• Le Agevolazioni per le Ristrutturazioni Edilizie e il Risparmio Energetico

    Stop a cessione e sconto per bonus edilizi: le nuove regole

    Pubblicata in GU n 123 del 28 maggio la Legge n 67/2024 di conversione del DL n 39/2024 (pubblicato in GU n 75 del 29.03.24).

    Il Decreto convertito mira, tra l'altro, ad eliminare le residue fattispecie per le quali risulta ancora vigente l’esercizio delle opzioni di cessione e sconto al posto delle detrazioni.

    Sinteticamente, da oggi 29 maggio entrano in vigore le restrizioni retroattive per le detrazioni di superbonus, sismabonus e bonus barriere architettoniche.

    In particolare, tutte le spese effettuate a partire dall’inizio del 2024 prevedono sconti fiscali ammortizzabili in dieci rate, rispetto alle precedenti quattro o cinque. 

    Con l’entrata in vigore della legge è ufficialmente operativo lo stop alla cessione delle rate residue per chi ha utilizzato la prima parte delle spese in detrazione nella dichiarazione dei redditi. 

    Inoltre, grossa novità per le banche (intermediari finanziari e assicurazioni) che a partire dal 2025, non potranno più compensare i crediti fiscali collegati a bonus edilizi, già acquisiti, con debiti contributivi e previdenziali. 

    Sinteticamente nella conversione vengono confermate le seguenti novità:

    • Riduzione delle fattispecie ammesse all’esercizio dell’opzione per la cessione dei crediti o per lo sconto in fattura,
    • Limitazione dell’applicazione dell’istituto della remissione in bonis,
    • Trasmissione dei dati relativi alle spese agevolabili fiscalmente,
    • Utilizzabilità dei crediti di imposta inerenti ai bonus edilizi in presenza di iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione,
    • Presidi antifrode in materia di cessione dei crediti Ace.

    Sconto e cessione dei bonus edilizi: i blocchi e le deroghe

    Con l'art 1 rubricato Modifiche alla disciplina in materia di opzioni per la cessione dei crediti o per lo sconto in fattura si apportano modifiche alla disciplina in materia di cessione dei crediti fiscali contenuta nell’articolo 2 del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, il quale aveva previsto che, a partire dalla data del 17 febbraio 2023, non fosse più consentito di esercitare le opzioni per il c.d. sconto in fattura o per la cessione del credito in luogo delle detrazioni spettanti per la realizzazione degli interventi edili elencati nell’articolo 121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. 

    Nella norma erano previste eccezioni per le spese sostenute da determinate tipologie di soggetti quali:

    • IACP, cooperative, enti del Terzo settore,
    • ovvero per gli interventi realizzati sugli immobili danneggiati da eventi sismici.

    Con la novità del DL n 39/2024 si fa venire meno la deroga al blocco dello sconto in fattura e della cessione del credito, prevista dall’articolo 2, comma 3-bis, primo periodo, del citato decreto-legge n. 11 del 2023 a favore degli IACP, delle cooperative di abitazione a proprietà indivisa ed enti del Terzo settore. 

    Inoltre, si prevede un regime transitorio, stabilendo che le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 3-bis, primo periodo, del citato decreto-legge n. 11 del 2023, in vigore anteriormente alle modifiche apportate dal comma 1, continuano ad applicarsi alle spese sostenute in relazione agli interventi per i quali in data antecedente al 30 marzo 2024, entrata in vigore del decreto-legge: 

    • a) risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi dell’articolo 119, comma 13-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, se gli interventi sono agevolati ai sensi del medesimo articolo 119 e sono diversi da quelli effettuati dai condomini; 
    • b) risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi dell’articolo 119, comma 13-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, se gli interventi sono agevolati ai sensi del medesimo articolo 119 e sono effettuati dai condomini; 
    • c) risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi sono agevolati ai sensi dell'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 e comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici; 
    • d) risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario, se gli interventi sono diversi da quelli agevolati ai sensi dell’articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020; 
    • e) siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo, se gli interventi sono diversi da quelli agevolati ai sensi dell’articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 e per i medesimi non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo. 

    Inoltre, al fine di evitare la fruizione dei bonus edilizi anche da parte dei soggetti che hanno debiti nei confronti dell’erario, come già previsto nel nostro ordinamento in altri casi, si dispone la sospensione fino a concorrenza di quanto dovuto dell’utilizzabilità dei crediti di imposta inerenti i bonus edilizi in presenza di iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi imposte erariali nonché ad atti emessi dall’Agenzia delle entrate, per importi complessivamente superiori a euro 10.000, se scaduti i termini di pagamento e purché non siano in essere provvedimenti di sospensione o non siano in corso piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza. Leggi anche: Crediti da bonus edilizi: sospese le compensazioni in presenza di debiti col Fisco

    Infine, si introducono misure volte a prevenire le frodi in materia di cessione dei crediti ACE, riducendo a una la possibilità di cessione ed estendendo la responsabilità solidale del cessionario alle ipotesi di concorso nella violazione, nonché ampliando i controlli preventivi in materia di operazioni sospette.

  • PRIMO PIANO

    Credito ACE. divieto di cessione dopo la prima

    Il Dl n 39/2024  è stato convertito in Legge n 67/2024 pubblicata in GU n 213 del 28 maggio.

    Tra le altre novità si prevedono presidi antifrode per l'ACE, vediamo il dettaglio.

    Credito ACE: le novità in vigore dal 30 marzo

    L’articolo 5, al comma 1, modifica l’articolo 19, comma 6, del menzionato decreto-legge Sostegni-bis (n. 73 del 2021).

    Nella sua previgente formulazione, esso disponeva che l’ACE, fruito mediante credito d'imposta – oltre a essere utilizzato in compensazione ed essere chiesto a rimborso – potesse essere ceduto, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, nonché usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente.

    Con le modifiche di cui alla lettera a) del comma 1 viene esclusa la possibilità di ulteriori cessioni, dopo la prima, dell’incentivo ACE utilizzato sotto forma di credito di imposta.

    Il comma 6, nella sua formulazione vigente, dispone altresì che i soggetti cessionari del credito ACE rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore

    rispetto al credito ricevuto.

    Con le modifiche di cui alla lettera b) del comma 1 il comma 6 viene integrato al fine di disporre che in presenza di concorso nella violazione, oltre all’applicazione delle norme generali sul concorso nelle violazioni tributarie (di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472), ai fini del recupero del credito e dei relativi interessi, sussiste anche la responsabilità in solido dei

    soggetti cessionari.

    Le disposizioni in esame prevedono che alle cessioni del credito d’imposta con cui si usufruisce dell’ACE si applichi il complesso di misure antifrode in tema di cessioni dei crediti di imposta contenute nell’articolo 122-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34

    Con una norma di chiusura si prevede che i crediti che, al 30 marzo 2024, sono stati precedentemente oggetto di cessione possono costituire oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione ad altri soggetti, alle condizioni ivi previste

  • Enti no-profit

    Riqualificazione energetica ONLUS, odv e aps: contributi in arrivo

    La legge di conversione del DL 39/2024 approvato da Camera e Senato è attesa in Gazzetta Ufficiale per la definitiva entrata in vigore.

    Tra le novità che reca la conversione del DL vi è un Fondo con contributi per:

    • ONLUS,
    • APS,
    • ODV,

    per ristrutturazione e riqualificazione energetica.

    Vediamo cosa si prevede e le risorse stanziante per questa misura.

    Riqualificazione energetica ONLUS, odv e aps: contributi in arrivo

    La norma inserita nel corso dell'esame al Senato, istituisce un fondo per il 2025, avente una dotazione di 100 milioni di euro, per il riconoscimento di contributi, relativi ad alcune tipologie di interventi nel settore edile, in favore:

    • delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) iscritte alla relativa anagrafe, 
    • nonché delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, interessate dal processo di trasmigrazione dai relativi registri speciali al Registro unico nazionale del Terzo settore.

    Gli interventi in oggetto attengono alla riqualificazione energetica o strutturale.

    Si demanda a un decreto ministeriale la definizione delle disposizioni attuative, ivi compresa la determinazione del limite massimo del contributo spettante a ciascun richiedente.

    La richiesta del contributo deve essere presentata all’ENEA, mentre la concessione del medesimo contributo compete al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica.

    Il contributo è subordinato alla condizione che gli interventi concernano immobili iscritti nello stato patrimoniale dell’ente e direttamente utilizzati per lo svolgimento di attività rientranti nelle finalità statutarie.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Comunicazioni crediti 4.0: tutte le regole

    E' attesa in GU la legge di conversione del DL n 39/2024 pubblicato in GU n 75 del 29 marzo nella quale viene confermato l'art 6 misure di monitoraggio sui crediti transizione 4.0.

    In particolare, per usufruire dei crediti di imposta in beni strumentali nuovi in chiave Transizione 4.0 e per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica, le imprese sono tenute a comunicare preventivamente:

    • l’ammontare complessivo degli investimenti che si intendono effettuare,
    • la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione. 

    La comunicazione è aggiornata al completamento degli investimenti. 

    A tal proposito il MIMIT e il GSE hanno pubblicato due distinti avvisi al fine di informare che il giorno 29 aprile sono stati pubblicati:

    In sintesi, ai sensi dell’art. 6 del DL 39/2024 e del DM 24 aprile 2024:

    • per gli investimenti dal 30 marzo 2024, va inviata la comunicazione preventiva aggiornandola poi al completamento degli investimenti;
    • per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2023 al 29 marzo 2024, occorre presentare soltanto la comunicazione ex post.

    Crediti 4.0: nuova comunicazione al MIMIT

    Il decreto direttoriale con le regole operative è stato pubblicato il 29 aprile.

    Come specificato dal GSE dalle ore 12 del 29 aprile 2024, è possibile compilare i modelli di comunicazione per compensare i crediti d'imposta per gli investimenti del piano Transizione 4.0, come da Decreto direttoriale MIMIT del 24 aprile.
    Nello specifico, il MIMIT ha approvato due diversi modelli di comunicazione dei dati e altre informazioni da fornire.
    I crediti di imposta a cui questi si applicano sono:

    • gli investimenti in beni strumentali nuovi, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese (Modulo 1);
    • gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica (Modulo 2).

    Una volta scaricato il file pdf, sarà necessario aprirlo con Acrobat Reader autorizzando, se richiesta, l'esecuzione del Javascript. Tramite questa applicazione, il file pdf può essere compilato in tutte le sue parti. 

    Ciascun file pdf deve essere firmato digitalmente con un certificato di firma elettronica qualificata in corso di validità rilasciato da una Certification Authority (cfr sito AGID https://www.agid.gov.it/piattaforme/firma-elettronica qualificata/certificati).
    Attenzione ogni comunicazione deve essere trasmessa singolarmente tramite pec all''indirizzo di posta: [email protected]

    Il file pdf non deve in nessun caso essere stampato e firmato con firma olografa: i pdf da allegare alla PEC non devono quindi essere salvati come immagini o originati dalla scansione di pagine ma solo dal salvataggio del file pdf debitamente compilato.

  • Attualità

    Concessioni balneari: proroga tecnica possibile solo fino al 31.12.24

    Con tre sentenze depositate il 20 maggio il Consiglio di Stato si esprime contro le proroghe delle concessioni balneari che di fatto violano le norme UE in materia.

    Inoltre, accetta proroghe tecniche solo fino al 31 dicembre 2024 a certe condizioni.

    Vediamo i dettagli delle pronunce.

    Concessioni balneari: proroga tecnica solo fino al 31.12.24 e con gare già avviate

    Con le sentenze n 4479, 4480 e 4481 il Consiglio di Stato ha risolto la spinosa questione delle concessioni balneari.

    In dettaglio le proroghe automatiche delle concessioni demaniali marittime sono contrarie al diritto dell'Unione Europea e in particolare agli articoli 49 e 56 del TFUE e all'articolo 12 della Direttiva 2006/123/CE nota come Direttiva Bolkestein.

    Inoltre le pronunce affrontano anche il problema della proroghe per la stagione avviata, e al fine di tutelare tutti gli interessi in campo, si accoglie la possibilità di una proroga tecnica delle concessioni, solo fino al 31 dicembre 2024 e nei limiti strettamente necessari per concludere le procedure di gara.

    Secondo il Consiglio di Stato non è più procrastinabile l’indizione delle gare per l'assegnazione delle concessioni demaniali.

    Le autorità preposte devono avviare immediatamente le procedure di gara per garantire la conformità con i principi di concorrenza stabiliti dal diritto dell'Unione Europea.

    Viene evidenziato che la proroga tecnica è consentita solo se:

    • è già stata avviata
    • o è stato deliberato 

    di indire in tempi brevissimi le gare.

    Le autorità dovranno emanare senza indugio, atti di indirizzo per avviare senza indugio l'iter per la predisposizione dei bandi.

  • Dichiarazione redditi Società di Capitali

    Global minimum tax: il decreto MEF con le regole

    Il MEF ha pubblicato sul proprio sito, ora il testo è atteso in gu, il Decreto 20 maggio, emanato ai sensi dell’articolo 39, comma 3, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, con le disposizioni di attuazione dei regimi transitori semplificati (transitional safe harbours).

    Si tratta di regimi opzionali di carattere temporaneo che sono stati previsti nell’ambito dei lavori OCSE sulla global minimum tax e, in particolare, nell’articolo 8.2 delle Model Rules (di seguito anche Regole GloBE) al fine di limitare gli oneri amministrativi e di conformità per i gruppi multinazionali e le amministrazioni fiscali chiamati rispettivamente ad applicare e a controllare la corretta applicazione della disciplina sull’imposizione minima globale.

    Ricordiamo che il Dlgs n 209/2023 o decreto internazionalizzazione ha regolato, tra l'altro, la Global minimum tax.

    Global minimum tax: il regime transitorio semplificato

    Ai sensi dell'art 2 del dm 20 maggio su l'opzione dell’entità dichiarante, l’imposizione integrativa, inclusa l’imposizione integrativa addizionale di cui all’articolo 36 del Decreto Legislativo, dovuta in un esercizio ricompreso nel Periodo Rilevante da un gruppo multinazionale in relazione ad un Paese, o da un gruppo nazionale in relazione allo Stato italiano, è assunta pari a zero se in relazione a tale esercizio e a tale Paese il gruppo soddisfa, alternativamente;

    • il requisito de minimis transitorio di cui all’articolo 3,
    • il requisito dell’Aliquota di Imposizione Effettiva Semplificata di cui all’articolo 4 
    • o il requisito del profitto ordinario di cui all’articolo 5. Ai fini del periodo precedente, i dati rilevanti di una impresa o entità del gruppo multinazionale o nazionale sono quelli riportati nel medesimo Rendiconto Finanziario Qualificato.

    Il comma 1 si applica in via autonoma a ciascuna entità a controllo congiunto o a ciascun gruppo a controllo congiunto sulla base degli importi rilevati nei rispettivi rendiconti finanziari qualificati.

    Salvo quanto disposto nell’articolo 3, comma 2, ai fini dei requisiti di cui al comma 1, non si tiene conto dei dati relativi alle imprese detenute per la vendita che non sono inclusi nella Rendicontazione Paese per Paese Qualificata o che non sarebbero stati inclusi nella Rendicontazione Paese per Paese Qualificata se il gruppo nazionale fosse stato obbligato a

    predisporla.

    L’imposizione integrativa si assume pari a zero, ai sensi del comma 1, anche in relazione alle imprese partecipate in misura minoritaria ed alle imprese detenute per la vendita localizzate in un Paese quando il gruppo multinazionale o nazionale rispetta, in tale Paese, almeno uno dei requisiti di cui al comma 1 ed effettua la relativa opzione.

    I Ricavi Totali, l’Utile Ante Imposte, la Perdita Ante Imposte, le Imposte Rilevanti Semplificate ed ogni altro dato o bene registrati o detenuti da una entità fiscalmente trasparente sono, ai fini dei requisiti di cui al comma 1, attribuiti pro-quota alle loro stabili organizzazioni o alle loro imprese proprietarie.

    I valori dei Ricavi Totali e dell’Utile Ante Imposte contenuti nei Rendiconti Finanziari Qualificati non devono essere modificati in dipendenza del trattamento fiscale degli elementi che concorrono a determinarli.

    Ai fini dei requisiti di cui al comma 1, non rileva una Perdita Netta da Valutazione di Partecipazioni del valore superiore a 50 milioni di euro.

    Global minimum tax: recepita la Direttiva UE

    Lo scorso 16 ottobre il Governo ha recepito con Dlgs recepisce la direttiva (UE) 2022/2523, seguendo l’approccio comune condiviso a livello internazionale in base alla guida tecnica dell’OCSE sull’imposizione minima globale, con l’introduzione, tra l’altro, di:

    • un’imposta minima nazionale dovuta in relazione a tutte le imprese, localizzate in Italia, appartenenti a un gruppo multinazionale o nazionale e soggette a una bassa imposizione;
    • un regime sanzionatorio, conforme a quello vigente in materia di imposte sui redditi, per la violazione degli adempimenti riguardanti l’imposizione minima dei gruppi multinazionali e nazionali di imprese e un regime sanzionatorio effettivo e dissuasivo per la violazione dei relativi adempimenti informativi.

    La direttiva recepisce nel mercato unico il nucleo principale dell’accordo globale sul cosiddetto “secondo pilastro” o “Pillar 2” raggiunto in sede OCSE/G20, che mira ad introdurre una tassazione minima effettiva delle imprese multinazionali a livello globale (“global minimum tax”). 

    L’obiettivo della global minimum tax consiste nel raggiungere un livello di parità concorrenziale tra imprese a livello globale, fermare la corsa al ribasso delle aliquote e promuovere efficienti decisioni di investimento e localizzazione delle attività d’impresa. 

    È stato quindi definito un sistema coordinato di regole, in grado di assicurare che i grandi gruppi d’imprese siano soggetti a un livello impositivo minimo pari almeno al 15 per cento in relazione a ciascuno dei Paesi in cui tali gruppi operano e producono reddito, attraverso l’introduzione di una “aliquota di imposizione integrativa” che, in ciascun Paese e in relazione a ciascun esercizio, è data dalla differenza tra l’aliquota minima d’imposta del 15 per cento e l’aliquota d’imposizione effettiva.

    Leggi anche: Al G20 l’accordo sulla Minimum tax globale al 15% con tanti problemi applicativi .

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    Allegati:
  • Certificazione Unica

    Credito da trattamento integrativo speciale: cambia il codice tributo

    Con la Risoluzione n 26 del 20 maggio le Entrate ri-denominano il codice tributo per l’utilizzo in compensazione da parte dei sostituti d’imposta, tramite modello F24, del credito maturato per effetto dell'erogazione del trattamento integrativo speciale del lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi di cui all’articolo 1, commi da 21 a 25, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

    Il codice tributo era stato istituito con la Risoluzione n 59/2023. Leggi anche Codice tributo credito trattamento integrativo lavoro notturno.

    Credito da trattamento integrativo speciale: cambia il codice tributo

    L’articolo 1, commi da 21 a 23, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, riconosce ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, e ai lavoratori del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali, per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024 e alle condizioni ivi indicate, un trattamento integrativo speciale, in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, effettuate nei giorni festivi. 

    Il successivo comma 24 del citato articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, prevede che il sostituto d'imposta compensa, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, il credito maturato per effetto dell'erogazione del predetto trattamento integrativo speciale. 

    Tanto premesso, per consentire ai sostituti di imposta di utilizzare in compensazione il credito di imposta in argomento, mediante modello F24 da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate, si ridenomina il seguente codice tributo, istituito con risoluzione n. 51/E del 9 agosto 2023: 

    •  “1702” denominatoCredito maturato dai sostituti d’imposta per l’erogazione del trattamento integrativo speciale del lavoro notturno e straordinario effettuato nei giorni festivi – articolo 39-bis del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, e articolo 1, comma 24, della legge 30 dicembre 2023, n. 213”.