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AI Act – Intelligenza artificiale e imprese: le novità della legge pubblicata in GU
Pubblicata nella GU del 25.09.2025 n. 223, la Legge del 23.09.2025 n. 132 recante “Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale”.
Si tratta del primo intervento organico del legislatore nazionale sul tema, che si affianca e si coordina con il Regolamento (UE) 2024/1689 (cosiddetto AI Act).
Il provvedimento introduce principi generali, misure settoriali, deleghe legislative e modifiche in ambito civile, penale e di diritto d’autore, con l’obiettivo di favorire lo sviluppo e l’utilizzo sicuro e responsabile delle tecnologie di intelligenza artificiale (IA) in Italia. La legge si apre con la definizione delle finalità (art. 1): promuovere la ricerca, lo sviluppo e l’adozione di sistemi e modelli di IA in una prospettiva antropocentrica, cioè al servizio dell’uomo, cogliendo le opportunità tecnologiche ma garantendo vigilanza sui rischi economici, sociali e sui diritti fondamentali.
Tra i principi generali (art. 3) si confermano:
- trasparenza, sicurezza, proporzionalità e protezione dei dati personali;
- sviluppo basato su dati affidabili, sicuri e di qualità;
- centralità della sorveglianza e dell’intervento umano;
- tutela delle persone con disabilità, garantendo pieno accesso e inclusione.
La novità principale riguarda la salvaguardia della vita democratica, ovvero l’uso di sistemi di IA non deve pregiudicare il metodo democratico né la libertà del dibattito pubblico, che va protetto da interferenze illecite, a tutela della sovranità dello Stato e dei diritti fondamentali.
Cosa cambia per le imprese
La legge riconosce all’IA un ruolo strategico per la competitività del sistema produttivo. Lo Stato promuove l’utilizzo delle tecnologie anche in chiave di robotica applicata e con particolare attenzione al supporto di microimprese e PMI, che costituiscono la spina dorsale dell’economia italiana.
Viene favorito un mercato equo e concorrenziale, l’accesso a dati di qualità per imprese e ricercatori e l’utilizzo di piattaforme di e-procurement pubbliche che privilegino soluzioni con elevati standard di sicurezza e trasparenza.
Disposizioni in materia di lavoro
L’art. 11 stabilisce che l’IA deve essere utilizzata in ambito lavorativo per migliorare condizioni e produttività, senza violare dignità e diritti dei lavoratori.
Il datore di lavoro o il committente deve informare il lavoratore sull’uso dell’IA, nei casi e con le modalità già previste dall’art. 1-bis del d.lgs. 152/1997. Questo rinvio significa che l’informativa deve essere chiara, preventiva e completa, in linea con le tutele sul controllo a distanza dei lavoratori e con il diritto alla trasparenza sugli strumenti tecnologici utilizzati.
Il comma 3 stabilisce che l’IA non può violare i diritti inviolabili del lavoratore. In particolare, deve essere esclusa qualsiasi forma di discriminazione basata su:
- sesso e genere,
- età,
- origini etniche,
- credo religioso,
- orientamento sessuale,
- opinioni politiche,
- condizioni personali, sociali o economiche.
Il principio è coerente con il diritto UE e con le direttive antidiscriminazione, l’IA non può essere usata per selezionare, monitorare o valutare i lavoratori in modo ingiusto o distorto.
Viene istituito presso il Ministero del Lavoro l’Osservatorio sull’adozione di sistemi di IA nel mondo del lavoro (art. 12), con compiti di monitoraggio e definizione di strategie. La legge chiarisce che l’Osservatorio sarà operativo con le risorse già disponibili, senza nuovi oneri.
Per le professioni intellettuali (art. 13), l’IA può essere impiegata solo come supporto strumentale, salvaguardando il rapporto fiduciario con il cliente.
Investimenti e sostegno alle imprese
L’art. 23 prevede un piano di investimenti fino a 1 miliardo di euro in PMI e imprese innovative nei settori IA, cybersicurezza e tecnologie quantistiche, anche tramite fondi di venture capital e poli di trasferimento tecnologico.
Sono inoltre previste misure di sostegno a giovani e sport (art. 22), con particolare attenzione a studenti ad alto potenziale e all’inclusione delle persone con disabilità nello sport attraverso soluzioni basate su IA.
Diritto d’autore e penale
In materia di diritto d’autore (art. 25), le opere generate con l’ausilio dell’IA sono protette solo se costituiscono risultato del lavoro intellettuale umano.
È stata introdotta la nuova eccezione dell’art. 70-septies che consente riproduzioni ed estrazioni di testo e dati tramite IA, se da fonti accessibili legittimamente.
Sul piano penale (art. 26), si segnalano:
- aggravanti per reati commessi mediante IA;
- il nuovo reato di diffusione illecita di deepfake (art. 612-quater c.p.), punito con la reclusione da 1 a 5 anni;
- aggravamenti di pena per truffa, aggiotaggio e altri reati finanziari se commessi con IA.
Privacy, informazione e tutela dei minori
L’art. 4 disciplina l’uso dell’IA in relazione all’informazione e alla riservatezza dei dati personali. Restano centrali i principi di libertà di espressione, pluralismo dei media e trasparenza nell’uso dei dati.
La norma aggiorna la disciplina per i minori:- per i ragazzi sotto i 14 anni è richiesto il consenso dei genitori, nel rispetto del GDPR e del Codice Privacy (d.lgs. 196/2003);
- i minori tra i 14 e i 18 anni possono prestare direttamente il consenso, purché le informazioni siano chiare e comprensibili.
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Promozione delle zone montane: nuove misure per lo sviluppo e la tutela
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre 2025 ed entrata in vigore il 20 settembre 2025, la Legge n. 131/2025 che reca disposizioni organiche per il riconoscimento e la promozione delle zone montane, in attuazione dell’articolo 44 della Costituzione, con l’obiettivo di valorizzare territori caratterizzati da peculiari svantaggi socio-economici ma di rilevanza strategica per l’ambiente, la biodiversità, le risorse naturali e la coesione delle comunità locali.
Scarica il testo della Legge del 19.09.2025 n. 131.
La legge sancisce che la crescita economica e sociale delle aree montane è un obiettivo di interesse nazionale, fondamentale per la tutela del paesaggio, degli ecosistemi, delle risorse idriche e forestali, nonché per il contrasto alla crisi climatica e demografica.
Stato, Regioni, Province autonome ed enti locali sono chiamati ad attuare misure perequative per ridurre le diseguaglianze derivanti dagli svantaggi strutturali di tali territori.Misure settoriali
Numerosi articoli introducono interventi specifici:
- Scuole di montagna: riconoscimento di specifiche deroghe per organici, formazione classi e assegnazione dirigenti, con punteggi aggiuntivi per docenti che prestano servizio in tali istituti.
- Servizi sanitari e sociali: incremento del finanziamento al SSN di 20 milioni di euro annui per garantire prestazioni nei territori montani.
- Ambiente ed ecosistemi: tutela degli ecosistemi montani, con particolare attenzione alla fauna selvatica, ai boschi monumentali e ai parchi naturali. Sono introdotte linee guida per la gestione forestale sostenibile e per i cantieri temporanei forestali.
- Incentivi fiscali: riconoscimento di crediti d’imposta a favore di imprese e residenti nei comuni montani, con specifiche maggiorazioni per le minoranze linguistiche storiche.
- Sostegno alla natalità e contrasto allo spopolamento: istituzione di tavoli tariffari e misure di incentivo alla residenzialità nei comuni sotto i 5.000 abitanti.
Misure fiscali a favore delle imprese montane esercitate da giovani
L’articolo 25 introduce un credito d’imposta specificamente rivolto alle attività economiche situate nei comuni montani. L’obiettivo è quello di alleggerire il carico fiscale per le imprese che operano in territori caratterizzati da particolari difficoltà logistiche, economiche e sociali, così da favorirne la permanenza e lo sviluppo.
Il beneficio ha un tetto complessivo di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2025 ed è utilizzabile direttamente in dichiarazione dei redditi. La norma prevede espressamente che tale credito non possa essere cumulato con altri incentivi fiscali già riconosciuti dall’ordinamento, per evitare sovrapposizioni e doppi vantaggi.
Maggiorazioni per minoranze linguistiche
Un’attenzione particolare è riservata ai piccoli comuni montani con meno di 5.000 abitanti, nei quali siano presenti minoranze linguistiche storiche (riconosciute dalla legge n. 482/1999) pari ad almeno il 15% dei residenti. In questi casi, il credito d’imposta viene potenziato: l’imposta dovuta è calcolata come differenza tra quella determinata con le aliquote ordinarie e quella applicata con aliquota ridotta al 15% sul reddito d’impresa, con un limite massimo di 150.000 euro.
L’articolo precisa anche che l’agevolazione deve rispettare i vincoli europei in materia di aiuti di Stato “de minimis”, secondo quanto previsto dal Regolamento (UE) 2023/2831. Inoltre, sarà un decreto interministeriale, da adottare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge, a definire nel dettaglio i criteri di concessione, le modalità di fruizione, i controlli e le eventuali procedure di recupero dei benefici indebitamente utilizzati.
Agevolazione per l’acquisto e la ristrutturazione di abitazioni principali in montagna
L'articolo 27 mira a favorire il ripopolamento delle aree montane sostenendo chi decide di trasferirvi la residenza e investire in un’abitazione, introducendo un credito d’imposta per incentivare la residenzialità nei comuni montani.
In particolare, la norma introduce un credito d’imposta destinato a chi trasferisce la propria residenza in un comune montano, secondo la classificazione definita all’articolo 2 della legge.
Il beneficio fiscale è pensato per sostenere le spese legate all’acquisto o alla ristrutturazione dell’immobile che diventa abitazione principale del contribuente. In questo modo, si intende agevolare sia l’insediamento di nuovi residenti, sia il recupero del patrimonio edilizio già esistente nei territori montani.
Il credito d’imposta ha un limite complessivo di 10 milioni di euro annui a partire dal 2025 e non può essere cumulato con altre agevolazioni fiscali previste per le stesse tipologie di spesa (ad esempio detrazioni edilizie o bonus casa). Ciò garantisce un utilizzo ordinato e mirato dello strumento, evitando sovrapposizioni con altri incentivi già in vigore.
Per quanto riguarda le modalità pratiche di fruizione, sarà un decreto attuativo del Ministro dell’economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, a definire entro 60 giorni i criteri applicativi, le modalità di concessione, i controlli e gli eventuali casi di revoca o recupero del beneficio indebitamente fruito.
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Ravvedimento speciale 2019-2023: le istruzioni per chi aderisce al Concordato preventivo
Con il provvedimento n. 350617 del 19 settembre 2025, l’Agenzia delle Entrate ha definito modalità e termini di adesione al nuovo istituto del ravvedimento per annualità ancora accertabili (2019-2023), destinato ai soggetti che aderiscono al Concordato preventivo biennale (CPB).
Come sappiamo, il ravvedimento, introdotto dall’articolo 12-ter del D.L. 84/2025 (convertito con modificazioni dalla L. 108/2025), consente la regolarizzazione delle posizioni fiscali tramite il versamento di un’imposta sostitutiva su redditi e IRAP, in sostituzione di imposte sui redditi, relative addizionali e imposta regionale sulle attività produttive
Modalità di adesione e versamenti
L’opzione per il ravvedimento si esercita tramite il modello F24, con indicazione:
- dell’anno di riferimento;
- del numero complessivo di rate (in caso di pagamento rateale);
- dei codici tributo che verranno istituiti con apposita risoluzione.
Per le società di persone, associazioni e società trasparenti (artt. 5, 115 e 116 TUIR):
- la società versa l’imposta sostitutiva IRAP;
- soci o associati (o la stessa società per conto loro) versano le imposte sostitutive su redditi e addizionali.
Il perfezionamento dell’adesione avviene solo con il versamento della prima o unica rata. È ammessa la rateazione fino a 10 rate mensili di pari importo, con interessi legali dal 15 marzo 2026.
Attenzione: il ravvedimento non è ammesso se il pagamento avviene dopo la notifica di un processo verbale di constatazione, di un atto di accertamento o di recupero di crediti inesistenti.
L’Allegato 1 al provvedimento individua i campi dei modelli Redditi e IRAP rilevanti per determinare la base imponibile.
Redditi d’impresa e di lavoro autonomo – Periodi d’imposta 2019-2023
Modello Redditi RE RF RG Persone fisiche rigo RE25 rigo RF101 + rigo RF98 rigo RG36 + rigo RG33 Società di capitali (2019-2020) – rigo RF63 – rigo RN4 col.4 – rigo GN4 col.4 – rigo TN3 col.4 – rigo PN3 col.3 – valore assoluto se negativo di rigo RH7 col.2 – rigo RH7 col.1 – rigo RH8 col.1 – rigo RH8 col.2 – Società di capitali (2021-2023) – rigo RF63 – rigo RN4 col.4 – rigo GN4 col.4 – rigo TN3 col.4 – rigo PN3 col.3 – valore assoluto se negativo di rigo RH7 col.2 – rigo RH7 col.1 – rigo RH8 – Società di persone rigo RE21 rigo RF66 rigo RG34 Enti non commerciali rigo RE23 rigo RF65 rigo RG33 Valore della produzione netta – Periodi d’imposta 2019-2023
Modello IRAP Quadri del modello Persone fisiche rigo IQ68 (*) Società di persone rigo IP74 Società di capitali rigo IC76 Enti non commerciali rigo IE61 (*) Presente fino all’anno d’imposta 2021.
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Registro imprese: dal 30 settembre nuove regole per imprese culturali e creative
Con il decreto del 7 agosto 2025, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha introdotto importanti novità per la gestione del Registro delle imprese. L’aggiornamento riguarda le specifiche tecniche Fedra 7.06, il sistema informatico che regola la compilazione e l’invio telematico delle pratiche camerali, a seguito dell'istituzione della nuova qualifica di impresa culturale e creativa (ICC), in attuazione della legge 206/2023 sul Made in Italy.
A partire dal 30 settembre 2025, infatti, entrerà in funzione una sezione speciale del Registro delle imprese destinata proprio a queste realtà, con procedure dedicate di iscrizione, modifica e cancellazione. Il decreto prevede anche nuovi controlli automatici per garantire la correttezza delle pratiche e aggiorna la modulistica, in particolare i moduli S5 e I2, in cui compare ora il riquadro “Impresa culturale e creativa”.
Le nuove specifiche tecniche entreranno in vigore dal 30 settembre 2025.
L’intera modulistica aggiornata e le tabelle ICC saranno pubblicate sul sito istituzionale del MIMIT (www.mimit.gov.it) e messe a disposizione degli utenti e dei software gestionali.
Specifiche tecniche Fedra 7.06: principali novità
L’Allegato A al decreto dettaglia gli interventi sulle specifiche tecniche Fedra 7.06, con decorrenza dal 30 settembre 2025. Le variazioni riguardano quattro punti principali:
- Nuovo riquadro “Impresa culturale e creativa”:
- inserito nel modulo S5 (sezione B) per la modifica dell’attività;
- inserito anche nel modulo I2 per le imprese individuali.
- Nuova tabella ICC:
È stata istituita una tabella dedicata alle imprese culturali e creative, utile per l’inquadramento ai fini dell’iscrizione nella sezione speciale. - Controlli automatici bloccanti:
Vengono introdotti controlli informatici che impediscono la trasmissione delle pratiche prive dei requisiti minimi o con dati incoerenti. Ad esempio:- compilazione ammessa solo in presenza di determinati riquadri;
- obbligo di coerenza tra codice ATECO e attività prevalente;
- divieto di allegare moduli UL, INT/p, INT/AA quando è compilato il nuovo riquadro ICC.
- Modifica delle istruzioni (Appunto 1685/C):
Le istruzioni di compilazione dei moduli S5 e I2 sono state aggiornate per integrare la nuova sezione dedicata alle ICC e per adeguare le regole di iscrizione, modifica o cancellazione.
Impresa culturale e creativa: iscrizione nella sezione speciale ICC
Il decreto disciplina gli adempimenti per le imprese che intendono iscriversi nella nuova sezione speciale del Registro con la qualifica di impresa culturale e creativa.
I principali requisiti riguardano:
- attività prevalente: deve essere già iscritta al Registro o al REA e corrispondere a uno dei codici ATECO elencati nel decreto interministeriale n. 402/2024 (nel presente decreto le attività sono contraddistinte da un descrittore riconducibile alla classificazione ATECO),
- forma giuridica: sono ammessi sia soggetti iscritti al Registro imprese sia enti iscritti al solo REA.
- requisiti formali:
- obbligo di PEC attiva;
- possibilità di aggiungere alla denominazione sociale la dicitura “impresa culturale e creativa” o l’acronimo “ICC”;
- dichiarazione del possesso dei requisiti tramite apposito campo obbligatorio.
La cancellazione volontaria dalla sezione speciale comporta la perdita dei benefici normativi eventualmente riconosciuti.
Allegati: - Nuovo riquadro “Impresa culturale e creativa”:
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Prodotti di salumeria: pubblicate le nuove regole per la produzione e vendita
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23 agosto 2025 è entrato in vigore, dal 24 agosto, il Decreto 8 agosto 2025 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), recante la disciplina della produzione e della vendita di taluni prodotti di salumeria.
Il provvedimento disciplina in maniera organica la produzione e la commercializzazione di alcuni salumi di largo consumo – tra cui prosciutto cotto, prosciutto crudo stagionato, salame, culatello, bresaola e speck, al fine di garantire trasparenza sul mercato, tutela dei consumatori e certezza normativa per le imprese del settore.
Il nuovo decreto abroga e sostituisce la precedente disciplina risalente al 2005 e aggiornata nel 2016, riunendo in un unico testo le condizioni di produzione e le denominazioni di vendita.
L’obiettivo è duplice:- tutelare il consumatore, assicurando informazioni chiare su ingredienti e caratteristiche organolettiche dei prodotti;
- regolare il mercato, fornendo alle imprese salumiere regole uniformi su metodi di lavorazione, limiti analitici e denominazioni ammesse.
Resta fermo che i prodotti già tutelati da disciplinari DOP e IGP non sono toccati dal decreto, che si applica invece ai salumi non coperti da tali certificazioni.
Le principali novità per i diversi prodotti di salumeria
Il decreto entra nel dettaglio di ciascun salume, stabilendo definizioni precise, ingredienti consentiti, metodologie produttive, caratteristiche chimiche e organolettiche, modalità di presentazione e vendita.
Prosciutto cotto
La denominazione è riservata a cosce di suino della specie Sus scrofa domesticus, trattate con acqua, sale e nitriti (il cui uso può essere evitato se la sicurezza microbiologica è garantita).
Sono previste le varianti “scelto” e “alta qualità”, legate all’identificabilità dei muscoli e al tasso di umidità (rispettivamente ≤ 79,5% e ≤ 76,5% UPSD).
Deve essere venduto a temperatura ≤ 4 °C e può essere affumicato o aromatizzato, con indicazione in etichetta.Prosciutto crudo stagionato
Ottenuto esclusivamente da cosce suine intere, salate a secco e stagionate almeno 7 mesi (9 mesi se oltre 8 kg).
Vietate tecniche accelerate, affumicatura o uso di cosce con difetti strutturali.
Parametri obbligatori: umidità < 64%, proteine > 24%, proteolisi < 30%.Salame
Definito come impasto di carni suine (con possibili aggiunte di altre carni) e grasso, insaccato e stagionato naturalmente.
Vietato l’uso di carni separate meccanicamente.
Deve presentare pH ≥ 4,9 e specifica carica microbica lattica.Culatello
Prodotto esclusivamente dai muscoli interni della coscia suina, lavorati a forma di pera e stagionati almeno 9 mesi.
Peso minimo di 3 kg, caratteristiche di umidità ≤ 51% e sale ≤ 5,5%.
Vietato l’uso di carni di scrofa o DFD/PSE.Bresaola
Riservata a carne bovina, equina o di cervo, privata di parti grasse e tendinose, maturata da 4 a 9 giorni secondo il peso.
Parametri: grassi ≤ 16%, proteine ≥ 24%.
Non ammesso l’uso di carni macinate, separate meccanicamente o ricomposte.Speck
Ricavato da cosce suine disossate, salate a secco, affumicate (max 25 °C) e stagionate almeno 12 settimane con calo peso minimo del 28%.
Peso minimo di 3,4 kg per la “baffa intera”.
Parametri: sale ≤ 6%, proteine ≥ 20%, rapporto grasso/proteine ≤ 1,7.
Previste varianti legate a tagli specifici (pancetta, spalla, coppa ecc.).Controlli, sanzioni e decorrenza
Il decreto stabilisce un sistema di controlli ufficiali, da effettuare con prelievo di campioni e analisi chimico-fisiche. L’uso improprio delle denominazioni è punito con sanzione amministrativa ai sensi dell’art. 4, comma 67, legge 350/2003.
Entrata in vigore:- dal 24 agosto 2025 per tutte le disposizioni generali;
- dal 23 agosto 2026 per i capi dedicati a bresaola e speck (per dare tempo agli operatori di adeguarsi).
È previsto un regime transitorio nel quale i prodotti già immessi sul mercato o etichettati prima possono essere venduti fino a esaurimento scorte.
Allegati: - Senza categoria
Decreto Omnibus 2025 convertito in legge: novità per imprese, territori e infrastrutture
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 09.08.2025 n. 184, la Legge dell'08.08.2025 n. 118 di conversione del c.d. Decreto Economia o Omnibus (decreto legge del 30.06.2025 n. 95) contenente disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Il provvedimento, adottato dal Governo in ragione della straordinaria necessità e urgenza, rappresenta un intervento multisettoriale finalizzato sia alla prosecuzione di importanti misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), sia al rifinanziamento di interventi prioritari esclusi dal perimetro del piano stesso.
Le norme contenute nel decreto spaziano dal rifinanziamento di opere pubbliche indifferibili, all’ampliamento del sistema di protezione civile regionale, fino a misure specifiche per il settore sanitario, per il rilancio del comparto turistico e per il sostegno all’innovazione in agricoltura e nell’industria.
Sono previste inoltre importanti novità in materia fiscale e contributiva, tra cui:
- la proroga dell’entrata in vigore della cosiddetta “sugar tax”,
- modifiche alla disciplina IVA su beni usati e opere d’arte,
- incentivi per le madri lavoratrici
- e interventi straordinari a favore delle zone colpite da eventi sismici.
In breve sintesi vediamo alcune delle disposizioni contenute.
Sugar tax rinviata e IVA agevolata per oggetti da collezione
Rinvio dell’imposta sul consumo delle bevande edulcorate
Con l’art. 8 viene rinviata al 1° gennaio 2026 l’entrata in vigore dell’imposta sul consumo delle bevande edulcorate (“sugar tax”).
Il rinvio è attuato mediante modifica all’articolo 1, comma 676, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020), che istituiva l’imposta sul consumo delle bevande con aggiunta di edulcoranti.
Modifiche al regime del margine per la cessione di beni usati, di oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione e applicazione dell’aliquota IVA ridotta
L’articolo 9 prevede che, per le cessioni di oggetti d’arte, antiquariato o da collezione, fuori dal regime speciale del margine, venga applicata l’aliquota IVA ridotta del 5%.
L’articolo 9, comma 2, lettera a), del decreto dispone infatti l’inserimento del nuovo punto 1-novies) nella parte II-bis della Tabella A del DPR 633/1972, con il seguente testo: «1-novies) oggetti d’arte, di antiquariato, da collezione di cui alle lettere a), b) e c) della tabella allegata al decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41 […] a condizione che non si applichi il regime speciale per i rivenditori».
La Parte II-bis è quella istituita dalla legge n. 208/2015 e successivamente integrata, che reca l’elenco dei beni soggetti all’aliquota IVA del 5%, di conseguenza:
- questi beni godranno del 5% di IVA, se non sono ceduti sotto il regime speciale del margine.
- se invece si applica il regime del margine, si utilizza l’IVA sul margine di profitto, secondo la disciplina speciale per i rivenditori di beni usati.
Adeguamento della normativa relativa ai mercati delle cripto-attività MICAR
L'articolo 10 introduce una serie di modifiche e proroghe tecniche per adeguare la normativa nazionale al regolamento europeo MiCAR (Markets in Crypto-Assets Regulation – Regolamento UE 2023/1114), che disciplina il mercato delle cripto-attività nell’Unione Europea.
Viene differito il calendario per l’applicazione del MiCAR in Italia, attraverso modifiche all’articolo 45 del D.lgs. 129/2024:
Disposizione originaleNuova scadenzaOggetto30 giugno 2025 30 dicembre 2025 Termine per presentare l’istanza di autorizzazione ai sensi del MiCAR (comma 1) 30 dicembre 2025 30 giugno 2026 Termine massimo per continuare ad operare in via transitoria 31 maggio 2025 30 settembre 2025 Termine per fornire documentazione ai fini di vigilanza 1° aprile 2025 1° ottobre 2025 Decorrenza di obblighi per alcuni adempimenti Primo trimestre Terzo trimestre Periodo di riferimento per l’adeguamento ai nuovi obblighi Deroga temporanea per operatori appartenenti a gruppi societari
È introdotto un nuovo comma 1-bis, che consente ad alcune società controllate o appartenenti a gruppi di continuare a offrire servizi in criptovalute senza autorizzazione (senza presentare istanza ai sensi dell’articolo 62 del regolamento (UE) 2023/1114), se una società del stesso gruppo ha presentato l’istanza MiCAR entro il 30 dicembre 2025 (in Italia o in un altro Stato UE), e fino a quando non riceve risposta (autorizzazione o diniego), ma comunque non oltre il 30 giugno 2026.
Questa disposizione consente una maggiore flessibilità transitoria per operatori già attivi in ambito cripto, favorendo la continuità operativa durante l’implementazione del regolamento europeo.
Si chiarisce che il nuovo regime transitorio riguarda "persone giuridiche" (cioè società e non persone fisiche).
Si richiama per la definizione di “gruppo” l’articolo 2, paragrafo 1, punto 11 della Direttiva 2013/34/UE, che disciplina la redazione del bilancio consolidato nei gruppi societari.
Estensione superbonus aree sismiche e proroghe per l’Aquila
L’art. 4 estende fino al 2027 l’applicabilità di misure straordinarie per i territori colpiti dai sismi del 2009 e 2016, incluse detrazioni al 110% per l’anno 2026 nei comuni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.
Disposizioni urgenti in materia di Start-up
L’articolo 18 introduce disposizioni urgenti per chiarire e rafforzare gli strumenti normativi a favore delle start-up e delle PMI innovative, con l’obiettivo di favorire gli investimenti privati e pubblici nel venture capital, assicurare certezza giuridica e semplificare l’accesso agli incentivi.
Interpretazione autentica di “investimenti qualificati”
Si stabilisce che, nell’articolo 33 della Legge 16 dicembre 2024, n. 193, la locuzione «gli investimenti qualificati» debba essere interpretata come: «gli impegni vincolanti a realizzare direttamente o indirettamente investimenti qualificati».
In questo modo si chiarisce che anche gli impegni contrattuali vincolanti (non solo gli investimenti già effettuati) possono rientrare tra i requisiti per accedere agli incentivi destinati a fondi o veicoli di investimento in start-up e PMI innovative.Quote minime di investimento qualificato
Si interviene sul comma 1, lettere a) e b) del medesimo articolo 33 della Legge 193/2024 per stabilire che:- A partire dal 1° gennaio 2025, almeno il 3% del portafoglio (paniere) di investimenti qualificati risultante dal rendiconto dell’anno precedente (cioè 2025) deve essere destinato a investimenti nelle start-up o PMI innovative per l’anno 2026.
- La soglia del 3% diventerà poi obbligatoria "a partire dall’anno 2027", e non più dal 2026 come previsto inizialmente.
Chiarezza sull’utilizzo dei Fondi per il Venture Capital
Le risorse devono essere investite obbligatoriamente entro la durata del fondo (FVC) in ciascuna PMI destinataria, la quale deve soddisfare almeno uno dei tre requisiti alternativi previsti dal regolamento UE n. 651/2014, art. 21, par. 3, lettere a), b) o c), ovvero:- impresa non ancora attiva sul mercato;
- impresa che opera da meno di 7 anni dalla prima vendita;
- impresa che richiede un investimento iniziale superiore al 50% del fatturato medio annuo degli ultimi 5 anni.
Allineamento normativo ai criteri UE per le PMI innovative
Si modifica infine l’articolo 1, comma 213 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituendo il vecchio elenco di condizioni con un riferimento unificato: “Ciascuna PMI rispetta i requisiti, alternativi tra loro, previsti dall’articolo 21, paragrafo 3, lettere a), b) e c) del regolamento (UE) n. 651/2014.”
Disposizioni urgenti in materia di Turismo
L’articolo 14 introduce un pacchetto di misure urgenti a sostegno del benessere abitativo dei lavoratori del comparto turistico-ricettivo, con ricadute significative anche in termini di attrattività occupazionale, sostenibilità e rilancio del settore, in particolare prevede:
- contributi per migliorare la qualità e l’accessibilità degli alloggi per i lavoratori del turismo.
- risorse triennali per investimenti e affitti agevolati;
- condizioni minime di locazione agevolata (–30%);
- benefici per le imprese che operano nel settore turistico e della ristorazione;
- proroghe di bandi e progetti PNRR per favorire l’operatività e l’utilizzo delle risorse già stanziate.
Contributi per alloggi agevolati ai lavoratori del turismo
L'obiettivo è quello di garantire condizioni abitative dignitose e sostenibili ai lavoratori stagionali e stabili del turismo (compreso il personale degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande), incentivando le imprese a investire nella creazione o riqualificazione di alloggi e a ridurre i costi di affitto per i dipendenti.
le risorse stanziate si suddividono in due filoni:
- Investimenti in immobili ad uso abitativo per lavoratori del settore, per interventi di costruzione, riqualificazione, ammodernamento energetico e ambientale degli alloggi destinati ai lavoratori:
- 22 milioni nel 2025
- 16 milioni l’anno nel 2026 e 2027
- Sostegno alla locazione di alloggi per i lavoratori, per abbattere i canoni di locazione da applicare ai dipendenti:
- 22 milioni annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
- 22 milioni annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
Destinatari dei contributi saranno:
- imprese che gestiscono alloggi o residenze per lavoratori del turismo in via imprenditoriale;
- gestori di strutture turistico-ricettive (alberghi, villaggi, campeggi, ecc.);
- gestori di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (bar, ristoranti, ecc.), come da Legge 287/1991, art. 5.
In sede di conversione è stato precisato che possono accedere ai contributi anche le imprese che gestiscono alloggi per lavoratori del turismo non necessariamente in via imprenditoriale, purché rispettino le condizioni di legge e gli standard minimi fissati dal decreto attuativo, ed è stata aggiunta la possibilità di includere cooperative tra i soggetti beneficiari.
Entro 30 giorni dalla conversione del decreto, il Ministro del Turismo adotterà un decreto per:
- individuare tipologie di costi ammissibili;
- definire le categorie di beneficiari e le modalità per offrire alloggi in condizioni agevolate per almeno 5 anni;
- prevedere una riduzione del canone di locazione di almeno il 30% rispetto al valore medio di mercato;
- stabilire i criteri di assegnazione, i controlli, le procedure di revoca e di verifica dell’utilizzo delle risorse, nel rispetto della disciplina UE sugli aiuti di Stato.
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Il Decreto Sport 2025 diventa legge: disposizioni per grandi eventi sportivi e sicurezza
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 09.08.2025 n. 184, la Legge dell'08.08.2025 n. 119 di conversione del nuovo Decreto legge del 30.06.2025 n. 96 recante "Disposizioni urgenti per l’organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport".
Il provvedimento mira a sostenere la realizzazione delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, della 38ª America's Cup a Napoli, dei Giochi del Mediterraneo a Taranto e delle Finali ATP, nonché a intervenire su sicurezza, giustizia sportiva, impiantistica e sostegno agli studenti atleti.
Olimpiadi e Paralimpiadi Milano-Cortina 2026: semplificazioni, fondi e commissariamento
Il decreto introduce una serie di misure per agevolare l’organizzazione dei Giochi:
- frequenze gratuite e agevolazioni fiscali per le trasmissioni televisive e radiotelevisive;
- oltre 44 milioni di euro al Ministero dell’Interno per garantire sicurezza e ordine pubblico, e 12,8 milioni alla Difesa per supporto logistico-militare;
- modifiche alla governance della Fondazione Milano-Cortina, inclusa la possibilità di derogare, fino al 31 dicembre 2026, alle norme sui licenziamenti aziendali a fine evento;
- nomina di un Commissario straordinario per i Giochi Paralimpici, con poteri ampi in materia di appalti, coordinamento e semplificazioni, e una dotazione di oltre 328 milioni di euro solo per il 2025;
- in sede di conversione, estensione delle procedure semplificate e dei poteri commissariali anche agli interventi e alle forniture urgenti indicati nel nuovo Allegato A, relativo ad altri grandi eventi sportivi, con obbligo di piani di emergenza e sicurezza approvati dalle autorità competenti.
Piste da sci e match fixing: nuove norme per sicurezza
Il decreto modifica il D.lgs. 40/2021 sulla sicurezza degli sport invernali, introducendo:
- requisiti più severi per le piste da slittino e sci, con adeguamento alle caratteristiche territoriali regionali;
- maggiore larghezza obbligatoria delle piste per sci alpino (minimo 15 metri, salvo raccordi).
- in sede di conversione, introduzione dell’obbligo per i gestori di impianti di adottare e aggiornare annualmente un piano di sicurezza e soccorso, validato dalla Regione competente.
In tema di lotta alla manipolazione sportiva, ovvero, viene rafforzato il ruolo della Procura Generale dello Sport presso il CONI nel monitoraggio dei flussi anomali di scommesse, con possibilità di acquisire dati anche dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
Interventi per America’s Cup, Giochi del Mediterraneo e Finali ATP
Tra le misure più rilevanti:
- America’s Cup Napoli 2027: affidamento a Sport e Salute S.p.A. per tutte le attività operative, 7,5 milioni di euro per il 2025, possibilità per il Comune di Napoli di derogare ai limiti di spesa per 30 milioni tra 2025-2027.
- Giochi del Mediterraneo Taranto 2026: utilizzo fino a 25 milioni di euro di entrate aggiuntive per finanziare il Nuovo Comitato Organizzatore, che potrà avvalersi di Sport e Salute; in sede di conversione, è stato introdotto l’obbligo di relazione semestrale al Dipartimento per lo sport sullo stato di avanzamento e sulla gestione delle risorse.
- Finali ATP 2026-2030: istituzione di un comitato per il coordinamento dell’evento; i contributi pubblici dovranno essere gestiti con rendicontazione annuale obbligatoria; in sede di conversione, sono state previste procedure accelerate per la stipula di contratti di sponsorizzazione e partenariato con soggetti privati.
Altri interventi in materia di sport e diritto
Infine, il decreto affronta altre tematiche di interesse generale:
- Borse di studio per studenti universitari atleti: istituito un fondo da 5 milioni di euro per il 2025 presso la Presidenza del Consiglio; in sede di conversione, estesa la possibilità di accesso anche agli studenti iscritti a corsi di laurea magistrale a ciclo unico e a master universitari di primo livello.
- Tutela degli arbitri: le aggressioni a ufficiali di gara durante eventi sportivi saranno equiparate a quelle contro agenti di polizia; in conversione è stato introdotto l’obbligo, per le federazioni sportive, di attivare programmi di formazione e prevenzione per ridurre il rischio di aggressioni.
- Estensione del mandato del Commissario straordinario dell'ACI fino alla nomina dei nuovi organi;
- Riforma del D.lgs. 36/2021 sul lavoro sportivo: rinvio al 2026 per alcune norme, rafforzamento della Commissione per la vigilanza, previsione della figura di Vicesegretario Generale; in sede di conversione, inserita la possibilità di nominare un secondo Vicesegretario in presenza di particolari esigenze organizzative.