• Riforma fiscale

    Ires premiale 2025: pubblicato il decreto attuativo in GU

    Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18.08.2025 n. 190 il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze dell’8 agosto 2025 recante disposizioni di attuazione relative alla Riduzione dell’aliquota IRES per le imprese che realizzano investimenti rilevanti (articolo 1, commi da 436 a 444, della legge 30 dicembre 2024, n. 207).

    Ricordiamo che l’articolo 6, comma 1, lettera a), della legge 9 agosto 2023, n. 111 (Legge delega per la riforma fiscale) ha introdotto, tra i criteri direttivi, la possibilità di applicare una riduzione dell’aliquota IRES quando una parte del reddito d’impresa, entro i due periodi d’imposta successivi alla sua produzione, venga reinvestita in investimenti qualificati, in nuove assunzioni o in schemi stabili di partecipazione dei dipendenti agli utili. La norma stabilisce inoltre che il beneficio non possa applicarsi agli utili distribuiti o destinati a finalità estranee all’attività d’impresa nello stesso biennio.

    In attesa della piena attuazione di questi principi, la Legge di Bilancio 2025 (articolo 1, commi 436-444, L. 207/2024) ha introdotto in via transitoria, solo per il 2025 (periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024), una riduzione di 4 punti percentuali dell’aliquota IRES prevista dall’art. 77 del TUIR. 

    Il beneficio è subordinato al rispetto di precise condizioni: rafforzamento patrimoniale della società, realizzazione di investimenti rilevanti, incremento occupazionale e mancato ricorso ad alcuni ammortizzatori sociali, salvo specifiche eccezioni.

    Il nuovo decreto ministeriale, emanato ai sensi del comma 444 della stessa legge, definisce in dettaglio:

    • le modalità applicative
    • le condizioni di accesso 
    • e le cause di decadenza della misura, oltre a disciplinare il coordinamento con altri istituti dell’ordinamento tributario.

    Dopo le definizioni generali (art. 1) e l’indicazione dell’oggetto del provvedimento (art. 2), l’articolo 3 individua l’ambito soggettivo:

    • vi rientrano le società di capitali, 
    • le cooperative, 
    • le mutue assicuratrici, 
    • le società ed enti residenti con attività commerciale prevalente 
    • e le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, inclusi gli intermediari finanziari che applicano l’aliquota maggiorata prevista dalla L. 208/2015.

    Allegati:
  • Lavoro Dipendente

    Sostegno alle imprese: in GU il testo del dl 92 convertito in legge

    Nella seduta del 23 luglio, con 98 voti favorevoli, 67 contrari e 2 astensioni, il Senato ha rinnovato la fiducia al Governo con l'approvazione del disegno di legge n. 1561-A di conversione in legge del Decreto legge 26 giugno 2025 n. 92 contenente "Misure urgenti di sostegno ai comparti produttivi", entrato il vigore il 27 giugno 2025, e articolato in tre capi: 

    • Capo I – Misure per gli stabilimenti strategici e la decarbonizzazione, 
    • Capo II – Ammortizzatori sociali, 
    • Capo III – Misure settoriali e disposizioni finanziarie.

    La legge di conversione 113 del 1 agosto 2025 è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale Serie Generale n. 180 del 5-8-2025.

    Il provvedimento  ha come obiettivi :

    • garantire continuità produttiva e salvaguardia occupazionale nei poli industriali strategici (soprattutto l’ex ILVA  ora ACCIAIERIE D'ITALIA ),
    • agevolare i processi di riconversione industriale,
    • rafforzare gli ammortizzatori sociali,
    • offrire un supporto mirato a settori in difficoltà come la moda.

    Di seguito una sintesi completa dei principali contenuti degli articoli.

