-
Nuovo Testo Unico delle imposte sui redditi (TUIR) 2026: lo schema del Dlgs approvato
Il Consiglio dei Ministri del 4 giugno 2026 ha approvato in via definitiva il decreto legislativo recante il nuovo Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), predisposto in attuazione dell'articolo 21 della legge 9 agosto 2023, n. 111, la legge delega per la riforma fiscalE, che ha incaricato il Governo di riordinare organicamente il sistema tributario attraverso la redazione di testi unici.
Il provvedimento non introduce una rivoluzione fiscale, il suo obiettivo dichiarato è la sistematizzazione, il coordinamento e l'aggiornamento della normativa vigente in materia di imposte sui redditi, consolidando in un unico corpo di testo disposizioni finora sparse in decine di decreti e leggi succedutisi nel tempo.
Scarica il testo del Nuovo TUIR 2026 approvato il 04.06.2026 in attesa della sua pubblicazione in GU
In sostanza, il vecchio TUIR approvato con il dPR del 22 dicembre 1986, n. 917, in vigore da quasi quarant'anni, viene sostituito da un testo moderno, coerente e aggiornato alle ultime novità legislative, comprese quelle introdotte dal decreto legge 24 febbraio 2026, n. 23 (decreto sicurezza) e dal decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, entrambi convertiti in legge nel 2026.
Struttura del nuovo TUIR: 377 articoli organizzati per regimi omogenei
Il nuovo Testo Unico si compone di 377 articoli suddivisi in quattro Parti, a loro volta articolate in Titoli, Capi e Sezioni, con nove allegati.
La Parte I, denominata "Regime ordinario", è il cuore del testo e comprende quattro Titoli:
- il Titolo I è dedicato all'IRPEF (articoli da 1 a 80) e tratta il presupposto dell'imposta, i soggetti passivi, le categorie di reddito (fondiari, di capitale, di lavoro dipendente e autonomo, d'impresa e diversi), le detrazioni e le deduzioni;
- il Titolo II riguarda l'IRES (articoli da 81 a 159);
- il Titolo III contiene le disposizioni comuni (articoli da 160 a 182);
- il Titolo IV disciplina i rapporti internazionali (articoli da 183 a 200).
La Parte II è riservata ai "Regimi speciali", la Parte III all'"Imposizione minima globale", che per la prima volta trova collocazione sistematica in un testo unico, e la Parte IV raccoglie le "Disposizioni varie, transitorie e finali".
La scelta di organizzare le materie per regimi omogenei, anziché seguire la struttura del vecchio DPR 917/1986, risponde all'esigenza di rendere il sistema più leggibile e coerente, tanto per i contribuenti quanto per gli operatori del diritto.
Le principali novità per privati, lavoratori e famiglie
Sebbene il decreto si proponga formalmente come opera di consolidazione, il processo ha comportato una serie di aggiornamenti normativi rilevanti con effetti pratici diretti su contribuenti persone fisiche.
Oneri deducibili e detraibili aggiornati
L'articolo 10 del nuovo TUIR, che riproduce la disciplina degli oneri deducibili, è stato depurato di riferimenti ormai obsoleti, come i contributi agricoli unificati soppressi dalla legge 23 dicembre 1994, n. 724, e arricchito con disposizioni più recenti, tra cui la possibilità per i giovani lavoratori (con primo accredito contributivo dal 1° gennaio 2025) di versare all'INPS una maggiorazione volontaria dell'aliquota contributiva pensionistica, ai sensi dell'articolo 1, comma 169 della legge 30 dicembre 2024, n. 207.Analogamente, l'articolo 14, che corrisponde al vecchio articolo 15 del DPR 917/1986, recepisce una correzione tecnica rilevante: il limite massimo di interessi passivi detraibili per i mutui ipotecari sulla prima casa contratti prima del 1° gennaio 1993 viene fissato correttamente a euro 2.065,83 (in luogo del non corretto 2.065,87), in linea con la precisa conversione in euro dell'originario importo di 4.000.000 di lire.
Obbligo di tracciabilità per le detrazioni al 19%
Viene generalizzato, nell'articolo 14, comma 2, l'obbligo di pagamento con mezzi tracciabili per fruire delle detrazioni nella misura del 19%, recependo quanto già previsto dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160 (commi 679 e 680). Le deroghe per singole spese prima inserite in modo frammentato vengono ora razionalizzate in un unico comma.Lavoratori dipendenti e forze dell'ordine
L'articolo 53 del nuovo TUIR, corrispondente all'articolo 51 del vecchio testo, recepisce le modifiche introdotte dal decreto-legge n. 23 del 2026, riconoscendo la detassazione dei rimborsi spese spettanti al personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco per trasferte e missioni nel territorio nazionale, senza obbligo di tracciabilità, con decorrenza dal 1° gennaio 2025.Lavoratori marittimi
Il nuovo articolo 3, comma 3, lettera f) include esplicitamente nell'esclusione dalla base imponibile IRPEF i redditi dei marittimi residenti in Italia imbarcati per più di 183 giorni nell'arco di dodici mesi su navi battenti bandiera estera, così come introdotto dall'articolo 2-bis del decreto-legge n. 38 del 2026.Imprese, regimi speciali e imposizione minima globale: le novità strutturali
Sul fronte delle imprese e dei soggetti IRES, il Titolo II della Parte I del nuovo TUIR consolida la disciplina dell'imposta sul reddito delle società, oggi contenuta negli articoli da 81 a 159, recependo le numerose modifiche apportate dal decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, dal decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192 e dal decreto legislativo 4 dicembre 2025, n. 186. I riferimenti a disposizioni abrogate o transitorie non più vigenti sono stati eliminati; i rinvii ad altri testi normativi (come il Testo Unico versamenti e riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33) sono stati aggiornati sistematicamente in tutto il provvedimento.
Una novità di rilievo strutturale è la Parte III, interamente dedicata all'"Imposizione minima globale", che codifica in modo organico le regole della global minimum tax, la cosiddetta Pillar Two, già introdotte nel diritto interno dal decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, in attuazione della Direttiva (UE) 2022/2523. Per la prima volta, queste disposizioni trovano collocazione stabile all'interno del testo unico delle imposte sui redditi, rafforzandone la sistematicità.
La Parte II raccoglie i "Regimi speciali", che nel vecchio TUIR erano distribuiti in modo disorganico tra il corpo principale e normativa esterna: il regime cedolare secca, i regimi agevolativi per i lavoratori impatriati e per i pensionati esteri, il regime forfettario nei suoi profili IRPEF, e le disposizioni sul rientro dei cervelli. Anche in questo caso, la nuova collocazione non modifica le condizioni di accesso né i vantaggi previsti, ma consente una consultazione più immediata e coerente.
Il decreto legislativo sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e sostituirà integralmente il DPR n. 917 del 1986 dalla data di entrata in vigore, che sarà indicata nelle disposizioni transitorie della Parte IV.
Allegati: -
Retribuzioni minime imponibili INAIL 2026: istruzioni e tabelle
Pubblicata il 28 maggio 2026 la circolare INAL n. 25 con le istruzioni sulle modalità di calcolo dei premi assicurativi per il 2026
In allegato sono fornite le tabelle delle retribuzioni minime imponibili per i diversi settori .
Questo l'indice dei contenuti
1. PRIMA SEZIONE: Premi ordinari. Premessa
1.1 Retribuzione effettiva – minimale giornaliero per la generalit‡ dei lavoratori dipendenti
1.1.1 Minimale contrattuale
1.1.2 Minimale di retribuzione giornaliera
1.2 Limiti minimi imponibili per le retribuzioni effettive
1.2.1 Minimale contributivo e minimale di rendita
1.3 Retribuzioni effettive escluse dall’adeguamento al minimale giornaliero
1.3.1 Operai agricoli
1.3.2 Trattamenti integrativi di prestazioni mutualistiche e previdenziali
1.3.3 Assegno o indennita corrisposta ai disoccupati avviati ai cantieri scuola e lavoro, rimboschimento e sistemazionemontana
1.3.4 Indennità di disponibilita previste per il contratto di lavoro intermittente
1.4 Retribuzioni convenzionali
1.4.1 Minimale giornaliero e retribuzioni convenzionali in genere
1.4.2 Limiti minimi di retribuzione giornaliera – anno 2026
1.5 Retribuzioni convenzionali stabilite con legge
1.5.1 Lavoratori con contratto part time
1.5.2 Lavoratori dell’area dirigenziale
1.5.3 Retribuzioni convenzionali della pesca marittima (legge 26 luglio, n. 413)
1.5.4 Retribuzione convenzionale per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne di cui alla legge n. 250/19581, soci di cooperative di pesca, cooperative di
servizi o società di persone che esercitano la pesca quale esclusiva o prevalente attivit‡ lavorativa
1.5.5 Lavoratori autonomi – Riders
1.5.6 Lavoratori a domicilio
1.5.7 Lavoratori subordinati addetti ai servizi domestici efamiliari
1.6 Retribuzioni convenzionali stabilite con decreto ministeriale
1.6.1 Retribuzioni convenzionali per i lavoratori operanti in Paesi extracomunitari per i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale
1.6.2 Categorie di lavoratori con retribuzione convenzionale pari al minimale di rendita
1.6.3 Familiari partecipanti all’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis Codice civile
1.6.4 Lavoratori di società e cooperative ex compagnie e gruppi portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84
1.6.5 Addetti a lavorazioni meccanico-agricole per conto terzi
1.6.6 Soci volontari delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, articolo 2
1.6.7 Categorie di lavoratori con retribuzioni convenzionali giornaliere stabilite a livello provinciale
1.7 Retribuzione di ragguaglio
1.8 Lavoratori parasubordinati
1.9 Lavoratori subordinati sportivi
1.10 Lavoratori dello spettacolo autonomi
2. SECONDA SEZIONE: Premi speciali unitari. Premessa
2.1 Titolari di imprese artigiane, soci di societ‡ fra artigiani lavoratori, familiari coadiuvanti del titolare artigiano
2.2 Pescatori autonomi della piccola pesca marittima e delle acque interne (legge 13 marzo 1958, n. 250)
2.3 Alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado non statali. (decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, articolo 4, n. 5)
2.4 Medici esposti all’azione dei raggi x e delle sostanze radioattive, tecnici sanitari di radiologia medica e allievi dei corsi
2.5 Soggetti impegnati in attivit‡ di volontariato a fini di utilit‡sociale e in lavori di pubblica utilit‡ con oneri assicurativi a carico del Fondo articolo 1, comma 312, legge 28 dicembre2015, n. 208
2.6 Allievi dei corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale regionali curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari (Allievi IeFP)
2.7 Soggetti impegnati nei Progetti Utili alla Collettivit‡ (PUC)
Premi inail: come si procede per il calcolo
In premessa l'istituto ricorda che per determinare il premio da versare gli elementi da considerare :
- il tasso di premio indicato dalla tariffa dei premi con riferimento alla lavorazione assicurata;
- l’ammontare delle retribuzioni.
Viene inoltre precisato che la retribuzione imponibile su cui calcolare il premio assicurativo si distingue in:
- retribuzione effettiva
- retribuzione convenzionale
- retribuzione di ragguaglio
La retribuzione effettiva per tutti i lavoratori è costituita dall’ammontare lordo del reddito di lavoro dipendente ma per il calcolo dell'importo dei premi questa
non può essere inferiore ad un importo minimo stabilito per legge che tiene conto sia dei minimali contrattuali che di un minimale di retribuzione giornaliera rivalutato annualmente dall'ISTAT
In particolare:
- se è più elevato l’importo contrattuale rispetto al limite minimo di retribuzione giornaliera, si deve confermare la retribuzione effettiva8 percepita dal
- lavoratore nel mese considerato, senza alcun adeguamento;
- se, invece, è più elevato l’importo del limite minimo di retribuzione giornaliera, quest’ultimo deve essere rapportato a mese e moltiplicato per i giorni lavorativi mensili da retribuire e all’importo così ottenuto va adeguata, se inferiore, la retribuzione effettiva del mese considerato.
ATTENZIONE In caso di pluralità di contratti collettivi stipulati per la stessa categoria si deve fare riferimento alla retribuzione stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative (legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 2, comma 25).
Limite minimo retribuzione giornaliera 2026
Inail precisa in particolare che per l’anno 2025 la variazione percentuale degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, accertata dall’Istat è risultata pari all1,4%, quindi per l’anno 2026:
il limite minimo di retribuzione giornaliera Ë uguale a euro 58,13, pari al 9,5% dell’importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni
lavoratori dipendenti in vigore al 1∞ gennaio 2026 di euro 611,85 mensili.
Tale importo corrisponde al minimale giornaliero da raffrontare con i limiti minimi rivalutati indicati, per ciascun settore, qualifica e categoria nelle tabelle A, B e C dell’allegato 114.
Ne deriva che le retribuzioni effettive non possono scendere sotto questi limiti adeguati, se inferiori, a euro 58,13.
Sono comunque escluse da detto adeguamento al minimale giornaliero le retribuzioni riportate al paragrafo 1.3 della circolare ( Operai agricoli,Trattamenti integrativi di prestazioni mutualistiche e previdenziali,, Assegno o indennita corrisposta ai disoccupati avviati ai cantieri scuola e lavoro, rimboschimento e sistemazione montana,Indennità di disponibilita previste per il contratto di lavoro intermittente)
Allegati: -
Composizione negoziata della crisi d’impresa: le nuove istruzioni operative 2026
Con decreto dirigenziale del 23 aprile 2026, la Direzione Generale competente del Ministero della Giustizia ha recepito l'aggiornamento del documento guida sulla composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa, istituto disciplinato dagli articoli 5-bis, 13 e 17 del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza – CCII), come modificati dal D.Lgs. 3 settembre 2024, n. 136.
Il provvedimento, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 10 del 31 maggio 2026, aggiorna e integra le istruzioni operative già vigenti, recependo le migliori pratiche elaborate dalla Commissione di studio istituita dalla Ministra della Giustizia e i suggerimenti dell'Ufficio Legislativo.
Struttura del documento aggiornato

Di seguito i chiarimenti principali.
Il test pratico: uno strumento di prognosi, non di diagnosi
Il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento, disponibile online sulla piattaforma telematica, non è un indicatore di crisi ma uno strumento prognostico. Misura la complessità del percorso di risanamento attraverso il rapporto tra il debito da ristrutturare (A) e i flussi annui che la gestione può generare in condizioni stazionarie (B).
Il documento chiarisce le soglie orientative del rapporto A/B:
- fino a 3: difficoltà contenute, l'andamento corrente può essere sufficiente;
- tra 3 e 5: il risanamento dipende dall'efficacia delle iniziative industriali;
- oltre 5: potrebbe rendersi necessaria la cessione dell'azienda o di rami di essa.
Per le imprese minori è previsto un calcolo semplificato, basato su debito scaduto, rate in scadenza nel primo anno e giacenze bancarie, a fronte di flussi determinati dal risultato economico dell'esercizio precedente, rettificato per ammortamenti e componenti straordinarie.
La check list: la guida alla redazione del piano di risanamento
La Sezione II fornisce una lista di controllo articolata in otto aree tematiche: requisiti organizzativi, situazione contabile aggiornata, cause della crisi e strategie di intervento, proiezioni finanziarie, risanamento del debito, valore di liquidazione del patrimonio, gruppi di imprese e imprese minori.
La check list non è un insieme di precetti assoluti ma recepisce le migliori pratiche di redazione dei piani d'impresa. Può essere utilizzata sia dall'imprenditore per costruire il piano sia dall'esperto per verificarne la coerenza. Le proiezioni devono coprire un periodo massimo di cinque anni, salvo giustificate eccezioni, e le stime dei ricavi devono essere confrontate con i dati storici e le prospettive di settore.
Novità della Sezione II-bis: strumenti di regolazione della crisi e valore riservato ai soci
La nuova Sezione II-bis affronta le specificità dei piani utilizzati nell'ambito degli strumenti di regolazione della crisi (accordi di ristrutturazione, concordato preventivo, piano di ristrutturazione soggetto a omologazione). In questi casi il piano deve indicare, tra l'altro, il momento del raggiungimento del riequilibrio economico-finanziario, le azioni risarcitorie esperibili e gli effetti della ristrutturazione sui rapporti di lavoro.
Sul valore riservato ai soci nel concordato preventivo in continuità, il documento precisa che il calcolo segue il metodo del valore d'uso previsto dall'OIC 9, applicato al patrimonio netto pro quota, attualizzando i flussi finanziari futuri con un tasso che include anche il premio per il rischio di esecuzione del piano.
Il protocollo dell’esperto: indipendenza, trattative e relazione finale
La Sezione III aggiorna il protocollo operativo per l'esperto indipendente.
Tra i punti chiave:
- accettazione dell'incarico entro 2 giorni lavorativi, verificando l'indipendenza e la disponibilità di tempo;
- obbligo di non intrattenere rapporti professionali con l'imprenditore per almeno due anni dall'archiviazione della composizione;
- gestione delle trattative con imparzialità, riservatezza e facoltà di avvalersi di collaboratori specializzati;
- durata ordinaria dell'incarico di 180 giorni, prorogabile fino a ulteriori 180 giorni.
La relazione finale deve documentare l'attività svolta, le considerazioni sulla perseguibilità del risanamento e l'idoneità della soluzione individuata, seguendo l'indice proposto nell'Allegato 5.
Formazione degli esperti e piattaforma telematica
La Sezione IV conferma il programma formativo obbligatorio di 55 ore, articolato in undici moduli tematici che spaziano dal diritto della crisi alla sostenibilità del debito, dalla gestione delle trattative alla normativa bancaria e giuslavoristica. La formazione può essere erogata anche a distanza, con verifiche di effettiva fruizione.
La piattaforma telematica, gestita da Unioncamere sotto la vigilanza dei Ministeri competenti, rimane il fulcro operativo della procedura: consente la presentazione delle istanze, la gestione del fascicolo, lo scambio di documenti, la raccolta di offerte in area secretata (virtual data room) e l'archiviazione. In caso di problemi informatici oltre le 24 ore, è prevista una procedura d'emergenza tramite PEC o comunicazione cartacea alla Camera di commercio competente.
Allegati: -
Parità retributiva uomo donna: cosa cambia con il decreto sulla trasparenza salariale
Dal 7 giugno 2026 entra in vigore il nuovo decreto legislativo 7 maggio 2026, n. 96 che recepisce la direttiva (UE) 2023/970 sulla trasparenza retributiva e rafforza gli strumenti per garantire la parità di retribuzione tra uomini e donne.
L'obiettivo è ridurre il divario salariale di genere attraverso maggiori obblighi informativi per i datori di lavoro, nuovi diritti per lavoratori e candidate/i e meccanismi di controllo più incisivi. Il provvedimento si applica sia al settore pubblico sia a quello privato e interessa i rapporti di lavoro subordinato, compresi quelli a tempo determinato, part-time e dirigenziali.
Scarica il testo del decreto legislativo 7 maggio 2026, n. 96
Il decreto introduce un sistema articolato di obblighi informativi che si sviluppa su tre livelli:
- prima dell'assunzione,
- durante il rapporto di lavoro
- e, per le aziende di maggiori dimensioni, attraverso una rendicontazione periodica del divario retributivo di genere.
Obblighi informativi prima dell’assunzione e in corso di rapporto
L'art. 5 impone ai datori di lavoro di indicare negli avvisi e nei bandi di selezione, pubblici e privati, la retribuzione iniziale o la fascia retributiva prevista per la posizione, basata su criteri oggettivi e neutri rispetto al genere.
È inoltre vietato chiedere ai candidati informazioni sulle retribuzioni percepite in precedenti rapporti di lavoro, anche indirettamente tramite agenzie di selezione.
Durante il rapporto, l'art. 6 obbliga i datori di lavoro a rendere accessibili ai lavoratori i criteri di determinazione della retribuzione e le regole per la progressione economica (i datori con meno di 50 dipendenti sono esonerati da quest'ultimo obbligo).
L'art. 7 riconosce a ogni lavoratore il diritto di richiedere per iscritto, entro due mesi, informazioni sui livelli retributivi medi, suddivisi per genere, delle categorie di lavoratori che svolgono lo stesso lavoro o un lavoro di pari valore.
I datori di lavoro possono assolvere questo obbligo pubblicando i dati sulla propria intranet o nell'area riservata del sito aziendale. È esplicitamente vietato inserire clausole contrattuali che impediscano ai lavoratori di rendere nota la propria retribuzione.
Reporting sul divario retributivo: obblighi, dati e scadenze per le aziende
L'art. 9 introduce l'obbligo di rilevazione e comunicazione periodica del divario retributivo di genere, applicabile esclusivamente ai datori di lavoro con almeno 100 dipendenti.
Cosa si misura
Il catalogo dei dati da rilevare è analitico e comprende sette indicatori distinti:
- il divario retributivo medio di genere, sia sulla retribuzione base sia sulle componenti complementari o variabili (bonus, premi, incentivi);
- il divario retributivo mediano di genere, anch'esso articolato su retribuzione fissa e variabile;
- la percentuale di lavoratrici e lavoratori che percepiscono componenti variabili;
- la distribuzione per quartile retributivo, ossia la composizione di genere nei quattro fasce in cui si suddivide la forza lavoro dal reddito più basso al più alto;
- il divario retributivo per singola categoria di lavoratori, disaggregato tra retribuzione base e variabile, dato quest'ultimo riservato all'accesso interno (lavoratori e loro rappresentanti) e alle autorità di vigilanza su richiesta, non alla pubblicazione generale.
Chi certifica i dati
L'esattezza delle informazioni deve essere confermata dal datore di lavoro previa consultazione dei rappresentanti dei lavoratori, i quali hanno accesso alle metodologie di calcolo adottate.
I gruppi societari con politica salariale unitaria possono aggregare i dati a livello nazionale, a condizione che ciò garantisca una rappresentazione più affidabile e riduca distorsioni statistiche.
Tutti i dati vengono trasmessi all'organismo di monitoraggio istituito presso il Ministero del lavoro, che pubblica gli indicatori aggregati (lettere a–f) rendendoli confrontabili per settore, area geografica e dimensione aziendale. Il datore di lavoro può inoltre pubblicarli autonomamente sul proprio sito internet.
Le modalità operative di raccolta e trasmissione, anche telematica, con integrazione dei dati INPS, INAIL e INL, saranno definite con uno o più decreti ministeriali da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto.
Diritto di accesso e contraddittorio
Lavoratori, rappresentanti sindacali, Ispettorato del lavoro e organismi per la parità possono richiedere al datore di lavoro chiarimenti e dettagli ulteriori sui dati comunicati. La risposta deve essere motivata entro 60 giorni; in caso di discriminazioni accertate come immotivate, il datore è tenuto a porvi rimedio. Su richiesta, devono essere forniti anche i dati relativi ai quattro anni precedenti, ove disponibili.
Il calendario degli adempimenti è graduale e differenziato per dimensione aziendale:
Fascia dimensionalePrima raccoltaPeriodicità successiva250 dipendenti e oltre entro 7 giugno 2027 annuale150–249 dipendenti entro 7 giugno 2027ogni tre anni100–149 dipendenti entro 7 giugno 2031ogni tre anniQualora dai dati emerga una differenza retributiva media di almeno il 5% in una categoria di lavoratori, non giustificata da criteri oggettivi e non corretta entro sei mesi, l'art. 10 obbliga il datore di lavoro a condurre con i rappresentanti dei lavoratori una valutazione congiunta delle retribuzioni, finalizzata a individuare, correggere e prevenire le disparità ingiustificate.
Tutele, sanzioni e organismo di monitoraggio
Sul fronte delle tutele, l'art. 12 rinvia al sistema di protezione giudiziaria previsto dal Codice delle pari opportunità (d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198), con legittimazione attiva estesa anche alle organizzazioni sindacali e alle associazioni portatrici di interesse alla parità di genere.
L'art. 13 applica alle discriminazioni accertate le sanzioni dell'art. 41 del medesimo Codice. È prevista tutela anti-ritorsiva per i lavoratori e i loro rappresentanti che esercitano i diritti derivanti dal decreto.
L'art. 14 istituisce presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un organismo di monitoraggio, composto da rappresentanti istituzionali, parti sociali e organismi di statistica, con il compito di raccogliere i dati, pubblicarli e trasmettere alla Commissione europea una relazione biennale a partire dal 7 giugno 2028. Le amministrazioni coinvolte operano senza nuovi oneri a carico della finanza pubblica (art. 16).
Allegati: -
Carburanti, accise e proroga versamenti soggetti ISA: le novità del DL 89/2026
Il Governo ha adottato il 22 maggio 2026, con effetto immediato, un nuovo decreto legge per fronteggiare le ricadute economiche del perdurante aumento dei prezzi energetici sui mercati internazionali.
Il provvedimento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22 maggio 2026 ed entrato in vigore il giorno successivo, si inserisce in una sequenza di interventi d'urgenza già avviata nei mesi precedenti e risponde a una pluralità di esigenze:
- contenere il costo dei carburanti per famiglie e imprese,
- sostenere i settori dell'autotrasporto e dell'agricoltura duramente colpiti dal rincaro delle materie prime,
- e alleggerire il carico fiscale immediato sulle piccole e medie imprese soggette agli indici sintetici di affidabilità.
Scarica il testo del Decreto legge n. 89 del 22.05.2026
Il decreto si compone di otto articoli e mobilita risorse complessive pari a oltre 620 milioni di euro per il solo anno 2026, attingendo a una pluralità di fondi statali già stanziati. Accanto alle misure di carattere emergenziale sui carburanti e sul fisco, il testo interviene anche sulla vicenda industriale dell'ex ILVA, sul rinnovo dei contratti del trasporto pubblico locale e sull'istituzione di un nuovo centro di assistenza tecnica del FMI con sede a Roma.
Proroga versamenti ISA: novità 2026, scatta la maggiorazione dello 0,80%
Per la prima volta, chi versa entro il 30° giorno successivo al 20 luglio 2026 deve applicare una maggiorazione dello 0,80% a titolo di interesse corrispettivo. Negli anni scorsi la proroga era completamente gratuita. Chi paga entro il 20 luglio non subisce alcuna maggiorazione.
L'art. 6 differisce al 20 luglio 2026, senza alcuna maggiorazione, i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell'IRAP e dell'IVA che ordinariamente scadono entro il 30 giugno 2026.
Soggetti interessati
La proroga si rivolge ai contribuenti per i quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi entro la soglia fissata dal relativo decreto ministeriale.
La proroga si estende inoltre:
- ai soggetti che presentano cause di esclusione dagli ISA,
- ai contribuenti in regime forfetario di cui all'art. 1, commi 54–89, L. 190/2014,
- ai contribuenti in regime dei minimi,
- nonché ai soci di società di persone, associazioni professionali e società di capitali trasparenti ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 TUIR, quando la società partecipata possiede i requisiti ISA.
I versamenti dei soggetti ISA interessati dalla proroga sono i seguenti:
Versamento ScadENZA ORDINARIAProrogasenza magg.Con magg.0,80%*Saldo IRPEF / IRES 30.06.202620.07.2026entro il 20.08.20261° acconto IRPEF / IRES 30.06.202620.07.2026entro il 20.08.2026Saldo IRAP 30.06.202620.07.2026entro il 20.08.20261° acconto IRAP 30.06.202620.07.2026entro il 20.08.2026IVA annuale a saldo (da dichiarazione) 30.06.202620.07.2026entro il 20.08.2026Addizionali regionali e comunali IRPEF 30.06.202620.07.2026entro il 20.08.2026Contributi INPS (artigiani, commercianti, gestione separata) 30.06.202620.07.2026entro il 20.08.2026Diritto annuale Camera di Commercio aggiunto 30.06.202620.07.2026entro il 20.08.2026* Dal 21.07.2026 al 20.08.2026 (considerando la c.d. “Proroga di Ferragosto”) con la maggiorazione dello 0,80%.
La maggiorazione dello 0,80% si calcola sull'intero importo da versare ed è dovuta a titolo di interesse corrispettivo, non di sanzione: non è quindi cumulabile con ulteriori penali per ritardo.
È escluso qualsiasi rimborso per chi ha già provveduto al versamento entro i termini ordinari del 30 giugno.
Si precisa che la proroga non riguarda i versamenti periodici IVA mensili o trimestrali in corso d'anno, né le ritenute operate dai sostituti d'imposta, che rimangono soggetti alle scadenze ordinarie.
Taglio delle accise sui carburanti: misure temporanee fino al 6 giugno
Il provvedimento interviene con urgenza sul caro-carburanti, riducendo temporaneamente le aliquote di accisa dal 23 maggio al 6 giugno 2026.
In base all'art. 4 del DL 89/2026:
- la benzina scende a 622,90 €/1.000 litri,
- e il gasolio a 572,90 €/1.000 litri;
- Per il GPL il nuovo livello è 242,77 €/1.000 kg,
- mentre il gas naturale carburante è portato a zero.
La stessa aliquota ridotta si applica all'HVO e al biodiesel immessi in consumo tal quali come carburanti. Il costo stimato per l'Erario è di 133,8 milioni di euro per il 2026.
Crediti d’imposta per autotrasporto, agricoltura e fertilizzanti
L'art. 2 proroga il credito d'imposta sul gasolio per autotrasporto estendendo il periodo agevolato da marzo a giugno 2026, con un plafond portato a 300 milioni di euro.
Le imprese del settore pesca beneficiano di un credito ampliato nei mesi da marzo a maggio 2026, con dotazione salita a 90 milioni di euro.
Per contrastare il rincaro dei fertilizzanti è introdotto un nuovo contributo straordinario, nella forma di credito d'imposta fino al 30% della spesa sostenuta per acquisti nei mesi di marzo, aprile e maggio 2026, nel limite di 40 milioni di euro. Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione F24 entro il 31 dicembre 2026 e non concorre alla formazione del reddito d'impresa né alla base imponibile IRAP.
Allegati: -
Assegni nucleo familiare INPS 2026-2027 – tabelle importi FAQ e guida
Sono state pubblicate dall'INPS con la circolare n. 61 del 26 maggio 2026, le tabelle aggiornate degli
- importi e
- livelli di reddito
degli assegni per il nucleo familiare (ANF) , previsti dal decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153.
Si ricorda che la disciplina è stata sostanzialmente modificata dal decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230 sull'Assegno Unico e universale per i figli, misura che ha sostituito, per i nuclei con figli e orfanili, gli assegni per il nucleo familiare.
Le tabelle ANF con i nuovi livelli di reddito e degli importi spettanti rivalutatati sulla base dell'indice ISTAT 2025 (+ 1,4% sul 2024) quindi riguardano i nuclei con familiari diversi da quelli con figli e orfanili ovvero le famiglie composte da:
- coniugi,
- fratelli e sorelle,
- nipoti.
Si tratta in particolare delle tabelle (DISPONIBILI QUI) relative a :
- 19, NUCLEI FAMILIARI COMPOSTI SOLO DA MAGGIORENNI INABILI DIVERSI DAI FIGLI
- 20A NUCLEI FAMILIARI CON ENTRAMBI I CONIUGI E SENZA FIGLI CON ALMENO UN FRATELLO O SORELLA
- 20B, NUCLEI FAMILIARI SENZA FIGLI E CON UN FRATELLO O SORELLA INABILE
- 21A NUCLEI FAMILIARI SENZA FIGLI E SENZA COMPONENTI INABILI
- 21B, NUCLEI FAMILIARI MONOPARENTALI SENZA FIGLI E SENZA COMPONENTI INABILI
- 21C NUCLEI FAMILIARI SENZA FIGLI CON UN CONIUGE INABILE
- 21D NUCLEI MONOPARENTALI DI CUI IL RICHIEDENTE INABILE SENZA FIGLI CON ALMENO UN FRATELLO, SORELLA O NIPOTE
Le nuove tabelle con i valori rivalutati sulla base del predetto Indice, sono in vigore dal 1° luglio 2026 al 30 giugno 2027.
L'istituto precisa che gli stessi livelli di reddito avranno validità per la determinazione degli importi giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali della prestazione.
Scarica le tabelle ANF ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE
Qui le nuove tabelle ANF 2026 2027
Qui le tabelle ANF 2025-2026
Faq di sintesi
Cos'è l'ANF (Assegno per il Nucleo Familiare)?
L'Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) è una prestazione erogata dall'INPS ai lavoratori dipendenti e pensionati il cui nucleo familiare ha un reddito inferiore a determinate soglie. È disciplinato dal D.L. 13 marzo 1988, n. 69 (conv. L. 13 maggio 1988, n. 153).
Qual è la differenza con gli Assegni familiari?
Sono destinatarie invece degli ASSEGNI FAMILIARI , erogati direttamente dall' INPS:
- i piccoli coltivatori diretti, per le giornate di lavoro autonomo con le quali integrano quelle di lavoro agricolo dipendente;
- i coltivatori diretti, coloni e mezzadri;
- i pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi.
Gli assegni familiari vengono erogati per ogni familiare vivente a carico.E’ considerato tale il familiare che abbia redditi personali mensili non superiori ad un determinato importo stabilito dalla legge e rivalutato annualmente.
Gli ANF sono soggetti all'ISEE?
No, sia ANF che Assegni familiari non sottostanno al calcolo dell’indicatore Isee, ma il diritto nasce in riferimento ai livelli di reddito, aggiornati di anno in anno dall’Inps.
Perché dal 2022 l'ANF non riguarda più i nuclei con figli?
Con il decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, è stato introdotto l'Assegno Unico e Universale per i figli, che ha sostituito l'ANF per i nuclei familiari con figli e per i nuclei orfanili. Di conseguenza, dal 1° marzo 2022 l'ANF continua ad essere riconosciuto solo per i nuclei familiari composti da soggetti diversi dai figli.
Chi ha diritto all'ANF nel 2026?
Hanno diritto all'ANF i nuclei familiari che non includono figli né orfani, composti da: coniugi, fratelli, sorelle e nipoti. Rientrano ad esempio i nuclei con entrambi i coniugi e senza figli, i nuclei monoparentali senza figli, oppure nuclei composti da maggiorenni inabili diversi dai figli.
Di quanto sono stati rivalutati gli importi ANF per il 2026-2027?
Gli importi e i livelli di reddito sono stati rivalutati del 1,4%, sulla base dell'indice ISTAT 2025, che registra quell' incremento rispetto al 2024.
Un lavoratore dipendente con il solo coniuge a carico può richiedere l'ANF?
Sì, un lavoratore dipendente il cui nucleo familiare è composto da sé stesso e dal coniuge (senza figli) rientra tra i destinatari dell'ANF, in quanto il nucleo non comprende figli. Dovrà verificare il reddito complessivo del nucleo e la tabella di riferimento (es. tabella 21A o 21C se il coniuge è inabile).
Scarica la guida sui redditi e uso delle tabelle
Guida ANF 2026 reddito da considerare, uso tabelle, esempio Guida ANF 2026
-
Decreto fiscale 2026 convertito in legge: pubblicato in GU il testo coordinato
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 22.05.2026 n.117 la Legge del 22 maggio 2026 n. 88 di conversione del Decreto legge 27 marzo 2026, n. 38 (Decreto Fiscale), recante disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica.
Il provvedimento, già rilevante nella sua versione originaria, risulta sensibilmente ampliato a seguito dell'iter parlamentare: alle misure iniziali si aggiungono nuovi articoli su carburanti, marittimi, concordato preventivo biennale, imprese artigiane, America's Cup, rottamazione degli enti locali e molto altro.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Va segnalato che durante l'iter di conversione è stato abrogato contestualmente il D.L. 42/2026 (decreto carburanti del 3 aprile 2026), i cui contenuti principali vengono assorbiti nel testo modificato del DL 38/2026, fatti salvi gli atti e i rapporti giuridici già sorti.
Di seguito una breve sintesi delle altre novità previste.
Credito Transizione 5.0 ridotto: misura per le imprese rimaste escluse dal bonus pieno
Molte imprese avevano fatto domanda per il bonus Transizione 5.0, ottenuto dal GSE la conferma che il proprio investimento era tecnicamente ammissibile, ma alla fine erano rimaste a mani vuote perché le risorse si erano esaurite prima che toccasse a loro. Per queste imprese il decreto interviene con una misura compensativa, significativamente rafforzata rispetto alla versione originaria.
Il credito d'imposta riconosciuto per il 2026 passa dal 35% all'89,77% dell'importo che l'impresa aveva originariamente richiesto. In pratica, chi aveva chiesto 100 e non aveva ricevuto nulla ora può recuperare quasi 90.
Anche la formazione del personale è agevolata.
Il beneficio continua a coprire gli investimenti in beni tecnologicamente avanzati (allegati A e B della L. 232/2016) e le spese di certificazione, ma ora include esplicitamente anche le spese sostenute per formare il personale legato agli investimenti agevolati.Il plafond complessivo per il 2026 sale da 537 milioni a 1.302,3 milioni di euro, quasi triplicato rispetto alla dotazione originaria.
Nuovo contributo per chi investe nelle rinnovabili.
Le stesse imprese beneficiarie possono accedere a un contributo aggiuntivo, separato dal credito d'imposta principale, per gli investimenti in impianti di autoproduzione di energia da fonti rinnovabili (inclusi i sistemi di accumulo), nel rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH). Il limite è di 57,7 milioni di euro per il 2026, 80 milioni per il 2027 e 60 milioni per il 2028.Come si usa.
Nulla cambia sul fronte operativo: è il GSE a comunicare all'impresa l'importo del credito utilizzabile. Il credito si usa esclusivamente in compensazione con il modello F24, a partire dal quinto giorno successivo alla comunicazione del GSE e comunque entro il 31 dicembre 2026. Non concorre alla formazione del reddito né alla base imponibile IRAP.Transizione 5.0: cosa cambia con le modifiche del Senato
Profilo DL 38/2026 originario Testo modificato e approvato Aliquota credito 35% del credito richiesto 89,77% del credito richiesto Base agevolabile Beni 4.0 + certificazioni Estesa anche alla formazione del personale Spese FER (rinnovabili) Escluse Nuovo contributo dedicato Limite di spesa 2026 537 milioni € 1.302,3 milioni € Premi sportivi dilettantistici: esenzione dalla ritenuta fino a 300 euro
Confermata la misura originaria, l’articolo 9 introduce una semplificazione fiscale per i compensi erogati agli atleti dilettanti che partecipano a manifestazioni sportive. In particolare, per le somme corrisposte dalla data di entrata in vigore del decreto fino al 31 dicembre 2026, è prevista una esenzione dalla ritenuta alla fonte (attualmente disciplinata dal DPR n. 600/1973) a condizione che l’importo complessivo percepito dallo stesso atleta non superi 300 euro nel periodo considerato.
Attenzione però al meccanismo
- se il totale dei premi percepiti è fino a 300 euro → nessuna ritenuta;
- se si supera anche di poco tale soglia → la ritenuta si applica sull’intero importo, non solo sulla parte eccedente.
Si applica agli atleti che partecipano ad attività sportive dilettantistiche relativamente ai compensi previsti dall’art. 36, comma 6 -quater, del D.Lgs. n. 36/2021.
La misura semplifica gli adempimenti per associazioni e società sportive dilettantistiche, soprattutto per premi di modesto importo, ma richiede attenzione nel monitoraggio delle soglie: il superamento del limite comporta infatti la tassazione integrale delle somme.
Il Senato ha inoltre aggiornato il riferimento soggettivo nell'art. 25, comma 2, L. 133/1999, allineando la platea delle associazioni e società sportive beneficiarie alla nuova definizione del D.Lgs. 36/2021 (riforma dello sport).
Concordato preventivo biennale: novità e proroga
Il Senato ha introdotto l'art. 7-bis, interamente dedicato al concordato preventivo biennale (CPB), con tre misure rilevanti per il biennio 2026-2027:
- Nuove riduzioni dell'imponibile per ISA bassi. Vengono aggiunte due lettere all'art. 9, comma 3-bis, D.Lgs. 13/2024:
- riduzione del 30% per i contribuenti con livello di affidabilità fiscale ISA pari o superiore a 6 ma inferiore a 8;
- riduzione del 35% per i contribuenti con ISA pari o superiore a 1 ma inferiore a 6.
Si tratta di un ampliamento significativo rispetto alle riduzioni già previste per i contribuenti con ISA pari o superiore a 8.
- Software ISA disponibile entro il 15 maggio 2026. Per il 2026, i programmi informatici per il calcolo degli ISA devono essere resi disponibili entro il 15 maggio 2026.
- Proroga del termine di adesione. Per il biennio 2026-2027, il termine per aderire alla proposta di concordato è differito al 31 ottobre 2026 (ovvero all'ultimo giorno del decimo mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta, per i soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare).
Avviamento negativo: tassazione rateizzata nelle cessioni d’azienda
Confermata senza modifiche sostanziali la disposizione originaria contenuta nell’articolo 3 che introduce una novità importante per le operazioni di cessione d’azienda o di ramo d’azienda, in particolare nei casi in cui il prezzo di vendita risulti inferiore al valore contabile dell’attività (il cosiddetto avviamento negativo).
In queste situazioni, per i soggetti che redigono il bilancio secondo i principi contabili internazionali (IAS/IFRS), la differenza negativa tra corrispettivo incassato e valore dell’azienda non deve più essere tassata interamente in un solo anno. La norma prevede infatti che tale importo, limitatamente alla quota rilevata a conto economico, possa essere ripartito in cinque anni, cioè:
- una quota nell’esercizio in cui avviene la cessione;
- le restanti quote nei quattro anni successivi.
La stessa regola viene estesa anche ai fini IRAP, con effetto sulla determinazione del valore della produzione netta.
A chi si applica
- alle imprese che adottano i principi contabili internazionali (i soggetti che redigono il bilancio in base ai princìpi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002),
- alle operazioni di cessione d’azienda con continuità dell’attività e mantenimento dell’occupazione.
La nuova disciplina si applica dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024.
Blocco pagamenti PA: soglia minima a 5.000 euro
Introdotto dal Senato il nuovo art. 2-ter che modifica l'art. 48-bis, comma 1-ter, DPR 602/1973.
In particolare, il meccanismo di blocco dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni nei confronti di debitori iscritti a ruolo si attiva solo quando il debito complessivo è pari ad almeno 5.000 euro. In precedenza non era prevista alcuna soglia minima ("di qualunque ammontare"), con evidente sproporzione per i debiti di modesto importo.
Allegati: