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Legge di Delegazione Europea 2025: cosa contiene la Legge 36/2026
E stata pubblicata in Gazzetta ufficiale n. 70 del 25.marzo 2026 la Legge n. 36 del 17 marzo 2026 "Legge di delegazione europea 2025" per la delega al Governo a recepire direttive UE e attuare regolamenti europei tramite decreti legislativi. Di seguito in sintesi i contenuti che dovranno essere oggetto di regolamentazione entro 2 anni.
Disposizioni generali e direttive
Capo I — Disposizioni generali (artt. 1-2)
Il Governo è delegato ad adottare decreti legislativi per recepire le direttive e attuare i regolamenti europei elencati nella legge. Gli schemi dei decreti devono essere trasmessi al Parlamento per il parere. La copertura finanziaria degli eventuali oneri è garantita dal Fondo per il recepimento della normativa europea. È prevista inoltre una delega specifica per introdurre sanzioni penali e amministrative in caso di violazione di obblighi derivanti da atti europei già vigenti ma ancora privi di apparato sanzionatorio nazionale.
Capo II — Recepimento Direttive (artt. 3-8)
Art. 3 — Protezione di disegni e modelli (Dir. UE 2024/2823)
Riforma organica del Codice della Proprietà Industriale per adeguarlo alle nuove regole europee su registrazione, nullità e procedure di ricorso dei disegni e modelli. Prevista una procedura amministrativa rapida di nullità davanti all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi e l'assunzione di 5 nuovi funzionari al MIMIT dal 2027.
Art. 4 — Diritto alla riparazione (Dir. UE 2024/1799)
Recepimento della cosiddetta "direttiva riparabilità", che obbliga i produttori a garantire la possibilità di riparazione dei beni dopo la scadenza della garanzia legale. Sarà istituita una piattaforma online nazionale collegata a quella europea per mettere in contatto consumatori e riparatori. Previsto un quadro sanzionatorio e il coordinamento con il Codice del Consumo.
Art. 5 — Protezione dati in ambito penale (Dir. UE 2016/680)
Adeguamento della normativa italiana alla sentenza della Corte di Giustizia UE del 4 ottobre 2024 (causa C-548/21) sul trattamento di dati personali sensibili da parte delle forze dell'ordine. In particolare si introduce il controllo preventivo di un giudice o organo indipendente prima che le autorità accedano a dispositivi digitali, con eccezioni per i casi di urgenza e per specifici reati gravi.
Art. 6 — Protezione anti-SLAPP (Dir. UE 2024/1069)
Recepimento della direttiva contro le cosiddette "azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica", ovvero cause pretestuose usate per silenziare giornalisti, attivisti e difensori dei diritti. La legge delega il Governo a definire con precisione il perimetro delle controversie con implicazioni transfrontaliere, entro cui si applica la protezione europea.
Art. 7 — Protezione del lupo (Dir. UE 2025/1237)
Adeguamento della normativa venatoria e di conservazione della fauna selvatica alla nuova direttiva europea che modifica lo status di protezione del lupo (Canis lupus), consentendo una gestione più flessibile della specie nei territori dove crea conflitti con le attività agricole e zootecniche.
Art. 8 — Risanamento imprese assicurative (Dir. UE 2025/1)
Istituzione di un quadro nazionale per la gestione delle crisi delle compagnie assicurative e riassicurative, sul modello già esistente per le banche. L'IVASS viene designato come Autorità di risoluzione nazionale con ampi poteri di intervento. Previsti fondi di risoluzione, strumenti di svalutazione e conversione del capitale e un articolato sistema sanzionatorio con multe fino al 10% del fatturato per le persone giuridiche.
Attuazione regolamenti e direttive aggiuntive
Capo III — Attuazione Regolamenti (artt. 9-19)
Art. 9 — Sicurezza delle macchine (Reg. UE 2023/1230)
Aggiornamento della disciplina nazionale sulla sicurezza delle macchine industriali, con abrogazione della vecchia direttiva 2006/42/CE. Il nuovo regolamento estende la platea dei prodotti soggetti a conformità, introduce obblighi specifici per i sistemi con componenti digitali e AI integrata, e prevede un regime transitorio per i prodotti già immessi sul mercato prima del 20 gennaio 2027.
Art. 10 — Rating ESG (Reg. UE 2024/3005)
Regolamentazione per la prima volta a livello europeo dei fornitori di rating ambientali, sociali e di governance (ESG), finora operanti senza vigilanza armonizzata. La Consob viene designata come autorità nazionale competente. L'obiettivo è garantire trasparenza, indipendenza e affidabilità dei giudizi ESG utilizzati dagli investitori istituzionali.
Art. 11 — Sostanze ozono-lesive (Reg. UE 2024/590)
Aggiornamento della disciplina nazionale sulla tutela dello strato di ozono stratosferico, con abrogazione della legge del 1993 ormai superata. Il nuovo quadro ridefinisce il sistema di licenze, controlli doganali, recupero e riciclo delle sostanze lesive, assegnando compiti specifici alle autorità di vigilanza del mercato e alle dogane.
Art. 12 — Emissioni industriali (Reg. UE 2024/1244)
Creazione di un portale pubblico nazionale sulle emissioni degli impianti industriali, accessibile gratuitamente e senza registrazione. I dati ambientali delle installazioni dovranno essere comunicati in modo standardizzato e interoperabile con i sistemi europei. Previsti €522.000 annui per il 2026-2027 per lo sviluppo del sistema informatico.
Art. 13 — Spedizioni di rifiuti (Reg. UE 2024/1157)
Adeguamento della normativa nazionale, incluso il Codice dell'Ambiente (D.Lgs. 152/2006), alle nuove regole europee sul trasporto transfrontaliero di rifiuti. Il nuovo regolamento rafforza i controlli, introduce procedure digitali per le notifiche e inasprisce le sanzioni per i traffici illeciti, con designazione delle autorità competenti per ispezioni e cooperazione internazionale.
Art. 14 — Imballaggi e rifiuti (Reg. UE 2025/40)
Sostituzione della storica direttiva del 1994 sugli imballaggi con un regolamento direttamente applicabile, che introduce obiettivi più ambiziosi di riduzione, riuso e riciclo. Previsti obblighi specifici per formati riutilizzabili, restrizioni su imballaggi monouso non necessari e un sistema sanzionatorio proporzionato con individuazione delle autorità di controllo nazionali.
Artt. 15-17 — Cybersicurezza
Tre deleghe distinte per attuare il Cyber Resilience Act (sicurezza dei prodotti digitali), il regolamento sui servizi di sicurezza gestiti e il Cyber Solidarity Act (risposta europea alle emergenze informatiche). L'ACN viene rafforzata come autorità centrale del sistema. Per i dettagli si rimanda all'approfondimento dedicato.
Art. 18 — Tecnologie a zero emissioni (Reg. UE 2024/1735 — Net Zero Industry Act)
Attuazione del regolamento europeo per accelerare la produzione di tecnologie pulite (fotovoltaico, eolico, batterie, pompe di calore, ecc.). Lo Sportello Unico delle Attività Produttive diventa punto di contatto per le autorizzazioni, con tempi certi e procedure semplificate. I progetti strategici saranno dichiarati di pubblica utilità. Previste 8 nuove assunzioni al MIMIT dal 2027.
Art. 19 — Prodotti da costruzione (Reg. UE 2024/3110)
Sostituzione del vecchio regolamento del 2011 sui materiali edilizi con una disciplina aggiornata che introduce il passaporto digitale del prodotto, semplifica la designazione degli organismi di valutazione tecnica e rafforza la vigilanza del mercato. Previsto un aggiornamento del sistema sanzionatorio e delle tariffe per gli operatori economici.
Allegato A — 18 Direttive aggiuntive
Tra le più rilevanti: la direttiva sul dovere di diligenza delle imprese in materia di sostenibilità (Corporate Sustainability Due Diligence), la nuova disciplina sulla responsabilità per prodotti difettosi, la direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane, tre direttive sul controllo navale e inquinamento marittimo, le nuove regole sull'IVA nell'era digitale e la direttiva sulla gestione dei rifiuti.
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Legge PMI 2026 pubblicata in GU: incentivi alle imprese e stop alle recensioni false
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23.03.2026 la Legge annuale sulle piccole e medie imprese (Legge dell'11 marzo 2026, n. 34).
La legge contiene misure che spaziano dall’aggregazione tra imprese al ricambio generazionale, dalle semplificazioni amministrative all’accesso al credito, fino al contrasto delle recensioni online false nel turismo e nella ristorazione. Il testo prevede inoltre diverse deleghe al Governo per il riordino della disciplina dei confidi, delle start-up innovative e dell’artigianato.
Tra le principali novità della legge PMI 2026 si segnalano:
- Incentivi alle reti d’impresa (art. 1)
Detassazione degli utili reinvestiti nei programmi di rete fino a 1 milione di euro annui per impresa nel triennio 2026-2028. - Sostegno alla filiera della moda (art. 3)
Fino a 100 milioni di euro per programmi di sviluppo delle PMI della filiera tessile-moda. - Staffetta generazionale (art. 6)
Part-time incentivato verso la pensione con esonero contributivo e assunzione di un lavoratore under 35. - Accesso al credito (artt. 7-8)
Riordino dei confidi e possibilità di utilizzare beni di magazzino come garanzia per finanziamenti. - Semplificazioni per le imprese (artt. 9-13)
Deroga all’assicurazione per carrelli elevatori e macchine agricole utilizzate solo in aree private e nuovi modelli semplificati per la sicurezza. - Stop alle recensioni false (artt. 18-21)
Recensioni valide solo se pubblicate entro 30 giorni dall’utilizzo del servizio e divieto di acquistare o vendere recensioni online. - Start-up e innovazione (art. 24)
Testo unico per riordinare la normativa su start-up innovative e PMI innovative.
Incentivi alle reti di imprese e sostegno alla filiera della moda (artt. 1 e 3)
Uno dei pilastri della legge riguarda il rafforzamento dei processi di aggregazione tra micro, piccole e medie imprese, considerati uno strumento fondamentale per aumentare la competitività delle aziende italiane.
A tal fine viene introdotto un incentivo fiscale per i contratti di rete. A partire dal periodo d’imposta 2026 e fino al 2028 una quota degli utili destinati al fondo patrimoniale comune della rete e reinvestiti nel programma di sviluppo non concorre alla formazione del reddito d’impresa.
Il beneficio è riconosciuto entro il limite massimo di 1 milione di euro annui per ciascuna impresa aderente e può essere utilizzato in sede di saldo delle imposte sui redditi.
Accanto a questa misura è previsto anche un intervento mirato alla filiera tessile e della moda, uno dei comparti simbolo del made in Italy. La legge prevede l’utilizzo di risorse fino a 100 milioni di euro per sostenere programmi di sviluppo e riconversione produttiva delle PMI del settore.
I progetti finanziabili dovranno avere un valore compreso tra 1 e 20 milioni di euro e potranno riguardare innovazione tecnologica, integrazione delle filiere produttive e valorizzazione delle produzioni realizzate in Italia.
Staffetta generazionale e part-time incentivato verso la pensione (art. 6)
Tra le novità più rilevanti per il mercato del lavoro vi è la sperimentazione di un sistema di part-time incentivato per l’accompagnamento alla pensione. La misura sarà attiva nel biennio 2026-2027 e potrà interessare fino a 1.000 lavoratori dipendenti di imprese private con un massimo di 50 addetti.
I lavoratori prossimi alla pensione potranno ridurre volontariamente l’orario di lavoro dal 25 al 50 per cento, trasformando il rapporto da tempo pieno a part-time.
A fronte della riduzione dell’orario sono previsti:
- esonero totale dei contributi previdenziali a carico del lavoratore fino a 3.000 euro annui;
- riconoscimento della contribuzione figurativa sulla quota di retribuzione non percepita;
- possibilità di cumulare periodi assicurativi ai fini del raggiungimento dei requisiti pensionistici.
La misura è subordinata all’assunzione contestuale, da parte dell’impresa, di un lavoratore under 35 con contratto a tempo pieno e indeterminato, con l’obiettivo di favorire il ricambio generazionale.
Semplificazioni amministrative e sicurezza sul lavoro (artt. 9-13)
La legge introduce anche diverse misure di semplificazione amministrativa. Tra queste:
- esonero dall’assicurazione obbligatoria per carrelli elevatori e altri veicoli utilizzati esclusivamente all’interno di aree aziendali o zone non accessibili al pubblico;
- estensione della deroga anche alle macchine agricole non immatricolate utilizzate all’interno dei fondi agricoli;
- predisposizione da parte dell’INAIL di modelli semplificati di organizzazione e gestione della sicurezza destinati alle micro e piccole imprese.
La normativa prevede inoltre la possibilità di svolgere attività di formazione sulla sicurezza anche durante i periodi di cassa integrazione e introduce l’obbligo per i datori di lavoro di fornire annualmente ai lavoratori in smart working un’informativa sui rischi connessi alla prestazione svolta fuori dai locali aziendali.
Stop alle recensioni false nel turismo e nella ristorazione (artt. 18-21)
Un capitolo innovativo del provvedimento riguarda il contrasto alle recensioni online false, fenomeno che incide in modo significativo sulla reputazione delle imprese turistiche e della ristorazione.
La legge stabilisce che una recensione online è considerata lecita solo se:
- pubblicata entro 30 giorni dall’utilizzo del servizio;
- proveniente da chi ha effettivamente usufruito della prestazione;
- non ottenuta tramite incentivi, sconti o altre utilità.
Le strutture recensite potranno richiedere la rimozione delle recensioni che non rispettano tali requisiti.
Viene inoltre introdotto il divieto di acquistare o vendere recensioni online, con poteri investigativi e sanzionatori attribuiti all’Autorità garante della concorrenza e del mercato.
Per garantire l’attualità delle informazioni, le recensioni non saranno più considerate lecite dopo due anni dalla pubblicazione.
Innovazione, start-up e attrazione degli investimenti (artt. 24-26)
La legge contiene infine alcune deleghe e misure di sistema per rafforzare l’ecosistema dell’innovazione.
Il Governo dovrà adottare un testo unico sulla disciplina delle start-up e delle PMI innovative, con l’obiettivo di riordinare e semplificare la normativa esistente e favorire la collaborazione tra imprese, università ed enti di ricerca.
Sono inoltre previste disposizioni per favorire l’attrazione di investimenti nei centri urbani di medie dimensioni, innalzando da 20.000 a 30.000 abitanti la soglia dei comuni che possono beneficiare di specifiche agevolazioni fiscali per i pensionati esteri.
Allegati: - Incentivi alle reti d’impresa (art. 1)
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Enti del Terzo settore e RUNTS: cosa cambia con il nuovo decreto del Ministero del Lavoro
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2026 il Decreto del 13 gennaio 2026, che introduce rilevanti modifiche al DM 15 settembre 2020, n. 106, recante la disciplina operativa del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).
Il decreto 2026 ha natura modificativa e integrativa del DM 106/2020, che disciplina:
- le procedure di iscrizione e cancellazione degli enti;
- il deposito degli atti;
- la gestione e conservazione del Registro;
- le modalità di comunicazione con il Registro imprese.
Le modifiche si rendono necessarie per l’adeguamento alle novità normative introdotte tra il 2024 e il 2025, per il miglioramento dell’interoperabilità digitale e per una semplificazione delle procedure per gli enti del Terzo settore (ETS).
Le principali novità riguardano:
- digitalizzazione delle comunicazioni, con l’articolo 4 infatti viene modificato l’art. 6 del DM 106/2020, introducendo il principio secondo cui le comunicazioni degli uffici RUNTS agli enti del Terzo settore devono avvenire prioritariamente tramite il sistema informatico. Si tratta di una disposizione che rafforza la digitalizzazione dei procedimenti e la gestione telematica delle interlocuzioni.
- semplificazione delle procedure di iscrizione (art. 5 e 7);
- aggiornamento degli obblighi di deposito (art. 14);
- nuova disciplina della cancellazione (artt. 17-19);
- rafforzamento della pubblicità degli atti (art. 21).
Viene previsto anche l’aggiornamento degli allegati tecnici al DM 106/2020 tramite successivi decreti direttoriali, per adeguarli alle nuove disposizioni e al sistema informatico del RUNTS.
Vediamo brevemente alcune delle modifiche apportate.
Nuove regole per l’iscrizione e la gestione delle variazioni e trasferimenti
Le modifiche in materia di iscrizione sono contenute principalmente nell’articolo 5, che interviene sull’art. 8 del DM 106/2020.
Tra le novità più operative si segnala l’introduzione della possibilità di delegare la presentazione dell’istanza di iscrizione. In particolare:
- i soggetti richiedenti possono conferire delega a un terzo;
- la delega è gestita direttamente tramite il sistema informatico;
- il documento di delega viene automaticamente allegato all’istanza.
Viene inoltre chiarito che:
- la domanda può essere presentata anche da un delegato del legale rappresentante;
- sono aggiornati alcuni dati obbligatori (es. PEC, contatti, informazioni per uso interno dell’ufficio).
Modifiche alla gestione delle variazioni e trasferimenti
L’articolo 3 modifica l’art. 5 del DM 106/2020, disciplinando il caso di trasferimento della sede. È previsto che:
- l’ufficio competente diventa quello della nuova sede;
- il trasferimento è gestito tramite comunicazioni tra uffici RUNTS;
- l’ente riceve comunicazione dell’avvenuto cambio di competenza.
La modifica chiarisce e semplifica i passaggi amministrativi, evitando duplicazioni o incertezze operative.
Aggiornamento degli obblighi di deposito e comunicazione
L’articolo 14 interviene sull’art. 20 del DM 106/2020, introducendo importanti novità sugli obblighi di deposito. Tra le principali modifiche:
- ampliamento dei documenti da depositare (inclusi bilanci sociali e relazioni degli organi di controllo);
- introduzione di nuove informazioni (es. adesione ad enti associativi);
- aggiornamento dei termini per il deposito e per le variazioni.
In primo luogo, viene ampliato il contenuto dei documenti da depositare, includendo, accanto al bilancio sociale, anche le relazioni dell’organo di controllo e del revisore, nonché, per le fondazioni, la delibera di approvazione.
Viene inoltre previsto l’obbligo di comunicare nuove informazioni, come l’eventuale adesione sopravvenuta a enti associativi, e chiarito che anche il riacquisto della natura non commerciale deve essere oggetto di comunicazione.
Sul piano procedurale, si estende la possibilità di operare tramite delega anche per gli adempimenti successivi all’iscrizione e si coordinano le disposizioni con quelle del codice civile in materia di operazioni straordinarie (trasformazioni, fusioni e scissioni), il cui deposito deve avvenire secondo l’art. 42-bis c.c.
Particolarmente rilevante è la previsione secondo cui, per gli enti dotati di personalità giuridica, taluni atti acquistano efficacia solo con l’iscrizione nel RUNTS.
Infine, vengono precisati i termini:
- i documenti di bilancio devono essere depositati annualmente nei termini del Codice del Terzo settore,
- mentre le altre variazioni devono essere comunicate entro 30 giorni.
Restano inoltre obblighi di aggiornamento periodico per specifici dati (come quelli associativi), con ulteriori adempimenti in caso di perdita dei requisiti per la qualifica.
Novità sulla cancellazione e devoluzione del patrimonio
Le modifiche alla cancellazione dal RUNTS sono contenute negli:
- articolo 17, che introduce nuove ipotesi di cancellazione (es. istanza con delibera di scioglimento);
- articolo 18, che aggiorna il procedimento di cancellazione;
- articolo 19, che riforma in modo dettagliato la disciplina della devoluzione del patrimonio.
In particolare, vengono specificati:
- i documenti da allegare;
- gli obblighi informativi;
- le modalità di richiesta del parere sulla devoluzione.
Maggiore chiarezza su pubblicità e opponibilità degli atti
L’articolo 21 sostituisce l’art. 26 del DM 106/2020, ridefinendo la disciplina della pubblicità nel RUNTS. Viene stabilito che:
- atti e informazioni sono resi conoscibili ai terzi tramite pubblicazione;
- l’opponibilità decorre dalla pubblicazione nel Registro.
Adeguamenti per particolari categorie di enti
Numerose modifiche riguardano specifiche tipologie di enti, tra cui:
- fondazioni e comitati;
- enti con personalità giuridica;
- imprese sociali;
- reti associative.
Tra le innovazioni:
- semplificazioni per la documentazione patrimoniale;
- nuove regole per le migrazioni tra sezioni del RUNTS;
- coordinamento con il Registro imprese.
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Milleproroghe 2026 convertito in legge
Il decreto legge 31 dicembre 2025 n. 200, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini normativi”, è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2026 n. 26, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2026.
Scarica il testo del decreto legge 200 del 31.12.2025 coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione.
Il provvedimento, noto come decreto “Milleproroghe” 2026, interviene su numerosi termini legislativi in scadenza con l’obiettivo di evitare interruzioni nell’azione amministrativa e garantire continuità a procedimenti e misure che producono effetti anche su imprese, professionisti e cittadini.
Nel corso dell’esame parlamentare il testo è stato oggetto di un ampio lavoro emendativo che ne ha ampliato in modo significativo il contenuto. Pur restando formalmente articolato in 17 articoli, il decreto risulta arricchito da numerosi nuovi commi e proroghe settoriali introdotte in sede di conversione.
Le modifiche incidono su diversi ambiti dell’ordinamento, tra cui fisco, lavoro, sanità, enti locali, istruzione, università e infrastrutture, prevedendo proroghe di termini, rinvii di disposizioni e interventi volti a garantire la prosecuzione di attività amministrative e programmi pubblici.
Sebbene il decreto sia principalmente rivolto all’organizzazione e al funzionamento della pubblica amministrazione, alcune proroghe assumono un rilievo indiretto ma significativo per il sistema economico e per i destinatari dei servizi pubblici, in particolare per quanto riguarda la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e la prosecuzione di interventi e programmi pubblici.
Assemblee societarie a distanza prorogate e Revisione macchine agricole
L'articolo 4 comma 11, proroga al 30 settembre 2026 la disciplina emergenziale che consente alle società di:
- svolgere assemblee anche esclusivamente con mezzi di telecomunicazione;
- prevedere l’intervento e il voto tramite rappresentante designato;
- semplificare le modalità di partecipazione dei soci.
La proroga interessa in modo particolare le società di capitali, le cooperative e gli enti associativi, offrendo continuità operativa in attesa di una riforma strutturale della materia.
Agricoltura: revisione macchine agricole
Importante intervento anche per il settore agricolo.
Al fine di sostenere la continuità dell’esercizio delle attività imprenditoriali agricole garantendo il corretto impiego delle dotazioni meccaniche aziendali, l'articolo 15 comme 2-bis interito nel testo modificato dalle Commissioni permanenti il 19.02.2026, i termini per la revisione delle macchine agricole vengono così rimodulati:
- macchine immatricolate entro il 31 dicembre 1983 → revisione entro 31 dicembre 2026
- macchine immatricolate dal 1° gennaio 1984 al 31 dicembre 1996 → entro 31 dicembre 2027
- macchine immatricolate dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 2023 → entro 31 dicembre 2028
- macchine immatricolate dal 2024 in poi → revisione al quinto anno successivo all’immatricolazione.
Rinvio dell’efficacia dei nuovi testi unici tributari
Il decreto differisce di un anno l’operatività dei nuovi testi unici tributari previsti nell’ambito della riforma fiscale.
L’articolo 4, commi da 1 a 5, del decreto-legge n. 200/2025 rinvia infatti al 1° gennaio 2027 l’entrata in vigore dei principali testi unici già adottati in materia tributaria, relativi a:
- sanzioni tributarie amministrative e penali (comma 1);
- tributi erariali minori (comma 2);
- giustizia tributaria (comma 3);
- versamenti e riscossione (comma 4);
- imposta di registro e altri tributi indiretti (comma 5).
Il differimento è finalizzato a consentire il completamento dei decreti correttivi e integrativi della riforma fiscale e a garantire maggiore organicità al nuovo assetto normativo.
Turismo: proroga per polizze catastrofali e adempimenti catastali nelle strutture ricettive
Il decreto interviene con due proroghe che interessano direttamente il settore turistico e della ristorazione.
Da un lato, viene rinviato al 31 marzo 2026 il termine entro cui gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e le imprese turistico-ricettive devono stipulare le polizze assicurative contro i rischi catastrofali previste per le micro e piccole imprese dall’articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legge 31 marzo 2025, n. 39, convertito dalla legge 27 maggio 2025, n. 78.
Dall’altro lato, viene spostato al 15 dicembre 2026 il termine per gli adempimenti catastali relativi agli allestimenti mobili nelle strutture ricettive all’aperto, come case mobili e maxi-caravan, modificando quanto previsto dall’articolo 7-quinquies del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113.
Ricordiamo infatti che quest'ultimo, ha stabilito l’irrilevanza catastale di tali installazioni ai fini della determinazione della rendita, ma ha comunque previsto specifici obblighi di censimento e aggiornamento delle informazioni catastali.
Il differimento consente quindi alle imprese del turismo all’aria aperta di completare con più tempo le procedure di aggiornamento presso il Catasto e di adeguarsi alla nuova disciplina senza incidere sull’operatività durante le stagioni turistiche di maggiore afflusso.
Proroga dei termini per la notifica degli atti di recupero degli aiuti di Stato
Il decreto estende fino al 31 dicembre 2027 il termine entro il quale le amministrazioni pubbliche possono notificare gli atti di recupero relativi agli aiuti di Stato e agli aiuti “de minimis” risultati irregolari o incompatibili con la normativa europea.
La disposizione modifica la disciplina prevista dal decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, prorogando il termine originariamente fissato al 31 dicembre 2025.
L’intervento consente alle amministrazioni competenti di completare le attività di verifica e recupero degli aiuti incompatibili con il diritto dell’Unione europea, evitando il rischio di decadenza delle procedure.
Dal punto di vista operativo, la proroga comporta un allungamento del periodo di potenziale esposizione per le imprese che hanno beneficiato di contributi, sovvenzioni o crediti d’imposta qualificabili come aiuti di Stato.
Allegati: -
Comunicazione spese condominio 2025: scadenza 16 marzo 2026 e nuove regole Agenzia Entrate
Con il Provvedimento prot. n. 50559/2026 del 10 febbraio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha aggiornato le specifiche tecniche relative alla comunicazione all’Anagrafe tributaria dei dati riguardanti gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali.
L’aggiornamento si inserisce nel solco delle modifiche già intervenute negli anni precedenti sul provvedimento originario del 27 gennaio 2017, n. 19969, ed è finalizzato ad adeguare il tracciato telematico alle novità normative introdotte dalla legge di bilancio 2025 e confermate dalla legge di bilancio 2026.
Il provvedimento stabilisce che, a partire dalle informazioni relative all’anno 2025, le comunicazioni delle spese per interventi effettuati sulle parti comuni devono essere trasmesse secondo le nuove specifiche tecniche contenute nell’allegato 1.
Restano valide le ulteriori disposizioni contenute nei precedenti provvedimenti di modifica intervenuti dal 2018 al 2024.
L’Agenzia precisa inoltre che eventuali ulteriori aggiornamenti o correzioni delle specifiche tecniche saranno pubblicati nell’apposita sezione del proprio sito internet.
L’intervento si rende necessario per consentire una compilazione sempre più completa della dichiarazione precompilata e per recepire le modifiche normative introdotte dalla legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025), le cui percentuali sono state confermate anche per il 2026 dalla legge 30 dicembre 2025, n. 199.
Di seguito una breve analisi delle principali novità.
Rimodulazione delle aliquote di detrazione 2025-2027
Le nuove specifiche recepiscono la rimodulazione delle detrazioni per interventi di recupero edilizio e riqualificazione energetica.
Per le spese sostenute negli anni 2025 e 2026:
- la detrazione è fissata al 36%;
- per le spese sostenute nel 2027, l’aliquota scende al 30%.
È prevista tuttavia un’aliquota maggiorata per gli interventi realizzati dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale:
- 50% per le spese 2025 e 2026;
- 36% per le spese 2027.
La modifica incide direttamente sulla gestione delle informazioni trasmesse dagli amministratori di condominio, in quanto la percentuale spettante può variare in base alla qualifica soggettiva del singolo condomino.
Nuovo dato facoltativo: abitazione principale
Proprio in funzione della differenziazione delle aliquote, il tracciato della comunicazione è stato implementato per consentire agli amministratori di indicare, in via sperimentale e facoltativa, l’informazione relativa al requisito dell’abitazione principale dell’unità immobiliare. La trasmissione di tale informazione è subordinata a due condizioni:
- il condomino deve aver comunicato all’amministratore, entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento della spesa, la sussistenza del requisito;
- per il primo anno di applicazione (periodo d’imposta 2025) la trasmissione da parte dell’amministratore è comunque facoltativa.
Si tratta di una novità di rilievo operativo, che comporta la necessità per gli amministratori di organizzare per tempo la raccolta delle dichiarazioni dei condomini, qualora si intenda valorizzare l’aliquota maggiorata nella dichiarazione precompilata.
Eliminazione del “bonus verde” e nuovo intervento agevolato
Il provvedimento recepisce inoltre due ulteriori novità di carattere sostanziale:
- viene eliminato ogni riferimento al bonus verde, in quanto la relativa detrazione non è stata prorogata;
- viene inserito tra gli interventi oggetto di comunicazione la sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione, per il quale non opera la riduzione dell’aliquota, che rimane al 50%.
La previsione amplia il perimetro degli interventi da comunicare e richiede attenzione in fase di classificazione delle spese.
Impatti operativi per amministratori e intermediari
Le modifiche introdotte dal Provvedimento 10 febbraio 2026 hanno un impatto concreto su:
- amministratori di condominio, chiamati ad adeguare i software gestionali alle nuove specifiche tecniche;
- professionisti e intermediari fiscali che assistono i condomìni nella trasmissione dei dati;
- contribuenti, in quanto le informazioni alimentano direttamente la dichiarazione precompilata.
Particolare attenzione dovrà essere riservata:
- alla corretta gestione dell’informazione relativa all’abitazione principale;
- alla classificazione degli interventi alla luce dell’eliminazione del bonus verde;
- all’indicazione corretta delle aliquote per il 2025 e 2026.
Si tratta, dunque, di un aggiornamento tecnico ma sostanzialmente rilevante, che si inserisce nel più ampio processo di progressiva integrazione tra flussi informativi condominiali e dichiarazione dei redditi precompilata, rafforzando il ruolo degli amministratori quali soggetti centrali nel sistema di compliance fiscale.
Allegati: -
ISA 2026: nuovi dati da dichiarare e revisione degli indici con ATECO 2025
Con il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 29 gennaio 2026 (prot. n. 36467/2026), l’Amministrazione finanziaria ha individuato:
- i dati economici, contabili e strutturali rilevanti ai fini dell’applicazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) per il periodo d’imposta 2026;
- le attività economiche per le quali sarà effettuata la revisione degli ISA, in vista della loro applicazione a partire dal 2026, tenendo conto della nuova classificazione ATECO 2025.
Nella parte motivazionale si ricorda che gli ISA devono essere periodicamente rivisti per:
- rappresentare adeguatamente la realtà dei comparti economici;
- cogliere le evoluzioni del tessuto produttivo;
- recepire le modifiche della classificazione ATECO.
L’obiettivo è rendere gli indici sempre più coerenti con la struttura economica effettiva delle attività, riducendo distorsioni e migliorando l’equità del sistema premiale collegato agli ISA.
ISA 2026: quali dati dovranno essere dichiarati
Il provvedimento chiarisce che, per il periodo d’imposta 2026, i contribuenti soggetti agli ISA dovranno dichiarare:
- i dati già individuati nei decreti di approvazione degli ISA in vigore per il periodo d’imposta 2025;
- i dati funzionali alla revisione contenuti nei modelli ISA relativi al periodo d’imposta 2024 (approvati con provvedimento del 17 marzo 2025);
- gli ulteriori dati indicati nell’Allegato 1 del nuovo provvedimento .
È inoltre previsto che, a seguito delle elaborazioni tecniche, il numero dei dati richiesti possa essere ridotto, anche attraverso accorpamenti o sostituzioni con informazioni già presenti nei quadri reddituali dei modelli dichiarativi .
I nuovi dati dell’Allegato 1
L’Allegato 1 individua alcune informazioni aggiuntive che potranno rilevare per l’elaborazione degli ISA 2026. In particolare:
- Condizione di pensionato (per tutti gli ISA in applicazione per il periodo d’imposta 2025, salvo quelli in cui la variabile è già prevista);
- Forma societaria cooperativa;
- Consumi energetici;
- Età dei lavoratori dipendenti;
- Società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico.
Si tratta di variabili che incidono sulla struttura economica e organizzativa dell’attività e che potranno migliorare la capacità degli ISA di rappresentare la reale affidabilità fiscale del contribuente.
Cosa cambia in concreto
Per imprese e professionisti, l’introduzione di questi dati comporta:
- maggiore attenzione nella fase di raccolta delle informazioni contabili e strutturali;
- possibile incidenza del profilo soggettivo (es. pensionato) sulla valutazione di affidabilità;
- rilevanza crescente dei costi energetici, coerente con l’impatto economico delle recenti dinamiche di mercato.
Per gli intermediari, sarà fondamentale verificare in anticipo l’adeguatezza dei software gestionali e dei flussi informativi.
Revisione ISA 2026: l’elenco delle attività interessate
Il provvedimento individua, nell’Allegato 2, le attività economiche per le quali sarà effettuata la revisione degli ISA. La revisione tiene conto:
- dell’obbligo di aggiornamento almeno biennale degli indici;
- delle analisi volte alla riorganizzazione e razionalizzazione degli ISA;
- della necessità di recepire la nuova classificazione ATECO 2025, in vigore dal 1° gennaio 2025.
Gli ISA revisionati saranno applicabili dal periodo d’imposta 2026, previa approvazione con decreto del MEF.
Attività economiche coinvolte: platea molto ampia
L’Allegato 2 contiene un elenco estremamente articolato di codici ATECO 2025, che coprono:
- agricoltura e allevamento;
- manifatture;
- costruzioni;
- commercio all’ingrosso e al dettaglio;
- servizi alle imprese;
- professioni ordinistiche;
- attività artistiche, sportive e ricreative;
- servizi alla persona.
Ad esempio, nelle prime pagine sono incluse attività agricole (coltivazioni, allevamenti, pesca), mentre nelle sezioni successive compaiono manifatture, industria, commercio e servizi.
La revisione quindi interesserà una platea molto ampia di contribuenti, con impatti differenziati a seconda del settore.
ATECO 2025: impatto sugli ISA
Un elemento di particolare rilievo è il riferimento espresso alla nuova classificazione ATECO 2025.
Questo comporta:
- possibile riallocazione di codici attività tra diversi ISA;
- accorpamenti o ridefinizioni di indici esistenti;
- aggiornamento dei modelli dichiarativi e dei software di compilazione.
Nel provvedimento si evidenzia che, al termine delle elaborazioni, potranno essere previsti trasferimenti di codici da un ISA a un altro o accorpamenti tra indici.
Implicazioni operative per contribuenti e professionisti
Per il contribuente
- Verificare il proprio codice ATECO 2025 e l’eventuale inclusione nell’elenco delle attività revisionate;
- Prestare attenzione alla corretta indicazione delle nuove variabili (es. consumi energetici, età dei dipendenti);
- Monitorare eventuali cambiamenti nel punteggio ISA a partire dal 2026.
Per il professionista
- Aggiornare le procedure interne e i check list ISA;
- Informare tempestivamente i clienti dei possibili effetti della revisione;
- Valutare in anticipo eventuali strategie di miglioramento dell’affidabilità fiscale.
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Riforma dei servizi consolari, cittadinanza e AIRE: il testo della legge in GU
La Legge 19 gennaio 2026, n. 11, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 4 febbraio 2026, introduce una profonda revisione dei servizi per i cittadini e le imprese italiane all’estero, intervenendo su:
- cittadinanza,
- anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE),
- legalizzazione di firme,
- passaporti
- e carta d’identità valida per l’espatrio.
La norma mira a semplificare le procedure, ridurre l’arretrato consolare e rafforzare l’organizzazione del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), con effetti rilevanti sia per i cittadini residenti all’estero sia per i professionisti che li assistono.
Cittadinanza italiana: nuove competenze e procedure centralizzate
Uno degli interventi più rilevanti riguarda i procedimenti di riconoscimento della cittadinanza italiana per i residenti all’estero.
La legge sostituisce integralmente l’art. 10 del D.Lgs. n. 71/2011, distinguendo nettamente tra:
- funzioni dei consolati, e
- procedimenti centralizzati presso l’amministrazione centrale del MAECI.
In particolare:
- i capi degli uffici consolari mantengono il potere di accertare lo status di cittadino già riconosciuto e di rilasciare i certificati di cittadinanza;
- le domande di riconoscimento della cittadinanza presentate da maggiorenni residenti all’estero sono invece attribuite a un ufficio dirigenziale generale del MAECI, che subentra ai consolati per la trattazione delle istanze.
Modalità di presentazione delle domande
Le domande:
- devono essere presentate esclusivamente tramite servizio postale, in forma cartacea;
- sono accompagnate dal versamento dei diritti consolari;
- prevedono comunicazioni successive solo in modalità telematica (anche via e-mail non certificata).
È prevista inoltre la possibilità di affidare a operatori specializzati le attività di ricezione, digitalizzazione e archiviazione, con oneri a carico del richiedente.
Tempi e limiti
Il termine massimo per la conclusione dei procedimenti è fissato in 36 mesi. L’entrata a regime del nuovo sistema è differita al 1° gennaio del terzo anno successivo all’entrata in vigore della legge, con un regime transitorio che introduce tetti annuali alle domande ricevibili per evitare sovraccarichi amministrativi.
AIRE e ANPR: nasce l’anagrafe unica degli italiani all’estero
L’articolo 3 della Legge n. 11/2026 realizza una riforma strutturale dell’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE), intervenendo in modo esteso sulla legge 27 ottobre 1988, n. 470. La novità centrale è l’integrazione dell’AIRE nell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR):
- l’AIRE diventa parte integrante dell’ANPR;
- tutti gli adempimenti anagrafici sono effettuati in via esclusiva tramite la piattaforma nazionale.
Iscrizioni ed esclusioni
L'Art. 3, comma 1, lettera a), n. 8 – nuovo comma 9) aggiorna e razionalizza le categorie escluse dall’iscrizione AIRE, tra cui:
- lavoratori stagionali all’estero;
- personale delle pubbliche amministrazioni in servizio all’estero;
- dirigenti scolastici, docenti e personale della scuola fuori ruolo;
- dipendenti regionali presso uffici di collegamento;
- personale civile e militare con indennità di lungo servizio all’estero;
- personale in servizio presso la NATO;
- familiari conviventi delle categorie sopra elencate.
La ratio è che questi soggetti mantengono un legame funzionale e temporaneo con l’Italia, incompatibile con una residenza estera stabile.
È inoltre introdotta un’iscrizione AIRE facoltativa per i cittadini che mantengono il domicilio fiscale in Italia pur lavorando all’estero per organismi UE o internazionali (Art. 3, comma 1, lettera a), n. 8 – nuovo comma 9-bis) .
Questa previsione tiene conto delle nuove forme di mobilità internazionale qualificata, evitando effetti fiscali o amministrativi automatici.
Passaporti: stop al rinnovo e nuove regole operative
L'articolo 4 introduce importanti le modifiche alla legge n. 1185/1967 sui passaporti:
- viene definitivamente eliminata la possibilità di “rinnovo”: il passaporto potrà solo essere rilasciato ex novo. Si consolida così una prassi già diffusa, rendendola espressamente prevista dalla legge;
- la competenza è attribuita esclusivamente agli uffici consolari, senza più interventi straordinari di ispettori di frontiera;
- sono aggiornate le regole su smarrimento e furto del passaporto, con procedure differenziate tra Italia ed estero.
- In Italia:
- obbligo di denuncia tempestiva e circostanziata alle autorità di polizia.
- All’estero:
- denuncia alle autorità locali di polizia;
- trasmissione della denuncia all’autorità competente al rilascio del passaporto;
- se la denuncia locale è impossibile o eccessivamente difficoltosa, è ammessa una dichiarazione sostitutiva resa al consolato.
- In Italia:
Dati biometrici e sanzioni
Il nuovo passaporto, per adeguarlo agli standard di sicurezza:
- contiene fotografia, firma e dati biometrici memorizzati su microprocessore;
- è accompagnato da un sistema sanzionatorio aggiornato, con sanzioni amministrative pecuniarie espresse in euro e non più in lire.
Per la domanda di rilascio non sono più richieste due fotografie, è sufficiente una sola fotografia, autenticata dall’autorità ricevente o validata secondo le regole di identificazione previste dalla normativa recente.
Carta d’identità valida per l’espatrio
L'articolo 5 della legge interviene anche sulla carta d’identità:
- viene chiarito che non è valida per l’espatrio in presenza di condizioni che giustificano il diniego o il ritiro del passaporto;
- in tali casi è obbligatoria l’annotazione: “Documento non valido ai fini dell’espatrio”;
- dal 1° giugno 2026, i cittadini residenti all’estero potranno richiedere la CIE presso qualsiasi comune italiano, secondo le modalità stabilite dai ministeri competenti.