• Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Riordino incentivi alle imprese: cosa cambia con il nuovo decreto

    Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 178 del 3 agosto 2026 il decreto legislativo n. 138 del 26.06.2026 di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, adottato in attuazione dell'articolo 3, commi 1 e 2, lettera a), della legge 27 ottobre 2023, n. 160.

    Il provvedimento persegue un obiettivo dichiarato: rendere più organico ed efficace il sistema di sostegno pubblico, riducendo la frammentazione delle misure esistenti.

    In concreto, l'offerta degli incentivi gestiti dalle amministrazioni centrali viene razionalizzata e concentrata sugli strumenti ritenuti più idonei a coprire specifici ambiti di intervento, anche attraverso l'abrogazione o la modifica delle discipline preesistenti.

    Restano esclusi dall'applicazione del decreto i settori agricolo, forestale, della pesca e dell'acquacoltura

    Le cinque misure del Ministero delle imprese e del made in Italy

    Il cuore della riforma riguarda gli incentivi di competenza del Ministero delle imprese e del made in Italy, la cui offerta viene concentrata su cinque strumenti principali:

    1. il Fondo per la crescita sostenibile, esteso e rafforzato;
    2. il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese
    3. il Fondo di sostegno al venture capital, noto anche come Fondo nazionale per l'innovazione; 
    4. la misura "Beni strumentali – Nuova Sabatini", dedicata agli investimenti in macchinari e tecnologie; 
    5. e gli incentivi per il settore dell'aerospazio.

    L'idea di fondo è far confluire in questi pochi canali le numerose misure oggi disperse, semplificando l'orientamento di imprese e professionisti che cercano un sostegno pubblico e rendendo più leggibile la mappa degli aiuti disponibili. 

    Le quattro sezioni del Fondo per la crescita sostenibile

    Il Fondo per la crescita sostenibile viene articolato in quattro sezioni tematiche, ciascuna con finalità precise. 

    La prima sostiene ricerca, sviluppo e innovazione, operando tramite gli Importanti Progetti di Comune Interesse Europeo (IPCEI), bandi e sportelli tematici, procedure negoziali per i progetti di maggiore dimensione e la valorizzazione della proprietà industriale, con incentivi alle aggregazioni tra imprese (anche tramite contratto di rete). 

    La seconda è dedicata alle start up d'impresa, con un'attenzione mirata all'imprenditoria giovanile e femminile, alle cooperative e alle sinergie con il venture capital. 

    La terza riguarda gli investimenti produttivi per la transizione verde e digitale, attuati sia tramite i contratti di sviluppo per i grandi programmi strategici, sia con bandi tematici che riservano particolare attenzione alle PMI e possono focalizzarsi su specifiche aree territoriali o settori strategici. 

    La quarta è destinata all'accesso al credito e al mercato dei capitali, con misure per salvaguardare i livelli occupazionali e dare continuità alle imprese in temporanea difficoltà, comprese quelle sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata. È rilevante notare che la nozione di "impresa" è ampia e include anche il lavoratore autonomo, i liberi professionisti iscritti agli ordini e gli esercenti professioni non organizzate.

    Abrogazioni, regime transitorio e tempi di applicazione

    Sul versante della semplificazione, il decreto sopprime alcuni incentivi gestiti da altre amministrazioni centrali. In particolare vengono soppressi:

    • il voucher per l'internazionalizzazione – TEM con competenze digitali, di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
    • i crediti d'imposta in materia di recupero, riciclo e riuso dei materiali, di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;
    • le misure a valere sul Fondo rotativo nazionale per il self-employment, di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali

     Per ciascuna di queste misure il decreto abroga anche le relative disposizioni normative di riferimento.

    A tutela di chi ha già presentato domanda, vale una clausola di salvaguardia: per i procedimenti avviati prima dell'entrata in vigore del decreto restano ferme le regole previgenti fino alla loro conclusione, comprese le eventuali fasi di recupero, totale o parziale, delle agevolazioni già erogate e indebitamente percepite.

    Va chiarito un aspetto decisivo sui tempi, perché il decreto prevede in realtà due scadenze distinte. 

    Il provvedimento entra in vigore il 18 agosto 2026, quindici giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, questo significa che da quella data le abrogazioni descritte sopra sono già operative. 

    Diverso è il discorso per il Fondo per la crescita sostenibile: la sua piena efficacia operativa resta subordinata alla successiva legge di bilancio, che dovrà definire la confluenza delle risorse esistenti nel Fondo, gli stanziamenti annuali per ciascuna delle quattro sezioni e le relative modalità operative. Solo dopo l'entrata in vigore di quella legge, ed entro i successivi 180 giorni, il Ministero delle imprese e del made in Italy dovrà adottare i decreti con la disciplina quadro dei singoli bandi.

    Per imprese, contribuenti e consulenti questo significa che la riforma produce già oggi alcuni effetti concreti, a partire dalle abrogazioni, mentre l'apertura dei nuovi bandi sul Fondo per la crescita sostenibile richiederà ancora diversi mesi. 

    È quindi opportuno seguire con attenzione sia la prossima legge di bilancio sia i successivi provvedimenti attuativi, per cogliere tempestivamente le nuove opportunità di finanziamento non appena saranno operative.

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  • Professione Avvocato

    Professione avvocato: cosa prevede la riforma dell’ordinamento forense

    È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 28 luglio 2026, n. 137, recante la delega al Governo per la riforma organica dell'ordinamento della professione forense, approvata in via definitiva dal Senato lo scorso 22 luglio dopo il via libera della Camera (A.S. n. 1917).

    La legge, in vigore dal 16 agosto 2026, incarica l'esecutivo di adottare, entro sei mesi da tale data (quindi entro la metà di febbraio 2027), uno o più decreti legislativi che riscrivano la disciplina attualmente contenuta nella legge 31 dicembre 2012, n. 247.

    La proposta dei decreti spetta al Ministro della giustizia, sentito il Consiglio nazionale forense, con successivo passaggio parlamentare: gli schemi vengono trasmessi alle Camere per il parere delle Commissioni competenti, da rendere entro 30 giorni (termine prorogabile se in scadenza a ridosso della delega). È inoltre prevista la possibilità per il Governo di adottare, entro i successivi 12 mesi dall'ultimo decreto attuativo, uno o più decreti correttivi e integrativi, nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi.

    Fase Data
    Approvazione definitiva Senato 22 luglio 2026
    Promulgazione 28 luglio 2026
    Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (n. 177) 1° agosto 2026
    Entrata in vigore 16 agosto 2026
    Termine per i decreti legislativi attuativi entro il 16 febbraio 2027 (6 mesi)
    Termine per eventuali decreti correttivi entro 12 mesi dall'ultimo decreto attuativo

    Principi generali e compensi

    Il cuore della delega resta il rafforzamento della libertà e dell'indipendenza dell'avvocato, riconosciuto come figura essenziale per lo Stato di diritto. Viene ripristinato il giuramento professionale e rafforzato il segreto professionale, dichiarato inviolabile e indisponibile.

    La legge definisce le attività riservate agli iscritti all'albo: oltre ad assistenza, rappresentanza e difesa in giudizio, arbitrati rituali, negoziazione assistita e mediazione obbligatoria, rientra nella competenza dell'avvocato anche la consulenza e l'assistenza legale stragiudiziale, quando connessa all'attività giurisdizionale e svolta in modo continuativo, sistematico e organizzato. Viene inoltre introdotto l'obbligo per l'avvocato di stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità civile professionale, con massimali minimi aggiornati ogni cinque anni dal Ministero.

    Sul fronte economico resta fermo il principio dell'equo compenso: i parametri ministeriali per la liquidazione giudiziale, in assenza di accordo scritto, saranno aggiornati ogni due anni, e viene introdotta la responsabilità solidale nel pagamento dei compensi tra tutti i soggetti coinvolti in accordi giudiziali o arbitrali.

    I contenuti operativi prenderanno forma con i decreti legislativi attuativi, attesi entro febbraio 2027: li seguiremo con appositi approfondimenti non appena pubblicati in bozza.

    Società tra avvocati e accesso alla professione

    Ampio spazio è dedicato all'esercizio collettivo della professione tramite associazioni, reti professionali e società tra avvocati (STP). Per tutelare l'autonomia intellettuale del legale, nelle società di capitali la maggioranza dell'organo di gestione dovrà essere composta da avvocati, che dovranno detenere almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto; i soci non professionisti sono ammessi solo per prestazioni tecniche o finalità di investimento.

    Cambia anche il percorso di accesso alla professione:

    • il tirocinio avrà una durata di 18 mesi;
    • di cui 12 mesi con frequenza obbligatoria di scuole forensi;
    • l'esame di Stato sarà riorganizzato in due prove scritte (un parere motivato e un atto giudiziario) e una prova orale incentrata su casi pratici e deontologia.

    La formazione continua diventa obbligatoria su base annuale, pena la sospensione amministrativa per chi non recupera i crediti formativi entro il primo quadrimestre dell'anno successivo.

    Governance, decreti attuativi e sistema disciplinare

    La riforma incide anche sulla governance dell'avvocatura.

    Gli ordini circondariali e il Consiglio nazionale forense (CNF) restano enti pubblici non economici a carattere associativo, con nuove regole su equilibrio di genere nelle elezioni e limite di tre mandati consecutivi per i consiglieri; il CNF sarà eletto con un sistema di voto ponderato basato sul numero di iscritti per ciascun ordine.

    Cambia il sistema disciplinare: il potere sanzionatorio resta ai Consigli distrettuali di disciplina, con l'introduzione della prescrizione dell'azione disciplinare nel termine di sei anni dal fatto (prorogabile al massimo di un quarto, sospensioni escluse) e, per la prima volta, dell'istituto della riabilitazione per l'avvocato condannato in via definitiva a una sanzione diversa dalla radiazione, ottenibile una sola volta.

    Una clausola di invarianza finanziaria (art. 3) assicura che l'attuazione della riforma non comporti nuovi oneri per la finanza pubblica: le amministrazioni competenti provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.

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  • Le Agevolazioni per le Ristrutturazioni Edilizie e il Risparmio Energetico

    Superbonus 2026: nuovo modello per sconto o cessione del credito

    Con il provvedimento del dell'Agenzia delle Entrate n. 211701 del 17 luglio 2026, è stato approvato il nuovo modello, le relative istruzioni e le specifiche tecniche per comunicare l'esercizio dell'opzione per la cessione del credito d'imposta o per il contributo sotto forma di sconto in fattura, relativamente agli interventi agevolati con il Superbonus di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, per le spese sostenute nel corso del 2026.

    Scarica il Modello con le relative istruzioni.

    Il modello a "Comunicazione dell'opzione relativa agli interventi di cui all'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 (Superbonus) per le spese sostenute nel 2026" e le relative specifiche tecniche sono utilizzabili a decorrere dal 23 luglio 2026 e si rivolgono sia ai privati beneficiari della detrazione, sia ai professionisti e agli intermediari che li assistono negli adempimenti (CAF, commercialisti, amministratori di condominio).

    Riepilogo della disciplina per le spese 2026

    Si ricorda che l'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 disciplina le detrazioni per gli interventi finalizzati al miglioramento dell'efficienza energetica o alla riduzione del rischio sismico degli edifici. L'articolo 121 dello stesso decreto consente, in alternativa all'utilizzo diretto della detrazione in dichiarazione, di optare per:

    • un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore, che lo recupera come credito d'imposta;
    • la cessione del credito d'imposta corrispondente alla detrazione spettante, anche a istituti di credito e altri intermediari finanziari.

    Per le spese sostenute nel 2026, l'opzione non è disponibile in via generalizzata, ma solo nei casi specificamente previsti dall'articolo 119, comma 8-ter.1, del decreto-legge n. 34/2020 e dall'articolo 2, comma 3-ter.1, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023, n. 38. Si tratta di una fattispecie residuale e circoscritta, che ricorre soltanto al verificarsi congiunto di tutte le seguenti condizioni:

    • Ambito territoriale: interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009 (Abruzzo) e dal 24 agosto 2016 (sisma Centro Italia 2016/2017), che hanno interessato anche i territori di Lazio, Marche e Umbria;
    • Stato di emergenza: il comune interessato deve rientrare tra quelli per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
    • Tipologia di intervento: l'agevolazione riguarda esclusivamente gli incentivi fiscali disciplinati dai commi 1-ter e 4-quater dell'articolo 119 del decreto-legge n. 34/2020, relativi agli interventi antisismici nelle zone colpite dal sisma, e non l'intera gamma di interventi ordinariamente ammessi al Superbonus;
    • Misura della detrazione: la detrazione resta fissata al 110 per cento;
    • Coordinamento con il blocco delle opzioni: la possibilità di optare per sconto o cessione opera in quanto l'articolo 2, comma 3-ter.1, del decreto-legge n. 11/2023 esclude, per queste specifiche spese sostenute nel 2026, l'applicazione del blocco generale delle opzioni introdotto dall'articolo 2, comma 1, dello stesso decreto a decorrere dal 17 febbraio 2023.

    In sintesi, per l'anno 2026 sconto in fattura e cessione del credito restano percorribili unicamente per gli interventi antisismici realizzati nei territori del sisma 2009 (Abruzzo) e del sisma 2016/2017 (Centro Italia), nei comuni con stato di emergenza dichiarato. Restano invece esclusi, per il medesimo anno, gli interventi di efficientamento energetico "ordinari" e gli interventi antisismici realizzati al di fuori di tali specifiche zone.

    Resta comunque fermo, anche per il 2026, l'obbligo di acquisire il visto di conformità sui dati relativi alla documentazione che attesta il diritto alla detrazione, rilasciato da CAF o da professionisti abilitati, nonché l'asseverazione tecnica che certifichi il rispetto dei requisiti tecnici e la congruità delle spese sostenute.

    Chi invia la comunicazione e come si presenta

    Il modello si utilizza sia per gli interventi effettuati sulle singole unità immobiliari, sia per quelli realizzati sulle parti comuni degli edifici (condomini). Cambia il soggetto legittimato all'invio:

    Tipologia di intervento Soggetto che può inviare la comunicazione
    Interventi su unità immobiliari Il soggetto che rilascia il visto di conformità (CAF o professionista abilitato)
    Interventi su parti comuni di edifici (condominio) Il soggetto che rilascia il visto di conformità, oppure l'amministratore di condominio o il condomino incaricato

    Quando l'invio è effettuato dall'amministratore di condominio o dal condomino incaricato, il soggetto che ha rilasciato il visto è comunque tenuto a verificare e validare i dati relativi al visto stesso e alle asseverazioni.

    La comunicazione si compone del frontespizio (dati del beneficiario o del condominio, eventuale rappresentante, impegno alla trasmissione telematica, visto di conformità, asseverazioni) e dei quadri A, B, C e D, dedicati rispettivamente alla tipologia di intervento, ai dati catastali dell'immobile, all'opzione esercitata e ai dati dei cessionari o dei fornitori che applicano lo sconto.

    L'invio avviene esclusivamente per via telematica, tramite il servizio web disponibile nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate oppure tramite i consueti canali telematici.

    Termini di invio, sostituzione e annullamento

    La comunicazione relativa alle spese sostenute nel 2026 deve essere trasmessa entro il 16 marzo 2027. L'invio oltre tale data determina lo scarto della comunicazione in fase di accoglienza.

    È possibile correggere o revocare una comunicazione già inviata attraverso due strumenti distinti:

    Operazione Termine Effetto
    Comunicazione sostitutiva Entro il giorno 5 del mese successivo a quello di invio della comunicazione originaria I nuovi dati sostituiscono integralmente quelli della comunicazione precedente
    Comunicazione di annullamento Entro il giorno 5 del mese successivo a quello di invio della comunicazione originaria La comunicazione precedente viene annullata integralmente

    In entrambi i casi occorre indicare gli estremi del protocollo telematico della comunicazione originaria; l'indicazione di un protocollo inesistente, già annullato, sostituito o non riferibile allo stesso soggetto determina lo scarto della richiesta.

    Per quanto non espressamente disciplinato dal nuovo provvedimento, restano applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate prot. n. 321370 del 7 agosto 2025. 

    Allegati:
  • Agricoltura

    Prestazioni INPS 2026 malattia, maternità e tubercolosi in agricoltura

    Con la circolare INPS n. 75 del 20 luglio 2026  l'istituto comunica gli importi giornalieri di riferimento per il calcolo delle prestazioni economiche di malattia, maternità/paternità e tubercolosi, destinati alle categorie agricole:

    •  dei piccoli coloni e 
    • dei compartecipanti familiari. 

    Tali valori sono determinati sulla base del decreto direttoriale  del Ministero del Lavoro, che ha stabilito le retribuzioni medie giornaliere per il 2026.(v. circolare 67 del 18.6.2026) 

    È importante sottolineare che, ad eccezione dei casi in cui le prestazioni per tubercolosi debbano essere erogate in misura fissa (come da circolare INPS n. 2/2025), le indennità sono calcolate applicando i nuovi importi giornalieri.

    Salari medi convenzionali 2026 – tabelle contributi per provincia

    I salari medi convenzionali stabiliti per il 2025 devono essere utilizzati esclusivamente per la determinazione delle indennità riferite ai lavoratori agricoli sopracitati, in conformità all’art. 28 del D.P.R. 488/1968. 

    Sono quindi escluse le altre categorie di lavoratori.

    ATTENZIONE alla riliquidazione obbligatoria per la malattia : se nel corso del 2025 sono state liquidate prestazioni economiche relative a eventi di malattia o tubercolosi utilizzando ancora i salari 2025, sarà necessario procedere a una nuova liquidazione sulla base degli importi aggiornati per il 2026.

    Invece, a partire dal 2011, le prestazioni di maternità e paternità per i piccoli coloni e compartecipanti familiari sono liquidate non in base al salario convenzionale provinciale, ma secondo il reddito medio convenzionale giornaliero stabilito per il calcolo delle pensioni.  Per l’anno 2026, il reddito applicabile è pari a euro 66,86[

    I datori di lavoro agricoli devono quindi verificare l’allineamento delle pratiche in corso con questi importi, soprattutto in caso di eventi già indennizzati con valori ormai superati.

     Per i dettagli  dei contributi specifici per provincia, si rinvia alla tabella contenuta nell’Allegato 1 della circolare.

    Allegati:
  • Crisi d'impresa

    Codice della crisi: la Circolare dell’Agenzia con i chiarimenti sui nuovi istituti

    Il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, introdotto con il decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, ha dato attuazione alla legge delega 19 ottobre 2017, n. 155, portando a termine un lungo percorso di riforma delle procedure concorsuali avviato nel 2005. 

    Con la Circolare n. 5/E del 16 luglio 2026 l'Agenzia delle Entrate offre una panoramica delle principali disposizioni del Codice e analizza in dettaglio i singoli istituti, dando particolare rilievo alle relazioni illustrative e agli orientamenti della giurisprudenza per agevolarne l'applicazione ai casi concreti. Il documento tiene conto anche dei contributi raccolti nella consultazione pubblica svolta tra il 15 aprile e il 20 maggio 2026.

    Per rendere più chiara la materia, l'Agenzia ha scelto di riorganizzare gli istituti in quattro macroaree tematiche, indipendentemente dalla struttura formale del Codice, così da valorizzarne l'evoluzione storica e funzionale. 

    La trattazione si limita agli articoli di interesse — diretto o indiretto — per il Fisco e segue un percorso graduale: 

    • si apre con i nuovi istituti, 
    • prosegue con gli strumenti riservati ai soggetti sovraindebitati (in passato definiti "non fallibili" ed esclusi dai percorsi di risanamento), 
    • affronta poi le novità su accordi di ristrutturazione e concordato preventivo
    • e si chiude con la liquidazione giudiziale e gli istituti residuali. 

    Un paragrafo introduttivo ricostruisce l'evoluzione della disciplina, dalla vecchia legge fallimentare fino al Codice attuale.

    La circolare sarà pubblicata in quattro parti distinte, ciascuna con una propria premessa: 

    • la Parte I sui nuovi istituti del Codice
    • la Parte II sul sovraindebitamento
    • la Parte III sugli accordi di ristrutturazione e sul concordato preventivo
    • la Parte IV sulla liquidazione giudiziale e sugli istituti residuali.

    L'Agenzia precisa che si tratta di un documento aperto, destinato a integrazioni e revisioni progressive per costituire nel tempo un riferimento unico e aggiornato.

    Gli istituti trattati nella circolare

    La Parte I si concentra sugli istituti che rappresentano le novità più significative rispetto alla vecchia legge fallimentare. 

    Dopo le disposizioni generali sull'ambito di applicazione e le definizioni (Titolo I del Codice), l'analisi si sviluppa attorno alla composizione negoziata della crisi e ai suoi passaggi: 

    • l'accesso allo strumento e la nomina dell'esperto,
    • i requisiti di indipendenza e i doveri delle parti,
    • le misure protettive e cautelari a tutela del patrimonio durante le trattative, 
    • la conclusione del percorso e la disciplina dedicata ai gruppi di imprese e alle imprese sottosoglia. 

    In questo quadro si collocano le misure premiali di natura fiscale, cuore dell'interesse dell'Agenzia. 

    La circolare esamina poi il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, le segnalazioni per l'anticipata emersione della crisi affidate ai creditori pubblici qualificati, il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione e, infine, il trattamento dei crediti tributari e contributivi nei gruppi di imprese

    Per ciascun istituto il documento richiama la relazione illustrativa e gli orientamenti giurisprudenziali, così da agevolarne l'applicazione ai casi concreti.

    Composizione negoziata: le misure premiali per l’imprenditore

    Il cuore fiscale della circolare riguarda le misure premiali previste dall'articolo 25-bis a favore di chi accede alla composizione negoziata della crisi.

    Sono tre le agevolazioni che maturano automaticamente per legge, pur essendo opportuna una richiesta espressa all'Agenzia: 

    • la riduzione degli interessi sui debiti tributari alla sola misura legale dall'accettazione dell'incarico dell'esperto fino alla conclusione delle trattative;
    • la riduzione alla misura minima delle sanzioni "da comunicazione" (avvisi bonari da controllo automatizzato e formale) il cui termine di pagamento scada dopo la presentazione dell'istanza;
    • la riduzione alla metà di sanzioni e interessi sui debiti sorti prima dell'istanza, quando il percorso si chiude con un accordo che prevede il trattamento dei crediti tributari. 

    È inoltre concessa una rateazione fino a 72 rate mensili, estendibili fino a 120 in caso di grave e comprovata difficoltà, per imposte sui redditi, ritenute, IVA e IRAP non ancora iscritte a ruolo. 

    La circolare precisa che, in caso di successiva liquidazione giudiziale, le riduzioni di interessi e sanzioni vengono meno con effetto retroattivo, salvo quella "alla metà" già acquisita.

    Le segnalazioni dei creditori pubblici qualificati

    Un secondo tema centrale è quello delle segnalazioni per l'anticipata emersione della crisi, disciplinate dall'articolo 25-novies. 

    INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate-Riscossione hanno l'onere di avvisare l'imprenditore (e l'organo di controllo, se presente) al superamento di soglie di debito predefinite, invitandolo ad avviare la composizione negoziata: si tratta di un semplice avviso informativo, non di un obbligo di pagamento. Le soglie chiariscono la portata del meccanismo:

    Creditore pubblico Debito segnalato Soglia
    INPS Contributi scaduti da oltre 90 giorni Oltre 30% dei contributi dell'anno precedente e oltre 15.000 € (5.000 € senza dipendenti)
    INAIL Premi assicurativi scaduti da oltre 90 giorni Oltre 5.000 €
    Agenzia delle Entrate IVA non versata da liquidazioni periodiche (Li.Pe.) Oltre 5.000 € e almeno il 10% del volume d'affari; sempre se oltre 20.000 €
    Agenzia Entrate-Riscossione Carichi affidati scaduti da oltre 90 giorni 100.000 € (ditte individuali), 200.000 € (società di persone), 500.000 € (altre società)

    Gli altri strumenti e i prossimi aggiornamenti

    La circolare illustra infine ulteriori istituti di rilievo per il Fisco: 

    • il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (articolo 25-sexies), 
    • il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (articolo 64-bis) 
    • e il trattamento dei crediti tributari e contributivi nei gruppi di imprese (articolo 284-bis). 

    Per tutti, l'obiettivo dichiarato è favorire il risanamento delle imprese ancora capaci di restare sul mercato, riducendo tempi e costi rispetto alle procedure giudiziali. Trattandosi di un documento in progress, l'Agenzia ha annunciato integrazioni e revisioni progressive, così da costruire un riferimento unico e aggiornato per operatori e contribuenti.

    Allegati:
  • Mettersi in proprio

    Concessioni posteggio ambulanti: le nuove linee guida MIMIT

    Cento punti da distribuire tra otto criteri, una durata standard di dieci anni e un tetto massimo di due o tre posteggi per operatore nella stessa area mercatale: sono questi i numeri attorno a cui ruotano le nuove linee guida adottate dal Ministero delle imprese e del made in Italy con il decreto 5 giugno 2026, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 161 del 14 luglio 2026.

    Il provvedimento dà attuazione all'art. 11, commi 1 e 2, della legge 30 dicembre 2023, n. 214, e fissa le regole vincolanti a cui i Comuni dovranno attenersi nella predisposizione dei bandi per il rilascio delle concessioni di posteggio per il commercio su aree pubbliche, dopo l'intesa raggiunta in Conferenza unificata il 30 aprile 2026.

    Scarica il testo delle Linee guida per il rilascio delle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche

    Durata decennale e deroga per le fiere

    La legge 214/2023 impone che le concessioni di posteggio siano rilasciate per una durata di dieci anni tramite procedure selettive, nel rispetto dei principi di imparzialità, non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza.

    Le linee guida estendono questa regola a posteggi inseriti in mercati, posteggi isolati, chioschi e attività di somministrazione, rivendita di quotidiani e vendita riservata ai produttori agricoli.

    Per le fiere il decreto introduce un correttivo: la durata decennale viene qualificata come limite massimo e non come termine fisso. Le concessioni potranno avere durata di dieci anni solo per le fiere storicamente radicate sul territorio e destinate a ripetersi con continuità; per le manifestazioni sporadiche o legate a eventi contingenti, la durata dovrà invece essere allineata alle effettive annualità di svolgimento programmate a livello locale.

    Requisiti soggettivi per partecipare ai bandi e criteri di premialità

    Alla selezione possono partecipare le imprese, qualunque sia la forma giuridica prescelta, regolarmente costituite e in possesso dei requisiti di onorabilità e professionali previsti dall'art. 71 del d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59.

    I criteri di premialità: 60 punti obbligatori e 40 integrativi

    Il cuore delle linee guida è il sistema di attribuzione dei punteggi, articolato in criteri obbligatori, derivanti direttamente dall'art. 11, comma 2, della legge 214/2023, e criteri integrativi che i bandi devono comunque prevedere per completare il quadro valutativo.

    Criterio Descrizione Punteggio Modalità
    Criteri obbligatori (max 60 punti)
    Stabilità occupazionale Impegno a mantenere il personale per almeno un triennio Max 5 pt Progressione aritmetica
    Anzianità d'impresa Iscrizione storica nel Registro delle imprese nel settore di riferimento Max 35 pt Progressione aritmetica
    Esercizio diretto nel posteggio Titolarità della concessione in essere al momento della domanda 15 pt Fisso
    Requisito dimensionale Rientro nei parametri di microimpresa 5 pt Fisso
    Criteri integrativi (max 40 punti)
    Anzianità di spunta Giornate di lavoro su posteggi liberi nello stesso mercato Max 5 pt Scaglioni
    Prodotti tipici o di qualità Almeno il 50% della merce di origine regionale 8 pt Fisso
    Consegna a domicilio Impegno a servire consumatori con mobilità ridotta 7 pt Fisso
    Progetti innovativi Compatibilità architettonica dei banchi con il contesto 2 pt Fisso
    Mezzi a basso impatto ambientale Utilizzo di veicoli o attrezzature eco-compatibili 6 pt Fisso
    Formazione professionale Corsi su normativa di settore, regole professionali, lingue straniere 7 pt Fisso
    Criteri aggiuntivi comunali Ulteriori parametri correlati alla qualità del servizio Max 5 pt Variabile

    Per il criterio dell'anzianità di spunta, il punteggio segue una scala a scaglioni: un punto per meno di 50 giornate, due punti da 51 a 150 giornate, tre punti da 151 a 300 giornate, quattro punti da 301 a 450 giornate e cinque punti oltre le 450 giornate, con possibilità di far valere l'anzianità maturata per un solo posteggio in caso di domande multiple nella stessa area mercatale.

    Il calcolo della progressione aritmetica

    Per i criteri della stabilità occupazionale e dell'anzianità d'impresa, che prevedono un punteggio massimo con progressione interna, le linee guida indicano il metodo della proporzionalità lineare: il punteggio del concorrente si ottiene rapportando il proprio valore a quello più alto registrato tra tutti i partecipanti, secondo la formula punteggio = (valore del concorrente ÷ valore massimo tra i concorrenti) × punteggio massimo. 

    L'Allegato 1 al decreto fornisce esempi numerici applicativi: con un concorrente che dichiara 24 anni di anzianità nel settore diretto, chi ne dichiara 15 ottiene 21,88 punti su 35, mentre chi ha maturato 20 anni in un settore analogo ottiene 20,42 punti, per effetto della riduzione del 30% prevista per l'esperienza non maturata nel medesimo settore.

    Limite ai posteggi per operatore e gestione dei residui

    A tutela della concorrenza, le linee guida fissano un tetto al numero di posteggi assegnabili allo stesso soggetto nella medesima area mercatale:

    • non più di due concessioni se il mercato conta fino a cento posteggi complessivi,
    • non più di tre se il numero supera cento, tenendo conto anche delle partecipazioni di controllo. 

    I posteggi che restano liberi al termine della procedura selettiva vengono assegnati prioritariamente agli operatori inseriti nella graduatoria degli spuntisti e, in subordine, agli aspiranti concessionari già utilmente collocati in graduatoria, sempre nel rispetto del contingente massimo previsto.

    In caso di parità di punteggio tra due o più concorrenti, la questione si risolve a favore dell'impresa con maggiore anzianità documentata secondo le modalità previste per il criterio di cui al punto 7, lettera a), delle linee guida.

    Impegni con durata minima triennale

    Le clausole che comportano un impegno da parte del concessionario, come la fornitura di prodotti tipici o la consegna a domicilio, non possono avere durata inferiore a un triennio. Il mancato rispetto, se accertato tramite ispezione o sopralluogo, comporta la decadenza della concessione; il medesimo obbligo si trasferisce al subentrante in caso di cessione, anche temporanea, dell'azienda o del ramo d'azienda titolare del posteggio.

    Allegati:
  • Studi di Settore

    ISA periodo d’imposta 2025: le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate

    L'Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 4/E del 6 luglio 2026, ha pubblicato le istruzioni operative sugli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale (ISA) 2026 relativi al periodo d'imposta 2025, illustrando gli interventi normativi intervenuti nei primi mesi del 2026, le novità della modulistica dichiarativa e i chiarimenti sul legame tra ISA e Concordato Preventivo Biennale.

    Di seguito una sintesi dei punti principali utile sia ai contribuenti sia ai professionisti che li assistono nell'adempimento.

    La revisione degli ISA per il periodo d’imposta 2025

    Come anticipato, l'Agenzia delle Entrate ha fornito le istruzioni operative sugli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale (ISA) applicabili al periodo d'imposta 2025, strumento disciplinato dall'articolo 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50.

    In particolare, per il periodo d’imposta 2025, il processo evolutivo e di affinamento dello strumento ha riguardato la revisione completa di 85 indici, nonché l’aggiornamento di tutti i 173 ISA in vigore, al fine di consentirne una più aderente applicazione al periodo d’imposta 2025, anche tenendo conto degli effetti di natura straordinaria sul mercato economico-finanziario in conseguenza delle tensioni geopolitiche verificatesi nel medesimo periodo d’imposta.

    Si evidenzia che gli ISA in applicazione per il periodo d’imposta 2024 erano 172. L’aumento di una unità del numero di ISA in applicazione per il periodo d’imposta 2025 è conseguente alla suddivisione dell’ISA DM01U nei nuovi tre ISA EM01A, EM01B e EM01C e, contemporaneamente, alla soppressione dell’ISA DG11U le cui attività sono confluite negli ISA EG57U, EK10U, EK19U e EK30U.

    La revisione ordinaria è stata approvata con decreto MEF del 31 marzo 2026, mentre un successivo decreto del 15 aprile 2026 ha introdotto una revisione straordinaria per tenere conto degli effetti delle tensioni geopolitiche, dell'andamento dei prezzi energetici e alimentari e dei tassi di interesse sul 2025. 

    Tra le modifiche più rilevanti figurano l'aggiornamento delle soglie di anomalia relative al costo del carburante e dell'alimentazione dei veicoli, e la revisione della territorialità dei Factory Outlet Center per l'ISA FM05U.

    Modulistica e semplificazioni per contribuenti e intermediari

    Sul fronte della modulistica, la circolare segnala alcune semplificazioni significative. 

    Sono state eliminate dalle istruzioni dei modelli REDDITI 2026 le cause di esclusione relative a enti del Terzo settore, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e imprese sociali, non più subordinate all'autorizzazione della Commissione europea per effetto del decreto legge 17 giugno 2025, n. 84, tali codici torneranno operativi solo dal periodo d'imposta 2026. 

    Nel Quadro F sono stati aggiornati i righi relativi ad ammortamenti, canoni di locazione finanziaria e oneri diversi di gestione, per recepire la maggiorazione del costo dei beni strumentali nuovi introdotta dalla legge 30 dicembre 2025, n. 199.

    Prosegue inoltre il percorso di semplificazione dichiarativa: le informazioni su condizione di pensionato, lavoratore dipendente ed esercizio in forma cooperativa sono state rimosse da centinaia di modelli, in quanto già disponibili tra i "dati precalcolati" forniti dall'Agenzia. Le modalità di richiesta di tali dati, anche alla luce della delega unica agli intermediari, sono state definite con il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 115744 del 13 aprile 2026.

    ISA e Concordato Preventivo Biennale: le regole di rinnovo

    Un capitolo importante riguarda il rapporto tra ISA e Concordato Preventivo Biennale (CPB)

    Per i contribuenti che hanno aderito al CPB per il biennio 2024-2025 e intendono rinnovarlo per il 2026-2027, i dati ISA relativi al 2025, comprensivi dei dati precalcolati, costituiranno la base per l'elaborazione della nuova proposta di concordato.

    Il punteggio di affidabilità fiscale resta inoltre determinante ai fini del calcolo dell'eventuale imposta sostitutiva sul maggior reddito concordato. La circolare precisa infine che, per chi rinnova l'adesione al CPB, non è possibile dichiarare ulteriori componenti positivi per migliorare artificialmente il punteggio ISA relativo al 2025, poiché il reddito di tale annualità resta quello già determinato in sede di adesione.

    Confermate anche le condizioni di accesso ai benefici premiali, definite dal Provvedimento n. 123160 del 22 aprile 2026, e il livello di affidabilità pari o inferiore a 6 quale soglia rilevante per le strategie di controllo.

    L’importanza della fedeltà dichiarativa

    La circolare dedica infine ampio spazio all'importanza della fedeltà dichiarativa. L'Agenzia ricorda, richiamando anche l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 28457 del 5 novembre 2024, che il riconoscimento dei benefici premiali presuppone dati corretti, veritieri e completi: in presenza di informazioni non veritiere, il beneficio non può ritenersi legittimo, anche qualora il punteggio ISA raggiunto risulti formalmente adeguato. 

    Lo stesso principio vale per il CPB, il cui articolo 22 prevede la decadenza dal concordato in caso di attività non dichiarate, passività inesistenti o violazioni dichiarative superiori al 30% dei ricavi, oppure di dati non coerenti tra dichiarazione e proposta di concordato. 

    Un richiamo, dunque, alla correttezza sostanziale delle informazioni comunicate, presupposto essenziale per il corretto funzionamento dello strumento e per la reale rappresentazione della capacità contributiva di imprese e professionisti.

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