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Rottamazione quater 2023: nuove FAQ al 2 agosto
Il 30 settembre è una data da ricordare per la Rottamazione quater, tanto per chi ha già presentato la richiesta di adesione, quanto per chi, gli alluvionati, può ancora fare domanda.
Nel dettaglio, entro il 30 settembre la Riscossione provvede ad inviare a chi ha già presentato la domanda di adesione il prospetto informativo con tutti i dettagli per i pagamenti. Leggi anche Rottamazione quater: quali sono le prossime scadenze?
Mentre per i soggetti residenti o con domicilio nelle zone alluvionate la stessa data del 30 settembre è il termine ultimo per le domande di adesione.
La Riscossione ha continuato ad aggiornare le FAQ e in particolare, l'ultimo aggiornamento, con risposte specifiche per chi ha ancora tempo per aderire, è datato 2 agosto.
Di seguito alcune delle principali faq.
Rottamazione quater: cosa accade dopo l'adesione
Agenzia delle entrate-Riscossione invierà entro il 30 settembre 2023 (ovvero entro il 31 dicembre per i soggetti rientranti nei territori di cui all’allegato 1 del DL n. 61/2023), la Comunicazione delle somme dovute, che contiene le seguenti informazioni:
- l’accoglimento o l’eventuale diniego della domanda di adesione;
- l’ammontare complessivo delle somme dovute a titolo di Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”);
- la scadenza dei pagamenti in base alla scelta che è stata indicata in fase di presentazione della domanda di adesione:
- o in un’unica soluzione, entro il 31 ottobre 2023;
- o oppure, in un numero massimo di 18 rate (5 anni) consecutive, di cui le prime due, con scadenza il 31 ottobre e il 30 novembre 2023. Le restanti rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. La prima e la seconda rata saranno pari al 10% delle somme complessivamente dovute a titolo di Definizione agevolata, le restanti rate invece saranno di pari importo. Il pagamento rateizzato prevede l’applicazione degli interessi al tasso del 2 per cento annuo, a decorrere dal 1° novembre 2023.
- i moduli di pagamento precompilati;
- le informazioni per richiedere l’eventuale domiciliazione dei pagamenti sul proprio conto corrente.
In caso di risposta negativa alla domanda di adesione (diniego), nella “Comunicazione” sono evidenziate le motivazioni per le quali non è stata accolta la richiesta di Definizione agevolata.
Rottamazione quater: chi risiede nei territori alluvionati come verifica i debiti?
Tali soggetti possono richiedere il Prospetto informativo sul sito internet direttamente dall’area riservata con le credenziali SPID, CIE e Carta Nazionale dei Servizi oppure tramite il form in area pubblica, allegando la documentazione di riconoscimento.
Il Prospetto contiene l’elenco delle cartelle di pagamento, avvisi di accertamento e di addebito riferiti al codice fiscale intestatario della richiesta, e indica i carichi “definibili” per i quali può è possibile presentare la domanda di adesione alla “Rottamazione-quater”.
Per ciascuna cartella/avviso, è riportato l’importo residuo dei carichi “definibili” alla data di elaborazione del prospetto, nonché l’ammontare delle somme dovute aderendo all’agevolazione.
Nel Prospetto non trovano evidenza eventuali diritti di notifica e spese per procedure esecutive già attivate, nonché gli interessi previsti in caso di pagamento rateale; tali importi saranno comunque inclusi nell’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della Definizione che l’Agente della riscossione comunicherà, entro il 31 dicembre 2023 (nuovo termine introdotto dal DL n. 61/2023 “Decreto Alluvione”), ai contribuenti che hanno presentato la domanda di adesione.
Tale Comunicazione terrà altresì conto dell’annullamento determinato dallo “Stralcio” dei debiti fino a mille euro che è stato effettuato al 30 aprile 2023 e che potrebbe interessare anche i carichi inseriti nella domanda di Definizione agevolata.
Rottamazione quater: cosa riguarda
La Legge n. 197/2022 ha stabilito la possibilità di pagare in forma agevolata i debiti affidati in riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, anche se ricompresi in precedenti “Rottamazioni” che risultano decadute per mancati pagamenti.
Si consente di versare il solo importo del debito residuo senza corrispondere le sanzioni, gli interessi di mora e l’aggio, mentre le multe stradali potranno essere estinte senza il pagamento degli interessi, comunque denominati, e dell’aggio.
Sarà possibile pagare in un’unica soluzione o in un massimo di 18 rate in 5 anni.
A coloro che presenteranno la richiesta di Definizione agevolata, Agenzia delle entrate Riscossione invierà entro il 30 giugno 2023 la comunicazione con l’esito della domanda, l’ammontare delle somme dovute ai fini della definizione e i bollettini di pagamento in base al piano di rate scelto in fase di adesione.
Per tutti i dettagli leggi Rottamazione quater 2023: dal 3 luglio riapre il portale per gli alluvionati
L'Agenzia delle entrate-Riscossione ha pubblicato le risposte alle domande più frequenti aggiornate al 19 aprile con le risposte ai dubbi frequenti, di seguito le principali.
Rottamazione quater: può aderire chi ha aderito alla Rottamazione ter?
Con un comunicato del 10 febbraio rispondeva ad un "dubbio frequente" dei contribuenti.
In particolare, la Riscossione specificava che "a seguito delle richieste di chiarimento pervenute, si ricorda che la Legge di Bilancio per il 2023 (Legge n. 197/2022) consente anche a coloro che hanno aderito alla Rottamazione-ter, a prescindere se in regola con i pagamenti, di presentare domanda per accedere alla nuova Definizione agevolata (Rottamazione-quater) che prevede, oltre alla cancellazione delle sanzioni e degli interessi di mora, anche la cancellazione degli interessi iscritti a ruolo e dell’aggio"
Veniva sottolineato che possono quindi presentare istanza anche tutti coloro che, per qualsiasi motivo, non sono riusciti a pagare entro i termini le rate della Rottamazione-ter per l’anno 2022, compresi pertanto coloro che, nei primi giorni di dicembre, hanno riscontrato malfunzionamenti dei servizi telematici di pagamento a causa dall’elevato numero di accessi.
Ricordiamo inoltre che in data 20 gennaio prendeva il via la nuova Definizione agevolata delle cartelle 2023 con la pubblicazione delle modalità e il servizio per presentare la domanda di adesione al provvedimento introdotto dalla Legge di Bilancio 2023.
La richiesta di adesione deve essere trasmessa in via telematica entro il 30 aprile 2023 (entro il 2 maggio a causa della domenica e della festività).
Rottamazione quater 2023: come si può pagare
Per pagare sono disponibili i seguenti canali:
- Sito istituzionale;
- App EquiClick;
- Domiciliazione sul conto corrente;
- Moduli di pagamento utilizzabili nei circuiti di pagamento di:
- sportelli bancari;
- uffici postali;
- home banking;
- ricevitorie e tabaccai;
- sportelli bancomat (ATM) che hanno aderito ai servizi CBILL;
- Postamat;
- Sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione prenotando un appuntamento nei giorni dallunedì al venerdì.
Rottamazione quater: cosa accade se si salta una rata
Nel caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell’unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento, la Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”) risulta inefficace e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto.
Rottamazione quater 2023: cosa accade in caso di precedente rateizzazione
La legge prevede che, una volta presentata la domanda di adesione alla Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”) siano sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata (31 luglio 2023) delle somme dovute a titolo di Definizione agevolata, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni.
Alla stessa data (31 luglio 2023), le rateizzazioni in corso relative a debiti per i quali è stata accolta la “Rottamazione-quater” sono automaticamente revocate.
In caso di mancato accoglimento della domanda di adesione, potrà essere invece ripreso il pagamento delle rate del piano di rateizzazione.Scarica qui il file completo delle FAQ della Riscossione sulla Rottamazione quater aggiornate al 2 agosto.
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Commissari liquidatori cooperative: domande entro il 15 settembre
Scade il 15 settembre il termine per iscriversi all'elenco per i commissari liquidatori delle società cooperative fiduciarie e fiduciarie e di revisione, rivolto a Commercialisti, Avvocati e altri professionisti.
Prima di leggere i dettagli per l'invio della domanda, ricordiamo che con un comunicato stampa del 3 luglio il Ministero delle Imprese e del Made in Italy informava della pubblicazione di due avvisi finalizzati alla costituzione di due elenchi di professionisti idonei a ricoprire i seguenti incarichi:
- commissario liquidatore delle società cooperative, fiduciarie e fiduciarie e di revisione,
- componente del comitato di sorveglianza delle procedure di liquidazione coatta amministrativa delle società cooperative, fiduciarie e fiduciarie e di revisione.
Incarichi cooperative: domande entro il 15 settembre
Il MIMIT specifica che:
- le istanze di iscrizione all’elenco dei commissari liquidatori devono essere inviate tramite la piattaforma online: https://commissariliquidatori.mise.gov.it, possono fare domanda a tale elenco gli iscritti agli albi professionali:
- degli avvocati,
- dei dottori commercialisti,
- degli esperti contabili
- dei consulenti in materia di lavoro,
- dagli esperti in materia di lavoro e cooperazione
- e coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società per azioni dando prova di adeguate capacità imprenditoriali.
- le istanze di iscrizione all’elenco dei componenti dei comitati di sorveglianza devono essere inviate via PEC all’indirizzo [email protected], possono fare domanda:
Elenchi incarichi per cooperative: i termini per le domande
L'avviso MIMIT specifica che i termini per i due elenchi sono differenti, ossia:
- per i commissari liquidatori la scadenza per l'iscrizione è fissata per il 15 settembre 2023,
- per i componenti dei comitati di sorveglianza non è invece prevista alcuna scadenza: l'iscrizione è sempre aperta.
Accedi da qui alla pagina preposta per consultare maggiori dettagli.
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Cessione fabbricato in leasing: la base imponibile IVA
Con Risposta a interpello n 405 del 31 luglio le Entrate chiariscono le modalità di determinazione della base imponibile IVA della cessione di un fabbricato in un rapporto di leasing.
La società istante operante nel settore della produzione di insaccati e prodotti di carne ha conseguito per la maggior parte del proprio fatturato presso la sede operativa mediante anche un contratto di locazione finanziaria immobiliare, edifici ed impianti tecnologicamente all'avanguardia.
Tuttavia, un vasto incendio ha quasi completamente distrutto l'intero impianto lasciando in stato di rovina e degrado l'immobile che deve essere considerato un collabente da inquadrare nella categoria catastale F/2.
Le autorità competenti hanno imposto l'abbattimento dell'intera struttura, la rimozione dei detriti e la bonifica del suolo, p
L'Istante dichiara che, anche per esplicito obbligo contrattuale e accordi sopraggiunti con la Compagnia di Leasing, occorre trasferire l'immobile collabente dalla società concedente, cioè la società BETA, alla società utilizzatrice ALFA.
Il contratto di leasing dovrà ritenersi risolto di diritto alla data in cui sarà verificato l'evento
In caso di distruzione dell'immobile l'Utilizzatore avrà l'obbligo di rendersi acquirente del terreno, del rudere e di ogni altro diritto relativo ad un prezzo imponibile pari all'indennizzo; tale prezzo imponibile sarà dovuto con valuta corrispondente alla data in cui si sarà verificato l'evento e quindi sarà stato risolto il contratto, indipendentemente dalla data in cui verrà stipulato il rogito notarile di compravendita.
Una succesiva clausola prevede che in tutti quei casi ove si faccia riferimento ad un indennizzo spettante al Concedente e l'indennizzo non è determinato, esso deve essere quantificato come la ''somma di tutti quei canoni non ancora scaduti alla data della risoluzione del contratto e del prezzo di eventuale acquisto finale…''.
L'Istante aggiunge di aver sottoscritto con una Compagnia assicuratrice una polizza che copriva anche il rischio di incendio, con appendice di vincolo a favore della società concedente.
In virtù del fatto che si deve procedere al rogito notarile di trasferimento del terreno e dei fabbricati collabenti dalla società concedente alla società utilizzatrice, l'Istante necessita di chiarimenti sulla natura di ''corrispettivo'' o di ''indennizzo'' dell'importo che dovrà essere erogato alla compagnia di leasing e sull'eventuale valore da tassare ai fini dell'IVA.
Il dubbio interpretativo posto dalla società istante è relativo alla qualificazione dell'importo che dovrà essere erogato alla compagnia di leasing.
Cessione fabbricato in leasing: chiarimenti sulla base imponibile IVA
Le entrate riassumo tutto il caso prima di esporre il proprio parere e sottolineano che in linea generale, ai fini IVA, i canoni di leasing immobiliare sono assimilati e, dunque, assoggettati ad IVA secondo le stesse regole previste per le locazioni di immobili.
Diversamente, gli importi versati dall'utilizzatore a titolo di riscatto finale del bene sono soggetti alle regole IVA previste per le cessioni di immobili (cfr. circolare 18/E/2013, par. 3.5).
Ciò premesso, al fine di individuare il regime IVA applicabile al trasferimento del rudere in questione e stabilire la rilevanza ai fini IVA delle somme che la società istante è tenuta a corrispondere alla Compagnia di Leasing in virtù degli impegni contrattuali assunti, è necessario esaminare le condizioni generali del contratto di locazione finanziaria immobiliare sottoscritto dalle parti.
In particolare, ai fini che qui interessano, la clausola n. 17 disciplina la risoluzione anticipata del contratto in caso di distruzione totale dell'immobile, prevedendo espressamente che l'Utilizzatore avrà l'obbligo di rendersi acquirente del terreno, del rudere e di ogni altro diritto relativo ad un prezzo imponibile pari all'indennizzo di cui alla successiva clausola 23)
La successiva clausola n. 21, rubricata ''Risoluzione anticipata ed effetti'' dispone che in ogni ipotesi di perimento o di perdita dell'immobile, al Concedente resteranno acquisiti per l'intero loro ammontare il canone regolato alla firma, i canoni periodici già in precedenza pagati ed ogni altra somma a qualsiasi titolo corrisposta; l'Utilizzatore avrà l'obbligo di corrispondere immediatamente tutto quanto dovuto per canoni scaduti e non pagati, interessi convenzionali, di mora, commissioni, spese e quant'altro già maturato alla data di risoluzione del contratto.[…]
La clausola n. 23, rubricata ''Indennizzo a favore del Concedente'', inoltre, dispone che se l'''indennizzo'' non è diversamente determinato nel suo ammontare, esso ''deve essere quantificato come la somma di tutti i canoni non ancora scaduti alla data di risoluzione del contratto e del prezzo di eventuale acquisto finale…''.
Dalla disamina delle clausole contrattuali citate, contrariamente a quanto asserito dall'Istante, si desume che la somma da erogare alla società di leasing concedente, a seguito della risoluzione anticipata del contratto, non costituisce il ristoro del danno derivante dall'incendio che ha coinvolto l'impianto oggetto del contratto di leasing, bensì come stabilito espressamente dalla clausola n. 17 del contratto il prezzo da saldare per il passaggio di proprietà del bene medesimo.
Detto passaggio di proprietà dell'immobile costituisce, dunque, un elemento significativo che depone a favore della qualificazione della somma in questione come corrispettivo.
Ad avviso delle Entrate, depone a favore di tale qualificazione il criterio di determinazione dell'ammontare di detta somma indicato dalla citata clausola 23 del contratto, in base al quale detto ammontare è costituito dalla somma di tutti i canoni non ancora scaduti alla data di risoluzione anticipata del contratto e del maxicanone finale.
Ciò posto, si ritiene, pertanto, che il trasferimento del rudere di cui trattasi alla società istante costituisca una cessione da assoggettare ad IVA secondo le regole previste per le cessioni di immobili.
In proposito, si fa presente che se, come asserito dalla società istante, all'atto del trasferimento il rudere sia effettivamente inquadrabile come collabente nella categoria catastale F/2, in base a elementi oggettivi che ne certifichino lo stato di fatto, la cessione dovrà essere assoggettata ad IVA con applicazione dell'aliquota nella misura ordinaria (cfr. Risposta n. 554 del 2022).
Per completezza di trattazione, si fa presente, infine, che ad avviso della scrivente, la base imponibile di detta cessione non possa essere decurtata, ai sensi dell'art. 15, comma 1, numero 1) del D.P.R. 633 del 1972, dell'ammontare relativo al rimborso assicurativo che, secondo quanto asserito dalla società istante, sarà veicolato direttamente dalla Compagnia assicuratrice alla Società di Leasing.
Ciò in quanto, come rappresentato anche dall'Istante, detto ammontare sarà corrisposto alla società di leasing a compensazione in tutto o in parte dell'importo (rectius, corrispettivo) dovuto a quest'ultima a seguito della risoluzione anticipata del contratto di leasing.
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Modello 730/2023: il Quadro L redditi prodotti a Campione d’Italia
A decorrere dall’anno d’imposta 2018, tutti i redditi prodotti in euro dai contribuenti iscritti nei registri anagrafici del Comune di Campione d’Italia concorrono a formare il reddito complessivo al netto di una riduzione pari al 30 per cento, con un abbattimento minimo di euro 26.000.
Attenzione al fatto che. si considerano iscritte nei registri anagrafici del Comune di Campione d’Italia anche le persone fisiche aventi domicilio fiscale nel medesimo comune le quali, già residenti nel Comune di Campione d’Italia, sono iscritte nell’anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) dello stesso Comune e residenti nel Canton Ticino della Confederazione elvetica.
Per godere della agevolazione, il contribuente compilerà il modello 730/2023 nel modo usuale e successivamente indicherà nel
quadro L l’ammontare dei soli redditi prodotti in euro, già indicati nei rispettivi quadri A, B, e D, per cui intende usufruire dell’agevolazione.Modello 730/2023: i redditi prodotti a Campine d'Italia
Dall’anno d’imposta 2020 l’imposta netta dovuta dalle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d’Italia, relativa ai redditi prodotti in euro e in franchi svizzeri nel periodo in cui si è stati iscritti nei predetti registri, è ridotta nella misura del 50 per
cento per dieci periodi d’imposta.È bene specificare che, come riportato dalle istruzioni al modello, l’agevolazione si applica ai sensi e nei limiti del regolamento UE n 1407/2013 della Commissione e i soggetti che per i quali l’agevolazione costituisce aiuto di stato per essere legittimati alla sua fruizione non possono utilizzare il modello 730 ma devono compilare il prospetto aiuti di stato presente nel Modello Redditi PF.
I redditi prodotti a Campione d’Italia nel modello 730/2023 sono indicati nel "Quadro L" ulteriori dati.
Come si compila il Quadro L del Modello 730/2023
Nel Rigo L1 ci sono i redditi prodotti in euro Campione d’Italia.
Nel dettaglio, nella Colonna 1 occorre indicare il codice identificativo dei redditi prodotti in euro:
- "1" per i redditi dominicali,
- "2" per i redditi agrari,
- “3” per redditi da fabbricati,
- “6” per redditi diversi di cui al quadro D-
Nella Colonna 2 occorre indicare l’ammontare dei redditi prodotti in euro.
Nel Rigo L2 Redditi prodotti in franchi svizzeri Campione d’Italia
Nel dettaglio, nella Colonna 1 indicare il codice identificativo dei redditi prodotti in franchi svizzeri:
- "1" per i redditi dominicali,
- "2" per i redditi agrari,
- “3” per redditi da fabbricati,
- “4” per i redditi da lavoro dipendente, pensone e assimilati (punto 12 della certificaizone unica 2021),
- “5” per redditi diversi di cui al quadro D,
Colonna 2 indicare l’ammontare dei redditi prodotti in franchi svizzeri.
Allegati: -
Liti pendenti: chiarimenti delle Entrate su atti inerenti il recupero IVA
Con Risposta a interpello n. 422 del 30 agosto le Entrate forniscono chiarimenti su atti di recupero e definizione agevolata e sinteticamente chiariscono che per recuperare il credito Iva oggetto di lite occorre il versamento dell’Iva al di fuori dall’ambito della definizione agevolata.
Nel caso di specie il contribuente istante potrà riportare nel rigo VL40 della propria dichiarazione IVA/2024 per il periodo d'imposta 2023 l'importo del credito IVA versato corrispondente a quanto recuperato con l'atto di recupero crediti. Vediamo il caso di specie.
L'istante riferisce che:
- ha ricevuto un atto con cui l'ufficio ha proceduto al recupero del credito di imposta che sarebbe stato indebitamente utilizzato in compensazione nell'anno 2020 in misura eccedente il limite di € 1.000.000 previsto dal comma 1 dell'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- che il pagamento dell'atto di recupero comporterebbe, (…), la possibilità di riportare nella propria dichiarazione IVA, l'importo del credito asseritamente compensato in eccesso dichiarandolo al rigo VL40 ''versamenti effettuati a seguito di utilizzo in eccesso del credito'' utilizzandolo nuovamente in compensazione;
- che (…) ha provveduto a impugnare l'atto di recupero sopraccitato depositando il relativo ricorso presso la Commissione tributaria di […] in data […] 2022, la quale ha provveduto a assegnare l'R.G. […] 2022;
- che, la legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023) ha previsto una serie di istituti definitori della pretesa impositiva (c.d. ''tregua fiscale''), tra i quali rientra la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti al 1° gennaio 2023, contenuta nell'articolo 1, commi da 186 a 205».
Tutto ciò premesso l'istante chiede:
- 1) se utilizzando la procedura di ''adesione alle liti pendenti'' prevista dall'art. 1 comma 186 della L. 197/2022 e versando pertanto l'importo pari al 90% del valore della controversia può riportare l'intero credito oggetto di atto di contestazione nel rigo VL40 della propria dichiarazione IVA ovvero riportarne il 90% pari esclusivamente all'importo del credito che verrà effettivamente versato;
- 2) se in caso di opzione per il versamento rateale dell'importo dovuto a seguito dell'adesione alla definizione delle liti pendenti, il diritto a riutilizzare il credito in compensazione inserendolo nel rigo VL40 della propria dichiarazione IVA sorge con la presentazione dell'istanza e il contestuale versamento della prima rata o a seguito dell'integrale versamento dell'importo dovuto e pertanto solo con il versamento dell'ultima rata.
L'agenzia specifica che con riferimento alla definizione in via agevolata delle controversie tributarie aventi ad oggetto atti di recupero crediti d'imposta indebitamente utilizzati, la circolare n. 2/E del 27 gennaio 2023 ha chiarito che, «Il comma 186 in commento non contiene, invece, specificazioni circa la tipologia degli atti oggetto delle controversie definibili e, quindi, possono essere definite non soltanto le controversie instaurate avverso atti di natura impositiva, quali gli avvisi di accertamento e atti di irrogazione delle sanzioni, ma anche quelle inerenti atti meramente riscossivi».
Sono, dunque, definibili in via agevolata le controversie aventi ad oggetto atti di recupero dei crediti d'imposta indebitamente utilizzati.
Nel caso di specie, secondo quanto affermato dall'istante, il ricorso avverso l'atto di recupero crediti è stato depositato presso la Commissione tributaria di […] in data […] 2022 e, quindi, l'istante può definire la controversia ai sensi del comma 187 del citato articolo 1 della legge n. 197 del 2022, secondo cui, «In caso di ricorso pendente iscritto nel primo grado, la controversia può essere definita con il pagamento del 90 per cento del valore della controversia».
Con provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle Entrate, prot. n. 30294/2023 del 1° febbraio 2023, sono state definite le modalità di attuazione della misura deflattiva in commento, prevedendo, al punto 6, che La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento dell'importo netto dovuto o della prima rata entro il termine e con le modalità indicate nei punti 4 e 5.
Ne deriva, pertanto, che la definizione agevolata delle liti pendenti si perfeziona con la presentazione della domanda e il versamento della prima rata, o dell'intero importo, entro il 30 settembre 2023 (cfr. articolo 20 del decretolegge 30 marzo 2023, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56), ma il suddetto perfezionamento è, comunque, condizionato all'esito del controllo eseguito dall'ufficio, e potrebbe venir meno in caso di diniego della definizione agevolata che l'Agenzia delle entrate può notificare entro il 30 settembre 2024.
Ciò detto, diversamente da quanto prospettato dall'istante, il versamento delle somme dovute nell'ambito della definizione agevolata della lite pendente ha il solo fine di definire la controversia instaurata con l'Amministrazione finanziaria.
Al riguardo, la Cassazione, con ordinanza 2 aprile 2020, n. 7661, in merito alla chiusura delle liti, ha precisato che, la definizione agevolata «costituisce la forma procedimentale atipica di definizione delrapporto tributario, che prescinde da un'analisi delle varie componenti ed esaurisce il rapporto stesso mediante definizione forfettaria e immediata, nella prospettiva … di recuperare risorse finanziarie e di ridurre il contenzioso, e non invece in quella dell'esatto accertamento dell'imponibile.».
Le Entrate precisano che laddove l'istante intenda ''rigenerare'' il credito IVA da recuperare successivamente in detrazione nella prima liquidazione periodica o nella dichiarazione annuale dovrà procedere al pagamento dell'imposta indicata nell'atto di recupero e rinunciare alla controversia con riferimento all'imposta medesima.
La controversia, una volta ridotta alle sole sanzioni collegate al tributo e agli interessi potrà essere definita ai sensi dell'articolo 1, comma 191, ultimo periodo, della Legge di Bilancio 2023 a mente del quale, « In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo relativo alle sanzioni qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione agevolata». In altre parole, una volta versata separatamente l'imposta dovuta, sarà possibile la definizione delle sole sanzioni collegate al tributo e degli interessi mediante la sola presentazione della domanda (cfr. comma 194 della Legge di Bilancio 2023).
Stante quanto sopra chiarito, ove l'istante decida di ''rigenerare'' il credito IVA con le modalità sopra descritte, potrà poi riportarlo nel Modello IVA, Rigo VL40, in conformità alle istruzioni al predetto modello, ove si legge «indicare l'ammontare corrispondente al credito riversato, al netto delle somme versate a titolo di sanzione e interessi, qualora nel corso del periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione siano state versate somme richieste con appositi atti di recupero emessi a seguito dell'indebito utilizzo in compensazione di crediti esistenti ma non disponibili (ad es. utilizzo in compensazione del credito IVA in mancanza del visto di conformità previsto dall'art. 10, comma 1, lett. a), n. 7, del decretolegge n. 78 del 2009). Attraverso tale esposizione, la validità del credito oggetto di riversamento viene rigenerata ed equiparata a quella del credito formatosi nel periodo d'imposta relativo alla presente dichiarazione».
Ciò significa che l'istante potrà riportare nel rigo VL40 della propria dichiarazione IVA/2024 per il periodo d'imposta 2023 l'importo del credito IVA versato corrispondente a quanto recuperato con l'atto di recupero crediti.
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Dichiarazioni fiscali: chiarimenti sui requisiti della firma elettronica
Con Consulenza giuridica n. 1 del 30 agosto le Entrate chiariscono che occorre una firma qualificata per la sottoscrizione e conservazione delle dichiarazioni fiscali, vediamo i dettagli del quesito posto all'Agenzia.
L'istante, fa presente che i «contribuenti ed i sostituti d'imposta sono tenuti a conservare "(…) la dichiarazione debitamente sottoscritta (…)"», e chiede l'avallo dall'Agenzia delle entrate sul processo di sottoscrizione elettronica:
- «che si intende adottare per consentire al contribuente di sottoscrivere il modello dichiarativo»,
- ossia sinteticamente «l'impiego di una firma elettronica semplice (detta anche debole o leggera) generata tramite invio al contribuente firmatario di un messaggio di posta elettronica contenente un link per accedere direttamente ad apposita piattaforma web fruibile in modalità cloud computing, con successiva richiesta di digitare un codice OTP (One Time Password) ricevuto sul proprio numero di telefono mobile (smartphone).».
L'agenzia rigetta la firma semplice, vediamo per quale motivo.
Essa chiarisce che ai fini tributari è sclusa qualsiasi procedura che preveda l’utilizzo di una firma elettronica «semplice» cioè non qualificata, digitale o avanzata.
Secondo l'agenzia, i comportamenti da tenere devono rispettare le norme contenute nel Dpr 22 luglio 1998 n. 322, che detta le modalità per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi, dell’Iva, dell’Irap e dei sostituti d’imposta.
Visto che le dichiarazioni sono documenti fiscalmente rilevanti, la loro conservazione deve avvenire nel rispetto della normativa vigente, e qualora si tratti di documenti informatici, nel rispetto del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 (cosiddetto Codice dell’amministrazione digitale o Cad).
I documenti informatici rilevanti ai fini tributari hanno le caratteristiche dell’immodificabilità, dell’integrità, dell’autenticità e della leggibilità e devono essere conservati in modo tale che siano rispettate le norme del Codice civile, le disposizioni del codice dell’amministrazione digitale e delle relative regole tecniche e le altre norme tributarie riguardanti la corretta tenuta della contabilità.
Il procedimento di generazione delle copie informatiche e delle copie per immagine su supporto informatico di documenti e scritture analogici avviene, ai fini tributari, a norma dell’articolo 22, comma 3, del Dlgs n82/2005 e termina con l’apposizione della firma elettronica qualificata, della firma digitale, o della firma elettronica basata sui certificati rilasciati dalle agenzie fiscali.
Dal complesso quadro normativo esposto dalla agenzia, cunsultabile nel dettaglio nel testo integrale della consulenza di cui si tratta, emerge che in nessun caso una firma elettronica "semplice" (ossia non qualificata, digitale o avanzata), indipendentemente dal processo di sua formazione, può dirsi idonea a garantire i requisti che i documenti informatici (nativi tali o frutto di copia/dematerializzazione), specie se di natura fiscale, devono possedere sin dal momento della loro formazione.
Pertanto, deve escludersi l'idoneità ai fini tributari – ai sensi sia del d.P.R. n. 322 del 1998, sia di altre previsioni, fatta salva una diversa espressa indicazione del legislatore – di qualsiasi procedura che preveda l'utilizzo di tale tipologia di firma.
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Bando 2023 esame revisori legali: domande entro il 28.09
Con un avviso del 29 agosto il MEF informa del fatto che è stato pubblicato sulla G.U. 4a Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 65 del 29 agosto 2023 il Bando per esame di idoneità professionale per l’esercizio della revisione legale.
A tal fine, è stata predisposta un’apposita applicazione informatica sul sito istituzionale del MEF accessibile fino alle ore 23.59 del trentesimo giorno decorrente dalla data di pubblicazione del bando.
Attenzione al fatto che il termine di presentazione delle domande è fissato alle ore 23.59 del giorno 28 settembre 2023.
Si ricorda che non sono ammesse altre forme di presentazione della domanda di partecipazione all’esame, diverse da quelle specificate nel bando.
Bando 2023 per esame idoneità professionale revisori legali: i requisiti
I requisiti di ammissione sono stabiliti dall’articolo 2 del regolamento recante l’attuazione della disciplina legislativa in materia di idoneità professionale per l’abilitazione all’esercizio della revisione legale, approvato con decreto 19 gennaio 2016, n. 63 del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
Tutti i requisiti di ammissione all’esame devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.
Ai fini della regolarità della domanda, si ricorda che il tirocinio deve risultare concluso (e la relativa relazione finale deve essere presentata) in data anteriore a quella di presentazione della domanda di ammissione all’esame.
Attenzione al fatto che, la sola presentazione della relazione finale non consente la partecipazione all’esame se non accompagnata dall’attestazione di compiuto tirocinio che potrà essere disposta dal Ministero dell’economia e delle finanze, per le relazioni del terzo anno di tirocinio presentate dal mese luglio 2023, anche in data successiva alla presentazione della domanda di partecipazione all’esame.
Bando 2023 esame revisori legali: il contributo da versare
Ai fini della partecipazione allìesame, il candidato è tenuto, contestualmente alla presentazione della domanda, al versamento del contributo per le spese di esame nella misura di euro 100,00 (articolo 3, comma 6 del decreto del 19 gennaio 2016, n. 63)
Egli dovrà assolvere l’imposta di bollo come da normativa vigente.
Entrambi i pagamenti dovranno essere assolti direttamente nella fase di presentazione del modulo di iscrizione, selezionando un prestatore di servizi abilitato sul nodo dei pagamenti «PagoPA».
Bando 2023 per esame idoneità professionale revisori legali: le prove
Con DM 13 febbraio 2023, n. 71 “Regolamento recante modifiche al decreto 19 gennaio 2016, n. 63, concernente l'attuazione della disciplina legislativa in materia di esame di idoneità professionale per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale” sono state introdotte nuove modalità di svolgimento delle prove di esame.
In particolare, il MEF ricorda che le prove di cui all’articolo 5, comma 1, lettere a) e b) del DM 63/2016 concernenti, rispettivamente, materie economiche e aziendali e materie giuridiche, consisteranno ora nella risoluzione di tre quesiti a risposta aperta di lunghezza massima di 30 righe per ciascun quesito vertenti nell’insieme, su tutte le materie indicate nell’articolo 5, comma 1, lettere a) e b) del bando.
Per lo svolgimento della prima e della seconda prova sarà assegnato un tempo massimo di due ore per ciascuna di esse.
Le due prove si svolgeranno in un’unica giornata di esame.
La terza prova scritta, la cui modalità di svolgimento non ha subito modifiche sostanziali rispetto alle precedenti edizioni, verterà sulle materie tecnico-professionali e della revisione indicate all'articolo 1, comma 1, lettere f), g), h), i), l) del DM 63/2016 e comprenderà un quesito a contenuto pratico attinente l'esercizio della revisione legale per la cui risoluzione sarà assegnato un tempo massimo di tre ore.
La terza prova si svolgerà nella seconda giornata di esame.
Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4a serie speciale – concorsi ed esami del giorno 20 ottobre 2023, almeno 30 giorni prima della prima prova scritta, verrà data comunicazione della data, dell’ora e della sede in cui le prove avranno luogo.
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