• PRIMO PIANO

    Bonus musica 2023: dove indicarlo nel Modello Redditi

    La detrazione al 19% per le spese sostenute nel corso del 2022 per l'iscrizione annuale e l’abbonamento di ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni a:

    • conservatori di musica, 
    • istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) legalmente riconosciute,
    • a scuole di musica iscritte nei registri regionali,
    • nonché a cori, bande e scuole di musica riconosciuti da una pubblica amministrazione,

    per lo studio e la pratica della musica, il cosiddetto  Bonus Music trova spazio nel Quadro RP del Modello Redditi PF 2023

    Bonus musica nel Modello Redditi PF 2023

    Il contribuente può fruire della detrazione, fino ad un importo non superiore per ciascun ragazzo a 1.000 euro, solo se il reddito complessivo non supera i 36.000 euro. (Nel limite di reddito deve essere computato anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni).

    In generale la detrazione spetta anche se le spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico, come per esempio i figli.

    Inoltre, la detrazione può essere ripartita tra gli aventi diritto ad esempio i genitori, ma in questo caso sul documento di spesa va indicata la quota detratta da ognuno di essi.

    Attenzione va prestata al fatto che la spesa complessiva non può comunque superare 1.000 euro per ciascun ragazzo e se la spesa riguarda più di un ragazzo, occorre compilare più righi del QUADRO RP Oneri e spese.

    In particolare, vanno compilati più righi da RP8 a RP13 riportando in ognuno di essi il codice "45" nella colonna 1 e la spesa sostenuta con riferimento a ciascun ragazzo nella colonna 2.

    La spesa è detraibile anche se sostenuta per familiari fiscalmente a carico.

    Infine, è bene sottolineare che per fruire della detrazione il contribuente deve effettuare il pagamento con:

    • versamento postale o bancario, 
    • ovvero con carte di debito, carte di credito, carte prepagate, 
    • assegni bancari e circolari
  • Fatturazione elettronica

    Erronea duplicazione fatture nello SdI: cosa fare

    Con risposta a interpello n. 447 del 13 ottobre le Entrate chiariscono come emettere nota variazione per erronea duplicazione di fatture nello SdI nel caso di una società italiana  ALFA che svolge attività di produzione e commercializzazione di prodotti alimentari che tra i clienti ha la società olandese BETA che si è avvalsa di intermediari per l'invio.

    Erronea duplicazione fatture nello SdI: il caso di specie

    In data 21 giugno 2023, ALFA si è accorta che le fatture elettroniche emesse nei confronti di BETA (Olanda e stabili organizzazioni) nel 2022 e 2023 risultavano nel proprio cassetto fiscale duplicate […]. […] 

    ALFA dal 01 gennaio 2022 e al 20 giugno 2023 si è avvalsa per l'invio dei propri documenti contabili del canale telematico SdI del portale GAMMA.

    Si riferisce che,  «dopo  aver  emesso con  tale modalità una fattura nei confronti di BETA, invece di inviarle la copia cartacea (c.d.  ''copia  di  cortesia'')  come  avviene  per  tutti  gli  altri  clienti  esteri, inseriva tutti i dati della fattura sul portale DELTA, utilizzato da BETA per la propria contabilità. Questa procedura, consolidata da tempo, era stata richiesta espressamente dalla società olandese alla società istante e consentiva ad entrambi i soggetti di monitorare l'aggiornamento dello stato dei vari documenti contabili (fatture, note di credito).» 

    Nel mese di gennaio 2022, i gestori del DELTA inviavano alla società istante una mail informativa in merito alle modifiche relative alle comunicazioni per le operazioni transfrontaliere,  evidenziando  che  lo  stesso  avrebbe  comunicato automaticamente «all'SdI le sue transazioni transfrontaliere con gli acquirenti stranieri presenti nella [loro] rete prima del 1° luglio 2022», salva la disattivazione del servizio prima del 10 gennaio 2022.

    Per un disguido nel sistema di posta elettronica, fino al 21 giugno 2023 la società istante è rimasta inconsapevole della procedura di invio telematico attivata da DELTA e, resasi conto  «della duplicazione delle fatture elettroniche emesse»,  in pari  data «ha richiesto al Cliente di cessare ogni comunicazione automatica all'SdI». «Complessivamente gli invii che risultano duplicati sono […] (di cui […] fatture e […] note di credito) per un totale di € […].»   

    L'istante chiede quale sia la modalità di correzione degli errori sopra richiamati

    Erronea duplicazione fatture nello SdI: i chiarimenti delle Entrate

    Le Entrate ricordano che la  trasmissione  delle  fatture  elettroniche può avvenire,  oltre che  direttamente tra  gli  operatori economici tramite il Sistema di Interscambio  (di  seguito,  anche  SdI) anche  attraverso  l'intermediazione di  soggetti abilitati. 

    Detti intermediari, possono:

    • emettere le fatture per conto degli operatori economici,
    • trasmetterle al SdI
    • offrire servizi di conservazione sostitutiva delle fatture. 

    Inoltre, il SdI, per ogni file correttamente ricevuto, effettua una serie di controlli propedeutici all'inoltro al soggetto destinatario e verifica, tra l'altro, la nomenclatura e l'unicità del file trasmesso, al fine di intercettare ed impedire l'invio di un file già trasmesso (duplicato).

    Il mancato superamento di questi controlli genera lo scarto del file che, conseguentemente, non viene inoltrato al destinatario. 

    Nel caso prospettato, i  file  duplicati a  seguito  dell'emissione di fatture attinenti le stesse operazioni per il tramite di due differenti intermediari ­ non sono stati automaticamente scartati dal  SdI, poiché esso non ha  potuto intercettare l'errore di duplicazione in ragione della diversa nomenclatura delle fatture e dei relativi duplicati. 

    Nel presupposto che  la duplicazione  dei  documenti  riguardi  le medesime operazioni, ­l'errore commesso dall'istante  può essere  rimediato tramite la  registrazione,  nel  periodo  di  imposta corrente, di  tutti  i duplicati emessi dall'intermediario della controparte e, contestualmente, lo storno dei medesimi mediante l'emissione di nota di variazione ex articolo 26 del decreto IVA. 

    Al riguardo, si  rammenta che le variazioni in diminuzione sono facoltative e limitate ad alcune fattispecie espressamente previste. 

    In particolare, il comma 2 dell'articolo 26, come da ultimo modificato dall'articolo 18,  comma  1,  lettera  a)  del  decreto ­legge  25 maggio  2021,  n.  73,  convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106 dispone che «se un'operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l'ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose o a seguito di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182­bis del regio decreto 16 marzo 1942, n.267, ovvero di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del medesimo regio decreto n. 267 del 1942, pubblicato nel registro delle imprese o inconseguenza dell'applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'articolo 19 l'imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell'articolo 25». 

    Il successivo comma 3, dispone che «[l]a disposizione di cui al comma 2 non può essere applicata dopo il decorso di un anno dall'effettuazione dell'operazione imponibile qualora gli eventi ivi indicati si verifichino in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le parti e può essere applicata, entro lo stesso termine, anche in caso di rettifica di inesattezze della fatturazione che abbiano dato luogo all'applicazione dell'articolo 21, comma 7». 

    Con  riguardo  ad  una  fattispecie  similare,  con  la  risposta  ad  interpello  n.  395 pubblicata sul sito internet della scrivente il 7 ottobre 2019, è stato precisato che l'errore di duplicazione delle fatture elettroniche emesse «può ricondursi alle figure ''simili'' alle cause di ''nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione''».

    Ciò posto, come già anticipato, subordinatamente alla registrazione dei duplicati, l'istante ha facoltà di emettere e registrare le note di variazione per lo storno degli stessi. 

    Tali note di variazione possono, altresì, essere cumulative per ogni codice identificativo IVA di ciascun soggetto acquirente (controparte olandese e stabili organizzazioni) indicando  gli  estremi  di  ciascuna  fattura  duplicata  di  cui  si  vuole  stornare  l'importo complessivo e, nel campo ''causale'', la dizione ''storno totale delle fatture per errato invio tramite SdI''.

    Allegati:
  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Imprese microelettronica: domande di agevolazione dal 15.10

    Con decreto MIMIT del 4 settembre vengono definite le regole per richiedere il contributo per la misura IPCEI Microelettronica 2.  Nel dettaglio, a partire dal 15 ottobre le imprese beneficiarie della misura potranno presentare le domande.

    Si tratta di una agevolazione che sostiene attività di ricerca, sviluppo e innovazione, anche comprese nella prima applicazione industriale, e mira ad accelerare la trasformazione verde e digitale nei seguenti modi:

    • creando soluzioni innovative di microelettronica e comunicazione e,
    • sviluppando sistemi elettronici e metodi di produzione efficienti sotto il profilo energetico e a basso consumo di risorse.

    IPCEI Microelettronica 2: i beneficiari

    Sono ammissibili alla misura agevolativa i seguenti soggetti beneficiari: 

    • a) imprese in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 3 del decreto interministeriale che sono state ammesse al sostegno delle autorità italiane nella fase di valutazione preliminare e sono individuate dalla decisione di autorizzazione quali destinatarie degli aiuti di Stato approvati per il sostegno alla realizzazione dell’IPCEI Microelettronica 2;
    • b) organismi di ricerca, rientranti nella definizione prevista dalla disciplina europea degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, partecipanti alla realizzazione dell’IPCEI Microelettronica 2 e selezionati dal Ministero nella fase di valutazione preliminare e agevolabili ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del decreto interministeriale, ove presenti.

    Per l’Italia, sono ammissibili alle agevolazioni nell’ambito dell’IPCEI Microelettronica 2 (IPCEI ME/CT), i soggetti selezionati a seguito del primo e del secondo invito a manifestare interesse lanciati per selezione dell’iniziativa e la successiva notifica, individuati nel Decreto direttoriale 28 giugno 2023 – Elenco dei partecipanti ai progetti IPCEI.

    Ricordiamo che l’intervento del Fondo IPCEI a sostegno dell’IPCEI Microelettronica 2 prevede il finanziamento con risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), e rientra tra le iniziative attivate con il decreto 27 giugno 2022 del Ministro dello sviluppo economico, a norma dei criteri generali stabiliti dal decreto 21 aprile 2021 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

    IPCEI Microelettronica 2: presenta la domanda

    L’istanza, firmata digitalmente dal legale rappresentante o procuratore speciale del soggetto beneficiario, deve essere redatta secondo il facsimile di schema cui all’allegato n. 1 e corredata della seguente documentazione: 

    • a) project portfolio approvato, comprensivo del piano finanziario recante il deficit di finanziamento autorizzato; 
    • b) scheda tecnica, comprensiva della sintesi numerica dei costi di progetto, secondo il facsimile di schema di cui all’allegato n. 2; 
    • c) dichiarazione in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica di cui all’articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni; 
    • d) indicazione del soggetto a cui sono assegnati i poteri di firma di straordinaria amministrazione per la sottoscrizione del decreto di concessione; 
    • e) dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi a carico del legale rappresentante (e procuratore speciale ove presente) e del titolare effettivo, redatte secondo il modello di cui all’allegato n. 11.
    Allegati:
  • Cedolare secca

    Cedolare secca locazioni commerciali: debutto al 1 gennaio 2024?

    Gli esperti incaricati dal ministero dell’Economia hanno preparato lo schema della norma sulla cedolare secca per i locali commerciali che la Riforma fiscale vorrebbe reintrodurre.

    La domanda è se sarà possibile dal 1 gennaio 2024 e, come previsto dalla norma, dopo la consegna dei testi e delle relazioni degli esperti toccherà al Governo decidere i debutto della novità e in quale versione. Ciò che si deve verificare è di fatto la copertura finanziaria per la misura.

    Le previsioni non sono rosee viste le dichiarazioni di Giorgetti a commento della NADEF.

    Una delle ipotesi possibile è applicare la cedolare solo ai nuovi contratti, come è accaduto nel 2019. 

    Cedolare secca locazioni commerciali: cosa prevede la Riforma fiscale

    Rucordiamo che nel Disegno di Legge Delega fiscale approvato il 12 luglio 2023, dalla Camera all'art. 5 è tornata la previsione della cedolare secca per le locazioni commerciali.

    Piu' precisamente viene previsto che torna:  "per i redditi dei fabbricati, la possibilità di estendere il regime della cedolare secca alle locazioni di immobili adibiti ad uso diverso da quello abitativo ove il conduttore sia un esercente un’attività d’impresa, un’arte o una professione"

    La cedolare secca è il regime facoltativo, che prevede il pagamento di un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali oltre alla esclusione del pagamento dell’imposta di registro e dell’imposta di bollo, ordinariamente dovute per registrazioni, risoluzioni e proroghe dei contratti di locazione. 

    La cedolare secca non si sostituisce all’imposta di registro per la cessione del contratto di locazione.

    Possono optare per il regime della cedolare secca:

    • le persone fisiche titolari del diritto di proprietà o del diritto reale di godimento (per esempio, usufrutto), 
    • che non locano l’immobile nell’esercizio di attività di impresa o di arti e professioni.

    L’opzione può essere esercitata, attualmente, per unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali da A1 a A11 (esclusa l’A10 – uffici o studi privati) locate a uso abitativo e per le relative pertinenze, locate congiuntamente all’abitazione.

    Ai sensi del del comma 59 dell'art.1 della Legge n 145/2018 l’opzione per la cedolare secca può essere fatta anche per i contratti di locazione di tipo strumentale stipulati nel 2019. 

    In questo caso, i locali commerciali devono essere classificati nella categoria catastale C/1 e avere una superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze. 

    L’aliquota applicabile è del 21%.

    Nella legge delega di Riforma fiscale torna la reintroduzione di questa agevolazione per le locazioni commerciali rimasta circoscritta all'anno 2019. 

    E' bene ricordare che il testo del comma 59 dell'art 1 citato nella previsione della cedolare secca sui negozi introduceva anche una norma antielusiva, infatti l'opzione era preclusa ai contratti stipulati nel 2019 se alla data 15 ottobre 2018 risultava un contratto non scaduto, tra gli stessi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale. 

  • Crisi d'impresa

    Beni da pignorare: operativo l’accesso ai dati per gli ufficiali giudiziari

    Con un comunicato stampa del 3 ottobre il Ministero della giustizia informa del fatto che dal mese di ottobre è pienamente attiva e operativa la convenzione tra il Ministero della giustizia e l'Agenzia delle entrate che consente l'accesso autonomo degli ufficiali giudiziari alle banche dati ADE, utili ai fini della ricerca telematica di beni con titolo esecutivo da pignorare su richiesta di creditore o da sottoporre a procedura concorsuale da parte del curatore della liquidazione giudiziale.
    La convenzione, siglata a giugno dal Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, e dal Direttore dell'Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini, introduce, infatti, la possibilità che siano i creditori a richiedere agli ufficiali giudiziari l'accesso alle banche dati telematiche.
    Il Dipartimento per la Transizione digitale della giustizia ha completato il processo di connessione alle banche dati di Agenzia delle entrate da parte di tutti gli uffici NEP (Uffici Notificazioni, Esecuzioni e Protesti) che possono ora accedere direttamente e reperire agevolmente i dati sui beni da sottoporre a esecuzione forzata o a procedure concorsuali.
    Gli ufficiali giudiziari possono ricercare i beni da sottoporre a esecuzione, nel rispetto della disciplina del codice della privacy, direttamente dalle banche dati interconnesse, all'interno dell'Anagrafe tributaria, comprensiva dell'archivio dei rapporti tributari, senza oneri aggiunti per la finanza pubblica. 

    Le nuove procedure imprimono una notevole accelerazione nelle attività di indagine: le risposte sono fornite in pochi minuti agli ufficiali giudiziari rendendo agevole e fluido lo svolgimento delle attività e limitando sensibilmente l'impiego di risorse.
    Ricordiamo che già con una nota del 21 agosto il Ministero della Giustizia informava del fatto che a partire dal 22 agosto 2023 è operativo con valore legale l’accesso diretto da parte dell’ufficiale giudiziario alle banche dati dell’Agenzia delle Entrate per le finalità di cui all'articolo 492-bis c.p.c., ossia per la ricerca, con modalità telematiche, dei beni da pignorare.

    Si specificava che si tratta dell’accesso diretto da parte dell’ufficiale giudiziario attraverso il Sistema di Interscambio flussi Dati (SID) alle seguenti banche dati: 

    • a) Dichiarazioni dei Redditi e Certificazione unica;
    • b) atti del Registro; 
    • c) archivio dei Rapporti finanziari
  • Dichiarazione 730

    Spese trasporto pubblico: regole invio dati per la Precompilata

    Viene pubblicato il Provvedimento n 354629 del 4 ottobre reso disponbile il giorno 5 con le regole per la comunicazione dei dati relativi alle spese per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale ai sensi dell’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 29 marzo 2023. Il Decreto MEF del 29 marzo 2023ricordiamolo, è stato pubblicato in GU n 83 del 7 aprile.

    I dati vanno inviati entro il 16 marzo di ciascun anno.

    Attenzione al fatto che, le comunicazioni sono effettuate:

    • in via facoltativa con riferimento ai periodi d'imposta 2023 e 2024,
    • e obbligatoriamente a partire dal periodo d'imposta 2025. 

    Spese trasporto pubblico: regole per la precompilata

    Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei Redditi da parte dell'Agenzia delle entrate, 

    • gli  enti  pubblici
    • o i  soggetti privati affidatari del servizio di trasporto pubblico

    trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate, entro il termine previsto per la comunicazione dei dati relativi agli oneri e alle spese (di cui all'art. 78, commi 25 e 25-bis, della legge 30 dicembre 1991, n. 413) una comunicazione contenente i dati relativi alle  spese  detraibili per l'acquisto degli abbonamenti ai  servizi  di  trasporto  pubblico locale, regionale ed interregionale, sostenute  nell'anno  precedente da persone fisiche, con l'indicazione dei dati identificativi dei titolari degli abbonamenti e dei soggetti che hanno sostenuto le spese.
    I soggetti che erogano rimborsi riguardanti le spese per  l'acquisto degli  abbonamenti  ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale  ed  interregionale, entro il termine previsto per la comunicazione dei dati relativi agli oneri e alle spese (di cui all'art. 78, commi 25 e 25-bis, della legge 30 dicembre 1991, n. 413), trasmettono in via  telematica  all'Agenzia delle entrate una comunicazione contenente i dati dei rimborsi delle spese disposti  nell'anno  precedente,  on l'indicazione del soggetto che ha ricevuto il  rimborso  e  dell'anno nel quale è stata sostenuta la spesa rimborsata. 

    Non  devono  essere comunicati i rimborsi contenuti nella  certificazione dei  sostituti d'imposta.
    Dalle  comunicazioni  sono  escluse  le   spese   riferite   ad abbonamenti  venduti  con  modalità in  cui  non è prevista  la registrazione dei dati identificativi dei titolari.
    Nelle comunicazioni  vanno  indicati esclusivamente i dati relativi alle spese effettuate tramite banca o ufficio postale  ovvero mediante gli  altri  sistemi di pagamento
    Le comunicazioni sono effettuate in via facoltativa con riferimento ai periodi d'imposta 2023 e 2024 e obbligatoriamente a partire dal periodo d'imposta 2025.
    Per i periodi d'imposta 2023 e 2024 non si applicano le sanzioni a meno che l'errore nella comunicazione  dei  dati  non determini un'indebita  fruizione  di  detrazioni  o  deduzioni  nella dichiarazione precompilata.

    Le modalità tecniche per  la  trasmissione  telematica  delle comunicazioni sono state stabilite con Provvedimento n 354629 del 4 ottobre delle Entrate sentita l'Autorità garante per la protezione dei dati personali. 

    In sintesi i soggetti interessati effettuano le comunicazioni, utilizzando il servizio telematico dell’Agenzia delle entrate. I file contenenti le comunicazioni sono controllati utilizzando i prodotti software di controllo resi disponibili gratuitamente dall’Agenzia delle entrate.

    Spese trasporto pubblico: opposizione all'invio

    Il provvedimento sottoliena anche la possibilità di opporsi all'invio di questi dati.

    Nel dettaglio, l’opposizione all’inserimento nella dichiarazione precompilata dei dati relativi alle spese per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale viene manifestata con le seguenti modalità:

    • a) comunicando l’opposizione direttamente al soggetto destinatario della spesa al momento di sostenimento della stessa o comunque entro il 31 dicembre dell’anno in cui la spesa è stata sostenuta;
    • b) comunicando l’opposizione all’Agenzia delle entrate, dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di sostenimento della spesafino al termine di cui al punto 4.1 del provvedimento; in tal caso vanno fornite le informazioni contenute nel modello fac-simile pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle entrate; la comunicazione dell’opposizione va trasmessa all’Agenzia delle entrate debitamente sottoscritta, unitamente alla copia di un documento di identità, inviando una e-mail all’indirizzo: 
      • opposizioneutilizzospesetrasporto@agenziaentrate.it.

    Spese trasporto pubblico: detraibili al 19%

    Per le spese sostenute per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, spetta la detrazione in dichiarazione al 19% su un costo annuo massimo di 250 euro.

    L’agevolazione riguarda:

    • sia le spese sostenute direttamente dal contribuente per l’acquisto di un abbonamento del trasporto pubblico, 
    • sia quelle affrontate per conto dei familiari fiscalmente a carico.

    Per le detrazioni relative all’acquisto dell’abbonamento da parte dei cittadini e dei familiari a carico dovranno essere conservati il titolo di viaggio e la documentazione relativa al pagamento.

    Il documento che certifica la spesa deve essere intestato al contribuente o soggetto fiscalmente a carico.

    In caso di figlio a cario, le spese devono essere suddivise tra i due genitori nella misura in cui sono state effettivamente sostenute. 

    Se i genitori intendono ripartire le spese in misura diversa dal 50 per cento devono annotare la percentuale di ripartizione nel documento che comprova la spesa.

    Se uno dei due coniugi è fiscalmente a carico dell’altro, l’intera spesa sostenuta può essere attribuita al coniuge non a carico.

    Allegati:
  • Dichiarazione Redditi Persone Fisiche

    Forfetari: obblighi informativi del quadro RS del modello Redditi PF

    Con il Provvedimento n. 325550/2023 le Entrate hanno dettato le regole per regolarizzare la compilazione da parte dei forfettari del quadro RS del modello redditi 2022 anno di imposta 2021.

    Tale provvedimento ha suscitato numerose proteste dei Commercialisti, trattandosi di un adempimento che non incide sul reddito imponibile, al punto che, il Governo ha previsto un rinvio tecnico dell'adempimento al 2024 con il decreto proroghe.

    Leggi anche: Forfettari: avvisi delle Entrate per regolarizzare il quadro RS per ulteriori apprfondimenti.

    Prima di vedere in cosa consiste la compilazione del quadro RS ricordiamo che, il quadro reddituale dedicato ai contribuenti in regime forfetario è il quadro LM del modello Redditi PF.

    Attraverso questo quadro il contribuente che opta per la determinazione non analitica del reddito determina il proprio reddito imponibile derivante da lavoro autonomo o dall’esercizio d’impresa commerciale.

    Tuttavia la dichiarazione dei redditi del contribuente forfetario non si esaurisce con la compilazione del solo quadro LM, in quanto, a seconda dei casi, ci sono altre sezioni del modello Redditi PF che dovranno essere compilate. 

    Un esempio molto comune può essere rappresentato dal quadro RR, in relazione alla posizione contributiva del contribuente.

    Forfettari: il quadro RS del modello Redditi PF

    Oggi affrontiamo la compilazione di una sezione del quadro RS del modello Redditi PF 2023, specificatamente dedicata ai contribuenti in regime forfetario, denominata “Regime forfetario per gli esercenti attività d’impresa, arti e professioni – Obblighi informativi”.

    Attraverso questa sezione, la cui compilazione è obbligatoria, il contribuente forfetario trasmette alcune informazioni inerenti la propria attività, che non influiscono sul reddito imponibile, ma che richiedono comunque l’attenzione di colui che redige la dichiarazione.

    La sezione si può considerare divisa in tre sotto-sezioni:

    • una che riguarda tutti i contribuenti in regime forfetario;
    • una che riguarda solo coloro che esercitano attività d’impresa;
    • una che interessa solo i lavoratori autonomi.

    Le istruzioni del modello Redditi PF 2023 precisano che, in caso di svolgimento di più attività, i valori da indicare dovranno essere individuati cumulativamente

    La prima sezione, quella interessata dai righi RS371RS372RS373, è una sorta di obbligo informativo richiesto in conseguenza del fatto che i contribuenti forfetari non emettono la Certificazione Unica autonomi

    Attraverso questi righi il contribuente forfetario comunica le somme pagate ad altri professionisti (a cui non sono state applicate ritenute); nello specifico il contribuente forfetario dovrà indicare:

    • in colonna 1: il codice fiscale del professionista;
    • in colonna 2: l’importo corrisposto.

    Per un approfondimento sulla questione si può leggere l’articolo Il contribuente forfetario emette la Certificazione Unica autonomi?.

    La successiva sotto-sezione, denominata “Esercenti attività d’impresa”, è composta da quattro righi:

    • RS375: si dovrà indicare “il numero complessivo di mezzi di trasporto/veicoli posseduti e/o detenuti a qualsiasi titolo per lo svolgimento dell’attività alla data di chiusura del periodo d’imposta”;
    • RS376: si dovrà indicare “il costo sostenuto per l’acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, inclusi gli oneri accessori di diretta imputazione e le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all’impresa”;
    • RS377: si dovranno indicare “i costi sostenuti per il godimento di beni di terzi”, tra i quali rientrano i canoni di locazione finanziaria e operativa per beni mobili o immobili (comprese le concessioni), i canoni di noleggio, i canoni d’affitto d’azienda, o altro; “in questo rigo vanno indicati anche i costi sostenuti per il pagamento di royalties”;
    • RS378: si dovrà indicare “l’ammontare complessivo delle spese sostenute nel corso del periodo d’imposta per gli acquisti di carburante”.

    L’ultima sotto-sezione, denominata “Esercenti attività di lavoro autonomo”, richiede la compilazione di un solo rigo, il rigo RS381 denominato “Consumi”, sul quale il contribuente dovrà indicare la somma complessiva delle spese sostenute per:

    • i servizi telefonici compresi quelli accessori”;
    • i consumi di energia elettrica”;
    • i carburanti, lubrificanti e simili utilizzati esclusivamente per la trazione di autoveicoli”.