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Indennizzi Danno Biologico INAIL 2025: decreto e circolare istruzioni
Con il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 85 del 20 giugno 2025, pubblicato il 14 luglio nella sezione "Pubblicità legale" del sito del Ministero, è stata ufficializzata la rivalutazione annuale degli importi delle prestazioni economiche INAIL per danno biologico, prevista dall’art. 13 del D.lgs. 38/2000.
L’incremento per l’anno in corso è fissato nella misura dello 0,8%, con decorrenza dal 1° luglio 2025.
In data 1 agosto è stata pubblicata la circolare 45 con le istruzioni INAIL.
Normativa e ambito di applicazione
Il decreto si inserisce nel quadro normativo delineato dal D.lgs. n. 38/2000 e dalle successive disposizioni, in particolare la Legge 208/2015 (art. 1, comma 303), che prevede una rivalutazione automatica annuale degli importi sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI, al netto dei tabacchi).
La nota tecnica della Consulenza statistico attuariale INAIL del 20 febbraio 2025 ha rilevato una variazione media annua dell’indice FOI dallo 0,8%, con il coefficiente di rivalutazione pari a 1,008. Tale valore è stato confermato anche nella relazione del Direttore generale e del Direttore centrale rapporto assicurativo INAIL del 17 marzo 2025
.L’incremento si applica:
- Agli indennizzi in capitale per danno biologico dovuti dall’INAIL ai sensi della tabella vigente alla data dell’evento lesivo;
- Agli importi delle rendite per danno biologico, limitatamente alla quota che ristora il danno biologico.
Rientrano nell’applicazione della rivalutazione i settori dell’industria, agricoltura, i medici esposti a radiazioni ionizzanti e i tecnici sanitari di radiologia medica autonomi.
Il provvedimento recepisce la proposta di rivalutazione formulata dal Consiglio di amministrazione dell’INAIL con deliberazione n. 43 del 26 marzo 2025, sulla quale sono stati acquisiti:
Il parere favorevole del Ministero dell’Economia e delle Finanze – RGS-IGESPES (nota prot. n. 85135 del 14 aprile 2025);
Il nulla osta del Ministero della Salute – Direzione generale della prevenzione (nota prot. n. 15321 del 4 giugno 2025).
Tabella comparativa 2024-2025
Rivalutazione indennizzi INAIL per danno biologico dal 1° luglio 2025 (incremento 0,8%) Grado di menomazione (%) Importo 2024 (€) Importo rivalutato 2025 (€) Variazione (€) 1% 853,61 860,45 +6,84 5% 4.353,25 4.388,08 +34,83 10% 8.896,12 8.967,29 +71,17 20% 18.672,80 18.822,18 +149,38 30% 29.639,55 29.876,66 +237,11 40% 41.771,00 42.105,17 +334,17 50% 55.045,39 55.485,76 +440,37 60% 69.443,71 70.000,25 +556,54 70% 84.950,85 85.630,46 +679,61 80% 101.554,35 102.368,78 +814,43 90% 119.244,31 120.197,26 +952,95 100% 138.013,73 139.117,84 +1.104,11 Circolare di Istruzioni INAIL 45 2025
La circolare INAIL 45 2025 specifica che:
- per i ratei di rendita maturati a decorrere dal 1° luglio 2025, l'incremento si applica agli importi relativi alla quota che ristora il danno biologico, comprensivi delle precedenti rivalutazioni e saranno corrisposti con il rateo di rendita del mese di novembre 2025.
- Per quanto riguarda gli indennizzi in capitale, l’incremento applica agli importi erogati a seguito di provvedimenti emanati a decorrere dal 1° luglio 2025, tenuto conto che il valore capitale corrisposto è riferito alla tabella del danno biologico in relazione alla data dell’evento lesivo
- Per gli accertamenti provvisori dei postumi effettuati a decorrere dal 1° luglio 2025, la rivalutazione sarà corrisposta a seguito dell’accertamento definitivo.
- Nei casi di revisione e di aggravamento, la rivalutazione si applica solo ai maggiori importi liquidati dal 1° luglio 2025.
- Gli importi relativi alla rivalutazione dovuta saranno liquidati d’ufficio, secondo le consuete modalità e con l’invio agli interessati di apposito
- provvedimento
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Ddl Agricoltura 2025 approvato: incentivi a giovani, filiere e innovazione nel settore
Il Consiglio dei Ministri ha approvato in data 24 luglio 2025 un importante disegno di legge collegato alla manovra di bilancio 2025-2027, che introduce misure di consolidamento e sviluppo del settore agricolo.
Scarica la bozza del testo entrato in Consiglio dei Ministri.
Il provvedimento si inserisce in un quadro più ampio di programmazione economico-finanziaria che riconosce al comparto primario un ruolo strategico per la sicurezza alimentare, la coesione territoriale e la transizione ecologica.
Vediamo brevemente le principali misure previste dal disegno di legge.
Le principali misure previste
Rafforzamento del Fondo per la Sovranità Alimentare
È previsto un incremento della dotazione del Fondo per la sovranità alimentare di:- 30 milioni di euro nel 2026
- 40 milioni di euro nel 2027
A ciò si aggiungono nuovi investimenti triennali (2026-2028) per 300 milioni di euro destinati a rafforzare le filiere locali, prevenire lo spopolamento delle aree interne e promuovere l'allevamento di vitelli autoctoni.
Credito d’imposta per i contratti di filiera del frumento
Alle imprese di trasformazione agroalimentare che stipulano contratti triennali, quadriennali o quinquennali con produttori di frumento italiano, viene riconosciuto per il 2026 un credito d’imposta fino al 40% degli investimenti in nuovi macchinari e ricerca, per un totale di 10 milioni di euro.Sostegno alla filiera vacca-vitello
Per contrastare l’eccessiva dipendenza da capi esteri e rafforzare la produzione bovina nazionale, sono stanziati 300 milioni di euro tra il 2026 e il 2028 per:- acquisto e allevamento di manze selezionate;
- incroci per produzione carne;
- svezzamento e accrescimento vitelli.
I contributi saranno ripartiti per il 70% alla filiera carne e 30% alla filiera carne-latte.
Imprenditoria giovanile e femminile
Il ddl prevede un rifinanziamento da 150 milioni di euro in tre anni per le misure a favore dell'imprenditoria agricola giovanile e femminile, mediante il D.lgs. 185/2000.Emergenze agricole: fitopatie e PSA
- Piano nazionale da 300 milioni contro la Xylella fastidiosa e altre fitopatie olivicole.
- Contributi per aziende di macellazione (3 milioni complessivi) per congelamento e stoccaggio suini provenienti da zone colpite da peste suina africana.
- Sospensione di 12 mesi del rimborso dei finanziamenti per imprese colpite da epizoozie nel 2025.
Accesso a terreni agricoli pubblici e recupero terre abbandonate
- ISMEA potrà concedere in comodato gratuito i propri terreni a giovani tra 18 e 40 anni con diritto di opzione all'acquisto agevolato dopo 10 anni.
- I Comuni istituiranno una “banca comunale delle terre” per recuperare e destinare in affitto i terreni abbandonati o silenti a nuovi imprenditori agricoli.
Norme su vino, olio e uova
- norme semplificate per la gestione delle fecce di vino e introduzione di regole chiare per il vino dealcolizzato,
- obblighi di etichettatura più trasparenti per le miscele contenenti olio vergine d’oliva,
- nuovi obblighi di stampigliatura delle uova nel luogo di produzione o nel primo centro di imballaggio, con esenzioni per piccoli allevamenti.
