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Flussi d’ingresso 2026-28 ecco la bozza del decreto
Il Governo ha definito nel consiglio dei ministri del 30 giugno 2025 in esame preliminare uno schema di decreto per le quote triennali di ingresso per lavoratori stranieri nel periodo 2026-2028, introducendo criteri semplificati e orientati a semplificare la procedura di domanda.
Come di consueto il provvedimento include sia ingressi all’interno delle quote (subordinato stagionale e non stagionale, lavoro autonomo) sia al di fuori delle quote, ad esempio in caso di accordi di rimpatrio o per rifugiati.
La programmazione dei flussi ha tenuto conto delle criticità riscontrate anche con il dpcm 2023-205 e si basa sui seguenti elementi principali:
- analisi triennale del fabbisogno occupazionale;
- estensione delle quote relative ai settori ATECO più critici (tra cui agricoltura, costruzioni, logistica, ristorazione, sanità);
- riserve di quote per campagne contro l’immigrazione irregolare;
- canali preferenziali per apolidi, rifugiati e discendenti di italiani all’estero.
È prevista come di consueto una formazione nei Paesi di origine e conversione in lavoro dei permessi rilasciati per studio o formazione professionale.
Vediamo più in dettaglio il contenuto dello schema di decreto reso disponibile in questi giorni, in forma ancora ufficiosa.
Quote complessive e settori ammessi
Il decreto prevede il numero massimo di ingressi previsti nel triennio pari a 497.550 unità, suddivisi equamente ogni anno.
La ripartizione distingue fra lavoro subordinato stagionale e non stagionale, e lavoro autonomo, con riserve per categorie specifiche come rifugiati e discendenti di italiani.
Ecco il dettaglio completo in tabella:
Anno Totale Quote Subordinato non stagionale Stagionale Autonomo Riserve speciali (rifugiati, discendenti, assistenza) 2026 164.850 76.200 88.000 650 13.970 (assistenti, rifugiati, discendenti) 2027 165.850 76.200 89.000 650 14.370 2028 166.850 76.200 90.000 650 14.570 Per il lavoro subordinato non stagionale, si accede tramite quote riservate a lavoratori provenienti da:
- Paesi già convenzionati e Nuovi Paesi con cui l’Italia concluderà accordi tra 2026 e 2028 (con crescita annuale: 18.000 nel 2026, fino a 34.000 nel 2028). v. tabella 2
- Le categorie per il lavoro autonomo includono imprenditori con investimenti minimi, liberi professionisti riconosciuti, amministratori societari, artisti e startupper.
Settori ammessi per lavoro subordinato non stagionale
Settori Agricoltura, silvicoltura e pesca Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco Industrie tessili, dell'abbigliamento e calzature Industrie metallurgiche e dei prodotti in metallo Altre industrie (codici ATECO 16–22 e 26–33) Costruzioni Commercio all’ingrosso e al dettaglio Servizi di alloggio e ristorazione Servizi turistici (ATECO 55, 56, 79) Servizi di trasporto, logistica e magazzinaggio Servizi operativi di supporto alle imprese e alle persone Sanità, assistenza sociale e servizi sanitari privati Altri servizi (codici ATECO K, 61, 62, 63, M, 68) tabella 2 Albania Giappone Algeria Giordania Bangladesh Guatemala Bosnia-Erzegovina India Corea del Sud Kirghizistan Costa d’Avorio Kosovo Egitto Mali El Salvador Marocco Etiopia Mauritius Filippine Moldova Gambia Montenegro Georgia Niger Ghana Nigeria Ucraina Pakistan Senegal Perù Serbia Repubblica di Macedonia del Nord Sri Lanka Sudan Tunisia Uzbekistan Procedura e date per le domande
Il decreto prevede che le domande di nulla osta per lavoro subordinato (stagionale e non) e autonomo debbano essere precompilate e trasmesse esclusivamente per via telematica, tramite il sistema informatico del Ministero dell’Interno. Il DPCM enfatizza un rafforzamento delle funzionalità online, con possibili aggiornamenti tecnici per la gestione più fluida dei click day.
Viene confermata e rafforzata l’obbligatorietà della verifica dell’indisponibilità di lavoratori già presenti sul territorio nazionale, da effettuarsi prima della presentazione della domanda.
Le modalità saranno definite da una successiva Circolare interministeriale (Ministero del Lavoro e Interno), ma si prevede un canale integrato con i CPI per velocizzare le risposte.
Il DPCM prevede un calendario preciso per l’invio delle domande, differenziato per tipologia di lavoro e settore. Le date saranno pubblicate annualmente con apposito decreto, ma con validità triennale della pianificazione, le aziende potranno organizzarsi in anticipo.
Le quote verranno distribuite territorialmente dal Ministero del lavoro in base ai fabbisogni rilevati, con priorità ai settori produttivi con maggiore carenza di manodopera.
Una successiva circolare congiunta dei ministeri interesati quindi definirà in dettaglio:
- tempi e modalità della precompilazione dei moduli,
- la documentazione richiesta, e
- le modalità di verifica preventiva presso i Centri per l’impiego per l’indisponibilità di lavoratori già presenti sul territorio nazionale.
La bozza di decreto indica le seguenti finestre di invio per le domande
Settore Data apertura domande Data chiusura Agricoltura (stagionale) 12 gennaio 31 dicembre anno di riferimento Turismo (stagionale) 9 febbraio 31 dicembre Non stagionale – Accordi specifici 16 febbraio 31 dicembre Altri ingressi (lavoro autonomo, rifugiati ecc.) 18 febbraio 31 dicembre Le domande non perfezionate con le necessaria documentazione entro sei mesi dal 31 dicembre saranno considerate decadute.
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Ddl Agricoltura 2025 approvato: incentivi a giovani, filiere e innovazione nel settore
Il Consiglio dei Ministri ha approvato in data 24 luglio 2025 un importante disegno di legge collegato alla manovra di bilancio 2025-2027, che introduce misure di consolidamento e sviluppo del settore agricolo.
Scarica la bozza del testo entrato in Consiglio dei Ministri.
Il provvedimento si inserisce in un quadro più ampio di programmazione economico-finanziaria che riconosce al comparto primario un ruolo strategico per la sicurezza alimentare, la coesione territoriale e la transizione ecologica.
Vediamo brevemente le principali misure previste dal disegno di legge.
Le principali misure previste
Rafforzamento del Fondo per la Sovranità Alimentare
È previsto un incremento della dotazione del Fondo per la sovranità alimentare di:- 30 milioni di euro nel 2026
- 40 milioni di euro nel 2027
A ciò si aggiungono nuovi investimenti triennali (2026-2028) per 300 milioni di euro destinati a rafforzare le filiere locali, prevenire lo spopolamento delle aree interne e promuovere l'allevamento di vitelli autoctoni.
Credito d’imposta per i contratti di filiera del frumento
Alle imprese di trasformazione agroalimentare che stipulano contratti triennali, quadriennali o quinquennali con produttori di frumento italiano, viene riconosciuto per il 2026 un credito d’imposta fino al 40% degli investimenti in nuovi macchinari e ricerca, per un totale di 10 milioni di euro.Sostegno alla filiera vacca-vitello
Per contrastare l’eccessiva dipendenza da capi esteri e rafforzare la produzione bovina nazionale, sono stanziati 300 milioni di euro tra il 2026 e il 2028 per:- acquisto e allevamento di manze selezionate;
- incroci per produzione carne;
- svezzamento e accrescimento vitelli.
I contributi saranno ripartiti per il 70% alla filiera carne e 30% alla filiera carne-latte.
Imprenditoria giovanile e femminile
Il ddl prevede un rifinanziamento da 150 milioni di euro in tre anni per le misure a favore dell'imprenditoria agricola giovanile e femminile, mediante il D.lgs. 185/2000.Emergenze agricole: fitopatie e PSA
- Piano nazionale da 300 milioni contro la Xylella fastidiosa e altre fitopatie olivicole.
- Contributi per aziende di macellazione (3 milioni complessivi) per congelamento e stoccaggio suini provenienti da zone colpite da peste suina africana.
- Sospensione di 12 mesi del rimborso dei finanziamenti per imprese colpite da epizoozie nel 2025.
Accesso a terreni agricoli pubblici e recupero terre abbandonate
- ISMEA potrà concedere in comodato gratuito i propri terreni a giovani tra 18 e 40 anni con diritto di opzione all'acquisto agevolato dopo 10 anni.
- I Comuni istituiranno una “banca comunale delle terre” per recuperare e destinare in affitto i terreni abbandonati o silenti a nuovi imprenditori agricoli.
Norme su vino, olio e uova
- norme semplificate per la gestione delle fecce di vino e introduzione di regole chiare per il vino dealcolizzato,
- obblighi di etichettatura più trasparenti per le miscele contenenti olio vergine d’oliva,
- nuovi obblighi di stampigliatura delle uova nel luogo di produzione o nel primo centro di imballaggio, con esenzioni per piccoli allevamenti.
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Sostegno alle imprese: nuovi aiuti settore moda e rafforzamento ammortizzatori sociali
Nella seduta del 23 luglio, con 98 voti favorevoli, 67 contrari e 2 astensioni, il Senato ha rinnovato la fiducia al Governo con l'approvazione del disegno di legge n. 1561-A di conversione in legge del Decreto legge 26 giugno 2025 n. 92 contenente "Misure urgenti di sostegno ai comparti produttivi", entrato il vigore il 27 giugno 2025, e articolato in tre capi:
- Capo I – Misure per gli stabilimenti strategici e la decarbonizzazione,
- Capo II – Ammortizzatori sociali,
- Capo III – Misure settoriali e disposizioni finanziarie.
Il provvedimento si configura quindi come uno strumento emergenziale volto a:
- garantire continuità produttiva e salvaguardia occupazionale nei poli industriali strategici (soprattutto l’ex ILVA),
- agevolare i processi di riconversione industriale,
- rafforzare gli ammortizzatori sociali,
- offrire un supporto mirato a settori in difficoltà come la moda.
Di seguito una sintesi completa dei principali contenuti degli articoli.
Sostegno agli impianti industriali ex ILVA e investimenti correlati
- Art. 1: Viene autorizzato un finanziamento statale (fino a 200 milioni di euro per il 2025) a ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria per interventi urgenti di manutenzione e messa in sicurezza degli impianti.
- Art. 2: Modifica le regole per la realizzazione di impianti di produzione di preridotto, eliminando il vincolo sull’utilizzo esclusivo di idrogeno da fonti rinnovabili e consentendo la partecipazione di soci privati tramite procedure selettive.
- Art. 3: Introdotte procedure accelerate per investimenti superiori a 50 milioni di euro in aree ex ILVA o collegate, con la nomina di un commissario per semplificare gli iter amministrativi.
- Art. 4: Estensione delle agevolazioni anche al rendiconto 2024 per l’indotto degli stabilimenti strategici.
- Art. 5: Nuove regole per la cessione dei contratti d’acquisto in caso di crisi aziendali e fallimento di precedenti vendite, con possibilità di subentro da parte di altre imprese, anche a controllo pubblico.
Interventi a favore di imprese in crisi e lavoratori
- Art. 6: Esonero dal pagamento del contributo addizionale per le imprese delle aree di crisi industriale complessa che accedono alla CIGS nel 2025, salvo in caso di licenziamenti collettivi.
- Art. 7: Proroga straordinaria della CIGS fino al 2027 per grandi gruppi con almeno 1.000 dipendenti e accordi governativi firmati, con possibilità di sospensione al 100% dell’orario per lavoratore.
- Art. 8: Prevede ulteriori sei mesi di CIGS per aziende in fase di cessazione attività ma con concrete prospettive di cessione, subordinata a un accordo governativo. Inserite clausole stringenti per la decadenza dal beneficio in caso di rifiuto di offerte di lavoro o formazione.
- Art. 9: Incrementa il limite di spesa per il riconoscimento, per il biennio 2025-2026, dei trattamenti di sostegno al reddito, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati a orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate e confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria, già previste dalla legge di bilancio 2024 (da 700 mila euro a 8,7 mln per 2025 e 2026).
Settore moda e copertura finanziaria
- Art. 10: Riconosciuto un ulteriore periodo di 12 settimane di cassa integrazione per la filiera della moda da febbraio a dicembre 2025, con maggiori margini di flessibilità per i datori di lavoro in difficoltà.
- Art. 10-ter: introdotto in sede referente, prevede un contributo straordinario per i nuclei familiari beneficiari dell’Assegno di inclusione (ADI). In via eccezionale per l’anno 2025, al fine di rafforzare le misure di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale, ai nuclei familiari interessati dalla sospensione di un mese del beneficio economico dell’Assegno di inclusione dopo un periodo di fruizione non superiore a diciotto mesi, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 è riconosciuto un contributo straordinario aggiuntivo dell’Assegno di inclusione.
- Art. 11: Disposizioni per la copertura finanziaria del decreto, con fondi ricavati da risparmi su altre misure sociali o utilizzo di residui di bilancio.
- Art. 12: Stabilisce l’entrata in vigore del decreto il giorno successivo alla pubblicazione.
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Contributi PNRR per le Comunità energetiche rinnovabili 2025: nuovo Avviso del MASE
Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha pubblicato, con Decreto Direttoriale n. 229 del 17 luglio 2025, l’aggiornamento dell’Avviso Pubblico per la presentazione delle domande a sportello per i contributi in conto capitale destinati allo sviluppo delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) e dei sistemi di autoconsumo collettivo.
L’iniziativa rientra nell’ambito della Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU.
L’Avviso recepisce le novità introdotte dal Decreto MASE n. 127 del 16 maggio 2025, finalizzate ad ampliare la platea dei beneficiari e favorire il pieno utilizzo delle risorse disponibili, pari a 2,2 miliardi di euro.
Il nuovo sportello sarà attivo dal 21 luglio 2025 (ore 15:00) fino al 30 novembre 2025 (ore 18:00), salvo esaurimento anticipato delle risorse.
Chi può beneficiare del contributo e quali interventi sono ammessi
I contributi in conto capitale (fino al 40% dei costi ammissibili) sono destinati a soggetti che realizzano o potenziano impianti alimentati da fonti rinnovabili inseriti in configurazioni di CER o autoconsumo collettivo, ubicati in Comuni con popolazione inferiore ai 50.000 abitanti.
Gli impianti ammissibili devono:
- essere nuovi o potenziati, con potenza massima fino a 1 MW;
- essere localizzati sotto la medesima cabina primaria di riferimento della CER o gruppo di autoconsumatori;
- avere avviato i lavori dopo la presentazione della domanda;
- entrare in esercizio entro 24 mesi dal completamento, e comunque entro il 31 dicembre 2027.
Sono ammissibili anche progetti in Comuni con più di 5.000 abitanti (ma sempre sotto i 50.000), a determinate condizioni transitorie se i lavori sono avviati tra il 16 maggio 2025 e la data di apertura dello sportello.
Spese ammissibili e limiti di finanziamento
Rientrano tra le spese finanziabili:
- l'acquisto e l’installazione degli impianti a fonti rinnovabili, sistemi di accumulo, hardware/software e componentistica elettrica;
- opere edili essenziali, connessione alla rete elettrica;
- progettazioni, collaudi, direzione lavori e studi preliminari (fino al 10% dell'importo totale).
Sono previsti limiti massimi di costo per impianti, differenziati in base alla potenza installata:
- fino a 20 kW: €1.500/kW
- da 20 a 200 kW: €1.200/kW
- da 200 a 600 kW: €1.100/kW
- da 600 a 1.000 kW: €1.050/kW
L’IVA non è ammissibile salvo nei casi di non recuperabilità.
Modalità di presentazione, obblighi e controlli
Le domande dovranno essere trasmesse tramite l'applicazione online “Sistemi di Produzione e Consumo – SPC” disponibile sul portale clienti GSE.
È obbligatoria l’autenticazione e l’uso del Manuale Utente “Guida all’utilizzo dell’applicazione SPC”. Alla domanda andrà allegata la documentazione prevista dalle Regole Operative.
Il GSE esaminerà le richieste entro 90 giorni e comunicherà l’importo massimo del contributo concedibile. In caso di ammissione, seguirà la sottoscrizione di un atto d’obbligo e la successiva erogazione (anticipazione, quota intermedia e saldo) da parte del MASE.
Il soggetto beneficiario sarà tenuto, tra l’altro, a:
- completare i lavori entro il 30 giugno 2026;
- rendicontare le spese entro il 31 agosto 2026;
- garantire tracciabilità finanziaria, evitare il doppio finanziamento e assicurare il rispetto dei principi DNSH, parità di genere e inclusione giovanile;
- facilitare controlli e ispezioni da parte di GSE, MASE e autorità competenti.
Sono previste sanzioni e revoche del contributo in caso di irregolarità, mancato rispetto delle scadenze o delle condizioni contrattuali.
Allegati: -
Comunità energetiche e autoconsumo: aggiornate le regole operative per gli incentivi PNRR
Con il Decreto Direttoriale n. 228 del 17 luglio 2025, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha approvato una nuova versione delle Regole Operative per l’accesso agli incentivi previsti dal PNRR a favore delle comunità energetiche rinnovabili e dell’autoconsumo diffuso.
Il provvedimento integra e modifica le precedenti disposizioni contenute nel Decreto CACER (DM 7 dicembre 2023, n. 414) e recepisce le recenti novità normative introdotte dal DL 19/2025, convertito dalla Legge 60/2025, e dal Decreto MASE 127/2025.
L’intervento normativo rientra nell’ambito dell’attuazione dell’Investimento 1.2 della Missione 2, Componente 2, del PNRR, volto a promuovere la diffusione delle fonti rinnovabili attraverso il sostegno finanziario a configurazioni di autoconsumo collettivo e comunità energetiche.
Principali novità introdotte dal decreto
Il decreto recepisce una serie di modifiche normative e tecniche, con l’obiettivo di semplificare l’accesso agli incentivi, favorire la partecipazione dei beneficiari e ampliare la platea degli aventi diritto.
Estensione del perimetro soggettivo
L’accesso ai contributi PNRR è ora possibile anche per i Comuni con meno di 50.000 abitanti, superando il precedente limite di 5.000. Questo ampliamento mira a incentivare lo sviluppo di comunità energetiche anche in ambito urbano e metropolitano.
Nuove scadenze e termini operativi
- I lavori per la realizzazione degli impianti devono essere ultimati entro il 30 giugno 2026, anziché essere messi in esercizio entro tale data.
- Gli impianti dovranno entrare in esercizio entro 24 mesi dalla fine dei lavori e comunque non oltre il 31 dicembre 2027.
Incremento dell’anticipazione PNRR
Viene innalzata dal 10% al 30% la quota di anticipazione richiedibile dai beneficiari del contributo in conto capitale, agevolando l’avvio dei progetti anche per i soggetti con minori risorse liquide.
Modifiche alle Regole Operative del GSE
L’allegato al decreto aggiorna ufficialmente le Regole Operative del GSE per recepire:
- Le novità normative su impianti entrati in esercizio prima della costituzione della comunità, a condizione che l’intento costitutivo risulti documentato (entro 150 giorni dall’entrata in vigore del Decreto CACER).
- L’estensione dei soggetti ammessi alla CERanche a:
- PMI partecipate da enti pubblici
- Aziende territoriali per l’edilizia residenziale
- Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza
- Enti di formazione, ricerca, religiosi e del Terzo settore.
La precisazione secondo cui solo i soci ubicati in prossimità degli impianti possono esercitare poteri di controllo nella comunità.
Sono state inoltre aggiornate:
- Le modalità di verifica preliminare di ammissibilità
- I criteri per la definizione delle modifiche ai progetti già in corso
- Le modalità di ripartizione del “premio eccedentario” per finalità sociali
Chiarimenti operativi e cumulabilità
Tra le novità tecniche di rilievo si segnala che anche le persone fisiche sono ora esentate dall’applicazione del cosiddetto “fattore di riduzione F” nella determinazione della tariffa incentivante. In tema di cumulabilità degli incentivi, il decreto conferma che:
- la tariffa incentivante è cumulabile con il contributo PNRR, ma sarà decurtata in proporzione all’importo ottenuto.
- è possibile cumulare la tariffa anche con altri contributi in conto capitale, a patto che non superino il 40% dei costi di investimento ammissibili.
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Prestazioni INPS malattia, maternità e tubercolosi in agricoltura 2025
Con la circolare INPS n. 111 del 16 luglio 2025 vengono comunicati gli importi giornalieri di riferimento per il calcolo delle prestazioni economiche di malattia, maternità/paternità e tubercolosi, destinati alle categorie agricole:
- dei piccoli coloni e
- dei compartecipanti familiari.
Tali valori sono determinati sulla base del decreto direttoriale del 10 giugno 2025 del Ministero del Lavoro, che ha stabilito le retribuzioni medie giornaliere per il 2025.
È importante sottolineare che, ad eccezione dei casi in cui le prestazioni per tubercolosi debbano essere erogate in misura fissa (come da circolare INPS n. 2/2025), le indennità sono calcolate applicando i nuovi importi giornalieri.
Questi valori, elencati nell’allegato della circolare, sostituiscono quelli in vigore nel 2024.
Salari convenzionali 2025 e obbligo di riliquidazione
I salari medi convenzionali stabiliti per il 2025 devono essere utilizzati esclusivamente per la determinazione delle indennità riferite ai lavoratori agricoli sopracitati, in conformità all’art. 28 del D.P.R. 488/1968. Sono quindi escluse da questa logica le altre categorie di lavoratori.
Un punto operativo di rilievo per consulenti e datori di lavoro riguarda la riliquidazione obbligatoria: qualora nel corso del 2025 siano state liquidate prestazioni economiche relative a eventi di malattia o tubercolosi utilizzando ancora i salari 2024, sarà necessario procedere a una nuova liquidazione sulla base degli importi aggiornati per il 2025.
Invece, a partire dal 2011, le prestazioni di maternità e paternità per i piccoli coloni e compartecipanti familiari sono liquidate non in base al salario convenzionale provinciale, ma secondo il reddito medio convenzionale giornaliero stabilito per il calcolo delle pensioni. Per l’anno 2025, tale reddito è stato aggiornato a:
Tipologia prestazione Reddito/Importo giornaliero 2025 Fonte Maternità/Paternità € 65,19 Circolare INPS n. 107/2025 Malattia/Tubercolosi (variabile) Importi variabili per provincia (Allegato n. 1) Decreto direttoriale 10/06/2025 I datori di lavoro agricoli devono quindi verificare l’allineamento delle pratiche in corso con questi importi, soprattutto in caso di eventi già indennizzati con valori ormai superati. Per i dettagli specifici per provincia, si rinvia alla tabella contenuta nell’Allegato 1 della circolare stessa .
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Indennizzi Danno Biologico INAIL 2025
Con il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 85 del 20 giugno 2025, pubblicato il 14 luglio nella sezione "Pubblicità legale" del sito del Ministero, è stata ufficializzata la rivalutazione annuale degli importi delle prestazioni economiche INAIL per danno biologico, prevista dall’art. 13 del D.lgs. 38/2000.
L’incremento per l’anno in corso è fissato nella misura dello 0,8%, con decorrenza dal 1° luglio 2025.
Vediamo ulteriori dettagli in attesa anche della circolare di Istruzioni INAIL.
Normativa e ambito di applicazione
l decreto si inserisce nel quadro normativo delineato dal D.lgs. n. 38/2000 e dalle successive disposizioni, in particolare la Legge 208/2015 (art. 1, comma 303), che prevede una rivalutazione automatica annuale degli importi sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI, al netto dei tabacchi).
La nota tecnica della Consulenza statistico attuariale INAIL del 20 febbraio 2025 ha rilevato una variazione media annua dell’indice FOI dallo 0,8%, con il coefficiente di rivalutazione pari a 1,008. Tale valore è stato confermato anche nella relazione del Direttore generale e del Direttore centrale rapporto assicurativo INAIL del 17 marzo 2025
.L’incremento si applica:
- Agli indennizzi in capitale per danno biologico dovuti dall’INAIL ai sensi della tabella vigente alla data dell’evento lesivo;
- Agli importi delle rendite per danno biologico, limitatamente alla quota che ristora il danno biologico.
Rientrano nell’applicazione della rivalutazione i settori dell’industria, agricoltura, i medici esposti a radiazioni ionizzanti e i tecnici sanitari di radiologia medica autonomi.
Il provvedimento recepisce la proposta di rivalutazione formulata dal Consiglio di amministrazione dell’INAIL con deliberazione n. 43 del 26 marzo 2025, sulla quale sono stati acquisiti:
Il parere favorevole del Ministero dell’Economia e delle Finanze – RGS-IGESPES (nota prot. n. 85135 del 14 aprile 2025);
Il nulla osta del Ministero della Salute – Direzione generale della prevenzione (nota prot. n. 15321 del 4 giugno 2025).
Tabella comparativa 2024-2025
Rivalutazione indennizzi INAIL per danno biologico dal 1° luglio 2025 (incremento 0,8%) Grado di menomazione (%) Importo 2024 (€) Importo rivalutato 2025 (€) Variazione (€) 1% 853,61 860,45 +6,84 5% 4.353,25 4.388,08 +34,83 10% 8.896,12 8.967,29 +71,17 20% 18.672,80 18.822,18 +149,38 30% 29.639,55 29.876,66 +237,11 40% 41.771,00 42.105,17 +334,17 50% 55.045,39 55.485,76 +440,37 60% 69.443,71 70.000,25 +556,54 70% 84.950,85 85.630,46 +679,61 80% 101.554,35 102.368,78 +814,43 90% 119.244,31 120.197,26 +952,95 100% 138.013,73 139.117,84 +1.104,11