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Affrancamento riserve in sospensione di imposta: regole, soggetti e modalità
Con il decreto ministeriale del 27 giugno 2025, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha dato attuazione all’art. 14 del D.lgs. 192/2024, disciplinando l’affrancamento straordinario dei saldi attivi di rivalutazione e delle riserve in sospensione d’imposta.
Tale misura, prevista dalla riforma fiscale in attuazione della legge delega n. 111/2023, consente ai contribuenti di regolarizzare poste patrimoniali ancora vincolate al 31 dicembre 2024, mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva pari al 10%, sia ai fini IRES che IRAP.
Questa riapertura straordinaria mira a incentivare la piena trasparenza tra valori civilistici e fiscali, migliorando la leggibilità e l’efficienza del sistema contabile e tributario.
Ambito oggettivo e soggettivo: chi può affrancare e cosa
Ambito oggettivo
L’affrancamento può riguardare:
- Saldi attivi di rivalutazione con riconoscimento fiscale, iscritti in apposite riserve o imputati al capitale sociale;
- Riserve e fondi in sospensione di imposta, diverse da quelle derivanti da deduzioni extracontabili ex art. 109, c. 4, lett. b) del TUIR nella versione previgente al 2007.
Sono espressamente escluse:
- le riserve per ammortamenti anticipati o derivanti da deduzioni extracontabili non più monitorabili;
- le riserve correlate a tributi diversi da imposte sui redditi e IRAP (es. contributo straordinario di cui al D.L. 104/2023);
- le poste non dotate di vincolo fiscale, come le riserve da conferimento “in doppia sospensione”.
L’affrancamento è possibile anche per parte dell’importo o solo per alcune riserve e saldi attivi presenti in bilancio al 31.12.2023 e ancora esistenti al 31.12.2024.
Ambito soggettivo
Possono esercitare l’opzione:
- Società di capitali e di persone in contabilità ordinaria;
- Imprese individuali con contabilità ordinaria;
- Stabili organizzazioni in Italia di soggetti esteri;
- Soggetti trasparenti ex art. 115 e 116 TUIR.
I contribuenti in contabilità semplificata sono esclusi, salvo abbiano operato fino al 2024 in contabilità ordinaria e intendano affrancare prima del passaggio.
Modalità di esercizio e versamento dell’imposta sostitutiva
L’opzione per l’affrancamento si perfeziona mediante indicazione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024. L’imposta sostitutiva del 10%:
- a calcolata sul valore netto (al netto dell’imposta sostitutiva già versata eventualmente in precedenza);
- è indeducibile sia ai fini delle imposte sui redditi sia ai fini IRAP;
- va versata in quattro rate annuali di pari importo (prima rata entro la scadenza per il saldo IRPEF/IRES 2024, le successive nel 2026, 2027 e 2028);
- è ammessa la compensazione in F24.
Non si applicano interessi sulle rate. Il mancato versamento non inficia la validità dell’opzione, ma determina iscrizione a ruolo.
Effetti fiscali dell’affrancamento
Una volta affrancate, le riserve:
- non concorrono a formare reddito imponibile alla distribuzione;
- in capo alla società, non danno diritto a crediti d’imposta eventualmente originati dal regime originario;
- per i soci di società di capitali, le riserve affrancate e distribuite sono considerate dividendi tassabili (salvo si tratti di riserve di capitale);
- per i soci di società trasparenti o di persone, si ha un aumento del costo fiscale della partecipazione in caso di riserve di utili.
È fatta salva la presunzione di distribuzione ex art. 47 TUIR: si considerano distribuiti prima gli utili ordinari e le riserve di utili non in sospensione.
Affrancamento e operazioni straordinarie
È consentito l’affrancamento anche a seguito di trasformazioni societarie (progressive o regressive), purché le riserve restino evidenziate in bilancio con indicazione del vincolo e dell’origine. In questi casi, l’effetto estintivo dell’obbligo fiscale si consolida nel periodo in cui è esercitata l’opzione nella dichiarazione.
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Domicilio digitale amministratori: proroga al 31 dicembre 2025
Con una nota ufficiale del 25 giugno 2025 (prot. n. 127654), il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) ha annunciato il differimento del termine per l’iscrizione del domicilio digitale degli amministratori di imprese già costituite in forma societaria nel Registro delle Imprese alla data del 1° gennaio 2025.
Il nuovo termine per adempiere all’obbligo è stato fissato al 31 dicembre 2025, in luogo del precedente 30 giugno 2025.
Ricordiamo che l’obbligo è stato introdotto dall’articolo 1, comma 860, della Legge di Bilancio 2025 (legge 30 dicembre 2024 n. 207), che ha esteso agli amministratori delle imprese costituite in forma societaria l’obbligo di iscrivere il proprio domicilio digitale (indirizzo PEC) nel Registro delle Imprese.
Il MIMIT, con una prima circolare interpretativa (nota n. 43836 del 12 marzo 2025), aveva già chiarito che tale obbligo riguardasse non solo le imprese costituite a partire dal 1° gennaio 2025, ma anche quelle già esistenti a quella data, pur rilevando l’assenza di un termine esplicito per l’adempimento nel testo di legge.
In un’ottica di semplificazione e di "favor per le imprese", la stessa Direzione Generale aveva quindi fissato il primo termine di adempimento al 30 giugno 2025 per le società già costituite, al fine di garantire un’applicazione uniforme della norma.
Le ragioni del rinvio al 31 dicembre 2025
La nuova nota ministeriale prende atto delle criticità operative evidenziate da Unioncamere, professionisti e operatori economici, in particolare in relazione alla concomitanza tra la scadenza del 30 giugno e gli adempimenti societari legati all’approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2024.
Accogliendo le sollecitazioni per un’estensione più congrua dei tempi di adeguamento, il MIMIT ha quindi disposto un rinvio del termine al 31 dicembre 2025.
Resta ferma l’efficacia dell’obbligo per le imprese costituite dal 1° gennaio 2025 in poi, che devono provvedere alla comunicazione del domicilio digitale degli amministratori contestualmente alla costituzione o secondo le modalità ordinarie previste.
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Comunità Energetiche Rinnovabili: pubblicato il decreto con le modifiche agli incentivi
Entrato in vigore il 26 giugno 2025, il nuovo Decreto MASE del 16 maggio 2025, che modifica la disciplina degli incentivi per le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) e l’autoconsumo collettivo.
Le modifiche sono finalizzate a potenziare la partecipazione dei beneficiari e a garantire il raggiungimento degli obiettivi europei di decarbonizzazione e transizione energetica.
Il provvedimento si inserisce nella cornice del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), in particolare nell’ambito della Missione 2, Componente 2, dedicata all’energia rinnovabile, e recepisce le modifiche alla descrizione dell’Investimento 1.2 “Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l’autoconsumo” approvate con decisione del Consiglio ECOFIN dell’8 dicembre 2023.
Obiettivo principale è incentivare la diffusione di impianti di produzione da fonti rinnovabili associati a sistemi di accumulo, integrati in configurazioni di autoconsumo collettivo e in CER, promuovendo nuove installazioni per almeno 1,73 GW di potenza nei territori comunali, originariamente limitati a popolazioni sotto i 5.000 abitanti.
Estensione della platea dei beneficiari
La prima rilevante novità riguarda l’estensione della platea dei beneficiari. Il decreto modifica l’articolo 1, comma 3, del precedente DM 7 dicembre 2023, n. 414, stabilendo che possono accedere agli incentivi non solo i comuni con meno di 5.000 abitanti, ma tutti quelli con popolazione inferiore a 50.000 abitanti.
Questa modifica, sebbene subordinata alla formale approvazione della nuova decisione del Consiglio ECOFIN, consente un notevole ampliamento del perimetro di applicazione della misura, con l’intento di accelerare l’accesso ai fondi disponibili e superare il rischio di sotto-utilizzo delle risorse.
Incremento dell’anticipazione concessa ai beneficiari
La seconda modifica sostanziale riguarda il potenziamento delle anticipazioni erogabili.
Viene innalzata dal 10% al 30% la quota di contributo concedibile in via anticipata da parte del Gestore dei Servizi Energetici (GSE) ai soggetti beneficiari, come previsto ora all’articolo 10, comma 1, lett. a) del decreto modificato.
La misura è volta a facilitare l’avvio dei progetti, migliorando la liquidità a disposizione dei soggetti attuatori e supportando la realizzazione tempestiva degli interventi, anche in considerazione delle stringenti scadenze previste dal PNRR:
- completamento dei lavori entro il 30 giugno 2026;
- entrata in esercizio entro 24 mesi dalla fine dei lavori, e comunque non oltre il 31 dicembre 2027.
Ulteriori precisazioni operative
Tra le altre modifiche degne di nota:
- viene introdotta la definizione di "data di completamento dei lavori" (art. 2, lett. c-bis), necessaria per chiarire le condizioni di erogazione dei saldi;
- è precisato che le spese propedeutiche alla domanda non costituiscono avvio dei lavori (art. 10, comma 5);
- tra i motivi di esclusione è ora contemplata anche la mancata sottoscrizione del contratto di incentivazione (art. 8, comma 4, lett. e);
- all’elenco dei soggetti che possono aderire alle CER sono aggiunte anche le persone fisiche, oltre ad enti del terzo settore e ambientali (Allegato 1).
Infine, le disposizioni del decreto si applicano anche ai progetti già presentati prima della sua entrata in vigore, secondo le modalità che saranno definite con l’aggiornamento delle regole operative da parte del MASE su proposta del GSE, entro cinque giorni dall’entrata in vigore del decreto stesso.
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Decreto Correttivo bis: novità per il concordato e altri adempimenti tributari
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.134 del 12.06.2024 il testo del decreto legislativo (Dlgs n. 81 del 12.06.2025), che introduce importanti disposizioni correttive e integrative in materia fiscale, con particolare riferimento a:
- adempimenti tributari,
- concordato preventivo biennale (CPB),
- contenzioso tributario e sanzioni.
Scarica il testo del dlgs del 12.06.2025 n. 81
Si tratta di disposizioni correttive e integrative dei decreti attuativi della legge delega n. 111/2023, in un'ottica di semplificazione e razionalizzazione del sistema tributario.
Novità rispetto alla versione iniziale dello schema del dlgs
Il testo, nel corso dell'esame, è stato integrato da ulteriori 10 articoli rispetto alla versione iniziale, con contenuti in più sezioni tematiche, in particolare:
Art. 6 – Semplificazione dei termini di versamento IVA
È stato introdotto un nuovo articolo che modifica l’art. 1, comma 58, della legge n. 190/2014, prevedendo per i forfetari il versamento dell’IVA da reverse charge (anche intracomunitaria) entro il 16 del secondo mese successivo a ciascun trimestre.Art. 13 – Deduzione del costo del lavoro incrementale
Viene modificato il D.Lgs. 13/2024 per ammettere la deducibilità della maggiorazione del costo del lavoro introdotta dal D.Lgs. 216/2023. Prevista applicazione retroattiva al biennio 2025-2026.Art. 14 – Soglie per le proposte nei confronti dei soggetti ad alta affidabilità fiscale
Introdotte limitazioni quantitative al reddito concordato per i contribuenti con livelli di affidabilità pari a 10, ≥9<10, ≥8<9.Art. 15 – Modifiche alle cause di decadenza dal concordato
Precisazione su quando si applica la decadenza in caso di mancato pagamento: solo se non si paga entro 60 giorni dalla comunicazione dell’Agenzia (art. 36-bis, DPR 600/1973).Art. 17 (precedentemente art. 12) – Modifiche doganali e sanzionatorie
Rispetto alla formulazione iniziale dell'Art. 12 dello schema:
- inserito un nuovo comma 8 all’art. 118 sull’opzione per il riscatto delle merci confiscate.
Art. 21-23 – Nuovi articoli sull’accertamento
- Art. 21: adeguamento del procedimento di adesione al D.Lgs. 13/2024
- Art. 22: la sospensione dei termini non si applica più a determinati atti dal 31 dicembre 2025
- Art. 23: disciplina del recupero fiscale per aiuti di Stato.
Adempimenti tributari: proroghe e nuovi termini
Tra le principali novità per professionisti e imprese si segnala:
- proroga dell’uso dei vecchi coefficienti di redditività per i forfetari: per i contribuenti forfetari si prevede l’utilizzo dei coefficienti di redditività di cui all’allegato n. 2, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, utilizzando la precedente classificazione ATECO 2007, in attesa dell’elaborazione dei nuovi coefficienti sulla base della classificazione ATECO 2025.
- divieto permanente di fatturazione elettronica per prestazioni sanitarie a persone fisiche: per tutelare la riservatezza dei dati sanitari, viene reso definitivo il divieto per i soggetti tenuti a inviare dati al Sistema Tessera Sanitaria.
- rinvio al 30 aprile (dal 31 marzo) del termine per l’invio delle Certificazioni Uniche dei lavoratori autonomi, a partire dal 2026, e spostamento al 20 maggio della data di disponibilità della dichiarazione precompilata per le partite IVA.
- trasmissione annuale, e non più semestrale, delle spese sanitarie al Sistema TS, a partire dai dati 2025.
Concordato preventivo biennale: esclusione dei forfetari e novità per gli ISA
Una delle principali novità del decreto è l’abrogazione, a decorrere dal 1° gennaio 2025, del Capo III del Titolo II del D.lgs. 13/2024, che disciplinava l’adesione al concordato preventivo biennale per i soggetti in regime forfetario (art. 7). Pertanto, i contribuenti che applicano il regime di cui alla legge 190/2014 non potranno più accedere al concordato per il biennio 2025-2026, anche se in possesso dei requisiti previsti inizialmente.
Il decreto lascia l’istituto riservato ai soggetti ISA. Tra le modifiche per questi ultimi si segnala che:
- a decorrere dalle adesioni per il biennio 2025-2026, qualora la differenza tra il reddito concordato e quello effettivo dell’anno precedente sia superiore a 85.000 euro, sulla parte eccedente si applicano le seguenti aliquote ordinarie:
- del 43% per i soggetti IRPEF
- e del 24% per i soggetti IRES.
- nuove cause di esclusione e cessazione per chi partecipa a studi associati o società tra professionisti che non aderiscono al concordato, a partire dalle adesioni al concordato preventivo biennale per il biennio 2025-2026. In particolare, i lavoratori autonomi che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo e, contestualmente, partecipano a uno dei seguenti enti:
- associazione senza personalità giuridica costituita fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni;
- società tra professionisti;
- società tra avvocati,
possono accedere al concordato a condizione che anche le associazioni e le società sopra elencate nelle quali partecipano abbiano optato per l’adesione alla proposta di concordato per i medesimi periodi d’imposta.
È inoltre prevista un’ulteriore causa di esclusione per le associazioni e società sopra menzionate qualora tutti i soci o associati che dichiarano individualmente redditi da lavoro autonomo non aderiscano al concordato per i medesimi periodi.
- proroga del termine di adesione al concordato dal 31 luglio al 30 settembre.
Per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, tale termine è differito all’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.
Nuove soglie sulle proposte per soggetti con alta affidabilità fiscale
L’art. 14 introduce un limite massimo (soglia) alla proposta di reddito nel concordato preventivo biennale (CPB) per i soggetti con elevata affidabilità fiscale, ovvero quelli che negli ISA (Indici Sintetici di Affidabilità) ottengono un punteggio pari o superiore a 8. Il nuovo art. 9, commi 3-bis del D.lgs. 13/2024 e seguenti (introdotti dall’art. 14), prevede infatti limiti quantitativi alla proposta concordataria, in funzione del livello di affidabilità fiscale (ISA), più precisamente, il reddito proposto non può superare il reddito dichiarato nel periodo d’imposta precedente (rettificato secondo le regole degli articoli 15 e 16 del D.lgs. 13/2024) di oltre:
- 10% se il punteggio ISA è 10;
- 15% se il punteggio ISA è tra 9 e 9,99;
- 25% se il punteggio ISA è tra 8 e 8,99.
La soglia non si applica se la proposta risulta inferiore ai valori settoriali determinati nella metodologia ufficiale.
Contenzioso tributario: più digitalizzazione
Il decreto introduce diverse misure per migliorare la digitalizzazione del processo tributario telematico, come:
- obbligo per i difensori di attestare la conformità dei documenti al cartaceo originale da loro detenuto;
- estensione dell’uso della PEC per notifiche anche nel giudizio di ottemperanza;
- possibilità di lettura immediata del dispositivo in udienza da parte del presidente della Corte di giustizia tributaria.
Sanzioni tributarie e doganali: chiarimenti e definizione agevolata
Tra le modifiche al sistema sanzionatorio, segnaliamo:
- la ridefinizione della graduazione delle sanzioni per violazioni in materia doganale e accise;
- estensione della possibilità di ravvedimento operoso anche in caso di annullamento parziale di atti;
- chiarimenti in merito alla non punibilità di alcuni reati di contrabbando in caso di ravvedimento prima dell’avvio di accertamenti.
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Concordato preventivo biennale 2025 e 2026: modalità di trasmissione dei dati rilevanti
Con il provvedimento n. 195422 del 24 aprile 2025, l’Agenzia delle Entrate ha approvato le specifiche tecniche e i controlli telematici per la trasmissione dei dati necessari alla formulazione e all’accettazione della proposta di Concordato Preventivo Biennale (CPB) per i periodi d’imposta 2025 e 2026. Tale misura attua quanto previsto dal D.lgs. 12 febbraio 2024, n. 13, che ha introdotto il CPB come nuovo strumento di collaborazione tra Fisco e contribuenti.
Si ricorda che, possono aderire al Concordato 2025-2026, i contribuenti che nel periodo d’imposta 2024 hanno esercitato, in via prevalente, una delle attività economiche del settore dell’agricoltura, delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio per le quali risultano approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale, tenuti all’applicazione degli stessi per il medesimo periodo d’imposta e che intendono aderire alla proposta di concordato preventivo biennale per i periodi d’imposta 2025 e 2026, e che non hanno già un’adesione in corso per il primo biennio (2024-2025).
Trasmissione telematica: due modalità per l’adesione al CPB
I soggetti interessati, ossia imprese e lavoratori autonomi, possono aderire al CPB per i periodi d’imposta 2025 e 2026 mediante invio telematico del modello “CPB 2025/2026”, approvato con provvedimento del 9 aprile 2025. Le modalità operative di trasmissione sono due:
- Invio congiunto al modello ISA (relativo al periodo d’imposta 2024), in fase di presentazione della dichiarazione dei redditi (modello REDDITI 2025).
- Invio autonomo, unicamente con il frontespizio del modello REDDITI 2025, compilando la casella “Comunicazione CPB” con il codice 1 (“Adesione”). Questa modalità ha natura non dichiarativa, ma serve esclusivamente a comunicare l’adesione.
La trasmissione può avvenire:
- direttamente da parte del contribuente tramite Entratel o Fisconline;
- oppure tramite intermediari abilitati (art. 3, commi 2-bis e 3, d.P.R. 322/1998).
È bene ricordare che, sebbene la dichiarazione dei redditi per il periodo d’imposta 2024 possa essere trasmessa fino al 31 ottobre 2025, il termine per aderire al concordato preventivo biennale, o per revocarne l’adesione, è fissato al 31 luglio 2025, salvo proroga al 30 settembre prevista dal decreto legislativo correttivo, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 13 marzo e attualmente all’esame delle commissioni parlamentari per l’espressione dei pareri, mentre per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, è previsto il differimento del termine all’ultimo giorno del nono mese successivo (e non più del settimo mese) a quello di chiusura del periodo d’imposta.
Revoca dell’adesione: termini e modalità
Anche la revoca dell’adesione al CPB deve avvenire per via telematica, entro gli stessi termini previsti per l’adesione, compilando i seguenti campi del modello “CPB 2025/2026”:
- “Codice ISA”,
- “Codice attività”
- e “Tipologia di reddito (1 = impresa; 2 = lavoro autonomo)”.
La revoca può essere comunicata solo tramite invio autonomo, allegando il frontespizio del modello REDDITI 2025, questa volta compilando la casella “Comunicazione CPB” con il codice 2 (“Revoca”). Anche in questo caso, la comunicazione è non dichiarativa.
Software dell’Agenzia delle Entrate per adesione e revoca: Il tuo ISA 2025 CPB
Sul sito dell'Agenzia delle Entrate è stato pubblicato il Software Il tuo ISA 2025 CPB versione 1.0.0 del 30/04/2025 che consente:
- il calcolo e la trasmissione telematica, in allegato a Redditi, dell’indice sintetico di affidabilità fiscale per tutti gli ISA approvati,
- nonché il calcolo della proposta e la trasmissione telematica, in allegato a Redditi, dell’accettazione della proposta di Concordato preventivo biennale (CPB) e dell’eventuale Revoca.
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Il nuovo decreto Energia 2025 diventa legge: il testo pubblicato in GU
Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge del 24.04.2025 n. 60 di conversione del nuovo Decreto Energia (c.d. Decreto Bollette DL del 28 febbraio 2025 n. 19) che raccoglie una serie di misure per sostenere famiglie e imprese nel fronteggiare l'aumento dei costi energetici.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Il provvedimento prevede contributi straordinari, riduzioni tariffarie e incentivi per migliorare la trasparenza nel settore energetico, brevemente vediamo quali.
Bonus energia per le famiglie a basso reddito
Una delle principali novità riguarda l'estensione del bonus sociale per l'energia elettrica e il gas. Il limite dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) per accedere al contributo straordinario è stato innalzato a 25.000 euro. Questo permetterà a un numero maggiore di famiglie di beneficiare di un sostegno economico diretto sulle bollette energetiche.
In particolare si prevede che:
- il contributo previsto per le famiglie con un ISEE inferiore a 25.000 euro sarà di 200 euro,
- mentre per i nuclei familiari con un ISEE fino a 9.530 euro, già beneficiari del bonus sociale, l'importo del contributo sarà superiore, superando i 500 euro.
Questa misura mira a garantire un sostegno più consistente alle famiglie con maggiori difficoltà economiche.
Riduzione del costo dell’energia per le imprese
Le imprese beneficeranno di un finanziamento da 600 milioni di euro attraverso il Fondo per la transizione energetica nel settore industriale. Il decreto prevede anche l’azzeramento per sei mesi della componente ASOS per le aziende con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, riducendo così il costo dell’energia per il settore produttivo.
Maggiore trasparenza nelle offerte luce e gas
Una delle novità più rilevanti riguarda la trasparenza delle tariffe di energia elettrica e gas. L’ARERA avrà 60 giorni per adottare misure che semplifichino le offerte commerciali, rendendo più chiari i costi per i consumatori. Tra le misure previste:
- Definizione di documenti standardizzati per le offerte di energia e gas.
- Riduzione e semplificazione dei componenti tariffari.
- Obbligo per i fornitori di adottare strumenti più trasparenti per i consumatori.
Proroga per il mercato libero per i clienti vulnerabili
Il decreto include anche una proroga di due anni dell'obbligo per i clienti vulnerabili di passare al mercato libero dell'energia. Questo significa che tali clienti potranno continuare a usufruire delle condizioni del mercato tutelato fino al 31 marzo 2027, offrendo loro maggiore protezione e stabilità in un periodo di volatilità dei prezzi energetici.
Riduzione dei costi energetici nel settore sportivo
L’articolo 4-quinquies, aggiunto dalla Camera, prevede l’introduzione di misure di sostegno all’incremento dei costi energetici nel settore sportivo, in particolare, il Fondo per il sostegno del settore sportivo istituito con la legge n. 205/2017 viene incrementato di 10 milioni di euro per l’anno 2025, destinati all'erogazione di contributi a fondo perduto al fine di ridurre i costi dell’energia sostenuti da impianti natatori e piscine energivori gestiti da associazioni e società sportive iscritte nel registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, di cui al decreto legislativo n. 39/2021.
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Sostegno allo sviluppo delle zone montane: misure per le imprese e i cittadini
La V Commissione permanente (Bilancio, tesoro e programmazione), il 27 marzo 2025, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge recante "Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane" (C. 2126-A), già approvato dal Senato e modificato nel corso dell'esame in sede referente dalla Commissione Bilancio, composto da 33 articoli.
Il provvedimento dichiara che la crescita economica e sociale delle aree montane è un obiettivo di interesse nazionale, considerata la loro importanza strategica per la tutela ambientale, la gestione delle risorse naturali, la biodiversità, il paesaggio, il turismo e la coesione delle comunità locali.
Vediamo nel dettaglio alcune delle misure previste per imprese e cittadini. Tutte queste iniziative perseguono alcuni macro-obiettivi comuni:
- Contrastare lo spopolamento e favorire il ripopolamento stabile dei piccoli centri montani;
- Incentivare investimenti produttivi sostenibili;
- Favorire l’inclusione sociale, anche attraverso un miglior accesso ai servizi essenziali (sanità, scuola, connessione internet);
- Promuovere la tutela ambientale e l'uso consapevole delle risorse naturali.
Misure rivolte alle imprese
Credito d'imposta per imprese agricole, forestali e associazioni fondiarie
Gli imprenditori agricoli, i consorzi forestali e le associazioni fondiarie con sede e attività prevalente nei comuni montani possono ottenere un credito d'imposta per gli investimenti destinati a:
- la produzione di servizi ecosistemici e ambientali;
- il miglioramento della qualità ambientale e climatica.
Questo incentivo è concesso in regime de minimis ai sensi delle normative UE sugli aiuti di Stato.
Credito d'imposta per giovani imprenditori
Un altro credito d'imposta è previsto per:
- le piccole e microimprese localizzate nei comuni montani;
- titolari d'impresa e soci che non abbiano compiuto 41 anni;
- anche per società e cooperative dove più del 50% del capitale è detenuto da under 41.
Sgravi contributivi per il lavoro agile
Questo mira a sostenere l'imprenditorialità giovanile nelle aree montane e a favorire il ricambio generazionale.
Per le aziende che:
- assumono a tempo indeterminato giovani under 41;
- consentono loro di lavorare in modalità agile da piccoli comuni montani (popolazione inferiore a 5.000 abitanti);
- è previsto uno sgravio contributivo per gli anni 2026-2030.
Condizione essenziale: il lavoratore deve stabilire residenza e domicilio stabile nel comune montano.
Accesso agevolato a infrastrutture e comunicazioni
Il testo prevede il potenziamento della connettività digitale e della copertura della rete mobile nei territori montani, anche tramite accordi tra enti pubblici e operatori privati.
Questo favorirà l'accesso delle imprese alle tecnologie digitali e ai mercati, aumentando la competitività.
Misure rivolte ai cittadini
Contributo alla natalità
È previsto un contributo una tantum per ogni figlio nato o adottato e iscritto all'anagrafe di un comune montano con popolazione ≤ 5.000 abitanti. Il contributo è cumulabile (salvo diversa specifica) con l'assegno unico familiare e mira a contrastare lo spopolamento.
Contributi e crediti d'imposta per l'abitazione
I cittadini (in particolare sanitari e personale scolastico) che si trasferiscono per motivi di lavoro in comuni montani possono accedere a:
- Contributi sotto forma di credito d'imposta per l'affitto o per l'acquisto della casa.
- Importo massimo:
- €2.500 annui (60% della spesa);
- €3.500 nei comuni con minoranze linguistiche.
Il beneficio vale sia per i lavoratori della sanità sia per il personale scolastico, incentivando così la residenzialità.
Agevolazioni per gli studenti
Per favorire l'accesso all'istruzione superiore nei territori montani:
- sono previste borse di studio per studenti universitari o di alta formazione;
- è incentivato anche l'uso della didattica digitale per chi vive lontano dai centri universitari.