• Enti no-profit

    Modello EAS: invio entro il 30.11 con remissione in bonis

    Gli Enti associativi interessati alla presentazione del modello EAS per il periodo d'imposta 2023 ma che non hanno trasmesso tempestivamente detto modello e per i quali sussistono i presupposti per la regolarizzazione previsti dall'art. 2, comma 1, del D.L. n. 16 del 2012 e dalla Circolare n. 38/E del 2012 possono inviarlo entro il 30 novembre prossimo.

    Ricordiamo che le quote e i contributi associativi nonché, per  determinate attività, i corrispettivi percepiti dagli enti associativi privati, in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa tributaria, non sono  imponibili. 

    Per usufruire di questa agevolazione è necessario che gli enti  trasmettano in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali, mediante l'apposito modello EAS

    Il "modello Eas", in generale deve essere inviato, in via telematica – direttamente dal contribuente interessato tramite Fisconline o Entratel, oppure tramite intermediari abilitati a Entratel – entro 60 giorni dalla data di costituzione degli enti. 

    Inoltre, il modello deve essere, inoltre, nuovamente presentato quando cambiano i dati precedentemente comunicati; la scadenza, in questa ipotesi, è il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione.

    Il Dl n.16/2012 ha stabilito che non è precluso l’accesso ai regimi fiscali opzionali, subordinati all’obbligo di una comunicazione preventiva (o di un’altro adempimento di natura formale) non eseguito tempestivamente, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altra attività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza, purchè il contribuente:

    • a) abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento alla data di scadenza ordinaria del termine;
    • b) effettui la comunicazione (o effettui l’adempimento richiesto) entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;
    • c) versi contestualmente l’importo pari alla misura minima della sanzione (250 euro) esclusa la compensazione prevista. 

    Pertanto è possibile avvalersi della remissione in bonis.

    Remissione in bonis Modello EAS: come procedere entro il 30.11

    Avvalendosi appunto della remissione in bonis ex art 2 comma 1 del DL n 16/2012 entro il 30 novembre si può provvedere alla presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti associativi (c.d. modello EAS), per l'anno d'imposta 2022.

    Attenzione al fatto che ai fini del perfezionamento dell'istituto in esame è necessario versare, contestualmente alla presentazione tardiva della comunicazione, la sanzione in misura pari ad EUR 250,00 nonche' possedere i requisiti sostanziali previsti dalla normativa di riferimento

    Attenzione al fatto che la sanzione deve essere versata senza possibilita' di effettuare compensazione con crediti eventualmente disponibili e non puo' essere oggetto di ravvedimento utilizzanzo il seguente codice tributo:

    • 8114 – Sanzione di cui all'art. 11, comma 1, D.Lgs. N. 471/1997, dovuta ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.L. n. 16/2012 – RIMESSIONE IN BONIS.
  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    ZES SUD: attivo dal 1 gennaio lo sportello unico digitale

    Con la conversione in Legge n. 162/2023 del Dl n 124/2023 vengono rese operative le regole per la ZES unica per il Mezzogiorno e di conseguenza dello Sportello unico digitale ZES SUD.

    Sportello UNICO ZES SUD. che cos'è

    Come sottoliena la norma, al fine di garantire un  rilancio unitario delle  attività produttive del territorio delle regioni del Mezzogiorno, come individuate dalla normativa  europea, ammissibili  alle deroghe previste dall'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a partire dal 1°  gennaio  2024, è istituito, presso  la Struttura di missione di cui all'articolo 10, comma 2,  lo sportello unico digitale ZES per  le  attività produttive nella  ZES unica, denominato S.U.D. ZES, nel quale  confluiscono  gli  sportelli  unici digitali attivati, ed  al  quale  sono attribuite, nei casi previsti dall'articolo  14,  le  funzioni  dello sportello unico per le attivita' produttive (SUAP).

    In sintesi lo sportello unico digitale riferimento per le imprese in quanto si occupa di tutti i procedimenti amministrativi concernenti la realizzazione, l’ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi. 

    Nell'ambito dell'area della ZES unica il S.U.D. ZES ha competenza in relazione:

    • a)  ai  procedimenti amministrativi  inerenti  alle attività economiche e produttive di beni e servizi e a  tutti  i  procedimenti amministrativi  concernenti  la  realizzazione,  l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi;
    • b)  ai procedimenti  amministrativi  riguardanti l'intervento edilizio, compresi gli interventi di trasformazione del territorio ad iniziativa privata e gli interventi sugli edifici esistenti e  quelli necessari alla realizzazione,  modifica  ed  esercizio  di  attività produttiva;
    • c) ai procedimenti amministrativi riguardanti  la  realizzazione, l'ampliamento la ristrutturazione di  strutture  dedicate  ad  eventi sportivi o eventi culturali di pubblico spettacolo.

    I provvedimenti conclusivi  dei procedimenti sottoposti ad autorizzazione unica sono acquisiti, al fascicolo informatico d'impresa.

    Il fascicolo d'impresa  rende disponibili i documenti a  tutte  le pubbliche  amministrazioni  interessate.  

    Fino alla piena operatività dello sportello unico digitale SUD, le domande di autorizzazione unica sono presentate al SUAP territorialmente competente che le trasmette immediatamente  alla  Struttura di missione ZES secondo le modalità di interazione tra i SUAP e le altre pubbliche amministrazioni.

    Coloro che intendono avviare attività economiche, ovvero insediare attività industriali, produttive e logistiche all’interno della Zes unica, presentano la relativa istanza.

    La norma precisa che l'autorizzazione unica sostituisce tutti i titoli abilitativi e autorizzatori comunque denominati, necessari alla localizzazione, all'insediamento, alla realizzazione, alla messa in esercizio, alla trasformazione, alla ristrutturazione, alla riconversione, all'ampliamento o al trasferimento, nonche' alla cessazione o alla riattivazione delle attivita' economiche, industriali, produttive e logistiche.

  • Successioni

    Imposta di successione: come rateizzarla

    L'imposta di successione viene liquidata dall’ufficio delle Entrate competente per territorio in base ai dati indicati nella dichiarazione di successione tenendo conto anche delle eventuali dichiarazioni sostitutive. 

    Il pagamento dell’imposta di successione deve essere effettuato entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso di liquidazione. 

    Scaduto tale termine si rendono applicabili, oltre alle sanzioni, anche gli interessi di mora.

    Prima di dettagliare le regole per rateizzare ricordiamo che, la dichiarazione di successione deve essere presentata entro 12 mesi dalla data di apertura della successione, da uno dei soggetti obbligati, all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate nella cui circoscrizione era residente il defunto. 

    I soggetti obbligati a presentare la dichiarazione (ai sensi dell’articolo 28, comma 2, del TUS) sono:

    • i chiamati all’eredità e i legatari, anche nel caso di apertura della successione per dichiarazione di morte presunta, ovvero i loro rappresentanti legali;
    • gli immessi nel possesso temporaneo dei beni dell’assente;
    • gli amministratori dell’eredità e i curatori dell’eredità giacenti;
    • gli esecutori testamentari.

    Imposta di successione: come rateizzarla

    In alternativa, è possibile pagare l’imposta di successione anche a rate, con queste modalità:

    • almeno il 20% dell’importo deve essere versato entro sessanta giorni dalla notifica dell’avviso di liquidazione,
    • la parte restante, è versata in otto rate trimestrali (dodici, per importi superiori a 20.000 euro), sulle quali sono dovuti gli interessi calcolati dal primo giorno successivo al pagamento della tranche iniziale. 
    • attenzione al fatto che le rate scadono l'ultimo giorno di ciascun trimestre.

    Viene anche precisato che la rateazione non è ammessa per importi inferiori a 1.000 euro. 

    Inoltre, in caso di “lieve inadempimento”, e cioè in caso di:

    • insufficiente versamento della rata, per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a 10.000 euro,
    • tardivo versamento della somma pari al 20%, non superiore a 7 giorni.

    non è prevista la decadenza dal piano di rateizzazione.

    Il lieve inadempimento è applicabile anche al versamento in unica soluzione.

    Imposta di successione: le aliquote per tipologia di trasferimento

    Le aliquote e le franchigie stabilite per l’imposta sulle successioni e donazioni sono state previste dall’articolo 2, comma 48, del D.L. n. 262 del 2006.

    Aliquote Tipo di trasferimento
    4% effettuati in favore del coniuge o di parenti in linea retta (ascendenti e discendenti) da applicare sul valore complessivo netto, eccedente per ciascun beneficiario, la quota di 1 milione di euro;
    6% in favore di fratelli o sorelle da applicare sul valore complessivo netto, eccedente per ciascun beneficiario, 100.000 euro;
    6% in favore di altri parenti fino al quarto grado, degli affini in linea collaterale fino al terzo grado, da applicare sul valore complessivo netto trasferito, senza applicazione di alcuna franchigia;
    8%

    in favore di tutti gli altri soggetti da applicare sul valore complessivo netto trasferito, senza applicazione di alcuna franchigia.

    Le Entrate precisano che oltre alle franchigie di 100.000 euro e di 1 milione di euro, vi è una ulteriore franchigia, pari ad 1,5 milioni di euro, per i trasferimenti effettuati in favore di soggetti portatori di handicap, riconosciuto grave ai sensi della legge n. 104 del 1992.

  • Enti no-profit

    Riduzione IRES su canoni per immobili di enti assistenziali e benèfici: quando spetta?

    Con Risposta a interpello n 464 del 21 novembre le Entrate chiariscono quando spetta la riduzione a metà dell'IRES sui proventi derivanti dalle locazioni degli immobili di proprietà di un ente di assistenza e di beneficienza  (articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601).

    Nel dettaglio, nel caso di specie, l'ente di assistenza e beneficenza, il cui scopo è sostenere gli orfani del personale di un Ministero, oltre che tramite donazioni volontarie, anche attraverso i canoni provenienti dalla locazione di immobili di sua proprietà, senza realizzare alcuna attività organizzata in forma d’impresa, può fruire della riduzione a metà dell'aliquota Ires.

    Come precisato dalla Cuircolare n 15/2022 l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.  601, prevede, al comma 1, che «l'imposta sul reddito delle persone giuridiche (ora IRES) è ridotta alla metà nei confronti dei seguenti soggetti:

    • a) enti e istituti di assistenza sociale, società di mutuo soccorso, enti ospedalieri,  enti di assistenza e beneficenza; 
    • b) istituti di istruzione e istituti distudio e sperimentazione di interesse generale che non hanno fine di lucro, corpi scientifici, accademie, fondazioni e associazioni storiche, letterarie, scientifiche, di esperienze e ricerche aventi scopi esclusivamente culturali; 
    • c) enti il cui fine è equiparato per legge ai fini di beneficenza o di istruzione;
    • c bis) Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, e loro consorzi nonché enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione dell'Unione europea in materia di ''in house providing'' e che siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013». 

    Il comma 2 dell'articolo stabilisce che «per i soggetti di cui al comma 1 la riduzione compete a condizione che abbiano personalità giuridica». 

    Sinteticmente, per beneficiare della riduzione a metà dell'aliquota, IRES occorre: 

    • rientrare in una delle categorie di "enti" espressamente indicate nel comma 1 dell'articolo 6 del Dpr n. 601/1973 
    • essere dotati di personalità giuridica (comma 2).

    Lo stesso documento, che tratta il caso di proventi derivanti dal mero godmento di immobili di ente ecclesiastico, ribadisce che il requisito soggettivo è necessario ma non sufficiente, in quanto la ratio dell'agevolazione trae origine dal giudizio di meritevolezza delle attività svolte, le quali devono essere meritevoli del trattamento agevolativo. 

    Viene prrecisato inoltre che il mero godimento del patrimonio immobiliare, finalizzato al reperimento di fondi necessari al raggiungimento dei fini istituzionali dell'ente, si configura quando la locazione di immobili si risolve nella mera riscossione dei canoni, senza una specifica e dedicata organizzazione di mezzi e risorse funzionali all'ottenimento del risultato economico. (…) Tuttavia, al fine di escludere lo svolgimento di una attività organizzata in forma di impresa, occorre verificare, caso per caso, che l'ente non impieghi strutture e mezzi organizzati con fini di concorrenzialità sul mercato, ovvero che non si avvalga di altri strumenti propri degli operatori di mercato. In proposito, la sussistenza o meno di un'organizzazione in forma di impresa va riscontrata in base a circostanze di fatto, valutando il complesso degli elementi che caratterizzano in concreto la situazione specifica. (…). L'ipotesi di mero godimento ricorre invero quando gli immobili non sono inseriti in un ''contesto produttivo'' ma sono posseduti al mero scopo di trarne redditi di natura fondiaria, attraverso i quali l'ente si sostiene e si procura i proventi per poter raggiungere i fini istituzionali”.

    Tale precisazione consente di estendere l'agevolazione ai proventi derivanti dal patrimonio immobiliare anche agli altri enti di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973, diversi da quelli religiosi, per i quali il patrimonio immobiliare rappresenti il mezzo di sostentamento delle attività istituzionali rese, in modo prevalente, a titolo gratuito.

    L'Ente istante ha dichiarato che per la gestione del proprio patrimonio immobiliare non  pone in essere alcuna attività organizzata in forma di impresa, limitandosi alla mera riscossione dei canoni che poi destina, in via esclusiva e diretta, alla realizzazione dei  propri fini istituzionali.

    Allegati:
  • Diritti d'Autore e Proprietà industriale

    Bando Marchi+: risorse esaurite al 22.11

    Dal 21.11 sono partite le domande, fino ad esaurimento risorse, per il bando marchi+.

    In data 22 novembre il MIMIT informa che a causa del consistente numero di progetti è stata chiusa la procedura telematica per la presentazione delle domande di contributo per l’annualità 2023. 

    Ricordiamo che con Avviso n 359 di agosto 2023 il MIMT pubblicava le regole per la misura agevolativa nota come Marchi + per supportare le imprese di micro, piccola e media dimensione nella tutela dei marchi all’estero mediante agevolazioni concesse nella forma di contributo in conto capitale, attraverso le seguenti Misure agevolative:

    • Misura A – Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi dell’Unione europea presso EUIPO (Ufficio dell’Unione europea per la Proprietà Intellettuale) attraverso l’acquisto di servizi specialistici esterni;
    • Misura B – Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi internazionali presso OMPI (Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale) attraverso l’acquisto di servizi specialistici esterni.

    Le risorse disponibili per l’attuazione del presente Bando ammontano complessivamente a euro 2 milioni.

    Bando Marchi+: i beneficiari

    Possono beneficiare delle agevolazioni previste dal presente Bando le imprese che, alla data di presentazione della domanda di partecipazione, siano in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti di ammissibilità:

    • a. avere una dimensione di micro, piccola o media impresa, così come definita nell’allegato 1 del Regolamento (UE) n.651/2014;
    • b. avere sede legale e operativa in Italia;
    • c. essere regolarmente costituite, iscritte nel Registro delle Imprese e attive;
    • d. non essere in stato di liquidazione o scioglimento e non essere sottoposte a procedure concorsuali ed essere in regola con l’assolvimento degli obblighi contributivi attestati dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
    • e. non avere nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 della vigente normativa antimafia (D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.);
    • f. non avere procedimenti amministrativi in corso connessi ad atti di revoca per indebita percezione di risorse pubbliche;
    • g. essere titolari del marchio oggetto della domanda di partecipazione;
    • h. per la misura A:
      • aver effettuato, a decorrere dal 1° gennaio 2020, il deposito della domanda di registrazione presso EUIPO del marchio oggetto dell’agevolazione e aver ottemperato al pagamento delle relative tasse di deposito;
        nonché
      • aver ottenuto la registrazione, presso EUIPO, del marchio dell’Unione europea oggetto della domanda di partecipazione. Tale registrazione deve essere avvenuta in data antecedente la presentazione della domanda di partecipazione;
    • i. per la Misura B:
      • aver effettuato, a decorrere dal 1° gennaio 2020, almeno una delle seguenti attività:
      • il deposito della domanda di registrazione presso OMPI di un marchio registrato a livello nazionale presso UIBM o di un marchio dell’Unione europea registrato presso EUIPO e aver ottemperato al pagamento delle relative tasse di registrazione;
      • il deposito della domanda di registrazione presso OMPI di un marchio per il quale è già stata depositata domanda di registrazione presso UIBM o presso EUIPO e aver ottemperato al pagamento delle relative tasse di registrazione;
        il deposito della domanda di designazione successiva di un marchio registrato presso OMPI e aver ottemperato al pagamento delle relative tasse di registrazione;
        nonché
      • aver ottenuto la pubblicazione della domanda di registrazione sul registro internazionale dell’OMPI(Madrid Monitor) del marchio oggetto della domanda di partecipazione. La pubblicazione delladomanda di registrazione del marchio sul registro internazionale dell’OMPI (Madrid Monitor) deve essere avvenuta in data antecedente la presentazione della domanda di partecipazione

    Bando Marchi+: presenta la domanda

    La domanda di partecipazione, a pena di esclusione, è compilata esclusivamente tramite la procedura informatica e secondo le modalità indicate al sito www.marchipiu23.it a partire dalle ore 9:30 del 21 novembre 2023 e fino alle ore 18.00 del medesimo giorno nonché, in caso di disponibilità finanziarie residue, dalle ore 9.30 alle ore 18.00 dei successivi giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.

    Attenzione al fatto che si tratta di una procedura a sportello.

    La domanda di partecipazione è così articolata:

    • Liberatoria privacy;
    • Sezione anagrafica impresa richiedente;
    • Oggetto dell’agevolazione;
    • Titolari;
    • Servizi specialistici;
    • Importo dell’agevolazione;
    • Allegati.
  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Tax credit cinema: domande dal 20 novembre

    Con Avviso del 15 novembre della Direzione Cinema del Ministero della Cultura si informa della apertura per i Tax credit della sessione ricognitiva per produzione opere cinematografiche, ricerca e formazione, tv/web e videoclip – Anno 2023

    Viene precisato che, nelle more della pubblicazione del Decreto del Ministro della cultura, recante "Ulteriori modifiche al decreto ministeriale 4 febbraio 2021 recante Disposizioni applicative in materia di credito di imposta per le imprese di produzione cinematografica e audiovisiva di cui all'articolo 15 della legge 14 novembre 2016, n. 220" e al fine di avere contezza delle possibili richieste rispetto alle risorse stanziate e per approntare le misure organizzative necessarie per l'espletamento delle attività istruttorie, si comunica che dalle ore 10.00 del 20 novembre 2023 e fino alla data di chiusura della sessione, che avverrà dopo 30 giorni dalla pubblicazione del suddetto decreto, sarà possibile presentare – tramite la piattaforma DGCOL – le richieste di credito d'imposta per l'anno 2023 relative alle seguenti linee di intervento:

    • TAX CREDIT SVILUPPO OPERE AUDIOVISIVE (TCSF2)
    • TAX CREDIT PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA (TCPF2)
    • TAX CREDIT PRODUZIONE OPERE TV (TCAVTV2)
    • TAX CREDIT PRODUZIONE OPERE WEB (TCAVW2)
    • TAX CREDIT PRODUZIONE OPERE DI RICERCA E FORMAZIONE (TCORF2)
    • TAX CREDIT PRODUZIONE DI VIDEOCLIP (TCVC2)
    • TAX CREDIT PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA – RICHIESTA DEFINITIVA (TCPF3)
    • TAX CREDIT PRODUZIONE OPERE TV – RICHIESTA DEFINITIVA (TCAVTV3)
    • TAX CREDIT PRODUZIONE OPERE WEB – RICHIESTA DEFINITIVA (TCAVW3)
    • TAX CREDIT PRODUZIONE OPERE DI RICERCA E FORMAZIONE – RICHIESTA DEFINITIVA (TCORF3)
    • TAX CREDIT PRODUZIONE DI VIDEOCLIP – RICHIESTA DEFINITIVA (TCVC3)

    Viene precisato che le domande potranno essere inviate per le opere che

    • hanno completato le riprese dell'opera, ovvero, con riferimento alle opere di animazione, la lavorazione. Tale requisito dovrà essere comprovato presentando alla DGCA, in sede di richiesta di credito d'imposta, la copia campione, secondo le specifiche previste agli articoli 17, 20 e 21 del D.M. 4/2/2021 e ss.mm.ii. In tale fattispecie, le imprese dovranno presentare esclusivamente la domanda direttamente a consuntivo, detta "Richiesta definitiva" (codice TC3);
    • hanno realizzato almeno quattro settimane di riprese o il 50 per cento delle giornate di lavorazione. Tale requisito dovrà essere comprovato presentando alla DGCA, in sede di richiesta di credito d'imposta, la documentazione prevista agli articoli 16, comma 5, e 20, comma 4 del D.M. 4/2/2021 e ss.mm.ii.In tale fattispecie, le imprese dovranno presentare la domanda preventiva e, successivamente, la domanda consuntiva.

    Possono, altresì, presentare domanda di credito d'imposta le imprese di produzione che congiuntamente:

    • hanno sottoscritto, per l'opera oggetto della domanda di credito d'imposta alla produzione, un accordo avente data certa con un fornitore di servizi di media audiovisivi, come definiti all'articolo 1, comma 3, lettere h) e h-bis) del D.M. 4/2/2021 e ss.mm.ii. e soggetti agli obblighi di cui al Titolo VII del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208,
    • sono in possesso di tutti gli altri requisiti previsti dal D.M. 4/2/2021 e ss.mm.ii, ivi inclusi quelli previsti agli articoli 16, comma 1, e 20, comma 1, primo periodo. In tale fattispecie, le imprese dovranno presentare la domanda preventiva e, successivamente, la domanda consuntiva.

    Per ulteriori dettagli si rinvia alla consultazione dell'avviso, clicca qui

  • Cooperative e Consorzi

    Principi contabili Cooperative: i chiarimenti dei Commercialisti

    Il CNDCEC in data 15.11 ha pubblicato un documento di interpretazione dei "nuovi" principi contabili OIC per le Coorperative.

    Nel dettaglio, l’Alleanza delle Cooperative Italiane e il Consiglio nazionale dei commercialisti hanno predisposto e pubblicato una circolare congiunta con la quale precisano e chiariscono tutte le conseguenze applicative relative ai nuovi principi contabili per le società cooperative.

    Ricordiamo che, l’approvazione dei principi da parte dell’OIC (Organismo Italiano di Contabilità) è avvenuto circa un anno fa, e in prossimità della entrata in vigore, fissata per la fine del 2023, viene pubblicato il chiarimento congiunto di cu si tratta, atteso daglio operatori di settore.

    Il documento evidenzia che: "il documento approvato dall’OIC stabilisce che tutti gli emendamenti illustrati entreranno in vigore a decorrere dai bilanci che abbiano “inizio a partire dal 1° gennaio 2023”.

    Principi contabili Cooperative: i chiarimenti dei Commercialisti

    Il documento datato 9 novembre, in premessa ricorda che l’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) aveva approvato in via definitiva nel giugno 2022 il documento “Emendamenti ai principi contabili nazionali – Specificità delle società cooperative”.
    L’approvazione definitiva di quello che può essere denominato un “principio contabile cooperativo” consolida la specialità cooperativa anche in materia contabile, dando stabilità e certezza agli operatori e fondamento normativo contabile a prassi basilari delle società cooperative italiane.
    Attenzione al fatto che, dato il contenuto analitico delle specialità contabili “cooperative”, OIC ha optato per una serie di emendamenti ai principi contabili nazionali, piuttosto che per la predisposizione di un nuovo principio contabile ad hoc.
    Le materie trattate sono le seguenti:

    • i. la natura degli strumenti finanziari disciplinati dalla legge 31 gennaio 1992, n. 59 (azioni di socio sovventore e azioni di partecipazione cooperativa);
    • ii. le svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali (impairment test);
    • iii. l’informativa richiesta nel bilancio per le società cooperative;
    • iv. i ristorni

    Il documento congiunto di interpretazione illustra il contenuto dei nuovi principi relativamente agli aspetti della contabilità delle cooperative, quali, ad esempio:

    • gli strumenti finanziari tipici delle cooperative,
    • la valutazione di alcune peculiari attività,
    • le informazioni specifiche di bilancio
    • e il trattamento contabile dei cosiddetti ristorni.

    Viene sottolienato che, tanto l’intervento di OIC quanto il chiarimento costituiscono un rilevante riconoscimento della specialità cooperativa e della sua funzione sociale, garantendo stabilità e certezza agli operatori del settore.