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Prestazioni INPS malattia, maternità e tubercolosi in agricoltura 2025
Con la circolare INPS n. 111 del 16 luglio 2025 vengono comunicati gli importi giornalieri di riferimento per il calcolo delle prestazioni economiche di malattia, maternità/paternità e tubercolosi, destinati alle categorie agricole:
- dei piccoli coloni e
- dei compartecipanti familiari.
Tali valori sono determinati sulla base del decreto direttoriale del 10 giugno 2025 del Ministero del Lavoro, che ha stabilito le retribuzioni medie giornaliere per il 2025.
È importante sottolineare che, ad eccezione dei casi in cui le prestazioni per tubercolosi debbano essere erogate in misura fissa (come da circolare INPS n. 2/2025), le indennità sono calcolate applicando i nuovi importi giornalieri.
Questi valori, elencati nell’allegato della circolare, sostituiscono quelli in vigore nel 2024.
Salari convenzionali 2025 e obbligo di riliquidazione
I salari medi convenzionali stabiliti per il 2025 devono essere utilizzati esclusivamente per la determinazione delle indennità riferite ai lavoratori agricoli sopracitati, in conformità all’art. 28 del D.P.R. 488/1968. Sono quindi escluse da questa logica le altre categorie di lavoratori.
Un punto operativo di rilievo per consulenti e datori di lavoro riguarda la riliquidazione obbligatoria: qualora nel corso del 2025 siano state liquidate prestazioni economiche relative a eventi di malattia o tubercolosi utilizzando ancora i salari 2024, sarà necessario procedere a una nuova liquidazione sulla base degli importi aggiornati per il 2025.
Invece, a partire dal 2011, le prestazioni di maternità e paternità per i piccoli coloni e compartecipanti familiari sono liquidate non in base al salario convenzionale provinciale, ma secondo il reddito medio convenzionale giornaliero stabilito per il calcolo delle pensioni. Per l’anno 2025, tale reddito è stato aggiornato a:
Tipologia prestazione Reddito/Importo giornaliero 2025 Fonte Maternità/Paternità € 65,19 Circolare INPS n. 107/2025 Malattia/Tubercolosi (variabile) Importi variabili per provincia (Allegato n. 1) Decreto direttoriale 10/06/2025 I datori di lavoro agricoli devono quindi verificare l’allineamento delle pratiche in corso con questi importi, soprattutto in caso di eventi già indennizzati con valori ormai superati. Per i dettagli specifici per provincia, si rinvia alla tabella contenuta nell’Allegato 1 della circolare stessa .
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Riporto delle perdite fiscali infragruppo 2025: pronte le modalità attuative
Pubblicato nella GU n. 160 del 12 luglio 2025, il decreto del MEF del 27 giugno 2025 che da attuazione all’articolo 177-ter del TUIR (previsto dall’articolo 15 del Decreto Legislativo 13 dicembre 2024, n. 192), introducendo un regime speciale per il riporto delle perdite fiscali in ambito infragruppo.
L’obiettivo è assicurare neutralità fiscale nelle operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, conferimenti) tra società appartenenti al medesimo gruppo.
Ricordiamo che l’articolo 177-ter del TUIR disciplina il regime del riporto delle perdite fiscali tra società appartenenti allo stesso gruppo in caso di operazioni straordinarie come fusioni, scissioni e conferimenti.
In particolare, prevede che i limiti ordinari al riporto delle perdite, come il test di vitalità aziendale e il limite del patrimonio netto (previsti dagli articoli 84, 172, 173 e 176 del TUIR) non si applichino quando tali operazioni avvengono tra soggetti che fanno parte dello stesso gruppo sin dall’inizio del periodo d’imposta in cui le perdite sono maturate.
Questo consente una gestione più fluida e fiscalmente neutra delle riorganizzazioni societarie, favorendo la continuità economica e patrimoniale tra entità collegate.
Limiti e condizioni al riporto delle perdite fiscali previsti dagli articoli 84, 172, 173 e 176 del TUIR
Art. 84, commi 3, 3-bis e 3-ter – Riporto delle perdite ordinarie
Questi commi introducono due limiti principali:
- Test di vitalità aziendale (comma 3): in caso di trasferimento del controllo (es. cambio della compagine societaria), le perdite possono essere riportate solo se la società ha effettivamente esercitato un’attività commerciale prevalente nel periodo in cui le perdite sono maturate e in quello precedente al cambio di controllo.
- Limite patrimoniale (comma 3-bis): le perdite riportabili non possono eccedere il valore del patrimonio netto risultante dal bilancio relativo al periodo di cambio di controllo.
- Eccezioni (comma 3-ter): questi limiti non si applicano se il trasferimento di controllo avviene tra soggetti dello stesso gruppo, o se vi è continuità gestionale, oppure in altri casi particolari previsti dalla norma.
Art. 172, commi 7 e 7-bis – Fusioni societarie
- Comma 7: limita l’utilizzo delle perdite fiscali della società incorporata o fusa. Le perdite riportabili non possono superare il patrimonio netto contabile esistente prima della fusione.
- Comma 7-bis: impone un ulteriore test di vitalità dell’attività della società incorporata, simile a quello previsto dall’art. 84.
Art. 173, comma 10 – Scissioni societarie
Estende le regole dell’art. 172 anche alla scissione. In pratica, le perdite trasferite alla società beneficiaria della scissione sono soggette agli stessi limiti patrimoniali e test di vitalità.
Art. 176, comma 5-bis – Conferimenti d’azienda
Stabilisce che in caso di conferimento di azienda, le perdite fiscali della conferente che sono trasferite alla conferitaria sono utilizzabili solo entro il limite del patrimonio netto conferito e se superano il test di vitalità.
Due categorie di perdite agevolate: infragruppo e omologate
Abbiamo detto che il nuovo regime si applica solo a operazioni effettuate tra soggetti appartenenti allo stesso gruppo, come definito ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile. Quando questa condizione è soddisfatta, non si applicano i limiti ordinari al riporto delle perdite fiscali previsti dagli articoli 84, 172, 173 e 176 del TUIR
Il decreto distingue due tipologie di perdite esenti da limiti:
- Perdite infragruppo: sono quelle maturate in periodi in cui le società coinvolte erano già tutte all’interno del gruppo fin dall’inizio dell’esercizio. Queste possono essere riportate senza limiti.
- Perdite omologate: sono perdite precedenti, che però sono state “validate” con esito positivo al momento dell’ingresso della società nel gruppo (o successivamente) attraverso il superamento dei test di vitalità e dei limiti patrimoniali previsti dal TUIR. Si considerano conseguite nel periodo in cui sono state sottoposte (positivamente) ai test di riporto.
Condizioni per la disapplicazione dei limiti
Per beneficiare del nuovo regime è necessario:
- che le società coinvolte appartengano allo stesso gruppo (definito secondo l’art. 2359 c.c. e con controllo di diritto, anche tramite soggetti esteri in Paesi cooperanti);
- che le perdite siano state realizzate dopo l’ingresso nel gruppo (per qualificarsi come infragruppo), oppure siano state già sottoposte a verifica (per diventare omologate);
- che vi sia continuità temporale nel gruppo, tracciabile attraverso l’anzianità di partecipazione.
Fusione, scissione e conferimenti: cosa cambia
Le nuove regole stabiliscono che:
- nelle fusioni e scissioni tra società dello stesso gruppo, il riporto è libero solo per le perdite maturate quando entrambe le società erano già nel gruppo,
- nei conferimenti d’azienda, si applicano le stesse regole delle scissioni: se conferente e conferitaria erano già nel gruppo, il riporto è pieno; in caso contrario, si applicano i limiti dell’art. 176, comma 5-bis TUIR,
- il valore del patrimonio netto (economico o contabile) resta un limite alla riportabilità se le perdite complessive eccedono tale valore.
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Costo lavoro pubblici esercizi: aggiornamento 2025
Il ministero del lavoro ha reso disponibile sul proprio sito l'11 luglio il decreto che stabilisce il costo medio orario del lavoro per i lavoratori dipendenti da aziende del settore Turismo – comparto pubblici esercizi “Ristorazione collettiva”
I valori sono stati stabiliti anche sulla base della comunicazione del 01 luglio 2025, con la quale le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da aziende dei settori pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale e turismo stipulato il giorno 5 giugno 2024 tra FIPE- Confcommercio Imprese per l’Italia; LEGACOOP PRODUZIONE E SERVIZI; CONFCOOPERATIVE LAVORO E SERVIZI; AGCI – SERVIZI; con la partecipazione di CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L’ITALIA e FILCAMS CGIL, FISASCAT CISL, UILTUCS, hanno condiviso le tabelle del costo medio orario elaborate dalla Direzione Generale e hanno valenza :
- dal mese di giugno 2024;
- gennaio e settembre 2025;
- gennaio e settembre 2026;
- gennaio, giugno, novembre e dicembre 2027
In allegato le tabelle suddivise con riferimento rispettivamente
- alla contrattazione nazionale e
- a quella provinciale, solo per le provincie nelle quali è intervenuta la contrattazione di secondo livello.
Tabelle e possibili variazioni del costo del lavoro
Il decreto precisa anche che tale costo del lavoro è suscettibile di oscillazioni in relazione:
- a) ad eventuali benefici (contributivi, fiscali od altro) previsti da disposizioni normative di cui l’impresa può usufruire;
- b) ad oneri derivanti dalla gestione aziendale e da accordi di secondo livello;
- c) ad oneri derivanti da specifici adempimenti connessi alla normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.
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Domicilio digitale amministratori: proroga al 31 dicembre 2025
Con una nota ufficiale del 25 giugno 2025 (prot. n. 127654), il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) ha annunciato il differimento del termine per l’iscrizione del domicilio digitale degli amministratori di imprese già costituite in forma societaria nel Registro delle Imprese alla data del 1° gennaio 2025.
Il nuovo termine per adempiere all’obbligo è stato fissato al 31 dicembre 2025, in luogo del precedente 30 giugno 2025.
Ricordiamo che l’obbligo è stato introdotto dall’articolo 1, comma 860, della Legge di Bilancio 2025 (legge 30 dicembre 2024 n. 207), che ha esteso agli amministratori delle imprese costituite in forma societaria l’obbligo di iscrivere il proprio domicilio digitale (indirizzo PEC) nel Registro delle Imprese.
Il MIMIT, con una prima circolare interpretativa (nota n. 43836 del 12 marzo 2025), aveva già chiarito che tale obbligo riguardasse non solo le imprese costituite a partire dal 1° gennaio 2025, ma anche quelle già esistenti a quella data, pur rilevando l’assenza di un termine esplicito per l’adempimento nel testo di legge.
In un’ottica di semplificazione e di "favor per le imprese", la stessa Direzione Generale aveva quindi fissato il primo termine di adempimento al 30 giugno 2025 per le società già costituite, al fine di garantire un’applicazione uniforme della norma.
Le ragioni del rinvio al 31 dicembre 2025
La nuova nota ministeriale prende atto delle criticità operative evidenziate da Unioncamere, professionisti e operatori economici, in particolare in relazione alla concomitanza tra la scadenza del 30 giugno e gli adempimenti societari legati all’approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2024.
Accogliendo le sollecitazioni per un’estensione più congrua dei tempi di adeguamento, il MIMIT ha quindi disposto un rinvio del termine al 31 dicembre 2025.
Resta ferma l’efficacia dell’obbligo per le imprese costituite dal 1° gennaio 2025 in poi, che devono provvedere alla comunicazione del domicilio digitale degli amministratori contestualmente alla costituzione o secondo le modalità ordinarie previste.
Allegati: -
Decreto Correttivo bis: novità per il concordato e altri adempimenti tributari
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.134 del 12.06.2024 il testo del decreto legislativo (Dlgs n. 81 del 12.06.2025), che introduce importanti disposizioni correttive e integrative in materia fiscale, con particolare riferimento a:
- adempimenti tributari,
- concordato preventivo biennale (CPB),
- contenzioso tributario e sanzioni.
Scarica il testo del dlgs del 12.06.2025 n. 81
Si tratta di disposizioni correttive e integrative dei decreti attuativi della legge delega n. 111/2023, in un'ottica di semplificazione e razionalizzazione del sistema tributario.
Novità rispetto alla versione iniziale dello schema del dlgs
Il testo, nel corso dell'esame, è stato integrato da ulteriori 10 articoli rispetto alla versione iniziale, con contenuti in più sezioni tematiche, in particolare:
Art. 6 – Semplificazione dei termini di versamento IVA
È stato introdotto un nuovo articolo che modifica l’art. 1, comma 58, della legge n. 190/2014, prevedendo per i forfetari il versamento dell’IVA da reverse charge (anche intracomunitaria) entro il 16 del secondo mese successivo a ciascun trimestre.Art. 13 – Deduzione del costo del lavoro incrementale
Viene modificato il D.Lgs. 13/2024 per ammettere la deducibilità della maggiorazione del costo del lavoro introdotta dal D.Lgs. 216/2023. Prevista applicazione retroattiva al biennio 2025-2026.Art. 14 – Soglie per le proposte nei confronti dei soggetti ad alta affidabilità fiscale
Introdotte limitazioni quantitative al reddito concordato per i contribuenti con livelli di affidabilità pari a 10, ≥9<10, ≥8<9.Art. 15 – Modifiche alle cause di decadenza dal concordato
Precisazione su quando si applica la decadenza in caso di mancato pagamento: solo se non si paga entro 60 giorni dalla comunicazione dell’Agenzia (art. 36-bis, DPR 600/1973).Art. 17 (precedentemente art. 12) – Modifiche doganali e sanzionatorie
Rispetto alla formulazione iniziale dell'Art. 12 dello schema:
- inserito un nuovo comma 8 all’art. 118 sull’opzione per il riscatto delle merci confiscate.
Art. 21-23 – Nuovi articoli sull’accertamento
- Art. 21: adeguamento del procedimento di adesione al D.Lgs. 13/2024
- Art. 22: la sospensione dei termini non si applica più a determinati atti dal 31 dicembre 2025
- Art. 23: disciplina del recupero fiscale per aiuti di Stato.
Adempimenti tributari: proroghe e nuovi termini
Tra le principali novità per professionisti e imprese si segnala:
- proroga dell’uso dei vecchi coefficienti di redditività per i forfetari: per i contribuenti forfetari si prevede l’utilizzo dei coefficienti di redditività di cui all’allegato n. 2, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, utilizzando la precedente classificazione ATECO 2007, in attesa dell’elaborazione dei nuovi coefficienti sulla base della classificazione ATECO 2025.
- divieto permanente di fatturazione elettronica per prestazioni sanitarie a persone fisiche: per tutelare la riservatezza dei dati sanitari, viene reso definitivo il divieto per i soggetti tenuti a inviare dati al Sistema Tessera Sanitaria.
- rinvio al 30 aprile (dal 31 marzo) del termine per l’invio delle Certificazioni Uniche dei lavoratori autonomi, a partire dal 2026, e spostamento al 20 maggio della data di disponibilità della dichiarazione precompilata per le partite IVA.
- trasmissione annuale, e non più semestrale, delle spese sanitarie al Sistema TS, a partire dai dati 2025.
Concordato preventivo biennale: esclusione dei forfetari e novità per gli ISA
Una delle principali novità del decreto è l’abrogazione, a decorrere dal 1° gennaio 2025, del Capo III del Titolo II del D.lgs. 13/2024, che disciplinava l’adesione al concordato preventivo biennale per i soggetti in regime forfetario (art. 7). Pertanto, i contribuenti che applicano il regime di cui alla legge 190/2014 non potranno più accedere al concordato per il biennio 2025-2026, anche se in possesso dei requisiti previsti inizialmente.
Il decreto lascia l’istituto riservato ai soggetti ISA. Tra le modifiche per questi ultimi si segnala che:
- a decorrere dalle adesioni per il biennio 2025-2026, qualora la differenza tra il reddito concordato e quello effettivo dell’anno precedente sia superiore a 85.000 euro, sulla parte eccedente si applicano le seguenti aliquote ordinarie:
- del 43% per i soggetti IRPEF
- e del 24% per i soggetti IRES.
- nuove cause di esclusione e cessazione per chi partecipa a studi associati o società tra professionisti che non aderiscono al concordato, a partire dalle adesioni al concordato preventivo biennale per il biennio 2025-2026. In particolare, i lavoratori autonomi che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo e, contestualmente, partecipano a uno dei seguenti enti:
- associazione senza personalità giuridica costituita fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni;
- società tra professionisti;
- società tra avvocati,
possono accedere al concordato a condizione che anche le associazioni e le società sopra elencate nelle quali partecipano abbiano optato per l’adesione alla proposta di concordato per i medesimi periodi d’imposta.
È inoltre prevista un’ulteriore causa di esclusione per le associazioni e società sopra menzionate qualora tutti i soci o associati che dichiarano individualmente redditi da lavoro autonomo non aderiscano al concordato per i medesimi periodi.
- proroga del termine di adesione al concordato dal 31 luglio al 30 settembre.
Per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, tale termine è differito all’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.
Nuove soglie sulle proposte per soggetti con alta affidabilità fiscale
L’art. 14 introduce un limite massimo (soglia) alla proposta di reddito nel concordato preventivo biennale (CPB) per i soggetti con elevata affidabilità fiscale, ovvero quelli che negli ISA (Indici Sintetici di Affidabilità) ottengono un punteggio pari o superiore a 8. Il nuovo art. 9, commi 3-bis del D.lgs. 13/2024 e seguenti (introdotti dall’art. 14), prevede infatti limiti quantitativi alla proposta concordataria, in funzione del livello di affidabilità fiscale (ISA), più precisamente, il reddito proposto non può superare il reddito dichiarato nel periodo d’imposta precedente (rettificato secondo le regole degli articoli 15 e 16 del D.lgs. 13/2024) di oltre:
- 10% se il punteggio ISA è 10;
- 15% se il punteggio ISA è tra 9 e 9,99;
- 25% se il punteggio ISA è tra 8 e 8,99.
La soglia non si applica se la proposta risulta inferiore ai valori settoriali determinati nella metodologia ufficiale.
Contenzioso tributario: più digitalizzazione
Il decreto introduce diverse misure per migliorare la digitalizzazione del processo tributario telematico, come:
- obbligo per i difensori di attestare la conformità dei documenti al cartaceo originale da loro detenuto;
- estensione dell’uso della PEC per notifiche anche nel giudizio di ottemperanza;
- possibilità di lettura immediata del dispositivo in udienza da parte del presidente della Corte di giustizia tributaria.
Sanzioni tributarie e doganali: chiarimenti e definizione agevolata
Tra le modifiche al sistema sanzionatorio, segnaliamo:
- la ridefinizione della graduazione delle sanzioni per violazioni in materia doganale e accise;
- estensione della possibilità di ravvedimento operoso anche in caso di annullamento parziale di atti;
- chiarimenti in merito alla non punibilità di alcuni reati di contrabbando in caso di ravvedimento prima dell’avvio di accertamenti.