• Legge di Bilancio

    Decreto Anticipi 2025: le principali misure economiche in esame alla Camera

    Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29 ottobre 2025, il Decreto Legge n. 156/2025, noto come “Decreto Anticipi”, contiene una serie di interventi urgenti in materia economica e finanziaria finalizzati a sostenere investimenti pubblici, famiglie e imprese. Il testo — trasmesso alla Camera dei Deputati (A.C. 2678) — si compone di otto articoli e reca un ampio ventaglio di disposizioni eterogenee, dal rifinanziamento infrastrutturale ai fondi per l’innovazione, passando per i grandi eventi sportivi del 2026.

    Rifinanziamento di RFI e interventi infrastrutturali

    L’articolo 1 del decreto incrementa le autorizzazioni di spesa a favore di Rete Ferroviaria Italiana (RFI S.p.A.) per la parte “servizi” del contratto di programma con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
    L’incremento ammonta a 1,84 miliardi di euro per il 2025, destinati alla manutenzione straordinaria della rete ferroviaria nazionale e alla gestione dei servizi di resilienza e sicurezza.

    Le risorse saranno utilizzabili da RFI nelle more dell’aggiornamento del contratto di programma 2022–2026 e si aggiungono agli stanziamenti già previsti dalla Legge di Bilancio 2022 e dai decreti successivi.

    Contributo internazionale e sostegno al settore privato ucraino

    Il comma 4 dell’articolo 1 assegna 40 milioni di euro per il 2025 al programma Economic Resilience Action (ERA) dell’International Finance Corporation (IFC), organismo del Gruppo Banca Mondiale.
    Il fondo è finalizzato a sostenere il settore privato ucraino durante e dopo il conflitto e, al contempo, a rafforzare le opportunità per le imprese italiane attive nell’area.

    Secondo la relazione illustrativa, l’intervento italiano si inserisce in un piano complessivo dell’IFC da 900 milioni di dollari, volto a garantire continuità produttiva, infrastrutture economiche vitali e assistenza alle comunità sfollate.

    Misure per famiglie, giovani e innovazione

    Tra gli articoli più rilevanti del decreto spicca l’articolo 2, che prevede una serie di rifinanziamenti:

    • Fondo di Garanzia per la Prima Casa: +75,6 milioni di euro per il 2025, per favorire l’accesso ai mutui abitativi dei giovani under 36 e delle famiglie monogenitoriali. Resta confermata fino al 2027 la possibilità di garanzia statale fino all’80–90% per i nuclei con ISEE fino a 50.000 euro.
    • Fondo per l’Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione: incremento di 3,5 milioni di euro per l’anno 2025, destinato alla Presidenza del Consiglio per progetti di trasformazione digitale e sicurezza cibernetica.
    • Borse di studio per specializzandi non medici: aumento di 2,026 milioni di euro annui dal 2025 per coprire tutte le borse previste per veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi, a carico del fabbisogno sanitario nazionale.

    PNRR e Piano Complementare: nuovi termini e monitoraggi

    L’articolo 3, comma 1, introduce un’importante novità in materia di spesa pubblica:
    gli obiettivi finali dei cronoprogrammi procedurali del Piano Nazionale Complementare (PNC) al PNRR dovranno essere raggiunti entro il 31 dicembre 2026, pena la revoca delle risorse.
    È ammessa una proroga solo nel caso in cui le risorse siano iscritte nel bilancio dello Stato oltre tale data.

    Il decreto mira a evitare ritardi nell’attuazione del PNC, che ad oggi dispone di circa 28,6 miliardi di euro dopo le recenti rimodulazioni introdotte dai decreti-legge 19 e 113 del 2024 e dalla Legge di Bilancio 2025.

    Settore zootecnico, ricerca e sanità

    Altre disposizioni del decreto intervengono su settori specifici:

    • Miglioramento genetico animale: stanziamento di 1,9 milioni di euro per il 2025, in conformità alla normativa UE sugli aiuti di Stato e sulla selezione zootecnica.
    • Fondazione Human Technopole: viene stabilizzato il meccanismo di erogazione trimestrale dei fondi statali, rendendo permanente la disciplina già prevista per il periodo 2019–2024.
    • ISMETT Palermo: prorogata fino al 31 dicembre 2030 l’autorizzazione concessa alla Regione Siciliana per incrementare la valorizzazione tariffaria dell’attività sanitaria dell’Istituto Mediterraneo per i Trapianti, senza nuovi oneri per la finanza pubblica.
    Allegati:
  • Sicurezza sul Lavoro

    Decreto Sicurezza 2025: nuove misure per salute, sicurezza sul lavoro e protezione civile

    È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31 ottobre 2025 il Decreto Legge n. 159/2025, recante “Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile”.

    Il provvedimento nasce per rafforzare le politiche di prevenzione, migliorare i controlli e potenziare la capacità operativa dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro e delle strutture territoriali sanitarie, in risposta all’aumento degli infortuni e ai recenti eventi emergenziali.

    Il decreto si articola in 21 articoli, toccando temi che spaziano dalla revisione delle aliquote INAIL alla formazione obbligatoria, fino alla proroga dello stato di emergenza per gli eventi meteorologici in Toscana.

    Misure per imprese e INAIL: incentivi, formazione e sicurezza

    Revisione delle aliquote e bonus sicurezza

    Dal 1° gennaio 2026, l’INAIL potrà rivedere le aliquote di oscillazione per andamento infortunistico, premiando i datori di lavoro virtuosi e penalizzando quelli con condanne definitive per violazioni gravi sulla sicurezza.
    È inoltre prevista la revisione dei contributi agricoli, sempre nel rispetto dell’equilibrio tariffario.

