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5×1000 Onlus: pubblicato elenco dei ritardatari 2023
Pubblicato l'elenco delle ONULS iscritte tardivamente all'elenco del 5×1000 del 2023.
Ricordiamo che gli enti non iscritti entro i termini dell'11 aprile all'elenco delle ONLUS ai fini della ripartizione del 5×1000, potevano provvedere entro il 2 ottobre, pagando una sanzione.
Leggi qui l'elenco aggiornato.
Invece dal giorno 10 maggio è disponibile sul sito dell’Agenzia delle entrate, l’elenco permanente aggiornato delle Onlus accreditate alla ripartizione del 5×1000 per il 2023. L'elenco sostituisce il precedente.
Il Decreto Milleproroghe (DL n. 198 del 2022) ha previsto anche per l’anno finanziario 2023 che le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale iscritte all’Anagrafe delle Onlus continuano ad essere destinatarie della quota del 5 per mille con le modalità previste per gli enti del volontariato dal DPCM 23 luglio 2020.
Le organizzazioni iscritte all’Anagrafe, ma non presenti nell’elenco permanente delle Onlus accreditate per il 2023, potevano presentare domanda online all’Agenzia delle Entrate dall' 8 marzo a martedì 11 aprile.
C'era tempo fino all’11 aprile anche per le associazioni sportive dilettantistiche con presentazione di domanda in via telematica per quelle di nuova costituzione e quelle che nel 2022 non si erano iscritte o non possedevano i requisiti richiesti dalla legge.
Ed entro il 2 maggio il legale rappresentante dell’ente o un suo incaricato munito di formale delega poteva richiedere la correzione degli eventuali errori anagrafici alla Direzione Regionale dell’Agenzia territorialmente competente.
Onlus e ASD: domanda per il 5xmille 2023 riepilogo delle regole
L’istanza di iscrizione va trasmessa tramite i servizi telematici dell’Agenzia, direttamente o tramite intermediario.
In particolare:
- per l’applicativo per l’iscrizione delle Onlus è disponibile sul sito dell’Agenzia (Scarica qui il modello)
- mentre quello per l’iscrizione delle associazioni sportive dilettantistiche è disponibile sia sul sito delle Entrate che del Coni (Scarica qui il modello).
Possono partecipare al riparto del 5 per mille anche le Onlus e le associazioni sportive dilettantistiche che non hanno effettuato tempestivamente l’iscrizione al contributo entro il termine ordinario (11 aprile 2023), purché:
- presentino l’istanza di accreditamento al 5 per mille entro il 2 ottobre (il 30 settembre, previsto dalla norma, cade di sabato),
- versando un importo pari a 250 euro tramite modello F24 Elide (indicando il codice tributo 8115).
I requisiti per l’iscrizione devono essere comunque posseduti al momento della data di scadenza (11 aprile 2023).
Viene specificato che gli elenchi provvisori degli enti iscritti sono stati pubblicati dall’Agenzia delle Entrate (per le Onlus) e dal Coni (per le associazioni sportive dilettantistiche) entro il 20 aprile 2023.
Le correzioni di eventuali errori possono essere richieste, non oltre il 2 maggio, dal legale rappresentante del soggetto richiedente o da un suo incaricato munito di formale delega, alla Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate o all’Ufficio del Coni territorialmente competenti.
La versione definitiva degli elenchi dei soggetti iscritti viene pubblicata entro il 10 maggio 2023. (Clicca qui per l'elenco permanente).
Onlus e ASD: calendario 5xmille 2023
- Data di avvio presentazione domanda d’iscrizione 8 marzo 2023,
- Termine presentazione domanda d’iscrizione 11 aprile 2023,
- Pubblicazione elenco iscritti provvisorio entro il 20 aprile 2023,
- Richiesta correzione domande entro il 2 maggio 2023,
- Pubblicazione elenco iscritti definitivo entro il 10 maggio 2023.
5xmille 2023: domande altri enti
Gli altri enti previsti dal DPCM 23 luglio 2020 presentano la domanda di accreditamento al contributo del 5 per mille alle singole amministrazioni competenti:
- gli enti del Terzo settore al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,
- gli enti della Ricerca scientifica al Ministero dell’Università e della Ricerca,
- gli enti della ricerca sanitaria al Ministero della Salute.
Sui siti web di questi ministeri e sul sito del Coni sono pubblicati, entro il termine del 31 marzo, i rispettivi elenchi permanenti enti del Terzo Settore, della ricerca scientifica e dell’Università, della ricerca sanitaria e delle associazioni sportive dilettantistiche).
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Stabili organizzazioni italiane: trattamento fiscale della cessione del ramo d’azienda
Con Risposta a interpello n 438 del 28 settembre le Entrate si occupano di chiarire il trattamento fiscale della cessione di un ramo di azienda tra due stabili organizzazioni italiane, appartenenti a 2 distinti gruppi multinazionali esteri.
Sinteticamente, le entrate chiariscono che, l'operazione è:
- territorialmente rilevante ai fini IVA
- effettuata tra due soggetti passivi IVA stabiliti in Italia
- si applica l'imposta di registro per il principio di alternatività IVA/registro.
Stabili organizzazioni italiane e cessione ramo d'azienda: il caso di specie
La stabile organizzazione italiana di una società estera, facente parte del gruppo multinazionale Beta, è stata costituita a settembre 2022 anche al fine di rendere concreta l'operazione di seguito descritta.
L'Istante rappresenta che:- il gruppo Beta e il gruppo Gamma firmano un accordo di cessione d'azienda per il trasferimento dell'attività di Gamma Bank, da implementare in varie fasi;
- è pianificato il trasferimento dell'attuale attività B2B europea di Gamma Bank a Beta, in sette Paesi dell'Unione Europea, inclusa l'Italia;
- a livello italiano, è previsto il trasferimento dell'intera attività della stabile organizzazione italiana di Gamma Bank (di seguito, ''Gamma Italia'', ''Cedente'' o ''Venditore'') a due branch italiane, all'uopo costituite, del Gruppo Beta, cioè l'Istante e Beta Europe, ognuna delle quali acquisisce un autonomo e differente ramo d'azienda; dopo questo trasferimento, Gamma Bank manterrà la sua stabile organizzazione in Italia per avviare una nuova attività bancaria, fermo restando che nell'immediato non potrà svolgere alcuna attività perché ''svuotata'' del suo patrimonio.
La Branch afferma la sua intenzione di proseguire l'attività acquisita,precedentemente svolta dal Venditore, disponendo della medesima struttura organizzativa. Ciò premesso, la Stabile Organizzazione chiede:
- 1. di conoscere la territorialità IVA della prospettata cessione, ossia di confermare che detta operazione è territorialmente rilevante in Italia;
- 2. in caso di risposta positiva alla domanda precedente, di confermare l'applicazione del regime di neutralità IVA di cui agli articoli 2, terzo comma, lett. b), e 3, quarto comma, lett. c) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (in seguito, ''Decreto IVA'') e la conseguente applicazione dell'imposta di registro con aliquota del 3% (in assenza di cessione di beni immobiliari).
Stabili organizzazioni italiane: trattamento fiscale cessione ramo d'azienda
Le entrate ricordano che numerosi documenti di prassi chiariscono infatti che la nozione di azienda rilevante ai fini fiscali coincide con quella prevista dalla disciplina civilistica di cui all'articolo 2555 del codice civile che qualifica l'azienda come «il complesso dei beni organizzato dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa», da intendersi dunque ''quale universitas (n.d.r. totale o parziale) di beni materiali, immateriali e di rapporti giuridico economici suscettibili di consentire l'esercizio dell'attività di impresa e non i singoli beni che compongono l'azienda stessa''.
Concepita l'azienda o il ramo d'azienda in questi termini, ossia come complesso organico di beni, rapporti e diritti, unitariamente considerati, la territorialità IVA del suo trasferimento non può, come sostenuto dall'Istante, essere disciplinata dalle disposizioni relative alle prestazioni di servizi, essendo il ramo d'azienda ''composto principalmente da beni immateriali''.
Nel fare questa affermazione la Stabile Organizzazione istante trascura che ''...affinché non siano ravvisabili profili elusivi, (n.d.r. è necessario) che la descritta operazione non sia, di fatto, volta alla mera cessione dei beni della stabile organizzazione in Italia della società conferente alla stabile organizzazione in Italia della società conferitaria, attraverso il formale conferimento d'azienda, al solo scopo di usufruire delregime di neutralità fiscale, ma al contrario si caratterizzi come operazione di riorganizzazione aziendale finalizzata all'effettiva continuazione dell'attività da parte del soggetto passivo conferitario'' (cfr. tra le altre, risposta n. 633 del 2020).
Si fa altresì presente che l'articolo 2, terzo comma, del Decreto IVA elenca una serie di operazioni che, pur avendo tutti i requisiti per essere ''Cessioni di beni'', non sono considerate tali in virtù di norme ad hoc che le escludono dal campo di applicazione dell'IVA.
I trasferimenti, anche mediante conferimento, di aziende e rami d'azienda sono fuori campo IVA a seguito dell'esercizio da parte dell'Italia dell'opzione di cui all'articolo 19 della Direttiva n. 2006/112/CE del 28 novembre 2006 il cui scopo è ''consentire agli Stati membri di agevolare i trasferimenti di imprese o di parti di imprese, semplificandoli ed evitando di gravare la tesoreria del beneficiario di un onere fiscale smisurato, che sarebbe, in ogni caso, recuperato ulteriormente mediante detrazione dell'IVA versata a monte'' (cfr. Corte di Giustizia UE, sentenze 27 novembre 2003, C497/01 e 10 novembre 2011, C444/10, nonché, tra le tante, risposta n. 536 del 2021).
Parimenti il successivo articolo 3, comma 4, del Decreto IVA individua una serie di prestazioni di servizi che, nonostante il ricorrere di tutti i requisiti, non sono considerate tali: ai fini qui d'interesse, per il secondo comma, n. 5) del medesimo articolo 3, la cessione di un contratto è una prestazione di servizi che diventa fuori campo IVA quando ha per oggetto un contratto di cui alle lettere a), b) e c) del terzo comma dell'articolo 2 del Decreto IVA, che già esclude da IVA questi contratti.
Nel caso di specie, la bozza di contratto allegata replica di fatto quanto sinora chiarito.
Pertanto, se l'universitas di beni, materiali e immateriali, rapporti giuridici, diritti e dipendenti, goodwill/badwill cui fa riferimento la citata bozza configura un'azienda o ramo d'azienda nei termini sino a ora chiariti, si ritiene che detto trasferimento, ove rispettoso anche della normativa di settore, sia da considerarsi:
- 1. territorialmente rilevante in Italia ai sensi dell'articolo 7bis del Decreto IVA in quanto l'azienda/ramo d'azienda stando a quanto riferito dalla Stabile Organizzazione è ivi localizzata;
- 2. effettuato tra due soggetti passivi IVA stabiliti nel territorio dello Stato. Per l'articolo 7, primo comma, lett. d) del Decreto IVA, infatti, è un soggetto passivo IVA stabilito nel territorio dello Stato «…una stabile organizzazione (n.d.r. ivi localizzata) … di soggetto domiciliato o residente all'estero, limitatamente alle operazioni da essa rese o ricevute»;
- 3. fuori campo IVA ai sensi dell'articolo 2, terzo comma, lett. b) del Decreto IVA, conformemente all'articolo 19 della Direttiva IVA, cui consegue l'attrazione di tale fattispecie nell'ambito dell'imposta di registro in virtù del principio c.d. di ''alternatività'' IVA/registro recato dall'articolo 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
Pertanto, con riguardo alla territorialità dell'imposta in esame, sono soggetti a registrazione in Italia anche gli atti formati all'estero che abbiano ad oggetto aziende esistenti nel territorio dello Stato.
Dunque, all'atto di cessione d'azienda l'imposta di registro trova applicazione in misura proporzionale secondo le aliquote previste in considerazione della natura dei beni che compongono il compendio aziendale (ad esempio al 9% in relazione agli immobili, al 3% in relazione ai crediti, etc…, compreso l'avviamento), purché siano individuati corrispettivi distinti. In assenza di beni immobili, non trovano applicazione le imposte ipotecaria e catastale.
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Imposta sostitutiva cripto-attività: prorogata al 15.11
Con il Decreto proroghe pubblicato in GU n 228 del 29 settembre si proroga la scadenza per la sostitutiva sulle cripto-attività.
Nel dettaglio, si proroga dal 30 settembre 2023 al 15 novembre 2023 il termine per il versamento dell’imposta sostitutiva (stabilita nella misura del 14 %) e del primo versamento rateizzato, sul reddito derivante dalle cripto-attività;
Ricordiamo che si tratta della imposta per la rideterminazione del valore fiscale al 1° gennaio 2023 delle cripto-attività, prevista dal comma 133 della legge di Bilancio 2023.
Inoltre ricordiaimo che con l’attuale formulazione dell’art. 67 comma 1 lett. c-sexies) del TUIR, sono produttive di redditi diversi di natura finanziaria “le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate”.
La legge di bilancio 2023 ha stabilito anche che il possesso di cripto-attività determina l’obbligo di compilazione del quadro RW.
L’imposta sostitutiva del 14%, va sottolineato, può essere rateizzata fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, a partire dalla scadenza prevista dalla norma e naturalmente sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3%, da versare contestualmente a ciascuna rata.
Al fine di perfezionare il regime agevolato, sarà necessario versare l'imposta entro il termine (in proroga) del 15 novembre per l’intero suo ammontare, ovvero la prima delle tre rate annuali di pari importo.
L’Agenzia delle Entrate ha sottolienato che, coloro che abbiano effettuato il versamento dell’imposta dovuta ovvero di una o più rate della stessa, se in sede di determinazione delle plusvalenze con la cessione delle cripto-attività non tengono conto di tale valore, non avranno diritto al rimborso dell’imposta pagata.
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Revisori legali: sanzioni MEF per mancate comunicazioni
In data 26 settembre si legge sul sito della revisione legale del MEF un comunicato con i primi provvedimenti sanzionatori per la mancata comunicazione degli incarichi da revisore legale e del domicilio digitale.
Omesse comunicazioni dei revisori legali: le sanzioni MEF
Nel dettaglio, sono stati adottati dal Mef i primi provvedimenti sanzionatori per mancata comunicazione/aggiornamento:
- degli incarichi di revisione legale svolti dagli iscritti al registro,
- e della casella di posta elettronica certificata PEC ora domicilio digitale.
Il MEF specifica che, a seguito dell’entrata in vigore del DM. 135/2021 e dell’adozione delle relative disposizioni attuativa, ha proceduto all’accertamento di alcune violazioni, emerse nell’ambito di attività istruttorie e di monitoraggio effettuate dall’amministrazione, relative alle fattispecie di cui all’articolo 2, comma 3, lettera b) del citato decreto, riguardanti in particolare:
- l’inosservanza dell’obbligo di comunicazione degli incarichi di revisione legale al Registro dei revisori (art. 11, comma 1, lettera b) e comma 2 lettera a) del DM 145/2012)
- la mancata comunicazione al registro del domicilio digitale (l’articolo 7, comma 1, lettera d-bis), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e l’articolo 16, comma 7, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, il quale integra l’obbligo comunicativo da parte degli iscritti al Registro dei revisori legali dell’indirizzo di Posta Elettronica Certificata nella forma di domicilio digitale di cui all’articolo 1, comma 1, lettera n-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82).
Mancate comunicazioni dei revisori legali: le sanzioni
Rilevate le omissioni, le sanzioni applicate sono state determinate, su proposta motivata della Commissione centrale per i revisori legali, entro i limiti della misura stabilita dall’articolo 24, comma 2, lettera b) del D.lgs. 39/2010:
- a 50,00 Euro a 2.500,00 Euro tenuto conto delle circostanze pertinenti di cui all’articolo 25, comma 3 del citato decreto.
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NADEF 2023: i dati sul debito pubblico e previsioni future
Il Consiglio dei Ministri n 52, datato 27 settembre, ha approvato la Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza (NADEF) 2023, che delinea lo scenario a legislazione vigente senza definire gli obiettivi programmatici di finanza pubblica per il triennio 2024-2026.
Vediamo i dettagli dal comunicato stampa dello stesso Governo.
NADEF 2023: quadro riassuntivo
Viene precisato che, la crescita del PIL è stimata allo 0,8 per cento nel 2023, all’1,2 per cento nel 2024 e, rispettivamente, all’1,4 per cento e all’1 per cento nel 2025 e nel 2026.
Riguardo agli obiettivi di indebitamento netto in rapporto al PIL, il documento indica un deficit tendenziale a legislazione vigente del 5,2 per cento nel 2023, del 3,6 per cento nel 2024, del 3,4 nel 2025 e del 3,1 per cento nel 2026. Nello scenario programmatico il deficit è del 5,3 per cento nel 2023 e del 4,3 per cento nel 2024.Riguardo alle proiezioni per il 2025 e il 2026 il documento prevede rispettivamente il 3,6 per cento e il 2,9 per cento.
Il rapporto debito pubblico/PIL per il 2024 è previsto al 140,1 per cento.
Il tasso di disoccupazione è previsto in riduzione al 7,3 per cento nel 2024 (dal 7,6 per cento previsto per il 2023).NADEF 2023: cosa si prevede
La NADEF predisposta dal Governo tiene in considerazione la complessa situazione economica internazionale, l’impatto della politica monetaria restrittiva, con l’aumento dei tassi d’interesse, e le conseguenze della guerra in Ucraina.
Il quadro di finanza pubblica riflette un’impostazione prudente, con una revisione delle stime di crescita per il 2023-2024 a causa del rallentamento dell’economia in corso.
Tale rallentamento e l’andamento dell’inflazione richiedono tuttavia una politica di sostegno ai redditi reali delle famiglie, in particolare quelle con redditi più bassi.
Anche grazie alla conferma del taglio del cuneo fiscale sul lavoro, la pressione fiscale per il 2024 è prevista in riduzione.
Resta in ogni caso confermato l’obiettivo di ridurre la pressione fiscale in maniera più decisa nel corso della legislatura.
Gli interventi previsti dal disegno di legge di bilancio che il Governo intende presentare riflettono tale impostazione:
- conferma del taglio al cuneo fiscale sul lavoro anche nel 2024;
- prima fase della riforma fiscale;
- sostegno alle famiglie e alla genitorialità;
- prosecuzione dei rinnovi contrattuali del pubblico impiego, anche con particolare riferimento alla sanità;
- conferma degli investimenti pubblici, con priorità a quelli del PNRR;
- rifinanziamento delle politiche invariate.
Sebbene l’indebitamento netto in rapporto al PIL venga rivisto al rialzo in particolare nel 2024, l’aggiustamento strutturale prefigurato e l’andamento dell’aggregato di spesa di riferimento sono in linea con la Raccomandazione del Consiglio europeo e con quello che si ritiene sarà il futuro assetto delle regole di bilancio dell’Unione Europea.
Inoltre, incisive saranno le misure adottate per il contenimento della spesa pubblica.
Per quanto riguarda il profilo del debito, si osserva che in particolare i bonus edilizi comportano un sostanziale incremento del fabbisogno pubblico nel corso della legislatura.
Ciononostante, la programmazione dei saldi di bilancio e gli sforzi di valorizzazione e successiva parziale privatizzazione di alcuni asset pubblici consentiranno di conseguire un profilo moderatamente discendente del rapporto debito/PIL lungo l’arco temporale della NADEF.
Successivamente, il saldo di finanza pubblica conseguito a fine periodo e il venire meno degli effetti negativi sul saldo di cassa dovuti al Superbonus consentiranno di ottenere una discesa molto più rapida del rapporto debito/PIL, con l’obiettivo di tornare ai livelli pre-crisi entro la fine del decennio.
Il saldo di bilancio sconta l’incremento dello stock di debito pubblico conseguente agli interventi di scostamento adottati nel periodo pandemico.
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Fatture elettroniche: presa visione e detrazione IVA
Con Risposta a interpello n 435 del 26 settembre le Entrate chiariscono il Dies a quo per l'esercizio del diritto alla detrazione IVA nel caso di documenti depositati dal SdI nella sezione messa a disposizione. Cosa si intende per ''presa visione'' della fattura elettronica (articolo 19, comma 1, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633).
Sinteticamente le Entrare chiariscono che con il diritto alla detrazione matura con la "presa visione" o presunta tale.
Vediamo il caso di specie e i chiarimenti dettagliati delle entrate.
L'istante fa presente che ancorché costituita nel 2019, solo nel corso del FY 2021 ha cominciato in modo significativo a sostenere costi afferenti alla propria attività e a ricevere le relative fatture passive.
Nel corso del FY 2022, la Società operando le opportune verifiche sul proprio cassetto fiscale nell'area fatture e corrispettivi apprende che il sistema di interscambio (di seguito ''SdI'') non riuscendo a consegnare ha collocato alcune fatture ,relative al FY 2021, nell'area di cd. messa a disposizione per problemi del canale telematico.
Tali fatture delle quali la Società ha ricevuto per email la copia cd. cortesia:
- i) sono state emesse da operatori stabiliti in Italia,
- ii) hanno ad oggetto prestazioni di servizio
- iii) sono state in parte pagate nel corso del FY 2021 (IVA relativa per l'importo di € 154.802,71, ndr), in parte nel corso del FY 2022 (IVA relativa per l'importo di € 47.417,03, ndr), in parte ad oggi non risultano pagate (IVA relativa per l'importo di € 35.773,10, ndr) […]
L'istante precisa altresì che «tenuto conto di non aver mai preso visione nel corso del FY 2021 e del FY 2022 delle fatture in commento e né conseguentemente di aver provveduto alla loro registrazione ai sensi dell'art. 25 del d.P.R. 633/72, non ha fatto concorrere le operazioni passive in commento nel Modello IVA 2022 relativo al FY 21 inviato in data 25/07/2022».
A seguito di richiesta di chiarimenti e documentazione integrativa da parte delle Entrate, l'istante ha altresì precisato di non aver tutt'oggi preso visione delle fatture collocate nell'area cd. di ''messa a disposizione'' di fatture e corrispettivi, tempestivamente e regolarmente anticipate dai propri fornitori mediante invio della relativa copia di cortesia a mezzo mail.
Ciò premesso, chiede di sapere «se sia possibile recuperare in detrazione l'IVA relativa alle fatture afferenti il FY 2021 allocate dal SdI nell'area cd. ''messa a disposizione'' in fatture e corrispettivi a partire dal giorno di presa visione delle stesse e dunque nell'esercizio della loro presa visione (2023) previa registrazione ancorché pagate in parte nel corso del FY 2021, in parte nel FY 2022 in parte ad oggi non pagate per l'importo dell'IVA pari a € 237.992,84 o in subordine e alternativamente la Società ritiene (previa registrazione delle fatture) di recuperare in detrazione l'IVA: i) per € 154.802 presentando una Dichiarazione IVA Integrativa relativa al FY 2021; ii) per € 47.417 includendo le relative fatture nel Modello IVA relativo al FY 2022; iii) per € 35.773 nell'esercizio di presa visione delle fatture o pagamento se precedente».
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Fatture elettroniche: presa visione e detrazione IVA
Le Entrate dopo aver richiamato la normativa generale per la detrazione IVA , con specifico riferimento all'emissione e alla ricezione delle fatture elettroniche, ricorda che con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018, n. 89757 è stato chiarito che «4.3 Nel caso in cui […] il recapito al soggetto ricevente non fosse possibile, il SdI rende comunque disponibile al cessionario/ committente la fattura elettronica nella sua area riservata del sito web dell'Agenzia delle entrate, comunicando tale informazione, unitamente alla data di messa a disposizione del file, al soggetto trasmittente, affinché il cedente/prestatore comunichi per vie diverse dal SdI al cessionario/committente che la fattura elettronica è a sua disposizione nella predetta area riservata. […] 4.6 Nel caso di messa a disposizione in area riservata della fattura elettronica di cui al punto 4.3, ai fini fiscali la data di ricezione della fattura è rappresentata dalla data di presa visione della stessa sul sito web dell'Agenzia delle entrate da parte del cessionario/committente. Il SdI comunica al cedente/prestatore l'avvenuta presa visione della fattura elettronica da parte del cessionario/committente».
Più nello specifico, si legge «per il cliente, ogni qual volta il SdI consegna la fattura, la stessa si considera ricevuta e la data a partire dalla quale può essere detratta l'Iva coincide con quella della consegna del documento; nel caso in cui la fattura superasse i controlli ma il SdI non riuscisse a consegnarla per problemi del canale telematico a cui tenta di recapitarla, la data dalla quale può essere detratta l'Iva coincide con quella di ''presa visione'' (da parte del cliente) della fattura nell'area riservata ''Consultazione € Dati rilevanti ai fini IVA'' del portale ''Fatture e Corrispettivi''».
In base a tali precisazioni, la ''presa visione'' della fattura determina l'avverarsi del ''presupposto formale'' che in ragione dei chiarimenti forniti con la citata circolare n. 1/ E del 2018 unitamente al realizzarsi del ''presupposto sostanziale'', consente il legittimo esercizio del diritto alla detrazione.
I principi di carattere generale sopra richiamati, in merito all'individuazione del ''dies a quo'' per l'esercizio del diritto alla detrazione nel momento in cui coesistono il presupposto sostanziale dell'esigibilità e quello formale del possesso della fattura necessari per salvaguardare il diritto di credito del cessionario/committente in buona fede che riceva tardivamente la fattura, senza essere consapevole dell'avvenuta emissione della medesima da parte del cedente/prestatore vanno tuttavia valutati tenendo conto delle specifiche circostanze descritte dall'istante.
In particolare, per stessa ammissione dell'istante, essa era a conoscenza:
- che il presupposto sostanziale esigibilità dell'imposta si era realizzato, avendo pagato il corrispettivo relativo alle prestazioni ricevute;
- che le fatture erano state emesse avendo ricevuto le copie di cortesia (assimilabili a dei documenti equipollenti) e che, quindi, era possibile perfezionare quanto prima anche il presupposto formale;
- che il sistema di ricezione aveva avuto un mal funzionamento e che le fatture erano a disposizione nell'area riservata.
Ciò nonostante, l'istante, pur essendo in possesso di una copia delle fatture, è rimasto inerte, procrastinando arbitrariamente la data di ''presa visione'' e, quindi, anche il ''dies a quo'' per l'esercizio del diritto alla detrazione.
Né da quanto descritto nell'istanza, risulta che si sia attivato secondo le indicazioni di cui all'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, in base al quale, nell'ipotesi di mancata ricezione della fattura entro quattro mesi dalla data di effettuazione dell'operazione, al fine di non incorrere nella sanzione ivi prescritta, il cessionario/committente ha l'onere di emettere autofattura da consegnate anche all'amministrazione e di versare una somma pari all'IVA relativa all'operazione.
Stante il comportamento omissivo tenuto dal contribuente, nel caso specifico innanzi descritto, si ritiene il ''dies a quo'' per l'esercizio del diritto alla detrazione non possa arbitrariamente essere protratto fino al momento in cui il medesimo deciderà di prendere visione delle fatture conservate nell'area riservata (nel 2023).
D'altronde, sono decorsi due anni da quando l'imposta è divenuta esigibile e l'istante avrebbe avuto la possibilità di recuperare tempestivamente il mal funzionamento del sistema e avrebbe, altresì, potuto nelle more utilizzare le fatture di cortesia, salvo prendere visione anche successivamente delle fatture elettroniche ricevute.
Con riferimento, quindi, alle prestazioni pagate negli anni 2021 e 2022 il termine ultimo per l'esercizio del diritto a detrazione risulta ormai spirato.
Resta esclusa altresì la possibilità di integrare le dichiarazioni predette, trattandosi di facoltà contemplata dalla circolare n. 1/E del 2018 nella sola ipotesi di tempestiva ricezione delle fatture.
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Svalutazione titoli attivo circolante: possibile deroga per il 2023
Pubblicato in GU n. 223 del 23 settembre il Decreto MEF rubricato Sospensione Minusvalenze da valutazione per i titoli destinati a permanere non durevolmente nei bilanci redatti secondo le disposizioni del codice civile.
Il Decreto prevede che le disposizioni previste dal DL semplificazioni in tema di svalutazione titoli siano estese anche al 2023.
Ricordiamo che la norma ha consentito di non svalutare i titoli del circolante con riferimento all’esercizio in corso al 22 giugno 2022.
Il decreto ministeriale in oggetto ne dispone ora la proroga specificando: “considerato il permanere di una situazione di volatilità dei corsi e quindi di turbolenza dei mercati finanziari”.
Con il solo art. 1 si prevede che le disposizioni di cui all'art. 45, commi 3-octies e 3-novies, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, si applicano anche per tutto l'esercizio 2023.
Art 1: " Le imprese indicate al comma 3-novies che si avvalgono della facoltà di cui al comma 3-octies destinano a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla differenza tra i valori registrati in applicazione delle disposizioni dei commi 3-octies e 3-novies e i valori di mercato rilevati alla data di chiusura del periodo di riferimento, al netto del relativo onere fiscale. In caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello della suddetta differenza, la riserva è integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili o, in mancanza, mediante utili degli esercizi successivi"
Anche nei bilanci 2023, sarà possibile derogare al criterio di valutazione previsto dall’art. 2426 comma 1 n. 9 c.c., che impone di valutare i titoli che non costituiscono immobilizzazioni “al valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato”, se minore del costo.
Sarà possibile valutare i titoli in esame in base al loro valore di iscrizione, come risultante dall’ultimo bilancio annuale regolarmente approvato.Attenzione al fatto che la deroga è comunque facoltativa restando possibile adottare i criteri ordinari, con la conseguente possibilità di svalutare i titoli.