• Adempimenti Iva

    Nuovo Testo unico IVA in vigore dal 2027: il testo pubblicato in GU

    Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30.01.2026 n. 24, il decreto legislativo n. 10 del 19 gennaio 2026 recante il nuovo Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto che raccoglie in modo organico le norme vigenti, prevedendo l’abrogazione dei numerosi provvedimenti che oggi le contengono, in attuazione della legge delega 9 agosto 2023 n. 111

    Scarica il testo del dlgs del 19.01.2026 n. 10 | Testo Unico Iva.

    Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027.

    Come evidenziato dalla relazione illustrativa del Governo, l’intervento normativo è finalizzato alla razionalizzazione della disciplina recata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 e dal decreto-legge n. 331 del 1993, che regolano rispettivamente le operazioni interne e quelle intracomunitarie, in coerenza con l’impostazione sistematica della direttiva 2006/112/UE sul sistema comune dell’imposta sul valore aggiunto.

    In un’ottica di riordino organico delle disposizioni per ambiti omogenei, taluni istituti attualmente disciplinati dal d.P.R. n. 633 del 1972, in particolare quelli afferenti all’“Accertamento”, non sono stati ricompresi nel presente testo unico. Tenuto conto della natura armonizzata del tributo e delle specificità del meccanismo applicativo dell’IVA, sono invece confluite nel testo unico le disposizioni relative alla fatturazione, alla registrazione delle operazioni, alla liquidazione dell’imposta e ai rimborsi.

    Dal punto di vista sostanziale: 

    • non cambiano le regole IVA applicabili alle operazioni, alle aliquote e agli adempimenti; 
    • il Testo unico diventa, dal 2027, il nuovo riferimento normativo principale per l’imposta sul valore aggiunto, sostituendo in modo organico il DPR 633/1972 e le disposizioni stratificatesi nel tempo. 

    Per l’attività professionale sarà quindi necessario: 

    • aggiornare i richiami normativi in contratti, pareri, guide e documentazione fiscale; 
    • adeguare i manuali operativi e i gestionali IVA; 
    • fare riferimento al nuovo Testo unico anche in sede di interpretazione e contenzioso.

    Sommario del nuovo Testo unico Iva

    Il testo unico IVA riorganizza, coordina e riscrive la normativa vigente, rendendola più leggibile e sistematica.

    Il testo è articolato in 18 Titoli suddivisi in 171 articoli e da 4 tabelle allegate

    TITOLO I – OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE
    Capo I – Disposizioni generali

    TITOLO II – AMBITO TERRITORIALE DI APPLICAZIONE
    Capo I – Territorialità dell’imposta e definizioni

    TITOLO III – SOGGETTI PASSIVI
    Capo I – Esercizio di imprese, arti e professioni

    TITOLO IV – OPERAZIONI IMPONIBILI
    Capo I – Cessioni di beni
    Capo II – Acquisti intraunionali di beni
    Capo III – Prestazioni di servizi
    Capo IV – Importazioni
    Capo V – Buono-corrispettivo

    TITOLO V – LUOGO DELLE OPERAZIONI IMPONIBILI
    Capo I – Cessioni di beni
    Capo II – Operazioni intraunionali
    Capo III – Prestazioni di servizi

    TITOLO VI – FATTO GENERATORE ED ESIGIBILITÀ DELL’IMPOSTA
    Capo I – Cessioni di beni e prestazioni di servizi
    Capo II – Cessioni e acquisti intraunionali

    TITOLO VII – BASE IMPONIBILE
    Capo I – Disposizioni generali
    Capo II – Acquisti intraunionali di beni
    Capo III – Importazioni

    TITOLO VIII – ALIQUOTE
    Capo I – Aliquote dell’imposta

    TITOLO IX – ESENZIONI E NON IMPONIBILITÀ
    Capo I – Operazioni esenti
    Capo II – Operazioni non imponibili connesse alle operazioni intraunionali
    Capo III – Operazioni non imponibili connesse alle importazioni
    Capo IV – Operazioni non imponibili connesse all’esportazione
    Capo V – Operazioni non imponibili assimilate
    Capo VI – Depositi IVA

    TITOLO X – RIVALSA E DETRAZIONE
    Capo I – Rivalsa
    Capo II – Detrazione

    TITOLO XI – VOLUME D’AFFARI ED ESERCIZIO DI PIÙ ATTIVITÀ
    Capo I – Volume d’affari

    TITOLO XII – OBBLIGHI DEI SOGGETTI PASSIVI
    Capo I – Debitori dell’imposta
    Capo II – Debitore dell’imposta per le operazioni intraunionali
    Capo III – Debitore dell’imposta per le importazioni
    Capo IV – Inizio, variazione e cessazione dell’attività
    Capo V – Fatturazione e registrazione delle operazioni
    Capo VI – Fatturazione e registrazione delle operazioni intraunionali
    Capo VII – Obblighi generali dei prestatori di servizi di pagamento

    TITOLO XIII – RISCOSSIONE
    Capo I – Liquidazione e versamenti

    TITOLO XIV – RIMBORSI
    Capo I – Disposizioni varie

    TITOLO XV – GRUPPO IVA
    Capo I – Disposizioni generali

    TITOLO XVI – REGIMI SPECIALI
    Capo I – Liquidazione dell’IVA secondo la contabilità di cassa
    Capo II – Regime speciale per i produttori agricoli e ittici
    Capo III – Disposizioni relative a determinati settori
    Capo IV – Agenzie di viaggio e turismo
    Capo V – Attività spettacolistiche
    Capo VI – Regimi speciali per i rivenditori di beni usati, oggetti d’arte, antiquariato o da collezione
    Capo VII – Regimi speciali One Stop Shop (OSS) e Import One Stop Shop (IOSS)
    Capo VIII – Disposizioni relative ai mezzi di trasporto nuovi
    Capo IX – Disposizioni per l’identificazione di determinati prodotti
    Capo X – Regime speciale per la dichiarazione e il pagamento dell’IVA all’importazione

    TITOLO XVII – REGIMI DI FRANCHIGIA
    Capo I – Regime nazionale di franchigia
    Capo II – Regime transfrontaliero di franchigia

    TITOLO XVIII – DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO FINALE
    Capo I – Disposizioni varie

    Al nuovo Testo Unico Iva sono allegate anche quattro Tabelle:

    • Tabella A:
      Parte I: “Prodotti agricoli e ittici”;
      Parte II: “Beni e servizi soggetti all’aliquota del 4 per cento”;
      Parte III: “Beni e servizi soggetti all’aliquota del 5 per cento”;
      Parte IV: “Beni e servizi soggetti all’aliquota del 10 per cento”;
    • Tabella B: “Prodotti soggetti a specifiche discipline”;
    • Tabella C: “Spettacoli e altre attività”;
    • Tabella D: “Oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione”.

    Allegati:
  • Assegni familiari e ammortizzatori sociali

    Importi NASpI, CIG, AIS e altre prestazioni INPS 2026

    Con la circolare n. 4 del 28 gennaio 2026, l’INPS ha comunicato gli importi massimi in vigore dal 1° gennaio 2026 relativi ai principali trattamenti di integrazione salariale e alle prestazioni di disoccupazione e sostegno al reddito.

    Il documento fornisce indicazioni operative su CIGO, CIGS, assegno di integrazione salariale, nonché sulle indennità NASpI, DIS-COLL, disoccupazione agricola, IDIS, ISCRO e sull’assegno per attività socialmente utili, con valori aggiornati in base alla variazione ISTAT.

    Di seguito si riepilogano, in modo sistematico, gli importi di riferimento per il 2026, suddivisi per singola prestazione.

    Cassa integrazione Importi 2026

    Dal 1° gennaio 2026 è applicabile un unico massimale mensile, indipendentemente dalla retribuzione di riferimento, come previsto dall’art. 3 del D.lgs. n. 148/2015.

    Prestazione Importo lordo (€) Importo netto (€)
    CIGO – CIGS – CISOA – FIS 1.423,69 1.340,56

    Per i trattamenti concessi al settore edile e lapideo per intemperie stagionali, l’importo è incrementato del 20%.

    Settore Importo lordo (€) Importo netto (€)
    Edile e lapideo (intemperie) 1.708,44 1.608,66

    Fondi di solidarietà del Credito

    Assegno di integrazione salariale I massimali dell’assegno di integrazione salariale del Fondo Credito variano in funzione della retribuzione mensile lorda.

    Retribuzione mensile lorda (€) Massimale 2026 (€)
    Fino a 2.592,03 1.407,77
    Da 2.592,03 a 4.097,35 1.622,62
    Oltre 4.097,35 2.049,90

    Assegno emergenziale Per l’assegno emergenziale sono previsti importi differenziati sulla base della retribuzione annua lorda.

    Retribuzione annua lorda (€) Importo lordo (€) Importo netto (€)
    Fino a 49.638,65 2.899,50 2.730,17
    Da 49.638,65 a 65.313,03 3.266,27
    Oltre 65.313,03 4.571,55

    Fondo di solidarietà del Credito Cooperativo Per il 2026 l’assegno emergenziale del Fondo Credito Cooperativo è determinato come segue:

    Fascia retributiva (€) Importo lordo (€) Importo netto (€)
    Fino a 2.780,97 2.780,97 2.618,56
    Da 46.925,60 a 65.448,86 3.740,45
    Oltre 65.448,86 4.350,50

    Disoccupazione e assegni LSU

    NASpI e DIS-COLL

    Per entrambe le prestazioni di disoccupazione gli importi sono:

    • retribuzione di riferimento: 1.456,72 euro;
    • importo massimo mensile: 1.584,70 euro.

    La riduzione del 5,84% non si applica a tali indennità.

    Disoccupazione agricola

    Per le prestazioni liquidate nel 2026, relative ad attività svolte nel 2025, resta applicabile il massimale di 1.404,03 euro, già previsto per l’anno precedente.

    Indennità per lavoratori dello spettacolo (IDIS)

    L’importo giornaliero dell’IDIS non può superare il minimale contributivo giornaliero.

    Per il 2026, con riferimento ai periodi 2025, il limite è pari a:

    • 57,32 euro al giorno.

    Indennità ISCRO

    Per l’anno 2026:

    • reddito di riferimento: 12.749,18 euro;
    • importo mensile minimo: 255,53 euro;
    • importo mensile massimo: 817,69 euro.

    Assegno per attività socialmente utili

    Dal 1° gennaio 2026, l’assegno mensile spettante ai lavoratori impegnati in attività socialmente utili è pari a:

    • 707,19 euro mensili, senza applicazione della riduzione ex legge n. 41/1986.

    Allegati:
  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Piano Transizione 5.0 e fonti rinnovabili: le novità della legge pubblicata in GU

    Con la legge 15 gennaio 2026, n. 4, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 2026, è stato convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175, recante misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili.

    Scarica il testo della Legge n. 4/2026 e il testo del decreto legge n. 175/2025 coordinato con le modifiche apportate in sede di conversione.

    Il provvedimento interviene su tre ambiti principali di rilievo per imprese, professionisti e pubbliche amministrazioni:

    1. credito d’imposta Transizione 5.0;
    2. disciplina delle aree idonee e semplificazioni per gli impianti a fonti rinnovabili (FER);
    3. modifiche alla normativa sul golden power, con particolare riferimento al settore finanziario.

    La legge entra in vigore il 21 gennaio 2026. Di seguito una sintesi sistematica delle principali disposizioni.

    Credito d’imposta Transizione 5.0: chiarimenti e termini definitivi

    La legge di conversione del DL n. 175/2025 interviene in modo puntuale sulla disciplina del credito d’imposta Transizione 5.0, con l’obiettivo di chiarire alcuni aspetti applicativi che avevano generato incertezze operative, soprattutto in relazione a termini, cumulo delle agevolazioni e controlli.

    Termine ultimo per la presentazione delle comunicazioni

    È innanzitutto definitivamente fissato al 27 novembre 2025 il termine entro il quale le imprese devono presentare al Gestore dei Servizi Energetici (GSE) la comunicazione di prenotazione del credito d’imposta.

    Per le comunicazioni trasmesse dal 7 novembre 2025 fino alle ore 18 del 27 novembre 2025, la norma consente una fase di integrazione documentale, ma solo in presenza di una specifica richiesta del GSE e entro un termine perentorio, che non può andare oltre il 6 dicembre 2025.

    L’integrazione è ammessa esclusivamente nei casi di:

    • errori nel caricamento dei dati;
    • documentazione incompleta o non leggibile.

    Resta invece espressamente esclusa qualsiasi sanatoria nel caso in cui manchi o sia irregolare la certificazione tecnica sulla riduzione dei consumi energetici, elemento centrale per l’accesso al beneficio.

    Divieto di cumulo con il credito “beni strumentali”: cosa cambia

    La legge fornisce un’interpretazione autentica del divieto di cumulo già previsto dalla normativa precedente.

    In particolare, viene chiarito che per gli stessi beni agevolabili, l’impresa non può beneficiare contemporaneamente del credito d’imposta Transizione 5.0 e del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi (ex legge n. 178/2020).

    Le imprese che, alla data di entrata in vigore del decreto, avevano già presentato domanda per entrambe le agevolazioni sono obbligate a:

    • scegliere uno solo dei due crediti;
    • effettuare l’opzione entro il 27 novembre 2025, con modalità telematiche.

    La norma tutela comunque le imprese prevedendo che, qualora il credito Transizione 5.0 non venga riconosciuto per esaurimento delle risorse disponibili, resti salva la possibilità di accedere al credito per beni strumentali, nei limiti delle risorse ancora disponibili a legislazione vigente.

    Rafforzamento dei controlli e nuovo ruolo del GSE

    Un ulteriore chiarimento riguarda il sistema dei controlli.

    Con la legge di conversione:

    • il GSE diventa il soggetto centrale e diretto per la vigilanza sulle certificazioni tecniche ex ante ed ex post;
    • vengono rafforzati i controlli di merito sulla reale riduzione dei consumi energetici dichiarata dalle imprese.

    Se, a seguito delle verifiche, emerge l’assenza dei requisiti per la fruizione del beneficio:

    • il GSE può disporre l’annullamento della prenotazione del credito;
    • l’Agenzia delle Entrate procede al recupero del credito indebitamente fruito, con applicazione di interessi e sanzioni.

    Nei contenziosi tributari relativi al recupero del credito, il GSE è parte necessaria del giudizio, insieme all’Amministrazione finanziaria.

    Aree idonee e impianti da fonti rinnovabili: riordino nel Testo Unico FER

    L’articolo 2 del decreto, modificato in sede di conversione, realizza un riassetto organico della disciplina sulle aree idonee per gli impianti a fonti rinnovabili, mediante il coordinamento con il d.lgs. n. 190/2024 (Testo Unico FER).

    Trasposizione delle norme nel TU FER
    Vengono abrogati gli articoli 18, 20, 21, 22 e 23 del d.lgs. n. 199/2021, le cui disposizioni confluiscono nei nuovi articoli:

    • 11-bis (aree idonee su terraferma),
    • 11-ter (aree idonee marine – off-shore),
    • 11-quater (regimi amministrativi semplificati),
    • 11-quinquies (interventi in siti UNESCO),
    • 12-bis (piattaforma digitale aree idonee).

    L’obiettivo dichiarato è rendere il Testo Unico FER l’unico riferimento normativo per i procedimenti autorizzatori in materia di energie rinnovabili.

    Impianti agrivoltaici
    È introdotta una definizione normativa di impianto agrivoltaico, qualificato come impianto fotovoltaico idoneo a preservare la continuità delle attività agricole e pastorali.

    In particolare:

    • deve essere garantita almeno l’80% della produzione lorda vendibile agricola;
    • il comune competente è tenuto a verificare, nei cinque anni successivi, la persistente idoneità agro-pastorale del sito;
    • in caso di violazione, si applicano le sanzioni amministrative previste dal TU FER, fermo restando il ripristino dei luoghi.

    Disciplina transitoria
    Le nuove regole non si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge.
    Per le aree agricole di elevato valore, è previsto il possibile ricorso all’opposizione in conferenza di servizi da parte di regioni e province autonome.

    Modifiche alla disciplina del golden power

    Con l’introduzione dell’articolo 2-bis, la legge interviene sulla normativa in materia di poteri speciali dello Stato (golden power), in particolare per il settore finanziario, creditizio e assicurativo.

    Le principali novità riguardano:

    • il coordinamento tra golden power e procedimenti autorizzatori europei;
    • la sospensione dei termini di notifica alla Presidenza del Consiglio fino alla conclusione delle valutazioni delle autorità UE competenti;
    • l’estensione del concetto di sicurezza nazionale anche alla sicurezza economica e finanziaria.

    Allegati:
  • Oneri deducibili e Detraibili

    Tracciabilità delle spese di trasferta e di rappresentanza: i chiarimenti dell’Agenzia

    Con la Circolare n. 15/E del 22 dicembre 2025, l’Agenzia delle Entrate fornisce un quadro organico e sistematico dei nuovi obblighi di tracciabilità delle spese relative a trasferte, missioni e spese di rappresentanza, introdotti dal D.lgs. n. 192/2024, dalla Legge di Bilancio 2025 e dal DL n. 84/2025, convertito dalla legge n. 108/2025.

    Il documento chiarisce in modo puntuale quando le spese sono fiscalmente rilevanti o deducibili, distinguendo tra lavoro dipendente, lavoro autonomo e reddito d’impresa, con particolare attenzione all’uso di pagamenti tracciabili e alla decorrenza delle nuove regole .

    Trasferte dei lavoratori dipendenti: cosa cambia dal 2025

    Per i lavoratori dipendenti, la circolare interviene sull’articolo 51 del TUIR, chiarendo che:

    • per le trasferte all’interno del territorio comunale, i rimborsi delle spese di viaggio e trasporto non concorrono al reddito se comprovati e documentati, senza più l’obbligo di documenti “provenienti dal vettore”;
    • rientrano ora tra le spese non imponibili anche:
      • indennità chilometriche calcolate secondo le tabelle ACI;
      • pedaggi autostradali;
      • parcheggi, purché documentati in modo univoco.

    La nuova disciplina si applica ai rimborsi erogati dal 1° gennaio 2025, anche se riferiti a spese sostenute nel periodo d’imposta precedente, in applicazione del principio di cassa allargato.

    Pagamenti tracciabili e utilizzo di taxi e NCC

    Un passaggio centrale della circolare riguarda l’obbligo di pagamento tracciabile per alcune tipologie di spesa. In particolare, vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati tramite taxi o NCC:

    • non concorrono al reddito del dipendente solo se pagati con:
      • bonifico bancario o postale;
      • carte di credito, debito o prepagate;
      • altri strumenti tracciabili ex art. 23 del D.lgs. n. 241/1997.

    Sono esclusi dall’obbligo di tracciabilità:

    • i biglietti di trasporto pubblico di linea (treno, aereo, autobus);
    • le indennità chilometriche.

    Dopo le modifiche del DL fiscale 2025, l’obbligo di tracciabilità vale solo per le spese sostenute in Italia, per le trasferte all’estero, il requisito non è richiesto.

    Lavoratori autonomi: rimborsi, deducibilità e nuove deroghe

    La circolare dedica un’ampia sezione ai redditi di lavoro autonomo, alla luce della riscrittura dell’articolo 54 del TUIR. I principali chiarimenti sono:

    • i rimborsi analitici delle spese sostenute per conto del committente non concorrono al reddito;
    • tuttavia, per vitto, alloggio, viaggio e trasporto con taxi o NCC sostenuti in Italia, i rimborsi diventano imponibili se il pagamento non è tracciabile;
    • se tali spese non vengono rimborsate, restano deducibili dal reddito del professionista solo se pagate con strumenti tracciabili.

    Particolare attenzione viene posta alle decorrenze differenziate, introdotte per tutelare l’affidamento del contribuente, con applicazione graduale delle nuove regole tra 1° gennaio e 18 giugno 2025.

    Reddito d’impresa e spese di rappresentanza

    Per le imprese, la circolare chiarisce che:

    • le spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto con taxi o NCC, sostenute in Italia per trasferte dei dipendenti, sono deducibili solo se tracciabili;
    • lo stesso principio vale per i rimborsi analitici;
    • l’obbligo di tracciabilità non si applica alle spese sostenute all’estero.

    Novità rilevanti anche per le spese di rappresentanza, che:

    • sono deducibili solo se pagate con mezzi tracciabili;
    • restano soggette ai requisiti di inerenza e congruità;
    • non includono spese di pubblicità e sponsorizzazione, che seguono regole diverse.

    L’obbligo di tracciabilità per le spese di rappresentanza vale anche se sostenute all’estero.

    Allegati:
  • Legge di Bilancio

    Decreto Anticipi 2025 convertito in legge: una sintesi delle principali misure economiche

    È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 19 dicembre 2025 la Legge 18 dicembre 2025 n. 191 di conversione del Decreto Legge n. 156/2025, noto come “Decreto Anticipi”, recante «Misure urgenti in materia economica».

    Il testo coordinato introduce numerose integrazioni e modifiche rispetto alla versione originaria del decreto.

    Di seguito il riepilogo aggiornato e coordinato delle disposizioni principali.

    Scarica il testo del  Decreto Legge n. 156/2025 coordinato

    Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

    Rifinanziamenti per infrastrutture, RFI, Ucraina e Autobrennero

    La legge di conversione conferma e rafforza gli stanziamenti in favore della società Rete ferroviaria italiana S.p.A.:

    • incremento di 1,4 miliardi di euro per il 2025 per la manutenzione straordinaria (contratto di programma – parte servizi);
    • ulteriore incremento di 400 milioni di euro per il 2025 per il finanziamento del contratto di programma 2022‑2027.

    In sede di conversione è stato introdotto il comma 3-bis, che chiarisce il trattamento contabile dei costi operativi di Autobrennero S.p.A., includendo tra questi, ai soli fini del calcolo del margine operativo lordo, l’accantonamento annuale nel fondo di cui all’art. 55, comma 13, L. 449/1997.

    È inoltre confermato il contributo a fondo perduto di 40 milioni di euro per il programma ERA della International Finance Corporation a sostegno del settore privato ucraino.

    Giovani, innovazione e sanità

    L'articolo 2 dispone:

    • un incremento di 75,6 milioni di euro per il 2025 del Fondo di garanzia per la prima casa, per favorire l’accesso ai mutui abitativi dei giovani under 36 e delle famiglie monogenitoriali. Resta confermata fino al 2027 la possibilità di garanzia statale fino all’80–90% per i nuclei con ISEE fino a 50.000 euro. 
    • il rifinanziamento del Fondo per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione con 3,5 milioni di euro per il 2025;
    • l'aumento del finanziamento sanitario nazionale per 4.423.830 euro nel 2025 e 2.026.830 euro annui dal 2026, in seguito alle modifiche introdotte in sede di conversione.

    Infrastrutture, PNRR, sanità ed economia dello spazio

    La legge di conversione interviene in modo significativo sull’articolo 3:

    • viene fissato il termine massimo del 31 dicembre 2026 per il raggiungimento degli obiettivi dei programmi PNRR complementari;
    • autorizzata una spesa di 1,9 milioni di euro per il 2025 per il miglioramento genetico in ambito zootecnico;
    • modifica della disciplina sull’obbligo assicurativo per le attività spaziali (art. 21 L. 89/2025), chiarendo la responsabilità dell’operatore.

    In ambito sanitario:

    • proroga al 31 dicembre 2030 delle misure di sostegno all’ISMETT di Palermo;
    • nuovi contributi al Centro nazionale di adroterapia oncologica (CNAO);
    • possibilità per le Regioni virtuose di destinare risorse aggiuntive per assunzioni a tempo determinato nel servizio sanitario regionale dal 2026.

    Straordinari per Vigili del fuoco e Forze di polizia

    Introdotto ex novo in sede di conversione, l’art. 3-ter autorizza:

    • 12,341 milioni di euro per il 2025 per il pagamento di straordinari arretrati ai Vigili del fuoco;
    • 12,659 milioni di euro per il lavoro straordinario del personale VVF nel 2025;
    • 61 milioni di euro per la remunerazione delle prestazioni straordinarie già svolte dalle Forze di polizia.

    Allegati:
  • Enti no-profit

    Terzo Settore, Sport e IVA: tutte le novità del dlgs pubblicato in Gazzetta Ufficiale

    Pubblicato nella GU n. 288 del 12.12.2025 il testo del decreto Correttivo del Terzo settoredecreto legislativo del 4 dicembre 2025 n. 186 che, in attuazione della legge delega per la riforma fiscale (legge 9 agosto 2023, n. 111), introduce disposizioni in materia di Terzo settore, crisi di impresa, sport e imposta sul valore aggiunto, con l’obiettivo di semplificare e razionalizzare la disciplina tributaria per: 

    • enti del Terzo settore 
    • procedure di crisi d’impresa 
    • enti e società dello sport dilettantistico 
    • alcuni istituti dell’IVA

    Il decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in GU (quindi 13/12/2025).

    Sport dilettantistico: più spazio al regime 398/1991

    L’art. 7 estende l’applicazione del regime forfetario 398/1991 alle Società Sportive Dilettantistiche (SSD) ai sensi dell’art. 6 del D.lgs. 36/2021 e innalza il plafond dei proventi commerciali a 400.000 euro annui (superando la precedente soglia di 250.000 euro), equiparando completamente ASD e SSD nell’accesso al regime agevolato.

    IVA: semplificazioni e allineamento UE

    Il decreto interviene sull’IVA con un pacchetto articolato di misure: da un lato introduce due novità di immediato impatto per il Terzo settore e l’economia sociale, la proroga dell’esclusione IVA per gli enti associativi (art. 6) e l’estensione dell’aliquota IVA del 5% alle imprese sociali (art. 4), dall’altro attua ulteriori interventi di semplificazione e allineamento al diritto UE, con disposizioni contenute negli articoli 9–13.

    Razionalizzazione della rettifica della detrazione (art. 9)

    È abrogato il comma 3 dell’art. 19-bis.2 del DPR 633/1972. La modifica non altera la disciplina sostanziale della rettifica, già compiutamente regolata nei commi precedenti, ma elimina una previsione ridondante e di difficile lettura, contribuendo a un testo normativo più lineare e più coerente con le regole unionali.

    Ricordiamo che l’IVA è detraibile solo per i beni collegati ad attività economiche (commerciali), se cambia l’uso, anche la detrazione deve cambiare di conseguenza. Per i Beni e servizi “a consumo immediato” la rettifica vale solo per l’anno in cui cambiano le condizioni, mentre per i  Beni ammortizzabili (mobili) la rettifica si spalma su 5 anni, e per gli Immobili la rettifica si spalma su 10 anni.

    Nuova disciplina della detrazione per gli enti non commerciali (art. 10)

    Il decreto sostituisce integralmente l’art. 19-ter, chiarendo – in conformità ai principi UE – che la detrazione dell’imposta è ammessa solo per la quota imputabile all’attività economica svolta dall’ente. Restano esclusi dal diritto alla detrazione gli acquisti riferibili all’attività istituzionale o non economica.

    È confermato e rafforzato l’obbligo di contabilità separata tra attività soggette e attività non soggette a IVA, ovvero tra area istituzionale e commerciale. 

    Allineamento delle definizioni e delle operazioni non imponibili al diritto UE (artt. 11 e 12)

    Il decreto interviene:

    • sull’art. 40-bis, aggiornando le definizioni di prestatore di servizi di pagamento, servizio di pagamento e operazione di pagamento in coerenza con la direttiva (UE) 2020/284 e con il quadro europeo sui pagamenti elettronici;
    • sull’art. 9 DPR 633/1972, chiarendo – alla luce della giurisprudenza Cartrans – che la non imponibilità dei servizi connessi alle esportazioni si applica anche quando le prestazioni sono rese da intermediari, superando dubbi interpretativi e riducendo rischi di contenzioso.

    Eliminazione di un adempimento superato (art. 13)

    È abrogato l’art. 1, comma 151, della legge 197/2022, che introduceva un obbligo comunicativo per gli operatori che facilitano vendite tramite piattaforme digitali. La norma risulta oggi superata dal quadro europeo (DAC7 e pacchetto ViDA), e la sua soppressione evita duplicazioni e oneri inutili per imprese e amministrazione finanziaria.

    Proroga esclusione IVA enti associativi (art. 6)

    L’art. 6 del D.lgs. 4 dicembre 2025, n. 186 interviene sulla disciplina transitoria prevista dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234, prorogando di dieci anni il termine collegato al regime IVA degli enti associativi. In particolare, nel comma 683 dell’art. 1 della legge di bilancio 2022, il riferimento al “1° gennaio 2026” viene sostituito con “1° gennaio 2036”. Ne deriva lo slittamento al 2036 dell’orizzonte temporale richiamato dalla norma, con effetto di continuità (in chiave transitoria) del quadro applicativo collegato al regime degli enti associativi fino alla nuova data.

    Aliquota IVA 5% estesa alle imprese sociali (art. 4)

    Con l’art. 4, il decreto amplia l’ambito soggettivo dell’aliquota IVA del 5% prevista dalla Tabella A, parte II-bis, allegata al DPR 633/1972: dopo le parole riferite alle “cooperative sociali e loro consorzi”, vengono inserite anche le “imprese sociali costituite nelle forme di cui al libro V, titolo V, del codice civile”. In sostanza, le operazioni già ricomprese nel numero 1 della Tabella A, parte II-bis, potranno beneficiare dell’aliquota del 5% anche quando rese dalle imprese sociali (nei limiti e alle condizioni oggettive già previste da quella voce di Tabella), realizzando un’estensione coerente con la finalità di sostegno agli operatori dell’economia sociale.

    Terzo settore: nuovo art. 79-bis e soglie aggiornate

    Il decreto introduce il nuovo art. 79-bis nel Codice del Terzo settore per evitare la tassazione delle cosiddette “plusvalenze figurative”.
    Quando un bene passa dall’area commerciale a quella non commerciale per effetto della nuova qualificazione fiscale dell’attività, la plusvalenza non viene immediatamente tassata: l’imposta resta sospesa finché il bene è utilizzato per le finalità civiche, solidaristiche e sociali dell’ente. La tassazione scatterà solo se il bene viene ceduto, perde la destinazione statutaria o subisce un risarcimento.

    Sul fronte delle semplificazioni, il decreto aggiorna anche le soglie dei regimi forfetari applicabili agli enti del Terzo settore:

    • per Organizzazioni di volontariato e Associazioni di promozione sociale il limite dei ricavi ai fini del regime forfetario IVA e delle regole dell’art. 86 viene fissato a 85.000 euro;
    • la stessa soglia di 85.000 euro diventa il nuovo riferimento unico per l’accesso al regime speciale ex art. 86 CTS, in coerenza con i parametri UE e con l’obiettivo di un quadro semplificato e uniforme per gli enti non profit.

    Crisi d’impresa: tassazione neutra per la riduzione dei debiti

    Il decreto introduce una norma di interpretazione autentica dell’art. 88, comma 4-ter, TUIR, chiarendo in modo definitivo quando la riduzione dei debiti non genera sopravvenienze attive tassabili. La non imposizione si applica non solo ai concordati fallimentari o preventivi liquidatori, ma anche a:

    • concordato nella liquidazione giudiziale,
    • concordato minore liquidatorio,
    • concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio,
    • concordato minore in continuità aziendale,
    • accordi di ristrutturazione dei debiti (artt. 57, 60, 61 CCII),
    • piani attestati ex art. 56 CCII,
    • piani di ristrutturazione soggetti a omologazione,
    • procedure estere equivalenti.

    È confermato che l’irrilevanza fiscale opera nei limiti già previsti dal TUIR, senza diritto al rimborso delle imposte eventualmente versate in passato a seguito di interpretazioni difformi.

    Allegati:
  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Semplificazioni per le imprese: cosa prevede il nuovo disegno di legge 2025

    Pubblichiamo la bozza del disegno di legge sulle misure di semplificazione per le imprese (approvato dal Consiglio dei ministri lo scorso 4 agosto 2025) già predisposta per la bollinatura. Si tratta di un provvedimento organico che interviene su quattro macro-aree: fisco, lavoro, ambiente e attività economiche. L’obiettivo è ridurre oneri burocratici, velocizzare i procedimenti amministrativi e facilitare l’operatività delle imprese, con norme applicabili già dopo la definitiva approvazione parlamentare. 

    Di seguito un’analisi dei contenuti principali del DDL, articolo per articolo, sulla base del testo ufficiale .

    Misure di semplificazione in materia fiscale

    Transizione 4.0 e 5.0: nuovo codice identificativo in fattura (art. 1)

    Il DDL interviene sugli obblighi documentali per fruire dei crediti d’imposta Transizione 4.0 e 5.0.

    Sparisce l’obbligo di riportare in fattura il riferimento normativo: sarà sufficiente indicare un codice identificativo dell’investimento, stabilito con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

    L’agevolazione si applica agli investimenti effettuati dopo la pubblicazione del provvedimento attuativo.

    Dichiarazioni fiscali scartate: niente sanzione se ritrasmesse entro 5 giorni (art. 2)

    Viene introdotta un’importante semplificazione:

    • se una dichiarazione inviata nei termini è scartata dal sistema,
    • non si applica la sanzione,
    • purché venga ritrasmessa correttamente entro un massimo di 5 giorni, termine che sarà definito da decreto MEF.

    La stessa disciplina si applica alle sanzioni del Testo Unico sulle violazioni tributarie.

    Premi in beni e servizi non imponibili IVA: imposta sostitutiva al 20% (art. 3)

    L’imposta sostitutiva del 20% sui premi è versata entro il 16 del mese successivo al pagamento o all’emissione della fattura, semplificando la tempistica per le imprese.

    Acquiescenza: ampliata la possibilità di ridurre le sanzioni (art. 4)

    La rinuncia totale o parziale all’impugnazione dell’atto consente ora una riduzione a un terzo delle sanzioni con regole più flessibili, fatta eccezione per le violazioni con documentazione falsa o fatture inesistenti.

    Misure in materia di lavoro

    CIG: obbligo di comunicazione per attività lavorative parallele (art. 5)

    Il lavoratore in CIG deve informare il datore di lavoro preventivamente o contestualmente all’avvio di un’altra attività lavorativa.

    ITS Academy: più flessibilità per i docenti provenienti dalle imprese (art. 6)

    Gli ITS Academy possono stipulare protocolli con le imprese per includere nel corpo docente figure professionali con comprovata esperienza.

    Formazione sulla sicurezza: ampliamento del personale formativo (art. 7)

    Nel D.Lgs. 81/2008, articolo 45 (“Pronto soccorso aziendale”), viene aggiunto un nuovo comma 1-bis, che prevede che durante la formazione dei lavoratori, il medico competente può avvalersi, anche per la parte teorica, della collaborazione: di personale infermieristico, oppure di altro personale qualificato, purché dotato delle conoscenze teoriche previste dal programma formativo.

    Modifica dell’art. 16, comma 1, del D.Lgs. 151/2015 – Divieto di richiedere documenti già disponibili alla PA 
    Al datore di lavoro non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti e informazioni già in possesso delle amministrazioni e degli enti pubblici. Ciò significa che le amministrazioni (INPS, INAIL, ASL, Ispettorati, Ministero del lavoro, Comuni ecc.) non possono più chiedere all’azienda la produzione di documenti o informazioni che: 

    • sono già stati trasmessi a qualche ente pubblico; 
    • oppure sono già archiviati in banche dati pubbliche.

    Semplificazioni per attività economiche, SUAP e autorizzazioni

    Contratti di sviluppo: ridotti i tempi dei procedimenti (art. 16)

    Un decreto MIMIT potrà introdurre regole accelerate per concessione delle agevolazioni.

    Insegne di esercizio: SCIA obbligatoria fino alla riforma del Codice della strada (art. 17)

    Per installare un’insegna basta la SCIA al SUAP, con asseverazione tecnica. Prevista anche modulistica unica nazionale.

    Conferenza di servizi accelerata (art. 18)

    Nuova procedura “fast track”:

    • 30 giorni per le PA (45 per quelle in materia ambientale e sanitaria),
    • riunione telematica entro 15 giorni,
    • dissenso motivato obbligatorio o scatta l’assenso.

    Ulteriori semplificazioni riguardano gli apparecchi automatici e la meccatronica.

    Opere vicino alla linea doganale e nel mare territoriale: silenzio assenso (art. 19)

    Autorizzazione preventiva dell’Agenzia Dogane entro 30 giorni, con silenzio assenso.

    Microimprese: procedura dedicata per la notifica dei data breach (art. 20)

    Imprese con meno di 5 dipendenti avranno una procedura ad hoc definita dal Garante Privacy.

    Semplificazioni anche per responsabili tecnici temporanei e per i provvedimenti di sospensione nei cantieri.

    Circolazione stradale e abilitazione alla guida (art. 21)

    Tra le novità:

    • possibilità di individuare i medici delle commissioni anche tra pensionati qualificati;
    • criteri più chiari per gestione dei rifiuti dopo incidenti;
    • deroghe per autorizzazioni di prova di veicoli in R&S.

    Navigazione: interpretazione autentica sul trasbordo del personale (art. 22)

    Il trasbordo tra unità dello stesso armatore non comporta disarmo dell’unità di provenienza, se ormeggiata e sotto custodia.

    Formazione FER per installatori: corsi aggiornati e attestati telematici (art. 23)

    Previsti:

    • corsi di aggiornamento di almeno 24 ore;
    • attestati trasmessi telematicamente alle Camere di Commercio tramite modulistica standard.

    Nuove regole per l’imprenditore agricolo professionale IAP (art. 24)

    Per i primi 5 anni dalla domanda non è richiesto il requisito reddituale, facilitando l’avvio di nuove attività agricole.

    Allegati: