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Sostegno allo sviluppo delle zone montane: misure per le imprese e i cittadini
La V Commissione permanente (Bilancio, tesoro e programmazione), il 27 marzo 2025, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge recante "Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane" (C. 2126-A), già approvato dal Senato e modificato nel corso dell'esame in sede referente dalla Commissione Bilancio, composto da 33 articoli.
Il provvedimento dichiara che la crescita economica e sociale delle aree montane è un obiettivo di interesse nazionale, considerata la loro importanza strategica per la tutela ambientale, la gestione delle risorse naturali, la biodiversità, il paesaggio, il turismo e la coesione delle comunità locali.
Vediamo nel dettaglio alcune delle misure previste per imprese e cittadini. Tutte queste iniziative perseguono alcuni macro-obiettivi comuni:
- Contrastare lo spopolamento e favorire il ripopolamento stabile dei piccoli centri montani;
- Incentivare investimenti produttivi sostenibili;
- Favorire l’inclusione sociale, anche attraverso un miglior accesso ai servizi essenziali (sanità, scuola, connessione internet);
- Promuovere la tutela ambientale e l'uso consapevole delle risorse naturali.
Misure rivolte alle imprese
Credito d'imposta per imprese agricole, forestali e associazioni fondiarie
Gli imprenditori agricoli, i consorzi forestali e le associazioni fondiarie con sede e attività prevalente nei comuni montani possono ottenere un credito d'imposta per gli investimenti destinati a:
- la produzione di servizi ecosistemici e ambientali;
- il miglioramento della qualità ambientale e climatica.
Questo incentivo è concesso in regime de minimis ai sensi delle normative UE sugli aiuti di Stato.
Credito d'imposta per giovani imprenditori
Un altro credito d'imposta è previsto per:
- le piccole e microimprese localizzate nei comuni montani;
- titolari d'impresa e soci che non abbiano compiuto 41 anni;
- anche per società e cooperative dove più del 50% del capitale è detenuto da under 41.
Sgravi contributivi per il lavoro agile
Questo mira a sostenere l'imprenditorialità giovanile nelle aree montane e a favorire il ricambio generazionale.
Per le aziende che:
- assumono a tempo indeterminato giovani under 41;
- consentono loro di lavorare in modalità agile da piccoli comuni montani (popolazione inferiore a 5.000 abitanti);
- è previsto uno sgravio contributivo per gli anni 2026-2030.
Condizione essenziale: il lavoratore deve stabilire residenza e domicilio stabile nel comune montano.
Accesso agevolato a infrastrutture e comunicazioni
Il testo prevede il potenziamento della connettività digitale e della copertura della rete mobile nei territori montani, anche tramite accordi tra enti pubblici e operatori privati.
Questo favorirà l'accesso delle imprese alle tecnologie digitali e ai mercati, aumentando la competitività.
Misure rivolte ai cittadini
Contributo alla natalità
È previsto un contributo una tantum per ogni figlio nato o adottato e iscritto all'anagrafe di un comune montano con popolazione ≤ 5.000 abitanti. Il contributo è cumulabile (salvo diversa specifica) con l'assegno unico familiare e mira a contrastare lo spopolamento.
Contributi e crediti d'imposta per l'abitazione
I cittadini (in particolare sanitari e personale scolastico) che si trasferiscono per motivi di lavoro in comuni montani possono accedere a:
- Contributi sotto forma di credito d'imposta per l'affitto o per l'acquisto della casa.
- Importo massimo:
- €2.500 annui (60% della spesa);
- €3.500 nei comuni con minoranze linguistiche.
Il beneficio vale sia per i lavoratori della sanità sia per il personale scolastico, incentivando così la residenzialità.
Agevolazioni per gli studenti
Per favorire l'accesso all'istruzione superiore nei territori montani:
- sono previste borse di studio per studenti universitari o di alta formazione;
- è incentivato anche l'uso della didattica digitale per chi vive lontano dai centri universitari.
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Dichiarazione dei redditi precompilata 2025 disponibile online dal 30 aprile
Dal 30 aprile 2025 saranno disponibili per la consultazione e stampa, nell'appostita area riservata del sito delle Entrate, i modelli della propria dichiarazione precompilata 730 e Redditi PF 2025.
Lo ha definito l'Agenzia delle Entrate con il Provvedimento n. 193922 del 23 aprile 2025 (qui in allegato il testo del Provvedimento, foglio informativo e specifiche tecniche).
Il contribuente direttamente, il suo eventuale rappresentante e gli altri soggetti dallo stesso specificatamente delegati o autorizzati, a partire quindi dal 30 aprile 2025, accedono ai seguenti documenti:
- dichiarazione dei redditi precompilata riferita all’anno d’imposta 2024;
- elenco delle informazioni attinenti alla dichiarazione precompilata disponibili presso l’Agenzia delle entrate, con distinta indicazione dei dati inseriti e non inseriti nella dichiarazione precompilata stessa e relative fonti informative (Allegato 1). Per quanto riguarda le informazioni risultanti dalla Certificazione Unica, nell’elenco sono riportati anche i dati relativi ai compensi per prestazioni di lavoro autonomo, nonché alle indennità e provvigioni, da indicare nel modello Redditi persone fisiche.
In caso di presentazione diretta della dichiarazione, il contribuente, dopo aver effettuato l’accesso, può inviare
telematicamente la dichiarazione accettata o modificata o integrata direttamente all’Agenzia delle entrate a partire dal 15 maggio.Precompilata 2025: i soggetti abilitati all’accesso e modalità operative
Dal 30 aprile 2025, i contribuenti potranno accedere all’area riservata dell’Agenzia delle Entrate mediante SPID, CNS, CIE o credenziali Entratel/Fisconline.
Nella sezione dedicata, il contribuente potrà:
- visualizzare e stampare la propria dichiarazione;
- accettare o modificare il modello precompilato;
- trasmettere la dichiarazione o annullarla, se necessario;
- consultare ricevute e comunicazioni relative.
Soggetti autorizzati
Oltre al diretto interessato, possono accedere:
- il rappresentante legale (tutore, curatore, amministratore di sostegno, genitore);
- una persona di fiducia designata;
- l’erede, debitamente abilitato.
Il provvedimento introduce, in via sperimentale, anche la presentazione semplificata del modello 730 per lavoratori dipendenti e pensionati, ovvero una modalità guidata e intuitiva che consente di confermare o modificare direttamente i dati. Per approfondire leggi anche "730/2025 precompilato: il modello semplificato"
Precompilata 2025: i dati inseriti automaticamente dall’Agenzia delle Entrate e novità
L’Agenzia delle entrate inserisce nella dichiarazione precompilata i dati dei seguenti oneri detraibili e deducibili ed i dati relativi ai rimborsi di oneri, trasmessi da soggetti terzi:
- quote di interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui in corso;
- premi di assicurazione sulla vita, causa morte e contro gli infortuni e premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi;
- contributi previdenziali e assistenziali;
- contributi versati per gli addetti ai servizi domestici e all’assistenza personale o familiare, anche tramite lo strumento del Libretto Famiglia;
- spese sanitarie e relativi rimborsi;
- spese veterinarie;
- spese universitarie e spese per corsi statali post diploma di Alta formazione e specializzazione artistica e musicale e relativi rimborsi;
- contributi versati alle forme di previdenza complementare;
- spese funebri;
- spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e agli interventi finalizzati al risparmio energetico;
- spese relative ad interventi di sistemazione a verde degli immobili;
- erogazioni liberali nei confronti delle ONLUS, delle associazioni di promozione sociale, delle fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico e delle fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica;
- spese per la frequenza degli asili nido e relativi rimborsi;
- spese per la frequenza scolastica e relativi rimborsi;
- spese per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale e relativi rimborsi;
- rimborsi erogati per l’acquisto di occhiali da vista ovvero di lenti a contatto correttive (cd. “bonus vista”);
- rimborsi erogati dalla Commissione per le Adozioni Internazionali (CAI) presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, per le spese sostenute per procedure di adozione o affidamento preadottivo di minori stranieri, concluse tramite Ente autorizzato;
- oneri versati per il riscatto dei periodi non coperti da contribuzione.
L’Agenzia delle entrate, inoltre, utilizza ai fini della elaborazione della dichiarazione precompilata i dati relativi alle spese da ripartire su diverse annualità desumibili dalla dichiarazione presentata dal contribuente per l’anno precedente.
Rispetto agli anni precedenti, il 2025 porta alcune importanti estensioni nei dati caricati automaticamente dall’Agenzia:
- Redditi da energia rinnovabile: i proventi da vendita di energia da fonti rinnovabili sono ora considerati;
- Redditi frontalieri: compresi quelli dei lavoratori frontalieri in Svizzera;
- Redditi da regime forfetario e regime di vantaggio: per la prima volta sono utilizzati anche i dati di fatture elettroniche e corrispettivi;
- Rimborsi “bonus vista” e rimborsi CAI per adozioni internazionali.
Inoltre, i dati delle spese sanitarie, scolastiche, funebri, assicurative, di ristrutturazione edilizia ed energetica, nonché le erogazioni liberali, vengono integrati automaticamente nella precompilata.
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Riforma Accise 2025: cosa cambia per le imprese con il nuovo Decreto legislativo
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 04.04.2025, il Decreto Legislativo 28 marzo 2025 n. 43, che attua una riforma della disciplina delle accise, recependo le direttive europee in materia e introducendo importanti novità per le imprese, in attuazione della legge delega fiscale e, in particolare, degli articoli 12 e 16, legge n. 111/2023.
Le modifiche puntano su digitalizzazione, semplificazione burocratica e maggiore tracciabilità dei prodotti sottoposti ad accisa. Ecco le novità principali che le aziende devono conoscere.
Arriva il SOAC: semplificazione e digitalizzazione
Il decreto introduce il Soggetto Obbligato Accreditato (SOAC), ovvero un operatore economico riconosciuto dall'Agenzia delle Dogane per la sua affidabilità. Questo status permette di accedere a semplificazioni operative, fiscali e documentali.
Esistono quattro tipi di SOAC, a seconda del settore:
- SOAC-PE: per i prodotti energetici (compresi carbone, lignite e coke)
- SOAC-BA: per bevande alcoliche e alcol
- SOAC-T: per il settore dei tabacchi
- SOAC-GE: per gas naturale ed energia elettrica
Requisiti richiesti per diventare SOAC
Per ottenere la qualifica, l’impresa deve:
- Esperienza nel settore
L’impresa deve operare da almeno 5 anni continuativi in uno dei settori previsti (energia, alcolici, tabacchi, gas/energia elettrica) con regolare autorizzazione o licenza. - Nessun procedimento penale in corso
Al momento della richiesta, non deve esserci alcuna azione penale in corso per reati fiscali gravi (quelli previsti dall’art. 23, comma 6 del Testo Unico delle Accise). - Nessuna condanna recente
Negli ultimi 5 anni, l’impresa non deve aver ricevuto:- condanne, nemmeno non definitive
- patteggiamenti, per i reati fiscali più gravi (art. 23, comma 6 TUA).