    SCARICA  QUI il testo coordinato del decreto legge con la legge di conversione

    Sostegno agli impianti industriali ex ILVA e investimenti correlati

    • Art. 1: Viene autorizzato un finanziamento statale (fino a 200 milioni di euro per il 2025) a ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria per interventi urgenti di manutenzione e messa in sicurezza degli impianti.
    • Art. 2: Modifica le regole per la realizzazione di impianti di produzione di preridotto, eliminando il vincolo sull’utilizzo esclusivo di idrogeno da fonti rinnovabili e consentendo la partecipazione di soci privati tramite procedure selettive.
    • Art. 3: Introdotte procedure accelerate per investimenti superiori a 50 milioni di euro in aree ex ILVA o collegate, con la nomina di un commissario per semplificare gli iter amministrativi.
    • Art. 4: Estensione delle agevolazioni anche al rendiconto 2024 per l’indotto degli stabilimenti strategici.
    • Art. 5: Nuove regole per la cessione dei contratti d’acquisto in caso di crisi aziendali e fallimento di precedenti vendite, con possibilità di subentro da parte di altre imprese, anche a controllo pubblico.

    Interventi a favore di imprese in crisi e lavoratori

    • Art. 6: Esonero dal pagamento del contributo addizionale per le imprese delle aree di crisi industriale complessa che accedono alla CIGS nel 2025, salvo in caso di licenziamenti collettivi.
    • Art. 7: Proroga straordinaria della CIGS fino al 2027 per grandi gruppi con almeno 1.000 dipendenti e accordi governativi firmati, con possibilità di sospensione al 100% dell’orario per lavoratore.
    • Art. 8: Prevede ulteriori sei mesi di CIGS per aziende in fase di cessazione attività ma con concrete prospettive di cessione, subordinata a un accordo governativo. Inserite clausole stringenti per la decadenza dal beneficio in caso di rifiuto di offerte di lavoro o formazione.
    • Art. 9:  Incrementa il limite di spesa per il riconoscimento, per il biennio 2025-2026, dei trattamenti di sostegno al reddito, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati a orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate e confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria, già previste dalla legge di bilancio 2024 (da 700 mila euro a 8,7 mln per 2025 e 2026).

    Settore moda e copertura finanziaria

    • Art. 10: Riconosciuto un ulteriore periodo di 12 settimane di cassa integrazione per la filiera della moda da febbraio a dicembre 2025, con maggiori margini di flessibilità per i datori di lavoro in difficoltà.
    • Art. 10-ter: introdotto in sede referente, prevede un contributo straordinario per i nuclei familiari beneficiari dell’Assegno di inclusione (ADI). In via eccezionale per l’anno 2025, al fine di rafforzare le misure di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale, ai nuclei familiari interessati dalla sospensione di un mese del beneficio economico dell’Assegno di inclusione dopo un periodo di  fruizione non superiore a diciotto mesi, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 è riconosciuto un contributo straordinario aggiuntivo dell’Assegno di inclusione.
    • Art. 11: Disposizioni per la copertura finanziaria del decreto, con fondi ricavati da risparmi su altre misure sociali o utilizzo di residui di bilancio.
    • Art. 12: Stabilisce l’entrata in vigore del decreto il giorno successivo alla pubblicazione.

    Allegati:
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    Decreto fiscale 84/2025 convertito in legge: il testo pubblicato in GU

    Pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 1° agosto 2025 n. 177, la Legge n. 108/2025 che ha convertito con modifiche il D.L. n. 84/2025 recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale”.

    Il provvedimento contiene una serie articolata di interventi che spaziano dal trattamento fiscale delle spese di trasferta alla disciplina delle perdite fiscali, fino alla proroga dei termini dichiarativi. 

    Ricordiamo che il cd Decreto Fiscale (Decreto legge n. 84 del 17.06.2025), contenente disposizioni urgenti in materia fiscale,  era  entrato in vigore il 18 giugno 2025, il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta. 

    SCARICA QUI il testo del decreto legge n. 84/2025 coordinato con le modifiche apportate dalla legge.

    Il testo interviene su numerosi ambiti del sistema tributario nazionale, con modifiche che impattano imprese, lavoratori autonomi e dipendenti, enti non profit, soggetti ISA, e Pubbliche Amministrazioni.

    Di seguito una breve sintesi di alcune delle disposizioni previste.

    Modifiche determinazione dei redditi – Agevolazioni biodiesel

    Il testo prevede, tra l’altro, una serie di misure di semplificazione per la determinazione dei redditi di lavoro autonomo, tra le quali la deducibilità delle spese di viaggio, vitto e alloggio, sostenute all’estero anche se effettuate con mezzi non tracciabili. Al pari delle imprese, la deducibilità delle spese di rappresentanza è invece vincolata al pagamento con mezzi tracciabili ovunque, non solo in Italia.

    Sempre nell’ambito del reddito di lavoro autonomo, si chiariscono due importanti aspetti legati alla dichiarazione per il periodo d’imposta 2024:

    • le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in associazioni e società che esercitano un’attività artistica o professionale, ivi comprese quelle in STP, costituiscono redditi diversi;
    • gli interessi e gli altri proventi finanziari percepiti nell’esercizio di arti e professioni costituiscono redditi di capitale e non reddito di lavoro autonomo.

    Inoltre, per la determinazione del reddito d’impresa vi sono delle importanti semplificazioni in merito:

    • al calcolo della determinazione del riporto delle perdite (art. 2);
    • alla determinazione della maggiore deduzione del costo del lavoro (chi più assume meno paga) eliminando il riferimento alle società collegate (art. 3);
    • al calcolo del regime per le società estere controllate (CFC) sia nell’ambito del calcolo dell’imposta minima nazionale del Pillar 2, sia nell’ambito del regime opzionale per il calcolo della CFC introdotto dalla riforma fiscale (art.4). In particolare, viene rivista la normativa CFC (art. 167 TUIR) con:
      • nuovi criteri di allocazione del profitto eccedente;
      • semplificazione del calcolo della tassazione effettiva (fissata al 15%);
      • opzione triennale irrevocabile per la semplificazione, con rinnovo tacito.

    Biodiesel: estensione delle agevolazioni (art. 7)

    Estende a 6 anni le agevolazioni previste per il biodiesel, subordinate al rispetto delle condizioni UE (Reg. 651/2014) e con nuovi obblighi di comunicazione all’Agenzia delle Dogane.

    Esenzione IMU immobili per attività sportive non commerciali e fisco Terzo Settore

    L’articolo 6-bis, aggiunto durante l’esame in Commissione, stabilisce che:

    1. i comuni, dopo aver consultato le realtà sportive locali, calcolino ogni anno le tariffe medie praticate dalle strutture sportive a fini di lucro presenti sul territorio (o, se mancano riferimenti comunali, a livello regionale),
    2. tali tariffe devono essere pubblicate sul sito istituzionale del comune e servono come parametro per verificare che le associazioni o società sportive «non profit» mantengano prezzi realmente non commerciali, condizione indispensabile per usufruire dell’esenzione IMU sugli immobili che utilizzano,
    3. fino a quando i corrispettivi medi non saranno fissati, resta in vigore una disciplina transitoria: l’esenzione IMU continua ad applicarsi senza il confronto tariffario, in attesa che i nuovi valori vengano definiti e resi pubblici.

    L’articolo 8 si riferisce alla piena attuazione della fiscalità agevolata per gli Enti del Terzo Settore prevista dal Codice ETS, e fissa finalmente una decorrenza certa al 2026:

    • decorrenza dal 1° gennaio 2026 delle agevolazioni fiscali previste dal CTS;
    • superamento del vincolo dell’autorizzazione UE;
    • applicazione automatica del regime fiscale agli enti iscritti al RUNTS.

    È un passaggio fondamentale per rendere operativo il quadro fiscale ETS atteso da anni.

    Termini dichiarazioni e ravvedimento speciale

    Termine presentazione dichiarazioni 2024 (art. 12) 

    Confermata la validità delle dichiarazioni tardive 2024 inviate entro l’8 novembre 2024 (anziché 31 ottobre). Nessun rimborso per chi ha versato il ravvedimento. 

    Ravvedimento speciale soggetti ISA che hanno aderito al CPB 2025-2026

    L’articolo 12-ter, introdotto in sede referente, consente ai soggetti che hanno applicato gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che aderiscono al concordato preventivo biennale relativamente al biennio di imposta 2025 e 2026 di adottare il regime di ravvedimento versando un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive. 

    Proroga versamenti fiscali 2025 (art. 13)

     Per il 2025, vengono differiti i termini di versamento del primo acconto 2025 e del saldo 2024 dal 21 luglio 2025 (anziché 30 giugno 2025) e, quindi, 20 agosto 2025 con maggiorazione dell’0,4%, per i soggetti ISA e forfetari.

    IVA logistica e split payment società quotate

    Sono soppresse le condizioni soggettive relative alla prevalenza di manodopera per l’applicazione del reverse charge nei settori della logistica. 

    Viene ampliata la platea delle operazioni soggette a reverse charge nel settore del trasporto, movimentazione merci e logistica. Non è più necessario che l’attività avvenga, con prevalenza di manodopera:

    • presso la sede del committente;
    • utilizzando beni strumentali riconducibili a quest’ultimo.

    La modifica non è immediatamente operativa, sarà attivabile solo dopo autorizzazione del Consiglio dell’Unione Europea, trattandosi di una deroga al regime ordinario di applicazione dell’IVA.

    Si specifica che l’opzione per il reverse charge può essere esercitata anche nei rapporti tra appaltatore e subappaltatori, estendendo l’ambito della misura lungo tutta la catena contrattuale. Viene inoltre, confermata la responsabilità solidale del subappaltatore per l’IVA dovuta, coerentemente con i principi generali di tutela del gettito e contrasto all’evasione.

    Split payment: eliminazione soggetti (art. 10)

    A seguito della scadenza dell’autorizzazione UE, dal 1° luglio 2025 non sono più soggette allo split payment le operazioni effettuate con le società quotate FTSE-MIB. E' stata soppressa la lettera d) del comma 1-bis dell’art. 17-ter del DPR 633/1972, che includeva tra i soggetti destinatari del meccanismo dello split payment le società quotate nell'indice FTSE MIB, ossia le grandi società a capitale pubblico o a controllo pubblico incluse nel principale indice borsistico italiano.
    Con la soppressione di questa lettera, a partire dal 1° luglio 2025, le operazioni effettuate nei confronti di queste società NON saranno più soggette allo split payment.

    Allegati:
  • Inail

    Indennizzi Danno Biologico INAIL 2025: decreto e circolare istruzioni

    Con il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 85 del 20 giugno 2025, pubblicato il 14 luglio  nella sezione "Pubblicità legale" del sito del Ministero, è stata ufficializzata la rivalutazione annuale degli importi delle prestazioni economiche INAIL per danno biologico, prevista dall’art. 13 del D.lgs. 38/2000.

    L’incremento per l’anno in corso è fissato nella misura dello 0,8%, con decorrenza dal 1° luglio 2025.

    In data 1 agosto è stata pubblicata la  circolare 45 con le  istruzioni INAIL.

    Normativa e ambito di applicazione

    Il decreto si inserisce nel quadro normativo delineato dal D.lgs. n. 38/2000 e dalle successive disposizioni, in particolare la Legge 208/2015 (art. 1, comma 303), che prevede una rivalutazione automatica annuale degli importi sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI, al netto dei tabacchi).

    La nota tecnica della Consulenza statistico attuariale INAIL del 20 febbraio 2025 ha rilevato una variazione media annua dell’indice FOI dallo 0,8%, con il coefficiente di rivalutazione pari a 1,008. Tale valore è stato confermato anche nella relazione del Direttore generale e del Direttore centrale rapporto assicurativo INAIL del 17 marzo 2025

    .L’incremento si applica:

    • Agli indennizzi in capitale per danno biologico dovuti dall’INAIL ai sensi della tabella vigente alla data dell’evento lesivo;
    • Agli importi delle rendite per danno biologico, limitatamente alla quota che ristora il danno biologico.

    Rientrano nell’applicazione della rivalutazione i settori dell’industria, agricoltura, i medici esposti a radiazioni ionizzanti e i tecnici sanitari di radiologia medica autonomi.

    Il provvedimento recepisce la proposta di rivalutazione formulata dal Consiglio di amministrazione dell’INAIL con deliberazione n. 43 del 26 marzo 2025, sulla quale sono stati acquisiti:

    Il parere favorevole del Ministero dell’Economia e delle Finanze – RGS-IGESPES (nota prot. n. 85135 del 14 aprile 2025);

    Il nulla osta del Ministero della Salute – Direzione generale della prevenzione (nota prot. n. 15321 del 4 giugno 2025).

    Tabella comparativa 2024-2025

    Rivalutazione indennizzi INAIL per danno biologico dal 1° luglio 2025 (incremento 0,8%)
    Grado di menomazione (%) Importo 2024 (€) Importo rivalutato 2025 (€) Variazione (€)
    1% 853,61 860,45 +6,84
    5% 4.353,25 4.388,08 +34,83
    10% 8.896,12 8.967,29 +71,17
    20% 18.672,80 18.822,18 +149,38
    30% 29.639,55 29.876,66 +237,11
    40% 41.771,00 42.105,17 +334,17
    50% 55.045,39 55.485,76 +440,37
    60% 69.443,71 70.000,25 +556,54
    70% 84.950,85 85.630,46 +679,61
    80% 101.554,35 102.368,78 +814,43
    90% 119.244,31 120.197,26 +952,95
    100% 138.013,73 139.117,84 +1.104,11

    Circolare di Istruzioni INAIL 45 2025

    La circolare INAIL 45 2025 specifica che:

    • per i ratei di rendita maturati a decorrere dal 1° luglio 2025, l'incremento si applica agli importi relativi alla quota che ristora il danno biologico, comprensivi delle precedenti rivalutazioni e  saranno corrisposti con il rateo di rendita del mese di novembre 2025.
    • Per quanto riguarda gli indennizzi in capitale, l’incremento  applica agli importi erogati a seguito di provvedimenti emanati a decorrere dal 1° luglio 2025, tenuto conto che il valore capitale corrisposto è riferito alla tabella del danno biologico in relazione alla data dell’evento lesivo
    • Per gli accertamenti provvisori dei postumi effettuati a decorrere dal 1° luglio 2025, la rivalutazione sarà corrisposta a seguito dell’accertamento definitivo.
    • Nei casi di revisione e di aggravamento, la rivalutazione si applica solo ai maggiori importi  liquidati  dal 1° luglio 2025.
    • Gli importi relativi alla rivalutazione dovuta  saranno liquidati d’ufficio, secondo le consuete modalità e con l’invio agli interessati di apposito
    • provvedimento

  • Agricoltura

    Ddl Agricoltura 2025 approvato: incentivi a giovani, filiere e innovazione nel settore

    Il Consiglio dei Ministri ha approvato in data 24 luglio 2025 un importante disegno di legge collegato alla manovra di bilancio 2025-2027, che introduce misure di consolidamento e sviluppo del settore agricolo

    Scarica la bozza del testo entrato in Consiglio dei Ministri.

    Il provvedimento si inserisce in un quadro più ampio di programmazione economico-finanziaria che riconosce al comparto primario un ruolo strategico per la sicurezza alimentare, la coesione territoriale e la transizione ecologica.

    Vediamo brevemente le principali misure previste dal disegno di legge.

    Le principali misure previste

    Rafforzamento del Fondo per la Sovranità Alimentare
    È previsto un incremento della dotazione del Fondo per la sovranità alimentare di:

    • 30 milioni di euro nel 2026
    • 40 milioni di euro nel 2027

    A ciò si aggiungono nuovi investimenti triennali (2026-2028) per 300 milioni di euro destinati a rafforzare le filiere locali, prevenire lo spopolamento delle aree interne e promuovere l'allevamento di vitelli autoctoni.

    Credito d’imposta per i contratti di filiera del frumento
    Alle imprese di trasformazione agroalimentare che stipulano contratti triennali, quadriennali o quinquennali con produttori di frumento italiano, viene riconosciuto per il 2026 un credito d’imposta fino al 40% degli investimenti in nuovi macchinari e ricerca, per un totale di 10 milioni di euro.

    Sostegno alla filiera vacca-vitello
    Per contrastare l’eccessiva dipendenza da capi esteri e rafforzare la produzione bovina nazionale, sono stanziati 300 milioni di euro tra il 2026 e il 2028 per:

    • acquisto e allevamento di manze selezionate;
    • incroci per produzione carne;
    • svezzamento e accrescimento vitelli.

    I contributi saranno ripartiti per il 70% alla filiera carne e 30% alla filiera carne-latte.

    Imprenditoria giovanile e femminile
    Il ddl prevede un rifinanziamento da 150 milioni di euro in tre anni per le misure a favore dell'imprenditoria agricola giovanile e femminile, mediante il D.lgs. 185/2000.

    Emergenze agricole: fitopatie e PSA

    • Piano nazionale da 300 milioni contro la Xylella fastidiosa e altre fitopatie olivicole.
    • Contributi per aziende di macellazione (3 milioni complessivi) per congelamento e stoccaggio suini provenienti da zone colpite da peste suina africana.
    • Sospensione di 12 mesi del rimborso dei finanziamenti per imprese colpite da epizoozie nel 2025.

    Accesso a terreni agricoli pubblici e recupero terre abbandonate

    • ISMEA potrà concedere in comodato gratuito i propri terreni a giovani tra 18 e 40 anni con diritto di opzione all'acquisto agevolato dopo 10 anni.
    • I Comuni istituiranno una “banca comunale delle terre” per recuperare e destinare in affitto i terreni abbandonati o silenti a nuovi imprenditori agricoli.

    Norme su vino, olio e uova

    • norme semplificate per la gestione delle fecce di vino e introduzione di regole chiare per il vino dealcolizzato,
    • obblighi di etichettatura più trasparenti per le miscele contenenti olio vergine d’oliva,
    • nuovi obblighi di stampigliatura delle uova nel luogo di produzione o nel primo centro di imballaggio, con esenzioni per piccoli allevamenti.

    Allegati:
  • Agricoltura

    Prestazioni INPS malattia, maternità e tubercolosi in agricoltura 2025

    Con la circolare INPS n. 111 del 16 luglio 2025 vengono comunicati gli importi giornalieri di riferimento per il calcolo delle prestazioni economiche di malattia, maternità/paternità e tubercolosi, destinati alle categorie agricole:

    •  dei piccoli coloni e 
    • dei compartecipanti familiari. 

    Tali valori sono determinati sulla base del decreto direttoriale del 10 giugno 2025 del Ministero del Lavoro, che ha stabilito le retribuzioni medie giornaliere per il 2025.

    È importante sottolineare che, ad eccezione dei casi in cui le prestazioni per tubercolosi debbano essere erogate in misura fissa (come da circolare INPS n. 2/2025), le indennità sono calcolate applicando i nuovi importi giornalieri. 

    Questi valori, elencati nell’allegato  della circolare, sostituiscono quelli in vigore nel 2024.

    Salari convenzionali 2025 e obbligo di riliquidazione

    I salari medi convenzionali stabiliti per il 2025 devono essere utilizzati esclusivamente per la determinazione delle indennità riferite ai lavoratori agricoli sopracitati, in conformità all’art. 28 del D.P.R. 488/1968. Sono quindi escluse da questa logica le altre categorie di lavoratori.

    Un punto operativo di rilievo per consulenti e datori di lavoro riguarda la riliquidazione obbligatoria: qualora nel corso del 2025 siano state liquidate prestazioni economiche relative a eventi di malattia o tubercolosi utilizzando ancora i salari 2024, sarà necessario procedere a una nuova liquidazione sulla base degli importi aggiornati per il 2025.

    Invece, a partire dal 2011, le prestazioni di maternità e paternità per i piccoli coloni e compartecipanti familiari sono liquidate non in base al salario convenzionale provinciale, ma secondo il reddito medio convenzionale giornaliero stabilito per il calcolo delle pensioni. Per l’anno 2025, tale reddito è stato aggiornato a:

    Tipologia prestazione Reddito/Importo giornaliero 2025 Fonte
    Maternità/Paternità € 65,19 Circolare INPS n. 107/2025
    Malattia/Tubercolosi (variabile) Importi variabili per provincia (Allegato n. 1) Decreto direttoriale 10/06/2025

    I datori di lavoro agricoli devono quindi verificare l’allineamento delle pratiche in corso con questi importi, soprattutto in caso di eventi già indennizzati con valori ormai superati. Per i dettagli specifici per provincia, si rinvia alla tabella contenuta nell’Allegato 1 della circolare stessa .

  • Agricoltura

    Contributi volontari INPS agricoltura 2025: aliquote e importi

    La circolare INPS 110/2025  pubblicata il 14 luglio  comunica   aliquote importi e regole per i versamenti contributivi volontari per i lavoratori del settore agricolo. sia dipendenti che autonomi per l’anno 2025.

    I contributi volontari dovuti dai lavoratori agricoli dipendenti, sia a tempo determinato che indeterminato, sono calcolati sulla base dell’aliquota vigente del Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti (FPLD), fissata al 30,30%. Questa aliquota è suddivisa in:

    • Quota pensione: 30,19%
    • Aliquota base: 0,11%

    Tale aliquota si applica sia ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria entro il 30 dicembre 1995, sia a quelli autorizzati successivamente. I coefficienti di riparto sono gli stessi per entrambe le categorie:

    Autorizzazione Aliquota Base Quota Pensione Totale IVS
    Entro il 30/12/1995 0,11% (0,003630) 30,19% (0,996370) 30,30% (1,000000)
    Dal 31/12/1995 0,11% (0,003630) 30,19% (0,996370) 30,30% (1,000000)

    Lavoratori autonomi agricoli: importi settimanali aggiornati

    Per coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali, i contributi volontari sono determinati in base a quattro classi di reddito settimanale, con decorrenza dal 1° gennaio 2025. A ciascuna fascia corrisponde un importo specifico, calcolato sommando la quota pensione, due addizionali fisse e un contributo minimo.

     Di seguito le tabelle aggiornate:

    Classe Reddito Settimanale Quota Pensione (22%) Addiz. L. 233/1990 (2%) Addiz. L. 160/1975 (€0,79 x 3) Totale Contributo
    Fino a €270,00 €59,40 €5,40 €2,37 €67,17
    €270,01 – €360,00 €69,30 €6,30 €2,37 €77,97
    €360,01 – €450,00 €89,10 €8,10 €2,37 €99,57
    Oltre €450,00 €108,90 €9,90 €2,37 €121,17

    È previsto un contributo minimo settimanale: €67,27 per chi è stato autorizzato prima del 31/12/1995 €79,65 per chi è stato autorizzato successivamente.

    Nell'allegato 1 la tabella delle retribuzioni di riferimento

    Contributi volontari operai, piccoli coloni e reintegrati AGO

    Per gli Operai agricoli (a tempo determinato e indeterminato)  si possono versare contributi integrativi volontari fino a 270 giornate annue.

     Il calcolo si basa sull’imponibile derivante dalla retribuzione percepita e applicando l’aliquota IVS del 30,30%. 

    Piccoli coloni e compartecipanti familiari utilizzano invece i salari medi convenzionali provinciali, determinati annualmente dal Ministero del Lavoro.

     Per il 2025, i valori sono stati fissati con decreto del 10 giugno 2025 (repertorio 91/2025). 

    Coloni e mezzadri reinseriti nell’AGO versano secondo due regimi distinti:

    1. Se autorizzati prima del 12/07/1997, il contributo è determinato in base alla classe di contribuzione preesistente e aggiornato al costo della vita. 
    2. Se autorizzati dopo il 12/07/1997, il contributo è la somma di:
    • Contributo integrativo: somma di €22,97 + 9,34% della retribuzione media annua precedente 
    • Contributo base: 0,11% della retribuzione media annua precedente. (V. Tabella completa nell'allegato 2)

     I coefficienti di riparto per questi ultimi sono:

    Base IVS Quota Pensione Totale
    0,005685 0,994315 1,000000

    Allegati: