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Bonus edilizi e nuove regole dopo la Legge di Bilancio 2025
Con la pubblicazione della Circolare 8/E del 19 giugno 2025, l’Agenzia delle Entrate illustra le modifiche introdotte dalla Legge 30 dicembre 2024 n. 207 (Legge di Bilancio 2025) su tutte le principali detrazioni per lavori in casa, in particolare in materia di:
- Interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici;
- Ecobonus;
- Sismabonus;
- Superbonus.
Di seguito una sintesi operativa pensata sia per i professionisti del settore fiscale/tecnico sia per i contribuenti che intendono programmare interventi nei prossimi mesi.
Recupero del patrimonio edilizio e riqualificazione energetica (art. 16-bis TUIR)
Il comma 54 della Legge di Bilancio ha modificato l’articolo 16-bis, comma 3-ter, del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), in materia di detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, prevedendo:
- Nuova aliquota unica 30% per le spese sostenute nel triennio 2025-2027 (già prevista per le spese sostenute nel periodo 2028-2033),
- ad esclusione delle spese per sostituire gruppi elettrogeni di emergenza con generatori a gas di ultima generazione, per le quali la detrazione è sempre al 50%.
Ecobonus, Bonus ristrutturazioni, Sismabonus e Bonus mobili
Ecobonus (art. 14 D.L. 63/2013)
Il comma 55, lettera a), proroga le agevolazioni per le spese sostenute per gli interventi di efficienza energetica degli edifici, c.d. Ecobonus, precedentemente previste fino al 31 dicembre 2024, e rimodulando la percentuale di detrazione:
Anno spesaAliquota baseAliquota abitazione principale (proprietari/usufruttuari)2025 36 %50 %2026-2027 30 %36 %Le nuove percentuali si applicano a tutti gli interventi agevolati, anche quelli che prima godevano di aliquote più alte (condomini, riqualificazione globale ecc.) .
Stop agli incentivi per le caldaie a combustibili fossili, dal 1° gennaio 2025 non spetta alcuna detrazione per la sostituzione con caldaie uniche alimentate a gasolio, metano ecc. Restano ammesse pompe di calore, sistemi ibridi, micro-cogeneratori e generatori a biomassa .
Bonus ristrutturazioni (art. 16 D.L. 63/2013)
- aliquote identiche all’Ecobonus (36% oppure 50% per l’abitazione principale) con tetto sempre a 96.000 € per unità immobiliare
- restano esclusi gli impianti a caldaia fossile come spiegato sopra.
Sismabonus
Anche per gli interventi antisismici (commi 1-bis – 1-septies) le aliquote diventano:
- 36% (2025) / 30% (2026-27)
- 50% (2025) / 36% (2026-27) se l’immobile è abitazione principale del proprietario/detentore .
Maggiorazioni per l’abitazione principale
La percentuale più alta (50% o 36%) spetta solo se alla data di inizio lavori il contribuente è proprietario o titolare di diritto reale e l’immobile è (o diventerà entro fine lavori) abitazione principale.
Bonus mobili
Prorogato al 2025 con limite di 5.000 € di spesa (non variato).
Superbonus 2025
Il comma 56, lettera a), modifica, infine, la disciplina del Superbonus, di cui all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, aggiungendo, dopo il comma 8-bis.1, il nuovo comma 8-bis.
Quest’ultima disposizione stabilisce che la detrazione del 65% delle spese sostenute nel 2025, prevista dal comma 8-bis, primo periodo, del citato articolo 119, a favore dei condomini, delle persone fisiche che realizzano interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari, anche se posseduti da un unico proprietario, e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, spetta per i soli interventi per i quali alla data del 15 ottobre 2024 risulti:
- presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi dell’articolo 119, comma 13-ter, del d.l. n. 34 del 2020, se gli interventi sono diversi da quelli effettuati dai condomini;
- adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi del citato articolo 119, comma 13-ter, del d.l. n. 34 del 2020, se gli interventi sono effettuati dai condomini;
- presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici.
- Niente detrazione per caldaie a fossili installate dal 2025, anche se “trainanti” .
Ripartizione in 10 rate per le spese 2023
Chi ha sostenuto costi Superbonus nel 2023 può optare, entro la dichiarazione 2025, per la nuova ripartizione in 10 quote annuali senza sanzioni/interessi per l’eventuale maggior imposta dovuta. Tale facoltà può essere esercitata, su opzione del contribuente, tramite la presentazione di una dichiarazione dei redditi integrativa da presentarsi, in deroga a quanto previsto dall’articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 3222, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta 2024 (ossia 31 ottobre 2025).
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Decreto Sicurezza 2025 convertito in legge
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 9 giugno 2025 la Legge n. 80 del 09.06.2025 di conversione del Decreto Sicurezza (D.L. n. 48/2025), recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica.
Ai tratta di un provvedimento ampio che interviene su vari fronti: contrasto al terrorismo, tutela delle forze dell’ordine, sicurezza urbana, lotta alla criminalità organizzata e gestione dell’ordine pubblico.
Vediamo i principali contenuti.
Più strumenti contro terrorismo e criminalità organizzata
Il decreto, con l'art. 2, introduce nuove fattispecie di reato, come la detenzione di materiale con finalità di terrorismo, punita con la reclusione da 2 a 6 anni, e la diffusione online di istruzioni per compiere atti violenti o sabotaggi (art. 270-quinquies.3 c.p.). Rafforzati anche i controlli sui noleggi auto, che dovranno essere segnalati anche per i reati di mafia e criminalità organizzata.
Novità in materia antimafia
L'art. 3 cambia la disciplina della documentazione antimafia: il prefetto potrà, in casi eccezionali, escludere temporaneamente alcune decadenze per evitare che un imprenditore individuale perda ogni mezzo di sostentamento. Le modifiche si estendono anche alla gestione e alla destinazione dei beni sequestrati e confiscati, per garantire maggiore efficienza e trasparenza.
Sostegno rafforzato alle vittime di usura: nasce la figura dell’esperto
L’art. 33 prevede che gli operatori economici vittime del reato di usura, beneficiari dei mutui erogati ai sensi dell’art. 14 della legge 108/1996, siano affiancati da un esperto incaricato di assisterli nel percorso di rilancio economico e reinserimento nel circuito legale.
Per approfondire leggi l'articolo Vittime di usura: mutui con il controllo di esperti
Occupazioni abusive: pene più severe e sgomberi immediati
Nasce il reato di occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui (art. 634-bis c.p.), punito con fino a 7 anni di reclusione. Prevista la possibilità per la polizia giudiziaria di disporre il rilascio immediato dell’immobile occupato, anche senza mandato del giudice, in caso di occupazioni illegittime.
Più tutele per forze dell’ordine e personale di sicurezza
Viene rafforzata la tutela penale per le forze di polizia: aumentano le pene per lesioni, resistenza e violenza a pubblico ufficiale, con aggravanti specifiche. Gli operatori potranno essere dotati di bodycam, con un investimento statale da oltre 20 milioni nel triennio. Introdotto anche un sostegno economico per le spese legali fino a 10.000 euro per agenti coinvolti in procedimenti giudiziari relativi al servizio.
L’art. 19 ha subito un inasprimento in conversione, l’aggravante per violenza e resistenza a pubblico ufficiale si estende a casi specifici come l’impedimento a opere pubbliche o occupazioni.
Proteste e manifestazioni
Rivolte negli istituti penitenziari e nei centri per migranti
Nuovo reato di “rivolta” in carcere (art. 415-bis c.p.) e nei centri di trattenimento per migranti (art. 14, co. 7.1 del T.U. immigrazione):
- Reclusione da 1 a 5 anni (carcere) o 1 a 4 anni (Cpr) per chi partecipa con violenza, minaccia o resistenza all’autorità.
- Fino a 18 anni di reclusione se la rivolta provoca morte o lesioni gravi.
- Pene più alte per chi organizza o guida la rivolta.
- È punita anche la resistenza passiva se impedisce l’azione degli agenti.
Proteste su strada e blocchi ferroviari
L’art. 14 del decreto trasforma in reato (prima era solo un illecito amministrativo) l’impedimento alla libera circolazione su strada o ferrovia:
- Reclusione fino a 1 mese o multa fino a 300 euro.
- Se il blocco è organizzato da più persone riunite: reclusione da 6 mesi a 2 anni.
Lotta all’accattonaggio e alla truffa
Si inaspriscono le pene per chi impiega minori nell’accattonaggio (fino a 5 anni di reclusione) e per le truffe commesse in aree pubbliche o su mezzi di trasporto. La truffa con l’aggravante dell’abuso di minorata difesa sarà ora punibile con arresto in flagranza.
Stretta sulla cannabis light
Novità anche sul fronte della cannabis.