- Solidità economica
L’impresa non deve essere:- in crisi o sotto procedure concorsuali,
- né lo deve essere stata nei 5 anni precedenti la domanda.
- Nessuna sanzione amministrativa per reati gravi
Per le società o persone giuridiche, è richiesto che negli ultimi 5 anni non siano stati emessi provvedimenti sanzionatori ai sensi del D.lgs. 231/2001 per reati tributari rilevanti.
Per le società, i requisiti di onorabilità (assenza di procedimenti e condanne) devono valere anche per amministratori, dirigenti o chi esercita la gestione di fatto. Il requisito relativo all’assenza di sanzioni amministrative (punto 5) sarà obbligatorio solo a partire dal 1° luglio 2028.
L’Agenzia valuta questi aspetti e assegna un punteggio da 0 a 100: servono almeno 60 punti per ottenere lo status.
Vantaggi del riconoscimento di SOAC
Le imprese accreditate possono ottenere:
- esonero dalla cauzione fiscale (cioè meno garanzie da versare allo Stato)
- procedure contabili e amministrative semplificate, definite con appositi decreti
Concessioni relative alle rivendite di tabacchi
Le concessioni per l’apertura di nuove rivendite dovranno ora tener conto anche di criteri di ottimizzazione e razionalizzazione della rete di vendita. In altre parole, si punta ad evitare concentrazioni inutili in alcune zone e carenze in altre. È ora possibile aprire rivendite speciali di tabacchi nei distributori di carburante, anche in aree extraurbane.
In questi casi:- resta valido il requisito di distanza dalle altre rivendite,
- non è più necessario rispettare il requisito minimo di popolazione, visto il contesto non urbano.
Si interviene anche sulla durata delle autorizzazioni alla vendita di tabacchi tramite patentino (cioè senza rivendita esclusiva, come in bar, stabilimenti, edicole), ovvero l'autorizzazione sarà rinnovabile ogni 4 anni (non più ogni 2).
Inoltre, per tutti i patentini attivi al 1° gennaio 2026 avranno la scadenza prorogata automaticamente di due anni, ad esempio, se il patentino scade il 30 giugno 2026, la nuova scadenza sarà il 30 giugno 2028, senza bisogno di fare richiesta.
Semplificazioni e novità per i depositi e la vendita di alcolici
Le modifiche mirano a semplificare gli adempimenti fiscali e amministrativi, in linea con l’obiettivo europeo di modernizzazione del sistema accise.
La rubrica dell’articolo 29 del Testo Unico Accise viene modificata in "Deposito di prodotti alcolici assoggettati ad accisa ed esercizi di vendita". Questo cambiamento evidenzia che anche gli esercizi di vendita (non solo i depositi) rientrano ora nel campo di applicazione della norma.
Obbligo di denuncia all’Agenzia delle Dogane solo in casi specifici
L’obbligo di denunciare l’attività di vendita di alcolici all’Agenzia delle Dogane si applica solo in due casi:
- quando si opera come speditore o destinatario certificato (per la vendita intra-UE)
- quando si detengono più di 300 litri di alcole completamente denaturato
Negli altri casi, l’impresa non ha più bisogno di ottenere una licenza fiscale, ma dovrà semplicemente fare una comunicazione allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), che trasmetterà i dati all’Agenzia.
Comunicazione unica SUAP per chi vende alcolici con contrassegno fiscale o birra
Per i soggetti che vendono:
- bevande alcoliche con contrassegno fiscale
- birra
non è più necessario presentare una denuncia fiscale separata. Basta una comunicazione unica tramite il SUAP, che assorbe anche gli obblighi fiscali.
Gli operatori che detengono piccole quantità di alcolici per uso commerciale possono beneficiare dell’esonero dalla denuncia all’Agenzia, se i quantitativi restano entro determinati limiti. Il limite massimo per alcole non denaturato, profumi alcolici e altri prodotti affini è stato aumentato da 20 a 50 litri.
Tabella comparativa – Prima vs Dopo il D.lgs. 43/2025
Allegati:Aspetto PRIMA DOPO il D.lgs. 43/2025 Campo di applicazione art. 29 TUA Solo depositi di alcolici Depositari e esercizi di vendita Obbligo di denuncia all’Agenzia Sempre richiesto Solo per vendite intra-UE o >300 litri di alcole denaturato Autorizzazione per vendita alcolici con contrassegno o birra Licenza fiscale + denuncia all’Agenzia Comunicazione unica al SUAP Soggetti obbligati a licenza fiscale Anche chi vende al dettaglio Solo chi effettua operazioni fiscali rilevanti (es. spedizione intra-UE) Limite per esonero da denuncia (deposito alcolici non denaturati) 20 litri 50 litri Registro carico e scarico Obbligatorio per i titolari di licenza fiscale, anche al dettaglio Non più obbligatorio per chi è esonerato dalla licenza fiscale Digitalizzazione e semplificazione Parziale Estesa: comunicazioni via SUAP e tracciabilità migliorata -
Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità pubblicata in GU
Il 1° aprile 2025 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale (n. 76) la Legge 18 marzo 2025 n. 40, intitolata "Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità", che introduce un quadro normativo organico per gestire la ricostruzione nei territori colpiti da eventi calamitosi, naturali o antropici, una volta cessato lo stato di emergenza.
In particolare, la legge intende:
- superare la frammentazione normativa che ha caratterizzato le ricostruzioni post-sisma e post-alluvione degli ultimi decenni, spesso gestite con strumenti emergenziali e ordinanze ad hoc;
- garantire tempi certi, trasparenza e controllo nell’uso delle risorse pubbliche;
- rafforzare il coordinamento tra Stato e Regioni, valorizzando la programmazione degli interventi in modo coerente con i fabbisogni reali dei territori colpiti;
- favorire la ripresa del tessuto socio-economico colpito dalla calamità, tutelando sia i privati cittadini che le imprese;
- assicurare la legalità e la tracciabilità dei fondi pubblici destinati alla ricostruzione, attraverso controlli e vincoli precisi.
In breve sintesi vediamo alcune delle disposizioni previste dalla legge.
Dichiarazione dello Stato di ricostruzione di rilievo nazionale
Viene istituito uno strumento giuridico nuovo, lo Stato di ricostruzione di rilievo nazionale, deliberato con DPCM, su proposta del Presidente del Consiglio o del Ministro per la Protezione Civile, previo parere delle Regioni interessate.
Questo rappresenta il presupposto necessario per l’attivazione degli strumenti della legge n. 40/2025, in particolare per la nomina del Commissario straordinario e per l'avvio delle misure di sostegno alla ricostruzione, serve pertanto a:
- formalizzare l’inizio della fase di ricostruzione, distinta dalla fase emergenziale;
- attribuire un quadro giuridico definito e omogeneo agli interventi ricostruttivi;
- rendere applicabili le misure speciali previste dalla legge (es. semplificazioni, contributi, deroghe, poteri commissariali).
Differenze con lo stato di emergenza
Stato di emergenzaStato di ricostruzioneGestisce l'urgenza e i primi soccorsi Gestisce la fase di recupero e ricostruzione Ha durata limitata e prorogabile Entra in vigore dopo la cessazione dell’emergenza Attiva protezione civile e risorse urgenti Attiva la governance straordinaria per la ricostruzione Ricostruzione dei beni danneggiati privati
L’articolo 9 reca la disciplina degli interventi di ricostruzione, ripristino e riparazione privata. La disciplina riguarda:
- immobili di proprietà privata danneggiati o distrutti da eventi calamitosi (sisma, alluvione, ecc.);
- beni sia ad uso abitativo che produttivo o misto;
- anche i beni mobili strumentali all’attività economica (es. macchinari).
Per gli interventi di ricostruzione, di ripristino o di riparazione degli immobili privati distrutti o danneggiati dagli eventi calamitosi, le tipologie di intervento, di danno e di spese ammissibili a contribuzione nonché i limiti, i parametri generali, i presupposti, le condizioni e le soglie di contribuzione sono definiti con apposite disposizioni di legge a seguito della deliberazione dello stato di ricostruzione nazionale.
Con norma primaria sono altresì individuati anche i soggetti privati legittimati a ottenere i contributi pubblici per la ricostruzione e può provvedersi allo stanziamento delle risorse economiche finalizzate alla ricostruzione, tenuto conto del fabbisogno finanziario stimato, tali risorse sono iscritte nel fondo per la ricostruzione, di cui all’articolo 6.
Al momento dello stanziamento delle risorse economiche finalizzate alla ricostruzione privata, può essere previsto con disposizione di legge uno specifico contributo per il caso di distruzione o danneggiamento grave di beni mobili e di beni mobili registrati, ivi compresi quelli strumentali all'esercizio dei servizi di cura e assistenza alla persona, previa determinazione delle modalita' e dei relativi criteri di concessione, anche in relazione al limite massimo del contributo concedibile per ciascuna famiglia anagrafica come risultante dallo stato di famiglia alla data in cui si è verificato l'evento calamitoso.
Come funziona la richiesta di contributi per la ricostruzione privata
L'istanza di concessione dei contributi è presentata dai soggetti legittimati al comune territorialmente competente unitamente alla richiesta del titolo abilitativo necessario in relazione alla tipologia dell'intervento progettato (permesso di costruire o SCIA, secondo il tipo di intervento).
All'istanza sono obbligatoriamente allegati, oltre alla documentazione necessaria per il rilascio del titolo edilizio:
- eventuale ordinanza di sgombero e la scheda tecnica dei danni (AeDES o simili);
- una relazione tecnica asseverata da un professionista, che dimostri che i danni sono causati dall’evento calamitoso;
- il progetto degli interventi da eseguire (riparazione, ricostruzione, ecc.), con un computo metrico dei costi e l'importo del contributo richiesto.
Il Comune verifica che l’intervento sia conforme alle regole urbanistiche, poi:
- rilascia il titolo edilizio (o verifica quelli già esistenti),
- accerta la legittimità dell'immobile (cioè che sia costruito regolarmente o sanato).
Nei Comuni colpiti da calamità, dichiarati in stato di ricostruzione di rilievo nazionale, è possibile fare interventi anche tramite SCIA edilizia, compresi lavori che modificano i prospetti (ma serve comunque l’autorizzazione paesaggistica, se dovuta).
Una volta conclusa l’istruttoria, il Comune:
- verifica che il contributo sia dovuto e calcola l’importo;
- invia tutto al Commissario straordinario per la decisione finale che a sua volta:
- emette un decreto di concessione del contributo;
- provvede alla erogazione dei fondi;
- ogni intervento è tracciato con un Codice Unico di Progetto (CUP).
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Dichiarazione Società di Capitali 2025: pubblicato il modello con le relative istruzioni
Con il Provvedimento n. 131067 del 17 marzo è stato approvato il modello “Redditi 2025–SC”, da presentare nell'anno 2025 da parte delle società ed enti commerciali residenti nel territorio dello Stato e dei soggetti non residenti equiparati, con le relative istruzioni per la compilazione e le istruzioni generali ai modelli “Redditi 2025 delle Società e degli Enti”.
Scarica il Modello Redditi SC-2025 con relative istruzioni
Il modello “Redditi 2025–SC” è composto da:
- il frontespizio ed i quadri RF, RN, PN, TN, GN, GC, RI, RM, RQ, RU, RV, RK, RO, RS, RZ, FC, RX, AC, CE, NI, RJ, TR, OP, RA, RB, RH, RL, RT, DI, CP;
- i modelli da utilizzare per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indicatori sintetici di affidabilità fiscale, che sono approvati con apposito provvedimento.
Redditi 2025-SC: termini e modalità di presentazione
I soggetti all'imposta sul reddito delle società possono presentare la dichiarazione (modello REDDITI SC e REDDITI ENC) a partire dal 30 aprile 2025, se il periodo d'imposta coincide con l'anno solare, ed entro l'ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta (art. 2, comma 2, d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322).
Quindi, ad esempio:
- un contribuente con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare dovrà presentare la dichiarazione in via telematica entro il 31 ottobre 2025;
- un contribuente, invece, con periodo d’imposta 1° luglio 2024 – 30 giugno 2025 dovrà presentare la dichiarazione dei redditi (modello REDDITI 2025) entro il 30 aprile 2026.
Le società o le associazioni di cui all'art. 5 del TUIR presentano la dichiarazione (modello REDDITI SP) tra il 15 aprile (30 aprile per l’anno 2025) e il 31 ottobre dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta.
La dichiarazione può essere trasmessa:
- per via telematica, direttamente dal dichiarante;
- per via telematica, tramite un intermediario abilitato;
- per via telematica, tramite società appartenenti al gruppo, ai sensi dell’art. 3, comma 2-bis, del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni.
Redditi 2025-SC: principali novità del modello
Le principali novità contenute nel modello SC 2025 sono le seguenti:
ArgomentoDescrizione sinteticaQuadro aggiornatoRiferimento normativoConcordato preventivo biennale Recepisce la disciplina del nuovo concordato preventivo biennale. Nuovo quadro CP e aggiornamento quadri RF, RS, RH, TN, PN, GN D.lgs. 12/02/2024, n. 13 Regime agevolato giovani agricoltori Introduce il regime agevolato con imposta sostitutiva per giovani imprenditori agricoli. Nel quadro RQ prevista la sezione XXV dedicata ai giovani agricoltori che hanno intrapreso un’attività d’impresa nel settore agricolo ed esercitato l’opzione per il regime fiscale agevolato consistente nel pagamento di un’imposta sostitutiva dell’IRES, delle relative addizionali e dell’IRAP applicata alla base imponibile costituita dal reddito d’impresa prodotto nel periodo d’imposta Legge 15/03/2024, n. 36, art. 4 Maggiorazione costo del personale Permette una maggior deduzione del costo del personale neoassunto. Il quadro RF è stato aggiornato per accogliere, tra le variazioni in diminuzione, la maggior deduzione del costo del personale di nuova assunzione D.lgs. 30/12/2023, n. 216, art. 4 Plusvalenze società non residenti Introduce un regime specifico per plusvalenze da partecipazioni qualificate per soggetti esteri. Nel quadro RT è stata inserita la sezione VI dedicata al nuovo regime delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate con requisiti di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell’art. 87 del TUIR, da parte di società ed enti commerciali non residenti Legge 30/12/2023, n. 213, art. 1, c. 59 Riconciliazione bilancio/fisco Consente la riconciliazione tra valori contabili e fiscali in caso di operazioni straordinarie o cambi contabili. Il quadro RV è stato modificato per accogliere le novità previste per le operazioni di cui all’art. 177-bis del TUIR e per le divergenze tra valori contabili e fiscali emerse in sede di cambiamento di principi contabili D.lgs. 13/12/2024, n. 192, art. 5 e 10 Riallineamento principi contabili Permette di riallineare i valori contabili e fiscali in caso di modifica dei principi contabili. È stata prevista la nuova sezione VII-A del quadro RQ riservata ai contribuenti che optano per il riallineamento delle divergenze (sulla totalità o sulle singole fattispecie) tra i valori contabili e fiscali degli elementi patrimoniali. Inoltre, nel quadro RF, è stato aggiunto un nuovo codice, tra le variazioni in diminuzione, per consentire la deduzione per quote costanti dell’eventuale saldo negativo del riallineamento totale delle divergenze D.lgs. 13/12/2024, n. 192, art. 11 Affrancamento straordinario riserve Consente l'affrancamento straordinario delle riserve e saldi attivi di bilancio. È stata prevista la nuova sezione VII-B del quadro RQ riservata ai contribuenti che optano per l’affrancamento dei saldi attivi di rivalutazione, delle riserve e dei fondi, in sospensione di imposta, esistenti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2023, che residuano al termine dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024 D.lgs. 13/12/2024, n. 192, art. 14 Riallineamento operazioni straordinarie Gestisce il riallineamento dei beni in caso di operazioni straordinarie come fusioni e scissioni. Nel quadro RQ (sezione VI) e nel quadro RV è stata prevista la gestione delle nuove disposizioni per le operazioni straordinarie di cui agli artt. 172, 173 e 176 del TUIR effettuate nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023 e per le medesime operazioni effettuate dal 1° gennaio 2024 D.lgs. 13/12/2024, n. 192, art. 12 e 13 Modifica tonnage tax Adegua la disciplina della tonnage tax per le imprese marittime. Aggiornamento quadri RJ, RF, RS, RN, TN D.lgs. 13/12/2024, n. 192, art. 19 Società di comodo Aggiorna i criteri di verifica delle società di comodo e del reddito minimo imponibile. Aggiornamento prospetto RS su operatività e reddito minimo D.lgs. 13/12/2024, n. 192, art. 20 Codice identificativo strutture ricettive Introduce l'obbligo di indicare il codice identificativo nazionale per le strutture ricettive. È stato previsto un nuovo prospetto del quadro RS per indicare il codice identificativo nazionale assegnato alle strutture ricettive Legge 30/12/2024, n. 207, art. 1, c. 78 Redditi agricoli Adegua il trattamento fiscale per redditi da produzione vegetale nel settore agricolo. Modifica quadro RF per opzione art. 1, c. 1093, Legge 296/2006 D.lgs. 13/12/2024, n. 192, art. 1, lett. e-f Affrancamento cripto-attività Permette di affrancare le cripto-attività con valore al 1° gennaio 2025 mediante imposta sostitutiva. Nel quadro RT (sezione XI) è stato previsto che ai fini della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze, per ciascuna cripto-attività posseduta alla data del 1° gennaio 2025, può essere assunto, in luogo del costo o del valore di acquisto, il valore a tale data, determinato ai sensi dell’art. 9 del TUIR, a condizione che il predetto valore sia assoggettato a un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 18% da versare entro il 30 novembre 2025 Legge 30/12/2024, n. 207, art. 1, cc. 26-29 Rivalutazione terreni e partecipazioni Introduce a regime la possibilità di rivalutare il costo di acquisto di terreni e partecipazioni. Quadri RT (X), RM (III), RQ (XVII), a regime dal 2025 Legge 30/12/2024, n. 207, art. 1, c. 30 Sismabonus ed Ecobonus Consente la detrazione del 36% per spese di Sismabonus ed Ecobonus nel 2025. Nei quadri RS, TN e GN è stata prevista la detrazione del 36% per le spese sostenute per interventi “Sismabonus” ed “Ecobonus”, effettuati nel 2025 Legge 30/12/2024, n. 207, art. 1, c. 55 Prospetto di riconciliazione dati di bilancio e fiscali Riconciliazione dati di bilancio e fiscali Il quadro RV è stato modificato per accogliere le novità previste per le operazioni di cui all’art. 177-bis del TUIR e per le divergenze tra valori contabili e fiscali emerse in sede di cambiamento di principi contabili decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192, art. 5, comma 1, lett. d), e art. 10 del art. 5, comma 1, lett. d), e art. 10 Perdite d’impresa non riportabili Introduce un nuovo rigo per indicare le perdite d’impresa non riportabili ai sensi dell’art. 84 TUIR. E’ stato previsto, nel quadro RS, un nuovo rigo al fine di individuare le perdite non compensate in misura limitata e in misura piena non riportabili in applicazione dell’art. 84 del TUIR D.lgs. 13/12/2024, n. 192, art. 15 -
Dichiarazione Redditi persone fisiche 2025: pronto il modello Redditi PF e novità
Con Provvedimento del 17.03.2025 n. 131076, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il modello di dichiarazione “REDDITI 2025–PF”, con le relative istruzioni, che le persone fisiche devono presentare nell’anno 2025, per il periodo d’imposta 2024, ai fini delle imposte sui redditi.
È altresì approvata la scheda da utilizzare, ai fini delle scelte della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF, da parte dei soggetti che presentano la dichiarazione e da parte dei soggetti esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione.
Scarica il Modello Redditi PF-2025 con relative istruzioni
Il Modello REDDITI Persone Fisiche è composto da:
- FASCICOLO 1 (obbligatorio per tutti i contribuenti) suddiviso in:
- FRONTESPIZIO costituito da tre facciate: la prima con i dati che identificano il dichiarante e l’informativa sulla privacy, la seconda e laterza che contengono informazioni relative al contribuente e alla dichiarazione;
- prospetto dei familiari a carico, quadri RA (redditi dei terreni), RB (redditi dei fabbricati), RC (redditi di lavoro dipendente e assimilati), RP (oneri e spese), LC (cedolare secca sulle locazioni), RN (calcolo dell’IRPEF), RV (addizionali all’IRPEF), CR (crediti d’imposta), DI (dichiarazione integrativa), RX (risultato della dichiarazione).
- FASCICOLO 2 che contiene:
- i quadri necessari per dichiarare i contributi previdenziali e assistenziali e gli altri redditi da parte dei contribuenti non obbligati alla tenutadelle scritture contabili, nonché il quadro RW (investimenti all’estero) ed il quadro AC (amministratori di condominio);
- le istruzioni per la compilazione della dichiarazione riservata ai soggetti non residenti;
- FASCICOLO 3 che contiene:
- i quadri necessari per dichiarare gli altri redditi da parte dei contribuenti obbligati alla tenuta delle scritture contabili.
I contribuenti che hanno percepito solo redditi di lavoro dipendente, terreni o fabbricati, compilano il Fascicolo 1 del Modello REDDITI. Ad esempio: un lavoratore dipendente che possiede anche redditi di fabbricati, utilizza, oltre al frontespizio, anche il quadro RC, per indicare il reddito di lavoro dipendente; il quadro RB, per indicare il reddito di fabbricati e i quadri RN e RV per il calcolo dell’IRPEF e delle addizionali regionale e comunale.
I titolari di partita IVA devono compilare il Fascicolo 1 e gli eventuali quadri aggiuntivi contenuti nei Fascicoli 2 e 3. I contribuenti tenuti a dichiarare investimenti all’estero e trasferimenti da, per e sull’estero, devono compilare il quadro RW contenuto nel Fascicolo 2.
Chi è tenuto alle comunicazioni come amministratore di condominio, deve compilare il quadro AC contenuto nel Fascicolo 2.
Nei casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, il quadro RW e il quadro AC devono essere presentati unitamente al frontespizio del Modello REDDITI 2025 con le modalità e i termini previsti per la presentazione di tale modello
Redditi PF 2025: termini e modalità di presentazione della dichiarazione
Sulla base delle disposizioni del D.P.R. n. 322 del 1998, e successive modifiche, il Modello REDDITI Persone Fisiche 2025 deve essere
presentato entro i termini seguenti:- dal 30 aprile 2025 al 30 giugno 2025 se la presentazione viene effettuata in forma cartacea per il tramite di un ufficio delle Poste
italiane S.p.a.; - dal 30 aprile 2025 al 31 ottobre 2025 se la presentazione viene effettuata per via telematica, direttamente dal contribuente ovvero se viene trasmessa da un intermediario abilitato alla trasmissione dei dati.
Le dichiarazioni presentate entro 90 giorni dalla scadenza sono considerate valide, ma soggette a sanzioni.
Quelle presentate con un ritardo superiore ai 90 giorni sono considerate omesse, ma costituiscono titolo per la riscossione dell'imposta eventualmente dovuta.Redditi PF 2025: soggetti obbligati alla presentazione della Dichiarazione
Sono obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi i contribuenti che:
- hanno conseguito redditi nell’anno 2024 e non rientrano nei casi di esonero;
- sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili (come, in genere, i titolari di partita IVA), anche nel caso in cui non abbiano
conseguito alcun reddito.
Sono obbligati a presentare la dichiarazione dei redditi per il 2025 i seguenti soggetti:
- Lavoratori dipendenti che hanno cambiato datore di lavoro nel corso dell'anno e possiedono più Certificazioni Uniche 2025, qualora l’imposta dovuta sul reddito complessivo superi di oltre 10,33 euro il totale delle ritenute subite.
- Lavoratori dipendenti che hanno percepito indennità o somme dall’INPS o da altri enti a titolo di integrazione salariale o altro, nel caso in cui le ritenute non siano state applicate correttamente o non si rientri nei casi di esonero.
- Lavoratori dipendenti ai quali il sostituto d’imposta ha riconosciuto deduzioni o detrazioni non spettanti (anche se in possesso di una sola Certificazione Unica 2025).
- Lavoratori dipendenti che hanno ricevuto retribuzioni o redditi da privati non obbligati a effettuare ritenute d’acconto, come collaboratori familiari, autisti e altri addetti alla casa.
- Contribuenti che hanno percepito redditi soggetti a tassazione separata, ad eccezione di quelli che non devono essere dichiarati (ad esempio, indennità di fine rapporto, emolumenti arretrati o indennità per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche se percepiti dagli eredi, se erogati da soggetti obbligati alle ritenute alla fonte).
- Lavoratori dipendenti e assimilati ai quali non sono state trattenute, o sono state trattenute in misura inferiore al dovuto, le addizionali comunale e regionale all’IRPEF, se l’importo da versare supera 10,33 euro per ciascuna addizionale.
- Contribuenti che hanno realizzato plusvalenze o redditi di capitale soggetti a imposta sostitutiva, da indicare nei quadri RT e RM della dichiarazione.
- Docenti titolari di cattedra nelle scuole di ogni ordine e grado che hanno percepito compensi per lezioni private e ripetizioni e desiderano avvalersi della tassazione sostitutiva, compilando il quadro RM del Modello REDDITI Persone Fisiche 2025.
Redditi PF 2025: principali novità
Le principali novità contenute nel modello REDDITI PF 2025, periodo d’imposta 2024, sono le seguenti:
Dichiarazione rettificativa Mod. 730/2025
- Introdotto un nuovo campo nel Frontespizio per correggere errori commessi dal soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale nella dichiarazione 730/2025.
Aliquote IRPEF
- Per il periodo d’imposta 2024, le aliquote sono state rimodulate e ridotte a tre scaglioni.
Agevolazioni per coltivatori diretti e I.A.P.
- I redditi dominicali e agrari di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali non concorrono o concorrono solo parzialmente alla formazione del reddito complessivo per gli anni 2024 e 2025.
Locazioni brevi
- I redditi derivanti da contratti di locazione breve sono soggetti alla cedolare secca con un’aliquota del 26% (se si opta per il regime agevolato).
- L’aliquota è ridotta al 21% per i redditi derivanti da una sola unità immobiliare individuata dal contribuente in dichiarazione.
Codice Identificativo Nazionale (CIN) per locazioni turistiche
- Inserita una nuova sezione nel Quadro RB per indicare il CIN rilasciato dal Ministero del Turismo per identificare l’immobile locato.
Lavoro dipendente all’estero (zone di frontiera)
- Il reddito da lavoro dipendente prestato all’estero in zone di frontiera o Paesi limitrofi concorre al reddito complessivo solo per la parte eccedente i 10.000 euro.
Imposta sostitutiva per frontalieri in Svizzera
- I lavoratori dipendenti residenti entro 20 km dal confine svizzero possono optare per un’imposta sostitutiva anziché per la tassazione ordinaria.
Detrazione per lavoro dipendente
- Per il 2024, la detrazione per i redditi da lavoro dipendente (escluse pensioni) è innalzata a 1.955 euro per chi ha un reddito complessivo fino a 15.000 euro.
Lavoro sportivo dilettantistico e professionistico
- Dal 1° luglio 2024, il reddito derivante dall’attività sportiva non può più essere assimilato a quello di lavoro autonomo.
Detrazione per il personale del Comparto Sicurezza
- Per il 2024, la detrazione per il personale del comparto sicurezza e difesa è aumentata a 610,50 euro per chi nel 2023 ha avuto un reddito non superiore a 30.208 euro.
Bonus tredicesima
- Ai lavoratori dipendenti con reddito complessivo fino a 28.000 euro è riconosciuta un’indennità di 100 euro, proporzionata al periodo di lavoro, che non concorre alla formazione del reddito.
Regime fiscale agevolato per lavoratori impatriati
- Ridefinita la disciplina per chi trasferisce la residenza fiscale in Italia dal 2024.
Trattamento Integrativo
- Per il 2024, il trattamento integrativo è riconosciuto ai contribuenti con reddito complessivo fino a 15.000 euro, se l’imposta lorda supera la detrazione spettante per il lavoro dipendente, ridotta di 75 euro rapportati al periodo di lavoro nell’anno.
Rimodulazione delle detrazioni per oneri
- Per chi ha un reddito complessivo superiore a 50.000 euro, la detrazione spettante è ridotta di 260 euro.
Bonus mobili
- Il tetto massimo di spesa su cui calcolare la detrazione per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici è fissato a 5.000 euro per il 2024.
Superbonus
- Per le spese sostenute nel 2024, la detrazione è ridotta al 70% e viene rateizzata in 10 anni.
Sismabonus ed eliminazione barriere architettoniche
- Per le spese sostenute nel 2024, la detrazione è rateizzata in 10 anni.
Opzione Superbonus 2023
- Per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023, si può optare per la rateizzazione in 10 anni, tramite una dichiarazione integrativa da presentare entro il termine della dichiarazione 2024. L’opzione è irrevocabile.
IVIE e IVAFE (Imposte sugli investimenti esteri)
- L’imposta sugli immobili all’estero è fissata all’1,06%.
- L’aliquota per prodotti finanziari detenuti in Paesi a regime fiscale privilegiato è del 4 per mille annuo.
Tassazione agevolata per frontalieri in Svizzera
- I lavoratori dipendenti residenti entro 20 km dal confine svizzero possono optare per un’imposta sostitutiva pari al 25% delle imposte applicate in Svizzera.
Credito d’imposta per investimenti in start-up e PMI innovative
- Se la detrazione per investimenti in start-up e PMI innovative supera l’imposta lorda, l’eccedenza viene riconosciuta come credito d’imposta.
- FASCICOLO 1 (obbligatorio per tutti i contribuenti) suddiviso in:
-
Dichiarazione 730/2025: gli adempimenti per il controllo e la liquidazione
Con Provvedimento del 12.03.2025 n. 120707, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato le istruzioni per lo svolgimento degli adempimenti previsti per l’assistenza fiscale nell’anno 2025 da parte dei sostituti d’imposta, dei CAF e dei professionisti abilitati.
In particolare, nel documento allegato al provvedimento, vengono descritti gli adempimenti che:
- i sostituti di imposta,
- i professionisti abilitati (consulenti del lavoro, dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali)
- ed i Centri di Assistenza Fiscale
devono effettuare per il controllo e la liquidazione del modello 730.
Tali operazioni vengono descritte seguendo l’ordine di esposizione dei quadri contenuti nel Mod. 730. Per ogni quadro vengono riportati:
- il dettaglio dei controlli formali da operare relativamente ai dati comunicati dal contribuente;
- le modalità di calcolo per la determinazione dei redditi e della relativa imposta;
- le modalità di calcolo dell’eventuale Addizionale regionale all’IRPEF;
- le modalità di calcolo dell’eventuale Addizionale comunale all’IRPEF;
- le modalità di calcolo dell’eventuale acconto dovuto sui redditi soggetti a tassazione separata.
Scarica il testo della Circolare con le istruzioni (Allegato C)
Con lo stesso provvedimento sono state inoltre approvate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nelle dichiarazioni modelli 730/2025, nelle comunicazioni di cui ai modelli 730-4 e 730-4 integrativo, nonché nella scheda riguardante le scelte della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF.
Allegati: