• Imposta di registro

    Imposta di registro 2025: cosa cambia con il nuovo Testo Unico

    Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12.08.2025 n.186, il decreto legislativo n. 123 del 1° agosto 2025 recante il nuovo Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti che raccoglie in modo organico le norme vigenti, prevedendo l’abrogazione dei numerosi provvedimenti che oggi le contengono, in attuazione della legge delega 9 agosto 2023 n. 111

    Scarica il testo del dlgs del 01.08.2025 n. 123

    Il provvedimento sostituisce e riordina le precedenti disposizioni del DPR 131/1986 e di altri atti normativi, includendo ora in un corpo unico e coerente anche le imposte ipotecarie, catastali, sulle successioni e donazioni.

    Le principali finalità del nuovo TU sono:

    • uniformare i procedimenti di registrazione in una logica “one-stop”;
    • favorire l’uso delle procedure telematiche in tutti gli adempimenti;
    • semplificare gli obblighi a carico dei contribuenti e degli intermediari professionali;
    • rafforzare la certezza del diritto per le operazioni immobiliari e societarie.

    L’entrata in vigore fissata nel testo originario del decreto è il 1° gennaio 2026, tuttavia il recente Decreto Milleproroghe (DL 200/2025) ha rinviato al 1° gennaio 2027 l’entrata in vigore dei principali Testi Unici tributari già adottati (articolo 4, commi 1-5), trai quali anche il TU in materia di imposta di registro.

    Le principali novità in tema di imposta di registro

    Il TU chiarisce in modo puntuale l’ambito di applicazione dell’imposta di registro:

    • gli atti formati all’estero rilevano se riguardano beni o diritti esistenti in Italia;
    • sono inclusi anche i contratti verbali relativi a immobili e aziende (locazione, affitto, cessione, proroga).

    Registrazione obbligatoria e volontaria

    Restano confermati i due regimi di registrazione:

    • in termine fisso per gli atti espressamente previsti dalla tariffa allegata al TU;
    • in caso d’uso per le scritture private non autenticate relative ad operazioni IVA (salvo eccezioni).

    È ribadita la possibilità per chiunque vi abbia interesse di richiedere volontariamente la registrazione, pagando l’imposta in misura fissa.

    Procedure digitali e autoliquidazione: verso una piena dematerializzazione

    Uno dei fulcri della riforma è la spinta verso l’adozione del modello unico informatico per gli atti soggetti a registrazione, trascrizione e voltura. Il nuovo TU prevede:

    • invio telematico del modello unico e della documentazione allegata;
    • pagamento in autoliquidazione dei tributi dovuti;
    • controlli automatizzati da parte dell’Agenzia delle Entrate, con avviso di liquidazione per eventuali maggiori imposte entro 60 giorni.

    Il sistema è già attivo per notai, pubblici ufficiali e intermediari abilitati, ma potrà essere esteso ad altre categorie con successivi provvedimenti.

    Riduzione degli oneri per le imprese

    L’art. 15 del TU prevede misure specifiche per ridurre i costi amministrativi a carico delle imprese, imponendo agli intermediari di trasmettere digitalmente gli atti di trasferimento delle partecipazioni societarie.

    Imposte ipotecarie, catastali e di successione: disciplina unificata e innovazioni

    Il TU ingloba in modo sistematico anche:

    • l’imposta ipotecaria (trascrizioni, iscrizioni, annotazioni);
    • l’imposta catastale (volture, atti urbanistici);
    • l’imposta sulle successioni e donazioni, con ampliamento della disciplina applicabile ai trust e altri vincoli di destinazione patrimoniale.

    In particolare:

    • viene confermata la base imponibile presunta per gioielli, mobili e denaro in assenza di inventario;
    • sono disciplinati i regimi agevolativi per trasferimenti a favore di ONLUS, Stato, enti pubblici e soggetti con disabilità;
    • è formalizzata la presunzione di liberalità per i trasferimenti a titolo oneroso tra parenti in linea retta superiori a 180.759,91 euro, se l’imposta di registro è inferiore a quella sulle donazioni.

    Atti soggetti a registrazione e relativi termini

    Ecco una tabella riepilogativa che sintetizza gli atti soggetti a registrazione e i relativi termini di registrazione secondo il nuovo Testo Unico sull’imposta di registro.

    Tipologia di atto Obbligo di registrazione Termine di registrazione Riferimento normativo
    Atti scritti indicati nella Tariffa – Parte I (es. compravendite, locazioni, atti societari) Entro 30 giorni dalla data dell’atto se formato in Italia; entro 60 giorni se formato all’estero Art. 13, comma 1, DPR 131/1986 
    Contratti verbali di locazione o affitto di beni immobili in Italia Entro 30 giorni dall’inizio dell’esecuzione del contratto Art. 13, comma 2, DPR 131/1986 
    Contratti verbali di trasferimento o affitto di azienda o di diritti reali su azienda in Italia Entro 30 giorni dall’inizio dell’esecuzione del contratto Art. 13, comma 2, DPR 131/1986 
    Operazioni di società ed enti esteri (es. trasferimento sede in Italia, apertura sede secondaria) Entro 30 giorni dall’iscrizione nel Registro delle Imprese; comunque entro 60 giorni dall’operazione Art. 13, comma 4, DPR 131/1986 
    Atti formati all’estero che trasferiscono proprietà o diritti reali su beni/aziende in Italia Entro 60 giorni dalla data dell’atto Art. 13, comma 1, DPR 131/1986 
    Atti soggetti a registrazione in caso d’uso (es. scritture private non autenticate relative a operazioni IVA) Solo in caso d’uso Al momento dell’utilizzo dell’atto presso uffici pubblici o per l’esplicazione di attività amministrative Art. 5, DPR 131/1986 
    Atti soggetti a registrazione d’ufficio (es. atti pubblici, scritture private autenticate, atti giudiziari) Entro 30 giorni dalla data dell’atto Art. 11, DPR 131/1986 

    Note operative

    • Registrazione in termine fisso: obbligatoria entro i termini indicati; il mancato rispetto comporta sanzioni.
    • Registrazione in caso d’uso: necessaria solo quando l’atto è utilizzato presso uffici pubblici o per attività amministrative.
    • Registrazione d’ufficio: effettuata dall’ufficio competente in caso di mancata registrazione da parte dei soggetti obbligati.

    Allegati:
  • Agricoltura

    Reddito agrario e dominicale per le coltivazioni innovative: le nuove regole fiscali

    Con la Circolare n. 12/E dell’8 agosto 2025, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti operativi sulle modalità di tassazione del reddito agrario e dominicale per le attività agricole innovative realizzate all’interno di immobili accatastati, come le vertical farm, le colture idroponiche e altre tecniche evolute di produzione vegetale.

    Le nuove disposizioni, contenute nella lettera b-bis dell’art. 32 TUIR, estendono il regime catastale anche a queste attività, finora escluse, con regole precise su calcolo, limiti e rivalutazioni.

    Calcolo del reddito agrario

    A regime, il reddito agrario derivante da coltivazioni evolute in fabbricati accatastati si determina catastalmente se la superficie produttiva non supera il doppio della “superficie agraria di riferimento”, che sarà stabilita da un decreto interministeriale. L’eventuale produzione oltre tale limite è tassata come reddito d’impresa, calcolato in proporzione alla superficie eccedente.

    In attesa del decreto, vige una disciplina transitoria: si applica alla superficie della particella catastale su cui sorge l’immobile la tariffa d’estimo agrario più alta della provincia, incrementata del 400%.

    Questa maggiorazione riflette la maggiore produttività delle coltivazioni fuori suolo condotte in ambienti chiusi e protetti. Nel periodo transitorio, il limite oltre il quale scatta il reddito d’impresa è pari al doppio della superficie della particella catastale.

    Calcolo del reddito dominicale

    Per il reddito dominicale, il sistema è analogo: a regime, i criteri saranno fissati dal decreto interministeriale; in via transitoria, si usa la tariffa d’estimo dominicale più alta della provincia, aumentata del 400% e moltiplicata per la superficie della particella catastale.

    È prevista una clausola di salvaguardia: il reddito dominicale, una volta rivalutato dell’80% e del 30%, non può essere inferiore alla rendita catastale dell’immobile rivalutata del 5%. Si effettua quindi un confronto tra i due valori e si assume il maggiore.

    La circolare illustra anche come compilare correttamente la dichiarazione dei redditi 2024 in base a questa regola, distinguendo i casi in cui prevale la rendita catastale o il reddito dominicale. Gli immobili usati per queste coltivazioni non sono tassati come redditi dei fabbricati, se non locati, ma come redditi dominicali.

    Rivalutazione dei redditi

    Sia il reddito agrario sia il reddito dominicale calcolati con le nuove modalità sono soggetti alle rivalutazioni ordinarie:

    • +80% e poi +30% per il reddito dominicale;
    • +70% e poi +30% per il reddito agrario.

    Restano escluse da queste regole le agevolazioni specifiche per i terreni concessi a giovani agricoltori o per quelli posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP, poiché riferite esclusivamente ai “terreni” e non agli immobili destinati a coltivazioni fuori suolo.

    Esempio di determinazione dei redditi dominicale e agrario nel periodo transitorio

    Qui di seguito l'esempio di calcolo dei redditi dominicale e agrario nel periodo transitorio riportato nella Circolare dell'Agenzia delle Entrate.

    Si supponga la seguente situazione, nella quale, per ragioni di semplicità espositiva, si esprimono tutte le superfici in metri quadri e si fa riferimento a soggetti che non sono coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali:

    • rendita catastale dell’immobile censito al catasto dei fabbricati utilizzato per attività dirette alla produzione di vegetali con sistemi evoluti: 12.000 euro;
    • superficie della particella catastale del terreno su cui insiste il predetto immobile: 1.000 mq;
    • tariffa di reddito dominicale più alta in vigore nella provincia in cui è censita la predetta particella: 1 euro al mq;
    • tariffa di reddito agrario più alta in vigore nella provincia in cui è censita la predetta particella: 2 euro al mq;

    Sulla base dei predetti dati, il reddito dominicale nel periodo transitorio è determinato nel modo seguente: [1 + (1 x 400%)] x 1.000 = 5.000 euro.

    A tale valore si applica la rivalutazione dell’80 per cento e del 30 per cento, di conseguenza il reddito dominicale rivalutato è pari a 5.000 x 1,80 x 1,30 = 11.700 euro.

    Il reddito dominicale così determinato deve poi essere confrontato con la rendita catastale dell’immobile rivalutata del 5 per cento, che è pari a 12.600 euro (ossia 12.000 x 1,05).

    Nel caso in esame, visto che il reddito dominicale rivalutato (11.700 euro) è inferiore alla rendita catastale rivalutata dell’immobile (12.600 euro), il reddito dominicale imponibile è pari a 12.600 euro.

    Il reddito agrario nel periodo transitorio è determinato nel modo seguente: [2 + (2 x 400%)] x 1.000 = 10.000 euro.

    Il reddito agrario da assoggettare alla rivalutazione del 70 per cento e del 30 per cento è pari a 10.000 euro; il reddito agrario imponibile, di conseguenza, è pari a 10.000 x 1,70 x 1,30 = 22.100 euro.

    Allegati:
  • Inail

    Indennizzi Danno Biologico INAIL 2025: decreto e circolare istruzioni

    Con il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 85 del 20 giugno 2025, pubblicato il 14 luglio  nella sezione "Pubblicità legale" del sito del Ministero, è stata ufficializzata la rivalutazione annuale degli importi delle prestazioni economiche INAIL per danno biologico, prevista dall’art. 13 del D.lgs. 38/2000.

    L’incremento per l’anno in corso è fissato nella misura dello 0,8%, con decorrenza dal 1° luglio 2025.

    In data 1 agosto è stata pubblicata la  circolare 45 con le  istruzioni INAIL.

    Normativa e ambito di applicazione

    Il decreto si inserisce nel quadro normativo delineato dal D.lgs. n. 38/2000 e dalle successive disposizioni, in particolare la Legge 208/2015 (art. 1, comma 303), che prevede una rivalutazione automatica annuale degli importi sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI, al netto dei tabacchi).

    La nota tecnica della Consulenza statistico attuariale INAIL del 20 febbraio 2025 ha rilevato una variazione media annua dell’indice FOI dallo 0,8%, con il coefficiente di rivalutazione pari a 1,008. Tale valore è stato confermato anche nella relazione del Direttore generale e del Direttore centrale rapporto assicurativo INAIL del 17 marzo 2025

    .L’incremento si applica:

    • Agli indennizzi in capitale per danno biologico dovuti dall’INAIL ai sensi della tabella vigente alla data dell’evento lesivo;
    • Agli importi delle rendite per danno biologico, limitatamente alla quota che ristora il danno biologico.

    Rientrano nell’applicazione della rivalutazione i settori dell’industria, agricoltura, i medici esposti a radiazioni ionizzanti e i tecnici sanitari di radiologia medica autonomi.

    Il provvedimento recepisce la proposta di rivalutazione formulata dal Consiglio di amministrazione dell’INAIL con deliberazione n. 43 del 26 marzo 2025, sulla quale sono stati acquisiti:

    Il parere favorevole del Ministero dell’Economia e delle Finanze – RGS-IGESPES (nota prot. n. 85135 del 14 aprile 2025);

    Il nulla osta del Ministero della Salute – Direzione generale della prevenzione (nota prot. n. 15321 del 4 giugno 2025).

    Tabella comparativa 2024-2025

    Rivalutazione indennizzi INAIL per danno biologico dal 1° luglio 2025 (incremento 0,8%)
    Grado di menomazione (%) Importo 2024 (€) Importo rivalutato 2025 (€) Variazione (€)
    1% 853,61 860,45 +6,84
    5% 4.353,25 4.388,08 +34,83
    10% 8.896,12 8.967,29 +71,17
    20% 18.672,80 18.822,18 +149,38
    30% 29.639,55 29.876,66 +237,11
    40% 41.771,00 42.105,17 +334,17
    50% 55.045,39 55.485,76 +440,37
    60% 69.443,71 70.000,25 +556,54
    70% 84.950,85 85.630,46 +679,61
    80% 101.554,35 102.368,78 +814,43
    90% 119.244,31 120.197,26 +952,95
    100% 138.013,73 139.117,84 +1.104,11

    Circolare di Istruzioni INAIL 45 2025

    La circolare INAIL 45 2025 specifica che:

    • per i ratei di rendita maturati a decorrere dal 1° luglio 2025, l'incremento si applica agli importi relativi alla quota che ristora il danno biologico, comprensivi delle precedenti rivalutazioni e  saranno corrisposti con il rateo di rendita del mese di novembre 2025.
    • Per quanto riguarda gli indennizzi in capitale, l’incremento  applica agli importi erogati a seguito di provvedimenti emanati a decorrere dal 1° luglio 2025, tenuto conto che il valore capitale corrisposto è riferito alla tabella del danno biologico in relazione alla data dell’evento lesivo
    • Per gli accertamenti provvisori dei postumi effettuati a decorrere dal 1° luglio 2025, la rivalutazione sarà corrisposta a seguito dell’accertamento definitivo.
    • Nei casi di revisione e di aggravamento, la rivalutazione si applica solo ai maggiori importi  liquidati  dal 1° luglio 2025.
    • Gli importi relativi alla rivalutazione dovuta  saranno liquidati d’ufficio, secondo le consuete modalità e con l’invio agli interessati di apposito
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    Decreto fiscale 84/2025 convertito in legge: il testo pubblicato in GU

    Pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 1° agosto 2025 n. 177, la Legge n. 108/2025 che ha convertito con modifiche il D.L. n. 84/2025 recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale”.

    Il provvedimento contiene una serie articolata di interventi che spaziano dal trattamento fiscale delle spese di trasferta alla disciplina delle perdite fiscali, fino alla proroga dei termini dichiarativi. 

    Ricordiamo che il cd Decreto Fiscale (Decreto legge n. 84 del 17.06.2025), contenente disposizioni urgenti in materia fiscale,  era  entrato in vigore il 18 giugno 2025, il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta. 

    SCARICA QUI il testo del decreto legge n. 84/2025 coordinato con le modifiche apportate dalla legge.

    Il testo interviene su numerosi ambiti del sistema tributario nazionale, con modifiche che impattano imprese, lavoratori autonomi e dipendenti, enti non profit, soggetti ISA, e Pubbliche Amministrazioni.

    Di seguito una breve sintesi di alcune delle disposizioni previste.

    Modifiche determinazione dei redditi – Agevolazioni biodiesel

    Il testo prevede, tra l’altro, una serie di misure di semplificazione per la determinazione dei redditi di lavoro autonomo, tra le quali la deducibilità delle spese di viaggio, vitto e alloggio, sostenute all’estero anche se effettuate con mezzi non tracciabili. Al pari delle imprese, la deducibilità delle spese di rappresentanza è invece vincolata al pagamento con mezzi tracciabili ovunque, non solo in Italia.

    Sempre nell’ambito del reddito di lavoro autonomo, si chiariscono due importanti aspetti legati alla dichiarazione per il periodo d’imposta 2024:

    • le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in associazioni e società che esercitano un’attività artistica o professionale, ivi comprese quelle in STP, costituiscono redditi diversi;
    • gli interessi e gli altri proventi finanziari percepiti nell’esercizio di arti e professioni costituiscono redditi di capitale e non reddito di lavoro autonomo.

    Inoltre, per la determinazione del reddito d’impresa vi sono delle importanti semplificazioni in merito:

    • al calcolo della determinazione del riporto delle perdite (art. 2);
    • alla determinazione della maggiore deduzione del costo del lavoro (chi più assume meno paga) eliminando il riferimento alle società collegate (art. 3);
    • al calcolo del regime per le società estere controllate (CFC) sia nell’ambito del calcolo dell’imposta minima nazionale del Pillar 2, sia nell’ambito del regime opzionale per il calcolo della CFC introdotto dalla riforma fiscale (art.4). In particolare, viene rivista la normativa CFC (art. 167 TUIR) con:
      • nuovi criteri di allocazione del profitto eccedente;
      • semplificazione del calcolo della tassazione effettiva (fissata al 15%);
      • opzione triennale irrevocabile per la semplificazione, con rinnovo tacito.

    Biodiesel: estensione delle agevolazioni (art. 7)

    Estende a 6 anni le agevolazioni previste per il biodiesel, subordinate al rispetto delle condizioni UE (Reg. 651/2014) e con nuovi obblighi di comunicazione all’Agenzia delle Dogane.

    Esenzione IMU immobili per attività sportive non commerciali e fisco Terzo Settore

    L’articolo 6-bis, aggiunto durante l’esame in Commissione, stabilisce che:

    1. i comuni, dopo aver consultato le realtà sportive locali, calcolino ogni anno le tariffe medie praticate dalle strutture sportive a fini di lucro presenti sul territorio (o, se mancano riferimenti comunali, a livello regionale),
    2. tali tariffe devono essere pubblicate sul sito istituzionale del comune e servono come parametro per verificare che le associazioni o società sportive «non profit» mantengano prezzi realmente non commerciali, condizione indispensabile per usufruire dell’esenzione IMU sugli immobili che utilizzano,
    3. fino a quando i corrispettivi medi non saranno fissati, resta in vigore una disciplina transitoria: l’esenzione IMU continua ad applicarsi senza il confronto tariffario, in attesa che i nuovi valori vengano definiti e resi pubblici.

    L’articolo 8 si riferisce alla piena attuazione della fiscalità agevolata per gli Enti del Terzo Settore prevista dal Codice ETS, e fissa finalmente una decorrenza certa al 2026:

    • decorrenza dal 1° gennaio 2026 delle agevolazioni fiscali previste dal CTS;
    • superamento del vincolo dell’autorizzazione UE;
    • applicazione automatica del regime fiscale agli enti iscritti al RUNTS.

    È un passaggio fondamentale per rendere operativo il quadro fiscale ETS atteso da anni.

    Termini dichiarazioni e ravvedimento speciale

    Termine presentazione dichiarazioni 2024 (art. 12) 

    Confermata la validità delle dichiarazioni tardive 2024 inviate entro l’8 novembre 2024 (anziché 31 ottobre). Nessun rimborso per chi ha versato il ravvedimento. 

    Ravvedimento speciale soggetti ISA che hanno aderito al CPB 2025-2026

    L’articolo 12-ter, introdotto in sede referente, consente ai soggetti che hanno applicato gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che aderiscono al concordato preventivo biennale relativamente al biennio di imposta 2025 e 2026 di adottare il regime di ravvedimento versando un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive. 

    Proroga versamenti fiscali 2025 (art. 13)

     Per il 2025, vengono differiti i termini di versamento del primo acconto 2025 e del saldo 2024 dal 21 luglio 2025 (anziché 30 giugno 2025) e, quindi, 20 agosto 2025 con maggiorazione dell’0,4%, per i soggetti ISA e forfetari.

    IVA logistica e split payment società quotate

    Sono soppresse le condizioni soggettive relative alla prevalenza di manodopera per l’applicazione del reverse charge nei settori della logistica. 

    Viene ampliata la platea delle operazioni soggette a reverse charge nel settore del trasporto, movimentazione merci e logistica. Non è più necessario che l’attività avvenga, con prevalenza di manodopera:

    • presso la sede del committente;
    • utilizzando beni strumentali riconducibili a quest’ultimo.

    La modifica non è immediatamente operativa, sarà attivabile solo dopo autorizzazione del Consiglio dell’Unione Europea, trattandosi di una deroga al regime ordinario di applicazione dell’IVA.

    Si specifica che l’opzione per il reverse charge può essere esercitata anche nei rapporti tra appaltatore e subappaltatori, estendendo l’ambito della misura lungo tutta la catena contrattuale. Viene inoltre, confermata la responsabilità solidale del subappaltatore per l’IVA dovuta, coerentemente con i principi generali di tutela del gettito e contrasto all’evasione.

    Split payment: eliminazione soggetti (art. 10)

    A seguito della scadenza dell’autorizzazione UE, dal 1° luglio 2025 non sono più soggette allo split payment le operazioni effettuate con le società quotate FTSE-MIB. E' stata soppressa la lettera d) del comma 1-bis dell’art. 17-ter del DPR 633/1972, che includeva tra i soggetti destinatari del meccanismo dello split payment le società quotate nell'indice FTSE MIB, ossia le grandi società a capitale pubblico o a controllo pubblico incluse nel principale indice borsistico italiano.
    Con la soppressione di questa lettera, a partire dal 1° luglio 2025, le operazioni effettuate nei confronti di queste società NON saranno più soggette allo split payment.

    Allegati:
  • Inail

    Modello INAIL OT23 2026 rettificato

    L’INAIL  aveva pubblicato poche settimane fa  il nuovo Modello OT23 per il 2026, che consente alle aziende di ottenere una riduzione del tasso medio di tariffa in presenza di interventi migliorativi delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, realizzati nel corso del 2025. 

    Il documento era stato aggiornato con la collaborazione della Consulenza tecnica centrale per la sicurezza e delle parti sociali, per garantire continuità e coerenza con le normative più recenti.

    Con una nota del 18 luglio pubblicata il 21 , l'istituto informa che a  seguito di  segnalazioni  sono stati corretti due refusi presenti nel modello OT23 2026, allegato alla nota del 3 luglio 2025, prot.6436.

    Nella nuova versione del modello OT23 anno 2026 (all.1) sono stati quindi aggiornati i seguenti interventi:

    1. Intervento D-3. Subito dopo la declaratoria dell’intervento, le note e la documentazione probante, era stato erroneamente riportato il testo delle note e della documentazione probante relative all’intervento D-4 del modello OT23 2025 (sostanze reprotossiche), eliminato dal modello OT23 2026 come da nota del

    3.7.2025.

    E’ stato quindi rimosso il seguente testo: “Note: L’attività di formazione, non inferiore a 2 ore, deve essere incentrata sui rischi derivanti dalla presenza, nell’ambiente di lavoro, di sostanze reprotossiche (tossiche per la riproduzione) e sull’importanza del rispetto delle procedure di lavoro e deve comprendere delle prove pratiche di simulazione di tali procedure. La docenza deve essere erogata da un soggetto professionista iscritto all’Albo nazionale dei Chimici.

    Documentazione ritenuta probante: 1. Elenco delle sostanze reprotossiche e descrizione del loro utilizzo in azienda 2. Programmi dei corsi di formazione, con indicazione del docente con evidenza dell’iscrizione all’Albo dei Chimici 3. Attestati di partecipazione dei lavoratori al corso di formazione aggiuntiva.”

    2. Intervento E-3. Nelle note, il testo “con data antecedente al 28 febbraio 2025” è stato sostituito con il seguente: “entro la data di presentazione della domanda”.

    Viene anche ricordato che per l’anno 2026 il termine di presentazione della domanda è  fissato al 2 marzo, in quanto il 28 febbraio 2026 cade di sabato.

     I documenti sono allegati anche in fondo all'articolo.

    OT23 2026 – Interventi ammessi e struttura del modello

    Nella Nota INAIL si precisa che il modello OT23 2026 conferma l’impianto degli anni precedenti, articolando gli interventi in 71 azioni suddivise in sei sezioni tematiche:

    • Sezione A – Prevenzione degli infortuni mortali (non stradali)
    • Sezione B – Prevenzione del rischio stradale
    • Sezione C – Prevenzione delle malattie professionali
    • Sezione D – Forazione, addestramento e informazione
    • Sezione E – Gestione della salute e sicurezza: misure organizzative
    • Sezione F – Gestione delle emergenze e dispositivi di protezione individuale

    Ogni intervento è accompagnato dalla relativa documentazione probante, che è stata aggiornata per agevolare le aziende nella dimostrazione delle attività svolte e ridurre i tempi e i margini di errore nelle verifiche da parte dell’Istituto.

    Modifiche sul 2025 – modalità di accesso e tipologie di intervento

    Restano invariati i requisiti di accesso al beneficio. Le aziende devono effettuare:

    1. almeno un intervento di tipo A (alta efficacia prevenzionale e maggiore onerosità),oppure
    2. due interventi di tipo B (con efficacia minore ma comunque significativa).

    Modifiche e aggiornamenti rispetto al 2025

    Sono state introdotte alcune modifiche puntuali per precisare meglio il campo di applicazione di diversi interventi. Tra questi:

    • A-4.1: analisi termografica su impianti elettrici e successive azioni correttive;
    • C-2.1: installazione di sistemi di aspirazione per la riduzione di agenti chimici;
    • C-5.2: prevenzione dell’uso di sostanze stupefacenti e abuso di alcol;
    • C-5.3: interventi per il reinserimento lavorativo di disabili da lavoro;
    • C-5.4: promozione della salute nei luoghi di lavoro secondo i Piani Nazionali e Regionali della Prevenzione (2020-2025);
    • E-4: adozione o mantenimento di un modello organizzativo conforme all’art. 30 del D.lgs. 81/2008.

    È stato invece eliminato l’intervento D-4 previsto nel modello 2025, relativo alla formazione sulle sostanze reprotossiche, in seguito all’entrata in vigore del D.lgs. 135/2024, che ha esteso il campo di applicazione del Titolo IX del D.lgs. 81/2008 includendo anche le sostanze tossiche per la riproduzione.

    Tutte le istruzioni nella Guida alla compilazione.

    Allegati:
  • Le Agevolazioni per le Ristrutturazioni Edilizie e il Risparmio Energetico

    Contributi PNRR per le Comunità energetiche rinnovabili 2025: nuovo Avviso del MASE

    Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha pubblicato, con Decreto Direttoriale n. 229 del 17 luglio 2025, l’aggiornamento dell’Avviso Pubblico per la presentazione delle domande a sportello per i contributi in conto capitale destinati allo sviluppo delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) e dei sistemi di autoconsumo collettivo

    L’iniziativa rientra nell’ambito della Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU.

    L’Avviso recepisce le novità introdotte dal Decreto MASE n. 127 del 16 maggio 2025, finalizzate ad ampliare la platea dei beneficiari e favorire il pieno utilizzo delle risorse disponibili, pari a 2,2 miliardi di euro.

    Il nuovo sportello sarà attivo dal 21 luglio 2025 (ore 15:00) fino al 30 novembre 2025 (ore 18:00), salvo esaurimento anticipato delle risorse.

    Chi può beneficiare del contributo e quali interventi sono ammessi

    I contributi in conto capitale (fino al 40% dei costi ammissibili) sono destinati a soggetti che realizzano o potenziano impianti alimentati da fonti rinnovabili inseriti in configurazioni di CER o autoconsumo collettivo, ubicati in Comuni con popolazione inferiore ai 50.000 abitanti.

    Gli impianti ammissibili devono:

    • essere nuovi o potenziati, con potenza massima fino a 1 MW;
    • essere localizzati sotto la medesima cabina primaria di riferimento della CER o gruppo di autoconsumatori;
    • avere avviato i lavori dopo la presentazione della domanda;
    • entrare in esercizio entro 24 mesi dal completamento, e comunque entro il 31 dicembre 2027.

    Sono ammissibili anche progetti in Comuni con più di 5.000 abitanti (ma sempre sotto i 50.000), a determinate condizioni transitorie se i lavori sono avviati tra il 16 maggio 2025 e la data di apertura dello sportello.

    Spese ammissibili e limiti di finanziamento

    Rientrano tra le spese finanziabili:

    • l'acquisto e l’installazione degli impianti a fonti rinnovabili, sistemi di accumulo, hardware/software e componentistica elettrica;
    • opere edili essenziali, connessione alla rete elettrica;
    • progettazioni, collaudi, direzione lavori e studi preliminari (fino al 10% dell'importo totale).

    Sono previsti limiti massimi di costo per impianti, differenziati in base alla potenza installata:

    • fino a 20 kW: €1.500/kW
    • da 20 a 200 kW: €1.200/kW
    • da 200 a 600 kW: €1.100/kW
    • da 600 a 1.000 kW: €1.050/kW

    L’IVA non è ammissibile salvo nei casi di non recuperabilità.

    Modalità di presentazione, obblighi e controlli

    Le domande dovranno essere trasmesse tramite l'applicazione online “Sistemi di Produzione e Consumo – SPC” disponibile sul portale clienti GSE. 

    È obbligatoria l’autenticazione e l’uso del Manuale Utente “Guida all’utilizzo dell’applicazione SPC”. Alla domanda andrà allegata la documentazione prevista dalle Regole Operative.

    Il GSE esaminerà le richieste entro 90 giorni e comunicherà l’importo massimo del contributo concedibile. In caso di ammissione, seguirà la sottoscrizione di un atto d’obbligo e la successiva erogazione (anticipazione, quota intermedia e saldo) da parte del MASE.

    Il soggetto beneficiario sarà tenuto, tra l’altro, a:

    • completare i lavori entro il 30 giugno 2026;
    • rendicontare le spese entro il 31 agosto 2026;
    • garantire tracciabilità finanziaria, evitare il doppio finanziamento e assicurare il rispetto dei principi DNSH, parità di genere e inclusione giovanile;
    • facilitare controlli e ispezioni da parte di GSE, MASE e autorità competenti.

    Sono previste sanzioni e revoche del contributo in caso di irregolarità, mancato rispetto delle scadenze o delle condizioni contrattuali.

    Allegati:
  • Agricoltura

    Prestazioni INPS malattia, maternità e tubercolosi in agricoltura 2025

    Con la circolare INPS n. 111 del 16 luglio 2025 vengono comunicati gli importi giornalieri di riferimento per il calcolo delle prestazioni economiche di malattia, maternità/paternità e tubercolosi, destinati alle categorie agricole:

    •  dei piccoli coloni e 
    • dei compartecipanti familiari. 

    Tali valori sono determinati sulla base del decreto direttoriale del 10 giugno 2025 del Ministero del Lavoro, che ha stabilito le retribuzioni medie giornaliere per il 2025.

    È importante sottolineare che, ad eccezione dei casi in cui le prestazioni per tubercolosi debbano essere erogate in misura fissa (come da circolare INPS n. 2/2025), le indennità sono calcolate applicando i nuovi importi giornalieri. 

    Questi valori, elencati nell’allegato  della circolare, sostituiscono quelli in vigore nel 2024.

    Salari convenzionali 2025 e obbligo di riliquidazione

    I salari medi convenzionali stabiliti per il 2025 devono essere utilizzati esclusivamente per la determinazione delle indennità riferite ai lavoratori agricoli sopracitati, in conformità all’art. 28 del D.P.R. 488/1968. Sono quindi escluse da questa logica le altre categorie di lavoratori.

    Un punto operativo di rilievo per consulenti e datori di lavoro riguarda la riliquidazione obbligatoria: qualora nel corso del 2025 siano state liquidate prestazioni economiche relative a eventi di malattia o tubercolosi utilizzando ancora i salari 2024, sarà necessario procedere a una nuova liquidazione sulla base degli importi aggiornati per il 2025.

    Invece, a partire dal 2011, le prestazioni di maternità e paternità per i piccoli coloni e compartecipanti familiari sono liquidate non in base al salario convenzionale provinciale, ma secondo il reddito medio convenzionale giornaliero stabilito per il calcolo delle pensioni. Per l’anno 2025, tale reddito è stato aggiornato a:

    Tipologia prestazione Reddito/Importo giornaliero 2025 Fonte
    Maternità/Paternità € 65,19 Circolare INPS n. 107/2025
    Malattia/Tubercolosi (variabile) Importi variabili per provincia (Allegato n. 1) Decreto direttoriale 10/06/2025

    I datori di lavoro agricoli devono quindi verificare l’allineamento delle pratiche in corso con questi importi, soprattutto in caso di eventi già indennizzati con valori ormai superati. Per i dettagli specifici per provincia, si rinvia alla tabella contenuta nell’Allegato 1 della circolare stessa .