• Successioni

    Registro Volontario Testamenti Olografi: attivo dal 6.11

    Con un comunicato stampa del 6 novembre il Consiglio Nazionale del Notariato informa del fatto che, dalla stessa data, è operativo il Registro Volontario dei Testamenti Olografi realizzato dal Consiglio Nazionale tramite la Notartel Spa – società informatica del Notariato – che permette di raccogliere e ricercare i dati dei testamenti olografi depositati fiduciariamente presso i notai in tutta Italia che aderiscono al servizio.

    Registro Volontario Testamenti Olografi: che cos'è

    Il registro volontario dei testamenti olografi permette di digitalizzare le procedure di deposito e conservazione dei testamenti olografi e semplificare la ricerca da parte dei cittadini, migliorando l’iter di conoscibilità di tali documenti, oggi difficilmente reperibili, garantendo inoltre sicurezza nella conservazione dei dati e delle informazioni.
    Il comunciato specifica che si tratta di un ulteriore sviluppo di un più ampio progetto del Notariato finalizzato alla creazione di registri sussidiari digitali per l’archiviazione e la raccolta di atti, privi di pubblicità legale, che contengono dati e informazioni d’interesse pubblico.

    Registro Volontario Testamenti Olografi: come funziona

    Ricordiamo che il testamento olografo:

    • è un tipo di testamento definito dall'art. 602 del codice civile,
    • è scritto per intero, datato e sottoscritto, per mano del testatore.

    Dal 6 novembre, i cittadini che depositano fiduciariamente il proprio testamento olografo presso un notaio, possono richiedere al medesimo di procedere alla trascrizione dei dati di tale deposito nel Registro Volontario dei Testamenti Olografi, prestando al notaio l’opportuno consenso anche ai fini della privacy.
    Il notaio annota sul Registro le sole informazioni relative al testamento ricevuto in deposito fiduciario:

    • i dati anagrafici del testatore;
    • la data di redazione del testamento olografo; 
    • la data del deposito fiduciario,

    rilasciando al testatore relativa ricevuta del deposito. 

    In qualsiasi momento il notaio depositario, previo consenso del testatore, potrà modificare la registrazione laddove il testamento venga revocato dal testatore oppure trasferito presso altro notaio.
    Attenzione al fatto che, i cittadini in possesso di un certificato di morte possono richiedere a qualsiasi notaio in Italia di effettuare la ricerca del testamento a cui sono interessati.
    Nel caso di reperimento di un testamento olografo presso un determinato notaio, a questi arriverà in automatico la comunicazione relativa alla ricerca effettuata che lo informerà sul fatto che il testatore è deceduto e che qualcuno, interessato alla pubblicazione del testamento, ha effettuato la ricerca.

    Registro Volontario Testamenti Olografi: contatti utili

    Il comunicato stampa in oggetto, indica per i cittadini i seguiti indirizzi utili per ulteriori informazioni: 

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Licenze aggiuntive Taxi: le regole nella Circolare MIT/MIMIT

    Con una nota congiunta MIT/MIMIT del 7 novembre si infoma della emissione di una Circolare esplicativa che consentirà ai comuni di muoversi rapidamente per risolvere la carenza dei taxi sulle strade Italiane rispondendo così anche alle criticità denunciate dalla Autorità per la concorrenza e il mercato.

    Scarica il testo della Circolare del MIMIT.

    Si precisa che la circolare Mimit-Mit, inviata a:

    • Comuni, 
    • Associazione Nazionale Comuni Italiani, 
    • Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato, 
    • Enac,
    • e alle associazioni di categoria,

    fornisce tutti i chiarimenti necessari sulle nuove norme introdotte dal Decreto Asset, approvato il 10 agosto scorso e convertito successivamente in legge il 9 ottobre.

    In sintesi le nuove regole semplificate permettono ai comuni di rilasciare, in via sperimentale, licenze aggiuntive a chi è già titolare di una licenza per fronteggiare lo straordinario incremento della domanda legato a grandi eventi o a eccezionali flussi di presenze turistiche.

    Si precisa che, le predette licenze, hanno carattere temporaneo o stagionale e una durata, comunque, non superiore a dodici mesi, prorogabili per un massimo di ulteriori dodici, su esigenze di potenziamento del servizio emerse dalla ricognizione dei dati.

    La durata di 12 mesi, non esclude la possibilità che l’amministrazione comunale, per motivi di esigenze economiche e turistiche, ne preveda un utilizzo anche frazionato nel tempo, fermo restando il limite temporale previsto.

    Semplificate le regole anche per i comuni capoluogo di regione, sede di città metropolitana e quelli sede di aeroporto, e si tratta di una settantina di comuni interessati, tra cui Roma, Milano, Napoli, Firenze, ma anche Bergamo, Verona, Trapani, che possono incrementare il numero delle licenze taxi in misura non superiore al 20% di quelle già rilasciate, mediante apposito concorso straordinario con procedura semplificata e accelerata.

    I comuni possono indire subito i concorsi straordinari per aumentare le licenze senza ulteriori interventi normativi, richieste o autorizzazioni, con incentivi raddoppiati per l’acquisto di auto sostenibili.

    I tassisti che ne fanno domanda potranno anche avere con una semplice comunicazione la doppia guida sulla stessa auto: basterà chiederla ai comuni e sarà automaticamente concessa.

    Riepiloghiamo cosa ha previsto il decreto Asset convertito in Legge

    Licenze Taxi: il decreto Asset è legge

    Convertito in Legge n 136/2023 il decreto asset o omnibus bis che tra le altre norme contiene novità per i TAXI.

    In proposito, il Ministro Urso con un comunicato datato 5 ottobre ha dichiarato:  

    "Ho appena scritto agli oltre 60 sindaci che potranno da subito realizzare concorsi straordinari per le nuove licenze taxi, senza alcun vincolo, in 15 giorni. 1.500 licenze in più a Roma, oltre 1.000 a Milano.

    Per i titolari di licenza sarà finalmente possibile accedere, da subito, allo strumento della seconda guida, oltre a una seconda licenza temporanea per due anni in occasione di grandi eventi, dal Giubileo 2025 alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, con vetture più efficienti ed ecologiche"

    Ma vediamo cosa prevede la legge di conversione in 136/2023 del decreto omnibus bis sulle licenze dei taxi.

    Licenze Taxi: le novità

    Nel dettaglio con l'art 3 si prevede un consistente intervento sulla disciplina delle licenze per i taxi.
    Innanzittutto rispetto al numero delle licenze, distingue:

    • i comuni in generale e
    • i comuni capoluogo di regione sede di città metropolitana
    • i comuni sede di aeroporto.

    A titolo esemplificativo, si allega l’elenco relativo alla individuazione dei Comuni collegati ai Comuni sede di sedimi aeroportuali (Fonte ENAC).

    In generale, è consentito ai comuni rilasciare in via sperimentale licenze aggiuntive a carattere temporaneo per l’esercizio del servizio taxi in favore di chi sia già titolare di licenza.

    Per i comuni capoluogo di regione, sede di città metropolitana o di aeroporto, invece, è consentito incrementare il numero delle licenze non più del 20 per cento rispetto alle licenze già rilasciate, per fronteggiare lo strutturale incremento della domanda. 

    Per il rilascio delle nuove licenze è previsto un concorso straordinario

    Per ottenere la licenza è, comunque, necessario che la vettura utilizzata sia a basso livello di emissioni. 

    Inoltre, è stabilito che le nuove licenze siano soggette a un contributo, determinato sulla base della ricognizione del valore locale di mercato delle licenze in essere.

    Per quanti risultino vincitori del concorso per le nuove licenze è, altresì, riconosciuto un incentivo finalizzato all’acquisto di veicoli a basso livello di emissioni; l’incentivo è altresì esteso ad altri destinatari.

    Circa la regolazione del traffico dei taxi, viene prevista un’intesa in sede di Conferenza unificata finalizzata a prevedere:

    • corsie preferenziali nelle aree urbane;
    • aree di sosta con colonnine di ricarica per i taxi elettrici.

    Infine, sono apportate modifiche alla legge n. 21 del 1992 (legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea).

    Allegati:
  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Bonus Librerie: domande entro l’8.11

    La Direzione Generale e Diritti d'autore comunica la proroga del Bonus librerie per l'annualità 2022.

    Nel dettaglio, con un comunicato viene specificato che sarà possibile presentare domanda per il riconoscimento del credito di imposta in conformità al decreto interministeriale repertorio n. 215 del 24/4/2018, riferita all’anno 2022, dalle ore 09:00 dell'11 settembre 2023 e fino al nuovo termine di scadenza dell'8 novembre 2023 alle ore 13:00, esclusivamente mediante questo portale: https://taxcredit.librari.beniculturali.it/sportello-domande/
    Si avvisa inoltre che anche per l’anno in corso nella domanda dovrà essere specificata la dimensione dell’impresa (micro, piccola, media, grande).

    Lo scorso 31 agosto la Direzione generale biblioteche, fissava la data per la presentazione delle domande per il bonus librerie.

    Nel dettaglio, si comunica che sarà possibile presentare domanda per il riconoscimento del credito di imposta in conformità al decreto interministeriale repertorio n. 215 del 24/4/2018, riferita all’anno 2022, dalle ore 9:00 dell'11 settembre 2023 fino al 31 ottobre 2023 alle ore 12:00, esclusivamente mediante questo portale:

    ATTENZIONE il termine di invio delle domande è stato prorogato al giorno 11 novembre 2023.

    Inoltre, attenzione al fatto che gli utenti che hanno presentato istanza o effettuato l’accesso al portale nell’anno precedente, devono comunque effettuare una nuova registrazione a partire dalla data suindicata.

    Per ogni dettaglio è possibile consultare la guida (scarica qui il pdf) alla compilazione della domanda. Invece, eventuali richieste di informazioni potranno essere indirizzate a [email protected]

    Tax credit librerie: i beneficiari

    In generale, possono usufruire dell'agevolazione gli esercenti attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri, in esercizi specializzati, con codice ATECO principale:

    • 47.61 Commercio al dettaglio di libri nuovi in esercizi specializzati
    • 47.79.1 Commercio al dettaglio di libri di seconda mano.

    Inoltre, gli esercenti devono:

    • avere la sede legale nello Spazio Economico Europeo;
    • essere soggetti a tassazione in Italia per effetto della loro residenza fiscale, ovvero per la presenza di una stabile organizzazione in Italia, cui sia riconducibile l'attività commerciale cui sono correlati i benefici;
    • aver sviluppato, nel corso dell'esercizio finanziario precedente, ricavi derivanti dalla cessione di libri pari ad almeno al 70% dei ricavi complessivamente dichiarati.

    La misura concessa annualmente a ciascun esercente è al massimo pari a:

    • 20.000 euro, per gli esercenti di librerie che non risultano comprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite (c.d. librerie indipendenti);
    • 10.000 euro per gli altri esercenti.

    Tax credit librerie: come si calcola

    La determinazione del credito di imposta  è effettuato in base al fatturato della libreria secondo i quattro scaglioni riportati nella tabella 2 del decreto 23 aprile 2018. 

    Le percentuali previste per i diversi scaglioni sono ridotte del 5% nel caso di librerie legate da contratti di affiliazione commerciale di cui alla legge n. 129 del 2004 con imprese che esercitano l’attività di edizione di libri, periodici e/o altre attività editoriali o che facciano capo a gruppi distributivi.

    Per le librerie che hanno nella compagine societaria e nel capitale la presenza o la partecipazione di società che esercitano l’attività di edizione di libri, periodici e/o altre attività editoriali, la percentuale è fissata al 25% indipendentemente dal fatturato.

    Verrà data la precedenza alle librerie uniche sul territorio comunale e in seguito per scaglioni di fatturato ad esaurimento procedendo dal più basso.

    Parametri per il calcolo del credito di imposta

    Il credito d'imposta è parametrato, con riferimento al singolo punto vendita e alle seguenti voci:

    • 1. imposta municipale unica – IMU;
    • 2. tributo per i servizi indivisibili – TASI;
    • 3. tassa sui rifiuti – TARI;
    • 4. imposta sulla pubblicità;
    • 5. tassa per l'occupazione di suolo pubblico;
    • 6. spese per locazione, al netto IVA;
    • 7. spese per mutuo;
    • 8. contributi previdenziali e assistenziali per il personale dipendente.

    Le voci sopra elencate sono da riferirsi agli importi dovuti nell’anno precedente la richiesta di credito di imposta.
    Per ciascuna delle voci è stabilito un massimale di costo, ai fini della quantificazione del credito di imposta teorico spettante, come indicato nella Tabella 1, allegata al decreto 23 aprile 2018.

    Leggi anche: Tax credit librerie 2018: in Gazzetta il decreto che dà il via all'agevolazione

    Allegati:
  • Legge di Bilancio

    Sanatoria errori formali: pochi giorni ancora al 31 ottobre

    Scade il 31 ottobre il pagamento di 200 euro per sanare gli errori formali come previsto dalla legge di bilancio 2023. 

    Ricordiamo che, per il perfezionamento della sanatoria è necessario il pagamento di 200 euro per ciascun anno d’imposta e la rimozione dell’irregolarità, quest’ultima da effettuarsi entro il 31 marzo 2024.

    Prima di dettagliare, si evidenzia che con Provvedimento n 27696 del 30 gennaio le Entrate hanno pubblicato le regole su come sanare le Irregolarità formali di cui ai commi da 166 a 173 dell’articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 legge di bilancio 2023.

    Sanatoria errori formali: chi riguarda

    Possono avvalersene tutti i contribuenti, indipendentemente:

    • dall’attività svolta, 
    • dal regime contabile adottato 
    • dalla natura giuridica,

    inclusi i sostituti d’imposta, gli intermediari e gli altri soggetti tenuti, per legge, alla comunicazione di dati riguardanti operazioni fiscalmente rilevanti.

    Sanatoria errori formali: quali violazioni riguarda

    Si tratta, in linea di massima, delle irregolarità e omissioni per le quali, in assenza di mancato, tardivo o errato versamento di un tributo su cui riproporzionare la sanzione, sono comminate pene pecuniarie entro limiti minimi e massimi o in misura fissa.

    Le violazioni definibili, come dettagliate dalle Entrate, sono:

    • presentazione di dichiarazioni annuali redatte non in conformità ai modelli approvati ovvero errata indicazione o incompletezza dei dati relativi al contribuente (articolo 8, comma 1, Dlgs 471/1997)
    • omessa o irregolare presentazione delle liquidazioni periodiche Iva (articolo 11, comma 2-ter, Dlgs 471/1997), soltanto se l’imposta è stata assolta e non anche se la violazione ha avuto effetti sulla determinazione e sul pagamento del tributo
    • omessa, irregolare o incompleta presentazione degli elenchi Intrastat (articolo 11, comma 4, Dlgs 471/1997)  irregolare tenuta e conservazione delle scritture contabili, se la violazione non ha prodotto effetti sull’imposta dovuta (articolo 9, Dlgs 471/1997)
    • omessa restituzione dei questionari inviati dagli uffici fiscali o dalla Guardia di finanza ovvero loro restituzione con risposte incomplete o non veritiere (articolo 11, comma 1, lettera b), Dlgs 471/1997)
    • omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione d’inizio o variazione dell’attività ovvero della dichiarazione per l’identificazione ai fini Iva (articolo 5, comma 6, Dlgs 471/1997)
    • erronea compilazione della dichiarazione di intento degli esportatori abituali che ha determinato l’annullamento della dichiarazione già trasmessa invece della sua integrazione (articolo 11, comma 1, Dlgs 471/1997)
    • violazione del principio di competenza fiscale, sempre che non incida sull’imposta complessivamente dovuta nell’anno di riferimento (articolo 1, comma 4, Dlgs 471/1997)
    • tardiva trasmissione delle dichiarazioni da parte degli intermediari (articolo 7-bis, Dlgs 241/1997
    •  irregolarità od omissioni compiute dagli operatori finanziari (articolo 10, Dlgs 471/1997)
    • omessa o tardiva comunicazione dei dati al Sistema tessera sanitaria (articolo 3, comma 5-bis, Dlgs 175/2014)
    • omessa comunicazione della proroga o della risoluzione del contratto di locazione soggetto a cedolare secca (articolo 3, comma 3, Dlgs 23/2011)
    • violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e registrazione delle operazioni imponibili ai fini Iva, quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo, nonché delle operazioni non imponibili, esenti o non soggette a Iva, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito (articolo 6, commi 1 e 2, Dlgs 471/1997)
    •  detrazione dell’Iva applicata in misura superiore a quella dovuta a causa di un errore di aliquota e, comunque, assolta dal cedente o prestatore (articolo 6, comma 6, Dlgs 471/1997)
    • irregolare applicazione delle disposizioni concernenti l’inversione contabile, in assenza di frode e a condizione che l’imposta risulti assolta, anche se irregolarmente (articolo 6, commi 9-bis, 9-bis1 e 9-bis2, Dlgs 471/1997)
    • omesso esercizio dell’opzione nella dichiarazione annuale, sempre che si sia tenuto un comportamento concludente conforme al regime contabile o fiscale scelto, a meno che si tratti di opzione da comunicare con la dichiarazione presentata nel primo periodo di applicazione del regime opzionale, la cui omissione è sanabile con l’istituto della remissione in bonis (articolo 2, comma 1, Dl 16/2012)
    • mancata iscrizione al Vies, l’archivio in cui bisogna essere inclusi per poter effettuare operazioni intracomunitarie (articolo 11, Dlgs 471/1997).

    Sanatoria errori formali: gli esclusi

    Oltre che per le violazioni sostanziali che incidono sulla determinazione dell’imponibile e/o dell’imposta oppure sul pagamento del tributo, e per le violazioni formali riguardanti altri ambiti impositivi, per esempio: le imposte di registro, di successione, eccetera, non è possibile avvalersi della regolarizzazione per:

    • le violazioni formali oggetto di rapporto esaurito, cioè il cui procedimento risulta concluso in modo definitivo al 1° gennaio 2023, data di entrata in vigore della legge di bilancio 2023 , 
    • le violazioni formali oggetto di rapporto pendente al 1° gennaio 2023, ma in riferimento al quale è intervenuta pronuncia giurisdizionale definitiva o altre forme di definizione agevolata in data antecedente al versamento della prima rata dovuta per la regolarizzazione,
    • gli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria 
    • l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dall’Italia
    • le violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale, in particolare, di compilazione del quadro RW e quelle concernenti l’Ivie e l’IVAFE nonché, nello stesso ambito, le violazioni dell’obbligo di comunicazione da parte degli intermediari bancari e finanziari e degli operatori finanziari,
    • le omesse comunicazioni necessarie a perfezionare alcuni tipi di opzione o l’accesso ad agevolazioni fiscali, per sanare le quali è previsto l’istituto della remissione in bonis (ad esempio, la comunicazione all’Enea dei dati relativi agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici per poter fruire della detrazione d’imposta sulle relative spese).

    Sanatoria errori formali: come regolarizzare, primo pagamento entro il 31.10

    Per la regolarizzazione delle violazioni formali occorre pagare 200 euro per ciascun periodo d’imposta cui le stesse si riferiscono. 

    Il versamento può essere effettuato in un’unica soluzione entro il 31 ottobre 2023 (termine così modificato dall’articolo 19 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, in corso di conversione) oppure in 2 rate di pari importo, con scadenza, rispettivamente, al 31 ottobre 2023 e al 31 marzo 2024.

    Nel modello F24 andrà riportato lo specifico codice tributo e il periodo d’imposta cui si riferisce la violazione che si vuole regolarizzare. Se le violazioni non si riferiscono a un periodo d’imposta, occorre fare riferimento all’anno solare in cui sono state commesse; per chi ha periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, il versamento regolarizza le violazioni riferite al periodo che ha termine nell’anno solare indicato nell’F24; se nello stesso anno solare si chiudono, in date diverse, più periodi d’imposta, il versamento di 200 euro va effettuato per ciascuno di essi.

    Qualora, in conseguenza di segnalazioni di anomalie rese note con le comunicazioni per la promozione dell’adempimento spontaneo, si intenda utilizzare uno degli istituti previsti dalla “tregua fiscale” per regolarizzare e perfezionare la propria posizione, non occorre inserire il codice atto nella delega di pagamento F24.

    Inoltre, per perfezionare la procedura, bisogna anche rimuovere le irregolarità, infrazioni od omissioni entro il termine fissato per il versamento della seconda rata, cioè entro il 31 marzo 2024.

    Se per un “giustificato motivo” non vengono rimosse tutte le violazioni formali dei periodi d’imposta oggetto di regolarizzazione, la stessa produce effetto se la rimozione avviene entro il termine non inferiore a 30 giorni indicato dall’ufficio delle Entrate. La scadenza del 31 marzo 2024 va, però, sempre rispettata in caso di violazione constatata o per la quale è stata irrogata la sanzione o comunque fatta presente all’interessato. In ogni caso, l’eventuale mancata rimozione di tutte le violazioni formali non pregiudica gli effetti della regolarizzazione di quelle correttamente rimosse.

    Infine, la rimozione non deve essere effettuata quando non è possibile o necessaria: è il caso, ad esempio, dell’errata applicazione del meccanismo dell’inversione contabile che, comunque, non ha comportato il mancato pagamento dell’imposta.

    Allegati:
  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Agevolazioni per imprese esportatrici: domande per gli alluvionati dal 21.11

    Con comunicato stampa, SIMEST annuncia il lancio di una nuova misura a sostegno delle imprese esportatrici delle aree colpite dalle alluvioni dello scorso maggio per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza (all. 1 del DL 61/2023).

    La nuova misura è volta a concedere indennizzi per le perdite di reddito dovute alla sospensione totale o parziale dell’attività calcolata per un periodo massimo di sei mesi dalla data in cui si è verificato l’evento alluvionale nel territorio in cui è localizzata l’impresa.

    “Le aziende potranno richiedere un contributo per un importo massimo di 5 milioni di Euro e potranno accedervi le imprese esportatrici con un fatturato export pari o superiore al 3% rispetto al fatturato totale aziendale.

    Potrà essere riconosciuto fino al 100% del valore della perdita di reddito. Si tratta di un segnale concreto di attenzione del Governo verso le nostre imprese” ha sottolineato il Ministro Tajani nella conferenza stampa che annunciava la misura.

    Tale nuova misura sarà accessibile a tutte le imprese (con eccezione delle aziende operanti nei settori dell’agricoltura, della silvicoltura e della pesca) sul portale simest a partire dal prossimo 21 novembre, ciascuna impresa potrà presentare una sola domanda di contributo e l’erogazione dello stesso avverrà nei 10 giorni successivi all’approvazione della stessa da parte del Comitato Agevolazioni, organo presieduto dalMAECI che amministra le risorse utilizzate per la misura.

    Viene precisato che la misura completa l’attuazione del pacchetto speciale di finanza agevolata predisposto dalla Farnesina per sostenere le aziende esportatrici colpite dall’emergenza alluvioni con anche una riserva di 400 milioni di euro a valere sul Fondo 394/81 anch’essa già attiva e volta all’erogazione di finanziamenti a tassi particolarmente agevolati destinati a sostenere il rilancio delle imprese manifatturiere a vocazione internazionale delle aree colpite nonché le aziende della loro filiera produttiva.

  • Bollo e concessioni governative

    Elenco avvocati Ente autonomo regionale: niente bollo sulla domanda

    Con Risposta a interpello n 448 del 18 ottobre le Entrate chariscono un caso particolare di imposta di bollo.

    Nel dettaglio l'istante con determinazione ha approvato il «Regolamento per l'istituzione, la gestione, l'utilizzo, l'aggiornamento e  la revisione dell'elenco degli avvocati e per il conferimento di incarichi stragiudiziali, di consulenza legale o di patrocinio in giudizio dell'[Istante]» (

    La  costituzione  dell'elenco  è  realizzata  mediante  l'acquisizione  delle  manifestazioni  di  interesse  da  parte  dei professionisti  interessati,  a  seguito  di pubblicazione dell'avviso pubblico permanente per la costituzione di una short list di avvocati. 

    Al  riguardo  viene  evidenziato  che nel  Regolamento,  l'avviso  pubblico  per  la  costituzione  di  un  elenco  aperto  di avvocati  destinato  al  conferimento  incarichi  di  patrocinato, assistenza o consulenza legale, pubblicato l'11 novembre 2022, all'articolo 5  dispone che «la manifestazione di interesse a pena di esclusione, deve essere redatta nelle forme di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., sottoscritta digitalmente dal professionista e corredata da bollo»

    Premesso  quanto  sopra,  l'Istante «chiede se la manifestazione di interesse all'iscrizione all'elenco […] possa essere legittimamente soggetta alla marca da bollo e se sia corretto chiederne l'apposizione a pena di esclusione dalla procedura, oppure se, al contrario, il pagamento dell'imposta di bollo non sia dovuta». 

    Le entrate con  riferimento  al  caso  rappresentato,  osservano che la  legge regionale istituisce l'Agenzia istante  «quale organismo tecnico della Regione dotato di personalità giuridica, autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale e contabile. 

    All'[Istante] è attribuita l'erogazione dei servizi per il lavoro e la gestione delle misure di politica attiva connesse alle funzioni e ai compiti della Regione disciplinati dalla presente legge, nonché, tutti gli altri compiti in materia di lavoro a essa affidati dalla Giunta regionale. 

    L'[Istante] svolge la propria attività in conformità alla programmazione regionale e agli indirizzi deliberati dalla Giunta regionale ed è soggetta al controllo e alla vigilanza di cui alla legge regionale 15 maggio 1995, n. 14 (Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti e agenzie regionali), e successive modifiche ed integrazioni.

    L'[Istante], nell'esercizio delle sue funzioni, può operare in regime di convenzione  con le università e con qualificati organismi di ricerca pubblici e privati e, su richiesta di soggetti pubblici o privati, è autorizzata a svolgere servizi non istituzionali con oneri  a carico dei richiedenti». 

    In  base all'articolo  2  dello  statuto, l'Agenzia  ha come fini istituzionali quelli «disciplinati dalla L.R. XXX, nonché, tutti gli altri compiti in materia di lavoro a essa affidati dalla Giunta regionale». 

    Dalla descritta disciplina emerge che l'Agenzia, dotata di personalità giuridica, autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale e contabile, costituisce soggetto autonomo e distinto rispetto alla Regione. 

    Nell'ambito  delle  proprie  attività istituzionale, l'Istante,  con  determinazione ha  adottato il Regolamento che «disciplina la procedura di acquisizione delle manifestazioni di interesse presentate da professionisti, finalizzata alla formazione di un elenco ufficiale di avvocati del libero foro, nonché le modalità ed i criteri per il conferimento degli incarichi di patrocinio, assistenza e consulenza legale a favore dell'[Istante]» (cfr. articolo 1). 

    Detto Regolamento all'articolo  2  stabilisce  che:  «Non  disponendo l'[Istante]  di una avvocatura interna, è necessario procedere alla individuazione di professionisti legali esterni» (cfr. comma 1); ­ «Al fine di conferire gli incarichi […] viene costituito un elenco suddiviso per sezioni […] di professionisti iscritti all'albo degli avvocati» (cfr. comma 2); ­ «L'iscrizione all'elenco avviene su domanda degli interessati presentata secondo le scadenze e modalità previste da un apposito avviso pubblico e dal presente regolamento» (cfr. comma 3).

    Il successivo articolo 3 dispone che «L'iscrizione all'elenco avviene su domanda  del singolo professionista […] redatta su apposito schema ai sensi del d.P.R. n. 445/2000» (cfr. comma 1) e il successivo articolo 4 che «I professionisti che intendono manifestare la propria disponibilità ad essere inseriti nell'elenco dovranno presentare» la documentazione richiesta tra cui rientra anche il «modulo di domanda debitamente  compilato e sottoscritto con firma digitale, completo di marca da bollo annullata,redatto sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.P.R. 445/2000». 

    L'agenzia ricorda che l'imposta di bollo è disciplinata dal d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, che all'articolo 1  dispone  che  «Sono soggetti all'imposta […] gli atti, documenti e registri indicati nell'annessa tariffa». 

    Relativamente agli atti indicati nella tariffa, ai sensi dell'articolo 3 del predetto d.P.R., l'imposta di bollo si applica fin dall'origine alle istanze dirette «agli uffici e agli organi anche collegiali dell'Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni […] tendenti ad ottenere un provvedimento amministrativo», nella misura di euro 16 per ogni foglio.

    Al riguardo, nell'ipotesi oggetto del quesito, l'Agenzia, in quanto  operante  quale  soggetto  autonomo  e distinto dalla Regione, non è dovuta l'imposta di bollo. 

  • Corsi Accreditati per Commercialisti

    Incarico DPO degli Ordini Commercialisti: come presentare domanda

    Con una nota pubblicata sul proprio sito il CNDCEC informa della iniziativa per la creazione di un elenco di iscritti all’Albo interessati a svolgere l’attività di DPO (Data Protection Officer) presso i Consigli degli Ordini territoriali della categoria. 

    Attenzione al fatto che, le candidature acquisite verranno messe a disposizione dei Consigli degli Ordini locali che potranno, in totale autonomia, decidere di affidare il servizio di DPO ad uno dei soggetti presenti nell’elenco.

    Sono inoltre pubblicati:

    • il Modello di domanda per l’inserimento nell’elenco (allegato 1) 
    • l’Informativa sul trattamento dei dati personali in base al GDPR europeo e al Codice in materia di protezione dei dati personali (allegato 2).

    Accedi qui per scaricare i file.

    Incarico DPO degli Ordini Commercialisti: la domanda

    I soggetti interessati a far parte dell’elenco possono inviare la domanda di partecipazione firmata digitalmente, allegando il curriculum professionale in formato europeo da cui possa desumersi l’approfondita conoscenza della materia, l’esperienza maturata e il possesso dei requisiti prescritti dall’avviso. 

    Nella domanda l’interessato deve indicare per quale tipologia di Ordine è interessato a svolgere l’incarico (art. 9, co. 2 del D.lgs. 139/05). I

    ll richiedente può anche indicare l’Ordine o gli Ordini presso cui si propone come DPO. 

    Se desidera effettuare il servizio presso più Ordini territoriali, deve indicarli specificamente nella domanda.

    La domanda dovrà essere trasmessa entro e non oltre il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione dell’avviso sul sito web del Consiglio nazionale, esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo:

    • [email protected] 
    • e dovrà indicare nell’oggetto la dicitura “FORMAZIONE DI UN ELENCO DI RESPONSABILI PROTEZIONE DATI PERSONALI (D.P.O.) PER GLI ORDINI TERRITORIALI”.

    Incarico DPO degli Ordini Commercialisti: i requisiti

    I soggetti interessati dovranno presentare apposita istanza contenente:

    • 1) il cognome, nome, data e luogo di nascita e residenza, codice fiscale, indirizzo dello studio, con indicazione di eventuali ulteriori sedi, recapiti telefonici e di posta elettronica certificata;
    • 2) il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
    • 3) il godimento dei diritti civili e politici;
    • 4) di non essere stato destinatario di provvedimenti disciplinari da parte dell’Ordine di appartenenza, né avere subito provvedimenti giudiziali relativi ad inadempimenti contrattuali per incarichi assunti con la Pubblica Amministrazione;
    • 5) il possesso di adeguata copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi per danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale;
    • 6) l’iscrizione presso un albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
    • 7) l’indicazione della tipologia di Ordine/Ordini presso il quale/i quali si propone come DPO nonché l’eventuale indicazione specifica anche dell’Ordine/i;
    • 8) Pregressa, specifica e comprovata esperienza in materia di protezione dei dati personali, svolgimento di incarichi di DPO, gestione della privacy, preferibilmente in enti pubblici non economici e ordini professionali.

    Incarico DPO degli Ordini Commercialisti: aggiornamento elenco

    L’aggiornamento dell’elenco sarà disposto semestralmente mediante apposito avviso che sarà pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio nazionale.

    I professionisti già iscritti sono esentati dall’invio di un’ulteriore domanda d’iscrizione, ma dovranno comunicare eventuali variazioni dei requisiti già dichiarati al momento dell’iscrizione e/o eventuali aggiornamenti del curriculum vitae.

    Il professionista che non fosse più interessato a permanere nell’elenco potrà in ogni momento chiederne la cancellazione

    Inoltre, costituisce causa di immediata cancellazione dall’elenco la sopravvenuta adozione di un provvedimento disciplinare da parte dell’Ordine territoriale di appartenenza.