Si chiarisce che la legge 242/2016 non si applica alla vendita e distribuzione di infiorescenze di canapa anche in forma lavorata o semilavorata.L'art. 18 modifica ed integra gli articoli 1 e 2 della legge n. 242 del 2016, in tema di promozione della coltivazione della filiera agroalimentare della canapa, in particolare si chiarisce che la promozione della coltivazione della canapa è ammessa soltanto a livello di filiera industriale e per le finalità espressamente previste dalla legge, senza possibilità di interpretazioni estensive. Inoltre, viene sostituito il riferimento all’incentivazione al “consumo finale” di semilavorati con quello diretto alla “realizzazione di semilavorati di canapa” provenienti da filiere prioritariamente locali e per gli usi consentiti dalla legge.
Viene, altresì, introdotto il nuovo comma 3-bis per chiarire che, fermo restando la disciplina in materia di stupefacenti, e salvo l’ipotesi di produzione agricola di semi destinati agli usi consentiti dalla legge entro i limiti di contaminazione stabiliti dal Decreto del Ministro della salute, la legge n. 242/2016 non si applica all’importazione, alla lavorazione, alla detenzione, alla cessione, alla distribuzione, al commercio, al trasporto, all’invio, alla spedizione, alla consegna, alla vendita al pubblico e al consumo di prodotti costituiti da infiorescenze di canapa, anche in forma semilavorata, essiccata o triturata, o contenenti tali infiorescenze, compresi gli estratti, le resine e gli oli da esse derivati.
Il predetto divieto non ricomprende, tuttavia, la produzione agricola di semi destinati agli usi consentiti dalla legge entro i limiti di contaminazione.
Carcere e tutela dei minori
Modificata la disciplina sulle detenzioni di madri con figli piccoli: la custodia in carcere sarà ammessa solo in istituti con misure attenuate.
Il differimento della pena per madri di bambini sotto l’anno di età da obbligatorio diventa facoltativo, ma con l’obbligo di esecuzione presso ICAM (istituti a custodia attenuata) se non è possibile il rinvio. Le madri con figli tra 1 e 3 anni, invece, potranno accedere a ICAM solo su valutazione discrezionale.Previsti anche incentivi all'apprendistato per i detenuti e semplificazioni per l’accesso al lavoro esterno.
Misure per migranti e centri di trattenimento
Pene più severe per chi partecipa a rivolte nei centri di trattenimento per migranti, con reclusione fino a 18 anni nei casi più gravi. Semplificate anche le procedure per costruire nuovi centri.
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Rendite inabilità e superstiti: nuovi coefficienti capitalizzazione INAIL
Pubblicato il Decreto 25 marzo 2025 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 21 maggio 2025 (Supplemento Ordinario n. 17), approva le nuove tabelle dei coefficienti di capitalizzazione delle rendite INAIL.
Scarica le Tabelle dei coefficienti di capitalizzazione delle rendite INAIL
Vediamo un chiarimento dettagliato su cosa comporta.
Cos’è la capitalizzazione delle rendite INAIL?
La capitalizzazione delle rendite è il calcolo del valore attuale complessivo di una rendita erogata dall’INAIL per:
- Inabilità permanente da infortunio sul lavoro o malattia professionale.
- Superstiti in caso di decesso del lavoratore.
Questo valore si ottiene moltiplicando l'importo annuo della rendita per un coefficiente di capitalizzazione, determinato in base all’età del beneficiario e ad altri parametri tecnici (come il tasso tecnico di interesse attuariale).
Perché si aggiornano questi coefficienti e a cosa servono?
L’art. 39 del Testo Unico INAIL (DPR 1124/1965) prevede che i coefficienti:
- Siano sottoposti ad approvazione ministeriale.
- Siano rivisti almeno ogni cinque anni.
L’aggiornamento riflette variazioni demografiche, attuariali ed economiche (come speranza di vita, tassi di interesse, inflazione ecc.).
I coefficienti vengono utilizzati da:
- INAIL: per calcolare la riserva matematica o il valore attuale della rendita.
- Datori di lavoro/consulenti legali e attuariali: per determinare il valore economico in caso di transazioni, risarcimenti una tantum, retrocessioni, ecc.
Descrizione delle Tavole dei coefficienti di capitalizzazione
Le tavole dei coefficienti di capitalizzazione, oltre ad essere articolate in funzione della tipologia evento (infortunio o malattia professionale) e della classe di grado di menomazione dell'inabile – sono distinte a seconda della disciplina indennitaria di riferimento.
Ovvero per le rendite d'inabilità relative ad eventi avvenuti prima del 25 Luglio 2000 (Testo Unico – D.P.R. n. 1124/1965, di seguito "T.U.") la capitalizzazione deve effettuarsi mediante tavole riportanti la specifica dicitura "T.U.", mentre per le rendite concernenti eventi accaduti a partire da tale data (D. Lgs. n.38/2000 – Danno Biologico, di seguito "D.B.") la capitalizzazione deve effettuarsi mediante tavole riportanti la specifica dicitura "D.B.".
- Tavola 1 Coefficienti relativi ad infortunati e tecnopatici, Regime indennitario "T.U.", grado 11%-60%;
- Tavola 2 Coefficienti relativi ad infortunati e tecnopatici, Regime indennitario "T.U.", grado 61%-100%;
- Tavola 3 Coefficienti relativi ad infortunati, Regime indennitario "D.B.", grado 16%-60%;
- Tavola 4 Coefficienti relativi ad infortunati, Regime indennitario "D.B.", grado 61%-100%; •Tavola 5Coefficienti relativi a tecnopatici, Regime indennitario "D.B.", grado 16%-60%;
- Tavola 6 Coefficienti relativi a tecnopatici, Regime indennitario "D.B.", grado 61%-100%;
- Tavola 7 Coefficienti relativi ai superstiti;
- Tavola 8 Assicurazione di famiglia;
- Tavola 9 Coefficienti relativi a coniugi di infortunati e tecnopatici, Regime indennitario "T.U.", grado 11%-60%;
- Tavola 10 Coefficienti relativi a coniugi di infortunati e tecnopatici, Regime indennitario "T.U.", grado 61%-100%; •Tavola 11Coefficienti relativi a coniugi di infortunati, Regime indennitario "D.B.", grado 16%-60%;
- Tavola 12 Coefficienti relativi a coniugi di infortunati, Regime indennitario "D.B.", grado 61%-100%;
- Tavola 13 Coefficienti relativi a coniugi di tecnopatici, Regime indennitario "D.B.", grado 16%-60%;
- Tavola 14 Coefficienti relativi a coniugi di tecnopatici, Regime indennitario "D.B.", grado 61%-100%;
- Tavola 15 Coefficienti relativi a figli abili di infortunati e tecnopatici, Regime indennitario "T.U.", grado 11%-60%;
- Tavola 16 Coefficienti relativi a figli abili di infortunati e tecnopatici, Regime indennitario "T.U.", grado 61%-100%;
- Tavola 17 Coefficienti relativi a figli abili di infortunati, Regime indennitario "D.B.", grado 16%-60%;
- Tavola 18 Coefficienti relativi a figli abili di infortunati, Regime indennitario "D.B.", grado 61%-100%;
- Tavola 19 Coefficienti relativi a figli abili di tecnopatici, Regime indennitario "D.B.", grado 16%-60%; •Tavola 20Coefficienti relativi a figli abili di tecnopatici, Regime indennitario "D.B.", grado 61%-100%;
- Tavola 21 Coefficienti relativi a figli inabili di infortunati e tecnopatici, Regime indennitario "T.U.", grado 11%-60%; •Tavola 22Coefficienti relativi a figli inabili di infortunati e tecnopatici, Regime indennitario "T.U.", grado 61%-100%;
- Tavola 23 Coefficienti relativi a figli inabili di infortunati, Regime indennitario "D.B.", grado 16%-60%;
- Tavola 24 Coefficienti relativi a figli inabili di infortunati, Regime indennitario "D.B.", grado 61%-100%;
- Tavola 25 Coefficienti relativi a figli inabili di tecnopatici, Regime indennitario "D.B.", grado 16%-60%;
- Tavola 26 Coefficienti relativi a figli inabili di tecnopatici, Regime indennitario "D.B.", grado 61%-100%.
I coefficienti di capitalizzazione delle rendite ad infortunati e tecnopatici sono tabellati secondo l'età e, ove previsto, secondo l'antidurata (definita come il tempo trascorso tra la data di decorrenza della rendita e la data di calcolo); entrambe le variabili vanno considerate in anni interi. Le età variano da 12 a 108, le antidurate da 0 a 10 anni per le rendite ad infortunati e da 0 a 15 per quelle relative ai tecnopatici. Nella costruzione dei coefficienti si è adottato un tasso d'interesse pari al 1,5%.
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Assegni nucleo familiare: tabelle 2025-2026
Sono state pubblicate dall'INPS con la circolare n. 92 del 19 maggio 2025, le tabelle aggiornate degli
- importi e
- livelli di reddito
degli assegni per il nucleo familiare (ANF) , previsti dal decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153.
Si ricorda che la disciplina è stata sostanzialmente modificata dal decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230 sull'Assegno Unico e universale per i figli, misura che ha sostituito, per i nuclei con figli e orfanili, gli assegni per il nucleo familiare.
Le tabelle ANF con i nuovi livelli di reddito e degli importi spettanti rivalutatati sulla base dell'indice ISTAT 2023 (+ 5,4 sul 2022) quindi riguardano i nuclei con familiari diversi da quelli con figli e orfanili ovvero le famiglie composte da:
- coniugi,
- fratelli e sorelle,
- nipoti.
Si tratta in particolare delle tabelle (DISPONIBILI QUI) relative a :
- 19, NUCLEI FAMILIARI COMPOSTI SOLO DA MAGGIORENNI INABILI DIVERSI DAI FIGLI
- 20A NUCLEI FAMILIARI CON ENTRAMBI I CONIUGI E SENZA FIGLI CON ALMENO UN FRATELLO O SORELLA
- 20B, NUCLEI FAMILIARI SENZA FIGLI E CON UN FRATELLO O SORELLA INABILE
- 21A NUCLEI FAMILIARI SENZA FIGLI E SENZA COMPONENTI INABILI
- 21B, NUCLEI FAMILIARI MONOPARENTALI SENZA FIGLI E SENZA COMPONENTI INABILI
- 21C NUCLEI FAMILIARI SENZA FIGLI CON UN CONIUGE INABILE
- 21D NUCLEI MONOPARENTALI DI CUI IL RICHIEDENTE INABILE SENZA FIGLI CON ALMENO UN FRATELLO, SORELLA O NIPOTE
Le nuove tabelle con i valori rivalutati sulla base del predetto Indice, sono in vigore dal 1° luglio 2025 al 30 giugno 2026.
L'istituto precisa che gli stessi livelli di reddito avranno validità per la determinazione degli importi giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali della prestazione.
Tabelle ANF 2024-2025
Alleghiamo per completezza le precedenti tabelle 2024-2025 , fornite con la circolare INPS 65 2024,contenenti :
- i livelli reddituali e
- i corrispondenti importi mensili della prestazione
e ancora applicabili fino al 30 giugno 2025. (DISPONIBILI QUI):
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Prestito e distacco di personale: novità IVA dal 2025 secondo l’Agenzia delle Entrate
Con la Circolare n. 5/E del 16 maggio 2025, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti operativi sull’applicazione dell’art. 16-ter del “Decreto Salva-infrazioni” (D.L. n. 131/2024), convertito dalla Legge n. 166/2024.
Il nuovo articolo ha abrogato il comma 35 dell’art. 8 della legge finanziaria 1988 (L. n. 67/1988), che escludeva dall’IVA i prestiti o distacchi di personale con mero rimborso dei costi sostenuti.
Per effetto di tale abrogazione, di fatto, anche le attività di distacco o prestito di personale effettuate a fronte di un corrispettivo pari al mero rimborso del relativo costo diventano, a partire dalle operazioni effettuate in esecuzione di contratti stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2025, prestazioni di servizi rientranti nel campo di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, al ricorrere dei presupposti ordinariamente stabiliti dalla disciplina IVA
Pertanto, a partire dai contratti stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2025, anche queste operazioni saranno soggette a IVA qualora ricorrano i presupposti soggettivo, oggettivo e territoriale.
La novità nasce per adeguare l’ordinamento italiano alla sentenza della Corte di Giustizia UE nella causa C-94/19 (San Domenico Vetraria).
Restano salvi i comportamenti pregressi conformi alla normativa abrogata o alla sentenza UE, se non oggetto di accertamenti definitivi. La disciplina dei contratti in essere alla fine del 2024 resta dunque quella previgente.
Quando scatta l’IVA: i requisiti soggettivo, oggettivo e territoriale
L’operazione di distacco o prestito di personale in argomento, per effetto della novella normativa, risulta essere rilevante ai fini dell’IVA al ricorrere dei requisiti soggettivi, oggettivi e territoriali normativamente previsti, che qui di seguito vediamo brevemente.
Presupposto soggettivo
L’IVA si applica se il distaccante è soggetto passivo IVA, ossia un'impresa o lavoratore autonomo. Anche gli enti non commerciali possono rientrare se svolgono attività d’impresa e impiegano il personale in tale contesto.
Esempio 1
Alfa Lombardia e Alfa Toscana – entrambe associazioni aventi natura di ente non commerciale, con cento unità di personale ciascuna – sono articolazioni territoriali della medesima organizzazione nazionale (Alfa Italia) e, pertanto, perseguono le medesime finalità istituzionali. Gli uffici amministrativi di Alfa Lombardia e di Alfa Toscana si accordano affinché la prima, che svolge esclusivamente attività istituzionale non commerciale ed è priva di un’organizzazione in forma d’impresa finalizzata all’erogazione di servizi di prestito di personale, distacchi presso la seconda, dal 1° giugno 2025 al 31 dicembre 2025, cinque unità di personale amministrativo specializzato, a fronte del pagamento, da parte di Alfa Toscana, di un importo pari al rimborso degli oneri stipendiali e contributivi. L’operazione di distacco non rientra nel campo di applicazione dell’IVA, per mancanza del presupposto soggettivo, anche laddove il personale distaccato sia impiegato da Alfa Toscana in un’attività d’impresa dalla stessa eventualmente esercitata.Presupposto oggettivo
Costituisce prestazione di servizi a titolo oneroso anche un distacco a fronte del solo rimborso costi, a patto che vi sia nesso diretto tra servizio e corrispettivo. L’importo può essere anche forfettario, inferiore o pari ai costi sostenuti. È irrilevante l’assenza di profitto.
Esempio 2
La società Beta è la capogruppo di una rete di imprese manifatturiere. Beta distacca dieci unità di personale dipendente specializzato presso la sede di Gamma, società controllata da Beta, per un periodo di due anni decorrente dal 1° marzo 2025. A fronte di tale distacco, Gamma è tenuta a corrispondere mensilmente a Beta, fino alla conclusione del periodo di distacco, un importo predeterminato in maniera forfetaria. Indipendentemente dall’ammontare dei costi mensili a carico di Beta per le dieci unità di personale, l’operazione di distacco risulta essere imponibile ai fini dell’IVA e Beta addebiterà a Gamma l’IVA dovuta con riferimento al corrispettivo predeterminato.Presupposto territoriale
La territorialità IVA segue le regole generali dell’art. 7-ter del DPR 633/1972. Se il committente è soggetto passivo stabilito in Italia, l’operazione è imponibile. Sono escluse le operazioni con soggetti non passivi domiciliati fuori dall’UE (es. organizzazioni estere non soggette ad IVA).
Esempio 3
Zeta IT, soggetto passivo IVA italiano con sede a Milano, è anche datore di lavoro di due unità di personale specializzate nell’organizzazione di eventi di beneficenza. A seguito di alcuni accordi contrattuali con due soggetti esteri non soggetti passivi di imposta, viene stabilito che:- la prima di tale unità, pur restando dislocata fisicamente presso la sede di Milano della Zeta IT, sia distaccata per il periodo 1° novembre 2025 – 31 ottobre 2026 all’associazione culturale francese Eta FR, ente di diritto privato privo di codice identificativo IVA, a fronte di un corrispettivo pattuito di importo pari al rimborso delle spese sostenute per l’unità distaccata;
- l’altra unità di personale sia distaccata, per il periodo 1° ottobre 2025 – 31 marzo 2026, alla sede di Zurigo di una organizzazione no profit svizzera, non soggetto passivo, che si occupa di beneficenza, la Theta CH, a fronte di un corrispettivo predeterminato forfetariamente.
Ai fini dell’IVA, l’operazione di cui al precedente n. 1) è territorialmente rilevante in Italia, ai sensi dell’articolo 7-ter, comma 1, lettera b), del decreto IVA. Zeta IT dovrà, pertanto, addebitare al committente francese l’IVA dovuta con riferimento al corrispettivo pattuito (rimborso delle spese), indipendentemente dal suo ammontare.
L’operazione di distacco di cui al precedente n. 2), invece, è fuori dal campo di applicazione dell’IVA per mancanza del presupposto territoriale, ai sensi dell’articolo 7-septies, comma 1, lettera e), del decreto IVA (l’organizzazione Theta CH non è un soggetto passivo ai fini dell’IVA ed è domiciliata fuori dell’Unione europea). Zeta IT sarà comunque tenuta a emettere fattura per l’importo predeterminato forfetariamente con l’annotazione “operazione non soggetta ad IVA”, ai sensi dell’articolo 21, comma 6-bis, lettera b)34, del decreto IVA.
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Fondo Nazionale del Made in Italy: operativo il decreto MEF 25 febbraio 2025
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 15 maggio 2025, entra ufficialmente in vigore il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 25 febbraio 2025, che disciplina il funzionamento del Fondo nazionale del Made in Italy (FNMI).
Il decreto attua quanto previsto dall’art. 4 della Legge 206/2023 e successive modifiche, definendo obiettivi, modalità operative, soggetti gestori e criteri di intervento del Fondo.
Il FNMI ha l’obiettivo di sostenere le imprese italiane strategiche e attrarre investimenti, pubblici e privati, in filiere ad alto valore aggiunto, favorendo processi di transizione, innovazione e sviluppo sostenibile del tessuto industriale nazionale.
Dotazione e struttura del Fondo: due veicoli di investimento
La dotazione iniziale del FNMI è fissata in 900 milioni di euro, ripartiti su due distinti strumenti:
- il Fondo Real Asset (FRA) con 300 milioni di euro per investimenti immobiliari strumentali
- e il Fondo Imprese (FI) con 600 milioni di euro per operazioni di private equity.
Entrambi sono fondi alternativi italiani (FIA) e prevedono la partecipazione obbligatoria di investitori privati per almeno un importo pari alla dotazione pubblica. I veicoli sono gestiti da Società di Gestione del Risparmio italiane:
- Investimenti Immobiliari Italiani SGR per il FRA,
- mentre per il FI il gestore sarà selezionato tramite procedura pubblica.
Ambiti strategici e imprese beneficiarie
Gli investimenti del FNMI si concentrano su filiere strategiche dell’industria italiana, con priorità a settori come l’approvvigionamento e riciclo delle materie prime critiche, in linea con gli obiettivi di politica industriale nazionale.
Possono accedere al Fondo le imprese costituite in forma di società di capitali (comprese le cooperative), con sede in Italia, escluse quelle operanti nei settori bancario, finanziario e assicurativo. È richiesta solidità patrimoniale, potenzialità di crescita e assenza di cause ostative (es. procedure concorsuali, condanne dei legali rappresentanti).
Per il Fondo FRA, sono ammissibili anche investimenti indiretti in asset immobiliari strategici, pubblici e privati, purché strumentali allo sviluppo delle imprese target.
Interventi del Fondo FRA: asset immobiliari strumentali
Il Fondo Real Asset (FRA) è finalizzato a investire indirettamente in beni immobiliari (pubblici o privati), strumentali alle attività di imprese strategiche italiane.
Modalità di intervento:
- Investimenti indiretti in beni immobiliari attraverso “Fondi Target” immobiliari.
- Coinvolgimento di investitori privati, in rapporto almeno paritario con il pubblico.
- Possibilità di affitto o concessione d’uso degli asset alle imprese target, dopo regolarizzazione.
Settori prioritari:
- Materie prime critiche.
- Filiere industriali strategiche, definite dal Comitato tecnico.
Strumenti finanziari ammessi:
- Quote patrimoniali, strumenti partecipativi, leasing, vendor loan, contratti di godimento.
Interventi del Fondo FI: sostegno alla crescita via private equity
Il Fondo Imprese (FI) è orientato a finanziare direttamente o indirettamente imprese italiane strategiche, tramite strumenti di private equity, anche mediante la costituzione o la sottoscrizione di fondi tematici.
Modalità di intervento:
- Investimenti diretti in capitale di rischio (quote, strumenti partecipativi).
- Partecipazione in fondi di investimento diretti e indiretti (fondo di fondi – FOF).
- Coinvolgimento obbligatorio di investitori privati fino al 50% dell’investimento.
Beneficiari:
- Società di capitali (anche cooperative), non finanziarie, con sede in Italia.
- Imprese con solidità patrimoniale e potenziale di crescita.
Vincoli e garanzie:
- Rispetto dei criteri ESG e della finanza responsabile.
- Obbligo di rendicontazione al Ministero e controlli sulla gestione del fondo.
Governance, controlli e principio di finanza responsabile
Il coordinamento del FNMI è affidato a un Comitato tecnico strategico istituito presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con rappresentanti di vari ministeri e delle Regioni. Questo organismo definisce le strategie d’investimento, controlla l’operato dei gestori e valuta gli impatti economici e settoriali degli interventi. Il decreto stabilisce inoltre che gli investimenti devono avvenire a condizioni di mercato e in conformità alle normative UE in materia di aiuti di Stato. Viene infine introdotto l’obbligo per i gestori di adottare politiche ESG e pratiche di finanza responsabile, integrando criteri ambientali, sociali e di governance nei processi di investimento.
Allegati: -
ISA 2025 e Concordato Preventivo: modalità di acquisizione di ulteriori dati
Con il provvedimento n. 176087/2025 dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato l’11 aprile 2025, vengono stabilite le modalità operative per l’acquisizione degli ulteriori dati utili ai fini:
- dell’applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale (ISA) per il periodo d’imposta 2024;
- dell’elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale per i periodi d’imposta 2025 e 2026.
Il provvedimento assume una particolare rilevanza per i commercialisti e gli altri intermediari incaricati della trasmissione telematica, i quali dovranno seguire regole precise per l’acquisizione, massiva o puntuale, degli ulteriori dati fiscali richiesti dall’Agenzia.
Scarica il testo del provvedimento dell'11 aprile e relativi allegati:
- Allegato 1.1 – Specifiche deleghe massive ISA 2025 – pdf
- Allegato 1.2 – Specifiche deleghe massive ISA tracciati record 2025 – xlsx
- Allegato 2.1 – Specifiche tecniche ISA precalcolato 2025 – pdf
- Allegato 2.1 – Specifiche tecniche ISA precalcolato 2025 – Schema xsd – zip
- Allegato 2.2 – Guida file precalcolato ISA 2025 – pdf
- Allegato 3 – Elementi di riscontro relativi alle dichiarazioni dei soggetti deleganti – pdf
Richiesta di acquisizione massiva: due percorsi in base alla delega
Intermediari già delegati al cassetto fiscale
Gli intermediari incaricati della trasmissione telematica, già in possesso della delega alla consultazione del cassetto fiscale del contribuente, possono inviare tramite Entratel un file con l’elenco dei contribuenti per i quali richiede i dati ISA e quelli utili al concordato. Il file, controllato secondo specifiche tecniche (allegati 1.1 e 1.2), deve indicare:
- codice fiscale del richiedente;
- codice fiscale dei deleganti con attestazione della delega.
L’attivazione della fornitura massiva degli ulteriori dati necessari ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale e della elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale è subordinata alla positiva verifica che la delega alla consultazione del cassetto fiscale dei deleganti sia attiva alla data di invio della richiesta.
Il file può essere preparato tramite il software “precalcolate ISA2025” di predisposizione reso disponibile dall’Agenzia delle entrate ovvero secondo le specifiche tecniche utilizzando il software di controllo reso disponibile dall’Agenzia delle entrate.
A partire dal 30 aprile 2025 sarà possibile inviare le richieste per ottenere le forniture dei dati relativi alle “precalcolate ISA2025".
Intermediari non ancora delegati
Fino all’attivazione delle nuove funzionalità per la comunicazione delle deleghe (punto 12 del provv. 375356/2024), gli intermediari senza delega attiva alla consultazione del cassetto fiscale del contribuente, devono raccogliere deleghe cartacee o elettroniche, unitamente a copia di un documento di identità in corso di validità del contribuente delegante.
La delega contiene almeno le seguenti informazioni:
- codice fiscale e dati anagrafici/denominazione del contribuente delegante;
- codice fiscale e dati anagrafici dell’eventuale rappresentante legale / negoziale, ovvero tutore del delegante;
- periodo di imposta a cui si riferisce il modello ISA;
- data di conferimento della delega.
Successivamente, gli intermediari devono inviare all’Agenzia delle Entrate — tramite il servizio telematico Entratel — un file con l’elenco dei contribuenti per i quali sono stati autorizzati a richiedere i dati.
Il file deve contenere:
- il codice fiscale dell’intermediario richiedente;
- per ciascun contribuente delegante:
- il codice fiscale del contribuente;
- il codice fiscale del rappresentante legale, negoziale o del tutore, se presente;
- il numero e la data della delega, si ricorda infatti, che le deleghe acquisite sono numerate e annotate, giornalmente, in un
apposito registro cronologico, con indicazione dei seguenti dati:- numero progressivo e data della delega;
- codice fiscale e dati anagrafici/denominazione del contribuente delegante;
- estremi del documento di identità del sottoscrittore della delega.;
- il tipo e numero del documento d’identità di chi ha firmato la delega;
- gli elementi di riscontro tratti dalla dichiarazione IVA 2024 (anno d’imposta 2023) o, se assente, dal modello ISA 2024 – periodo d’imposta 2023, secondo quanto riportato nell’allegato 3 del provvedimento.
Nel file deve anche essere inclusa una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000), con la quale l’intermediario attesta:
- di aver ricevuto una specifica delega per richiedere i dati;
- di conservare gli originali delle deleghe per 10 anni presso la propria sede o ufficio;
- che i dati riportati nel file coincidono con quelli presenti negli originali delle deleghe.
L’invio del file non è sufficiente: la fornitura dei dati da parte dell’Agenzia è subordinata alla verifica positiva degli elementi di riscontro forniti.
Allegati: