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Codice di condotta per Influencer: online il web form di iscrizione AGCOM
Con la delibera n. 197/25/CONS del 23 luglio 2025, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) ha approvato in via definitiva il Codice di condotta rivolto agli influencer e le modifiche alle Linee guida già adottate con la precedente delibera n. 7/24/CONS.
Il provvedimento definisce in modo organico l’ambito di applicazione delle regole previste dal Testo unico dei servizi di media audiovisivi (Tusma) agli influencer e ai creator digitali che diffondono contenuti in Italia.
L’AGCOM riconosce agli influencer, quando producono e organizzano i propri contenuti in modo professionale e continuativo, una responsabilità editoriale assimilabile a quella dei fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta, rendendoli soggetti a obblighi di trasparenza, tutela dei minori e rispetto dei diritti fondamentali.
Il Codice di condotta per gli influencer
L’Allegato B alla delibera 197/25/CONS contiene il nuovo Codice di condotta, nato da un percorso di co-regolamentazione e di confronto con le principali associazioni di categoria e le piattaforme digitali.
Il Codice ha finalità di autodisciplina, ma il suo rispetto diventa obbligatorio per gli influencer che rientrano nella definizione di “rilevanti”.
Tra le disposizioni principali:
- obbligo di riconoscibilità dei contenuti commerciali: gli influencer devono adottare una chiara segnaletica (#ad, #pubblicità, #sponsorizzato) in conformità al Regolamento Digital Chart dello IAP, recepito nel Codice.
- tutela dei minori: vietata la pubblicazione di contenuti che possano nuocere allo sviluppo fisico o morale dei minori; introdotti obblighi specifici per l’uso di filtri e per i contenuti generati da intelligenza artificiale.
- rispetto della dignità e dei diritti fondamentali: è vietato ogni messaggio discriminatorio o che inciti all’odio.
- tutela della proprietà intellettuale e industriale: gli influencer devono evitare la diffusione di contenuti contraffatti o che violino diritti d’autore o marchi registrati.
- trasparenza e identificabilità: i soggetti iscritti all’elenco AGCOM devono indicare nel proprio profilo la dicitura “in elenco AGCOM” (o “soggetto virtuale in elenco AGCOM” per gli influencer digitali).
Il Codice prevede inoltre l’avvio di campagne formative e informative rivolte agli operatori del settore, con il coinvolgimento delle associazioni dei consumatori e delle organizzazioni di categoria.
L’elenco degli influencer rilevanti e il web form AGCOM
Un’importante novità introdotta dalla delibera è la creazione dell’elenco pubblico degli “influencer rilevanti”, ossia dei soggetti che superano specifiche soglie di popolarità e impatto definite dalle Linee guida aggiornate:
- almeno 500.000 follower su una piattaforma di social media o condivisione video;
- almeno 1 milione di visualizzazioni medie mensili nei sei mesi precedenti la valutazione.
Tali influencer devono inviare all’Autorità un modulo telematico di iscrizione, con i propri dati identificativi, link ai profili social e recapiti PEC o dell’agenzia rappresentante.
Il 6 novembre, AGCOM ha reso disponibile il web form online per la presentazione delle domande di iscrizione, accessibile dal sito istituzionale dell’Autorità.
L’elenco, aggiornato due volte l’anno (entro il 15 aprile e il 15 ottobre), sarà pubblicato sul portale AGCOM e conterrà solo le informazioni essenziali: nome o nickname e metriche di riferimento.Va precisato che l’obbligo di rispetto del Codice di condotta e delle Linee guida sussiste anche per gli influencer che non risultano ancora iscritti, qualora superino le soglie fissate.
Vigilanza, sanzioni e ruolo del Tavolo tecnico
L’AGCOM ha confermato che i controlli e le eventuali sanzioni per le violazioni delle disposizioni del Codice di condotta saranno applicati secondo i criteri dell’art. 67 del Tusma e della legge n. 689/1981, tenendo conto della gravità, della recidiva e delle condizioni economiche del soggetto.
Tra le sanzioni possibili:
- ordini di rimozione dei contenuti
- e sanzioni pecuniarie proporzionali alla violazione.
Viene inoltre mantenuto attivo il Tavolo tecnico permanente istituito con la delibera n. 7/24/CONS, con funzioni di:
- monitoraggio dell’evoluzione del fenomeno dell’influencer marketing;
- valutazione periodica delle soglie e delle metriche;
- proposta di aggiornamento del Codice di condotta;
- pianificazione di iniziative formative e campagne informative congiunte.
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Concessioni demaniali marittime: riduzione dei canoni dello 0,65% e nuova soglia minima
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha emanato il Decreto del 18 settembre 2025, con il quale aggiorna, per l’anno 2025, le misure unitarie dei canoni relativi alle concessioni demaniali marittime.
Il provvedimento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 22 ottobre 2025, recepisce l’interpretazione fornita dall’art. 6, comma 1, del D.L. 21 maggio 2025, n. 73 (convertito con modificazioni dalla L. 18 luglio 2025, n. 105), in merito ai criteri di aggiornamento annuale dei canoni demaniali.
La disciplina trova fondamento nel D.L. 5 ottobre 1993, n. 400, convertito dalla L. 4 dicembre 1993, n. 494, che prevede l’adeguamento annuale dei canoni sulla base della media degli indici ISTAT dei prezzi al consumo e dei valori di mercato all’ingrosso.
Dal momento che l’ISTAT non elabora più l’indice dei prezzi all’ingrosso, il decreto chiarisce che il parametro sostitutivo da utilizzare è l’indice dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali.Contenuto del decreto: riduzione e soglie minime
L’articolo 1 del decreto dispone che:
- le misure unitarie dei canoni annui delle concessioni demaniali marittime sono ridotte dello 0,65% rispetto al 2024;
- tale riduzione si applica alle concessioni in vigore e a quelle rilasciate o rinnovate a decorrere dal 1° gennaio 2025;
- la misura minima del canone annuo, precedentemente fissata a € 3.225,50, viene adeguata a € 3.204,53;
- la soglia minima di € 3.204,53 si applica a tutte le concessioni per le quali il canone risulti inferiore a tale importo;
- inoltre, gli importi unitari dei canoni per le concessioni turistico-ricreative e lacuali/fluviali di cui all’art. 3, comma 1, del D.L. n. 400/1993, sono aumentati del 10% a decorrere dal 1° aprile 2025, in applicazione dell’art. 4, comma 11, della L. 5 agosto 2022, n. 118 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021).
L’articolo 2, infine, annulla d’ufficio il precedente decreto di aggiornamento (n. 218/2024) ai sensi dell’art. 21-novies della L. 7 agosto 1990, n. 241.
Canoni per le concessioni demaniali marittime: come si calcolano
Il riferimento principale è il decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito dalla L. 4 dicembre 1993, n. 494, che stabilisce i criteri di determinazione dei canoni per le concessioni demaniali marittime. Il calcolo si basa su:
- una misura unitaria di base, fissata annualmente con decreto ministeriale (quello del 18 settembre 2025, nel caso dell’anno in corso);
- la superficie o volume del bene concesso (in m² o m³);
- i coefficienti correttivideterminati in funzione:
- della tipologia d’uso (turistico, commerciale, industriale, diporto, ecc.);
- della valorizzazione dell’area (categoria del comune costiero, redditività della zona, infrastrutture, ecc.);
- della presenza di pertinenze o strutture fisse o amovibili.
Aggiornamento 2025 delle misure unitarie
Con il Decreto MIT 18 settembre 2025, le misure unitarie dei canoni determinati per il 2024 vengono ridotte dello 0,65% a partire dal 1° gennaio 2025, a causa dell’andamento medio negativo degli indici ISTAT. Inoltre:
- la misura minima del canone annuo passa da € 3.225,50 a € 3.204,53.
- per le concessioni turistico-ricreative e lacuali/fluviali, dal 1° aprile 2025 si applica un aumento del 10% degli importi unitari (art. 4, comma 11, L. 118/2022).
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Flussi d’ingresso 2026-2028: il testo del DPCM pubblicato in Gazzetta Ufficiale
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 15.10.2025 il Dpcm del 2 ottobre 2025 per le quote triennali di ingresso per lavoratori stranieri nel periodo 2026-2028, introducendo criteri semplificati e orientati a semplificare la procedura di domanda.
Come di consueto il provvedimento include sia ingressi all’interno delle quote (subordinato stagionale e non stagionale, lavoro autonomo) sia al di fuori delle quote, ad esempio in caso di accordi di rimpatrio o per rifugiati.
La programmazione dei flussi ha tenuto conto delle criticità riscontrate anche con il dpcm 2023-205 e si basa sui seguenti elementi principali:
- analisi triennale del fabbisogno occupazionale;
- estensione delle quote relative ai settori ATECO più critici (tra cui agricoltura, costruzioni, logistica, ristorazione, sanità);
- riserve di quote per campagne contro l’immigrazione irregolare;
- canali preferenziali per apolidi, rifugiati e discendenti di italiani all’estero.
È prevista come di consueto una formazione nei Paesi di origine e conversione in lavoro dei permessi rilasciati per studio o formazione professionale.
Vediamo più in dettaglio il contenuto del decreto.
Quote complessive e settori ammessi
Il decreto prevede il numero massimo di ingressi previsti nel triennio pari a 497.550 unità, suddivisi equamente ogni anno.
La ripartizione distingue fra lavoro subordinato stagionale e non stagionale, e lavoro autonomo, con riserve per categorie specifiche come rifugiati e discendenti di italiani.
Ecco il dettaglio completo in tabella:
Anno Totale Quote Subordinato non stagionale Stagionale Autonomo Riserve speciali (rifugiati, discendenti, assistenza) 2026 164.850 76.200 88.000 650 13.970 (assistenti, rifugiati, discendenti) 2027 165.850 76.200 89.000 650 14.370 2028 166.850 76.200 90.000 650 14.570 Per il lavoro subordinato non stagionale, si accede tramite quote riservate a lavoratori provenienti da:
- Paesi già convenzionati e Nuovi Paesi con cui l’Italia concluderà accordi tra 2026 e 2028 (con crescita annuale: 18.000 nel 2026, fino a 34.000 nel 2028). v. tabella 2
- Le categorie per il lavoro autonomo includono imprenditori con investimenti minimi, liberi professionisti riconosciuti, amministratori societari, artisti e startupper.
Settori ammessi per lavoro subordinato non stagionale
Settori Agricoltura, silvicoltura e pesca Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco Industrie tessili, dell'abbigliamento e calzature Industrie metallurgiche e dei prodotti in metallo Altre industrie (codici ATECO 16–22 e 26–33) Costruzioni Commercio all’ingrosso e al dettaglio Servizi di alloggio e ristorazione Servizi turistici (ATECO 55, 56, 79) Servizi di trasporto, logistica e magazzinaggio Servizi operativi di supporto alle imprese e alle persone Sanità, assistenza sociale e servizi sanitari privati Altri servizi (codici ATECO K, 61, 62, 63, M, 68) tabella 2 Albania Giappone Algeria Giordania Bangladesh Guatemala Bosnia-Erzegovina India Corea del Sud Kirghizistan Costa d’Avorio Kosovo Egitto Mali El Salvador Marocco Etiopia Mauritius Filippine Moldova Gambia Montenegro Georgia Niger Ghana Nigeria Ucraina Pakistan Senegal Perù Serbia Repubblica di Macedonia del Nord Sri Lanka Sudan Tunisia Uzbekistan Procedura e date per le domande
Il decreto prevede che le domande di nulla osta per lavoro subordinato (stagionale e non) e autonomo debbano essere precompilate e trasmesse esclusivamente per via telematica, tramite il sistema informatico del Ministero dell’Interno. Il DPCM enfatizza un rafforzamento delle funzionalità online, con possibili aggiornamenti tecnici per la gestione più fluida dei click day.
Viene confermata e rafforzata l’obbligatorietà della verifica dell’indisponibilità di lavoratori già presenti sul territorio nazionale, da effettuarsi prima della presentazione della domanda.
Le modalità saranno definite da una successiva Circolare interministeriale (Ministero del Lavoro e Interno), ma si prevede un canale integrato con i CPI per velocizzare le risposte.
Il DPCM prevede un calendario preciso per l’invio delle domande, differenziato per tipologia di lavoro e settore. Le date saranno pubblicate annualmente con apposito decreto, ma con validità triennale della pianificazione, le aziende potranno organizzarsi in anticipo.
Le quote verranno distribuite territorialmente dal Ministero del lavoro in base ai fabbisogni rilevati, con priorità ai settori produttivi con maggiore carenza di manodopera.
Una successiva circolare congiunta dei ministeri interesati quindi definirà in dettaglio:
- tempi e modalità della precompilazione dei moduli,
- la documentazione richiesta, e
- le modalità di verifica preventiva presso i Centri per l’impiego per l’indisponibilità di lavoratori già presenti sul territorio nazionale.
La bozza di decreto indica le seguenti finestre di invio per le domande
Allegati:Settore Data apertura domande Data chiusura Agricoltura (stagionale) 12 gennaio 31 dicembre anno di riferimento Turismo (stagionale) 9 febbraio 31 dicembre Non stagionale – Accordi specifici 16 febbraio 31 dicembre Altri ingressi (lavoro autonomo, rifugiati ecc.) 18 febbraio 31 dicembre Le domande non perfezionate con le necessaria documentazione entro sei mesi dal 31 dicembre saranno considerate decadute.
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Turismo: contributi e agevolazioni per alloggi ai lavoratori
Il Ministero del Turismo ha pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 4 ottobre 2025 il Decreto 18 settembre 2025, che attua l’articolo 14 del D.L. n. 95/2025 (convertito con legge n. 118/2025), introducendo misure per garantire alloggi a condizioni agevolate ai lavoratori del settore turistico-ricettivo e della somministrazione di alimenti e bevande.
Il provvedimento disciplina in particolare:
- le tipologie di costo ammissibili;
- le categorie di soggetti beneficiari;
- le procedure di erogazione dei contributi e i controlli;
- le modalità per assicurare la destinazione agevolata degli alloggi per un periodo minimo di cinque o nove anni.
Le risorse stanziate ammontano a 44 milioni di euro per il 2025 e a 38 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, suddivise tra contributi in conto capitale e in conto esercizio.
Contributi in conto capitale
Il Titolo II disciplina i contributi destinati a finanziare investimenti strutturali per la creazione, riqualificazione e ammodernamento degli alloggi da destinare ai lavoratori del comparto turistico-ricettivo, compresi quelli impiegati nei pubblici esercizi (ristoranti, bar, ecc.).
In sostanza, incentiva investimenti edilizi e strutturali per creare o migliorare alloggi per lavoratori del turismo, con contributi fino al 30–50% delle spese.
Beneficiari
Possono accedere ai contributi:
- le imprese del settore turistico con i codici ATECO indicati nella Tabella 1, che comprendono servizi di alloggio (alberghi, B&B, rifugi, villaggi turistici, ecc.), ristorazione, centri termali e attività ricreative.
- le imprese devono disporre dell’immobile oggetto dell’intervento, anche in locazione, e destinarlo per almeno nove anni esclusivamente ai lavoratori dipendenti, applicando un canone ridotto di almeno il 30% rispetto ai valori medi di mercato.
Requisiti ulteriori: sede legale e operativa in Italia, regolarità contributiva, fiscale, ambientale e antimafia, assenza di procedure concorsuali, ecc. (art. 3, commi 2–3).
Interventi e spese ammissibili
I progetti devono riguardare:
- Riqualificazione e ammodernamento di immobili esistenti (o porzioni certificabili) per almeno 10 posti letto per intervento.
- Lavori finalizzati all’efficientamento energetico (es. coibentazioni, serramenti, pareti ventilate, impianti rinnovabili, sistemi intelligenti di climatizzazione, ecc.).
- Spese per impianti, macchinari e arredi entro il 30% del totale dell’investimento.
Gli investimenti devono avere un valore compreso tra 500.000 e 5 milioni di euro e concludersi entro 24 mesi dalla concessione del contributo.
Entità dei contributi
Le agevolazioni sono concesse in percentuale delle spese ammissibili, con intensità base del 30%, aumentata per PMI (fino a +20%), interventi in zone assistite o con miglioramenti energetici oltre il 40%, aumentabile fino a:
- +20% per piccole imprese
- +10% per medie imprese
- +15% per interventi con miglioramento energetico ≥40%
- +15% o +5% per investimenti in aree assistite UE (art. 107 TFUE)
Contributi per la locazione di alloggi per lavoratori nel turismo
Il Titolo III prevede contributi in conto esercizio per sostenere le spese di locazione di alloggi destinati ai lavoratori del settore turistico, con l’obiettivo di migliorare la disponibilità abitativa per il personale stagionale o stabile. la finalità consiste nel sostenere direttamente i costi di affitto per alloggi da destinare ai lavoratori, con contributi annuali per posto letto, per periodi pluriennali.
Beneficiari
Gli stessi soggetti indicati per i contributi in conto capitale (art. 10), purché sostengano direttamente spese di locazione:
- gli alloggi possono essere singoli o multipli, purché ubicati nella stessa provincia della struttura o entro 40 km.
- devono essere nella disponibilità del beneficiario (proprietà o contratto registrato) e destinati ai lavoratori.
- devono essere funzionali entro 24 mesi dalla domanda.
Entità del contributo
Il contributo è calcolato per posto letto, fino a 3.000 euro l’anno, per un periodo da 5 a 10 anni.
- fino a 3.000 € l’anno per posto letto, per un periodo da 5 a 10 anni, con intensità:
L’intensità massima è del 50% dei costi per le PMI e del 15% per le grandi imprese, nel rispetto del regolamento europeo sugli aiuti di Stato. (art. 11, richiamo all’art. 29 Reg. GBER).
Procedure e controlli
Le domande saranno presentate in modalità telematica a seguito della pubblicazione di appositi avvisi pubblici. Le procedure saranno:
- valutative a graduatoria per i contributi in conto capitale;
- a sportello per i contributi di parte corrente.
Le domande ammissibili saranno valutate in base a criteri di merito con punteggi da 0 a 100; verranno finanziate quelle che raggiungeranno almeno 50 punti, in ordine cronologico, fino ad esaurimento fondi.
Il Ministero o il soggetto gestore potrà effettuare controlli in ogni fase e revocare le agevolazioni in caso di:
- dichiarazioni mendaci;
- mancato rispetto dei vincoli di destinazione (5 o 9 anni);
- perdita della disponibilità degli immobili;
- violazioni normative in materia di lavoro, ambiente, edilizia e sicurezza.
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Conto Termico 3.0: incentivi MASE per efficienza energetica e rinnovabili
Pubblicato in GU n. 224 del 26 settembre 2025 il decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 7 agosto 2025 che aggiorna la disciplina del cosiddetto “conto termico”, introducendo misure di semplificazione e potenziamento.
Scarica il testo del Decreto MASE del 07.08.2025 e Allegati | "Conto Termico 3.0"
L’obiettivo è favorire la riqualificazione energetica degli edifici e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili, con coerenza rispetto al PNIEC e al percorso di decarbonizzazione del settore civile.
Il provvedimento individua come beneficiari amministrazioni pubbliche, soggetti privati operanti nel terziario e imprese, introducendo meccanismi differenziati di sostegno.
È inoltre previsto un aggiornamento periodico delle regole di incentivo mediante successivi decreti ministeriali.
Conto Termico 2025: interventi per incremento efficienza energetica degli edifici
Il Titolo II del Decreto MASE 7 agosto 2025 disciplina gli interventi di piccole dimensioni volti a migliorare l’efficienza energetica del patrimonio edilizio esistente, indicando chiaramente chi può accedere agli incentivi e quali sono le tipologie di opere ammesse al finanziamento.
Soggetti ammessi (art. 4)
Il decreto individua due principali categorie di beneficiari:
- Amministrazioni pubbliche, che possono presentare domanda per interventi su edifici di loro proprietà o gestione.
- Soggetti privati, limitatamente però agli edifici che rientrano nell’ambito terziario (uffici, negozi, alberghi, strutture ricettive, capannoni e altre attività non residenziali). Non sono quindi agevolati gli interventi su abitazioni private.
Sono inoltre equiparati alle amministrazioni pubbliche gli enti del Terzo settore non economici: associazioni, fondazioni e realtà senza scopo di lucro che non svolgono attività di carattere commerciale. Questa previsione amplia la platea dei beneficiari, garantendo che anche organizzazioni non profit possano usufruire del sostegno statale.
Tipologie di interventi incentivabili (art. 5)
L’elenco degli interventi ammessi è piuttosto articolato e riguarda diversi aspetti della riqualificazione energetica:
- Isolamento termico delle superfici opache (pareti, coperture, solai), anche congiunto all’installazione di sistemi di ventilazione meccanica.
- Sostituzione di infissi e serramenti che delimitano gli ambienti climatizzati.
- Schermature solari e sistemi di ombreggiamento, fissi o mobili, per finestre esposte da Est-Sud-Est a Ovest, al fine di ridurre i carichi termici estivi.
- Trasformazione degli edifici in “edifici a energia quasi zero” (nZEB), con standard energetici molto elevati.
- Sostituzione degli impianti di illuminazione interni ed esterni con sistemi a maggiore efficienza.
- Building automation: installazione di sistemi per la gestione e il controllo automatico degli impianti termici ed elettrici, compresi strumenti di termoregolazione, contabilizzazione del calore e raccolta/elaborazione dei dati.
- Infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici, installabili anche in spazi aperti al pubblico, a condizione che siano realizzate insieme alla sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore elettriche.
- Impianti fotovoltaici con sistemi di accumulo e opere di allacciamento, anch’essi ammessi solo se abbinati alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore elettriche.
Tutti questi interventi sono incentivabili solo se realizzati su edifici esistenti e dotati di impianto di climatizzazione e devono rispettare le condizioni tecniche stabilite negli allegati I e II del decreto. Inoltre, le spese riconosciute come ammissibili sono quelle specificate dall’articolo 6.
Conto Termico 2025: interventi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili
Il Titolo III del Decreto MASE 7 agosto 2025 disciplina gli interventi di piccole dimensioni destinati alla produzione di energia termica da fonti rinnovabili e da sistemi ad alta efficienza, fissando sia i soggetti ammessi sia le tipologie di interventi incentivabili.
Soggetti ammessi (art. 7)
La platea dei beneficiari è ampia e include:
- Amministrazioni pubbliche, con la possibilità di intervenire su edifici e strutture di loro proprietà.
- Soggetti privati, non solo per il comparto terziario (uffici, negozi, alberghi, capannoni, ecc.), ma anche per il settore residenziale, a differenza di quanto previsto per gli interventi di mera efficienza energetica (artt. 4 e 5).
- Enti del Terzo settore senza scopo di lucro, assimilati alle amministrazioni pubbliche, in modo da garantire pari accesso alle agevolazioni.
Tipologie di interventi incentivabili (art. 8)
Gli incentivi coprono una gamma molto ampia di soluzioni tecnologiche per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili. In particolare, sono ammessi:
- Pompe di calore elettriche o a gas alimentate da energia aerotermica, geotermica o idrotermica, installate in sostituzione di vecchi impianti di riscaldamento. Per gli impianti più grandi (oltre 200 kW) è obbligatoria la contabilizzazione del calore.
- Sistemi ibridi o bivalenti a pompa di calore, che combinano diverse fonti di produzione termica. Anche in questo caso, sopra i 200 kW scatta l’obbligo di contabilizzazione.
- Caldaie a biomassa per edifici, serre o fabbricati rurali, nonché per processi produttivi o per reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento. Sono ammessi anche sistemi ibridi factory made che integrano pompe di calore.
- Impianti solari termici, destinati alla produzione di acqua calda sanitaria o all’integrazione del riscaldamento. Possono essere abbinati a sistemi di solar cooling o a processi produttivi. Per campi solari oltre i 100 m² è obbligatoria la contabilizzazione del calore.
- Scaldacqua a pompa di calore, in sostituzione degli scaldacqua elettrici o a gas tradizionali.
- Allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficienti, come alternativa sostenibile alla sostituzione del generatore interno.
- Unità di microcogenerazione alimentate da fonti rinnovabili, installate in sostituzione totale o parziale degli impianti esistenti.
Un aspetto rilevante è che il decreto riconosce come incentivabili anche gli interventi finalizzati a produrre calore per usi produttivi (industriali, artigianali, agricoli), nonché per impieghi specifici come il riscaldamento di piscine o di strutture wellness.
Condizioni e rendicontazione
Gli interventi devono rispettare le condizioni tecniche e i parametri stabiliti negli allegati I e II del decreto, mentre le spese ammissibili sono disciplinate dall’art. 9. Inoltre, nei casi in cui sia prevista la contabilizzazione del calore, il soggetto responsabile è tenuto a trasmettere al GSE le misure dell’energia termica prodotta annualmente e utilizzata.
Allegati: -
Promozione delle zone montane: nuove misure per lo sviluppo e la tutela
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre 2025 ed entrata in vigore il 20 settembre 2025, la Legge n. 131/2025 che reca disposizioni organiche per il riconoscimento e la promozione delle zone montane, in attuazione dell’articolo 44 della Costituzione, con l’obiettivo di valorizzare territori caratterizzati da peculiari svantaggi socio-economici ma di rilevanza strategica per l’ambiente, la biodiversità, le risorse naturali e la coesione delle comunità locali.
Scarica il testo della Legge del 19.09.2025 n. 131.
La legge sancisce che la crescita economica e sociale delle aree montane è un obiettivo di interesse nazionale, fondamentale per la tutela del paesaggio, degli ecosistemi, delle risorse idriche e forestali, nonché per il contrasto alla crisi climatica e demografica.
Stato, Regioni, Province autonome ed enti locali sono chiamati ad attuare misure perequative per ridurre le diseguaglianze derivanti dagli svantaggi strutturali di tali territori.Misure settoriali
Numerosi articoli introducono interventi specifici:
- Scuole di montagna: riconoscimento di specifiche deroghe per organici, formazione classi e assegnazione dirigenti, con punteggi aggiuntivi per docenti che prestano servizio in tali istituti.
- Servizi sanitari e sociali: incremento del finanziamento al SSN di 20 milioni di euro annui per garantire prestazioni nei territori montani.
- Ambiente ed ecosistemi: tutela degli ecosistemi montani, con particolare attenzione alla fauna selvatica, ai boschi monumentali e ai parchi naturali. Sono introdotte linee guida per la gestione forestale sostenibile e per i cantieri temporanei forestali.
- Incentivi fiscali: riconoscimento di crediti d’imposta a favore di imprese e residenti nei comuni montani, con specifiche maggiorazioni per le minoranze linguistiche storiche.
- Sostegno alla natalità e contrasto allo spopolamento: istituzione di tavoli tariffari e misure di incentivo alla residenzialità nei comuni sotto i 5.000 abitanti.
Misure fiscali a favore delle imprese montane esercitate da giovani
L’articolo 25 introduce un credito d’imposta specificamente rivolto alle attività economiche situate nei comuni montani. L’obiettivo è quello di alleggerire il carico fiscale per le imprese che operano in territori caratterizzati da particolari difficoltà logistiche, economiche e sociali, così da favorirne la permanenza e lo sviluppo.
Il beneficio ha un tetto complessivo di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2025 ed è utilizzabile direttamente in dichiarazione dei redditi. La norma prevede espressamente che tale credito non possa essere cumulato con altri incentivi fiscali già riconosciuti dall’ordinamento, per evitare sovrapposizioni e doppi vantaggi.
Maggiorazioni per minoranze linguistiche
Un’attenzione particolare è riservata ai piccoli comuni montani con meno di 5.000 abitanti, nei quali siano presenti minoranze linguistiche storiche (riconosciute dalla legge n. 482/1999) pari ad almeno il 15% dei residenti. In questi casi, il credito d’imposta viene potenziato: l’imposta dovuta è calcolata come differenza tra quella determinata con le aliquote ordinarie e quella applicata con aliquota ridotta al 15% sul reddito d’impresa, con un limite massimo di 150.000 euro.
L’articolo precisa anche che l’agevolazione deve rispettare i vincoli europei in materia di aiuti di Stato “de minimis”, secondo quanto previsto dal Regolamento (UE) 2023/2831. Inoltre, sarà un decreto interministeriale, da adottare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge, a definire nel dettaglio i criteri di concessione, le modalità di fruizione, i controlli e le eventuali procedure di recupero dei benefici indebitamente utilizzati.
Agevolazione per l’acquisto e la ristrutturazione di abitazioni principali in montagna
L'articolo 27 mira a favorire il ripopolamento delle aree montane sostenendo chi decide di trasferirvi la residenza e investire in un’abitazione, introducendo un credito d’imposta per incentivare la residenzialità nei comuni montani.
In particolare, la norma introduce un credito d’imposta destinato a chi trasferisce la propria residenza in un comune montano, secondo la classificazione definita all’articolo 2 della legge.
Il beneficio fiscale è pensato per sostenere le spese legate all’acquisto o alla ristrutturazione dell’immobile che diventa abitazione principale del contribuente. In questo modo, si intende agevolare sia l’insediamento di nuovi residenti, sia il recupero del patrimonio edilizio già esistente nei territori montani.
Il credito d’imposta ha un limite complessivo di 10 milioni di euro annui a partire dal 2025 e non può essere cumulato con altre agevolazioni fiscali previste per le stesse tipologie di spesa (ad esempio detrazioni edilizie o bonus casa). Ciò garantisce un utilizzo ordinato e mirato dello strumento, evitando sovrapposizioni con altri incentivi già in vigore.
Per quanto riguarda le modalità pratiche di fruizione, sarà un decreto attuativo del Ministro dell’economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, a definire entro 60 giorni i criteri applicativi, le modalità di concessione, i controlli e gli eventuali casi di revoca o recupero del beneficio indebitamente fruito.
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Ravvedimento speciale 2019-2023: le istruzioni per chi aderisce al Concordato preventivo
Con il provvedimento n. 350617 del 19 settembre 2025, l’Agenzia delle Entrate ha definito modalità e termini di adesione al nuovo istituto del ravvedimento per annualità ancora accertabili (2019-2023), destinato ai soggetti che aderiscono al Concordato preventivo biennale (CPB).
Come sappiamo, il ravvedimento, introdotto dall’articolo 12-ter del D.L. 84/2025 (convertito con modificazioni dalla L. 108/2025), consente la regolarizzazione delle posizioni fiscali tramite il versamento di un’imposta sostitutiva su redditi e IRAP, in sostituzione di imposte sui redditi, relative addizionali e imposta regionale sulle attività produttive
Modalità di adesione e versamenti
L’opzione per il ravvedimento si esercita tramite il modello F24, con indicazione:
- dell’anno di riferimento;
- del numero complessivo di rate (in caso di pagamento rateale);
- dei codici tributo che verranno istituiti con apposita risoluzione.
Per le società di persone, associazioni e società trasparenti (artt. 5, 115 e 116 TUIR):
- la società versa l’imposta sostitutiva IRAP;
- soci o associati (o la stessa società per conto loro) versano le imposte sostitutive su redditi e addizionali.
Il perfezionamento dell’adesione avviene solo con il versamento della prima o unica rata. È ammessa la rateazione fino a 10 rate mensili di pari importo, con interessi legali dal 15 marzo 2026.
Attenzione: il ravvedimento non è ammesso se il pagamento avviene dopo la notifica di un processo verbale di constatazione, di un atto di accertamento o di recupero di crediti inesistenti.
L’Allegato 1 al provvedimento individua i campi dei modelli Redditi e IRAP rilevanti per determinare la base imponibile.
Redditi d’impresa e di lavoro autonomo – Periodi d’imposta 2019-2023
Modello Redditi RE RF RG Persone fisiche rigo RE25 rigo RF101 + rigo RF98 rigo RG36 + rigo RG33 Società di capitali (2019-2020) – rigo RF63 – rigo RN4 col.4 – rigo GN4 col.4 – rigo TN3 col.4 – rigo PN3 col.3 – valore assoluto se negativo di rigo RH7 col.2 – rigo RH7 col.1 – rigo RH8 col.1 – rigo RH8 col.2 – Società di capitali (2021-2023) – rigo RF63 – rigo RN4 col.4 – rigo GN4 col.4 – rigo TN3 col.4 – rigo PN3 col.3 – valore assoluto se negativo di rigo RH7 col.2 – rigo RH7 col.1 – rigo RH8 – Società di persone rigo RE21 rigo RF66 rigo RG34 Enti non commerciali rigo RE23 rigo RF65 rigo RG33 Valore della produzione netta – Periodi d’imposta 2019-2023
Modello IRAP Quadri del modello Persone fisiche rigo IQ68 (*) Società di persone rigo IP74 Società di capitali rigo IC76 Enti non commerciali rigo IE61 (*) Presente fino all’anno d’imposta 2021.