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Società cancellata dal registro: il liquidatore resta responsabile per 5 anni
Con la Sentenza n 21981 del 5 agosto la Cassazione statuisce che il liquidatore mantiene la rappresentanza delle imprese cancellate dal registro.
In dettaglio gli effetti della cancellazione della società dal registro delle imprese sono sospesi per cinque anni in favore dell’amministrazione finanziaria e degli agenti di riscossione, ma le pretese tributarie devono essere fatte valere con atti impositivi ritualmente notificati presso la sede legale della società oramai estinta e nei confronti dell’ultimo suo legale rappresentante, amministratore o liquidatore.
E se uno dei soggetti su indicati, nel corso di questi cinque anni è deceduto, l’ente impositore non può rivolgersi ai suoi eredi o agli altri soci.
Registro imprese e cancellazione: il liquidatore è responsabile per altri 5 anni
La sentenza in oggetto riguarda l'articolo 28, comma 4, del decreto legislativo 175/2014, che prevede una deroga all'articolo 2495 del Codice civile.
L'articolo 2495 del Codice civile prevede che, dopo l’approvazione del bilancio finale di liquidazione, il deposito presso l’ufficio del Registro delle imprese e il decorso di 90 giorni senza che sia stato presentato reclamo, il conservatore cancella e la società si estingue.
In deroga a questa norma, l'art 28 comma 4 recita testualmente che, ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della società di cui all'articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese.
La Corte di Cassazione ha chiarito che questo rinvio riguarda solo aspetti sostanziali, e non processuali, pertanto il liquidatore conserva i poteri di rappresentanza della società e l'autorità fiscale non può rivolgersi ad altri soggetti.
Questo differimento sospende anche la possibilità per i creditori insoddisfatti di rivalersi sui soci.
In un caso specifico, la Cassazione ha dichiarato illegittima una notifica di accertamento inviata all'erede del liquidatore defunto.
La notifica secondo la Cassazione avrebbe dovuto essere fatta al domicilio fiscale della società o a un nuovo liquidatore, poiché gli eredi non assumono automaticamente il ruolo del defunto, infatti, dalla morte del socio legale rappresentante non può derivare la successione degli eredi nella carica, ma l’incombenza di procedere alla nomina di un nuovo liquidatore.
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Lavoro domestico: online anche le deleghe per Agenzie lavoro
Per l'assunzione e la gestione di colf e badanti in autonomia INPS ha reso disponibile per i datori di lavoro:
- i servizi online sul sito www.inps.it , e
- una applicazione online per gli smartphone e tablet APP INPS MOBILE .
Dopo aver messo a disposizione le funzioni di:
- pagamento dei contributi di lavoro domestico con notifica dei promemoria al datore di lavoro,
- assunzioni e cessazioni dei contratti con relative comunicazioni obbligatorie
l'istituto ha comunicatori anche la possibilità di effettuare trasformazioni e proroghe dei contratti di lavoro domestico , in autonomia e direttamente dal cellulare.
Da gennaio 2024 gli adempimenti sono disponibili anche sulla APP (v. dettagli all'ultimo paragrafo).
Vediamo in generale gli obblighi previsti dalla normativa per l'assunzione dei lavoratori domestici e le funzioni online sia sul sito che dall'applicazione mobile.
Assunzioni colf e badanti: le comunicazioni obbligatorie
La normativa prevede per il datore di lavoro domestico l'obbligo di comunicare all'INPS in via telematica l'assunzione del lavoratore domestico entro le ore 24 del giorno antecedente l’inizio del rapporto di lavoro (art. 9 bis, comma 2, D.L. 510/96 convertito con modificazioni dalla L. 608/96, come modificato dall’art. 1, comma 1180, L. 296/06);
La comunicazione può essere fatta direttamente dal datore di lavoro :
- sul sito internet INPS o tramite l'applicazione INPS MOBILE
- avvalendosi di consulenti o associazioni sindacali abilitate (Patronati)
- tramite il Contact Center INPS.
La comunicazione, che ha efficacia anche nei confronti dell’INAIL ai fini dell’assicurazione contro gli infortuni, è sempre obbligatoria anche se si tratta di:
• periodo di prova;
• lavoro saltuario o discontinuo;
• lavoratore già assicurato presso un altro datore di lavoro o per un’altra attività;
• lavoratore già titolare di pensione.
L’obbligo di comunicazione esiste anche in fase di proroga, trasformazione (da tempo determinato a tempo indeterminato oppure in caso di svolgimento dell’attività in una abitazione del datore di lavoro diversa da quella comunicata precedentemente) e cessazione del rapporto di lavoro. In questi casi la comunicazione dovrà essere effettuata entro cinque giorni dall’evento.
È anche consentito l’annullamento di una denuncia di assunzione, ma solo entro cinque giorni dalla data indicata quale inizio del rapporto di lavoro.
Per chi decide di far da sé per l’accesso ai servizi online sul sito INPS è necessario il possesso :
- di una identità SPID o
- di una Carta Nazionale dei Servizi (CNS)
- o della Carta di Identità elettronica CIE
Una volta autenticati è possibile accedere alla schermata dell’area dedicata nella sezione servizi>lavoratori domestici.
Si ricorda che per denunciare il rapporto di lavoro oltre ai dati anagrafici e fiscali del datore occorrono, per il dipendente:
• copia di un documento di identità non scaduto;
• copia del codice fiscale;
• il permesso di soggiorno (rinnovato o in attesa) nel caso di collaboratore extracomunitario.
ATTENZIONE dal 2022 sono in vigore anche per i datori di lavoro domestico nuovi obblighi di informazione a colf e badanti sulle condizioni di lavoro, previsti dal Decreto Trasparenza n. 104 2022 , he vanno inseriti nel contratto di assunzione o allegati al contratto .
Assunzioni colf e badanti: le sanzioni per omessa comunicazione
In caso di omessa o ritarda comunicazione, è prevista una sanzione amministrativa che va da 200 a 500 euro per ogni lavoratore di cui non si è comunicata l’assunzione.
Questa sanzione può essere cumulata con la sanzione per la mancata iscrizione all’INPS e/o alla sanzione civile prevista per l’omesso pagamento dei contributi.
L’importo della sanzione per mancata iscrizione del lavoratore domestico all’INPS va da 1.500 euro a 12.000 euro per ciascun lavoratore “in nero”, maggiorata di 150 euro per ciascuna giornata di lavoro effettuato.
Lavoro domestico deleghe online
Con il messaggio del 12 settembre 2024 INPS comunica che sono disponibili sul sito INPS.IT anche a favore delle agenzie per il Lavoro autorizzate all'attività di intermediazione i servizi online per :
- l’inserimento delle deleghe dei datori di lavoro domestico e
- l’accesso al servizio denominato "comunicazione bidirezionale"
I servizi sono raggiungibili dalla sezione “Lavoro” > “Contratti e rapporti di lavoro” > Aree tematiche > “Accesso ai servizi per i lavoratori domestici” o, in alternativa, dalla sezione “Lavoro” > “Contratti e rapporti di lavoro” > “Lavoro domestico” > “Formalizzare l'assunzione di un lavoratore domestico”.
Si accede ai servizi on line dell’Istituto previa autenticazione mediante SPID, CIE o CNS.
Lavoratori domestici: APP INPS MOBILE
Come detto, grazie alle funzioni dell’applicazione per i dispositivi mobili APP INPS MOBILE i datori di lavoro possono effettuare tutte le comunicazioni relative ai contratti di colf e badanti direttamente dal proprio smartphone.
Si ricorda che INPS MOBILE è scaricabile GRATUITAMENTE dagli store online, sia per il sistema Android che IOS.
ATTENZIONE l'applicazione è utilizzabile da parte degli utenti muniti di SPID almeno di livello 2 o di Carta Identità Elettronica (CIE).
L'INPS ha comunicato, con il Messaggio n. 3433 del 2 ottobre 2023, una nuova funzione sull'app "INPS Mobile" per il lavoro domestico:
A partire dal mese di ottobre 2023 il datore di lavoro può provvedere da solo anche a
- trasformazione rapporto di lavoro e
- proroga rapporto di lavoro.
Dal mese di gennaio 2024, il datore di lavoro domestico potrà intervenire per la variazione delle condizioni di lavoro, ad esempio:
- orario,
- retribuzione
- qualifica.
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Emissione Criptoattività: gli organismi e i poteri di vigilanza
Pubblicato in GU n 215 del 13 settembre il Decreto n 129 del 5 settembre con Adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attivita' e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937. (24G00147).
Vediamo in sintesi cosa contiene.
Criptoattività: le regole italiane in recepimento di quelle UE
Il Cdm del 30 agosto ha approvato il Decreto legislativo n 129 (in GU n 215 del 13 settembre 2024) in attuazione della delega conferita dall’articolo 19 della legge di delegazione europea 2022-2023, che intende adeguare il diritto nazionale al regolamento UE 2023/1114 (MICAR Markets In Crypto Asset Regulation), che introduce una regolamentazione minima valida per tutte le cripto attività
Si introducono misure riguardanti i seguenti profili:
- gli obblighi di trasparenza informativa per l’emissione,
- l’offerta al pubblico e l’ammissione di cripto attività su una piattaforma di negoziazione;
- l’autorità e la vigilanza dei prestatori di servizi per le cripto attività e per gli emittenti di token in moneta elettronica;
- il funzionamento, l’organizzazione, la governance degli emittenti e dei prestatori di servizi per le cripto attività;
- la tutela dei possessori di cripto attività e dei clienti dei prestatori di servizi;
- le misure per prevenire l’abuso di informazioni privilegiate, la divulgazione illecita di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato.
In merito alle criptoattività si ricorda che l'ADE ha pubblicato una circolare esplicativa al fine di inquadrare correttamente la materia, leggi: Tassazione criptovalute: indicazioni operative delle Entrate
Si resta in attesa del testo del Decreto di recepimento delle norme UE.
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IGP non alimentari: domande dal 16 settembre
Con Decreto Direttoriale il MIMIT ha stabilito i requisiti, le spese ammissibili, l’entità e le modalità di erogazione del contributo destinato alle associazioni di produttori per le spese di consulenza tecnica sostenute per la predisposizione del disciplinare di produzione dei prodotti industriali e artigianali tipici.
Il bando intende favorire l'accesso alla nuova tutela europea per le Indicazioni Geografiche Protette (IGP).
I dettagli
IGP non alimentari: domande dal 16 settembre
A partire dal 16 settembre 2024 ed entro le ore 13 del 31 ottobre 2024 le associazioni di produttori potranno presentare la propria domanda.
Le richieste dovranno essere inviate, complete di tutta la documentazione necessaria, all’indirizzo PEC: [email protected].
Scarica qui: Modulo di domanda
Il contributo è concesso nella misura dell'80% delle spese sostenute e valutate ammissibili, fino a un importo massimo concedibile pari a 30.000,00 euro (trentamila/00) per ciascun soggetto beneficiario.
La misura favorirà l'accesso alla nuova tutela europea per le Indicazioni Geografiche Protette (IGP).
A partire dal 1° dicembre 2025, infatti, la predisposizione del suddetto disciplinare sarà condizione necessaria per presentare la domanda di registrazione di un’IGP per prodotti artigianali e industriali.
Ciò permetterà di estendere alle produzioni non agroalimentari le stesse tutele previste a oggi per il settore agroalimentare, consentendo di promuovere a livello internazionale i territori e le produzioni locali e regionali.
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Parco Agrisole 2024: domande dal 16 settembre
Il Bando Agrisole del 19 agosto 2024 contiene le modalità di presentazione delle domande di accesso alla misura di investimento 2.2 del PNRR, denominata “Parco Agrisolare”, inserita nella Missione 2 “Rivoluzioneverde e transizione ecologica”, Componente 1 “Economia circolare e agricoltura sostenibile”, che prevede, con una dotazione pari a 2.350 milioni di euro per :“il sostegno agli investimenti nelle strutture produttive del settore agricolo, zootecnico e agroindustriale, al fine di rimuovere e smaltire i tetti esistenti e costruire nuovi tetti isolati, creare sistemi automatizzati di ventilazione e/o di raffreddamento e installare pannelli solari e sistemi di gestione intelligente dei flussi e degli accumulatori”.
In dettaglio, le risorse finanziarie per le imprese agricole del Mezzogiorno, sono finalizzate all’installazione di impianti fotovoltaici su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale.
Parco Agrisole 2024: i beneficiari
L'allegato B al Bando del 19 agosto 2024 specifica che, come previsto dall’art. 4, comma 1, del Decreto del Ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 19 aprile 2023, n. 211444, e dal DM del 17 aprile 2024, n. 176845 che forniscono le direttive necessarie all’attuazione della misura “Parco Agrisolare”, agli interventi realizzati è riconosciuto un finanziamento in conto capitale con un’intensità di aiuto massima, rispetto alle spese ammissibili, come prevista dalla Tabella 1A, allegata.
Come meglio specificato nel Manuale utente Parco Agrisolare, disponibile sul sito del GSE, il Soggetto beneficiario dovrà, all’atto della presentazione della Proposta:
- indicare nella Piattaforma informatica, dapprima, la Tabella cui appartiene;
- successivamente il proprio Codice ATECO prevalente, come da elenco codici ATECO.
Per i casi in cui il codice ATECO prevalente dell’azienda non corrisponda a quelli indicati nell’Elenco ATECO di cui di seguito, l’azienda potrà fornire opportune evidenze documentali a comprova della propria classificazione nella Tabella selezionata allegandole nell’apposito slot “Altra documentazione ritenuta utile ai fini della valutazione” della sezione “Allegati” della Piattaforma Informatica.
Parco Agrisole 2024: domande dal 16 settembre al 14 ottobre
Le proposte, redatte in conformità alle istruzioni del Regolamento Operativo, dovranno essere presentate, pena l’irricevibilità, esclusivamente tramite la Piattaforma informatica predisposta dal Soggetto attuatore GSE all’indirizzo www.gse.it a decorrere dalle ore 12:00:00 del giorno 16 settembre 2024 e fino alle ore 12:00:00 del giorno 14 ottobre 2024.
La Piattaforma informatica consente il caricamento delle Proposte esclusivamente durante il periodo di apertura.
Alla Proposta dovrà essere allegata, a pena di esclusione, copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e la documentazione prevista al paragrafo 6.2 del Regolamento Operativo.
La presentazione della domanda da parte del Soggetto Beneficiario non può essere successiva all’avvio dei lavori di realizzazione degli interventi relativi alla Proposta.
Il Soggetto Beneficiario potrà attraverso le specifiche funzionalità rese disponibili sulla Piattaforma informatica predisposta dal GSE procedere, qualora lo ritenga necessario, con l’annullamento di una Proposta inviata.
Ciascun Soggetto Beneficiario potrà presentare una o, in caso di progetti distinti, più Proposte esclusivamente a valere sulla Tabella 1A di cui all’Allegato A al Decreto.
La spesa massima ammissibile complessiva per Soggetto Beneficiario a valere sui Decreti non può in ogni caso superare l’importo di 2.330.000 euro (euro duemilionitrecentotrentamila/00)
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Criptoattività: chiarimenti ADE su bollo e quadro RW
Con la Risposta a interpello n 181 del 12 settembre le Entrate hanno chiarito aspetti della dichiarazione dei redditi ad un contribuente che detiene bitcoin presso una società di diiritto italiano iscritta nel Registro Operatori Valute Virtuali, istituito presso l'Organismo Agenti e Mediatori (OAM).
Viene chiarito che un soggetto che detiene cripto-attività presso un “prestatore di servizi di portafoglio digitale” italiano, iscritto nel Registro operatori valute virtuali, istituito presso l’Organismo agenti e mediatori (OAM), non è tenuto ad applicare l’imposta sul valore delle cripto-attività se il gestore ha applicato l’imposta di bollo sulle comunicazioni relative alle cripto-attività di cui all’art. 13 comma 2-ter della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 642/72.
L'istante appunto afferma di aver regolarmente indicato la criptovaluta detenuta nel Quadro RW della propria dichiarazione dei redditi fin dal primo anno di possesso e che, nel periodo d'imposta 2023, gli è stata addebitata dalla Società l'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 13, comma 2ter della Tariffa, Parte Prima allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.
Domanda in proposito se:
- sussiste l'obbligo di compilazione del Quadro RW della dichiarazione dei redditi ai sensi dell'articolo 4 del d.l. 28 giugno 1990, n. 167;
- debba applicare l'imposta sul valore delle criptoattività, ai sensi del comma 18, ultimo periodo, dell'articolo 19 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201.
Prima dei chiarimenti ricordiamo che dal 1° gennaio 2023, per effetto delle modifiche recate dalla lettera c) del comma 129 della legge di bilancio 2023, all'articolo 4 del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, la compilazione del Quadro RW del modello Redditi deve avere ad oggetto tutte le criptoattività e non solo le criptovalute.
Il comma 1 del citato articolo 4 prevede che «Le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,residenti in Italia che, nel periodo d'imposta, detengono investimenti all'estero, attività estere di natura finanziaria ovvero criptoattività, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, devono indicarli nella dichiarazione annuale dei redditi. Sono altresì tenuti agli obblighi di dichiarazione i soggetti indicati nel precedente periodo che, pur non essendo possessori diretti degli investimenti esteri, delle attività estere di natura finanziaria e delle criptoattività, siano titolari effettivi dell'investimento secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera pp), e dall'articolo 20 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni».
Dichiarazione criptoattività: chiarimenti ADE su bollo e quadro RW
L'agenzia specifica che nel caso di specie, l'Istante afferma di detenere criptoattività presso un ''prestatore di servizi di portafoglio digitale'' italiano, iscritto nel registro tenuto dall'OAM, il quale ha applicato l'imposta di bollo, pertanto, il contribuente non è tenuto ad applicare l'imposta sul valore delle criptoattività.
Inoltre, l'Istante è tenuto alla compilazione del Quadro RW, ai fini degli obblighi di monitoraggio fiscale, in quanto non rientra tra le fattispecie di esonero di cui al comma 3 dell'articolo 4 del decreto legge n. 167 del 1990.
Relativamente al trattamento degli importi in valuta tradizionale temporaneamente presenti nel rendiconto rilasciato dalla Società, si specifica che con riferimento all'imposta di bollo per i prodotti finanziari, nella circolare n. 48/E del 21 dicembre 2012, viene chiarito che l'articolo 3, comma 3, del d.m. 24 maggio 2012 precisa, che «Se, in costanza di rapporto, sia all'inizio che al termine del periodo rendicontato non sono presenti prodotti finanziari né sono state registrate movimentazioni nel corso del periodo stesso, l'imposta non è dovuta».
L'esclusione dell'imposta opera, dunque, per i rapporti che non presentano evidenze di prodotti finanziari e che non sono stati movimentati.
Pertanto, nel caso di specie, ai fini dell'applicazione dell'imposta di bollo, non si deve tener conto dell'importo in euro temporaneamente presente nella posizione dell'Istante, in quanto lo stesso non rappresenta un prodotto finanziario
Tale importo in euro detenuto presso la Società, inoltre, non deve essere indicato nel quadro RW in quanto non è detenuto, come precisato dall'Istante nella documentazione integrativa, presso conti correnti all'estero.
Infine, tenuto conto che sui bitcoin la Società ha già applicato l'imposta di bollo, l'Istante dovrà compilare il Quadro RW per i soli obblighi di monitoraggio fiscale barrando la colonna 16.
Sinteticamente, l’istante si domandava se, avendo pagato l’imposta di bollo, dovesse anche corrispondere l’imposta sul valore delle cripto-attività (di cui all’art. 19 comma 18 del DL 201/2011)
L’Agenzia delle Entrate risponde di no, ricordando che l’art. 1 comma 146 della L. 197/2022, modificando il comma 18 dell’art. 19 del DL 201/2011 ha fissato una sorta di alternatività tra le due imposte, e a “decorrere dal 2023, in luogo dell’imposta di bollo di cui all’articolo 13 della parte prima della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, si applica un’imposta sul valore delle cripto-attività detenute da soggetti residenti nel territorio dello Stato senza tenere conto di quanto previsto dal comma 18-bis del presente articolo”.
Come già chiarito anche dalla Circolare n. 30/2023, l’imposta sul valore delle cripto-attività (di cui all’art. 19 comma 18 del DL 201/2011) deve essere applicata da “tutti i soggetti residenti che detengono cripto-attività sulle quali non è stata pagata l’imposta di bollo”, e dal 1° gennaio 2023, l’imposta sulle criptoattività “è dovuta in tutti i casi in cui l’imposta di bollo non è applicata dall’intermediario, ovvero nel caso in cui, ad esempio, le cripto-attività siano detenute presso intermediari non residenti o archiviate su chiavi USB, personal computer e smartphone”.
Concludendo nel caso di specie, avendo applicato l’imposta di bollo, il contribuente non è tenuto ad applicare l’imposta sul valore delle cripto-attività.
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CIN Affitti brevi: quando la richiesta slitta al 2025
Le regole per il CIN codice identificativo nazionale per le locazioni brevi e turistiche sono operative dallo scorso 3 settembre data di pubblicazione da parte del Ministero dell'avviso di piena operatività del BDRS il portale tramite il quale richiederlo.
Il Turismo, a beneficio degli utenti interessati, ha anche pubblicato delle FAQ in risposta ai dubbi sulla data entro la quale richiedere il CIN, trascorsa la quale, per gli inadempienti, scattano salate sanzioni.
Con le faq è stato innanzitutto chiarito che le disposizioni legate al codice identificativo "sono applicabili dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Avviso attestante l’entrata in funzione, sull’intero territorio nazionale, della piattaforma" ossia dal 2 novembre.
In una delle FAQ però il ministero fornisce una interpretazione estensiva del termine previsto dall'art 13-ter, decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, vediamo quale.
CIN Affitti brevi: quando la richiesta può slittare al 2025
Veniva domandato quanto tempo ha per richiedere il CIN chi ha ottenuto il codice identificativo regionale o provinciale prima dell’applicazione delle disposizioni sul CIN.
Il Ministero ha replicato che i termini di applicazione delle norme sul CIN decorrono dal momento di effettiva applicazione delle disposizioni del Decreto-legge n. 145 del 2023, art. 13-ter, cioè dopo 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’Avviso attestante l’entrata in funzione della BDSR su tutto il territorio nazionale.Tuttavia, chi ha già ottenuto il codice identificativo regionale o provinciale prima dell’applicazione delle disposizioni sul CIN, hai ulteriori 60 giorni di tempo per ottenere il CIN.
Quindi, si hanno complessivamente 120 giorni dalla pubblicazione dell’Avviso. Una volta decorsi questi termini, si sarà suscettibile di sanzione.
Leggi anche Codice CIN affitti brevi: tutte le regole per richiederlo