    Rete del lavoro agricolo di qualità

    Le imprese agricole iscritte alla Rete del lavoro agricolo di qualità potranno accedere a una quota dei fondi INAIL destinati ai progetti di miglioramento della sicurezza.

    Formazione e cultura della prevenzione

    L’articolo 5 potenzia la formazione in materia di sicurezza:

    • L’INAIL dovrà trasferire almeno 35 milioni di euro annui al Fondo sociale per occupazione e formazione, destinati a programmi formativi innovativi e all’uso di tecnologie immersive.
    • Vengono promossi progetti specifici per settori ad alto rischio (costruzioni, logistica, trasporti) e incentivi per le PMI che adottano DPI intelligenti.
    • Le competenze acquisite dai lavoratori saranno registrate nel fascicolo elettronico del lavoratore e nel SIISL (Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa).

    Vigilanza, patente a crediti e nuove assunzioni

    Appalti e subappalti: badge di cantiere e patente a crediti

    Le imprese che operano in appalto e subappalto dovranno dotare i lavoratori di un badge digitale anticontraffazione, interoperabile con il sistema SIISL. Inoltre, vengono aggiornate le regole della patente a crediti prevista dal D.Lgs. 81/2008:

    • decurtazioni più severe per violazioni in materia di sicurezza;
    • raddoppio della sanzione pecuniaria (da 6.000 a 12.000 euro) per alcune infrazioni.

    Potenziamento dell’Ispettorato del lavoro e dei Carabinieri

    L’articolo 4 prevede 300 nuove assunzioni a tempo indeterminato per gli ispettori del lavoro dal 2026 al 2028 e l’aumento del contingente del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro a 810 unità complessive.
    Sono stanziati oltre 16 milioni di euro annui dal 2027 per coprire costi di personale e funzionamento.

    Studenti, volontari e misure sociali

    Sicurezza scuola-lavoro

    Si estende la copertura INAIL anche al tragitto casa-scuola per gli studenti coinvolti nei percorsi di formazione duale.
    Le convenzioni con le imprese ospitanti non potranno più prevedere mansioni ad alto rischio.

    Borse di studio per i superstiti di vittime del lavoro

    Dal 2026, l’INAIL erogherà borse di studio annuali ai figli di lavoratori deceduti per infortunio o malattia professionale:

    • 3.000 € per scuole primarie e secondarie di I grado;
    • 5.000 € per scuole secondarie di II grado e IeFP;
    • 7.000 € per università e ITS.

    Protezione civile e volontariato

    Una sezione dedicata (artt. 18-20) disciplina la formazione e sorveglianza sanitaria dei volontari della protezione civile, inclusi Croce Rossa e Soccorso Alpino.

    È inoltre prorogato fino al 31 dicembre 2025 lo stato di emergenza per le province toscane colpite dagli eventi alluvionali del 2023.

    Altre novità: norme UNI, prevenzione e semplificazioni

    • aggiornamento del riferimento alla norma UNI EN ISO 45001:2023+A1:2024 nei modelli organizzativi aziendali (art. 10).
    • adozione di linee guida per il tracciamento dei mancati infortuni e campagne nazionali di prevenzione (art. 15).
    • potenziamento dei Dipartimenti di prevenzione delle ASL, che potranno utilizzare parte delle sanzioni riscosse per assumere personale e finanziare attività di sorveglianza (art. 16).
    • stabilizzazione del personale medico dell’INAIL e semplificazioni nei controlli (artt. 12-13).
    • introduzione dell’obbligo di pubblicazione delle offerte di lavoro sul SIISL per le imprese che richiedono agevolazioni contributive (art. 14).

  • Legge di Bilancio

    Legge di Bilancio 2026: le principali novità fiscali per famiglie e imprese

    Da lunedì 3 a giovedì 6 novembre, nelle Commissioni congiunte 5a Senato V Camera sono previste le audizioni preliminari all'esame del ddl Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028 (A.S. 1689), approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 17 ottobre 2025.

    Ricordiamo che il testo è stato presentato il 22 ottobre al Sentato (A.S. 1689) per l'avvio dell'iter in I Lettura. Scarica qui i testi:

    Il disegno di legge prevede un intervento di circa 18 miliardi medi annui, le disposizioni sono raccolte in 10 titoli e spaziano dal riordino della tassazione personale e d’impresa al sostegno al reddito delle famiglie, fino agli interventi per la sanità, gli enti territoriali e la revisione della spesa pubblica.

    Di seguito una breve sintesi delle novità più rilevanti.

    Fisco e potere d’acquisto delle famiglie

    Riduzione IRPEF

    L’art. 2 prevede la riduzione dell’aliquota intermedia IRPEF dal 35% al 33%, applicabile ai redditi tra 28.000 e 50.000 euro. Per i contribuenti con reddito superiore a 200.000 euro è introdotta una riduzione di 440,00 euro sulle detrazioni d’imposta, esclusi i costi sanitari.

    Carta “Dedicata a te”

    Rifinanziata per il 2026-2027 con 500 milioni €/anno (art. 3), la carta consente l’acquisto di beni alimentari di prima necessità da parte dei nuclei familiari a basso reddito.

    Premi di produttività e rinnovi contrattuali

    L’art. 4 introduce una tassazione sostitutiva del 5% sugli incrementi retributivi corrisposti ai dipendenti del settore privato nell’anno 2026 (con riferimento ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a euro 28.000), in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti negli anni 2025 e 2026, e una flat tax all’1% sui premi di produttività erogati negli anni 2026 e 2027 applicabile entro il limite di importo complessivo di 5.000 euro.

    Buoni pasto elettronici

    L’esenzione è elevata da 8 a 10 euro (art. 5).

    Locazioni brevi

    L’articolo 7 interviene sull’articolo 4, comma 2, del D.L. 50/2017 (disciplina delle locazioni brevi), introducendo una precisazione sulle condizioni per applicare l’aliquota ridotta del 21%, prevista per la cedolare secca.

    Dopo le parole «dichiarazione dei redditi», viene aggiunto che la riduzione dell’aliquota al 21% è valida solo se, durante il periodo d’imposta, non sono stati conclusi contratti di locazione breve tramite intermediari immobiliari o portali telematici (come Airbnb, Booking, ecc.).
    In pratica:

    • Cedolare secca 26%: aliquota ordinaria applicabile ai redditi da locazioni brevi.
    • Cedolare secca 21%: aliquota ridotta applicabile solo se il contribuente loca direttamente, senza l’intervento di piattaforme o intermediari.
    • Se anche uno solo dei contratti dell’anno è stato gestito tramite un portale telematico o un intermediario, non si può beneficiare della riduzione al 21% per l’anno di riferimento. 

    La misura mira a limitare la riduzione d’imposta alle locazioni gestite in modo diretto e non tramite piattaforme digitali.

    Superbonus ed ecobonus

    Confermate le detrazioni al 50% per le spese 2025-2026 e al 36% dal 2027 (art. 9). In sostanza, l’articolo modifica due norme fondamentali del D.L. 63/2013, che regolano i bonus edilizi “ordinari” dopo la progressiva riduzione del Superbonus:

    Articolo 14 – Ecobonus

    • l’aliquota del 36% (anziché 30%) sarà applicabile anche per le spese sostenute nel 2026,
    • la riduzione al 30% scatterà solo dal 2027,
    • per alcuni interventi specifici (quelli con detrazione “rafforzata” fino al 50%), anche tale aliquota più alta sarà prorogata al 2026.

    In sostanza, chi effettua interventi di riqualificazione energetica (Ecobonus) potrà beneficiare ancora per tutto il 2026 delle percentuali oggi in vigore (36% o 50%, a seconda dei casi).

    Articolo 16 – Bonus ristrutturazioni

    • viene confermata la detrazione del 50% per le spese di recupero edilizio sostenute fino al 31 dicembre 2026, con un tetto massimo di 96.000 euro per unità immobiliare,
    • dal 2027, la detrazione tornerà alla misura “ordinaria” del 36%,
    • inoltre, viene esteso al 2026 anche il riferimento temporale di alcuni bonus “collegati” (ad esempio il bonus mobili e gli interventi su parti comuni di edifici condominiali).

    Misure per le imprese

    Beni strumentali

    L’art. 94 introduce una maggiorazione dell’ammortamento per gli investimenti in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026 (o entro il 30 giugno 2027 con ordine e acconto del 20% entro fine 2026). Il beneficio, destinato alle imprese in regola con sicurezza sul lavoro e contributi, esclude quelle in liquidazione o sottoposte a procedure concorsuali.
    La maggiorazione del costo di acquisizione vale ai fini delle imposte sui redditi ed è riconosciuta nella misura del 180% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro, 100% fino a 10 milioni e 50% fino a 20 milioni. Per gli investimenti “green” che riducono i consumi energetici del 3% (o del 5% nei processi) la maggiorazione sale fino al 220%. Sono ammissibili anche investimenti in impianti per autoproduzione e stoccaggio di energia rinnovabile destinata all’autoconsumo. La gestione e le comunicazioni avverranno tramite una piattaforma del GSE, che curerà anche i controlli. Il beneficio è cumulabile con altre agevolazioni, nei limiti del costo sostenuto.

    Sono previsti inoltre crediti d’imposta per la ZES unica e per le Zone logistiche semplificate (art. 95), nonché contributi a tasso agevolato per le PMI che acquistano macchinari e attrezzature (art. 97).

    Criptovalute

    Viene stabilita un’aliquota ridotta al 26%, invece di quella ordinaria del 33%, per i redditi derivanti da token di moneta elettronica ancorati all’euro (euro-token), come definiti dal Regolamento UE 2023/1114. Non saranno considerate plusvalenze le semplici conversioni tra euro e tali token o il rimborso in euro del loro valore nominale.

    La norma istituisce inoltre un Tavolo permanente di controllo e vigilanza sulle cripto-attività e sulla finanza innovativa, con la partecipazione di MEF, Banca d’Italia, CONSOB, Guardia di Finanza, UIF, esperti e associazioni di settore. Il Tavolo avrà funzioni di monitoraggio, prevenzione di frodi e rischi sistemici, promozione di protocolli di legalità e iniziative di educazione finanziaria. Nessun compenso è previsto per i componenti.

    Assegnazione agevolata di beni ai soci

    Riaperta la possibilità per le società di persone e di capitali di assegnare o cedere beni immobili o mobili registrati ai soci entro il 30 settembre 2026, con tassazione agevolata. Sulla differenza tra valore normale e costo fiscale dei beni è prevista un’imposta sostitutiva dell’8% (o 10,5% per le società non operative), mentre le riserve in sospensione sono tassate al 13%. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali sono ridotte: proporzionali dimezzate e fisse per ipotecaria e catastale. Previsti versamenti in due rate (60% entro settembre, saldo entro novembre 2026).

    La misura si estende anche all’estromissione agevolata dei beni delle imprese individuali effettuata tra il 1° gennaio e il 31 maggio 2026, con effetti dal 1° gennaio 2026 e imposta sostitutiva da versare entro novembre 2026 e giugno 2027. (art. 14).

    Contributo banche e assicurazioni

    L’aliquota IRAP per gli enti creditizi e assicurativi è aumentata di due punti percentuali per il triennio 2026-2028 (art. 21).

    Definizione agevolata cartelle

    Si introduce una nuova definizione agevolata dei carichi affidati alla riscossione tra il 2000 e il 2023, per imposte e contributi non versati, ma esclusi quelli da accertamento. I debiti potranno essere estinti senza pagare sanzioni, interessi e aggio, versando solo imposte e spese di notifica/esecuzione. Il pagamento potrà avvenire in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2026 o in 54 rate bimestrali fino al 2035, con interessi al 4% annuo.

    La domanda dovrà essere presentata entro il 30 aprile 2026 all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, che comunicherà l’importo dovuto entro il 30 giugno. Con la domanda si sospendono fermi, ipoteche e procedure esecutive. La misura vale anche per debiti inclusi in precedenti rottamazioni inefficaci e per quelli in procedure concorsuali, con effetto di piena estinzione dopo il pagamento della prima rata. (art. 23).

    Lavoro e previdenza

    Incentivi alle assunzioni

    L’art. 37 prevede stanziamenti di 154 milioni per il 2026, 400 milioni per il 2027 e di 271 milioni per il 2028 per sostenere l’occupazione giovanile, le donne svantaggiate e il lavoro nella ZES unica del Mezzogiorno. Le risorse finanziano un esonero parziale dei contributi previdenziali per le assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato effettuate nel 2026, per un massimo di 24 mesi. Un decreto del Ministero del Lavoro definirà requisiti e modalità attuative nel rispetto dei limiti di spesa.

    Assegno di inclusione (ADI)

    L’art. 38 estende il beneficio fino a 18 mesi rinnovabili, con stanziamento di 380 milioni € per il 2026.

    Ape Sociale

    Prorogata al 31 dicembre 2026 (art. 39).

    Ammortizzatori sociali

    Rifinanziato il Fondo per l’occupazione (art. 40), prorogati i trattamenti per le aree di crisi industriale complessa e per i call center.

    Pensioni minime

    Incremento di 20 euro mensili dal 2026 per i soggetti in condizioni disagiate (art. 41).

    Famiglia, pari opportunità e welfare

    Bonus lavoratrici madri

    L’art. 46 introduce un’integrazione del reddito per le madri con due o più figli.

    ISEE e prima casa

    L’art. 47 modifica la franchigia e la scala di equivalenza per rendere più favorevole il calcolo ai nuclei con figli.

    Congedi parentali e genitorialità

    Rafforzate le tutele per lavoratori e lavoratrici genitori (artt. 50-51).

    Fondo caregiver e Fondo minori

    Rifinanziati per sostenere l’assistenza familiare e i servizi educativi (artt. 52-53).

    Contributo abitativo

    Previsto un fondo per genitori separati o divorziati con figli a carico (art. 56).

    Reddito di libertà

    Rifinanziato il fondo per le donne vittime di violenza (art. 55).

    Allegati:
  • Risparmio energetico

    Decreto Terra dei fuochi 116 2025 convertito: nuove regole sui rifiuti

    Il decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116 nasce dall’urgenza di rafforzare il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti e di dare esecuzione alla sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU) del 30 gennaio 2025

     La Corte aveva condannato l’Italia per non aver tutelato adeguatamente i cittadini della cosiddetta Terra dei Fuochi, esposti per anni ai roghi tossici e all’inquinamento derivante dallo smaltimento illegale di rifiuti.

    Il provvedimento, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 183 dell’8 agosto 2025, si colloca in un quadro di emergenza sanitaria e ambientale che coinvolge non solo la Campania, ma anche altre aree del Paese. Il legislatore rafforza le norme esistenti, aumenta le pene per i reati più gravi e introdce strumenti di prevenzione e repressione più rapidi ed efficaci.

    In particolare gli obiettivi erano:

    1. la necessità di colpire in maniera mirata l’abbandono di rifiuti, soprattutto tramite l’uso di veicoli;
    2. l’esigenza di disciplinare con chiarezza i casi di gestione non autorizzata e spedizione illegale di rifiuti, anche pericolosi;
    3. l’urgenza di finanziare interventi di bonifica e ripristino ambientale, in particolare nella Terra dei Fuochi.

    La legge di conversione è tata pubblicata in GU il 7 ottobre 2025. In fondo all'articolo una tabella con le modifiche 

    Pene e sanzioni: le modifiche al Testo Unico ambientale

    Il cuore del decreto riguarda le modifiche al Testo unico ambientale (d.lgs. n. 152/2006) e ad altre norme collegate. Le pene per abbandono, deposito incontrollato e traffico illecito di rifiuti sono state inasprite, con l’introduzione di fattispecie autonome dedicate sia ai rifiuti non pericolosi che a quelli pericolosi . Ecco una tabella di sintesi delle  novità:

    Fattispecie Sanzione principale Pene accessorie / Note per imprese
    Abbandono di rifiuti non pericolosi (art. 255) Ammenda da 1.500 a 18.000 € Sospensione patente da 1 a 4 mesi se con veicolo; competenza sanzionatoria del Sindaco con supporto di videosorveglianza
    Abbandono di rifiuti non pericolosi con pericolo per salute/ambiente (art. 255-bis) Reclusione da 6 mesi a 5 anni Per titolari di imprese/responsabili enti: reclusione da 9 mesi a 5 anni e 6 mesi; sospensione patente da 2 a 6 mesi
    Abbandono di rifiuti pericolosi (art. 255-ter) Reclusione da 1 a 5 anni Aggravata: da 1 anno e 6 mesi a 6 anni in caso di pericolo grave o siti contaminati; per titolari/responsabili: da 1 a 5 anni e 6 mesi
    Gestione non autorizzata di rifiuti (art. 256) Reclusione da 6 mesi a 3 anni (non pericolosi) / da 1 a 5 anni (pericolosi) Sospensione patente da 3 a 9 mesi; confisca del mezzo utilizzato; pena aumentata se in siti contaminati
    Discarica non autorizzata (art. 256, commi 3 e 3-bis) Reclusione da 1 a 5 anni (non pericolosi) / fino a 7 anni (pericolosi o siti contaminati) Confisca dell’area; obblighi di bonifica a carico del responsabile
    Combustione illecita di rifiuti (art. 256-bis) Reclusione da 3 a 6 anni (non pericolosi); da 3 anni e 6 mesi a 7 anni (pericolosi) Aumento pena fino alla metà in caso di incendio; aggravante se commesso in siti contaminati
    Spedizione illegale di rifiuti (art. 259) Reclusione da 1 a 5 anni Aumento pena per rifiuti pericolosi; aggravante se commesso da impresa (aumento di 1/3) – art. 259-bis
    Aggravante per attività di impresa (art. 259-bis) Aumento di 1/3 delle pene per reati ambientali commessi nell’esercizio d’impresa Responsabilità per omessa vigilanza; applicazione responsabilità amministrativa ex d.lgs. 231/2001 con sanzioni pecuniarie e interdittive
    Falsità documentale nei formulari rifiuti (art. 258) Reclusione da 1 a 3 anni Confisca del mezzo; sospensione patente da 1 a 8 mesi; sospensione Albo gestori ambientali da 2 a 12 mesi
    Autotrasporto senza iscrizione all’Albo gestori (art. 212, co. 19-ter) Sanzioni previste per la violazione + sospensione dall’Albo autotrasportatori da 15 giorni a 2 mesi In caso di recidiva: cancellazione dall’Albo con divieto di reiscrizione per 2 anni

    Da evidenziare come, accanto alle pene principali, sono previste sanzioni accessorie: 

    • sospensione o cancellazione dall’Albo degli autotrasportatori, 
    • sospensione della patente, 
    • confisca del mezzo utilizzato e, in caso di discariche abusive, 
    • confisca dell’area interessata.

     Importante anche l’introduzione di aggravanti specifiche se il reato è commesso nell’ambito di un’attività d’impresa o in siti contaminati.

     Infine, il decreto interviene anche sul codice penale, sul codice antimafia e sulla responsabilità amministrativa degli enti (d.lgs. 231/2001), ampliando il novero dei reati ambientali per i quali si applicano sanzioni interdittive e pecuniarie più elevate.

    Altre novità

    Oltre alla parte penale, il decreto prevede risorse economiche e strumenti operativi per affrontare le emergenze ambientali e sociali. Per il 2025 è stata autorizzata una spesa di 15 milioni di euro destinata al Commissario unico per la Terra dei Fuochi, che potrà procedere alla rimozione dei rifiuti abbandonati e avviare azioni di bonifica e ripristino

    l decreto introduce anche:

    • l’uso della Carta nazionale dell’uso del suolo dell’AGEA per monitorare i cambiamenti morfologici e chimico-fisici dei terreni;
    • la proroga dello stato di emergenza nelle Marche fino al 31 dicembre 2025, dopo gli eventi meteorologici eccezionali iniziati nel settembre 2022;
    • la possibilità di continuare ad erogare contributi per l’autonoma sistemazione delle famiglie sfollate in caso di calamità.

    Le modifiche della legge di conversione

    Sintesi delle novità

    Di seguito una tabella comparativa che evidenzia le novità introdotte in sede di conversioneQUI IL TESTO COORDINATO

     Le principali innovazioni riguardano nuove fattispecie di reato, aggravanti, confische obbligatorie, sanzioni 231, misure antimafia e capitoli extra (Terra dei Fuochi e Dipartimento per il Sud). Fonti normative: Testo coordinato in G.U. 7 ottobre 2025 (vigente dal 7/10/2025):contentReference[oaicite:0]{index=0}.

    Tema Decreto originario (nell’articolo) Novità introdotte con la legge di conversione Riferimenti
    Abbandono rifiuti (art. 255) Aumento ammende e sospensione patente se con veicolo. Nuovi commi: 1.1 (arresto 6–24 mesi o ammenda 3.000–27.000 € per titolari d’impresa/enti); 1.2 (1.000–3.000 € per abbandono accanto ai cassonetti + fermo veicolo 1 mese); 1-ter (accertamento tramite videosorveglianza; sindaco competente). Art. 255, commi 1, 1.1, 1.2, 1-ter:contentReference[oaicite:1]{index=1}
    Nuove fattispecie: 255-bis e 255-ter Non presenti nell’articolo (non ancora introdotte). 255-bis: abbandono non pericolosi in casi con pericolo per ambiente/vita → reclusione 6 mesi–5 anni.
    255-ter: abbandono pericolosi → reclusione 1–5 anni (aggravanti pericolo/siti contaminati).
    Art. 255-bis, 255-ter:contentReference[oaicite:2]{index=2}
    Gestione illecita (art. 256) Inasprimento pene in generale. Riscrittura comma 1; nuove aggravanti 1-bis (pericolo ambientale) con pene più alte; 1-ter sospensione patente 3–9 mesi; 1-quater confisca del mezzo; 3-bis aggravanti per discarica abusiva; 3-ter confisca area. Art. 256, commi 1, 1-bis, 1-ter, 1-quater, 3, 3-bis, 3-ter:contentReference[oaicite:3]{index=3}
    Combustione illecita (art. 256-bis) Rafforzamento sanzioni. Nuovi 3-bis e 3-ter: combustione non pericolosi 3–6 anni (pericolosi 3 anni e 6 mesi–7 anni); pene aumentate fino alla metà se segue incendio. Art. 256-bis, commi 3-bis, 3-ter:contentReference[oaicite:4]{index=4}
    Spedizioni illegali (art. 259) Pene rafforzate. Riscrittura allineata al Reg. (UE) 2024/1157; reclusione 1–5 anni, aumentata per rifiuti pericolosi. Art. 259 (rubrica e testo); rinvio Reg. UE 2024/1157:contentReference[oaicite:5]{index=5}
    Aggravante impresa & colpa Non menzionate. 259-bis: +1/3 se nell’ambito di impresa/attività organizzata.
    259-ter: fatti colposi → diminuzione 1/3–2/3.
    Art. 259-bis, 259-ter:contentReference[oaicite:6]{index=6}
    Codice penale Indicazioni generiche su aggravanti ambientali. Estensione esclusione particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) a nuovi reati; nuove aggravanti in 452-sexies

    Allegati:
  • Turismo

    Turismo: contributi e agevolazioni per alloggi ai lavoratori

    Il Ministero del Turismo ha pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 4 ottobre 2025 il Decreto 18 settembre 2025, che attua l’articolo 14 del D.L. n. 95/2025 (convertito con legge n. 118/2025), introducendo misure per garantire alloggi a condizioni agevolate ai lavoratori del settore turistico-ricettivo e della somministrazione di alimenti e bevande.

    Il provvedimento disciplina in particolare:

    • le tipologie di costo ammissibili;
    • le categorie di soggetti beneficiari;
    • le procedure di erogazione dei contributi e i controlli;
    • le modalità per assicurare la destinazione agevolata degli alloggi per un periodo minimo di cinque o nove anni.

    Le risorse stanziate ammontano a 44 milioni di euro per il 2025 e a 38 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, suddivise tra contributi in conto capitale e in conto esercizio.

    Contributi in conto capitale

    Il Titolo II disciplina i contributi destinati a finanziare investimenti strutturali per la creazione, riqualificazione e ammodernamento degli alloggi da destinare ai lavoratori del comparto turistico-ricettivo, compresi quelli impiegati nei pubblici esercizi (ristoranti, bar, ecc.). 

    In sostanza, incentiva investimenti edilizi e strutturali per creare o migliorare alloggi per lavoratori del turismo, con contributi fino al 30–50% delle spese. 

    Beneficiari

    Possono accedere ai contributi:

    • le imprese del settore turistico con i codici ATECO indicati nella Tabella 1, che comprendono servizi di alloggio (alberghi, B&B, rifugi, villaggi turistici, ecc.), ristorazione, centri termali e attività ricreative.
    • le imprese devono disporre dell’immobile oggetto dell’intervento, anche in locazione, e destinarlo per almeno nove anni esclusivamente ai lavoratori dipendenti, applicando un canone ridotto di almeno il 30% rispetto ai valori medi di mercato.

    Requisiti ulteriori: sede legale e operativa in Italia, regolarità contributiva, fiscale, ambientale e antimafia, assenza di procedure concorsuali, ecc. (art. 3, commi 2–3).

    Interventi e spese ammissibili

    I progetti devono riguardare:

    • Riqualificazione e ammodernamento di immobili esistenti (o porzioni certificabili) per almeno 10 posti letto per intervento.
    • Lavori finalizzati all’efficientamento energetico (es. coibentazioni, serramenti, pareti ventilate, impianti rinnovabili, sistemi intelligenti di climatizzazione, ecc.).
    • Spese per impianti, macchinari e arredi entro il 30% del totale dell’investimento.

    Gli investimenti devono avere un valore compreso tra 500.000 e 5 milioni di euro e concludersi entro 24 mesi dalla concessione del contributo.

    Entità dei contributi

    Le agevolazioni sono concesse in percentuale delle spese ammissibili, con intensità base del 30%, aumentata per PMI (fino a +20%), interventi in zone assistite o con miglioramenti energetici oltre il 40%, aumentabile fino a:

    • +20% per piccole imprese
    • +10% per medie imprese
    • +15% per interventi con miglioramento energetico ≥40%
    • +15% o +5% per investimenti in aree assistite UE (art. 107 TFUE)

    Contributi per la locazione di alloggi per lavoratori nel turismo

    Il Titolo III prevede contributi in conto esercizio per sostenere le spese di locazione di alloggi destinati ai lavoratori del settore turistico, con l’obiettivo di migliorare la disponibilità abitativa per il personale stagionale o stabile. la finalità consiste nel sostenere direttamente i costi di affitto per alloggi da destinare ai lavoratori, con contributi annuali per posto letto, per periodi pluriennali. 

    Beneficiari

    Gli stessi soggetti indicati per i contributi in conto capitale (art. 10), purché sostengano direttamente spese di locazione:

    • gli alloggi possono essere singoli o multipli, purché ubicati nella stessa provincia della struttura o entro 40 km.
    • devono essere nella disponibilità del beneficiario (proprietà o contratto registrato) e destinati ai lavoratori.
    • devono essere funzionali entro 24 mesi dalla domanda.

    Entità del contributo

    Il contributo è calcolato per posto letto, fino a 3.000 euro l’anno, per un periodo da 5 a 10 anni.

    • fino a 3.000 € l’anno per posto letto, per un periodo da 5 a 10 anni, con intensità:

    L’intensità massima è del 50% dei costi per le PMI e del 15% per le grandi imprese, nel rispetto del regolamento europeo sugli aiuti di Stato. (art. 11, richiamo all’art. 29 Reg. GBER).

    Procedure e controlli

    Le domande saranno presentate in modalità telematica a seguito della pubblicazione di appositi avvisi pubblici. Le procedure saranno:

    • valutative a graduatoria per i contributi in conto capitale;
    • a sportello per i contributi di parte corrente.

    Le domande ammissibili saranno valutate in base a criteri di merito con punteggi da 0 a 100; verranno finanziate quelle che raggiungeranno almeno 50 punti, in ordine cronologico, fino ad esaurimento fondi.

    Il Ministero o il soggetto gestore potrà effettuare controlli in ogni fase e revocare le agevolazioni in caso di:

    • dichiarazioni mendaci;
    • mancato rispetto dei vincoli di destinazione (5 o 9 anni);
    • perdita della disponibilità degli immobili;
    • violazioni normative in materia di lavoro, ambiente, edilizia e sicurezza.

    Allegati:
  • Le Agevolazioni per le Ristrutturazioni Edilizie e il Risparmio Energetico

    Bonus acquisto elettrodomestici 2025: il testo del decreto in Gazzetta Ufficiale

    Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 26 settembre 2025 il Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 3 settembre 2025, emanato di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, che disciplina il nuovo contributo per l’acquisto di grandi elettrodomestici ad alta efficienza energetica.

    Scarica il testo del decreto MIMIT del 03.09.2025

    La misura trae origine dalla legge di bilancio 2025 (L. 207/2024) ed è stata successivamente integrata dal DL n. 19/2025.

    L’obiettivo è duplice, da un lato sostenere le famiglie nei consumi, dall’altro incentivare il rinnovo degli apparecchi domestici obsoleti, con un effetto positivo sia sul fronte ambientale sia sulla competitività del sistema industriale europeo.

    Importi del Bonus elettrodomestici e limiti di spesa

    Il contributo è riconosciuto in forma di voucher elettronico, che consente uno sconto diretto in fattura al momento dell’acquisto:

    • 30% del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di 100 euro per elettrodomestico;
    • importo elevato a 200 euro per i nuclei familiari con ISEE inferiore a 25.000 euro.

    Il beneficio è concesso per un solo elettrodomestico per nucleo familiare, non è cumulabile con altre agevolazioni o incentivi fiscali sugli stessi beni e viene riconosciuto nei limiti del fondo stanziato, pari a 50 milioni di euro per il 2025. La gestione avverrà tramite piattaforma PagoPA e con il supporto tecnico-amministrativo di Invitalia.

    Elettrodomestici agevolati e requisiti

    Per accedere al contributo è necessario sostituire un elettrodomestico della stessa tipologia con classe energetica inferiore, consegnandolo al venditore per il corretto smaltimento ai fini del riciclo.

    Gli apparecchi ammessi, prodotti in stabilimenti situati nell’Unione Europea, devono rispettare specifiche classi minime di efficienza energetica:

    • Lavatrici e lavasciuga: classe A o superiore;
    • Forni: classe A o superiore;
    • Cappe da cucina: classe B o superiore;
    • Lavastoviglie: classe C o superiore;
    • Asciugabiancheria: classe C o superiore;
    • Frigoriferi e congelatori: classe D o superiore;
    • Piani cottura: conformi ai limiti di efficienza previsti dal regolamento UE.

    L’elenco aggiornato dei modelli ammessi sarà pubblicato e consultabile sul sito istituzionale del Ministero.

    Modalità operative e controlli

    L’utente finale dovrà fare richiesta del voucher attraverso la piattaforma informatica dedicata, che verificherà automaticamente i requisiti (ISEE, composizione del nucleo familiare, ecc.) interrogando banche dati pubbliche.

    Il venditore, previa registrazione nella piattaforma e iscrizione al portale RAEE, applicherà lo sconto al cliente e maturerà il diritto al rimborso da parte di Invitalia. Sono previsti controlli stringenti sul corretto smaltimento degli apparecchi sostituiti e sulla regolarità delle operazioni commerciali.

    Il decreto stabilisce inoltre le cause di decadenza dal beneficio e le procedure di recupero delle somme indebitamente percepite, a garanzia della trasparenza e del buon uso delle risorse pubbliche.

    Allegati:
  • Senza categoria

    AI Act – Intelligenza artificiale e imprese: le novità della legge pubblicata in GU

    Pubblicata nella GU del 25.09.2025 n. 223, la Legge del 23.09.2025 n. 132 recante “Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale”

    Si tratta del primo intervento organico del legislatore nazionale sul tema, che si affianca e si coordina con il Regolamento (UE) 2024/1689 (cosiddetto AI Act).

    Il provvedimento introduce principi generali, misure settoriali, deleghe legislative e modifiche in ambito civile, penale e di diritto d’autore, con l’obiettivo di favorire lo sviluppo e l’utilizzo sicuro e responsabile delle tecnologie di intelligenza artificiale (IA) in Italia. La legge si apre con la definizione delle finalità (art. 1): promuovere la ricerca, lo sviluppo e l’adozione di sistemi e modelli di IA in una prospettiva antropocentrica, cioè al servizio dell’uomo, cogliendo le opportunità tecnologiche ma garantendo vigilanza sui rischi economici, sociali e sui diritti fondamentali.

    Tra i principi generali (art. 3) si confermano:

    • trasparenza, sicurezza, proporzionalità e protezione dei dati personali;
    • sviluppo basato su dati affidabili, sicuri e di qualità;
    • centralità della sorveglianza e dell’intervento umano;
    • tutela delle persone con disabilità, garantendo pieno accesso e inclusione.

    La novità principale riguarda la salvaguardia della vita democratica, ovvero l’uso di sistemi di IA non deve pregiudicare il metodo democratico né la libertà del dibattito pubblico, che va protetto da interferenze illecite, a tutela della sovranità dello Stato e dei diritti fondamentali.

    Cosa cambia per le imprese

    La legge riconosce all’IA un ruolo strategico per la competitività del sistema produttivo. Lo Stato promuove l’utilizzo delle tecnologie anche in chiave di robotica applicata e con particolare attenzione al supporto di microimprese e PMI, che costituiscono la spina dorsale dell’economia italiana.

    Viene favorito un mercato equo e concorrenziale, l’accesso a dati di qualità per imprese e ricercatori e l’utilizzo di piattaforme di e-procurement pubbliche che privilegino soluzioni con elevati standard di sicurezza e trasparenza.

    Disposizioni in materia di lavoro

    L’art. 11 stabilisce che l’IA deve essere utilizzata in ambito lavorativo per migliorare condizioni e produttività, senza violare dignità e diritti dei lavoratori. 

    Il datore di lavoro o il committente deve informare il lavoratore sull’uso dell’IA, nei casi e con le modalità già previste dall’art. 1-bis del d.lgs. 152/1997. Questo rinvio significa che l’informativa deve essere chiara, preventiva e completa, in linea con le tutele sul controllo a distanza dei lavoratori e con il diritto alla trasparenza sugli strumenti tecnologici utilizzati.

    Il comma 3 stabilisce che l’IA non può violare i diritti inviolabili del lavoratore. In particolare, deve essere esclusa qualsiasi forma di discriminazione basata su:

    • sesso e genere,
    • età,
    • origini etniche,
    • credo religioso,
    • orientamento sessuale,
    • opinioni politiche,
    • condizioni personali, sociali o economiche.

    Il principio è coerente con il diritto UE e con le direttive antidiscriminazione, l’IA non può essere usata per selezionare, monitorare o valutare i lavoratori in modo ingiusto o distorto.

    Viene istituito presso il Ministero del Lavoro l’Osservatorio sull’adozione di sistemi di IA nel mondo del lavoro (art. 12), con compiti di monitoraggio e definizione di strategie. La legge chiarisce che l’Osservatorio sarà operativo con le risorse già disponibili, senza nuovi oneri.

    Per le professioni intellettuali (art. 13), l’IA può essere impiegata solo come supporto strumentale, salvaguardando il rapporto fiduciario con il cliente.

    Investimenti e sostegno alle imprese

    L’art. 23 prevede un piano di investimenti fino a 1 miliardo di euro in PMI e imprese innovative nei settori IA, cybersicurezza e tecnologie quantistiche, anche tramite fondi di venture capital e poli di trasferimento tecnologico.

    Sono inoltre previste misure di sostegno a giovani e sport (art. 22), con particolare attenzione a studenti ad alto potenziale e all’inclusione delle persone con disabilità nello sport attraverso soluzioni basate su IA.

    Diritto d’autore e penale

    In materia di diritto d’autore (art. 25), le opere generate con l’ausilio dell’IA sono protette solo se costituiscono risultato del lavoro intellettuale umano.

    È stata introdotta la nuova eccezione dell’art. 70-septies che consente riproduzioni ed estrazioni di testo e dati tramite IA, se da fonti accessibili legittimamente.

    Sul piano penale (art. 26), si segnalano:

    • aggravanti per reati commessi mediante IA;
    • il nuovo reato di diffusione illecita di deepfake (art. 612-quater c.p.), punito con la reclusione da 1 a 5 anni;
    • aggravamenti di pena per truffa, aggiotaggio e altri reati finanziari se commessi con IA.

    Privacy, informazione e tutela dei minori

    L’art. 4 disciplina l’uso dell’IA in relazione all’informazione e alla riservatezza dei dati personali. Restano centrali i principi di libertà di espressione, pluralismo dei media e trasparenza nell’uso dei dati.
    La norma aggiorna la disciplina per i minori:

    • per i ragazzi sotto i 14 anni è richiesto il consenso dei genitori, nel rispetto del GDPR e del Codice Privacy (d.lgs. 196/2003);
    • i minori tra i 14 e i 18 anni possono prestare direttamente il consenso, purché le informazioni siano chiare e comprensibili.

    Allegati: