L’opzione:
- riguarda i singoli contratti indicati nella comunicazione;
- decorre dalla data di trasmissione del modello;
- può essere estesa, con nuove comunicazioni, a contratti ulteriori stipulati tra le stesse parti.
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Tracciabilità delle spese di trasferta e di rappresentanza: i chiarimenti dell’Agenzia
Con la Circolare n. 15/E del 22 dicembre 2025, l’Agenzia delle Entrate fornisce un quadro organico e sistematico dei nuovi obblighi di tracciabilità delle spese relative a trasferte, missioni e spese di rappresentanza, introdotti dal D.lgs. n. 192/2024, dalla Legge di Bilancio 2025 e dal DL n. 84/2025, convertito dalla legge n. 108/2025.
Il documento chiarisce in modo puntuale quando le spese sono fiscalmente rilevanti o deducibili, distinguendo tra lavoro dipendente, lavoro autonomo e reddito d’impresa, con particolare attenzione all’uso di pagamenti tracciabili e alla decorrenza delle nuove regole .
Trasferte dei lavoratori dipendenti: cosa cambia dal 2025
Per i lavoratori dipendenti, la circolare interviene sull’articolo 51 del TUIR, chiarendo che:
- per le trasferte all’interno del territorio comunale, i rimborsi delle spese di viaggio e trasporto non concorrono al reddito se comprovati e documentati, senza più l’obbligo di documenti “provenienti dal vettore”;
- rientrano ora tra le spese non imponibili anche:
- indennità chilometriche calcolate secondo le tabelle ACI;
- pedaggi autostradali;
- parcheggi, purché documentati in modo univoco.
La nuova disciplina si applica ai rimborsi erogati dal 1° gennaio 2025, anche se riferiti a spese sostenute nel periodo d’imposta precedente, in applicazione del principio di cassa allargato.
Pagamenti tracciabili e utilizzo di taxi e NCC
Un passaggio centrale della circolare riguarda l’obbligo di pagamento tracciabile per alcune tipologie di spesa. In particolare, vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati tramite taxi o NCC:
- non concorrono al reddito del dipendente solo se pagati con:
- bonifico bancario o postale;
- carte di credito, debito o prepagate;
- altri strumenti tracciabili ex art. 23 del D.lgs. n. 241/1997.
Sono esclusi dall’obbligo di tracciabilità:
- i biglietti di trasporto pubblico di linea (treno, aereo, autobus);
- le indennità chilometriche.
Dopo le modifiche del DL fiscale 2025, l’obbligo di tracciabilità vale solo per le spese sostenute in Italia, per le trasferte all’estero, il requisito non è richiesto.
Lavoratori autonomi: rimborsi, deducibilità e nuove deroghe
La circolare dedica un’ampia sezione ai redditi di lavoro autonomo, alla luce della riscrittura dell’articolo 54 del TUIR. I principali chiarimenti sono:
- i rimborsi analitici delle spese sostenute per conto del committente non concorrono al reddito;
- tuttavia, per vitto, alloggio, viaggio e trasporto con taxi o NCC sostenuti in Italia, i rimborsi diventano imponibili se il pagamento non è tracciabile;
- se tali spese non vengono rimborsate, restano deducibili dal reddito del professionista solo se pagate con strumenti tracciabili.
Particolare attenzione viene posta alle decorrenze differenziate, introdotte per tutelare l’affidamento del contribuente, con applicazione graduale delle nuove regole tra 1° gennaio e 18 giugno 2025.
Reddito d’impresa e spese di rappresentanza
Per le imprese, la circolare chiarisce che:
- le spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto con taxi o NCC, sostenute in Italia per trasferte dei dipendenti, sono deducibili solo se tracciabili;
- lo stesso principio vale per i rimborsi analitici;
- l’obbligo di tracciabilità non si applica alle spese sostenute all’estero.
Novità rilevanti anche per le spese di rappresentanza, che:
- sono deducibili solo se pagate con mezzi tracciabili;
- restano soggette ai requisiti di inerenza e congruità;
- non includono spese di pubblicità e sponsorizzazione, che seguono regole diverse.
L’obbligo di tracciabilità per le spese di rappresentanza vale anche se sostenute all’estero.
Allegati: -
Legge di Bilancio 2026: le principali novità fiscali per famiglie e imprese
Nella seduta del 23 dicembre 2025, con 113 voti favorevoli, 70 contrari e 2 astensioni, il Senato ha rinnovato la fiducia al Governo approvando l'emendamento interamente sostitutivo degli articoli della prima sezione del ddl Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028 (A.S. 1689).
Scarica qui il Testo del Disegno di legge di Bilancio 2026 approvato dal Senato il 23.12.2025
Dopo il via libera alla Nota di variazioni e al rinnovo della fiducia al Governo con l'approvazione dell'emendamento interamente sostitutivo degli articoli della prima sezione del ddl, il testo ora passa all'esame della Camera.
Le disposizioni spaziano dal riordino della tassazione personale e d’impresa al sostegno al reddito delle famiglie, fino agli interventi per la sanità, gli enti territoriali e la revisione della spesa pubblica.
Di seguito una breve sintesi delle novità più rilevanti.
Fisco e potere d’acquisto delle famiglie
Riduzione IRPEF
L’art. 2 prevede la riduzione dell’aliquota intermedia IRPEF dal 35% al 33%, applicabile ai redditi tra 28.000 e 50.000 euro. Per i contribuenti con reddito superiore a 200.000 euro è introdotta una riduzione di 440,00 euro sulle detrazioni d’imposta, esclusi i costi sanitari.
Carta “Dedicata a te”
Rifinanziata per il 2026-2027 con 500 milioni €/anno (art. 3), la carta consente l’acquisto di beni alimentari di prima necessità da parte dei nuclei familiari a basso reddito.
Premi di produttività e rinnovi contrattuali
L’art. 4 prevede, al fine di favorire l’adeguamento salariale al costo della vita e di rafforzare il legame tra produttività e salario, che gli incrementi retributivi corrisposti nel 2026 in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 siano assoggettati (salva espressa rinuncia scritta del lavoratore) a una imposta sostitutiva del 5% dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali, applicabile solo ai lavoratori del settore privato con reddito di lavoro dipendente 2025 non superiore a 33.000 euro. Inoltre, ai premi di produttività e alle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili (art. 1, c. 182, L. 208/2015) corrisposti negli anni 2026 e 2027, l’imposta sostitutiva è applicabile entro il limite complessivo di 5.000 euro con aliquota ridotta all’1%.
Buoni pasto elettronici
L’esenzione è elevata da 8 a 10 euro (art. 5).
Locazioni brevi
L’art. 7 interviene sulla disciplina fiscale delle locazioni brevi, modificando l’articolo 1, comma 595, primo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e incidendo indirettamente anche sull’applicazione della cedolare secca di cui all’articolo 4 del D.L. 50/2017. In particolare:
- il riferimento temporale per l’applicazione del regime agevolato viene esteso fino all’anno 2026;
- viene ridotto da quattro a due il numero massimo di unità immobiliari che il contribuente può destinare a locazioni brevi senza essere qualificato come imprenditore.
Resta fermo che, ai fini della cedolare secca sulle locazioni brevi:
- l’aliquota ordinaria del 26% si applica in via generale ai redditi derivanti da locazioni brevi;
- l’aliquota ridotta del 21% è applicabile sul primo immobile locato per scopi turistici, anche per chi si affida a intermediari immobiliari o portali telematici, solo se il locatore opera al di fuori dell’esercizio di impresa e non supera la soglia dei due appartamenti destinati a locazione breve;
- il superamento del limite dei due immobili comporta la presunzione di attività imprenditoriale, con esclusione sia della cedolare secca sia dell’aliquota ridotta.
In sostanza, dal 2026 il regime delle locazioni brevi risulta più selettivo, la cedolare secca al 21% rimane accessibile esclusivamente ai piccoli locatori che operano in forma non imprenditoriale, mentre per gli altri casi trova applicazione l’aliquota ordinaria del 26% o il regime d’impresa, a seconda delle circostanze.
Superbonus ed ecobonus
Confermate le detrazioni al 50% per le spese 2025-2026 e al 36% dal 2027 (art. 9). In sostanza, l’articolo modifica due norme fondamentali del D.L. 63/2013, che regolano i bonus edilizi “ordinari” dopo la progressiva riduzione del Superbonus:
Articolo 14 – Ecobonus
- l’aliquota del 36% (anziché 30%) sarà applicabile anche per le spese sostenute nel 2026,
- la riduzione al 30% scatterà solo dal 2027,
- per alcuni interventi specifici (quelli con detrazione “rafforzata” fino al 50%), anche tale aliquota più alta sarà prorogata al 2026.
In sostanza, chi effettua interventi di riqualificazione energetica (Ecobonus) potrà beneficiare ancora per tutto il 2026 delle percentuali oggi in vigore (36% o 50%, a seconda dei casi).
Articolo 16 – Bonus ristrutturazioni
- viene confermata la detrazione del 50% per le spese di recupero edilizio sostenute fino al 31 dicembre 2026, con un tetto massimo di 96.000 euro per unità immobiliare,
- dal 2027, la detrazione tornerà alla misura “ordinaria” del 36%,
- inoltre, viene esteso al 2026 anche il riferimento temporale di alcuni bonus “collegati” (ad esempio il bonus mobili e gli interventi su parti comuni di edifici condominiali).
Misure per le imprese
Beni strumentali
L’articolo 94 del disegno di legge di Bilancio, nel testo riformulato dalla 5ª Commissione permanente, ridisegna in modo significativo la maggiorazione dell’ammortamento per gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati dalle imprese, introducendo un sistema articolato per scaglioni di investimento, aggiornando i riferimenti normativi e rafforzando il collegamento con gli obiettivi di efficientamento energetico. La maggiorazione del costo fiscalmente rilevante si applica agli investimenti:
- effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026;
- oppure entro il 30 giugno 2027, a condizione che entro il 31 dicembre 2026:
- l’ordine risulti accettato dal fornitore;
- sia versato un acconto almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
Per gli investimenti agevolabili, la maggiorazione del costo ai fini dell’ammortamento e dei canoni di leasing è riconosciuta secondo scaglioni progressivi, legati all’ammontare complessivo degli investimenti:
- 180% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 140% per la quota eccedente 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;
- 120% per la quota eccedente 10 milioni e fino a 20 milioni di euro;
- 100% per la quota eccedente 20 milioni di euro.
Il meccanismo consente una maggiore intensità dell’agevolazione per le imprese di dimensioni medio-piccole, riducendo progressivamente il beneficio per gli investimenti di importo più elevato. Un elemento di rilievo del nuovo testo è il cambio di riferimento agli allegati tecnici che individuano i beni agevolabili:
- non si fa più riferimento agli storici Allegati A e B;
- il rinvio è ora agli Allegati III-bis e III-ter, che recepiscono l’evoluzione tecnologica e normativa degli investimenti ammissibili.
Sono previsti inoltre crediti d’imposta per la ZES unica e per le Zone logistiche semplificate (art. 95), nonché contributi a tasso agevolato per le PMI che acquistano macchinari e attrezzature (art. 97).
Criptovalute
Il ddl (art. 13) interviene in modo mirato sulla tassazione delle cripto-attività, prevedendo un regime specifico per i token di moneta elettronica ancorati all’euro (euro-token), come definiti dal Regolamento UE 2023/1114. In particolare, per i redditi diversi e gli altri proventi derivanti dalla detenzione, cessione o impiego di tali euro-token viene applicata un’aliquota ridotta al 26%, in luogo di quella ordinaria del 33%. Il testo chiarisce inoltre che non costituiscono plusvalenze né la mera conversione tra euro e euro-token, né il rimborso in euro del relativo valore nominale, evitando che operazioni “neutre” generino imponibile.
Assegnazione agevolata di beni ai soci
Riaperta la possibilità per le società di persone e di capitali di assegnare o cedere beni immobili o mobili registrati ai soci entro il 30 settembre 2026, con tassazione agevolata. Sulla differenza tra valore normale e costo fiscale dei beni è prevista un’imposta sostitutiva dell’8% (o 10,5% per le società non operative), mentre le riserve in sospensione sono tassate al 13%. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali sono ridotte: proporzionali dimezzate e fisse per ipotecaria e catastale. Previsti versamenti in due rate (60% entro settembre, saldo entro novembre 2026).
La misura si estende anche all’estromissione agevolata dei beni delle imprese individuali effettuata tra il 1° gennaio e il 31 maggio 2026, con effetti dal 1° gennaio 2026 e imposta sostitutiva da versare entro novembre 2026 e giugno 2027. (art. 14).
Contributo banche e assicurazioni
L’aliquota IRAP per gli enti creditizi e assicurativi è aumentata di due punti percentuali per il triennio 2026-2028 (art. 21). Rispetto alla versione originaria, la Commissione ha ristretto l’ambito soggettivo della misura, escludendo dall’aumento i soggetti indicati nell’articolo 6, commi 2, 3, 4 e 9, del D.Lgs. 446/1997. Inoltre, è stata introdotta una misura di parziale compensazione: per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2026 e per quello seguente, spetta una detrazione IRAP pari a 90.000 euro, riconosciuta fino a concorrenza dell’extra-imposta derivante dall’aumento dell’aliquota.
Definizione agevolata cartelle
Si introduce una nuova definizione agevolata dei carichi affidati alla riscossione tra il 2000 e il 2023, per imposte e contributi non versati, ma esclusi quelli da accertamento. I debiti potranno essere estinti senza pagare sanzioni, interessi e aggio, versando solo imposte e spese di notifica/esecuzione. Il pagamento potrà avvenire in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2026 o in 54 rate bimestrali fino al 2035, con interessi al 3% annuo a decorrere dal 1° agosto 2026.
La domanda dovrà essere presentata entro il 30 aprile 2026 all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, che comunicherà l’importo dovuto entro il 30 giugno. Con la domanda si sospendono fermi, ipoteche e procedure esecutive. La misura vale anche per debiti inclusi in precedenti rottamazioni inefficaci e per quelli in procedure concorsuali, con effetto di piena estinzione dopo il pagamento della prima rata. (art. 23).
Lavoro e previdenza
Incentivi alle assunzioni
L’art. 37 prevede stanziamenti di 154 milioni per il 2026, 400 milioni per il 2027 e di 271 milioni per il 2028 per sostenere l’occupazione giovanile, le donne svantaggiate e il lavoro nella ZES unica del Mezzogiorno. Le risorse finanziano un esonero parziale dei contributi previdenziali per le assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato effettuate nel 2026, per un massimo di 24 mesi. Un decreto del Ministero del Lavoro definirà requisiti e modalità attuative nel rispetto dei limiti di spesa.
Assegno di inclusione (ADI)
L’art. 38 estende il beneficio fino a 18 mesi rinnovabili previa presentazione della domanda, per periodi ulteriori di 12 mesi. Allo scadere dei periodi di rinnovo di 12 mesi il beneficio è rinnovato, previa presentazione della domanda. L’importo della prima mensilità di rinnovo è riconosciuto in misura pari al 50% dell’importo mensile del beneficio economico rinnovato.
Ape Sociale
Prorogata al 31 dicembre 2026 (art. 39).
Ammortizzatori sociali
Rifinanziato il Fondo per l’occupazione (art. 40), prorogati i trattamenti per le aree di crisi industriale complessa e per i call center.
Pensioni minime
Incremento di 20 euro mensili dal 2026 per i soggetti in condizioni disagiate (art. 41).
Famiglia, pari opportunità e welfare
Bonus lavoratrici madri
L’art. 46 introduce un’integrazione del reddito per le madri con due o più figli.
ISEE e prima casa
L’art. 47 modifica la franchigia e la scala di equivalenza per rendere più favorevole il calcolo ai nuclei con figli. In breve, viene innalzata la franchigia “prima casa” nell’ISEE, ovvero la soglia di valore dell’abitazione principale che non viene considerata nel patrimonio immobiliare sale a 91.500 euro, con +2.500 euro per ogni figlio convivente oltre il primo. Per i nuclei residenti nei comuni capoluogo delle città metropolitane la soglia è stata ridotta in sede referente a 120.000 euro, sempre con l’incremento per figli successivi. Inoltre, l’articolo ritocca la scala di equivalenza aumentando le maggiorazioni per nuclei con 2 o più figli.
Congedi parentali e genitorialità
Rafforzate le tutele per lavoratori e lavoratrici genitori (artt. 50-51).
Fondo caregiver e Fondo minori
Rifinanziati per sostenere l’assistenza familiare e i servizi educativi (artt. 52-53).
Contributo abitativo
Previsto un fondo per genitori separati o divorziati con figli a carico (art. 56).
Reddito di libertà
Rifinanziato il fondo per le donne vittime di violenza (art. 55).
Allegati: -
Decreto Anticipi 2025 convertito in legge: una sintesi delle principali misure economiche
È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 19 dicembre 2025 la Legge 18 dicembre 2025 n. 191 di conversione del Decreto Legge n. 156/2025, noto come “Decreto Anticipi”, recante «Misure urgenti in materia economica».
Il testo coordinato introduce numerose integrazioni e modifiche rispetto alla versione originaria del decreto.
Di seguito il riepilogo aggiornato e coordinato delle disposizioni principali.
Scarica il testo del Decreto Legge n. 156/2025 coordinato
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Rifinanziamenti per infrastrutture, RFI, Ucraina e Autobrennero
La legge di conversione conferma e rafforza gli stanziamenti in favore della società Rete ferroviaria italiana S.p.A.:
- incremento di 1,4 miliardi di euro per il 2025 per la manutenzione straordinaria (contratto di programma – parte servizi);
- ulteriore incremento di 400 milioni di euro per il 2025 per il finanziamento del contratto di programma 2022‑2027.
In sede di conversione è stato introdotto il comma 3-bis, che chiarisce il trattamento contabile dei costi operativi di Autobrennero S.p.A., includendo tra questi, ai soli fini del calcolo del margine operativo lordo, l’accantonamento annuale nel fondo di cui all’art. 55, comma 13, L. 449/1997.
È inoltre confermato il contributo a fondo perduto di 40 milioni di euro per il programma ERA della International Finance Corporation a sostegno del settore privato ucraino.
Giovani, innovazione e sanità
L'articolo 2 dispone:
- un incremento di 75,6 milioni di euro per il 2025 del Fondo di garanzia per la prima casa, per favorire l’accesso ai mutui abitativi dei giovani under 36 e delle famiglie monogenitoriali. Resta confermata fino al 2027 la possibilità di garanzia statale fino all’80–90% per i nuclei con ISEE fino a 50.000 euro.
- il rifinanziamento del Fondo per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione con 3,5 milioni di euro per il 2025;
- l'aumento del finanziamento sanitario nazionale per 4.423.830 euro nel 2025 e 2.026.830 euro annui dal 2026, in seguito alle modifiche introdotte in sede di conversione.
Infrastrutture, PNRR, sanità ed economia dello spazio
La legge di conversione interviene in modo significativo sull’articolo 3:
- viene fissato il termine massimo del 31 dicembre 2026 per il raggiungimento degli obiettivi dei programmi PNRR complementari;
- autorizzata una spesa di 1,9 milioni di euro per il 2025 per il miglioramento genetico in ambito zootecnico;
- modifica della disciplina sull’obbligo assicurativo per le attività spaziali (art. 21 L. 89/2025), chiarendo la responsabilità dell’operatore.
In ambito sanitario:
- proroga al 31 dicembre 2030 delle misure di sostegno all’ISMETT di Palermo;
- nuovi contributi al Centro nazionale di adroterapia oncologica (CNAO);
- possibilità per le Regioni virtuose di destinare risorse aggiuntive per assunzioni a tempo determinato nel servizio sanitario regionale dal 2026.
Straordinari per Vigili del fuoco e Forze di polizia
Introdotto ex novo in sede di conversione, l’art. 3-ter autorizza:
- 12,341 milioni di euro per il 2025 per il pagamento di straordinari arretrati ai Vigili del fuoco;
- 12,659 milioni di euro per il lavoro straordinario del personale VVF nel 2025;
- 61 milioni di euro per la remunerazione delle prestazioni straordinarie già svolte dalle Forze di polizia.
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Semplificazione attività economiche: il testo della Legge pubblicata in Gazzetta Ufficiale
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 281 del 3 dicembre 2025, il testo della Legge del 02.12.2025 n. 182, recante "Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese".
La legge introduce un pacchetto di misure volte a snellire i procedimenti amministrativi, digitalizzare gli adempimenti e favorire lo sviluppo delle attività economiche. Gli interventi riguardano, tra l’altro, imprese e logistica (interscambio pallet), turismo e attività ricettive, trasporti e navigazione, oltre alla proroga della delega per il riordino della disciplina dei dehors.
Di seguito una breve sintesi delle principali disposizioni contenute nel testo.
Semplificazioni per le imprese e le attività economiche
Riduzione dei termini per l’autotutela amministrativa
L’articolo 1 modifica l’art. 21-nonies della legge 241/1990, riducendo da 12 a 6 mesi il termine entro cui la PA può procedere all’annullamento d’ufficio dei provvedimenti illegittimi.
Una misura che accelera la definizione dei procedimenti e riduce l’incertezza per imprese e contribuenti.
Riforma del sistema di interscambio dei pallet
L'articolo 2 riscrive l’intera disciplina introdotta nel 2022, definendo:
- ambito di applicazione limitato ai pallet standardizzati e interscambiabili;
- obbligo di restituzione dei pallet ricevuti, salvo vendita o cessione gratuita esplicitata nei documenti di trasporto;
- possibilità di utilizzare buoni pallet digitali, che diventeranno obbligatori dopo 24 mesi. Decorso tale termine “resta valido solo” il buono pallet in formato digitale;
- obbligo di pagamento, dopo 6 mesi, del valore medio di mercato dei pallet non restituiti;
- predisposizione di linee guida operative da parte delle associazioni di categoria, entro 6 mesi, d’intesa con i Sistemi-pallet.
La norma mira a favorire un sistema omogeneo e trasparente di scambio, con riduzione di contenziosi e inefficienze.
Altre semplificazioni “impresa/lavoro” introdotte nel Titolo I
Nella versione definitiva pubblicata in Gazzetta Ufficiale, oltre alle misure “portanti” del provvedimento, il Titolo I introduce anche una serie di ulteriori semplificazioni operative che incidono su adempimenti e tempistiche per imprese e datori di lavoro.
In primo luogo, sul fronte degli apparecchi di accensione (accendini e dispositivi analoghi) la legge interviene sulla disciplina del DL 163/1971, sopprimendo alcuni periodi dell’art. 3, settimo comma, con l’obiettivo di snellire un quadro normativo datato eliminando previsioni ormai superate.
In materia di immigrazione e lavoro, viene chiarito e reso più “standard” il riferimento ai requisiti minimi di abitabilità, richiamando espressamente il DM Sanità 5 luglio 1975 ai fini dell’idoneità alloggiativa che il datore deve garantire nel contratto di soggiorno; inoltre, per rendere più agevole la dimostrazione dell’alloggio, nei dormitori stabili di cantiere è ammessa un’autocertificazione del datore sul rispetto dei requisiti di sicurezza previsti dall’allegato XIII del d.lgs. 81/2008, mentre in caso di sistemazione presso strutture alberghiere/ricettive è sufficiente l’indicazione della struttura ospitante (restando ferme le responsabilità proprie della struttura).
Sempre sul versante immigrazione, per alcune fattispecie connesse a programmi di formazione professionale e civico-linguistica nei Paesi di origine, il termine massimo per il rilascio del nulla osta viene ridotto a 30 giorni, con l’intento di velocizzare l’ingresso dei lavoratori e ridurre i tempi di attesa per le imprese.
Un altro intervento di rilievo riguarda l’agricoltura di precisione: la legge ammette, in deroga e in via sperimentale per tre anni, l’irrorazione aerea con UAS/droni su terreni agricoli, subordinandola però a un impianto procedurale controllato (presentazione di SCIA al servizio fitosanitario regionale e relazione agronomica asseverata sulle condizioni di sicurezza e conformità), oltre all’emanazione di un decreto attuativo entro 90 giorni per definire in modo puntuale colture, contesti di utilizzo, prodotti impiegabili e modalità tecniche.
Sul piano delle attività artigiane e dei requisiti professionali, per l’autoriparazione viene esplicitato che, dopo la frequenza con esito positivo del corso di aggiornamento, l’impresa deve trasmettere una comunicazione alla Camera di commercio, rendendo più lineare e uniforme l’adempimento successivo alla formazione.
Infine, sul versante dei tributi locali, la legge prevede un alleggerimento del canone patrimoniale stabilendo l’esenzione per insegne e targhe che identificano la sede o il cantiere dell’attività fino a 5 metri quadrati complessivi, con potenziale riduzione dei costi soprattutto per le piccole attività e per le imprese operanti in cantiere.
Misure di semplificazione per il turismo e le attività ricettive
Professione di guida alpina
L’articolo 10 interviene sulla legge n. 6/1989, prevedendo:- l’obbligo per chi si trasferisce in altra regione di integrare la formazione secondo la disciplina locale;
- formazione aggiuntiva obbligatoria per gli accompagnatori di media montagna che operano su terreni innevati.
Parcheggi a servizio delle strutture alberghiere
Con l’articolo 11, si facilita l’utilizzo temporaneo di porzioni di suolo pubblico come aree di parcheggio o zone carico/scarico bagagli.Agevolazioni edilizie per il comparto turistico-ricettivo
L’articolo 12 prevede, per interventi avviati entro il 31 dicembre 2026, l’applicazione di regole richiamate dalla norma e introduce:- vincolo decennale di destinazione d’uso;
- previsioni sul mutamento di destinazione;
- possibilità di convenzioni con gestori di parcheggi per mitigare l’impatto urbanistico.
Trasporti e servizi pubblici locali
Liberalizzazione dei servizi di linea non soggetti a obblighi di servizio
L’articolo 13 stabilisce che i servizi di trasporto pubblico di linea non rientranti nel regolamento europeo 1370/2007 siano svolti in regime di libera iniziativa privata, previa autorizzazione dell’ente competente.Necessaria l’iscrizione al Registro elettronico nazionale degli operatori e il rispetto delle norme di sicurezza dei percorsi.
Navigazione: nuove competenze, digitalizzazione e riordino
Il capo III del disegno di legge introduce numerose innovazioni nel settore marittimo.
Competenze del comandante del porto
L’articolo 14 aggiorna le funzioni in materia di sicurezza della navigazione, degli ormeggi e della polizia del porto.Esenzione dall’annotazione di imbarco e sbarco
L’articolo 15 consente, in determinati casi, l’esonero dall’annotazione di imbarco/sbarco del personale che opera su navi dello stesso armatore, introducendo l’uso digitale delle comunicazioni.Riforma del contratto di arruolamento
L’articolo 16 digitalizza e chiarisce le modalità di stipula e annotazione dei contratti, abrogando l’art. 329 e modificando l’art. 103-bis del DL 18/2020.Contratto del comandante anche da remoto
L’articolo 17 consente forme digitali per l’arruolamento quando l’armatore non è presente.Riordino del servizio sanitario a bordo
L’articolo 18 delega al Governo l’adozione di un regolamento per definire:- requisiti di medici e infermieri a bordo delle navi mercantili;
- caratteristiche dei locali sanitari, delle cabine di isolamento e degli ospedali di bordo.
Istituzione del consulente chimico di porto
Il nuovo art. 116-bis del Codice della Navigazione delinea un profilo professionale specifico, con:- laurea magistrale in chimica, ingegneria chimica o discipline affini;
- iscrizione all’albo;
- tirocinio pratico annuale e prova finale.
Semplificazione e riordino della disciplina dei dehors
La legge interviene in modo significativo anche sulla disciplina dei dehors (strutture amovibili installate da bar, ristoranti e imprese commerciali per ampliare la superficie di somministrazione), prorogando ed estendendo la delega al Governo per il riordino organico delle norme riguardanti l’installazione di strutture amovibili su suolo pubblico da parte di imprese di somministrazione e attività ricettive.
In particolare, l’articolo 50 modifica l’articolo 26 della legge n. 193/2024, spostando dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2026 il termine entro il quale dovrà essere adottato il decreto legislativo volto a uniformare i criteri autorizzatori, paesaggistici ed edilizi per dehors e strutture analoghe.
La delega viene inoltre estesa alle imprese alberghiere, con l’obiettivo di garantire un quadro normativo omogeneo per tutte le attività che installano spazi esterni funzionali alla somministrazione o accoglienza.
Si stabilisce inoltre che i titoli già rilasciati per l’occupazione di suolo pubblico con strutture amovibili restano validi fino all’entrata in vigore del decreto di riordino e comunque non oltre il 30 giugno 2027, superando la precedente scadenza fissata al 31 dicembre 2025. Questa estensione garantisce una continuità operativa alle imprese, evitando soluzioni di discontinuità prima della definizione del nuovo quadro normativo.
Un’ulteriore modifica riguarda le procedure di regolarizzazione, eliminando il precedente limite di 90 giorni per la presentazione dell’istanza da parte degli operatori, e sostituito da un termine “congruo” che sarà specificato nel decreto attuativo. Infine, tra i nuovi principi direttivi della delega è inserito l’obbligo per il Governo di prevedere un adeguato lasso temporale per il ripristino dei luoghi in caso di diniego dell’autorizzazione paesaggistica, edilizia o culturale. Tale previsione mira a evitare impatti economici e organizzativi sproporzionati per gli operatori interessati.
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Decreto Sicurezza 2025: nuove misure per salute, sicurezza sul lavoro e protezione civile
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31 ottobre 2025 il Decreto Legge n. 159/2025, recante “Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile”.
Il provvedimento nasce per rafforzare le politiche di prevenzione, migliorare i controlli e potenziare la capacità operativa dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro e delle strutture territoriali sanitarie, in risposta all’aumento degli infortuni e ai recenti eventi emergenziali.
Il decreto si articola in 21 articoli, toccando temi che spaziano dalla revisione delle aliquote INAIL alla formazione obbligatoria, fino alla proroga dello stato di emergenza per gli eventi meteorologici in Toscana.
Misure per imprese e INAIL: incentivi, formazione e sicurezza
Revisione delle aliquote e bonus sicurezza
Dal 1° gennaio 2026, l’INAIL potrà rivedere le aliquote di oscillazione per andamento infortunistico, premiando i datori di lavoro virtuosi e penalizzando quelli con condanne definitive per violazioni gravi sulla sicurezza.
È inoltre prevista la revisione dei contributi agricoli, sempre nel rispetto dell’equilibrio tariffario.Rete del lavoro agricolo di qualità
Le imprese agricole iscritte alla Rete del lavoro agricolo di qualità potranno accedere a una quota dei fondi INAIL destinati ai progetti di miglioramento della sicurezza.
Formazione e cultura della prevenzione
L’articolo 5 potenzia la formazione in materia di sicurezza:
- L’INAIL dovrà trasferire almeno 35 milioni di euro annui al Fondo sociale per occupazione e formazione, destinati a programmi formativi innovativi e all’uso di tecnologie immersive.
- Vengono promossi progetti specifici per settori ad alto rischio (costruzioni, logistica, trasporti) e incentivi per le PMI che adottano DPI intelligenti.
- Le competenze acquisite dai lavoratori saranno registrate nel fascicolo elettronico del lavoratore e nel SIISL (Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa).
Vigilanza, patente a crediti e nuove assunzioni
Appalti e subappalti: badge di cantiere e patente a crediti
Le imprese che operano in appalto e subappalto dovranno dotare i lavoratori di un badge digitale anticontraffazione, interoperabile con il sistema SIISL. Inoltre, vengono aggiornate le regole della patente a crediti prevista dal D.Lgs. 81/2008:
- decurtazioni più severe per violazioni in materia di sicurezza;
- raddoppio della sanzione pecuniaria (da 6.000 a 12.000 euro) per alcune infrazioni.
Potenziamento dell’Ispettorato del lavoro e dei Carabinieri
L’articolo 4 prevede 300 nuove assunzioni a tempo indeterminato per gli ispettori del lavoro dal 2026 al 2028 e l’aumento del contingente del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro a 810 unità complessive.
Sono stanziati oltre 16 milioni di euro annui dal 2027 per coprire costi di personale e funzionamento.Studenti, volontari e misure sociali
Sicurezza scuola-lavoro
Si estende la copertura INAIL anche al tragitto casa-scuola per gli studenti coinvolti nei percorsi di formazione duale.
Le convenzioni con le imprese ospitanti non potranno più prevedere mansioni ad alto rischio.Borse di studio per i superstiti di vittime del lavoro
Dal 2026, l’INAIL erogherà borse di studio annuali ai figli di lavoratori deceduti per infortunio o malattia professionale:
- 3.000 € per scuole primarie e secondarie di I grado;
- 5.000 € per scuole secondarie di II grado e IeFP;
- 7.000 € per università e ITS.
Protezione civile e volontariato
Una sezione dedicata (artt. 18-20) disciplina la formazione e sorveglianza sanitaria dei volontari della protezione civile, inclusi Croce Rossa e Soccorso Alpino.
È inoltre prorogato fino al 31 dicembre 2025 lo stato di emergenza per le province toscane colpite dagli eventi alluvionali del 2023.
Altre novità: norme UNI, prevenzione e semplificazioni
- aggiornamento del riferimento alla norma UNI EN ISO 45001:2023+A1:2024 nei modelli organizzativi aziendali (art. 10).
- adozione di linee guida per il tracciamento dei mancati infortuni e campagne nazionali di prevenzione (art. 15).
- potenziamento dei Dipartimenti di prevenzione delle ASL, che potranno utilizzare parte delle sanzioni riscosse per assumere personale e finanziare attività di sorveglianza (art. 16).
- stabilizzazione del personale medico dell’INAIL e semplificazioni nei controlli (artt. 12-13).
- introduzione dell’obbligo di pubblicazione delle offerte di lavoro sul SIISL per le imprese che richiedono agevolazioni contributive (art. 14).