• Successioni

    Successioni e donazioni: i chiarimenti dell’Agenzia sulle novità 2025

    L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 3/E del 16 aprile 2025, ha illustrato le principali novità introdotte dal decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139 in materia di imposta sulle successioni e donazioni, in attuazione della legge delega n. 111/2023.

    Le nuove disposizioni puntano a semplificare gli adempimenti, potenziare i servizi telematici e introdurre un sistema di autoliquidazione per rendere più efficiente la gestione dell’imposta. Le modifiche si applicano a:

    • successioni aperte dal 1° gennaio 2025;
    • atti a titolo gratuito stipulati dalla stessa data;
    • richieste di servizi catastali e ipotecari presentate dal 1° gennaio 2025.

    brevemente una sintesi delle principali novità previste.

    Successione e donazione: autoliquidazione dell’imposta

    Dal 1° gennaio 2025 l’imposta sulle successioni non sarà più liquidata dagli uffici, ma dovrà essere calcolata e versata direttamente dai contribuenti in base alla dichiarazione di successione.

    Il versamento va effettuato entro 90 giorni dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione, utilizzando il codice tributo “1539” tramite F24. 

    È prevista la possibilità di rateizzare l’importo (minimo 20% subito e fino a 12 rate trimestrali per importi superiori a 20.000 euro).

    Resta fermo che, qualora nella dichiarazione di successione (nonché nella dichiarazione sostitutiva o integrativa) siano indicati beni immobili e diritti reali sugli stessi, i soggetti obbligati al pagamento devono provvedere alla liquidazione e al versamento delle imposte ipotecaria e catastale, di bollo e delle tasse per i servizi ipotecari e catastali. In merito a dette tasse, si segnala che con la risoluzione n. 2/E del 2025 è stato ridenominato il relativo codice tributo: “1532”, “Successioni – Tasse per i servizi ipotecari e catastali”.

    Se l’Agenzia delle Entrate, dopo aver esaminato la dichiarazione di successione, accerta che l’imposta calcolata è troppo bassa, può richiedere il pagamento della differenza. In questo caso, entro due anni dalla presentazione della dichiarazione, l’ufficio invia un avviso di liquidazione, indicando le correzioni effettuate. 

    Il soggetto che riceve l’avviso ha 60 giorni di tempo per pagare

    • la maggiore imposta liquidata (a integrazione di quella già versata); 
    • una sanzione amministrativa; 
    • gli interessi, calcolati a partire dal giorno in cui l’imposta avrebbe dovuto essere pagata. 

    Per effettuare il pagamento, devono essere utilizzati i seguenti codici tributo nel modello F24: 

    • “A139” per la sanzione;
    •  “A152” per gli interessi.

    Successione e donazione: aliquote e franchigia

    Le aliquote e le franchigie sono state formalmente inserite nel Testo Unico

    • 4% per coniuge e parenti in linea retta, con franchigia di 1.000.000 €; 
    • 6% per fratelli e sorelle, con franchigia di 100.000 €; 
    • 6% per altri parenti fino al 4° grado; 
    • 8% per gli altri soggetti; 
    • 1.500.000 € di franchigia per persone con disabilità grave (L. 104/1992, art. 3, c. 3).

    Successione e donazione: novità per gli under 26

    Le banche devono autorizzare lo svincolo delle attività cadute in successione, anche prima della presentazione della dichiarazione, se il richiedente è l’unico erede e ha meno di 26 anni.

    Detta possibilità è consentita:

    • laddove l’asse ereditario comprenda beni immobili, a prescindere dalla
      categoria catastale degli stessi;
    • nei limiti delle somme necessarie al pagamento delle imposte catastali,
      ipotecarie e di bollo. In proposito, si precisa che lo svincolo delle attività
      è ammesso per il solo pagamento delle anzidette imposte, non potendo
      estendersi alle somme dovute per il versamento in autoliquidazione di
      altri tributi non espressamente richiamati dalla norma di cui trattasi,
      quali l’imposta di successione, i tributi speciali e le tasse per i servizi
      ipotecari e catastali.

    Viene demandato a un provvedimento dell’Agenzia delle entrate
    la definizione delle modalità attuative della presente disposizione.

    Successione e donazione: debiti deducibili

    Sono deducibili solo i debiti contratti dal defunto negli ultimi sei mesi se impiegati per: 

    • acquisto di beni soggetti a imposta; 
    • estinzione di debiti con data certa anteriore; 
    • spese mediche o di mantenimento (entro limiti mensili: 516 € per il defunto e 258 € per ogni familiare a carico).

    Allegati:
  • Lavoro Dipendente

    Indennità malattia maternità INPS 2025

    A seguito dell'aggiornamento ISTAT del  limite minimo di retribuzione giornaliera e degli altri valori per il calcolo delle contribuzioni dovute per la generalità dei lavoratori dipendenti con la circolare INPS 72 2025  l'istituto indica le retribuzioni di riferimento  e gli importi  minimi  delle prestazioni economiche di 

    • malattia, di 
    • maternità/paternità e di
    • tubercolosi.

    Di seguito l'elenco completo dei contenuti della circolare :

    Premessa

    A) Retribuzioni di riferimento nell’anno 2025

    1) Lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, di cui al D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602, articolo 4 (malattia, maternità/paternità e tubercolosi)

    2) Lavoratori agricoli a tempo determinato (malattia, maternità/paternità e tubercolosi)

    3) Compartecipanti familiari e piccoli coloni (malattia, maternità/paternità e tubercolosi)

    4) Lavoratori italiani operanti all’estero in Paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale (malattia, maternità/paternità e tubercolosi)

    5) Lavoratori italiani e stranieri addetti ai servizi domestici e familiari (maternità/paternità)

    6) Lavoratori autonomi: artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni, mezzadri, imprenditori agricoli professionali, pescatori autonomi della piccola pesca marittima e delle acque interne (maternità/paternità)

    B) Importi da prendere a riferimento, nell’anno 2025, per altre prestazioni

    1) Lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui alla legge n. 335/1995 (maternità/paternità, congedo parentale, assegni per il nucleo familiare, malattia e degenza ospedaliera)

    2) Assegno di maternità di base di cui all’articolo 74 del D.lgs n. 151/2001 (c.d. assegno di maternità dei Comuni, importo prestazione e limite reddituale)

    3) Assegno di maternità per lavori atipici e discontinui di cui all’articolo 75 del D.lgs n. 151/2001(c.d. assegno di maternità dello Stato)

    4) Limiti di reddito ai fini dell’indennità del congedo parentale nei casi previsti dall’articolo 34, comma 3, del D.lgs n. 151/2001

    5) Articolo 42, comma 5, del D.lgs n. 151/2001. Indennità economica e accredito figurativo per i periodi di congedo riconosciuti in favore dei familiari di disabili in situazione di gravità

    Prestazioni INPS 2025: i valori di riferimento

    Riportiamo di seguito i valori principali comunicati dell'INPS:

    Minimali retributivi per liquidazione prestazioni nel 2025:

    • Lavoratori soci di società ed enti cooperativi: 57,32 euro/giorno
    • Lavoratori agricoli a termine: 50,99 euro/giorno
    • Compartecipanti familiari e piccoli coloni (reddito valido per il 2024): 63,06 euro
    • Lavoratori italiani all’estero:  Retribuzioni convenzionali determinate con DM 16 gennaio 2025 

    Retribuzioni convenzionali orarie per lavoratori domestici (calcolo indennità congedo maternità/paternità 2024):

    • 8,40 euro (se retribuzione oraria effettiva ≤ 9,48 euro)
    • 9,48 euro (se retribuzione oraria effettiva tra 9,48 e 11,54 euro)
    • 11,54 euro (se retribuzione oraria effettiva > 11,54 euro)
    • 6,11 euro (se orario > 24 ore settimanali)

    Valori di riferimento per indennità di maternità/paternità e congedo parentale per lavoratori autonomi:

    • Artigiani e commercianti: 57,32 euro
    • Pescatori: 31,85 euro
    • Coltivatori diretti, coloni, mezzadri, imprenditori agricoli professionali: 50,99 euro

    Assegno di maternità:

    Concesso dai Comuni: 407,40 euro/mese (totale 2.037 euro)

    Assegno di maternità dello Stato: 2.508,04 euro

    Indennità di congedo parentale (DLgs. 151/2001, art. 34, comma 3):

    • Importo annuo trattamento minimo pensionistico (provvisorio per il 2025): 7.844,20 euro
    • Limite di reddito del richiedente (2,5 volte l’importo pensionistico): 19.610,50 euro

    Allegati:
  • Versamenti delle Imposte

    Testo Unico versamenti e riscossione pubblicato in GU

    Pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 71 – Suppl. Ord. n. 8/L) il nuovo Testo Unico in materia di versamenti e riscossione (Decreto legislativo del 24.03.2025 n. 33).

    Il provvedimento, adottato in attuazione dell’art. 21, comma 1, della Legge n. 111/2023, si propone di razionalizzare e accorpare le norme previgenti in materia di versamenti fiscali e riscossione, superando la frammentarietà del quadro normativo preesistente e armonizzando le disposizioni legislative di riferimento. 

    L’entrata in vigore fissata nel testo originario del decreto è il 1° gennaio 2026, tuttavia il recente Decreto Milleproroghe (DL 200/2025) ha rinviato al 1° gennaio 2027 l’entrata in vigore dei principali Testi Unici tributari già adottati (articolo 4, commi 1-5), trai quali anche il TU in materia di versamenti.

    Testo Unico versamenti e riscossione: la struttura

    Il provvedimento è suddiviso in 13 titoli e si compone di ben 243 articoli, oltre ad allegati che contengono tabelle, rinvii normativi e disposizioni transitorie. Le principali aree disciplinate riguardano:

    • la riscossione spontanea, inclusa la compensazione e il versamento unitario;
    • la riscossione coattiva, con particolare attenzione ai termini, alle notifiche e alle cause estintive;
    • il sistema delle garanzie e dei rimborsi;
    • la mutua assistenza nell’ambito UE;
    • le disposizioni applicabili in sede concorsuale;
    • le norme transitorie e finali.

    Testo Unico versamenti e riscossione: principali novità

    Tra le innovazioni di maggiore rilievo introdotte dal nuovo Testo Unico si segnalano:

    • Obbligo generalizzato di utilizzo dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate per i versamenti con compensazione, a partire dal 1° luglio 2024 per i soggetti titolari di partita IVA (art. 5);
    • Preclusione dell'autocompensazione in presenza di ruoli definitivi superiori a 1.500 euro, misura già esistente ma confermata e sistematizzata (art. 6). 
    • Discarico automatico o anticipato delle quote non riscosse dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione entro cinque anni dall’affidamento, ovvero le quote affidate all’Agenzia delle entrate-Riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2025 e non riscosse entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di affidamento sono automaticamente discaricate secondo quanto stabilito con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze (art. 2011);
    • Rafforzamento dei controlli su crediti utilizzati in compensazione, con sanzioni più strutturate in caso di violazioni o irregolarità nei visti di conformità;
    • Riduzione delle spese per tasse e diritti in caso di riscossione coattiva, con prenotazione a debito salvo recupero dalla parte soccombente. Le tasse e i diritti per atti giudiziari dovuti in occasione e in conseguenza del procedimento di riscossione coattiva sono ridotti alla metà e prenotati a debito per il recupero nei confronti della parte soccombente, quando questa non sia l’agente della riscossione. (art. 143);

    Allegati:
  • Dichiarazione Redditi Persone Fisiche

    Dichiarazione Redditi persone fisiche 2025: pronto il modello Redditi PF e novità

    Con Provvedimento del 17.03.2025 n. 131076, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il modello di dichiarazione “REDDITI 2025–PF”, con le relative istruzioni, che le persone fisiche devono presentare nell’anno 2025, per il periodo d’imposta 2024, ai fini delle imposte sui redditi.

    È altresì approvata la scheda da utilizzare, ai fini delle scelte della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF, da parte dei soggetti che presentano la dichiarazione e da parte dei soggetti esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione.

    Scarica il Modello Redditi PF-2025 con relative istruzioni

    Il Modello REDDITI Persone Fisiche è composto da:

    • FASCICOLO 1 (obbligatorio per tutti i contribuenti) suddiviso in:
      • FRONTESPIZIO costituito da tre facciate: la prima con i dati che identificano il dichiarante e l’informativa sulla privacy, la seconda e laterza che contengono informazioni relative al contribuente e alla dichiarazione;
      • prospetto dei familiari a carico, quadri RA (redditi dei terreni), RB (redditi dei fabbricati), RC (redditi di lavoro dipendente e assimilati), RP (oneri e spese), LC (cedolare secca sulle locazioni), RN (calcolo dell’IRPEF), RV (addizionali all’IRPEF), CR (crediti d’imposta), DI (dichiarazione integrativa), RX (risultato della dichiarazione).
    • FASCICOLO 2 che contiene:
      • i quadri necessari per dichiarare i contributi previdenziali e assistenziali e gli altri redditi da parte dei contribuenti non obbligati alla tenutadelle scritture contabili, nonché il quadro RW (investimenti all’estero) ed il quadro AC (amministratori di condominio);
      • le istruzioni per la compilazione della dichiarazione riservata ai soggetti non residenti;
    • FASCICOLO 3 che contiene:
      • i quadri necessari per dichiarare gli altri redditi da parte dei contribuenti obbligati alla tenuta delle scritture contabili.

    I contribuenti che hanno percepito solo redditi di lavoro dipendente, terreni o fabbricati, compilano il Fascicolo 1 del Modello REDDITI. Ad esempio: un lavoratore dipendente che possiede anche redditi di fabbricati, utilizza, oltre al frontespizio, anche il quadro RC, per indicare il reddito di lavoro dipendente; il quadro RB, per indicare il reddito di fabbricati e i quadri RN e RV per il calcolo dell’IRPEF e delle addizionali regionale e comunale.

    I titolari di partita IVA devono compilare il Fascicolo 1 e gli eventuali quadri aggiuntivi contenuti nei Fascicoli 2 e 3. I contribuenti tenuti a dichiarare investimenti all’estero e trasferimenti da, per e sull’estero, devono compilare il quadro RW contenuto nel Fascicolo 2. 

    Chi è tenuto alle comunicazioni come amministratore di condominio, deve compilare il quadro AC contenuto nel Fascicolo 2. 

    Nei casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, il quadro RW e il quadro AC devono essere presentati unitamente al frontespizio del Modello REDDITI 2025 con le modalità e i termini previsti per la presentazione di tale modello

    Redditi PF 2025: termini e modalità di presentazione della dichiarazione

    Sulla base delle disposizioni del D.P.R. n. 322 del 1998, e successive modifiche, il Modello REDDITI Persone Fisiche 2025 deve essere
    presentato entro i termini seguenti:

    • dal 30 aprile 2025 al 30 giugno 2025 se la presentazione viene effettuata in forma cartacea per il tramite di un ufficio delle Poste
      italiane S.p.a.;
    • dal 30 aprile 2025 al 31 ottobre 2025 se la presentazione viene effettuata per via telematica, direttamente dal contribuente ovvero se viene trasmessa da un intermediario abilitato alla trasmissione dei dati.

    Le dichiarazioni presentate entro 90 giorni dalla scadenza sono considerate valide, ma soggette a sanzioni.
    Quelle presentate con un ritardo superiore ai 90 giorni sono considerate omesse, ma costituiscono titolo per la riscossione dell'imposta eventualmente dovuta.

    Redditi PF 2025: soggetti obbligati alla presentazione della Dichiarazione

    Sono obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi i contribuenti che:

    • hanno conseguito redditi nell’anno 2024 e non rientrano nei casi di esonero;
    • sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili (come, in genere, i titolari di partita IVA), anche nel caso in cui non abbiano
      conseguito alcun reddito.

    Sono obbligati a presentare la dichiarazione dei redditi per il 2025 i seguenti soggetti:

    • Lavoratori dipendenti che hanno cambiato datore di lavoro nel corso dell'anno e possiedono più Certificazioni Uniche 2025, qualora l’imposta dovuta sul reddito complessivo superi di oltre 10,33 euro il totale delle ritenute subite.
    • Lavoratori dipendenti che hanno percepito indennità o somme dall’INPS o da altri enti a titolo di integrazione salariale o altro, nel caso in cui le ritenute non siano state applicate correttamente o non si rientri nei casi di esonero.
    • Lavoratori dipendenti ai quali il sostituto d’imposta ha riconosciuto deduzioni o detrazioni non spettanti (anche se in possesso di una sola Certificazione Unica 2025).
    • Lavoratori dipendenti che hanno ricevuto retribuzioni o redditi da privati non obbligati a effettuare ritenute d’acconto, come collaboratori familiari, autisti e altri addetti alla casa.
    • Contribuenti che hanno percepito redditi soggetti a tassazione separata, ad eccezione di quelli che non devono essere dichiarati (ad esempio, indennità di fine rapporto, emolumenti arretrati o indennità per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche se percepiti dagli eredi, se erogati da soggetti obbligati alle ritenute alla fonte).
    • Lavoratori dipendenti e assimilati ai quali non sono state trattenute, o sono state trattenute in misura inferiore al dovuto, le addizionali comunale e regionale all’IRPEF, se l’importo da versare supera 10,33 euro per ciascuna addizionale.
    • Contribuenti che hanno realizzato plusvalenze o redditi di capitale soggetti a imposta sostitutiva, da indicare nei quadri RT e RM della dichiarazione.
    • Docenti titolari di cattedra nelle scuole di ogni ordine e grado che hanno percepito compensi per lezioni private e ripetizioni e desiderano avvalersi della tassazione sostitutiva, compilando il quadro RM del Modello REDDITI Persone Fisiche 2025.

    Redditi PF 2025: principali novità

    Le principali novità contenute nel modello REDDITI PF 2025, periodo d’imposta 2024, sono le seguenti:

    Dichiarazione rettificativa Mod. 730/2025

    • Introdotto un nuovo campo nel Frontespizio per correggere errori commessi dal soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale nella dichiarazione 730/2025.

    Aliquote IRPEF

    • Per il periodo d’imposta 2024, le aliquote sono state rimodulate e ridotte a tre scaglioni.

    Agevolazioni per coltivatori diretti e I.A.P.

    • I redditi dominicali e agrari di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali non concorrono o concorrono solo parzialmente alla formazione del reddito complessivo per gli anni 2024 e 2025.

    Locazioni brevi

    • I redditi derivanti da contratti di locazione breve sono soggetti alla cedolare secca con un’aliquota del 26% (se si opta per il regime agevolato).
    • L’aliquota è ridotta al 21% per i redditi derivanti da una sola unità immobiliare individuata dal contribuente in dichiarazione.

    Codice Identificativo Nazionale (CIN) per locazioni turistiche

    • Inserita una nuova sezione nel Quadro RB per indicare il CIN rilasciato dal Ministero del Turismo per identificare l’immobile locato.

    Lavoro dipendente all’estero (zone di frontiera)

    • Il reddito da lavoro dipendente prestato all’estero in zone di frontiera o Paesi limitrofi concorre al reddito complessivo solo per la parte eccedente i 10.000 euro.

    Imposta sostitutiva per frontalieri in Svizzera

    • I lavoratori dipendenti residenti entro 20 km dal confine svizzero possono optare per un’imposta sostitutiva anziché per la tassazione ordinaria.

    Detrazione per lavoro dipendente

    • Per il 2024, la detrazione per i redditi da lavoro dipendente (escluse pensioni) è innalzata a 1.955 euro per chi ha un reddito complessivo fino a 15.000 euro.

    Lavoro sportivo dilettantistico e professionistico

    • Dal 1° luglio 2024, il reddito derivante dall’attività sportiva non può più essere assimilato a quello di lavoro autonomo.

    Detrazione per il personale del Comparto Sicurezza

    • Per il 2024, la detrazione per il personale del comparto sicurezza e difesa è aumentata a 610,50 euro per chi nel 2023 ha avuto un reddito non superiore a 30.208 euro.

    Bonus tredicesima

    • Ai lavoratori dipendenti con reddito complessivo fino a 28.000 euro è riconosciuta un’indennità di 100 euro, proporzionata al periodo di lavoro, che non concorre alla formazione del reddito.

    Regime fiscale agevolato per lavoratori impatriati

    • Ridefinita la disciplina per chi trasferisce la residenza fiscale in Italia dal 2024.

    Trattamento Integrativo

    • Per il 2024, il trattamento integrativo è riconosciuto ai contribuenti con reddito complessivo fino a 15.000 euro, se l’imposta lorda supera la detrazione spettante per il lavoro dipendente, ridotta di 75 euro rapportati al periodo di lavoro nell’anno.

    Rimodulazione delle detrazioni per oneri

    • Per chi ha un reddito complessivo superiore a 50.000 euro, la detrazione spettante è ridotta di 260 euro.

    Bonus mobili

    • Il tetto massimo di spesa su cui calcolare la detrazione per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici è fissato a 5.000 euro per il 2024.

    Superbonus

    • Per le spese sostenute nel 2024, la detrazione è ridotta al 70% e viene rateizzata in 10 anni.

    Sismabonus ed eliminazione barriere architettoniche

    • Per le spese sostenute nel 2024, la detrazione è rateizzata in 10 anni.

    Opzione Superbonus 2023

    • Per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023, si può optare per la rateizzazione in 10 anni, tramite una dichiarazione integrativa da presentare entro il termine della dichiarazione 2024. L’opzione è irrevocabile.

    IVIE e IVAFE (Imposte sugli investimenti esteri)

    • L’imposta sugli immobili all’estero è fissata all’1,06%.
    • L’aliquota per prodotti finanziari detenuti in Paesi a regime fiscale privilegiato è del 4 per mille annuo.

    Tassazione agevolata per frontalieri in Svizzera

    • I lavoratori dipendenti residenti entro 20 km dal confine svizzero possono optare per un’imposta sostitutiva pari al 25% delle imposte applicate in Svizzera.

    Credito d’imposta per investimenti in start-up e PMI innovative

    • Se la detrazione per investimenti in start-up e PMI innovative supera l’imposta lorda, l’eccedenza viene riconosciuta come credito d’imposta.

    Allegati:
  • Studi di Settore

    ISA 2025: pubblicati i 172 modelli per la comunicazione dei dati

    Con Provvedimento dell'Agenzia del 17.03.2025 n. 131055, l'Agenzia delle Entrate ha approvato i 172 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), da utilizzare per il periodo di imposta 2024

    Il Modello ISA costituisce parte integrante del modello REDDITI 2025 ed è utilizzato per la dichiarazione dei dati rilevanti ai fini della applicazione e dell’aggiornamento degli ISA. Introdotti con il decreto legge n. 50/2017, a partire dal periodo d’imposta 2018 gli ISA sostituiscono definitivamente gli studi di settore e i parametri.

    Con lo stesso provvedimento è stato approvato anche un sistema di importazione dei dati degli indici sintetici di affidabilità fiscale ai fini della semplificazione del relativo adempimento dichiarativo.

    Sono approvati, unitamente alle relative istruzioni, costituite da una Parte Generale, comune a tutti i modelli, da parti specifiche per ciascun modello e da parti relative ai quadri A, F e H, comuni ai modelli che ne prevedono il richiamo nelle relative istruzioni specifiche – i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, che sono parte integrante dei modelli della dichiarazione dei redditi.

    Tali modelli devono essere presentati dai contribuenti che nel periodo d’imposta 2024 hanno esercitato, in via prevalente, una delle attività economiche del settore dell’agricoltura, delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio per le quali risultano approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale indicati nella Tabella 1 allegata alle Istruzioni Parte Generale e che sono tenuti all’applicazione degli stessi, ovvero che, ancorché esclusi dall’applicazione degli indici, sono comunque tenuti alla presentazione dei modelli, in quanto:

    • esercitano due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale, qualora l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall’indice sintetico di affidabilità fiscale, relativo all’attività prevalente, superi il 30 per cento dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati;
    • svolgono attività d’impresa, arte o professione e partecipano a un gruppo IVA di cui al Titolo V-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633

    Al solo fine di acquisire le informazioni utili alla elaborazione dei relativi indici sintetici di affidabilità fiscale, i contribuenti che, nel periodo d’imposta 2024, hanno dichiarato redditi d’impresa derivanti dall’esercizio in via prevalente di una delle seguenti attività economiche:

    1. Attività di ingegneria, codice attività 71.12.10;
    2. Attività di commercialisti, codice attività 69.20.01;
    3. Attività di esperti contabili, codice attività 69.20.03;
    4. Attività di consulenti del lavoro, codice attività 69.20.04;
    5. Progettazione, pianificazione e supervisione di scavi archeologici, codice attività 71.11.01;
    6. Attività di architettura n.c.a., codice attività 71.11.09;
    7. Servizi veterinari, codice attività 75.00.00;
    8. Attività legali e giuridiche, codice attività 69.10.10,

    devono compilare uno dei seguenti modelli approvati con il presente provvedimento:

    • DK02U – Attività degli studi di ingegneria, per l’attività di cui alla lettera a);
    • DK05U – Servizi forniti da dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro, per le attività di cui alle lettere da b) a d);
    • DK18U – Attività degli studi di architettura, per le attività di alle lettere e) e f);
    • DK22U – Servizi veterinari, per l’attività di cui alla lettera g);
    • DK04U – Attività degli studi legali, per l’attività di cui alla lettera h).

    Modelli Isa Redditi 2025

    Scarica qui i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli ISA applicabili per il periodo d’imposta 2024, approvati con provvedimento dell'Agenzia del 17.03.2025:

    Indicatori Sintetici di Affidabilità (ISA): cosa sono e quali benefici offrono

    Gli Indicatori Sintetici di Affidabilità (ISA) sono strumenti di compliance fiscale introdotti per rafforzare la collaborazione tra i contribuenti e l’Amministrazione finanziaria. Il loro obiettivo è favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili, incentivare l’adempimento degli obblighi tributari e migliorare il rapporto tra cittadini e fisco.

    Gli ISA si basano su una serie di indicatori che valutano la normalità e la coerenza della gestione di un’impresa o di un’attività professionale, considerando diverse basi imponibili. Il contribuente, applicando gli ISA in sede di dichiarazione, può determinare il proprio livello di affidabilità fiscale su una scala da 1 a 10, dove 10 rappresenta il massimo grado di affidabilità.

    Un punteggio alto negli ISA garantisce una serie di agevolazioni, tra cui:

    • Esonero dal visto di conformità per la compensazione di crediti fino a:
      • 70.000 euro annui per l’IVA
      • 50.000 euro annui per imposte dirette e IRAP
    • Esonero dal visto di conformità e dalla prestazione della garanzia per rimborsi IVA fino a 70.000 euro annui
    • Esclusione dalla disciplina delle società non operative (art. 30, Legge n. 724/1994)
    • Esclusione dagli accertamenti basati su presunzioni semplici (art. 39, DPR n. 600/1973 e art. 54, DPR n. 633/1972)
    • Riduzione dei termini di accertamento di almeno un anno per redditi d’impresa e di lavoro autonomo (art. 43, DPR n. 600/1973 e art. 57, DPR n. 633/1972)
    • Esclusione dall’accertamento sintetico del reddito complessivo (art. 38, DPR n. 600/1973), se il reddito accertabile non supera di due terzi quello dichiarato
    • Esclusione della garanzia per la sospensione della riscossione (art. 47, D.lgs. n. 546/1992), per contribuenti con un’affidabilità fiscale pari almeno a 9 nei tre anni precedenti al ricorso

    Grazie a questi benefici, gli ISA rappresentano un importante strumento per incentivare la trasparenza fiscale e garantire un rapporto più equilibrato tra contribuenti e Amministrazione finanziaria.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Decreto Cultura 2025 convertito in legge: le principali novità

    Pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 25.02.2025 serie generale n. 46, la Legge del 21.02.2025 n. 16 di conversione con modificazioni, del Decreto Cultura (D.L. 201/2024), che introduce diverse misure per il rilancio e la valorizzazione del settore culturale.

    Il provvedimento prevede interventi su biblioteche, librerie, editoria, spettacolo, patrimonio culturale e cooperazione internazionale

    Scarica il testo del Decreto legge del 27.12.2024 n. 201 coordinato con le modifiche apportate in sede di conversione.

    Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

    Di seguito le principali novità.

    Il Piano Olivetti per la Cultura

    Uno dei pilastri del decreto è il Piano Olivetti per la Cultura, ispirato alla figura di Adriano Olivetti, che mira a favorire lo sviluppo della cultura come bene comune e accessibile. Tra gli obiettivi principali:

    • rigenerazione culturale delle periferie e delle aree svantaggiate, con particolare attenzione alle zone caratterizzate da denatalità e degrado urbano,
    • sostegno all’editoria e alle librerie di prossimità, con un focus sulle librerie storiche e di interesse culturale,
    • promozione della lettura in età prescolare e valorizzazione delle biblioteche scolastiche e delle librerie per bambini,
    • sostegno alla produzione culturale giovanile,
    • valorizzazione dello spettacolo dal vivo, del cinema e del settore audiovisivo,
    • digitalizzazione del patrimonio librario e alfabetizzazione digitale attraverso le biblioteche.

    Incentivi per librerie ed editoria

    Il decreto prevede nuovi finanziamenti a favore delle librerie e dell’editoria, così ripartiti:

    • 4 milioni di euro nel 2024 per incentivare l’apertura di nuove librerie da parte di giovani fino a 35 anni, con priorità nelle aree interne e svantaggiate.
    • 24,8 milioni di euro nel 2025 e 5,2 milioni nel 2026 per l’acquisto di libri, anche in formato digitale, da parte:
      • delle biblioteche aperte al pubblico statali, 
      • degli enti territoriali 
      • e degli enti culturali che ricevono contributi pubblici,
        al fine di sostenere la filiera dell'editoria libraria, anche digitale, nonché le librerie caratterizzate da lunga tradizione e interesse storico-artistico, le librerie di prossimità e quelle di qualità;
    • 10 milioni di euro nel 2025 per il potenziamento delle pagine culturali dei quotidiani cartacei, nell’ottica di valorizzare la cosiddetta “terza pagina”.

    Misure urgenti per il Bonus Cultura 18app e la Carta della Cultura

    Il decreto introduce un termine per la richiesta, da parte degli esercenti, del rimborso delle fatture legate alla Carta della Cultura Giovani, alla Carta del Merito e al Bonus Cultura 18app.

    I soggetti presso i quali è possibile utilizzare la "Carta della cultura giovani" e la "Carta del merito", ai fini del pagamento del rimborso loro spettante, sono tenuti alla trasmissione della fattura entro il termine di 90 giorni dalla conclusione dell’iniziativa.

    Per le edizioni passate riferite all’iniziativa “Bonus cultura 18app” la scadenza è fissata al 31 marzo 2025.

    Si ricorda che, con riferimento ai soggetti presso i quali è possibile utilizzare la «Carta della cultura giovani» e la «Carta del merito», le imprese e gli esercizi commerciali, le sale cinematografiche, da concerto e teatrali, gli istituti e i luoghi della cultura, i parchi naturali e le altre strutture ove si svolgono eventi culturali o spettacoli dal vivo, presso i quali è possibile utilizzare le Carte, sono inseriti, a cura del Ministero della cultura, per il tramite di SOGEI, in un apposito elenco, consultabile sulla piattaforma informatica dedicata

    i fini dell'inserimento nell'elenco citato, i titolari o i legali rappresentanti delle strutture e degli esercizi interessati si registrano tramite SPID o CIE sulla piattaforma informatica dedicata.

    L’avvenuta registrazione implica l’obbligo, da parte dei soggetti accreditati, di accettazione dei buoni di spesa, nonché l'obbligo della tenuta di un registro vendite, da compilare in conformità a quanto previsto nelle condizioni di uso, redatto nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, accettate in sede di registrazione, con i dati riferiti ai beni e alle transazioni realizzate con le Carte.

    Allegati:
  • Dichiarazione 770

    Dichiarazione sostituti d’imposta: nuovo modello F24/770 in alternativa al 770

    L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il Provvedimento del 31 gennaio 2025 n. 25978, che introduce le disposizioni attuative dell’articolo 16 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, riguardante la semplificazione della dichiarazione annuale dei sostituti d’imposta.

    L’obiettivo è ridurre gli oneri burocratici e migliorare l’efficienza nella trasmissione delle informazioni relative a ritenute, trattenute e versamenti effettuati dai sostituti d’imposta.

    Scarica il testo del Provvedimento del 31.01.2025 n. 25978 e singoli allegati

    Ricordiamo che con riferimento alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e autonomo, l’articolo 16 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, ha introdotto dall’anno 2025 una modalità semplificata di presentazione della dichiarazione annuale dei sostituti d’imposta (modello 770), che possono utilizzare i datori di lavoro con un numero complessivo di dipendenti al 31 dicembre dell'anno precedente non superiore a cinque.

    La soluzione individuata dal legislatore, alternativa alla presentazione del modello 770, prevede che i sostituti d’imposta, in occasione dei versamenti mensili delle ritenute effettuati tramite modello F24 telematico, comunichino anche l'ammontare delle ritenute operate, gli eventuali importi a credito da utilizzare in compensazione ai fini del versamento e gli altri dati.

    Con il presente provvedimento sono state definite le modalità di svolgimento della nuova procedura e sono individuati i dati che i sostituti d’imposta devono trasmettere unitamente al modello F24, in alternativa alla presentazione del modello 770.

    A tal fine, è approvata anche la nuova versione delle specifiche tecniche per l’invio telematico del modello F24, per consentire la comunicazione delle suddette informazioni riepilogate in un apposito nuovo prospetto.

    Vediamo in breve sintesi le novità introdotte.

    Procedura semplificata trasmissione dati ritenute sostituti d’imposta: soggetti interessati

    Il provvedimento si applica ai sostituti d’imposta che:

    • corrispondono esclusivamente redditi di lavoro dipendente, autonomo o assimilati;
    • sono obbligati a operare ritenute e trattenute alla fonte;
    • versano le ritenute tramite modello F24, esclusivamente con i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate;
    • al 31 dicembre dell’anno precedente avevano non più di cinque dipendenti.

    Le nuove disposizioni si applicano alle ritenute e trattenute da versare e ai crediti maturati, utilizzabili in compensazione tramite modello F24, secondo i codici tributo elencati nell’Allegato 1.

    Il provvedimento stabilisce nuove regole e strumenti per semplificare gli adempimenti dichiarativi, tra cui:

    • Codici tributo aggiornati (Allegato 1) per facilitare la corretta compilazione dei versamenti.
    • Note per il modello F24/770 (Allegato 2) con indicazioni operative sui pagamenti e compensazioni.
    • Specifiche tecniche (Allegato 3) per la trasmissione telematica delle informazioni relative a ritenute e trattenute operate.
    • Nuovo prospetto riepilogativo (Allegato 4) per la gestione e il controllo dei dati dichiarati.

    Procedura semplificata trasmissione dati ritenute sostituti d’imposta: cosa inviare

    In alternativa al modello 770, pertanto, i soggetti interessati possono trasmettere mensilmente, contestualmente ai versamenti F24, i seguenti dati:

    • ritenute e trattenute operate, con relativo codice tributo e periodo di riferimento,
    • addizionali IRPEF regionali e comunali, specificando l’ente destinatario,
    • note esplicative, ovvero la presenza delle fattispecie (note) elencate nell'Allegato 2,
    • interessi versati per ravvedimento operoso,
    • i crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta utilizzati in compensazione, specificando il relativo codice tributo e il periodo di riferimento. Se consentito dalle disposizioni vigenti, tali crediti possono in alternativa essere utilizzati in compensazione, tramite separato modello F24 ordinario, ai fini del versamento di debiti diversi dalle ritenute e trattenute operate,
    • ulteriori importi a debito da versare e importi a credito da compensare, secondo le disposizioni vigenti, ivi comprese le sanzioni dovute in caso di ravvedimento,
    • il codice IBAN del proprio conto intrattenuto presso una banca, Poste Italiane o un prestatore di servizi di pagamento convenzionati con l’Agenzia delle entrate, autorizzando l'addebito dell’eventuale saldo positivo del modello F24.

    Le comunicazioni mensili sostituiscono la dichiarazione annuale modello 770 e sono valide ai fini del controllo automatizzato dell’Agenzia.

    Procedura semplificata trasmissione dati ritenute sostituti d’imposta: modalità di invio dei dati e modello F24

    La trasmissione è obbligatoria dal 6 febbraio 2025 attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

    A tal fine, i dati aggiuntivi da comunicare in occasione dell’invio del modello F24 sono esposti nel nuovo modello denominato “PROSPETTO DELLE RITENUTE/TRATTENUTE OPERATE” (Allegato 4).

    In caso di scarto del modello F24, la comunicazione dei dati resta valida e il versamento deve essere effettuato con un nuovo F24.

    Viene precisato che per le ritenute e trattenute operate nei mesi di gennaio e febbraio 2025, i sostituti d’imposta che si avvalgono del nuovo sistema possono effettuare i relativi versamenti tramite modello F24, entro le ordinarie scadenze, e poi trasmettere le informazioni contenute nel prospetto dell’allegato 4 entro il 30 aprile 2025.

    Allegati: