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Riforma fiscale: aspetti generali della nuova IRPEF
Il Disegno di Legge Delega fiscale approvato il 12 luglio 2023 dalla Camera, all'art. 5 si occupa di Principi e criteri direttivi per la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle persone fisiche.
Vediamo una sintesi delle regole IRPEF e ciò che prevede la riforma fiscale.
Aspetti generali dell'IRPEF
L'imposta sul reddito delle persone fisiche è regolata dal Testo unico delle imposte sui redditi (DPR 22 dicembre 1986 n. 917).
L'IRPEF si applica sui redditi che rientrano in alcune categorie individuate dalla legge (redditi fondiari, redditi di capitale, redditi di lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo, redditi di impresa, redditi diversi) ed è una imposta progressiva in quanto colpisce il reddito, con aliquote crescenti che dipendono dagli scaglioni di reddito stesso.
L’imponibile e l’imposta da versare sono determinati, rispettivamente, al netto degli oneri deducibili e delle detrazioni per oneri.
Tale impostazione generale è rimasta immutata, anche a seguito delle modifiche sostanziali apportate ad aliquote e scaglioni dalla Legge di Bilancio 2022 (articolo 1, commi 2-7 della legge n. 234 del 2021). Per effetto di tali modifiche, il sistema prevede quattro scaglioni di reddito con altrettante aliquote, secondo il seguente schema:
- fino a 15.000 euro, 23%;
- da 15.000,01 a 28.000 euro, 25%;
- da 28.000,01 a 50.000 euro, 35%;
- oltre 50.000 euro, 43%.
Novità IRPEF della riforma Riforma fiscale: aspetti generali
L’articolo 5, modificato in sede referente, reca i principi e i criteri direttivi per la revisione dell’Imposta sulle persone fisiche, Irpef.
In senso generale la riforma mira a disporre:
- la revisione e la graduale riduzione dell’Irpef, nel rispetto del principio di progressività e nella prospettiva di transizione del sistema verso l'aliquota impositiva unica;
- il graduale perseguimento della equità orizzontale attraverso, tra l’altro: l’applicazione della stessa area di esenzione fiscale e dello stesso carico impositivo Irpef indipendentemente dalla natura del reddito prodotto;
- la possibilità del contribuente di dedurre i contributi previdenziali obbligatori;
- l'inclusione nel reddito complessivo rilevante ai fini delle agevolazioni anche dei redditi assoggettati ad imposte sostitutive e a ritenute alla fonte.
Novità IRPEF della riforma Riforma fiscale: i redditi di impresa
Nell'art 5, tra le altre, vi sono le novità sul reddito di impresa soggetto a Irpef.
Il disegno di delega prevede un regime opzionale di tassazione per le imprese in contabilità ordinaria, che favorisca la tendenziale neutralità tra i diversi sistemi di tassazione.
Tale obiettivo è da perseguire mediante l'assimilazione al regime dell'imposta sul reddito delle società, con l'assoggettamento a un'imposta ad aliquota proporzionale allineata a quella ordinaria dell'Ires (la cui aliquota è attualmente al 24%).
Rimane ferma la partecipazione alla formazione del reddito complessivo degli utili prelevati dall’imprenditore e di quelli distribuiti ai soci, fino a concorrenza delle somme assoggettate alla detta imposta proporzionale, prevedendo lo scomputo di quest'ultima dall'imposta personale.
La Relazione illustrativa al disegno di legge chiarisce che, nel caso di esercizio dell’opzione, il reddito d’impresa non concorre per trasparenza alla formazione del reddito complessivo ai fini Irpef nel periodo d’imposta di competenza ma viene assoggettato a un diverso regime impositivo, con applicazione di un’imposta ad aliquota proporzionale allineata all’Ires.
Successivamente, nell’anno in cui avviene il prelievo dell’utile da parte dell’imprenditore o la sua distribuzione ai soci, il reddito d’impresa partecipa a quello complessivo dei citati soggetti, riconoscendo ai medesimi lo scomputo dall’imposta personale di quella proporzionale precedentemente assolta dagli stessi.
Per quanto riguarda l’imposizione delle imprese, si ricorda sinteticamente che in Italia il tipo di imposizione diretta che grava sulle attività di impresa non è neutrale, bensì dipende:
- dalla natura del soggetto passivo (persone fisiche o persone giuridiche)
- dall’organizzazione degli stessi (società di persone o di capitali).
In linea generale, i lavoratori autonomi e le imprese individuali sono assoggettati a Irpef, mentre le persone giuridiche (con la rilevante eccezione delle società di persone) sono assoggettate a Ires, imposta sui redditi d’impresa.
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TFR: riattivazione codice tributo “1250”
Con Risoluzione n 42 del 13 luglio le Entrate pubblicano i codice tributo “1250” denominato “Acconto imposte sui trattamenti di fine rapporto”.
Ricordiamo che, con risoluzione n. 18/E del 28 aprile 2023 tale codice tributo è stato soppresso.
A seguito dell’individuazione di alcune fattispecie residuali, con la risoluzione in oggetto si dispone la riattivazione del suddetto codice tributo “1250”, per consentire il completamento del recupero in compensazione, tramite modello F24, dei crediti residui maturati in relazione al versamento delle somme previste dall’articolo 3, commi 211 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Si rammenta che il codice tributo “1250” è esposto nella sezione “ERARIO” del modello F24, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, riportando nel campo “anno di riferimento” l’anno (nel formato “AAAA”) a cui si riferisce l’operazione.
Ai sensi dell’articolo 37, comma 49-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, il modello F24 contenente l’utilizzo in compensazione del suddetto codice tributo “1250” deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena lo scarto della delega di pagamento.Fondo integrativo contratturale INPGI: soppressi i codici tributo
Con la Risoluzione n 43 invece vengo soppressi 25 codici tributo vediamo quali.
In particolare, avvenuta la cessazione della gestione da parte dell’Inpgi, del Fondo integrativo contrattuale “ex fissa”, l’Istituto nazionale della previdenza dei giornalisti italiani ha chiesto la soppressione dei codici che consentivano di versare allo stesso Fondo i contributi previdenziali e assistenziali.
Sono soppressi nel dettaglio:
"F24 accise":
- FA01 – “Addizionale Fondo Integrativo”
- FA02 – “Addizionale Fondo Integrativo pregressi”
- F001 – “Contributi Fondo Integrativo”
- F002 – “Contributi Fondo Integrativo pregressi”
- F003 – “Rata Condono Previdenziale Fondo Integrativo”
- F004 – “Differenze Contributi Fondo Integrativo”
- FV01 – “Contributi Fondo Integrativo dovuti per accertamento ispettivo”
- FV02 – “Sanzioni Civili Fondo Integrativo dovute per accertamento ispettivo”
- FS01 – “Sanzioni civili Fondo Integrativo”
- FR01 – “Contributi Fondo Integrativo – Gruppo RAI”
- FR02 – “Contributi Fondo Integrativo pregressi – Gruppo RAI”
- FR03 – “Rata Condono Previdenziale Fondo Integrativo – Gruppo RAI”
- FR04 – “Differenze Contributi Fondo Integrativo – Gruppo RAI”
- FRV1 – “Contributi Fondo Integrativo dovuti per accertamento ispettivo – Gruppo RAI”
- FRV2 – “Sanzioni civili Fondo Integrativo dovute per accertamento ispettivo – Gruppo RAI”
- FRS1 – “Sanzioni civili Fondo Integrativo" – Gruppo RAI”, per l’F24 accise.
" F24 enti pubblici”
- FA01 – “Addizionale Fondo Integrativo”
- FA02 – “Addizionale Fondo Integrativo Pregressi”
- F001 – “Contributi Fondo Integrativo”
- F002 – “Contributi Fondo Integrativo Pregressi”
- F003 – “Rata Condono Previdenziale Fondo Integrativo”
- F004 – “Differenze Contributi Fondo Integrativo”
- FV01 – “Contributi Fondo Integrativo dovuti per accertamento ispettivo”
- FV02 – “Sanzioni civili Fondo Integrativo dovute per accertamento ispettivo”
- FS01 – “Sanzioni civili Fondo Integrativo”,per l’F24 enti pubblici.
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Redditi di natura Finanziaria: come cambierà la tassazione dopo la Riforma Fiscale
Il disegno di Legge delega della Riforma Fiscale prevede, per quanto riguarda i redditi di natura finanziaria, di superare l’attuale divisione tra Redditi diversi e Redditi di Capitale, facendoli confluire in un’unica categoria Reddituale da tassare per cassa, attraverso la dichiarazione dei redditi con possibilità di compensare utili e perdite.
Verra’ tuttavia prevista la possibilità di optare per l’applicazione dell’imposta sostitutiva, con esonero della dichiarazione, soprattutto con riferimento ai rendimenti finanziari delle forme previdenziali complementari e per gli enti previdenziali privati.
Attualmente i redditi di natura finanziaria sono divisi in due categorie:
- redditi di capitale (articolo 44 TUIR, ovvero che derivano dall’investimento in capitali: dividendi, interessi e altri proventi analoghi)
- redditi diversi (art. 67 TUIR, tra cui plusvalenze e minusvalenze derivanti da transazioni su azioni, su titoli rappresentativi di capitale d’impresa e altri prodotti).
Queste due categorie reddituali sono autonome e distinte e non possono formare oggetto di compensazione tra di loro:
i redditi di capitale sono tassati “al lordo” (senza riconoscimento né di spese né di perdite), mentre i redditi diversi di natura finanziaria sono tassati “al netto” (con riconoscimento sia delle spese sia delle minusvalenze).
In linea generale, l’imposizione su tali redditi è sottratta all’ordinario sistema Irpef per aliquote e scaglioni, con sottoposizione e forme di imposizione sostitutiva.
Attualmente i redditi da capitale (interessi e dividendi) sono tassati per cassa, al lordo delle spese e sottoposti all’aliquota sostitutiva del 26%, tranne alcune ipotesi esenti o agevolate.
La tassazione dei redditi diversi di natura finanziaria per le persone fisiche, le società semplici e soggetti equiparati, gli enti non commerciali prevede tre regimi:
- il regime della dichiarazione
- quello del risparmio amministrato
- e quello del risparmio gestito.
La differenza tra i tre regimi si sostanzia negli adempimenti posti a carico dell’investitore o del gestore, nella determinazione dell’imponibile e nel momento in cui viene applicata la tassazione (maturato o realizzato) nonché nel trattamento fiscale di profitti e perdite (con particolare riferimento alla loro compensabilità).
I redditi diversi sono tassati per cassa nei regimi di risparmio amministrato e di risparmio dichiarativo, mentre sono tassati per competenza (maturazione) nel caso del risparmio gestito.
Con riferimento alla tassazione dei fondi comuni di investimento, con il decreto legge n. 225 del 2010 è stato effettuato il passaggio da un sistema di tassazione per maturazione in capo al fondo a un sistema di tassazione per cassa in capo agli investitori.
La legge di Riforma intende mantenere invariata la tassazione dei redditi derivanti da titoli di stato ed equiparati ,sottoposti attualmente ad aliquota agevolata al 12,5%.
Sugli altri redditi di natura finanziaria si intende mantenere l'applicazione di un’imposta sostitutiva sul risultato complessivo netto dei redditi realizzati nell'anno solare, ottenuto sommando algebricamente i redditi finanziari positivi con i redditi finanziari negativi, con possibilità di riportare le eccedenze negative nei periodi d'imposta successivi a quello di formazione.
La previsione di un obbligo dichiarativo dei redditi di natura finanziaria da parte del contribuente sarà opzionale in quanto verrà mantenuta la possibilità di optare per l’applicazione di modalità semplificate di riscossione dell'imposta attraverso intermediari autorizzati, con i quali sussistono stabili rapporti, senza obbligo di successiva dichiarazione dei medesimi redditi.
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Etichette olio d’oliva 2023: guida per le imprese
Con una Guida pratica intitolata "Guida pratica all'etichettatura degli oli d'oliva" aggiornata con i l’«etichettatura ambientale» di cui all’art. 219, comma 5, del D. Lgs. n. 152/2006 e con il Reg. delegato (UE) n. 2022/2104 il Ministero dell'agricoltura fornisce, alle imprese indicazioni per etichettare gli oli destinati a:
- consumatore finale,
- ristoranti, mense e collettività simili.
Viene precisato che la guida fornisce solo le basi per l’etichettatura degli oli d’oliva in generale, rimanendo ancora escluse dalla trattazione le diciture specifiche previste per gli oli a DOP/IGP e per quelli biologici nonché le informazioni nutrizionale e sulla salute.
La struttura della guida, alla terza edizione, ricalca sostanzialmente quella delle edizioni precedenti essendo composta da:
- una parte “teorica”, in cui vengono brevemente descritte le singole diciture da riportare in etichetta,
- una parte “pratica” in cui sono stati proposti alcuni format di etichetta.
In ultimo c’è un capitolo in cui vi sono elencati i riferimenti normativi, aggiornati al 28 febbraio 2023, le note e le guide citati nella trattazione dei singoli argomenti di cui alla parte teorica.
Etichette olio d'oliva 2023: guida per le imprese
La guida precisa le indicazioni che devono essere obbligatoriamente riportate in etichetta dell’olio d’oliva che sono le seguenti:
- a) la denominazione di vendita
- b) la designazione dell’origine (solo per l’extra vergine ed il vergine)
- c) l’informazione sulla categoria di olio
- d) la quantità netta
- e) il termine minimo di conservazione
- g) le condizioni particolari di conservazione
- h) il nome o la ragione sociale e l’indirizzo del responsabile commerciale del prodotto;
- i) il lotto l) una dichiarazione nutrizionale
- m) la campagna di raccolta se ricorrono determinate condizioni (solo per l’extra vergine ed il vergine, vedi capitolo 11)
- n) la sede dello stabilimento di confezionamento
- o) l’etichettatura ambientale.
In merito all'olio destinato al consumatore finale:
- l’«olio extra vergine di oliva»,
- l’«olio di oliva vergine»,
- l’«olio di oliva – composto di oli di oliva raffinati e oli di oliva vergini»
- l’«olio di sansa di oliva»
essi devono essere presentati al consumatore finale:
- in recipienti chiusi della capacità massima di 5 litri,
- provvisti di un sistema di chiusura che perde la sua integrità dopo la prima utilizzazione
- e forniti di un’etichetta conforme alle disposizioni vigenti.
Occorre ricordate che è vietata la vendita di olio allo stato sfuso al consumatore finale. Rientra in tale tipo di vendita anche quella che avviene mediante la spillatura dal “bag in box” e, in generale, con i sistemi “alla spina”.
In merito agli oli destinati a ristoranti, mense e collettività simili:
- per rifornirsi di «olio extra vergine di oliva», di «olio di oliva vergine», di «olio di oliva – composto di oli di oliva raffinati e oli di oliva vergini» e di «olio di sansa di oliva», il “ristoratore” deve acquistare esclusivamente confezioni etichettate conformemente alla normativa vigente e dotate di un sistema di chiusura che perde la sua integrità dopo la prima utilizzazione;
- non può in nessun caso acquistare olio allo stato sfuso
- per quanto riguarda la capacità delle confezioni, queste potranno essere al massimo di 25 litri tenendo presente, però, che solo quelle di capacità fino a 5 litri possono essere messe a disposizione dei clienti mentre quelle di capacità superiore devono essere utilizzate esclusivamente in cucina per la preparazione dei pasti;
- qualora al cliente gli venga messo a disposizione un «olio extra vergine di oliva» o un «olio di oliva vergine», oltre a quanto detto, le confezioni devono essere fornite anche di tappo «antirabbocco».
Riepilogando:
- per la preparazione dei pasti L’«olio extra vergine di oliva», l’«olio di oliva vergine», l’«olio di oliva – composto di oli di oliva raffinati e oli di oliva vergini» e l’«olio di sansa di oliva» destinati ai ristoranti, agli ospedali, alle mense o altre collettività simili per la preparazione dei pasti devono essere:
- etichettati conformemente alla normativa vigente – di capacità massima 25 litri
- provvisti di un sistema di chiusura che perde la sua integrità dopo la prima utilizzazione.
- per i clienti l’«olio extra vergine di oliva» e l’«olio di oliva vergine» messi a disposizione dei clienti dei pubblici esercizi devono essere:
- etichettati conformemente alla normativa vigente
- di capacità massima 5 litri
- forniti di tappo antirabbocco
- provvisti di un sistema di chiusura che perde la sua integrità dopo la prima utilizzazione.
Attenzione al fatto che è vietata la vendita di olio allo stato sfuso ai ristoranti, alle mense e simili.
Si rimanda alla consultazione guida per tutte le altre indicazioni del Ministero utili alla etichettatura.
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Commercialista residente estero: come si regola l’iscrizione all’Albo?
Con un pronto ordini datato 27 giugno il CNDCEC replica ad un quesito con il quale si domandava se un iscritto nella seziona A dell’Albo, avente un rapporto di “lavoro esclusivo” nella città di Londra dove è in procinto di trasferire la propria residenza, possa mantenere l’iscrizione all’Albo oppure essere iscritto nell’Elenco Speciale.
Viene ricordato che ai sensi dell’art. 36, co. 1, lett. d) D.Lgs. n. 139/2005 ai fini dell’iscrizione o del mantenimento dell’iscrizione nell’Albo può procedersi:
- sia in base al requisito della residenza,
- sia in base al domicilio professionale, intendendosi per quest’ultimo, come più volte chiarito dal Consiglio Nazionale, il luogo in cui il professionista esercita in maniera “prevalente” ed effettiva la propria attività professionale.
Come illustrato nell’informativa 22/2019, esso si caratterizza principalmente per l’elemento soggettivo dell’intenzionalità di costituire e mantenere in un determinato luogo il centro principale (“prevalente”) delle proprie relazioni economiche professionali e risulta verificabile sulla base di determinati dati oggettivi, quali la frequenza, la periodicità e continuità delle prestazioni erogate, numero dei clienti, giro di affari etc.
Il CNDCEC precisa che in mancanza di residenza nel territorio italiano ed in assenza anche di un “domicilio professionale” in Italia non sono soddisfatti i requisiti di cui all’art. 36, co. 1, lett. d) D.Lgs. n. 139/2005.
Inoltre, si ricorda che ai fini dell’iscrizione nell’Elenco Speciale dei non esercenti di cui all’art. 37 D.Lgs. n. 139/2005 è necessaria la sussistenza di una delle ipotesi di incompatibilità con l’esercizio della professione previste dall’art. 4 D.Lgs. 139/2005 oltre, naturalmente, il requisito alternativo della residenza o del domicilio professionale che radica la competenza dell’Ordine.
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Energia in vetta: domande d’agevolazione dal 3 luglio per le imprese montane
Dalle ore 12 del 3 luglio le imprese della montagna possono presentare domanda di fondo perduto per le maggiori spese sostenute nella stagiona invernale 2022/2023 (Accedi qui al sito del soggetto gestore Invitalia)
Ricordiamo che con il DPCM del 24 maggio si pubblicava un avviso con le regole per il sostegno alle imprese nella gestione degli impianti di risalita e delle piste sciistiche.
In paricolare, l'avviso si rivolge ai soggetti di seguito specificati di cui all’articolo 4 per il sostengo nella gestione e nell’esercizio degli impianti di risalita e delle piste da sci, da discesa o da fondo, dotate di impianti di produzione di neve programmata all’interno dei comprensori sciistici del territorio nazionale, con l’esclusione delle Province Autonome di Trento e Bolzano.
L’assegnazione delle agevolazioni ha la finalità di sostenere il funzionamento delle infrastrutture sportive per i maggiori costi sostenuti nella stagione invernale 2022/2023 rispetto alla stagione invernale precedente.
Le risorse finanziarie disponibili per la concessione delle agevolazioni ammontano a euro 10.802.533,87 a valere sul Fondo per lo Sviluppo delle Montagne Italiane, salvo ulteriori risorse aggiuntive che si renderanno disponibili.
Il contributo a fondo perduto è concesso:
- nella percentuale massima dell’80% delle spese ammissibili
- per un importo non superiore a 70.000,00 euro.
Il contributo a fondo perduto è concesso nei limiti e nelle disponibilità possono essere concessi a ciascuna soggetto proponente nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al Regolamento de minimis (Regolamento (UE) n. 1407/2013) e al Regolamento GBER (Regolamento UE n. 651/2014
Bando Energia in vetta: le imprese beneficiarie
L'avviso definisce le modalità e i termini di presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni per il sostegno alle imprese di ogni dimensione, associazioni sportive dilettantistiche, società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro in possesso dei seguenti requisiti:
- a) essere gestori di impianti di risalita e di piste da sci (da discesa o da fondo), aventi rilevanza locale e non, dotate di impianti di produzione di neve programmata;
- b) nel caso di imprese, essere regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio di competenza;
- c) avere sede operativa ubicata su tutto il territorio nazionale, ad eccezione che nelle Province Autonome di Trento e Bolzano e fatto salvo quanto previsto dal comma 4;
- d) esercitare, in misura anche non prevalente, l’attività identificata dal codice ATECO 49.39.01 (Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano);
- e) essere iscritte, nel caso di ASD/SSD senza scopo di lucro, al Registro CONI e/o affiliate a Federazioni Sportive Nazionali (FSN) oppure Discipline Sportive Associazione (DSA) ed Enti di Promozione Sportiva (ETS), iscritte al Registro CIP e/o affiliate a Federazioni Sportive Paralimpiche (FSP), Federazioni Sportive Nazionali Paralimpiche (FSNP), Discipline Sportive Associate Paralimpiche (DSAP), Enti di Promozione Sportiva Paralimpica;
- f) avere sede operativa attiva al momento della presentazione della domanda e nelle stagioni invernali 2021/2022 e 2022/2023;
- g) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente;
- h) essere in regola con gli obblighi in materia previdenziale, fiscale e assicurativa
Bando Energia in vetta: spese ammissibili
Sono considerate ammissibili, le maggiori spese sostenute nel periodo compreso tra il 1° novembre 2022 e il 30 aprile 2023 rispetto al periodo compreso tra il 1° novembre 2021 e il 30 aprile 2022, relativamente alle seguenti tipologie di costi di funzionamento:
- a) energia elettrica;
- b) approvvigionamento idrico per la produzione di neve programmata (ad esclusione del canone di concessione per l’utilizzo dell’acqua, ove dovuto)
Le spese ammissibili devono essere giustificate con idonea documentazione amministrativa e devono essere:
- a) reali ed effettive, cioè comprovate attraverso documenti fiscali idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 3, della Legge 13 agosto 2010, n. 136;
- b) fatturate al soggetto beneficiario entro e non oltre la data di presentazione della domanda e, chiaramente, attribuibili alle tipologie di spesa sopra richiamate e sostenute nella stagione sciistica 2022/2023;
- c) imputate al netto dell’IVA salvo i casi in cui la stessa non possa essere recuperata, rimborsata o compensata, in qualche modo, da parte del beneficiario.
Tali casi devono essere obbligatoriamente segnalati dal richiedente al momento della domanda di partecipazione.
Bando Energia in vetta: presenta la domanda dal 3 luglio
Le agevolazioni sono concesse mediante una procedura a sportello, seguendo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse.
La domanda di partecipazione può essere compilata e presentata dalle ore 12:00 del giorno 30 giugno 2023 (termine prorogato al 3 luglio) deve essere redatta in lingua italiana, e compilata e trasmessa esclusivamente in via telematica, utilizzando la piattaforma informatica messa a disposizione dall’Agenzia Invitalia sul sito istituzionale, nella sezione dedicata alla misura.
La compilazione e l’invio della domanda di partecipazione sono riservati al rappresentante legale dell’impresa richiedente, come risultante dal Registro delle imprese, nonché ad eventuali soggetti delegati
La domanda di partecipazione ed i relativi allegati devono essere firmati digitalmente, a pena di nullità, dal rappresentante legale dell’impresa richiedente, la quale deve essere in possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC) attiva e risultante dal Registro delle imprese.
La domanda di partecipazione può essere compilata e presentata mediante:
- a. accesso alla piattaforma informatica dell’Agenzia tramite sistema pubblico di identità digitale (SPID), carta d’identità elettronica (CIE) o carta nazionale dei servizi (CNS);
- b. inserimento delle informazioni per la compilazione della domanda del contributo a fondo perduto;
- c. generazione della domanda di cui al precedente punto b), in formato .pdf, contenente le informazioni e i dati forniti e successiva apposizione della firma digitale del rappresentante legale dell’impresa;
- d. trasmissione della domanda attraverso il caricamento in piattaforma del relativo modulo di cui al precedente punto c), unitamente alla documentazione prevista dal presente Avviso.
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Organismi mediazione: i Commercialisti chiedono i provvedimenti attuativi
Con un comunicato pubblicato sul proprio sito internet il CNDCEC sottolinea che: “Il 30 giugno scorso è entrata in vigore la seconda parte della riforma Cartabia sulla mediazione, ma i relativi decreti ministeriali non sono stati ancora emanati. Una situazione che rende di fatto impossibile agli organismi di mediazione pubblici operare nel rispetto della nuova disciplina”.
Il presidente del consiglio nazionale dei commercialisti, Elbano de Nuccio lancia un appello al Governo “affinché vengano al più presto emanate le norme regolamentari necessarie alla continuazione dell’erogazione dei servizi di mediazione civile e commerciale da parte degli organismi di mediazione disciplinati dal decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, relativamente ai procedimenti instaurati successivamente a tale data, diversamente non protocollabili, né assegnabili”.
La consigliera segretaria del Consiglio nazionale con delega alle funzioni giudiziarie e ADR, Giovanna Greco evidenzia la preoccupazione secondo la quale l’omessa regolamentazione possa disincentivare il ricorso alla mediazione civile e commerciale.
Il comunicato datato 3 luglio sottoliena come ci sia il rischio che si configuri un maggior ricorso al contenzioso giudiziario, cosa che renderebbe problematico il raggiungimento di uno dei più importanti obiettivi del PNRR, ossia quello di riportare il processo ad un modello di efficienza e competitività attraverso, innanzitutto, la riduzione del tempo del giudizio dei processi civili in tutti i gradi di giudizio.
Viene evidenziato che una giustizia rapida e di qualità stimola la concorrenza e il rilancio dell’economia del Paese.
I commercialisti ricordano che l’efficacia nel settore Giustizia si raggiunge proprio con l’attività di regolamentazione all’entrata in vigore della riforma.
Le finalità della riforma del processo civile attengano, oltre all’abbattimento del tempo di definizione dei processi civili, proprio alla valorizzazione delle forme di giustizia alternativa.
Più nello specifico, con riferimento agli strumenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie quali la mediazione, la riforma ha esteso i casi per i quali il ricorso alla mediazione è obbligatorio, introducendo tra le controversie per cui l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, anche i contratti di associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura.