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Legge di Delegazione Europea 2025: cosa contiene la Legge 36/2026
E stata pubblicata in Gazzetta ufficiale n. 70 del 25.marzo 2026 la Legge n. 36 del 17 marzo 2026 "Legge di delegazione europea 2025" per la delega al Governo a recepire direttive UE e attuare regolamenti europei tramite decreti legislativi. Di seguito in sintesi i contenuti che dovranno essere oggetto di regolamentazione entro 2 anni.
Disposizioni generali e direttive
Capo I — Disposizioni generali (artt. 1-2)
Il Governo è delegato ad adottare decreti legislativi per recepire le direttive e attuare i regolamenti europei elencati nella legge. Gli schemi dei decreti devono essere trasmessi al Parlamento per il parere. La copertura finanziaria degli eventuali oneri è garantita dal Fondo per il recepimento della normativa europea. È prevista inoltre una delega specifica per introdurre sanzioni penali e amministrative in caso di violazione di obblighi derivanti da atti europei già vigenti ma ancora privi di apparato sanzionatorio nazionale.
Capo II — Recepimento Direttive (artt. 3-8)
Art. 3 — Protezione di disegni e modelli (Dir. UE 2024/2823)
Riforma organica del Codice della Proprietà Industriale per adeguarlo alle nuove regole europee su registrazione, nullità e procedure di ricorso dei disegni e modelli. Prevista una procedura amministrativa rapida di nullità davanti all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi e l'assunzione di 5 nuovi funzionari al MIMIT dal 2027.
Art. 4 — Diritto alla riparazione (Dir. UE 2024/1799)
Recepimento della cosiddetta "direttiva riparabilità", che obbliga i produttori a garantire la possibilità di riparazione dei beni dopo la scadenza della garanzia legale. Sarà istituita una piattaforma online nazionale collegata a quella europea per mettere in contatto consumatori e riparatori. Previsto un quadro sanzionatorio e il coordinamento con il Codice del Consumo.
Art. 5 — Protezione dati in ambito penale (Dir. UE 2016/680)
Adeguamento della normativa italiana alla sentenza della Corte di Giustizia UE del 4 ottobre 2024 (causa C-548/21) sul trattamento di dati personali sensibili da parte delle forze dell'ordine. In particolare si introduce il controllo preventivo di un giudice o organo indipendente prima che le autorità accedano a dispositivi digitali, con eccezioni per i casi di urgenza e per specifici reati gravi.
Art. 6 — Protezione anti-SLAPP (Dir. UE 2024/1069)
Recepimento della direttiva contro le cosiddette "azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica", ovvero cause pretestuose usate per silenziare giornalisti, attivisti e difensori dei diritti. La legge delega il Governo a definire con precisione il perimetro delle controversie con implicazioni transfrontaliere, entro cui si applica la protezione europea.
Art. 7 — Protezione del lupo (Dir. UE 2025/1237)
Adeguamento della normativa venatoria e di conservazione della fauna selvatica alla nuova direttiva europea che modifica lo status di protezione del lupo (Canis lupus), consentendo una gestione più flessibile della specie nei territori dove crea conflitti con le attività agricole e zootecniche.
Art. 8 — Risanamento imprese assicurative (Dir. UE 2025/1)
Istituzione di un quadro nazionale per la gestione delle crisi delle compagnie assicurative e riassicurative, sul modello già esistente per le banche. L'IVASS viene designato come Autorità di risoluzione nazionale con ampi poteri di intervento. Previsti fondi di risoluzione, strumenti di svalutazione e conversione del capitale e un articolato sistema sanzionatorio con multe fino al 10% del fatturato per le persone giuridiche.
Attuazione regolamenti e direttive aggiuntive
Capo III — Attuazione Regolamenti (artt. 9-19)
Art. 9 — Sicurezza delle macchine (Reg. UE 2023/1230)
Aggiornamento della disciplina nazionale sulla sicurezza delle macchine industriali, con abrogazione della vecchia direttiva 2006/42/CE. Il nuovo regolamento estende la platea dei prodotti soggetti a conformità, introduce obblighi specifici per i sistemi con componenti digitali e AI integrata, e prevede un regime transitorio per i prodotti già immessi sul mercato prima del 20 gennaio 2027.
Art. 10 — Rating ESG (Reg. UE 2024/3005)
Regolamentazione per la prima volta a livello europeo dei fornitori di rating ambientali, sociali e di governance (ESG), finora operanti senza vigilanza armonizzata. La Consob viene designata come autorità nazionale competente. L'obiettivo è garantire trasparenza, indipendenza e affidabilità dei giudizi ESG utilizzati dagli investitori istituzionali.
Art. 11 — Sostanze ozono-lesive (Reg. UE 2024/590)
Aggiornamento della disciplina nazionale sulla tutela dello strato di ozono stratosferico, con abrogazione della legge del 1993 ormai superata. Il nuovo quadro ridefinisce il sistema di licenze, controlli doganali, recupero e riciclo delle sostanze lesive, assegnando compiti specifici alle autorità di vigilanza del mercato e alle dogane.
Art. 12 — Emissioni industriali (Reg. UE 2024/1244)
Creazione di un portale pubblico nazionale sulle emissioni degli impianti industriali, accessibile gratuitamente e senza registrazione. I dati ambientali delle installazioni dovranno essere comunicati in modo standardizzato e interoperabile con i sistemi europei. Previsti €522.000 annui per il 2026-2027 per lo sviluppo del sistema informatico.
Art. 13 — Spedizioni di rifiuti (Reg. UE 2024/1157)
Adeguamento della normativa nazionale, incluso il Codice dell'Ambiente (D.Lgs. 152/2006), alle nuove regole europee sul trasporto transfrontaliero di rifiuti. Il nuovo regolamento rafforza i controlli, introduce procedure digitali per le notifiche e inasprisce le sanzioni per i traffici illeciti, con designazione delle autorità competenti per ispezioni e cooperazione internazionale.
Art. 14 — Imballaggi e rifiuti (Reg. UE 2025/40)
Sostituzione della storica direttiva del 1994 sugli imballaggi con un regolamento direttamente applicabile, che introduce obiettivi più ambiziosi di riduzione, riuso e riciclo. Previsti obblighi specifici per formati riutilizzabili, restrizioni su imballaggi monouso non necessari e un sistema sanzionatorio proporzionato con individuazione delle autorità di controllo nazionali.
Artt. 15-17 — Cybersicurezza
Tre deleghe distinte per attuare il Cyber Resilience Act (sicurezza dei prodotti digitali), il regolamento sui servizi di sicurezza gestiti e il Cyber Solidarity Act (risposta europea alle emergenze informatiche). L'ACN viene rafforzata come autorità centrale del sistema. Per i dettagli si rimanda all'approfondimento dedicato.
Art. 18 — Tecnologie a zero emissioni (Reg. UE 2024/1735 — Net Zero Industry Act)
Attuazione del regolamento europeo per accelerare la produzione di tecnologie pulite (fotovoltaico, eolico, batterie, pompe di calore, ecc.). Lo Sportello Unico delle Attività Produttive diventa punto di contatto per le autorizzazioni, con tempi certi e procedure semplificate. I progetti strategici saranno dichiarati di pubblica utilità. Previste 8 nuove assunzioni al MIMIT dal 2027.
Art. 19 — Prodotti da costruzione (Reg. UE 2024/3110)
Sostituzione del vecchio regolamento del 2011 sui materiali edilizi con una disciplina aggiornata che introduce il passaporto digitale del prodotto, semplifica la designazione degli organismi di valutazione tecnica e rafforza la vigilanza del mercato. Previsto un aggiornamento del sistema sanzionatorio e delle tariffe per gli operatori economici.
Allegato A — 18 Direttive aggiuntive
Tra le più rilevanti: la direttiva sul dovere di diligenza delle imprese in materia di sostenibilità (Corporate Sustainability Due Diligence), la nuova disciplina sulla responsabilità per prodotti difettosi, la direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane, tre direttive sul controllo navale e inquinamento marittimo, le nuove regole sull'IVA nell'era digitale e la direttiva sulla gestione dei rifiuti.
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Nuovo decreto fiscale: tutte le novità del DL 38/2026 in sintesi
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto legge 27 marzo 2026, n. 38 (Decreto Fiscale), contenente disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica. Il provvedimento interviene su numerosi ambiti del sistema tributario con modifiche puntuali ma rilevanti, spesso correttive rispetto alla legge di bilancio 2026.
Il decreto si compone di due parti principali:
- Capo I (artt. 1–12): misure fiscali
- Capo II (artt. 13–19): ulteriori interventi economici e organizzativi.
Il decreto è entrato in vigore il 28 marzo 2026 e dovrà essere convertito in legge entro 60 giorni.
Tra le misure previste segnaliamo:
- L'eliminazione del requisito di produzione in UE/SEE per beneficiare della maggiorazione dell’ammortamento, comportando maggiore libertà negli investimenti e apertura ai mercati extra UE,
- Ripristino regime esclusione dividendi e regime PEX (art. 11)
- Conti correnti: aumenta l’imposta di bollo (art. 12)
Di seguito una breve sintesi delle altre novità previste dal decreto.
Credito Transizione 5.0 ridotto: misura per le imprese rimaste escluse dal bonus pieno
L’articolo 8 del DL 38/2026 introduce una misura di carattere compensativo destinata a una platea ben definita di imprese, ovvero quelle che avevano già avviato il percorso per accedere agli incentivi legati agli investimenti innovativi (in particolare nell’ambito della Transizione 5.0), presentando le comunicazioni previste e ottenendo dal GSE la conferma dell’ammissibilità tecnica degli interventi.
Per queste imprese viene riconosciuto, per il 2026, un credito d’imposta pari al 35% del credito originariamente richiesto, e non del costo complessivo dell’investimento.
Il beneficio riguarda gli investimenti in beni tecnologicamente avanzati previsti dagli allegati A e B della legge n. 232/2016, includendo anche le spese sostenute per le certificazioni obbligatorie.
Il tutto entro un limite complessivo di 537 milioni di euro per il 2026.
Come funziona operativamente
- Il GSE comunica alle imprese entro il 30 aprile 2026 l’importo del credito effettivamente utilizzabile;
- il credito è utilizzabile solo in compensazione tramite modello F24;
- può essere fruito dal quinto giorno successivo alla comunicazione;
- il termine ultimo per l’utilizzo è il 31 dicembre 2026.
Premi sportivi dilettantistici: esenzione dalla ritenuta fino a 300 euro
L’articolo 9 introduce una semplificazione fiscale per i compensi erogati agli atleti dilettanti che partecipano a manifestazioni sportive.
In particolare, per le somme corrisposte dalla data di entrata in vigore del decreto fino al 31 dicembre 2026, è prevista una esenzione dalla ritenuta alla fonte (attualmente disciplinata dal DPR n. 600/1973) a condizione che l’importo complessivo percepito dallo stesso atleta non superi 300 euro nel periodo considerato.
Attenzione però al meccanismo
- se il totale dei premi percepiti è fino a 300 euro → nessuna ritenuta;
- se si supera anche di poco tale soglia → la ritenuta si applica sull’intero importo, non solo sulla parte eccedente.
Si applica agli atleti che partecipano ad attività sportive dilettantistiche relativamente ai compensi previsti dall’art. 36, comma 6 -quater, del D.Lgs. n. 36/2021.
La misura semplifica gli adempimenti per associazioni e società sportive dilettantistiche, soprattutto per premi di modesto importo, ma richiede attenzione nel monitoraggio delle soglie: il superamento del limite comporta infatti la tassazione integrale delle somme.
Avviamento negativo: tassazione rateizzata nelle cessioni d’azienda
L’articolo 3 introduce una novità importante per le operazioni di cessione d’azienda o di ramo d’azienda, in particolare nei casi in cui il prezzo di vendita risulti inferiore al valore contabile dell’attività (il cosiddetto avviamento negativo).
In queste situazioni, per i soggetti che redigono il bilancio secondo i principi contabili internazionali (IAS/IFRS), la differenza negativa tra corrispettivo incassato e valore dell’azienda non deve più essere tassata interamente in un solo anno. La norma prevede infatti che tale importo, limitatamente alla quota rilevata a conto economico, possa essere ripartito in cinque anni, cioè:
- una quota nell’esercizio in cui avviene la cessione;
- le restanti quote nei quattro anni successivi.
La stessa regola viene estesa anche ai fini IRAP, con effetto sulla determinazione del valore della produzione netta.
A chi si applica
- alle imprese che adottano i principi contabili internazionali (i soggetti che redigono il bilancio in base ai princìpi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002),
- alle operazioni di cessione d’azienda con continuità dell’attività e mantenimento dell’occupazione.
La nuova disciplina si applica dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024.
Allegati: -
Testo Unico Sicurezza sul lavoro – TU 81/2008 aggiornato al 2026
E' stata pubblicata sul sito dell'ispettorato del lavoro la versione aggiornata a Gennaio 2026 del Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro (D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 coordinato con il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106) .
Rispetto alle edizioni precedenti, oltre alle correzioni di refusi formali, si evidenziano le seguenti novità:
▪ Da questa edizione il periodico decreto con l’elenco delle aziende autorizzate all’esecuzione dei lavori sotto tensione e dei soggetti formatori, di cui all’art. 3, comma 1, del D.M. 4.2.2011, non sarà più inserito nel presente documento, ma viene sostituito con un link esterno
▪ Inserito il Decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302 recante “Norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro integrative di quelle generali emanate con decreto del presidente della repubblica 27 aprile 1955, n. 547”, pubblicato sul Supplemento Ordinario alla G.U. n. 105 del 30/04/1956, in vigore dal 1 maggio 1956;
▪ Inserito il Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956 n. 320 recante “Norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro in sotterraneo” pubblicato Supplemento Ordinario alla G.U. n. 109 del 05/05/1956, in vigore dal 1 luglio 1956;
▪ Inserito il Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 321 recante “Norme per la prevenzione degli infortuni e l’igiene del lavoro nei cassoni ad aria compressa”, pubblicato sul Supplemento Ordinario alla G.U. n. 109 del 05/05/1956
▪ Inserito il Decreto Legislativo 25 novembre 1996, n. 624 recante “Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee”
▪ Inserito il link esterno alle “Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare”, n. 25/69/CR6bis/C7 approvate dalla Conferenza delle Regioni e della Province Autonome nella seduta del 19 giugno 2025;
▪ Inserito il link esterno al Decreto del Direttore dell’INL n. 43 del 25/06/2025 sulle modalità di ostensione delle informazioni concernenti la patente a crediti;
▪ Inserito il link esterno al Decreto del Ministero del Lavoro e della Politiche Sociali n. 95 del 09/07/2025 di adozione del “Protocollo quadro per l’adozione delle misure di contenimento dei rischi lavorativi legate alle emergenze climatiche negli ambienti di lavoro”;
▪ Inserita la nota INL prot. 5945 del 08/07/2025 avente ad oggetto: “Art. 65 del d.lgs. n. 81/2008, modificato dall’art. 1, co 1, lett. e, legge n. 203/2024. Controlli”;
▪ Inserita la nota INL del 15/07/2025 prot. n. 288 avente ad oggetto: “Riconoscimento crediti aggiuntivi”;
▪ Inserita la nota congiunta INL e Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 16/07/2025, prot. n. 6261 avente ad oggetto: “Possibile attribuzione indebita delle funzioni del preposto”;
▪ Inserita la nota INL prot. 1496 del 29/07/2025 avente ad oggetto: “Nuovo sistema di gestione della Patente a Crediti – Indicazioni operative per gli Uffici Territoriali”;
▪ Inserita l’interpretazione autentica dell’art. 3, comma 3-bis, introdotta dal D.L. 30/06/2025, n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 08/08/2025, n. 118;
▪ Inserite le modifiche introdotte dal DM 15/07/2025 (G.U. n. 190 del 18/08/2025) all’art. 6 e all’allegato II, punto 3, comma 4, punto 4, comma 4, punto 5, comma 2, lettera a) e al punto 5, comma 7, del DM 01/09/2021;
▪ Inserita la nota INL prot. n. 7269 del 03/09/2025 ad oggetto: “Accordo S tato Regioni del 27 luglio 2022 n. 142 “Indicazioni operative per le attività di controllo e vigilanza ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 81/2008, come modificato dal decreto-leggee 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215”. Precisazioni”;
▪ Inserito l’interpello n. 1/2025 del 18/09/2025;
▪ Aggiornato l’art. 4, comma 1, del decreto 24 gennaio 2011, n. 19 con le modifiche apportate dal Decreto 4 agosto 2025, n. 152 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (G.U. n. 236 del 10/10/2025 in vigore dal 25/10/2025;
▪ Inserito l’interpello n. 2/2025 del 20/11/2025;
▪ Inserito l’art. 3-bis e le modifiche agli artt. 2, 3, 5, 6, 11, 12, 13, 15, 20, 25, 27, 30, 37, 39, 41, 51, 77, 113, 115 e agli Allegati I-bis e XII operate dal decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159 recante “Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile” (G.U. n. 254 del 31/10/2025) convertito con modificazioni dalla Legge 29/12/2025, n. 198 (G.U. n. 301 del 30/12/2025) co
▪ Inserito l’Allegato XLIII-ter e le modifiche agli artt. 244, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 258, 259, 260, 261 e 262, operate dal D.lgs. 31 dicembre 2025, n. 213 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2023/2668 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, che modifica la direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il
lavoro” (G.U. n. 254 del 31/10/2025) in vigore dal 24/01/2026;
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Legge PMI 2026 pubblicata in GU: incentivi alle imprese e stop alle recensioni false
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23.03.2026 la Legge annuale sulle piccole e medie imprese (Legge dell'11 marzo 2026, n. 34).
La legge contiene misure che spaziano dall’aggregazione tra imprese al ricambio generazionale, dalle semplificazioni amministrative all’accesso al credito, fino al contrasto delle recensioni online false nel turismo e nella ristorazione. Il testo prevede inoltre diverse deleghe al Governo per il riordino della disciplina dei confidi, delle start-up innovative e dell’artigianato.
Tra le principali novità della legge PMI 2026 si segnalano:
- Incentivi alle reti d’impresa (art. 1)
Detassazione degli utili reinvestiti nei programmi di rete fino a 1 milione di euro annui per impresa nel triennio 2026-2028. - Sostegno alla filiera della moda (art. 3)
Fino a 100 milioni di euro per programmi di sviluppo delle PMI della filiera tessile-moda. - Staffetta generazionale (art. 6)
Part-time incentivato verso la pensione con esonero contributivo e assunzione di un lavoratore under 35. - Accesso al credito (artt. 7-8)
Riordino dei confidi e possibilità di utilizzare beni di magazzino come garanzia per finanziamenti. - Semplificazioni per le imprese (artt. 9-13)
Deroga all’assicurazione per carrelli elevatori e macchine agricole utilizzate solo in aree private e nuovi modelli semplificati per la sicurezza. - Stop alle recensioni false (artt. 18-21)
Recensioni valide solo se pubblicate entro 30 giorni dall’utilizzo del servizio e divieto di acquistare o vendere recensioni online. - Start-up e innovazione (art. 24)
Testo unico per riordinare la normativa su start-up innovative e PMI innovative.
Incentivi alle reti di imprese e sostegno alla filiera della moda (artt. 1 e 3)
Uno dei pilastri della legge riguarda il rafforzamento dei processi di aggregazione tra micro, piccole e medie imprese, considerati uno strumento fondamentale per aumentare la competitività delle aziende italiane.
A tal fine viene introdotto un incentivo fiscale per i contratti di rete. A partire dal periodo d’imposta 2026 e fino al 2028 una quota degli utili destinati al fondo patrimoniale comune della rete e reinvestiti nel programma di sviluppo non concorre alla formazione del reddito d’impresa.
Il beneficio è riconosciuto entro il limite massimo di 1 milione di euro annui per ciascuna impresa aderente e può essere utilizzato in sede di saldo delle imposte sui redditi.
Accanto a questa misura è previsto anche un intervento mirato alla filiera tessile e della moda, uno dei comparti simbolo del made in Italy. La legge prevede l’utilizzo di risorse fino a 100 milioni di euro per sostenere programmi di sviluppo e riconversione produttiva delle PMI del settore.
I progetti finanziabili dovranno avere un valore compreso tra 1 e 20 milioni di euro e potranno riguardare innovazione tecnologica, integrazione delle filiere produttive e valorizzazione delle produzioni realizzate in Italia.
Staffetta generazionale e part-time incentivato verso la pensione (art. 6)
Tra le novità più rilevanti per il mercato del lavoro vi è la sperimentazione di un sistema di part-time incentivato per l’accompagnamento alla pensione. La misura sarà attiva nel biennio 2026-2027 e potrà interessare fino a 1.000 lavoratori dipendenti di imprese private con un massimo di 50 addetti.
I lavoratori prossimi alla pensione potranno ridurre volontariamente l’orario di lavoro dal 25 al 50 per cento, trasformando il rapporto da tempo pieno a part-time.
A fronte della riduzione dell’orario sono previsti:
- esonero totale dei contributi previdenziali a carico del lavoratore fino a 3.000 euro annui;
- riconoscimento della contribuzione figurativa sulla quota di retribuzione non percepita;
- possibilità di cumulare periodi assicurativi ai fini del raggiungimento dei requisiti pensionistici.
La misura è subordinata all’assunzione contestuale, da parte dell’impresa, di un lavoratore under 35 con contratto a tempo pieno e indeterminato, con l’obiettivo di favorire il ricambio generazionale.
Semplificazioni amministrative e sicurezza sul lavoro (artt. 9-13)
La legge introduce anche diverse misure di semplificazione amministrativa. Tra queste:
- esonero dall’assicurazione obbligatoria per carrelli elevatori e altri veicoli utilizzati esclusivamente all’interno di aree aziendali o zone non accessibili al pubblico;
- estensione della deroga anche alle macchine agricole non immatricolate utilizzate all’interno dei fondi agricoli;
- predisposizione da parte dell’INAIL di modelli semplificati di organizzazione e gestione della sicurezza destinati alle micro e piccole imprese.
La normativa prevede inoltre la possibilità di svolgere attività di formazione sulla sicurezza anche durante i periodi di cassa integrazione e introduce l’obbligo per i datori di lavoro di fornire annualmente ai lavoratori in smart working un’informativa sui rischi connessi alla prestazione svolta fuori dai locali aziendali.
Stop alle recensioni false nel turismo e nella ristorazione (artt. 18-21)
Un capitolo innovativo del provvedimento riguarda il contrasto alle recensioni online false, fenomeno che incide in modo significativo sulla reputazione delle imprese turistiche e della ristorazione.
La legge stabilisce che una recensione online è considerata lecita solo se:
- pubblicata entro 30 giorni dall’utilizzo del servizio;
- proveniente da chi ha effettivamente usufruito della prestazione;
- non ottenuta tramite incentivi, sconti o altre utilità.
Le strutture recensite potranno richiedere la rimozione delle recensioni che non rispettano tali requisiti.
Viene inoltre introdotto il divieto di acquistare o vendere recensioni online, con poteri investigativi e sanzionatori attribuiti all’Autorità garante della concorrenza e del mercato.
Per garantire l’attualità delle informazioni, le recensioni non saranno più considerate lecite dopo due anni dalla pubblicazione.
Innovazione, start-up e attrazione degli investimenti (artt. 24-26)
La legge contiene infine alcune deleghe e misure di sistema per rafforzare l’ecosistema dell’innovazione.
Il Governo dovrà adottare un testo unico sulla disciplina delle start-up e delle PMI innovative, con l’obiettivo di riordinare e semplificare la normativa esistente e favorire la collaborazione tra imprese, università ed enti di ricerca.
Sono inoltre previste disposizioni per favorire l’attrazione di investimenti nei centri urbani di medie dimensioni, innalzando da 20.000 a 30.000 abitanti la soglia dei comuni che possono beneficiare di specifiche agevolazioni fiscali per i pensionati esteri.
Allegati: - Incentivi alle reti d’impresa (art. 1)
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Enti del Terzo settore e RUNTS: cosa cambia con il nuovo decreto del Ministero del Lavoro
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2026 il Decreto del 13 gennaio 2026, che introduce rilevanti modifiche al DM 15 settembre 2020, n. 106, recante la disciplina operativa del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).
Il decreto 2026 ha natura modificativa e integrativa del DM 106/2020, che disciplina:
- le procedure di iscrizione e cancellazione degli enti;
- il deposito degli atti;
- la gestione e conservazione del Registro;
- le modalità di comunicazione con il Registro imprese.
Le modifiche si rendono necessarie per l’adeguamento alle novità normative introdotte tra il 2024 e il 2025, per il miglioramento dell’interoperabilità digitale e per una semplificazione delle procedure per gli enti del Terzo settore (ETS).
Le principali novità riguardano:
- digitalizzazione delle comunicazioni, con l’articolo 4 infatti viene modificato l’art. 6 del DM 106/2020, introducendo il principio secondo cui le comunicazioni degli uffici RUNTS agli enti del Terzo settore devono avvenire prioritariamente tramite il sistema informatico. Si tratta di una disposizione che rafforza la digitalizzazione dei procedimenti e la gestione telematica delle interlocuzioni.
- semplificazione delle procedure di iscrizione (art. 5 e 7);
- aggiornamento degli obblighi di deposito (art. 14);
- nuova disciplina della cancellazione (artt. 17-19);
- rafforzamento della pubblicità degli atti (art. 21).
Viene previsto anche l’aggiornamento degli allegati tecnici al DM 106/2020 tramite successivi decreti direttoriali, per adeguarli alle nuove disposizioni e al sistema informatico del RUNTS.
Vediamo brevemente alcune delle modifiche apportate.
Nuove regole per l’iscrizione e la gestione delle variazioni e trasferimenti
Le modifiche in materia di iscrizione sono contenute principalmente nell’articolo 5, che interviene sull’art. 8 del DM 106/2020.
Tra le novità più operative si segnala l’introduzione della possibilità di delegare la presentazione dell’istanza di iscrizione. In particolare:
- i soggetti richiedenti possono conferire delega a un terzo;
- la delega è gestita direttamente tramite il sistema informatico;
- il documento di delega viene automaticamente allegato all’istanza.
Viene inoltre chiarito che:
- la domanda può essere presentata anche da un delegato del legale rappresentante;
- sono aggiornati alcuni dati obbligatori (es. PEC, contatti, informazioni per uso interno dell’ufficio).
Modifiche alla gestione delle variazioni e trasferimenti
L’articolo 3 modifica l’art. 5 del DM 106/2020, disciplinando il caso di trasferimento della sede. È previsto che:
- l’ufficio competente diventa quello della nuova sede;
- il trasferimento è gestito tramite comunicazioni tra uffici RUNTS;
- l’ente riceve comunicazione dell’avvenuto cambio di competenza.
La modifica chiarisce e semplifica i passaggi amministrativi, evitando duplicazioni o incertezze operative.
Aggiornamento degli obblighi di deposito e comunicazione
L’articolo 14 interviene sull’art. 20 del DM 106/2020, introducendo importanti novità sugli obblighi di deposito. Tra le principali modifiche:
- ampliamento dei documenti da depositare (inclusi bilanci sociali e relazioni degli organi di controllo);
- introduzione di nuove informazioni (es. adesione ad enti associativi);
- aggiornamento dei termini per il deposito e per le variazioni.
In primo luogo, viene ampliato il contenuto dei documenti da depositare, includendo, accanto al bilancio sociale, anche le relazioni dell’organo di controllo e del revisore, nonché, per le fondazioni, la delibera di approvazione.
Viene inoltre previsto l’obbligo di comunicare nuove informazioni, come l’eventuale adesione sopravvenuta a enti associativi, e chiarito che anche il riacquisto della natura non commerciale deve essere oggetto di comunicazione.
Sul piano procedurale, si estende la possibilità di operare tramite delega anche per gli adempimenti successivi all’iscrizione e si coordinano le disposizioni con quelle del codice civile in materia di operazioni straordinarie (trasformazioni, fusioni e scissioni), il cui deposito deve avvenire secondo l’art. 42-bis c.c.
Particolarmente rilevante è la previsione secondo cui, per gli enti dotati di personalità giuridica, taluni atti acquistano efficacia solo con l’iscrizione nel RUNTS.
Infine, vengono precisati i termini:
- i documenti di bilancio devono essere depositati annualmente nei termini del Codice del Terzo settore,
- mentre le altre variazioni devono essere comunicate entro 30 giorni.
Restano inoltre obblighi di aggiornamento periodico per specifici dati (come quelli associativi), con ulteriori adempimenti in caso di perdita dei requisiti per la qualifica.
Novità sulla cancellazione e devoluzione del patrimonio
Le modifiche alla cancellazione dal RUNTS sono contenute negli:
- articolo 17, che introduce nuove ipotesi di cancellazione (es. istanza con delibera di scioglimento);
- articolo 18, che aggiorna il procedimento di cancellazione;
- articolo 19, che riforma in modo dettagliato la disciplina della devoluzione del patrimonio.
In particolare, vengono specificati:
- i documenti da allegare;
- gli obblighi informativi;
- le modalità di richiesta del parere sulla devoluzione.
Maggiore chiarezza su pubblicità e opponibilità degli atti
L’articolo 21 sostituisce l’art. 26 del DM 106/2020, ridefinendo la disciplina della pubblicità nel RUNTS. Viene stabilito che:
- atti e informazioni sono resi conoscibili ai terzi tramite pubblicazione;
- l’opponibilità decorre dalla pubblicazione nel Registro.
Adeguamenti per particolari categorie di enti
Numerose modifiche riguardano specifiche tipologie di enti, tra cui:
- fondazioni e comitati;
- enti con personalità giuridica;
- imprese sociali;
- reti associative.
Tra le innovazioni:
- semplificazioni per la documentazione patrimoniale;
- nuove regole per le migrazioni tra sezioni del RUNTS;
- coordinamento con il Registro imprese.
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Carburanti: stop alle speculazioni e aiuti a imprese e autotrasporto con il DL 33/2026
Pubblicato in GU n. 64 del 18.03.2025, il Decreto legge del 18 marzo 2026 n. 33 che introduce una serie di misure urgenti per contrastare l’aumento dei prezzi dei carburanti e i fenomeni speculativi lungo la filiera, prevedendo al tempo stesso interventi fiscali e contributivi a favore di imprese e settori particolarmente colpiti, come autotrasporto e pesca.
Il provvedimento, in vigore dal 19 marzo 2026, nasce in risposta alle tensioni dei mercati energetici internazionali e mira a garantire maggiore trasparenza, controllo e sostegno economico.
Controlli rafforzati contro le speculazioni sui carburanti
Uno dei punti centrali del decreto riguarda il contrasto alle manovre speculative. L'articolo 1 stabilisce che le società petrolifere e gli operatori della distribuzione siano ora obbligati a:
- comunicare giornalmente i prezzi consigliati agli esercenti;
- pubblicare tali prezzi sui propri siti internet;
- trasmettere i dati al Garante per la sorveglianza dei prezzi e all’Antitrust.
In caso di violazione è prevista una sanzione pari allo 0,1% del fatturato giornaliero.
Un’importante novità operativa riguarda anche i distributori, i prezzi comunicati non possono essere aumentati nell’arco della stessa giornata.
Inoltre, viene introdotto un sistema di monitoraggio rafforzato:
- il Garante individua eventuali anomalie tra prezzi alla pompa e quotazioni internazionali;
- in caso di scostamenti sospetti, interviene la Guardia di Finanza con controlli lungo tutta la filiera;
- se emergono ipotesi di reato, gli atti sono trasmessi all’autorità giudiziaria per verificare la configurabilità del reato di manovre speculative su merci.
Queste misure hanno carattere temporaneo e si applicano per 3 mesi.
Taglio temporaneo delle accise sui carburanti per 20 giorni
L’articolo 2 del decreto interviene sulle accise con l’obiettivo di contenere gli effetti economici derivanti dall’eccezionale aumento dei prezzi dei prodotti energetici.
In particolare, viene prevista una rideterminazione temporanea delle aliquote di accisa applicate ai principali carburanti per autotrazione, già disciplinate dal Testo unico accise (D.lgs. n. 504/1995, Allegato I).
La misura si applica a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale e per un periodo di 20 giorni.
Durante tale periodo, le accise sono fissate nelle seguenti misure:
- benzina: 472,90 euro per 1.000 litri;
- gasolio usato come carburante: 472,90 euro per 1.000 litri;
- GPL (gas di petrolio liquefatti): 167,77 euro per 1.000 chilogrammi.
Si tratta di un intervento immediato volto a incidere direttamente sul prezzo finale alla pompa, con effetti potenzialmente positivi sia per i consumatori sia per le imprese.
Dal punto di vista finanziario, la riduzione delle accise comporta un onere stimato pari a 417,4 milioni di euro per il 2026 e 6,1 milioni di euro per il 2028, la cui copertura è assicurata secondo quanto previsto dall’articolo 5 del decreto.
Credito d’imposta per le imprese di autotrasporto contro il caro gasolio
L’articolo 3 del decreto introduce una misura di sostegno mirata al settore dell’autotrasporto, tra i più colpiti dall’aumento del prezzo del gasolio.
In particolare, alle imprese con sede o stabile organizzazione in Italia che svolgono attività di trasporto merci è riconosciuto un contributo straordinario sotto forma di credito d’imposta, calcolato sulla maggiore spesa sostenuta nei mesi di marzo, aprile e maggio 2026 rispetto ai livelli di febbraio, secondo i dati rilevati dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica. La misura è finanziata nel limite massimo di 100 milioni di euro per il 2026.
Il credito d’imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione tramite modello F24 entro il 31 dicembre 2026 e presenta un regime fiscale particolarmente favorevole: non concorre alla formazione del reddito né alla base imponibile IRAP e non è soggetto ai limiti ordinari di utilizzo dei crediti. Inoltre, è cumulabile con altre agevolazioni relative agli stessi costi, purché non si superi il costo complessivamente sostenuto.
Le modalità operative, inclusi i criteri di accesso, la documentazione richiesta e i controlli, saranno definite con un apposito decreto attuativo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, da adottare entro 30 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento, in coordinamento con il MEF e il Ministero dell’Ambiente.
La misura è applicata nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato e si inserisce in un quadro più ampio di interventi di sostegno al settore.
Infine, per tenere conto della forte volatilità dei prezzi dei carburanti, il decreto prevede che, fino al 30 giugno 2026, l’aggiornamento dei costi del gasolio rilevanti ai fini del settore avvenga con cadenza mensile, limitatamente alla componente carburante.
Bonus carburante per il settore della pesca
Misure analoghe sono introdotte per le imprese ittiche. È riconosciuto un credito d’imposta:
- fino al 20% della spesa sostenuta per carburante;
- riferito ai mesi di marzo, aprile e maggio 2026;
- nel limite di 10 milioni di euro complessivi.
Anche in questo caso:
- il credito è utilizzabile in compensazione entro fine 2026;
- non concorre alla formazione del reddito;
- è cumulabile con altre agevolazioni entro il costo sostenuto.
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Imprese culturali e creative: nuove attività ammesse
Con il decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 6 marzo 2026, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 16 marzo 2026, vengono introdotte importanti integrazioni alle attività economiche ammesse per l’iscrizione nella sezione speciale dedicata alle imprese culturali e creative.
Il provvedimento interviene direttamente sull’allegato del precedente decreto del 10 luglio 2025, aggiornando l’elenco dei codici ATECO rilevanti e chiarendo alcuni aspetti applicativi fondamentali per imprese, professionisti e operatori del settore.
Il quadro normativo: cosa sono le imprese culturali e creative
La disciplina delle imprese culturali e creative nasce con la Legge n. 206/2023 (Made in Italy), che ha introdotto:
- la qualifica di “impresa culturale e creativa”;
- una sezione speciale del Registro delle imprese;
- specifici requisiti e modalità di iscrizione.
Il decreto del 10 luglio 2025 ha dato attuazione operativa alla misura, stabilendo:
- le modalità di iscrizione;
- i controlli sui requisiti;
- l’elenco delle attività ammesse (tramite codici ATECO).
Il nuovo decreto del 6 marzo 2026 interviene proprio su questo ultimo punto, aggiornando l’allegato con l’elenco delle attività.
Le novità del decreto 6 marzo 2026: integrazione delle attività ammesse
Il cuore del provvedimento è rappresentato dall’articolo 1, che dispone la sostituzione integrale dell’allegato al decreto 10 luglio 2025 con un nuovo elenco aggiornato.
La modifica nasce da esigenze concrete del settore, in particolare:
- segnalazioni delle associazioni di categoria (in primis ANICA);
- necessità di includere attività non espressamente previste;
- allineamento con l’evoluzione dei codici ATECO 2025.
Tra le principali criticità risolte:
- l’assenza di alcune attività dell’industria audiovisiva, come il doppiaggio
- lacune nella classificazione di attività creative emergenti.
Il nuovo allegato (molto ampio) include un elenco dettagliato di attività suddivise per ambiti.
Architettura e ingegneria
Sono confermate:- studi di architettura;
- studi di ingegneria;
- progettazione integrata.
Attività generalmente non artigiane.
Arti visive
Comprendono:- commercio di opere d’arte (gallerie);
- creazione artistica;
- gestione di spazi espositivi.
Anche qui prevale la natura non artigiana.
Artigianato artistico (area centrale del decreto)
È uno dei comparti più rilevanti, con numerose attività ammesse:- lavorazione vetro artistico;
- ceramica ornamentale;
- lavorazione marmo e mosaico;
- gioielleria e oreficeria;
- corniciai;
- produzione di oggetti in metallo;
- riparazioni artistiche (mobili, orologi, gioielli).
In questo ambito è espressamente indicata la verifica dell’attività artigiana (SI) per molte voci.
Audiovisivo (area ampliata)
Qui si concentrano le principali novità:- produzione cinematografica e televisiva;
- post-produzione;
- distribuzione e proiezione;
- registrazioni sonore;
- attività performative (recitazione, regia).
L’integrazione risponde alle richieste del settore audiovisivo e include ora attività prima non esplicitate.
Design e grafica
Rientrano:- design industriale;
- grafica e comunicazione visiva;
- progettazione tecnica.
Editoria e informazione
Tra le attività incluse:- edizione di libri, giornali e riviste;
- commercio al dettaglio di prodotti editoriali;
- attività giornalistiche indipendenti.
Fotografia, letteratura e moda
Ulteriori ambiti rilevanti:- fotografia professionale;
- creazione letteraria;
- attività del settore moda (in particolare artigianato tessile e sartoriale).