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Collegamento POS e registratori telematici dal 2026
Con il Provvedimento n. 424470 del 31 ottobre 2025, l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità operative per l’attuazione dell’art. 1, commi 74 e 77, della legge n. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025).
Le nuove disposizioni disciplinano il collegamento tra gli strumenti di pagamento elettronico (POS) e gli strumenti di certificazione dei corrispettivi (registratori telematici o software equivalenti), nonché le regole per la memorizzazione puntuale e la trasmissione aggregata dei dati relativi ai pagamenti elettronici.
Ambito di applicazione e definizioni
Il provvedimento individua i principali soggetti e strumenti coinvolti:
- Soggetti obbligati: esercenti e operatori che utilizzano strumenti di certificazione dei corrispettivi ai sensi del d.lgs. 127/2015.
- Strumenti di pagamento elettronico: hardware o software mediante i quali vengono accettati i pagamenti digitali (POS, app, terminali virtuali).
- Strumenti di certificazione dei corrispettivi: i registratori telematici e le soluzioni software approvate dall’Agenzia.
- Area riservata: la sezione del portale Fatture e Corrispettivi in cui si effettueranno le operazioni di collegamento.
Sono inoltre definiti i “prestatori di servizi di pagamento” e i “contratti di convenzionamento” che disciplinano i rapporti tra questi e gli esercenti.
Modalità di collegamento tra POS e registratori telematici e scadenze operative
A decorrere dal 1° gennaio 2026, tutti gli esercenti obbligati alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi che accettano pagamenti elettronici sono tenuti ad effettuare il collegamento tra ciascun POS e il proprio registratore telematico.
L’operazione deve essere eseguita esclusivamente tramite le funzionalità disponibili nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate, accessibile con credenziali SPID, CNS, CIE o Entratel/Fisconline.
All’interno della procedura, l’esercente deve:- registrare l’identificativo univoco del dispositivo di pagamento elettronico (POS);
- associarlo all’identificativo del registratore telematico o del software RT già censito e attivo;
- indicare l’indirizzo dell’unità locale in cui tali strumenti vengono utilizzati.
Il collegamento può essere effettuato direttamente dall’esercente oppure tramite un soggetto delegato (scarica qui il Modello di Delega Unica), attraverso il servizio “Accreditamento e censimento dispositivi”, come previsto dal Provvedimento n. 375356 del 2 ottobre 2024.
Qualora la trasmissione dei corrispettivi avvenga mediante la procedura web prevista per i soggetti di minori dimensioni, il collegamento potrà essere effettuato all’interno della medesima interfaccia telematica.
Scadenze per il collegamento
Il provvedimento stabilisce due diverse tempistiche, in funzione della data di disponibilità dei dispositivi:
- POS già attivi a gennaio 2026
- Il collegamento deve essere effettuato entro 45 giorni dalla data in cui l’Agenzia delle Entrate renderà operativo il servizio web dedicato.
- La data ufficiale di attivazione del servizio sarà comunicata con apposito avviso pubblicato sul sito dell’Agenzia.
- POS attivati successivamente al 31 gennaio 2026
- Il collegamento deve essere registrato a partire dal sesto giorno del secondo mese successivo alla data di effettiva disponibilità del POS ed essere completato entro l’ultimo giorno lavorativo dello stesso mese.
- Ai fini del calcolo dei termini, il sabato è considerato giorno non lavorativo. Esempio pratico: per un POS attivato il 1° febbraio 2026, la registrazione del collegamento dovrà avvenire tra il 6 e il 30 aprile 2026.
Le medesime tempistiche si applicano anche in caso di modifica di un collegamento già registrato, ad esempio per la sostituzione di un POS o l’attivazione di un nuovo registratore telematico presso la stessa sede.
Il mancato rispetto dei termini potrà essere rilevato in sede di controllo, poiché la registrazione dei dispositivi nel portale costituisce elemento essenziale per la tracciabilità dei pagamenti elettronici e la coerenza dei dati trasmessi con i corrispettivi giornalieri.
Allegati: -
Decreto Sicurezza 2025: nuove misure per salute, sicurezza sul lavoro e protezione civile
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31 ottobre 2025 il Decreto Legge n. 159/2025, recante “Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile”.
Il provvedimento nasce per rafforzare le politiche di prevenzione, migliorare i controlli e potenziare la capacità operativa dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro e delle strutture territoriali sanitarie, in risposta all’aumento degli infortuni e ai recenti eventi emergenziali.
Il decreto si articola in 21 articoli, toccando temi che spaziano dalla revisione delle aliquote INAIL alla formazione obbligatoria, fino alla proroga dello stato di emergenza per gli eventi meteorologici in Toscana.
Misure per imprese e INAIL: incentivi, formazione e sicurezza
Revisione delle aliquote e bonus sicurezza
Dal 1° gennaio 2026, l’INAIL potrà rivedere le aliquote di oscillazione per andamento infortunistico, premiando i datori di lavoro virtuosi e penalizzando quelli con condanne definitive per violazioni gravi sulla sicurezza.
È inoltre prevista la revisione dei contributi agricoli, sempre nel rispetto dell’equilibrio tariffario.Rete del lavoro agricolo di qualità
Le imprese agricole iscritte alla Rete del lavoro agricolo di qualità potranno accedere a una quota dei fondi INAIL destinati ai progetti di miglioramento della sicurezza.
Formazione e cultura della prevenzione
L’articolo 5 potenzia la formazione in materia di sicurezza:
- L’INAIL dovrà trasferire almeno 35 milioni di euro annui al Fondo sociale per occupazione e formazione, destinati a programmi formativi innovativi e all’uso di tecnologie immersive.
- Vengono promossi progetti specifici per settori ad alto rischio (costruzioni, logistica, trasporti) e incentivi per le PMI che adottano DPI intelligenti.
- Le competenze acquisite dai lavoratori saranno registrate nel fascicolo elettronico del lavoratore e nel SIISL (Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa).
Vigilanza, patente a crediti e nuove assunzioni
Appalti e subappalti: badge di cantiere e patente a crediti
Le imprese che operano in appalto e subappalto dovranno dotare i lavoratori di un badge digitale anticontraffazione, interoperabile con il sistema SIISL. Inoltre, vengono aggiornate le regole della patente a crediti prevista dal D.Lgs. 81/2008:
- decurtazioni più severe per violazioni in materia di sicurezza;
- raddoppio della sanzione pecuniaria (da 6.000 a 12.000 euro) per alcune infrazioni.
Potenziamento dell’Ispettorato del lavoro e dei Carabinieri
L’articolo 4 prevede 300 nuove assunzioni a tempo indeterminato per gli ispettori del lavoro dal 2026 al 2028 e l’aumento del contingente del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro a 810 unità complessive.
Sono stanziati oltre 16 milioni di euro annui dal 2027 per coprire costi di personale e funzionamento.Studenti, volontari e misure sociali
Sicurezza scuola-lavoro
Si estende la copertura INAIL anche al tragitto casa-scuola per gli studenti coinvolti nei percorsi di formazione duale.
Le convenzioni con le imprese ospitanti non potranno più prevedere mansioni ad alto rischio.Borse di studio per i superstiti di vittime del lavoro
Dal 2026, l’INAIL erogherà borse di studio annuali ai figli di lavoratori deceduti per infortunio o malattia professionale:
- 3.000 € per scuole primarie e secondarie di I grado;
- 5.000 € per scuole secondarie di II grado e IeFP;
- 7.000 € per università e ITS.
Protezione civile e volontariato
Una sezione dedicata (artt. 18-20) disciplina la formazione e sorveglianza sanitaria dei volontari della protezione civile, inclusi Croce Rossa e Soccorso Alpino.
È inoltre prorogato fino al 31 dicembre 2025 lo stato di emergenza per le province toscane colpite dagli eventi alluvionali del 2023.
Altre novità: norme UNI, prevenzione e semplificazioni
- aggiornamento del riferimento alla norma UNI EN ISO 45001:2023+A1:2024 nei modelli organizzativi aziendali (art. 10).
- adozione di linee guida per il tracciamento dei mancati infortuni e campagne nazionali di prevenzione (art. 15).
- potenziamento dei Dipartimenti di prevenzione delle ASL, che potranno utilizzare parte delle sanzioni riscosse per assumere personale e finanziare attività di sorveglianza (art. 16).
- stabilizzazione del personale medico dell’INAIL e semplificazioni nei controlli (artt. 12-13).
- introduzione dell’obbligo di pubblicazione delle offerte di lavoro sul SIISL per le imprese che richiedono agevolazioni contributive (art. 14).
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Flussi d’ingresso 2026-2028: il testo del DPCM pubblicato in Gazzetta Ufficiale
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 15.10.2025 il Dpcm del 2 ottobre 2025 per le quote triennali di ingresso per lavoratori stranieri nel periodo 2026-2028, introducendo criteri semplificati e orientati a semplificare la procedura di domanda.
Come di consueto il provvedimento include sia ingressi all’interno delle quote (subordinato stagionale e non stagionale, lavoro autonomo) sia al di fuori delle quote, ad esempio in caso di accordi di rimpatrio o per rifugiati.
La programmazione dei flussi ha tenuto conto delle criticità riscontrate anche con il dpcm 2023-205 e si basa sui seguenti elementi principali:
- analisi triennale del fabbisogno occupazionale;
- estensione delle quote relative ai settori ATECO più critici (tra cui agricoltura, costruzioni, logistica, ristorazione, sanità);
- riserve di quote per campagne contro l’immigrazione irregolare;
- canali preferenziali per apolidi, rifugiati e discendenti di italiani all’estero.
È prevista come di consueto una formazione nei Paesi di origine e conversione in lavoro dei permessi rilasciati per studio o formazione professionale.
Vediamo più in dettaglio il contenuto del decreto.
Quote complessive e settori ammessi
Il decreto prevede il numero massimo di ingressi previsti nel triennio pari a 497.550 unità, suddivisi equamente ogni anno.
La ripartizione distingue fra lavoro subordinato stagionale e non stagionale, e lavoro autonomo, con riserve per categorie specifiche come rifugiati e discendenti di italiani.
Ecco il dettaglio completo in tabella:
Anno Totale Quote Subordinato non stagionale Stagionale Autonomo Riserve speciali (rifugiati, discendenti, assistenza) 2026 164.850 76.200 88.000 650 13.970 (assistenti, rifugiati, discendenti) 2027 165.850 76.200 89.000 650 14.370 2028 166.850 76.200 90.000 650 14.570 Per il lavoro subordinato non stagionale, si accede tramite quote riservate a lavoratori provenienti da:
- Paesi già convenzionati e Nuovi Paesi con cui l’Italia concluderà accordi tra 2026 e 2028 (con crescita annuale: 18.000 nel 2026, fino a 34.000 nel 2028). v. tabella 2
- Le categorie per il lavoro autonomo includono imprenditori con investimenti minimi, liberi professionisti riconosciuti, amministratori societari, artisti e startupper.
Settori ammessi per lavoro subordinato non stagionale
Settori Agricoltura, silvicoltura e pesca Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco Industrie tessili, dell'abbigliamento e calzature Industrie metallurgiche e dei prodotti in metallo Altre industrie (codici ATECO 16–22 e 26–33) Costruzioni Commercio all’ingrosso e al dettaglio Servizi di alloggio e ristorazione Servizi turistici (ATECO 55, 56, 79) Servizi di trasporto, logistica e magazzinaggio Servizi operativi di supporto alle imprese e alle persone Sanità, assistenza sociale e servizi sanitari privati Altri servizi (codici ATECO K, 61, 62, 63, M, 68) tabella 2 Albania Giappone Algeria Giordania Bangladesh Guatemala Bosnia-Erzegovina India Corea del Sud Kirghizistan Costa d’Avorio Kosovo Egitto Mali El Salvador Marocco Etiopia Mauritius Filippine Moldova Gambia Montenegro Georgia Niger Ghana Nigeria Ucraina Pakistan Senegal Perù Serbia Repubblica di Macedonia del Nord Sri Lanka Sudan Tunisia Uzbekistan Procedura e date per le domande
Il decreto prevede che le domande di nulla osta per lavoro subordinato (stagionale e non) e autonomo debbano essere precompilate e trasmesse esclusivamente per via telematica, tramite il sistema informatico del Ministero dell’Interno. Il DPCM enfatizza un rafforzamento delle funzionalità online, con possibili aggiornamenti tecnici per la gestione più fluida dei click day.
Viene confermata e rafforzata l’obbligatorietà della verifica dell’indisponibilità di lavoratori già presenti sul territorio nazionale, da effettuarsi prima della presentazione della domanda.
Le modalità saranno definite da una successiva Circolare interministeriale (Ministero del Lavoro e Interno), ma si prevede un canale integrato con i CPI per velocizzare le risposte.
Il DPCM prevede un calendario preciso per l’invio delle domande, differenziato per tipologia di lavoro e settore. Le date saranno pubblicate annualmente con apposito decreto, ma con validità triennale della pianificazione, le aziende potranno organizzarsi in anticipo.
Le quote verranno distribuite territorialmente dal Ministero del lavoro in base ai fabbisogni rilevati, con priorità ai settori produttivi con maggiore carenza di manodopera.
Una successiva circolare congiunta dei ministeri interesati quindi definirà in dettaglio:
- tempi e modalità della precompilazione dei moduli,
- la documentazione richiesta, e
- le modalità di verifica preventiva presso i Centri per l’impiego per l’indisponibilità di lavoratori già presenti sul territorio nazionale.
La bozza di decreto indica le seguenti finestre di invio per le domande
Allegati:Settore Data apertura domande Data chiusura Agricoltura (stagionale) 12 gennaio 31 dicembre anno di riferimento Turismo (stagionale) 9 febbraio 31 dicembre Non stagionale – Accordi specifici 16 febbraio 31 dicembre Altri ingressi (lavoro autonomo, rifugiati ecc.) 18 febbraio 31 dicembre Le domande non perfezionate con le necessaria documentazione entro sei mesi dal 31 dicembre saranno considerate decadute.
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Decreto Terra dei fuochi 116 2025 convertito: nuove regole sui rifiuti
Il decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116 nasce dall’urgenza di rafforzare il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti e di dare esecuzione alla sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU) del 30 gennaio 2025
La Corte aveva condannato l’Italia per non aver tutelato adeguatamente i cittadini della cosiddetta Terra dei Fuochi, esposti per anni ai roghi tossici e all’inquinamento derivante dallo smaltimento illegale di rifiuti.
Il provvedimento, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 183 dell’8 agosto 2025, si colloca in un quadro di emergenza sanitaria e ambientale che coinvolge non solo la Campania, ma anche altre aree del Paese. Il legislatore rafforza le norme esistenti, aumenta le pene per i reati più gravi e introdce strumenti di prevenzione e repressione più rapidi ed efficaci.
In particolare gli obiettivi erano:
- la necessità di colpire in maniera mirata l’abbandono di rifiuti, soprattutto tramite l’uso di veicoli;
- l’esigenza di disciplinare con chiarezza i casi di gestione non autorizzata e spedizione illegale di rifiuti, anche pericolosi;
- l’urgenza di finanziare interventi di bonifica e ripristino ambientale, in particolare nella Terra dei Fuochi.
La legge di conversione è tata pubblicata in GU il 7 ottobre 2025. In fondo all'articolo una tabella con le modifiche
Pene e sanzioni: le modifiche al Testo Unico ambientale
Il cuore del decreto riguarda le modifiche al Testo unico ambientale (d.lgs. n. 152/2006) e ad altre norme collegate. Le pene per abbandono, deposito incontrollato e traffico illecito di rifiuti sono state inasprite, con l’introduzione di fattispecie autonome dedicate sia ai rifiuti non pericolosi che a quelli pericolosi . Ecco una tabella di sintesi delle novità:
Fattispecie Sanzione principale Pene accessorie / Note per imprese Abbandono di rifiuti non pericolosi (art. 255) Ammenda da 1.500 a 18.000 € Sospensione patente da 1 a 4 mesi se con veicolo; competenza sanzionatoria del Sindaco con supporto di videosorveglianza Abbandono di rifiuti non pericolosi con pericolo per salute/ambiente (art. 255-bis) Reclusione da 6 mesi a 5 anni Per titolari di imprese/responsabili enti: reclusione da 9 mesi a 5 anni e 6 mesi; sospensione patente da 2 a 6 mesi Abbandono di rifiuti pericolosi (art. 255-ter) Reclusione da 1 a 5 anni Aggravata: da 1 anno e 6 mesi a 6 anni in caso di pericolo grave o siti contaminati; per titolari/responsabili: da 1 a 5 anni e 6 mesi Gestione non autorizzata di rifiuti (art. 256) Reclusione da 6 mesi a 3 anni (non pericolosi) / da 1 a 5 anni (pericolosi) Sospensione patente da 3 a 9 mesi; confisca del mezzo utilizzato; pena aumentata se in siti contaminati Discarica non autorizzata (art. 256, commi 3 e 3-bis) Reclusione da 1 a 5 anni (non pericolosi) / fino a 7 anni (pericolosi o siti contaminati) Confisca dell’area; obblighi di bonifica a carico del responsabile Combustione illecita di rifiuti (art. 256-bis) Reclusione da 3 a 6 anni (non pericolosi); da 3 anni e 6 mesi a 7 anni (pericolosi) Aumento pena fino alla metà in caso di incendio; aggravante se commesso in siti contaminati Spedizione illegale di rifiuti (art. 259) Reclusione da 1 a 5 anni Aumento pena per rifiuti pericolosi; aggravante se commesso da impresa (aumento di 1/3) – art. 259-bis Aggravante per attività di impresa (art. 259-bis) Aumento di 1/3 delle pene per reati ambientali commessi nell’esercizio d’impresa Responsabilità per omessa vigilanza; applicazione responsabilità amministrativa ex d.lgs. 231/2001 con sanzioni pecuniarie e interdittive Falsità documentale nei formulari rifiuti (art. 258) Reclusione da 1 a 3 anni Confisca del mezzo; sospensione patente da 1 a 8 mesi; sospensione Albo gestori ambientali da 2 a 12 mesi Autotrasporto senza iscrizione all’Albo gestori (art. 212, co. 19-ter) Sanzioni previste per la violazione + sospensione dall’Albo autotrasportatori da 15 giorni a 2 mesi In caso di recidiva: cancellazione dall’Albo con divieto di reiscrizione per 2 anni Da evidenziare come, accanto alle pene principali, sono previste sanzioni accessorie:
- sospensione o cancellazione dall’Albo degli autotrasportatori,
- sospensione della patente,
- confisca del mezzo utilizzato e, in caso di discariche abusive,
- confisca dell’area interessata.
Importante anche l’introduzione di aggravanti specifiche se il reato è commesso nell’ambito di un’attività d’impresa o in siti contaminati.
Infine, il decreto interviene anche sul codice penale, sul codice antimafia e sulla responsabilità amministrativa degli enti (d.lgs. 231/2001), ampliando il novero dei reati ambientali per i quali si applicano sanzioni interdittive e pecuniarie più elevate.
Altre novità
Oltre alla parte penale, il decreto prevede risorse economiche e strumenti operativi per affrontare le emergenze ambientali e sociali. Per il 2025 è stata autorizzata una spesa di 15 milioni di euro destinata al Commissario unico per la Terra dei Fuochi, che potrà procedere alla rimozione dei rifiuti abbandonati e avviare azioni di bonifica e ripristino
l decreto introduce anche:
- l’uso della Carta nazionale dell’uso del suolo dell’AGEA per monitorare i cambiamenti morfologici e chimico-fisici dei terreni;
- la proroga dello stato di emergenza nelle Marche fino al 31 dicembre 2025, dopo gli eventi meteorologici eccezionali iniziati nel settembre 2022;
- la possibilità di continuare ad erogare contributi per l’autonoma sistemazione delle famiglie sfollate in caso di calamità.
Le modifiche della legge di conversione
Sintesi delle novità
Di seguito una tabella comparativa che evidenzia le novità introdotte in sede di conversione . QUI IL TESTO COORDINATO
Le principali innovazioni riguardano nuove fattispecie di reato, aggravanti, confische obbligatorie, sanzioni 231, misure antimafia e capitoli extra (Terra dei Fuochi e Dipartimento per il Sud). Fonti normative: Testo coordinato in G.U. 7 ottobre 2025 (vigente dal 7/10/2025):contentReference[oaicite:0]{index=0}.
Allegati:Tema Decreto originario (nell’articolo) Novità introdotte con la legge di conversione Riferimenti Abbandono rifiuti (art. 255) Aumento ammende e sospensione patente se con veicolo. Nuovi commi: 1.1 (arresto 6–24 mesi o ammenda 3.000–27.000 € per titolari d’impresa/enti); 1.2 (1.000–3.000 € per abbandono accanto ai cassonetti + fermo veicolo 1 mese); 1-ter (accertamento tramite videosorveglianza; sindaco competente). Art. 255, commi 1, 1.1, 1.2, 1-ter:contentReference[oaicite:1]{index=1} Nuove fattispecie: 255-bis e 255-ter Non presenti nell’articolo (non ancora introdotte). 255-bis: abbandono non pericolosi in casi con pericolo per ambiente/vita → reclusione 6 mesi–5 anni.
255-ter: abbandono pericolosi → reclusione 1–5 anni (aggravanti pericolo/siti contaminati).Art. 255-bis, 255-ter:contentReference[oaicite:2]{index=2} Gestione illecita (art. 256) Inasprimento pene in generale. Riscrittura comma 1; nuove aggravanti 1-bis (pericolo ambientale) con pene più alte; 1-ter sospensione patente 3–9 mesi; 1-quater confisca del mezzo; 3-bis aggravanti per discarica abusiva; 3-ter confisca area. Art. 256, commi 1, 1-bis, 1-ter, 1-quater, 3, 3-bis, 3-ter:contentReference[oaicite:3]{index=3} Combustione illecita (art. 256-bis) Rafforzamento sanzioni. Nuovi 3-bis e 3-ter: combustione non pericolosi 3–6 anni (pericolosi 3 anni e 6 mesi–7 anni); pene aumentate fino alla metà se segue incendio. Art. 256-bis, commi 3-bis, 3-ter:contentReference[oaicite:4]{index=4} Spedizioni illegali (art. 259) Pene rafforzate. Riscrittura allineata al Reg. (UE) 2024/1157; reclusione 1–5 anni, aumentata per rifiuti pericolosi. Art. 259 (rubrica e testo); rinvio Reg. UE 2024/1157:contentReference[oaicite:5]{index=5} Aggravante impresa & colpa Non menzionate. 259-bis: +1/3 se nell’ambito di impresa/attività organizzata.
259-ter: fatti colposi → diminuzione 1/3–2/3.Art. 259-bis, 259-ter:contentReference[oaicite:6]{index=6} Codice penale Indicazioni generiche su aggravanti ambientali. Estensione esclusione particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) a nuovi reati; nuove aggravanti in 452-sexies -
Turismo: contributi e agevolazioni per alloggi ai lavoratori
Il Ministero del Turismo ha pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 4 ottobre 2025 il Decreto 18 settembre 2025, che attua l’articolo 14 del D.L. n. 95/2025 (convertito con legge n. 118/2025), introducendo misure per garantire alloggi a condizioni agevolate ai lavoratori del settore turistico-ricettivo e della somministrazione di alimenti e bevande.
Il provvedimento disciplina in particolare:
- le tipologie di costo ammissibili;
- le categorie di soggetti beneficiari;
- le procedure di erogazione dei contributi e i controlli;
- le modalità per assicurare la destinazione agevolata degli alloggi per un periodo minimo di cinque o nove anni.
Le risorse stanziate ammontano a 44 milioni di euro per il 2025 e a 38 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, suddivise tra contributi in conto capitale e in conto esercizio.
Contributi in conto capitale
Il Titolo II disciplina i contributi destinati a finanziare investimenti strutturali per la creazione, riqualificazione e ammodernamento degli alloggi da destinare ai lavoratori del comparto turistico-ricettivo, compresi quelli impiegati nei pubblici esercizi (ristoranti, bar, ecc.).
In sostanza, incentiva investimenti edilizi e strutturali per creare o migliorare alloggi per lavoratori del turismo, con contributi fino al 30–50% delle spese.
Beneficiari
Possono accedere ai contributi:
- le imprese del settore turistico con i codici ATECO indicati nella Tabella 1, che comprendono servizi di alloggio (alberghi, B&B, rifugi, villaggi turistici, ecc.), ristorazione, centri termali e attività ricreative.
- le imprese devono disporre dell’immobile oggetto dell’intervento, anche in locazione, e destinarlo per almeno nove anni esclusivamente ai lavoratori dipendenti, applicando un canone ridotto di almeno il 30% rispetto ai valori medi di mercato.
Requisiti ulteriori: sede legale e operativa in Italia, regolarità contributiva, fiscale, ambientale e antimafia, assenza di procedure concorsuali, ecc. (art. 3, commi 2–3).
Interventi e spese ammissibili
I progetti devono riguardare:
- Riqualificazione e ammodernamento di immobili esistenti (o porzioni certificabili) per almeno 10 posti letto per intervento.
- Lavori finalizzati all’efficientamento energetico (es. coibentazioni, serramenti, pareti ventilate, impianti rinnovabili, sistemi intelligenti di climatizzazione, ecc.).
- Spese per impianti, macchinari e arredi entro il 30% del totale dell’investimento.
Gli investimenti devono avere un valore compreso tra 500.000 e 5 milioni di euro e concludersi entro 24 mesi dalla concessione del contributo.
Entità dei contributi
Le agevolazioni sono concesse in percentuale delle spese ammissibili, con intensità base del 30%, aumentata per PMI (fino a +20%), interventi in zone assistite o con miglioramenti energetici oltre il 40%, aumentabile fino a:
- +20% per piccole imprese
- +10% per medie imprese
- +15% per interventi con miglioramento energetico ≥40%
- +15% o +5% per investimenti in aree assistite UE (art. 107 TFUE)
Contributi per la locazione di alloggi per lavoratori nel turismo
Il Titolo III prevede contributi in conto esercizio per sostenere le spese di locazione di alloggi destinati ai lavoratori del settore turistico, con l’obiettivo di migliorare la disponibilità abitativa per il personale stagionale o stabile. la finalità consiste nel sostenere direttamente i costi di affitto per alloggi da destinare ai lavoratori, con contributi annuali per posto letto, per periodi pluriennali.
Beneficiari
Gli stessi soggetti indicati per i contributi in conto capitale (art. 10), purché sostengano direttamente spese di locazione:
- gli alloggi possono essere singoli o multipli, purché ubicati nella stessa provincia della struttura o entro 40 km.
- devono essere nella disponibilità del beneficiario (proprietà o contratto registrato) e destinati ai lavoratori.
- devono essere funzionali entro 24 mesi dalla domanda.
Entità del contributo
Il contributo è calcolato per posto letto, fino a 3.000 euro l’anno, per un periodo da 5 a 10 anni.
- fino a 3.000 € l’anno per posto letto, per un periodo da 5 a 10 anni, con intensità:
L’intensità massima è del 50% dei costi per le PMI e del 15% per le grandi imprese, nel rispetto del regolamento europeo sugli aiuti di Stato. (art. 11, richiamo all’art. 29 Reg. GBER).
Procedure e controlli
Le domande saranno presentate in modalità telematica a seguito della pubblicazione di appositi avvisi pubblici. Le procedure saranno:
- valutative a graduatoria per i contributi in conto capitale;
- a sportello per i contributi di parte corrente.
Le domande ammissibili saranno valutate in base a criteri di merito con punteggi da 0 a 100; verranno finanziate quelle che raggiungeranno almeno 50 punti, in ordine cronologico, fino ad esaurimento fondi.
Il Ministero o il soggetto gestore potrà effettuare controlli in ogni fase e revocare le agevolazioni in caso di:
- dichiarazioni mendaci;
- mancato rispetto dei vincoli di destinazione (5 o 9 anni);
- perdita della disponibilità degli immobili;
- violazioni normative in materia di lavoro, ambiente, edilizia e sicurezza.
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Conto Termico 3.0: incentivi MASE per efficienza energetica e rinnovabili
Pubblicato in GU n. 224 del 26 settembre 2025 il decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 7 agosto 2025 che aggiorna la disciplina del cosiddetto “conto termico”, introducendo misure di semplificazione e potenziamento.
Scarica il testo del Decreto MASE del 07.08.2025 e Allegati | "Conto Termico 3.0"
L’obiettivo è favorire la riqualificazione energetica degli edifici e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili, con coerenza rispetto al PNIEC e al percorso di decarbonizzazione del settore civile.
Il provvedimento individua come beneficiari amministrazioni pubbliche, soggetti privati operanti nel terziario e imprese, introducendo meccanismi differenziati di sostegno.
È inoltre previsto un aggiornamento periodico delle regole di incentivo mediante successivi decreti ministeriali.
Conto Termico 2025: interventi per incremento efficienza energetica degli edifici
Il Titolo II del Decreto MASE 7 agosto 2025 disciplina gli interventi di piccole dimensioni volti a migliorare l’efficienza energetica del patrimonio edilizio esistente, indicando chiaramente chi può accedere agli incentivi e quali sono le tipologie di opere ammesse al finanziamento.
Soggetti ammessi (art. 4)
Il decreto individua due principali categorie di beneficiari:
- Amministrazioni pubbliche, che possono presentare domanda per interventi su edifici di loro proprietà o gestione.
- Soggetti privati, limitatamente però agli edifici che rientrano nell’ambito terziario (uffici, negozi, alberghi, strutture ricettive, capannoni e altre attività non residenziali). Non sono quindi agevolati gli interventi su abitazioni private.
Sono inoltre equiparati alle amministrazioni pubbliche gli enti del Terzo settore non economici: associazioni, fondazioni e realtà senza scopo di lucro che non svolgono attività di carattere commerciale. Questa previsione amplia la platea dei beneficiari, garantendo che anche organizzazioni non profit possano usufruire del sostegno statale.
Tipologie di interventi incentivabili (art. 5)
L’elenco degli interventi ammessi è piuttosto articolato e riguarda diversi aspetti della riqualificazione energetica:
- Isolamento termico delle superfici opache (pareti, coperture, solai), anche congiunto all’installazione di sistemi di ventilazione meccanica.
- Sostituzione di infissi e serramenti che delimitano gli ambienti climatizzati.
- Schermature solari e sistemi di ombreggiamento, fissi o mobili, per finestre esposte da Est-Sud-Est a Ovest, al fine di ridurre i carichi termici estivi.
- Trasformazione degli edifici in “edifici a energia quasi zero” (nZEB), con standard energetici molto elevati.
- Sostituzione degli impianti di illuminazione interni ed esterni con sistemi a maggiore efficienza.
- Building automation: installazione di sistemi per la gestione e il controllo automatico degli impianti termici ed elettrici, compresi strumenti di termoregolazione, contabilizzazione del calore e raccolta/elaborazione dei dati.
- Infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici, installabili anche in spazi aperti al pubblico, a condizione che siano realizzate insieme alla sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore elettriche.
- Impianti fotovoltaici con sistemi di accumulo e opere di allacciamento, anch’essi ammessi solo se abbinati alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore elettriche.
Tutti questi interventi sono incentivabili solo se realizzati su edifici esistenti e dotati di impianto di climatizzazione e devono rispettare le condizioni tecniche stabilite negli allegati I e II del decreto. Inoltre, le spese riconosciute come ammissibili sono quelle specificate dall’articolo 6.
Conto Termico 2025: interventi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili
Il Titolo III del Decreto MASE 7 agosto 2025 disciplina gli interventi di piccole dimensioni destinati alla produzione di energia termica da fonti rinnovabili e da sistemi ad alta efficienza, fissando sia i soggetti ammessi sia le tipologie di interventi incentivabili.
Soggetti ammessi (art. 7)
La platea dei beneficiari è ampia e include:
- Amministrazioni pubbliche, con la possibilità di intervenire su edifici e strutture di loro proprietà.
- Soggetti privati, non solo per il comparto terziario (uffici, negozi, alberghi, capannoni, ecc.), ma anche per il settore residenziale, a differenza di quanto previsto per gli interventi di mera efficienza energetica (artt. 4 e 5).
- Enti del Terzo settore senza scopo di lucro, assimilati alle amministrazioni pubbliche, in modo da garantire pari accesso alle agevolazioni.
Tipologie di interventi incentivabili (art. 8)
Gli incentivi coprono una gamma molto ampia di soluzioni tecnologiche per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili. In particolare, sono ammessi:
- Pompe di calore elettriche o a gas alimentate da energia aerotermica, geotermica o idrotermica, installate in sostituzione di vecchi impianti di riscaldamento. Per gli impianti più grandi (oltre 200 kW) è obbligatoria la contabilizzazione del calore.
- Sistemi ibridi o bivalenti a pompa di calore, che combinano diverse fonti di produzione termica. Anche in questo caso, sopra i 200 kW scatta l’obbligo di contabilizzazione.
- Caldaie a biomassa per edifici, serre o fabbricati rurali, nonché per processi produttivi o per reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento. Sono ammessi anche sistemi ibridi factory made che integrano pompe di calore.
- Impianti solari termici, destinati alla produzione di acqua calda sanitaria o all’integrazione del riscaldamento. Possono essere abbinati a sistemi di solar cooling o a processi produttivi. Per campi solari oltre i 100 m² è obbligatoria la contabilizzazione del calore.
- Scaldacqua a pompa di calore, in sostituzione degli scaldacqua elettrici o a gas tradizionali.
- Allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficienti, come alternativa sostenibile alla sostituzione del generatore interno.
- Unità di microcogenerazione alimentate da fonti rinnovabili, installate in sostituzione totale o parziale degli impianti esistenti.
Un aspetto rilevante è che il decreto riconosce come incentivabili anche gli interventi finalizzati a produrre calore per usi produttivi (industriali, artigianali, agricoli), nonché per impieghi specifici come il riscaldamento di piscine o di strutture wellness.
Condizioni e rendicontazione
Gli interventi devono rispettare le condizioni tecniche e i parametri stabiliti negli allegati I e II del decreto, mentre le spese ammissibili sono disciplinate dall’art. 9. Inoltre, nei casi in cui sia prevista la contabilizzazione del calore, il soggetto responsabile è tenuto a trasmettere al GSE le misure dell’energia termica prodotta annualmente e utilizzata.
Allegati: -
Bonus acquisto elettrodomestici 2025: il testo del decreto in Gazzetta Ufficiale
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 26 settembre 2025 il Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 3 settembre 2025, emanato di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, che disciplina il nuovo contributo per l’acquisto di grandi elettrodomestici ad alta efficienza energetica.
Scarica il testo del decreto MIMIT del 03.09.2025
La misura trae origine dalla legge di bilancio 2025 (L. 207/2024) ed è stata successivamente integrata dal DL n. 19/2025.
L’obiettivo è duplice, da un lato sostenere le famiglie nei consumi, dall’altro incentivare il rinnovo degli apparecchi domestici obsoleti, con un effetto positivo sia sul fronte ambientale sia sulla competitività del sistema industriale europeo.
Importi del Bonus elettrodomestici e limiti di spesa
Il contributo è riconosciuto in forma di voucher elettronico, che consente uno sconto diretto in fattura al momento dell’acquisto:
- 30% del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di 100 euro per elettrodomestico;
- importo elevato a 200 euro per i nuclei familiari con ISEE inferiore a 25.000 euro.
Il beneficio è concesso per un solo elettrodomestico per nucleo familiare, non è cumulabile con altre agevolazioni o incentivi fiscali sugli stessi beni e viene riconosciuto nei limiti del fondo stanziato, pari a 50 milioni di euro per il 2025. La gestione avverrà tramite piattaforma PagoPA e con il supporto tecnico-amministrativo di Invitalia.
Elettrodomestici agevolati e requisiti
Per accedere al contributo è necessario sostituire un elettrodomestico della stessa tipologia con classe energetica inferiore, consegnandolo al venditore per il corretto smaltimento ai fini del riciclo.
Gli apparecchi ammessi, prodotti in stabilimenti situati nell’Unione Europea, devono rispettare specifiche classi minime di efficienza energetica:
- Lavatrici e lavasciuga: classe A o superiore;
- Forni: classe A o superiore;
- Cappe da cucina: classe B o superiore;
- Lavastoviglie: classe C o superiore;
- Asciugabiancheria: classe C o superiore;
- Frigoriferi e congelatori: classe D o superiore;
- Piani cottura: conformi ai limiti di efficienza previsti dal regolamento UE.
L’elenco aggiornato dei modelli ammessi sarà pubblicato e consultabile sul sito istituzionale del Ministero.
Modalità operative e controlli
L’utente finale dovrà fare richiesta del voucher attraverso la piattaforma informatica dedicata, che verificherà automaticamente i requisiti (ISEE, composizione del nucleo familiare, ecc.) interrogando banche dati pubbliche.
Il venditore, previa registrazione nella piattaforma e iscrizione al portale RAEE, applicherà lo sconto al cliente e maturerà il diritto al rimborso da parte di Invitalia. Sono previsti controlli stringenti sul corretto smaltimento degli apparecchi sostituiti e sulla regolarità delle operazioni commerciali.
Il decreto stabilisce inoltre le cause di decadenza dal beneficio e le procedure di recupero delle somme indebitamente percepite, a garanzia della trasparenza e del buon uso delle risorse pubbliche.
Allegati: