• Certificazione Unica

    Certificazione Unica 2026: pronti i Modelli con relative istruzioni

    L’Agenzia delle entrate, con Provvedimento del 15 gennaio 2026 n. 15707, ha approvato il modello di Certificazione Unica “CU 2026”, relativa all’anno 2025, unitamente alle istruzioni di compilazione, nonché del frontespizio per la trasmissione telematica e del quadro CT con le relative istruzioni.

    Scarica il Modello di Certificazione Unica 2026 (sintetico e ordinario)

    Certificazione Unica 2026: termini di presentazione

    Per il periodo d’imposta 2025, i sostituti d’imposta devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate:

    • entro il 16 marzo, le certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo non esercitato abitualmente e ai redditi diversi
    • entro il 30 aprile, le certificazioni relative ai redditi di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale ovvero alle provvigioni per le prestazioni non occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari, 
    • entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770), ossia entro il 31 ottobre, per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata

    Le predette certificazioni, sottoscritte anche mediante sistemi di elaborazione automatica, sono consegnate al percipiente entro il 16 marzo.

    I termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo.

    Soggetti obbligati all’invio della Certificazione Unica 2026

    Sono tenuti alla trasmissione telematica della Certificazione Unica 2026, entro il 16 marzo 2026 (ovvero entro il 30 aprile 2026 per le CU contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante precompilata), tutti i soggetti che nel corso del 2025 hanno corrisposto somme o valori assoggettati a ritenuta alla fonte, ai sensi delle principali disposizioni del D.P.R. n. 600/1973 (artt. 23, 24, 25, 25-bis, 25-ter, 25-quater e 29), nonché delle ulteriori norme richiamate dalla legislazione vigente.

    L’obbligo di invio riguarda inoltre i soggetti che nel 2025 hanno erogato contributi previdenziali e assistenziali e/o premi assicurativi INAIL. La Certificazione Unica deve essere presentata anche nei casi in cui non siano state applicate ritenute fiscali, qualora le somme corrisposte siano comunque soggette a contribuzione previdenziale INPS. Rientrano in tale fattispecie, ad esempio, le aziende estere che occupano lavoratori italiani all’estero assicurati in Italia, nonché le Università in relazione ai compensi corrisposti per dottorati di ricerca. In tali ipotesi, i dati del personale interessato devono essere indicati compilando l’apposito riquadro INPS nella sezione dedicata ai dati previdenziali e assistenziali della CU.

    Sono altresì obbligati alla presentazione della Certificazione Unica i datori di lavoro titolari di posizione assicurativa INAIL, i quali devono comunicare i dati relativi al personale assicurato, compilando lo specifico riquadro previsto per l’Istituto. In particolare, l’adempimento riguarda tutti i soggetti tenuti all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai sensi del D.P.R. n. 1124/1965, nonché all’obbligo di denuncia nominativa previsto dalla normativa vigente, inclusi i dati assicurativi riferiti ai giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti con rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica.

    L’obbligo di compilazione della Certificazione Unica riguarda anche tutte le Amministrazioni pubbliche che operano in qualità di sostituti d’imposta e risultano iscritte alle gestioni confluite nell’INPS – Gestione Dipendenti Pubblici, nonché gli enti con personale iscritto per opzione alla medesima gestione. La dichiarazione deve essere presentata anche dai sostituti d’imposta con dipendenti iscritti esclusivamente alla gestione assicurativa ENPDEP.

    I dati comunicati tramite la CU sono rilevanti ai fini della determinazione dell’imponibile contributivo e dell’aggiornamento della posizione assicurativa e previdenziale degli iscritti alle gestioni amministrate dall’INPS – Gestione Dipendenti Pubblici, tra cui, a titolo esemplificativo, la Cassa Pensioni Statali, la Cassa Pensioni degli Enti Locali, la Cassa Pensioni Insegnanti, la Cassa Pensioni Sanitari, la Cassa Pensioni Ufficiali Giudiziari, nonché le gestioni INADEL, ENPAS, ENPDEP, ENAM e la Cassa Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali.

    Restano infine confermate le istruzioni operative già fornite dal Ministero del Tesoro con la circolare n. 79 del 6 dicembre 1996, tuttora applicabili per gli aspetti non modificati dalla normativa successiva.

    Allegati:
  • Contributi Previdenziali

    Retribuzioni minime e massimali contributivi 2026: i nuovi importi

    Con la circolare INPS n. 6 del 30 gennaio 2026, l’Istituto ha comunicato i nuovi valori di riferimento per il calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per l’anno 2026, tra cui:

    • il limite minimo di retribuzione giornaliera;
    • le retribuzioni convenzionali;
    • il massimale annuo della base contributiva e pensionabile;
    • i valori aggiornati per settori e qualifiche contenuti nelle tabelle A e B allegate alla circolare (riassunti nei paragrafi seguenti )

    L’aggiornamento tiene conto della variazione ISTAT pari a +1,4% registrata nel 2025.

    Viene precisato che I datori di lavoro che non abbiano applicato i valori aggiornati per il mese di gennaio 2026 possono procedere alla regolarizzazione entro il 16 del terzo mese successivo alla pubblicazione della circolare, senza aggravio di sanzioni o interessi. La scadenza è quindi fissata al 16 aprile 2026

    Minimali retributivi e pensione minima

    Per la generalità dei lavoratori dipendenti, la contribuzione non può essere calcolata su una retribuzione inferiore al limite minimo giornaliero, determinato in misura pari al 9,5% del trattamento minimo mensile di pensione FPLD.

    Per il 2026 i valori sono i seguenti:

    1. Trattamento minimo mensile di pensione: 611,85 euro
    2. Minimale di retribuzione giornaliera: 58,13 euro

    Il minimale si applica qualora la retribuzione effettiva o contrattuale risulti inferiore a tale soglia

    Retribuzioni minime giornaliere 2026 tabella A

    Settore Dirigente (€) Impiegato (€) Operaio (€) Note
    Industria 160,77 48,57 45,34 (1) Importi < 58,13 da adeguare al minimale di legge
    Amministrazioni dello Stato e altre Pubbliche Amm.ni 122,25 58,20 51,73 (1) Importi < 58,13 da adeguare al minimale di legge
    Artigianato 51,73 45,34 (1) Importi < 58,13 da adeguare al minimale di legge
    Agricoltura 128,65 67,84 51,70 (2) Non soggetto all’adeguamento ex art. 7 L. 638/1983
    Credito, assicurazioni e servizi 160,77 55,01 51,73 (1) Importi < 58,13 da adeguare al minimale di legge
    Commercio 160,77 45,34 45,34 (1) Importi < 58,13 da adeguare al minimale di legge
     (1) Da adeguare a € 58,13 ai sensi dell’art. 7 L. 638/1983 e L. 389/1989. (2) Escluso dall’adeguamento ex art. 7, c. 1 L. 638/1983 (c. 5). 

    Retribuzioni minime 2026 settori speciali

    Settore / Attività Qualifica Retribuzione minima (€) Note
    Istruzione pre-scolare (scuole materne autonome o altre istituzioni incluse I.P.A.B.) Docenti e non docenti con funzioni direttive 61,45 (1)
    Istruzione pre-scolare (scuole materne autonome o altre istituzioni incluse I.P.A.B.) Docenti e non docenti 28,43 (1)
    Istruzione pre-scolare (scuole materne autonome o altre istituzioni incluse I.P.A.B.) Operai 22,75 (1)
    Istruzione ed educazione scolare non statale Impiegati 63,01 (1)
    Istruzione ed educazione scolare non statale Docenti e non docenti 28,43 (1)
    Istruzione ed educazione scolare non statale Operai 28,43 (1)
    Assistenza sociale (istituzioni sociali e assistenziali incluse I.P.A.B.) Impiegati 61,45 (1)
    Assistenza sociale (istituzioni sociali e assistenziali incluse I.P.A.B.) Operai 25,51 (1)
    Assistenza sociale (istituzioni sociali e assistenziali incluse I.P.A.B.) Operai (altra voce) 19,89 (1)
    Attività di culto, formazione religiosa ed attività similari Impiegati 61,45 (1)
    Attività di culto, formazione religiosa ed attività similari Operai 25,51 (1)
    Attività di culto, formazione religiosa ed attività similari Operai (altra voce) 19,89 (1)
    Spettacolo Dirigente 131,90 (1)
    Spettacolo Impiegato 39,66 (1)
    Spettacolo Operaio 31,18 (1)
    Attività circensi e dello spettacolo viaggiante Dirigente 111,04 (1)
    Attività circensi e dello spettacolo viaggiante Impiegato 34,04 (1)
    Attività circensi e dello spettacolo viaggiante Operaio 25,51 (1)
    Agenti di assicurazione in gestione libera Capo Ufficio (Imp. I cat.) 39,66 (1)
    Agenti di assicurazione in gestione libera Impiegati (2 e 3 cat.) 28,43 (1)
    Agricoltura (personale impiegatizio a prestazione ridotta a servizio di più aziende) Impiegati concetto d’ordine 45,34 (1)
    Agricoltura (personale impiegatizio a prestazione ridotta a servizio di più aziende) Impiegati d’ordine 36,89 (1)
    Amministrazione statale Personale docente e non docente 28,43 (1)
    Assicurazioni (org.ne produttiva e produzione) Ispettori – addetto a org.ne produttiva e produzione 102,98 (1)
    Assicurazioni (org.ne produttiva e produzione) Produzione Cat. A 51,73 (1)
    Assicurazioni (org.ne produttiva e produzione) Produzione Cat. B/C 34,04 (1)
    Assistenza domiciliare svolta in forma cooperativa 17,08 (1)
    Credito (solo personale ausiliario) Personale fatica/custodia/pulizia 22,75 (1)
    Servizio di pulizia, disinfezione e disinfestazione Operai 3° livello 28,43 (1)
    Servizio di pulizia, disinfezione e disinfestazione Operai 4° livello 25,51 (1)
    Servizio di pulizia, disinfezione e disinfestazione Operai 5° livello 22,75 (1)
    Proprietari di fabbricati (addetti pulizia stabili) Pulitori 22,75 (1)
    Pesca costiera e mediterranea Capo barca / Motorista 36,89 (2)
    Pesca costiera e mediterranea Capo pesca 34,04 (2)
    Pesca costiera e mediterranea Marinaio 28,43 (2)
    Pesca oltre gli stretti Comandante

    Massimali contributivi e aliquota aggiuntiva

    Per i lavoratori iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31 dicembre 1995, il massimale annuo della base contributiva e pensionabile è fissato, per il 2026, in:

    122.295 euro

    Le retribuzioni eccedenti tale soglia non sono assoggettate a contribuzione IVS, ma rilevano per il calcolo di specifiche contribuzioni aggiuntive 

    L’aliquota aggiuntiva dell’1% a carico del lavoratore si applica sulla quota di retribuzione eccedente la prima fascia di retribuzione pensionabile, pari a:

    • 56.224 euro annui
    • 4.685 euro mensili.

    Allegati:
  • Adempimenti Iva

    Nuovo Testo unico IVA in vigore dal 2027: il testo pubblicato in GU

    Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30.01.2026 n. 24, il decreto legislativo n. 10 del 19 gennaio 2026 recante il nuovo Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto che raccoglie in modo organico le norme vigenti, prevedendo l’abrogazione dei numerosi provvedimenti che oggi le contengono, in attuazione della legge delega 9 agosto 2023 n. 111

    Scarica il testo del dlgs del 19.01.2026 n. 10 | Testo Unico Iva.

    Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027.

    Come evidenziato dalla relazione illustrativa del Governo, l’intervento normativo è finalizzato alla razionalizzazione della disciplina recata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 e dal decreto-legge n. 331 del 1993, che regolano rispettivamente le operazioni interne e quelle intracomunitarie, in coerenza con l’impostazione sistematica della direttiva 2006/112/UE sul sistema comune dell’imposta sul valore aggiunto.

    In un’ottica di riordino organico delle disposizioni per ambiti omogenei, taluni istituti attualmente disciplinati dal d.P.R. n. 633 del 1972, in particolare quelli afferenti all’“Accertamento”, non sono stati ricompresi nel presente testo unico. Tenuto conto della natura armonizzata del tributo e delle specificità del meccanismo applicativo dell’IVA, sono invece confluite nel testo unico le disposizioni relative alla fatturazione, alla registrazione delle operazioni, alla liquidazione dell’imposta e ai rimborsi.

    Dal punto di vista sostanziale: 

    • non cambiano le regole IVA applicabili alle operazioni, alle aliquote e agli adempimenti; 
    • il Testo unico diventa, dal 2027, il nuovo riferimento normativo principale per l’imposta sul valore aggiunto, sostituendo in modo organico il DPR 633/1972 e le disposizioni stratificatesi nel tempo. 

    Per l’attività professionale sarà quindi necessario: 

    • aggiornare i richiami normativi in contratti, pareri, guide e documentazione fiscale; 
    • adeguare i manuali operativi e i gestionali IVA; 
    • fare riferimento al nuovo Testo unico anche in sede di interpretazione e contenzioso.

    Sommario del nuovo Testo unico Iva

    Il testo unico IVA riorganizza, coordina e riscrive la normativa vigente, rendendola più leggibile e sistematica.

    Il testo è articolato in 18 Titoli suddivisi in 171 articoli e da 4 tabelle allegate

    TITOLO I – OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE
    Capo I – Disposizioni generali

    TITOLO II – AMBITO TERRITORIALE DI APPLICAZIONE
    Capo I – Territorialità dell’imposta e definizioni

    TITOLO III – SOGGETTI PASSIVI
    Capo I – Esercizio di imprese, arti e professioni

    TITOLO IV – OPERAZIONI IMPONIBILI
    Capo I – Cessioni di beni
    Capo II – Acquisti intraunionali di beni
    Capo III – Prestazioni di servizi
    Capo IV – Importazioni
    Capo V – Buono-corrispettivo

    TITOLO V – LUOGO DELLE OPERAZIONI IMPONIBILI
    Capo I – Cessioni di beni
    Capo II – Operazioni intraunionali
    Capo III – Prestazioni di servizi

    TITOLO VI – FATTO GENERATORE ED ESIGIBILITÀ DELL’IMPOSTA
    Capo I – Cessioni di beni e prestazioni di servizi
    Capo II – Cessioni e acquisti intraunionali

    TITOLO VII – BASE IMPONIBILE
    Capo I – Disposizioni generali
    Capo II – Acquisti intraunionali di beni
    Capo III – Importazioni

    TITOLO VIII – ALIQUOTE
    Capo I – Aliquote dell’imposta

    TITOLO IX – ESENZIONI E NON IMPONIBILITÀ
    Capo I – Operazioni esenti
    Capo II – Operazioni non imponibili connesse alle operazioni intraunionali
    Capo III – Operazioni non imponibili connesse alle importazioni
    Capo IV – Operazioni non imponibili connesse all’esportazione
    Capo V – Operazioni non imponibili assimilate
    Capo VI – Depositi IVA

    TITOLO X – RIVALSA E DETRAZIONE
    Capo I – Rivalsa
    Capo II – Detrazione

    TITOLO XI – VOLUME D’AFFARI ED ESERCIZIO DI PIÙ ATTIVITÀ
    Capo I – Volume d’affari

    TITOLO XII – OBBLIGHI DEI SOGGETTI PASSIVI
    Capo I – Debitori dell’imposta
    Capo II – Debitore dell’imposta per le operazioni intraunionali
    Capo III – Debitore dell’imposta per le importazioni
    Capo IV – Inizio, variazione e cessazione dell’attività
    Capo V – Fatturazione e registrazione delle operazioni
    Capo VI – Fatturazione e registrazione delle operazioni intraunionali
    Capo VII – Obblighi generali dei prestatori di servizi di pagamento

    TITOLO XIII – RISCOSSIONE
    Capo I – Liquidazione e versamenti

    TITOLO XIV – RIMBORSI
    Capo I – Disposizioni varie

    TITOLO XV – GRUPPO IVA
    Capo I – Disposizioni generali

    TITOLO XVI – REGIMI SPECIALI
    Capo I – Liquidazione dell’IVA secondo la contabilità di cassa
    Capo II – Regime speciale per i produttori agricoli e ittici
    Capo III – Disposizioni relative a determinati settori
    Capo IV – Agenzie di viaggio e turismo
    Capo V – Attività spettacolistiche
    Capo VI – Regimi speciali per i rivenditori di beni usati, oggetti d’arte, antiquariato o da collezione
    Capo VII – Regimi speciali One Stop Shop (OSS) e Import One Stop Shop (IOSS)
    Capo VIII – Disposizioni relative ai mezzi di trasporto nuovi
    Capo IX – Disposizioni per l’identificazione di determinati prodotti
    Capo X – Regime speciale per la dichiarazione e il pagamento dell’IVA all’importazione

    TITOLO XVII – REGIMI DI FRANCHIGIA
    Capo I – Regime nazionale di franchigia
    Capo II – Regime transfrontaliero di franchigia

    TITOLO XVIII – DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO FINALE
    Capo I – Disposizioni varie

    Al nuovo Testo Unico Iva sono allegate anche quattro Tabelle:

    • Tabella A:
      Parte I: “Prodotti agricoli e ittici”;
      Parte II: “Beni e servizi soggetti all’aliquota del 4 per cento”;
      Parte III: “Beni e servizi soggetti all’aliquota del 5 per cento”;
      Parte IV: “Beni e servizi soggetti all’aliquota del 10 per cento”;
    • Tabella B: “Prodotti soggetti a specifiche discipline”;
    • Tabella C: “Spettacoli e altre attività”;
    • Tabella D: “Oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione”.

    Allegati:
  • Assegni familiari e ammortizzatori sociali

    Importi NASpI, CIG, AIS e altre prestazioni INPS 2026

    Con la circolare n. 4 del 28 gennaio 2026, l’INPS ha comunicato gli importi massimi in vigore dal 1° gennaio 2026 relativi ai principali trattamenti di integrazione salariale e alle prestazioni di disoccupazione e sostegno al reddito.

    Il documento fornisce indicazioni operative su CIGO, CIGS, assegno di integrazione salariale, nonché sulle indennità NASpI, DIS-COLL, disoccupazione agricola, IDIS, ISCRO e sull’assegno per attività socialmente utili, con valori aggiornati in base alla variazione ISTAT.

    Di seguito si riepilogano, in modo sistematico, gli importi di riferimento per il 2026, suddivisi per singola prestazione.

    Cassa integrazione Importi 2026

    Dal 1° gennaio 2026 è applicabile un unico massimale mensile, indipendentemente dalla retribuzione di riferimento, come previsto dall’art. 3 del D.lgs. n. 148/2015.

    Prestazione Importo lordo (€) Importo netto (€)
    CIGO – CIGS – CISOA – FIS 1.423,69 1.340,56

    Per i trattamenti concessi al settore edile e lapideo per intemperie stagionali, l’importo è incrementato del 20%.

    Settore Importo lordo (€) Importo netto (€)
    Edile e lapideo (intemperie) 1.708,44 1.608,66

    Fondi di solidarietà del Credito

    Assegno di integrazione salariale I massimali dell’assegno di integrazione salariale del Fondo Credito variano in funzione della retribuzione mensile lorda.

    Retribuzione mensile lorda (€) Massimale 2026 (€)
    Fino a 2.592,03 1.407,77
    Da 2.592,03 a 4.097,35 1.622,62
    Oltre 4.097,35 2.049,90

    Assegno emergenziale Per l’assegno emergenziale sono previsti importi differenziati sulla base della retribuzione annua lorda.

    Retribuzione annua lorda (€) Importo lordo (€) Importo netto (€)
    Fino a 49.638,65 2.899,50 2.730,17
    Da 49.638,65 a 65.313,03 3.266,27
    Oltre 65.313,03 4.571,55

    Fondo di solidarietà del Credito Cooperativo Per il 2026 l’assegno emergenziale del Fondo Credito Cooperativo è determinato come segue:

    Fascia retributiva (€) Importo lordo (€) Importo netto (€)
    Fino a 2.780,97 2.780,97 2.618,56
    Da 46.925,60 a 65.448,86 3.740,45
    Oltre 65.448,86 4.350,50

    Disoccupazione e assegni LSU

    NASpI e DIS-COLL

    Per entrambe le prestazioni di disoccupazione gli importi sono:

    • retribuzione di riferimento: 1.456,72 euro;
    • importo massimo mensile: 1.584,70 euro.

    La riduzione del 5,84% non si applica a tali indennità.

    Disoccupazione agricola

    Per le prestazioni liquidate nel 2026, relative ad attività svolte nel 2025, resta applicabile il massimale di 1.404,03 euro, già previsto per l’anno precedente.

    Indennità per lavoratori dello spettacolo (IDIS)

    L’importo giornaliero dell’IDIS non può superare il minimale contributivo giornaliero.

    Per il 2026, con riferimento ai periodi 2025, il limite è pari a:

    • 57,32 euro al giorno.

    Indennità ISCRO

    Per l’anno 2026:

    • reddito di riferimento: 12.749,18 euro;
    • importo mensile minimo: 255,53 euro;
    • importo mensile massimo: 817,69 euro.

    Assegno per attività socialmente utili

    Dal 1° gennaio 2026, l’assegno mensile spettante ai lavoratori impegnati in attività socialmente utili è pari a:

    • 707,19 euro mensili, senza applicazione della riduzione ex legge n. 41/1986.

    Allegati:
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    Linee Guida ministeriali su intelligenza artificiale e lavoro

    Il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 17 dicembre 2025, n. 180, introduce ufficialmente le Linee guida per l’implementazione dell’Intelligenza Artificiale (IA) nel mondo del lavoro, con l’obiettivo di accompagnare imprese, lavoratori dipendenti e autonomi in un processo di trasformazione digitale consapevole, responsabile e conforme al quadro normativo europeo e nazionale . Il documento era stato poso in consultazione pubblica  qualche settimana fa.

    Il provvedimento si colloca nel solco del Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act), della Strategia italiana per l’Intelligenza Artificiale 2024-2026, del Piano d’azione del G7 Lavoro di Cagliari e della legge n. 132/2025, che ha istituito l’Osservatorio sull’adozione dei sistemi di IA nel mondo del lavoro.

    Le Linee guida, elaborate anche sulla base di una consultazione pubblica, non hanno natura prescrittiva, ma costituiscono uno strumento di indirizzo operativo destinato a essere aggiornato nel tempo.

    I contenuti del decreto 180 2025

    Uno dei temi centrali del decreto è il ruolo trasformativo dell’IA nel mercato del lavoro. L’IA è descritta come una leva di innovazione in grado di migliorare produttività, qualità dei processi e sicurezza, ma anche come una tecnologia che incide profondamente sulle competenze richieste e sull’organizzazione del lavoro. Per questo motivo, il documento insiste sulla necessità di evitare un’adozione meramente tecnologica, promuovendo invece un approccio strategico che tenga insieme competitività delle imprese e tutela del capitale umano.

    Ampio spazio è dedicato alle linee guida operative per le imprese,(vedi sotto) in particolare per le PMI, che rappresentano la parte più rilevante del tessuto produttivo italiano. Viene proposta una vera e propria roadmap di adozione dell’IA, articolata in fasi: valutazione preliminare e “AI readiness”, pianificazione e governance, sperimentazione tramite progetti pilota, implementazione su scala più ampia, monitoraggio continuo dei rischi e valorizzazione del capitale umano. L’accento è posto sulla governance, sulla supervisione umana delle decisioni automatizzate e sulla conformità all’AI Act e al GDPR.

    Il decreto affronta anche il tema del lavoro autonomo, riconoscendo nell’IA un’opportunità per professionisti e freelance, ma segnalando al contempo rischi di esclusione, dipendenza dalle piattaforme digitali e perdita di tutele. Le Linee guida suggeriscono strumenti pratici, promuovono l’accesso a tecnologie open-source e sottolineano l’importanza della formazione continua.

    Un capitolo centrale è dedicato alla formazione e allo sviluppo delle competenze, considerati essenziali per governare la transizione digitale. Vengono citati come strumenti utili il Fondo Nuove Competenze, i fondi interprofessionali e i programmi europei, che possono  sostenere percorsi di upskilling e reskilling e prevenire il disallineamento tra domanda e offerta di competenze.

    Infine, il decreto individua i principi guida per un uso responsabile e sicuro dell’IA nel lavoro: trasparenza, responsabilità, equità e non discriminazione, sicurezza, inclusione e riduzione del divario digitale. L’IA deve rimanere uno strumento al servizio delle persone, con decisioni spiegabili, contestabili e sempre supervisionate dall’uomo, in un quadro di fiducia e dialogo sociale.

    Linee guida operative

    Il cuore del provvedimento è rappresentato dalle Linee guida operative, che dedicano particolare attenzione alle piccole e medie imprese, spesso penalizzate da carenze di risorse e competenze digitali. L’IA non viene presentata come una semplice tecnologia da acquistare, ma come un processo trasformativo che incide su organizzazione, competenze, modelli decisionali e relazioni di lavoro.

    Le Linee guida invitano le imprese ad adottare una strategia graduale e consapevole, fondata su valutazioni preliminari di maturità digitale, su modelli di governance chiari e su un coinvolgimento attivo dei lavoratori. Centrale è il principio della supervisione umana, soprattutto nei sistemi di IA utilizzati per selezione del personale, valutazione delle performance e organizzazione del lavoro, ambiti qualificati come “ad alto rischio” dall’AI Act.

    Particolare rilievo è attribuito anche alla trasparenza algoritmica, al diritto all’informazione dei lavoratori e alla possibilità di contestare le decisioni automatizzate, elementi essenziali per preservare la fiducia nei processi di innovazione.

    Adozione IA nelle imprese: la road map

    Per supportare concretamente le imprese, il documento propone una roadmap di adozione dell’IA, articolata in fasi progressive che accompagnano l’intero ciclo di vita dei sistemi intelligenti, dalla progettazione al monitoraggio continuo. 

    Di seguito una sintesi in forma tabellare.

    Fase Contenuto Strumenti suggeriti
    1. Valutazione preliminare e AI readiness Analisi della maturità digitale e delle aree di applicazione dell’IA Checklist AI readiness, assessment con Digital Innovation Hub
    2. Pianificazione strategica e governance Definizione di obiettivi, ruoli e responsabilità Policy interne, codici etici IA, checklist AI Act
    3. Sperimentazione (progetti pilota) Test controllati delle soluzioni IA Sandbox regolamentari, report di valutazione
    4. Implementazione e scaling Integrazione nei processi aziendali Manuali tecnici, KPI, interoperabilità sistemi
    5. Monitoraggio e gestione dei rischi Controllo continuo di impatti e conformità Audit etici, risk mapping, canali di segnalazione
    6. Valorizzazione del capitale umano Formazione, upskilling e inclusione Fondo Nuove Competenze, voucher formativi

    Allegati:
  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Piano Transizione 5.0 e fonti rinnovabili: le novità della legge pubblicata in GU

    Con la legge 15 gennaio 2026, n. 4, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 2026, è stato convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175, recante misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili.

    Scarica il testo della Legge n. 4/2026 e il testo del decreto legge n. 175/2025 coordinato con le modifiche apportate in sede di conversione.

    Il provvedimento interviene su tre ambiti principali di rilievo per imprese, professionisti e pubbliche amministrazioni:

    1. credito d’imposta Transizione 5.0;
    2. disciplina delle aree idonee e semplificazioni per gli impianti a fonti rinnovabili (FER);
    3. modifiche alla normativa sul golden power, con particolare riferimento al settore finanziario.

    La legge entra in vigore il 21 gennaio 2026. Di seguito una sintesi sistematica delle principali disposizioni.

    Credito d’imposta Transizione 5.0: chiarimenti e termini definitivi

    La legge di conversione del DL n. 175/2025 interviene in modo puntuale sulla disciplina del credito d’imposta Transizione 5.0, con l’obiettivo di chiarire alcuni aspetti applicativi che avevano generato incertezze operative, soprattutto in relazione a termini, cumulo delle agevolazioni e controlli.

    Termine ultimo per la presentazione delle comunicazioni

    È innanzitutto definitivamente fissato al 27 novembre 2025 il termine entro il quale le imprese devono presentare al Gestore dei Servizi Energetici (GSE) la comunicazione di prenotazione del credito d’imposta.

    Per le comunicazioni trasmesse dal 7 novembre 2025 fino alle ore 18 del 27 novembre 2025, la norma consente una fase di integrazione documentale, ma solo in presenza di una specifica richiesta del GSE e entro un termine perentorio, che non può andare oltre il 6 dicembre 2025.

    L’integrazione è ammessa esclusivamente nei casi di:

    • errori nel caricamento dei dati;
    • documentazione incompleta o non leggibile.

    Resta invece espressamente esclusa qualsiasi sanatoria nel caso in cui manchi o sia irregolare la certificazione tecnica sulla riduzione dei consumi energetici, elemento centrale per l’accesso al beneficio.

    Divieto di cumulo con il credito “beni strumentali”: cosa cambia

    La legge fornisce un’interpretazione autentica del divieto di cumulo già previsto dalla normativa precedente.

    In particolare, viene chiarito che per gli stessi beni agevolabili, l’impresa non può beneficiare contemporaneamente del credito d’imposta Transizione 5.0 e del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi (ex legge n. 178/2020).

    Le imprese che, alla data di entrata in vigore del decreto, avevano già presentato domanda per entrambe le agevolazioni sono obbligate a:

    • scegliere uno solo dei due crediti;
    • effettuare l’opzione entro il 27 novembre 2025, con modalità telematiche.

    La norma tutela comunque le imprese prevedendo che, qualora il credito Transizione 5.0 non venga riconosciuto per esaurimento delle risorse disponibili, resti salva la possibilità di accedere al credito per beni strumentali, nei limiti delle risorse ancora disponibili a legislazione vigente.

    Rafforzamento dei controlli e nuovo ruolo del GSE

    Un ulteriore chiarimento riguarda il sistema dei controlli.

    Con la legge di conversione:

    • il GSE diventa il soggetto centrale e diretto per la vigilanza sulle certificazioni tecniche ex ante ed ex post;
    • vengono rafforzati i controlli di merito sulla reale riduzione dei consumi energetici dichiarata dalle imprese.

    Se, a seguito delle verifiche, emerge l’assenza dei requisiti per la fruizione del beneficio:

    • il GSE può disporre l’annullamento della prenotazione del credito;
    • l’Agenzia delle Entrate procede al recupero del credito indebitamente fruito, con applicazione di interessi e sanzioni.

    Nei contenziosi tributari relativi al recupero del credito, il GSE è parte necessaria del giudizio, insieme all’Amministrazione finanziaria.

    Aree idonee e impianti da fonti rinnovabili: riordino nel Testo Unico FER

    L’articolo 2 del decreto, modificato in sede di conversione, realizza un riassetto organico della disciplina sulle aree idonee per gli impianti a fonti rinnovabili, mediante il coordinamento con il d.lgs. n. 190/2024 (Testo Unico FER).

    Trasposizione delle norme nel TU FER
    Vengono abrogati gli articoli 18, 20, 21, 22 e 23 del d.lgs. n. 199/2021, le cui disposizioni confluiscono nei nuovi articoli:

    • 11-bis (aree idonee su terraferma),
    • 11-ter (aree idonee marine – off-shore),
    • 11-quater (regimi amministrativi semplificati),
    • 11-quinquies (interventi in siti UNESCO),
    • 12-bis (piattaforma digitale aree idonee).

    L’obiettivo dichiarato è rendere il Testo Unico FER l’unico riferimento normativo per i procedimenti autorizzatori in materia di energie rinnovabili.

    Impianti agrivoltaici
    È introdotta una definizione normativa di impianto agrivoltaico, qualificato come impianto fotovoltaico idoneo a preservare la continuità delle attività agricole e pastorali.

    In particolare:

    • deve essere garantita almeno l’80% della produzione lorda vendibile agricola;
    • il comune competente è tenuto a verificare, nei cinque anni successivi, la persistente idoneità agro-pastorale del sito;
    • in caso di violazione, si applicano le sanzioni amministrative previste dal TU FER, fermo restando il ripristino dei luoghi.

    Disciplina transitoria
    Le nuove regole non si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge.
    Per le aree agricole di elevato valore, è previsto il possibile ricorso all’opposizione in conferenza di servizi da parte di regioni e province autonome.

    Modifiche alla disciplina del golden power

    Con l’introduzione dell’articolo 2-bis, la legge interviene sulla normativa in materia di poteri speciali dello Stato (golden power), in particolare per il settore finanziario, creditizio e assicurativo.

    Le principali novità riguardano:

    • il coordinamento tra golden power e procedimenti autorizzatori europei;
    • la sospensione dei termini di notifica alla Presidenza del Consiglio fino alla conclusione delle valutazioni delle autorità UE competenti;
    • l’estensione del concetto di sicurezza nazionale anche alla sicurezza economica e finanziaria.

    Allegati:
  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Milleproroghe dicembre 2025: il testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale

    Con il Decreto legge 31 dicembre 2025, n. 200, recante "Disposizioni urgenti in materia di termini normativi", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2025 ed entrato in vigore lo stesso giorno, il Governo interviene su una serie di termini normativi in scadenza, con l’obiettivo di evitare interruzioni nell’azione amministrativa e assicurare stabilità a procedimenti che producono effetti anche su imprese, professionisti e cittadini.

    Scarica il testo del decreto Milleproroghe del 31.12.2025.

    Sebbene il decreto sia rivolto principalmente all’organizzazione della pubblica amministrazione, alcune proroghe assumono rilievo indiretto ma concreto per il sistema economico e per i destinatari dei servizi pubblici, in particolare per quanto riguarda la definizione dei Livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e la prosecuzione di interventi infrastrutturali.

    Livelli essenziali delle prestazioni: più tempo per la definizione degli standard dei servizi ai cittadini

    L’articolo 1, comma 1, del DL 200/2025 proroga i termini dell’attività istruttoria relativa alla determinazione dei Livelli essenziali delle prestazioni (LEP), previsti dall’articolo 16 del DL 27 dicembre 2024 n. 202.

    Il termine originariamente fissato al 31 dicembre 2025, viene rinviato al 31 dicembre 2026.

    I LEP rappresentano gli standard minimi di servizi e diritti civili e sociali che devono essere garantiti in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, anche nell’ambito del processo di autonomia differenziata.

    La definizione dei LEP ha ricadute dirette:

    • sui servizi pubblici locali (trasporti, assistenza, istruzione, servizi sociali); 
    • sui rapporti tra cittadini e amministrazioni; 
    • sulle imprese che operano come affidatarie o concessionarie di servizi pubblici.

    Rinvio dell’efficacia dei nuovi testi unici tributari per maggiore organicità normativa

    Il decreto differisce di un anno l’operatività dei nuovi testi unici tributari in corso di elaborazione, per consentire di completare l’adozione dei decreti correttivi e integrativi della riforma fiscale. 

    L'articolo 4, commi 1-5, del DL 200/2025, rubricato “Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell’economia e delle finanze”, rinvia al 1° gennaio 2027 l’entrata in vigore dei principali Testi Unici tributari già adottati riguardanti: 

    • le sanzioni tributarie amministrative e penali (comma 1); 
    • i tributi erariali minori (comma 2); 
    • la giustizia tributaria (comma 3); 
    • i versamenti e la riscossione (comma 4); 
    • l’imposta di registro e altri tributi indiretti (comma 5).

    Il rinvio consente alle imprese e ai professionisti di prepararsi con più tempo alla transizione normativa verso i nuovi codici fiscali unificati.

    Differimento scadenze catastali per strutture ricettive all’aperto

    La scadenza per gli aggiornamenti catastali relativi agli allestimenti mobili nelle strutture ricettive all’aperto viene spostata al 15 dicembre 2026. Questo riguarda, ad esempio, case mobili, maxi-caravan e altri mezzi destinati all’ospitalità che, pur non determinando più una rendita autonoma, devono comunque essere regolarmente censiti (in merito ricordiamo che l’articolo 7-quinquies del decreto legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, ha sancito l’irrilevanza catastale degli allestimenti mobili in strutture ricettive all’aperto).

    Per le imprese turistiche significa più tempo per adeguare le dichiarazioni catastali, minor pressione sui periodi di picco stagionale per il completamento degli adempimenti.

    Proroga degli orizzonti temporali per la notifica dei recuperi di aiuti di Stato

    La norma estende fino al 31 dicembre 2027 il periodo entro il quale le amministrazioni pubbliche possono notificare gli atti di recupero degli aiuti di Stato dichiarati irregolari, dando più tempo per programmare interventi graduali.

    Perfetto.
    In particolare l’articolo 15, comma 3 del decreto legge, interviene sui termini per la notifica degli atti di recupero degli aiuti di Stato e degli aiuti “de minimis”, modificando l’articolo 3, comma 6, del DL 30 dicembre 2023, n. 215, convertito dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18.

    La disposizione stabilisce che il termine finale entro il quale le amministrazioni possono procedere alla notifica degli atti di recupero viene prorogato dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2027.

    La proroga ha l’obiettivo di consentire alle autorità competenti di completare le attività di verifica e di recupero degli aiuti risultati incompatibili con la disciplina europea, evitando il rischio di decadenze legate a tempistiche ormai non più adeguate rispetto alla complessità dei procedimenti.

    Dal punto di vista operativo, la norma comporta un allungamento del periodo di potenziale esposizione per le imprese che hanno beneficiato di contributi, sovvenzioni o crediti d’imposta qualificabili come aiuti di Stato.

    Polizze contro calamità naturali: proroga al 31 marzo 2026 per micro e piccole imprese

    Il comma 2 dell'art. 16 del decreto in esame, proroga al 31 marzo 2026 il termine entro il quale le micro e piccole imprese sono tenute a stipulare le polizze assicurative a copertura dei danni direttamente causionati da calamità naturali ed eventi catastrofali.

    La proroga riguarda in particolare:

    • le imprese del settore turistico-ricettivo;
    • gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287.

    Rispetto alla scadenza originaria, il legislatore concede un differimento limitato di tre mesi, finalizzato a consentire alle imprese interessate di effettuare una valutazione più consapevole delle offerte assicurative disponibili sul mercato. In questo periodo aggiuntivo dovrebbero essere resi noti gli elementi informativi essenziali, condizioni contrattuali, massimali, franchigie e costi, utili a individuare una copertura adeguata e sostenibile in relazione alle specifiche caratteristiche dell’attività svolta.

    Allegati: