• Principi Contabili Internazionali

    Check list ASSIREVI 2023: pubblicate il 19 dicembre

    Con un comunicato stampa del 19 dicembre, ASSIREVI Associazione Italiana delle Società di Revisione Legale, annuncia la pubblicazione delle check list 2023.

    Nel dettaglio, si rende noto di aver pubblicato:

    • la lista di controllo delle informazioni integrative (disclosures) da fornire nelle note ai bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali (IAS/IFRS), così come omologati (“endorsed”) dall’Unione Europea,
    • nonché la lista di controllo dei principi di redazione del bilancio d’esercizio (Società ai cui bilanci sono applicabili le disposizioni degli artt. 2423 e successivi del Codice Civile)
    • la lista di controllo lista di controllo dei principi di redazione del bilancio consolidato (Società ai cui bilanci sono applicabili le disposizioni del Decreto Legislativo 9 aprile 1991, n. 127). 

    La lista di controllo delle informazioni integrative (disclosures) da fornire nelle note ai bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali (IAS/IFRS), così come omologati (“endorsed”) dall’Unione Europea pubblicata da ASSIREVI, ha subito alcune modifiche rispetto allo scorso anno in quanto recepisce nuovi obblighi informativi previsti dai documenti, di seguito riepilogati, entrati in vigore a partire dai bilanci degli esercizi aventi inizio dal 1° gennaio 2023

    Check list ASSIREVI 2023: per bilanci redatti con principi internazionali

    Il comunicato stampa di ASSIREVI evidenzia che, tra le novità degli aggiornamenti apportati, si segnalano in particolare quelle relative a: 

    • IFRS 17 – Contratti assicurativi, che sostituisce l’IFRS 4 e rappresenta una rilevante novità per il settore di riferimento nonché per tutte le aziende che si trovano a dover contabilizzare contratti di tipo assicurativo. Il principio introduce nuovi criteri di iscrizione e rilevazione dei contratti assicurativi volti, tra l’altro, al superamento dei modelli contabili previsti dalle normative locali dei singoli paesi (come accadeva con IFRS 4) e alla differente misurazione delle performance aziendali; 
    • IAS 1 e IAS 8, che introducono chiarimenti volti ad aiutare le entità a decidere quali informazioni sui principi contabili devono essere divulgate (modifiche allo IAS 1) e a distinguere tra principi contabili e stime (modifiche allo IAS 8); 
    • IAS 12 – Imposte sul reddito, in relazione alla riforma fiscale internazionale (norme del secondo pilastro dell’OCSE, anche dette “Pillar Two Model Rules”), che prevede alcune modifiche allo IAS 12 mediante l’introduzione di un’eccezione temporanea obbligatoria alla contabilizzazione delle imposte differite determinate dall’attuazione delle menzionate norme (in vigore dal 2024), nonché previsioni in materia di informazioni integrative da fornire, da parte delle società interessate, nelle situazioni infrannuali e in bilancio.
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    Nuovi Principi di revisione ISQM: tutti i chiarimenti del MEF

    Con la nota n. 281018 dell’11/12/2023 del MEF sono stati forniti chiarimenti riguardanti l’ambito dei soggetti iscritti al registro della revisione tenuti a comunicare, entro il prossimo 31 dicembre l’eventuale adozione anticipata dei principi professionali relativi al sistema interno della gestione della qualità, di cui alla determina RR 184 dell’8 agosto 2023.

    Viene precisato che, i revisori che operano esclusivamente nell’ambito di società di revisione NON sono tenuti alla comunicazione poiché si avvalgono del sistema interno di controllo della qualità delle stesse società in cui operano.

    Ricordiamo che a proposito della comunicazione, il MEF tramite nota del 23 novembre informava del fatto che, gli iscritti al registro che intendessero avvalersi della facoltà di applicazione anticipata (ed esclusivamente tali iscritti) sono tenuti a darne comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze.

    A tal fine, le persone fisiche e le società di revisione iscritte al registro della revisione legale dei conti sono tenuti ad informarne il Ministero dell’economia e delle finanze mediante apposita comunicazione da trasmettere entro il termine del 31 dicembre 2023 all’indirizzo di posta elettronica certificata: [email protected]

    Nella comunicazione altresì dovranno essere indicati, per le persone fisiche:

    • il nome, cognome, luogo e data di nascita;
    • il numero di iscrizione al registro; per le persone giuridiche:
      • la denominazione o ragione sociale;
    • il numero di iscrizione al registro.

    Principi revisione internazionali: nuova adozione dal MEF

    Con Determina della Ragioneria Generali n. RR 184 dell'8 agosto il MEF ha adottato nuovi principi professionali internazionali.

    Nel dettaglio, con la determina viene stabilito che i revisori legali e le società di revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati sono tenuti ad applicare nello svolgimento degli incarichi di revisione i principi professionali:

    • ISQM (Italia) 1,
    • ISQM (Italia) 2 
    • e il principio di revisione ISA (Italia) 220 aggiornato,

    preceduti dalla nuova versione dell’Introduzione ai principi stessi e del Glossario dei termini più utilizzati. 

    Viene specificato che:

    • tali principi sono stati predisposti ai sensi dell’articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e devono essere applicati a decorrere dal 1° gennaio 2025, per quanto riguarda l’ISQM Italia 1, e dallo svolgimento delle revisioni legali dei bilanci relativi a periodi amministrativi con inizio dalla data medesima o successiva per l’ISQM Italia 2 e per l’ISA Italia 220,
    • salvo adozione anticipata su base volontaria da parte dei soggetti abilitati alla revisione, nel qual ultimo caso l’entrata in vigore è stabilita al 1° gennaio 2024 per l’ISQM Italia 1 e dallo svolgimento delle revisioni legali dei bilanci relativi a periodi amministrativi con inizio dalla data medesima o successiva per l’ISQM Italia 2 e l’ISA Italia 220. 

    La determina e i principi professionali di revisione allegati preceduti dalla nuova versione dell’Introduzione ai principi stessi e del Glossario dei termini più utilizzati, sono pubblicati sul sito istituzionale della revisione legale.

    Scarica qui la determina.

    Attenzione, i revisori legali e i responsabili della revisione legale sono tenuti a prendere visione e a rispettare eventuali dichiarazioni riportate in calce al principio in materia di diritti e di autorizzazione dell’IFAC.

    Principi revisione internazionali: chiarimenti MEF del 11.12

    Con la recente nota Prot. n. 281018 dell’11/12/2023 è anche stato evidenziato che i principi professionali comprendono:

    • I principi di revisione internazionali (ISA) – versione Clarified 2009, dal principio n. 200 al n. 720 (di seguito anche "ISA Clarified") – tradotti in lingua italiana dal CNDCEC nel corso del 2010 con la collaborazione di Assirevi e Consob e successivamente integrati dagli stessi e dall'INRL con considerazioni specifiche finalizzate a supportarne l'applicazione, nell'ambito delle disposizioni normative e regolamentari dell'ordinamento italiano. Tali integrazioni sono operate nel rispetto della Policy Position dell'International Auditing and Assurance Standards Board "A Guide for National Standard Setters that Adopt IAASB's International Standards but Find it Necessary to Make Limited Modifications"(Luglio 2006);
    • i principi di revisione, predisposti al fine di adempiere a disposizioni normative e regolamentari dell'ordinamento italiano non previste dagli ISA Clarifieded aventi ad oggetto:
      • le verifiche periodiche in materia di regolare tenuta della contabilità sociale (principio di revisione (SA Italia) n. 250B "Le verifiche della regolare tenuta della contabilità sociale");
      • l'espressione, nell'ambito della relazione di revisione, del giudizio sulla coerenza delle informazioni contenute nella relazione sulla gestione e di alcune informazioni contenute nella relazione sul governo societario e gli assetti proprietari (principio di revisione (SA Italia) n. 720B "Le responsabilità del soggetto incaricato della revisione legale relativamente all'espressione del giudizio sulla coerenza");
      • i compiti riguardanti il formato elettronico unico del bilancio (Esef – European Single Electronic Format) (principio di revisione SA Italia 700B; "Le responsabilità del soggetto incaricato della revisione legale con riferimento al bilancio redatto secondo il formato elettronico unico di comunicazione (ESEF – European Single Electronic Format)";

    E' stato inoltre elaborato il principio internazionale sul controllo della qualità (ISQC Italia) 1 "Controllo della qualità per i soggetti abilitati che svolgono revisioni contabili complete e limitate del bilancio, nonché altri incarichi finalizzati a fornire un livello di attendibilità ad un'informazione e servizi connessi", basandosi sulla traduzione in lingua italiana del testo del principio internazionale ISQC 1 ed integrando tale testo con considerazioni specifiche finalizzate a supportarne l'applicazione nell'ambito delle disposizioni normative e regolamentari dell'ordinamento italiano. 

    I soggetti iscritti al Registro dei revisori legali sono tenuti ad osservare tale principio nell'esercizio della revisione legale ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

    I principi di revisione ISA Italia ed il principio sul controllo della qualità ISQC1 Italia identificano gli obiettivi del revisore e definiscono le regole di comportamento, prevedendo anche linee guida e materiale esplicativo che guidano il revisore nell’applicazione pratica delle regole di comportamento, anche con riferimento alla revisione delle imprese di dimensioni minori. 

    Inoltre, la sezione “Linee guida ed altro materiale esplicativo” dell’ISQC Italia 1 comprende considerazioni specifiche per i soggetti abilitati alla revisione di dimensioni minori mentre l’Appendice (Italia) dell’ISQC1 Italia contieneulteriori considerazioni utili nell’applicazione delle regole contenute nel principio ISQC Italia 1 in maniera proporzionale alla dimensione del soggetto abilitato che svolge incarichi di revisione presso enti diversi da quelli di interesse pubblico”.

    La versione aggiornata dei suddetti principi professionali si applica alle revisioni contabili dei bilanci relativi ai periodi amministrativi che iniziano dal 1° gennaio 2022 o successivamente. 

    Allegati:
  • Redditi Fondiari

    Indennità deprezzamento terreno non espropriato: va tassata?

    Con risposta a interpello n 476 del 15.12 le Entrate chiariscono il perimetro di tassazione della indennità da esproprio.

    Nel dettaglio, all'istante in qualità di comproprietario di un immobile con aree pertinenziali, interessato da una procedura ablativa con atti di  parziale esproprio e occupazione per la realizzazione di un collegamento autostradale ed opere ad esso connesse, è stata riconosciuta una somma di denaro a titolo di:

    • ''indennità di esproprio'' dell'area edificabile ­ ,    
    •  ''indennità per deprezzamento'' residuo dell'area non espropriata,
    • ''indennità di occupazione temporanea'',
    • ''indennità di occupazione d'urgenza''.

    Ciò  premesso, chiede  se  sia corretto assoggettare a  tassazione anche  l'importo corrisposto a titolo di ''indennità per il deprezzamento'' residuo dell'area non  espropriata ricompreso della somma assoggettata a ritenuta.

    Indennità deprazzamento terreno non espropriato: va tassata?

    Le entrate ricordano che l'articolo  35,  comma  1,  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica  8  giugno  2001, n. 327 in  cui  sono  confluite  le disposizioni contenute nell'articolo 11, commi da 5 a 9 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, dispone che «qualora sia corrisposta a chi non eserciti una impresa commerciale una somma a titolo di indennità di esproprio, ovvero di corrispettivo di cessione volontaria o di risarcimento del danno per acquisizione coattiva, di un terreno ove sia stata realizzata un'opera pubblica, un intervento di edilizia residenziale pubblica o una infrastruttura urbana all'interno delle zone omogenee di tipo A, B, C e D, come definite  dagli strumenti urbanistici.»

    Tale somma rientra tra i redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera b),  del testo unico delle imposte sui  redditi  (TUIR) di cui al decreto del Presidente della  Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 

    Il successivo comma 2 del citato articolo 35 del TUEPU dispone che «Il soggetto  che corrisponde la somma opera la ritenuta nella misura del venti per cento, a titolo di  imposta. Con la dichiarazione dei redditi, il contribuente può optare per la tassazione ordinaria, col computo della ritenuta a titolo di acconto.». 

    Come chiarito con la circolare 24 luglio 1994, n. 194/E, l'assoggettamento a tassazione  delle indennità  di  esproprio  è subordinato  alla  verifica  della  collocazione  del  terreno  oggetto  del procedimento espropriativo in una delle zone omogenee richiamate dalla norma a nulla  rilevando, invece, se sia suscettibile di edificabilità. Con  specifico  riferimento alla  determinazione  dell'indennità  di  esproprio,  l'articolo  32,  comma  1,  del  TUEPU  stabilisce  che  «l'indennità di espropriazione è determinata sulla base delle caratteristiche del bene al momento dell'accordo di cessione o alla data dell'emanazione del decreto di esproprio, valutando l'incidenza dei vincoli di qualsiasi natura non aventi natura espropriativa e senza considerare gli effetti del vincolo preordinati all'esproprio e quelli connessi alla realizzazione dell'eventuale opera prevista.

    Inoltre, il successivo articolo 33 del TUEPU prevede che «Nel caso di esproprio parziale di un bene unitario, il valore della parte espropriata è determinato tenendo conto della relativa diminuzione di valore». 

    Al  riguardo, appare  opportuno  osservare che  secondo il costante  orientamento  della  giurisprudenza  civile  della  Corte di  cassazione, «nel caso di espropriazione parziale  (che  si configura  quando la vicenda  ablativa investa  parte  di  un complesso  immobiliare caratterizzato da una destinazione economica unitaria e da un nesso di funzionalità tra ciò che è stato oggetto del provvedimento ablativo e ciò che è rimasto nella disponibilità dell'espropriato) l'indennizzo riconosciuto al proprietario dall'art. 33 del d.P.R. n. 327 del 2001 non può riguardare soltanto la porzione espropriata ma anche la compromissione o l'alterazione delle possibilità di utilizzazione della restante porzione del bene rimasta nella disponibilità del proprietario, in tutti i casi in cui il distacco di una parte del fondo e l'esecuzione dell'opera pubblica influiscano  negativamente sulla parte residua (cfr. Cass. 7.10.2016, n. 20241). 

    La Corte spiega ulteriormente che, in tema di espropriazione per pubblica utilità, rispetto al soggetto espropriato non sono concepibili due distinti crediti, l'uno a titolo di indennità di espropriazione e l'altro quale risarcimento del danno per il deprezzamento che abbiano subito le parti residue del bene espropriato, tenuto conto che questa seconda voce è da considerare ricompresa nella prima che, per definizione, riguarda l'intera diminuzione patrimoniale subita dal soggetto passivo per effetto del provvedimento ablativo.

    Pertanto, l'indennità corrisposta ai sensi del citato articolo 33 del TUEPU per il  deprezzamento dell'area non espropriata, costituendo parte integrante dell'indennità di  esproprio in base ai principi formulati dalla giurisprudenza sopra richiamata, deve essere  assoggettata a tassazione ai sensi dell'articolo 35 del TUEPU. 

    Concludendo, nel caso in esame, in cui l'Istante è stato interessato da una procedura  ablativa  con  atti  di  parziale esproprio  e  occupazione  per  la  realizzazione  di  un  collegamento autostradale, anche l'''indennità peril deprezzamento'' residuo dell'area non  espropriata (pari a euro 101.204) va tassata.

    Si precisa che, in relazione alla somma percepita dall'Istante, comprendente anche  l'''indennità per deprezzamento'',  su cui  è  stata  applicata la  ritenuta  del  20  per  cento, lo stesso potrà optare con la dichiarazione dei  redditi, per la tassazione ordinaria, col  computo della ritenuta a titolo di acconto, facendo rientrare tali redditi tra le plusvalenze  di cui al citato all'articolo 67, comma 1, lettera b), del TUIR la cui base imponibile è  determinata ai sensi del successivo articolo 68.

    Allegati:
  • Determinazione Imposta IRES

    Imposta sostitutiva rimpatrio utili esteri: i codici tributo per ravvedersi

    Con la Risoluzione n 70 del 18 dicembre le Entrate istituiscono i codici tributo per il versamento delle sanzioni e interessi da ravvedimento operoso relativi all’imposta sostitutiva sugli utili esteri.

    Nel dettaglio, vengono istituiti i codici tributo per il versamento, tramite modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), di sanzioni e interessi da ravvedimento operoso relativi all’imposta sostitutiva di cui all’articolo 1, commi da 87 a 95, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

    L'agenzia ricorda che, con risoluzione n. 34/E del 26 giugno 2023, sono stati istituiti i codici tributo per il versamento, tramite modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), dell’imposta sostitutiva di cui all’articolo 1, commi da 87 a 95, della legge 29 dicembre 2022, n. 197: 

    • “1723” denominato “Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi degli utili e delle riserve di utile – Aliquota ordinaria – Art. 1, comma 88, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;
    •  “1724” denominato “Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi degli utili e delle riserve di utile – Aliquota ridotta – Art. 1, comma 89, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”; 
    • “1725” denominato “Differenza, con maggiorazione e relativi interessi, tra l’imposta sostitutiva ordinaria e l’imposta sostitutiva ridotta – Art. 1, comma 89, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”.

    Per consentire il versamento, tramite il modello di versamento “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), delle sanzioni e degli interessi dovuti in caso di ravvedimento riferiti alla predetta imposta sostitutiva, si istituiscono i seguenti codici tributo:

    • “8954” denominato “Sanzione per ravvedimento – Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi degli utili e delle riserve di utile, di cui all’articolo 1, commi da 87 a 95, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;
    • “1954” denominato “Interessi per ravvedimento – Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi degli utili e delle riserve di utile, di cui all’articolo 1, commi da 87 a 95, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”

    Imposta sostitutiva utili esteri: le regole della agevolazione

    Si ricorda che l’articolo 1, comma 87, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che, ai fini di cui agli articoli 47, comma 4, e 89, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), gli utili e le riserve di utile non ancora distribuiti alla data di entrata in vigore della citata legge n. 197 del 2022, risultanti dal bilancio dei soggetti direttamente o indirettamente partecipati di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), del medesimo testo unico, relativo all'esercizio chiuso nel periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022, sono integralmente esclusi dalla formazione del reddito del soggetto partecipante residente o localizzato nel territorio dello Stato, a condizione che sia esercitata l'opzione per l'imposta sostitutiva (di cui al successivo comma 88).

    Si prevede infatti che:

    • i contribuenti assoggettati all'imposta sul reddito delle società possono optare per l'assoggettamento a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, con aliquota del 9 per cento, degli utili e delle riserve di utile di cui al comma 87;
    • i contribuenti assoggettati, invece, all'imposta sul reddito delle persone fisiche possono optare per l'assoggettamento a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, con aliquota del 30 per cento, degli utili e delle riserve di utile di cui al comma 87.

    Il successivo comma 89 dispone, altresì, la riduzione di tali aliquote nelle misure ivi indicate in relazione agli utili percepiti dal controllante residente o localizzato nel territorio dello Stato, entro il termine di scadenza del versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022, a condizione che gli stessi utili siano accantonati, per un periodo non inferiore a due esercizi, in una specifica riserva di patrimonio netto.

    Nel caso in cui non siano rispettate tali condizioni, entro i successivi 30 giorni, che decorrono dal termine di scadenza stabilito per il rimpatrio degli utili o dalla data di riduzione dell’utile accantonato nell’apposita riserva prima del decorso del biennio, deve essere versata la differenza, maggiorata del 20 per cento e dei relativi interessi, tra l’imposta sostitutiva determinata secondo l’aliquota ordinaria, ai sensi del comma 88, e l’imposta sostitutiva determinata ai sensi dello stesso comma 89. 

    Il versamento dell'imposta sostitutiva è effettuato in un'unica soluzione entro il termine di scadenza del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022.

    Imposta sostitutiva utili esteri: il DM MEF 26.06.2023

    Con Decreto MEF del 26 giugno 2023, pubblicato in GU n 147/2023, è stata data attuazione alle disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 87 a 95, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in materia di imposta sostitutiva per l’affrancamento e/o il rimpatrio degli utili e delle riserve di utili esteri.

    Sinteticamente si evidenzia che il DM, pubblicato anche sul sito del Mef, corredato da relazione illustrativa e relazione tecnica, consta di 8 articoli.

    Come specificato nella relazione illustrativa, il regime in esame è un regime facoltativo temporaneo per l’affrancamento e di eventuale rimpatrio degli utili e delle riserve di utili risultanti dal bilancio delle partecipate estere con l’effetto di escludere da imposizione, in capo al soggetto partecipante fiscalmente residente o localizzato in Italia, gli utili provenienti da dette partecipate estere.

    La disciplina consente, pertanto, di assoggettare a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi gli utili e le riserve di utili esteri non ancora percepiti alla data di entrata in vigore della legge (1° gennaio 2023) e presenti nel bilancio relativo all’esercizio chiuso nel periodo d’imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022 della partecipata estera, evitando la loro imposizione ordinaria al momento della percezione in Italia, secondo quanto disposto dagli articoli 47, comma 4, e 89, comma 3, del TUIR. 

    Inoltre viene precisato che che l’opzione per l’imposta sostitutiva non ha come conseguenza quella di considerare l’entità estera residente o localizzata in un Paese a fiscalità privilegiata, ma il principio di favore consiste nel superare le difficoltà connesse alla verifica della provenienza degli utili. 

    Di conseguenza, il contribuente che decide di avvalersi di tale facoltà si trova nella posizione di assoggettare a imposta sostitutiva utili e riserve di utili indipendentemente dalla circostanza che questi provengano o meno da Paesi a fiscalità privilegiata.

    In ogni caso, il contribuente, come specificato dal Dm, deve mantenere traccia nella documentazione contabile o extra-contabile riferibile alla partecipata estera, quali, ad esempio, delibere o atti di distribuzione, delle scelte effettuate in relazione agli utili e ai relativi importi oggetto di affrancamento.

    Allegati:
  • Professione Avvocato

    Banca Dati Pubblica di merito: libero accesso alle sentenze civili

    Con una nota del 14 dicembre il Ministero della Giustizia informa del fatto che, a partire dal 14 dicembre 2023, entra in esercizio la Banca Dati Pubblica.

    Sul portale del Ministero, nella Banca Dati sono resi disponibili, in consultazione telematica pubblica, i provvedimenti civili, quali:

    • sentenze, 
    • ordinanze,
    • e decreti

    ad esclusione di quelli in materia di rapporti di famiglia, minori e stato della persona, pubblicati a partire dal 1° gennaio 2016 ad oggi, da Tribunali e Corti di appello nazionali.

    Inoltre, vi sono anche gli abstract di alcune sentenze e, come implementazione futura, è in valutazione l’aggiunta dei provvedimenti decisori civili adottati dai giudici di pace. 

    Banca Dati Pubblica.: accesso a sentenze e ordinanze civili

    Per accedere alla Banca Dati Pubblica di merito occorre:

    • cliccare sull’apposita “card” presente nella pagina Servizi del Portale dei Servizi Telematici (PST) del Ministero, in basso a destra

    • accedendo con autenticazione con i sistemi SPID, CIE e CNS. 

    Il comunicato sottolinea che, una volta entrati è possibile effettuare ricerche attraverso le parole presenti nel testo oppure per parole chiave, riferimenti normativi, ufficio giudiziario, materia e data.

    Non è invece possibile effettuare alcuna funzione di classificazione, valutazione, confronto, profilazione o similare, sui dati dei provvedimenti resi disponibili.

    Per assicurare livelli assoluti di riservatezza tutti i dati personali sono pubblicati in forma pseudonimizzata. In tal modo è garantita la possibilità di lettura della consistenza dei provvedimenti pur oscurando i dati sensibili, in piena conformità con le norme sulla tutela dei dati personali.

  • Imposta di registro

    Maggior imposta di registro liquidata solo al Notaio: è legittima

    Con la Sentenza n. 29618 del 25 ottobre 2023, la Cassazione accogliendo un ricorso presentato dall'Amministrazione finanziaria statuisce che è legittima la notificazione dell'avviso di liquidazione dell'imposta effettuata nei confronti del solo notaio che ha registrato l'atto, essendo lo stesso obbligato in solido con i soggetti nel cui interesse è stata richiesta la registrazione (articolo 57, Dpr n. 131/1986). 

    Inoltre, nella stessa pronuncia i giudici hanno chiarito che:

    • 1)  l’Amministrazione fiscale ha la facoltà di scegliere l'obbligato al quale rivolgersi, senza essere tenuta a notificare l'avviso anche agli altri,
    • 2) il pagamento effettuato dal notaio comporta la definizione del rapporto tributario anche nei confronti dei soggetti nel cui interesse è stata richiesta la registrazione, i quali non possono chiedere il rimborso dell'imposta, dovendosi presumere che siano stati informati della notifica e abbiano deciso di non impugnare l'avviso di liquidazione. Inoltre, essi hanno eventualmente titolo per far valere le proprie ragioni opponendosi all'azione di regresso o di rivalsa espletata dal coobbligato adempiente.

    Vediamo i fatti di causa.

    Una Associazione nazionale stipulava, con un Comune un contratto di permuta immobiliare. L’atto veniva registrato presso uno studio notarile e il notaio provvedeva, contestualmente, al pagamento dell’imposta di registro.

    L’Agenzia delle entrate procedeva a notificare un avviso di liquidazione di maggiore imposta al solo notaio che pagava puntualmente.

    L’Associazione presentava un istanza di rimborso delle imposte versate dal notaio, ritenendo di poter beneficiare di una norma di esenzione dall’imposta di registro.

    All'stanza seguiva un silenzio-diniego da parte degli uffici competenti, impugnato poi dall’Associazione dinanzi la Corte di giustizia tributaria di primo grado.

    I giudici di merito ritenevano inammissibile il ricorso e l'associazione proponeva appello dinanzi la Corte di giustizia tributaria di secondo grado. Quest'ultima lo accoglieva sostenendo che l’Associazione, in quanto non destinataria dell'avviso di liquidazione indirizzato esclusivamente al notaio, avrebbe potuto chiedere il rimborso dell’imposta pagata e appellarsi contro il silenzio-rifiuto dell’Amministrazione, poiché non aveva alcuna possibilità di impugnare un atto ad altri destinato. 

    L’Agenzia decideva di ricorrere presso la Corte di cassazione, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli articoli 19, comma 1, lettera g), e 21 del Dlgs n. 546/1992, per avere i giudici tributari erroneamente dichiarato ammissibile il ricorso dell’Associazione.

    I giudici di legittimità hanno dato ragione all'Agenzia annullando la decisione della Corte di giustizia tributaria di secondo grado.

    Richiamando anche una recente pronuncia della Cassazione n. 6864/2023, essi hanno ribadito che la Corte più volte si è espressa sul tema, chiarendo che è pienamente legittima la notificazione dell'avviso di liquidazione dell'imposta effettuata dall'ufficio nei confronti del solo notaio che ha registrato l'atto, poiché lo stesso, ai sensi dell'articolo 57 del Dpr n. 131/1986 (che individua le parti tenute al pagamento dell’imposta di registro), è obbligato al relativo pagamento in solido con i soggetti nel cui interesse è stata richiesta la registrazione, mentre l'Amministrazione ha la facoltà di scegliere l'obbligato al quale rivolgersi, senza essere tenuta a notificare l'avviso anche agli altri.

    Viene anche spiegato come il pagamento effettuato dal notaio comporti la definizione del rapporto tributario anche nei confronti degli altri coobbligati, i quali non possono chiedere il rimborso dell'imposta, dovendosi presumere che siano stati informati della notifica e abbiano deciso di non impugnare l'avviso di liquidazione, residuando in capo agli stessi esclusivamente il diritto di opporsi all'azione di regresso o di rivalsa eventualmente promossa dal coobbligato adempiente.

    Da un punto di vista generale, si evidenzia inoltre che sia giuridicamente lecito presumere che il coobbligato intimato, intanto, abbia provveduto al pagamento, in quanto abbia avuto l'assenso da parte di tutti gli altri coobbligati, nei cui confronti, altrimenti, non potrebbe esercitare il diritto di regresso e si presume che tutti gli altri coobbligati, esposti all'azione di regresso o rivalsa, siano stati informati e abbiano deciso di non impugnare l'avviso stesso.

    Inoltre, i magistrati di Cassazione hanno sottolineato come, consentire alla parte di chiedere il rimborso del pagamento effettuato dal responsabile d'imposta, significherebbe vanificare la facoltà prevista per il creditore di chiedere l'adempimento a uno qualsiasi degli obbligati solidali.

    La Corte evidenzia che tale regola vale in riferimento alla procedura di registrazione cartacea e con il sistema della registrazione telematica dove il Notaio resta il soggetto coobbligato con gli altri soggetti nell'interesse dei quali sta provvedendo al pagamento.

    L'introduzione della normativa della registrazione telematica (Dlgs n. 463/1997), ha sì determinato un rilevante mutamento del meccanismo applicativo del tributo, con la previsione che la registrazione sia preceduta dal pagamento del tributo, autoliquidato dal notaio stesso, ma tale previsione altro non rappresenta che un’evoluzione della fase di registrazione dell'atto e riscossione dell'imposta, senza con ciò alterare il complessivo assetto del Dpr n. 131/1986.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Fondo IPCEI: Circolare con istruzioni applicative

    Viene pubblicata la Circolare n 418933 del 12 dicembre 2023 del MIMIT sul Fondo IPCEI di cui al decreto interministeriale 21 aprile 2021 per il sostegno alla realizzazione degli importanti progetti di comune interesse europeo di cui di cui all’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Elementi e disposizioni per l’attuazione degli interventi. 

    La Circolare di 11 pagine è composta da V sezioni:

    1. Inquadramento e finalità 
    2. Esecuzione delle iniziative
    3. Spese e costi ammissibili
    4. Rendicontazione dei costi
    5. Disposizioni finali

    Scarica qui la circolare e gli allegati

    Con la circolare, sulla base delle evidenze maturate in sede attuativa, si individua un complesso di riferimenti ed indicazioni da seguire ai fini della corretta esecuzione e rendicontazione delle operazioni del Fondo IPCEI, applicabili nella generalità alla fase di realizzazione dei diversi interventi. 

    I soggetti destinatari delle agevolazioni del Fondo IPCEI sono tenuti a conformarsi alle disposizioni della presente circolare.

    Viene precisato che ricadono nell’ambito di applicazione della presente circolare le operazioni inerenti agli IPCEI già attivati e quelli che lo saranno a seguito del completamento dell’iter di notifica ed autorizzazione. 

    La presente circolare raccoglie e consolida le evidenze della prassi applicativa maturata, e introduce disposizioni specifiche per la corretta attuazione delle operazioni. 

    Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente Circolare, è fatto rinvio a quanto applicabile in ragione della normativa di riferimento ed attuativa.

    Ricordiamo le regole della misura.

    Beneficiari del Fondo IPCEI

    Ricordiamo che il Decreto MIMIT 21.04.2021 attuativo della misura, pubblicato in GU n 165 del 12.07.2021, contiene i criteri generali, il funzionamento e la concessione delle agevolazioni del Fondo IPCEI destinato alle imprese che partecipano alla realizzazione degli importanti progetti di comune interesse europeo. (Leggi anche Decreto di agosto: Rifinanziamento del Fondo IPCEI sul rifinanziamento del fondo per il 2021).

    Possono beneficiare del sostegno  del  Fondo  IPCEI  i  soggetti individuati da una specifica decisione di autorizzazione, ammessi  al sostegno delle autorità italiane e in particolare gli interessati devono:

    • a) essere costituiti e regolarmente iscritti  al  registro  delle imprese;
    • b) essere nel pieno e libero esercizio dei  propri  diritti,  non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali;
    • c) non trovarsi  in  condizioni  tali  da  risultare  impresa  in difficoltà  cosi'  come  individuata   dalla   comunicazione   della Commissione europea 2014/C 249/01 del 31  luglio  2014,  recante  gli «Orientamenti sugli aiuti  di  Stato  per  il salvataggio   e   la ristrutturazione di imprese non  finanziarie  in  difficoltà»,  come successivamente modificati od integrati.  Gli  aiuti  si  applicano, tuttavia,  alle  imprese  che  al  31  dicembre 2019  non  erano  in difficoltà, ma lo sono diventate nel periodo successivo a tale data, fermo restando quanto disposto dalle norme applicabili in materia  di aiuti di Stato;
    • d) essere in regola  con  la  restituzione  di  somme  dovute  in relazione a provvedimenti di  revoca  di agevolazioni concesse  dal Ministero dello sviluppo economico;
    • e)  non  rientrare  tra  le  imprese  che   hanno   ricevuto   e, successivamente, non rimborsato o depositato in  un conto bloccato, gli  aiuti  individuati  quali   illegali   e   incompatibili   dalla Commissione europea.

    Sono, in  ogni  caso,  esclusi  dalle  agevolazioni  di  cui  al presente decreto i soggetti:

    • a) i cui legali rappresentanti o  amministratori,  alla  data  di presentazione della domanda di agevolazione, siano stati condannati, con  sentenza  definitiva  o  decreto  penale  di  condanna  divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena  su  richiesta  ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i  reati  che costituiscono motivo di esclusione di un  operatore  economico  dalla partecipazione a una procedura di  appalto  o  concessione  ai  sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi  a  lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda;
    • b) nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera  d)  del  decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni ed integrazioni.

    Il  decreto  di  attivazione  può  prevedere  l'ammissione  al sostegno del Fondo IPCEI  anche  di  ulteriori  soggetti rispetto  a quelli di cui al comma 1, previa notifica e successiva autorizzazione da parte  della  Commissione  europea nel  rispetto  della  relativa decisione di autorizzazione. 

    Progetti ammissibili al Fondo IPCEI

    Sono ammissibili le attività progettuali realizzate nell'ambito di un intervento IPCEI,  approvate  secondo  quanto  stabilito  nella relativa decisione di autorizzazione ed  ammesse  al  sostegno  delle autorità  italiane e in particolare: 

    • i progetti  di  ricerca,  sviluppo  e  innovazione  e  di  prima applicazione  industriale,  ivi  compresa   la   disseminazione   dei risultati, devono prevedere attività fortemente innovative ovvero di importante valore  aggiunto  alla  luce  dello  stato  dell'arte  nel settore interessato.

     Ai fini dell'ammissibilità i progetti  devono  essere  attuati secondo  quanto  disciplinato  nella  decisione  di   autorizzazione, realizzando le attività e perseguendo gli obiettivi realizzativi ivi previsti,  in  conformità  ai  project portfolio  approvati   dalla Commissione europea.

    Le spese e i costi ammissibili sono:

    • a) le spese relative a  studi  di  fattibilità  compresi  studi preparatori  tecnici,  e  costi  per   ottenere   le   autorizzazioni necessarie per la realizzazione del progetto;
    • b) i costi relativi a strumentazione e attrezzature nella  misura e per il periodo in cui sono  utilizzati  per  il  progetto.  Se  gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati  per  tutto  il  loro ciclo  di  vita  per  il  progetto,  sono   considerati   ammissibili unicamente i costi di ammortamento  corrispondenti  alla  durata  del progetto, calcolati secondo i principi della buona prassi contabile;
    •  c) i  costi  relativi  all'acquisto  (o  alla  costruzione)   di fabbricati, di infrastrutture e di terreni  nella  misura  e  per  il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Se tali costi vengono determinati in base al valore delle cessioni a condizioni commerciali o alle spese di capitale effettivamente sostenute, invece che in base ai  costi  di  ammortamento,  il  valore  residuo  dei  terreni,  dei fabbricati o delle infrastrutture dovrebbe essere dedotto dal deficit di finanziamento, ex ante o ex post;
    • d) i costi di altri  materiali,  forniture  e  prodotti  analoghi necessari per il progetto;
    • e) i costi sostenuti per  ottenere,  convalidare  e  difendere  i brevetti  e  altri  attivi  immateriali,  i  costi  per  la   ricerca contrattuale, le competenze e i  brevetti  acquisiti  o  ottenuti  in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato,  nonché i costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti  utilizzati esclusivamente ai fini del progetto;
    • f) le spese amministrative (comprese  le  spese  generali)  e  di personale direttamente imputabili alle attività di ricerca, sviluppo e innovazione,  comprese  quelle  connesse  alla  prima  applicazione industriale;
    • g) per la prima  applicazione  industriale,  le  spese  in  conto capitale  (CAPEX)  e  le   spese   operative   (OPEX),   finché l'applicazione  industriale  deriva  da  un'attività  di   ricerca, sviluppo e innovazione e contiene di per  se  una  componente  molto importante di quest'ultima che costituisce un elemento  integrante  e necessario per l'esecuzione efficace del progetto;
    • h) altri costi possono essere accettati se giustificati e laddove siano inestricabilmente connessi alla realizzazione del progetto,  ad eccezione delle spese operative diverse da quelle di cui alla lettera g).

    Attenzione va prestata al fatto che non possono essere  previste,  per  l'accesso  al  Fondo  IPCEI, limitazioni alla possibilità per i soggetti beneficiari di sfruttare in altri Stati membri dell'Unione europea i risultati ottenuti  dalle attività agevolate ai sensi del presente decreto.

    La procedura di ammissione prevede comunque una selezione preliminare, da parte del ministero dello Sviluppo economico, delle proposte e dei soggetti interessati alla costituzione di un IPCEI, per l’individuazione dei contenuti dell’iniziativa e dei partecipanti ai fini della successiva fase di notifica alla Commissione europea.

    Attenzione va prestata al fatto che il ministero pubblicherà sul proprio sito internet un apposito invito a manifestare interesse

    Clicca qui per visitare la sezione apposita del sito del MISE

    Allegati: